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Decisione

72.2006.119

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 146 cpv. 2 CP, in parte in rel. con art. 24 risp. 25

CP; art. 138, 251 CP;

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa 116/2006 del 27 settembre 2006, emanato dal

Procuratore pubblico.

Inoltre AC

1

è prevenuto

colpevole di:

1. Truffa

aggravata, in parte tentata

siccome

commessa per mestiere,

per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze,

per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannando con astuzia una

persona, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone

subdolamente l'errore indottola o avendo tentato di indurla in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e meglio per avere:

1.1. nel periodo gennaio-maggio 2006, a __________, approfittando delle

precarie condizioni di salute fisica e psichica, dei disturbi della memoria e

della condizione di dipendenza da terzi in cui versava __________ (01.07.1927),

mostrandosi dal canto suo

attento alla sua persona, catturando così la sua fiducia e potendo contare sul

fatto che non avrebbe eseguito controlli, facendogli credere, contrariamente al

vero, di voler tutelare i suoi interessi, inducendolo a sottoscrivere documenti

di riconoscimento di debito per somme non dovute, determinatolo a versargli

indebitamente in diverse occasioni un importo complessivo di almeno € 500'000

(ca. FRs 818'000.-) e meglio: € 190'000 il 24 febbraio 2006; € 61'000 il 01.

marzo 2006; € 250'000 il 23 maggio 2006;

1.2. nel periodo settembre-ottobre 2006, a __________, approfittando delle

precarie condizioni di salute psichica e della diminuita capacità di giudizio e

critica, dei disturbi della memoria e dell'attenzione di cui soffriva __________,

delle sue cattive condizioni fisiche, nonché del suo stato di bisogno e di

dipendenza, avendogli fatto credere di essere persona benestante, pretendendo

competenze e conoscenze nel campo dell'arte, esibendogli quadri di un certo

costo, mostrandosi attento e interessato alla sua persona, mettendogli subito a

disposizione un orologio di valore prima ancora che lo pagasse e non allestendo

alcuna ricevuta, catturando così la sua fiducia e potendo in definitiva contare

sul fatto che non avrebbe eseguito controlli,

1.2.1. determinato

lo stesso a versargli indebitamente un importo complessivo di € 352'000 (ca.

FRs 576'000.-) - di cui € 124'000 per il quadro "S. Giovanni Battista con

l'agnello di Dio", € 45'000 per la statuetta "Amorino", €

148'000 per il motoscafo "__________ "; € 36'000 per due nuovi motori

per il medesimo motoscafo - avuto riguardo alle seguenti circostanze:

- il 5 settembre 2006 a __________, previo acquisto della tela intitolata "San

Giovanni Battista con l'agnello di Dio" al prezzo di € 6000,

portandogliela per visione, affermando che si trattava di quadro di grande

pregio e che sarebbe stata sua intenzione acquistarne il 50% al prezzo di €

124'000, AC 1 invitava __________, che accettò, ad acquistarne l'altra metà per

identico importo; allo stesso tempo AC 1 propose a __________ l'acquisto del

quadro "Madonna con bambino" al prezzo di € 164'000, cui __________

in un primo momento consentì rinunciandovi successivamente a favore

dell'acquisto dell'imbarcazione "Pavomarino 3"; inoltre gli propose

l'acquisto di una statuetta "amorino" al prezzo di € 45'000 quando in

precedenza AC 1 aveva acquistato l'opera comprendente due statuette al prezzo

complessivo di € 19'000;

- il 6 settembre 2006 a __________, dopo avergli fatto fare un giro di prova

sull'imbarcazione __________ facendogli credere, contrariamente al vero, che il

natante era di proprietà di un suo conoscente e che era loro intenzione

alienarlo; sottacendogli che era lui il titolare della azioni della società __________,

proprietaria dell'imbarcazione e che era sua volontà rimanerne in possesso e in

proprietà, dopo avergli fatto sottoscrivere un contratto di compravendita per

il __________ al pezzo di € 148'000, ma evitando di consegnargli copia del

documento, determinatolo a versargli un acconto di € 40'000 per il quale non ha

rilasciato ricevuta; nella medesima circostanza AC 1 suggeriva a __________,

che accettò, l'acquisto di due motori al prezzo € 36'000 sottacendogli che non

era sua volontà fornirglieli e che mai gli fornì;

- tra il 7 e l'8 settembre 2006 dopo che __________ aveva prelevato

il denaro da un proprio conto a __________, fattosi consegnare altri € 200'000 a pagamento

del quadro e dell'imbarcazione;

- tra il 20 ed il 25 settembre 2006, quando __________ era ancora

degente presso la __________, approfittando di un congedo, condotto l'uomo a __________

dove questi ha prelevato altri

€ 150'000 consegnandoglieli;

1.2.2. tentato di vendere a __________ un quadro attribuendolo al pittore __________

(o alla scuola di __________) al prezzo di € 220'000 quando lui in precedenza

aveva acquistato la medesima tela a __________ al prezzo di fr. 35/40'000.-;

Considerandi

2.

Ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, appropriatosi di una cosa mobile altrui che gli è

stata affidata, rispettivamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di

un terzo valori patrimoniali affidatigli, e meglio per avere:

2.1

nel periodo febbraio-giugno 2001, a __________, tenuto per sé ed

impiegato a proprio beneficio, l'importo complessivo di fr. 172'009.90,

messogli a disposizione – a lui rispettivamente alla sua società __________ -

in parte direttamente (fr. 59'000.-) e in parte indirettamente (fr. 113'00.90

corrispondenti ad un credito di costruzione bancario) da PC 10 per procedere

alla ristrutturazione della sua casa di __________, lavoro mai eseguito da AC 1;

2.2

il 13

maggio 2005, a __________, dopo

aver preso in consegna da __________, che fungeva da tramite, € 31'000

corrispondenti alla parte ufficiale del prezzo di vendita del motoscafo __________

(risp. del pacchetto azionario della società __________, proprietaria giuridica

dell'imbarcazione), in luogo di rimettere la somma a __________, titolare

economico del natante, trattenuto per sé l'importo di denaro;

2.3

il 17 gennaio 2006, a __________, trattenendo per sé

l'importo di fr. 94'000.- (corrispondente al prezzo di vendita di fr. 97'500.-

dedotta una commissione di fr. 3'000.-), consegnatogli da __________, provento

dell'alienazione del veicolo Mercedes E 55 AMG di proprietà di __________;

3.

Falsità

in documenti

profitto,

apponendo la firma apocrifa di __________, sul contratto di compravendita del

veicolo Mercedes E 55 AMG (di cui sopra sub. 2.3), rispettivamente sul testo

della ricevuta del denaro allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo,

formato un documento falso;

fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1

CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo 109/2007 del 12.9.2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia lic.iur. DF 2.

§ L’accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF

1.

§ L’avv. __________ in rappresentanza della PC __________.

§ L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 10.

Espleti i pubblici dibattimenti

- mercoledì

21.

novembre 2007 dalle ore 09:30 alle ore 17:00

- giovedì

22.

novembre 2007 dalle ore 09:00 alle ore 17:55

Il Presidente constatato che l'accusato AC

2, regolarmente citato presso il suo domicilio, non è presente e non ha fatto

pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione decide, con l'accordo delle

parti, di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali ai

sensi degli art. 308 e segg CPPT.

Il presidente prospetta alle parti la

formulazione di alcune subordinate giusta gli art. 250 seg. CPP.

Per l’atto d’accusa del 27 settembre

2006.

a carico di AC 1 e AC 2 il presidente formula per il punto 1.2 la

subordinata dell’agire in correità in luogo della complicità.

Su richiesta dell’avv. DUF 1 si formula

la subordinata di truffa, in luogo dell’appropriazione indebita, per il punto

2.1

del medesimo atto d’accusa .

Per l’atto d’accusa del 12 settembre

2007.

il presidente formula per il punto 1.2.1, limitatamente ai due motori del

motoscafo, l’appropriazione indebita in luogo della truffa. Sempre per il punto

1.2.1

in relazione però al motoscafo __________ prospetta il reato di usura in

luogo della truffa. Per il punto 2.1 il presidente prospetta, limitatamente

all’importo di fr. 113’009.90, il reato di riciclaggio di denaro in luogo

dell’appropriazione indebita.

Le parti non si oppongo alle subordinate

formulate e si dichiarano pronte a discutere anche queste ipotesi di reato.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

sottolinea

la gravità dei reati commessi da AC 1 e AC 2; essi hanno approfittato della

fiducia in loro riposta. In particolare AC 1, come descritto nel secondo atto

d’accusa, ha approfittato senza mostrare scrupolo alcuno di persone

psicologicamente fragili che avevano fatto affidamento su di lui. Il PP

sottolinea poi la difficoltà delle inchieste che hanno portato all’odierno

dibattimento, sia per il gran numero di persone coinvolte che per la difficoltà

di interrogare le vittime in considerazione del loro stato di salute.

Il PP

analizza l’atto d’accusa 27.9.2006 e si china sugli elementi della truffa messa

in atto da AC 1 e AC 2 ai danni delle Casse disoccupazione. Essi hanno agito

con particolare astuzia, approfittando anche della crisi economica e della

forte disoccupazione che ha caratterizzato gli anni 90. Malgrado la situazione

di crisi le autorità preposte hanno agiti rispettando i regolamenti e le leggi

in materia. Esse non possono pertanto essere accusate di mancata diligenza. Il

PP spiega nel dettaglio perché l’agire degli accusati debba essere qualificato

come astuto: essi hanno utilizzato società vuote, iscritte però a RC, con

amministratori diversi, hanno poi in alcuni casi falsificato le firme degli

amministratori e dei “dipendenti” sui documenti sottoposti alle autorità interessate.

I soldi venivano fatti versare su conti appositamente aperti. In relazione al

punto 1.2 AA non si oppone alla qualifica giudica prospettata dal presidente di

correità in truffa. Per i punti 1.3, 1.4 e 1.5 AA riconferma l’imputazione di

truffa. In merito alla truffa ai danni di PC 8 ricorda come il presentarsi con

un nome falso sia ai sensi della giurisprudenza un chiaro indizio di truffa

come pure di non voler adempiere il contratto. In relazione al punto 2.1 AA dà

atto che l’agire della PC 7 è criticabile avendo essa strumentalizzato la

giustizia per un suo interesse, ciò non toglie però che i reati sono stati

commessi dagli accusati. Spiega perché a suo dire vi è stato affidamento del

denaro a AC 1 e AC 2, dal che l’imputazione di appropriazione indebita. I soldi

sono stati versati direttamente agli accusati e non ad un terzo fornitore. Fa

riferimento ai documenti bancari agli atti nel classeur banche B 16. In

relazione al punto 2.2 AA osserva come le dichiarazioni di AC 1 siano smentite

dai fatti e non vi sia alcuna prova della sua presunta volontà di versare il

denaro alla PC 7. Il PP analizza poi i punti 2.3, 2.4, 2.5 AA. In relazione al

reato di falsità in documenti chiede la conferma dei punti da 3.1 a 3.4, 3.9 e

3.10

mentre si rimette al giudizio della corte per i punti da 3.5 a 3.8.

Il PP

analizza poi l’AA 12.9.2007 ed in particolare i reati a danno di __________,

che definisce riprovevoli. AC 1 ha coscientemente approfittato di una persona

che aveva totale fiducia in lui e che sapeva essere fragile a causa della sua

età e del suo particolare stato psicofisico. A dispetto delle affermazioni del AC

1, non vi è prova che parte dei soldi ottenuti dal __________ fossero a lui

dovuti per le sue prestazioni professionali. Nessun valore hanno i documenti

fatti sottoscrive al __________ quando egli già non era più lucido.

L’accusa

analizza poi nel dettaglio i reati a danno del __________. Ricorda come AC 1 è

riuscito a carpire la fiducia dello stesso e ad entrare in affari con lui.

Anche in questo caso egli ha approfittato di una persona con gravi problemi

psichici.

Tratta

poi le diverse appropriazioni indebite a lui imputate. In relazione al punto

2.1

AA ribadisce che i soldi sono stati consegnati a AC 1 da PC 10 per la

ristrutturazione della sua casa, vari indizi supportano questa tesi, e non

invece come asserito dal AC 1 per saldare un presunto debito del PC 10 nei suoi

confronti. Contesta la sussistenza del reato di riciclaggio ipotizzato dal

presidente.

Il PP

tratta quindi dal punto di vista giuridico i reati imputati nell’AA e nell’AA

aggiuntivo.

In

relazione alla truffa ribadisce poi la sussistenza dell’aggravante dell’agire

per mestiere.

Nell’ambito

della commisurazione della pena, il PP dà atto della violazione del principio

di celerità. Osserva che AC 2 non ha più interessato la giustizia dopo i fatti

qui in contestazione, è però negativo che egli non si sia presentato al

processo.

Entrambi

gli accusati hanno delinquito per mero scopo di lucro, per permettersi un

tenore di vita elevatissimo. Essi hanno dato prova di grande egoismo. Forte il

sospetto che AC 1 abbia fatto scomparire parte del maltolto.

Grave che

AC 1 abbia continuato a delinquere anche dopo il primo arresto non solo in

Svizzera ma anche in Italia. AC 1 ha agito in modo spietato, privo di ogni

scrupolo. Egli ha dato prova di assenza totale di senso etico. Non risulta poi

che egli abbia mai lavorato in modo onesto nella sua vita. A suo avviso la

prognosi per il AC 1 non può che essere negativa.

Il PP

conclude chiedendo, confermati i due atti d’accusa con le modifiche segnalate

nel verbale, la condanna:

- di AC 2

ad una pena detentiva di 12 mesi, senza opporsi alla concessione della

sospensione condizionale;

- di AC 1

ad una pena detentiva di 3 anni da espiare:

Postula

altresì la confisca di tutto quanto in sequestro; in relazione al saldo del

conto __________ ricorda che si dovrà tener conto delle pretese della banca __________.

§ L’avv. __________, in rappresentanza della PC PC 10, per la sua requisitoria, il

quale contesta il reato di riciclaggio per il punto 2.1 AA 12.9.2007; per il

resto, si associa a quanto

detto dal PP e chiede il versamento di un indennità risarcitoria così come

indicato nell’istanza agli atti.

§ L’avv. __________, in rappresentanza della PC __________, il

quale si associa a quanto detto dal PP e ribadisce le richieste

risarcitorie, per complessivi fr. 450'000.-, contenute nell’istanza da lui

prodotta come doc. dib. 1.

§ L’avv. DUF 1, difensore di AC 2, il quale inizia formulando delle precisazioni

d’ordine giuridico. Egli contesta nel dettaglio la qualifica giuridica del

reato di cui al punto 2.1 AA 27.9.2006. A suo dire non si tratterebbe di

un’appropriazione indebita mancando l’affidamento. Si potrebbe se del caso

parlare di “truffa” in concreto fa però difetto il presupposto dell’inganno

astuto. La PC 7 ha poi con ogni evidenza violato il suo obbligo di diligenza.

In

relazione al punto 1 AA 27.9.2006 fa riferimento alle sentenza DTF 117

IV 153 ed a quella del TF del 16 agosto 2006. Anche per questi fatti contesta

la sussistenza dell’inganno astuto. A suo dire sono state violate le più

elementari norme di prudenza e le disposizioni in vigore. A suo dire entra in

considerazione unicamente una violazione dell’art. 105 LADI, reato oramai

prescritto.

Dà atto

che la falsità in documenti di cui ai punti da 3.1 a 3 a 4 e 3.10 è ammessa.

Il

difensore chiede poi l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. e

CP del lungo tempo trascorso.

§ La lic.iur. DF

2, difensore di AC 1, che dà atto che i fatti come

tali, fatta salva qualche eccezione, sono sostanzialmente ammessi. Per il punto

1.

AA 27.9.2006 si associa a quanto detto dal difensore di AC 2 e nega la sussistenza dell’inganno

astuto. A suo dire le Casse di disoccupazione hanno mancato di diligenza, i

controlli messi in atto erano senza dubbio carenti. Per il che i reati imputati

rientrerebbero sotto l’art. 105 LADI e non sotto quello di truffa. Chiede pertanto il proscioglimento da questo reato. Dà

per contro atto che la falsità in documenti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e 3.9,

3.10

è ammessa. Per il punto 1.4 contesta la volontà di non pagare del suo

cliente.

In

relazione ai reati di cui ai punti 2.1 AA si rifà a quanto detto dall’avv. DUF

1; anch’essa rimprovera PC 7 la sua carente diligenza. AC 1 deve essere

prosciolto anche da questo reato non sussistendo né appropriazione indebita né

truffa.

Il

difensore tratta quindi l’AA 12.9.2007. In relazione alla truffa ai danni di __________

chiede ci si attenga alle cifre dichiarate da AC 1. La sussistenza di un

rapporto di lavoro è comprovata dalle dichiarazioni delle persone che giravano

attorno al __________.

Per

quanto attiene il punto 1.2 contesta il fatto che __________ non fosse in grado

di determinarsi al riguardo del valore del quadro e della statuetta. Egli

avrebbe potuto chiedere consiglio alle persone che lo circondavano. Il

difensore asserisce poi che il prezzo della barca per quanto gonfiato non può

essere considerato sproporzionato.

Per il

punto 2.1 AA 12.9.2007 il difensore ripropone la tesi del AC 1, il quale ha

dichiarato che i soldi datigli costituiscono il pagamento di un debito di PC 10

nei suoi confronti. In ogni caso il difensore nega la sussistenza del reato di

riciclaggio ipotizzato dal presidente a carico di AC 1 in quanto PC 10, a sua

volta, non può essere accusato di truffa ai danni della banca; nell’ipotesi che

PC 10 abbia effettivamente ottenuto il credito di costruzione illecitamente, la

banca ha violato il suo obbligo di diligenza omettendo di verificare le fatture

e l’effettiva realizzazione dei lavori. Viene pertanto a mancare il reato a

monte del riciclaggio.

Il

difensore contesta fermamente il reato ai danni di PL 1 di cui al punto 2.4 AA

27.9.2006

Nell’ottica

della commisurazione della pena, il difensore rammenta il lungo tempo trascorso

dai fatti e la violazione del principio di celerità. Afferma inoltre che AC 1 è

pentito. Ricorda poi la lunga e dura carcerazione sofferta dal suo assistito.

Tutto

questo considerato conclude rimettendosi al giudizio della Corte per la

commisurazione della pena e postula la condanna ad una pena detentiva non

superiore ai 2 anni e mezzo di carcere.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa, in parte tentata, in parte per istigazione ed in parte per complicità

per avere, in

più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il

1997.

e tra il gennaio 2006 ed l’ottobre 2006, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi,

1.1.1

ingannato con astuzia i rappresentanti della __________,

della __________ e della PC 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al

patrimonio di predette Casse per complessivi fr. 604'630,60?

1.1.2

aiutato terze persone a commettere delle truffe ai danni

della PC 2, della __________ e della __________ inducendo le stesse a compiere

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 136'838,45?

1.1.2.1

trattasi

invece di correità?

1.1.3

ingannato con astuzia i rappresentanti della PC 4,

inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di predetta Cassa per

complessivi fr 116'815,35?

1.1.4

ingannato con astuzia PC 8, titolare della ditta __________,

inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per

complessivi fr. 17'700.-?

1.1.5

ingannato con astuzia __________, inducendolo a

compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro

500'000?

1.1.6

in più occasioni, ingannato o tentato di ingannare con

astuzia __________, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio

patrimonio per complessivi Euro 353'000 e tentando di indurlo a compiere un

atto pregiudizievole al proprio patrimonio per ulteriori Euro 220'000.-?

1.1.6.1

trattasi

in parte di appropriazione indebita?

1.1.6.2

trattasi

in parte di usura?

1.1.1.1

trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?

1.2

ripetuta

appropriazione indebita

per essersi, a __________,

tra il 1996 ed il 17 gennaio 2006, al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, in più

occasioni, appropriato indebitamente,

1.2.1

in correità con AC 2, per il tramite di società a loro

riconducibili, dell’importo complessivo di fr 832'600,70 affidatigli dalla PC 7,

destinato ad uno scopo diverso da quello pattuito?

1.2.1.1

trattasi

invece di truffa?

1.2.2

della vettura Porsche 911 condotta in leasing in danno della

PC 12 da lui venduta a terzi a fr. 80'000.-?

1.2.3

dell’importo di 20'000.- consegnatogli da PL 3 per

effettuare investimenti finanziari in suo favore?

1.2.4

di 2 orologi di proprietà di PL 2 e PC 11 consegnatigli per

visione da PL 1, che li deteneva in conto vendita?

1.2.5

dell’importo di fr. 22'000.- rimessogli tramite assegno

dalla PC 9 affinché acquistasse una macchina del caffé?

1.2.6

dell’importo di fr. 172'009,90 affidatogli da PC 10

destinati alla ristrutturazione della propria casa di __________, lavori mai

effettuati?

1.2.6.1

trattasi

in parte di riciclaggio?

1.2.7

dell’importo di Euro 31'000.- consegnatogli da __________ e

destinato a __________?

1.2.8

dell’importo di fr. 94'000.- consegnatoli da __________ e

destinato a __________?

1.3

ripetuta

falsità in documenti

per avere, in più

occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il

1997.

nonché il 17 gennaio 2006, a scopo di indebito profitto, agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

1.3.1

in più occasioni, formato falsi rapporti delle ore perse,

falsificando le firme apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali

documenti a scopo di inganno?

1.3.2

in una occasione, apposto la firma apocrifa di __________

sul contratto di compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG e sulla ricevuta

del denaro?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa e

nell’atto d’accusa aggiuntivo.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

E’ stato violato il principio di celerità?

4.

Deve un

risarcimento alle PC e se sì in che misura?

5.

Deve

essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio in favore dello

Stato?

6.

Deve

essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di

quanto in sequestro?

B.

AC 2

1.

è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa, in parte tentata, in parte per istigazione ed in parte per complicità

per avere, in

più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il

1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo sia singolarmente

che in correità con terzi,

1.1.1

ingannato con astuzia i rappresentanti della __________,

della __________ e della PC 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al

patrimonio di predette Casse per complessivi fr. 604'630,60?

1.1.2

aiutato terze persone a commettere delle truffe ai danni

della PC 2, della __________ e della __________ inducendo le stesse a compiere

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 136'838,45?

1.1.2.1

trattasi

invece di correità?

1.1.3

ingannato con astuzia i rappresentanti della PC 4,

inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di predetta Cassa per

complessivi fr 43'169,25

1.1.1.1

trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?

1.2

ripetuta

appropriazione indebita

per essersi, a __________,

nel corso del 1996, in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, in correità con AC 1, appropriato indebitamente, per il

tramite di società a loro riconducibili, dell’importo complessivo di fr.

832'600,70 affidatigli dalla PC 7 ed aver destinato lo stesso ad uno scopo

diverso da quello pattuito?

1.2.1

trattasi

invece di truffa?

1.3

ripetuta

falsità in documenti

per avere, a __________

ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, a scopo di indebito

profitto, agendo sia singolarmente che in correità con AC 1, in più occasioni,

formato falsi rapporti ore perse falsificando le firme apposte sugli stessi e

per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

E’ stato

violato il principio di celerità?

4.

Deve un

risarcimento alle PC e se sì in che misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di

quanto in sequestro?

Ritenuto, che AC 1

e AC 2 hanno accettato la sentenza emessa a loro carico dalla Corte, risultante

dal dispositivo, rinunciando alla motivazione scritta del giudizio;

che anche

le parti civili presenti al dibattimento hanno rinunciato alla motivazione

della sentenza;

che va

pertanto motivata unicamente la parte di sentenza concernenti le parti civili

non presenti al dibattimento e che non hanno rinunciato alla motivazione;

che la

pretese risarcitorie delle varie Casse di disoccupazione (plico doc. TPC 25)

sono state accolte entro i limiti degli importi di cui all’atto di accusa;

che è

stata disattesa unicamente la pretesa di fr. 37'565.85 della PC 1, relativa a

indennità asseritamente percepite da tali __________, manifestamente priva di

relazione con l’atto di accusa in discussione, e sulla quale la Corte non aveva

pertanto facoltà di decisione;

che la

pretesa di PC 9, risultante dall’istanza 8 novembre 2007 (doc. TPC 20), è stata

accolta limitatamente ai fr. 20'000.- legati alla questione del finanziamento

della macchina del caffè, mentre che la pretesa di fr. 2'630.50 per asserite

forniture di caffè impagate esula dalla competenza della Corte;

che la

pretesa di fr. 20'000.- di PL 3 merita protezione;

che la

pretesa di fr. 101'082.75 formulata il 29 ottobre 2007 da PC 12 (doc. TPC 18),

relativa all’appropriazione indebita del veicolo Porsche 911 commessa dal solo AC

1.

(punto 2.2 AA 27 settembre 2006), secondo gli atti consta di un capitale di

fr. 86'900.- e di interessi moratori a far tempo dal 1° dicembre 1997 (inc. AA

27.

settembre 2006, scatola n. 3, classificatore D, sezione 12, AI 2 e 4);

che la

pretesa di fr. 290'513.80 oltre accessori di PC 7, con richiesta di

attribuzione dei beni ed averi confiscati (doc. TPC 26) deve essere totalmente

disattesa;

che i

prevenuti sono stati infatti prosciolti dall’imputazione di appropriazione

indebita a loro carico sulla quale la parte civile fonda la propria richiesta

(punto 2 AA 27 settembre 2006);

che

infatti nel contesto dei contratti di leasing ivi evocati, in cui gli imputati

hanno stipulato in qualità di prenditori di leasing, è concettualmente escluso

l’affidamento di denaro in loro favore;

che vero

è invece che essi, con l’inganno, hanno indotto la società di leasing a

consegnare il denaro ad un fornitore dell’(inesistente) oggetto di leasing, a

loro riconducibile;

che la

fattispecie attiene pertanto al reato di truffa, e non invece a quello di

appropriazione indebita (DTF 111 IV 22; 111 IV 132; 117 IV 436; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 51 ad art. 146 CP);

che la

stessa parte civile aveva del resto presentato denuncia penale il 16 febbraio

1998.

per il titolo di “truffa continuata”;

che

l’ipotesi di truffa, formulata in via subordinata ex art. 250 CPP su richiesta

della difesa di AC 2, non sussiste, facendo difetto l’inganno astuto a causa

della macroscopica concolpa della parte lesa, che ha agito in dispregio dei più

elementari precetti di cautela, e che non merita pertanto tutela in sede

penale;

che la

parte civile, dopo avere erogato denaro con leggerezza, ha in seguito agito

anche peggio, scendendo a patti con gli accusati invece di tempestivamente

denunciarli per quanto commesso in suo danno;

che

risulta infatti dagli atti come essa, per mano dell’avv. RC 2, invece di

denunciarli abbia fatto loro sottoscrivere in data 8 novembre 1996 una

convenzione (inc. AA 27 settembre 2006, scatola n. 3, classificatore D, sezione

14, AI 1, allegato 17) in cui essi ammettevano (lett. f, pag. 3) di avere “deliberatamente

ingannato con astuzia –affermando il falso- PC 7 al momento della

sottoscrizione almeno degli otto contratti leasing relativi ai sollevatori”

e si impegnavano pertanto ad effettuare pagamenti regolari per regolare lo

scoperto di fr. 640'000.- nei confronti della datrice dei leasing, oltre che

per evitare di essere denunciati;

che

infatti la parte civile dichiarava esplicitamente che (doc. citato, punto 6,

pag. 5) “da parte sua la spettabile PC 7 dichiara di

rinunciare a denunciare penalmente i signori AC 1 e AC 2 per titolo di truffa e

appropriazione indebita, nella misura in cui essi adempiranno regolarmente ai

loro impegni precedentemente elencati...”;

che gli

accusati, nei mesi intercorsi tra la firma della convenzione e l’arresto

dell’ottobre 1997, hanno in tal modo pagato a PC 7 fr. 275'000.- (denuncia

penale, punto 14, pag. 6);

che

siffatto importo è con ogni evidenza stato versato facendo capo a provento di

reati commessi dagli accusati in quel periodo in danno di altri soggetti, in particolare

le Casse di disoccupazione;

che ciò

configura una fattispecie oggettiva di ricettazione (art. 160 CP);

che in

simili circostanze la pretesa risarcitoria della parte civile sarebbe stata

demandata al foro civile anche nell’ipotesi, non verificata, della condanna dei

prevenuti;

che,

sempre in relazione alle pretese delle parti civili, la Corte ha confiscato

tutto quanto oggetto di sequestro e menzionato negli atti di accusa (oppure nei

verbali di sequestro a quali l’AA 27 settembre 2006 rinvia), ad eccezione di

un’agenda, dissequestrata in favore del AC 1;

che,

previa realizzazione degli oggetti di valore, gli importi disponibili, previa

deduzione delle rispettive tasse e spese di ogni incarto, andranno suddivisi

proporzionalmente tra le parti civili dei rispettivi incarti in ragione

dell’entità delle loro pretese;

che è

perciò inteso che le parti civili del primo procedimento potranno beneficiare

solo del provento dei beni confiscati nel contesto di quel procedimento, e non

del secondo, e che allo stesso modo le pc del secondo procedimento non

beneficeranno delle confische di beni sequestrati nell’ambito del primo

procedimento;

che in

ogni caso nulla potrà essere ritenuto del saldo del conto “__________” c/o __________

che, seppure confiscato, è a suo tempo stato validamente costituito in pegno in

favore della banca medesima in favore di una linea di credito concessa ad una

delle società degli accusati, laddove il credito scoperto della banca eccede

l’ammontare dei beni presenti sul conto.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 2, 4, 5

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2, 1.2.1, 5

visti gli art. 12, 22, 24, 25,

40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 138, 146 cpv. 2,

157, 251, 305bis CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

truffa

aggravata

siccome commessa

per mestiere,

per avere, in

più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il

1997.

e tra il gennaio 2006 ed l’ottobre 2006, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi,

1.1.1

ingannato con astuzia i rappresentanti della __________ e

della PC 1, della PC 2, della PC 4, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli

al patrimonio delle Casse per complessivi fr. 858'284,40;

1.1.2

ingannato con astuzia PC 8, titolare della ditta __________,

inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per

complessivi fr. 17'700.-;

1.1.3

ingannato con astuzia __________, inducendolo a

compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro

500'000;

1.1.4

ingannato con astuzia __________, inducendolo a compiere

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 164'000 e

tentando di ottenere ulteriori Euro 220'000.-;

1.2

ripetuta

appropriazione indebita

per essersi, a __________,

tra il 1996 ed il 17 gennaio 2006, in più occasioni, al fine di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, appropriato indebitamente,

1.2.1

della vettura Porsche 911 condotta in leasing in danno della

PC 12 da lui venduta a terzi a fr. 80'000.-;

1.2.2

dell’importo di 20'000.- consegnatogli da Rocco Luberti per

effettuare investimenti finanziari in suo favore;

1.2.3

di 2 orologi di proprietà di PL 2 e PC 11 consegnatigli per

visione da PL 1, che li deteneva in conto vendita;

1.2.4

dell’importo di fr. 22'000.- rimessogli tramite assegno

dalla PC 9 affinché acquistasse una macchina del caffè;

1.2.5

dell’importo di fr. 59'000.- affidatogli da PC 10;

1.2.6

dell’importo di Euro 31'000.- consegnatogli da __________ e

destinato a __________;

1.2.7

dell’importo di fr. 94'000.- consegnatoli da __________ e

destinato a __________;

1.2.8

dell’importo di Euro 36'000.- affidatogli da __________

affinché acquistasse per lui due motori marini;

1.3

ripetuta

falsità in documenti

per avere, in

più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il

1997.

nonché il 17 gennaio 2006, a scopo di indebito profitto, agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

1.3.1

formato falsi rapporti delle ore perse falsificando le firme

apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno;

1.3.2

apposto la firma apocrifa di __________ sul contratto di

compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG e sulla ricevuta del denaro;

1.4

usura

per avere, nel

settembre 2006, a __________, abusando della di lui carente capacità di

discernimento, venduto a __________ al prezzo di Euro 148'000.- il motoscafo __________

da lui acquistato al prezzo pattuito di Euro 65'000.- e di cui riteneva un

valore commerciale di Euro 80/90’000.-;

1.5

riciclaggio

di denaro

per avere

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere

che provenivano da un crimine, ricevendo l’importo di fr. 113'009.90 da PC 10:

2.

AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 2.1 (in danno di PC 7) e 3.5, 3.6,

3.

, 3.8 (falsità in documenti) dell’AA 27.9.2006

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d‘accusa aggiuntivo e precisato

nei considerandi.

3.

AC 2 è autore colpevole di:

3.1

truffa

aggravata

siccome

commessa per mestiere,

per

avere, in più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il

1995.

ed il 1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

ingannato con astuzia i rappresentanti della __________

e della PC 1, della PC 2 e della PC 4, inducendoli a compiere atti

pregiudizievoli al patrimonio di queste Casse per complessivi fr 784'638,30;

3.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere, a __________

ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, a scopo di indebito

profitto, agendo sia singolarmente che in correità con AC 1, in più occasioni,

formato falsi rapporti delle ore perse falsificando le firme apposte sugli

stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

4.

AC 2 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta appropriazione

indebita (punto 2 AA 27.9.2006) e dalle imputazioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 AA

27.9.2006

(falsità in documenti)

5.

Di

conseguenza,

5.1

AC

1, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:

alla pena

detentiva di 3 (tre) anni, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

5.2

AC

2, ritenuta la violazione del

principio di celerità ed il lungo tempo trascorso, è condannato, in contumacia:

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

5.3

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due).

6.

AC 1 e AC 2 sono condannati a pagare in solido:

6.1

fr. 652'500.60 oltre interessi al 5% dal

1.1.1998

alla PC PC 3;

6.2

fr.76'568.20 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998

alla PC PC 2;

6.3

fr. 12'400,25 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998

alla PC PC 1;

7.

AC

1.

è condannato a pagare:

7.1

fr.116'815.35

oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC 4;

7.2

fr

20'000.- alla PC PC 9;

7.3

fr

20'000.- alla PC PL 3;

7.4

Euro

256’000.- alla PC __________;

7.5

fr

59'000.- oltre interessi al 5% dal 22.11.2007 alla PC PC 10 oltre fr. 5000.-

per spese di patrocinio;

7.6

fr. 86'900.- oltre interessi al 5% dal 1.12.1997 alla PC PC 12;

8.

AC

2.

è condannato a pagare fr. 43'169.25 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla

PC PC 4;

9.

Non

si dà luogo a decisione sulla pretesa di PC 7.

10.

Per

il rimanente le PC sono rinviate al competente foro civile.

11.

E

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’AA e nell’AA

aggiuntivo, ad eccezione dell’agenda di AC 1 (AA 12.9.2007) dissequestrata in

suo favore, con proporzionale devoluzione, previo pagamento di tasse e spese di

giustizia e realizzazione degli oggetti, alle PC degli AA relativi ai beni e

denari sequestrati. E’ espressamente riservato il diritto di pegno della __________

sugli averi di cui al conto “__________” a garanzia della propria pretesa

contrattuale.

12.

La

tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico dei condannati in solido in

ragione di ¾ AC 1 e ¼ AC 2. Le spese inc. AA 27.9.2006 sono a carico di AC 1 e AC

2.

in solido, con ripartizione di ½ ciascuno. Le spese dell’incarto AA 12.9.2007

sono a carico del solo AC 1.

13.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione

alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di

questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni

dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1000.--

Inchiesta

preliminare fr. 16'040.--

Spese

diverse fr. 302.--

Pubblicazione

Foglio Ufficiale fr. 254.25

Interprete fr. 120.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 17'766.25

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 16'040.--

Spese diverse fr. 223.50

Interprete fr. 120.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 17'086.50

===========

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Spese

diverse fr. 78.50

Pubblicazione

Foglio ufficiale fr. 254.25

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 607.75

===========

Intimazione a:

e alle parti civili:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PL 1

13.

PL 2

14.

PL 3

15.

PC 12

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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