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Decisione

72.2006.112

Truffa rispettivamente appropriazione indebita di Euro 1'450'000.- (rapporto di fiducia?; investimenti in fondi)

15 marzo 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

250 CPP, la Corte prospetta la subordinata di appropriazione

indebita.

La difesa dichiara di

essere pronta a discutere la subordinata; nessuna delle altre parti ha

obiezioni a che si proceda in questo modo.

Sentiti § Il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le fasi

dell’inchiesta, ricorda i fatti oggetto dell’atto d’accusa e ne menziona i

retroscena. AC 1 ha delinquito per coprire altre malversazioni da lui commesse

in Italia. L’accusa sottolinea il legame di fiducia molto stretto che univa AC

1 al maestro; il prevenuto ha approfittato di questo rapporto per “sottrarre”

soldi alla vittima.

Quo alla qualifica giuridica dei

fatti descritti nell’AA, il PP ritiene sia dato l’inganno astuto e di

conseguenza la truffa: AC 1 ha fornito false indicazione, le stesse erano

difficilmente verificabile ed egli, proprio grazie al legame che lo univa alla

vittima, poteva contare sull’assenza di verifiche da parte della stessa.

Parallelamente egli ha fornito false indicazioni alla vittima quo alla sua

reale situazione personale in quel frangente. Il PP chiede pertanto la conferma

integrale dell’AA.

Nondimeno l ‘accusa dichiara di

non opporsi ad una eventuale qualifica dei fatti in esame conformemente alla

subordinata di appropriazione indebita, prospettata dal presidente.

Il PP ricorda come la pena di

oggi sia aggiuntiva a quella di 3 anni inflitta in Italia il 18.12.2006, egli

chiede pertanto la condanna di AC 1 ad una pena totalmente aggiuntivi di 12

mesi, da espiare.

In relazione alle pretese di

parte civile il PP ne chiede l’accoglimento. Egli domanda altresì la confisca

degli averi depositati sul conto di Feraboli con attribuzione degli stessi alla

PC. __________ non ha fornita una controprestazione per questi soldi e non può

neppure appellarsi alla sua buona fede.

§ L’avv. RC 1 in rappresentanza della PC, la quale

ricorda i fatti oggetto dell’AA. Essa pone l’accento sul rapporto di fiducia

esistente tra l’accusato e il beneficiario economico dei soldi. Si associa

quindi alle richieste dell’accusa. Essa chiede che AC

1 sia condannato a versare alla PC Euro 310'000.- oltre interessi al 5% dal

17 gennaio 2003 più spese e nota di patrocinio quantificata in fr.

25'100.-. La parte civile produce un’istanza di richiesta di

risarcimento danni (doc. dib. 2).

§ Il Difensore,

il quale ripercorre i fatti oggetto dell’atto d’accusa. La difesa contesta la

sussistenza del reato di truffa ed in particolare della premessa dell’inganno

astuto, come invece richiesto dall’art. 146 CP. Essa sottolinea la leggerezza

delle parti coinvolte, tra queste non solo quella della vittima ma anche

dell’avv. __________. Non si può neppure parlare di grande rapporto di fiducia

esistente tra l’accusato e la parte lesa alla base della truffa. Una semplice

telefonata avrebbe inoltre permesso di smascherare la presunta truffa.

Nega inoltre che l’accusato

avesse intenzione di danneggiare il patrimonio della parte lesa. La difesa

chiede il proscioglimento dal reato di truffa.

In relazione all’ipotesi

subordinata di appropriazione indebita essa nega che i soldi siano entrati

nella sfera d’influenza dell’accusato e che egli se ne sia appropriato.

In conclusione essa chiede che

la pena inflitta in Italia sia considerata adeguata anche tenuto conto dei

fatti qui imputati e postula pertanto che la Corte non infligga una pena

aggiuntiva. In via subordinata postula una massiccia riduzione della pena

proposta dal PP.

La difesa postula il

riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento. Essa non si oppone al

dissequestro dei soldi sequestrati a favore della parte civile.

Il presidente pone quindi

a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è

autore colpevole di:

1.1 truffa

per avere, a __________ nonché in altre località all’estero, nel

gennaio 2003, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia __________ e/o gli organi della PC 1, inducendoli a

compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della PC 1 per complessivi Euro

1'450'000.-?

1.1.1 Trattasi invece di

appropriazione indebita?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Sussistono

attenuanti specifiche?

4.

Deve

un risarcimento alla parte civile PC 1, e se sì in che misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che 1.1, 2, 3

visto gli art. 12,

40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 138, 146 cpv. 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia

in contumacia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

appropriazione

indebita

per

essersi, a __________, nel gennaio 2003, a scopo di indebito profitto,

indebitamente appropriato di Euro 1'450'000.- affidatigli da __________ e per

esso della PC 1;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza,

trattandosi

di pena aggiuntiva a quella di 3 anni di reclusione e euro 600 di multa di cui

alla sentenza 18.12.2006 del Tribunale Ordinario di __________,

AC

1.

è condannato, in contumacia:

2.1

alla

pena detentiva di 1 (un) anno;

2.2

a versare alla PC PC 1, l’importo di Euro 310'000.-

oltre interessi al 5% dal 17.1.2003, mentre che per il rimanente della propria

pretesa essa è rinviata al foro civile;

2.3

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

Sono ordinate la confisca

del saldo attivo della relazione bancaria presso __________ e l’attribuzione

dello stesso alla parte civile PC 1, sino a concorrenza della pretesa

risarcitoria di cui al dispositivo 2.2, previo soddisfacimento delle tasse di

giustizia e delle spese processuali.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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