72.2006.143
infrazione LFStup: imputazione vendita 1150 gr cocaina; proscioglimento parziale condanna per 100 gr.; Riciclaggio, contravvenzione LFStup; sedicente, pena da espiare (prognosi negativa)
21 dicembre 2006Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2006.143
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, PENAL
Titolo:
infrazione LFStup: imputazione vendita 1150 gr cocaina; proscioglimento parziale condanna per 100 gr.; Riciclaggio, contravvenzione LFStup; sedicente, pena da espiare (prognosi negativa)
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 305 cpv. bis CPS
art. 19 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
art. 51 LTP
Incarto n.
72.2006.143
Lugano,
21 dicembre 2006/ep
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
AS 7
con la segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di
giustizia
per giudicare
AC 1 sedicente
e già soggiornante a
detenuta dal 10 agosto 2006;
prevenuta colpevole di:
1. Infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, e meglio,
per avere, senza essere
autorizzata, a Lugano, Paradiso ed in altre località, nel periodo dall’autunno
2004 sino all’agosto 2006, venduto un quantitativo imprecisato di cocaina, ma
almeno circa 1150 grammi, ad acquirenti solo in parte identificati e meglio:
- a __________ almeno gr. 100 a fr. 70 il grammo;
- a __________, 1 bola
di cocaina;
il restante quantitativo
essendo stato venduto ad altre persone non identificate, perlopiù
verosimilmente di origini africane;
2. Riciclaggio di denaro
ripetuto
per avere, a Lugano e
Paradiso, nel periodo dal dicembre 2004 sino al 24 maggio 2006, in più occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano
dalla propria attività di spaccio di stupefacenti, segnatamente come descritto
al p.to 1. del presente atto d’accusa, inviando, in 63 transazioni, per il
tramite delle agenzie __________, un importo complessivo di fr. 46'158.-, incluse
le spese di invio;
3. Contravvenzione alla LTP
per avere, il 15 maggio
2005, tra Lugano, Zurigo e Bienne, viaggiato in treno senza essere in possesso
di un valido titolo di trasporto, cagionando alle FFS un danno di fr. 474;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti Art.
19 Cifra 2 LS, Art. 305bis Cifra 1 CP, art. 51 LTP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 138/2006 del 20 novembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusata AC 1 assistita dal
difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 20 dicembre 2006 dalle ore 09.30 alle ore 16.00
- giovedì 21 dicembre 2006 dalle ore 09.30 alle ore 12.00;
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale spiega come si è arrivati ai quantitativi indicati
nell’atto d’accusa, stimati in modo prudenziale sulla base dei soldi inviati in
Africa dall’imputata e prendendo quale base di calcolo un guadagno di circa fr.
40.- al grammo. L’accusata svolgeva un ruolo di “capo”, di “grossista”, lei
riforniva altri spacciatori tra cui lo stesso __________, che la chiama in
causa; AC 1 aveva altresì a disposizione ben 3 abbonamenti generali e diverse
utenze telefoniche. Il dispendio dell’accusata è particolarmente alto: ai soldi
inviati tramite __________ devono essere aggiunti i costi degli abbonamenti, le
spese per le telefonate pari a circa fr. 4'200.-, le spese correnti oltre
evidentemente al denaro sequestrato presso il suo domicilio.
Sottolinea il carattere
indiziario del procedimento ed analizza gli elementi a carico della stessa: in
primis essa è incastrata dal suo atteggiamento ostinatamente negatorio quo ai
versamenti effettuati a suo nome tramite __________, solo oggi in aula la
stessa ha ritrattato la sua versione dichiarando di aver effettuato questi
versamenti per conto di terzi. Pesa inoltre a suo carico la chiamata in
correità di __________, questi accusando la AC 1 ha incolpato anche se stesso.
Le dichiarazioni di __________ sono attendibili e circostanziate. Va inoltre
rilevato che il fidanzato della prevenuta è stato condannato per traffico di
cocaina, inverosimile che la stessa non lo sapesse. Anche il possesso di 3 abbonamenti
non si giustifica se non per darli a terzi che poi li utilizzavano per andare a
rifornirsi di cocaina fuori cantone. Il PP ricorda inoltre che sono state
trovate forti tracce di cocaina nel portagioielli con cui giocava la figlia
dell’accusata oltre che sul denaro trovato in suo possesso ed in altre parti
dell’appartamento. La prevenuta aveva un dispendio incompatibile con le entrate
modeste che lei ha dichiarato. L’accusa rileva come solo oggi la stessa ha
fornito dichiarazioni differenti quo alle sue entrate. Rimarca inoltre il
numero impressionante di contatti telefonici – più di 10'000 in 5 mesi e mezzo
- avuti coi suoi telefoni. Le giustificazioni fornite oggi dalla stessa
appaiono non credibili; non avrebbe infatti avuto senso per altri africani
usare i suoi telefonini cellulari quando avrebbero pagato molto meno usando
delle schede per la cabina telefonica. E’ stato inoltre possibile appurare come
molti dei numeri chiamati dalla stessa, anche se intestati a ditte o persone
svizzere, facessero capo ad africani.
Osserva inoltre come
l’accusata abbia fornito versioni discordanti anche sulla sua vicenda
personale. Palesi le contraddizioni tra quanto dichiarato alle autorità d’asilo
ed alle autorità inquirenti. AC 1 è una bugiarda.
In relazione alla
commisurazione della pena sottolinea l’atteggiamento negatorio dell’accusata,
l’intensità del suo agire, l’ingente profitto tratto dai traffici, la
scaltrezza della stessa. A suo favore vi è unicamente il fatto che è
praticamente incensurata.
Il PP chiede pertanto la
condanna ad una pena da espiare di 3 anni e 9 mesi di reclusione e l’espulsione
dalla Svizzera per un periodo di 10 anni. Domanda inoltre la confisca di quanto
in sequestro.
§ Il Difensore,
il quale pone in risalto la figura e la vita anteriore dell’accusata. Ricorda
gli eventi che hanno portato alla fuga della sua patrocinata in Europa.
Relativizza il valore
probatorio delle telefonate. Anche se le stesse fossero state fatte a persone
poco raccomandabili, non vi è alcuna prova sul contenuto delle stesse. Anche la
presenza di tracce di cocaina rinvenute sull’astuccio, sul denaro sequestrato e
nella stanza non è concludente. La stanza era sta utilizzata anche da terzi,
l’astuccio non le apparteneva ed il denaro - per sua natura - passa di mano in
mano, chiunque potrebbe avere su di se dei soldi contaminati. In merito ai
bonifici sottolinea come l’aver ammesso oggi in aula di averli effettuati con
costituisce certo ammissione di colpevolezza per il traffico di droga. E’ vero
che davanti al PP essa ha sempre negato questo fatto ma l’ha fatto per paura
non perché avesse qualcosa da nascondere. Essa ha effettuato questi bonifici
per fare dei favori a dei suoi amici ed integrare le sue magre entrate, senza
invero porsi troppe domande sull’origine di questi soldi.
Non vi è inoltre alcuna
traccia di questi frequenti viaggi che avrebbe fatto l’accusata per andare a
rifornirsi di droga, agli atti risulta un unico viaggio a Bienne.
Conclude chiedendo
l’assoluzione della sua patrocinata dai reati di cui ai punti 1 e 2 AA, in via
subordinata, qualora la corte ritenesse provate le accuse, domanda una
massiccia riduzione della pena, da comprimere in al massimo 2 anni. Nell’ottica
della commisurazione della pena chiede si tenga conto della sua giovane età,
della sua incensuratezza e della sua maternità.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC
1 (sedicente)
1. E’ autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano, Paradiso, ed in altre località, nel periodo autunno 2004 – 10 agosto
2006, venduto almeno 1150 grammi di cocaina?
1.1.1 trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
1.2 riciclaggio di denaro,
ripetuto
per avere, a Lugano e Paradiso,
dall’autunno 2004 al 24 maggio 2006, in 63 occasioni, compiuto atti
suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la
confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla propria attività di
spaccio, per un importo complessivo di fr 46'158.-?
1.3 contravvenzione
alla LTP
per avere, tra Lugano, Zurigo e
Bienne, il 15 maggio 2005, viaggiato in treno senza essere in possesso di un
valido titolo di trasporto?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà;
2.2. d’espulsione?
3. Deve subire la confisca di
quanto in sequestro?
4. Deve essere condannata al
pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
Considerato, in fatto ed in diritto:
1. AC 1 (sedicente,
vista l’assenza di documenti di legittimazione) afferma di essere cittadina
nigeriana e di essere nata a __________ il 15 giugno 1982, località in cui è
cresciuta e ha frequentato le scuole dell’obbligo presso il __________, senza
però superare l’esame finale di scuole secondarie. A suo dire, la madre avrebbe
gestito un ristorante fino alla propria morte violenta, nell’ottobre/novembre
2002, linciata da miliziani musulmani per l’asserita violazione dei precetti
islamici in tema di vendita di alcolici. Il padre avrebbe invece lavorato nel
settore agricolo, favorito in ciò dal sostegno di un maggiorente locale, di
religione musulmana, tale __________. Questi, come contropartita per l’appoggio
al padre dell’accusata, avrebbe premuto (con successo) affinché questi si
convertisse all’islam. Inoltre, nel corso del 2002 detto __________, uomo
anziano e marito di più mogli, avrebbe manifestato un interesse particolare per
l’imputata e l’avrebbe chiesta in sposa. La prevenuta ha dichiarato di aver
subito forti pressioni affinché accettasse la proposta di matrimonio. Essa,
fidanzata con un coetaneo, avrebbe finto di accettare ma sarebbe invece
fuggita con il compagno, proprio grazie al denaro consegnatole dal futuro
marito in vista del matrimonio.
Fatti
I due si sarebbero diretti
dapprima a __________, dove si sarebbero imbarcati alla volta dell’Italia. Dopo
alcuni mesi di navigazione avrebbero raggiunto __________, e poi proseguito
alla volta della Svizzera. Scesi dal treno nei pressi di __________, ed
indirizzati al locale centro per richiedenti l’asilo, i due avrebbero perso i
contatti, e non si sarebbero in seguito più rivisti.
Il 17 febbraio 2003
l’accusata ha formalizzato la richiesta di asilo politico; domanda che
l’Ufficio federale dei rifugiati ha respinto meno di un mese dopo, il 12 marzo
2003, decidendo la non entrata in materia e l’allontanamento dalla Svizzera a
seguito della mancanza di un documento di legittimazione della richiedente. Il
ricorso dell’imputata contro questa decisione è stato stralciato dal ruolo per
il motivo del mancato pagamento da parte della ricorrente del richiesto anticipo
delle spese di procedura. A tutt’oggi il provvedimento di allontanamento della
prevenuta non ha però potuto essere eseguito per il medesimo motivo
dell’assenza dei documenti di legittimazione che aveva determinato
l’irricevibilità della domanda d’asilo.
Il 4 novembre 2003
l’accusata ha dato alla luce all’Ospedale __________ una bambina, a cui ha dato
il nome __________.
L’ambasciata nigeriana ha
nel frattempo riconosciuto la qui imputata come sua cittadina, ma ciò
nonostante a tutt’oggi non è ancora pervenuto alcun documento ufficiale.
L’asserita volontà dell’accusata di collaborare nell’iter finalizzato al suo
rimpatrio è quantomeno dubbia, considerato che il suo attuale fidanzato si
trova in __________ e potrebbe attivarsi per ottenere i documenti necessari al
suo rimpatrio. L’assenza di un documento di identità ufficiale della prevenuta
rende oltretutto impossibile anche il rilascio del certificato di nascita della
figlia, ed in assenza di questo attestato neppure la bambina può ottenere un
documento di legittimazione.
Prima dell’arresto
l’accusata viveva grazie alle prestazioni erogate dell’assistenza ed ai soldi
guadagnati esercitando saltuariamente l’attività di parrucchiera, nonché con il
provento del noleggio ad altri richiedenti l’asilo dei tre abbonamenti generali
delle FFS da lei sottoscritti.
Essa alloggiava con la
figlia in un appartamento della __________, mentre che dopo l’arresto della
madre la bambina è stata provvisoriamente collocata presso una famiglia
affidataria.
Il 16 agosto 2004
l’accusata è stata condannata in Ticino a fr. 100.- di multa per
contravvenzione alla LF sui trasporti pubblici, mentre che l’11 gennaio 2006 lo
Strafbefehlsrichter Basel-Stadt le ha inflitto una multa di fr. 1’200.- per
soggiorno illegale.
2. Nell’ambito
dell’inchiesta denominata “__________”, è stato arrestato tale __________ (poi
condannato il 23 agosto 2006 dalla Corte delle Assise Correzionali per
infrazione aggravata alla LFStup), il quale, interrogato, ha tra l’altro
dichiarato di aver acquistato complessivi 100 grammi di cocaina da “__________”
di __________; persona da lui identificata - tramite riconoscimento fotografico
- nella qui accusata.
Su questa base il 10
agosto 2006 si è proceduto all’arresto della prevenuta. Essa ha negato ogni addebito,
dichiarandosi totalmente estranea al traffico di droga; versione mantenuta sino
al dibattimento.
3. L’atto d’accusa
imputa a AC 1 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la vendita
di complessivi 1150 grammi di cocaina, il riciclaggio di denaro, ripetuto, per
un importo di fr. 46'158.-, provento del predetto spaccio di droga, e la
contravvenzione alla LTP.
L’ipotesi accusatoria per
i reati più gravi si fonda in primo luogo sulla chiamata in correità di __________,
grazie alla quale (nell’ipotesi del suo fondamento) la prevenuta può essere
qualificata come spacciatrice di cocaina, seppure unicamente per 100 grammi di
sostanza.
Alla presunta entità
complessiva dei traffici della AC 1, determinata in 1150 grammi, la pubblica
accusa è però giunta per altra strada. Avendo l’inchiesta rivelato che la AC 1
avrebbe effettuato 63 trasferimenti di denaro tramite agenzie __________ per
complessivi fr. 46'158.- (ciò che essa contestava), e ritenendo che si sarebbe
trattato, in assenza di altre plausibili fonti d’entrata, del provento del
proprio traffico di cocaina, stante un ipotetico guadagno di fr. 40.- al
grammo, sarebbe stato necessario trafficare 1150 grammi per racimolare
l’importo di fr. 46'000.- e rotti da lei inviato all’estero.
4. Al dibattimento
l’accusata ha infine ammesso di aver spedito soldi all’estero, sostenendo però
che non si sarebbe trattato di denaro di sua pertinenza (e perciò nemmeno del
provento del contestato traffico di cocaina), ma di soldi di altri suoi connazionali,
che essa avrebbe inviato secondo le loro disposizioni, senza porsi particolari
problemi al riguardo della loro provenienza (cfr. verbale dibattimentale, pag.
2).
5. La Corte, chiamata a
valutare gli elementi indiziari a carico dell’accusata, ha in primo luogo
accertato che essa, a dispetto delle sue dichiarazioni, ha sicuramente
trafficato cocaina, quanto meno nella misura addebitatale da __________, la cui
chiamata in correità è stata ritenuta credibile ed affidabile, ed è stata
costantemente ribadita, anche in contraddittorio (cfr. il verbale di confronto
12 settembre 2006, AI 42, pag. 2):
"
… riconosco la qui presente AC 1 come la __________ da cui ho
comperato, come dichiarato nell’inchiesta a mio carico, circa 100 grammi di cocaina
al __________ dove ella abita”
(...)
"
… Devo dire che prima telefonavo a __________ poiché l’accesso al
__________ non era possibile essendovi un sorvegliante. Da lei compravo ogni
settimana, comunque secondo le mie necessità, dai 5 ai 15 gr. per volta di
cocaina, qualche volta pagavo la cocaina, altre volte a credito, Pagavo CHF
350.- per 5 grammi”.
A fronte di queste chiare
accuse, la prevenuta ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, negando
dapprima di avere mai avuto a che fare con il __________, salvo poi sostenere
di averlo incontrato in alcune occasioni, seppure non per questioni di
stupefacenti. A mente dell’accusata, la chiamata in causa si spiegherebbe con
un non meglio precisato rancore che __________ proverebbe nei confronti del di
lei fidanzato __________, a sua volta condannato per traffico di droga e nel
frattempo rientrato in __________, oltre che con rivalità etniche tra guineiani
(come il __________) e nigeriani.
6. Ciò posto, la Corte
si è chinata sul teorema accusatorio, riassunto dall’equazione secondo cui i
fr. 46'158.- inviati tramite __________ sarebbero il provento della vendita di
1150 grammi di cocaina con un utile di fr. 40.- al grammo, per il che dette
spedizioni di denaro costituirebbero altrettante operazioni di riciclaggio del
denaro guadagnato dall’accusata con il proprio traffico di droga. Si tratta di
una tesi che non ha convinto la Corte.
Essa ha infatti rilevato
che i bonifici in parola, effettuati presso due soli sportelli di Lugano ed
utilizzando le proprie generalità (nonché, per legittimarsi, la tessera di
abbonamento “Arcobaleno” con la propria fotografia), sono stati eseguiti in
favore di almeno venti persone diverse, risiedenti in sei nazioni, sia in Stati
europei che africani.
Orbene, secondo la Corte,
nell’ipotesi di riciclaggio dell’utile del proprio traffico di cocaina,
parrebbe incongruente l’assenza di cautela all’atto dell’invio del denaro per
rapporto alla particolare complessità e raffinatezza delle modalità di arrivo
all’estero del denaro, laddove ben si vede che se il denaro fosse davvero di
pertinenza dell’accusata, questa avrebbe dovuto affrontare non poche difficoltà
per recuperare, dopo 63 operazioni di invio, i suoi fr. 46'000.- da 20 persone
diverse in 6 nazioni, quando per gli inquirenti, a dispetto di tanta fatica, è
stato assai facile risalire sino a lei.
A fronte di queste
considerazioni, la Corte ha ritenuto più convincente la tesi secondo cui si
sarebbe trattato di soldi di suoi connazionali i quali, contro compenso, si
rivolgevano a lei affinché provvedesse ai bonifici per loro conto.
Stante l’esistenza di
un’ipotesi addirittura preferibile a quella accusatoria, è chiaro che la Corte
ha dovuto riconoscere di avere concreti dubbi al riguardo della tesi
sfavorevole all’accusata, per il che non ha potuto dichiararla colpevole degli
ascritti reati, stanti la presunzione di innocenza e il principio “in dubio pro
reo”.
Non è quindi su queste
basi che può essere ammesso che essa abbia venduto 1150 grammi di cocaina, per
il che nemmeno può essere ritenuto che essa abbia riciclato il provento di tale
reato.
Nulla muta in tal senso il
rilievo del fatto che è verosimile che la AC 1 abbia in tal modo, del tutto o
in parte, proceduto quanto meno con dolo eventuale all’invio all’estero del
provento dei traffici di droga altrui. Posto che si tratta in ogni caso
solamente di un’ipotesi, la Corte ha rilevato che alla prevenuta non è stato
imputato di avere riciclato il provento del reato di un terzo. Nemmeno in tale
eventualità, pertanto, vi è spazio per la condanna dell’accusata anche solo per
il titolo di riciclaggio di denaro.
7. E’ ben vero, come
giustamente rilevato dall’accusa, che vi sono altri indizi che lasciano
intravedere il coinvolgimento della AC 1 in attività poco chiare.
Tra questi spicca il
frenetico traffico telefonico risultante dai tabulati dei 3 numeri di telefono
cellulare in uso alla stessa: circa 13’000 telefonate in poco più di 5 mesi,
con un costo mensile per la prevenuta, asseritamente priva di mezzi, di varie
centinaia di franchi (doc. TPC 2, 3, 4 con allegati). Inoltre, la perquisizione
domiciliare effettuata al momento dell’arresto ha rivelato importanti tracce di
cocaina nella stanza in cui questa alloggiava, sul denaro sequestrato, e
soprattutto su di una piccola trousse, che sicuramente è servita come
contenitore dello stupefacente, che l’imputata pretende di avere trovato in
giro e di avere dato alla figlioletta affinché ci giocasse.
Significativo appare anche
il fatto che il fidanzato dell’accusata __________ fosse uno spacciatore di
cocaina, come riconosciuto dalla Corte delle Assise Correzionali che il 25
maggio 2005 l’ha condannato per infrazione e contravvenzione alla LFStup.
Tutti questi elementi,
tuttavia, non possono, senza adeguato sviluppo, concorrere alla condanna
dell’accusata nella misura richiesta.
La Corte ha la necessaria
certezza della sola vendita di 100 grammi di cocaina a __________ e di
ulteriori 0.3 grammi (corrispondenti ad una bola) a __________, e in tale
misura la ritiene autrice colpevole di infrazione alla LFStup, prosciogliendola
dalle ulteriori imputazioni, eccezion fatta per la contravvenzione alla LTP,
ammessa dall’accusata, il che ha comportato anche l’accoglimento della pretesa
risarcitoria di fr. 474.- presentata dalla parte civile.
8. La Corte ha ritenuto
adeguata alla colpa dell’accusata una pena di 9 mesi di detenzione, con computo
del carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva alla multa di fr.
1'200.- inflittale in data 11 gennaio 2006 dallo Strafbefehlsrichter di
Basilea-Città.
Ritenuta la situazione
della condannata di asilante respinta che ostacola il proprio rimpatrio per
trattenersi in Svizzera il più a lungo possibile, la Corte ha ammesso
l’esistenza di un chiaro rischio di recidiva, ed ha quindi formulato prognosi
sfavorevole, rifiutando di sospendere condizionalmente la pena.
Gli oggetti e valori
sequestrati sono dissequestrati in favore della AC 1, eccezion fatta per gli
importi di denaro di fr. 1'470.- e Euro 210.-, sui quali è stato mantenuto il
sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia
9. Stante il
proscioglimento dalla parte preponderante delle principali imputazioni, la
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico
della condannata per 1/10, mentre che per 9/10 rimangono a carico dello Stato.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.2, 2.1, 3; 1.1 parzialmente affermativo, mentre
che il n. 2.2 è privo d’oggetto;
visti gli art. 18, 35, 41, 48, 50, 55, 58,
59, 60, 63, 68, 69, 305bis cifra 1 CP;
19
LFStup
51
LTP
9
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. La sedicente AC 1 è autrice
colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzata, a Lugano, Paradiso, ed in altre località, nel periodo autunno 2004
– 10 agosto 2006, venduto almeno 100,3 grammi di cocaina;
1.2. contravvenzione
alla LTP
per avere, tra Lugano, Zurigo e
Bienne, il 15 maggio 2005, viaggiato in treno senza essere in possesso di un
valido titolo di trasporto;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
La
sedicente AC 1 è prosciolta dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro.
3.
Di conseguenza la sedicente
AC 1 è condannata:
3.1
alla pena di 9 (nove) mesi di
detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla multa di fr. 1'200.-
inflittale in data 11 gennaio 2006 dallo Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, nella
quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento di 1/10 della
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese processuali, che per 9/10 sono
a carico dello Stato.
3.3
al
pagamento di fr. 474.- in favore della PC PC 1.
4.
È
ordinato il dissequestro degli oggetti e valori sequestrati, ad eccezione degli
importi di fr. 1'470.- ed Euro 210.-, sui quali è mantenuto il sequestro
conservativo a garanzia del pagamento della parte di tasse e spese di giustizia
a carico della condannata.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'320.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 5'420.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 332.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--
fr. 542.--
===========
Il rimanente a carico dello Stato:
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
IE 1
3.
GI 1
4.
GI 2
5.
AS 1
6.
AS 2
7.
AS 3
8.
AS 4
9.
AS 5
10.
AS 6
11.
AS 7
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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