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Decisione

72.2006.11

Ripetuta appropriazione indebita (importo: ITL 2 miliardi, GBP 70'000.- e US 192'000.-), ripetuta falsità in documenti

25 marzo 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. AC 1 e

AC 2 congiuntamente

1. ripetuta

appropriazione indebita

per avere,

a __________ ed in altre località in __________,

in più occasioni nel periodo compreso tra luglio

1998 e dicembre 2000,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto,

agendo in correità,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a

loro affidati,

e meglio,

per aver indotto AC 3 (detto __________),

all'epoca responsabile dell'Amministrazione ordinaria degli Istituti Filippin

di Paderno del Grappa (Istituti scolastici appartenenti all'PC 1, che gestisce

istituti scolastici), ad affidare ingenti fondi della PC 1 alla società __________

(con sede all'epoca a __________ e successivamente a __________), di cui

risultavano essere azionisti e sulla quale disponevano di procura generale, con

l'incarico di amministrarli con un'oculata gestione conservativa,

in particolare, per aver indotto AC 3 a far

versare dalla PC 1, tramite bonifici bancari, senza preventiva sottoscrizione

di un mandato di gestione che stabilisse termini e modalità dell'investimento,

l'importo di ITL 2'000'000'000 (accreditato il 21 luglio 1998) e l'importo

di GBP 70'000.- (accreditato il 16 luglio 1998) a favore del

conto n. __________ presso la __________, intestato alla società __________ di

cui AC 2 figurava essere avente diritto economico e sul quale AC 1 disponeva di

diritto di firma individuale in qualità di procuratore,

nonché l'importo di USD 192'180 consegnato

brevi manu nel medesimo periodo, di cui USD 98'377.- riversati a contanti il 4

settembre 1998 sul predetto conto n. __________ della __________,

fondi che, dopo essere stati parzialmente

investiti in titoli e dopo trasferimenti su varie relazioni riconducibili agli

accusati e di cui figuravano aventi diritto economico, sono stati da loro

indebitamente prelevati a contanti e/o indebitamente trasferiti, sottraendoli

allo scopo cui erano destinati, a proprio indebito profitto e/o indebito

profitto di terzi, con asserito parziale utilizzo, all'insaputa della PC 1 e

senza alcun rendiconto, quali prestiti concessi a terzi, senza che sia

intervenuta alcuna restituzione alla medesima,

in particolare effettuando le seguenti indebite

operazioni:

1.1. indebiti prelevamenti a contanti effettuati da AC 2

a) dal conto n. __________ presso la __________ in __________ (conto

intestato alla società __________):

·

in data 2 ottobre 1998 l'importo di ITL 50'000'00

(controvalore CHF 41'705.-);

·

in data 29 ottobre 1998 l'importo di GBP 2'179.95

(controvalore CHF 4'902.49);

·

in data 10 novembre 1998 l'importo di GBP 7'262.16

(controvalore CHF 16'782.13);

·

in data 16 dicembre 1998 l'importo di ITL 24'000'000

(controvalore CHF 19'596.-);

·

in data 19 febbraio 1999 l'importo di GBP 19'545.13

(controvalore CHF 45'375.97);

b) dal conto__________ presso la Banca __________ in __________:

·

in data 13 aprile 1999 l'importo di ITL 56'140'000

(controvalore CHF 46'540.06);

·

in data 15 aprile 1999 l'importo di ITL 11'025'455

(controvalore CHF 9'131.28);

·

in data 22 aprile 1999 l'importo di ITL 20'050'000

(controvalore CHF 16'575.33);

·

in data 22 aprile 1999 l'importo di Euro 94.60 (controvalore

CHF 148.65);

·

in data 22 aprile 1999 l'importo di ITL 204'510'000

(controvalore CHF 169'068.42);

·

in data 22 aprile 1999 l'importo di Euro 4'325.61

(controvalore CHF 6'797.26);

·

in data 17 maggio 1999 l'importo di Euro 110'797.16

(controvalore CHF 177'607.85);

·

in data 17 maggio 1999 l'importo di Euro 1'564.46

(controvalore CHF 2'507.83);

·

in data 17 maggio 1999 l'importo di Euro 2'503.13

(controvalore CHF 4'012.52);

·

in data 2 giugno 1999 l'importo di Euro 3'149.61

(controvalore CHF 5'011.66);

·

in data 2 giugno 1999 l'importo di Euro 10'354.93

(controvalore CHF 16'476.76);

·

in data 2 giugno 1999 l'importo di Euro 52'810.16

(controvalore CHF 84'031.53);

·

in data 2 luglio 1999 l'importo di Euro 15'532.25

(controvalore CHF 24'937.03);

·

in data 2 luglio 1999 l'importo di Euro 5'000.-

(controvalore CHF 8'027.50);

·

in data 2 luglio 1999 l'importo di Euro 126'743.21

(controvalore CHF 203'486.22);

·

in data 27 luglio 1999 l'importo di Euro 20'761.49

(controvalore CHF 33'230.84);

·

in data 27 luglio 1999 l'importo di Euro 25'705.33

(controvalore CHF 41'143.95);

·

in data 19 agosto 1999 l'importo di Euro 3'128.91

(controvalore CHF 5'004.69);

·

in data 19 agosto 1999 l'importo di Euro 23'298.41

(controvalore CHF 37'265.81);

·

in data 23 agosto 1999 l'importo di Euro 79'215.35

(controvalore CHF 126'538.60);

·

in data 16 settembre 1999 l'importo di Euro 49'185.93

(controvalore CHF 78'849.96);

·

in data 29 maggio 2000 l'importo di Euro 958.47 (controvalore

CHF 1'500.77);

·

in data 26 giugno 2000 l'importo di Euro 5'177.46

(controvalore CHF 8'031.79);

per un ammontare complessivo di CHF 1'234'287.92;

1.2. indebiti prelevamenti a contanti effettuati da AC 1

a) dal conto n. __________ presso la __________,

in __________ (conto

intestato alla società __________):

·

in data 14 gennaio 1999 l'importo di ITL 20'000'000

(controvalore CHF 16'440.-);

·

in data 27 gennaio 1999 l'importo di GBP 108.30 (controvalore

CHF 250.16);

·

in data 27 gennaio 1999 l'importo di GBP 21.74 (controvalore

CHF 50.22);

·

in data 28 gennaio 1999 l'importo di GBP 3'603.60

(controvalore CHF 8'389.18);

b) dal conto __________ presso la Banca __________ in __________:

·

in data 28 gennaio 1999 l'importo di ITL 50'000'000

(controvalore CHF 41'655.-);

·

in data 3 febbraio 1999 l'importo di ITL 25'062'500

(controvalore CHF 20'696.61);

·

in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 603 (controvalore CHF

890.45);

·

in data 13 ottobre 1999 l'importo di Euro 77'661.71

(controvalore CHF 123'583.08);

·

in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 30'150 (controvalore

CHF 44'522.50);

·

in data 13 ottobre 1999 l'importo di Euro 1'553.23

(controvalore CHF 2'471.65);

·

in data 22 dicembre 1999 l'importo di Euro 20'709.79

(controvalore CHF 33'139.81);

·

in data 14 febbraio 2000 l'importo di Euro 10'354.89

(controvalore 16'614.42);

·

in data 1° marzo 2000 l'importo di Euro 10'354.88

(controvalore CHF 16'636.15);

·

in data 4 maggio 2000 l'importo di Euro 5'177.47

(controvalore CHF 7'989.87);

·

in data 7 agosto 2000 l'importo di Euro 4'141.95

(controvalore CHF 6'412.57);

·

in data 2 ottobre 2000 l'importo di Euro 3'264.20

(controvalore CHF 5'517.99);

·

in data 3 marzo 1999 l'importo di USD 20'408.16

(controvalore CHF 29'746.93);

c) dal conto __________ presso la Banca __________ in

Lugano:

·

in data 27 ottobre 2000 l'importo di Euro 5'177.42

(controvalore CHF 7'821.01);

·

in data 10 novembre 2000 l'importo di Euro 5'177.42

(controvalore CHF 7'874.34);

·

in data 5 dicembre 2000 l'importo di Euro 2'588.75

(controvalore CHF 3'910.57);

·

in data 22 dicembre 2000 l'importo di Euro 5'177.42

(controvalore CHF 7'875.89);

d) dal conto __________ presso la Banca __________ in

__________:

·

in data 25 marzo 1999 l'importo di USD 14'182.58

(controvalore CHF 20'750.53);

per un ammontare complessivo di CHF 423'238.94;

1.3. ordine di trasferimento del 27 gennaio 1999 dal conto __________

presso la Banca __________ intestato a __________ a favore di __________ di ITL

25'012'257 controvalore CHF 20'654.20) con addebito in conto del 3 febbraio

1999;

1.4. pagamenti per carta di credito

VISA intestata a AC 2:

a) dal conto n. 29144-4-0003 presso la __________ in __________ intestato

a __________:

·

in data 14 ottobre 1998 l'importo di GBP 188.47

(controvalore 426.24);

·

in data 16 novembre 1998 l'importo di GBP 786.80

(controvalore CHF 1'819.-);

·

in data 15 dicembre 1998 l'importo di GBP 837.24

(controvalore CHF 1'891.07);

·

in data 15 gennaio 1999 l'importo di GBP 1'549.74

(controvalore CHF 3'492.03);

·

in data 17 febbraio 1999 l'importo di GBP 2'524.16

(controvalore CHF 5'875.49);

b) dal conto __________ presso la Banca __________ in

__________:

·

in data 13 aprile 1999 l'importo di USD 6'744.87

(controvalore CHF 10'035.69);

·

in data 14 maggio 1999 l'importo di USD 8'377.46

(controvalore CHF 12'582.11);

·

in data 11 giugno 1999 l'importo di USD 5'609.51

(controvalore CHF 8'533.19);

·

in data 16 luglio 1999 l'importo di USD 4'617.32

(controvalore CHF 7'269.05);

·

in data 12 agosto 1999 l'importo di USD 4'043.72

(controvalore CHF 6'090.65);

·

in data 13 settembre 1999 l'importo di USD 2'890.94

(controvalore CHF 4'480.09);

·

in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 3'493.12

(controvalore CHF 5'161.43);

·

in data 11 novembre 1999 l'importo di USD 2'621.49

(controvalore

CHF 4'048.89);

·

in data 13 dicembre 1999 l'importo di USD 3'648.01

(controvalore CHF 5'771.15);

·

in data 13 gennaio 2000 l'importo di USD 7'481.70

(controvalore CHF 11'692.40);

·

in data 11 febbraio 2000 l'importo di USD 4'127.44

(controvalore CHF 6'731.44);

per un ammontare complessivo di CHF 95'899.90;

1.5. pagamenti per carta di credito VISA intestata a AC 1:

a) dal conto __________ presso la __________

in __________ intestato a __________:

·

in data 14 ottobre 1998 l'importo di GBP 143.53 (controvalore

CHF 324.61);

·

in data 16 novembre 1998 l'importo di GBP 793.69 (controvalore

CHF 1'834.93);

·

in data 15 dicembre 1998 l'importo di GBP 150.91 (controvalore

CHF 340.86);

·

in data 15 gennaio 1999 l'importo di GBP 422.25 (controvalore

CHF 951.46);

·

in data 17 febbraio 1999 l'importo di GBP 656.87 (controvalore

CHF 1'529.-);

·

in data 12 marzo 1999 l'importo di GBP 1'147.13

(controvalore CHF 2'747.15);

b) dal conto __________ presso la Banca __________ in

__________:

·

in data 13 aprile 1999 l'importo di USD 2'037.39

(controvalore CHF 3'031.43);

·

in data 14 maggio 1999 l'importo di USD 3'851.42

(controvalore CH 5'784.45)

·

in data 11 giugno 1999 l'importo di USD 2'433.13

(controvalore CHF 3'701.28);

·

in data 16 luglio 1999 l'importo di USD 2'763.29

(controvalore CHF 4'350.25);

·

in data 12 agosto 1999 l'importo di USD 2'510.29

(controvalore CHF 3'781.-);

·

in data 13 settembre 1999 l'importo di USD 305.70 (controvalore

CHF 473.74);

·

in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 5'558.22

(controvalore CHF 7'399.10);

·

in data 11 novembre 1999 l'importo di USD 2'725.27

(controvalore CHF 4'209.18);

·

in data 13 dicembre 1999 l'importo di USD 5'428.05

(controvalore CHF 8'587.18);

·

in data 13 gennaio 2000 l'importo di USD 4'229.04

(controvalore CHF 6'593.07);

·

in data 11 febbraio 2000 l'importo di USD 3'056.62

(controvalore CHF 4'985.04);

per un ammontare complessivo di CHF 60'623.70;

1.6. pagamenti per carte VISA intestate a AC 1 o a

AC 2

·

dal conto __________ presso la __________ in __________,

in data 12 marzo 1999, l'importo

di USD 4'483.53 (controvalore CHF 6'562.99);

·

dal conto __________ presso la Banca __________ in __________, in data 11 aprile 2000, l'importo di Euro 5'696.30

(controvalore CHF 8'967.12) e, in data 5 giugno 2000, l'importo di Euro

2'192.01 (controvalore CHF 3'449.79);

per un totale di CHF 18'979.89;

1.7. impiegando pure a loro indebito profitto l'importo di USD

93'803 della somma di USD 192'180 a loro affidata dalla

PC 1 nel luglio 1998;

1.8. causando all'PC 1 un danno

di CHF 1'833'030.40, ITL 25'012'257.-

(controvalore CHF

20'654.20) e USD 93'803 (controvalore CHF

134'026.-) per

un ammontare complessivo di CHF

1'987'710.60,

ritenuto che, dopo l'apertura del presente

procedimento, la parte civile ha ottenuto, tramite l'accusato AC 1, un

risarcimento parziale di ITL 372'164'000 (controvalore CHF 293'525.-), cosicché

il danno residuo ammonta a CHF 1'694'185.60;

Considerandi

II. AC 1

singolarmente

2.

falsità

in documenti

per avere a __________,

presso la Banca __________,

in data 16 dicembre 1998,

nell'intento di procacciare a sé un indebito

profitto,

formato un documento falso, rispettivamente

attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica,

e meglio, per avere, al momento dell'apertura

della relazione __________, compilato e sottoscritto il formulario A relativo a

detto conto indicando sé medesimo quale avente diritto economico dei valori

patrimoniali, pur sapendo che la relazione sarebbe stata alimentata unicamente

con averi dell' PC 1, così com'è in effetti avvenuto;

III. AC 1 e

AC 3 congiuntamente

3.

falsità

in documenti

per avere,

a __________ e a __________,

nel marzo 2000 e dal giugno 2000,

agendo in correità,

nell'intento di procacciare a sé un indebito

profitto, in particolare per quanto riguarda AC 3 nell'intento di sottrarsi

alle proprie responsabilità nei confronti della PC 1 per aver investito ingenti

fondi della stessa senza preventiva sottoscrizione di un mandato di gestione

che stabilisse termini e modalità dell'investimento,

formato un documento falso, rispettivamente

attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica,

nonché fatto uso di un siffatto documento a scopo

di inganno,

e meglio,

per avere redatto la scrittura privata denominata

"accordo di gestione patrimoniale", indicante, in urto con la verità:

- quale luogo e data di sottoscrizione "__________ il giorno 1°

luglio 1998", mentre in realtà la scrittura è stata redatta e sottoscritta

a __________ presso l'Hotel __________ nel corso del mese di marzo 2000,

- qualificando AC 3 quale "Direttore generale degli PC 1 e

Procuratore speciale con pieni poteri nel merito alla sottoscrizione del

presente accordo", mentre in realtà egli era già stato esautorato da

questa carica,

- inserendo clausole non discusse e pattuite preventivamente al

trasferimento dei fondi, in ispecie il vincolo triennale dell'investimento e

la clausola che prevedeva la diversificazione degli investimenti anche in

operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, sottoscrivendo AC 3 il

contratto apponendo un timbro denominato "Direzione __________" da

lui fatto appositamente coniare in data 29 febbraio 2000,

mediante la fittizia

scrittura privata retrodatata volendo ingannare la PC 1 sul fatto che si

fossero discussi e pattuiti i termini e le modalità dell'investimento ivi

figuranti antecedentemente all'affidamento dei fondi, ciò che in realtà non era

avvenuto,

nonché per aver fatto

uso di questa falsa scrittura privata, depositandola in busta sigillata presso

il notaio __________ con studio in __________ a __________, con

l'autorizzazione ad esibirla a ciascuna delle parti a determinate condizioni,

cosicché venne esibita dal notaio in data 19 ottobre 2000 ai rappresentanti

degli __________;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall'art.

138.

cifra 1 CP e dall' art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 10/2006 del 06.02.2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico __________.

§ L’avv. DF 1 difensore di fiducia dell’accusato AC 1, assente.

§ L’avv. DUF 1 difensore

d’ufficio (GP) di AC 2,

assente.

§ L’accusato

AC 3 assistito dal difensore di fiducia

avv.

DF 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 17:15.

Il difensore di AC 2 dà atto della

regolarità della citazione, ragion per cui il presidente della Corte decide di

procedere nei confronti del suo patrocinato nelle forme contumaciali.

Il difensore di AC 1 afferma di

avere pensato che il proprio assistito si sarebbe presentato al dibattimento ma

di avere ricevuto ieri il documento della __________, istituto cardiologico

(doc. dib. 1), equivalente al nostro cardiocentro, e di avere appreso dell’avvenuto

ricovero del proprio mandante. Produce inoltre in originale il certificato

medico 20 marzo 2009 del dott. __________ (doc. dib. 2) già annesso al suo

scritto 20 marzo 2009 al Tribunale Penale Cantonale chiedente la dispensa del

prevenuto ex art. 229 CPP dalla presenza al dibattimento (doc. TPC 24).

Il PP dichiara di non essere

favorevole alla dispensa di presenza di AC 1.

Con l’accordo del difensore e del PP, il

Presidente decide di rinviare per il momento la decisione sull‘istanza

di dispensa di presenza al dibattimento avanzata da AC 1; decisione che verrà

comunque presa prima della chiusura dell’istruttoria.

Il presidente,

preso atto dei certificati medici agli atti, respinge l’istanza di AC 1 e

decide di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali.

Sentiti § Il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale

ricostruisce i fatti oggi a giudizio. Il PP

ribadisce che i soldi prelevati in contanti sono stati distratti dal loro scopo

e sono stati oggetto di un atto di appropriazione da parte di AC 1 e AC 2. Che

ne dica AC 1 non vi è alcun riscontro oggettivo dei presunti investimenti fatti

dagli imputati, ad accezione dei soldi dati a __________. Ad ogni buon conto

questi prestiti sono stati fatti in violazione degli accordi di gestione presi

con AC 3. Non vi è dubbio che i fondi versati dalla PC 1 sono stati oggetto di

distrazione a favore proprio e di terzi dai qui imputati, ne consegue la

correttezza dell’imputazione di appropriazione indebita.

Quo all’imputazione di cui al punto 2 AA, il PP

sostiene che AC 1 era perfettamente consapevole di dichiarare il falso

indicando se medesimo come avente diritto economico della relazione bancaria.

In relazione al punto 3 AA, spiega che questa imputazione concerne solo il 3.

contratto redatto dagli accusati; esso contiene indicazioni inesatte dal punto

di vista ideologico. A suo dire l’aspetto soggettivo per AC 1 è pacifico. A

mente del PP anche AC 3 era consapevole di quello che stava facendo. Egli ha

agito in questo modo per migliorare la propria posizione nei confronti della PC

1.

Ricorda poi che egli ha fatto coniare appositamente un timbro.

Nell’ottica della commisurazione della pena, il

PP ricorda i vari precedenti penali di AC 2 e AC 1. Definisce riprovevole

l’agire dei due i quali hanno sottratto senza ritegno denaro a una PC 1 che fa

del bene e che si occupa dell’educazione dei giovani. A suo dire la

responsabilità dei due è di pari grado. Dà atto però che AC 1 ha sofferto della

carcerazione preventiva e ha permesso di recuperare parte dei soldi. Menziona

poi il lungo tempo trascorso dai fatti.

Tutto questo considerato il PP conclude

chiedendo, confermato integralmente l’AA:

- per AC 3 la condanna ad una pena pecuniaria di

180.

aliquote da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni;

- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di

24.

mesi, sospesa condizionalmente per 2 anni;

- per AC 2, la condanna ad una pena detentiva

aggiuntiva di 12 mesi. Ritenuto che per lui la prognosi è negativa questa pena

dovrà essere espiata.

Il PP chiede in via principale la confisca della

cauzione, ritenuta la sua origine illecita, con assegnazione alla PC,

subordinatemene chiede che la questione vada demandata alla CRP. Si rimette al

giudizio della Corte per decidere il destino dei fondi immobili in sequestro

ubicati in __________. Chiede la confisca degli importi depositati sul conto __________

presso __________ e sul conto __________ presso __________ con assegnazione

alla PC. Postula altresì la confisca dell’accordo di gestione, della documentazione

e degli altri oggetti sequestrati indicati nell’AA

§ L’avv. DF 2, difensore di AC 3, il quale inizia ponendo l’accento sulla figura, la vita e la

personalità di AC 3. In merito al punto 3 AA il difensore ricorda che alla

prima stesura del contratto ha fatto seguito una seconda riscrittura nel marzo

2000.

in cui AC 3 ha fatto inserire un riferimento alla procura che lo

legittimava ad operare. Nel giugno 2000 vi è poi stata una seconda ristesura

effettuata su richiesta di AC 1. In questo frangente egli ha introdotto

all’insaputa di AC 3 delle nuove clausole.

Ritenuto che tutti i contratti sono stati

sottoscritti in __________, il difensore contesta la competenza territoriale di

questa Corte e chiede già per questo il proscioglimento del suo patrocinato.

Cita la sentenza 6B 160.2007. A suo dire l’indicazione inesatta del luogo di

sottoscrizione non ha rilevanza giuridica, come non lo ha neppure il fatto che AC

3.

abbia indicato una qualifica che non aveva più. Secondo il patrocinatore i 3

contratti dicono solo quello che era stato pattuito. Imputata nell’AA è solo la

terza versione; in effetti questo contratto prevede delle clausole nuove non

pattuite, esse sono però state introdotte all’insaputa di AC 3. A dire del

difensore anche il fatto di postdatare il contratto e il timbro sono di nessuna

rilevanza. Il deposito del contratto presso il notaio __________ non configura

a suo avviso atto illecito. Nega che il contenuto di quel documento abbia

arrecato un danno alla PC 1. Ribadisce che AC 3 non ha mai avuto intenzione di

avere un profitto. Il patrocinatore contesta inoltre la sussistenza

dell’aspetto soggettivo del reato. Il difensore conclude chiedendo il

proscioglimento del suo patrocinato dal reato ascritto.

§ L’avv. DF 1 difensore di AC 1, il quale inizia lamentando

le lungaggini dell’inchiesta. Afferma che AC 1 è stato tirato per i capelli in

questa brutta storia da __________; è lui la mente oscura di questa vicenda.

Dichiara che in fase predibattimentale il PP ha rifiutato tutte le prose

proposte dalla difesa. Ricorda il carcere disumano sofferto dal suo

patrocinato, l’unico degli indagati ad essere stato arrestato. __________ ha

approfittato dei suoi rapporti con la PC 1 e AC 3. A dire del difensore il

fatto di non aver ritenuto l’imputazione di truffa ha giovato al solo __________

che è stato “liberato”.

Il difensore contesta la premessa

dell’affidamento, cita al riguardo il DTF 117 IV 429. Secondo il difensore AC 1

era legittimato a eseguire le operazioni effettuate. Nega l’appropriazione e

sostiene che vi era consenso. I prelievi non hanno pertanto rilevanza penale. A

suo dire AC 3 sapeva dei prestiti, a questo proposito cita il verbale A10 di AC

1.

Egli voleva guadagnare tanto, al riguardo cita il verbale A8 di AC 3.

Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Sostiene che AC 1 è

stato plagiato da __________; il suo assistito non ha mai usato i soldi a suo

favore.

In relazione al falso documentale di cui al punto

2.

AA, afferma che l’errata indicazione è da ricondurre a __________ e non a AC

1.

E’ __________ che ha steso il formulario A. AC 1 si è limitato a firmare

quanto gli veniva sottoposto dal suo consulente senza verificarlo. A suo dire

si è trattato di un errore dovuto alla fretta. Il difensore contesta la

sussistenza dell’elemento soggettivo.

Quo al punto 3 AA il patrocinatore ritiene si sia

in presenza di una semplice menzogna scritta. Né AC 1 né AC 3 ricoprivano un

ruolo di garante.

Nell’ottica della commisurazione della pena

ritiene si debba separare la colpa di AC 1 da quella di AC 2. AC 1 deve infatti

rispondere dell’ammanco di circa fr. 493'000.- Ricorda che il suo patrocinato

dopo i fatti ha restituito circa fr. 293'000.- AC 1 è stato profondamente

toccato da questi fatti. A favore del suo assistito invoca l’attenuante dl

sincero pentimento, il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di

celerità. Dichiara che AC 1 non ha agito per bramosia di lucro. Tutto questo

considerato postula la condanna ad una pena detentiva che non sia superiore

alla carcerazione preventiva già espiata, pari a 32 giorni di detenzione.

Il difensore chiede il rinvio al foro civile

delle pretese della PC. Postula il dissequestro dei beni immobili mentre non si

oppone alla confisca dei soldi sequestrati.

§ L’avv. DUF 1 difensore di AC 2, il quale inizia

manifestando il suo imbarazzo per dover oggi difendere una persona che nessuno

dei qui presenti ha avuto il piacere di incontrare, eccezion fatta per AC 3.

Spiega poi le ragioni che a suo avviso hanno impedito a AC 2 di essere qui

oggi. Sottolinea il fatto che AC 2 non ha avuto difesa durante l’inchiesta,

questo anche perché nei suoi confronti l’accusa è stata promossa tardivamente.

Invoca quindi una violazione dei diritti della difesa. In relazione alla

lunghezza dell’inchiesta invoca una violazione del principio di celerità. Si

associa alle considerazioni dell’avv. DF 1.

A dire del difensore l’istruttoria è stata

incompleta, ne consegue che gli elementi agli atti sono insufficienti per

ritenere adempiuto il reato di appropriazione indebita. A dire del difensore AC

2.

aveva un ruolo subordinato a quello di AC 1 e questo malgrado egli abbia

prelevato di più.

Conclude quindi chiedendo in via principale il

proscioglimento di AC 2 per insufficienza di prove e subordinatamente la

condanna ad una pena di 6 mesi da porsi al beneficio della sospensione

condizionale.

Il difensore chiede il rinvio al foro civile

delle pretese della PC e subordinatamente che esse siano respinte.

§ Il Procuratore pubblico, in replica, dichiara che la

detenzione preventiva scontata da AC 1 non può essere considerata eccessiva. Dà

atto che la situazione odierna è insoddisfacente, questo anche a causa

dell’assenza degli accusati. Spiega le ragioni soggiacenti le diverse richieste

di pena formulate dalla pubblica accusa.

Per AC 3 ricorda che la competenza è dato dal

foro dei coimputati.

In merito a AC 2 ricorda che in quanto

“contumacio” potrà ricorrere solo su questo aspetto; ad ogni buon conto se gli

non è stato sentito dagli inquirenti è perché non ha voluto.

§ L’avv. DF 2 difensore di AC 3, in duplica, si riconferma

nelle sue precedenti conclusioni;

§ L’avv. DF 1 difensore di AC 1, in duplica, espone i

problemi legati alla difficoltà di effettuare accertamenti in __________; per

il resto si riconferma nelle sue precedenti conclusioni e chiede il

proscioglimento dai reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti.

La pena di 24 mesi postulata dalla pubblica accusa è a suo dire eccessiva.

§ L’avv. DUF 1 difensore di AC 2, in duplica, si riconferma

nelle sue precedenti conclusioni;

Posti dal Presidente, con

l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC

1.

1.

è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per avere, a __________ e in altre località in __________,

tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC

2, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP

70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1

un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60?

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere, a

scopo di indebito profitto,

1.2.1

a __________, presso la banca __________, il 16 dicembre

1998, compilato e sottoscritto il formulario A del conto __________ indicando,

contrariamente alla verità, se stesso quale avente diritto economico in luogo

dell’PC 1?

1.2.2

a __________ e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000,

in correità con AC 3, redatto una scrittura privata denominata “accordo di

gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un

timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di inganno?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

E’

stato violato il principio di celerità?

3.

Sussistono

attenuanti specifiche?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

5.

Deve un

risarcimento alla PC e se sì in che misura?

6.

Deve

essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di

quanto in sequestro?

B. AC 2

1.

è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per avere, a __________ e in altre località in __________,

tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC

1, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP

70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1

un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

E’

stato violato il principio di celerità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve un

risarcimento alla PC e se sì in che misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di

quanto in sequestro?

C. AC 3

1.

è autore

colpevole di:

1.1

falsità

in documenti

per avere, a __________ e __________, nel marzo

2000.

e dal giugno 2000, in correità con AC 1, redatto una scrittura privata

denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su

cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di

inganno?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

E’

stato violato il principio di celerità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

Considerato, - che

con atto di accusa 6 febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha

rinviato a giudizio AC 1, AC 2 e AC 3, tutti

residenti in __________, per i titoli di ripetuta appropriazione indebita e

falsità in documenti per fatti risalenti al periodo 1998-2000;

- che i

prevenuti sono stati regolarmente citati al dibattimento del 25 marzo 2009;

- che

l’atto di accusa è stato sostanzialmente confermato;

- che AC 3

ha presenziato al processo e ha accettato la condanna emessa a suo carico al

pagamento di 90 aliquote giornaliere di fr. 10.- sospese per due anni per il

titolo di falsità in documenti;

- che AC 2

ha disertato il processo e ha accettato la condanna in contumacia alla pena

detentiva (aggiuntiva a tre pene inflittegli in __________ nel 1999, 2000 e

2005) di 12 mesi sospesi per 4 anni e al pagamento di una multa di fr. 5'000.-

per ripetuta appropriazione indebita;

- che AC 1,

pure assente al dibattimento e giudicato in contumacia, è stato condannato alla

pena detentiva (aggiuntiva a quella inflittagli in __________ nel 2006) di 18

mesi sospesi per 2 anni e al pagamento di una multa di fr. 5'000.- per ripetuta

appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti;

- che AC 1

e AC 2 sono inoltre stati condannati in solido a risarcire alla parte civile

fr. 1'694'185.60 e fr. 15'000.- per spese legali;

- che la

Corte ha confiscato la cauzione di lire 50 milioni prestata da AC 1, siccome

pagata con provento di reato, e il saldo attivo del suo conto cifrato presso __________,

con devoluzione alla parte civile previo pagamento di tasse e spese di

giustizia;

- che AC 1

ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso;

- che

nell'eventualità di una sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è

ammissibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione a

sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza

dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194; CCRP, sentenza inc. 17.2005.44 del 22

novembre 2005);

- che già in

sede di inchiesta predibattimentale AC 1, dopo essere stato scarcerato il 19

febbraio 2001, ha chiaramente mostrato di volersi sottrarre al procedimento,

rifiutando, adducendo vari pretesti, di dare seguito alle ripetute richieste

del magistrato di poterlo nuovamente interrogare (cfr. AI 71, 76, 78, 81, 83),

tanto che infine egli non è più stato interrogato;

- che AC 1

sostiene di non essere stato regolarmente citato al dibattimento;

- che con

scritto di data 20 marzo 2009 l’avv. DF 1, patrocinatore di AC 1, ha inoltrato

a nome del suo assistito un’istanza di dispensa di presenza al processo giusto

l’art. 229 CPP adducendo ragioni di salute (doc. TPC 24);

- che per

fondare la propria istanza egli ha prodotto copia del certificato medico 20

marzo 2009 redatto dal dott. __________ attestante che AC 1 “è affetto da:

broncopolmonite dx, in soggetto con cardiopatia ipertensiva. Necessita di ospedalizzazione.

La suddetta condizione ne limita l’autonomia di spostamento per i rischi reali

con esso connessi.”;

- che egli

non ha di contro instato per un rinvio del processo;

- che il 25

marzo 2009 AC 1 non si è presentato al pubblico dibattimento;

- che, alla

richiesta di spiegazioni del Presidente, il difensore di AC 1 ha dichiarato di

aver pensato che il proprio assistito si sarebbe presentato al dibattimento, ma

di avere ricevuto per fax il giorno precedente uno scritto della fondazione __________,

istituto cardiologico (a dire dell’avv. DF 1 equiparabile al nostro

Cardiocentro), e di avere appreso del ricovero del proprio assistito (verbale

dibattimentale, pag. 2);

- che

questo documento, manoscritto, prodotto in aula dal difensore (doc. dib. 1), è

di difficile lettura;

- che tale

documento non proviene dalla casa di cura, ma risulta essere stato spedito dal

telefax di una “__________”, società di cui nulla è dato sapere;

- che dallo

stesso si riesce a decifrare unicamente quanto segue (pag. 1):

“sig. AC 1 __________

Famigliarità per diabete. In trattamento per

glaucoma. Valori di pressione arteriosa di 145/95 Fin dall’età giovanile – non

fuma – Buon mangiatore.

Lamenta fugaci episodi di palpitazione

soprattutto a riposo di durata massima di 2-3 minuti a risoluzione spontanea.

Tali sintomi sono prevalenti in posizione clinostatica battito mancante da

sforzo – Obiettivamente peso Kg 110 Altezza 178 PA 150/90 [….] dx 140/90 [….]

sin

Toni cardiaci ritmici, lievemente parafonici

normofrequenti, pause libere non […] […] congestione venosa […] e/o periferica

Ecg: ritmo sinusale 74 [ …]conduzione AV MRI

[…], ãans deviato a sin, non alterazioni significative del cvr e deviazione

assiale sin.

Si consiglia:- esecuzione ecg dinamico Sec

hoster

- test ergometrico

- ecocardiogramma

Nel frattempo controlli seriali […..] P* -

rigorosa dieta ipolipidica e ipoglucidica. Controllo assetto metabolico

glucidico, lipidico, funzionalità renale, epatica, elettroliti […], esame

urine, FT3 FT4 TSM – Da rivedere a breve con tali accertamenti”;

- che la

seconda pagina del certificato consta di un elettrocardiogramma dello AC 1, e

che vi si legge “EGC Anormale” e “Probabile ipertrofia ventricolare

sx”;

- che tali

indicazioni non risultano tuttavia riprese nel testo a pagina 1, ragione per

cui esso nemmeno si esprime sulla portata di queste anomalie ai fini della

presenza al dibattimento;

- che tale

documento, nel suo complesso, non attesta in nessun modo la degenza del qui

accusato presso il Centro cardiologico (l’indicazione per cui egli è “da

rivedere a breve” depone semmai in senso contrario) e/o l’impossibilità di

viaggiare, ma riporta unicamente un’anamnesi del paziente e indica degli esami

diagnostici e trattamenti medici a cui egli deve sottoporsi;

- che AC 1

risulta lamentare solo “fugaci episodi di palpitazioni”, mentre che il

testo manoscritto (tolte le predette indicazioni figuranti a pag. 2 del

documento) non evidenzia nulla che possa giustificare l’assenza dal

dibattimento;

- che, in

particolare, questo nuovo documento non menziona l’asserita broncopolmonite

(con conseguente asserita limitata autonomia di spostamento) attestata dal

precedente certificato medico, prodotto in originale al dibattimento (doc. dib.

2);

- che la

mancata diagnosi della pregressa asserita broncopolmonite in occasione della

visita del 24 marzo, unitamente all’affermazione del difensore secondo cui egli

faceva affidamento sulla presenza del prevenuto al dibattimento, consentono

alla Corte di ritenere che l’accusato deve essere nel frattempo guarito (o

almeno essere decisamente migliorato) dal predetto asserito malanno;

- che

pertanto l’assenza dell’accusato appare ingiustificata, rispettivamente la sua

istanza di dispensa appare infondata, dovendosi ritenere superate le asserite

patologie di cui al primo certificato medico, mentre che il secondo certificato

nulla attesta che giustifichi l’assenza;

- che il

Procuratore in aula ha dichiarato di opporsi alla dispensa di AC 1;

- che la

Corte ne ha concluso per il sussistere di un tentativo, non nuovo, di AC 1 di

sottrarsi al procedimento, ragione per cui ha respinto l’istanza di dispensa e

ha deciso di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali;

- che, di

fatto, siffatta decisione non crea pregiudizio all’accusato, potendo questi

chiedere la revoca della sentenza e la ripetizione del dibattimento nei termini

e modalità previsti dall’art. 316 CPP, risultato non dissimile da quello che

otterrebbe qualora il suo eventuale ricorso per cassazione dovesse essere

accolto;

Rispondendo A. per

AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno

che al n. 3;

B. per AC

2.

affermativamente ai quesiti posti;

C. per AC

3.

affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 34, 40,

42, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 103, 106, 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1, in

contumacia, è autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per avere, a __________ e in altre località in __________,

tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC

2, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP

70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1

un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere, a scopo di indebito profitto,

1.2.1

a __________,

presso la banca __________, il 16 dicembre 1998, compilato e sottoscritto il

formulario A del conto __________ indicando, contrariamente alla verità, se

stesso quale avente diritto economico in luogo dell’PC 1;

1.2.2

a __________

e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000, in correità con AC 3, redatto

una scrittura privata denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal

contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto

uso della stessa a scopo di inganno;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

AC 2, in

contumacia, è autore colpevole di:

2.1

ripetuta

appropriazione indebita

per avere, a __________ e in altre località in __________,

tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC

1, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP

70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1e

un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

AC 3 è

autore colpevole di:

3.1

falsità

in documenti

per avere, a __________ e __________, nel marzo

2000.

e dal giugno 2000, in correità con AC 1, redatto una scrittura privata

denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su

cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di

inganno;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

Di

conseguenza,

ritenuta per tutti gli accusati la violazione del

principio di celerità,

4.1

AC

1, trattandosi di pena aggiuntiva a quella del 17 maggio 2006 del Tribunale di __________,

è condannato, in contumacia:

4.1.1

alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.1.2

al pagamento di una multa di fr. 5000.- con l’avvertenza che

in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva

di 2 mesi;

4.1.3

l’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.2

AC 2, trattandosi di pena aggiuntiva a quella

del 3 febbraio 1999 della Pretura di __________, a quella del 6 ottobre 2000

del Tribunale di __________ e a quella del 27 settembre 2005 del __________

Tribunale di __________,

è condannato, in contumacia:

4.2.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi;

4.2.2

al pagamento

di una multa di fr. 5000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento

sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 2 mesi

4.2.3

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 4 (quattro).

4.3

AC 3 è

condannato:

4.3.1

alla pena

pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote

giornaliere di fr. 10.- cadauna;

4.3.2

l’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

5.

AC 1 e AC

2.

sono condannati a pagare in solido alla PC 1 fr 1'694'185.60 oltre a fr.

15'000.- per spese legali.

6.

E’

ordinata la confisca della cauzione di lire 50 milioni prestata da AC 1 e del

saldo del conto __________ presso __________, siccome provento di reato, con

devoluzione alla parte civile previo il soddisfacimento di tasse e spese di

giustizia. E’ inoltre ordinata la confisca del documento “accordo di gestione

patrimoniale” siccome oggetto di reato, e della documentazione sequestrata

presso __________, menzionati nell’AA.

7.

E’

ordinato il dissequestro di quanto rinvenuto nella vettura di AC 1 (in AI 16:

un timbro e una lettera), del fabbricato sito in __________, del terreno

edificabile sito in __________ oltre che del conto corrente bancario __________

presso __________, menzionati nell’AA.

8.

La tassa

di giustizia di fr. 1000.- e le spese processuali sono messe a carico dei

condannati in ragione del 45% ciascuno per AC 1 e AC 2, e del 10% per AC 3.

9.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Multe fr. 10'000.--

Pubblicazione

su FU fr. 150.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 11'400.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (45%)

Tassa di

giustizia fr. 450.--

Inchiesta

preliminare fr. 90.--

Multa fr. 5'000.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 22.50

fr. 5'562.50

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (45%)

Tassa di

giustizia fr. 450.--

Inchiesta

preliminare fr. 90.--

Multa fr. 5'000.--

Pubblicazione

su FU fr. 150.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 22.50

fr. 5'712.50

============

Distinta

spese a carico di AC 3 (10%)

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 20.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 5.--

fr. 125.--

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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