72.2006.141
processo assise criminale - infrazione aggravata LFStup (venduto e/o ceduto rispettivamente gr 1380, gr 598 e gr 800 di cocaina), contravvenzione LFstup, riciclaggio di denaro, violazioni alla LCS, fa
5 gennaio 2007Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2006.141
Data decisione, Autorità:
05.01.2007, PENAL
Titolo:
processo assise criminale - infrazione aggravata LFStup (venduto e/o ceduto rispettivamente gr 1380, gr 598 e gr 800 di cocaina), contravvenzione LFstup, riciclaggio di denaro, violazioni alla LCS, falsità in certificati
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DOCUMENTI ESTERI
FALSITÀ IN DOCUMENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 252 CPS
art. 305 cpv. bis CPS
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 95 LCSTR
art. 19 cpv. 2 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2006.141
Lugano,
5 gennaio 2007/ep
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2
AS 3
AS 5
AS 6
AS 7
con la segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Conviene oggi giovedì 4 gennaio 2006 nell’aula penale di
questo Palazzo di giustizia
per giudicare
1. AC 1
e
domiciliato a
detenuto
dal 17 maggio 2006;
2. AC 2
e
domiciliato a
Alias:
AC 2,
detenuto
dal 19 maggio 2006;
3. AC 3
e
domiciliato a
detenuto dal 19 maggio al 19 luglio 2006;
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1
infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a
quantitativi che sapeva, o doveva presumere,
essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per avere, senza essere
autorizzato,
nel periodo compreso tra
l’anno 2002 e metà maggio 2006,
in diverse località, tra
cui Melano, Maroggia, Bissone, Melide, Paradiso, Lugano e Montagnola,
venduto, detenuto per la
vendita, ceduto gratuitamente,
un
imprecisato quantitativo, ma almeno circa gr. 1500 di cocaina,
ammessi ca. 700-770 gr.,
prevalentemente sottoforma di singoli sacchettini, da circa 0.6/0.8 gr. al
prezzo di Fr. 120/150.-- cadauno, da circa 1 gr. al prezzo di Fr. 150/200.--
cadauno, da circa 5 gr. al prezzo di Fr. 750/1'000.-- cadauno, ad acquirenti
solo in parte identificati,
stupefacente perlopiù
acquistato in Italia da fornitori non identificati ed in parte acquistato, a
Melano, nella prima metà di maggio 2006, da AC 2 in misura di almeno 10 gr.;
Acquirenti
identificati:
AC 3 750 gr.; ammessi:
400/450 gr.;
__________ 300 gr.;
ammessi: 180 gr;
__________ 140-160 gr.;
ammessi 15 gr.;
__________ 50 gr.;
ammessi: gr 30;
__________ 30 gr.;
ammessi: 15 gr;
__________ 25 gr.;
ammessi;
__________ 14/20 gr.;
ammessi: gr. 15;
__________ 15 gr.;
contestati;
__________ 15 gr.;
ammessi: gr 5;
__________ 15 gr.;
ammessi: 0,6 gr.;
__________ 14/15 gr.;
ammessi gr. 10;
____________________ 10
gr.; ammessi;
__________ 10 gr.;
contestati;
__________ 9 gr.; ammessi;
__________ 6-8 gr.;
ammessi: gr. 5;
__________ 5 – 6 gr.;
ammessi: gr. 4;
__________ 5-8 gr.;
ammessi: gr. 5, inizialmente 7-8 gr.;
__________ Karine 3 gr.;
ammessi: 0,6 gr.;
__________ gr. 1,5;
il restante quantitativo
essendo stato venduto a consumatori non identificati;
B. AC 2
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a
quantitativi che sapeva, o doveva presumere,
essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio;
nel
periodo compreso tra l’anno 2000-2003, nonché da settembre 2005 a maggio 2006, nel luganese tra cui Melano, Maroggia ed altre località imprecisate venduto /
ceduto un imprecisato quantitativo di cocaina pari ad almeno circa 700 gr., ammessi
gr. 598, prevalentemente sottoforma di singoli sacchettini da circa 0.8 gr. al
prezzo di Fr.130/150.-- cadauno, a diversi acquirenti, solo in pare
identificati,
stupefacente
acquistato per almeno 200-250 gr. di cocaina, da __________, nel periodo aprile
- maggio 2006, al prezzo di Fr. 80.- al grammo;
il restante quantitativo
essendo stato acquistato perlopiù in Italia ed in altre località del Cantone,
al prezzo di Fr. 100.- al grammo;
Acquirenti
identificati:
AC 3, 300 gr., ammessi;
__________AC 1, almeno 10
gr., contestato;
il restante quantitativo
essendo stato venduto a consumatori non identificati;
2. riciclaggio di denaro
per avere compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo che questi provenivano da un crimine e
segnatamente dall’infrazione aggravata alla LStup come descritto al p.to B.1
del presente atto d’accusa e meglio,
per avere, da località
imprecisata del Cantone, nel corso del mese di maggio 2006, consegnato inviato
a __________, in 3 occasioni, denaro, Fr 3'430.— (incluse le spese di invio) ed
Euro 500, da inviare, tramite __________;
3. falsità in certificati
per avere, da febbraio a
maggio 2006, in varie località del Cantone, al fine di migliorare la propria
situazione e meglio al fine di celare la propria identità in quanto oggetto di
provvedimenti da parte delle autorità giudiziarie italiane, fatto uso, a scopo
d’inganno, della carta d’identità italiana no. AM, della licenza di condurre
italiana no., del documento di codice fiscale e del certificato dello stato di
famiglia italiani contraffatti, tutti a nome di __________, documenti
dichiarati acquistati da sconosciuti a Lugano febbraio-aprile
2006 al prezzo di Fr. 1'800.-- .
4. circolazione in stato di
inattitudine ripetuta
per avere circolato, nel
corso della primavera 2006, in almeno due occasioni, in varie località del
Cantone, segnatamente nel Luganese, al volante della vettura marca Lancia Musa,
targata TI, intestata a AC 3, sotto l’influsso della cocaina;
5. circolazione
senza licenza di condurre ripetuta
per avere circolato, nel
corso della primavera 2006, in almeno due occasioni, in varie località del
Cantone, segnatamente nel Luganese, al volante della vettura marca Lancia Musa,
targata TI, intestata a AC 3, sprovvisto di licenza di condurre valida;
6. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, in varie località del Cantone, nel periodo settembre 2005 - maggio
2006, acquistato per il proprio consumo, e consumato, un imprecisato
quantitativo di cocaina, dell’ordine di 1 ca. grammo alla settimana a partire
da settembre 2005;
C. AC 3
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a
quantitativi che sapeva, o doveva presumere, essere in grado di mettere in
pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per avere, nel periodo
compreso tra novembre 2004 e metà maggio 2006, a Maroggia, Melano, Melide, Campione d’Italia, ed altre località imprecisate, spacciato un
totale ammesso di almeno 860/865 gr. di cocaina, di cui almeno 800 gr. venduti
o procurati e almeno 60/65 gr. ceduti gratuitamente, a diversi acquirenti,
perlopiù identificati,
stupefacente acquistato
da:
- AC 1 per gr. 750 di cui gr.
80 ricevuti gratuitamente, tra fine anno 2004 e metà maggio 2006,
- AC 2 per 300 gr. di
cocaina, tra settembre 2005 e metà febbraio 2006 e tra metà aprile 2006 e metà
maggio 2006;
- __________ per 24 gr. di
cocaina, tra novembre 2004 e dicembre 2004;
- __________ per 2 gr ed
altri spacciatori occasionali non identificati per complessivi gr. 16, tra
settembre 2004 e metà maggio 2006;
stupefacente in parte
destinato al consumo personale;
Acquirenti
identificati:
__________, 160 gr.;
ammessi;
__________, 150 gr.;
ammessi;
__________, 100 gr.;
ammessi;
__________, 80 gr.;
ammessi;
__________, 70 gr.;
ammessi;
__________, 50 gr.;
ammessi;
__________, 50 gr.;
ammessi;
__________, 30 gr.;
ammessi;
__________, 25 gr.;
ammessi;
__________, 10 gr.;
ammessi;
__________, 10 gr.;
ammessi;
__________, 10 gr.;
ammessi;
il restante quantitativo
essendo stato venduto a consumatori non identificati;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo compreso tra settembre/ottobre 2004 ed il maggio 2006, a Maroggia, Melano, Morcote, ed altre località imprecisate, ripetutamente consumato un totale
di almeno 230 gr. di cocaina, nonché detenuto per il proprio consumo, al
momento dell’arresto, un misto di cocaina/eroina;
3. circolazione senza
licenza di condurre
per avere, nel corso della
primavera 2006, in almeno due occasioni, in varie località del Cantone,
segnatamente nel Luganese, messo a disposizione la propria vettura marca Lancia
Musa targata TI al conducente AC 2, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta
la dovuta attenzione imposta dalle circostanze, che questi non era titolare
della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti Art. 19 Cifra 2 LS, Art. 252 CP, Art. 305bis
Cifra 1 CP, Art. 91 cpv. 2 LCS, art. 95 Cifra 1 LCS, Art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 135/2006 del 16 novembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore
d'ufficio, avv. DUF 1.
§ L'accusato AC 2 assistito dal difensore
d'ufficio (GP) avv. DUF 2.
§ L'accusato AC 3 assistito dal difensore
d'ufficio avv. DUF 3.
Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 4 gennaio 2006 dalle ore 09.30 alle ore 16.30;
- venerdì 5 gennaio 2006 dalle ore 09.30 alle ore 17.00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale ripercorre le fasi dell’inchiesta __________, la quale
ha interessato in particolare gli ambienti gravitanti attorno ai locali
notturni del Sottoceneri; l’accusa ricorda inoltre come si è arrivati
all’arresto dei qui imputati. A questo proposito ricorda il colloquio avuto da __________
col commissario __________, sottolinea il tenore di quell’incontro e rileva
come l’accusato abbia già in quell’occasione cercato di ridimensionare le
proprie responsabilità chiamando in causa dei terzi. Questo per dare una prima
idea dell’atteggiamento poi mantenuto nel corso di tutta l’inchiesta di AC 1.
Sottolinea il carattere poco collaborativo e omertoso di AC 1 ma pure di AC 2
che si sono sempre rifiutati di rivelare la vera fonte della cocaina da loro
venduta; droga che verosimilmente proveniva dall’Italia. Evidenzia pure le
contraddizioni emerse nei vari interrogatori.
Dalle risultanze
dell’inchiesta AC 1 deve essere ritenuto responsabile della vendita di circa
1500 grammi; l’accusato ne ha ammessi, con non poche difficoltà, solo ca. 1200
grammi. Sottolinea la non credibilità dell’imputato; egli non ha ammesso le
proprie responsabilità. Ricostruisce le ammissioni dei vari acquirenti di AC 1
e rileva come per loro natura le dichiarazioni degli acquirenti siano
tendenzialmente al ribasso; vi è ragione di credere che le vendite di AC 1
siano pertanto anche superiori.
Analizza i traffici
imputati a AC 2 e a AC 3. Riconosce inoltre l’esistenza di una parziale
correità tra i due. In relazione a AC 3 ricorda l’atteggiamento collaborativo
tenuto dallo stesso e come questi abbia confessato un quantitativo spacciato
addirittura superiore a quello ammesso dai suoi acquirenti. Le ammissioni di AC
2 invece sono state ottenute in modo molto più difficoltoso. Vi è motivo di
credere che il quantitativo realmente spacciato sia superiore.
Chiede pertanto la
conferma integrale dell’atto d’accusa, eccezion fatta per il punto 3AA di AC 3
e di quella 4 AA per AC 2 che vengono a cadere. L’imputazione 2 AA di AC 2 deve
essere ridotta a ca. fr. 1000.- in considerazione della provenienza lecita
accertata di parte dei soldi.
Per AC 1, di cui
sottolinea l’atteggiamento reticente, l’agire reiterato, l’intensità dello
spaccio, l’età matura e il fine di lucro, chiede la condanna ad una pena
detentiva di 3 anni e 9 mesi.
Per AC 2, di cui sottolinea
Fatti
i vari precedenti, il fatto che sia recidivo specifico, l’età matura, l’agire
reiterato ed intenso, il suo atteggiamento omertoso, chiede la condanna ad una
pena da espiare di 2 anni e 9 mesi; Non è infatti possibile formulare una
prognosi particolarmente favorevole ai sensi del nuovo art 42 cpv. 2 CP.
Per AC 3 l’accusa
sottolinea la collaborazione dello stesso ed il fatto che si sia apparentemente
ravveduto e reintegrato, riconosce a suo favore il sincero pentimento; a suo
carico pesa però il fatto che fosse un ex poliziotto. Quale attenuante generica
riconosce il suo consumo di droga. Il PP chiede pertanto per lui la condanna ad
una pena di 2 anni e 4 mesi, non si oppone ad una sospensione parziale della
stessa; nel qual caso chiede un periodo di prova di 3 anni.
§ Il Difensore di AC
1 (avv. DUF 1, il quale sottolinea come il quantitativo imputato
all’accusato diverga da quanto ammesso dallo stesso ieri in aula di solo 300
grammi. Questa differenza deve essere ricondotta ad un errata stima dei sacchettini
venduti dallo stesso - sacchetti che nessuno ha mai pesato - oltre che ad una
incomprensione quo alla fornitura fatta a __________: di 300 pezzi secondo il
suo assistito e di 300 grammi secondo __________. La difesa contesta la
credibilità del __________ di cui sottolinea le contraddizioni rilevabili nei
verbali. Inveritiere a suo dire anche le versione fornita da __________ e da __________,
personaggi su cui rimangono comunque varie ombre. Non vi sono elementi validi a
sostegno della tesi che la droga provenisse dall’Italia. Le ipotesi formulate
dall’accusa al riguardo sono prive di fondamento; come pure che la droga fosse
di buona qualità. Dichiarazioni degli acquirenti di AC 1 confutano infatti
questa tesi.
La difesa osserva come il
suo patrocinato già nel verbale del 18 maggio 2006 abbia ammesso la vendita di
circa 400 grammi di cocaina; nei mesi successivi egli ha proseguito nelle sue
ammissioni per poi arrivare in aula ed ammettere la vendita di 1200 grammi. La
collaborazione fornita da AC 1 non può essere considerata irrilevante. Anche
l’incontro con il commissario __________ deve essere letto in questo contesto.
Non va dimenticato che grazie a AC 1 è stato possibile arrestare gli altri due
coimputati. Sottolinea inoltre la precaria situazione finanziaria in cui
versava il AC 1 allorquando ha cominciato a delinquere. La difesa chiede si
tenga conto della sostanziale incensuratezza del suo patrocinato. Essa conclude
pertanto chiedendo una congrua riduzione della pena proposta dall’accusa, pena
da porsi al beneficio di una sospensione parziale della stessa come permesso
dal nuovo CP;
§ Il Difensore di AC
3 (avv. DUF 3), il quale pone l’accento sulla grande collaborazione fornita
dal suo assistito. Ricorda come il suo patrocinato sia entrato in contatto con
questi ambienti e come abbia iniziato a delinquere per finanziare il proprio
consumo. Egli non ha agito per puro lucro. Rileva inoltre l’incensuratezza di AC
3. Sottolinea come il suo assistito abbia capito la lezione e si sia ravveduto,
ciò che egli ha dimostrato riprendendo subito a lavorare, oltretutto in un
ambiente ben diverso da quello che lo aveva portato a delinquere. Egli ha
inoltre smesso di consumare droga e può anche contare su una situazione
affettiva stabile. La prognosi per AC 3 è sicuramente positiva, la pena deve
pertanto essere posta al beneficio della condizionale. In relazione ad una
eventuale sospensione parziale, come proposto dal procuratore pubblico, invoca
la lex mitior.
Tenuto conto della
collaborazione fornita, la difesa chiede la riduzione di un terzo della pena,
come previsto dalla giurisprudenza del TF.
La difesa conclude
pertanto chiedendo l’assoluzione dall’imputazione 3 AA e la condanna ad una
pena di 18 mesi da porsi integralmente al benefico della sospensione
condizionale.
Chiede il dissequestro
dell’orologio e dei telefonini cellulari Motorola Imei no. e Siemens.
§ Il Difensore di AC
Considerandi
2.
(avv. DUF 2), il quale pone in risalto la personalità, la figura e la
vita anteriore difficile del suo patrocinato. Osserva come posto a confronto
con contestazioni precise AC 2 ha ammesso le sue responsabilità. Questo
atteggiamento non va letto come mancanza di collaborazione ma trova spiegazione
nel carattere di persona precisa dell’suo assistito. Egli è sempre stato lineare
nelle sue dichiarazioni. Fin da subito AC 2 si è attenuto alle ammissioni dei
così detti “regolari”, questo per non accusare ingiustamente delle persone con
una vita “normale”. Egli ha ammesso la vendita di 598 grammi di cocaina, contro
i 700 imputatigli nell’atto d’accusa. La difesa, associandosi a quando detto
dal difensore di AC 1, mette per contro in dubbio l’attendibilità di alcuni
acquirenti. Malgrado i precedenti del suo assistito egli non può essere
considerato un mascalzone, egli ha un “suo senso della giustizia”. L’ultimo
delitto commesso da AC 2 prima dei fatti qui in contestazione risale agli anni
‘90. Ricorda inoltre che il nuovo CP ha elimino la nozione di recidiva.
L’accusato deve essere assolto dall’imputazione di cui al punto 4 AA, che viene
a cadere, e chiede il ridimensionamento di quella del punto 2 AA.
Tutto questo considerato,
la difesa conclude chiedendo una congrua riduzione della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
E’ autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, dal 2002 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Paradiso,
Lugano, Montagnola ed in altre località imprecisate, venduto e/o ceduto
gratuitamente, complessivi ca. 1500 grammi di cocaina?
1.1.1
trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
E meglio come descritto nell’atto
di accusa.
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
B. AC 2
1.
E’ autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, dal 2000 al maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide ed in altre
località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la correità di AC
3, venduto e/o ceduto complessivi ca. 600 grammi di cocaina?
1.1.1
trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2
riciclaggio di denaro
per avere, nel corso del
mese di maggio 2006, da località imprecisata del Cantone Ticino, in 3
occasioni, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine,
il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla
propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr. 3'430.- ed euro
500.
-?
1.3
falsità in certificati
per avere, da febbraio a
maggio 2006, in varie località del Cantone, in due occasioni, al fine di
migliorare la propria situazione e celare la propria identità, fatto uso, a
scopo di inganno, della carta d’identità italiana, della licenza di condurre
italiana nonché del documento di codice fiscale e del certificato dello stato
di famiglia italiani, contraffatti, allestiti a nome di AC 2?
1.4
circolazione senza licenza
di condurre ripetuta
per avere, nel corso della
primavera 2006, in varie località del Cantone Ticino, in 2 occasioni, circolato
al volante della vettura Lancia Musa TI senza essere in possesso della licenza
di condurre?
1.5
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, dal settembre 2005 al maggio 2006, in varie località del Cantone,
acquistato per il proprio consumo e consumato un imprecisato quantitativo di
cocaina, dell’ordine di 1 grammo a settimana?
E
meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
Deve essere ordinata la
confisca di quanto in sequestro?
C. AC 3
1.
E’ autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide,
Campione d’Italia ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente
che in parte con la correità di AC 2,
1.1.1
venduto o procurato
complessivi ca. 800 grammi di cocaina?
1.1.2
ceduto gratuitamente
complessivi ca. 60/65 grammi di cocaina?
1.1.1.1
trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta
per avere, senza essere
autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a Maroggia, Melano,
Morcote ed altre località imprecisate, in più occasioni, consumato complessivi
ca. 230 grammi di cocaina, nonché detenuto al momento dell’arresto un misto di
cocaina ed eroina?
2.
Ha agito in stato di
scemata imputabilità?
3.
Ha egli dimostrato sincero
pentimento?
4.
Può beneficiare della sospensione
condizionale?
5.
Deve essere ordinata la
confisca di quanto in sequestro?
Considerato in fatto ed in diritto:
1.
AC 1, cittadino
italiano, è nato a __________ il 5 febbraio 1949, dove è cresciuto con le due
sorelle ed ha frequentato le scuole dell’obbligo, indi la scuola di geometra.
Egli si è poi iscritto alla facoltà di architettura di Napoli senza terminare
però il ciclo di studi. Il padre, laureato in legge, era un dirigente delle
Ferrovie italiane e oltre ad essere il capostazione titolare di __________ si
occupava anche di altre stazioni del nord Italia. Nel 1976 la famiglia AC 1 si
è trasferita a Como dopo il pensionamento del padre, che in quel luogo aveva
dei contatti e che sperava di poter dare ai propri figli maggiori opportunità
lavorative. Qui l’accusato ha trovato impiego presso la ditta __________ come
operaio, lavoro che ha svolto per 5-6 anni, sino al suo licenziamento
conseguente ad una ristrutturazione dell’azienda. A causa di un incidente della
circolazione egli avrebbe per un certo tempo sofferto di non meglio specificati
problemi di salute, ora risolti. Per alcuni anni il AC 1 è rimasto disoccupato.
In seguito con i soldi lasciatigli in eredità dal padre ha aperto con una socia
un bar a __________, frazione di __________. L’attività è andata avanti per
alcuni anni, ma il AC 1 ha dichiarato di essere poi stato “fregato” dalla sua
socia, la quale avrebbe venduto il bar senza il suo consenso. Per vivere,
l’accusato ha quindi iniziato a effettuare pulizie nottetempo in vari
ristoranti, in nero, lavoro che egli avrebbe svolto sino al momento del suo
arresto percependo circa 300 Euro al mese. Prima dell’arresto AC 1 viveva con
l’anziana madre in un appartamento in affitto in una casa popolare, con una
pigione di poco meno di euro 200 al mese. La madre percepisce una pensione ci
circa Euro 700 al mese.
L’accusato ha dichiarato
di essersi sposato quando ancora abitava a __________, e di avere divorziato
poco tempo dopo, senza avere avuto figli dal matrimonio. Egli è padre di un
figlio, ora 13enne, frutto di una relazione sentimentale con una donna
residente in Ticino. Il ragazzo vive a __________ con la madre. L’accusato ha
dichiarato di aver perso i contatti col figlio a causa di dissapori con la ex
compagna, e di non poter provvedere al suo sostentamento non avendone i mezzi.
AC 1 non ha precedenti
penali in Svizzera, mentre che nel casellario italiano figura a suo carico una
condanna risalente al 1971 ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per furto ed
incendio colposo. A suo dire, nel 1998 egli sarebbe stato inchiestato per
estorsione, risultando però estraneo ai fatti. Avrebbe avuto inoltre dei
problemi anche in Svizzera, negli anni ’90, per una fattispecie di tentata
truffa in danno di una compagnia d’assicurazione, senza però che si sia giunti
a provvedimenti nei suoi confronti.
2.
AC 2, cittadino
italiano, è nato a __________, una cittadina vicino a __________, il 19 settembre
1952.
La famiglia era di umili origini: il padre era contadino e lavorava alle
dipendenze di un agricoltore locale, mentre la madre si occupava della casa.
L’accusato ha due fratelli, uno è deceduto, mentre l’altro vive a __________ e
insegna lettere alle scuole superiori. AC 2 ha frequentato le scuole elementari
ma non ha concluso le medie. Solo in seguito, mentre espiava una delle tante
pene inflittegli, egli ha terminato le scuole dell’obbligo e ha inoltre
conseguito il diploma di geometra. Nel 1967 egli si è trasferito da solo a
Milano per lavorare in un negozio di frutta e verdura gestito da suoi
compaesani. AC 2 ha ricordato quelli anni come un periodo molto duro, durante
il quale ha lavorato letteralmente come un mulo ed è stato sfruttato senza mai
vedere il frutto del proprio lavoro, dato che i suoi guadagni venivano inviati
direttamente ai suoi genitori. Egli avrebbe quindi cercato un altro lavoro, ma
di fatto la situazione non sarebbe cambiata di molto, avendo egli continuato a
lavorare molto duramente, senza mai svagarsi (avrebbe infatti vissuto presso i
datori di lavoro) come invece facevano i suoi coetanei. Sarebbe così nata in
lui una sorta di sentimento di ribellione, che l’avrebbe indotto a cambiare le
sue abitudini e ad uscire a divertirsi, sino a frequentare un giro poco
raccomandabile di giovani delinquenti squattrinati. Egli avrebbe lasciato il
lavoro, iniziando a commettere furti nelle autovetture con queste persone.
Ancora minorenne l’accusato avrebbe subito una prima condanna a 6 mesi di
prigione da scontare presso il carcere __________. Espiata questa pena, uno dei
suoi fratelli sarebbe andato a cercarlo con l’intento di farlo rientrare in
famiglia, ma l’accusato ha dichiaro di aver provato vergogna all’idea, essendo
lui l’unico tra parenti ed amici ad essere stato arrestato. Egli ha pertanto
preferito restare a __________. Negli anni successivi egli ha continuato a
delinquere ed è stato ripetutamente arrestato e condannato. Nel 1976 AC 2 è
stato arrestato per una rapina a mano armata ai danni di una gioielleria,
terminata tragicamente con la morte di un correo. Per questi fatti l’accusato è
stato condannato a 14 anni di reclusione, avendo dovuto lasciarsi imputare
anche il tentato omicidio del gioielliere. Egli è stato scarcerato nel 1985,
avendo beneficiato di 3 anni di condono e di un anno di liberazione anticipata
per buona condotta. In seguito per un breve periodo egli ha convissuto con una
donna risiedente a __________ ed ha lavorato, in nero, come installatore di
condizionatori d’aria. Nel 1987 egli è però stato nuovamente arrestato e
condannato per trasporto di 4 etti di cocaina; egli rimasto in carcere sino al
1990.
L’anno successivo AC 2 ha subito una nuova condanna d un anno per
estorsione. Nel 1992 è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e
condannato a 9 anni di reclusione, a suo dire per soli 100 grammi di droga. Nel
1994.
egli ha subito un’ulteriore condanna per traffico di cocaina, per fatti
antecedenti la condanna del 1992, ricevendo 10 anni di carcere.
L’imputato è stato
scarcerato nel 2001, ma con ancora in sospeso l’espiazione dell’ultima condanna
a 10 anni. Nel 2003 è stato nuovamente fermato e portato nel carcere di __________
per l’espiazione, ma grazie all’interessamento di un nuovo avvocato è riuscito
ad ottenere che tutte le condanne inflittegli dopo il 1989 venissero
considerate quali pene aggiuntive, e ricommisurate in un'unica pena. Ciò è
avvenuto con il provvedimento di cumulo delle pene del 15 novembre 2004, che ha
fissato la pena complessiva a suo carico in 13 anni, 4 mesi e 14 giorni di
reclusione. Ne è seguita la sua scarcerazione, avendo egli nel frattempo già
espiato circa 15 anni.
L’accusato ha descritto
gli anni di libertà tra il 2001 ed il 2003 come un periodo positivo. Egli è
rientrato per un certo periodo al suo paese natio, e ha ripreso una vita tutto
sommato regolare. Nel febbraio/ marzo 2005 egli è tornato a __________ ed ha
cominciato a lavorare presso __________, titolari di una ditta di autotrasporti
di __________. Nel contempo egli, per conto di suoi conoscenti, faceva da
tramite per operazioni di cambio valuta, ottenendo una piccola commissione.
Grazie a queste attività riusciva a conseguire un reddito mensile di circa
2000/2200 Euro. In quel periodo egli ha iniziato a venire in Svizzera per
frequentare locali con prostitute, come il __________. In seguito, per evitare
di incontrare persone conosciute, stante il provvedimento di collocamento in
casa di lavoro che ancora pendeva su di lui a __________, si è spostato a nord,
sino al __________. Per il medesimo motivo della pendenza del provvedimento
restrittivo, egli nell’estate del 2005 avrebbe anche lasciato il lavoro a __________,
iniziando a soggiornare quasi ininterrottamente in Svizzera, da ultimo presso
il cennato __________.
3.
AC 3, cittadino
italiano, incensurato, è nato a __________ il 22 giugno 1971. Ha frequentato le
scuole dell’obbligo a __________ e nel 1984 si è trasferito con i genitori e le
due sorelle a __________. Ha quindi frequentato la scuola professionale elettronica
a __________ ottenendo il relativo diploma. Nel 1989 ha iniziato a lavorare
come magazziniere tessitore a __________, dove è rimasto un paio d’anni. In
seguito è stato assunto presso la __________ in qualità di esattore tasse. Nel
corso del 1991 egli ha nuovamente (e completamente) cambiato settore
d’attività, entrando a far parte della polizia di Stato italiana. Dopo la
formazione interna di sei mesi ha raggiunto la Squadra volante del
Commissariato di __________ con funzione di agente scelto di polizia
giudiziaria. L’accusato è rimasto nelle forze di polizia italiane sino al 1998,
quando a seguito di un trasferimento alla Dogana di __________ ha deciso di
dare le dimissioni. Nel 1999 ha iniziato a lavorare presso la società __________,
attiva nel campo delle automazioni per cancelli, ed è poi passato poco tempo
dopo alle dipendenze di una società immobiliare di __________.
Nel 2000 i genitori del AC
3.
hanno lasciato il nord Italia e si sono trasferiti a Roma, mentre che il
prevenuto ha trasferito il domicilio a __________. Ha quindi iniziato a
lavorare presso il bar __________ in veste di barista, oltre che di socio del
gerente. Dal marzo del 2002 egli ha svolto la funzione di autista del bus
navetta che accompagnava i giocatori al Casino di __________, ma è poi stato
licenziato a causa della soppressione di questo servizio. La notte l’accusato
ha inoltre lavorato saltuariamente come barista alla __________, attività che
ha svolto sino al momento dell’arresto.
Dopo il suo rilascio AC 3
ha trasferito il domicilio da __________ a __________ e ha subito ripreso a
lavorare come cameriere, tenendosi però ben lontano, come ha tenuto a precisare
al dibattimento, dall’ambiente dei locali notturni. Attualmente egli è
impiegato presso la __________.
L’accusato si è sposato
nel 2000 ma già l’anno successivo si è separato dalla moglie. Dalla relazione
non sono nati figli.
4.
Nell’ambito di una
vasta e ramificata inchiesta sul traffico di cocaina (in particolare i tronconi
“__________” e “__________”) vari elementi hanno condotto gli inquirenti sulle
tracce dei qui accusati.
Il cittadino guineano __________,
arrestato all’inizio di febbraio del 2006, aveva confessato le proprie
consistenti vendite di cocaina, fornendo inoltre agli inquirenti una valida collaborazione
sulle circostanze dei propri traffici, il che aveva consentito di giungere alle
altre persone coinvolte.
Una di queste era __________,
domiciliato a __________, forte consumatore di cocaina ed in parte anche
venditore, a sua volta tratto in arresto nel febbraio del 2006, che aveva
indicato tale “__________” (inteso con ciò AC 1) come colui che gli aveva
fornito 300 grammi di stupefacente.
AC 1, avuto notizia di
questa chiamata in causa dallo stesso __________ in occasione di un incontro avvenuto
dopo la di lui scarcerazione , con il verosimile intento di sondare l’ambiente
e/o di allontanare da sé i sospetti, ha chiesto ed ottenuto un incontro
informale con il comm. __________, nel quale gli ha riferito informazioni
concernenti presunte attività illegali di tale “AC 2” (alias AC 2), ospite del
Motel __________.
Agli inquirenti erano
inoltre note le dichiarazioni di __________, consumatrice e spacciatrice di
cocaina assieme all’amico __________, che affermava di avere consegnato a più
riprese circa 200 grammi di cocaina proprio nel predetto motel ad un uomo di
nome “__________”, presente alle volte anche “__________”, che in un’occasione
si era messo a preparare delle buste dosi con lo stupefacente appena
consegnato.
In base a questi elementi
il Procuratore Pubblico ha ordinato l’arresto dei tre personaggi coinvolti,
provvedimento eseguito il 17 maggio 2006 per AC 1, e il 19 maggio 2006 per AC 2
e AC 3.
AC 1 e AC 2 sono rimasti
in carcere preventivo sino al processo, mentre che AC 3 è stato liberato il 19
luglio 2006.
5.
Con atto di accusa
del 16 novembre 2006 il Procuratore Pubblico ha imputato a tutti gli accusati
l’infrazione aggravata alla LFStup. AC 1 avrebbe trafficato almeno 1500 grammi
di cocaina, AC 2 almeno 700 grammi e AC 3 non meno di 860/865 grammi.
Al AC 2 è inoltre stato
imputato il riciclaggio di denaro, per avere inviato in 3 occasioni denaro
provento del proprio spaccio di cocaina ad una cittadina romena (punto B 2 AA),
la falsità in certificati per avere fatto uso di documenti italiani falsificati
(punto B 3 AA), la circolazione in stato d’inattitudine (punto B 4 AA) e senza
licenza di condurre (punto 5 AA), per avere condotto la vettura del AC 3 in due
occasioni senza avere la richiesta licenza e sotto l’influsso di cocaina, e la
contravvenzione alla LFStup per il consumo settimanale di un grammo di cocaina
tra il settembre 2005 e il maggio 2006 (punto B 6 AA).
Al AC 3, oltre
all’infrazione aggravata alla LFStup, sono state addebitate la contravvenzione
alla LFStup per un più consistente consumo di complessivi 230 grammi di cocaina
tra il settembre 2004 e il maggio 2006 (punto C 2 AA) e la circolazione senza
licenza di condurre, per avere prestato la propria vettura al AC 2 sapendo o
dovendo sapere che questi non possedeva la licenza di condurre (punto C 3 AA).
6.
Al dibattimento AC 3,
come già aveva fatto in corso d’inchiesta, ha pienamente confessato i propri
reati di droga, ammettendo la vendita e/o l’offerta di complessivi 860/865
grammi di cocaina a margine della propria attività di cameriere presso il
locale notturno __________, e confermando nel contempo la chiamata in correità
nei confronti del AC 1, dal quale egli ha affermato di avere acquistato 750
grammi di cocaina (mentre che il AC 1 ammetteva la vendita al AC 3 di soli
400/450 grammi). L’imputato ha giustificato il proprio agire in parte con
l’esigenza di far fronte all’onere causatogli dai suoi consumi di cocaina, e
dall’altro con le pressioni causategli da un ambiente di lavoro negativo, in
cui veniva con frequenza sollecitato dagli avventori del locale notturno
affinché procurasse loro lo stupefacente, per il che egli non avrebbe saputo
dire di no anche nell’ottica di favorire il buon andamento del locale. Non
avrebbe comunque tratto alcun profitto dalle vendite di cocaina, potendo con
ciò unicamente garantire, e nemmeno totalmente, il proprio personale consumo.
Nonostante la notevole
gravità oggettiva dei reati, la favorevole situazione del prevenuto dal profilo
soggettivo (incensurato, reo confesso, collaborante sino ai limiti del sincero
pentimento, consumatore al punto da dovere essere ritenuto in stato di almeno
lieve scemata imputabilità) ha consentito di ricondurre la sanzione entro i
limiti dei due anni di pena detentiva, con computo del carcere preventivo
sofferto. Stante una prognosi tendenzialmente favorevole, in specie per essersi
l’imputato immediatamente reinserito nel mondo del lavoro abbandonando
l’ambiente dei locali notturni e per avere cessato ogni consumo di
stupefacenti, la Corte, seppure fissando un periodo di prova di 3 anni, ha
potuto sospendere condizionalmente la sanzione.
7.
AC 2 si è presentato
al dibattimento dopo avere ammesso in corso d’inchiesta la vendita di 598
grammi di cocaina, mentre che egli ha mantenuto le precedenti contestazioni
relative ad una vendita di 100 grammi nel periodo 2000-2003 addebitatagli da __________.
Così delimitata la
contestazione del prevenuto, la Corte ha preliminarmente rilevato che la
collocazione temporale del reato contestato avrebbe imposto -in caso di
condanna- di pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva al provvedimento
italiano che il 15 novembre 2004 aveva cumulato le pene inflittegli con 5
separate sentenze, pronunciate tra il 1989 e il 1999, determinando la pena
complessiva a suo carico in 13 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione (cl. AI AC
3/AC 2, AI 24). Ciò posto, la Corte ha considerato che l’eventuale pena
aggiuntiva a detto provvedimento pena per la vendita di 100 soli grammi di
cocaina sarebbe stata verosimilmente pari o prossima a zero, dal che, per
economia di processo, l’assenso della pubblica accusa alla rinuncia a procedere
oltre in relazione all’episodio contestato, per il quale il AC 2 va in ogni
caso presunto innocente.
Così delimitato l’atto di
accusa, anche il AC 2, come il AC 3, è in definitiva reo confesso al riguardo
dell’imputazione principale di infrazione aggravata alla LFStup. Egli ha
narrato alla Corte di avere cercato riparo in Svizzera da un provvedimento di
collocamento in una casa di lavoro che ancora gravava su di lui in Italia, dopo
15.
anni trascorsi in carcere. Privo di mezzi, avrebbe provveduto al proprio
sostentamento con le vendite di cocaina, effettuate nel medesimo contesto di
locali notturni in cui agiva il AC 3, con il quale avrebbe allacciato un
rapporto d’amicizia, tanto che i due nella fase finale della loro attività
avrebbero agito in società (ossia in correità dal profilo penale), dividendosi
gli utili delle vendite di cocaina effettuate in comune.
Il AC 2, a giusta ragione,
ha parzialmente contestato l’imputazione di riciclaggio di denaro, avendo egli
dimostrato che buona parte del denaro da lui inviato a tale __________ per
consentirle il reinserimento in __________ e con ciò la rinuncia all’attività
di prostituta in __________ a margine dei locali notturni in questione,
proveniva da un prestito che egli si era fatto fare dal datore di lavoro, e non
dall’attività di spaccio di cocaina. Per circa fr. 1'000.- egli ha invece
ammesso di avere in tal modo commesso atto di riciclaggio del provento del
proprio reato.
Egli ha pure ammesso il
fondamento delle imputazioni di falsità in certificati, per avere in due
occasioni esibito una falsa carta d’identità, di ripetuta circolazione senza
licenza di condurre e di contravvenzione alla LFStup in relazione ai suoi
regolari ma ancora contenuti consumi di cocaina.
Ha invece contestato,
senza che potesse essere dimostrato il contrario, di avere condotto la vettura
del AC 3 dopo avere assunto cocaina, e quindi sotto l’effetto di tale sostanza.
Dal profilo oggettivo egli
è mano compromesso del AC 3, stante una vendita di cocaina di minore entità e
commessa sul più breve arco di tempo di alcuni mesi. Appare invece manifesto
come egli sia invece sfavorito, nel raffronto con il coimputato, dal proprio
aspetto soggettivo.
La Corte, nondimeno, non
si è fatta condizionare dagli invero impressionanti precedenti del AC 2, e ha
rifiutato di trarne la conclusione per cui egli sarebbe un criminale incallito.
Sentita in aula la storia della sua vita, è emersa piuttosto l’immagine di un
uomo che ha commesso molti errori, ciò che egli ha ammesso, ma che non è
comunque privo di un proprio codice di comportamento, e che sarebbe perciò
sbagliato definire sprezzante o del tutto privo di scrupoli.
Egli, stando al suo
racconto, è oltretutto probabilmente stato punito in passato in misura
superiore ai propri demeriti, sino ad accettare di entrare in una logica per la
quale egli è non è una persona per bene, che nella vita è perciò destinata a
trovarsi in perenne contrapposizione con quelle che egli definisce le “persone
regolari”, rispetto alle quali è percettibile la sua situazione di
inadeguatezza.
Sintomatica della sua
accettazione dei contrapposti ruoli sociali, la frase resa in istruttoria,
secondo cui egli rinunciava a contestare le chiamate in causa fatte nei suoi
confronti appunto dalle “persone regolari”, ovvero quelle che hanno un lavoro e
una vita normale, rimettendosi alle loro dichiarazioni. Comprensibile, in
siffatto contesto, anche l’affermazione del AC 2 della difficoltà per lui di
trovare un posto di lavoro, ed apprezzabile è pure che egli, nella difficile
situazione, abbia ancora la capacità di dare prova di umanità, allorché invia
del denaro in __________ per levare dalla prostituzione una giovane donna.
Così parzialmente
stemperata la figura soggettivamente negativa del AC 2, la Corte ha ritenuto di
applicare la medesima pena detentiva di due anni pronunciata nei confronti del AC
3, senza però la possibilità di sospenderla condizionalmente.
8.
AC 1 è l’imputato
principale di questo procedimento. L’atto di accusa gli imputa l’infrazione
aggravata alla LFStup per la vendita di almeno 1500 grammi di cocaina nel
periodo 2002 – maggio 2006, reato in prevalenza commesso nel sottobosco di
locali notturni in cui è praticata la prostituzione, tra cui in particolare il
bar __________, definito dall’accusato il proprio “ufficio”, e la __________,
come pure in altri esercizi pubblici come ad esempio il __________. Durante
l’inchiesta egli ha ammesso la vendita di 700-770 grammi di stupefacente,
motivo per cui il procedimento aveva nei suoi confronti natura parzialmente
indiziaria, fondato sulle chiamate in causa degli acquirenti identificati.
Al dibattimento l’accusato
ha solo parzialmente modificato la precedente attitudine reticente, ammettendo
di avere fornito al AC 3 i 750 grammi di cocaina che questi dichiarava (invece
dei 400/450 grammi giurati e spergiurati in precedenza), e confermando inoltre
le chiamate in causa di vari acquirenti minori, in precedenza in parte o del
tutto contestate.
Le ammissioni del
prevenuto sono perciò così salite a circa 1200 grammi. La Corte, tuttavia, ha
ritenuto l’imputato persona non credibile, siccome dedita al sistematico
ridimensionamento delle proprie responsabilità, anche quando confrontata con
chiamate in causa oggettivamente non controvertibili. Dopo esame di ogni
singola chiamata in causa, la Corte ha perciò determinato in complessivi 1380
grammi di cocaina il quantitativo da lui venduto.
Nel determinare la sanzione
a suo carico, la Corte ha ritenuto la notevole gravità oggettiva del reato
commesso, avendo il AC 1 venduto un importante quantitativo di stupefacente per
effetto di un’attività delinquenziale al dettaglio intensa e reiterata nel
tempo, circa 3 anni, alla quale ha messo fine solo l’inchiesta in rassegna,
senza che vi sia mai stato ravvedimento da parte dell’accusato. Egli non è
consumatore di stupefacenti, ma ha agito allo scopo di assicurare il proprio
mantenimento con l’attività di spaccio, stante la manifesta insufficienza delle
entrate lecite da lui dichiarate. Dal profilo soggettivo non risultano
particolari circostanze attenuanti, se non la sostanziale incensuratezza -l’unico
precedente, seppure non trascurabile, risale a più di 30 anni fa- e la parziale
confessione, che non va confusa con una collaborazione, qui inesistente.
Tutto considerato, la
Corte ha ritenuto che la sua pesante colpa debba essere sanzionata con una pena
detentiva di 3 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.
9.
La Corte ha altresì
disposto la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con distruzione dello
stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali ha mantenuto
il sequestro a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, e di
taluni oggetti personali (orologio, cellulari, abiti), indicati nel dispositivo
n. 5, dissequestrati in favore dei condannati.
10.
La tassa di giustizia
di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico del AC 1 per ½, del AC
3.
per ¼ e del AC 2 per ¼.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti
posti, meno che al n. 2, mentre che per il n. 1.1 la risposta è parzialmente
affermativa;
B. per AC 2 affermativamente ai
quesiti posti, meno che al n. 2, mentre che per il n. 1.2 la risposta è
parzialmente affermativa;
C. per AC 3 affermativamente ai
quesiti posti, meno che per i n. 2 e 3;
visti gli art. 10, 12, 19, 40, 42, 43, 44,
47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 252, 305bis cifra 1 CP;
19.
a e 19 cifra 2 LFstup
art. 91 cpv. 2, 95 cifra 1
LCS
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere
autorizzato, dal 2002 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Paradiso,
Lugano, Montagnola ed in altre località imprecisate, venduto e/o ceduto
gratuitamente, complessivi almeno 1’380 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
AC
2.
è autore colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere
autorizzato, da settembre 2005 al maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide ed in
altre località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la
correità di AC 3, venduto e/o ceduto complessivi ca. 598 grammi di cocaina;
2.2
riciclaggio
di denaro
per avere, nel corso del mese di
maggio 2006, da località imprecisata del Cantone Ticino, in 3 occasioni,
compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla
propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr. 1000.-;
2.3
falsità
in certificati
per avere, da febbraio a maggio
2006, in varie località del Cantone, in due occasioni, al fine di migliorare la
propria situazione e celare la propria identità, fatto uso, a scopo di inganno,
della carta d’identità italiana, contraffatta, allestita a nome di AC 2;
2.4
circolazione
senza licenza di condurre ripetuta
per avere, nel corso della
primavera 2006, in varie località del Cantone Ticino, in 2 occasioni, circolato
al volante della vettura Lancia Musa TI senza essere in possesso della licenza
di condurre;
2.5
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, dal settembre 2005 al maggio 2006, in varie località del Cantone,
acquistato per il proprio consumo e consumato un imprecisato quantitativo di
cocaina, dell’ordine di 1 grammo a settimana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
AC 3 è autore
colpevole di:
3.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere
autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide,
Campione d’Italia ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente
che in parte con la correità di AC 2,
3.1.1
venduto o procurato
complessivi ca. 800 grammi di cocaina;
3.1.2
ceduto gratuitamente
complessivi ca. 60/65 grammi di cocaina;
3.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere, senza essere
autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a Maroggia, Melano,
Morcote ed altre località imprecisate, in più occasioni, consumato complessivi
ca. 230 grammi di cocaina, nonché detenuto al momento dell’arresto un misto di
cocaina ed eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
4.
Di conseguenza:
4.1
AC 1 è condannato:
alla pena detentiva di 3 (tre)
anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2
AC 2 è condannato:
alla pena detentiva di 2 (due)
anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.3
AC 3 è condannato:
4.3.1
alla
pena detentiva di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.3.2
l’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di 3 anni
5.
È ordinata la confisca di tutti
gli oggetti sequestrati, menzionati nell’AA, con distruzione dello
stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali è mantenuto
il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di
giustizia, dei cellulari Motorola (Imei finale) e Siemens e dell’orologio
imitazione Rolex, dissequestrati a favore del AC 3, e di 1 completo e 3 vestiti
marca Canali (menzionati nei verbali di sequestro 20.5.2006), dissequestrati a
favore di AC 2.
6.
La
tassa di giustizia di fr. 2000.- e le spese sono messe a carico dei condannati
in ragione di ½ a AC 1, ¼ a AC 3 e ¼ a AC 2.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso
deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da
oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'701.45
Spese diverse fr. 231.70
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 13'033.15
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 1000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'350.75
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 6'400.75
===========
Distinta spese a carico di AC 2:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'675.35
Spese diverse fr. 231.70
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 3'432.05
===========
Distinta spese a carico di AC 3:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'675.35
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 3'200.35
===========
Intimazione a:
terzi implicati
1.
AS 1
2.
AS 2
3.
AS 3
4.
AS 4
5.
AS 5
6.
AS 6
7.
AS 7
8.
GI 1
9.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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