72.2005.91
Ingaggiato e procurato lavoro come prostitute a quattro ragazze rumene in esercizi pubblici ticinesi
26 ottobre 2006Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2005.91
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, PENAL
Titolo:
Ingaggiato e procurato lavoro come prostitute a quattro ragazze rumene in esercizi pubblici ticinesi
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 196 cpv. 1 CPS
art. 23 LDDS
Incarto n.
72.2005.91
Lugano,
26 ottobre 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretario:
lic. iur. Andres Martini,
Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con
l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e
domiciliato a
in carcere preventivo dal 21
dicembre 2004 al 9 febbraio 2005, dopo essere stato arrestato in Italia, il
15 giugno 2004 e quindi estradato;
2. AC 2
e
domiciliato a
detenuto dal 3 al 25 giugno 2004;
prevenuti colpevoli di:
1. tratta di esseri umani
per avere,
nel periodo inizio
febbraio 2004 – 3 giugno 2004,
in varie località della
Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti,
Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna,
nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,
agendo in correità tra
loro, nonché con il cittadino rumeno __________ detto __________ e con altre
persone non meglio identificate,
allo scopo di favorire
l’altrui libidine ed a fine di lucro,
esercitato,
organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena,
procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del
Cantone Ticino e, segnatamente presso __________ di Locarno, il __________ di
Cadenazzo, il __________ di Arbedo ed il __________ di Riazzino;
in particolare per avere:
- ingaggiato,
nel periodo febbraio – marzo 2004, __________ detta “__________”, __________
detta “__________” e __________ detta “__________”, reclutandole direttamente
in Romania, nonché __________ detta “__________” o “__________”, che già si
trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni guadagni
dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;
- procurato
loro il “lavoro” e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e
meglio:
a __________ e __________,
presso __________ ed il Ristorante __________,
a __________, presso il __________,
il __________ ed il __________,
a __________ presso il __________
ed il __________,
dopo essersi accordati sul
proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei
loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con __________;
- fornito
loro le necessarie informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;
- anticipato,
sia personalmente che per il tramite di __________ detto __________, i soldi
per pagare le spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare
la Romania,
somme queste ultime che le
ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in parte rimborsato, grazie
ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione presso i summenzionati
esercizi pubblici;
- organizzato,
all’inizio del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di __________
e __________, dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da __________ e da __________
detto “__________”, il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat
Uno, targata MI __________, fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le
ospitò per qualche giorno, come richiestogli da AC 1,
località dalla quale, il 5
ed il 6 marzo 2004, AC 1 e AC 2 le accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno
di __________, in due distinti viaggi, dapprima __________, per poi
trasferirle, nel mese di aprile 2004 al __________ e, per finire, di nuovo __________,
locali dove svolsero la loro attività;
- organizzato
altresì, all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di __________,
dalla Romania a Milano, dove venne accolta da __________ e da __________, i
quali con l’autovettura Fiat Uno di __________ la condussero a Lecco o Lierna,
dove l’ospitarono per alcune settimane e poi, il 18 aprile 2004,
l’accompagnarono al __________ ed il 16 maggio 2004 la trasferirono al __________,
locali dove svolse la sua attività;
- procurato,
a Lecco o Lierna, all’inizio del mese di aprile 2004, a __________ un
passaporto rumeno falso con le generalità di __________, trattenendo i suoi
documenti di legittimazione originali, accompagnandola poi, con l’autovettura
Fiat Uno di __________, dapprima al __________, dove venne registrata il 13
aprile 2004, per poi trasferirla al __________ e, per finire, il 18 aprile
2004, al __________, locali dove svolse la sua attività;
- preteso
ed ottenuto da tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i
summenzionati esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti
da 100.- a 250.- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di
almeno € 3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come
concordato sin dall’inizio;
2. infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, aggravata
per avere, nel periodo
inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,
a Chiasso, Arbedo,
Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra
loro,
nelle circostanze
descritte al punto 1 del presente atto di accusa,
nell’intento di procurare
a sé o ad altri un indebito arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno
illegale in Svizzera di __________, alla quale procurarono e consegnarono un
passaporto rumeno falso, con le generalità di __________, accompagnandola nel
Cantone Ticino con l’autovettura Fiat Uno di __________, dove soggiornò e si
prostituì presso i summenzionati esercizi pubblici, fino al 18 maggio 2004;
3. contravvenzione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per avere, nel periodo
inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,
nelle circostanze
descritte al punto 1 del presente atto di accusa,
agendo in correità tra
loro, intenzionalmente e per fine di lucro,
ripetutamente impiegato,
presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene __________
e __________ e, successivamente __________, dove si prostituirono, senza le
necessarie autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla
competente autorità amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente
fino al 18 maggio 2004;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli
art. 196 cpv. 1 CP e 23 cpv. 1, 2 e 4 LDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 90/2005 del 7 luglio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio avv. DUF 1
§ DUF 2 difensore
d'ufficio (GP) di AC 2, assente.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.20.
Il Presidente
constato che l’ accusato AC 2 regolarmente citato presso il proprio domicilio
legale, non é presente e non ha fatto pervenire alla Corte nessuna valida
giustificazione
Decide
di procedere nei
suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali ai sensi degli artt. 308
segg CPP-TI.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale mette in risalto la società formata dagli accusati,
nella quale da una parte AC 2, 61 anni, plurirecidivista, conosceva molto bene
il canton Ticino, abitando a confine con la Svizzera, e dall’altra AC 1 metteva
a disposizione le ragazze, avendo egli contatti in Romania, in particolare con __________.
Il magistrato ritiene credibili le dichiarazioni di AC 2, dato che sono
confermate dalle ragazze, nonché da __________ e ritiene viziato il consenso di
__________ e __________, dato che gli accusati hanno abusato della povertà
delle rumene. In conclusione il PP chiede la conferma dell’integralità
dell’AAC, ed una pena per entrambi i correi di 18 mesi detenzione, non
opponendosi alla sospensione condizionale.
§ Il Difensore di AC
1, il quale si duole che l’inchiesta si sia centrata prevalentemente su AC
1, tralasciando le testimonianze importanti dei camerieri dei postriboli, della
__________ e di __________ di __________ e della __________. Ritiene, tuttavia,
sostanzialmente corretta la ricostruzione dei fatti e loro qualifica giuridica
e, pertanto, non contesta l'A.A. Il difensore mette poi in risalto il passato
di AC 1, costellato da vicissitudini difficili, quali la povertà della sua
famiglia in Romania, la nascita di sua figlia quando aveva solo 17 anni,
l’amputazione di un dito durante il lavoro , incidente che lo ha reso invalido
e fragile. In tale contesto conosce __________ e AC 2, i quali, essendo di
molto più anziani e plurirecidivisti, hanno facilmente potuto influenzarlo.
Pone in risalto, da un lato, il ruolo centrale di AC 2 e, dall’altro, il ruolo
secondario di AC 1, avanzando, quali indizi per il minor coinvolgimento del suo
assistito, la giovane età, l’assenza di iniziative personali, la difficoltà a farsi
rispettare dalle ragazze e l’inesperienza. Rammenta, inoltre, che il giovane
rumeno ha accettato spontaneamente l’estradizione per chiarire la sua
posizione, dopo aver scontato otto mesi di carcere duro a Como. Per questi
motivi, il difensore, tenuto anche conto dell’incensuratezza, sostiene che
siano dati tutti i presupposti di una prognosi favorevole e chiede che a AC 1
sia inflitta una pena massima di 8 mesi sospesi condizionalmente.
§ Il Difensore di AC
2, il quale ammette anch’egli l’assenza di libero consenso delle ragazze,
sottolinea il ruolo secondario di AC 2 nella vicenda, così come emerge in modo
chiaro dai verbali delle prostitute. Ribadisce, inoltre, che le condizioni
della tratta si erano già compiute all’estero e che AC 2 è intervenuto quando
la tratta era già stata organizzata, limitandosi a trasportare le ragazze su
indicazione di AC 1. Per questi motivi, chiede una riduzione della pena in
riferimento a DTF 126 IV 228 e non si oppone alla confisca di tutto quanto
sotto sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
Fatti
A. AC1
1. E’ autore colpevole di:
1.1 Tratta di esseri umani
nel periodo inizio
febbraio 2004 – 3 giugno 2004,
in varie località della
Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti,
Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna,
nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,
agendo in correità tra
loro, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone
non meglio identificate, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di
lucro,
esercitato,
organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena,
procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del
Cantone Ticino e, segnatamente presso l’Albergo ______ di Locarno, il
Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di
Riazzino;
in particolare per avere:
- ingaggiato, nel periodo
febbraio – marzo 2004, ______detta “____”, ______detta “____” e ______ detta “____”,
reclutandole direttamente in Romania, nonché ______ detta “____” o “____”, che
già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni
guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;
- procurato loro il “lavoro”
e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:
▪ a ______e ______,
presso l’Albergo ______ ed il Ristorante ____,
▪ a ______, presso il
Ristorante ______, il Ristorante ______ed il ______,
▪ a ______, presso il
Ristorante ______ed il ______,
dopo essersi accordati sul
proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei
loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con ______;
- fornito loro le necessarie
informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;
- anticipato, sia
personalmente che per il tramite di ______ detto ______, i soldi per pagare le
spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania, somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in
parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione
presso i summenzionati esercizi pubblici;
- organizzato, all’inizio
del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di ______e ______,
dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da AC1 e da ______ detto “______”,
il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI ______
fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come
richiestogli da AC1,
località dalla quale, il 5
ed il 6 marzo 2004, AC1 eAC2 le accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di ______,
in due distinti viaggi, dapprima all’Albergo ______, per poi trasferirle, nel
mese di aprile 2004 al Ristorante ______e, per finire, di nuovo all’Albergo ______,
locali dove svolsero la loro attività;
- organizzato altresì,
all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di ______, dalla
Romania a Milano, dove venne accolta da AC1 e da AC2, i quali con l’autovettura
Fiat Uno di ______ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune
settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al Ristorante ______ed il
16 maggio 2004 la trasferirono al ______, locali dove svolse la sua attività;
- procurato, a Lecco o Lierna,
all’inizio del mese di aprile 2004, a ______, un passaporto rumeno falso con le
generalità di ______, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali,
accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di ______, dapprima al
Ristorante ______, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla
al Ristorante ______e, per finire, il 18 aprile 2004, al ______, locali dove
svolse la sua attività;
- preteso ed ottenuto da
tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati
esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a
250.- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno €
3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin
dall’inizio;
1.2 infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, nel periodo
inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,
a Chiasso, Arbedo,
Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra
loro,
nelle circostanze
descritte al punto 1.1, nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito
arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di ______,
alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le
generalità di ______, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat
Uno di ______, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi
pubblici, fino al 18 maggio 2004;
1.2.1. Trattasi di infrazione
aggravata?
1.3. contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per avere, nel periodo
inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,
nelle circostanze
descritte al punto 1.1
agendo in correità tra
loro, intenzionalmente e per fine di lucro,
ripetutamente impiegato,
presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene ______e ______e,
successivamente ______, dove si prostituirono, senza le necessarie
autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità
amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;
e meglio come descritto
dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
B. AC2
1.
E’ autore colpevole di:
1.1
Tratta di esseri umani
nel periodo inizio
febbraio 2004 – 3 giugno 2004,
in varie località della
Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti,
Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna,
nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,
agendo in correità tra
loro, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone
non meglio identificate,
allo scopo di favorire
l’altrui libidine ed a fine di lucro,
esercitato,
organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena,
procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del
Cantone Ticino e, segnatamente presso l’Albergo ______ di Locarno, il
Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di
Riazzino;
in particolare per avere:
- ingaggiato, nel periodo
febbraio – marzo 2004, ______detta “____”, ______detta “____” e ______ detta “____”,
reclutandole direttamente in Romania, nonché ______ detta “____” o “____”, che
già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni
guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;
- procurato loro il “lavoro”
e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:
▪ a ______e ______,
presso l’Albergo ______ ed il Ristorante ____,
▪ a ______, presso il
Ristorante ______, il Ristorante ______ed il ______,
▪ a ______, presso il
Ristorante ______ed il ______,
dopo essersi accordati sul
proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei
loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con ______;
- fornito loro le necessarie
informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;
- anticipato, sia
personalmente che per il tramite di ______ detto ______, i soldi per pagare le
spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania, somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in
parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione
presso i summenzionati esercizi pubblici;
- organizzato, all’inizio
del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di ______e ______,
dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da AC1 e da ______ detto “______”,
il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI ____,
fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come
richiestogli da AC1, località dalla quale, il 5 ed il 6 marzo 2004, AC1 eAC2 le
accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di ______, in due distinti viaggi,
dapprima all’Albergo ______, per poi trasferirle, nel mese di aprile 2004 al
Ristorante ______e, per finire, di nuovo all’Albergo ______, locali dove
svolsero la loro attività;
- organizzato altresì,
all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di ______, dalla
Romania a Milano, dove venne accolta da AC1 e da AC2, i quali con l’autovettura
Fiat Uno di ______ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune
settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al Ristorante ______ed il
16.
maggio 2004 la trasferirono al ______, locali dove svolse la sua attività;
- procurato, a Lecco o Lierna,
all’inizio del mese di aprile 2004, a ______, un passaporto rumeno falso con le
generalità di ______, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali,
accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di ______, dapprima al
Ristorante ______, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla
al Ristorante ______e, per finire, il 18 aprile 2004, al ______, locali dove
svolse la sua attività;
- preteso ed ottenuto da
tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati
esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a
250.
- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno €
3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin
dall’inizio;
1.2
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, nel periodo
inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,
a Chiasso, Arbedo,
Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra
loro,
nelle circostanze
descritte al punto 1.1, nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito
arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di ______,
alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le
generalità di ______, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat
Uno di ______, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi
pubblici, fino al 18 maggio 2004;
1.2.1
Trattasi di infrazione
aggravata?
1.3
contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per avere, nel periodo
inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,
nelle circostanze
descritte al punto 1.1
agendo in correità tra
loro, intenzionalmente e per fine di lucro,
ripetutamente impiegato,
presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene ______e ______e,
successivamente ______, dove si prostituirono, senza le necessarie
autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità
amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;
e meglio come descritto
dall’atto di accusa?
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve subire la confisca di
- 2 carte Wind (c/o Ufficio
reperti della Polizia cantonale, Bellinzona),
- documentazione cartacea
varia (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne al quesito no. B 2
visti gli art. 18, 36, 41, 42, 43, 48, 50, 55,
58, 59, 63, 67, 68 e 69, 196 CP;
23.
cpv. 1, 2 e 4 LDDS
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese
dichiara e pronuncia in contumacia:
AC1 eAC2
1.
sono autori colpevoli di:
1.1
Tratta di esseri umani
per avere, nel periodo
inizio febbraio 2004 – 3 giugno 2004, allo scopo di favorire l’altrui libidine
ed a fine di lucro presso l’Albergo ______ di Locarno, il Ristorante ______di
Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di Riazzino organizzato
la tratta di almeno due donne, agendo in correità con ______, nonché con il
cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone non meglio
identificate,
1.2
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri aggravata
per avere in correità, nel
periodo inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004, a Chiasso, Arbedo, Cadenazzo,
Riazzino ed in altre imprecisate località, nelle circostanze descritte al punto
1.1
AAC, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Canton Ticino di ______,
alla quale procurarono un passaporto rumeno falso, con le generalità di ______,
1.3
contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per avere, in correità,
nel periodo inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004, nelle circostanze descritte al
punto 1.1 AAC, ripetutamente impiegato 4 donne, presso i summenzionati esercizi
pubblici, dove si prostituirono, senza le necessarie autorizzazioni di polizia
degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa, fino al
19.
aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;
e meglio come descritto
nell’atto di accusa.
2.
Di conseguenza:
2.1
AC1 è condannato alla pena di
12.
(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
AC2 è condannato in
contumacia alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è
computato il carcere preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a AC1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di
2.
anni.
4.
La tassa di giustizia di fr.
300.
- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in
ragione di 1/2 ciascuno.
5.
E’ ordinata la confisca di
quanto in sequestro.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 700.--
===========
Distinta spese a carico di AC1:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 275.--
===========
Distinta spese a carico di AC2:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 425.--
===========
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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