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Decisione

72.2005.80

Truffa per mestiere mediante raccolta di capitali con la prospettiva di investimenti altamente redditizi mai effettuati. Violazione alle norme della circolazione stradale

24 maggio 2007Italiano145 min

Source ti.ch

Fatti

I soldi per la copertura dei costi della

struttura di __________ venivano bonificati da __________.

9. Nell’ottobre 1997 AC 1 – all’epoca ancora direttore della __________

- assume AC 2 che, rimasta disoccupata a seguito della chiusura del negozio __________,

aveva risposto ad un’inserzione sul giornale secondo cui la __________,

appunto, cercava telefonisti/venditori di prodotti

finanziari su divise.

10. Ben presto, fra i due nasce una relazione sentimentale tanto che nel

novembre 1997 iniziano a convivere (diverse le date d’inizio della relazione

indicate da AC 2 (PP AC 2 10.11.2003, p. 1-2, AI 2.1 e PP 10.3.2004, p. 3).

La loro relazione terminerà nel maggio 2002

quando AC 1 lascerà la AC 2 per un’altra donna.

Continuò, invece, anche dopo tale data, il loro

sodalizio professionale anche se i litigi – che già prima non mancavano – si

intensificarono.

AC 3, nel suo memoriale allegato al verbale PP

24.11.2003, parla di un rapporto litigioso, soprattutto dopo la rottura del

legame sentimentale: a suo dire, sembrava che "lei lo amasse e lui la

adoperava".

AC 3 riferisce anche che i due litigavano spesso

per i soldi (a suo dire entrambi prelevavano molti soldi, almeno due stipendi

al mese) e che la AC 2 minacciava l'ex compagno di denunciarlo alla polizia

perché le rubava i soldi.

Sempre secondo AC 3, le cose tra i due andavano

bene soltanto quando avevano "soldi in tasca" (AI 2.4, doc. 4, p. 3 e

4).

11. Tornando al 1999, va detto che la __________ segue lo stesso destino

della __________.

A seguito dell’intervento della __________ viene

messa in liquidazione e viene radiata il 10 novembre 1999.

12. AC 1 e AC 2 continuano, comunque, l’attività di prima.

Con l’unico cambiamento della sede di lavoro -

questa volta di nuovo a __________ – continuano ad acquisire, sempre

telefonicamente e sempre con le stesse modalità di prima, clientela disposta ad

investire nel campo delle operazioni su divise.

Questa volta lo fanno (sembra) nell’ambito della __________

che – sempre secondo quanto raccontato da AC 1 – è una società con sede a __________

costituita da __________ (che, pure, lavorava per Sprenger) quale succursale di

una società con sede all’estero.

Smettono – sembra – nella primavera 1999 a quanto

pare poiché anche la __________ ha subito la stessa sorte delle precedenti

società.

13. Segue per i due un periodo di inattività in cui AC 2 percepisce le

indennità di disoccupazione.

In questo periodo di vuoto lavorativo, i due

decidono di risolvere i loro problemi mettendosi in proprio e mettendo in

pratica - questa volta senza dover dipendere da nessuno – quanto imparato in

quegli anni presso la __________ , prima, la __________, poi, e la __________

infine (PP AC 1 2.12.2003, AI 2.3, p. 1).

Così, affittano un ufficio, lo arredano e

costituiscono una società nell’ambito della quale operare.

Iniziano con una società individuale, la __________

che viene iscritta a RC il 17.11.1999.

Come titolare della ditta viene iscritta AC 2.

Come scopo, le intermediazioni commerciali.

Gli uffici della ditta sono, prima, a __________.

In seguito, vengono trasferiti a __________.

14. L’intenzione dei due era di esercitare l’attività di prima,

esattamente come l’avevano esercitata sin lì.

Allestirono, perciò, la documentazione necessaria

– prospetto esplicativo e formularistica contrattuale – copiando esattamente

quella che avevano in uso nella precedente attività.

L’unico gesto creativo fu quello di cambiarne

l’intestazione sostituendo il nome delle precedenti società con quella della __.

Per il resto, tutto venne copiato di sana pianta.

15. Fra le carte di una delle società per cui avevano precedentemente

lavorato, i due avevano visto l’indirizzo di una società di brokeraggio, la __________.

Così – verosimilmente per dare una parvenza di

liceità alla loro attività – i due decisero di concludere un contratto con tale

società.

Questo è almeno quel che dicono.

Allo scopo, nel dicembre 1999, andarono a __________.

Presero contatto con l’ufficio di brokeraggio e

avviarono trattative.

Durante l’inchiesta pre-dibattimentale e in aula,

i due hanno sostenuto di avere concluso con il citato broker un contratto.

I due hanno, entrambi, mentito.

In realtà, risulta dagli atti che nessun

contratto venne concluso fra la __________ e la società in questione (cfr.

AI2).

AC 1 ha sempre detto che, già sull’aereo, durante

il viaggio di ritorno da __________, loro presero la decisione di non investire

nulla e di tenere per sé tutto quanto sarebbero riusciti ad incassare (PP

AC 1 2.12.2003, AI 2.6, p. 5).

In aula, AC 1 ha detto che la ragione di tale

decisione fu che il broker pose loro un limite inferiore di fr. 500.000.- per

investimento: convinti dell’impossibilità per loro di raggiungere una tale

somma, rinunciarono da subito ad agire in modo onesto.

La Corte si è convinta che questa versione è uno

dei molti tentativi di AC 1 per presentare la vicenda sotto una luce il più

possibile “favorevole” – o meno “sfavorevole” – per lui: la documentazione in atti relativa alle

trattative fatte con l’ufficio di brokeraggio non parla, infatti, di nessun

limite.

La AC 2, dal canto suo, ha confermato che, sin

dall’inizio della loro attività, non ebbero alcuna intenzione di investire i

soldi che avrebbero raccolto.

L’unica divergenza fra la sua versione e quella

di AC 1 sta nel momento in cui presero la decisione di “mangiare” i soldi dei

clienti/vittime: secondo la donna, la decisione venne presa al momento del

primo versamento da parte del primo cliente (PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 5; PP AC 2 10.3.2004, AI 2.24, p.

1).

La Corte ha ritenuto – al di là dei distinguo dei

due – che, in realtà, gli imputati non ebbero mai la volontà di agire

correttamente.

Essi non avevano né le capacità né le competenze

specifiche per operare sul mercato delle divise e non hanno nemmeno tentato,

prima di iniziare l’attività di acquisizione clientela e di raccolta soldi, di

avere davvero un contratto con un operatore effettivamente in grado di operare

sul mercato delle divise secondo quanto loro si accingevano a promettere ai potenziali

clienti per solleticare il loro desiderio di guadagno e spingerli ad affidare

loro i loro sudati risparmi.

Al contrario, essi si sono limitati a mettere in

piedi una facciata che desse loro la parvenza di società di gestione seria e

solida e, subito, hanno iniziato la loro opera di “razzia”.

Quel che è, poi, certo è che non un centesimo dei

soldi che sono stati loro affidati fu mai dirottato verso un qualsiasi

operatore finanziario.

Sin dall’inizio, i due utilizzarono i soldi dei

clienti/vittime come se fossero i loro, per permettersi quei lussi che sin lì

erano stati fuori dalla loro portata.

16. All’inizio, i due operarono da soli.

Come detto, operarono secondo le procedure

imparate e messe in atto in precedenza.

Ripresero, così, le telefonate mirate ai piccoli artigiani

ed imprenditori della Svizzera tedesca (PS AC 1 25.11.2003, AI 3.15, p. 1-2; (PS

AC 3 11.11.2003, AI 2.2, p. 3; PP __________ 22.12.2003, AI 2.9, p. 2).

I due (e, in seguito, anche i loro dipendenti) si

premuravano di contattare soltanto piccoli imprenditori/artigiani evitando come

la peste fiduciari, avvocati e simili poiché – come detto da AC 2 al

dibattimento – con questi il rischio che l’imbroglio venisse scoperto era

troppo grande.

Dunque, si telefonava soltanto a macellai,

falegnami, piccoli imprenditori della costruzione e a tanti, tanti contadini

(dichiarazione di AC 2 al dibattimento). Cioè si telefonava soltanto a persone

che potevano avere qualche gruzzolo da parte ma di cui si poteva presumere la

completa ignoranza nei meccanismi delle operazioni finanziarie.

A questo proposito, va detto che fra la

documentazione sequestrata vi è un "Leitbuch" (AI 3.17).

AC 1, al dibattimento, ha ammesso di avere

copiato tale “Leitbuch” pari dallo stesso che era in uso agli impiegati delle

società per cui aveva precedentemente lavorato. Si tratta di una specie di

manuale del “perfetto imbroglione” che spiega come comportarsi nell’attività di

acquisizione clienti.

Con un’apparenza di serietà, detto manuale fornisce

le linee guida per contattare i potenziali clienti e convincerli ad appoggiarsi

alle suddette società per fare i prospettati investimenti in divise. Tra le

regole base veniva in particolare indicato di non contattare fiduciari,

avvocati o privati. Altra regola base era quella secondo cui l’acquisitore

doveva dissuadere il potenziale cliente dal rivolgersi al proprio fiduciario o

contabile per chiedere consiglio sui prospettati investimenti (PP AC 2

18.12.2003, AI 2.8, p. 2; PP __________ 22.12.2003, AI 2.9, p. 2).

Come detto, a coloro che si dichiaravano

interessati veniva inviato un prospetto informativo.

Si trattava di un prospetto di spiegazioni sulle

transazioni in valuta estera, redatto nelle tre lingue nazionali e ben

impaginato (pubblicato anche in internet al recapito www.rm-massagno.ch,

che fu della__).

Nel prospetto venivano illustrati, oltre alla

storia, il funzionamento, i vantaggi e i rischi di questa tipologia di

investimenti. In particolare, accanto al richiamo dei rischi connessi a tali

operazioni, veniva ventilata la possibilità di un rendimento mensile medio

variante tra il 2 e il 4%. Inoltre, veniva garantita la limitazione del rischio

al 30% del capitale investito.

Nel prospetto veniva, inoltre, specificato che la

società (__________, prima, __________ poi), "intermediaria di

cambio" operante nel "settore del forex internazionale" si

avvaleva per le negoziazioni di partner specializzati, ossia di "agenti di

cambio inglesi o americani selezionati sul mercato valutario" (cfr. AI 8.1

Prospetto __________ Intermediazioni commerciali, cap. "Le operazioni in

valuta estera con __________; AI 4.1, all. 3 di denuncia, Prospetto __________,

cap. "Le operazioni in valuta estera con la __________ ").

Trascorsi alcuni giorni dall’invio, i potenziali

clienti/vittime venivano di nuovo interpellati per la conclusione del

contratto.

Ai clienti decisi ad investire veniva, quindi,

inviato il contratto per la sottoscrizione.

Si trattava di un contratto tipo, pure redatto

nelle tre lingue e pure copiato di sana pianta dai contratti che venivano

inviati ai clienti dalla __________ e dalla __________.

Tale contratto prevedeva, fra l’altro, la

trattenuta da parte della società del 15% del capitale investito a titolo di

commissione una tantum per tutte le spese di gestione, menzionava il rischio di

risultati negativi ma poneva la garanzia che il 70% dell'importo investito

(tramite banca o broker) non sarebbe stato soggetto a perdita.

Il contratto era concluso per una durata

indeterminata con possibilità di rescissione trascorsi 6 mesi (contratti __________),

rispettivamente 8 mesi (contratti __________).

Durante questo lasso di tempo il capitale

rimaneva dunque "bloccato", dopodiché era possibile, previo avviso

scritto, ritirare tutto il capitale oppure ritirare la rendita mensile (cfr.

contratti __________ allegati all'AI 8.1 e contratti __________, AI 4.1).

Insieme al contratto prestampato, i

clienti/vittime - così come i clienti della __________ e della __________ -

ricevano il formulario A e Z nonché la richiesta di invio di una fotocopia del

loro documento di legittimazione.

Inoltre, il cliente riceveva una cedola di

versamento con indicati gli estremi del conto sul quale far confluire il

denaro.

17. Inizialmente la società __________ disponeva di un conto bancario

presso il __________, che l'istituto bancario decise però di chiudere.

Fu, perciò, aperto un conto corrente postale (CP n.).

Successivamente, anche per la __________ fu aperto un conto postale (CP).

Sui conti societari sia AC 2 sia AC 1 avevano

diritto di firma individuale.

Nessun altro – nemmeno AC 3 – ebbe mai diritto di

firma su tali conti (cfr. doc. bancaria AI 1.83 e PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1,

p. 3; PS AC 3 11.11.2003, AI 2.2, p. 4).

Il denaro dei clienti giungeva sui conti societari perlopiù

tramite bonifico.

Di norma, i clienti non venivano ricevuti negli uffici di __________,

benché i medesimi fossero allestiti di tutto punto.

Capitò, comunque, che alcuni clienti si recassero negli uffici di __________

per conoscere la AC 2. Tutti quelli che lo fecero se ne partirono ancor più

convinti – caso mai fosse stato possibile - della serietà e della correttezza

dell'attività proposta.

E’ quanto, infatti, si evince da alcuni scritti inviati al PP

dalle parti lese (cfr. AI 1.19) di seguito, testualmente riportati:

" Ich

kann noch gar nicht verstehen was da geschen ist. Frau AC 2 hat bei

Wöchentilich regelmessigen Telefonate immer beteuert das alles ganz seriös

laufe und Sie auch Kontrolliert werde. Sie benötigte ja sogar eine beglaubigung

des Passes. Letzen Sommer hatten wir (Meine Fam.) eine besichtigung der Büro's

und waren zum Essen eingeladen. Ich habe Frau AC 2 voll vertraut. Zu meinem

Geb. am 3. Nov. erhilt ich noch einen Blumenstrauss wo sie immer noch beteuerte

ihre Kunden seien eben Menschen und keine Nummern. Die ausbezahlte Renditte

habe ich zum grössten teil wieder neu infestiert" (scritto nov. 2003 di PC 3, class. 1)

" Durch

einen gut bekannten wurde ich auf di Firma __________ GmbH aufmerksam gemacht

und dazu motiviert, Geld bei dieser zu investieren. Nachanfänglicher Skepsis

habe ich mich dann überzeugen lassen, dass di Firma seriös und vertrauenswürdig

sei, da auch ein Formular über das Geldwäschereigesetz beigelegt wurde und man

sich persönlich genauestens ausweisen musste. Nach einem Besuch mit Frau AC 2

und Herrn AC 1 in __________ war mir zugesichert worden, dass 70% des

eingesetzten Kapital abgesichert sei und die Firma unter dem Bankgesetz sei,

habe ich mich entschlossen Fr. 40'000.- anzulegen"

(scritto 26.11.2003 di PC

12, class. 2)

" Im

Sommer des Jahres 2002 habe ich, um das physische Vorhandensein und die

Seriosität der __________ zu überprüfen, die Büroräumlichkeiten dieser Firma in

__________ besucht und dabei Frau AC 2 kennengelernt. Die angeschuldigte Frau AC

2 ist meines Erachtens jedoch nur die vorgeschobene "Strohfrau".

Anlässlich dieses Besuches und aufgrund der Besprechung mit Frau AC 2 sowie AC

1 und AC 3 war ich überzeugt, dass der Devisenhandel seriös und legal getätigt

wird. Zudem bestätigten mir die Anwesenden, dass sie der SRO der Devisenhändler

und Treuhänder angeschlossen seien" (scritto 24.11.2003 di PC 73, class. 3).

18. Ai clienti veniva, poi,

mandata conferma dell'avvenuto versamento con avviso dell'apertura di un conto

a loro riferito.

In realtà, ci si limitava ad aprire un dossier per ogni cliente.

"

… Una volta ricevuti di ritorno i contratti e

accertato il versamento dell'investimento da parte dei clienti, AC 1 inviava

loro una conferma dell'avvenuto versamento con la conferma dell'apertura del conto: ADR che non si trattava

dell'apertura di un conto o di

una rubrica bancaria o postale a favore del cliente ne di una posizione

individuale presso il broker; si trattava dell'apertura di una posizione in contabilità per il cliente, numero della

posizione che veniva comunicato al cliente. ADR che era in sostanza una

organizzazione interna contabile che permetteva di affiancare al nome del

cliente un unico numero, suo personale. Aggiungo che se lo stesso cliente

operava più versamenti, ogni versamento aveva una lettera propria accompagnante

il numero del cliente…"

(PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 3; cfr anche PS AC 3 11.11.2003, AI 2.2, p. 4-5).

19. Come detto, i soldi che giungevano sul conto della __________,

prima, e della __________, poi, non vennero mai investiti.

Come ammesso dagli accusati, i soldi raccolti – o razziati -

vennero da subito e per tutto il periodo di attività utilizzati per far fronte

alle spese e ai bisogni correnti (professionali e non).

Inoltre, dopo i primi 6 mesi, vennero anche in parte destinati ai clienti

che richiedevano o il rimborso del capitale versato e il pagamento delle

rendite o soltanto il pagamento delle (presunte) rendite:

"

…devo sinceramente subito dire che né a questi [primi] fondi né a

quelli versatici successivamente da tutti gli altri clienti è stata data la

destinazione indicata sui contratti ai clienti. I fondi che ci venivano versati

dai clienti venivano in parte da noi trattenuti per le nostre spese (salari,

affitti, leasing, sostentamento personale, ecc.) ed in parte per pagare gli

interessi ad altri clienti…"

(PS AC 1 25.11.2003, AI 3.15, p.

2).

" …i

soldi che i clienti versavano sui conti (bancario prima e postale poi) di __________

restavano anzitutto sul conto in questione. In seguito, venivano destinati al

pagamento di fatture della ditta (…) I soldi che pervenivano a __________

dapprima sul conto presso il __________ e poi sul conto corrente postale

servivano inoltre a far fronte agli interessi che gli investitori chiedevano

nonché al capitale che i clienti chiedevano fosse liberato, sempre dopo il

sesto mese. (…) ADR non sono stati effettuati investimenti , fatta eccezione

per l'interesse che gli attivi conseguono dalla Banca, dalla Posta, per gli

averi depositati…." (PP AC

Considerandi

2.

10.11.2003, AI 2.1, p. 4 e 6).

20.

I

clienti venivano costantemente rassicurati sulla bontà degli investimenti.

Dapprima, ogni settimana, AC 1 e AC 2 – in seguito, poi, anche i

loro dipendenti – telefonavano ad ogni cliente raccontando ad ognuno di essi

delle frottole sul buon andamento del capitale investito.

"

… Ogni settimana tutti i clienti (fatta eccezione [di quelli] che

desideravano un'altra scadenza di informazione) venivano interpellati

telefonicamente: a loro veniva comunicato lo stato del loro investimento e

descritta sommariamente l'evoluzione dei mercati per quanto di loro interesse;

questo era fatto da AC 1 per i suoi clienti, da AC 2 per i suoi e da __________

per i pochi che le sono stati affidati negli ultimi due o tre mesi. ADR che le

informazioni che venivano date ai clienti per lo più sommarie e ripetitive; mi

ricordo che all'inizio ero io a dar loro alla mattina i corsi visto che ero

l'unico a leggere il giornale; in seguito loro hanno fato capo a internet…"

(PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p.

4).

"

…settimanalmente vi era un contatto telefonico con il cliente per

informarlo circa l'evoluzione degli investimenti, cliente che riceveva a fine

mese un "Kontoauszug"…"

(PP __________ 22.12.2003, AI 2.9,

p. 2-3).

Inoltre, ogni mese – così come peraltro previsto dal contratto

(punti 5a e 5b dei contratti __________) – i clienti ricevevano degli estratti

conto.

Delle varie registrazioni, ed in particolare dell'allestimento

degli estratti conto, si occupava, dapprima, AC 1.

In seguito, di questo si occupò pure AC 3:

" … All'inizio la

contabilità veniva tenuta da AC 1, fino al momento in cui è subentrato AC 3, se

non erro nel maggio 2001. Aggiungo che AC 1 si occupava, in seguito all'arrivo

di AC 3 con quest'ultimo, di redigere la posizione a fine mese di ogni cliente

e di corrispondere ai clienti; preciso che il cliente poteva ritirare gli

interessi alla fine di ogni mese, dal sesto mese in poi, così come il capitale,

sempre dal sesto mese via. ADR che nessuno teneva i contatti con il broker

poiché il contratto con il broker esiste ma mai nulla è stato corrisposto al

broker __________; ADR che non esistono altri broker…" (PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 3).

"

… A partire dall'inizio 2002 ho iniziato

a occuparmi di registrazioni e di messa in ordine dei fascicoli dei clienti,

sviluppando a poco a poco delle tabelle excel che gli inquirenti hanno trovato

a casa mia. AD del perito Nessi preciso che, a partire dall'inizio del 2002, ho

iniziato a mettere in ordine i classificatori dei clienti (per inserire i loro

dati nel computer) e a impostare le tabelle per la cassa, la posta, il calcolo

delle rendite (Kontoauszüge). ADR che nel sistema informatico introducevo i

clienti nuovi (vale a dire i loro dati), mentre all'inizio il mio apporto si

limitava ad inserire i dati che mi venivano forniti da AC 1 e da AC 2…" (PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 2).

" … AC 3 si occupava sia della

contabilizzazione delle spese della società sia delle entrate e delle uscite

per conto dei clienti (versamenti dei clienti, rimborsi di capitale dei

clienti, pagamenti di interessi)

(…) io prevedevo [procedevo] alla stesura degli

estratti conti…"

(PP AC 1 2.12.2003, AI

2.

, p. 3).

Per quanto attiene, in particolare, agli estratti conto, essi

facevano stato del tipo di investimento valutario (es. US$/CHF, EU/CHF,

AUS$/US, ecc.), dell'evoluzione del capitale versato, decurtato della

commissione del 15% e man mano aggiornato secondo il tasso di rendimento (in %)

applicato all'investimento, nonché degli eventuali importi rimborsati (cfr.

allegato 8 di denuncia, AI 4.1).

Tali estratti conto davano atto sempre e sistematicamente di un buono

se non ottimo andamento degli investimenti.

AC 1 dichiara espressamente che "vi erano solo guadagni e

mai perdite" e che "più o meno tutti i clienti denotavano la

stessa percentuale di rendita" (PP AC 1 2.12.2003, AI

2.

, p. 3)

I tassi di rendita menzionati negli estratti

conto - che variavano da minimi intorno allo 0,10% a massimi anche superiori

all'8% - erano, naturalmente, inventati.

In aula, AC 1 ha precisato di avere inserito in

questi estratti conto i tassi di rendimento che ricordava di avere più o meno

regolarmente visto nella documentazione presso le ditte per cui aveva in

precedenza lavorato.

" …A

proposito di questi ultimi [i clienti] posso ancora indicare che li abbiamo

regolarmente ingannati mediante l'invio di estratti conto falsi e questo

evidentemente con lo scopo di non far loro sapere che li stavamo truffando…" (PS AC 1 25.11.2003, AI 3.15, p. 2).

Sicuramente sino all'ottobre 2002, questi tassi

erano farina del sacco di AC 1.

Poi, questo sforzo creativo venne compiuto anche

da AC 3:

" …

a partire dalla costituzione di __________ sino all'arrivo di AC 3 le

percentuali di rendita sono state determinate da me. Durante quel periodo, gli

estratti conto dei clienti venivano redatti da me. AD dell'Avv. DF 1 rispondo

che la determinazione dei tassi di rendita da inserire negli estratti conto

avveniva sulla scorta di rendite medie frutto di fantasia; preciso che cercavo

comunque di informarmi sul corso medio delle varie monete. (…)sino

all'ottobre 2002 circa, mi sono occupato solo io della determinazione dei tassi

di rendita da inserire negli estratti conto per i clienti, nonché della stesura

degli stessi…" (PP AC 1

2.12

, AI 2.6, p. 3).

"

… ADR che dei Kontoauszüge veritieri sono le entrate e le uscite,

mentre che l'indicazione del rendimento è pura fantasia…"

(PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 2

e 5)

"

… ho curato gli aggiornamenti in questione, ma saltuariamente,

nel senso che un po' li facevo io e un po' li faceva AC 1. …"

(PP AC 3 24.11.2003, AI 2.4, p.

1).

Nella perquisizione eseguita presso gli uffici di __________, gli

inquirenti hanno trovato 133 classificatori contenenti la documentazione

relativa ai clienti e segnatamente gli estratti conto relativi ai (presunti)

interessi maturati sulle (presunte) operazioni di investimento. Come

ricostruito dall'Equipe finanziaria, trattasi di 2'334 estratti conto (cfr. p.

16.

rapporto Efin).

Tanto per dare un’impressione di maggiore serietà

alla cosa, agli estratti conto veniva allegata una tabella che riportava

l’andamento del mercato delle divise (andamento reale), con particolare

riferimento alle monete in cui il capitale del cliente sarebbe stato – secondo

le false indicazioni – investito.

Inoltre, quale ulteriore elemento rassicurante, a

tutti i clienti veniva inviato, nel giorno del compleanno, un mazzo di fiori o

un altro presente.

21.

Va detto che le cose non filarono sempre completamente lisce per i

due imbroglioni.

In effetti, già nell’aprile 2000, la __________ si

interessò della __________.

A seguito dell’esame effettuato, la __________ ,

con scritto 19 maggio 2000, notificò alla __________ un formale divieto di

acquisizione di depositi dal pubblico a titolo professionale imponendo lo

storno ai clienti degli averi detenuti.

La __________ ha, poi, informato la __________ di

avere effettivamente proceduto a tale storno.

Della cosa è lecito dubitare poiché quel che è

certo è che, poi, AC 1 e AC 2 hanno continuato imperterriti l’attività di

razzia iniziata sotto l’egida della __________ alcuni mesi prima.

22.

L’attività prosperò al punto che, nel maggio 2001, vennero assunti,

tramite un’inserzione sui quotidiani, __________ e AC 3 quali

venditori/telefonisti (acquisizione clientela tramite telefono).

__________ smetterà l’attività nell’agosto 2001

(non le piaceva l’ambiente) per poi riprenderla, dopo essere stata ricontattata

da AC 1, nel marzo 2002.

23.

__________ credette, sino alla fine, di lavorare per una ditta seria.

Non così AC 3 che nel corso del 2002 cominciò ad

avere sospetti sulla reale attività della __________ e che ebbe – così come

risulta dagli atti e come è stato confermato al dibattimento – piena

consapevolezza del carattere truffaldino dell’attività (cioè, piena

consapevolezza del fatto che non un centesimo dei soldi raccolti veniva

investito) sicuramente dopo la fine di maggio 2002.

Ebbe, per un caso fortuito, modo di parlare con

un rappresentante dell’ufficio di brokeraggio di __________ e, nel corso del

colloquio, capì che non un centesimo era stato inviato per investimenti.

In seguito, la AC 2, prima, e AC 1, poi, gli

confermarono la cosa (PP AC 3

14.11

, AI 2.3, p. 5; PP AC 1 2.12.2003, AI 2.6, p. 3; PP AC

2.

10.3.2004, AI 2.24, p. 2; PP confronto AC 2-AC 3 6.4.2004, AI 2.36, p. 3).

Nonostante questa consapevolezza, AC 3 continuò a

lavorare per la __________:

"

io ho continuato a lavorare perché avevo necessità di uno

stipendio e anche perché in questi momenti non è assolutamente facile trovare un

nuovo posto di lavoro…"

(PS AC 3 11.11.2003, AI 2.2, p. 5,

6.

e 8).

24.

Alla consapevolezza di AC 3 corrispose un aumento della

retribuzione, in salario, gratifiche e altro (cfr tabella AI2.12 e allegato 14 ).

AC 1, a questo proposito, ha parlato di “ricatti”

con cui AC 3 avrebbe estorto loro, dopo avere capito come funzionavano le cose,

oltre al salario, un importo in contanti di almeno 300.000.- (cfr, in

particolare, PS AC 1 4.3.2004, pag. 1-2; PP AC 1 5.3.2004 pag. 1-4).

La AC 2 non ha mai parlato di ricatti ma si è

limitata a dire che AC 3 ricevette da loro, in alcuni occasioni, delle somme di

danaro precisando di non essere in grado di quantificare tali elargizioni che,

per quanto di sua conoscenza, dovevano essenzialmente servire per risolvere

problemi finanziari legati alla casa di __________.

All’ inizio, AC 1 ha ammesso di avere ricevuto,

in più dello stipendio, soltanto fr. 20.000.- che avrebbe usato per ritirare la

parte della casa di __________ della sorella (PP AC 3 18.3.2004 p. 5e seg)

In seguito, AC 3 ha ammesso di avere cominciato a

chiedere soldi, in aggiunta al salario, a AC 1 e a AC 2 durante l’estate 2002.

Tuttavia, ha negato di avere ricevuto l’importo

indicato da AC 1 (confronto AC 1/AC 3 pag. 3-4; PP AC 3 19.2.2004, AI

2.

, p. 3).

A prescindere da tali dichiarazioni, emerge

chiaramente dagli atti che, a partire dal mese di maggio 2002, lo stipendio

mensile di AC 1 aumentò e che, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e

novembre 2003, egli beneficiò inoltre di introiti extra-salariali pari a fr.

77'441.05, ben superiori allo stipendio di fr. 70'891.80 percepito da gennaio a

novembre 2003 (cfr. ricostruzione evoluzione stipendio di AC 3, doc. 5 allegato

al PP AC 3 19.2.2004; PP confronto AC 2-AC 3 6.4.2004 p. 3-4; PP AC 2

10.11

, p. 4).

25.

Nel corso del 2002 si interessò alla __________ il Consiglio di

vigilanza cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario.

Nel luglio di quell’anno vi furono dei

sopralluoghi e delle ispezioni a seguito dei quali il citato Consiglio segnalò al

MP il sospetto di irregolarità.

A seguito di questa segnalazione, AC 2 – che

risultava titolare della ditta – venne sentita dal PP.

In quell’occasione, la donna tracciò un quadro

rassicurante dell’attività della società precisando, fra l’altro, che:

" posso

dire che i risultati degli investimenti dall’inizio dell’attività sono stati

buoni…" (PP AC 2

19.11.2002

pag. 2)

26.

Questi controlli allarmarono, in particolare, AC 1 e AC 2 che

decisero di cambiare aria, alla ricerca di un luogo in cui continuare ad

esercitare indisturbati la loro attività.

Seguendo l’esempio del primo datore di lavoro di AC

1.

(__________della __________ e, poi, __________), scelsero il __________

contando sul fatto che lì l’attività dei fiduciari non è sottoposta a controllo

(PP confronto AC 2-AC 3 6.4.2004, AI 2.36, p. 4).

In quel cantone costituirono la __________ GmbH

(di seguito __________), con sede e uffici propri a __________:

" … ADR che il cambiamento di ragione sociale da __________ di AC

2.

a __________ è avvenuto in seguito alla visita che il signor __________ del Dipartimento delle Istituzioni ha reso alla AC

2, nel 2002. So anche che, nel medesimo contesto la AC 2 è stata sentita dal

Procuratore pubblico. Da quel che ricordo, la AC 2 mi disse che aveva paura che

la società sarebbe stata chiusa e così ha deciso di trasferire la società,

cambiandole il nome da __________ in __________ GmbH, a __________ …" (PS AC 3 11.11.2003, AI 2.2, p. 7; cfr anche PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 5 e PP AC 1

2.12

, AI 2.6, p. 4).

La società fu iscritta nel Registro di commercio dei __________ il

22.11.2002

con il seguente scopo:

" Kauf,

Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien, Vermögensverwaltung

inclusive Kassa-und Devisengeschäfte; die Gesellschaft kann sich an anderen

Unternehmungen beteiligen und Niederlassungen im In-und Ausland

errichten".

AC 2 e AC 1 – che versarono ciascuno una quota

di fr. 10'000.- - erano entrambi iscritti a __________ come "socio

e gerente" con firma collettiva a due (cfr. estratto RC AI 1.1).

27.

La

__________ riprese di fatto l'attività della __________, che fu radiata solo

nel settembre 2003 (cfr. allegato 2 alla denuncia penale della

__________ 7.11.2003, AI 4.1 e estratto RC AI 1.2;

PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 5).

" …La

differenza tra la __________ e la __________ era nella sostanza assai ridotta,

nel senso che la gestione della clientela di __________ è stata trasferita alla

__________, con sede nei __________.(…) ADR che la maniera in cui

venivano gestiti gli affari presso la __________ era essenzialmente la stessa

già in essere presso la __________ …"

(PP AC 1 2.12.2003, AI

2.

, p. 4).

Com'era stato il caso per la __________, anche per la __________,

oltre a __________ e AC 3, furono assunti altri collaboratori occasionali.

Secondo quanto riferiscono AC 3 e __________ si trattava di

persone che venivano assunte per acquisire clientela e restavano solo se

dimostravano di raggiungere determinati obiettivi: AC 3 parla di "cifra

d'affari soddisfacente", __________ di "obiettivi minimi quanto ad

acquisizione clientela" (PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 21; PP __________

22.12

, AI 2.9, p. 2).

Di fatto, nell'ufficio aperto a __________ lavoravano AC 3 e AC 1.

AC 2 e __________ vi si recavano soltanto di tanto

in tanto, giacché continuarono a lavorare dagli uffici di __________ (PP AC 2

10.11

, AI 2.1, p. 5; PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 2; PP __________

22.12

, AI 2.9, p. 2).

Da marzo 2003 AC 3 cominciò a lavorare da casa sua a __________,

recandosi a __________ solo saltuariamente (PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 2).

Nell'ultimo periodo di attività

(settembre-ottobre 2003) fu anche ricavato un ufficio presso l'abitazione della

__________ a __________ dove, con quest'ultima, lavorò anche __________ (PP

__________ 22.12.2003, AI 2.9, p. 2).

Con riguardo alla moltitudine di sedi operative, va detto che nel

corso delle perquisizioni ordinate dal PP fu sequestrata documentazione un po'

dappertutto.

28.

Fra

la numerosa documentazione sequestrata, sono state ritrovate delle ricevute

attestanti – contrariamente al vero - il pagamento di rendite in contanti da

parte della __________, rispettivamente il pagamento in contanti di somme di

denaro alla __________. da parte della __________ (cfr. doc. 6 e 7 allegati al

verbale PP 24.11.2003 di AC 3, AI 2.4 e doc. 1 e 2 allegati al verbale PP

26.11.2003

della __________, AI 2.5).

Si tratta di dichiarazioni false, allestite allo scopo di provare

l'afflusso di denaro da e verso il broker.

Naturalmente tale flusso non ha mai avuto luogo.

In aula, AC 2 ha dichiarato che tali false ricevute erano state

allestite in vista del futuro e previsto controllo da parte della __________ ,

così da avere un giustificativo attestante che effettivamente i capitali

raccolti venivano investiti.

AC 1 ha confermato che tali ricevute false erano state

effettivamente allestite allo scopo indicato da AC 2 (cfr verb dib pag. 5).

AC 3, a cui però non è imputato nulla al riguardo, ha ammesso con

chiarezza già durante l’inchiesta che si trattava di dichiarazioni fasulle

allestite allo scopo di dar prova di pagamenti al e dal broker (PP AC 3

24.11

, AI 2.4, p. 4).

Di tali dichiarazioni non è stato fatto uso.

L'atto di accusa, correttamente, considera solo l'ipotesi

dell'allestimento (cfr. punto 2 atto di accusa).

29.

Fino a maggio 2001, come visto, furono attivi nella __________

soltanto AC 1 e AC 2.

Entrambi si occupavano dei contatti coi clienti.

AC 1, inoltre, si occupava della

contrattualistica e degli aspetti contabili.

Con l'assunzione di __________ e AC 3, il lavoro

venne ulteriormente ripartito.

__________ si occupava sostanzialmente

dell’acquisizione di clientela e, nell'ultimo periodo di attività, le fu

affidata anche la gestione di alcuni clienti della AC 2.

AC 3 funse dapprima da

"acquisitore-telefonista" per poi passare ad occuparsi, assieme a AC

1, quasi esclusivamente delle questioni amministrative e contabili (cfr. in

part. PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 2-3; PS AC 1

25.11

, AI 3.15, p. 1-2; PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 2; PP __________

22.12

, AI 2.9, p. 2 e 3).

A detta di AC 3, la AC 2 era piuttosto dipendente da AC 1, nel

senso che "era lui che teneva le redini dell'attività” (PP AC 3 14.11.2003, AI 2.3, p. 4).

Per __________, AC 1 e AC 2 erano entrambi i suoi superiori,

entrambi allo stesso livello gerarchico: non vi era, fra loro, uno di più alto

grado rispetto all’altro.

__________ non considerava, invece, AC 3 come un suo superiore (PP __________ 22.12.2003, AI 2.9, p. 3).

Da notare, infine, che anche __________ e __________, figli dei

due accusati, furono impiegati qualche tempo nelle società (cfr. PP __________

18.12

, AI 2.8, p. 3)

Inoltre, a partire dall'aprile 2003 entrò a far parte

dell'organico della __________ anche __________, fratello di AC 2. Egli

lavorava al 100% e avrebbe dovuto "mettere in piedi" un'agenzia di

intermediazione immobiliare in seno alla __________, che avrebbe dovuto essere

operativa con l'inizio del 2004 (in part. PP __________ 1.3.2004, AI 2.15 e

contratto di lavoro allegato).

30.

L’attività degli imputati proseguiva, dunque, con il vento in poppa.

Grazie all’apparato messo in piedi e –

evidentemente – all’abilità imbonitoria degli imputati, in particolare di AC 1

e della AC 2, i soldi raccolti aumentavano costantemente.

31.

Parallelamente alla buona evoluzione degli affari, aumentava il

tenore di vita degli imputati, in particolare di AC 1 e di AC 2 che si

permettevano, oltre ad una villa con piscina (la AC 2) e un bell’appartamento

in affitto (AC 1), l’acquisto di mobilia di valore (AC 1 ne acquistò per 80.000.-

fr.), di autovetture (in proprietà o leasing) di sempre maggior prestigio,

vestiti di lusso e appartamenti di vacanza in località ben conosciute.

Insomma, con i soldi estorti ai piccoli

imprenditori e ai piccoli artigiani della Svizzera tedesca, i due si sono

pagati “la bella vita”.

AC 1, grazie a quest’attività, ha avuto due

appartamenti in affitto a __________,

Egli ha inoltre avuto (in leasing o in proprietà)

diverse auto, tra cui BMW, Porsche, Chrysler, Lexus e un appartamento di

vacanza ("suite") nel canton __________, a __________, per cui, a suo

dire, pagava un affitto di fr. 3'500.- mensili (cfr. PP AC 1 14.1.2004, AI

2.

, p. 3).

Dal canto suo, all'epoca dei fatti, AC 2 ha

vissuto con i figli dapprima in un appartamento a __________ e, poi, in una villa

con piscina a __________. Inoltre, ha avuto in affitto un appartamento di

vacanza a __________.

Come AC 1 anch'ella ha posseduto diverse auto

(cfr. in part. PP AC 2 18.12.2003, AI 2.8)

Per un periodo, si era anche messa in società con

un amico, __________, partecipando finanziariamente ed occupandosi part-time

della gestione del ristorante __________ (PP AC 2 10.3.2004, AI 2.24, p. 4, PP __________

15.3

, AI 2.28).

32.

Le cose, tuttavia, presero una brutta piega poiché il Consiglio di

vigilanza sui fiduciari continuava ad interessarsi della __________ che, in

qualche modo, sembrava ancora attiva.

Così, il 16 aprile 2003,

detto Consiglio fece un'altra segnalazione, questa volta alla __________ , informandola in particolare che, a quel che risultava, la società __________

continuava a raccogliere presso un numero elevato di investitori dei fondi che,

poi, versava su conti intestati alla ditta.

La __________ approfondì le sue indagini presso

i titolari della società, i quali spiegarono in particolare il passaggio di

attività (attivi e portafoglio clienti) dalla società __________ alla __________

di __________ e la __________ allargò l'indagine anche a quest'ultima società.

Sospettata una violazione alla legislazione

bancaria e sul commercio dei valori mobiliari per attività abusiva, con

decisione superprovvisionale del 3.11.2003 la __________ nominò la __________

quale osservatore della __________, bloccando altresì il conto postale della

società (cfr. AI 4).

Esperiti gli accertamenti del caso, la __________

poté appurare che, perlomeno nel 2003, non un centesimo di quanto raccolto

dalla __________, prima, e dalla __________, poi, era mai confluito al broker

di __________, broker che, peraltro, era stato posto, nel frattempo, in

procedura di fallimento da parte delle competenti autorità locali.

Supposto, quindi, che l'attività della __________

fosse illecita anche dal profilo penale, in data 7.11.2003 la __________ sporse

denuncia penale contro i responsabili e gli organi della __________, come pure

contro AC 1 e AC 2 singolarmente.

Prese così avvio l'inchiesta penale (inc. MP

8750.

).

Da notare peraltro che

l'11.11.2003 seguì il rapporto dell'osservatore, sulla base del quale la __________

decretò, infine, la liquidazione della __________ (decisione __________ 17.12.2003,

AI 4.8). Alla messa in liquidazione della società è seguita la procedura di

fallimento, sempre curata dalla __________ su incarico della __________ .

Questa autorità dichiarò infatti aperto il fallimento della __________ il giorno giovedì 31 marzo 2005

alle ore 8.00 (cfr. decisione __________ 24.3.2005 di apertura del fallimento, AI 4.31).

33.

Va, comunque, detto che in precedenza, in ogni caso nella prima metà

del 2003, gli imputati avevano sentito che la terra ricominciava a bruciare

sotto i loro piedi.

Così, progettarono di trasferire all’estero la

loro attività.

Dagli atti, emerge che gli accusati avevano

valutato diverse possibilità, in particolare di trasferire l'attività in __________.

Lo scopo era, anche in questi casi, di sfuggire

alle autorità elvetiche e potere così continuare indisturbati a razziare soldi.

Di fatto, solo in relazione al progetto belga

furono intrapresi alcuni passi concreti: apertura di un conto bancario e contatti con uno studio legale.

I progetti inglese e olandese rimasero invece

allo stadio embrionale.

" … Il

PP mi chiede se vi fossero ditte inglesi, olandesi o belghe riconducibili alla __________

o alla __________. Rispondo di no, che non sono mai state aperte ditte estere riconducibili alla __________

o alla __________. ADR che la __________, è un progetto di creazione di una

società , che non è andato in porto. ADR che neppure il progetto di creazione

di una Holding di diritto olandese non è andato in porto. Al riguardo, osservo

che gli inquirenti troveranno due bonifici in uscita dal mio conto presso la __________,

all'indirizzo di __________ (consulente aziendale tedesco) e dell'avvocatessa __________

dello studio belga: entrambe le girate sono a titolo di acconti per le loro

prestazioni. ADR che dico subito e spontaneamente che i progetti di

costituzione di società all'estero erano intesi al trasferimento delle nostre

attività all'estero per sfuggire alle conseguenze in Svizzera…" (PP AC 2 26.11.2003, AI 2.5, p. 3)

"

… Il PP mi mostra la copia di un progetto

di una lettera, datata 24.03.2003, a una società olandese, sulla scorta della

quale era in programma la creazione di una __________, che avrebbe visto

l'assunzione da parte mia della gerenza della __________. Il PP mi informa che

questo documento (qui allegato quale doc. 1) è stato trovato a casa mia nel

corso della perquisizione.

Al riguardo, osservo che si tratta di un progetto formulato da __________,

consulente aziendale tedesco di cui ho già parlato nel corso dell'ultimo verbale.

Questo progetto non è stato realizzato poiché avrebbe comportato il controllo

della Holding olandese da parte di un'autorità di controllo, che avrebbe visto

che i soldi non c'erano." (PP AC

3.

24.11.2003, AI 2.4, p. 1 e doc. 1 allegato).

"

… nel maggio di quest'anno mi sono recata

personalmente (da sola) in __________, presso la __________, per aprirvi due

conti in EURO, entrambi a nome mio, e per depositarvi 25'000.- CHF

complessivamente.

(…) AC 3, AC 1 ed io eravamo sul punto di

aprire una ditta in Belgio per svolgervi un attività analoga a quella di __________.

aggiungo che vi è uno studio legale che si stava occupando delle formalità

(studio __________).

ADR che i 25'000.- CHF servivano al capitale sociale della nuova

ditta in __________. La Banca __________ non voleva aprire dei conti a nome di

una società non __________ e non ancora costituita, ragion per cui tale importo

è stato investito in fondi d'investimento facenti capo ai due conti a mio nome.

ADR che sono io l'unica ad avere firma sui conti in __________, i documenti di apertura

sono da me stati consegnati a AC 3; ora penso che detti documenti siano nelle

mani dell'osservatore nominato dalla __________ . AD dell'avv. __________

rispondo che l'apertura di questi due conti è stata concordata con AC 3 e AC 1.

" (PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p. 6-7).

Dal canto suo, AC 1 ha cercato di far credere che lui non fosse

davvero interessato a questo trasferimento all’estero (PP AC 1 14.1.2004, AI

2.

, p. 3).

La Corte non gli ha creduto.

Da un lato, la sua versione è inverosimile dal

momento che lui era – senza nulla togliere alle responsabilità dei correi, in

particolare della AC 2 che ha fatto suo sin dall’inizio il progetto delittuoso

e vi ha partecipato sempre a pieno titolo – il motore della macchina

mangiasoldi.

D’altra parte, perché le chiare e concordanti

dichiarazioni di AC 2 e di AC 3 lo smentiscono (cfr. PP confronto AC 2-AC 3

6.4

, AI 2.36, p. 4).

Allo scopo di meglio ingannare avvocati e banche

belghe, i tre decisero di allestire dei falsi bilanci e dei falsi conti

economici della società__.

Trattasi dei bilanci e conti economici al

31.12

, 31.12.2001 e 31.12.2002 (allegati al rapporto d'arresto 11.11.2003

concernente AC 3 AI 3.1).

Fu AC 3 a farlo materialmente, servendosi –

secondo quanto da lui dichiarato – di “un libro acquistato allo scopo” in

quanto si trattava della prima volta in cui si trovava a redigere dei bilanci

e non aveva, perciò, alcuna nozione di contabilità (PS

AC 3 11.11.2003, Ai 2.2, p. 5-7).

34.

Tuttavia, questa volta i nostri eroi non furono sufficientemente

veloci.

Prima della loro partenza per nuovi ed

incontaminati lidi, arrivò l’intervento della __________ di cui s’è detto

sopra.

Così, vista la malparata, il 10.11.2003 AC 2 si

presentò al Ministero pubblico.

A seguito delle sue prime dichiarazioni, le fu

promossa l'accusa di truffa per mestiere (sub. semplice), appropriazione

indebita aggravata (sub. Semplice), ev. di amministrazione infedele).

Ritenuto il pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove, AC 2 venne arrestata appena terminato il verbale (AI

2.

).

L'arresto fu poi confermato dal Giar il

successivo 11.11.2003 (verbale Giar AI 1.12).

La donna rimase in detenzione preventiva sino al 10.5.2004

(PP AC 2 10.5.2004, AI 3.40, p. 5, AI 7.76).

Lo stesso giorno in cui AC 2 rese le sue prime

dichiarazioni, furono fatti spiccare gli ordini di traduzione forzata per AC 1

(AI 1.3) e AC 3 (AI 1.4), oltre a vari ordini di perquisizione e sequestro (AI

1.

ss).

AC 3 fu rintracciato e sentito dalla polizia

l'11.11.2003 (Rapporto d'arresto 11.11.2003, AI 3.1 e AI 2.2). Venne arrestato

lo stesso giorno ed incarcerato (per la prima volta, ve ne sarà un'altra)

presso le pretoriali di __________.

Confermato l’arresto da parte del GIAR, AC 3

rimase in detenzione preventiva sino al 24.11.2003, data della sua liberazione

provvisoria che fu sottoposta alle condizioni di non contattare le altre

persone implicate e di tenersi a disposizione del MP (PS AC 3 24.11.2003 e

ordine di scarcerazione AI 7.10).

AC 3 venne nuovamente arrestato il 3.3.2004.

Questa seconda detenzione preventiva di AC 3 durò

fino al 6.6.2004, per poi trasformarsi in esecuzione anticipata di pena a

partire dal 7.6.2004 (cfr. istanza 26.5.2004 AI 1.76 e AI 79). Durante il suo

ultimo verbale dinnanzi al PP, AC 3 manifestò il desiderio di porre fine

all'espiazione anticipata della pena per la fine di novembre 2004. La sua

incarcerazione alla __________ cessò pertanto il 30.11.2004 (cfr. richiesta di

scarcerazione __________ 15.9.2004 AI 6.85).

AC 1 non si rese subito reperibile.

L'11.11.2003 la polizia si recò presso il suo

domicilio di via __________, ma trovò tutto chiuso e per eseguire la

perquisizione ordinata dal PP forzò le serrature con l'ausilio di un dipendente

di una ditta specializzata (cfr. Rapporto d'esecuzione 12.11.2003, AI 3.2).

Il giorno successivo, fu quindi emanato nei suoi

confronti l'ordine di arresto (AI 1.16).

AC 1 si costituì, poi, alla polizia soltanto il

25.11.2003

spiegando di non essersi presentato prima per paura (PP AC 1

12.3

, p. 5, AI 2.25).

Venne arrestato ed incarcerato presso il __________.

Visti i suoi problemi di salute, dietro sua

richiesta, il 29.3.2004 egli fu trasferito presso il carcere di __________, più

idoneo per l'igiene personale e l'assistenza infermieristica (AI 7.63).

AC 1 fu poi scarcerato il 17.5.2004 (PP AC 1

17.5

, AI 3.41, p. 4, AI 7.79).

35.

Va detto che, praticamente, da subito i tre ammisero le loro

responsabilità.

Tuttavia, nessuno di loro ha saputo indicare con

esattezza né il volume dei capitali raccolti né come quei soldi fossero stati

dilapidati.

Tutti avevano, comunque, effettuato una

valutazione sommaria e sapevano di avere raccolto e dilapidato diversi milioni

di franchi.

Per esempio, AC 1 aveva stimato di avere raccolto

circa 10.000.000.- di fr. e di averne usati per i soli loro bisogni personali

circa 6.000.000.- . Più o meno analoga era la valutazione degli altri correi (PS

AC 1 25.11.2003,AI 3.15, p. 2; cfr, poi, PP AC 2 10.11.2003, AI 2.1, p.

6.

e PS AC 3 11.11.2003, AI 2.2, p. 7).

La situazione finanziaria è stata, così,

ricostruita dall’Efin che – considerato che gli imputati non avevano tenuto una

contabilità regolare e che la documentazione sequestrata era disordinata ed

incompleta – ha proceduto sulla base della movimentazione dei conti bancari e

postali, completati con le informazioni emerse dall’analisi dei documenti

sequestrati e dai verbali di interrogatorio.

Secondo la ricostruzione dell'Efin, nel periodo

di attività delle società __________, 199 clienti (all. 4 Rapp. Efin, p. 32),

tra cui anche alcuni parenti e conoscenti, hanno affidato soldi agli imputati

(in particolare, a AC 1 e a AC 2) per complessivi fr. 7'382'346.60.

Dal dicembre 1999 al dicembre 2002 fr.

3'703'511.20 sono stati versati a favore della __________ (dal 2000 al 2002 gli

apporti sono pressoché sestuplicati).

Da gennaio a novembre 2003 fr. 3'678'835.40 sono

invece stati versati a favore della __________.

1999.

CHF 17'000.00 __________

(cfr. Rapp. Efin p. 6)

Ritenuto come sia accertato che AC 3 è rimasto

consapevolmente coinvolto nelle attività illecite solo a partire dal giugno

2002, l'importo di fr. 2'076'700 è stato correttamente imputato ai soli AC 2 e AC

1, mentre il restante importo di fr. 5'305'464.40 è stato imputato ai tre accusati

in correità (AI 1.82, p. 6 e punti 1 e 3 atto di accusa).

36.

E’ accertato che alcuni clienti sono stati gestiti unicamente da AC

1.

e AC 3, all'insaputa della AC 2 (cfr. punti 5 e 7 atto di accusa; PP

confronto AC 1-AC 3 18.3.2004, AI 2.30, p. 1-2).

AC 1 e AC 3 ammettono di aver gestito (si

tratta, naturalmente, di un eufemismo poiché, in realtà, i due si sono limitati

ad appropriarsi dei loro soldi) insieme, tra il febbraio e il giugno 2003, i

clienti __________, PC 55 e PC 54 (padre, madre e figlio).

Trattasi di clienti procacciati da AC 3, in

quanto suoi conoscenti, e con i quali AC 1 non ha mai avuto alcun contatto.

Così afferma lo stesso AC 1 (PP AC 1 12.3.2004, AI 2.25) e così confermano i

clienti in questione (PP PC 53 8.3.2004, AI 19; PP PC 55 8.3.2004, AI 2.20, PP PC

54.

9.3.2004, AI 2.23).

Tali clienti consegnavano in contanti a AC 3 gli

importi che volevano investire.

Come al solito, invece di seguire il destino

concordato, il denaro veniva subito spartito tra AC 3 e AC 1, senza confluire

sui conti calderone della società __________.

D'altra parte, anche questi clienti ricevevano il

contratto da firmare, le conferme di accredito e apertura conto e gli estratti conto mensili.

In un primo momento AC 1 e AC 3 hanno dato

versioni diverse circa le reciproche assegnazioni degli averi apportati dai

suddetti clienti (cfr. PP AC 1 5.3.2004, AI 2.18, p. 2; PP AC 3 18.3.2004, AI

2.

, p. 4).

Successivamente, essi hanno entrambi ammesso (confermandolo

in sede di confronto) che la suddivisione avveniva in ragione del 15% a AC 3 e

dell'85% a AC 1, fatta eccezione di un caso in cui hanno suddiviso per metà

(PP confronto AC 1-AC 3 18.3.2004, AI 2.30, p. 1-2)

Dagli atti emerge il nominativo di altri due

clienti procacciati da AC 3: PL 67 e __________.

In merito a queste persone AC 1 e AC 3 hanno reso

due versioni contrapposte.

AC 1 ha sempre affermato che questi nomi

"non gli dicono nulla" e ha sempre negato di aver ricevuto da AC 3

importi che provenissero da loro (PP 5.3.2004, AI 2.18, PP 12.3.2004, AI 2.25,

p. 3).

Sino al confronto con AC 1, AC 3 ha invece

sostenuto, come per gli altri casi, di aver trattenuto il 15% dell'importo

ricevuto dal cliente e di aver consegnato il restante 85% a AC 1 (PP 18.3.2004,

AI 2.29, p. 4; PP confronto AC 1-AC 3 18.3.2004, AI 2.30, p. 1-2)

In occasione del confronto con AC 2, AC 3 ha cambiato parzialmente

la sua precedente versione, ammettendo che AC 1 non aveva mai saputo nulla del

cliente PC 43 (PP confronto AC 2-AC 3 6.4.2004, AI 3.36, p. 2).

In occasione del suo penultimo verbale, egli ha nuovamente

contestato di aver beneficiato integralmente del versamento effettuato da PL 67.

Tuttavia, ha corretto ulteriormente la versione già data dichiarando di avere

redatto una ricevuta a nome della __________ per fr. 46.000.- e di averla

sottoscritta firmata falsificando la firma di AC 1 (PP AC 3 4.6.2004, AI 2.44,

p. 2).

Dal canto loro, PL 67 e PC 43 hanno riferito di

non conoscere AC 1 e di aver sempre trattato soltanto con AC 3 (PP PL 67

8.3

, AI 2.22, p. 2; PP PC 43 8.3.2004, AI 2.21, p. 2).

La Corte – confermando l’ipotesi accusatoria – ha

ritenuto più credibile la versione di AC 1. Questo anche in ragione della

mancanza di ricevute recanti la sua firma. Infatti, per i clienti PC 54, AC 1

aveva firmato tutte le conferme di accredito. Non è invece il caso per quelle

destinate a PL 67 e PC 43. Come si evince dai documenti in atti, AC 3 ha

sottoscritto di suo pugno la conferma di accredito relativa all'importo

ricevuto da PC 43 ed ha falsificato la firma di AC 1 sulla ricevuta destinata a

PL 67 (PP confronto AC 1-AC 3 18.3.2004,

AI 2.30, p. 1-2).

Così, la Corte ha condiviso l’ipotesi della pubblica accusa

secondo cui le malversazioni ai danni dei clienti PL 67 e PC 43 vanno

addebitate al solo AC 3 (punto 7 atto di accusa), mentre quelle ai danni dei

clienti PC 53 (PC 53, PC 55 e PC 54) a AC 1 e AC 3 in correità (punto 5 atto di

accusa).

Da notare, peraltro, che sia AC 1 sia AC 3 ammettono che gli

importi ricevuti dalla famiglia PC 53, rispettivamente da PC 43 e PL 67 non

furono versati nel "conto calderone" della ditta (PP AC 1 12.3.2004,

AI 2.25, p. 2, PP confronto AC 2-AC 3 6.4.2004, AI 2.36, p. 3).

Stando alle risultanze in atti, trattasi di complessivi fr.

227'000.-, di cui fr. 103'200.- andati a AC 3 e fr. 123'800.- a AC 1 (cfr allegato

7.

di cui al rapporto Efin, AI 1.82).

I signori PC 54, PL 67 e PC 43 hanno tutti dichiarato di "non

aver mai ricevuto né indennizzi di capitale né altri importi per interessi

maturati (AI 2.19 a AI 2.23).

37.

Risulta, poi, che una certa PC 63 ha versato direttamente sul conto

personale di AC 1 presso il __________ un importo complessivo di fr. 35'000.-

(cfr. allegato 8 rapporto Efin AI 1.82).

In sostanza, si tratta di un’altra cliente

gabbata secondo le modalità di cui s’è detto sopra, con un’unica particolarità

che la signora ha versato i soldi non nel conto calderone della ditta ma in

quello personale di AC 1 che così ha giustificato la cosa:

"

… Mi viene pure contestato che questa

cliente é l'unica che mi ha pagato sul mio conto personale presso la banca __________.

Rispondo che probabilmente ho inviato per errore la polizza con il mio numero

di conto." (PP AC 1 17.5.2004, AI 2.41, p.

1-2).

Questa malversazione è stata attribuita dalla

pubblica accusa solo a AC 1.

La Corte ha condiviso anche quest’opinione del

procuratore.

Da un lato, per le versioni che su questa

questione hanno concordemente dato AC 2 (PP AC 2 10.5.2004, AI 2.40, p. 1) e AC

3.

(PP AC 3 4.6.2004, AI 2.44, p. 2).

D’altro lato, e soprattutto, perché gli apporti

della cliente sono confluiti sul conto personale di AC 1.

Dalla ricostruzione Efin si evince invece che PC

63.

è stata ampiamente rimborsata dei suoi averi (cfr. allegato 2 AI 1.82).

AC 1 non ha precisa

memoria di rimborsi effettuati a PC 63 (PP confronto AC 1-AC 2

27.7

, AI 2.46, p. 2).

38.

A fronte di versamenti per complessivi fr. 7'382'346.60 (p. 6 rapp.

Efin), i clienti delle società __________ e __________ sono stati rimborsati

in ragione di complessivi fr. 2'257'851.45 (p. 9 rapporto Efin).

Rimane, quindi, per ora uno scoperto a credito

dei clienti ingannati pari a fr. 5'124'495.15 (cfr. all. 3 e 4 Rapp. Efin).

Va detto che gli accusati, agli inizi

dell’inchiesta, per risarcire almeno parzialmente il danno causato, hanno

ceduto alla __________ alcuni loro beni personali la cui realizzazione ha

permesso di ricavare fr. 181'720.50 (cfr. scritto liquidatore 15.9.2004 AI

4.

).

AC 3, dal canto suo, ha ceduto alla __________ il

saldo della vendita della casa di Intragna (fr. 36.596.-).

Inoltre, al momento dell’arresto degli imputati,

sul conto corrente postale della __________ c’erano ancora fr. 433.978,00 .

Pertanto, lo scoperto a danno dei creditori sarà,

poi, ancora ridotto a dipendenza di quanto i clienti ingannati potranno

ricevere nel contesto della liquidazione della __________ (per ora non ancora

conclusa) ad opera della __________.

39.

Come visto, non un centesimo dei soldi raccolti è stato investito.

Quel che non veniva destinato al “pagamento delle

rendite” – che, in realtà, non esistevano – o al rimborso dei capitali ai

clienti che li richiedevano, veniva usato da AC 1 e AC 2 per coprire le spese

dell’attività ma, soprattutto, per garantirsi un ragguardevole tenore di vita.

Va detto che, oltre che per pagarsi gli elevati

stipendi e le generose gratifiche, AC 2 e AC 1 attingevano dai conti societari

– proprio come se fossero loro conti personali - per pagare direttamente loro

spese personali.

Si trattava dei costi (d’acquisto o di leasing)

di automobili di lusso, del mantenimento di abitazioni primarie e di vacanza,

del pagamento di imposte, di assicurazioni varie, di elargizioni a figli e

parenti, di lunghe conversazioni telefoniche con le cartomanti (questo per AC 2),

ecc. (PP AC 2 26.11.2003, AI 2.5, p. 1-3; PP AC 2 10.3.2004, AI 2.24, p.

1-2; PP AC 1 11.12.2003, AI 2.7, p. 2-3; PP AC 1 14.1.2004, AI 2.10, p. 2-3; PP

AC 1 12.3.2004, AI 2.25, p. 5; PP AC 2 10.5.2004, AI 2.40, p. 4; PP AC 2

14.9

, AI 2.48, p. 2).

Va detto che AC 3 ha approfittato di queste malversazioni in

misura minore rispetto ai correi.

Non soltanto poiché è intervenuto nel piano delinquenziale

soltanto a fine maggio 2002, ma anche perché egli non ha mai avuto la

possibilità di prendere a piene mani dal calderone come se questo fosse suo, ma

doveva dipendere dal buon volere dei correi.

Tuttavia, è certo che, da giugno 2002, cioè da quando ha saputo ed

ha sposato il piano delinquenziale, le sue entrate sono aumentate.

In parte, i soldi frutto delle malversazioni AC 3 li destinava

alla casa di __________ (che era un po’ il centro del suo mondo) e al pagamento

di debiti arretrati (alimenti alla moglie e al figlio in particolare).

Tuttavia, anche AC 3 non ha esitato a pagarsi almeno un po’ di

bella vita, concedendosi qualche lusso quali una

dispendiosissima vacanza in __________, regolari pranzi e cene in buoni

ristoranti, una cantina molto ben fornita di vini pregiati, una piscina per il

giardino, regolari trasferte casa/lavoro in taxi e qualche vizio, in

particolare qualche serata allegra con le “donnine” nei locali notturni di __________

e, infine, qualche vestito su misura (PP AC 3 24.11.2003, AI 2.4, p. 2 e

3; PP AC 3 19.2.2004, AI 2.12, p. 3; PP AC 3 3.3.2004,

AI 2.16, p. 3; PP AC 3 6.4.2004, AI 2.35, p. 1;PP confronto AC

1-AC 3 18.3.2004, AI 2.30, p. 3; cfr., inoltre, doc. B allegato al suo verbale

PP 21.4.2004, AI 2.38, p. 2).

Sembra, comunque, che nessuno dei tre imputati abbia capitalizzato

alcunché.

40.

Come

rilevato più sopra, dell'importo di fr. 7'382'346.60 razziato nei quattro anni

di attività considerati dall’AA, si è potuto accertare che fr. 2'257'851.45

furono restituiti ai clienti gabbati.

Non si è trattato di restituzioni dovute ad un

sussulto di buoni principi o al pentimento che spingeva gli imputati a riparare

il danno causato.

Tutt’altro.

Si trattava, semplicemente, di tener buoni i

clienti che si facevano vivi – naturalmente con i soldi dei nuovi arrivati (o

meglio, dei nuovi gabbati) – così da poter tenere in piedi il più a lungo

possibile questa “catena di S. Antonio” e potere così continuare a sfruttare il

più a lungo possibile il bacino dei piccoli imprenditori/artigiani della

Svizzera tedesca.

Per il resto questi fondi furono utilizzati per

far fronte alle spese societarie (cfr rapporto Efin pag. 9 e 10), agli stipendi

e alle spese personali degli accusati.

Dei soldi frutto delle malversazioni, si è potuto

accertare che AC 1 ha personalmente beneficiato, complessivamente (stipendi,

spese a contanti e per bonifico), di fr. 1'218.237.35; che AC 2 ha beneficiato

di fr. 1'260'361.75 (stipendi, spese a contanti e per bonifico), mentre AC 3 ha

potuto godere di fr. 375'015.60 (cfr. pagina 17 Rapp. Efin).

Di fr. 1'027'831.85 non si è potuto determinare

né destinazione (a chi dei tre o dei due imputati è andato) né utilizzo (rapp.

Efin p. 15 e allegato 10).

Essendo stata esclusa la capitalizzazione, forza

è concludere, comunque, che quei soldi sono stati spesi.

E, se sono stati spesi, possono essere stati

spesi soltanto dagli imputati.

41.

E’ opportuno, qui,

ricordare che, nell'imminenza del suo arresto, AC 2 si premurò di prelevare dai

suoi conti bancari e da quelli dei suoi figli la cospicua somma di fr.

65'000.-. Di questi, una parte fu data in consegna ai suoi genitori residenti a

__________. Il resto, la AC 2 lo nascose nella sua casa di __________ (cfr. in

part. PP AC 2 10.3.2004, AI 2.24, p. 3; PP AC 2 19.5.2004, AI 2.42; PP __________

15.3

, AI 2.27).

Posta di fronte alle evidenze bancarie, AC 2 ha restituito al

liquidatore la maggior parte del suddetto importo, ad eccezione di fr. 3'000.-

pagati quale acconto al suo avvocato e fr. 500.- trattenuti dalla figlia (PP AC

2.

10.3.2004, AI 2.24, p. 3).

AC 2 incaricò, inoltre, i genitori di consegnare al fratello __________

fr. 3'800.- relativi allo stipendio di ottobre 2003. __________ restituì poi la

somma al liquidatore della __________ (cfr. PP AC 2 10.3.2004, AI 2.24, p. 3;

PP __________ 19.5.2004, AI 2.42; PP __________ 1.3.2004, AI 2.15, p. 2).

42.

Per

l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il capoverso 2 prevede una pena detentiva sino a dieci anni o una

pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa

mestiere della truffa.

Il reato di truffa presuppone oggettivamente che

l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno sia astuto, che

l’inganno abbia indotto la vittima in errore, che tale errore abbia condotto la

persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente del patrimonio

altrui cagionando così un danno patrimoniale (DTF 119 IV 210; 118 IV

35).

Il reato di truffa è soggettivamente realizzato

quando l’autore agisce intenzionalmente ed a scopo d'indebito profitto (DTF

119.

IV 210; 118 IV 35; 115 IV 31).

La vittima è ingannata quando, a causa di

affermazioni (scritte o orali), di gesti o per atti concludenti ad opera

dell’agente, assume una visione falsata della realtà. Non è necessario che

l'autore faccia delle dichiarazioni; è sufficiente che egli assuma un

comportamento dal quale venga si possa dedurre l'affermazione del fatto (STF

del 28.9.2000 e riferimenti: Corboz, Les infractions principales, ad

art. 146 p. 140; Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 146 n. 2; Stratenwerth,

BT I §15 n. 12 e segg; Schubarth BT II ad art. 148 n. 20; Noll,

BTI, p. 194; DTF 125 IV 124; 118 IV 35; 111 IV 55). L’inganno può essere

realizzato sia tramite l’affermazione di un fatto falso sia tramite la

dissimulazione di un fatto vero. A tal proposito deve essere distinta la

dissimulazione di un fatto vero per commissione dalla dissimulazione di un

fatto vero commessa per omissione (impropria). La dissimulazione di un fatto

vero commessa per omissione (impropria) assurge ad inganno unicamente se

l’autore ha una posizione di garante ovvero se in virtù della legge, di un

contratto o di un rapporto di particolare fiducia egli ha l’obbligo di

informare (STF del 28.9.2000 e riferimenti). Ne consegue che colui che

dichiara falsamente, con affermazioni esplicite, l’inesistenza di un fatto

compie un inganno per commissione e colui che si limita a tacere l’esistenza di

un fatto agisce per omissione. Tra questi due estremi sono possibili varie

sfumature. Il silenzio può costituire, a seconda delle circostanze, un atto

concludente e quindi un inganno per commissione (silenzio qualificato) (DTF

110.

IV 23; 86 IV 205; Stratenwerth, op.cit.,§ 15 n. 19 seg. e rif.).

Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale

di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena) oppure di

particolari artifizi o manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a

mentire sa che il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o

non può essere preteso o è impossibile; e ancora chi dissuade nel contempo la

vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le

circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole

chiare il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122

IV 246 e riferimenti). In tal senso, risulta in particolare ingannevole, e

quindi costitutivo di inganno astuto siccome impossibile da verificare, il

silenzio al riguardo di situazioni e moventi interni quali la volontà di non

adempiere al contratto stipulato con la vittima (Corboz, Les infractions en

droit suisse, 2002, vol. 1, n. 19 ad art. 146 CP; Trechsel, Kurzkommentar,

2.

edizione, n. 9 ad art. 146 CP).

Non vi è di contro inganno astuto in presenza di

semplici bugie o indicazioni inesatte facilmente controllabili e avvertibili da

parte della vittima ( DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e

359; 116 IV 23; 107 IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Rep.

1999, pag. 330, Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n.16-18 e

rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7).

Sono considerate particolari macchinazioni l’uso

di avvenimenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente,

sono atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Tale

situazione di fatto è realizzata in modo particolare tramite la produzione o

presentazione di titoli o giustificativi ottenuti illecitamente o contraffatti

[DTF 106 IV 358 (uso sistematico da parte di uno psicologo di un titolo

accademico falso); DTF 112 IV 19 (ottenimento di una borsa di studio

grazie a titoli falsi); DTF 116 IV 23 (presentazione di un libretto di

risparmio nominativo rubato); DTF 117 IV 153 (presentazione di documenti

di controllo dei lavoratori dal contenuto inesatto allo scopo di ottenere

un’indennità per intemperie); DTF 120 IV 14 (emissione di una fattura

dal contenuto falso); DTF 120 IV 186 (impiego di documenti fittizi); DTF

122.

IV 197 (truffa processuale); STF del 16.7.1997 non pubblicata (uso

di “bons de paiement” dal contenuto falso per ottenere la liberazione di un

credito di costruzione)].

Le macchinazioni (o maneggi) sono delle vere e

proprie messe in scena: si compongono di un edificio di menzogne e

presuppongono, contrariamente al semplice cumulo di menzogne, delle esigenze

più importanti per la preparazione, l’esecuzione e l’effetto dell’inganno. Si

caratterizzano inoltre per dei preparativi intensi, pianificati e sistematici,

ma non necessariamente per una particolare complessità materiale o

intellettuale. La messa in scena si può anche semplicemente realizzare con la

vendita di un oggetto diverso da quello comandato (Rep 1999, pag. 330; DTF

122.

IV 197 e riferimenti).

Anche in questo contesto il comportamento della

vittima va esaminato, poiché il Tribunale federale ha precisato che la

responsabilità della persona ingannata va esaminata anche in caso di

particolari artifizi o manovre fraudolente (STF del 7.5.2001; STF

del 24.2.2000; STF del 18.2.1998; DTF 126 IV 165; 122 IV 197; 120

IV 186; 119 IV 28; contra STF 16.7.1997). Non si ravvede perché debba

essere ammessa l’astuzia quando l’agente faccia uso, ad esempio, di documenti

grossolanamente falsificati e quindi facilmente riconoscibili come tali dalla

persona ingannata (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitisce Herausforerung, RPS 117/1999 p. 162).

Una concolpa della vittima può quindi escludere

l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità

conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o

simili (STF del 7.5.2001 non pubblicata; DTF 126 IV 165; 120 IV

186; Roth in SJ 120 157-9). L’elemento oggettivo dell’inganno astuto

viene a cadere se la persona ingannata poteva evitare l’errore facendo uso di

un minimo di attenzione e di ragionevole prudenza. Non è però necessario che la

persona ingannata faccia prova di una grande diligenza e che metta in atto ogni

possibile misura di prudenza al fine di evitare di cadere nell’inganno (STF

18.2.1998

non pubblicata, ma riprodotta in SJ 1998, p. 457; DTF

122.

IV 246). L’astuzia è esclusa unicamente quando la persona ingannata è

corresponsabile del danno cagionato avendo ella omesso di osservare, a seconda

delle circostanze specifiche, elementari misure di prudenza. “La question est de savoir si elle aurait pu éviter de l’être

(n.d.r.: ingannata) en faisant preuve d’un minimum d’attention, notamment en

procédant aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle” (STF del 13.12.2001; STF del

24.2

; STF del 18.2.1998; DTF 126 IV 165)

Per determinare se l’agente abbia agito in modo

astuto e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure

di prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di

esperienza avrebbe reagito all’inganno; è per contro necessario prendere in

considerazione la specifica situazione della persona ingannata e come tale

conosciuta ed eventualmente sfruttata dall’autore, per esempio una debolezza

d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza,

d’inferiorità, di sconforto che non le permette di dubitare dell’agente. Lo

sfruttamento di tale situazione costituisce precisamente uno degli elementi

dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).

Lo scopo del principio della corresponsabilità è

di indurre le potenziali vittime a esercitare un minimo di prudenza. Trattasi

di una misura di prevenzione del crimine, la concretizzazione di un programma

di polizia criminale (Cassani, RPS 1999 p. 174). Tale principio non ha

inteso elevarne particolarmente la soglia e incoraggiare l’impunità di coloro

che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una

sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo” del mendacio,

atteso come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di

paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria,

finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire

il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione

dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di

conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come

truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., cons. 5); e non sarà in tal

modo utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto della truffa (STF

25.10.2001

non pubblicata; STF 24.2.2000 in RVJ 2000, p. 310).

Il TF ha anche avuto modo di precisare che laddove si è in

presenza di situazioni caratterizzate da modalità operative sostanzialmente

simili e da un numero elevato di parti lese è inopportuno, poiché troppo

dispendioso, procedere all'esame di ogni singola fattispecie ovvero verificare

se, con un minimo di precauzione, ciascuna parte lesa poteva rendersi conto

dell'inganno

"

ancorché altre soluzioni siano possibili, la scelta di sanzionare

un determinato comportamento generale non presta (…) il fianco a critiche,

purché nella descrizione del comportamento incriminato siano ravvisabili gli

elementi caratteristici della truffa"

(STF 6S.189/1997 in re

E.F).

L’errore in cui cade o viene confortata la

persona astutamente ingannata deve averla determinata alla commissione di atti

dannosi per i suoi interessi o per quelli di una terza persona. Deve quindi

esistere un rapporto di causalità tra l’errore della vittima e l’atto di

disposizione (DTF 126 IV 113). In altre parole l’errore è la ragione per

cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210); se ciò non

fosse il caso ovvero se l’errore non è la causa rispettivamente non è la causa

preponderante dell’atto di disposizione il reato è solo tentato (DTF 116

IV 218).

Il reato di truffa presuppone un danno del

patrimonio della vittima (DTF 121 IV 26), non è per contro necessario

che il danno corrisponda all’arricchimento dell’autore (DTF 122 II 422)

o che venga cifrato: è sufficiente che sia certo (STF del 16.7.1997 non

pubblicata). Una messa in pericolo del patrimonio cagionante una diminuzione

del valore economico è sufficiente (DTF 123 IV 17; 12 IV 279; 121 IV

104).

L'aggravante dell'agire per mestiere

implica un'attività delittuosa ripetitiva così da denotare la prontezza del reo

a reiterare nello stesso campo. L’attività delittuosa deve essere esercitata

alla stregua di una professione anche accessoria: questa “professionalità” deve

essere comprovata dal tempo e dai mezzi consacrati, dalla frequenza dei singoli

atti durante un certo periodo e dall'intento di garantirsi redditi non

indifferenti e relativamente regolari (DTF 116 IV 319 e 335; 117 IV 65;

119.

IV 129; 123 IV 116).

43.

Nella fattispecie, richiamati i suddetti principi, la truffa, messa

in atto in tutte le circostanze secondo modalità ricorrenti, si è sicuramente

concretizzata nella misura in cui per le vittime era estremamente difficile –

se non impossibile - smascherare le macchinazioni messe in atto dagli accusati

per celare le loro reali intenzioni.

Quali elementi costituenti l’inganno astuto

appaiono dati l’utilizzo di società di copertura, regolarmente iscritte a RC,

prive di debiti o di altri elementi apparenti che dovessero indurre in

sospetto.

Sono, inoltre, state allestite delle sedi

operative con uffici propri, corrispondenti all’indirizzo comunicato alle

vittime, arredati in modo confacente ed adeguato all’attività che si pretendeva

che in essi venisse svolta.

Gli accusati hanno quindi allestito e fatto uso

di prospetti illustrativi ed informativi di buon livello sia grafico che

contenutistico che, aggiunti al sito internet, creavano l’impressione di una

buona competenza nel settore economico considerato e di una seria

organizzazione professionale che poteva contare, in particolare, su

professionisti diversamente specializzati a livello internazionale.

Essi rafforzavano, poi, questa così indotta

generale impressione di competenza con le telefonate personali per la cui

conduzione l’operatore era guidato da un "Leitbuch" ricco di consigli

sul miglior modo di condurre la conversazione così da togliere al malcapitato

interlocutore qualsiasi dubbio questi potesse nutrire e fargli credere, non

solo nella bontà dell’investimento offerto, ma soprattutto nella serietà della

ditta che gli proponeva l’investimento.

Tutto questo impegno nel mettere in atto un apparato

ingannevole era, poi, completato con il successivo invio della documentazione

(contratti ed allegati) e, soprattutto, con la richiesta di informazioni al

cliente sull’origine dei capitali che questi intendeva investire tramite, in

particolare, il formulario A e la copia di un documento di legittimazione:

così facendo, in particolare con la richiesta del formulario A e del documento

di legittimazione, gli imputati perfezionavano quell’aura di serietà,

rispettabilità e competenza che già avevano creato.

Gli accusati hanno, così, mostrato alle vittime

un paravento di assoluta serietà e competenza professionale, da loro

minuziosamente costruito con gli artifici di cui s’è detto, con il quale le

hanno indotte alla stipula del contratto ed all’invio dei soldi, sottacendo la

decisiva e non verificabile questione della loro intenzione di non adempiere il

contratto e di appropriarsi dei soldi a fine di indebito profitto.

A tutta questa costruzione ingannevole si

assommano, poi, le telefonate settimanali di rassicurazione ed informazione ai

clienti e gli invii dei falsi estratti conto mensili, volti a mantenere nelle

vittime il più a lungo possibile la convinzione di essersi davvero affidate a

degli operatori finanziari che agivano nel loro interesse così da indurle a non

richiedere il rimborso dei capitali affidati o a non chiedere il pagamento

integrale delle rendite e convincerli a lasciarli investiti il più a lungo possibile

oppure, ancora, a convincerli ad affidare loro nuovi capitali.

Sempre in quest’ottica, vanno, poi, interpretati

i rimborsi del capitale e il pagamento degli interessi quando questo veniva

richiesto: anche questo contribuiva a mantenere le vittime nella falsa

convinzione di cui s’è detto, a spingerle ad eventualmente fare nuovi

investimenti oppure, ancora, a raccomandare – come in effetti avvenuto – la __________,

prima, e poi la __________ a parenti e conoscenti.

Va, inoltre, detto che gli accusati – per dare al

loro piano ancora migliori possibilità di successo – si erano premurati di

scegliere le loro vittime limitandosi a cercarle in una fascia di popolazione caratterizzata

– oltre che da una certa disponibilità di capitali – da una altamente

verosimile ignoranza dei meccanismi che governano le operazioni finanziarie che

loro intendevano proporre come esca e non avesse, quindi, gli strumenti

cognitivi necessari a porsi in modo critico di fronte ad una apparente

competenza altrui.

A ragione le difese non hanno nemmeno tentato di

sostenere la tesi dell’ assenza di inganno astuto a causa di una pretesa

responsabilità delle vittime.

L’argomentazione sarebbe stata, in effetti, del

tutto infondata di quanto rilevato sopra e alla luce dei predetti dettami

giurisprudenziali.

Quand’anche si dovesse dare atto del fatto che le

vittime avrebbero potuto essere più accorte, la considerazione non avrebbe

valore decisivo e non priverebbe l’agire degli accusati della connotazione di

illecito penale. Dalle vittime, come detto, non si deve pretendere che esse

adottino tutte le precauzioni possibili - ipotesi in cui del resto il reato di

truffa non si realizzerebbe mai - ma va invece rimproverata solo l’omissione

delle più elementari cautele, il che in concreto (posto il ricorrere in tutti

gli episodi delle medesime modalità operative) non può essere ritenuto.

Va, comunque, precisato che l’appunto riguardo la

necessità di una maggiore accortezza da parte delle vittime è stata soltanto

un’ipotesi di lavoro e non una convinzione della Corte che, peraltro, non ha

saputo individuare in concreto quali accorgimenti (che le vittime avrebbero

omesso) sarebbero stati atti ad impedire il verificarsi della truffa a fronte

dell’impossibilità di verificare l’intento truffaldino degli imputati.

Si è perciò trattato di una scolastica situazione

di truffa, pacificamente ritenuta punibile dalla giurisprudenza e già

ripetutamente sanzionata anche dalle nostre Corti, ciò che del resto è conforme

anche soltanto ad una primordiale percezione dell’illecito penale, atteso che

sarebbe aberrante volere ammettere la contraria soluzione della sostanziale

liceità di siffatto modo di agire.

Gli imputati vanno pertanto ritenuti autori

colpevoli del reato di truffa loro ascritto.

Infine, non v'è dubbio che gli accusati abbiano agito per mestiere

sia per il numero elevato di truffe compiute che

per il loro carattere seriale come pure per la loro durata nel tempo. Non può

inoltre essere ritenuto di secondaria importanza il fatto che all’epoca nessuno

degli accusati svolgeva un’attività lavorativa onesta. Il provento delle truffe

fungeva, pertanto, da unica fonte di sostentamento per gli stessi.

Gli accusati facevano, inoltre, “orario da

ufficio” nelle società, ad ulteriore comprova del carattere professionale

di questa attività.

44.

Secondo

l’art. 251 CP è autore colpevole di falsità in documenti, ed è punibile con una

pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, colui che al fine

di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un

documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a

mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa

attestare in un documento contrariamente alla verità un fatto di importanza

giuridica o fa uso a scopo d’inganno di un tale documento.

Sono documenti ai sensi di tale articolo, i

bilanci e i conti economici (DTF 125 IV 17).

Occorre, pure, dare tale qualifica alle false

ricevute di cui al punto 2 dell’AA.

Parimenti , si configura come falso in documenti l’allestimento e

l’utilizzo della "conferma di accredito" datata 16.7.2003, fatta da AC

3.

che, di suo pugno, ha apposto in calce al documento la firma autentica di AC

1.

(punto 8 atto di accusa).

Correttamente, invece, il PP ha chiesto

l’assoluzione degli imputati dall’accusa di falsità in documenti per gli EC inviati

dagli imputati ai clienti ritenuto che tali scritti non possono essere

considerati dei documenti.

45.

A AC 1 singolarmente

sono inoltre imputati i reati di infrazione alle norme della circolazione (art.

90.

n. 1 vLCS cum art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 e 34 cpv. 1 vLCS) e inosservanza

dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 vLCS) commessi in occasione

dell'incidente stradale in cui egli incorse nell'ottobre 2004 (punti 10 e 11

atto di accusa).

Si tratta di imputazioni che - sulla base di quanto in atti e di

quanto dichiarato al dibattimento - vanno confermate.

46.

Per

l'art. 47 CP (già art. 63 CP), il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo e la lesione (cpv. 2).

Va, subito, precisato che il nuovo art. 47 CP

riprende la regola generale del vecchio art. 63 CP, ovvero il principio della

commisurazione della pena in funzione della colpa.

La gravità della colpa rimane dunque il criterio

determinante per la fissazione della pena, (FF 1999 1744; Raphaël Mahaim, La

fixation de la peine in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Stämpfli,

2006).

Nel cpv. 2 del nuovo art. 47 CP sono stati

codificati i criteri di fissazione della pena elaborati dalla giurisprudenza:

quelli relativi all'atto (grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa) e quelli che rilevano dalla

personalità dell'accusato (i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché la

possibilità che l'autore aveva di evitare di commettere l'atto illecito).

La dottrina (in particolare Corboz) ha già avuto

modo di rilevare che entrano in considerazione numerosi fattori quali il

movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale

assenza di scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio

arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in

seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il

pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi

inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale, ecc..

La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata

considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi:

considerando cioè quel che egli ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il

modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz,

La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

La giurisprudenza, d'altra parte, già ha

stabilito che il giudice deve prendere in considerazione, in primo

luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul

risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista

soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere.

Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre

considerare la sua situazione familiare professionale, l'educazione ricevuta e

la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la

reputazione in genere. (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d

pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2

pag. 289).

L'importanza della colpa dipende altresì dalla

libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile

rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di

trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241

consid 1 p. 243 e sentenze citate).

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del

reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e

la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112

consid 1 e 116 IV 289 consid 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento

con casi analoghi hanno, invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c),

ritenuto che tale principio può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art 63 vCP diano luogo ad

un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi è, di regola,

infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità

oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid 2 pag. 153; Corboz, La motivation

de

la peine, cit. pag. 12 e seg; cfr anche DTF 124

IV 44 consid 2c pag. 47), visto che una certa disuguaglianza nella commisurazione

della pena si spiega normalmente con il principio dell’individualizzazione

della pena voluto dal legislatore (STF 6S.135/2003 19.6.2003 consid 4.3).

Infine, esigenze di prevenzione generale svolgono

solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g).

Si ricorda infine che la novella legislativa

impone, inoltre, al giudice di prendere in considerazione l'effetto che la pena

avrà sulla vita futura del reo (art. 47 cpv. 1 CP).

L'ammontare del danno causato costituisce un

importante elemento rivelatore della gravità oggettiva In effetti il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che "Die Höhe des

Deliktsbetrags, den der Täter anstrebte und erlangte, ist ein gewichtiges

Strafzumessungskriterium." (STF non pubblicata del

3.5.2004

in re 6S.90/2004).

In caso di concorso

di reati, l’art 49 cpv. 1 CP dispone che, quando sono adempiute le condizioni

per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna il reo

alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma

non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo

legale del genere di pena.

47.

Per la valutazione della colpa di AC 2 e di AC 1 e, quindi, per la

commisurazione della pena da infliggere loro, la Corte ha, dapprima,

considerato la gravità oggettiva del reato di cui i due sono stati riconosciuti

autori colpevoli.

I due – insieme e, in parte, con AC 3 – hanno

truffato poco meno di 200 persone estorcendo loro più di 7.000.000.- di franchi

e causando un pregiudizio complessivo aggirantesi sui

fr. 5.000.000.- , tutti da loro in un modo o

nell’altro incamerati e utilizzati per i loro egoistici bisogni.

Essi hanno agito sull’arco di ben 4 anni dando

prova di intraprendenza e di notevole intensità dell’intento criminale, non

lasciandosi scoraggiare dagli interventi di diverse autorità né dalla necessità

di ripetere – per sfuggire a detti controlli - i medesimi, complessi

preparativi volti all’allestimento delle strutture societarie e delle

infrastrutture necessarie al compimento dei reati.

La Corte ha, poi, considerato – come sostenuto

dalle Difese, in particolare dalla Difesa di AC 1 - che l'inganno messo in

piedi da AC 1 e AC 2 non era fra i più brillanti ed elaborati che la storia

della truffa conosca.

Tuttavia, tale considerazione non è stata

ritenuta dalla Corte sufficiente a banalizzare o a ridimensionare la colpa dei

condannati nella misura voluta dai difensori.

Da un lato, perché la Corte non ha potuto

dimenticare che, pur nella sua semplicità, l'inganno messo in atto ha

permesso a AC 1 e a AC 2 di agire quasi indisturbati per ben 4 anni, ha

permesso loro di imbrogliare e gabbare quasi 200 persone, ha permesso loro di

rastrellare più di 7.000.000.- di fr. e, infine, ha permesso loro di creare un

danno di circa 5.000.000.- di fr.

D'altro lato, e soprattutto, perché la Corte non

ha potuto dimenticare che AC 2 e AC 1, sin dall'inizio - e poco importa se nel

viaggio di ritorno da __________ o se al momento del primo versamento da parte

del primo cliente - hanno deciso di non investire neanche un centesimo dei

capitali che sarebbero riusciti a reperire e che, perciò, sin dall'inizio e

per tutta la durata della loro attività, con la regolarità e l'impegno di

un lavoratore diligente, i due hanno, in sostanza cercato delle vittime da

spennare.

Ogni giorno, per quasi quattro anni, i due hanno

- personalmente o attraverso la mediazione dei loro impiegati - contattato

decine di persone, proponendo loro investimenti falsamente redditizi

nell’ambito di una società di consulenza ed investimenti falsamente seria,

sempre nella piena coscienza e consapevolezza che ogni centesimo di quel che

sarebbero riusciti a raggranellare sarebbe stato da loro destinato soltanto a

finanziare “la loro più o meno bella vita”.

In tutti quei quattro anni, vale a dire in tutti

quei 48 mesi e in quei circa 1400 giorni, i due non hanno mai avuto un pensiero

per le vittime. Mai un pensiero per quei piccoli artigiani/piccoli imprenditori

della Svizzera tedesca che loro, con una serie di menzogne ed inganni,

convincevano ad affidare loro quei soldi che altro non potevano essere che il

frutto del loro sudato lavoro. Mai un pensiero per quei 200 piccoli

artigiani/imprenditori che loro stavano regolarmente e sistematicamente

“mungendo” al solo scopo di permettersi una vita comoda ed agiata.

Quel che, a mente della Corte, qualifica e rende

particolarmente grave la colpa di AC 1 e AC 2 è il fatto che i due hanno

portato avanti in modo regolare e sistematico per ben 4 anni un progetto che,

sin dal suo nascere, è stato un progetto delittuoso.

I due non hanno mai avuto l'intenzione di

operare legalmente.

Dall'inizio e per ben 4 anni il loro agire è

stato costantemente e coscientemente criminale.

Tutto questo disegna, a mente della Corte,

un’impressionante determinazione nella delinquenza e un’altrettanto

impressionante assenza di scrupoli che non può non qualificare di estremamente

grave la colpa dei due imputati principali.

La Corte ha, poi, considerato, come già

accennato, quale ulteriore aggravante della colpa dei due imputati principali,

il fatto che essi non si sono lasciati distogliere dal loro progetto criminale

nemmeno dagli interventi delle diverse autorità: l’intervento della __________ ,

della Commissione di vigilanza sui fiduciari, del MP hanno avuto il solo

effetto di spingere i due a cercare lidi più tranquilli (prima il canton __________

e, poi, il __________ o altri paesi esteri) dove continuare ad esercitare la

loro attività criminale.

Quelli che avrebbero dovuto fungere da campanelli

d’allarme, da richiami ed esortazioni a riflettere sul carattere illecito di

quanto intrapreso per poi porvi fine sono stati interpretati dai due, invece,

come semplici segnali di pericolo cui bisognava porre riparo per poter

continuare indisturbati l’attività delittuosa.

La Corte ha così ritenuto che, in quelle

circostanze, la reiterazione da parte di AC 1 e di AC 2 dei medesimi illeciti ha

conferito loro un impressionante carattere di irriducibilità nel delinquere.

Tutte queste considerazioni hanno portato la

Corte a ritenere particolarmente grave la colpa di AC 1 e di AC 2.

Ad aggravamento della colpa di AC 1, la Corte ha,

poi, considerato i suoi trascorsi.

AC 1 è stato più volte condannato per truffa

ripetuta, ripetuta falsità in documenti ed appropriazione indebita: si tratta

di precedenti specifici che, se aggiunti ai quattro anni di truffe per cui egli

è stato qui condannato, disegnano una preoccupante figura di imbroglione

incallito.

A suo favore, invece, la Corte ha tenuto conto

dell'età non più giovane e dello stato di salute precario.

Ha, pure, considerato che, come gli altri, AC 1,

dopo essere stato arrestato, ha ceduto i suoi beni alla __________ in modo da

ridurre, se possibile, il danno causato.

Tuttavia, questa circostanza non ha avuto un gran

peso poiché la Corte non ha potuto dimenticare che, tutto quel che aveva, AC 1

se l’era procurato con i soldi provento di reato. Ciò ritenuto, la Corte ha

voluto, comunque, ritenere il gesto del condannato alla stregua di una - pur

piccola - dimostrazione di riconoscimento dell’errore commesso.

Altre attenuanti la Corte non ne ha rilevate.

Ma va detto che, in questa ricerca, nemmeno il suo avvocato ha avuto miglior

successo.

Pertanto, la Corte ha ritenuto adeguata alla

colpa di AC 1 la pena detentiva di 4 anni.

La Difesa di AC 1 aveva chiesto una pena

detentiva non superiore ai 2 anni e 10 mesi invocando, fra le altre, quale

paragone, la sentenza in re __________.

La Corte – rilevato il principio fondamentale

dell’individualizzazione della colpa e, pertanto, della pena - non ha ritenuto

pertinente tale richiamo: la fattispecie qui in esame non ha , infatti, alcun

nesso con la vicenda in re __________ in particolare già soltanto per la

determinazione e la volontà dei qui condannati di agire in modo illecito sin

dall’inizio della loro attività, ciò che non era nel caso richiamato, nonché

per l’assenza in concreto delle numerose circostanze attenuanti in quel caso

riconosciute al condannato e che hanno influito in modo sensibile sulla

commisurazione della pena.

Ribadito che per lei valgono le considerazioni su

espresse, a beneficio di AC 2 - che, rispetto a AC 1, risponde di un numero

leggermente inferiore di reati – la Corte ha riconosciuto l’incensuratezza e il

fatto di essere stata, in qualche modo, confortata nel suo agire illecito dalla

presenza rassicurante di AC 1 che, rispetto a lei, aveva pur sempre

un’esperienza specifica maggiore.

Ciò ritenuto, la Corte ha ritenuto adeguata alla

colpa di AC 2 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.

A mente della Corte, la posizione di AC 3 – che,

dal momento in cui ha preso consapevolezza del carattere truffaldino dell'attività, ha sposato appieno

il disegno criminoso e vi ha partecipato con l'intensità di un correo – è parsa

sensibilmente meno grave di quella degli altri due.

Da un lato, perché lui non ha avuto alcun ruolo

creativo nel progetto criminoso, ma si è limitato ad accomodarsi ed a

partecipare ad un'attività ideata da terzi ed ampiamente collaudata.

Poi perché ha delinquito per un periodo di tempo

molto più breve rispetto ai correi.

Poi perché ha avuto un ruolo, rispetto ai correi,

caratterizzato da un certo grado di subordinazione.

Infine, perché dall'attività criminosa lui ha

tratto un guadagno minore.

Quindi, in considerazione di tutte queste

circostanze, per AC 3 - che pure ha dei precedenti penali che preoccupano - la

Corte ha ritenuto adeguata la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.

Di questa pena, un anno è da scontare: in

effetti, stabilire una buona prognosi è, in concreto, possibile soltanto se si

può contare con l’effetto dissuasivo e rieducativo di una parte di pena

scontata.

Il resto della pena è sospeso condizionalmente

per la durata di 4 anni.

48.

Ritenuto che la procedura di liquidazione della __________ non è

ancora conclusa, non è possibile determinare con sicurezza l’ammontare delle

pretese che le PC possono vantare nei confronti dei condannati.

Per questo, le PC sono rinviate al foro civile.

49.

La documentazione e gli oggetti elencati nell’AA sono stati

confiscati.

Per contro, è stato ordinato il dissequestro e

l’assegnazione a favore della __________ in liquidazione degli altri averi

indicati nell’AA.

Rispondendo A. per AC 1

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5,

2.

e 3;

B. per AC 2

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.2.1, 1.2.3, 2 e 3;

C. per AC 3

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.1.1,

1.2

, 1.2.3, 1.2.4 e 3;

D. per la confisca

affermativamente ai quesiti posti, venendo a cadere il quesito n. 1.9;

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 146 cpv. 1 e 2, 251 n. 1 CP;

90.

n. 1 v

LCS cum art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 vLCS e 92 cpv 1 vLCS;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

truffa

aggravata

siccome

commessa per mestiere,

per

avere, a scopo di indebito profitto,

1.1.1

nel

periodo dicembre 1999 – maggio 2002,

in correità con AC 2,

indotto 51 clienti

investitori a versare alla __________ l'importo complessivo di CHF 2'056'700.-,

cagionando loro –

considerato il rimborso di CHF 373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF

1'682'712.80;

1.1.2

nel periodo giugno 2002 –

novembre 2003,

in correità con AC 2 e AC

3,

indotto 173 clienti a

versare alla __________, prima, e alla __________, poi, l'importo complessivo

di CHF 5'063'646.60,

cagionando loro –

considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF

3'214'918.35;

1.1.3

nel periodo febbraio 2003 –

giugno 2003,

in correità con AC 3,

all'insaputa di AC 2,

indotto 3 clienti

investitori a versare alla __________ l'importo complessivo di CHF 158'000.00,

cagionando loro –

considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di

CHF 158'000.00;

1.1.4

nel periodo febbraio 2000 –

febbraio 2003,

agendo all'insaputa di AC

2.

e di AC 3,

indotto 1 cliente a

versargli l'importo complessivo di

CHF 35'000.00,

mettendo così in pericolo

perlomeno temporaneo il suo capitale, non cagionandogli – considerato il

rimborso di CHF 35'136.00 – alcun pregiudizio effettivo;

1.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere,

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,

1.2.1

in correità con AC 2,

allestito 3 false ricevute a firma del broker __________ e 2 false

ricevute a firma di AC 2 attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di

operazioni di investimento e di utili;

1.2.2

nel periodo luglio 2003 –

settembre 2003,

in correità con AC 2 e AC 3,

allestito 3 falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________

di AC 2, allo scopo di farne uso in __________;

1.3

infrazione

alle norme della circolazione

per avere,

in data 8 ottobre 2004,

sul tratto stradale __________,

circolando sotto l'influsso di medicamenti alla guida di una

vettura Smart, effettuato manovre a zig-zag e negligentemente perso la

padronanza di guida;

1.4

inosservanza

dei doveri in caso di infortunio

per avere,

in data 8 ottobre 2004, a __________,

abbandonato il luogo dell'incidente, di cui al capo precedente,

senza osservare i doveri impostigli dalla legge;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 2 è autrice colpevole di:

2.1

truffa

aggravata

siccome

commessa per mestiere,

per

avere, a scopo di indebito profitto,

2.1.1

nel

periodo dicembre 1999 – maggio 2002,

in correità con AC

1,

indotto 51 clienti

investitori a versare alla __________ l'importo complessivo di CHF

2'056'700.-,

cagionando loro –

considerato il rimborso di CHF 373'987.20 – un pregiudizio

effettivo di CHF 1'682'712.80;

2.1.2

nel periodo giugno 2002 –

novembre 2003,

in correità con AC 1 e AC

3,

indotto 173 clienti a

versare alla __________, prima, e alla __________, poi, l'importo complessivo

di CHF 5'063'646.60,

cagionando loro –

considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF

3'214'918.35;

2.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere,

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto

2.2.1

in correità con AC 1,

allestito 3 false ricevute a firma del broker __________ e 2 false

ricevute a firma AC 2 attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di

operazioni di investimento e di utili;

2.2.2

nel periodo luglio 2003 –

settembre 2003,

in correità con AC 1 e AC 3

allestito 3 falsi bilanci

e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo di farne

uso in __________;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC 3 è

autore colpevole di:

3.1

truffa

aggravata

siccome

commessa per mestiere,

per

avere, a scopo di indebito profitto,

3.1.1

nel periodo giugno 2002 –

novembre 2003,

in correità con AC 2 e AC

1.

indotto 173 clienti a

versare alla __________, prima, e alla __________, poi, l'importo complessivo

di CHF 5'063'646.60, cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25

– un pregiudizio effettivo di CHF 3'214'918.35;

3.1.2

nel periodo febbraio 2003 –

giugno 2003,

in correità con AC 1,

all'insaputa di AC 2, indotto 3 clienti investitori a versare alla __________

l'importo complessivo di CHF 158'000.00, cagionando loro – considerato come non

sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00;

3.1.3

nel

periodo luglio 2003 – settembre 2003,

all'insaputa di AC 2 e di AC

1,

indotto 2 clienti

investitori a versare l'importo complessivo di

CHF 69'000.00, cagionando loro – considerato come non sia occorso

alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 69'000.00;

3.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere,

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,

3.2.1

nel periodo luglio 2003 –

settembre 2003,

in correità con AC 2 e AC 1,

allestito

3.

falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2,

allo scopo di farne uso in __________;

3.2.2

allestito 1

"conferma d'accredito" falsificando la firma autentica di AC 1, e

facendone uso, consegnandola a PL 67;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

4.

AC 1 è prosciolto dai reati di falsità in documenti

di cui ai punti 2, 4 e 6 dell'atto di accusa per quanto attiene all'allestimento

e all'uso dei falsi estratti conto.

5.

AC 2 è prosciolta dai reati di falsità in documenti

di cui ai punti 2 e 4 dell'atto di accusa per quanto attiene all'allestimento e

all'uso dei falsi estratti conto.

6.

AC 3 è prosciolto dai reati di falsità in documenti

di cui ai punti 4, 6 e 8 dell'atto di accusa per quanto attiene

all'allestimento e all'uso dei falsi estratti conto.

7.

Di

conseguenza,

7.1

AC 1, è condannato alla pena detentiva di 4

(quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

7.2

AC

2.

è condannata alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6

(sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

7.3

AC 3 è condannato alla pena detentiva di

2.

(due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

8.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 3 è

sospesa

in ragione di 18 mesi per un periodo di 4 (quattro) anni. Per il resto è da

espiare.

9.

Per le loro pretese, le PC sono rinviate al foro civile.

10.

E'

ordinato il dissequestro e l'assegnazione a favore della __________ GmbH in

liquidazione, __________ dei seguenti averi:

10.1

saldo attivo conto

garanzia locazione n° presso __________, intestato a __________ di AC 2;

10.2

saldo attivo conto

n° presso __________, intestato a AC 2,

10.3

saldo attivo conto

garanzia locazione n° presso __________, intestato a AC 2;

10.4

saldo attivo conto

n° presso __________, intestato a AC 2;

10.5

saldo attivo conto

n° presso __________, intestato a AC 2;

10.6

quota

sociale n° presso __________, intestata a AC 2;

10.7

saldo attivo conto

titoli n° presso __________, intestato AC 2;

10.8

saldo attivo conto

n° presso __________, intestato a AC 2;

10.9

saldo attivo conto

n° presso __________, intestato a AC 1;

10.10

saldo attivo conto

n° presso __________, intestato a AC 3;

10.11

dell'importo

di fr. 36'596 relativo al ricavato della vendita dei fondi n° RFD di __________

di pertinenza di AC 3.

11.

E' ordinata la confisca della documentazione e degli oggetti elencati

nell'atto di accusa.

12.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese giudiziarie sono a carico dei

condannati in solido in ragione di fr. 800.- a carico di AC 1, di fr. 800.- a

carico di AC 2 e di fr. 400.- a carico di AC 3.

13.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 901.70

Spese

diverse fr. 120.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 3'121.70

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 800.--

Inchiesta

preliminare fr. 360.70

Spese diverse fr. 120.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 1'320.70

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 800.--

Inchiesta

preliminare fr. 360.70

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 1'200.70

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 180.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 600.30

============

Intimazione a:

e alle Parti civili:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PC 12

13.

PC 13

14.

PC 14

15.

PC 15

16.

PC 16

17.

PC 17

18.

PC 18

19.

PC 19

20.

PC 20

21.

PC 21

22.

PC 22

23.

PC 23

24.

PC 24

25.

PC 25

26.

PC 26

27.

PC 27

28.

PC 28

29.

PC 29

30.

PC 30

31.

PC 31

32.

PC 32

33.

PC 33

34.

PC 34

35.

PC 35

36.

PC 36

37.

PC 37

38.

PC 38

39.

PC 39

40.

PC 40

41.

PC 41

42.

PC 42

43.

PC 43

44.

PC 44

45.

PC 45

46.

PC 46

47.

PC 47

48.

PC 48

49.

PC 49

50.

PC 50

51.

PC 51

52.

PC 52

53.

PC 53

54.

PC 54

55.

PC 55

56.

PC 56

57.

PC 57

58.

PC 58

59.

PC 59

60.

PC 60

61.

PC 61

62.

PC 62

63.

PC 63

64.

PC 64

65.

PC 65

66.

PC 66

67.

PC 67

68.

PC 68

69.

PC 69

70.

PC 70

71.

PC 71

72.

PC 72

73.

PC 73

74.

PC 74

75.

PC 75

76.

PC 76

77.

PC 77

78.

PC 78

79.

PC 79

80.

PC 80

81.

PC 81

82.

PC 82

83.

PC 83

84.

PC 84

85.

PC 85

86.

PC 86

87.

PC 87

88.

PC 88

89.

PC 89

90.

PC 90

91.

PC 91

92.

PC 92

93.

PC 93

94.

PC 94

95.

PC 95

96.

PC 96

97.

PC 97

98.

PC 98

99.

PC 99

100.

PC 100

101.

PC 101

102.

PC 102

103.

PC 103

104.

PC 104

105.

PC 105

106.

PC 106

107.

PC 107

108.

PC 108

109.

PC 109

110.

PC 110

111.

PC 111

112.

PC 112

113.

PC 113

114.

PC 114

115.

PC 115

116.

PC 116

117.

PC 117

118.

PC 118

119.

PC 119

120.

PC 120

121.

PC 121

122.

PC 122

123.

PC 123

124.

PC 124

125.

PC 125

126.

PC 126

127.

PC 127

128.

PC 128

129.

PC 129

130.

PC 130

131.

PC 131

132.

PC 132

133.

PC 133

134.

PC 134

135.

PC 135

136.

PC 136

137.

PC 137

138.

PC 138

139.

PC 139

140.

PC 140

141.

PC 141

142.

PC 142

143.

PL 1

144.

PL 2

145.

PL 3

146.

PL 4

147.

PL 5

148.

PL 6

149.

PL 7

150.

PL 8

151.

PL 9

152.

PL 10

153.

PL 11

154.

PL 12

155.

PL 13

156.

PL 14

157.

PL 15

158.

PL 16

159.

PL 17

160.

PL 18

161.

PL 19

162.

PL 20

163.

PL 21

164.

PL 22

165.

PL 23

166.

PL 24

167.

PL 25

168.

PL 26

169.

PL 27

170.

PL 28

171.

PL 29

172.

PL 30

173.

PL 31

174.

PL 32

175.

PL 33

176.

PL 34

177.

PL 35

178.

PL 36

179.

PL 37

180.

PL 38

181.

PL 39

182.

PL 40

183.

PL 41

184.

PL 42

185.

PL 43

186.

PL 44

187.

PL 45

188.

PL 46

189.

PL 47

190.

PL 48

191.

PL 49

192.

PL 50

193.

PL 51

194.

PL 52

195.

PL 53

196.

PL 54

197.

PL 55

198.

PL 56

199.

PL 57

200.

PL 58

201.

PL 59

202.

PL 60

203.

PL 61

204.

PL 62

205.

PL 63

206.

PL 64

207.

PL 65

208.

PL 66

209.

PL 67

210.

PL 68

211.

PL 69

212.

PL 70

213.

PL 71

214.

PL 72

215.

PL 73

216.

PL 74

217.

PL 75

218.

AS 1

219.

AS 2

220.

AS 3

221.

AS 4

222.

AS 5

223.

AS 6

224.

AS 7

225.

GI 1

226.

GI 2

227.

PE 1

228.

IE 1

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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