72.2005.85
spaccio di cocaina
13 settembre 2005Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2005.85
Data decisione, Autorità:
13.09.2005, PENAL
Titolo:
spaccio di cocaina
ATTENUAZIONE DELLA PENA
ATTENUAZIONE LIBERA
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
REATO TENTATO
RESPONSABILITÀ SCEMATA
art. 11 CPS
art. 64 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19 cf. 4 LSTUP
Incarto n.
72.2005.85 + 95
Lugano,
13 settembre 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Agnese
Balestra-Bianchi (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 5
AS 7
con la segretaria:
Elena Tagli Schmid,
vicecancelliera
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 10 dicembre 2004;
2. AC 2
e domiciliata a
3. AC 3
e dimorante a
detenuti dal 14
gennaio 2005;
prevenuti colpevoli
di:
AC 1
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata,
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
per avere,
senza
essere autorizzato,
agendo singolarmente e in correità con __________,
__________ e AC 2 e AC 3,
nel periodo
metà giugno 2004 e fino all'arresto,
tra Lumino, Bellinzona, Giubiasco, Castione, Arbedo,
Lostallo, Cadenazzo, Cabbiolo (GR), Lugano, Manno, Lamone, Ponte Tresa,
Chiasso, Locarno ed altre imprecisate località del Ticino nonché a Pavia (I),
Salso Maggiore (I) e Mondovì (I),
acquistato, detenuto, trasportato, importato,
venduto rispettivamente tentato di vendere,
un quantitativo di 2'746,20 grammi di cocaina al prezzo variante
da fr. 80.-- a fr. 140.-- al grammo,
sostanza acquistata per la maggior parte da AC 2
e AC 3 al prezzo di fr. 70.-- al grammo,
nonché da uno spacciatore albanese sconosciuto a Mondovì
e da uno spacciatore non meglio identificato a Como (I), in particolare per
avere:
A) AC 1
in correità con __________
1.1 venduto,
a diversi acquirenti
tra cui __________, __________, __________ e tale
__________ di Lamone non meglio identificato,
complessivamente 155 grammi di cocaina al prezzo variante da
fr. 90.-- a fr. 110.-- al grammo;
1.2 venduto,
per il tramite di tale “__________”,
non meglio identificato, a diversi consumatori
del Locarnese, complessivamente 10 grammi di cocaina, al prezzo di fr.
130.-- al grammo;
1.3 fatto preparativi per la vendita di 100 grammi di cocaina (sostanza facente
parte del quantitativo di 400 grammi di cui al punto 1.11 del presente AA),
in particolare prendendo in consegna 100 grammi di cocaina
a credito dai coniugi __________ destinati alla
vendita
a __________ che ne aveva fatto richiesta,
transazione poi non conclusasi sia per la
mancanza di disponibilità di denaro che per il timore generato dall’avvio
della presente inchiesta;
1.4 esportato
in Italia, a Salso Maggiore, 50 grammi di cocaina, sostanza presa in consegna a
Bellinzona da AC 2 trasportata e venduta a € 70.-- al grammo a tale __________,
non meglio identificato, amico di __________;
B) AC 1
in correità con __________
1.5 importato in Svizzera, attraverso il valico di Ponte Chiasso,
nascosta nel bocchettone dell’aria sito nel
cruscotto a filo della portiera anteriore sinistra della sua autovettura,
0,2 grammi di cocaina,
sostanza presa in consegna a Como da uno
spacciatore non meglio identificato e destinata quale campione all’acquirente __________
detto “__________”;
1.6 importato in Svizzera, attraverso il valico di Ponte Chiasso,
nascosti nel caricatore CD nel baule della sua autovettura,
50 grammi di cocaina,
sostanza presa a credito a Como da uno
spacciatore non meglio identificato e venduta a __________ detto “__________”,
nella misura di 48 grammi
dietro pagamento del prezzo di fr. 4'000.-- (fr. 80.-- al grammo) e nella
misura di 2 grammi a AC 2 al
prezzo di fr. 140.-- al grammo;
C) AC 1
in correità con AC 2 e AC 3
1.7 fatto preparativi per la vendita di 1 chilo di cocaina,
in particolare,
dopo aver conosciuto per il tramite di __________,
che glielo presentò, l’albanese __________
interessato all’acquisto di 2 chili di cocaina di buona qualità,
contattato i coniugi __________ che informatisi
presso il fornitore della sostanza a Pavia sulla disponibilità del suddetto
quantitativo al prezzo di € 33'000.-- al chilo (corrispondenti a
fr. 49'500.--) ne diedero conferma all’accusato
che comunicò
il prezzo stabilito d’accordo con gli __________
di fr. 55'000.--
al chilo, all’acquirente __________ ottenendo il
consenso per l’acquisto di un chilo disponibile subito
- che gli __________ si recarono quella stessa
sera a prendere a Pavia importandolo in Svizzera e consegnandolo a Manno a AC 1
come descritto al punto 1.8 del presente AA -
e di un chilo per l’indomani;
1.8 tentato
di vendere 1 chilo di cocaina a __________,
in particolare prendendo in consegna presso l’Agip
di Manno
da AC 2 e AC 3 che si erano recati dal fornitore
a Pavia, 950 grammi di cocaina ai quali provvide,
su indicazione di questi ultimi ad aggiungere
ulteriori 50 grammi che prelevò
a __________ dall’abitazione degli __________, consegnando il chilo così
composto a Lugano,
all’interno di un appartamento del palazzo sito
in __________, a __________ che aveva preparato il denaro necessario
all’acquisto, il quale tuttavia saggiatane la purezza tramite il nipote __________
rifiutò l’acquisto della sostanza ritenuta di qualità non soddisfacente;
D) AC 1,
singolarmente
1.9 venduto
a vari consumatori/spacciatori locali
tra cui __________, __________, __________, __________
oltre che a tale “__________” e “__________” di Biasca e ad altri non meglio
identificati,
un quantitativo complessivo di 239 grammi di cocaina al prezzo variante da
fr. 80.-- a fr. 130.--,
sostanza acquistata da AC 2 e AC 3 al prezzo di
fr. 70.- al grammo;
1.10 detenuto
ed importato in Svizzera, passando attraverso il valico di Brogeda, 100 grammi
di cocaina occultati in un vano in plastica del motore della sua autovettura,
sostanza acquistata a Mondovì da uno spacciatore
albanese non meglio identificato,
al prezzo di € 3'500.-- e consegnata a credito in
Ticino a __________, che ne rifiutò l’acquisto riconsegnandogliela a causa
della cattiva qualità,
sostanza che l’accusato provvide successivamente
a gettare nel cestino dei rifiuti dell’area di servizio di San Vittore;
1.11 detenuto
27 grammi di cocaina,
sostanza consegnatagli dai coniugi __________ a credito
e che era sua intenzione vendere a terzi,
non riuscendo nell’intento in quanto arrestato,
sostanza da lui depositata presso gli alloggi del
suo luogo di lavoro e non più ritrovata;
1.12 ceduto
gratuitamente, a diversi consumatori non meglio indicati, un quantitativo
complessivo di 15 grammi di
cocaina,
sostanza previamente acquistata da AC 2 e AC 3;
2. contravvenzione
alla LF sugli Stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo inizio/fine novembre 2004,
a Cabbiolo (GR) ed in alcune località del Bellinzonese
non meglio precisate, consumato un quantitativo di circa 15 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
19 cifra 2 LS, art. 21 cpv. 1 CP, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 83/2005 del 23 giugno 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre prevenuti colpevoli di:
A) AC 2
e AC 3, congiuntamente
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapevano o dovevano presumere essere in grado di mettere in pericolo la
salute di parecchie persone,
per avere,
senza
essere autorizzati,
tra Lumino, Lugano, Manno, Pavia (I) ed altre
località non meglio precisate, nel periodo agosto 2004 e fino all'arresto,
in correità tra loro e parzialmente con AC 1,
importato in Svizzera, riesportato in Italia,
ceduto gratuitamente, detenuto, venduto e tentato di vendere un quantitativo
complessivo di almeno 1920/1932 grammi di cocaina, rispettivamente fatto
preparativi per la vendita di un chilo di cocaina, sostanza acquistata a
credito
a Pavia da __________ e __________, due
spacciatori di origini domenicane non meglio identificati, al prezzo di € 37 al
grammo pari a circa fr. 50.-- e successivamente importata in Svizzera,
e meglio
per avere:
1.1 importato
in Svizzera 50 grammi di
cocaina
sostanza presa in consegna a Pavia (I) dagli
spacciatori domenicani sopra indicati e successivamente riesportata in Italia e
restituita ai venditori a causa della cattiva qualità della stessa;
1.2 venduto
a diversi spacciatori e consumatori
tra cui AC 1, __________, __________, __________,
__________, __________ e ad un tale __________ non meglio identificato,
un quantitativo complessivo di 686/698 grammi di
cocaina al prezzo variante da fr. 70.-- a fr. 140.-- al grammo;
1.3 ceduto
gratuitamente
a __________, __________, __________, __________
e AC 1 e terzi non meglio indicati,
un
quantitativo complessivo di 34 grammi di cocaina;
1.4 tentato
di vendere in correità con AC 1,
a Lugano al cittadino jugoslavo __________,
un chilo di cocaina al prezzo di fr. 55'000.--,
sostanza acquistata a Pavia (I) ed importata in
Svizzera nella misura di 950 grammi e consegnata a Manno
a AC 1 che dopo avervi aggiunto ulteriori 50 grammi reperiti di concerto con gli __________
presso il loro domicilio di __________, provvide a trasportarla fino a Lugano e
a consegnarla all’acquirente il quale dopo averne testato la purezza ne rifiutò
l’acquisto a causa della cattiva qualità;
1.5 fatto
preparativi in correità con AC 1,
per la vendita di un chilo di cocaina
al cittadino albanese __________,
in particolare prendendo accordi con il
sopraccitato __________ per la consegna,
previo pagamento della prima fornitura di cui al
punto 1.4,
di un secondo chilo il giorno successivo al
medesimo prezzo
di € 33'000.--;
1.6 detenuto
presso il proprio domicilio 205,9 grammi di cocaina, sostanza destinata nella misura di 150 grammi alla vendita e nella misura di 50 grammi al proprio consumo personale come
indicato ai punti 2 e 3 del presente AA;
B)AC 2, singolarmente
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza
essere autorizzata,
a Lumino ed in altre località non meglio
precisate,
nel
periodo settembre 2004 e fino al 14.01.2005,
consumato complessivamente circa 80 grammi di cocaina nonché detenuto 50 grammi della medesima sostanza destinata
al proprio consumo personale;
C) AC 3,
singolarmente
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza
essere autorizzato,
a Lumino ed in altre località non meglio precisate,
nel
periodo settembre 2004 e fino al 14.01.2005,
consumato complessivamente circa 110 grammi di cocaina nonché detenuto 50 grammi della medesima sostanza destinata
al proprio consumo personale;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
19 cifra 2 LS; art. 21 cpv.1 CP, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 93/2005 del 13 luglio 2005, emanato dal
Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1, assistito
dal difensore d'ufficio DUF 1
AC
2, assistita dal difensore d'ufficio DUF 2.
AC
3, assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 3.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 12 settembre 2005 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
- martedì 13 settembre 2005 dalle ore 9:00 alle ore 12:50
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
riepiloga i commerci illeciti di sostanza stupefacente messi in atto dagli
accusati. Sottolineata la gravità della colpa degli accusati visto il
quantitativo oggettivamente importante di cocaina da loro trafficato e,
riconosciute nell'ambito dell'art. 63 CP una lieve scemata responsabilità ai AC
2 __________ e a AC 1 l'ampia collaborazione fornita agli inquirenti, conclude
chiedendo la conferma integrale degli atti d'accusa in esame, e la condanna
degli accusati:
- AC 1, alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione;
- AC 2, alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione;
- AC 3, alla pena di 4 anni di reclusione.
Per tutti gli accusati, a tutela dell'ordine
pubblico, chiede pure la condanna alla pena accessoria dell'espulsione per anni
7, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni 5. Infine postula
la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la
personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea gli
stretti legami e il costante sostegno della famiglia del suo assistito
perdurati anche dopo i fatti di cui all'odierno dibattimento. Evidenzia come AC
1 - dopo la sua scarcerazione - avrà la possibilità di riprendere il suo posto
di lavoro, ciò che, unitamente alla vicinanza dei suoi familiari,
lascia presagire una prognosi favorevole,
ritenuto altresì il suo pieno ravvedimento. Non contesta né in fatto né in
diritto l'atto d'accusa, ma sottolinea il tempo breve del delinquere (4 mesi)
e che il grado di purezza della cocaina
trafficata, nel dubbio, deve essere considerato del 10 %. Visti l'incensuratezza
con riguardo a reati dello stesso genere, il lungo carcere preventivo sofferto,
il comportamento esemplare da lui tenuto durante tale periodo nonché l'età
giovane, in applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento,
conclude chiedendo una
forte riduzione della pena proposta da ricondurre
entro i limiti
che consentono la sospensione condizionale.
Si oppone alla pena accessoria dell'espulsione,
ancorché
chiesta condizionalmente sospesa. Infine chiede
il dissequestro del cellulare marca Samsung.
§ Il Difensore di AC 3, il quale evidenzia la difficile vita
anteriore e il carattere generoso e affettuoso
del suo patrocinato, ben lungi dall'essere un
criminale privo
di scrupoli. Non contesta l'atto d'accusa né in
fatto, né in diritto,
ma rileva come la pena proposta sia eccessiva
ritenuto che
il chilogrammo importato in Svizzera e poi
restituito ai fornitori,
non fu quindi messo
in commercio. Evidenzia il ruolo secondario avuto dal suo assistito
nell'illecito commercio e i modesti
guadagni ottenuti,
utilizzati per finanziare i consumi -considerevoli- di cocaina suoi e della
moglie nonché per cercare di ridurre l'enorme carico dei debiti. Rileva come il
suo assistito sul lavoro abbia dimostrato professionalità e impegno tali da non
essere esclusa per lui la riassunzione presso il suo ultimo posto di
lavoro dopo la sua
scarcerazione. Ritenute infine l'ampia collaborazione fornita agli inquirenti,
l'età ancora giovane, l'incensuratezza, il suo ravvedimento e in applicazione
dell'attenuante specifica della scemata responsabilità, conclude chiedendo una
massiccia riduzione della pena proposta.
Avuto riguardo agli
importanti legami che tiene con il nostro
Paese, si oppone
alla pronuncia della pena accessoria dell'espulsione benché chiesta con il
beneficio della sospensione condizionale.
§ Il Difensore di AC 2, il quale della sua patrocinata
evidenzia la vita anteriore dedicata al lavoro e alla famiglia ma pure segnata
da difficoltà affettive ed economiche tali, che l'hanno condotta presto al
consumo di droga.
Non contesta né in fatto né in diritto l'atto
d'accusa, ma relativizza il quantitativo di stupefacente effettivamente messo
in commercio, il cui grado di purezza, in virtù
del principio
"in dubio pro reo" è da considerare del
10 %, fatta eccezione
per la cocaina sequestrata al domicilio dei
coniugi __________. Rileva il breve periodo del delinquere, la cerchia
ristretta di acquirenti, gli esigui guadagni conseguiti dall'illecito commercio
comunque impiegati per finanziare i consumi della coppia nonché per far fronte
ad una parte dei pesanti debiti a suo carico. Vista altresì l'ampia e immediata
collaborazione fornita nell'inchiesta e in applicazione dell'attenuante
specifica della scemata responsabilità, conclude chiedendo una riduzione
massiccia della pena proposta da contenere nel limite di 2 anni
e 8 mesi di reclusione. Chiede il dissequestro
dell'importo di
fr. 2'760.-, siccome residuo dei salari
(tredicesime) dei coniugi e, a domanda della Presidente, si oppone alla pena
dell'espulsione ancorché sospesa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo compreso tra metà giugno e il 10 dicembre 2004,
agendo
da solo e/o in correità con terzi,
1.1.1. venduto
a diversi acquirenti:
1.1.1.1. 155
grammi di cocaina (ada 1.1)?
1.1.1.2. 10
grammi di cocaina (ada 1.2)?
1.1.1.3. previo
acquisto ed esportazione in Italia, 50 grammi di cocaina (ada 1.4)?
1.1.1.4. previa
importazione, 50,2 grammi di cocaina (ada 1.5 e 1.6)?
1.1.1.5. 239
grammi di cocaina (ada 1.9)?
1.1.2. acquistato,
detenuto, importato in Svizzera e consegnato
a credito 100 grammi di cocaina a tale __________
che ebbe
a restituirgliela e che quindi gettò via (ada
1.10)?
1.1.3. fatto
preparativi per la vendita di:
1.1.3.1. 100
grammi di cocaina (ada 1.3)?
1.1.3.2. 1
chilogrammo di cocaina a __________ (ada 1.7)?
1.1.4. tentato
di vendere 1 chilogrammo di cocaina a __________ (ada 1.8)?
1.1.5. detenuto,
presso gli alloggi del suo luogo di lavoro,
a scopo di vendita 27 grammi di cocaina (ada
1.11)?
1.1.6. previo
acquisto, ceduto gratuitamente a diversi consumatori complessivi 15 grammi di
cocaina (ada 1.12)?
1.1.1.1.1. trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
consumato all'incirca 15 grammi di cocaina,
a
Cabbiolo (GR) e in altre località del Bellinzonese,
nel periodo inizio-fine novembre 2004?
2. Può
beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1 privativa
della libertà?
3.2. accessoria
dell'espulsione?
B. AC
2
1. è
autrice colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata,
in
correità con il marito AC 3,
risp. in correità con terzi,
1.1.1. venduto
a terzi complessivamente 686/698 grammi di cocaina (ada 1.2)?
1.1.2. ceduto
gratuitamente a terzi complessivamente 34 grammi di cocaina (ada 1.3)?
1.1.3. previo
acquisto e importazione in Svizzera, tentato di vendere a terzi all'incirca 1
chilogrammo di cocaina (ada 1.4)?
1.1.4. fatto
preparativi per la vendita di 1 chilogrammo di cocaina (ada 1.5)?
1.1.5. importato
in Svizzera 50 grammi di cocaina poi riesportati in Italia e restituiti ai loro
fornitori (ada 1.1)?
1.1.6. detenuto
205,9 grammi di cocaina, in ragione di 150 grammi destinati alla vendita (ada
1.6),
a
Lumino, Lugano, Manno, Pavia, ed in altre località svizzere e italiane,
nel
periodo compreso tra l'agosto 2004 e il 14 gennaio 2005,
e
meglio come descritto nell’atto di accusa?
1.1.7. trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata,
consumato
complessivamente all'incirca 80 grammi di cocaina
e detenuto circa 50 grammi di cocaina destinata
al consumo,
a
Lumino ed in altre imprecisate località,
nel periodo tra il settembre 2004 e il 14 gennaio
2005?
2. Ha
essa agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. accessoria
dell'espulsione?
C. AC
3
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
in
correità con la moglie AC 2,
risp. in correità con terzi,
1.1.1. venduto
a terzi complessivamente 686/698 grammi di cocaina (ada 1.2)?
1.1.2. ceduto
gratuitamente a terzi complessivamente 34 grammi di cocaina (ada 1.3)?
1.1.3. previo
acquisto e importazione in Svizzera,
tentato di vendere a terzi all'incirca 1
chilogrammo di cocaina (ada 1.4)?
1.1.4. fatto
preparativi per la vendita di 1 chilogrammo di cocaina
(ada 1.5)?
1.1.5. importato
in Svizzera 50 grammi di cocaina poi riesportati in Italia e restituiti ai loro
fornitori (ada 1.1)?
1.1.6. detenuto
205,9 grammi di cocaina, in ragione di 150 grammi destinati alla vendita (ada
1.6)?
a
Lumino, Lugano, Manno, Pavia, ed in altre località svizzere e italiane,
nel
periodo compreso tra l'agosto 2004 e il 14 gennaio 2005,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.7. trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
consumato
complessivamente all'incirca 110 grammi di cocaina e detenuto circa 50 grammi
di cocaina destinata al consumo,
a
Lumino ed in altre imprecisate località,
nel periodo tra il settembre 2004 e il 14 gennaio
2005?
2. Ha
egli agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. accessoria
dell’espulsione?
D. Dev'essere
ordinata in tutto o in parte la confisca di quanto in sequestro?
Considerato in
fatto ed in diritto
1. AC 1,
__________, è nato in provincia di Catanzaro. Al paese natio ha frequentato le
scuole dell'obbligo. È cresciuto con la madre, stante che il padre, nel 1985, è
emigrato in Svizzera, stabilendosi in Mesolcina, siccome operaio presso una
ditta di pavimentazioni stradali. Tra il 1995 e il 1998 l'accusato ha lavorato
a Vena di Maida come aiutante nel trasporto di derrate alimentari. Nel 1998 si
è trasferito in Mesolcina, a Lostallo, per lavorare presso la stessa ditta presso
cui lavora il padre.
La madre e il fratello minore si sono ricongiunti
con loro nel 2000. Dopo d'allora il nucleo familiare vive a __________, salvo
una sorella dell'accusato che è gia sposata e vive a __________.
Venuto -come cennato- in Svizzera nel 1998, a __________
anni, AC 1 ha frequentato il tirocinio di costruttore stradale a Trevano che ha
concluso col diploma nel 2001. Nel 2003 ha frequentato a __________ un corso
per la formazione come caposquadra, dopodichè la ditta presso cui lavorava l'ha
promosso a tale funzione.
Prima dell'arresto, AC 1 guadagnava fr. 4'950.-
lordi mensili. Il datore di lavoro, soddisfatto delle sue prestazioni
professionali, non esclude di riassumerlo ove egli tornasse in libertà.
AC 1, negli anni trascorsi in Svizzera, si è
indebitato parecchio, dapprima firmando un contratto di leasing (per fr. 30'000.-
circa) per una vettura di seconda mano che per finire si è rivelata un cattivo
affare e poi firmandone un secondo (per fr. 40'000.- circa) per una nuova e
potente Alfa Romeo, assolutamente fuori dalla sua portata finanziaria. Tali
debiti e una certa "golosità" di danaro, un desiderio di concedersi
vari "lussi" (quali "cene, divertimenti e donne") l'han
portato, senza troppe remore, a diventare un venditore di cocaina. Non
tossicodipendente (solo nelle ultime settimane dopo l'arresto ha fumato cocaina
per 15 gr. circa), AC 1 ha un precedente per guida in stato di ebrietà e
infrazione grave alle norme della circolazione, reati sanzionati il 7.2.2002
con 14 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di anni due
(scaduto quindi prima di commettere i reati qui in giudizio), nonché con una
multa di fr. 500.-.
2. AC 2,
nata __________, è nata a __________ __________ anni fa, figlia di genitori
italiani, immigrati in Svizzera interna negli anni sessanta, in provenienza
dalla provincia di Potenza (Basilicata). Ha una sorella gemella sposata, che
vive nel Canton Soletta, e un fratello, maggiore di lei di un anno, che, di
recente, è rientrato in Italia presso i genitori (i quali hanno lasciato la
Svizzera e si sono ritirati in Toscana).
AC 2 ha frequentato la scuola a Kirchberg (BE),
in lingua tedesca, mentre che in famiglia parlava l'italiano (o meglio il
dialetto della loro regione d'origine). Oggi è dunque bilingue.
Dopo le scuole dell'obbligo ha avviato un
tirocinio di impiegata di commercio che però non ha concluso.
Intorno ai 16-17 anni ha cominciato ad avere
difficoltà con i genitori che mal tolleravano le esigenze di maggior libertà
che la figlia rivendicava, poco conciliabili con la loro mentalità. Ne è
venuto, da un lato, che l'accusata già in quegli anni ha preso il vizio di
sniffare saltuariamente cocaina, vizio che si è portata dietro nei successivi
venti anni. Ancorché irregolarmente, a suo dire, sniffava o fumava la cocaina
soprattutto quando attraversava periodi di stress.
A diciotto anni d'età, sotto la pressione dei
genitori, l'accusata ha sposato, il __________, __________, un compaesano, nato
e cresciuto in provincia di Potenza che si è trasferito in Svizzera solo col
matrimonio. Sostiene l'accusata che già da prima delle nozze il marito aveva la
tendenza di bere alcool in modo eccessivo, cosa che è -sempre a dire della
donna- peggiorata negli anni.
La coppia, stabilitasi a __________, ha generato
tre figlie, nate rispettivamente nel __________, nel __________ e nel __________.
Il marito era operaio in una falegnameria e l'accusata, a causa della nascita
delle figlie, faceva la casalinga. Aiutava economicamente la famiglia facendo
la donna delle pulizie a ore. A causa del cattivo andamento dell'unione
coniugale, negli anni novanta, i coniugi si sono separati, le figlie restando
con la madre. Nel 1999, in vista di una riconciliazione, la famiglia si è trasferita
in Ticino, ma i disaccordi sono proseguiti, per cui nel 2000 fu pronunciato il
divorzio, con affidamento delle figlie alla madre. Nel frattempo __________ si
è ammalato di fegato e ai reni, per cui attualmente -a dire dell'accusata- deve
sottoporsi alla dialisi. Avrebbe sposato in seconde nozze una cittadina rumena
e l'Autorità tutoria avrebbe affidato a lui le figlie dopo che AC 2 è stata
arrestata. Nel 2001, l'accusata ha conosciuto AC 3, nato nel __________ (e
quindi più giovane di lei di tredici anni), un cittadino dominicano già
residente a Marchirolo (di lui si dirà meglio nel considerando che segue). Il
5.9.2003 i due si sono sposati, stabilendosi dapprima a Bellinzona e poi a
Lumino. Dal matrimonio non sono nati figli.
In Ticino, AC 2 negli ultimi anni ha lavorato
come impiegata d'ufficio dapprima, dal 2000 al 2002 circa, presso la __________
di __________. Perse il posto nel contesto di una ristrutturazione
dell'azienda. Nel seguito, nel 2003, ha lavorato presso una ditta di Bioggio e
dal 1.1.2004 fino al 14.1.2005, data dell'arresto, ha lavorato presso la __________
di Giubiasco come impiegata d'ufficio e aiuto contabile. Percepiva un salario
mensile di fr. 4'200.- lordi.
L'accusata è incensurata. È oberata di debiti
che, in aula, essa ha ricondotto a spese e a conti rimasti impagati, risalenti
all'epoca del primo matrimonio. All'atto dell'arresto aveva pendenze presso
l'UEF per quasi fr. 100'000.- e 77 atti di carenza beni per fr. 75'683.-.
Da documenti prodotti al dibattimento dalla Pubblica
Accusa risulta che la situazione economica dell'accusata si è, da che essa è in
carcere, ulteriormente e gravemente peggiorata.
L'accusata è risultata positiva alla cocaina dopo
le analisi fatte eseguire su di lei in concomitanza col suo arresto. Già in
sede predibattimentale e poi ancora in aula, essa ha dichiarato che i suoi
consumi di cocaina sono aumentati a partire dalla fine di agosto del 2004.
Soprattutto dopo che essa cominciò a spacciare, trovandosi nelle mani grossi
quantitativi di cocaina, non ha saputo resistere alla tentazione di consumarne.
Lei e il marito -a loro dire- curavano di
consumare cocaina solo quando le di lei figlie passavano il week-end presso il
padre, il che avveniva con frequenza quindicinale.
AC 2 ha cifrato in circa ottanta grammi il
quantitativo da lei consumato nella decina di weekend ricompresi tra l'ottobre
2004 e la metà di gennaio 2005. Essa sostiene che in forza di ciò la sua
lucidità si è alterata ed è a causa di tali consumi che la situazione le è
sfuggita completamente di mano.
3. AC 3 è nato e cresciuto nel villaggio di La Vega, nell'isola di Santo
Domingo.
La famiglia era inizialmente composta dai
genitori e da un fratello minore di lui. Aveva appena due anni quando i
genitori si sono separati. La madre è partita per l'Europa, stabilendosi per
finire in provincia di Varese, avendo sposato un cittadino italiano della zona.
Da quell'unione è nato un figlio. Attualmente i coniugi si sarebbero separati e
il figlio vivrebbe col padre. A La Vega, AC 3 ha frequentato le scuole
elementari dagli otto ai dodici anni, dopodichè il padre l'avrebbe preso con sé
in fabbrica dove avrebbe appreso il mestiere di meccanico industriale. La sera
frequentava il liceo. Non è però riuscito a prendere la maturità.
Nel 2000, l'accusato ha deciso di raggiungere la
madre in Italia, stabilendosi presso di lei a Marchirolo. A suo dire, in
Italia, egli era in possesso di un legale permesso di soggiorno. Cionondimeno avrebbe
svolto solo lavori in nero.
Nel 2001 ha conosciuto AC 2. Si sono frequentati
e il 5.9.2003 si sono sposati a Bellinzona.
La Corte ha trovato strano il fatto che proprio
quel giorno l'accusato sia stato fermato a Ponte Tresa munito del passaporto
scaduto (oltre che privo del visto) e quindi condannato con decreto d'accusa
del 20.2.2004 a fr. 250.- di multa per infrazione alla LDDS. Ciò è invero
bizzarro solo che si consideri che per sposarsi bisogna produrre alla
competente Autorità di stato civile una serie di documenti validi. Comecchessia,
sta di fatto che il citato decreto d'accusa è l'unico precedente che si ritrova
negli atti, in relazione a AC 3, incensurato in Italia e, a suo dire, anche in
patria.
Grazie al matrimonio con una cittadina al
beneficio del permesso di domicilio, l'accusato in Ticino ha ottenuto il permesso
di dimora. Ha iniziato a lavorare il 22.3.2004 presso la __________ SA di Biasca,
con un salario di fr. 3'200.- circa al mese.
Da un attestato prodotto in aula emerge che il
datore di lavoro era molto soddisfatto delle prestazioni lavorative di lui.
Fatti
I coniugi AC 2 AC 3, all'atto dell'arresto,
disponevano di due veicoli (una Ford lui e un'Opel Corsa lei) presi in leasing.
Inoltre AC 3 dichiara di avere un debito di fr.
20'000.- che ha contratto per costruirsi una casa a Santo Domingo, spendendo
poi il danaro per spese correnti avute dopo il matrimonio.
Positivo alla cocaina all'atto dell'arresto, egli
ha dichiarato in vari verbali di essere un consumatore di tale sostanza, ma di essere
in precedenza sempre riuscito a mantenere tali consumi sotto controllo. Ha
altresì dato atto di aver iniziato, con la moglie, a trafficare cocaina per
procurarsi soldi (in particolare per costruirsi una casa a Santo Domingo) e non
per finanziare il proprio consumo. Per finire risulta però che di soldi gli __________
tra l'ottobre 2004 e il loro arresto, non ne hanno accantonato, mentre che
anche AC 3 ha aumentato il proprio consumo di cocaina, arrivando a consumarne,
nel periodo critico, all'incirca 110 grammi.
4. Il
presente procedimento si inserisce nel contesto di una più vasta inchiesta,
denominata "__________", che ha coinvolto diverse persone, ad un
tempo, chi più e chi meno, coinvolte in reati di spaccio e di consumo di
cocaina e, talune, anche in reati di furto.
Da diverse deposizioni emergeva il nome di AC 1,
siccome coinvolto in attività di spaccio. Arrestato il 10.12.2004, AC 1
confessava da subito di aver spacciato 200-300 grammi di cocaina e indicava nei
coniugi AC 2 AC 3 i suoi fornitori. Questi ultimi venivano arrestati il
14.1.2005. AC 3 nei primi due verbali negava ogni responsabilità, invece la
moglie AC 2 ammetteva da subito di aver spacciato, insieme al marito, e
consumato non irrilevanti quantitativi di cocaina. AC 1, reinterrogato, dopo
l'arresto degli __________, faceva ulteriori importanti ammissioni che
permettevano agli inquirenti di aprire un ulteriore filone dell'inchiesta,
quello relativo ad una quindicina di altre persone, a loro volta coinvolte in
ulteriori attività di spaccio (inchiesta cosiddetta "__________ 2").
Le perquisizioni eseguite in concomitanza con gli
arresti di AC 1 e degli __________ portavano, per il primo, al sequestro di un
cellulare marca Samsung (cfr. all. 15 all'AI 44, rapporto di polizia
concernente __________). Non è dato di sapere, perché il verbale di sequestro
non le menziona, di quante schede telefoniche abbia disposto AC 1 all'atto
dell'arresto.
L'accusato ha sostenuto che il natel Samsung non
l'ha usato per commettere l'attività criminosa di cui è accusato, avendolo
acquistato solo il giorno precedente l'arresto.
Non potendosi sulla base degli atti non
considerare veritiera tale affermazione, l'apparecchio come tale non può essere
confiscato ed ha da essergli restituito. Invece sono da confiscare e non
possono essergli restituite, siccome costituenti mezzo di prova, la/le scheda/e
telefonica/che già trovate in possesso di AC 1.
Per quanto riguarda la/le perquisizione/i e i
sequestri effettuati a carico dei coniugi __________, si ha che dal verbale di
sequestro (classato in AI 57, allegato 2 al rapporto di polizia relativo agli __________)
del 14.1.2005 emerge che, sulla persona, all'atto dell'arresto, AC 3 deteneva
un cellulare marca Siemens, completo di carta SIM e di accumulatore che gli è
stato sequestrato.
Dal verbale d'interrogatorio (allegato 8 al
citato AI 57) del 14.1.2005 di AC 2 emerge che:
" … Alla mia
abitazione è stata effettuata la perquisizione. Agli agenti intervenuti di mia spontanea volontà ho consegnato la cocaina che ancora disponevo.
In un armadio nel locale sala, celati all'interno
di una caffettiera vi erano due sacchetti contenenti nel primo grammi 18,4 e
nel secondo grammi 3,7 di cocaina.
In un vaso posto all'esterno della finestra del
bagno un ulteriore sacchetto avvolto in carta alu contenente circa 15 grammi di
cocaina.
Nel giardino, sotto una gabbia per animali e coperto
da una lastra in cemento un ulteriore sacchetto contenente cocaina per grammi
16,8.
Complessivamente sono stati sequestrati grammi
205,9.
Inoltre un flacone di ammoniaca, sostanza usata
per fumare la cocaina.
Inoltre è stata sequestrata la somma di CHF 2760.-.
Preciso che questo denaro non è provento da
vendite di cocaina ma sono il rimanente del mio stipendio.
Una bilancia elettronica.
Inoltre mi vengono sequestrati due apparecchi
cellulari:
Ø
Motorola V300, utenza telefonica no. __________.
Per accedere all'apparecchio non necessita di codice PIN, con carta SIM.
Ø
Siemens, utenza telefonica no. __________, PlN
__________, con carta SIM…"
Nel formulario/allegato 13 al citato doc. B)
"Trasmissione ed esame di sostanze stupefacenti" il quantitativo di
cocaina (verosimilmente quello rinvenuto in giardino) viene indicato in
gr. 168,8 lordi. In due altri formulari
(richiesta di analisi di sostanze stupefacenti e rapporto di pesata allestito
dalla polizia scientifica, cfr. all. 14 e all. 15 al citato doc. B) il
quantitativo complessivo di cocaina rinvenuto viene cifrato in gr. 208,38,
totale cui si perviene sommando i seguenti quantitativi:
166,97 gr. sacchetto avvolto da carta alu
contenuto nella scatola
20,10 gr. carta alu più sacchetto all'interno
del vaso da fiori
18,02 gr. sacchetto in plastica contenuto
nella caffettiera
3,29 gr. sacchetto in plastica contenuto
nella caffettiera.
Stranamente nè il rapporto di polizia giudiziaria
(citato doc. B), nè l'atto d'accusa relativo ai coniugi __________ riprendono
il citato quantitativo rilevato dalla polizia scientifica, riprendendo quello
di gr. 205,9.
Dal primo e dal secondo dei succitati involucri
(ovvero da quelli contenenti gr. 166,97 e gr. 20,10) sono stati prelevati due
campioni che sono stati sottoposti ad analisi per accertare il loro grado di
purezza.
Emerge dal rapport d'expertise 17.2.2005 dell'ESC
di Losanna che la cocaina del primo campione era pura per valori attorno al
56,2 per cento e quella del secondo campione per valori attorno al 52,8 per
cento, per un valore medio aggirantesi quindi intorno al 54,5 per cento.
5. Al
dibattimento, __________, AC 2 e AC 3 hanno confermato i fatti così come li
avevano confessati in sede di istruttoria formale, col che, nella buona
sostanza, si ha che:
-
AC 1, nell'intento di guadagnare in fretta e
senza fatica
un po' di danaro, saputo che un suo conoscente di nome __________
(poi identificato in __________) era interessato ad acquistare cocaina, è
riuscito, tramite tale __________, a farsi presentare, a Como, uno spacciatore.
Quest'ultimo gli consegnò dapprima un campione di cocaina che AC 1 rimise ad __________
e,
avuto il consenso di quest'ultimo, si recò di nuovo a Como ove
acquistò gr. 50 di tale sostanza. Previa importazione in Svizzera, la consegnò,
in ragione di gr. 48, al citato __________ al prezzo di fr. 4'000.-, danaro che
utilizzò per pagare lo spacciatore. A suo dire trasse dall'"affare"
un guadagno dell'ordine di circa fr. 300.- che tosto dissipò recandosi a cena
al ristorante, con il __________ e con due cugini. Ciò accadeva all'incirca nel
corso del maggio-giugno 2004.
I rimanenti due grammi, __________ li vendette ai coniugi __________
verso la fine di luglio o verso la fine di agosto del 2004;
-
verso la metà di giugno del 2004, AC 1 effettuò,
per
conto di __________, un secondo acquisto di cocaina, a Mondovì,
questa volta di gr. 100 che sostiene di aver pagato Euro 3'500. Consegnò la
sostanza ad __________, il quale, dopo averla saggiata, la rifiutò, asserendo
che era di pessima qualità. AC 1 sottopose la sostanza ad un conoscente, il
quale gli confermò che la sostanza faceva "schifo", col che egli la
gettò in un cestino dei rifiuti sito nell'area di servizio di San Vittore (Mesolcina);
-
conoscendosi da tempo (AC 1 è stato testimone di
AC 2 al suo matrimonio con AC 3) AC 1 e gli __________, verosimilmente nel
luglio-agosto 2004, hanno discusso tra loro la possibilità di guadagnare danaro
spacciando cocaina. In una data che si situa intorno al 23.9.2004 (giorno del
suo compleanno), AC 2, recatasi col marito in una discoteca di Pavia
(frequentata soprattutto da cittadini domenicani) è entrata in discorso con
tale "__________" (di cui disponeva, all'arresto, del numero di
telefono, noto agli inquirenti), un cittadino domenicano già da lei e da AC 3
da tempo conosciuto. "__________" le confermò di essere in grado di
procurarle della cocaina. La prima volta i coniugi __________ acquistarono a
credito dal citato "__________" gr. 50 di cocaina che importarono in
Svizzera. Sennonché la sostanza si rivelò essere di qualità scadente, col che
essi la restituirono al loro fornitore. Convennero però con lui l'acquisto di
altre partite di migliore qualità. In 4-5 viaggi che effettuarono a Pavia tra
fine settembre e fine ottobre 2004 (e forse anche in novembre), AC 2 e AC 3
acquistarono da "__________" (o, in sua assenza, da un suo amico di
nome "__________") in totale 800 grammi di cocaina. In pratica
accadeva che "__________" (o "__________") consegnava loro,
a credito, ogni volta gr. 200 di cocaina. Essi importavano la sostanza in
Svizzera, ne vendevano una parte a AC 1, il quale, a sua volta, rivendeva
quanto acquistato (in genere previa maggiorazione del prezzo) in un giro di
calabresi domiciliati nel Sopraceneri e a Lamone. I coniugi __________ vendevano
loro stessi a loro acquirenti parte della sostanza rimasta in loro mani e parte
la consumavano personalmente. Con parte dei soldi che ricavavano da tali
vendite, pagavano "__________";
-
ad un certo momento (che dovrebbe situarsi nel
mese di novembre del 2004), tramite __________ (già condannato per questo ed
altri fatti, con sentenza del 2.9.2005, per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione
alla LStup, a mesi 18 di detenzione sospesi condizionalmente per anni cinque e
al trattamento ambulatorio ex art. 43 CP), AC 1 è entrato in contatto con un
cittadino serbo (nel seguito identificato in __________), il quale si diceva
pronto a comprare e a pagare (in ragione di fr. 55'000.- il chilo) due chili di
cocaina.
In esito ad una serie di telefonate tra AC 1 e gli __________ e tra quest'ultimi
e "__________", gli __________ riuscivano a farsi consegnare da quest'ultimo,
a credito, 950 gr. di cocaina che tosto trasportavano da Pavia a Manno, a bordo
di una delle vetture in loro uso. Quivi si incontravano con AC 1, previamente
da loro incaricato di reperire ulteriori gr. 50 al loro domicilio. A AC 1 gli __________
affidavano l'intera partita, pari ad un chilo di sostanza. AC 1, con quella,
raggiungeva l'abitazione del __________, presso la quale, un nipote di quest'ultimo,
di nome __________ (deferito con atto d'accusa dell'11.8.2005 davanti ad una
Corte criminale), analizzava la sostanza non trovandola di qualità
soddisfacente per cui il __________ rifiutava l'acquisto. AC 1, a questo punto,
riportava il chilo agli __________. Poiché nessuno dei tre disponeva di altre
conoscenze in grado di ritirare e pagare loro un tale quantitativo, gli __________,
il giorno successivo, tornavano a Pavia e restituivano i gr. 950 a "__________".
Con il fallimento di questo affare, venne automaticamente a cadere anche
l'adombrato commercio di un secondo chilo di cocaina, per il quale AC 1 e __________
avevano -come già cennato- in precedenza già concordato il prezzo di fr.
55'000.- il chilo (o meglio di fr. 110'000.- per entrambi i chili) con gli __________;
-
nel seguito gli __________ si recarono ancora a
Pavia dove, più o meno agli inizi del dicembre 2005, acquistarono a credito da
"__________" 400 etti di cocaina. A loro dire i 208 grammi che ancora
detenevano al loro domicilio il giorno dell'arresto, facevano parte di detta
partita di 400 grammi. I quasi due etti mancanti, sono stati dagli __________
in parte venduti a AC 1 che, a sua volta rivendeva quel che comprava, in parte
venduti da loro stessi nella cerchia dei loro abituali clienti, in parte da
loro consumati.
Per finire, si ha che gli __________ hanno acquistato a Pavia e importato
in Svizzera all'incirca 1200 grammi di cocaina (in più dei 950 gr. che
importarono ma poi restituirono a "__________" (riesportandoli in
Italia). In un viaggio, li ha accompagnati a Pavia anche AC 1. Di detti grammi
1200 circa, 208 circa gli accusati __________ li avevano ancora in casa
all'atto dell'arresto, 200 gr. circa li hanno consumati personalmente, 50 li
hanno pure restituiti a __________ a motivo della qualità scadente. All'incirca
700 grammi li hanno venduti, in ragione di 450 grammi circa a AC 1 che -fatti
salvi suoi consumi per circa 15 grammi- li ha, per la maggior parte, rivenduti
a terzi (27 grammi circa egli ha dichiarato di averli occultati sul posto di
lavoro ma non hanno potuto essere recuperati perché qualcuno li ha sottratti
prima della perquisizione).
Il resto gli __________ l'hanno venduto a loro amici e colleghi.
All'atto dell'arresto gli __________ sostengono che erano in debito
verso "__________" per cocaina ricevuta a credito e non pagata, per
circa fr. 13'000.-. Nondimeno tutti e tre gli accusati hanno dato atto di avere
lucrato con l'attività di spaccio danaro che hanno via via consumato e
dissipato, col che all'arresto, le loro situazioni personali non solo non erano
migliorate, ma essi si erano ulteriormente indebitati.
Per concludere si ha che i fatti di cui all'atto d'accusa hanno da
essere in sostanza confermati.
6. __________
e i coniugi __________ hanno pacificamente violato in modo grave la LStup, sia
commerciando o comunque cedendo a terzi cocaina, per quantitativi che sapevano,
o comunque dovevano presumere, tali da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, sia consumando i dianzi indicati quantitativi.
Nella commisurazione della pena, la Corte, in
applicazione dell'art. 63 CP, ha avantutto considerato la gravità della colpa
di AC 1 e degli __________, colpa che è, per ognuno di loro, oggettivamente
grave per i consistenti quantitativi trafficati e soggettivamente grave poiché
essi si sono prestati a condurre siffatti vietati commerci in primo luogo per
scopo di lucro e, per gli __________, solo in secondo luogo per finanziare i
loro consumi. Certo è, per gli __________, che quando nell'estate 2004, hanno
cominciato a valutare, con AC 1, la possibilità di mettere in piedi un'attività
di spaccio, di sicuro non erano tossicodipendenti. Poi, da che tale attività
prese inizio, via via essi caddero nel vizio a causa dei rilevanti quantitativi
di cui vennero via via in possesso.
Per finire, preso atto dei quantitativi da loro
consumati, la Corte ha risolto di riconoscere loro l'attenuante di una leggere
scemata responsabilità, a partire dalla fine del settembre 2004 e fino alla
data dell'arresto.
La Corte ha voluto considerare in modo ampio le
confessioni rese da tutti e tre i condannati. Per AC 1, la Corte ha ritenuto
dati gli estremi per l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento: con
la sua confessione infatti egli non si è limitato a render conto degli illeciti
da lui commessi, ma ha fornito una vera e propria collaborazione, nella misura
in cui egli ha dato agli inquirenti una serie di indicazioni che hanno
consentito di scoprire altri traffici e di metter loro fine.
Per cui, tutto ben pesato, considerate altresì la
difficile situazione personale, familiare e sociale di AC 2, madre di tre
figlie ancora minorenni (anche se da essa era lecito attendersi un ben diverso
e più responsabile comportamento nei cinque mesi circa del delinquere), nonché
quelle di AC 1 e di AC 3 (che, vista la loro giovane età, non dovrebbero, a
pena espiata, incontrare soverchie difficoltà nel ritrovare un posto di
lavoro), considerate altresì la sostanziale incensuratezza dei condannati e la
durata del carcere preventivo sofferto, sono parse alla Corte tutto sommato
adeguate rispetto a talune particolarità della presente fattispecie, le
seguenti pene:
-
anni due di reclusione per AC 1,
-
anni tre di reclusione per AC 2,
-
anni due e mesi otto di reclusione per AC 3.
Per tutti, come di legge, ha da essere computato,
nella pena inflitta, il carcere preventivo sofferto.
Per quanto riguarda la pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero, la Corte ha dovuto constatare che per
nessuno dei tre condannati sono dati i presupposti per l'espulsione (ancorché
sospesa) dal territorio svizzero.
AC 2 è nata e cresciuta in Svizzera. Essa è al
beneficio del permesso C. Negli anni in cui ha vissuto in Ticino (e ciò fino al
giorno dell'arresto) essa ha sempre lavorato, ha mantenuto se stessa e le
figlie mai ricorrendo all'assistenza sociale. I suoi legami con la Svizzera,
paese nel quale sono nate e stanno crescendo le sue tre figlie, sono così forti
da prevalere, nella valutazione, sulle esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
Certo il reato di reiterato spaccio da lei commesso è invero grave, ma, stante
anche la sua incensuratezza, esso non è tale da prevalere sul diritto
soggettivo da lei maturato sin dalla nascita, di poter rimanere nel nostro Paese.
D'altro canto è consolidata prassi delle Corti ticinesi quella di non
pronunciare (se non in casi del tutto particolari) l'espulsione di stranieri al
beneficio del permesso C, specie quando sono incensurati.
Analogo è il discorso per AC 1 Anche se è venuto
in Ticino solo nel 1998, egli, all'epoca adolescente, quivi è venuto per
raggiungere il padre che in Mesolcina già viveva e lavorava da 13 anni. Dal
1998 alla data dell'arresto, AC 1, pure al beneficio del permesso di domicilio,
ha portato a buon termine una formazione professionale e, sul posto di lavoro,
ha conquistato la stima e la fiducia del suo datore di lavoro, diventando
caposquadra in giovane età. Anche per AC 1 i legami soggettivi che lo legano al
nostro Paese (nel quale ora vive l'intera sua famiglia) prevalgono
sull'esigenza di tutela dell'ordine pubblico.
Più a rischio è la posizione di AC 3 che è venuto
in Svizzera solo nel 2003 perché ha sposato AC 2 e ha ricevuto il permesso di
dimora (permesso B) per poter vivere in unione con lei. I suoi legami con il
nostro Paese sono assai più recenti e meno solidi di quelli dei coaccusati.
Nondimeno la Corte ha considerato che AC 3, praticamente incensurato, in
Ticino, dopo il matrimonio, ha lavorato a soddisfazione del suo datore di
lavoro (è un fatto che egli è stato arrestato il 14.1.2005 alle 6:30 del
mattino mentre posteggiava l'auto presso la fabbrica, presso la quale
lavorava), col che, non essendovi elementi per dire che il matrimonio con AC 2
non è destinato a durare, è d'uopo, anche, nel suo caso, non pronunciare
l'espulsione. I quesiti relativi all'eventuale sospensione condizionale
dell'espulsione vengono quindi a cadere.
Quanto in sequestro deve essere confiscato, ad
eccezione del cellulare Samsung sequestrato a AC 1, che ha da essergli
restituito, vuoto, ovvero senza le schede telefoniche che invece vengono
confiscate.
Anche l'importo di fr. 2'760.- sequestrato ai
coniugi __________ (mancando la prova che esso sia provento di reato e mancando
negli atti un verbale di sequestro che ne dettagli la composizione e lo stato
delle banconote, talvolta possibili indici di provenienza delle stesse dal
commercio di stupefacenti) ha loro da essere restituito, ovviamente deduzion
fatta delle quote della tassa di giustizia e delle spese processuali a loro
carico.
Rispondendo A. per
AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.1, venendo
a cadere il quesito n. 3.2;
B. per
AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.1, venendo
a cadere il quesito n. 3.2;
C. per
AC 3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.1, venendo
a cadere il quesito n. 3.2;
D. per
le confische, affermativamente al quesito posto;
visti gli art. 11,
18, 21, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69 CP;
19
cifra 1, 2 e 4, 19a LF stup;
9
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1. AC
1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere,
senza essere autorizzato,
agendo
in parte singolarmente e in parte in correità con terzi,
- venduto
complessivamente all'incirca 504 grammi di cocaina, ceduto gratuitamente circa 15
grammi di cocaina e consegnato a credito (previa importazione) ulteriori 100
grammi che siccome restituitigli a causa della cattiva qualità, per finire
gettò via;
- tentato
di vendere all'incirca 1 chilogrammo di cocaina;
- fatto
preparativi per la vendita di 1 chilogrammo di cocaina e di ulteriori 100 grammi
di cocaina;
- detenuto
sul posto di lavoro a scopo di vendita 27 grammi di cocaina;
- consumato all'incirca 15 grammi di cocaina;
a Lostallo, Lumino, Bellinzona e in altre località svizzere
e italiane,
nel
periodo compreso tra il giugno 2004 e il 10 dicembre 2004,
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
AC
2.
e AC 3
sono coautori colpevoli di
infrazione
aggravata e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza essere autorizzati,
sapendo
che quelli trattati erano quantitativi di cocaina tali
da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
agendo
in correità tra loro e parzialmente con terzi,
- venduto
complessivamente all'incirca 686/698 grammi di cocaina e ceduto gratuitamente
34.
grammi della medesima sostanza;
- tentato
di vendere all'incirca 1 chilogrammo di cocaina e fatto preparativi per la
vendita di 1 chilogrammo di cocaina;
- importato
in Svizzera 50 grammi di cocaina, poi riesportati in Italia e restituiti ai
loro fornitori;
- detenuto
al loro domicilio all'incirca 200 grammi di cocaina,
in
ragione di 150 grammi destinati alla vendita;
- consumato
AC
2.
all'incirca 80 grammi di cocaina,
AC
3.
all'incirca 110 grammi di cocaina;
-
nonché detenuto al domicilio circa 50 grammi di
cocaina destinati al loro consumo personale;
a
Lumino, Lugano, Manno, Pavia ed in altre località svizzere
e italiane,
nel
periodo compreso tra l'agosto 2004 e il 14 gennaio 2005.
3.
Di
conseguenza:
3.1
avendo
dimostrato sincero pentimento
AC 1 è condannato:
alla pena di anni 2 (due) di reclusione, nella
quale è computato
il carcere preventivo sofferto;
3.2
avendo
agito in stato di scemata responsabilità
AC
2.
è condannata:
alla
pena di anni 3 (tre) di reclusione, nella quale è computato
il carcere preventivo sofferto;
3.3
avendo
agito in stato di scemata di responsabilità
AC
3.
è condannato:
alla
pena di anni 2 (due) e mesi 8 (otto) di reclusione, nella quale è computato il
carcere preventivo sofferto.
4.
La
tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono a carico dei
condannati in solido in ragione di un terzo ciascuno.
5.
È
ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione di quanto segue:
5.1
è
ordinato il dissequestro della somma di fr. 2'760.-,
deduzion fatta delle quote della tassa di
giustizia e delle spese processuali a carico di AC 3 e di AC 2;
5.2
è ordinato il dissequestro dell'apparecchio natel Samsung
di proprietà di AC 1, privo di ogni e qualsiasi
scheda telefonica in esso contenuta.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta
preliminare fr. 11'110.40
Perizia fr. 677.40
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 13'687.80
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'703.45
Perizia fr. 225.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 4562.60
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'703.45
Perizia fr. 225.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 4562.60
============
Distinta
spese a carico di AC 3
Tassa di
giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'703.45
Perizia fr. 225.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 4562.60
============
Intimazione a:
terzi implicati
1.
AS 1
2.
AS 2
3.
AS 3
4.
AS 4
5.
AS 5
6.
AS 6
7.
AS 7
8.
GI 1
9.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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