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Decisione

72.2006.138

Furti e altri reati connessi

20 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti artt. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CP e 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 133/2006 del 14 novembre 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore

pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia

avv.

DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

vista l'opposizione all'uso dibattimentale dei verbali resi da TE 1 e da TE 2,

e l'assenza degli stessi al dibattimento malgrado fossero stati citati, chiede

l'assoluzione dei reati a carico di AC 1.

§ Il Difensore, il quale si associa alla richiesta di

assoluzione e chiede la restituzione della cauzione.

La presidente pone quindi a giudizio, con

l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1 ripetuto

furto

per

avere, in correità con TE 1 e TE 2, a scopo di indebito profitto, sottratto con

e senza scasso al fine di appropriarsene, cose mobili altrui nelle seguenti

circostanze:

1.1.1. a __________,

nel periodo compreso tra il 15 e il 16.07.1999, ai danni della Ditta PC 1,

motoseghe, flessibili, chiavi inglesi ed altri attrezzi da cantiere per un

ammontare complessivo denunciato di fr. 71'058,70;

1.1.2. a __________,

nel periodo compreso tra il 01 e il 16.10.2000, ai danni della PL 1,

rappresentata da __________, una macchina da scrivere elettrica e un computer

completo di accessori del valore complessivo di fr. 1'300.-;

1.2. ripetuto

danneggiamento

per avere,

in correità con TE 1 e TE 2, nell’esecuzione del furto con scasso indicato al

punto 1.2., danneggiato una finestra in legno ed un armadio in metallo,

provocando un danno stimato dalla parte lesa di fr. 2'000.- ca.;

1.3. violazione

di domicilio

per essersi introdotto, in correità con TE 1 e TE 2, indebitamente e

contro la volontà dell’avente diritto, all’interno di locali chiusi nelle

circostanze menzionate ai punti:

1.1 e

1.2;

1.4. ripetuto

furto d'uso

per

avere, in complicità con TE 1 e TE 2, sottratto a scopo d’uso, a __________,

nel periodo compreso tra il 15 e il 16.07.1999, ai danni della Ditta PC 1, le

autovetture marca FIAT Uno, di colore blu, targata TI rispettivamente di

colore bianco, targata TI;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve

essergli restituita la cauzione versata?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo negativamente a tutti

i quesiti posti tranne che al quesito 3,

visti gli art. 12, 139

n. 1, 144 cpv. 1, 186 CP;

94.

n. 1 LCS ;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

prosciolto dall'accusa di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento,

violazione di domicilio e ripetuto furto d'uso.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 100.-- e le spese processuali sono a carico dello Stato. La

cauzione versata verrà restituita AC 1.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PL 1

3.

TE 1

4.

TE 2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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