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Decisione

72.2005.83

spaccio di cocaina

15 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. E’

autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

nel

periodo gennaio 2004 – 10 marzo 2005,

a Biasca, Muralto, Riazzino, Ascona, Gerra Piano,

Zurigo ed in altre imprecisate località,

venduto, rispettivamente procurato, in più occasioni

a vari tossicodipendenti locali complessivamente almeno

200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di

sacchetti minigrip da lei confezionati, al prezzo variante tra fr. 50.- e fr.

150.- il grammo?

1.1.2. trattasi

di un quantitativo di cocaina inferiore?

1.1.3. trattasi

di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone?

1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio

degli stranieri

per

essere entrata illegalmente in Svizzera,

in più occasioni, proveniente dall’Italia,

dall’Olanda e dal Belgio, da valichi non meglio precisati,

nel periodo fine estate 2003 – 10 marzo 2005,

soggiornando per un tempo imprecisato a Biasca,

Soletta e Zurigo,

dove ha pure svolto attività lucrativa quale

prostituta in alcuni saloni-massaggio, senza essere in possesso dei necessari

visto d’entrata e permesso di soggiorno né del richiesto permesso della Polizia

degli stranieri?

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo gennaio 2004 – 15 marzo 2005,

a Biasca, Zurigo, Bellinzona ed in altre

imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma

almeno 100 grammi) e marijuana nonché detenuto 2,72 grammi netti di

cocaina, occultandoli sulla sua persona,

e meglio come

descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

E’

recidiva?

3.

Ha

agito in stato di scemata responsabilità?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

4.1

privativa

della libertà?

4.2

accessoria

dell’espulsione?

5.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 9 (nove) mesi di

detenzione e dell’espulsione dalla Svizzera per 5 anni inflittele con sentenza

5.6.2001

della Corte delle Assise correzionali di Riviera?

6.

Deve

subire la confisca di:

6.1

2,72 gr

netti di cocaina?

6.2

1 natel

marca Nokia, IMEI __________, con scheda SIM Orange __________?

6.3

1 scheda SIM Swisscom Mobile n. __________?

6.4

1

scheda SIM Orange n. __________?

6.5

documentazione

Orange relativa alle utenze n. __________, __________, __________ e __________?

6.6

diversa

documentazione cartacea?

6.7

1 agenda?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.3, 4.1, 4.2;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 55, 58, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;

19.

cfr. 2 e 19a

LStup;

23.

n. 1 e 6 LDDS;

9.

segg. CPP e 39

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC

1.

1.

E’

autrice colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo gennaio 2004 – 10 marzo 2005,

a Biasca, Muralto, Riazzino, Ascona, Gerra Piano,

Zurigo ed in altre imprecisate località,

venduto, rispettivamente

procurato, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali complessivamente almeno

120.

grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di

sacchetti minigrip da lei confezionati, al prezzo variante tra fr. 50.- e fr.

150.

- il grammo;

1.2

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio

degli stranieri

per

essere entrata illegalmente in Svizzera,

in più occasioni, proveniente dall’Italia,

dall’Olanda e dal Belgio, da valichi non meglio precisati,

nel periodo fine estate 2003 – 10 marzo 2005,

soggiornando per un tempo imprecisato a Biasca,

Soletta e Zurigo,

dove ha pure svolto attività lucrativa quale

prostituta in alcuni saloni-massaggio, senza essere in possesso dei necessari

visto d’entrata e permesso di soggiorno né del richiesto permesso della Polizia

degli stranieri;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo gennaio 2004 – 15 marzo 2005,

a Biasca, Zurigo, Bellinzona ed in altre

imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma

almeno 100 grammi) e marijuana nonché detenuto 2,72 grammi netti di

cocaina, occultandoli sulla sua persona,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, essendo recidiva e avendo agito in stato di scemata

responsabilità è condannata:

2.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni da

aggiungersi a quelli di cui al dispositivo n. 3 della presente sentenza;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 9 (nove)

mesi di detenzione e della pena accessoria dell’espulsione dal territorio

svizzero per 5 anni inflitte alla condannata con sentenza 5.6.2001 della Corte

delle Assise correzionali di Riviera.

4.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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