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Decisione

72.2006.115

Istigato ragazza minorenne a denunciare un terzo di coazione sessuale per far aprire contro di lui un procedimento penale (denuncia mendace) + ingiurie inviate tramite messaggi SMS. Pena pecuniaria so

28 aprile 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 assistito dal difensore d'ufficio (senza GP) avv. DUF 1.

§ L'avv. RC 1 in

rappresentanza della PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:00.

L'atto d'accusa va corretto al punto 2

perché il secondo SMS è del 10.07.2006 (anziché del 30.06.2006) e perché il

reato d'ingiuria è sanzionato dall'art. 177 CP (e non dall'art. 179septies CP).

È pervenuta alla Corte la notifica di

pretese civili dell'avv. RC 1, il quale per conto di PC 1 si costituisce parte

civile e chiede la rifusione delle spese legali di

fr. 2'307.- come pure il versamento di

fr. 1'000.- quale indennità per torto morale.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l'atto d'accusa,

conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena pecuniaria di 240

aliquote giornaliere da fr. 30.- (non opponendosi alla concessione della

sospensione condizionale), pena da cumulare ad una multa di fr. 1'000.-;

§ L’avv. RC 1, rappresentante della PC 1, il quale richiama

il diritto all'oblio del suo assistito, oblio che è stato violato

dall'accusato. Illustra lo scritto prodotto in data odierna e conclude chiedendo,

sentite le disagiate condizioni economiche dell'accusato, un'indennità di torto

morale di almeno fr. 300.- nonché la rifusione dell'onorario e delle spese

legali;

§ Il Difensore, il quale rileva che l'atto d'accusa a suo

modo di vedere è irrito nella misura in cui indica l'accusato come autore di

denuncia mendace. Rifacendosi all'autorevole giurisprudenza del Tribunale

federale, egli spiega perché in realtà AC 1 è solo autore di istigazione al

reato di denuncia mendace. Sottolinea poi il fatto che AC 1 ha per finire

ritrattato le accuse mosse nel suo primo verbale del 6.07.2005, per il ché egli

si trova in una situazione assai prossima a quella descritta dall'art. 308 CP.

Chiede che il comportamento del suo assistito sia valutato alla luce delle

circostanze personali in cui egli si trovava nel 2005 confrontato con lo

sfaldamento del suo matrimonio. In conclusione postula che la pena proposta sia

ridotta in modo congruo e che essa sia sospesa condizionalmente essendo il suo

assistito incensurato. Prudenzialmente si oppone alle pretese di Parte civile

anche se lascia alla Corte di decidere secondo equità.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti:

quesiti: AC 1i

1. è autore

colpevole di:

1.1. denuncia

mendace

commessa:

1.1.1. quale

istigatore, il 27.06.2005?

1.1.2. quale autore,

il 6.07.2005?

1.2. ripetuta

ingiuria

commessa,

tramite

l'invio di messaggi SMS:

1.2.1. a PL 1, il 30

giugno 2006?

1.2.2. a PC 1, il 30

giugno 2006, recte il 10 luglio 2006?

1.2.3. a PC 1, il 10

luglio 2006?

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

deve un

risarcimento alla PC 1, e se sì in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.

260.

cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della

presente sentenza; ritenuto comunque utile precisare che l’assegnazione di

indennità alla PC è avvenuta in base alle norme del CO, la LAVI essendo nel

concreto caso non applicabile;

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.;

visti gli art. 12, 24,

34, 42 cifre 1 e 4, 44, 47, 49, 177, 303 cifra 1, 308 CP; 41, 47, 49 CO;

9.

e segg.,

260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

istigazione

a denuncia mendace

per avere,

a __________

e __________ il 27.06.2005,

intenzionalmente

determinato la minorenne __________ a denunciare all'autorità PC 1 siccome

colpevole di coazione sessuale, sapendo che PC 1 era innocente e ciò per

provocare - come provocò - contro di lui un procedimento penale,

e meglio come descritto al punto 1a dell'atto

d'accusa;

1.2

ripetuta

ingiuria

per avere,

inviato in tre occasioni messaggi SMS a PL 1

risp. a PC 1 offendendo per le parole ivi contenute il loro onore, il 30 giugno

2006.

e il 10 luglio 2006,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nel verbale del dibattimento.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace commessa nelle circostanze

descritte nel punto 1b dell'atto d'accusa.

3.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

3.1

alla pena

pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180

(centottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,

nonché alla multa di fr. 450.-, ritenuto che in

caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di

giorni 15;

3.2

a versare alla PC 1 (rappr. dall'avv. RC 1) l'importo di fr. 300.- a

valere quale indennità di torto morale e fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 450.--

Spese diverse fr. 64.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 914.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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