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Decisione

72.2005.90

Infrazione aggravata/infrazione semplice LFStup (vendita per mestiere - grossa cifra d'affari - marijuana), contravvenzione LFStup

4 aprile 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

1.1.1. venduto

almeno 33 chili di marijuana, confezionata in sacchetti odorosi al prezzo medio

di fr. 4.50 il grammo,

realizzando una cifra d'affari complessiva di

almeno fr. 148'500.-- ed un guadagno complessivo di almeno fr. 40'000.--?

1.1.2. coltivato

circa 200 piante di canapa con metodo outdoor,

il cui prodotto, valutato in circa 10 chili di

marijuana è stato venduto presso il negozio __________, come meglio descritto

al punto 1.1.1.?

1.1.3. trattasi di

infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando i tal modo una

grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole?

1.2. contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere

senza essere autorizzato,

consumato in diverse occasioni,

marijuana sottoforma di spinelli sostanza che, in

parte prelevava dai quantitativi indicati al punto 1 del presente atto di

accusa,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

AC

1, sulla sua situazione personale ha dichiarato al Magistrato:

" Sono

nato a __________ il __________. A quel tempo i miei genitori abitavano a __________.

Dopo circa un anno ci siamo trasferiti a __________. Ho frequentato la prima

classe elementare a __________ e successivamente a __________, dove eravamo

ritornati.

Ho frequentato il ginnasio al __________ e

successivamente il liceo fino alla terza classe, senza conseguire la maturità

avendo bocciato la terza classe. Ho seguito l'apprendistato alla __________,

ottenendo il diploma di impiegato di banca.

Ho poi lavorato per un anno per la __________ di __________

in qualità di assistente del gestore. Per un anno mi sono trasferito in __________,

visto che mia moglie è finlandese, con la prospettiva di trovare un lavoro in

banca in questo paese. Dopo un anno ho però dovuto rientrare in __________

perché le condizioni economiche di quel paese non mi permettevano di trovare un

lavoro. Mi sono impiegato presso la __________ presso l'ufficio pianificazione

e interventi. Dopo uno o due anni mi è stato offerto un posto alla Banca __________,

dove ho lavorato fino all'anno 2000. Ero responsabile del Back office

amministrativo. Nel 2000 sono stato licenziato dalla banca per motivi

personali. Dopo aver cercato altri posti di lavoro ho deciso di aprire il

negozio di __________ e di mettermi in proprio.

Dal mese di novembre 2004 lavoro quale

indipendente come consulente per la gestione informatica e la logistica per

varie società.

La mia situazione finanziaria attuale mi permette

di viver normalmente. Non ho debiti né procedure esecutive in corso."

Sposato, non ha figli. In aula ha spiegato che la

sua situazione personale non è nel frattempo cambiata in modo sostanziale.

2.

E'

stato accertato che nel giugno 2000 AC 1 ha aperto a Paradiso un negozio di

telefonini chiamato __________ intestato alla __________, società di cui è

stato titolare, presso il quale, separatamente, veniva venduta, da un cassetto

sotto chiave cui solo lui aveva accesso, della canapa. Lo scopo sociale

indicava tra l'altro proprio il commercio di derivati della canapa. Pure nella

scheda prodotta dal Municipio di __________ emerge che già con la domanda di

autorizzazione, la società aveva dichiarato che avrebbe venduto pure canapa.

Nel 2002 AC 1 è pure stato titolare di una

coltivazione artigianale di canapa, il cui prodotto è stato valutato in 10 Kg.

Già al proposito occorre subito fare una

precisazione in punto alla formulazione dell'AA: l'imputazione di cui al N.

1.2

è integralmente assorbita da quella di cui al punto 1.1. nella misura in

cui la canapa prodotta da AC 1 è stata venduta nel suo negozio.

3.

Nel

2000.

il negozio è stato oggetto di furto. I ladri hanno pure asportato 5

sacchetti con semi di canapa. Gli inquirenti, una volta risaliti agli autori, gli

hanno restituito la canapa sottratta. Analogo furto l'accusato lo ha subito nel

2002.

Non è noto il quantitativo di canapa rubato. Certo è che non gli è stata,

questa volta, restituita. Nel periodo oggetto delle imputazioni di cui all'AA,

il negozio della __________ è stato oggetto di ben quattro controlli da parte

della polizia comunale di __________ senza che emergessero fatti di rilevanza

tale da giustificare interventi più incisivi.

Con l'incedere delle operazioni indoor l'accusato,

nel maggio 2003, ha poi cessato le vendite prodotti di canapa.

Nell'ambito dell'operazione di polizia di cui in

rassegna, detta "indoor 33", a AC 1 sono stati sequestrati 120 semi

di canapa.

L'imputato ha pure spiegato in aula che nella

canapa da lui prodotta e poi venduta non vi erano soltanto i fiori secchi e che

le sementi se le procurava dal mangime per uccelli.

Quanto al quantitativo oggetto di infrazione

occorre ritenerne ca. 30 kg poichè, dal quantitativo indicato nell'AA occorre

dedurre la canapa consumata e quella oggetto del citato secondo furto. Il tutto

per una cifra d'affari di ca. 130'000.- CHF da giugno 2000 a maggio 2003.

Per il resto l'accusato ha pure ammesso di aver

saltuariamente fatto uso di canapa così come espresso nell'atto di rinvio a

giudizio.

4.

Contestata

è, nella fattispecie, unicamente la qualifica di infrazione aggravata alla LF

Stup. A questo giudice è perfettamente nota la giurisprudenza del TF che fissa

il limite massimo di 100'000.- CHF per ammettere la citata aggravante che, per

legge, comporta una pena minima di dodici mesi di detenzione. Tuttavia la

fattispecie appare assai singolare e particolare, da non giustificare tale

qualifica. Intanto non vi è agli atti nessun accertamento preciso in punto al

tenore di THC della canapa venduta, nemmeno di quella sequestrata (CCRP 4

maggio 2005 in re A e ll.). In secondo luogo, a fronte delle affermazioni, non

diversamente confutabili, dell'accusato fatte in aula, nemmeno si può sostenere

che tutta la canapa venduta fosse stupefacente. Ora, in una situazione limite

come questa (cifra d'affari di poco superiore alla citata soglia) occorre, a

giudizio di questo presidente che, per ammettere l'aggravata, sia provata una

messa in pericolo concreta di un numero indeterminato di persone, la tutela

della salute pubblica essendo lo scopo principale, se non l'unico, della legge

sugli stupefacenti.

Ne discende che non tutta la cifra d'affari

accertata può essere ritenuta siccome derivante dalla vendita di stupefacente,

in guisa di che AC 1 va condannato per infrazione semplice. Del resto, che

nell'aggravante nemmeno il PP, credeva fino in fondo, lo dimostra la sua

richiesta di pena inferiore ai 12 mesi di detenzione.

Richiamati i principi dell'art. 63 CP, si

giustifica di condannare l'accusato a nove mesi di detenzione con il beneficio

della sospensione condizionale per due anni. La difesa non essendosi

opportunemente opposta, si giustifica la confisca dei semi di canapa

sequestrati, a prescindere dal mancato accertamento del loro tenore di THC.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.2, 1.1.3;

visti gli art. 18, 36, 41,

58, 63, 68 e 69 CP;

19.

n. 1 e

n. 2 e 19a n. 1 LStup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

semplice alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

venduto circa

30.

kg di marijuana,

confezionata in sacchetti odorosi;

1.2

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere

senza essere autorizzato,

consumato in diverse occasioni,

marijuana sottoforma di spinelli sostanza che, in

parte prelevava dai quantitativi indicati al dispositivo 1 del presente

giudizio,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'accusa di infrazione aggravata alla LFStup e di contravvenzione

alla LFStup per il periodo antecedente l'aprile 2003.

3.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

3.1

alla pena di

9.

(nove) mesi di detenzione;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

È

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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