72.2006.10
Stupefacenti: venduto e procurato a terzi 168 g eroina e furto di una cassa registratrice. Consumatore di droga e recidivo. Ordinato trattamento ambulatoriale ex CP 44 n. 1
21 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2006.10
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, PENAL
Titolo:
Stupefacenti: venduto e procurato a terzi 168 g eroina e furto di una cassa registratrice. Consumatore di droga e recidivo. Ordinato trattamento ambulatoriale ex CP 44 n. 1
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DANNEGGIAMENTO
FURTO
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RECIDIVA
RESPONSABILITÀ SCEMATA
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 11 CPS
art. 44 cf. 1 CPS
art. 67 CPS
art. 144 CPS
art. 186 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2006.10
Lugano,
21 febbraio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 28 ottobre 2005;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina
che sapeva o doveva presumere essere tale da
mettere
in pericolo la salute di parecchie persone e
meglio:
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo luglio 2005 / 28 ottobre 2005,
a Lugano, Paradiso ed altre località,
procurato rispettivamente
venduto in buste dosi,
un quantitativo di almeno 168 grammi di eroina ad
alcuni consumatori locali che gli anticipavano il denaro per l'acquisto
di sacchetti minigrip da gr. 5 al prezzo di fr.
280/300 e di grammi singoli al prezzo di fr. 120 (da cui tratteneva, quale
ricompensa, circa il 20 % per il proprio consumo); gli acquirenti sono stati
solo in parte identificati:
- gr. 40 di eroina procurati a __________;
- gr. 2 in buste dosi di eroina venduti a __________;
- 1 busta dose di eroina venduti a __________;
il restante quantitativo è stato dato a
consumatori per i quali non si è potuto risalire all'identificazione;
lo stupefacente è stato acquistato, nel medesimo
periodo, a Lugano Besso, a __________;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo ottobre 2004 / 28 ottobre 2005,
a Lugano, Paradiso ed in altre località del
Cantone,
consumato circa 62 grammi di eroina,
parte comprata da spacciatori non identificati al
Parco Ciani, parte acquistata a __________;
un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno
gr. 3 pari a circa 29 bolas, da spacciatori africani sconosciuti tranne 1 bola
da gr. 0,2/0,3, acquistata nel dicembre 2004 da __________; nonché un
imprecisato quantitativo di dormicum;
3. furto
per avere
a Lugano, il 9 ottobre 2005,
in correità con __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto e
al fine di appropriarsene, sottratto previo
scasso,
ai danni della __________, una cassa
registratrice, contenente 20.- fr. (refurtiva recuperata e restituita alla
parte civile);
4. danneggiamento
per avere,
in correità con __________
al fine di commettere il furto di cui al punto 3,
infranto una vetrina della __________ di Lugano
e danneggiato la cassa registratrice sottratta,
causando così un danno patrimoniale al
proprietario;
5. violazione
di domicilio
per essersi indebitamente introdotto,
contro la volontà degli aventi diritto,
negli spazi della __________ di Lugano,
al fine di commettere il furto di cui al punto 3;
fatti avvenuti nelle
circostanze di tempo e luogo indicate;
reati previsti artt.
Fatti
19 cifra 2 e 19a LS, 139 CP, art. 144 CP,
art. 186 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 8/2006 del 27 gennaio 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato l'atto d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusato alla
pena di 13 mesi di detenzione da espiare cui è da cumulare la misura del
trattamento ambulatoriale ex art. 44 CPS e il patronato penale. Chiede altresì
la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni inflitta con DA
del 29.11.2004.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la difficile vita
anteriore e il carattere del suo patrocinato. Contesta le vendite di sostanza
stupefacente a tali __________ e __________ (punto 1 ada) nonché il
danneggiamento della vetrina della PC 1 (punto 4 ada) siccome non commessi dal
suo cliente. In applicazione dell'attenuante specifica della scemata
responsabilità conclude chiedendo una pena non superiore a 10 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente ritenuta la prognosi positiva. Si oppone
alla revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni decretata dal
Ministero pubblico il 29.11.2004. Aderisce alla Pubblica Accusa nel postulare
la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 44 CPS.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
in particolare per avere, senza essere
autorizzato,
1.1.1 a Lugano, nel
periodo luglio 2005 - 28.10.2005,
ripetutamente venduto, risp. procurato a
tossicodipendenti
locali che gli anticipavano i soldi, all'incirca
168 gr. di eroina?
1.1.1.1 trattasi di infrazione
aggravata siccome relativa ad un quantitativo che sapeva, risp. doveva
presumere tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano, Canobbio e altre località non meglio
precisate,
nel periodo ottobre 2004 - 28.10.2005,
consumato personalmente circa 62 gr. di eroina e
un imprecisato quantitativo di cocaina?
1.3. furto,
danneggiamento e violazione di domicilio
(per il danneggiamento della vetrina e/o della
cassa registratrice)
reati tutti commessi a Lugano il 9.10.2005?
Considerandi
2.
È egli
recidivo (per i 30 gg del 2003)?
3.
Ha egli
agito in stato di scemata responsabilità?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di gg. 5 di detenzione
inflittagli con DA del 29.11.2004?
6.
Deve
essere sottoposto ad un trattamento ambulatoriale
ex art. 44?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2,
3, 5, 6, negativamente al quesito 4, in modo parzialmente positivo al quesito
1.
;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 44, 63, 66, 67,
68, 69, 139, 144, 186 CP;
19.
cifra 1 e 2 e 19a
LFStup;
9.
e segg., 260, 264 CPP e
39.
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata e ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1
a Lugano, nel
periodo luglio 2005 - 28.10.2005,
sapendo, risp. dovendo presumere che quelli
commerciati
erano quantitativi di eroina tali da mettere in
pericolo la salute
di parecchie persone, venduto, risp. procurato a
terzi,
all'incirca gr. 168 di eroina;
1.1.2
a Lugano, tra
l'ottobre 2004 e il 28.10.2005,
consumato personalmente all'incirca gr. 62 della
stessa
sostanza e imprecisati quantitativi di cocaina;
1.2
furto,
danneggiamento e violazione di domicilio
di una cassa registratrice risultata contenere
fr. 20.-,
a Lugano, il 9.10.2005,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
AC 1 è
prosciolto dall'imputazione di danneggiamento della vetrina della PC 1.
3.
Di
conseguenza, essendo recidivo, avendo agito in stato
di scemata responsabilità e trattandosi di pena
parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA 29.11.2004,
AC 1 è condannato:
3.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione, nella quale deve essere computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4.
È ordinata
la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 gg. di detenzione
inflittagli con DA 29.11.2004.
5.
È ordinato
il trattamento ambulatoriale ex art. 44 n. 1 frase 1 CP.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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