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Decisione

72.2006.141

processo assise criminale - infrazione aggravata LFStup (venduto e/o ceduto rispettivamente gr 1380, gr 598 e gr 800 di cocaina), contravvenzione LFstup, riciclaggio di denaro, violazioni alla LCS, fa

5 gennaio 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i vari precedenti, il fatto che sia recidivo specifico, l’età matura, l’agire

reiterato ed intenso, il suo atteggiamento omertoso, chiede la condanna ad una

pena da espiare di 2 anni e 9 mesi; Non è infatti possibile formulare una

prognosi particolarmente favorevole ai sensi del nuovo art 42 cpv. 2 CP.

Per AC 3 l’accusa

sottolinea la collaborazione dello stesso ed il fatto che si sia apparentemente

ravveduto e reintegrato, riconosce a suo favore il sincero pentimento; a suo

carico pesa però il fatto che fosse un ex poliziotto. Quale attenuante generica

riconosce il suo consumo di droga. Il PP chiede pertanto per lui la condanna ad

una pena di 2 anni e 4 mesi, non si oppone ad una sospensione parziale della

stessa; nel qual caso chiede un periodo di prova di 3 anni.

§ Il Difensore di AC

1 (avv. DUF 1, il quale sottolinea come il quantitativo imputato

all’accusato diverga da quanto ammesso dallo stesso ieri in aula di solo 300

grammi. Questa differenza deve essere ricondotta ad un errata stima dei sacchettini

venduti dallo stesso - sacchetti che nessuno ha mai pesato - oltre che ad una

incomprensione quo alla fornitura fatta a __________: di 300 pezzi secondo il

suo assistito e di 300 grammi secondo __________. La difesa contesta la

credibilità del __________ di cui sottolinea le contraddizioni rilevabili nei

verbali. Inveritiere a suo dire anche le versione fornita da __________ e da __________,

personaggi su cui rimangono comunque varie ombre. Non vi sono elementi validi a

sostegno della tesi che la droga provenisse dall’Italia. Le ipotesi formulate

dall’accusa al riguardo sono prive di fondamento; come pure che la droga fosse

di buona qualità. Dichiarazioni degli acquirenti di AC 1 confutano infatti

questa tesi.

La difesa osserva come il

suo patrocinato già nel verbale del 18 maggio 2006 abbia ammesso la vendita di

circa 400 grammi di cocaina; nei mesi successivi egli ha proseguito nelle sue

ammissioni per poi arrivare in aula ed ammettere la vendita di 1200 grammi. La

collaborazione fornita da AC 1 non può essere considerata irrilevante. Anche

l’incontro con il commissario __________ deve essere letto in questo contesto.

Non va dimenticato che grazie a AC 1 è stato possibile arrestare gli altri due

coimputati. Sottolinea inoltre la precaria situazione finanziaria in cui

versava il AC 1 allorquando ha cominciato a delinquere. La difesa chiede si

tenga conto della sostanziale incensuratezza del suo patrocinato. Essa conclude

pertanto chiedendo una congrua riduzione della pena proposta dall’accusa, pena

da porsi al beneficio di una sospensione parziale della stessa come permesso

dal nuovo CP;

§ Il Difensore di AC

3 (avv. DUF 3), il quale pone l’accento sulla grande collaborazione fornita

dal suo assistito. Ricorda come il suo patrocinato sia entrato in contatto con

questi ambienti e come abbia iniziato a delinquere per finanziare il proprio

consumo. Egli non ha agito per puro lucro. Rileva inoltre l’incensuratezza di AC

3. Sottolinea come il suo assistito abbia capito la lezione e si sia ravveduto,

ciò che egli ha dimostrato riprendendo subito a lavorare, oltretutto in un

ambiente ben diverso da quello che lo aveva portato a delinquere. Egli ha

inoltre smesso di consumare droga e può anche contare su una situazione

affettiva stabile. La prognosi per AC 3 è sicuramente positiva, la pena deve

pertanto essere posta al beneficio della condizionale. In relazione ad una

eventuale sospensione parziale, come proposto dal procuratore pubblico, invoca

la lex mitior.

Tenuto conto della

collaborazione fornita, la difesa chiede la riduzione di un terzo della pena,

come previsto dalla giurisprudenza del TF.

La difesa conclude

pertanto chiedendo l’assoluzione dall’imputazione 3 AA e la condanna ad una

pena di 18 mesi da porsi integralmente al benefico della sospensione

condizionale.

Chiede il dissequestro

dell’orologio e dei telefonini cellulari Motorola Imei no. e Siemens.

§ Il Difensore di AC

Considerandi

2.

(avv. DUF 2), il quale pone in risalto la personalità, la figura e la

vita anteriore difficile del suo patrocinato. Osserva come posto a confronto

con contestazioni precise AC 2 ha ammesso le sue responsabilità. Questo

atteggiamento non va letto come mancanza di collaborazione ma trova spiegazione

nel carattere di persona precisa dell’suo assistito. Egli è sempre stato lineare

nelle sue dichiarazioni. Fin da subito AC 2 si è attenuto alle ammissioni dei

così detti “regolari”, questo per non accusare ingiustamente delle persone con

una vita “normale”. Egli ha ammesso la vendita di 598 grammi di cocaina, contro

i 700 imputatigli nell’atto d’accusa. La difesa, associandosi a quando detto

dal difensore di AC 1, mette per contro in dubbio l’attendibilità di alcuni

acquirenti. Malgrado i precedenti del suo assistito egli non può essere

considerato un mascalzone, egli ha un “suo senso della giustizia”. L’ultimo

delitto commesso da AC 2 prima dei fatti qui in contestazione risale agli anni

‘90. Ricorda inoltre che il nuovo CP ha elimino la nozione di recidiva.

L’accusato deve essere assolto dall’imputazione di cui al punto 4 AA, che viene

a cadere, e chiede il ridimensionamento di quella del punto 2 AA.

Tutto questo considerato,

la difesa conclude chiedendo una congrua riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, dal 2002 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Paradiso,

Lugano, Montagnola ed in altre località imprecisate, venduto e/o ceduto

gratuitamente, complessivi ca. 1500 grammi di cocaina?

1.1.1

trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

E meglio come descritto nell’atto

di accusa.

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

B. AC 2

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, dal 2000 al maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide ed in altre

località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la correità di AC

3, venduto e/o ceduto complessivi ca. 600 grammi di cocaina?

1.1.1

trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2

riciclaggio di denaro

per avere, nel corso del

mese di maggio 2006, da località imprecisata del Cantone Ticino, in 3

occasioni, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine,

il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla

propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr. 3'430.- ed euro

500.

-?

1.3

falsità in certificati

per avere, da febbraio a

maggio 2006, in varie località del Cantone, in due occasioni, al fine di

migliorare la propria situazione e celare la propria identità, fatto uso, a

scopo di inganno, della carta d’identità italiana, della licenza di condurre

italiana nonché del documento di codice fiscale e del certificato dello stato

di famiglia italiani, contraffatti, allestiti a nome di AC 2?

1.4

circolazione senza licenza

di condurre ripetuta

per avere, nel corso della

primavera 2006, in varie località del Cantone Ticino, in 2 occasioni, circolato

al volante della vettura Lancia Musa TI senza essere in possesso della licenza

di condurre?

1.5

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, dal settembre 2005 al maggio 2006, in varie località del Cantone,

acquistato per il proprio consumo e consumato un imprecisato quantitativo di

cocaina, dell’ordine di 1 grammo a settimana?

E

meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

Deve essere ordinata la

confisca di quanto in sequestro?

C. AC 3

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide,

Campione d’Italia ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente

che in parte con la correità di AC 2,

1.1.1

venduto o procurato

complessivi ca. 800 grammi di cocaina?

1.1.2

ceduto gratuitamente

complessivi ca. 60/65 grammi di cocaina?

1.1.1.1

trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere, senza essere

autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a Maroggia, Melano,

Morcote ed altre località imprecisate, in più occasioni, consumato complessivi

ca. 230 grammi di cocaina, nonché detenuto al momento dell’arresto un misto di

cocaina ed eroina?

2.

Ha agito in stato di

scemata imputabilità?

3.

Ha egli dimostrato sincero

pentimento?

4.

Può beneficiare della sospensione

condizionale?

5.

Deve essere ordinata la

confisca di quanto in sequestro?

Considerato in fatto ed in diritto:

1.

AC 1, cittadino

italiano, è nato a __________ il 5 febbraio 1949, dove è cresciuto con le due

sorelle ed ha frequentato le scuole dell’obbligo, indi la scuola di geometra.

Egli si è poi iscritto alla facoltà di architettura di Napoli senza terminare

però il ciclo di studi. Il padre, laureato in legge, era un dirigente delle

Ferrovie italiane e oltre ad essere il capostazione titolare di __________ si

occupava anche di altre stazioni del nord Italia. Nel 1976 la famiglia AC 1 si

è trasferita a Como dopo il pensionamento del padre, che in quel luogo aveva

dei contatti e che sperava di poter dare ai propri figli maggiori opportunità

lavorative. Qui l’accusato ha trovato impiego presso la ditta __________ come

operaio, lavoro che ha svolto per 5-6 anni, sino al suo licenziamento

conseguente ad una ristrutturazione dell’azienda. A causa di un incidente della

circolazione egli avrebbe per un certo tempo sofferto di non meglio specificati

problemi di salute, ora risolti. Per alcuni anni il AC 1 è rimasto disoccupato.

In seguito con i soldi lasciatigli in eredità dal padre ha aperto con una socia

un bar a __________, frazione di __________. L’attività è andata avanti per

alcuni anni, ma il AC 1 ha dichiarato di essere poi stato “fregato” dalla sua

socia, la quale avrebbe venduto il bar senza il suo consenso. Per vivere,

l’accusato ha quindi iniziato a effettuare pulizie nottetempo in vari

ristoranti, in nero, lavoro che egli avrebbe svolto sino al momento del suo

arresto percependo circa 300 Euro al mese. Prima dell’arresto AC 1 viveva con

l’anziana madre in un appartamento in affitto in una casa popolare, con una

pigione di poco meno di euro 200 al mese. La madre percepisce una pensione ci

circa Euro 700 al mese.

L’accusato ha dichiarato

di essersi sposato quando ancora abitava a __________, e di avere divorziato

poco tempo dopo, senza avere avuto figli dal matrimonio. Egli è padre di un

figlio, ora 13enne, frutto di una relazione sentimentale con una donna

residente in Ticino. Il ragazzo vive a __________ con la madre. L’accusato ha

dichiarato di aver perso i contatti col figlio a causa di dissapori con la ex

compagna, e di non poter provvedere al suo sostentamento non avendone i mezzi.

AC 1 non ha precedenti

penali in Svizzera, mentre che nel casellario italiano figura a suo carico una

condanna risalente al 1971 ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per furto ed

incendio colposo. A suo dire, nel 1998 egli sarebbe stato inchiestato per

estorsione, risultando però estraneo ai fatti. Avrebbe avuto inoltre dei

problemi anche in Svizzera, negli anni ’90, per una fattispecie di tentata

truffa in danno di una compagnia d’assicurazione, senza però che si sia giunti

a provvedimenti nei suoi confronti.

2.

AC 2, cittadino

italiano, è nato a __________, una cittadina vicino a __________, il 19 settembre

1952.

La famiglia era di umili origini: il padre era contadino e lavorava alle

dipendenze di un agricoltore locale, mentre la madre si occupava della casa.

L’accusato ha due fratelli, uno è deceduto, mentre l’altro vive a __________ e

insegna lettere alle scuole superiori. AC 2 ha frequentato le scuole elementari

ma non ha concluso le medie. Solo in seguito, mentre espiava una delle tante

pene inflittegli, egli ha terminato le scuole dell’obbligo e ha inoltre

conseguito il diploma di geometra. Nel 1967 egli si è trasferito da solo a

Milano per lavorare in un negozio di frutta e verdura gestito da suoi

compaesani. AC 2 ha ricordato quelli anni come un periodo molto duro, durante

il quale ha lavorato letteralmente come un mulo ed è stato sfruttato senza mai

vedere il frutto del proprio lavoro, dato che i suoi guadagni venivano inviati

direttamente ai suoi genitori. Egli avrebbe quindi cercato un altro lavoro, ma

di fatto la situazione non sarebbe cambiata di molto, avendo egli continuato a

lavorare molto duramente, senza mai svagarsi (avrebbe infatti vissuto presso i

datori di lavoro) come invece facevano i suoi coetanei. Sarebbe così nata in

lui una sorta di sentimento di ribellione, che l’avrebbe indotto a cambiare le

sue abitudini e ad uscire a divertirsi, sino a frequentare un giro poco

raccomandabile di giovani delinquenti squattrinati. Egli avrebbe lasciato il

lavoro, iniziando a commettere furti nelle autovetture con queste persone.

Ancora minorenne l’accusato avrebbe subito una prima condanna a 6 mesi di

prigione da scontare presso il carcere __________. Espiata questa pena, uno dei

suoi fratelli sarebbe andato a cercarlo con l’intento di farlo rientrare in

famiglia, ma l’accusato ha dichiaro di aver provato vergogna all’idea, essendo

lui l’unico tra parenti ed amici ad essere stato arrestato. Egli ha pertanto

preferito restare a __________. Negli anni successivi egli ha continuato a

delinquere ed è stato ripetutamente arrestato e condannato. Nel 1976 AC 2 è

stato arrestato per una rapina a mano armata ai danni di una gioielleria,

terminata tragicamente con la morte di un correo. Per questi fatti l’accusato è

stato condannato a 14 anni di reclusione, avendo dovuto lasciarsi imputare

anche il tentato omicidio del gioielliere. Egli è stato scarcerato nel 1985,

avendo beneficiato di 3 anni di condono e di un anno di liberazione anticipata

per buona condotta. In seguito per un breve periodo egli ha convissuto con una

donna risiedente a __________ ed ha lavorato, in nero, come installatore di

condizionatori d’aria. Nel 1987 egli è però stato nuovamente arrestato e

condannato per trasporto di 4 etti di cocaina; egli rimasto in carcere sino al

1990.

L’anno successivo AC 2 ha subito una nuova condanna d un anno per

estorsione. Nel 1992 è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e

condannato a 9 anni di reclusione, a suo dire per soli 100 grammi di droga. Nel

1994.

egli ha subito un’ulteriore condanna per traffico di cocaina, per fatti

antecedenti la condanna del 1992, ricevendo 10 anni di carcere.

L’imputato è stato

scarcerato nel 2001, ma con ancora in sospeso l’espiazione dell’ultima condanna

a 10 anni. Nel 2003 è stato nuovamente fermato e portato nel carcere di __________

per l’espiazione, ma grazie all’interessamento di un nuovo avvocato è riuscito

ad ottenere che tutte le condanne inflittegli dopo il 1989 venissero

considerate quali pene aggiuntive, e ricommisurate in un'unica pena. Ciò è

avvenuto con il provvedimento di cumulo delle pene del 15 novembre 2004, che ha

fissato la pena complessiva a suo carico in 13 anni, 4 mesi e 14 giorni di

reclusione. Ne è seguita la sua scarcerazione, avendo egli nel frattempo già

espiato circa 15 anni.

L’accusato ha descritto

gli anni di libertà tra il 2001 ed il 2003 come un periodo positivo. Egli è

rientrato per un certo periodo al suo paese natio, e ha ripreso una vita tutto

sommato regolare. Nel febbraio/ marzo 2005 egli è tornato a __________ ed ha

cominciato a lavorare presso __________, titolari di una ditta di autotrasporti

di __________. Nel contempo egli, per conto di suoi conoscenti, faceva da

tramite per operazioni di cambio valuta, ottenendo una piccola commissione.

Grazie a queste attività riusciva a conseguire un reddito mensile di circa

2000/2200 Euro. In quel periodo egli ha iniziato a venire in Svizzera per

frequentare locali con prostitute, come il __________. In seguito, per evitare

di incontrare persone conosciute, stante il provvedimento di collocamento in

casa di lavoro che ancora pendeva su di lui a __________, si è spostato a nord,

sino al __________. Per il medesimo motivo della pendenza del provvedimento

restrittivo, egli nell’estate del 2005 avrebbe anche lasciato il lavoro a __________,

iniziando a soggiornare quasi ininterrottamente in Svizzera, da ultimo presso

il cennato __________.

3.

AC 3, cittadino

italiano, incensurato, è nato a __________ il 22 giugno 1971. Ha frequentato le

scuole dell’obbligo a __________ e nel 1984 si è trasferito con i genitori e le

due sorelle a __________. Ha quindi frequentato la scuola professionale elettronica

a __________ ottenendo il relativo diploma. Nel 1989 ha iniziato a lavorare

come magazziniere tessitore a __________, dove è rimasto un paio d’anni. In

seguito è stato assunto presso la __________ in qualità di esattore tasse. Nel

corso del 1991 egli ha nuovamente (e completamente) cambiato settore

d’attività, entrando a far parte della polizia di Stato italiana. Dopo la

formazione interna di sei mesi ha raggiunto la Squadra volante del

Commissariato di __________ con funzione di agente scelto di polizia

giudiziaria. L’accusato è rimasto nelle forze di polizia italiane sino al 1998,

quando a seguito di un trasferimento alla Dogana di __________ ha deciso di

dare le dimissioni. Nel 1999 ha iniziato a lavorare presso la società __________,

attiva nel campo delle automazioni per cancelli, ed è poi passato poco tempo

dopo alle dipendenze di una società immobiliare di __________.

Nel 2000 i genitori del AC

3.

hanno lasciato il nord Italia e si sono trasferiti a Roma, mentre che il

prevenuto ha trasferito il domicilio a __________. Ha quindi iniziato a

lavorare presso il bar __________ in veste di barista, oltre che di socio del

gerente. Dal marzo del 2002 egli ha svolto la funzione di autista del bus

navetta che accompagnava i giocatori al Casino di __________, ma è poi stato

licenziato a causa della soppressione di questo servizio. La notte l’accusato

ha inoltre lavorato saltuariamente come barista alla __________, attività che

ha svolto sino al momento dell’arresto.

Dopo il suo rilascio AC 3

ha trasferito il domicilio da __________ a __________ e ha subito ripreso a

lavorare come cameriere, tenendosi però ben lontano, come ha tenuto a precisare

al dibattimento, dall’ambiente dei locali notturni. Attualmente egli è

impiegato presso la __________.

L’accusato si è sposato

nel 2000 ma già l’anno successivo si è separato dalla moglie. Dalla relazione

non sono nati figli.

4.

Nell’ambito di una

vasta e ramificata inchiesta sul traffico di cocaina (in particolare i tronconi

“__________” e “__________”) vari elementi hanno condotto gli inquirenti sulle

tracce dei qui accusati.

Il cittadino guineano __________,

arrestato all’inizio di febbraio del 2006, aveva confessato le proprie

consistenti vendite di cocaina, fornendo inoltre agli inquirenti una valida collaborazione

sulle circostanze dei propri traffici, il che aveva consentito di giungere alle

altre persone coinvolte.

Una di queste era __________,

domiciliato a __________, forte consumatore di cocaina ed in parte anche

venditore, a sua volta tratto in arresto nel febbraio del 2006, che aveva

indicato tale “__________” (inteso con ciò AC 1) come colui che gli aveva

fornito 300 grammi di stupefacente.

AC 1, avuto notizia di

questa chiamata in causa dallo stesso __________ in occasione di un incontro avvenuto

dopo la di lui scarcerazione , con il verosimile intento di sondare l’ambiente

e/o di allontanare da sé i sospetti, ha chiesto ed ottenuto un incontro

informale con il comm. __________, nel quale gli ha riferito informazioni

concernenti presunte attività illegali di tale “AC 2” (alias AC 2), ospite del

Motel __________.

Agli inquirenti erano

inoltre note le dichiarazioni di __________, consumatrice e spacciatrice di

cocaina assieme all’amico __________, che affermava di avere consegnato a più

riprese circa 200 grammi di cocaina proprio nel predetto motel ad un uomo di

nome “__________”, presente alle volte anche “__________”, che in un’occasione

si era messo a preparare delle buste dosi con lo stupefacente appena

consegnato.

In base a questi elementi

il Procuratore Pubblico ha ordinato l’arresto dei tre personaggi coinvolti,

provvedimento eseguito il 17 maggio 2006 per AC 1, e il 19 maggio 2006 per AC 2

e AC 3.

AC 1 e AC 2 sono rimasti

in carcere preventivo sino al processo, mentre che AC 3 è stato liberato il 19

luglio 2006.

5.

Con atto di accusa

del 16 novembre 2006 il Procuratore Pubblico ha imputato a tutti gli accusati

l’infrazione aggravata alla LFStup. AC 1 avrebbe trafficato almeno 1500 grammi

di cocaina, AC 2 almeno 700 grammi e AC 3 non meno di 860/865 grammi.

Al AC 2 è inoltre stato

imputato il riciclaggio di denaro, per avere inviato in 3 occasioni denaro

provento del proprio spaccio di cocaina ad una cittadina romena (punto B 2 AA),

la falsità in certificati per avere fatto uso di documenti italiani falsificati

(punto B 3 AA), la circolazione in stato d’inattitudine (punto B 4 AA) e senza

licenza di condurre (punto 5 AA), per avere condotto la vettura del AC 3 in due

occasioni senza avere la richiesta licenza e sotto l’influsso di cocaina, e la

contravvenzione alla LFStup per il consumo settimanale di un grammo di cocaina

tra il settembre 2005 e il maggio 2006 (punto B 6 AA).

Al AC 3, oltre

all’infrazione aggravata alla LFStup, sono state addebitate la contravvenzione

alla LFStup per un più consistente consumo di complessivi 230 grammi di cocaina

tra il settembre 2004 e il maggio 2006 (punto C 2 AA) e la circolazione senza

licenza di condurre, per avere prestato la propria vettura al AC 2 sapendo o

dovendo sapere che questi non possedeva la licenza di condurre (punto C 3 AA).

6.

Al dibattimento AC 3,

come già aveva fatto in corso d’inchiesta, ha pienamente confessato i propri

reati di droga, ammettendo la vendita e/o l’offerta di complessivi 860/865

grammi di cocaina a margine della propria attività di cameriere presso il

locale notturno __________, e confermando nel contempo la chiamata in correità

nei confronti del AC 1, dal quale egli ha affermato di avere acquistato 750

grammi di cocaina (mentre che il AC 1 ammetteva la vendita al AC 3 di soli

400/450 grammi). L’imputato ha giustificato il proprio agire in parte con

l’esigenza di far fronte all’onere causatogli dai suoi consumi di cocaina, e

dall’altro con le pressioni causategli da un ambiente di lavoro negativo, in

cui veniva con frequenza sollecitato dagli avventori del locale notturno

affinché procurasse loro lo stupefacente, per il che egli non avrebbe saputo

dire di no anche nell’ottica di favorire il buon andamento del locale. Non

avrebbe comunque tratto alcun profitto dalle vendite di cocaina, potendo con

ciò unicamente garantire, e nemmeno totalmente, il proprio personale consumo.

Nonostante la notevole

gravità oggettiva dei reati, la favorevole situazione del prevenuto dal profilo

soggettivo (incensurato, reo confesso, collaborante sino ai limiti del sincero

pentimento, consumatore al punto da dovere essere ritenuto in stato di almeno

lieve scemata imputabilità) ha consentito di ricondurre la sanzione entro i

limiti dei due anni di pena detentiva, con computo del carcere preventivo

sofferto. Stante una prognosi tendenzialmente favorevole, in specie per essersi

l’imputato immediatamente reinserito nel mondo del lavoro abbandonando

l’ambiente dei locali notturni e per avere cessato ogni consumo di

stupefacenti, la Corte, seppure fissando un periodo di prova di 3 anni, ha

potuto sospendere condizionalmente la sanzione.

7.

AC 2 si è presentato

al dibattimento dopo avere ammesso in corso d’inchiesta la vendita di 598

grammi di cocaina, mentre che egli ha mantenuto le precedenti contestazioni

relative ad una vendita di 100 grammi nel periodo 2000-2003 addebitatagli da __________.

Così delimitata la

contestazione del prevenuto, la Corte ha preliminarmente rilevato che la

collocazione temporale del reato contestato avrebbe imposto -in caso di

condanna- di pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva al provvedimento

italiano che il 15 novembre 2004 aveva cumulato le pene inflittegli con 5

separate sentenze, pronunciate tra il 1989 e il 1999, determinando la pena

complessiva a suo carico in 13 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione (cl. AI AC

3/AC 2, AI 24). Ciò posto, la Corte ha considerato che l’eventuale pena

aggiuntiva a detto provvedimento pena per la vendita di 100 soli grammi di

cocaina sarebbe stata verosimilmente pari o prossima a zero, dal che, per

economia di processo, l’assenso della pubblica accusa alla rinuncia a procedere

oltre in relazione all’episodio contestato, per il quale il AC 2 va in ogni

caso presunto innocente.

Così delimitato l’atto di

accusa, anche il AC 2, come il AC 3, è in definitiva reo confesso al riguardo

dell’imputazione principale di infrazione aggravata alla LFStup. Egli ha

narrato alla Corte di avere cercato riparo in Svizzera da un provvedimento di

collocamento in una casa di lavoro che ancora gravava su di lui in Italia, dopo

15.

anni trascorsi in carcere. Privo di mezzi, avrebbe provveduto al proprio

sostentamento con le vendite di cocaina, effettuate nel medesimo contesto di

locali notturni in cui agiva il AC 3, con il quale avrebbe allacciato un

rapporto d’amicizia, tanto che i due nella fase finale della loro attività

avrebbero agito in società (ossia in correità dal profilo penale), dividendosi

gli utili delle vendite di cocaina effettuate in comune.

Il AC 2, a giusta ragione,

ha parzialmente contestato l’imputazione di riciclaggio di denaro, avendo egli

dimostrato che buona parte del denaro da lui inviato a tale __________ per

consentirle il reinserimento in __________ e con ciò la rinuncia all’attività

di prostituta in __________ a margine dei locali notturni in questione,

proveniva da un prestito che egli si era fatto fare dal datore di lavoro, e non

dall’attività di spaccio di cocaina. Per circa fr. 1'000.- egli ha invece

ammesso di avere in tal modo commesso atto di riciclaggio del provento del

proprio reato.

Egli ha pure ammesso il

fondamento delle imputazioni di falsità in certificati, per avere in due

occasioni esibito una falsa carta d’identità, di ripetuta circolazione senza

licenza di condurre e di contravvenzione alla LFStup in relazione ai suoi

regolari ma ancora contenuti consumi di cocaina.

Ha invece contestato,

senza che potesse essere dimostrato il contrario, di avere condotto la vettura

del AC 3 dopo avere assunto cocaina, e quindi sotto l’effetto di tale sostanza.

Dal profilo oggettivo egli

è mano compromesso del AC 3, stante una vendita di cocaina di minore entità e

commessa sul più breve arco di tempo di alcuni mesi. Appare invece manifesto

come egli sia invece sfavorito, nel raffronto con il coimputato, dal proprio

aspetto soggettivo.

La Corte, nondimeno, non

si è fatta condizionare dagli invero impressionanti precedenti del AC 2, e ha

rifiutato di trarne la conclusione per cui egli sarebbe un criminale incallito.

Sentita in aula la storia della sua vita, è emersa piuttosto l’immagine di un

uomo che ha commesso molti errori, ciò che egli ha ammesso, ma che non è

comunque privo di un proprio codice di comportamento, e che sarebbe perciò

sbagliato definire sprezzante o del tutto privo di scrupoli.

Egli, stando al suo

racconto, è oltretutto probabilmente stato punito in passato in misura

superiore ai propri demeriti, sino ad accettare di entrare in una logica per la

quale egli è non è una persona per bene, che nella vita è perciò destinata a

trovarsi in perenne contrapposizione con quelle che egli definisce le “persone

regolari”, rispetto alle quali è percettibile la sua situazione di

inadeguatezza.

Sintomatica della sua

accettazione dei contrapposti ruoli sociali, la frase resa in istruttoria,

secondo cui egli rinunciava a contestare le chiamate in causa fatte nei suoi

confronti appunto dalle “persone regolari”, ovvero quelle che hanno un lavoro e

una vita normale, rimettendosi alle loro dichiarazioni. Comprensibile, in

siffatto contesto, anche l’affermazione del AC 2 della difficoltà per lui di

trovare un posto di lavoro, ed apprezzabile è pure che egli, nella difficile

situazione, abbia ancora la capacità di dare prova di umanità, allorché invia

del denaro in __________ per levare dalla prostituzione una giovane donna.

Così parzialmente

stemperata la figura soggettivamente negativa del AC 2, la Corte ha ritenuto di

applicare la medesima pena detentiva di due anni pronunciata nei confronti del AC

3, senza però la possibilità di sospenderla condizionalmente.

8.

AC 1 è l’imputato

principale di questo procedimento. L’atto di accusa gli imputa l’infrazione

aggravata alla LFStup per la vendita di almeno 1500 grammi di cocaina nel

periodo 2002 – maggio 2006, reato in prevalenza commesso nel sottobosco di

locali notturni in cui è praticata la prostituzione, tra cui in particolare il

bar __________, definito dall’accusato il proprio “ufficio”, e la __________,

come pure in altri esercizi pubblici come ad esempio il __________. Durante

l’inchiesta egli ha ammesso la vendita di 700-770 grammi di stupefacente,

motivo per cui il procedimento aveva nei suoi confronti natura parzialmente

indiziaria, fondato sulle chiamate in causa degli acquirenti identificati.

Al dibattimento l’accusato

ha solo parzialmente modificato la precedente attitudine reticente, ammettendo

di avere fornito al AC 3 i 750 grammi di cocaina che questi dichiarava (invece

dei 400/450 grammi giurati e spergiurati in precedenza), e confermando inoltre

le chiamate in causa di vari acquirenti minori, in precedenza in parte o del

tutto contestate.

Le ammissioni del

prevenuto sono perciò così salite a circa 1200 grammi. La Corte, tuttavia, ha

ritenuto l’imputato persona non credibile, siccome dedita al sistematico

ridimensionamento delle proprie responsabilità, anche quando confrontata con

chiamate in causa oggettivamente non controvertibili. Dopo esame di ogni

singola chiamata in causa, la Corte ha perciò determinato in complessivi 1380

grammi di cocaina il quantitativo da lui venduto.

Nel determinare la sanzione

a suo carico, la Corte ha ritenuto la notevole gravità oggettiva del reato

commesso, avendo il AC 1 venduto un importante quantitativo di stupefacente per

effetto di un’attività delinquenziale al dettaglio intensa e reiterata nel

tempo, circa 3 anni, alla quale ha messo fine solo l’inchiesta in rassegna,

senza che vi sia mai stato ravvedimento da parte dell’accusato. Egli non è

consumatore di stupefacenti, ma ha agito allo scopo di assicurare il proprio

mantenimento con l’attività di spaccio, stante la manifesta insufficienza delle

entrate lecite da lui dichiarate. Dal profilo soggettivo non risultano

particolari circostanze attenuanti, se non la sostanziale incensuratezza -l’unico

precedente, seppure non trascurabile, risale a più di 30 anni fa- e la parziale

confessione, che non va confusa con una collaborazione, qui inesistente.

Tutto considerato, la

Corte ha ritenuto che la sua pesante colpa debba essere sanzionata con una pena

detentiva di 3 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.

9.

La Corte ha altresì

disposto la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con distruzione dello

stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali ha mantenuto

il sequestro a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, e di

taluni oggetti personali (orologio, cellulari, abiti), indicati nel dispositivo

n. 5, dissequestrati in favore dei condannati.

10.

La tassa di giustizia

di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico del AC 1 per ½, del AC

3.

per ¼ e del AC 2 per ¼.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti

posti, meno che al n. 2, mentre che per il n. 1.1 la risposta è parzialmente

affermativa;

B. per AC 2 affermativamente ai

quesiti posti, meno che al n. 2, mentre che per il n. 1.2 la risposta è

parzialmente affermativa;

C. per AC 3 affermativamente ai

quesiti posti, meno che per i n. 2 e 3;

visti gli art. 10, 12, 19, 40, 42, 43, 44,

47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 252, 305bis cifra 1 CP;

19.

a e 19 cifra 2 LFstup

art. 91 cpv. 2, 95 cifra 1

LCS

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere

autorizzato, dal 2002 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide, Paradiso,

Lugano, Montagnola ed in altre località imprecisate, venduto e/o ceduto

gratuitamente, complessivi almeno 1’380 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere

autorizzato, da settembre 2005 al maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide ed in

altre località imprecisate, agendo sia singolarmente che in parte con la

correità di AC 3, venduto e/o ceduto complessivi ca. 598 grammi di cocaina;

2.2

riciclaggio

di denaro

per avere, nel corso del mese di

maggio 2006, da località imprecisata del Cantone Ticino, in 3 occasioni,

compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla

propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr. 1000.-;

2.3

falsità

in certificati

per avere, da febbraio a maggio

2006, in varie località del Cantone, in due occasioni, al fine di migliorare la

propria situazione e celare la propria identità, fatto uso, a scopo di inganno,

della carta d’identità italiana, contraffatta, allestita a nome di AC 2;

2.4

circolazione

senza licenza di condurre ripetuta

per avere, nel corso della

primavera 2006, in varie località del Cantone Ticino, in 2 occasioni, circolato

al volante della vettura Lancia Musa TI senza essere in possesso della licenza

di condurre;

2.5

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, dal settembre 2005 al maggio 2006, in varie località del Cantone,

acquistato per il proprio consumo e consumato un imprecisato quantitativo di

cocaina, dell’ordine di 1 grammo a settimana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

AC 3 è autore

colpevole di:

3.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere

autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano, Maroggia, Melide,

Campione d’Italia ed in altre località imprecisate, agendo sia singolarmente

che in parte con la correità di AC 2,

3.1.1

venduto o procurato

complessivi ca. 800 grammi di cocaina;

3.1.2

ceduto gratuitamente

complessivi ca. 60/65 grammi di cocaina;

3.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere, senza essere

autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a Maroggia, Melano,

Morcote ed altre località imprecisate, in più occasioni, consumato complessivi

ca. 230 grammi di cocaina, nonché detenuto al momento dell’arresto un misto di

cocaina ed eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

4.

Di conseguenza:

4.1

AC 1 è condannato:

alla pena detentiva di 3 (tre)

anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2

AC 2 è condannato:

alla pena detentiva di 2 (due)

anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.3

AC 3 è condannato:

4.3.1

alla

pena detentiva di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.3.2

l’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 3 anni

5.

È ordinata la confisca di tutti

gli oggetti sequestrati, menzionati nell’AA, con distruzione dello

stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali è mantenuto

il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di

giustizia, dei cellulari Motorola (Imei finale) e Siemens e dell’orologio

imitazione Rolex, dissequestrati a favore del AC 3, e di 1 completo e 3 vestiti

marca Canali (menzionati nei verbali di sequestro 20.5.2006), dissequestrati a

favore di AC 2.

6.

La

tassa di giustizia di fr. 2000.- e le spese sono messe a carico dei condannati

in ragione di ½ a AC 1, ¼ a AC 3 e ¼ a AC 2.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso

deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da

oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza

integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2000.--

Inchiesta preliminare fr. 10'701.45

Spese diverse fr. 231.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 13'033.15

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 1000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'350.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 6'400.75

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'675.35

Spese diverse fr. 231.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 3'432.05

===========

Distinta spese a carico di AC 3:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'675.35

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 3'200.35

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

AS 1

2.

AS 2

3.

AS 3

4.

AS 4

5.

AS 5

6.

AS 6

7.

AS 7

8.

GI 1

9.

GI 2

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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