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Decisione

72.2006.110

Appropriazione indebita ad opera di un gerente di patrimoni

29 gennaio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dall’art. 138 cifra 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 108/2006 del 7 settembre 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'avv. DF 1,

difensore di fiducia dell'accusato AC 1, assente giustificato.

§ L'avv. dr. RC 1 in

rappresentanza della PC

PC 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.20.

Il presidente, constata l’assenza di AC

1, attualmente detenuto in __________, procede all’istruttoria del dibattimento

ritenuta l’assenza giustificata dell’imputato.

Le parti

danno atto che, conto tenuto delle condanne inflitte a AC 1 in data 18.7.2005

dal Tribunale di __________ a 8 mesi di reclusione e nel 2007 dal Tribunale

penale di __________ a 4 anni e due mesi, non resta spazio di manovra per una

nuova condanna ritenuto il limite di competenza delle Assise correzionali. Ciò

rilevato, per economia di giudizio, sono d’accordo a che, ciò nonostante, venga

oggi inflitta a AC 1 una pena aggiuntiva che non potrà che essere simbolica.

Sentiti § Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale chiede la conferma dell’atto di accusa. Si rimette al giudizio della

Corte per la commisurazione della pena e chiede la confisca di quanto in

sequestro.

§ L’avv. RC 1, in rappresentanza della PC PC

1, il quale si associa alle conclusioni del PP e chiede che AC 1 venga

condannato a risarcire alla signor PC 1 l’importo di fr. 731'092 (cfr. istanza

di risarcimento 24.1.2008). Chiede, altresì, che la cauzione di fr. 20'000.—venga

liberata a favore della sua patrocinata, a parziale rifusione del danno subito,

previa deduzione delle spese procedurali;

§ Il Difensore, il quale non contesta né i fatti né la loro

configurazione giuridica. Non si oppone al risarcimento alla PC della somma

oggetto dell’appropriazione indebita aggravata, mentre chiede che ogni altra

pretesa di PC venga rinviata al foro civile. Si oppone, da ultimo, alla

liberazione della cauzione a favore della signora PC 1, ritenuto come il denaro

in questione sia di spettanza dei famigliari del suo patrocinato, così come

comprovato la documentazione (doc. dib. 3) versata agli atti del procedimento.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1.è autore colpevole di:

1.1. ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, indebitamente impiegato complessivi Lit. 650 mio a lui affidati da PC 1,

conseguendo così un indebito profitto complessivo pari

a circa fr. 489'630.-, impiegato per far fronte alle proprie necessità

economiche;

1.1.1. trattatasi

di reato qualificato siccome commesso nella sua

qualità di gerente di patrimoni, attività per la quale avrebbe dovuto

ottenere

l’autorizzazione ad esercitare;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

deve un

risarcimento alla PC PC 1 e se sì in che misura?

4.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

5.

Deve essere liberata la cauzione a favore della PC PC 1?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP,

le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito n. 2;

visti gli art. 12, 40, 42,

44, 47, 49, 50, 51, 69, 138 n. 1 e n. 2 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita, aggravata

per avere, nella sua qualità di gerente di

patrimoni, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

indebitamente impiegato complessivi Lit. 650 mio a lui affidati da PC 1, conseguendo così un indebito profitto complessivo pari a circa fr.

489'630.-, impiegato per far fronte alle proprie necessità economiche, anche

molto dispendiose, nonché per tamponare, in parte, i debiti accumulati con le

sue attività;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella

di 8 mesi di reclusione, inflittagli il 18.7.2005 dal Tribunale di __________

ed a quella di 4 anni e due mesi inflittagli nel 2007 dal Tribunale penale di __________

AC 1, assente giustificato, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 45 giorni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare

alla PC PC 1 l’importo di 332'768,57 euro oltre interessi al 5% a decorrere dal

gennaio 2001 e fr. 6'000.— a titolo di risarcimento per spese legali;

2.3

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 200.— delle spese processuali.

3.

La

cauzione di fr. 20'000.—, dedotte tasse e spese di giustizia, è assegnata alla

PC PC 1, a parziale risarcimento delle sue pretese.

4.

E’ ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.—

Traduzione fr. 904,90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'191.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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