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Decisione

72.2006.118

Giovane adulto che sotto l'influsso dell'alcool ha picchiato quattro persone, di cui due donne e in una circostanza usando un oggetto pericoloso. Revoca della sospensione condizionale di una precedent

12 ottobre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Bellinzona, nel periodo luglio 2005 / dicembre 2005:

2.1 ripetutamente

venduto alla minorenne __________ (__________)

un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 12 grammi

a fr. 100.- il grammo;

2.2 offerto 1 grammo di cocaina a PC 3;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 115/2006 del 26 settembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

SP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio (GP) DUF 1

§ L'avv. RC 1 in rappresentanza delle PC 1 e

2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 12:40.

È pervenuta alla

Corte:

-

istanza di risarcimento danni e torto morale 11.10.2006

dell'avv. __________ in rappresentanza delle PC 2 (fr. 9'550.- + fr. 8'000.-) e

PC1 (fr. 1'654.80 + fr. 3'000.-; cfr. doc. TPC 6).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale, ripercorsi brevemente i fatti e confermato

integralmente l'atto di accusa in fatto e in diritto, conclude chiedendo che

l'accusato sia condannato ad una pena di 8 mesi di detenzione da espiare (pena

parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA 26.4.2006). Chiede, inoltre, la

revoca della sospensione condizionale concessa all'esecuzione delle pene di cui

alle precedenti condanne 14.7.2004 e 29.11.2004.

§ L'avv.

rappresentante delle PC, il quale, relativamente

al punto 1.1 dell'atto di accusa, si associa alla pubblica accusa

per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e conclude chiedendo la

condanna dell'imputato al versamento di

fr. 17'550.- a PC2 e di fr. 4'654.80 a PC1 a titolo di risarcimento

danni e torto morale.

§ Il Difensore,

il quale contesta il reato di infrazione alla LStup. Sostiene, d'altro canto,

che il suo assistito è dipendente dall'alcool e postula, pertanto,

l'applicazione dell'art. 10 CP, subordinatamente dell'art. 11 CP dovendosi in

ogni caso ritenere, in concreto, una grave scemata responsabilità. Concludendo

chiede, in via principale, il ricovero del suo assistito presso un asilo per

alcolizzati in virtù dell'art. 44 CP. In via subordinata, chiede la condanna ad

una pena massima di 2 mesi di detenzione. Non si oppone alla revoca della

sospensione condizionale dell'esecuzione della precedente pena di 12 mesi di

detenzione. Quo alle pretese delle parti civili, ne chiede il rinvio al foro

civile salvo per quanto attiene alla rifusione delle spese legali.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. ripetute lesioni semplici

1.1.1. in danno di PC 2 il 23.2.2006 a

Sementina;

1.1.2. in danno di PC 1 il 23.2.2006 a

Sementina;

1.1.3. in danno di PL 1 il 23.4.2006 a

Bellinzona-Carasso;

1.1.4. in danno di PC 3 il 7.5.2006 a

Riazzino;

1.1.4.1. trattasi di reato qualificato

siccome commesso con un oggetto pericoloso;

1.2. infrazione alla LStup

per avere, senza essere

autorizzato,

nel periodo luglio 2005/dicembre 2005 a Bellinzona,

1.2.1. ripetutamente venduto alla

minorenne __________ almeno 12 grammi di cocaina;

1.2.2. offerto 1 grammo di cocaina a PC 3;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha egli agito in stato di totale

irresponsabilità?

3.

Ha egli agito in stato di

scemata responsabilità?

4.

Può beneficiare della sospensione

condizionale della pena?

5.

Deve essere ordinata una

misura e se sì quale?

6.

Deve subire la revoca della

sospensione condizionale della pena:

6.1

di 12 mesi di detenzione

inflittagli il 14.7.2004 dalle Assise correzionali di Bellinzona;

6.2

di 3 giorni di detenzione

inflittagli il 29.11.2006 dal MP di Lugano?

7.

Deve essere

condannato al pagamento di un'indennità alle parti civili?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti no. 1.2.1, 2,

4.

e 5;

visti gli art. 10, 11, 18, 36, 41, 44, 60,

63, 66, 66ter, 68, 69, 123 n. 1 e n. 2 cpv. 1 e 4 CP;

19.

n. 1 LStup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetute lesioni semplici,

in parte qualificate

1.1.1

in danno di PC2 e PC1 il

23.2.2006

a Sementina;

1.1.2

in danno di PL 1 il 23.4.2006 a

Bellinzona-Carasso;

1.1.3

in danno di PC 3 il 7.5.2006 a

Riazzino avendo fatto uso di un oggetto pericoloso;

1.2

infrazione alla LStup

per avere, senza essere

autorizzato,

nel periodo luglio 2005/dicembre 2005, a Bellinzona,

offerto un quantitativo imprecisato di cocaina a PC 3;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è prosciolto

dall'imputazione di vendita di almeno 12 grammi di cocaina alla minorenne ______.

3.

Di conseguenza AC 1 avendo

agito in stato di lieve scemata responsabilità, è condannato:

3.1

alla pena di 5 (cinque) mesi

di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 20

giorni di detenzione inflittagli con DA 26.4.2006 del MP di Lugano, nella quale

è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

Revocata la sospensione

condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 12 mesi di detenzione

inflitta al condannato in data

14.7.2004

dalla Corte

delle Assise correzionali di Bellinzona e della pena di 3 giorni di detenzione

inflittagli il 29.11.2004 dal MP di Lugano.

5.

AC 1 è inoltre condannato a

pagare le seguenti indennità:

5.1

fr. 3'038.- a PC 2 per il

titolo di torto morale (fr. 2'500.-) e per la rifusione delle spese legali (fr.

538.

-);

5.2

fr. 1'538.- a PC 1 per il

titolo di torto morale (fr. 1'000.-) e rifusione delle spese legali (fr.

538.

-).

§ Per il resto le parti

civili sono rinviate al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

1, 2 rappr. da: RC 1

3.

PC 3

4.

PL 1

5.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Teste fr. 66.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 416.80

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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