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Decisione

72.2006.128

Due furti in appartamento e sincero pentimento per aver risarcito totalmente le vittime

13 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il quale, ritenuto che i fatti sono ammessi e non contestati e che, di fatto,

si è trattato di una "ragazzata", considerati, inoltre, il pentimento

e la disponibilità ad indennizzare completamente le vittime tali da

giustificare l'applicazione dell'art. 64 CP, conclude chiedendo che la pena

proposta dal PP venga ridotta e posta al beneficio della sospensione

condizionale. Chiede, infine, il dissequestro dei beni del suo assistito.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. ripetuto

furto

per avere,

il 17 agosto 2006

1.1.1. a Gordola,

introducendosi nell’abitazione di PL 1, impadronitosi di gioielli vari per un

valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 11’170.-;

1.1.2. a Minusio,

introducendosi nell’abitazione di PC 1, impadronitosi di oggetti vari per un

valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 30’000.-;

1.2. ripetuto

danneggiamento

1.2.1. in occasione del

furto ai danni di PL 1 danneggiato le tapparelle della finestra del bagno;

1.2.2. in occasione del

furto ai danni di PC 1, causato danni alla muratura, all’armadio, al marmo del

camino, alle piastrelle e alla porta finestra della cucina;

1.3. ripetuta

violazione di domicilio

per essersi,

nelle circostanze di cui sopra sub 1,

indebitamente e contro la volontà dell’avente

diritto,

introdotto nelle abitazioni di PL 1 e

successivamente di PC 1;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

E’ recidivo?

3.

Può beneficiare

dell’attenuante del sincero pentimento?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Deve subire la confisca di

quanto in sequestro?

6.

Deve essere condannato al

pagamento di un'indennità alle parti civili?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti n. 2, 5 e 6;

visti gli art. 18, 36, 41, 58, 59, 60, 63,

64, 65, 67, 68, 69, 139 n. 1,

144.

n. 1 e 186 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto

per avere,

il 17 agosto 2006

1.1.1

a Gordola,

introducendosi nell’abitazione di PL 1, impadronitosi di gioielli vari per un

valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 11’170.-;

1.1.2

a Minusio,

introducendosi nell’abitazione di PC 1, impadronitosi di oggetti vari per un

valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 30’000.-;

1.2

ripetuto

danneggiamento

per avere,

in occasione dei due suddetti furti, danneggiato

cose altrui;

1.3

ripetuta

violazione di domicilio

per essersi,

nelle circostanze di cui sopra sub 1.1,

indebitamente e contro la volontà dell’avente

diritto,

introdotto in abitazioni altrui;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1, avendo

dimostrato sincero pentimento, è condannato:

2.1

alla pena di 12 (dodici) mesi

di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di

prova di 5 (cinque) anni.

4.

È ordinato il dissequestro

degli oggetti e valori indicati nell'atto di accusa.

5.

Le parti civili sono

rinviate al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PL 1

3.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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