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Decisione

72.2005.82

Spaccio di 276 grammi di eroina; reato qualificato. Violazione alle norme della circolazione stradale.

9 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

14 (quattordici) mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione

condizionale per un periodo di prova di 2 (due) anni;

-

all'espulsione dal territorio svizzero per 3 (tre) anni pure sospesa

condizionalmente.

Chiede inoltre la confisca di quanto in

sequestro.

§ Il Difensore, il quale, posti in

evidenza la vita anteriore, la figura e la personalità del suo assistito ed in

applicazione della scemata responsabilità conclude chiedendo una riduzione

della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________,

nel periodo fra l’ottobre 2004 e il 15 aprile 2005,

1.1.1. venduto a diversi consumatori in

genere frequentatori del __________ complessivamente almeno 275 grammi di eroina?

1.1.2. offerto a

diversi consumatori un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 1 grammo?

1.1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un

quantitativo che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, fra il mese di ottobre 2004 e il 15

aprile 2005, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno

180 grammi e almeno 5 grammi di cocaina?

1.3. infrazione

aggravata alle norme della circolazione

per avere, dal mese di ottobre 2004 al 31

dicembre 2004,

sulle tratte __________ e fra diverse località

del canton __________, in diverse circostanze,

circolato alla guida delle vetture FIAT BRAVO

targata __________ e SMART targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso

di sostanze stupefacenti?

1.4. guida in stato di inattitudine

per avere,

dal 1 gennaio 2005 al 15 aprile 2005,

in particolare sulla tratta __________ e fra

diverse località del canton __________, in diverse circostanze, circolato alla

guida delle vetture SMART targata __________

e FIAT targata __________ di sua proprietà sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

d’espulsione?

4.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 55, 58, 63, 66, 68 e 69 CP;

19.

n. 1 e n. 2 e 19a

LStup;

90.

n. 2 e 91 n. 2 LCS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da

mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere

autorizzato, a __________, nel periodo fra l’ottobre 2004 e il 15 aprile 2005,

1.1.1

venduto a diversi consumatori

complessivamente almeno

275.

grammi di eroina;

1.1.2

offerto a

diversi consumatori almeno 1 grammo di eroina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, fra il mese di ottobre 2004 e il 15

aprile 2005, consumato almeno 180 grammi di eroina e almeno 5 grammi

di cocaina,

1.3

infrazione

aggravata alle norme della circolazione

per avere,

dal mese di ottobre 2004 al 31 dicembre 2004,

sulle tratte __________ e fra diverse località

del canton __________, in diverse circostanze,

circolato alla guida delle vetture FIAT BRAVO

targata __________ e SMART targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso

di sostanze stupefacenti;

1.4

guida in stato di inattitudine

per avere,

dal 1 gennaio 2005 al 15 aprile 2005,

in particolare sulla tratta __________ e fra

diverse località del canton __________, in diverse circostanze, circolato alla

guida delle vetture SMART targata __________ e FIAT targata __________ di sua

proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità è condannato:

2.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale a

quella inflitta il 12 ottobre 2004 dal Tribunale di __________ nella quale è

computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva e d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente

sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 50.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 243.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 543.45

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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