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Decisione

72.2005.99

acquisizione di merce rubata, detenzione e consumo di cocaina, possesso di un coltello

9 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. ricettazione

per avere,

ad Ascona, nel periodo giugno/luglio 2004,

aiutato __________ ad alienare diversi capi di

abbigliamento firmati per un valore complessivo di almeno fr. 30'000.--,

sapendo o dovendo presumere che gli stessi erano

stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio?

1.2. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ad Airolo, alla stazione di servizio Stalvedro,

in data imprecisata, nel corso dei mesi di giugno/luglio 2004,

detenuto un quantitativo complessivo di 100 grammi di cocaina, sostanza offerta __________ che la rifiutò dopo averla provata a causa della

cattiva qualità della stessa?

1.2.1. trattasi di un quantitativo

inferiore?

1.3. infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto,

1.3.1. a Chiasso, il 7 maggio 2005,

portato un coltello apribile con una sola mano?

1.3.2. in data imprecisata nel corso

dei primi mesi del 2004 e fino a maggio 2004, esportato in Italia e

successivamente reimportato in Svizzera la pistola marca Beretta mod. 92 FS

serie no. __________

1.4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo estate 2003/estate 2004,

a Bienne, Ascona ed altre località non meglio precisate, consumato

un quantitativo imprecisato di cocaina e marijuana,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

d’espulsione?

3.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 4 mesi di

detenzione inflittagli l’8.5.2002 dal Gerichtskreis VII Konolfingen,

Schlosswil?

4.

Deve

subire la confisca di:

4.1

1

telefono cellulare Nokia, Imei nr. __________, con scheda SIM Vodafone Omnitel

nr. __________ relativa all'utenza nr. __________?

4.2

1 scheda SIM Swisscom nr. P __________?

4.3

1

coltello ad apertura con una sola mano?

4.4

1 pistola marca Pietro

Beretta Mod. 92 FS, cal. 9 Parabellum, serie nr. __________?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.1 e 2.1;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 58, 63, 68, 69, 160 n. 1 CP;

19.

n. 1 e

19a LStup,

33.

LArm e

7.

cpv. 2 lett. c OArm;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

ricettazione

per avere,

ad Ascona, nel periodo giugno/luglio 2004,

aiutato __________ ad alienare diversi capi di

abbigliamento firmati per un valore complessivo di almeno fr. 30'000.--, sapendo o dovendo presumere che gli stessi

erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio;

1.2

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ad Airolo, alla stazione di servizio Stalvedro,

in data imprecisata, nel corso dei mesi di giugno/luglio 2004,

detenuto un quantitativo di circa 100 grammi di cocaina,

sostanza offerta a __________ che la rifiutò dopo averla provata a

causa della cattiva qualità della stessa;

1.3

infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto,

a Chiasso, il 7 maggio 2005,

portato un coltello apribile con una sola mano nonché per avere in

data imprecisata nel corso dei primi mesi del 2004 e fino a maggio 2004,

esportato in Italia e successivamente reimportato in Svizzera la pistola marca

Beretta mod. 92 FS serie no. __________,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

8.

(otto) mesi di detenzione, pena parzialmente addizionale a quella inflittagli

il 13.5.2004 dal Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland, Thun, nella quale

è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con

un periodo di prova di 3 (tre) anni.

4.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 4 mesi di

detenzione inflitta al condannato in data 8.5.2002 dal Gerichtskreis VII

Konolfingen, Schlosswil.

5.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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