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Decisione

72.2006.143

infrazione LFStup: imputazione vendita 1150 gr cocaina; proscioglimento parziale condanna per 100 gr.; Riciclaggio, contravvenzione LFStup; sedicente, pena da espiare (prognosi negativa)

21 dicembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I due si sarebbero diretti

dapprima a __________, dove si sarebbero imbarcati alla volta dell’Italia. Dopo

alcuni mesi di navigazione avrebbero raggiunto __________, e poi proseguito

alla volta della Svizzera. Scesi dal treno nei pressi di __________, ed

indirizzati al locale centro per richiedenti l’asilo, i due avrebbero perso i

contatti, e non si sarebbero in seguito più rivisti.

Il 17 febbraio 2003

l’accusata ha formalizzato la richiesta di asilo politico; domanda che

l’Ufficio federale dei rifugiati ha respinto meno di un mese dopo, il 12 marzo

2003, decidendo la non entrata in materia e l’allontanamento dalla Svizzera a

seguito della mancanza di un documento di legittimazione della richiedente. Il

ricorso dell’imputata contro questa decisione è stato stralciato dal ruolo per

il motivo del mancato pagamento da parte della ricorrente del richiesto anticipo

delle spese di procedura. A tutt’oggi il provvedimento di allontanamento della

prevenuta non ha però potuto essere eseguito per il medesimo motivo

dell’assenza dei documenti di legittimazione che aveva determinato

l’irricevibilità della domanda d’asilo.

Il 4 novembre 2003

l’accusata ha dato alla luce all’Ospedale __________ una bambina, a cui ha dato

il nome __________.

L’ambasciata nigeriana ha

nel frattempo riconosciuto la qui imputata come sua cittadina, ma ciò

nonostante a tutt’oggi non è ancora pervenuto alcun documento ufficiale.

L’asserita volontà dell’accusata di collaborare nell’iter finalizzato al suo

rimpatrio è quantomeno dubbia, considerato che il suo attuale fidanzato si

trova in __________ e potrebbe attivarsi per ottenere i documenti necessari al

suo rimpatrio. L’assenza di un documento di identità ufficiale della prevenuta

rende oltretutto impossibile anche il rilascio del certificato di nascita della

figlia, ed in assenza di questo attestato neppure la bambina può ottenere un

documento di legittimazione.

Prima dell’arresto

l’accusata viveva grazie alle prestazioni erogate dell’assistenza ed ai soldi

guadagnati esercitando saltuariamente l’attività di parrucchiera, nonché con il

provento del noleggio ad altri richiedenti l’asilo dei tre abbonamenti generali

delle FFS da lei sottoscritti.

Essa alloggiava con la

figlia in un appartamento della __________, mentre che dopo l’arresto della

madre la bambina è stata provvisoriamente collocata presso una famiglia

affidataria.

Il 16 agosto 2004

l’accusata è stata condannata in Ticino a fr. 100.- di multa per

contravvenzione alla LF sui trasporti pubblici, mentre che l’11 gennaio 2006 lo

Strafbefehlsrichter Basel-Stadt le ha inflitto una multa di fr. 1’200.- per

soggiorno illegale.

2. Nell’ambito

dell’inchiesta denominata “__________”, è stato arrestato tale __________ (poi

condannato il 23 agosto 2006 dalla Corte delle Assise Correzionali per

infrazione aggravata alla LFStup), il quale, interrogato, ha tra l’altro

dichiarato di aver acquistato complessivi 100 grammi di cocaina da “__________”

di __________; persona da lui identificata - tramite riconoscimento fotografico

- nella qui accusata.

Su questa base il 10

agosto 2006 si è proceduto all’arresto della prevenuta. Essa ha negato ogni addebito,

dichiarandosi totalmente estranea al traffico di droga; versione mantenuta sino

al dibattimento.

3. L’atto d’accusa

imputa a AC 1 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la vendita

di complessivi 1150 grammi di cocaina, il riciclaggio di denaro, ripetuto, per

un importo di fr. 46'158.-, provento del predetto spaccio di droga, e la

contravvenzione alla LTP.

L’ipotesi accusatoria per

i reati più gravi si fonda in primo luogo sulla chiamata in correità di __________,

grazie alla quale (nell’ipotesi del suo fondamento) la prevenuta può essere

qualificata come spacciatrice di cocaina, seppure unicamente per 100 grammi di

sostanza.

Alla presunta entità

complessiva dei traffici della AC 1, determinata in 1150 grammi, la pubblica

accusa è però giunta per altra strada. Avendo l’inchiesta rivelato che la AC 1

avrebbe effettuato 63 trasferimenti di denaro tramite agenzie __________ per

complessivi fr. 46'158.- (ciò che essa contestava), e ritenendo che si sarebbe

trattato, in assenza di altre plausibili fonti d’entrata, del provento del

proprio traffico di cocaina, stante un ipotetico guadagno di fr. 40.- al

grammo, sarebbe stato necessario trafficare 1150 grammi per racimolare

l’importo di fr. 46'000.- e rotti da lei inviato all’estero.

4. Al dibattimento

l’accusata ha infine ammesso di aver spedito soldi all’estero, sostenendo però

che non si sarebbe trattato di denaro di sua pertinenza (e perciò nemmeno del

provento del contestato traffico di cocaina), ma di soldi di altri suoi connazionali,

che essa avrebbe inviato secondo le loro disposizioni, senza porsi particolari

problemi al riguardo della loro provenienza (cfr. verbale dibattimentale, pag.

2).

5. La Corte, chiamata a

valutare gli elementi indiziari a carico dell’accusata, ha in primo luogo

accertato che essa, a dispetto delle sue dichiarazioni, ha sicuramente

trafficato cocaina, quanto meno nella misura addebitatale da __________, la cui

chiamata in correità è stata ritenuta credibile ed affidabile, ed è stata

costantemente ribadita, anche in contraddittorio (cfr. il verbale di confronto

12 settembre 2006, AI 42, pag. 2):

"

… riconosco la qui presente AC 1 come la __________ da cui ho

comperato, come dichiarato nell’inchiesta a mio carico, circa 100 grammi di cocaina

al __________ dove ella abita”

(...)

"

… Devo dire che prima telefonavo a __________ poiché l’accesso al

__________ non era possibile essendovi un sorvegliante. Da lei compravo ogni

settimana, comunque secondo le mie necessità, dai 5 ai 15 gr. per volta di

cocaina, qualche volta pagavo la cocaina, altre volte a credito, Pagavo CHF

350.- per 5 grammi”.

A fronte di queste chiare

accuse, la prevenuta ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, negando

dapprima di avere mai avuto a che fare con il __________, salvo poi sostenere

di averlo incontrato in alcune occasioni, seppure non per questioni di

stupefacenti. A mente dell’accusata, la chiamata in causa si spiegherebbe con

un non meglio precisato rancore che __________ proverebbe nei confronti del di

lei fidanzato __________, a sua volta condannato per traffico di droga e nel

frattempo rientrato in __________, oltre che con rivalità etniche tra guineiani

(come il __________) e nigeriani.

6. Ciò posto, la Corte

si è chinata sul teorema accusatorio, riassunto dall’equazione secondo cui i

fr. 46'158.- inviati tramite __________ sarebbero il provento della vendita di

1150 grammi di cocaina con un utile di fr. 40.- al grammo, per il che dette

spedizioni di denaro costituirebbero altrettante operazioni di riciclaggio del

denaro guadagnato dall’accusata con il proprio traffico di droga. Si tratta di

una tesi che non ha convinto la Corte.

Essa ha infatti rilevato

che i bonifici in parola, effettuati presso due soli sportelli di Lugano ed

utilizzando le proprie generalità (nonché, per legittimarsi, la tessera di

abbonamento “Arcobaleno” con la propria fotografia), sono stati eseguiti in

favore di almeno venti persone diverse, risiedenti in sei nazioni, sia in Stati

europei che africani.

Orbene, secondo la Corte,

nell’ipotesi di riciclaggio dell’utile del proprio traffico di cocaina,

parrebbe incongruente l’assenza di cautela all’atto dell’invio del denaro per

rapporto alla particolare complessità e raffinatezza delle modalità di arrivo

all’estero del denaro, laddove ben si vede che se il denaro fosse davvero di

pertinenza dell’accusata, questa avrebbe dovuto affrontare non poche difficoltà

per recuperare, dopo 63 operazioni di invio, i suoi fr. 46'000.- da 20 persone

diverse in 6 nazioni, quando per gli inquirenti, a dispetto di tanta fatica, è

stato assai facile risalire sino a lei.

A fronte di queste

considerazioni, la Corte ha ritenuto più convincente la tesi secondo cui si

sarebbe trattato di soldi di suoi connazionali i quali, contro compenso, si

rivolgevano a lei affinché provvedesse ai bonifici per loro conto.

Stante l’esistenza di

un’ipotesi addirittura preferibile a quella accusatoria, è chiaro che la Corte

ha dovuto riconoscere di avere concreti dubbi al riguardo della tesi

sfavorevole all’accusata, per il che non ha potuto dichiararla colpevole degli

ascritti reati, stanti la presunzione di innocenza e il principio “in dubio pro

reo”.

Non è quindi su queste

basi che può essere ammesso che essa abbia venduto 1150 grammi di cocaina, per

il che nemmeno può essere ritenuto che essa abbia riciclato il provento di tale

reato.

Nulla muta in tal senso il

rilievo del fatto che è verosimile che la AC 1 abbia in tal modo, del tutto o

in parte, proceduto quanto meno con dolo eventuale all’invio all’estero del

provento dei traffici di droga altrui. Posto che si tratta in ogni caso

solamente di un’ipotesi, la Corte ha rilevato che alla prevenuta non è stato

imputato di avere riciclato il provento del reato di un terzo. Nemmeno in tale

eventualità, pertanto, vi è spazio per la condanna dell’accusata anche solo per

il titolo di riciclaggio di denaro.

7. E’ ben vero, come

giustamente rilevato dall’accusa, che vi sono altri indizi che lasciano

intravedere il coinvolgimento della AC 1 in attività poco chiare.

Tra questi spicca il

frenetico traffico telefonico risultante dai tabulati dei 3 numeri di telefono

cellulare in uso alla stessa: circa 13’000 telefonate in poco più di 5 mesi,

con un costo mensile per la prevenuta, asseritamente priva di mezzi, di varie

centinaia di franchi (doc. TPC 2, 3, 4 con allegati). Inoltre, la perquisizione

domiciliare effettuata al momento dell’arresto ha rivelato importanti tracce di

cocaina nella stanza in cui questa alloggiava, sul denaro sequestrato, e

soprattutto su di una piccola trousse, che sicuramente è servita come

contenitore dello stupefacente, che l’imputata pretende di avere trovato in

giro e di avere dato alla figlioletta affinché ci giocasse.

Significativo appare anche

il fatto che il fidanzato dell’accusata __________ fosse uno spacciatore di

cocaina, come riconosciuto dalla Corte delle Assise Correzionali che il 25

maggio 2005 l’ha condannato per infrazione e contravvenzione alla LFStup.

Tutti questi elementi,

tuttavia, non possono, senza adeguato sviluppo, concorrere alla condanna

dell’accusata nella misura richiesta.

La Corte ha la necessaria

certezza della sola vendita di 100 grammi di cocaina a __________ e di

ulteriori 0.3 grammi (corrispondenti ad una bola) a __________, e in tale

misura la ritiene autrice colpevole di infrazione alla LFStup, prosciogliendola

dalle ulteriori imputazioni, eccezion fatta per la contravvenzione alla LTP,

ammessa dall’accusata, il che ha comportato anche l’accoglimento della pretesa

risarcitoria di fr. 474.- presentata dalla parte civile.

8. La Corte ha ritenuto

adeguata alla colpa dell’accusata una pena di 9 mesi di detenzione, con computo

del carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva alla multa di fr.

1'200.- inflittale in data 11 gennaio 2006 dallo Strafbefehlsrichter di

Basilea-Città.

Ritenuta la situazione

della condannata di asilante respinta che ostacola il proprio rimpatrio per

trattenersi in Svizzera il più a lungo possibile, la Corte ha ammesso

l’esistenza di un chiaro rischio di recidiva, ed ha quindi formulato prognosi

sfavorevole, rifiutando di sospendere condizionalmente la pena.

Gli oggetti e valori

sequestrati sono dissequestrati in favore della AC 1, eccezion fatta per gli

importi di denaro di fr. 1'470.- e Euro 210.-, sui quali è stato mantenuto il

sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia

9. Stante il

proscioglimento dalla parte preponderante delle principali imputazioni, la

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico

della condannata per 1/10, mentre che per 9/10 rimangono a carico dello Stato.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.2, 2.1, 3; 1.1 parzialmente affermativo, mentre

che il n. 2.2 è privo d’oggetto;

visti gli art. 18, 35, 41, 48, 50, 55, 58,

59, 60, 63, 68, 69, 305bis cifra 1 CP;

19

LFStup

51

LTP

9

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. La sedicente AC 1 è autrice

colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzata, a Lugano, Paradiso, ed in altre località, nel periodo autunno 2004

– 10 agosto 2006, venduto almeno 100,3 grammi di cocaina;

1.2. contravvenzione

alla LTP

per avere, tra Lugano, Zurigo e

Bienne, il 15 maggio 2005, viaggiato in treno senza essere in possesso di un

valido titolo di trasporto;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

La

sedicente AC 1 è prosciolta dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro.

3.

Di conseguenza la sedicente

AC 1 è condannata:

3.1

alla pena di 9 (nove) mesi di

detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla multa di fr. 1'200.-

inflittale in data 11 gennaio 2006 dallo Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, nella

quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento di 1/10 della

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese processuali, che per 9/10 sono

a carico dello Stato.

3.3

al

pagamento di fr. 474.- in favore della PC PC 1.

4.

È

ordinato il dissequestro degli oggetti e valori sequestrati, ad eccezione degli

importi di fr. 1'470.- ed Euro 210.-, sui quali è mantenuto il sequestro

conservativo a garanzia del pagamento della parte di tasse e spese di giustizia

a carico della condannata.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'320.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 5'420.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 332.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--

fr. 542.--

===========

Il rimanente a carico dello Stato:

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

IE 1

3.

GI 1

4.

GI 2

5.

AS 1

6.

AS 2

7.

AS 3

8.

AS 4

9.

AS 5

10.

AS 6

11.

AS 7

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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