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Decisione

72.2005.98

Stupefacenti: vendita a terzi (204 g), procurato a terzi (3 g) e cessione gratuita (1 g) di cocaina. Saltuario consumatore di cocaina. Svolto attività lucrativa senza permessi. Espulsione sospesa (lav

10 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di anni

3;

- all'espulsione

dal territorio svizzero per anni 3, sospesi condizionalmente con un periodo di

prova di anni 3.

Chiede pure la confisca del cellulare marca Sharp

in sequestro.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto il carattere e la

vita anteriore del suo patrocinato. Non contesta né in fatto né in diritto

l'atto d'accusa ma sottolinea come il delinquere del suo assistito sia stato

conseguente ad una serie di errori da lui commessi poiché trovatosi nella

necessità di procurarsi i mezzi finanziari per mantenere la sua famiglia e far

fronte ai suoi debiti. Dello stesso evidenzia altresì l'incensuratezza, l'ampia

collaborazione fornita agli inquirenti e il suo pieno ravvedimento. Conclude

chiedendo una riduzione della pena proposta da contenere in 12 mesi di

detenzione e da porre al beneficio della sospensione condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Lamone e in altre località,

nel periodo tra il dicembre 2003, risp. il

gennaio 2004

e il marzo 2005;

1.1.1 venduto al

dettaglio circa 204 grammi di cocaina?

1.1.2 procurato a

terzi circa 3 grammi di cocaina?

1.1.3 ceduto

gratuitamente circa 1 grammo di cocaina?

1.1.1.1 trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2. contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere svolto attività lucrativa,

senza essere in possesso dei necessari permessi,

a Lugano-Cassarate,

nel periodo tra l'agosto 2003 e l'aprile 2004?

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato complessivi 42 grammi di cocaina,

a Lugano e Lamone,

nel periodo tra l'ottobre 2003 e il gennaio 2005,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell'espulsione?

3.

Deve

essere ordinata la confisca del cellulare marca Sharp?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36,

41, 55, 58, 63, 68, 69 CP;

19.

cifra 1 e 2, 19a LF stup;

23.

cpv. 6 LDDS;

9.

segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

sapendo risp. dovendo presumere che quelli

trattati erano quantitativi di cocaina tali da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

previo acquisto, venduto al dettaglio circa 204

grammi di cocaina, procurato circa 3 grammi della stessa sostanza a terzi e

ceduto gratuitamente circa 1 grammo di cocaina a terzi,

a Lugano, Lamone e in altre località,

nel periodo tra il dicembre 2003-gennaio 2004 e

il marzo 2005;

nonché per avere, senza essere autorizzato,

consumato complessivi 42 grammi di cocaina,

a Lugano e Lamone,

nel periodo tra l'ottobre 2003 e il gennaio 2005;

1.2

contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere svolto attività lucrativa senza essere

in possesso dei necessari permessi,

a Lugano-Cassarate,

nel periodo tra l'agosto 2003 e l'aprile 2004,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

mesi 14 (quattordici) di detenzione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

2.2

all'espulsione

dal territorio svizzero per anni 3 (tre);

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali.

3.

L'esecuzione

della pena privativa della libertà e di quella accessoria dell'espulsione

inflitte al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di

tre anni.

4.

È ordinata

la confisca del cellulare Sharp in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 450.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 700.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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