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Decisione

72.2005.85

spaccio di cocaina

13 settembre 2005Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi AC 2 AC 3, all'atto dell'arresto,

disponevano di due veicoli (una Ford lui e un'Opel Corsa lei) presi in leasing.

Inoltre AC 3 dichiara di avere un debito di fr.

20'000.- che ha contratto per costruirsi una casa a Santo Domingo, spendendo

poi il danaro per spese correnti avute dopo il matrimonio.

Positivo alla cocaina all'atto dell'arresto, egli

ha dichiarato in vari verbali di essere un consumatore di tale sostanza, ma di essere

in precedenza sempre riuscito a mantenere tali consumi sotto controllo. Ha

altresì dato atto di aver iniziato, con la moglie, a trafficare cocaina per

procurarsi soldi (in particolare per costruirsi una casa a Santo Domingo) e non

per finanziare il proprio consumo. Per finire risulta però che di soldi gli __________

tra l'ottobre 2004 e il loro arresto, non ne hanno accantonato, mentre che

anche AC 3 ha aumentato il proprio consumo di cocaina, arrivando a consumarne,

nel periodo critico, all'incirca 110 grammi.

4. Il

presente procedimento si inserisce nel contesto di una più vasta inchiesta,

denominata "__________", che ha coinvolto diverse persone, ad un

tempo, chi più e chi meno, coinvolte in reati di spaccio e di consumo di

cocaina e, talune, anche in reati di furto.

Da diverse deposizioni emergeva il nome di AC 1,

siccome coinvolto in attività di spaccio. Arrestato il 10.12.2004, AC 1

confessava da subito di aver spacciato 200-300 grammi di cocaina e indicava nei

coniugi AC 2 AC 3 i suoi fornitori. Questi ultimi venivano arrestati il

14.1.2005. AC 3 nei primi due verbali negava ogni responsabilità, invece la

moglie AC 2 ammetteva da subito di aver spacciato, insieme al marito, e

consumato non irrilevanti quantitativi di cocaina. AC 1, reinterrogato, dopo

l'arresto degli __________, faceva ulteriori importanti ammissioni che

permettevano agli inquirenti di aprire un ulteriore filone dell'inchiesta,

quello relativo ad una quindicina di altre persone, a loro volta coinvolte in

ulteriori attività di spaccio (inchiesta cosiddetta "__________ 2").

Le perquisizioni eseguite in concomitanza con gli

arresti di AC 1 e degli __________ portavano, per il primo, al sequestro di un

cellulare marca Samsung (cfr. all. 15 all'AI 44, rapporto di polizia

concernente __________). Non è dato di sapere, perché il verbale di sequestro

non le menziona, di quante schede telefoniche abbia disposto AC 1 all'atto

dell'arresto.

L'accusato ha sostenuto che il natel Samsung non

l'ha usato per commettere l'attività criminosa di cui è accusato, avendolo

acquistato solo il giorno precedente l'arresto.

Non potendosi sulla base degli atti non

considerare veritiera tale affermazione, l'apparecchio come tale non può essere

confiscato ed ha da essergli restituito. Invece sono da confiscare e non

possono essergli restituite, siccome costituenti mezzo di prova, la/le scheda/e

telefonica/che già trovate in possesso di AC 1.

Per quanto riguarda la/le perquisizione/i e i

sequestri effettuati a carico dei coniugi __________, si ha che dal verbale di

sequestro (classato in AI 57, allegato 2 al rapporto di polizia relativo agli __________)

del 14.1.2005 emerge che, sulla persona, all'atto dell'arresto, AC 3 deteneva

un cellulare marca Siemens, completo di carta SIM e di accumulatore che gli è

stato sequestrato.

Dal verbale d'interrogatorio (allegato 8 al

citato AI 57) del 14.1.2005 di AC 2 emerge che:

" … Alla mia

abitazione è stata effettuata la perquisizione. Agli agenti intervenuti di mia spontanea volontà ho consegnato la cocaina che ancora disponevo.

In un armadio nel locale sala, celati all'interno

di una caffettiera vi erano due sacchetti contenenti nel primo grammi 18,4 e

nel secondo grammi 3,7 di cocaina.

In un vaso posto all'esterno della finestra del

bagno un ulteriore sacchetto avvolto in carta alu contenente circa 15 grammi di

cocaina.

Nel giardino, sotto una gabbia per animali e coperto

da una lastra in cemento un ulteriore sacchetto contenente cocaina per grammi

16,8.

Complessivamente sono stati sequestrati grammi

205,9.

Inoltre un flacone di ammoniaca, sostanza usata

per fumare la cocaina.

Inoltre è stata sequestrata la somma di CHF 2760.-.

Preciso che questo denaro non è provento da

vendite di cocaina ma sono il rimanente del mio stipendio.

Una bilancia elettronica.

Inoltre mi vengono sequestrati due apparecchi

cellulari:

Ø

Motorola V300, utenza telefonica no. __________.

Per accedere all'apparecchio non necessita di codice PIN, con carta SIM.

Ø

Siemens, utenza telefonica no. __________, PlN

__________, con carta SIM…"

Nel formulario/allegato 13 al citato doc. B)

"Trasmissione ed esame di sostanze stupefacenti" il quantitativo di

cocaina (verosimilmente quello rinvenuto in giardino) viene indicato in

gr. 168,8 lordi. In due altri formulari

(richiesta di analisi di sostanze stupefacenti e rapporto di pesata allestito

dalla polizia scientifica, cfr. all. 14 e all. 15 al citato doc. B) il

quantitativo complessivo di cocaina rinvenuto viene cifrato in gr. 208,38,

totale cui si perviene sommando i seguenti quantitativi:

166,97 gr. sacchetto avvolto da carta alu

contenuto nella scatola

20,10 gr. carta alu più sacchetto all'interno

del vaso da fiori

18,02 gr. sacchetto in plastica contenuto

nella caffettiera

3,29 gr. sacchetto in plastica contenuto

nella caffettiera.

Stranamente nè il rapporto di polizia giudiziaria

(citato doc. B), nè l'atto d'accusa relativo ai coniugi __________ riprendono

il citato quantitativo rilevato dalla polizia scientifica, riprendendo quello

di gr. 205,9.

Dal primo e dal secondo dei succitati involucri

(ovvero da quelli contenenti gr. 166,97 e gr. 20,10) sono stati prelevati due

campioni che sono stati sottoposti ad analisi per accertare il loro grado di

purezza.

Emerge dal rapport d'expertise 17.2.2005 dell'ESC

di Losanna che la cocaina del primo campione era pura per valori attorno al

56,2 per cento e quella del secondo campione per valori attorno al 52,8 per

cento, per un valore medio aggirantesi quindi intorno al 54,5 per cento.

5. Al

dibattimento, __________, AC 2 e AC 3 hanno confermato i fatti così come li

avevano confessati in sede di istruttoria formale, col che, nella buona

sostanza, si ha che:

-

AC 1, nell'intento di guadagnare in fretta e

senza fatica

un po' di danaro, saputo che un suo conoscente di nome __________

(poi identificato in __________) era interessato ad acquistare cocaina, è

riuscito, tramite tale __________, a farsi presentare, a Como, uno spacciatore.

Quest'ultimo gli consegnò dapprima un campione di cocaina che AC 1 rimise ad __________

e,

avuto il consenso di quest'ultimo, si recò di nuovo a Como ove

acquistò gr. 50 di tale sostanza. Previa importazione in Svizzera, la consegnò,

in ragione di gr. 48, al citato __________ al prezzo di fr. 4'000.-, danaro che

utilizzò per pagare lo spacciatore. A suo dire trasse dall'"affare"

un guadagno dell'ordine di circa fr. 300.- che tosto dissipò recandosi a cena

al ristorante, con il __________ e con due cugini. Ciò accadeva all'incirca nel

corso del maggio-giugno 2004.

I rimanenti due grammi, __________ li vendette ai coniugi __________

verso la fine di luglio o verso la fine di agosto del 2004;

-

verso la metà di giugno del 2004, AC 1 effettuò,

per

conto di __________, un secondo acquisto di cocaina, a Mondovì,

questa volta di gr. 100 che sostiene di aver pagato Euro 3'500. Consegnò la

sostanza ad __________, il quale, dopo averla saggiata, la rifiutò, asserendo

che era di pessima qualità. AC 1 sottopose la sostanza ad un conoscente, il

quale gli confermò che la sostanza faceva "schifo", col che egli la

gettò in un cestino dei rifiuti sito nell'area di servizio di San Vittore (Mesolcina);

-

conoscendosi da tempo (AC 1 è stato testimone di

AC 2 al suo matrimonio con AC 3) AC 1 e gli __________, verosimilmente nel

luglio-agosto 2004, hanno discusso tra loro la possibilità di guadagnare danaro

spacciando cocaina. In una data che si situa intorno al 23.9.2004 (giorno del

suo compleanno), AC 2, recatasi col marito in una discoteca di Pavia

(frequentata soprattutto da cittadini domenicani) è entrata in discorso con

tale "__________" (di cui disponeva, all'arresto, del numero di

telefono, noto agli inquirenti), un cittadino domenicano già da lei e da AC 3

da tempo conosciuto. "__________" le confermò di essere in grado di

procurarle della cocaina. La prima volta i coniugi __________ acquistarono a

credito dal citato "__________" gr. 50 di cocaina che importarono in

Svizzera. Sennonché la sostanza si rivelò essere di qualità scadente, col che

essi la restituirono al loro fornitore. Convennero però con lui l'acquisto di

altre partite di migliore qualità. In 4-5 viaggi che effettuarono a Pavia tra

fine settembre e fine ottobre 2004 (e forse anche in novembre), AC 2 e AC 3

acquistarono da "__________" (o, in sua assenza, da un suo amico di

nome "__________") in totale 800 grammi di cocaina. In pratica

accadeva che "__________" (o "__________") consegnava loro,

a credito, ogni volta gr. 200 di cocaina. Essi importavano la sostanza in

Svizzera, ne vendevano una parte a AC 1, il quale, a sua volta, rivendeva

quanto acquistato (in genere previa maggiorazione del prezzo) in un giro di

calabresi domiciliati nel Sopraceneri e a Lamone. I coniugi __________ vendevano

loro stessi a loro acquirenti parte della sostanza rimasta in loro mani e parte

la consumavano personalmente. Con parte dei soldi che ricavavano da tali

vendite, pagavano "__________";

-

ad un certo momento (che dovrebbe situarsi nel

mese di novembre del 2004), tramite __________ (già condannato per questo ed

altri fatti, con sentenza del 2.9.2005, per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione

alla LStup, a mesi 18 di detenzione sospesi condizionalmente per anni cinque e

al trattamento ambulatorio ex art. 43 CP), AC 1 è entrato in contatto con un

cittadino serbo (nel seguito identificato in __________), il quale si diceva

pronto a comprare e a pagare (in ragione di fr. 55'000.- il chilo) due chili di

cocaina.

In esito ad una serie di telefonate tra AC 1 e gli __________ e tra quest'ultimi

e "__________", gli __________ riuscivano a farsi consegnare da quest'ultimo,

a credito, 950 gr. di cocaina che tosto trasportavano da Pavia a Manno, a bordo

di una delle vetture in loro uso. Quivi si incontravano con AC 1, previamente

da loro incaricato di reperire ulteriori gr. 50 al loro domicilio. A AC 1 gli __________

affidavano l'intera partita, pari ad un chilo di sostanza. AC 1, con quella,

raggiungeva l'abitazione del __________, presso la quale, un nipote di quest'ultimo,

di nome __________ (deferito con atto d'accusa dell'11.8.2005 davanti ad una

Corte criminale), analizzava la sostanza non trovandola di qualità

soddisfacente per cui il __________ rifiutava l'acquisto. AC 1, a questo punto,

riportava il chilo agli __________. Poiché nessuno dei tre disponeva di altre

conoscenze in grado di ritirare e pagare loro un tale quantitativo, gli __________,

il giorno successivo, tornavano a Pavia e restituivano i gr. 950 a "__________".

Con il fallimento di questo affare, venne automaticamente a cadere anche

l'adombrato commercio di un secondo chilo di cocaina, per il quale AC 1 e __________

avevano -come già cennato- in precedenza già concordato il prezzo di fr.

55'000.- il chilo (o meglio di fr. 110'000.- per entrambi i chili) con gli __________;

-

nel seguito gli __________ si recarono ancora a

Pavia dove, più o meno agli inizi del dicembre 2005, acquistarono a credito da

"__________" 400 etti di cocaina. A loro dire i 208 grammi che ancora

detenevano al loro domicilio il giorno dell'arresto, facevano parte di detta

partita di 400 grammi. I quasi due etti mancanti, sono stati dagli __________

in parte venduti a AC 1 che, a sua volta rivendeva quel che comprava, in parte

venduti da loro stessi nella cerchia dei loro abituali clienti, in parte da

loro consumati.

Per finire, si ha che gli __________ hanno acquistato a Pavia e importato

in Svizzera all'incirca 1200 grammi di cocaina (in più dei 950 gr. che

importarono ma poi restituirono a "__________" (riesportandoli in

Italia). In un viaggio, li ha accompagnati a Pavia anche AC 1. Di detti grammi

1200 circa, 208 circa gli accusati __________ li avevano ancora in casa

all'atto dell'arresto, 200 gr. circa li hanno consumati personalmente, 50 li

hanno pure restituiti a __________ a motivo della qualità scadente. All'incirca

700 grammi li hanno venduti, in ragione di 450 grammi circa a AC 1 che -fatti

salvi suoi consumi per circa 15 grammi- li ha, per la maggior parte, rivenduti

a terzi (27 grammi circa egli ha dichiarato di averli occultati sul posto di

lavoro ma non hanno potuto essere recuperati perché qualcuno li ha sottratti

prima della perquisizione).

Il resto gli __________ l'hanno venduto a loro amici e colleghi.

All'atto dell'arresto gli __________ sostengono che erano in debito

verso "__________" per cocaina ricevuta a credito e non pagata, per

circa fr. 13'000.-. Nondimeno tutti e tre gli accusati hanno dato atto di avere

lucrato con l'attività di spaccio danaro che hanno via via consumato e

dissipato, col che all'arresto, le loro situazioni personali non solo non erano

migliorate, ma essi si erano ulteriormente indebitati.

Per concludere si ha che i fatti di cui all'atto d'accusa hanno da

essere in sostanza confermati.

6. __________

e i coniugi __________ hanno pacificamente violato in modo grave la LStup, sia

commerciando o comunque cedendo a terzi cocaina, per quantitativi che sapevano,

o comunque dovevano presumere, tali da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, sia consumando i dianzi indicati quantitativi.

Nella commisurazione della pena, la Corte, in

applicazione dell'art. 63 CP, ha avantutto considerato la gravità della colpa

di AC 1 e degli __________, colpa che è, per ognuno di loro, oggettivamente

grave per i consistenti quantitativi trafficati e soggettivamente grave poiché

essi si sono prestati a condurre siffatti vietati commerci in primo luogo per

scopo di lucro e, per gli __________, solo in secondo luogo per finanziare i

loro consumi. Certo è, per gli __________, che quando nell'estate 2004, hanno

cominciato a valutare, con AC 1, la possibilità di mettere in piedi un'attività

di spaccio, di sicuro non erano tossicodipendenti. Poi, da che tale attività

prese inizio, via via essi caddero nel vizio a causa dei rilevanti quantitativi

di cui vennero via via in possesso.

Per finire, preso atto dei quantitativi da loro

consumati, la Corte ha risolto di riconoscere loro l'attenuante di una leggere

scemata responsabilità, a partire dalla fine del settembre 2004 e fino alla

data dell'arresto.

La Corte ha voluto considerare in modo ampio le

confessioni rese da tutti e tre i condannati. Per AC 1, la Corte ha ritenuto

dati gli estremi per l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento: con

la sua confessione infatti egli non si è limitato a render conto degli illeciti

da lui commessi, ma ha fornito una vera e propria collaborazione, nella misura

in cui egli ha dato agli inquirenti una serie di indicazioni che hanno

consentito di scoprire altri traffici e di metter loro fine.

Per cui, tutto ben pesato, considerate altresì la

difficile situazione personale, familiare e sociale di AC 2, madre di tre

figlie ancora minorenni (anche se da essa era lecito attendersi un ben diverso

e più responsabile comportamento nei cinque mesi circa del delinquere), nonché

quelle di AC 1 e di AC 3 (che, vista la loro giovane età, non dovrebbero, a

pena espiata, incontrare soverchie difficoltà nel ritrovare un posto di

lavoro), considerate altresì la sostanziale incensuratezza dei condannati e la

durata del carcere preventivo sofferto, sono parse alla Corte tutto sommato

adeguate rispetto a talune particolarità della presente fattispecie, le

seguenti pene:

-

anni due di reclusione per AC 1,

-

anni tre di reclusione per AC 2,

-

anni due e mesi otto di reclusione per AC 3.

Per tutti, come di legge, ha da essere computato,

nella pena inflitta, il carcere preventivo sofferto.

Per quanto riguarda la pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero, la Corte ha dovuto constatare che per

nessuno dei tre condannati sono dati i presupposti per l'espulsione (ancorché

sospesa) dal territorio svizzero.

AC 2 è nata e cresciuta in Svizzera. Essa è al

beneficio del permesso C. Negli anni in cui ha vissuto in Ticino (e ciò fino al

giorno dell'arresto) essa ha sempre lavorato, ha mantenuto se stessa e le

figlie mai ricorrendo all'assistenza sociale. I suoi legami con la Svizzera,

paese nel quale sono nate e stanno crescendo le sue tre figlie, sono così forti

da prevalere, nella valutazione, sulle esigenze di tutela dell'ordine pubblico.

Certo il reato di reiterato spaccio da lei commesso è invero grave, ma, stante

anche la sua incensuratezza, esso non è tale da prevalere sul diritto

soggettivo da lei maturato sin dalla nascita, di poter rimanere nel nostro Paese.

D'altro canto è consolidata prassi delle Corti ticinesi quella di non

pronunciare (se non in casi del tutto particolari) l'espulsione di stranieri al

beneficio del permesso C, specie quando sono incensurati.

Analogo è il discorso per AC 1 Anche se è venuto

in Ticino solo nel 1998, egli, all'epoca adolescente, quivi è venuto per

raggiungere il padre che in Mesolcina già viveva e lavorava da 13 anni. Dal

1998 alla data dell'arresto, AC 1, pure al beneficio del permesso di domicilio,

ha portato a buon termine una formazione professionale e, sul posto di lavoro,

ha conquistato la stima e la fiducia del suo datore di lavoro, diventando

caposquadra in giovane età. Anche per AC 1 i legami soggettivi che lo legano al

nostro Paese (nel quale ora vive l'intera sua famiglia) prevalgono

sull'esigenza di tutela dell'ordine pubblico.

Più a rischio è la posizione di AC 3 che è venuto

in Svizzera solo nel 2003 perché ha sposato AC 2 e ha ricevuto il permesso di

dimora (permesso B) per poter vivere in unione con lei. I suoi legami con il

nostro Paese sono assai più recenti e meno solidi di quelli dei coaccusati.

Nondimeno la Corte ha considerato che AC 3, praticamente incensurato, in

Ticino, dopo il matrimonio, ha lavorato a soddisfazione del suo datore di

lavoro (è un fatto che egli è stato arrestato il 14.1.2005 alle 6:30 del

mattino mentre posteggiava l'auto presso la fabbrica, presso la quale

lavorava), col che, non essendovi elementi per dire che il matrimonio con AC 2

non è destinato a durare, è d'uopo, anche, nel suo caso, non pronunciare

l'espulsione. I quesiti relativi all'eventuale sospensione condizionale

dell'espulsione vengono quindi a cadere.

Quanto in sequestro deve essere confiscato, ad

eccezione del cellulare Samsung sequestrato a AC 1, che ha da essergli

restituito, vuoto, ovvero senza le schede telefoniche che invece vengono

confiscate.

Anche l'importo di fr. 2'760.- sequestrato ai

coniugi __________ (mancando la prova che esso sia provento di reato e mancando

negli atti un verbale di sequestro che ne dettagli la composizione e lo stato

delle banconote, talvolta possibili indici di provenienza delle stesse dal

commercio di stupefacenti) ha loro da essere restituito, ovviamente deduzion

fatta delle quote della tassa di giustizia e delle spese processuali a loro

carico.

Rispondendo A. per

AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.1, venendo

a cadere il quesito n. 3.2;

B. per

AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.1, venendo

a cadere il quesito n. 3.2;

C. per

AC 3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.1, venendo

a cadere il quesito n. 3.2;

D. per

le confische, affermativamente al quesito posto;

visti gli art. 11,

18, 21, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69 CP;

19

cifra 1, 2 e 4, 19a LF stup;

9

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1. AC

1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere,

senza essere autorizzato,

agendo

in parte singolarmente e in parte in correità con terzi,

- venduto

complessivamente all'incirca 504 grammi di cocaina, ceduto gratuitamente circa 15

grammi di cocaina e consegnato a credito (previa importazione) ulteriori 100

grammi che siccome restituitigli a causa della cattiva qualità, per finire

gettò via;

- tentato

di vendere all'incirca 1 chilogrammo di cocaina;

- fatto

preparativi per la vendita di 1 chilogrammo di cocaina e di ulteriori 100 grammi

di cocaina;

- detenuto

sul posto di lavoro a scopo di vendita 27 grammi di cocaina;

- consumato all'incirca 15 grammi di cocaina;

a Lostallo, Lumino, Bellinzona e in altre località svizzere

e italiane,

nel

periodo compreso tra il giugno 2004 e il 10 dicembre 2004,

e

meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC

2.

e AC 3

sono coautori colpevoli di

infrazione

aggravata e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

senza essere autorizzati,

sapendo

che quelli trattati erano quantitativi di cocaina tali

da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone,

agendo

in correità tra loro e parzialmente con terzi,

- venduto

complessivamente all'incirca 686/698 grammi di cocaina e ceduto gratuitamente

34.

grammi della medesima sostanza;

- tentato

di vendere all'incirca 1 chilogrammo di cocaina e fatto preparativi per la

vendita di 1 chilogrammo di cocaina;

- importato

in Svizzera 50 grammi di cocaina, poi riesportati in Italia e restituiti ai

loro fornitori;

- detenuto

al loro domicilio all'incirca 200 grammi di cocaina,

in

ragione di 150 grammi destinati alla vendita;

- consumato

AC

2.

all'incirca 80 grammi di cocaina,

AC

3.

all'incirca 110 grammi di cocaina;

-

nonché detenuto al domicilio circa 50 grammi di

cocaina destinati al loro consumo personale;

a

Lumino, Lugano, Manno, Pavia ed in altre località svizzere

e italiane,

nel

periodo compreso tra l'agosto 2004 e il 14 gennaio 2005.

3.

Di

conseguenza:

3.1

avendo

dimostrato sincero pentimento

AC 1 è condannato:

alla pena di anni 2 (due) di reclusione, nella

quale è computato

il carcere preventivo sofferto;

3.2

avendo

agito in stato di scemata responsabilità

AC

2.

è condannata:

alla

pena di anni 3 (tre) di reclusione, nella quale è computato

il carcere preventivo sofferto;

3.3

avendo

agito in stato di scemata di responsabilità

AC

3.

è condannato:

alla

pena di anni 2 (due) e mesi 8 (otto) di reclusione, nella quale è computato il

carcere preventivo sofferto.

4.

La

tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono a carico dei

condannati in solido in ragione di un terzo ciascuno.

5.

È

ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione di quanto segue:

5.1

è

ordinato il dissequestro della somma di fr. 2'760.-,

deduzion fatta delle quote della tassa di

giustizia e delle spese processuali a carico di AC 3 e di AC 2;

5.2

è ordinato il dissequestro dell'apparecchio natel Samsung

di proprietà di AC 1, privo di ogni e qualsiasi

scheda telefonica in esso contenuta.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta

preliminare fr. 11'110.40

Perizia fr. 677.40

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 13'687.80

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'703.45

Perizia fr. 225.80

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 4562.60

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'703.45

Perizia fr. 225.80

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 4562.60

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'703.45

Perizia fr. 225.80

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 4562.60

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

AS 1

2.

AS 2

3.

AS 3

4.

AS 4

5.

AS 5

6.

AS 6

7.

AS 7

8.

GI 1

9.

GI 2

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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