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Decisione

72.2006.10

Stupefacenti: venduto e procurato a terzi 168 g eroina e furto di una cassa registratrice. Consumatore di droga e recidivo. Ordinato trattamento ambulatoriale ex CP 44 n. 1

21 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 2 e 19a LS, 139 CP, art. 144 CP,

art. 186 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 8/2006 del 27 gennaio 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

confermato l'atto d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusato alla

pena di 13 mesi di detenzione da espiare cui è da cumulare la misura del

trattamento ambulatoriale ex art. 44 CPS e il patronato penale. Chiede altresì

la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni inflitta con DA

del 29.11.2004.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la difficile vita

anteriore e il carattere del suo patrocinato. Contesta le vendite di sostanza

stupefacente a tali __________ e __________ (punto 1 ada) nonché il

danneggiamento della vetrina della PC 1 (punto 4 ada) siccome non commessi dal

suo cliente. In applicazione dell'attenuante specifica della scemata

responsabilità conclude chiedendo una pena non superiore a 10 mesi di

detenzione sospesi condizionalmente ritenuta la prognosi positiva. Si oppone

alla revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni decretata dal

Ministero pubblico il 29.11.2004. Aderisce alla Pubblica Accusa nel postulare

la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 44 CPS.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

in particolare per avere, senza essere

autorizzato,

1.1.1 a Lugano, nel

periodo luglio 2005 - 28.10.2005,

ripetutamente venduto, risp. procurato a

tossicodipendenti

locali che gli anticipavano i soldi, all'incirca

168 gr. di eroina?

1.1.1.1 trattasi di infrazione

aggravata siccome relativa ad un quantitativo che sapeva, risp. doveva

presumere tale da

mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2. contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Canobbio e altre località non meglio

precisate,

nel periodo ottobre 2004 - 28.10.2005,

consumato personalmente circa 62 gr. di eroina e

un imprecisato quantitativo di cocaina?

1.3. furto,

danneggiamento e violazione di domicilio

(per il danneggiamento della vetrina e/o della

cassa registratrice)

reati tutti commessi a Lugano il 9.10.2005?

Considerandi

2.

È egli

recidivo (per i 30 gg del 2003)?

3.

Ha egli

agito in stato di scemata responsabilità?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di gg. 5 di detenzione

inflittagli con DA del 29.11.2004?

6.

Deve

essere sottoposto ad un trattamento ambulatoriale

ex art. 44?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2,

3, 5, 6, negativamente al quesito 4, in modo parzialmente positivo al quesito

1.

;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 44, 63, 66, 67,

68, 69, 139, 144, 186 CP;

19.

cifra 1 e 2 e 19a

LFStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e

39.

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata e ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

a Lugano, nel

periodo luglio 2005 - 28.10.2005,

sapendo, risp. dovendo presumere che quelli

commerciati

erano quantitativi di eroina tali da mettere in

pericolo la salute

di parecchie persone, venduto, risp. procurato a

terzi,

all'incirca gr. 168 di eroina;

1.1.2

a Lugano, tra

l'ottobre 2004 e il 28.10.2005,

consumato personalmente all'incirca gr. 62 della

stessa

sostanza e imprecisati quantitativi di cocaina;

1.2

furto,

danneggiamento e violazione di domicilio

di una cassa registratrice risultata contenere

fr. 20.-,

a Lugano, il 9.10.2005,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'imputazione di danneggiamento della vetrina della PC 1.

3.

Di

conseguenza, essendo recidivo, avendo agito in stato

di scemata responsabilità e trattandosi di pena

parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA 29.11.2004,

AC 1 è condannato:

3.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione, nella quale deve essere computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

È ordinata

la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 gg. di detenzione

inflittagli con DA 29.11.2004.

5.

È ordinato

il trattamento ambulatoriale ex art. 44 n. 1 frase 1 CP.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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