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Decisione

72.2006.14

Incidente della circolazione, omicidio colposo, violazione LCS; pena detentiva senza condizionale; torto morale

28 marzo 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

2 cpv. 1, 95 cfr. 1, 96 cfr. 1 e 2 cpv. 1 LCStr, 91 cpv. 1 vLCStr (ora 90 cfr.

2, 93 cfr. 2 cpv. 1, 95 cfr. 1, 96 cfr. 1 e 2 cpv. 1 LCStr, 91 cpv. 1 LCStr);

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 13/2006 del 13 febbraio 2006, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

sostituto procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore

di fiducia avv.dr. DF 1.

§ L'avv.

RC 1 in rappresentanza della PC PC 1.

§ L'avv.

RC 2 in rappresentanza della PC PC 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 16:30.

Sentiti § Il Sostituto Procuratore pubblico, per

la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti che hanno portato alla morte

di __________. Sottolinea le crasse violazioni alla LCS commesse dall’accusato

prima dell’incidente. Il nesso di causalità è certamente dato. L’imputato è

responsabile di tutti i reati elencati nell’AA. L’accusa sottolinea

l’immaturità e la sconsideratezza di AC 1. Nulla inoltre sembra egli aver

imparato dalle sanzioni sin qui inflittegli dall’autorità.

Il SPP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto

d’accusa, la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi, da espiare, oltre ad

una multa fr. 1000.-. Nei confronti dell’accusato deve infatti essere formulata

una prognosi sfavorevole, ex art. 42 CP, sia in considerazione della sua

persona che dei gravi ed innumerevoli precedenti amministrativi a suo carico.

§ L'avv. RC 1,

rappresentante della PC PC 1, il quale si associa alle richieste dell’accusa e

chiede la conferma della sua istanza (doc. dib. 2); pone inoltre in risalto il

legame della vittima con la famiglia al cui sostentamento essa contribuiva col

suo lavoro.

§ L'avv. RC 2,

rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alle richieste dell’accusa e

si conferma nella sua istanza (doc. dib. 1); egli osserva come sino ad ora

l’accusato non si sia scusato con la famiglia

§ Il Difensore,

il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore

difficile del suo assistito, al quale sono mancati dei veri punti di

riferimento. Egli sottolinea come il suo patrocinato sia rimasto molto colpito

dai fatti in esame; a seguito degli stessi egli è però maturato, ha portato a

compimento una formazione ed ha pagato col suo lavoro i debiti che aveva. I

fatti oggetto dell’AA non sono contestati. La difesa si batte affinché sia

inflitta una pena detentiva sospesa condizionalmente, se del caso di durata

anche superiore a quella proposta dall’accusa, sino ad un massimo di 24 mesi.

Seppure "a denti stretti" la prognosi può ancora essere favorevole,

se del caso con il periodo di prova massimo di 5 anni. La difesa non si oppone

a che la pena venga se del caso affiancata da misure di accompagnamento o da un

divieto di condurre autoveicoli.

Ricorda inoltre come questi fatti avranno delle conseguenze

finanziarie importanti per il suo patrocinato in ragione dell’azione di

regresso fatta valere dall’assicurazione; egli sta già rimborsando parte dei

soldi alla __________. La difesa si rimette al giudizio del presidente per

quanto attiene le pretese di parte civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. omicidio colposo

per avere, l’11 novembre 2004, a __________,

per negligenza, al volante della vettura Seat Ibiza TI circolando

in stato di ebrietà, a velocità inadeguata e con i pneumatici posteriori lisci,

provocato la collisione con il veicolo Suzuki Baleno a seguito della quale il

passeggero __________

ha riportato lesioni tali da causarne il decesso?

1.2. lesioni

colpose

per avere, l’11 novembre 2004, a __________,

per negligenza, causato un danno al corpo di PL 2?

1.3. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, l’11 novembre 2004, a __________,

violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando

un serio pericolo per la sicurezza di PL 1,

il quale a seguito della collisione di cui al punto 1 AA,

riportava contusioni al ginocchio e al costato?

1.4. circolazione in stato di

ebrietà

per avere, l’11 novembre 2004, a __________,

circolato alla guida del veicolo Seat Ibiza TI in stato di

ebrietà (alcolemia min. 1.19 g/kg – max. 1.31 g/kg)?

1.5. circolazione con veicolo

difettoso

per avere, l’11 novembre 2004, sulla tratta __________,

condotto la vettura Seat Ibiza TI, sapendo che il profilo

dei pneumatici posteriori non era conforme alle prescrizioni?

1.6. circolazione senza licenza

di condurre

per avere, l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,

circolato alla guida del motoveicolo Cagiva Mito 125,

senza essere in possesso della relativa licenza di condurre?

1.7. conducenti

senza l’assicurazione di responsabilità civile

per avere, l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,

condotto il motoveicolo Cagiva Mito 125 privo di targhe di

controllo e della licenza di circolazione richiesta e senza l’assicurazione

responsabilità civile prescritta?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

Considerandi

2.

Può beneficiare della sospensione

condizionale?

3.

Deve un risarcimento alle

PC e se sì in che misura?

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

AC 1 è nato il 18

novembre 1980 a __________ ed è cresciuto in __________ con la madre e i nonni

materni, non avendo mai conosciuto il padre. E’ figlio unico. Ottenuta la

licenza media, ha frequentato per 5 anni la __________ per diplomarsi come

gessatore, senza però concludere il ciclo di studi, interrotto per prestare

servizio militare e poi a seguito di un periodo di disoccupazione. Nel 2004 è

andato a vivere con un amico a __________. All’epoca dei fatti lavorava come

muratore per la ditta __________ per uno stipendio di fr. 3'800.- mensili

lordi, pignoratogli in ragione di fr. 1'200.- mensili per non precisati debiti,

nel frattempo pagati.

Da allora egli ha conseguito il diploma di muratore e ha

continuato a lavorare per la ditta __________ sino a pochi giorni prima,

allorché ha sciolto consensualmente il rapporto di lavoro.

L'ultimo salario era di fr. 4'400.- lordi mensili. Ha un domicilio

proprio a __________ e intende nel futuro lavorare come muratore indipendente,

offrendosi in prestito ad altre ditte del ramo per l'esecuzione di determinati

appalti.

Circa i suoi numerosi precedenti amministrativi come conducente di

veicoli a motore, e penali in relazione ad infrazioni alla LCS, si rinvia ai

considerandi che seguono.

2.

Il 12 aprile 1996,

all’età di 16 anni, l’accusato ha investito un pedone a __________ in sella ad

un ciclomotore manomesso, con il quale circolava a velocità eccessiva ed

inadeguata.

Per questo motivo il 6 febbraio 1997 gli è stata revocata per 3

mesi la licenza della categoria M, da lui conseguita appena poco più di un mese

prima dell’incidente (cfr. doc. TPC 8 e plico doc. TPC 10).

3.

Il 30 settembre 1999

il prevenuto ha conseguito la licenza di condurre della categoria B, sia pure

con qualche difficoltà, avendo egli fallito per 3 volte l’esame teorico, per il

che ha dovuto sottoporsi ad un esame attitudinale prima di essere ammesso ad un

quarto tentativo, che ha avuto esito favorevole. L’esame pratico è di contro

stato superato al primo tentativo (cfr. plico doc. TPC 10).

4.

Il 24 aprile 2000 il

AC 1 è stato coinvolto in un primo incidente della circolazione mentre era al

volante della propria vettura VW Golf, accompagnato da tre amici.

L’incidente risulta essere stato causato in primo luogo

dall’errata manovra della donna al volante dell’altro veicolo, pesantemente

ubriaca, ma dagli atti si evince come l’elevata velocità del AC 1 non sia stata

estranea al verificarsi del sinistro.

L’accusato ha così descritto l’episodio (verbale 25 aprile 2000,

pag. 1 e 2, in: Rapporto di constatazione incidente della circolazione con

ferimento 30 aprile 2000, in: plico doc. TPC 10):

"

Passate le ultime case dell’abitato di __________, dove la strada

descrive una curva piegante verso destra (nella mia direzione di marcia),

mentre procedevo alla velocità di ca. 60/70 km/h, improvvisamente a termine

curva, mi trovavo una vettura posizionata completamente di traverso rispetto la

mia direzione di marcia. La stessa era ferma e non accennava ad alcun

movimento. Da parte mia, vista la pericolosità, frenavo immediatamente e nel

contempo sterzavo verso destra per evitare l’impatto. Purtroppo, visto che

l’auto in oggetto occupava ca. ¾ della mia corsia, non riuscivo ad evitare di

collidere contro. Infatti avveniva l’urto iniziale (in leggera sbandata), con

la parte posteriore sinistra della mia vettura, contro la parte posteriore

dell’altro veicolo. Dopo questa collisione, la mia auto procedeva alcuni metri,

collidendo frontalmente con la barriera di protezione di un bacino

raccogli-acque, posto sulla destra della carreggiata. Terminavo poi la mia

corsa a ridosso della barriera."

Nella circostanza, la polizia cantonale ha misurato le tracce di

frenata del veicolo del AC 1, rilevando 23 metri di striscia nera per la ruota

di sinistra, e ben 30 metri per la ruota sinistra (rapporto citato, pag. 6 e

schizzo dell’incidente).

Ora, a mente della Corte, una striscia di frenata di 30 metri

depone per una velocità ben superiore ai 60/70 km/h dichiarati dal AC 1,

velocità comunque d’acchito anch’essa inadeguata tenuto conto che -secondo le

parole dello stesso accusato- si trattava della velocità di percorrenza di una

curva a destra senza visuale, ciò che deve essere dedotto dal fatto che egli

sostiene di essere stato sorpreso (“improvvisamente”) all’uscita della

curva dalla presenza di un veicolo di traverso in mezzo alla carreggiata,

veicolo che si trovava comunque ad almeno a 30 metri (quelli della traccia di

frenata) dall’uscita della curva.

A mente della Corte, pertanto, l’incidente va ascritto in parte

anche alla velocità eccessiva del AC 1 nell’affrontare una curva senza visuale,

per il che egli all’uscita della stessa non è stato in grado di evitare un

ostacolo situato almeno a 30 metri di distanza, ciò che invece sarebbe stato

senz’altro fattibile se avesse rispettato il precetto relativo alla possibilità

di arrestarsi entro lo spazio visibile.

Ciò nonostante, non risulta che siano state adottate sanzioni a

suo carico per questo incidente, in cui uno dei suoi amici ha riportato ferite

leggere.

5.

Il 28 maggio 2000, a

meno di un anno dal conseguimento della licenza di condurre e a poco più di un

mese dal primo incidente, l’accusato è incorso in un nuovo, serio incidente

della circolazione, questa volta a lui pienamente ascrivibile.

Dopo una notte di festa, tenutasi in un capannone sul __________,

il AC 1, che era in compagnia di tre giovani amici, sostiene di avere riposato

in auto per un paio d’ore, dalle 03.30 alle 05.20 circa, e di essersi poi messo

al volante per tornare al domicilio “ritenendo di essere abbastanza riposato”

(cfr. il suo verbale 28 maggio 2000, pag. 1, in: Rapporto di constatazione

incidente della circolazione con ferimento 22 giugno 2000, in: plico doc. TPC

10).

In realtà così non era, e il prevenuto è in effetti riuscito a

fare ben poca strada, specie per uno che sostiene di avere dormito un paio

d’ore e di essersi sentito “abbastanza riposato”, visto che già in

territorio di __________, all’altezza dell’ufficio postale (e perciò a non più

di 5 km dalla sommità del __________) egli, nonostante la presenza di ben tre

passeggeri, si è addormentato al volante, ha invaso la corsia di contromano e

si è scontrato frontalmente con un veicolo che procedeva regolarmente in senso

inverso. L’accusato e il passeggero anteriore, non allacciati con la cintura di

sicurezza, hanno sfondato il parabrezza con la testa. Il AC 1 si è rotto il

naso e ha subito contusioni varie, il passeggero, oltre alle contusioni varie,

ha riportato una commozione cerebrale. L’esame dell’alcol ha rilevato una

concentrazione nel sangue del AC 1 compresa tra 0.56 e 0.76 g/kg, mentre che

l’esame medico ha valutato che egli fosse in modo “medio” sotto l’influsso

dell’alcol.

L’esame tossicologico delle urine ha inoltre riscontrato la

presenza di derivati della cannabis.

6.

In conseguenza del

predetto incidente, il 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione ha emesso a

carico del prevenuto un provvedimento di revoca della licenza di condurre della

durata di 4 mesi, valevole per il periodo 27 maggio – 26 settembre 2000 (doc.

TPC 8), imponendogli altresì di sottoporsi a controlli medici settimanali

durante tre mesi per fare attestare l’astensione dal consumo di stupefacenti.

7.

L’accusato non ha

ritenuto di doversi attenere alla misura amministrativa pronunciata a suo

carico.

Il 10 agosto 2000, poco prima della mezzanotte, egli è infatti

stato fermato a __________ in sella ad una motocicletta Yamaha TZR 125.

Dal verbale di interrogatorio stilato nell’occasione traspare la

futilità del motivo della guida (verbale 11 agosto 2000, pag. 1, in: plico doc.

TPC 10):

"

Era mia intenzione sistemare la mia motocicletta, Yamaha TZR 125

targata TI, in quanto è mia intenzione cominciare a correre in pista. Verso le

ore 2340, in compagnia di due amici siamo partiti da __________ per recarci in

un locale di __________ per bere qualcosa. Visto che non dovevo percorrere

molta strada e che volevo provarlo, decidevo di utilizzare il mio motoveicolo."

Nell’occasione egli ha anche dichiarato (verbale citato, pag. 1)

che “prima di questa volta non ho mai condotto veicoli a motore durante il

periodo di revoca”.

Agli atti vi è però anche uno scritto 9 agosto 2000 del Municipio

di __________, piccolo comune del __________ la cui realtà locale è quella per

cui tutti conoscono tutti, che segnalava alla Sezione della circolazione che il

AC 1 “è stato visto circolare su strade pubbliche all’interno del nostro

Paese con una motocicletta”.

8.

Il 14 settembre 2000

la Sezione della circolazione ha modificato il precedente provvedimento

amministrativo a carico dell’imputato, prolungando di 6 mesi, e perciò sino al

26.

marzo 2001, il periodo di revoca della licenza di condurre (doc. TPC 8).

9.

Con decreto d’accusa

del 18 settembre 2000, il Ministero pubblico, per i fatti del 27 maggio 2000

(ivi compresa la guida in stato d’ebrietà) e per i pregressi consumi di canapa,

ha proposto a carico del AC 1 la pena di 15 giorni di detenzione sospesi per

tre anni e una multa di fr. 1'000.- (cfr. plico doc. TPC 7).

10.

Il 9 ottobre 2000 il

prevenuto è stato oggetto di un secondo decreto d’accusa, per il predetto

episodio di guida nonostante la revoca, e nei suoi confronti è stata proposta

la pena, aggiuntiva alla precedente, di 20 giorni di arresto, sospesi per un

anno, e della multa di fr. 300.- (cfr. plico doc. TPC 7).

11.

Tutto ciò non è stato

sufficiente per indurre l’accusato al rispetto del provvedimento di revoca

della licenza di condurre.

Il 28 gennaio 2001, poco dopo mezzogiorno, egli è stato fermato a __________

da un agente di polizia mentre era alla guida della vettura Seat Ibiza targata

TI. Ciò nondimeno, alle ore 13.45 del medesimo giorno egli è stato nuovamente

visto al volante di detta vettura a __________.

Assunto a verbale, ha ammesso di avere guidato nonostante la

revoca sia il giorno precedente, sulla tratta __________, che quella mattina

sul tragitto __________, che ancora il pomeriggio -dopo essere stato fermato a

mezzogiorno- da __________, sempre per motivi professionali (verbale citato,

pag. 1, in: rapporto di segnalazione 10 febbraio 2001, in: plico doc. TPC 10).

12.

Con provvedimento 19

aprile 2001 la Sezione della circolazione ha ulteriormente prorogato il

provvedimento di revoca a carico del AC 1, aggiungendovi altri 8 mesi, con

scadenza perciò al 26 novembre 2001, e portando così ad un totale di

complessivi 18 mesi consecutivi il periodo di revoca a suo carico (27 maggio

2000.

– 26 novembre 2001) (doc. TPC 8).

13.

Anche il Ministero

pubblico ha prontamente reagito al nuovo reato del prevenuto, e con decreto

d’accusa del 23 aprile 2001 ha proposto a suo carico la pena di 30 giorni di

arresto da espiare, la multa di fr. 500.-, nonché la revoca della sospensione

condizionale delle precedenti condanne a 15 giorni di detenzione e a 20 giorni

di arresto, per il che il AC 1 si è trovato a dovere espiare complessivi 65

giorni di pena detentiva, ciò che egli ha fatto a partire dal 10 settembre 2001

(cfr. inc. 2001.1535 in: plico doc. TPC 7).

14.

Nemmeno l’espiazione

di 65 giorni di pena detentiva è servita ad evitare nel tempo nuove infrazioni

alla LCS da parte del prevenuto.

L’8 settembre 2004, infatti, egli è stato fermato mentre conduceva

una motocicletta Cagiva Mito 125, priva di targhe e di assicurazione RC, sulla

tratta __________, senza inoltre essere in possesso della licenza di condurre

per motoveicoli di quella cilindrata.

Sentito a verbale il giorno successivo, ha ammesso di non

possedere la licenza di condurre della categoria A1 e ha affermando che (Inc.

2004.

, AI 1, pag. 1):

"

A precisa domanda rispondo che è la prima volta che conduco una

motocicletta 125 cc. Infatti l’ho appena presa, allo scopo di poter richiedere

la licenza di allievo conducente Cat A1 e fare il necessario esame."

L’affermazione contrasta apertamente con quelle del 2000, allorché

il prevenuto già si vedeva a correre in pista in sella ad una 125 cc, motivo

per il quale ne aveva acquistata una e l’aveva provata in strada (cfr. il

consid. 7 che precede), per il che si rileva la disinvoltura con la quale il AC

1.

non si è fatto scrupolo di mentire all’interrogante.

Posti i successivi, tragici avvenimenti dell’11 novembre, non vi è

stato neppure il tempo per sanzionare l’accusato per questo ennesimo episodio

di violazione della LCS, e pertanto le relative imputazioni sono confluite

nell’atto di accusa oggi a giudizio (punti 6 e 7 AA) e, si può già anticipare,

trovano conferma, avendo l’accusato confermato la propria responsabilità per

l’episodio dell’8 settembre 2004.

15.

E’ ben vero che dopo

l’espiazione di 65 giorni di pena detentiva nell’autunno del 2001, e sino al

predetto episodio del settembre 2004, il AC 1 non risulta essere stato oggetto

di provvedimenti amministrativi o di procedimenti penali. Ciò non comporta

tuttavia ancora di dovere ammettere che egli avesse nel frattempo maturato

un’attitudine ragionevole ed adeguata nei confronti dell’utilizzo del veicolo a

motore, risultando nell’incarto (oltre alla concludente indicazione in tal

senso fornita dall’episodio di settembre 2004) pesanti indizi di segno

contrario.

Egli nel corso dell’inchiesta per i fatti oggi a giudizio ha

infatti ammesso di avere fatto proprio, da anni, il divertimento consistente

nel guidare l’autovettura sulla pubblica via in maniera volutamente inadeguata

(e pericolosa), provocando deliberatamente delle sbandate controllate (almeno

nelle intenzioni) del retrotreno della vettura, sfruttando consapevolmente a

tal fine i pneumatici degradati montati sull’asse posteriore del veicolo allo

scopo di aumentare l’intensità delle sbandate per effetto della minore aderenza

delle gomme lisce (eloquenti in tal senso le fotografie in AI 18, foto n. 19, e

AI 7, pag. 5), ciò che egli ha definito come andare a fare dei “freno a mano”.

Queste le dichiarazioni predibattimentali dell’accusato al

riguardo delle sue abitudini di guida sulla pubblica via, messe puntualmente in

pratica anche la sera dell’incidente mortale (verbale di interrogatorio 19

novembre 2004 di AC 1, in: AI 16, pag. 3)

"

Poco dopo io e l’amico __________ decidevamo, visto che pioveva,

di andare con la mia auto a fare dei “freno a mano” ossia dei testa-coda

intenzionali provocati con l’ausilio dello sterzo e del freno a mano

contemporaneamente. Onestamente devo dire che non era la prima volta che io e

altri amici, approfittando della pioggia, ci eravamo “divertiti” facendo queste

evoluzioni su tratti di strada relativamente poco trafficati. Cito ad esempio

il tratto di strada a __________ nei pressi del Garage __________ o sullo

stesso piazzale annesso al __________. Di fatto si decideva per fare queste

sciocchezze di prendere la mia auto la quale aveva anche le gomme posteriori lisce

e “scivolava meglio”."

Avanti al PP l’accusato ha confermato l’episodio, quantificando

inoltre l’intensità di questo suo divertimento e precisando la funzione delle

gomme lisce a questo fine (verbale 20 aprile 2005, pag. 3):

"

Effettivamente io da quando ho la patente più volte ho fatto

queste manovre con il freno a mano. In totale in cinque anni almeno un

centinaio, anche con altre macchine e con altri amici. (...) ...se le ruote

sono lisce questa manovra riesce meglio e quindi è più divertente. Lo scopo è

quello di divertirsi."

16.

L’ammissione di 100

episodi del genere, di manifesta pericolosità, sull’arco di 5 anni è ritenuta

dalla Corte particolarmente inquietante, indice di un’attitudine alla guida

totalmente immatura, scriteriata e soprattutto radicata, assurta a

consuetudine, quasi si trattasse di normalità. Dichiara infatti l’accusato al

Procuratore pubblico che “...prima dell’incidente non trovavo strano fare

queste manovre di testa-coda” (verbale citato, pag. 4).

Ne emerge, unitamente ai ripetuti episodi di guida nonostante la

revoca, la figura di un prevenuto incorreggibile ed irriducibile, del tutto

dimentico dei propri doveri di automobilista, incapace di conformarsi ai

precetti di guida corretta e sicura, sordo ai provvedimenti amministrativi,

ancorché incisivi, come pure a quelli penali, ivi compreso un non breve periodo

di detenzione effettiva di oltre due mesi.

17.

L’11 novembre 2004

l’accusato ha incontrato l’amico __________ verso le 18.30 presso l’ampio

parcheggio del __________ in quanto i due intendevano trascorrere la serata

insieme. Come aperitivo hanno bevuto 4 birrini (inteso con ciò consumazioni di

birra da 0.2 litri) presso quell’esercizio pubblico. Quindi si sono recati a

cena presso il bar __________. Per la breve trasferta hanno deciso di

utilizzare la vettura dell’accusato, e non invece la Jeep Suzuki di __________,

benché essa -si presume- fosse dotata di pneumatici degni di questo nome.

Interrogato dal Presidente sul motivo dell’utilizzo di una vettura con le gomme

lisce in luogo di una in corretto stato di circolazione, l’imputato si è

limitato a rilevare che a quel momento non pioveva ancora per il che, secondo

il suo errato ragionamento, il pericolo causato dalle gomme distrutte sarebbe

stato inesistente o comunque minore rispetto ad una situazione di fondo

stradale bagnato. A cena i due hanno continuato ad assumere alcolici,

l’accusato rammenta di avere bevuto due bicchieri di vino bianco e un digestivo

Ramazzotti (cfr. il suo verbale 19 novembre 2004, pag. 2, in: plico doc. AI

16). Dopo cena i due hanno fatto tappa al bar __________, dove l’accusato ha

incontrato __________, con cui all’epoca divideva l’alloggio, oltre ad altri

amici della compagnia. Nell’occasione il prevenuto si è bevuto un altro birrino

(cfr. verbale citato, pag. 2).

Il passaggio a __________ è stato di breve durata, il tempo

appunto di un saluto e di una birra, mentre che la meta successiva era il bar __________,

dove il prevenuto sostiene di essere giunto, sempre con __________, poco dopo

le 23.

18.

L’imputato sostiene di

non avere bevuto nulla al __________. Secondo l’accusato, dopo un breve saluto

agli amici incontrati in questo locale, a lui e al __________, visto che nel

frattempo si era messo a piovere abbondantemente, sarebbe venuta l’idea di

movimentare la serata partendosene in auto per andare a fare un po’ di “freni a

mano” (cfr. l’estratto dal cennato verbale già trascritto al consid. 15). Così

è stato, e per quanto rammenta l’accusato sarebbe stato proprio __________ a

mettersi per primo al volante della Seat Ibiza del prevenuto e ad esibirsi in

un “testa-coda”, probabilmente all’altezza dell’intersezione tra la strada

cantonale __________ e la strada che conduce al __________ (ovvero, se così

fosse, su una delle strade di maggior transito del luganese).

L’accusato rammenta poi di essersi messo lui alla guida, mentre

che __________ ha preso posto di fianco a lui, ma a partire da questo punto

egli non ha più ricordo dell’accaduto.

19.

Secondo la

ricostruzione degli avvenimenti effettuata in base agli altri elementi

disponibili, ed in particolare la relazione peritale (AI 31) e la deposizione

della conducente della vettura coinvolta nella collisione (in AI 16 e verbale

20.

aprile 2005 avanti al PP), si ha che alle ore 23.25 circa la Seat Ibiza di

proprietà dell’accusato, che egli conduceva in stato d’ebrietà (in AI 16:

minimo 1.19 – massimo 1.31 g/kg), superata la rotonda detta “delle 5 vie”, in

territorio di __________, ha affrontato, a forte velocità, il tratto di strada

in salita in direzione di __________. Raggiunta la curva ad ampio raggio sulla

sinistra posta circa 200 metri dopo la predetta rotonda, le ruote posteriori

(completamente lisce) della vettura guidata dall’accusato, in quel momento alla

velocità di circa 81 km/h in luogo dei 50 km/h consentiti, hanno perso

l’aderenza all’asfalto bagnato. Il conducente ha così perso la padronanza della

vettura, sulla quale si è innescata una situazione di sovrasterzo che ha fatto

sì che la vettura compisse una rotazione di 90 verso destra, invadendo nel

contempo la corsia di contromano. Nella direzione contraria a quella della

vettura del prevenuto procedeva regolarmente PL 2 al volante della propria

vettura Suzuki Baleno. Essa, che rammenta che in quel momento pioveva

abbastanza forte, si è vista la propria corsia di marcia improvvisamente

sbarrata dal veicolo del AC 1, messosi di traverso. La frenata ha consentito

alla signora PL 2 di ridurre la velocità del suo veicolo dagli iniziali circa

53.

km/h, ma non di evitare l’impatto, che è avvenuto tra la parte anteriore

della Suzuki, con una velocità residua di circa 23 km/h, e la fiancata destra

della Seat, che ancora procedeva (di traverso) a circa 71 km/h, in

corrispondenza della portiera lato passeggero.

In conseguenza del violento impatto __________, che occupava il

sedile anteriore destro della Seat (zona della vettura che in pratica ha

cessato di esistere per effetto dell’urto; cfr. AI 18, foto n. 16), ha

riportato ferite tali da causarne la morte. PL 2 ha invece riportato una

complessa frattura del braccio destro, la cui riduzione ha necessitato un

intervento chirurgico, con degenza ospedaliera di una settimana. PL 1, che si

trovava a bordo della vettura condotta dalla madre, ha per sua parte riportato

delle contusioni.

20.

La collisione è manifestamente

ascrivibile all’invasione di corsia da parte della vettura Seat, sfuggita al

controllo del conducente. La perdita di controllo è a sua volta la chiara

conseguenza della triplice, macroscopica violazione di norme della circolazione

stradale da parte del AC 1, che circolava in stato di ebrietà, a velocità molto

superiore a quella consentita -ritenuto comunque che per le circostanze

(pioggia, alcol e gomme lisce) essa avrebbe dovuto essere ben inferiore a

quella massima consentita- e con il veicolo gravemente difettoso, laddove il

difetto, costituito dalle gomme posteriori completamente lisce, era

suscettibile di creare un acutissimo pericolo proprio nella situazione data di

asfalto bagnato e forte pioggia.

Dal profilo giuridico va nella fattispecie ammessa la correttezza

delle imputazioni di cui ai punti 1-5 dell’atto di accusa. AC 1 è pertanto

autore colpevole di omicidio colposo in relazione alla morte di __________, di

lesioni colpose per il danno arrecato al corpo di PL 2, di grave infrazione alle

norme della LCS giusta il suo art. 90 cifra 2 per avere messo in serio pericolo

la sicurezza di PL 1 con le predette infrazioni delle norme della circolazione,

di guida in stato d’ebrietà e di circolazione con veicolo difettoso, riferita

allo stato dei pneumatici posteriori.

21.

Dovendosi commisurare

la pena alla colpa del AC 1, non è difficile rilevare come essa sia

particolarmente grave. Pesano innanzitutto, nel giudizio della Corte, i

ripetuti precedenti, sempre in tema di circolazione stradale, reiterati al

punto di dovere espiare la terza condanna subita, oltre che le prime due per

effetto della revoca delle precedenti sospensioni condizionali. Non va poi

dimenticato che il AC 1, prima dei più drammatici fatti dell’11 novembre 2004,

era già ricaduto nella guida senza licenza, oltre che senza assicurazione, già

con l’episodio dell’8 settembre 2004, che se giudicato da solo gli sarebbe

valso una sanzione significativa.

Quanto alle imputazioni principali, è addirittura sconsolante

rimarcare quanto sia stata enorme la misura della scriteriata negligenza del AC

1.

L’episodio che porta alla morte di __________ è un autentico assommarsi di

idiozia del suo autore. La corsa fatale è infatti totalmente inutile e futile:

non si deve andare in nessun luogo, ma si utilizza invece la vettura al solo

fine di divertirsi commettendo gravi violazioni delle norme di circolazione.

Guida in stato d’ebrietà, 81 km/h invece dei 50 km/h consentiti (nota bene:

ebbro, nottetempo, nella pioggia battente e con le gomme lisce), vettura in

stato difettoso. Ognuna di queste tre violazioni ai precetti di guida prudente

e sicura avrebbe da sola potuto causare la morte di un individuo e non vi è

perciò sorpresa alcuna nel fatto che il AC 1, negligente sino ai limiti

dell’intenzionalità eventuale per avere assommato in sé ben tre macroscopiche

violazioni dei propri obblighi di diligenza, da autentica mina vagante per le

strade che era (e non solo quella sera, vista l’usuale prassi dei “freni a

mano”), sia alfine esploso, uccidendo il proprio amico __________.

In queste circostanze la Corte non ha difficoltà alcuna nel

giustificare la pena detentiva inflitta di 12 mesi, ai fini della quale,

secondo la prassi delle Corti giudicanti, sarebbe stato sufficiente il reato di

omicidio colposo provocato dalla “sola” guida in stato d’ebrietà. Se difficoltà

vi è per la Corte, è semmai per l’opposto motivo che si tratta di pena

suscettibile di essere considerata troppo mite rispetto alla colpa dell’autore.

Il Procuratore Pubblico aveva in effetti richiesto una non eccessiva pena di 18

mesi e la difesa, per sua parte, avrebbe addirittura ritenuto accettabile il

suo aumento sino a 24 mesi (a condizione di ottenere la sua sospensione

condizionale), per il che essa sarebbe ora malvenuta a dolersi di una pena

commisurata in 12 mesi.

Il mite pronunciamento della Corte, che costituisce la

compressione di una pena che doveva essere ben più lunga, è in effetti motivato

dal fatto che si tratta di pena detentiva non sospesa, ricondotta al limite di

12.

mesi all’unico motivo di dare al AC 1, qualora ne ricorreranno le

condizioni, la possibilità di eventualmente espiarla in regime di semilibertà

invece che in condizioni di carcere chiuso. Alla pena detentiva viene inoltre

cumulata, per le contravvenzioni commesse, la multa di fr. 1'000.-, non

esorbitante per rapporto alla situazione reddituale dell’accusato (che peraltro

nulla ha eccepito in proposito), con la comminatoria della sua sostituzione con

una pena detentiva di 30 giorni per il caso di mancato pagamento.

22.

Il vero punto di

questione dell’odierno processo è, come rettamente individuato dalla difesa,

quello relativo alla decisione circa la sospensione condizionale della pena,

ossia quello concernente la prognosi da formulare circa la futura condotta del AC

1.

La stessa difesa si è, con realismo, avveduta della delicatezza

della situazione, essendosi essa espressa in termini di prognosi che può essere

formulata positivamente seppur “a denti stretti”, e proponendo essa stessa, in

tale eventualità (a riprova perciò di ampie perplessità sul tema) l’imposizione

del periodo di prova massimo di 5 anni.

La Corte, per sua parte, ritiene invece che per il AC 1 debba

essere formulata una prognosi negativa, e che egli debba perciò essere chiamato

a scontare la pena detentiva inflittagli.

L’esame, nell’ottica della prognosi, dei fatti posti a giudizio

letti alla luce dei precedenti del AC 1 è a dire poco sconfortante.

L’imputato ha infatti dato tangibile prova di non comune

pervicacia nel dimostrarsi ineducabile alla corretta circolazione stradale. Del

tutto sordo ad ogni monito, ancorché severo, egli può rivendicare la qualifica

di irriducibile, di vero e proprio teppista della circolazione stradale.

A 24 anni, infatti, (questa la sua età al momento dell’incidente

mortale), egli aveva già subito ben quattro procedimenti di revoca di licenza

di condurre, assommanti a complessivi 18 mesi solo per la categoria B

(autoveicoli). Non era nuovo agli incidenti della circolazione, avendone già

vissuti due, di cui almeno uno piuttosto grave (una collisione frontale), da

lui provocato in stato di spossatezza ed ebrietà, ed in cui sia lui che il

passeggero anteriore avevano riportato ferite. L’unico insegnamento che ne ha

tratto sembra essere quello per cui dei provvedimenti di revoca della licenza

ce ne si può tranquillamente fregare. Nemmeno le sanzioni penali hanno sortito

su di lui migliore effetto. Le prime due condanne sospese sembrano essere

scivolate su di lui come acqua fresca, perché in tempi brevi ha nuovamente

infranto la LCS. Sintomatico il fatto che egli non abbia neppure saputo

superare un periodo di prova di un solo anno. Ne è seguita, nell’autunno del

2001, l’espiazione di complessivi ben 65 giorni di carcerazione. Alla prova dei

fatti, si deve essere trattato di sanzione insufficiente, o comunque priva

della capacità di educare il AC 1. Non va infatti disatteso che prima ancora di

provocare la morte dell’amico, egli aveva nuovamente violato la LCS nell’agosto

del 2004, circolando con un motoveicolo non assicurato e alla cui guida non era

abilitato. Poi, pochi mesi dopo, a dispetto dell’inchiesta in corso per i fatti

di agosto, laddove l’essere in attesa di una nuova sanzione penale ed

amministrativa avrebbe dovuto consigliare prudenza anche ad un soggetto poco

rispettoso delle norme di circolazione, l’episodio clamoroso dell’11 novembre

2004.

Ai fini della prognosi negativa, il clamore dell’episodio non risiede

tanto nella tragicità dell’esito, peraltro ampiamente prevedibile, ma

nell’accresciuto sprezzo delle norme di circolazione dimostrato dal AC 1 nella

circostanza. Alcol, velocità, veicolo lanciato sull’acqua con le gomme lisce,

ancora non danno la giusta misura della stolida attitudine dell’accusato. Al

micidiale cocktail occorre ancora aggiungere la constatazione del fatto che il AC

1.

quella sera, nelle predette condizioni sue e del veicolo, perseguiva il

proprio divertimento per mezzo di corse sulla pubblica via finalizzate a fare

deliberatamente sbandare la propria vettura, provocando il “testa-coda” con lo

sterzo e il freno di stazionamento, scimmiottando così le tecniche dei piloti

di rally. E siffatta attitudine, si badi bene, non era per nulla episodica, ma

costituiva al contrario un radicato malvezzo del AC 1, messo in pratica, a suo

dire, circa 100 volte negli ultimi 5 anni. Il pensiero che ciò possa essere

letto come la prova più lampante della sua totale incapacità di condurre

civilmente un veicolo a motore non ha mai sfiorato il prevenuto: nei verbali

predibattimentali ha definito normale questa forma di divertimento; chiamato a

giustificarsi dal Presidente, ha saputo solamente argomentare che altri

avrebbero praticato questa forma di divertimento in misura ancor maggiore

rispetto a lui.

Il AC 1 è, in conclusione, né più né meno di un bullo motorizzato.

Del tutto impenitente in questa sua attitudine, incurante di pregressi

incidenti, con o senza feriti, delle revoche della licenza, delle multe, dei

procedimenti penali, delle condanne a pene detentive sospese, e addirittura a

quelle da espiare. Il suo vago ispirarsi agli sport dei motori (le manovre da

rallysta, le cinture sportive montate sulla vettura in vista di partecipare

allo slalom di __________, il dichiarato intento di correre in moto) è un

offesa per i praticanti e gli appassionati di questi sport. AC 1 era una mina

vagante sulle strade di tutti, che purtroppo è puntualmente esplosa. Per quanto

abbia esaminato a fondo l’incarto, la Corte non ha trovato un solo elemento

positivo di prognosi. Anche al dibattimento, l’accusato non si è certo

stracciato le vesti nel tentativo di dare di sé un immagine positiva, che

difatti non ha dato. Distaccato, quasi assente, parzialmente dimentico dei suoi

trascorsi e dei precedenti, è sembrato mostrare solo verbale solidarietà nei

confronti dei familiari della vittima, mai contattati in precedenza. Nel

frattempo non ha più guidato, perché gli è stato vietato, ed ha accantonato del

denaro, seppure poco, in favore della sua assicurazione in vista del sicuro

regresso per colpa grave che lo attende. Nulla più del suo dovere.

Certo, si potrebbe argomentare che ora, finalmente, dopo un morto

ed un ferito, dopo averla fatta veramente grossa, egli ha finalmente capito la

lezione, e che una pesante pena detentiva sospesa potrebbe fungere da

sufficiente deterrente, che la prognosi favorevole potrebbe trovare ulteriore

sostegno in un provvedimento accompagnatorio di divieto di condurre veicoli a

motore.

Il ragionamento non può essere accettato dalla Corte, perché se

valevole, oltre ad essere troppo comodo, osterebbe a qualsiasi condanna ad una

pena da espiare, potendosi sempre affermare legittimamente che la sospensione

condizionale della pena abbia un effetto risocializzante.

La Corte, oltre a riaffermare i propri precedenti argomenti,

ravvisa invece una manifesta debolezza di carattere dell’accusato, che, unita a

menefreghismo, gli impedisce di conformarsi alle sanzioni e di dare riscontri

positivi laddove messo alla prova. Ne consegue, che la comprensione

dell’illecito può nel suo caso solo passare attraverso l’effettività della sanzione,

laddove una diversa soluzione costituirebbe unicamente espressione di malinteso

pietismo nei confronti di un ancor giovane ragazzo. Di questo, del resto, la

Corte ha già dato sufficiente prova riconducendo la sanzione entro i limiti

della possibile espiazione in forma agevolata. Di più, francamente, l’accusato

non merita.

Si ha perciò che la prognosi è negativa, e la pena detentiva di 12

mesi non può pertanto essere posta al beneficio della sospensione condizionale.

23.

L’art. 67b CP, dal

titolo marginale “divieto di condurre”, stabilisce che se l’autore ha

utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e

sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice con la pena (o la misura)

può ordinare il ritiro della licenza di condurre sino ad un massimo di cinque

anni. La Corte non ha ritenuto di avvalersi di tale prerogativa. Essa ha

rilevato da un lato che è già in corso il procedimento amministrativo nei

confronti del AC 1, nel cui contesto gli è cautelativamente già stata revocata

la licenza di condurre a tempo indeterminato sin dal momento dell’incidente

(cfr. plico doc. TPC 8), d’altro lato essa non ha ritenuto nella specie di

potersi contentare di una revoca limitata a 5 anni, motivo per cui preferisce

esprimere qui l’auspicio all’indirizzo dell’Autorità amministrativa della

revoca al AC 1 della licenza di condurre a titolo definitivo.

24.

I genitori di __________

hanno tra l’altro postulato il risarcimento del torto morale da loro subito.

Sull’enormità del pregiudizio arrecato loro non vi è necessità di

dilungarsi.

La Corte ha comunque inteso considerare, quale motivo di

aggravamento dell’offesa alla personalità, la particolare circostanza

dell’assoluta gravità della negligenza dell’autore e della futilità delle

motivazioni che hanno causato il decesso del loro figlio. L’accaduto non può

essere definito una tragica fatalità, a fronte della quale può alla fine essere

possibile rassegnarsi. Si è trattato invece di una morte evitabile, frutto di

crasse violazioni dei più elementari principi di prudenza, tali da provocare

sgomento ed ulteriore sofferenza.

E’ così parsa del tutto adeguata la pronuncia di un risarcimento

per torto morale di fr. 30'000.- per ciascun genitore, importo peraltro in

linea con gli orientamenti della più recente giurisprudenza, volta ad un lento

ma costante aumento degli indennizzi (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtung,

3.

edizione, I/6.10).

Ad ognuno di essi la Corte riconosce inoltre l’importo,

determinato in forma presumibile ed equitativa riducendo proporzionatamente le

note onorari dei patrocinatori, di fr. 5'000.- per spese di patrocinio legale.

Per il rimanente delle loro pretese le parti civili sono rinviate al competente

foro civile.

25.

La tassa di giustizia

di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

Rispondendo affermativamente ai quesiti

posti, meno che al n. 2;

visti gli art. 10, 12, 40, 42,

47, 49, 103, 106 cpv 2, 117, 125 CP;

90.

cfr. 2, 91 cpv. 1, 93 cfr. 2 cpv. 1, 95 cfr. 1, 96 cfr. 1. e 2 LCStr;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

omicidio colposo

per avere,

l’11 novembre 2004, a __________,

per negligenza, al volante della vettura Seat Ibiza TI circolando

in stato di ebrietà, a velocità inadeguata e con i pneumatici posteriori lisci,

provocato la collisione con il veicolo Suzuki Baleno TI a seguito della quale

il passeggero __________ ha riportato lesioni tali da causarne il decesso;

1.2

lesioni colpose

per avere,

l’11 novembre 2004, a __________,

per negligenza, causato un danno al corpo di PL 2;

1.3

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

l’11 novembre 2004, a __________,

violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando

un serio pericolo per la sicurezza di PL 1,

il quale a seguito della collisione di cui al punto 1 AA,

riportava contusioni al ginocchio e al costato;

1.4

circolazione in stato di

ebrietà

per avere,

l’11 novembre 2004, a __________,

circolato alla guida del veicolo Seat Ibiza TI in stato di

ebrietà (alcolemia min. 1.19 g/kg – max. 1.31 g/kg);

1.5

circolazione con veicolo

difettoso

per avere,

l’11 novembre 2004, sulla tratta __________,

condotto la vettura Seat Ibiza TI, sapendo che il profilo dei

pneumatici posteriori non era conforme alle prescrizioni;

1.6

circolazione senza licenza

di condurre

per avere,

l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,

circolato alla guida del motoveicolo Cagiva Mito 125,

senza essere in possesso della relativa licenza di condurre;

1.7

conducenti senza

l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,

condotto il motoveicolo Cagiva Mito 125 privo di targhe di

controllo e della licenza di circolazione richiesta e senza l’assicurazione responsabilità

civile prescritta;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC

1.

è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi;

2.2

alla multa di fr. 1000.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena

detentiva sostitutiva di 30 giorni;

2.3

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

AC 1 è condannato a versare:

3.1

alla PC PC 2 l’importo di fr.

30'000.- per torto morale

e fr. 5'000.- per spese legali;

3.2

alla PC PC 1 l’importo di fr.

30'000.- per torto morale

e fr. 5'000.- per spese legali.

4.

Le PC sono rinviate al foro

civile per il rimanente delle loro pretese.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PL 1

4.

PL 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'670.15

Perizie fr. 4'111.90

Multa fr. 1'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 8'332.05

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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