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Decisione

72.2005.91

Ingaggiato e procurato lavoro come prostitute a quattro ragazze rumene in esercizi pubblici ticinesi

26 ottobre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. AC1

1. E’ autore colpevole di:

1.1 Tratta di esseri umani

nel periodo inizio

febbraio 2004 – 3 giugno 2004,

in varie località della

Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti,

Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna,

nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,

agendo in correità tra

loro, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone

non meglio identificate, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di

lucro,

esercitato,

organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena,

procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del

Cantone Ticino e, segnatamente presso l’Albergo ______ di Locarno, il

Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di

Riazzino;

in particolare per avere:

- ingaggiato, nel periodo

febbraio – marzo 2004, ______detta “____”, ______detta “____” e ______ detta “____”,

reclutandole direttamente in Romania, nonché ______ detta “____” o “____”, che

già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni

guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;

- procurato loro il “lavoro”

e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:

▪ a ______e ______,

presso l’Albergo ______ ed il Ristorante ____,

▪ a ______, presso il

Ristorante ______, il Ristorante ______ed il ______,

▪ a ______, presso il

Ristorante ______ed il ______,

dopo essersi accordati sul

proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei

loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con ______;

- fornito loro le necessarie

informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;

- anticipato, sia

personalmente che per il tramite di ______ detto ______, i soldi per pagare le

spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania, somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in

parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione

presso i summenzionati esercizi pubblici;

- organizzato, all’inizio

del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di ______e ______,

dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da AC1 e da ______ detto “______”,

il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI ______

fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come

richiestogli da AC1,

località dalla quale, il 5

ed il 6 marzo 2004, AC1 eAC2 le accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di ______,

in due distinti viaggi, dapprima all’Albergo ______, per poi trasferirle, nel

mese di aprile 2004 al Ristorante ______e, per finire, di nuovo all’Albergo ______,

locali dove svolsero la loro attività;

- organizzato altresì,

all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di ______, dalla

Romania a Milano, dove venne accolta da AC1 e da AC2, i quali con l’autovettura

Fiat Uno di ______ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune

settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al Ristorante ______ed il

16 maggio 2004 la trasferirono al ______, locali dove svolse la sua attività;

- procurato, a Lecco o Lierna,

all’inizio del mese di aprile 2004, a ______, un passaporto rumeno falso con le

generalità di ______, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali,

accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di ______, dapprima al

Ristorante ______, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla

al Ristorante ______e, per finire, il 18 aprile 2004, al ______, locali dove

svolse la sua attività;

- preteso ed ottenuto da

tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati

esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a

250.- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno €

3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin

dall’inizio;

1.2 infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, nel periodo

inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,

a Chiasso, Arbedo,

Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra

loro,

nelle circostanze

descritte al punto 1.1, nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito

arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di ______,

alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le

generalità di ______, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat

Uno di ______, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi

pubblici, fino al 18 maggio 2004;

1.2.1. Trattasi di infrazione

aggravata?

1.3. contravvenzione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

per avere, nel periodo

inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,

nelle circostanze

descritte al punto 1.1

agendo in correità tra

loro, intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato,

presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene ______e ______e,

successivamente ______, dove si prostituirono, senza le necessarie

autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità

amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

e meglio come descritto

dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

B. AC2

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

Tratta di esseri umani

nel periodo inizio

febbraio 2004 – 3 giugno 2004,

in varie località della

Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti,

Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna,

nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,

agendo in correità tra

loro, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone

non meglio identificate,

allo scopo di favorire

l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato,

organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena,

procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del

Cantone Ticino e, segnatamente presso l’Albergo ______ di Locarno, il

Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di

Riazzino;

in particolare per avere:

- ingaggiato, nel periodo

febbraio – marzo 2004, ______detta “____”, ______detta “____” e ______ detta “____”,

reclutandole direttamente in Romania, nonché ______ detta “____” o “____”, che

già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni

guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;

- procurato loro il “lavoro”

e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:

▪ a ______e ______,

presso l’Albergo ______ ed il Ristorante ____,

▪ a ______, presso il

Ristorante ______, il Ristorante ______ed il ______,

▪ a ______, presso il

Ristorante ______ed il ______,

dopo essersi accordati sul

proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei

loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con ______;

- fornito loro le necessarie

informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;

- anticipato, sia

personalmente che per il tramite di ______ detto ______, i soldi per pagare le

spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania, somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in

parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione

presso i summenzionati esercizi pubblici;

- organizzato, all’inizio

del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di ______e ______,

dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da AC1 e da ______ detto “______”,

il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI ____,

fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come

richiestogli da AC1, località dalla quale, il 5 ed il 6 marzo 2004, AC1 eAC2 le

accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di ______, in due distinti viaggi,

dapprima all’Albergo ______, per poi trasferirle, nel mese di aprile 2004 al

Ristorante ______e, per finire, di nuovo all’Albergo ______, locali dove

svolsero la loro attività;

- organizzato altresì,

all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di ______, dalla

Romania a Milano, dove venne accolta da AC1 e da AC2, i quali con l’autovettura

Fiat Uno di ______ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune

settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al Ristorante ______ed il

16.

maggio 2004 la trasferirono al ______, locali dove svolse la sua attività;

- procurato, a Lecco o Lierna,

all’inizio del mese di aprile 2004, a ______, un passaporto rumeno falso con le

generalità di ______, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali,

accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di ______, dapprima al

Ristorante ______, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla

al Ristorante ______e, per finire, il 18 aprile 2004, al ______, locali dove

svolse la sua attività;

- preteso ed ottenuto da

tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati

esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a

250.

- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno €

3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin

dall’inizio;

1.2

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, nel periodo

inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,

a Chiasso, Arbedo,

Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra

loro,

nelle circostanze

descritte al punto 1.1, nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito

arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di ______,

alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le

generalità di ______, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat

Uno di ______, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi

pubblici, fino al 18 maggio 2004;

1.2.1

Trattasi di infrazione

aggravata?

1.3

contravvenzione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

per avere, nel periodo

inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,

nelle circostanze

descritte al punto 1.1

agendo in correità tra

loro, intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato,

presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene ______e ______e,

successivamente ______, dove si prostituirono, senza le necessarie

autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità

amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

e meglio come descritto

dall’atto di accusa?

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve subire la confisca di

- 2 carte Wind (c/o Ufficio

reperti della Polizia cantonale, Bellinzona),

- documentazione cartacea

varia (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne al quesito no. B 2

visti gli art. 18, 36, 41, 42, 43, 48, 50, 55,

58, 59, 63, 67, 68 e 69, 196 CP;

23.

cpv. 1, 2 e 4 LDDS

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC1 eAC2

1.

sono autori colpevoli di:

1.1

Tratta di esseri umani

per avere, nel periodo

inizio febbraio 2004 – 3 giugno 2004, allo scopo di favorire l’altrui libidine

ed a fine di lucro presso l’Albergo ______ di Locarno, il Ristorante ______di

Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di Riazzino organizzato

la tratta di almeno due donne, agendo in correità con ______, nonché con il

cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone non meglio

identificate,

1.2

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri aggravata

per avere in correità, nel

periodo inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004, a Chiasso, Arbedo, Cadenazzo,

Riazzino ed in altre imprecisate località, nelle circostanze descritte al punto

1.1

AAC, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Canton Ticino di ______,

alla quale procurarono un passaporto rumeno falso, con le generalità di ______,

1.3

contravvenzione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

per avere, in correità,

nel periodo inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004, nelle circostanze descritte al

punto 1.1 AAC, ripetutamente impiegato 4 donne, presso i summenzionati esercizi

pubblici, dove si prostituirono, senza le necessarie autorizzazioni di polizia

degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa, fino al

19.

aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza:

2.1

AC1 è condannato alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

AC2 è condannato in

contumacia alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è

computato il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a AC1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di

2.

anni.

4.

La tassa di giustizia di fr.

300.

- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in

ragione di 1/2 ciascuno.

5.

E’ ordinata la confisca di

quanto in sequestro.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 700.--

===========

Distinta spese a carico di AC1:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 275.--

===========

Distinta spese a carico di AC2:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 425.--

===========

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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