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Decisione

72.2006.147

Infrazione aggravata alla LF Stup (acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa kg 700 di marijuana, THC tra 9.6% e 21.6%), infrazione alla LF Stup, contravvenzione alla

4 settembre 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati

previsti art. 19 cifra 1 e 2 e 19a LS;

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa 144/2006 del 6 dicembre 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico __________.

§ L'accusato AC 1 assistito

dal difensore di fiducia avv. __________.

§ L'accusato AC 2 assistito dal difensore di

fiducia avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:20.

Il PP recede dall’accusa di

contravvenzione a carico di AC 1 di cui al punto 3 AA.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

sottolinea come i fatti oggi in contestazione siano sostanzialmente ammessi,

quantomeno dal punto di vista oggettivo. Ricorda la nascita e lo sviluppo del

commercio di canapa in Ticino. Spiega perché nel caso concreto l’infrazione

aggravata in ragione del mestiere sia sicuramente data. Malgrado quando da loro

sostenuto, gli accusati avevano motivo di dubitare della legalità del loro

commercio; prova ne è che non vendevano - di regola - ai minori di 18 anni. Il

fatto che AC 1 fosse un consumatore doveva accrescere la sua consapevolezza sul

fatto che stesse vendendo dello stupefacente.

Nell’ottica della pena il PP menziona a favore

degli imputati il lungo tempo trascorso e l’atteggiamento latitante dello Stato

che portano ad un contenimento della pena richiesta. Ricorda che AC 2 è

incensurato mentre AC 1 ha un precedente penale, la pena odierna è aggiuntiva a

quella inflittagli il 16.8.1999 dal tribunale di __________.

Il PP conclude chiedendo, confermato

integralmente l’atto d’accusa eccezion fatta per il reato di cui al punto 3 AA:

per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 24

mesi sospesa per 3 anni;

per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di 22

mesi sospesa per 2 anni.

Egli chiede altresì la confisca di tutto quanto

in sequestro, compreso il conto corrente postale.

§ L'avv. __________, difensore di AC 2, il quale chiede si

verifichi la questione della prescrizione del reato di infrazione aggravata

alla LFStup così come formulata dopo la modifica del CP del 1.1.2007. Evidenzia

delle imprecisione nei termini utilizzati nell’AA, che fa confusione, a suo

dire, tra canapa e marijuana. Fa un accenno all’errore di diritto e nega il

dolo nell’agire del suo cliente; allo stesso può essere imputata unicamente una

negligenza. Rileva il ruolo secondario del suo assistito che è subentrato ad

una terza persona solo in un secondo tempo; egli solleva dubbi sulla correità

del suo cliente. Sottolinea il lungo tempo trascorso dai fatti e invoca il diniego

di giustizia. Nega vi sia stato arricchimento da parte del suo cliente.

Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione per il punto 1 AA per i

motivi sopra indicato e, in via subordinata, in caso di condanna, una riduzione

importante della pena proposta dal PP.

§ L'avv. __________, difensore di AC

1, il quale a sua volta solleva la questione della prescrizione dei reati in

esame. Evidenzia anch’egli delle imprecisione nei termini utilizzati nell’AA,

che fa confusione, a suo dire, tra canapa e marijuana. Si associa a quanto

detto dal suo collega quo alla negligenza. Ricorda inoltre come ai tempi dei

fatti qui in esame la situazione giuridica fosse ben lungi dall’essere chiara.

Il difensore chiede la derubrica del punto 2.2 AA in contravvenzione, questo

reato è pertanto prescritto, come pure il punto 3 AA. Relativizza la gravità

dei reati commessi e sottolinea il guadagno limitato del suo cliente. Conclude

anch’egli chiedendo l’assoluzione per i motivi citati sopra ed in caso di

condanna una notevole riduzione della pena proposta dall’accusa.

§ Il Procuratore

pubblico, in replica, precisa la questione della

prescrizione, a suo avviso non data per il punto 1 e 2.2 AA, mentre che per il

resto si conferma nelle precedenti conclusioni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

1.1.1 dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con __________ e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,

detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana

(THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa

fr. 3'250'000.-

e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-?

1.1.2 tra maggio ed ottobre 2000, a __________ e __________,

coltivato, detenuto e preparato al fine di essere

venduta 35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita?

1.1.3 nel giugno 2004, a __________, procurato 540 grammi di hashish?

1.1.1.1 trattasi, in parte, di infrazione aggravata siccome

commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un

guadagno considerevole?

1.1.1.2 Ha agito per negligenza?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

Considerandi

2.

E’ stato violato il principio di celerità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con AC 1 e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,

detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana

(THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa

fr. 3'250'000.-

e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

1.1.1

trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per

mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno

considerevole?

1.1.2

Trattasi di reato commesso per negligenza?

2.

E’ stato violato il principio di celerità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato in

fatto ed in diritto

1.

AC 1, cittadino olandese, è nato a __________ il __________, ed è giunto

in Ticino all’età di due anni, essendosi la madre trasferita a __________ dopo

la separazione dal marito, mentre che il padre ed il fratello sono rimasti in

Italia. Terminate le scuole dell’obbligo, l’accusato ha iniziato

l’apprendistato di commercio senza però concluderlo ed ha poi intrapreso la

professione di fotografo ottenendo il relativo diploma nel 1991/1992. A suo

dire, negli anni successivi egli avrebbe viaggiato, ciò che gli avrebbe dato

l’occasione di occuparsi dell’importazione di merce di vario genere (profumi,

tisane, abbigliamento, oggetti d’artigianato locale, foto, ecc.), poi rivenduta

nei vari mercatini. In questo periodo egli avrebbe svolto anche attività di

volontariato sia all’estero che in Svizzera ed avrebbe pure continuato a

coltivare la passione per la fotografia, realizzando e vendendo foto fatte

durante i suoi viaggi. Tutto ciò per circa 4 anni, sino all’apertura del

negozio __________ di __________, e quindi ai fatti che hanno causato l’avvio

del presente procedimento.

Al dibattimento l’accusato ha raccontato che dopo

la chiusura del negozio di canapa da parte della polizia egli avrebbe ripreso

le precedenti attività, ricominciando a viaggiare e a partecipare ai mercatini.

Nel contempo avrebbe allestito vari servizi fotografici e si sarebbe cimentato

nella realizzazione di un film-documentario.

A carico del prevenuto risulta una condanna a 30

giorni di detenzione sospesi per 3 anni per infrazione alla LF sugli

stupefacenti (doc. TPC 2). Essa data del 16 agosto 1999, per il che l’odierno

giudizio è parzialmente aggiuntivo al precedente ai sensi dell’art. 49 cpv. 2

CP.

2.

AC 2, cittadino svizzero, incensurato, è nato a __________ il __________.

L’accusato è cresciuto nel __________, dove ha frequentato le scuole sino a

conseguire la maturità. Ha poi completato la propria formazione diplomandosi

alla scuola di commercio superiore per la gestione alberghiera di __________.

Rientrato in Ticino, nel luglio 1999 egli ha iniziato ad occuparsi degli

aspetti informatici della __________ sagl, società di cui era socio e a cui

faceva capo il canapaio __________ gestito dal AC 1, suo amico d’infanzia. AC 2 ha precisato di essersi sempre interessato di informatica, settore in cui - come spiegato in aula -

lavora tuttora.

3.

Il 2 febbraio 2000 la Posta svizzera ha segnalato al Ministero

pubblico il sospetto che i propri servizi fossero stati utilizzati per l’invio

di stupefacenti, stante l’odore di marijuana che emanava da invii postali

transitanti per l’ufficio di __________.

In effetti, gli inquirenti hanno individuato e

bloccato un gran numero di pacchi contro rimborso, venduti via internet,

contenenti marijuana e destinati in prevalenza alla Svizzera romanda e il cui

mittente era “__________”, denominazione riconducibile al canapaio __________

di __________.

Ne è seguita la perquisizione dei locali in uso

alla predetta __________ Sagl, intestataria del negozio, a seguito della quale

sono stati sequestrati 91 kg di canapa (oltre ai 23 chili bloccati presso gli

uffici postali), ragione per cui quello stesso il 16 febbraio 2000 i prevenuti

sono stati arrestati, e mantenuti in detenzione preventiva sino al 28 febbraio

2000.

Dopo questi fatti AC 2 non ha più interessato la

giustizia mentre che AC 1 è stato nuovamente interrogato dagli inquirenti in

relazione alla coltivazione di un campo di canapa a __________ e all’acquisto,

per conto terzi, di hashish.

4.

Con atto d’accusa del __________, il Procuratore pubblico ha

addebitato agli accusati, in correità, l’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti per avere, tra il 1° gennaio 1999 e il 16 febbraio 2000,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa 700

chili di marijuana realizzando una cifra d’affari globale di circa fr.

3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.- ciascuno.

Al AC 1 è inoltre stata imputata l’infrazione

alla LFStup per aver coltivato e detenuto ulteriori 35,680 chili di marijuana

destinati alla vendita e per aver procurato a terze persone 540 grammi di hashish. In aula il Procuratore, stante la quasi totale prescrizione dell’azione

penale, ha rinunciato all’imputazione di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, anch’essa a carico del AC 1.

5.

Giova rilevare sin d’ora che gli accusati non contestano i fatti a

loro imputati in correità al punto 1 dell’atto di accusa (cfr. verbale

dibattimentale, pag. 3), allestito in base ai loro racconti, ragione per cui il

proscioglimento da loro postulato per quell’accusa è la conseguenza delle tesi

di diritto da loro addotte.

6.

Dal racconto di AC 1 risulta che egli, spinto, a suo dire, dal clima

di tolleranza del momento, nel settembre del 1997 ha aperto un primo canapaio in via __________, il 5° in Ticino, affiancato dall’amico R__________,

che svolgeva ruolo di commesso, mentre che egli si occupava della gestione vera

e propria del negozio.

Nel settembre del 1998, AC 1 e R__________ e AC 2 hanno costituito la __________ sagl, avente per fine l’acquisto,

l’importazione, la vendita e la produzione di prodotti derivati dalla canapa,

nonché la gestione di canapai. AC 1 ha acquisito una partecipazione del 50%

mentre che gli altri due soci del 25% ciascuno. R__________ è poi uscito dalla

società nel febbraio 1999, cedendo la propria quota al AC 1.

Stando al racconto degli imputati, AC 2 avrebbe

iniziato a lavorare in modo fisso per la __________ solo dal mese di luglio

1999, terminati i suoi studi a __________; mentre che prima di questa data egli

avrebbe nondimeno intrattenuto dei contatti col socio AC 1, che avrebbe aiutato

nell’evasione delle pratiche amministrative. Giunto stabilmente in azienda, AC 2 ha preso si è occupato dell’aspetto informatico, allestendo il sito internet e curando le vendite

via internet, che hanno acquisito una sempre maggiore importanza, sino a

superare, per cifra d’affari, quelle effettuate dal negozio. In un primo tempo AC

2.

si è installato nel retro del negozio di via __________, dove già lavorava il

AC 1, ma vista l’evoluzione del commercio gestito dagli accusati, il canapaio è

poi stato trasferito in una superficie più ampia presso il Centro __________, e

l’attività di AC 2 in un ufficio con magazzino annesso ubicato in via __________,

sempre a __________. L’organizzazione di questo ufficio a carattere

informatico/amministrativo è stata lasciata a AC 2, mentre che AC 1 ha continuato a gestire la vendita al dettaglio in negozio, coadiuvato dai vari commessi che si

sono susseguiti nel tempo. AC 1 si è anche occupato dell’acquisto e della

coltivazione della canapa.

Stando al suo racconto egli ha iniziato a

coltivare canapa nel luglio 1999, prima a __________ e poi a __________. Dopo

la locazione del magazzino di via __________ egli ha utilizzato anche questi

spazi per insediarvi una coltivazione indoor. L’imputato ha spiegato che

all’inizio dell’attività, non disponendo ancora la __________ di una propria

coltivazione, i sacchetti profumati venivano tutti acquistati, già

confezionati, da una ditta di __________. In seguito la canapa è stata

acquistata sciolta da varie ditte svizzere, ed erano poi i loro commessi a

confezionare, con essa e con quella prodotta dalle coltivazioni della __________,

i sacchetti che venivano venduti al dettaglio.

Non stupisce certo che, anche se il negozio

vendeva ogni tipo di prodotto derivante dalla canapa, il prodotto più venduto

fosse proprio il sacchetto profumato, reinterpretato dagli accusati in un più

fantasioso, ed originale, “fiori di canapa secchi da collezione”. Gli accusati

hanno ammesso che questo prodotto, ma si tratta di un’ovvietà, era anche quello

maggiormente richiesto via internet e, secondo il AC 1, costituiva circa il 90%

di tutte le spedizioni.

Non senza una punta d’orgoglio imprenditoriale, AC

2.

ha puntualizzato che grazie alle sue conoscenze del mercato e agli

accorgimenti da lui presi per rendere più accattivante il sito internet, le

vendite per corrispondenza di canapa, “prodotto commerciale dotato di un

enorme potenziale economico per il paese” (verbale 16.12.2000, pag. 1),

sono aumentate in modo esponenziale tanto da diventare da ultimo la principale

fonte di reddito del loro commercio (indicativamente fr. 10'000.-/12'000.- di

cifra d’affari per giorno lavorativo per le sole vendite per corrispondenza,

verbale citato, pag. 2), tanto da doversi fare affiancare da alcuni collaboratori

che si occupavano della preparazione delle spedizioni e della verifica delle

generalità dei clienti per soddisfare tutte le richieste.

Non vi è dubbio che l’attività organizzata dagli

accusati sia stata fiorente e redditizia. Stando alle loro ammissioni,

confermate dall’analisi della contabilità (cfr. AI 62, rapporto EFIN), tra

gennaio 1999 ed il febbraio del 2000 gli accusati hanno avuto a disposizione

circa 700 chili di marijuana, di cui circa 590 chili venduti ad un prezzo

compreso tra i fr. 1.60 e i fr.10.- al grammo (a seconda della qualità), mentre

che la rimanenza è stata sequestrata dalla polizia. Ne consegue (ammettendo un

prezzo medio di fr. 5.50 al grammo) che gli accusati hanno realizzato una cifra

d’affari globale di quasi fr. 3’250'000.-, traendo inoltre un profitto

personale pari ad almeno i loro stipendi di complessivi fr. 46’000.- ciascuno

(pari a fr. 3'000.- al mese per il 1999 e di fr. 5000.- al mese per il 2000

oltre ad una gratifica di fr. 4'000.- a fine 1999). A fronte di una cifra

d’affari così elevata il reddito personale appare assai modesto. Gli accusati

affermano di aver avuto ingenti spese e di avere reinvestito nella società i

guadagni conseguiti per potenziare le infrastrutture e aumentare la produzione,

ciò che la pubblica accusa ha creduto, atteso che l’atto di accusa (punto 1,

pag. 2) limita ai predetti importi mensili il profitto personale dei prevenuti.

7.

Nell’ottobre 2000 AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti in

relazione ad una nuova (presunta) infrazione alla LF sugli stupefacenti. Nel

corso di un controllo di polizia presso il suo domicilio per sospetta

infrazione alla LDDS le forze dell’ordine hanno rinvenuto vari chili di

marijuana. AC 1 ha così ammesso di aver coltivato, tra maggio e ottobre 2000,

una piantagione di circa 300 piante di canapa dalle quali ha ottenuto,

procedendo ad essiccazione presso il suo appartamento, poco più di 35 chili di

marijuana (rinvenuta in parte già confezionata in sacchetti) destinata, a suo

dire, alla vendita all’ingrosso a vari negozi di canapa (cfr. inc. 2000.6540,

verbale AC 1 13.10.2000, pag. 2 e verbale 10.11.2000, pag. 3). In seguito ha

sostenuto che questa sostanza sarebbe dovuta servire per produrre olio

essenziale (verbale 28.06.2002 avanti al PP, pag. 8), versione ribadita anche

in aula. Interrogato al riguardo, egli ha ammesso, anche in aula, di non avere

concluso alcun accordo concreto ma di aver nondimeno contattato dei potenziali

acquirenti i quali lo avrebbero invitato a rifarsi vivo una volta la canapa raccolta

ed essiccata.

La Corte non gli ha creduto nemmeno per un

secondo. Quella dell’olio essenziale è un’altra delle usuali frottole inventate

dai trafficanti di canapa (come quella dei sacchetti odorosi per profumare gli

armadi a fr. 10.- il grammo o, nella versione degli accusati, dei fiori secchi

da collezionare) per giustificare la coltivazione, la detenzione e la vendita

di marijuana. In altri casi giudiziari del genere la panzana era almeno stata

addotta con migliore sentore di verosimiglianza, avendo taluni versato in atti

contratti (simulati) vertenti sulla vendita di tale olio (addirittura a fr.

100'000.- il litro in un caso), ed altri addirittura posseduto dei

distillatori, onde far credere che davvero si procedesse in tal modo (ma

semmai, sia chiaro, con i cascami della pianta di canapa, e non certo con i

fiori essicati, sempre venduti a peso d’oro come stupefacente). AC 1, pregresso

venditore di marijuana in quantità industriale, si è limitato a vantare

l’esistenza di vaghi pour-parler in tal senso, per il che è chiaro che si

tratta di una debole scusa volta a giustificare la sua soggettivamente grave

ricaduta a distanza di pochi mesi in quei commerci per cui era stato arrestato.

Rimane il fatto, incontrovertibile, che la canapa da lui coltivata aveva un THC

compreso tra 9.2% e 18%, ed era perciò a pieno titolo dello stupefacente.

Trattandosi tuttavia di infrazione semplice alla

LFStup, la Corte ha accertato la parziale prescrizione del reato ascrittogli al

punto 2.1 AA, limitando l’addebito a suo carico alla sola detenzione e alla

preparazione ai fini della vendita di circa 35 chili di marijuana, nel solo

ottobre 2000, momento dell’intervento degli inquirenti.

8.

Nel novembre 2004 AC 1 è stato nuovamente inchiestato. Interrogata

dalla polizia, __________ ha dichiarato di avergli procurato nel giugno 2004

circa 600 grammi di hashish, ciò che egli ha confermato, specificando che 60 grammi erano destinati al suo consumo, mentre che 540 grammi erano stati da lui acquistati per conto di amici, fattispecie che trova riscontro al punto 2.2 AA (cfr. inc.

2004.

, verbale AC 1 26.11.2004).

9.

Così definiti i fatti, le difese hanno addotto la prescrizione

dell’azione penale in relazione all’imputazione di infrazione aggrava alla

LFstup di cui al punto 1 AA, atteso che dopo la modifica della parte generale

del codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la cifra 1, ultimo

cpv., seconda frase dell’art. 19 LFStup, che si esprime genericamente in

termini di “pena detentiva non inferiore a un anno” consentirebbe di dedurre

che il periodo di prescrizione non è di 15, ma bensì di soli 7 anni, con la

conseguenza dell’intervenuta prescrizione.

A siffatta soluzione osta già solo la semplice

lettura dei combinati art. 26 LFStup e 40 e 97 cpv. 1 CP, ad ogni buon conto

questa Corte si rifiuta di credere che il legislatore federale abbia inteso,

con la predetta modifica della parte generale del CP, con cui si è perseguito

tutt’altro scopo, anche abbreviare il termine di prescrizione per l’infrazione

aggravata alla LFStup, supposto intento al riguardo del quale il messaggio è

invero silente.

Per questa Corte la situazione è pertanto chiara.

I ricorrenti potranno comunque tentare di

convincere la competente CCRP, che certo darà loro più approfondita udienza,

dell’esistenza della modifica legislativa in tema di prescrizione dell’azione

penale da loro addotta.

10.

Ciò detto sull’eccezione di prescrizione, si ha per il resto che l'art.

19.

cifra 1 LFStup sanziona, tra l’altro, chiunque, intenzionalmente e senza

essere autorizzato, coltiva e vende stupefacenti. Secondo costante giurisprudenza,

la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati è

punibile a norma dell'art. 19 cifra 1 LFStup se lo scopo è quello di estrarne

stupefacenti. L’infrazione è realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore

coltiva o vende della canapa che può essere consumata come stupefacente, il che

è il caso quando il suo tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF

126.

IV 198).

Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione è realizzata

quando l’autore sa che la canapa che coltiva o vende sarà usata come droga. E’

di conseguenza punibile ai sensi della norma in discussione il fatto di

coltivare e vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente

(DTF 126 IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ

2002.

I 446).

11.

Se dal profilo oggettivo è assodato che quanto detenuto (e venduto)

dai prevenuti era stupefacente (per il punto 1 AA: AI 42, all. 44; per il punto

2.1

AA: inc. 2000.6540, AI 2), ciò che essi neppure contestano, dal profilo

soggettivo essi sostengono di avere agito per negligenza.

La tesi è a dir poco pretestuosa.

Atteso che appare assai poco verosimile l’ipotesi

che essi abbiano venduto o detenuto circa 700 kg di marijuana per colpevole inavvertenza, la negligenza, a mente loro, sarebbe data per

rapporto all’attitudine dei loro clienti nei confronti del prodotto acquistato,

avendo essi ignorato l’uso che sarebbe stato fatto della marijuana da loro

venduta, rispettivamente sostenendo di essersi cautelati proprio nei confronti

dell’eventualità dell’utilizzo illecito della stessa.

Orbene, la Corte nemmeno intende entrare nel

merito di siffatte argomentazioni.

Il fatto che gli accusati possano eventualmente

credere (il che la Corte dubita) a quanto hanno raccontato agli inquirenti ed

in aula, non emenda il racconto, che rimane un cumulo di fandonie. E’ infatti

del tutto certo, che l’unico motivo dell’esistenza del loro canapaio, e degli

altri 70 e oltre che hanno (simultaneamente) aperto i battenti in Ticino, era

quello della consapevole vendita di marijuana ad una consapevole clientela,

marijuana pagata cara in ragione del suo effetto psicotropo (più alto

l’effetto, più alto il prezzo), e destinata ad essere utilizzata solo ed

esclusivamente come stupefacente. Ciò che tutti sapevano perfettamente:

venditore di fumo e acquirente di fumo. Nessun’altra motivazione (sacchetti

odorosi, fiori da collezione, estrazione di olio essenziale) spiega infatti

ragionevolmente prezzi tanto elevati (sino a fr. 10.- al grammo), e nonostante

ciò un simile giro di clientela, d’affari e di negozi tematici, e difatti non

esiste altra spiegazione per il business degli imputati.

Se davvero essi, a 7 anni dai fatti e dopo decine

di processi sul tema, intendono ancora sostenere che loro erano venditori di

fiori secchi da collezionare, e che solo per colpevole inavvertenza potrebbe

darsi che qualche cliente si sia fumato la collezione, possono anche in questo

caso sperare di avere migliore fortuna avanti alla CCRP, perché la scrivente

Corte non ha veramente tempo da perdere facendosi prendere in giro.

All’autorità di ricorso dovranno però anche

spiegare, tentando di sottrarsi al ridicolo, come mai il negozio vendeva anche

oggetti

- in particolare i “Pollen Shaker” (depollinatori)

ma anche i “Roll Up”(cartine per sigarette) - abitualmente usati per il consumo

della marijuana come stupefacente. E ancora, mal si comprende, qualora gli

imputati fossero stati realmente convinti di vendere dei fiori secchi da

collezione, perché inibirne l’acquisto ai minorenni, quando invece ogni sana e

lecita passione, anche quella di collezionare fiori secchi, dovrebbe essere

coltivata sin dalla più tenera età.

12.

La Corte ritiene che l’argomento difensivo invocato non sia tanto

quella del reato eventualmente commesso per negligenza, ma semmai, anche se non

sollevato in modo esplicito come tale, quello dell’errore sulle circostanze di

e/o dell’errore di diritto, temi già decisi a più riprese dal Tribunale

federale e sui quali questa Corte non intende dilungarsi, ragione per cui gli

imputati sono rinviati alla lettura delle sentenze 6S.56/2006 del 15 giugno 2006

e 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, con i relativi rinvii.

E’ quindi solo a titolo abbondanziale che si

rileva che l’impegno scritto a non consumare la canapa a scopo di stupefacente

che gli accusati facevano sottoscrive ai loro clienti mal si concilia con la

pretesa (per altro solo accennata) di aver agito guidati dalla convinzione di

essere autorizzati a vendere stupefacente.

Allo stesso modo, anche le tanto decantate

precauzioni prese per evitare la vendita a minorenni non si spiegherebbero se

il commercio fosse stato ritenuto legale.

Ne è lo stesso delle asserite richieste di pareri

giuridici, e della apparente correttezza formale del loro commercio, essendo

sempre e comunque stato sottaciuto il reale intento di vendere consapevolmente

dello stupefacente a clienti desiderosi di acquistarlo.

Quanto al particolare clima dell’epoca, noto alla

Corte e alle parti e che qui non giova rievocare, è anche in questo caso

stabilito dalla giurisprudenza federale che esso può al massimo giustificare

una lieve riduzione della pena, ciò che agli accusati è stato abbondantemente

concesso.

13.

Parimenti pretestuosa, infine, l’ipotesi di una violazione dei

diritti della difesa, per il motivo che l’atto di accusa avrebbe equivocato sui

termini “canapa” e marijuana”.

Vero è infatti che i

prevenuti, espertissimi operatori del settore, ben conoscono tutte le parti

della piantina di canapa, e ben sanno che lo stupefacente proviene dai fiori

della stessa, debitamente essicati. Se l’atto di accusa (ma anche la presente

sentenza), si sono alle volte espressi in termini di “canapa” intendendo però

con ciò lo manifestamente lo stupefacente, ciò non ha in alcun modo violato i

diritti degli imputati, che conoscono perfettamente il motivo per cui sono

stati rinviati a giudizio e che hanno potuto pertanto difendersi

compiutamente, prova ne è del resto la pletora di argomentazioni risibili (tra

cui questa, al limite della malafede processuale) da loro sollevate.

14.

Il 3 aprile 2002, dovendo corrispondere con l’UEF di __________ al

proposito del destino del conto corrente postale di __________ sagl, all’epoca

bloccato, la Segretaria giudiziaria scriveva”che il procedimento penale in

cui è stato ordinato il blocco del surriferito conto corrente è in fase

terminale. Entro la fine del corrente mese verrà presa una decisione in merito

all’intero incarto e quindi pure alla misura del blocco a suo tempo ordinato.”

(AI 48).

Stante l’ammissione del fatto che il procedimento

penale sarebbe stato in dirittura d’arrivo già nell’aprile del 2002, l’atto di

accusa emanato solo il 6 dicembre del 2006 appare manifestamente lesivo del

principio di celerità, ciò che nella specie costituisce la migliore

argomentazione difensiva in favore degli imputati.

15.

In definitiva, la Corte accerta che entrambi gli accusati sono

autori colpevoli, in correità, di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti così come descritto al punto 1 AA. AC 1 deve inoltre lasciarsi

imputare l’ulteriore infrazione (non aggravata) alla predetta legge per la

detenzione e la preparazione, limitatamente al mese di ottobre 2000, di circa

35.

chili di marijuana come pure per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish (punti 2.1 e 2.2 AA).

16.

Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del

reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di

reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata.

17.

AC 1 deve rispondere (in correità col AC 2) di infrazione aggravata

alla LFStup, commessa per mestiere realizzando una cifra d’affari di circa fr.

3’250'000.- e percependo un guadagno di almeno fr. 46'000.-, per aver

trafficato circa 700 chili di marijuana. Egli deve inoltre lasciarsi imputare

due infrazione semplici - che poco hanno invero inciso ai fini della pena - a

predetta legge per aver detenuto e preparato al fine di essere veduti ulteriori

circa 35 chili di marijuana e per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish.

La gravità oggettiva dei reati commessi è grande,

e risulta essenzialmente dall’infrazione aggravata alla LFStup, e per meglio

rendere l’idea essa avrebbe giustificato, avesse avuto luogo il rinvio a

giudizio in tempi più brevi, il deferimento dinanzi ad una Corte delle Assise

criminali e pertanto una richiesta di pena superiore ai 3 anni, non essendo la

fattispecie nel suo complesso molto dissimile da quello in __________,

approdato appunto avanti ad una Corte criminale.

L’accusato ha agito per mero scopo di lucro, ma

questa è un‘ovvietà in materia di stupefacenti, e con modalità imprenditoriali,

espandendo progressivamente la propria attività, sviluppando coltivazioni

proprie ed acquisendo nuovi spazi logistici in cui impiantare il proprio

commercio nel tentativo, palese, di far fronte alla crescente richiesta e di

smerciare quantitativi di canapa sempre maggiori. AC 1 ed il socio hanno dato

prova di intraprendenza ben superiore alla media, ed in tal senso inusitata

(ciò di cui del resto si sono vantati), arrivando a commercializzare lo

stupefacente via internet e a distribuirlo quindi per posta. Aggrava, anche se

in misura modica, la situazione del AC 1 il suo precedente specifico

dell’agosto 1999 ed il fatto di essere stato nuovamente coinvolto in

un’inchiesta legata alla canapa pochi mesi dopo essere stato arrestato per i

fatti del canapaio __________ e ad inchiesta perciò ancora in corso.

A favore dell’accusato, la Corte ha riconosciuto di

avere raccontato i fatti senza particolare reticenze, così come ha tenuto conto

del particolare clima dell’epoca e della violazione del principio di celerità.

Tutto questo considerato la Corte ha ritenuto

adeguata alla colpa del AC 1, e per nulla severa, una pena detentiva di 18 mesi

, sospesa per 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Questa pena

deve essere considerata parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di

detenzione inflittagli in data 16 agosto 1999.

18.

AC 2 si pone, dal punto di vista oggettivo, ad un livello quasi analogo

a quello del coimputato. Anch’egli deve rispondere infatti della gravissima

infrazione alla LFStup commessa per mestiere in correità col AC 1, e pure per

lui valgono quindi le predette considerazioni circa la gravità oggettiva dei

reati.

Quo alle motivazioni del suo agire, anche AC 2 ha delinquito a scopo di lucro dando prova di spiccate doti organizzative

e manageriali, e quanto detto al proposito per il AC 1 può venire integralmente

ripreso per il AC 2. Non vi è dubbio che il suo contributo allo sviluppo

dell’attività illecita è stato determinante. Infatti, sotto la sua guida, e per

suo esclusivo merito, le vendite tramite internet hanno fatto decollare la

cifra d’affari societaria. A suo favore può essere menzionato unicamente il

fatto che egli ha aderito operativamente ad un’attività già avviata da terzi,

segnatamente il AC 1 ed il R__________, pur essendone socio consapevole

sin dalla prima ora.

Dal punto di vista soggettivo la posizione del AC

2.

è leggermente più favorevole di quella del correo. Egli è infatti incensurato

e dopo i fatti della __________ non ha più interessato la giustizia.

Come per il AC 1, anche a suo favore, la Corte ha

ritenuto la confessione, il clima dell’epoca e la violazione del principio di

celerità.

Tutte queste circostanze hanno permesso di

contenere la pena detentiva a suo carico in 16 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, sospesa per 2 anni.

19.

Gli accusati sono condannati a pagare le tasse di giustizia di

fr. 600.- e le spese processuali in ragione di ½

ciascuno.

20.

E ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato

nell’atto d’accusa, compresi i conti correnti ed il conto corrente postale

intestati alla __________ sagl, trattandosi di provento di reato. E’ inoltre

ordinata la distruzione dello stupefacente sequestrato.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.1.2;

B. per AC 2 affermativamente

ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.2;

visti gli art. 22, 23,

40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71 CP;

19a, 19 cifra 1 e 2 LFstup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome, in

parte, commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari

e un guadagno considerevole,

per avere,

senza essere autorizzato,

1.1.1

dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con AC 2 e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,

detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana

(THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa

fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-;

1.1.2

nell’ottobre 2000, a __________, in correità con terzi,

detenuto e preparato al fine di essere venduta

35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita;

1.1.3

nel giugno 2004, a __________, procurato 540 grammi di hashish;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un

guadagno considerevole,

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con AC 1 e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,

detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana

(THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa

fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

3.

Di

conseguenza,

3.1

AC 1,

ritenuta la violazione del principio di celerità, trattandosi di pena

parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli il

16.8.1999

dal Tribunale distrettuale di __________, è condannato:

3.1.1

alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.1.2

a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese

processuali;

3.1.3

l’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3.2

AC 2,

ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:

3.2.1

alla pena

detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese

processuali;

3.2.3

l’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È

ordinata la confisca di quanto in sequestro, indicato nell’AA, con distruzione

dello stupefacente.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'416.60

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'066.60

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'708.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 2'033.30

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'708.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 2'033.30

============

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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