72.2006.119
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22 novembre 2007Italiano45 min
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Numero d'incarto:
72.2006.119
Data decisione, Autorità:
22.11.2007, PENAL
Titolo:
Truffa aggravata siccome commessa per mestiere (per complessivi oltre 1 milione di franchi) in parte tentata, truffa ai danni di varie casse disoccupazione (complicità ed istigazione), appropriazione indebita, falsità in documenti, usura, riciclaggio; processo in contumacia
APPROPRIAZIONE INDEBITA
COMPLICITÀ O CORREITÀ
FALSITÀ IN DOCUMENTI
ISTIGAZIONE
RICICLAGGIO DI DENARO
TRUFFA
USURA
art. 138 CPS
art. 146 CPS
art. 157 CPS
art. 251 CPS
art. 305bis CPS
Incarto n.
72.2006.119
72.2007.112
Lugano,
22 novembre 2007/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato
a
detenuto
dal 1. ottobre al 10 novembre 1997 e dal 15 novembre 2006
2. AC 2
e domiciliato
a
detenuto
dal 1. ottobre al 10 novembre 1997
prevenuti colpevoli di:
1. Ripetuta
truffa, aggravata, in parte per istigazione, risp. per complicità
siccome
commessa per mestiere,
tra
il 1995 ed il 1997, a __________
e altre località del Canton Ticino,
agendo
singolarmente o in correità tra loro, per procacciarsi un indebito profitto,
ingannando con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e
meglio per avere nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
A) AC
1 e AC 2 in correità tra loro
1.1. nel
periodo 1995 – 1997, avvalendosi della copertura di
ditte senza attività commerciale effettiva ma regolarmente iscritte a Registro
di commercio e da loro acquistate proprio a questo scopo, facendovi iscrivere
amministratori di comodo,
richiedendo
tramite le citate società all’Ufficio cantonale del lavoro l'autorizzazione all'introduzione del lavoro ridotto
e, quindi, da questo l'ammissione (non opposizione) di principio
all'ottenimento delle relative indennità (ILR) indi, ottenuto il nulla osta
dall'autorità cantonale,
presentando
alla competente Cassa di disoccupazione domande per l’ottenimento di indennità
per lavoro ridotto (ILR) previste dalla Legge federale sull’assicurazione contro
la disoccupazione (LADI),
falsificando
i documenti prodotti a supporto delle domande e, in particolare, falsificando
le firme dei propri dipendenti o facendo controfirmare a persone che venivano
fatte figurare come dipendenti della ditta una dichiarazione di conferma della
riduzione dell'orario di lavoro in realtà inesistente,
determinato
in tal modo le medesime Casse a versare loro, tramite le menzionate società,
importi per indennità di lavoro ridotto non dovute per un totale
(limitatamente al periodo qui considerato) di fr. 604'630.60 e più
precisamente;
1.1.1. nel periodo ottobre-dicembre 1996, avvalendosi della copertura della
ditta senza attività effettiva __________, da loro precedentemente acquistata
al prezzo di fr. 5/6'000.-, falsificando la firma di __________ quale persona
responsabile della ditta nel modulo di preannuncio di lavoro ridotto, previo
ottenimento del "nulla osta" da parte dell'Ufficio cantonale del lavoro, inoltrato domanda per
l'ottenimento di ILR alla Cassa disoccupazione __________ allegando conteggi
inveritieri sulla riduzione dell'orario di lavoro e il rapporto sulle ore perse
falsificando la firma dei "dipendenti" __________, __________, e così
ottenuto il versamento di indennità (compresi oneri AVS) nei limiti di tempo
considerati per complessivi fr. 35'424.75;
1.1.2. nel periodo luglio-dicembre 1996, avvalendosi della copertura
della ditta senza attività effettiva __________, da loro precedentemente
acquistata al prezzo di fr. 6/7'000.-, previo ottenimento del "nulla
osta" da parte dell'Ufficio __________, falsificando la firma dell'amministratore
unico __________, inoltrato domanda per l'ottenimento di ILR alla __________
allegando conteggi inveritieri sulla riduzione dell'orario di lavoro e il
rapporto sulle ore perse sottoscritte dai "dipendenti" inducendo a
sottoscrivere o falsificando la firma dei "collaboratori" AC 2, __________,
__________ e così ottenuto il versamento di indennità (compresi oneri AVS) nei
limiti di tempo considerati per complessivi fr. 112'877.75;
1.1.3. nel periodo gennaio-luglio
1996, avvalendosi della copertura della ditta senza attività effettiva __________,
da loro precedentemente acquistata al prezzo di fr. 7'500.-, previo ottenimento
del "nulla osta" da parte dell'Ufficio cantonale del lavoro, falsificando la firma dell'amministratore unico __________,
inoltrato domanda per l'ottenimento di ILR alla __________ allegando al
contempo conteggi inveritieri sulla riduzione dell'orario di lavoro e il
rapporto sulle ore perse sottoscritte dal "dipendente",
rispettivamente falsificando la firma del "dipendente", __________ e
così ottenuto il versamento di indennità (compresi oneri AVS) nei limiti di
tempo considerati per complessivi fr. 12'400.25;
1.1.4. nel
periodo dicembre 1996-agosto 1997, avvalendosi della copertura della ditta
senza attività effettiva __________ (in realtà __________), previo ottenimento
del "nulla osta" da parte dell'Ufficio cantonale del lavoro, falsificando la firma dell'amministratore unico __________,
inoltrato domanda per l'ottenimento di ILR alla __________ presentando al
contempo conteggi inveritieri sulla riduzione dell'orario di lavoro ed il
rapporto sulle ore perse falsificando la firma dei "dipendenti", __________
e così ottenuto il versamento di indennità (compresi oneri AVS) nei limiti di
tempo considerati per complessivi fr. 301'906.75;
1.1.5. nel periodo aprile-agosto 1997, avvalendosi della copertura della
ditta senza attività effettiva __________, da loro precedentemente acquistata
al prezzo di fr. 8/10'000.-, previo ottenimento del "nulla osta" da
parte dell'Ufficio cantonale
del lavoro, inoltrato domanda per l'ottenimento di ILR alla __________
presentando al contempo conteggi inveritieri sulla riduzione dell'orario di
lavoro ed il rapporto sulle ore perse falsificando la firma dei
"dipendenti" __________ e così ottenuto il versameto di indennità
(compresi oneri AVS) nei limiti di tempo considerati per complessivi fr.
142'021.10;
1.2. nel periodo marzo 1995-agosto 1997, a __________, aiutato altri a commettere una truffa, procurando a
nome di società diverse a più persone lettere di licenziamento fittizie e
certificati del datore di lavoro attestanti, contrariamente al vero, la
pregressa esistenza di un rapporto di impiego ed il versamento di un
determinato stipendio, affinché sulla scorta di tali documenti le medesime persone
ottenessero il versamento di indennità di disoccupazione (ID) presso la relativa
Cassa e più in particolare;
1.2.1. procurato
a nome della società __________ lettera di licenziamento 30.06.1997 e attestato
di lavoro 21.08.1997 con cui l'interessato ha poi ottenuto dalla __________
indennità di disoccupazione per i mesi di dicembre 1996-gennaio 1997 e
agosto-settembre 1997 per un importo complessivo di fr. 7'580.45;
1.2.2. procurato a nome della società __________
l'attestato del datore di lavoro 15.04.1997 e la lettera di licenziamento
28.02.1997 con cui l'interessato ha poi ottenuto dalla __________ indennità di
disoccupazione per il periodo agosto-settembre 1997 per un importo complessivo
di fr. 20'047.60;
1.2.3. procurato a nome della società __________
l'attestato del datore di lavoro 12.08.1996 e la lettera di licenziamento
30.5.(1996) con cui l'interessato ha poi ottenuto dalla PC 2 indennità di
disoccupazione per il periodo agosto 1996-settembre 1997 per un importo
complessivo di fr. 68'987.75;
1.2.4. procurato a nome della ditta __________
il certificato di salario 23.09.1997 e l'attestato del datore di lavoro
18.11.1996 con cui l'interessata ha poi ottenuto dalla __________ indennità di
disoccupazione per i periodo novembre 1996-settembre 1997 per un importo
complessivo di fr. 40'222.65;
B) AC 1 singolarmente
1.3. per avere, nel periodo settembre
95/settembre 97, a __________,
presentando alla PC 4 domanda di indennità di disoccupazione con l’attestato
falsificato - poiché recante la firma apocrifa dell’amministratrice unica __________
- del datore di lavoro, accertante, contrariamente al vero, che egli aveva
svolto un’attività lavorativa remunerata alle dipendenze della ditta __________
e che ora il rapporto di impiego era stato disdetto,
ingannato
con astuzia i rappresentanti della menzionata Cassa, determinandola a versargli
indennità di disoccupazione per un totale di fr. 116'815.35;
1.4. per
avere nel periodo febbraio/marzo 1997, a __________ e __________, presentandosi alla ditta __________ sotto
mentite spoglie ovvero con il nome di __________, affermando, contrariamente al
vero di voler acquistare tappeti per conto della ditta __________,
rispettivamente sottacendo l’intenzione di non procedere al pagamento degli
stessi né di restituirli, ovvero ingannando con astuzia il titolare della ditta
PC 8, indotto lo stesso a consegnargli sette tappeti orientali per un valore
totale dichiarato di fr. 17'700.-;
ritenuto
che AC 1 aveva pagato quale acconto fr. 2'000.- e che nel frattempo i tappeti
in questione sono stati recuperati e restituiti al proprietario;
C) AC 2
singolarmente
1.5. per
avere, nel periodo settembre 96/settembre 97, a __________, presentando alla PC 4
domanda di indennità di disoccupazione con l’attestato falsificato – poiché
recante firma apocrifa del datore di lavoro - accertante, contrariamente al
vero, che egli aveva svolto un’attività lavorativa remunerata alle dipendenze
della __________ e che ora il rapporto di impiego era stato disdetto,
ingannato
con astuzia i rappresentanti della menzionata Cassa, determinandola a versargli
indennità di disoccupazione per un totale di fr. 43'169.25.
2. Ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, appropriatisi di una cosa mobili altrui,
rispettivamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidati loro,
e meglio
per avere;
A) AC 1
e AC 2 in correità tra loro
2.1. nel
corso del 1996, a __________, presentandosi
agli organi della PC 7 e sostenendo, contrariamente alla verità, di essere
attivi nel ramo del commercio di attrezzature industriali per officine e
chiedendo finanziamenti per l'acquisto di sollevatori da affittare a loro
clienti garagisti, perfezionando quindi una serie di contratti di leasing per
sollevatori idraulici indicando la AC 2, in realtà ditta fittizia a loro
disposizione, quale fornitrice dei sollevatori e destinataria dei pagamenti,
ricevuto dalla medesima PC 7 tramite la menzionata AC 2 un importo complessivo
di fr. 832'600,70, poi da loro destinato a finalità diverse da quelle pattuite,
e in particolare:
2.1.1. in
seguito alla stipulazione tra la ditta __________ di loro proprietà e la PC 7
di due contratti di leasing della durata di 48 mesi dal 10.7.1995 al 9.7.1999,
aventi per oggetto il noleggio alla medesima __________ di due sollevatori
K.P.N 350 RAV, determinato la PC 7 al versamento di due volte fr. 140'840.-
(tot. fr. 281'680.-) alla AC 2;
2.1.2. in
seguito alla stipulazione tra la ditta __________ di loro proprietà e la PC 7
di due contratti di leasing della durata di 48 mesi dal 11.10.1995 al
10.10.1999 aventi per oggetto il noleggio di un sollevatore K.P.N RAV K
2500 e di un sollevatore K.P.N RAV K 1800, determinato la PC 7 al
versamento di fr. 140'840.- per il primo sollevatore e fr. 128'400.- per il
secondo per un totale di fr. 269'240.- alla AC 2;
2.1.3 in
seguito alla stipulazione con la ditta __________ di loro proprietà di due
contratti di leasing della durata di 48 mesi dal 10.3.1995 al 9.3.1999 per due
sollevatori R.A./RIB-GIS K 2500, determinato la PC 7 al versamento di due volte
fr. 140'840.35 (per un totale di fr. 281'680.70) alla AC 2.
Ritenuto che AC 1 e AC 2 per i contratti in questione hanno comunque
versato alla PC 7 fr. 267'086.90 di rate e successivamente, con la convenzione
dell'8.11.1996, ancora fr. 275'000.-;
B) AC 1
singolarmente
2.2. per
avere nel mese di giugno 1997, a __________, facendo capo alla propria società __________, dopo aver
acquistato in leasing tramite la PC 12 il veicolo Porsche 911 Targa del valore
contrattuale di fr. 104'000.-, rivenduto il medesimo automezzo a __________ al
prezzo di fr. 80'000.-;
2.3. nel
mese di aprile 1997, a __________,
essendosi fatto consegnare da PL 3 l’importo di fr. 20'000.- con l’impegno di
investirli ad un reddito del 12%, restituendo somma e prodotto entro il 31
ottobre dello stesso anno,
invece
poi versato il denaro su un proprio conto (__________) presso la Banca __________ poi dato in pegno di una linea di
credito concessa dal medesimo istituto bancario a AC 1 tramite la __________;
2.4. nel
periodo novembre-dicembre 2001, a __________, ricevuto da PL 1, in conto visione, due orologi (un
Cartier ed un Rolex) di proprietà di __________ e di __________, del valore
complessivo di oltre fr. 20'000.-, consegnati gli stessi ad un suo parente a
garanzia di un prestito da lui con questi contratto;
2.5. nel
mese di maggio 2001, a __________,
presentandosi come esercente al rappresentante della PC 9 cui dichiarava di
voler procedere all’acquisto di una particolare macchina del caffè, postulando
quindi a tale scopo un finanziamento di fr. 22'000.- alla società, importo che
gli veniva consegnato sotto forma di assegno dopo la sottoscrizione di una
convenzione, soprassedendo quindi all'acquisto della citata macchina, impiegato
a profitto proprio o di terzi tale somma di denaro.
3. Ripetuta
falsità in documenti
per
avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sè o ad altri
un indebito profitto, formato un documento falso, rispettivamente abusato
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un
documento suppositizio, oppure attestato in un documento contrariamente alla
verità un fatto di importanza giuridica o fatto uso, a scopo di inganno di un
tale documento, e meglio per avere:
A) AC 1
e AC 2 in correità tra loro
3.1. nelle
circostanze di cui sopra sub. 1.1.1, presentato alla __________ il rapporto ore
perse falsificando la firma di __________ e __________, rispettivamente
utilizzato in modo difforme dagli scopi indicati la firma apposta da __________;
3.2. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.1.3, presentato alla PC
1 il rapporto ore perse falsificando la firma di __________;
3.3. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.1.4, presentato alla __________,
il rapporto ore perse falsificando la firma dei "dipendenti" __________;
3.4. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.1.5 presentato alla __________
il rapporto sulle ore perse falsificando la firma dei "dipendenti" __________
PL 3, __________;
3.5. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.2.1, a nome della società __________
formato lettera di licenziamento 30.06.1997 e attestato di lavoro 21.08.1997
inveritiero dal momento che __________ non aveva lavorato per la ditta e
sapendo che i documenti sarebbero serviti per chiedere ed ottenere indennità di
disoccupazione;
3.6. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.2.2., a nome della società
__________ formato l'attestato del datore di lavoro 15.04.1997 e la lettera di
licenziamento 28.02.1997 inveritiero dal momento che __________ non aveva
lavorato per la ditta e sapendo che i documenti sarebbero serviti per chiedere
ed ottenere indennità di disoccupazione;
3.7. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.2.3. a nome della società __________,
formato l'attestato del datore di lavoro 12.08.1996 e la lettera di
licenziamento 30.5.(1996) inveritiero dal momento che __________ non ha aveva
lavorato per la ditta e sapendo che i documenti sarebbero serviti per chiedere
ed ottenere indennità di disoccupazione;
3.8. nelle circostanze di cui sopra sub. 1.2.4 a nome della
società __________, formato il certificato di salario 23.09.1997 e l'attestato
del datore di lavoro 18.11.1996 inveritiero dal momento che __________ non
aveva lavorato per la ditta e sapendo che i documenti sarebbero serviti per
chiedere ed ottenere indennità di disoccupazione;
B) AC 1
singolarmente
3.9. nelle
circostanze di cui sopra sub. 1.3. falsificato un attestato di lavoro della
ditta __________, apponendovi la firma apocrifa dell'amministratrice __________
e allegando tale documento alla domanda di indennità di disoccupazione presentata
alla PC 4;
C) AC 2
singolarmente
3.10. nelle
circostanze di cui sopra sub 1.5., falsificato un attestato di lavoro della
ditta __________, apponendovi la firma apocrifa dell'amministratore o
rappresentante autorizzato e allegando tale documento alla domanda di indennità
di disoccupazione presentata alla PC 4;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 146 cpv. 2 CP, in parte in rel. con art. 24 risp. 25
CP; art. 138, 251 CP;
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa 116/2006 del 27 settembre 2006, emanato dal
Procuratore pubblico.
Inoltre AC
1
è prevenuto
colpevole di:
1. Truffa
aggravata, in parte tentata
siccome
commessa per mestiere,
per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze,
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannando con astuzia una
persona, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone
subdolamente l'errore indottola o avendo tentato di indurla in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e meglio per avere:
1.1. nel periodo gennaio-maggio 2006, a __________, approfittando delle
precarie condizioni di salute fisica e psichica, dei disturbi della memoria e
della condizione di dipendenza da terzi in cui versava __________ (01.07.1927),
mostrandosi dal canto suo
attento alla sua persona, catturando così la sua fiducia e potendo contare sul
fatto che non avrebbe eseguito controlli, facendogli credere, contrariamente al
vero, di voler tutelare i suoi interessi, inducendolo a sottoscrivere documenti
di riconoscimento di debito per somme non dovute, determinatolo a versargli
indebitamente in diverse occasioni un importo complessivo di almeno € 500'000
(ca. FRs 818'000.-) e meglio: € 190'000 il 24 febbraio 2006; € 61'000 il 01.
marzo 2006; € 250'000 il 23 maggio 2006;
1.2. nel periodo settembre-ottobre 2006, a __________, approfittando delle
precarie condizioni di salute psichica e della diminuita capacità di giudizio e
critica, dei disturbi della memoria e dell'attenzione di cui soffriva __________,
delle sue cattive condizioni fisiche, nonché del suo stato di bisogno e di
dipendenza, avendogli fatto credere di essere persona benestante, pretendendo
competenze e conoscenze nel campo dell'arte, esibendogli quadri di un certo
costo, mostrandosi attento e interessato alla sua persona, mettendogli subito a
disposizione un orologio di valore prima ancora che lo pagasse e non allestendo
alcuna ricevuta, catturando così la sua fiducia e potendo in definitiva contare
sul fatto che non avrebbe eseguito controlli,
1.2.1. determinato
lo stesso a versargli indebitamente un importo complessivo di € 352'000 (ca.
FRs 576'000.-) - di cui € 124'000 per il quadro "S. Giovanni Battista con
l'agnello di Dio", € 45'000 per la statuetta "Amorino", €
148'000 per il motoscafo "__________ "; € 36'000 per due nuovi motori
per il medesimo motoscafo - avuto riguardo alle seguenti circostanze:
- il 5 settembre 2006 a __________, previo acquisto della tela intitolata "San
Giovanni Battista con l'agnello di Dio" al prezzo di € 6000,
portandogliela per visione, affermando che si trattava di quadro di grande
pregio e che sarebbe stata sua intenzione acquistarne il 50% al prezzo di €
124'000, AC 1 invitava __________, che accettò, ad acquistarne l'altra metà per
identico importo; allo stesso tempo AC 1 propose a __________ l'acquisto del
quadro "Madonna con bambino" al prezzo di € 164'000, cui __________
in un primo momento consentì rinunciandovi successivamente a favore
dell'acquisto dell'imbarcazione "Pavomarino 3"; inoltre gli propose
l'acquisto di una statuetta "amorino" al prezzo di € 45'000 quando in
precedenza AC 1 aveva acquistato l'opera comprendente due statuette al prezzo
complessivo di € 19'000;
- il 6 settembre 2006 a __________, dopo avergli fatto fare un giro di prova
sull'imbarcazione __________ facendogli credere, contrariamente al vero, che il
natante era di proprietà di un suo conoscente e che era loro intenzione
alienarlo; sottacendogli che era lui il titolare della azioni della società __________,
proprietaria dell'imbarcazione e che era sua volontà rimanerne in possesso e in
proprietà, dopo avergli fatto sottoscrivere un contratto di compravendita per
il __________ al pezzo di € 148'000, ma evitando di consegnargli copia del
documento, determinatolo a versargli un acconto di € 40'000 per il quale non ha
rilasciato ricevuta; nella medesima circostanza AC 1 suggeriva a __________,
che accettò, l'acquisto di due motori al prezzo € 36'000 sottacendogli che non
era sua volontà fornirglieli e che mai gli fornì;
- tra il 7 e l'8 settembre 2006 dopo che __________ aveva prelevato
il denaro da un proprio conto a __________, fattosi consegnare altri € 200'000 a pagamento
del quadro e dell'imbarcazione;
- tra il 20 ed il 25 settembre 2006, quando __________ era ancora
degente presso la __________, approfittando di un congedo, condotto l'uomo a __________
dove questi ha prelevato altri
€ 150'000 consegnandoglieli;
1.2.2. tentato di vendere a __________ un quadro attribuendolo al pittore __________
(o alla scuola di __________) al prezzo di € 220'000 quando lui in precedenza
aveva acquistato la medesima tela a __________ al prezzo di fr. 35/40'000.-;
Considerandi
2.
Ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, appropriatosi di una cosa mobile altrui che gli è
stata affidata, rispettivamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di
un terzo valori patrimoniali affidatigli, e meglio per avere:
2.1
nel periodo febbraio-giugno 2001, a __________, tenuto per sé ed
impiegato a proprio beneficio, l'importo complessivo di fr. 172'009.90,
messogli a disposizione – a lui rispettivamente alla sua società __________ -
in parte direttamente (fr. 59'000.-) e in parte indirettamente (fr. 113'00.90
corrispondenti ad un credito di costruzione bancario) da PC 10 per procedere
alla ristrutturazione della sua casa di __________, lavoro mai eseguito da AC 1;
2.2
il 13
maggio 2005, a __________, dopo
aver preso in consegna da __________, che fungeva da tramite, € 31'000
corrispondenti alla parte ufficiale del prezzo di vendita del motoscafo __________
(risp. del pacchetto azionario della società __________, proprietaria giuridica
dell'imbarcazione), in luogo di rimettere la somma a __________, titolare
economico del natante, trattenuto per sé l'importo di denaro;
2.3
il 17 gennaio 2006, a __________, trattenendo per sé
l'importo di fr. 94'000.- (corrispondente al prezzo di vendita di fr. 97'500.-
dedotta una commissione di fr. 3'000.-), consegnatogli da __________, provento
dell'alienazione del veicolo Mercedes E 55 AMG di proprietà di __________;
3.
Falsità
in documenti
profitto,
apponendo la firma apocrifa di __________, sul contratto di compravendita del
veicolo Mercedes E 55 AMG (di cui sopra sub. 2.3), rispettivamente sul testo
della ricevuta del denaro allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo,
formato un documento falso;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1
CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo 109/2007 del 12.9.2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia lic.iur. DF 2.
§ L’accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF
1.
§ L’avv. __________ in rappresentanza della PC __________.
§ L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 10.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì
21.
novembre 2007 dalle ore 09:30 alle ore 17:00
- giovedì
22.
novembre 2007 dalle ore 09:00 alle ore 17:55
Il Presidente constatato che l'accusato AC
2, regolarmente citato presso il suo domicilio, non è presente e non ha fatto
pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione decide, con l'accordo delle
parti, di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali ai
sensi degli art. 308 e segg CPPT.
Il presidente prospetta alle parti la
formulazione di alcune subordinate giusta gli art. 250 seg. CPP.
Per l’atto d’accusa del 27 settembre
2006.
a carico di AC 1 e AC 2 il presidente formula per il punto 1.2 la
subordinata dell’agire in correità in luogo della complicità.
Su richiesta dell’avv. DUF 1 si formula
la subordinata di truffa, in luogo dell’appropriazione indebita, per il punto
2.1
del medesimo atto d’accusa .
Per l’atto d’accusa del 12 settembre
2007.
il presidente formula per il punto 1.2.1, limitatamente ai due motori del
motoscafo, l’appropriazione indebita in luogo della truffa. Sempre per il punto
1.2.1
in relazione però al motoscafo __________ prospetta il reato di usura in
luogo della truffa. Per il punto 2.1 il presidente prospetta, limitatamente
all’importo di fr. 113’009.90, il reato di riciclaggio di denaro in luogo
dell’appropriazione indebita.
Le parti non si oppongo alle subordinate
formulate e si dichiarano pronte a discutere anche queste ipotesi di reato.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
sottolinea
la gravità dei reati commessi da AC 1 e AC 2; essi hanno approfittato della
fiducia in loro riposta. In particolare AC 1, come descritto nel secondo atto
d’accusa, ha approfittato senza mostrare scrupolo alcuno di persone
psicologicamente fragili che avevano fatto affidamento su di lui. Il PP
sottolinea poi la difficoltà delle inchieste che hanno portato all’odierno
dibattimento, sia per il gran numero di persone coinvolte che per la difficoltà
di interrogare le vittime in considerazione del loro stato di salute.
Il PP
analizza l’atto d’accusa 27.9.2006 e si china sugli elementi della truffa messa
in atto da AC 1 e AC 2 ai danni delle Casse disoccupazione. Essi hanno agito
con particolare astuzia, approfittando anche della crisi economica e della
forte disoccupazione che ha caratterizzato gli anni 90. Malgrado la situazione
di crisi le autorità preposte hanno agiti rispettando i regolamenti e le leggi
in materia. Esse non possono pertanto essere accusate di mancata diligenza. Il
PP spiega nel dettaglio perché l’agire degli accusati debba essere qualificato
come astuto: essi hanno utilizzato società vuote, iscritte però a RC, con
amministratori diversi, hanno poi in alcuni casi falsificato le firme degli
amministratori e dei “dipendenti” sui documenti sottoposti alle autorità interessate.
I soldi venivano fatti versare su conti appositamente aperti. In relazione al
punto 1.2 AA non si oppone alla qualifica giudica prospettata dal presidente di
correità in truffa. Per i punti 1.3, 1.4 e 1.5 AA riconferma l’imputazione di
truffa. In merito alla truffa ai danni di PC 8 ricorda come il presentarsi con
un nome falso sia ai sensi della giurisprudenza un chiaro indizio di truffa
come pure di non voler adempiere il contratto. In relazione al punto 2.1 AA dà
atto che l’agire della PC 7 è criticabile avendo essa strumentalizzato la
giustizia per un suo interesse, ciò non toglie però che i reati sono stati
commessi dagli accusati. Spiega perché a suo dire vi è stato affidamento del
denaro a AC 1 e AC 2, dal che l’imputazione di appropriazione indebita. I soldi
sono stati versati direttamente agli accusati e non ad un terzo fornitore. Fa
riferimento ai documenti bancari agli atti nel classeur banche B 16. In
relazione al punto 2.2 AA osserva come le dichiarazioni di AC 1 siano smentite
dai fatti e non vi sia alcuna prova della sua presunta volontà di versare il
denaro alla PC 7. Il PP analizza poi i punti 2.3, 2.4, 2.5 AA. In relazione al
reato di falsità in documenti chiede la conferma dei punti da 3.1 a 3.4, 3.9 e
3.10
mentre si rimette al giudizio della corte per i punti da 3.5 a 3.8.
Il PP
analizza poi l’AA 12.9.2007 ed in particolare i reati a danno di __________,
che definisce riprovevoli. AC 1 ha coscientemente approfittato di una persona
che aveva totale fiducia in lui e che sapeva essere fragile a causa della sua
età e del suo particolare stato psicofisico. A dispetto delle affermazioni del AC
1, non vi è prova che parte dei soldi ottenuti dal __________ fossero a lui
dovuti per le sue prestazioni professionali. Nessun valore hanno i documenti
fatti sottoscrive al __________ quando egli già non era più lucido.
L’accusa
analizza poi nel dettaglio i reati a danno del __________. Ricorda come AC 1 è
riuscito a carpire la fiducia dello stesso e ad entrare in affari con lui.
Anche in questo caso egli ha approfittato di una persona con gravi problemi
psichici.
Tratta
poi le diverse appropriazioni indebite a lui imputate. In relazione al punto
2.1
AA ribadisce che i soldi sono stati consegnati a AC 1 da PC 10 per la
ristrutturazione della sua casa, vari indizi supportano questa tesi, e non
invece come asserito dal AC 1 per saldare un presunto debito del PC 10 nei suoi
confronti. Contesta la sussistenza del reato di riciclaggio ipotizzato dal
presidente.
Il PP
tratta quindi dal punto di vista giuridico i reati imputati nell’AA e nell’AA
aggiuntivo.
In
relazione alla truffa ribadisce poi la sussistenza dell’aggravante dell’agire
per mestiere.
Nell’ambito
della commisurazione della pena, il PP dà atto della violazione del principio
di celerità. Osserva che AC 2 non ha più interessato la giustizia dopo i fatti
qui in contestazione, è però negativo che egli non si sia presentato al
processo.
Entrambi
gli accusati hanno delinquito per mero scopo di lucro, per permettersi un
tenore di vita elevatissimo. Essi hanno dato prova di grande egoismo. Forte il
sospetto che AC 1 abbia fatto scomparire parte del maltolto.
Grave che
AC 1 abbia continuato a delinquere anche dopo il primo arresto non solo in
Svizzera ma anche in Italia. AC 1 ha agito in modo spietato, privo di ogni
scrupolo. Egli ha dato prova di assenza totale di senso etico. Non risulta poi
che egli abbia mai lavorato in modo onesto nella sua vita. A suo avviso la
prognosi per il AC 1 non può che essere negativa.
Il PP
conclude chiedendo, confermati i due atti d’accusa con le modifiche segnalate
nel verbale, la condanna:
- di AC 2
ad una pena detentiva di 12 mesi, senza opporsi alla concessione della
sospensione condizionale;
- di AC 1
ad una pena detentiva di 3 anni da espiare:
Postula
altresì la confisca di tutto quanto in sequestro; in relazione al saldo del
conto __________ ricorda che si dovrà tener conto delle pretese della banca __________.
§ L’avv. __________, in rappresentanza della PC PC 10, per la sua requisitoria, il
quale contesta il reato di riciclaggio per il punto 2.1 AA 12.9.2007; per il
resto, si associa a quanto
detto dal PP e chiede il versamento di un indennità risarcitoria così come
indicato nell’istanza agli atti.
§ L’avv. __________, in rappresentanza della PC __________, il
quale si associa a quanto detto dal PP e ribadisce le richieste
risarcitorie, per complessivi fr. 450'000.-, contenute nell’istanza da lui
prodotta come doc. dib. 1.
§ L’avv. DUF 1, difensore di AC 2, il quale inizia formulando delle precisazioni
d’ordine giuridico. Egli contesta nel dettaglio la qualifica giuridica del
reato di cui al punto 2.1 AA 27.9.2006. A suo dire non si tratterebbe di
un’appropriazione indebita mancando l’affidamento. Si potrebbe se del caso
parlare di “truffa” in concreto fa però difetto il presupposto dell’inganno
astuto. La PC 7 ha poi con ogni evidenza violato il suo obbligo di diligenza.
In
relazione al punto 1 AA 27.9.2006 fa riferimento alle sentenza DTF 117
IV 153 ed a quella del TF del 16 agosto 2006. Anche per questi fatti contesta
la sussistenza dell’inganno astuto. A suo dire sono state violate le più
elementari norme di prudenza e le disposizioni in vigore. A suo dire entra in
considerazione unicamente una violazione dell’art. 105 LADI, reato oramai
prescritto.
Dà atto
che la falsità in documenti di cui ai punti da 3.1 a 3 a 4 e 3.10 è ammessa.
Il
difensore chiede poi l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. e
CP del lungo tempo trascorso.
§ La lic.iur. DF
2, difensore di AC 1, che dà atto che i fatti come
tali, fatta salva qualche eccezione, sono sostanzialmente ammessi. Per il punto
1.
AA 27.9.2006 si associa a quanto detto dal difensore di AC 2 e nega la sussistenza dell’inganno
astuto. A suo dire le Casse di disoccupazione hanno mancato di diligenza, i
controlli messi in atto erano senza dubbio carenti. Per il che i reati imputati
rientrerebbero sotto l’art. 105 LADI e non sotto quello di truffa. Chiede pertanto il proscioglimento da questo reato. Dà
per contro atto che la falsità in documenti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e 3.9,
3.10
è ammessa. Per il punto 1.4 contesta la volontà di non pagare del suo
cliente.
In
relazione ai reati di cui ai punti 2.1 AA si rifà a quanto detto dall’avv. DUF
1; anch’essa rimprovera PC 7 la sua carente diligenza. AC 1 deve essere
prosciolto anche da questo reato non sussistendo né appropriazione indebita né
truffa.
Il
difensore tratta quindi l’AA 12.9.2007. In relazione alla truffa ai danni di __________
chiede ci si attenga alle cifre dichiarate da AC 1. La sussistenza di un
rapporto di lavoro è comprovata dalle dichiarazioni delle persone che giravano
attorno al __________.
Per
quanto attiene il punto 1.2 contesta il fatto che __________ non fosse in grado
di determinarsi al riguardo del valore del quadro e della statuetta. Egli
avrebbe potuto chiedere consiglio alle persone che lo circondavano. Il
difensore asserisce poi che il prezzo della barca per quanto gonfiato non può
essere considerato sproporzionato.
Per il
punto 2.1 AA 12.9.2007 il difensore ripropone la tesi del AC 1, il quale ha
dichiarato che i soldi datigli costituiscono il pagamento di un debito di PC 10
nei suoi confronti. In ogni caso il difensore nega la sussistenza del reato di
riciclaggio ipotizzato dal presidente a carico di AC 1 in quanto PC 10, a sua
volta, non può essere accusato di truffa ai danni della banca; nell’ipotesi che
PC 10 abbia effettivamente ottenuto il credito di costruzione illecitamente, la
banca ha violato il suo obbligo di diligenza omettendo di verificare le fatture
e l’effettiva realizzazione dei lavori. Viene pertanto a mancare il reato a
monte del riciclaggio.
Il
difensore contesta fermamente il reato ai danni di PL 1 di cui al punto 2.4 AA
27.9.2006
Nell’ottica
della commisurazione della pena, il difensore rammenta il lungo tempo trascorso
dai fatti e la violazione del principio di celerità. Afferma inoltre che AC 1 è
pentito. Ricorda poi la lunga e dura carcerazione sofferta dal suo assistito.
Tutto
questo considerato conclude rimettendosi al giudizio della Corte per la
commisurazione della pena e postula la condanna ad una pena detentiva non
superiore ai 2 anni e mezzo di carcere.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore
colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa, in parte tentata, in parte per istigazione ed in parte per complicità
per avere, in
più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il
1997.
e tra il gennaio 2006 ed l’ottobre 2006, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi,
1.1.1
ingannato con astuzia i rappresentanti della __________,
della __________ e della PC 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al
patrimonio di predette Casse per complessivi fr. 604'630,60?
1.1.2
aiutato terze persone a commettere delle truffe ai danni
della PC 2, della __________ e della __________ inducendo le stesse a compiere
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 136'838,45?
1.1.2.1
trattasi
invece di correità?
1.1.3
ingannato con astuzia i rappresentanti della PC 4,
inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di predetta Cassa per
complessivi fr 116'815,35?
1.1.4
ingannato con astuzia PC 8, titolare della ditta __________,
inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per
complessivi fr. 17'700.-?
1.1.5
ingannato con astuzia __________, inducendolo a
compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro
500'000?
1.1.6
in più occasioni, ingannato o tentato di ingannare con
astuzia __________, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio per complessivi Euro 353'000 e tentando di indurlo a compiere un
atto pregiudizievole al proprio patrimonio per ulteriori Euro 220'000.-?
1.1.6.1
trattasi
in parte di appropriazione indebita?
1.1.6.2
trattasi
in parte di usura?
1.1.1.1
trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?
1.2
ripetuta
appropriazione indebita
per essersi, a __________,
tra il 1996 ed il 17 gennaio 2006, al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, in più
occasioni, appropriato indebitamente,
1.2.1
in correità con AC 2, per il tramite di società a loro
riconducibili, dell’importo complessivo di fr 832'600,70 affidatigli dalla PC 7,
destinato ad uno scopo diverso da quello pattuito?
1.2.1.1
trattasi
invece di truffa?
1.2.2
della vettura Porsche 911 condotta in leasing in danno della
PC 12 da lui venduta a terzi a fr. 80'000.-?
1.2.3
dell’importo di 20'000.- consegnatogli da PL 3 per
effettuare investimenti finanziari in suo favore?
1.2.4
di 2 orologi di proprietà di PL 2 e PC 11 consegnatigli per
visione da PL 1, che li deteneva in conto vendita?
1.2.5
dell’importo di fr. 22'000.- rimessogli tramite assegno
dalla PC 9 affinché acquistasse una macchina del caffé?
1.2.6
dell’importo di fr. 172'009,90 affidatogli da PC 10
destinati alla ristrutturazione della propria casa di __________, lavori mai
effettuati?
1.2.6.1
trattasi
in parte di riciclaggio?
1.2.7
dell’importo di Euro 31'000.- consegnatogli da __________ e
destinato a __________?
1.2.8
dell’importo di fr. 94'000.- consegnatoli da __________ e
destinato a __________?
1.3
ripetuta
falsità in documenti
per avere, in più
occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il
1997.
nonché il 17 gennaio 2006, a scopo di indebito profitto, agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
1.3.1
in più occasioni, formato falsi rapporti delle ore perse,
falsificando le firme apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali
documenti a scopo di inganno?
1.3.2
in una occasione, apposto la firma apocrifa di __________
sul contratto di compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG e sulla ricevuta
del denaro?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa e
nell’atto d’accusa aggiuntivo.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
E’ stato violato il principio di celerità?
4.
Deve un
risarcimento alle PC e se sì in che misura?
5.
Deve
essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio in favore dello
Stato?
6.
Deve
essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di
quanto in sequestro?
B.
AC 2
1.
è autore
colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa, in parte tentata, in parte per istigazione ed in parte per complicità
per avere, in
più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il
1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo sia singolarmente
che in correità con terzi,
1.1.1
ingannato con astuzia i rappresentanti della __________,
della __________ e della PC 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al
patrimonio di predette Casse per complessivi fr. 604'630,60?
1.1.2
aiutato terze persone a commettere delle truffe ai danni
della PC 2, della __________ e della __________ inducendo le stesse a compiere
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 136'838,45?
1.1.2.1
trattasi
invece di correità?
1.1.3
ingannato con astuzia i rappresentanti della PC 4,
inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di predetta Cassa per
complessivi fr 43'169,25
1.1.1.1
trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?
1.2
ripetuta
appropriazione indebita
per essersi, a __________,
nel corso del 1996, in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, in correità con AC 1, appropriato indebitamente, per il
tramite di società a loro riconducibili, dell’importo complessivo di fr.
832'600,70 affidatigli dalla PC 7 ed aver destinato lo stesso ad uno scopo
diverso da quello pattuito?
1.2.1
trattasi
invece di truffa?
1.3
ripetuta
falsità in documenti
per avere, a __________
ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, a scopo di indebito
profitto, agendo sia singolarmente che in correità con AC 1, in più occasioni,
formato falsi rapporti ore perse falsificando le firme apposte sugli stessi e
per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
E’ stato
violato il principio di celerità?
4.
Deve un
risarcimento alle PC e se sì in che misura?
5.
Deve
essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di
quanto in sequestro?
Ritenuto, che AC 1
e AC 2 hanno accettato la sentenza emessa a loro carico dalla Corte, risultante
dal dispositivo, rinunciando alla motivazione scritta del giudizio;
che anche
le parti civili presenti al dibattimento hanno rinunciato alla motivazione
della sentenza;
che va
pertanto motivata unicamente la parte di sentenza concernenti le parti civili
non presenti al dibattimento e che non hanno rinunciato alla motivazione;
che la
pretese risarcitorie delle varie Casse di disoccupazione (plico doc. TPC 25)
sono state accolte entro i limiti degli importi di cui all’atto di accusa;
che è
stata disattesa unicamente la pretesa di fr. 37'565.85 della PC 1, relativa a
indennità asseritamente percepite da tali __________, manifestamente priva di
relazione con l’atto di accusa in discussione, e sulla quale la Corte non aveva
pertanto facoltà di decisione;
che la
pretesa di PC 9, risultante dall’istanza 8 novembre 2007 (doc. TPC 20), è stata
accolta limitatamente ai fr. 20'000.- legati alla questione del finanziamento
della macchina del caffè, mentre che la pretesa di fr. 2'630.50 per asserite
forniture di caffè impagate esula dalla competenza della Corte;
che la
pretesa di fr. 20'000.- di PL 3 merita protezione;
che la
pretesa di fr. 101'082.75 formulata il 29 ottobre 2007 da PC 12 (doc. TPC 18),
relativa all’appropriazione indebita del veicolo Porsche 911 commessa dal solo AC
1.
(punto 2.2 AA 27 settembre 2006), secondo gli atti consta di un capitale di
fr. 86'900.- e di interessi moratori a far tempo dal 1° dicembre 1997 (inc. AA
27.
settembre 2006, scatola n. 3, classificatore D, sezione 12, AI 2 e 4);
che la
pretesa di fr. 290'513.80 oltre accessori di PC 7, con richiesta di
attribuzione dei beni ed averi confiscati (doc. TPC 26) deve essere totalmente
disattesa;
che i
prevenuti sono stati infatti prosciolti dall’imputazione di appropriazione
indebita a loro carico sulla quale la parte civile fonda la propria richiesta
(punto 2 AA 27 settembre 2006);
che
infatti nel contesto dei contratti di leasing ivi evocati, in cui gli imputati
hanno stipulato in qualità di prenditori di leasing, è concettualmente escluso
l’affidamento di denaro in loro favore;
che vero
è invece che essi, con l’inganno, hanno indotto la società di leasing a
consegnare il denaro ad un fornitore dell’(inesistente) oggetto di leasing, a
loro riconducibile;
che la
fattispecie attiene pertanto al reato di truffa, e non invece a quello di
appropriazione indebita (DTF 111 IV 22; 111 IV 132; 117 IV 436; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 51 ad art. 146 CP);
che la
stessa parte civile aveva del resto presentato denuncia penale il 16 febbraio
1998.
per il titolo di “truffa continuata”;
che
l’ipotesi di truffa, formulata in via subordinata ex art. 250 CPP su richiesta
della difesa di AC 2, non sussiste, facendo difetto l’inganno astuto a causa
della macroscopica concolpa della parte lesa, che ha agito in dispregio dei più
elementari precetti di cautela, e che non merita pertanto tutela in sede
penale;
che la
parte civile, dopo avere erogato denaro con leggerezza, ha in seguito agito
anche peggio, scendendo a patti con gli accusati invece di tempestivamente
denunciarli per quanto commesso in suo danno;
che
risulta infatti dagli atti come essa, per mano dell’avv. RC 2, invece di
denunciarli abbia fatto loro sottoscrivere in data 8 novembre 1996 una
convenzione (inc. AA 27 settembre 2006, scatola n. 3, classificatore D, sezione
14, AI 1, allegato 17) in cui essi ammettevano (lett. f, pag. 3) di avere “deliberatamente
ingannato con astuzia –affermando il falso- PC 7 al momento della
sottoscrizione almeno degli otto contratti leasing relativi ai sollevatori”
e si impegnavano pertanto ad effettuare pagamenti regolari per regolare lo
scoperto di fr. 640'000.- nei confronti della datrice dei leasing, oltre che
per evitare di essere denunciati;
che
infatti la parte civile dichiarava esplicitamente che (doc. citato, punto 6,
pag. 5) “da parte sua la spettabile PC 7 dichiara di
rinunciare a denunciare penalmente i signori AC 1 e AC 2 per titolo di truffa e
appropriazione indebita, nella misura in cui essi adempiranno regolarmente ai
loro impegni precedentemente elencati...”;
che gli
accusati, nei mesi intercorsi tra la firma della convenzione e l’arresto
dell’ottobre 1997, hanno in tal modo pagato a PC 7 fr. 275'000.- (denuncia
penale, punto 14, pag. 6);
che
siffatto importo è con ogni evidenza stato versato facendo capo a provento di
reati commessi dagli accusati in quel periodo in danno di altri soggetti, in particolare
le Casse di disoccupazione;
che ciò
configura una fattispecie oggettiva di ricettazione (art. 160 CP);
che in
simili circostanze la pretesa risarcitoria della parte civile sarebbe stata
demandata al foro civile anche nell’ipotesi, non verificata, della condanna dei
prevenuti;
che,
sempre in relazione alle pretese delle parti civili, la Corte ha confiscato
tutto quanto oggetto di sequestro e menzionato negli atti di accusa (oppure nei
verbali di sequestro a quali l’AA 27 settembre 2006 rinvia), ad eccezione di
un’agenda, dissequestrata in favore del AC 1;
che,
previa realizzazione degli oggetti di valore, gli importi disponibili, previa
deduzione delle rispettive tasse e spese di ogni incarto, andranno suddivisi
proporzionalmente tra le parti civili dei rispettivi incarti in ragione
dell’entità delle loro pretese;
che è
perciò inteso che le parti civili del primo procedimento potranno beneficiare
solo del provento dei beni confiscati nel contesto di quel procedimento, e non
del secondo, e che allo stesso modo le pc del secondo procedimento non
beneficeranno delle confische di beni sequestrati nell’ambito del primo
procedimento;
che in
ogni caso nulla potrà essere ritenuto del saldo del conto “__________” c/o __________
che, seppure confiscato, è a suo tempo stato validamente costituito in pegno in
favore della banca medesima in favore di una linea di credito concessa ad una
delle società degli accusati, laddove il credito scoperto della banca eccede
l’ammontare dei beni presenti sul conto.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 2, 4, 5
B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2, 1.2.1, 5
visti gli art. 12, 22, 24, 25,
40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 138, 146 cpv. 2,
157, 251, 305bis CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
truffa
aggravata
siccome commessa
per mestiere,
per avere, in
più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il
1997.
e tra il gennaio 2006 ed l’ottobre 2006, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi,
1.1.1
ingannato con astuzia i rappresentanti della __________ e
della PC 1, della PC 2, della PC 4, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli
al patrimonio delle Casse per complessivi fr. 858'284,40;
1.1.2
ingannato con astuzia PC 8, titolare della ditta __________,
inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per
complessivi fr. 17'700.-;
1.1.3
ingannato con astuzia __________, inducendolo a
compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro
500'000;
1.1.4
ingannato con astuzia __________, inducendolo a compiere
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 164'000 e
tentando di ottenere ulteriori Euro 220'000.-;
1.2
ripetuta
appropriazione indebita
per essersi, a __________,
tra il 1996 ed il 17 gennaio 2006, in più occasioni, al fine di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, appropriato indebitamente,
1.2.1
della vettura Porsche 911 condotta in leasing in danno della
PC 12 da lui venduta a terzi a fr. 80'000.-;
1.2.2
dell’importo di 20'000.- consegnatogli da Rocco Luberti per
effettuare investimenti finanziari in suo favore;
1.2.3
di 2 orologi di proprietà di PL 2 e PC 11 consegnatigli per
visione da PL 1, che li deteneva in conto vendita;
1.2.4
dell’importo di fr. 22'000.- rimessogli tramite assegno
dalla PC 9 affinché acquistasse una macchina del caffè;
1.2.5
dell’importo di fr. 59'000.- affidatogli da PC 10;
1.2.6
dell’importo di Euro 31'000.- consegnatogli da __________ e
destinato a __________;
1.2.7
dell’importo di fr. 94'000.- consegnatoli da __________ e
destinato a __________;
1.2.8
dell’importo di Euro 36'000.- affidatogli da __________
affinché acquistasse per lui due motori marini;
1.3
ripetuta
falsità in documenti
per avere, in
più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il
1997.
nonché il 17 gennaio 2006, a scopo di indebito profitto, agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
1.3.1
formato falsi rapporti delle ore perse falsificando le firme
apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno;
1.3.2
apposto la firma apocrifa di __________ sul contratto di
compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG e sulla ricevuta del denaro;
1.4
usura
per avere, nel
settembre 2006, a __________, abusando della di lui carente capacità di
discernimento, venduto a __________ al prezzo di Euro 148'000.- il motoscafo __________
da lui acquistato al prezzo pattuito di Euro 65'000.- e di cui riteneva un
valore commerciale di Euro 80/90’000.-;
1.5
riciclaggio
di denaro
per avere
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere
che provenivano da un crimine, ricevendo l’importo di fr. 113'009.90 da PC 10:
2.
AC 1 è
prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 2.1 (in danno di PC 7) e 3.5, 3.6,
3.
, 3.8 (falsità in documenti) dell’AA 27.9.2006
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d‘accusa aggiuntivo e precisato
nei considerandi.
3.
AC 2 è autore colpevole di:
3.1
truffa
aggravata
siccome
commessa per mestiere,
per
avere, in più occasioni, a __________ ed in altre località del Cantone, tra il
1995.
ed il 1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
ingannato con astuzia i rappresentanti della __________
e della PC 1, della PC 2 e della PC 4, inducendoli a compiere atti
pregiudizievoli al patrimonio di queste Casse per complessivi fr 784'638,30;
3.2
ripetuta
falsità in documenti
per avere, a __________
ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, a scopo di indebito
profitto, agendo sia singolarmente che in correità con AC 1, in più occasioni,
formato falsi rapporti delle ore perse falsificando le firme apposte sugli
stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
4.
AC 2 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta appropriazione
indebita (punto 2 AA 27.9.2006) e dalle imputazioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 AA
27.9.2006
(falsità in documenti)
5.
Di
conseguenza,
5.1
AC
1, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:
alla pena
detentiva di 3 (tre) anni, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
5.2
AC
2, ritenuta la violazione del
principio di celerità ed il lungo tempo trascorso, è condannato, in contumacia:
alla pena
detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
5.3
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato è impartito un
periodo di prova di anni 2 (due).
6.
AC 1 e AC 2 sono condannati a pagare in solido:
6.1
fr. 652'500.60 oltre interessi al 5% dal
1.1.1998
alla PC PC 3;
6.2
fr.76'568.20 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998
alla PC PC 2;
6.3
fr. 12'400,25 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998
alla PC PC 1;
7.
AC
1.
è condannato a pagare:
7.1
fr.116'815.35
oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC 4;
7.2
fr
20'000.- alla PC PC 9;
7.3
fr
20'000.- alla PC PL 3;
7.4
Euro
256’000.- alla PC __________;
7.5
fr
59'000.- oltre interessi al 5% dal 22.11.2007 alla PC PC 10 oltre fr. 5000.-
per spese di patrocinio;
7.6
fr. 86'900.- oltre interessi al 5% dal 1.12.1997 alla PC PC 12;
8.
AC
2.
è condannato a pagare fr. 43'169.25 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla
PC PC 4;
9.
Non
si dà luogo a decisione sulla pretesa di PC 7.
10.
Per
il rimanente le PC sono rinviate al competente foro civile.
11.
E
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’AA e nell’AA
aggiuntivo, ad eccezione dell’agenda di AC 1 (AA 12.9.2007) dissequestrata in
suo favore, con proporzionale devoluzione, previo pagamento di tasse e spese di
giustizia e realizzazione degli oggetti, alle PC degli AA relativi ai beni e
denari sequestrati. E’ espressamente riservato il diritto di pegno della __________
sugli averi di cui al conto “__________” a garanzia della propria pretesa
contrattuale.
12.
La
tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico dei condannati in solido in
ragione di ¾ AC 1 e ¼ AC 2. Le spese inc. AA 27.9.2006 sono a carico di AC 1 e AC
2.
in solido, con ripartizione di ½ ciascuno. Le spese dell’incarto AA 12.9.2007
sono a carico del solo AC 1.
13.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione
alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di
questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni
dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 1000.--
Inchiesta
preliminare fr. 16'040.--
Spese
diverse fr. 302.--
Pubblicazione
Foglio Ufficiale fr. 254.25
Interprete fr. 120.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 17'766.25
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 16'040.--
Spese diverse fr. 223.50
Interprete fr. 120.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 17'086.50
===========
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 250.--
Spese
diverse fr. 78.50
Pubblicazione
Foglio ufficiale fr. 254.25
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 607.75
===========
Intimazione a:
e alle parti civili:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
PC 5
6.
PC 6
7.
PC 7
8.
PC 8
9.
PC 9
10.
PC 10
11.
PC 11
12.
PL 1
13.
PL 2
14.
PL 3
15.
PC 12
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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