72.2006.147
Infrazione aggravata alla LF Stup (acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa kg 700 di marijuana, THC tra 9.6% e 21.6%), infrazione alla LF Stup, contravvenzione alla
4 settembre 2007Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2006.147
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LF Stup (acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa kg 700 di marijuana, THC tra 9.6% e 21.6%), infrazione alla LF Stup, contravvenzione alla LF Stup (prescritta)
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
TRASFORMAZIONE O PREPARAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2006.147
Lugano,
4 settembre 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
2. AC 2
detenuti dal 16 al 28 febbraio 2000;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1 e AC 2,
congiuntamente
1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome
commessa per mestiere realizzando una cifra d’affari importante ed un guadagno
considerevole,
per avere,
a __________, __________
e __________
dal 1 gennaio
1999 al 16 febbraio 2000,
senza essere
autorizzati,
facendo capo
alla società __________ appositamente attivata in data 4/10 settembre 1998,
in qualità di
contitolari del canapaio __________,
in parte in
correità con R__________,
ripetutamente
acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un
importante quantitativo valutato in almeno kg 698,737 di marijuana avente un
tenore di THC variante fra il 9,6% e il 21,6%, che sapevano o dovevano
presumere essere destinati al consumo quale stupefacente, realizzando in tal
modo una cifra d’affari limitatamente al periodo 1999 – 16 febbraio 2000 di
almeno fr. 3'242'285.40 (cifra definita in base alla documentazione contabile
rinvenuta presso l’ufficio fiduciario della __________),
e meglio
AC 1 in qualità di primo proprietario del negozio dal novembre 1997 ed indi quale socio fondatore e
gerente dal 4/10 settembre 1999 della __________, nonché gerente di fatto,
AC 2 dal luglio
1999 in qualità di coordinatore per l’aspetto informatico della società nonché
ideatore e gestore del sito internet __________, e dal 4/10 settembre 1999 in qualità di socio fondatore nonché,
procedendo alla
vendita al dettaglio presso il negozio __________, alla vendita all’ingrosso a
canapai ed alla vendita per corrispondenza tramite ordinazioni effettuate sul
sito internet __________ e conseguente invio postale a nome del mittente “__________”,
operando nei
confronti di un pubblico sia di adulti che di minorenni,
applicando un
prezzo variante di fr. 1.60, fr. 4.--, fr. 6.60 e fr. 10.-- il grammo a
dipendenza della qualità della sostanza (naturale, in serra o indoor),
fornendo la
sostanza in sacchetti dal peso variante da 2.5 grammi a 5 grammi per le vendite al dettaglio in negozio nonché quantitativi superiori
nell’ambito delle vendite per corrispondenza,
venduto, considerando un prezzo di vendita medio di fr. 5.55 al grammo, un
quantitativo di ca. kg 584,195 di marijuana,
traendo un
guadagno personale mensile di fr. 3'000.-- lordi per l’anno 1999 e fr. 5'000.--
lordi per i mesi di gennaio e febbraio 2000, oltre ad una gratifica di fr.
4'000.-- per ciascuno nel dicembre 1999,
e inoltre
detenuto presso i locali kg. 114,542 di marijuana, di cui kg 23,25 già
inviati a clienti per un fatturato complessivo di fr. 56'737.-- ma mai giunti a
destinazione siccome intercettati presso gli uffici __________, oltre a 450
piante di canapa, il tutto destinato alla vendita secondo le modalità sopra
indicate, e posto sotto sequestro dalla polizia,
B) AC 1, singolarmente
2. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
2.1 per avere
a __________ e __________,
durante il
periodo maggio - ottobre 2000,
senza essere
autorizzato,
coltivato,
detenuto, preparato alfine di essere venduta sostanza stupefacente ed in
particolare marijuana,
e meglio
per avere
coltivato a __________ una piantagione di ca. 300 piante di canapa dalle quali
ha ottenuto, procedendo all’essiccazione nell’appartamento a lui in uso in via __________
a __________, e indi detenuto kg 35,680 di marijuana con tenore di THC
variabile fra 9,2% e 18%, in parte (kg 1,370) già confezionato in sacchetti di
peso variabile,
sostanza
stupefacente interamente destinata alla vendita all’ingrosso ai vari canapai
della regione;
2.2 per avere
a __________,
nel giugno 2004,
senza essere
autorizzato,
procurato a non meglio identificati “amici” 540 grammi di hascisc, sostanza previamente acquistata al prezzo di fr. 10.-- al grammo da ____________;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere
a Lugano e
altre località,
dal settembre
2003 al novembre 2004,
senza essere
autorizzato,
consumato ca. 200 grammi di marijuana e 250 grammi di hascisc, sostanza precedentemente acquistata da canapai di
oltre Gottardo e da __________,
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati
previsti art. 19 cifra 1 e 2 e 19a LS;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa 144/2006 del 6 dicembre 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC 1 assistito
dal difensore di fiducia avv. __________.
§ L'accusato AC 2 assistito dal difensore di
fiducia avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:20.
Il PP recede dall’accusa di
contravvenzione a carico di AC 1 di cui al punto 3 AA.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
sottolinea come i fatti oggi in contestazione siano sostanzialmente ammessi,
quantomeno dal punto di vista oggettivo. Ricorda la nascita e lo sviluppo del
commercio di canapa in Ticino. Spiega perché nel caso concreto l’infrazione
aggravata in ragione del mestiere sia sicuramente data. Malgrado quando da loro
sostenuto, gli accusati avevano motivo di dubitare della legalità del loro
commercio; prova ne è che non vendevano - di regola - ai minori di 18 anni. Il
fatto che AC 1 fosse un consumatore doveva accrescere la sua consapevolezza sul
fatto che stesse vendendo dello stupefacente.
Nell’ottica della pena il PP menziona a favore
degli imputati il lungo tempo trascorso e l’atteggiamento latitante dello Stato
che portano ad un contenimento della pena richiesta. Ricorda che AC 2 è
incensurato mentre AC 1 ha un precedente penale, la pena odierna è aggiuntiva a
quella inflittagli il 16.8.1999 dal tribunale di __________.
Il PP conclude chiedendo, confermato
integralmente l’atto d’accusa eccezion fatta per il reato di cui al punto 3 AA:
per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 24
mesi sospesa per 3 anni;
per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di 22
mesi sospesa per 2 anni.
Egli chiede altresì la confisca di tutto quanto
in sequestro, compreso il conto corrente postale.
§ L'avv. __________, difensore di AC 2, il quale chiede si
verifichi la questione della prescrizione del reato di infrazione aggravata
alla LFStup così come formulata dopo la modifica del CP del 1.1.2007. Evidenzia
delle imprecisione nei termini utilizzati nell’AA, che fa confusione, a suo
dire, tra canapa e marijuana. Fa un accenno all’errore di diritto e nega il
dolo nell’agire del suo cliente; allo stesso può essere imputata unicamente una
negligenza. Rileva il ruolo secondario del suo assistito che è subentrato ad
una terza persona solo in un secondo tempo; egli solleva dubbi sulla correità
del suo cliente. Sottolinea il lungo tempo trascorso dai fatti e invoca il diniego
di giustizia. Nega vi sia stato arricchimento da parte del suo cliente.
Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione per il punto 1 AA per i
motivi sopra indicato e, in via subordinata, in caso di condanna, una riduzione
importante della pena proposta dal PP.
§ L'avv. __________, difensore di AC
1, il quale a sua volta solleva la questione della prescrizione dei reati in
esame. Evidenzia anch’egli delle imprecisione nei termini utilizzati nell’AA,
che fa confusione, a suo dire, tra canapa e marijuana. Si associa a quanto
detto dal suo collega quo alla negligenza. Ricorda inoltre come ai tempi dei
fatti qui in esame la situazione giuridica fosse ben lungi dall’essere chiara.
Il difensore chiede la derubrica del punto 2.2 AA in contravvenzione, questo
reato è pertanto prescritto, come pure il punto 3 AA. Relativizza la gravità
dei reati commessi e sottolinea il guadagno limitato del suo cliente. Conclude
anch’egli chiedendo l’assoluzione per i motivi citati sopra ed in caso di
condanna una notevole riduzione della pena proposta dall’accusa.
§ Il Procuratore
pubblico, in replica, precisa la questione della
prescrizione, a suo avviso non data per il punto 1 e 2.2 AA, mentre che per il
resto si conferma nelle precedenti conclusioni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
1.1.1 dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,
a __________, __________ e __________,
in correità con __________ e con terzi,
facendo capo alla società __________,
acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,
detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana
(THC tra 9.6% e 21.6%),
realizzando una cifra d’affari globale di circa
fr. 3'250'000.-
e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-?
1.1.2 tra maggio ed ottobre 2000, a __________ e __________,
coltivato, detenuto e preparato al fine di essere
venduta 35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita?
1.1.3 nel giugno 2004, a __________, procurato 540 grammi di hashish?
1.1.1.1 trattasi, in parte, di infrazione aggravata siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un
guadagno considerevole?
1.1.1.2 Ha agito per negligenza?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
Considerandi
2.
E’ stato violato il principio di celerità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC 2
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,
a __________, __________ e __________,
in correità con AC 1 e con terzi,
facendo capo alla società __________,
acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,
detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana
(THC tra 9.6% e 21.6%),
realizzando una cifra d’affari globale di circa
fr. 3'250'000.-
e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
1.1.1
trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per
mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno
considerevole?
1.1.2
Trattasi di reato commesso per negligenza?
2.
E’ stato violato il principio di celerità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato in
fatto ed in diritto
1.
AC 1, cittadino olandese, è nato a __________ il __________, ed è giunto
in Ticino all’età di due anni, essendosi la madre trasferita a __________ dopo
la separazione dal marito, mentre che il padre ed il fratello sono rimasti in
Italia. Terminate le scuole dell’obbligo, l’accusato ha iniziato
l’apprendistato di commercio senza però concluderlo ed ha poi intrapreso la
professione di fotografo ottenendo il relativo diploma nel 1991/1992. A suo
dire, negli anni successivi egli avrebbe viaggiato, ciò che gli avrebbe dato
l’occasione di occuparsi dell’importazione di merce di vario genere (profumi,
tisane, abbigliamento, oggetti d’artigianato locale, foto, ecc.), poi rivenduta
nei vari mercatini. In questo periodo egli avrebbe svolto anche attività di
volontariato sia all’estero che in Svizzera ed avrebbe pure continuato a
coltivare la passione per la fotografia, realizzando e vendendo foto fatte
durante i suoi viaggi. Tutto ciò per circa 4 anni, sino all’apertura del
negozio __________ di __________, e quindi ai fatti che hanno causato l’avvio
del presente procedimento.
Al dibattimento l’accusato ha raccontato che dopo
la chiusura del negozio di canapa da parte della polizia egli avrebbe ripreso
le precedenti attività, ricominciando a viaggiare e a partecipare ai mercatini.
Nel contempo avrebbe allestito vari servizi fotografici e si sarebbe cimentato
nella realizzazione di un film-documentario.
A carico del prevenuto risulta una condanna a 30
giorni di detenzione sospesi per 3 anni per infrazione alla LF sugli
stupefacenti (doc. TPC 2). Essa data del 16 agosto 1999, per il che l’odierno
giudizio è parzialmente aggiuntivo al precedente ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
CP.
2.
AC 2, cittadino svizzero, incensurato, è nato a __________ il __________.
L’accusato è cresciuto nel __________, dove ha frequentato le scuole sino a
conseguire la maturità. Ha poi completato la propria formazione diplomandosi
alla scuola di commercio superiore per la gestione alberghiera di __________.
Rientrato in Ticino, nel luglio 1999 egli ha iniziato ad occuparsi degli
aspetti informatici della __________ sagl, società di cui era socio e a cui
faceva capo il canapaio __________ gestito dal AC 1, suo amico d’infanzia. AC 2 ha precisato di essersi sempre interessato di informatica, settore in cui - come spiegato in aula -
lavora tuttora.
3.
Il 2 febbraio 2000 la Posta svizzera ha segnalato al Ministero
pubblico il sospetto che i propri servizi fossero stati utilizzati per l’invio
di stupefacenti, stante l’odore di marijuana che emanava da invii postali
transitanti per l’ufficio di __________.
In effetti, gli inquirenti hanno individuato e
bloccato un gran numero di pacchi contro rimborso, venduti via internet,
contenenti marijuana e destinati in prevalenza alla Svizzera romanda e il cui
mittente era “__________”, denominazione riconducibile al canapaio __________
di __________.
Ne è seguita la perquisizione dei locali in uso
alla predetta __________ Sagl, intestataria del negozio, a seguito della quale
sono stati sequestrati 91 kg di canapa (oltre ai 23 chili bloccati presso gli
uffici postali), ragione per cui quello stesso il 16 febbraio 2000 i prevenuti
sono stati arrestati, e mantenuti in detenzione preventiva sino al 28 febbraio
2000.
Dopo questi fatti AC 2 non ha più interessato la
giustizia mentre che AC 1 è stato nuovamente interrogato dagli inquirenti in
relazione alla coltivazione di un campo di canapa a __________ e all’acquisto,
per conto terzi, di hashish.
4.
Con atto d’accusa del __________, il Procuratore pubblico ha
addebitato agli accusati, in correità, l’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti per avere, tra il 1° gennaio 1999 e il 16 febbraio 2000,
acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa 700
chili di marijuana realizzando una cifra d’affari globale di circa fr.
3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.- ciascuno.
Al AC 1 è inoltre stata imputata l’infrazione
alla LFStup per aver coltivato e detenuto ulteriori 35,680 chili di marijuana
destinati alla vendita e per aver procurato a terze persone 540 grammi di hashish. In aula il Procuratore, stante la quasi totale prescrizione dell’azione
penale, ha rinunciato all’imputazione di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, anch’essa a carico del AC 1.
5.
Giova rilevare sin d’ora che gli accusati non contestano i fatti a
loro imputati in correità al punto 1 dell’atto di accusa (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 3), allestito in base ai loro racconti, ragione per cui il
proscioglimento da loro postulato per quell’accusa è la conseguenza delle tesi
di diritto da loro addotte.
6.
Dal racconto di AC 1 risulta che egli, spinto, a suo dire, dal clima
di tolleranza del momento, nel settembre del 1997 ha aperto un primo canapaio in via __________, il 5° in Ticino, affiancato dall’amico R__________,
che svolgeva ruolo di commesso, mentre che egli si occupava della gestione vera
e propria del negozio.
Nel settembre del 1998, AC 1 e R__________ e AC 2 hanno costituito la __________ sagl, avente per fine l’acquisto,
l’importazione, la vendita e la produzione di prodotti derivati dalla canapa,
nonché la gestione di canapai. AC 1 ha acquisito una partecipazione del 50%
mentre che gli altri due soci del 25% ciascuno. R__________ è poi uscito dalla
società nel febbraio 1999, cedendo la propria quota al AC 1.
Stando al racconto degli imputati, AC 2 avrebbe
iniziato a lavorare in modo fisso per la __________ solo dal mese di luglio
1999, terminati i suoi studi a __________; mentre che prima di questa data egli
avrebbe nondimeno intrattenuto dei contatti col socio AC 1, che avrebbe aiutato
nell’evasione delle pratiche amministrative. Giunto stabilmente in azienda, AC 2 ha preso si è occupato dell’aspetto informatico, allestendo il sito internet e curando le vendite
via internet, che hanno acquisito una sempre maggiore importanza, sino a
superare, per cifra d’affari, quelle effettuate dal negozio. In un primo tempo AC
2.
si è installato nel retro del negozio di via __________, dove già lavorava il
AC 1, ma vista l’evoluzione del commercio gestito dagli accusati, il canapaio è
poi stato trasferito in una superficie più ampia presso il Centro __________, e
l’attività di AC 2 in un ufficio con magazzino annesso ubicato in via __________,
sempre a __________. L’organizzazione di questo ufficio a carattere
informatico/amministrativo è stata lasciata a AC 2, mentre che AC 1 ha continuato a gestire la vendita al dettaglio in negozio, coadiuvato dai vari commessi che si
sono susseguiti nel tempo. AC 1 si è anche occupato dell’acquisto e della
coltivazione della canapa.
Stando al suo racconto egli ha iniziato a
coltivare canapa nel luglio 1999, prima a __________ e poi a __________. Dopo
la locazione del magazzino di via __________ egli ha utilizzato anche questi
spazi per insediarvi una coltivazione indoor. L’imputato ha spiegato che
all’inizio dell’attività, non disponendo ancora la __________ di una propria
coltivazione, i sacchetti profumati venivano tutti acquistati, già
confezionati, da una ditta di __________. In seguito la canapa è stata
acquistata sciolta da varie ditte svizzere, ed erano poi i loro commessi a
confezionare, con essa e con quella prodotta dalle coltivazioni della __________,
i sacchetti che venivano venduti al dettaglio.
Non stupisce certo che, anche se il negozio
vendeva ogni tipo di prodotto derivante dalla canapa, il prodotto più venduto
fosse proprio il sacchetto profumato, reinterpretato dagli accusati in un più
fantasioso, ed originale, “fiori di canapa secchi da collezione”. Gli accusati
hanno ammesso che questo prodotto, ma si tratta di un’ovvietà, era anche quello
maggiormente richiesto via internet e, secondo il AC 1, costituiva circa il 90%
di tutte le spedizioni.
Non senza una punta d’orgoglio imprenditoriale, AC
2.
ha puntualizzato che grazie alle sue conoscenze del mercato e agli
accorgimenti da lui presi per rendere più accattivante il sito internet, le
vendite per corrispondenza di canapa, “prodotto commerciale dotato di un
enorme potenziale economico per il paese” (verbale 16.12.2000, pag. 1),
sono aumentate in modo esponenziale tanto da diventare da ultimo la principale
fonte di reddito del loro commercio (indicativamente fr. 10'000.-/12'000.- di
cifra d’affari per giorno lavorativo per le sole vendite per corrispondenza,
verbale citato, pag. 2), tanto da doversi fare affiancare da alcuni collaboratori
che si occupavano della preparazione delle spedizioni e della verifica delle
generalità dei clienti per soddisfare tutte le richieste.
Non vi è dubbio che l’attività organizzata dagli
accusati sia stata fiorente e redditizia. Stando alle loro ammissioni,
confermate dall’analisi della contabilità (cfr. AI 62, rapporto EFIN), tra
gennaio 1999 ed il febbraio del 2000 gli accusati hanno avuto a disposizione
circa 700 chili di marijuana, di cui circa 590 chili venduti ad un prezzo
compreso tra i fr. 1.60 e i fr.10.- al grammo (a seconda della qualità), mentre
che la rimanenza è stata sequestrata dalla polizia. Ne consegue (ammettendo un
prezzo medio di fr. 5.50 al grammo) che gli accusati hanno realizzato una cifra
d’affari globale di quasi fr. 3’250'000.-, traendo inoltre un profitto
personale pari ad almeno i loro stipendi di complessivi fr. 46’000.- ciascuno
(pari a fr. 3'000.- al mese per il 1999 e di fr. 5000.- al mese per il 2000
oltre ad una gratifica di fr. 4'000.- a fine 1999). A fronte di una cifra
d’affari così elevata il reddito personale appare assai modesto. Gli accusati
affermano di aver avuto ingenti spese e di avere reinvestito nella società i
guadagni conseguiti per potenziare le infrastrutture e aumentare la produzione,
ciò che la pubblica accusa ha creduto, atteso che l’atto di accusa (punto 1,
pag. 2) limita ai predetti importi mensili il profitto personale dei prevenuti.
7.
Nell’ottobre 2000 AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti in
relazione ad una nuova (presunta) infrazione alla LF sugli stupefacenti. Nel
corso di un controllo di polizia presso il suo domicilio per sospetta
infrazione alla LDDS le forze dell’ordine hanno rinvenuto vari chili di
marijuana. AC 1 ha così ammesso di aver coltivato, tra maggio e ottobre 2000,
una piantagione di circa 300 piante di canapa dalle quali ha ottenuto,
procedendo ad essiccazione presso il suo appartamento, poco più di 35 chili di
marijuana (rinvenuta in parte già confezionata in sacchetti) destinata, a suo
dire, alla vendita all’ingrosso a vari negozi di canapa (cfr. inc. 2000.6540,
verbale AC 1 13.10.2000, pag. 2 e verbale 10.11.2000, pag. 3). In seguito ha
sostenuto che questa sostanza sarebbe dovuta servire per produrre olio
essenziale (verbale 28.06.2002 avanti al PP, pag. 8), versione ribadita anche
in aula. Interrogato al riguardo, egli ha ammesso, anche in aula, di non avere
concluso alcun accordo concreto ma di aver nondimeno contattato dei potenziali
acquirenti i quali lo avrebbero invitato a rifarsi vivo una volta la canapa raccolta
ed essiccata.
La Corte non gli ha creduto nemmeno per un
secondo. Quella dell’olio essenziale è un’altra delle usuali frottole inventate
dai trafficanti di canapa (come quella dei sacchetti odorosi per profumare gli
armadi a fr. 10.- il grammo o, nella versione degli accusati, dei fiori secchi
da collezionare) per giustificare la coltivazione, la detenzione e la vendita
di marijuana. In altri casi giudiziari del genere la panzana era almeno stata
addotta con migliore sentore di verosimiglianza, avendo taluni versato in atti
contratti (simulati) vertenti sulla vendita di tale olio (addirittura a fr.
100'000.- il litro in un caso), ed altri addirittura posseduto dei
distillatori, onde far credere che davvero si procedesse in tal modo (ma
semmai, sia chiaro, con i cascami della pianta di canapa, e non certo con i
fiori essicati, sempre venduti a peso d’oro come stupefacente). AC 1, pregresso
venditore di marijuana in quantità industriale, si è limitato a vantare
l’esistenza di vaghi pour-parler in tal senso, per il che è chiaro che si
tratta di una debole scusa volta a giustificare la sua soggettivamente grave
ricaduta a distanza di pochi mesi in quei commerci per cui era stato arrestato.
Rimane il fatto, incontrovertibile, che la canapa da lui coltivata aveva un THC
compreso tra 9.2% e 18%, ed era perciò a pieno titolo dello stupefacente.
Trattandosi tuttavia di infrazione semplice alla
LFStup, la Corte ha accertato la parziale prescrizione del reato ascrittogli al
punto 2.1 AA, limitando l’addebito a suo carico alla sola detenzione e alla
preparazione ai fini della vendita di circa 35 chili di marijuana, nel solo
ottobre 2000, momento dell’intervento degli inquirenti.
8.
Nel novembre 2004 AC 1 è stato nuovamente inchiestato. Interrogata
dalla polizia, __________ ha dichiarato di avergli procurato nel giugno 2004
circa 600 grammi di hashish, ciò che egli ha confermato, specificando che 60 grammi erano destinati al suo consumo, mentre che 540 grammi erano stati da lui acquistati per conto di amici, fattispecie che trova riscontro al punto 2.2 AA (cfr. inc.
2004.
, verbale AC 1 26.11.2004).
9.
Così definiti i fatti, le difese hanno addotto la prescrizione
dell’azione penale in relazione all’imputazione di infrazione aggrava alla
LFstup di cui al punto 1 AA, atteso che dopo la modifica della parte generale
del codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la cifra 1, ultimo
cpv., seconda frase dell’art. 19 LFStup, che si esprime genericamente in
termini di “pena detentiva non inferiore a un anno” consentirebbe di dedurre
che il periodo di prescrizione non è di 15, ma bensì di soli 7 anni, con la
conseguenza dell’intervenuta prescrizione.
A siffatta soluzione osta già solo la semplice
lettura dei combinati art. 26 LFStup e 40 e 97 cpv. 1 CP, ad ogni buon conto
questa Corte si rifiuta di credere che il legislatore federale abbia inteso,
con la predetta modifica della parte generale del CP, con cui si è perseguito
tutt’altro scopo, anche abbreviare il termine di prescrizione per l’infrazione
aggravata alla LFStup, supposto intento al riguardo del quale il messaggio è
invero silente.
Per questa Corte la situazione è pertanto chiara.
I ricorrenti potranno comunque tentare di
convincere la competente CCRP, che certo darà loro più approfondita udienza,
dell’esistenza della modifica legislativa in tema di prescrizione dell’azione
penale da loro addotta.
10.
Ciò detto sull’eccezione di prescrizione, si ha per il resto che l'art.
19.
cifra 1 LFStup sanziona, tra l’altro, chiunque, intenzionalmente e senza
essere autorizzato, coltiva e vende stupefacenti. Secondo costante giurisprudenza,
la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati è
punibile a norma dell'art. 19 cifra 1 LFStup se lo scopo è quello di estrarne
stupefacenti. L’infrazione è realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore
coltiva o vende della canapa che può essere consumata come stupefacente, il che
è il caso quando il suo tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF
126.
IV 198).
Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione è realizzata
quando l’autore sa che la canapa che coltiva o vende sarà usata come droga. E’
di conseguenza punibile ai sensi della norma in discussione il fatto di
coltivare e vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente
(DTF 126 IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ
2002.
I 446).
11.
Se dal profilo oggettivo è assodato che quanto detenuto (e venduto)
dai prevenuti era stupefacente (per il punto 1 AA: AI 42, all. 44; per il punto
2.1
AA: inc. 2000.6540, AI 2), ciò che essi neppure contestano, dal profilo
soggettivo essi sostengono di avere agito per negligenza.
La tesi è a dir poco pretestuosa.
Atteso che appare assai poco verosimile l’ipotesi
che essi abbiano venduto o detenuto circa 700 kg di marijuana per colpevole inavvertenza, la negligenza, a mente loro, sarebbe data per
rapporto all’attitudine dei loro clienti nei confronti del prodotto acquistato,
avendo essi ignorato l’uso che sarebbe stato fatto della marijuana da loro
venduta, rispettivamente sostenendo di essersi cautelati proprio nei confronti
dell’eventualità dell’utilizzo illecito della stessa.
Orbene, la Corte nemmeno intende entrare nel
merito di siffatte argomentazioni.
Il fatto che gli accusati possano eventualmente
credere (il che la Corte dubita) a quanto hanno raccontato agli inquirenti ed
in aula, non emenda il racconto, che rimane un cumulo di fandonie. E’ infatti
del tutto certo, che l’unico motivo dell’esistenza del loro canapaio, e degli
altri 70 e oltre che hanno (simultaneamente) aperto i battenti in Ticino, era
quello della consapevole vendita di marijuana ad una consapevole clientela,
marijuana pagata cara in ragione del suo effetto psicotropo (più alto
l’effetto, più alto il prezzo), e destinata ad essere utilizzata solo ed
esclusivamente come stupefacente. Ciò che tutti sapevano perfettamente:
venditore di fumo e acquirente di fumo. Nessun’altra motivazione (sacchetti
odorosi, fiori da collezione, estrazione di olio essenziale) spiega infatti
ragionevolmente prezzi tanto elevati (sino a fr. 10.- al grammo), e nonostante
ciò un simile giro di clientela, d’affari e di negozi tematici, e difatti non
esiste altra spiegazione per il business degli imputati.
Se davvero essi, a 7 anni dai fatti e dopo decine
di processi sul tema, intendono ancora sostenere che loro erano venditori di
fiori secchi da collezionare, e che solo per colpevole inavvertenza potrebbe
darsi che qualche cliente si sia fumato la collezione, possono anche in questo
caso sperare di avere migliore fortuna avanti alla CCRP, perché la scrivente
Corte non ha veramente tempo da perdere facendosi prendere in giro.
All’autorità di ricorso dovranno però anche
spiegare, tentando di sottrarsi al ridicolo, come mai il negozio vendeva anche
oggetti
- in particolare i “Pollen Shaker” (depollinatori)
ma anche i “Roll Up”(cartine per sigarette) - abitualmente usati per il consumo
della marijuana come stupefacente. E ancora, mal si comprende, qualora gli
imputati fossero stati realmente convinti di vendere dei fiori secchi da
collezione, perché inibirne l’acquisto ai minorenni, quando invece ogni sana e
lecita passione, anche quella di collezionare fiori secchi, dovrebbe essere
coltivata sin dalla più tenera età.
12.
La Corte ritiene che l’argomento difensivo invocato non sia tanto
quella del reato eventualmente commesso per negligenza, ma semmai, anche se non
sollevato in modo esplicito come tale, quello dell’errore sulle circostanze di
e/o dell’errore di diritto, temi già decisi a più riprese dal Tribunale
federale e sui quali questa Corte non intende dilungarsi, ragione per cui gli
imputati sono rinviati alla lettura delle sentenze 6S.56/2006 del 15 giugno 2006
e 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, con i relativi rinvii.
E’ quindi solo a titolo abbondanziale che si
rileva che l’impegno scritto a non consumare la canapa a scopo di stupefacente
che gli accusati facevano sottoscrive ai loro clienti mal si concilia con la
pretesa (per altro solo accennata) di aver agito guidati dalla convinzione di
essere autorizzati a vendere stupefacente.
Allo stesso modo, anche le tanto decantate
precauzioni prese per evitare la vendita a minorenni non si spiegherebbero se
il commercio fosse stato ritenuto legale.
Ne è lo stesso delle asserite richieste di pareri
giuridici, e della apparente correttezza formale del loro commercio, essendo
sempre e comunque stato sottaciuto il reale intento di vendere consapevolmente
dello stupefacente a clienti desiderosi di acquistarlo.
Quanto al particolare clima dell’epoca, noto alla
Corte e alle parti e che qui non giova rievocare, è anche in questo caso
stabilito dalla giurisprudenza federale che esso può al massimo giustificare
una lieve riduzione della pena, ciò che agli accusati è stato abbondantemente
concesso.
13.
Parimenti pretestuosa, infine, l’ipotesi di una violazione dei
diritti della difesa, per il motivo che l’atto di accusa avrebbe equivocato sui
termini “canapa” e marijuana”.
Vero è infatti che i
prevenuti, espertissimi operatori del settore, ben conoscono tutte le parti
della piantina di canapa, e ben sanno che lo stupefacente proviene dai fiori
della stessa, debitamente essicati. Se l’atto di accusa (ma anche la presente
sentenza), si sono alle volte espressi in termini di “canapa” intendendo però
con ciò lo manifestamente lo stupefacente, ciò non ha in alcun modo violato i
diritti degli imputati, che conoscono perfettamente il motivo per cui sono
stati rinviati a giudizio e che hanno potuto pertanto difendersi
compiutamente, prova ne è del resto la pletora di argomentazioni risibili (tra
cui questa, al limite della malafede processuale) da loro sollevate.
14.
Il 3 aprile 2002, dovendo corrispondere con l’UEF di __________ al
proposito del destino del conto corrente postale di __________ sagl, all’epoca
bloccato, la Segretaria giudiziaria scriveva”che il procedimento penale in
cui è stato ordinato il blocco del surriferito conto corrente è in fase
terminale. Entro la fine del corrente mese verrà presa una decisione in merito
all’intero incarto e quindi pure alla misura del blocco a suo tempo ordinato.”
(AI 48).
Stante l’ammissione del fatto che il procedimento
penale sarebbe stato in dirittura d’arrivo già nell’aprile del 2002, l’atto di
accusa emanato solo il 6 dicembre del 2006 appare manifestamente lesivo del
principio di celerità, ciò che nella specie costituisce la migliore
argomentazione difensiva in favore degli imputati.
15.
In definitiva, la Corte accerta che entrambi gli accusati sono
autori colpevoli, in correità, di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti così come descritto al punto 1 AA. AC 1 deve inoltre lasciarsi
imputare l’ulteriore infrazione (non aggravata) alla predetta legge per la
detenzione e la preparazione, limitatamente al mese di ottobre 2000, di circa
35.
chili di marijuana come pure per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish (punti 2.1 e 2.2 AA).
16.
Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del
reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di
reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata.
17.
AC 1 deve rispondere (in correità col AC 2) di infrazione aggravata
alla LFStup, commessa per mestiere realizzando una cifra d’affari di circa fr.
3’250'000.- e percependo un guadagno di almeno fr. 46'000.-, per aver
trafficato circa 700 chili di marijuana. Egli deve inoltre lasciarsi imputare
due infrazione semplici - che poco hanno invero inciso ai fini della pena - a
predetta legge per aver detenuto e preparato al fine di essere veduti ulteriori
circa 35 chili di marijuana e per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish.
La gravità oggettiva dei reati commessi è grande,
e risulta essenzialmente dall’infrazione aggravata alla LFStup, e per meglio
rendere l’idea essa avrebbe giustificato, avesse avuto luogo il rinvio a
giudizio in tempi più brevi, il deferimento dinanzi ad una Corte delle Assise
criminali e pertanto una richiesta di pena superiore ai 3 anni, non essendo la
fattispecie nel suo complesso molto dissimile da quello in __________,
approdato appunto avanti ad una Corte criminale.
L’accusato ha agito per mero scopo di lucro, ma
questa è un‘ovvietà in materia di stupefacenti, e con modalità imprenditoriali,
espandendo progressivamente la propria attività, sviluppando coltivazioni
proprie ed acquisendo nuovi spazi logistici in cui impiantare il proprio
commercio nel tentativo, palese, di far fronte alla crescente richiesta e di
smerciare quantitativi di canapa sempre maggiori. AC 1 ed il socio hanno dato
prova di intraprendenza ben superiore alla media, ed in tal senso inusitata
(ciò di cui del resto si sono vantati), arrivando a commercializzare lo
stupefacente via internet e a distribuirlo quindi per posta. Aggrava, anche se
in misura modica, la situazione del AC 1 il suo precedente specifico
dell’agosto 1999 ed il fatto di essere stato nuovamente coinvolto in
un’inchiesta legata alla canapa pochi mesi dopo essere stato arrestato per i
fatti del canapaio __________ e ad inchiesta perciò ancora in corso.
A favore dell’accusato, la Corte ha riconosciuto di
avere raccontato i fatti senza particolare reticenze, così come ha tenuto conto
del particolare clima dell’epoca e della violazione del principio di celerità.
Tutto questo considerato la Corte ha ritenuto
adeguata alla colpa del AC 1, e per nulla severa, una pena detentiva di 18 mesi
, sospesa per 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Questa pena
deve essere considerata parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di
detenzione inflittagli in data 16 agosto 1999.
18.
AC 2 si pone, dal punto di vista oggettivo, ad un livello quasi analogo
a quello del coimputato. Anch’egli deve rispondere infatti della gravissima
infrazione alla LFStup commessa per mestiere in correità col AC 1, e pure per
lui valgono quindi le predette considerazioni circa la gravità oggettiva dei
reati.
Quo alle motivazioni del suo agire, anche AC 2 ha delinquito a scopo di lucro dando prova di spiccate doti organizzative
e manageriali, e quanto detto al proposito per il AC 1 può venire integralmente
ripreso per il AC 2. Non vi è dubbio che il suo contributo allo sviluppo
dell’attività illecita è stato determinante. Infatti, sotto la sua guida, e per
suo esclusivo merito, le vendite tramite internet hanno fatto decollare la
cifra d’affari societaria. A suo favore può essere menzionato unicamente il
fatto che egli ha aderito operativamente ad un’attività già avviata da terzi,
segnatamente il AC 1 ed il R__________, pur essendone socio consapevole
sin dalla prima ora.
Dal punto di vista soggettivo la posizione del AC
2.
è leggermente più favorevole di quella del correo. Egli è infatti incensurato
e dopo i fatti della __________ non ha più interessato la giustizia.
Come per il AC 1, anche a suo favore, la Corte ha
ritenuto la confessione, il clima dell’epoca e la violazione del principio di
celerità.
Tutte queste circostanze hanno permesso di
contenere la pena detentiva a suo carico in 16 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa per 2 anni.
19.
Gli accusati sono condannati a pagare le tasse di giustizia di
fr. 600.- e le spese processuali in ragione di ½
ciascuno.
20.
E ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato
nell’atto d’accusa, compresi i conti correnti ed il conto corrente postale
intestati alla __________ sagl, trattandosi di provento di reato. E’ inoltre
ordinata la distruzione dello stupefacente sequestrato.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente
ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.1.2;
B. per AC 2 affermativamente
ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.2;
visti gli art. 22, 23,
40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71 CP;
19a, 19 cifra 1 e 2 LFstup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome, in
parte, commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari
e un guadagno considerevole,
per avere,
senza essere autorizzato,
1.1.1
dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,
a __________, __________ e __________,
in correità con AC 2 e con terzi,
facendo capo alla società __________,
acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,
detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana
(THC tra 9.6% e 21.6%),
realizzando una cifra d’affari globale di circa
fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-;
1.1.2
nell’ottobre 2000, a __________, in correità con terzi,
detenuto e preparato al fine di essere venduta
35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita;
1.1.3
nel giugno 2004, a __________, procurato 540 grammi di hashish;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
AC
2.
è autore colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un
guadagno considerevole,
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,
a __________, __________ e __________,
in correità con AC 1 e con terzi,
facendo capo alla società __________,
acquistato, coltivato, trasportato, confezionato,
detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana
(THC tra 9.6% e 21.6%),
realizzando una cifra d’affari globale di circa
fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
3.
Di
conseguenza,
3.1
AC 1,
ritenuta la violazione del principio di celerità, trattandosi di pena
parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli il
16.8.1999
dal Tribunale distrettuale di __________, è condannato:
3.1.1
alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
3.1.2
a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese
processuali;
3.1.3
l’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
3.2
AC 2,
ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:
3.2.1
alla pena
detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.2
a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese
processuali;
3.2.3
l’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
È
ordinata la confisca di quanto in sequestro, indicato nell’AA, con distruzione
dello stupefacente.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'416.60
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 4'066.60
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'708.30
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 2'033.30
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'708.30
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 2'033.30
============
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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