72.2006.115
Istigato ragazza minorenne a denunciare un terzo di coazione sessuale per far aprire contro di lui un procedimento penale (denuncia mendace) + ingiurie inviate tramite messaggi SMS. Pena pecuniaria so
28 aprile 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2006.115
Data decisione, Autorità:
28.04.2009, PENAL
Titolo:
Istigato ragazza minorenne a denunciare un terzo di coazione sessuale per far aprire contro di lui un procedimento penale (denuncia mendace) + ingiurie inviate tramite messaggi SMS. Pena pecuniaria sospesa cond. e multa. Risarcimento e torto morale
DENUNCIA MENDACE
INGIURIA
ISTIGAZIONE
MULTA
PENA PECUNIARIA
RISARCIMENTO
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
TORTO MORALE
art. 24 CPS
art. 34 CPS
art. 42 cf. 1 CPS
art. 42 cf. 4 CPS
art. 44 CPS
art. 177 CPS
art. 303 cf. 1 CPS
art. 308 CPS
Incarto n.
72.2006.115
Lugano,
28 aprile 2009/sd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a 00
prevenuto colpevole di:
1. Denuncia
mendace, in parte per istigazione
per avere, tra il mese di giugno ed il mese di
ottobre 2005, a __________, __________
e __________, in parte intenzionalmente determinando altri a denunciare, in parte direttamente denunciato all'autorità come
colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sapeva innocente
per provocare contro di essa un procedimento penale, ciò che poi è accaduto, e
meglio per avere:
a)
convinto __________ (__________) a quel tempo minorenne, a
recarsi
in Polizia per segnalare, contrariamente al vero,
PC 1
quale autore di un'aggressione sessuale e,
quindi,
sospetto autore del reato di coazione sessuale e di
minaccia,
cosa che poi la ragazza ha fatto il 27.06.2005
presentandosi
presso il commissariato di __________ dove,
sentita
a verbale, ha rilasciato dichiarazioni in questo senso,
poi
confermate ancora in occasione della sua deposizione
davanti
agli inquirenti a __________ il 05.08.2005;
b)
interrogato a sua volta dalla Polizia il 6.7.2005, rilasciato
dichiarazioni,
benché consapevole che si trattasse di falsità,
intese
a confermare quanto riferito dalla ragazza e in
particolare
che questa le aveva detto che PC 1 era stato a
casa
sua, che l'aveva gettata sul letto, che le aveva strappato
la
maglietta e palpata dappertutto anche sotto i vestiti e che in
seguito
l'avrebbe minacciata di "farla fuori";
2. Ripetute
ingiurie
per avere, nelle sottoelencate circostanze,
offeso con scritti l'onore di persone, e meglio per avere:
- il 30 giugno 2006 inviato un SMS a PL 1
tacciandola
di "stronza di merda";
- il 30 giugno 2006 inviato un SMS a PC 1 e
riferendosi a PL 1 affermato "Sei
contento di essere
insieme ad una zoccola che scopa tutti quanti
incluso il
portinaio...";
- il 10 luglio 2006 inviato a PC 1 un SMS
tacciandolo
di "pezzo di merda";
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
Art. 179septies, 303 Cifra 1 CP,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 114/2006 del 15.09.2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________;
§ L'accusato AC
Fatti
1 assistito dal difensore d'ufficio (senza GP) avv. DUF 1.
§ L'avv. RC 1 in
rappresentanza della PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:00.
L'atto d'accusa va corretto al punto 2
perché il secondo SMS è del 10.07.2006 (anziché del 30.06.2006) e perché il
reato d'ingiuria è sanzionato dall'art. 177 CP (e non dall'art. 179septies CP).
È pervenuta alla Corte la notifica di
pretese civili dell'avv. RC 1, il quale per conto di PC 1 si costituisce parte
civile e chiede la rifusione delle spese legali di
fr. 2'307.- come pure il versamento di
fr. 1'000.- quale indennità per torto morale.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l'atto d'accusa,
conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena pecuniaria di 240
aliquote giornaliere da fr. 30.- (non opponendosi alla concessione della
sospensione condizionale), pena da cumulare ad una multa di fr. 1'000.-;
§ L’avv. RC 1, rappresentante della PC 1, il quale richiama
il diritto all'oblio del suo assistito, oblio che è stato violato
dall'accusato. Illustra lo scritto prodotto in data odierna e conclude chiedendo,
sentite le disagiate condizioni economiche dell'accusato, un'indennità di torto
morale di almeno fr. 300.- nonché la rifusione dell'onorario e delle spese
legali;
§ Il Difensore, il quale rileva che l'atto d'accusa a suo
modo di vedere è irrito nella misura in cui indica l'accusato come autore di
denuncia mendace. Rifacendosi all'autorevole giurisprudenza del Tribunale
federale, egli spiega perché in realtà AC 1 è solo autore di istigazione al
reato di denuncia mendace. Sottolinea poi il fatto che AC 1 ha per finire
ritrattato le accuse mosse nel suo primo verbale del 6.07.2005, per il ché egli
si trova in una situazione assai prossima a quella descritta dall'art. 308 CP.
Chiede che il comportamento del suo assistito sia valutato alla luce delle
circostanze personali in cui egli si trovava nel 2005 confrontato con lo
sfaldamento del suo matrimonio. In conclusione postula che la pena proposta sia
ridotta in modo congruo e che essa sia sospesa condizionalmente essendo il suo
assistito incensurato. Prudenzialmente si oppone alle pretese di Parte civile
anche se lascia alla Corte di decidere secondo equità.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti:
quesiti: AC 1i
1. è autore
colpevole di:
1.1. denuncia
mendace
commessa:
1.1.1. quale
istigatore, il 27.06.2005?
1.1.2. quale autore,
il 6.07.2005?
1.2. ripetuta
ingiuria
commessa,
tramite
l'invio di messaggi SMS:
1.2.1. a PL 1, il 30
giugno 2006?
1.2.2. a PC 1, il 30
giugno 2006, recte il 10 luglio 2006?
1.2.3. a PC 1, il 10
luglio 2006?
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3.
deve un
risarcimento alla PC 1, e se sì in quale misura?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.
260.
cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della
presente sentenza; ritenuto comunque utile precisare che l’assegnazione di
indennità alla PC è avvenuta in base alle norme del CO, la LAVI essendo nel
concreto caso non applicabile;
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.;
visti gli art. 12, 24,
34, 42 cifre 1 e 4, 44, 47, 49, 177, 303 cifra 1, 308 CP; 41, 47, 49 CO;
9.
e segg.,
260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
istigazione
a denuncia mendace
per avere,
a __________
e __________ il 27.06.2005,
intenzionalmente
determinato la minorenne __________ a denunciare all'autorità PC 1 siccome
colpevole di coazione sessuale, sapendo che PC 1 era innocente e ciò per
provocare - come provocò - contro di lui un procedimento penale,
e meglio come descritto al punto 1a dell'atto
d'accusa;
1.2
ripetuta
ingiuria
per avere,
inviato in tre occasioni messaggi SMS a PL 1
risp. a PC 1 offendendo per le parole ivi contenute il loro onore, il 30 giugno
2006.
e il 10 luglio 2006,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nel verbale del dibattimento.
2.
AC 1 è
prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace commessa nelle circostanze
descritte nel punto 1b dell'atto d'accusa.
3.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
3.1
alla pena
pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180
(centottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,
nonché alla multa di fr. 450.-, ritenuto che in
caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di
giorni 15;
3.2
a versare alla PC 1 (rappr. dall'avv. RC 1) l'importo di fr. 300.- a
valere quale indennità di torto morale e fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 450.--
Spese diverse fr. 64.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 914.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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