72.2006.148
Truffe e manipolazione di dati informatici in una casa da gioco
13 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2006.148
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, PENAL
Titolo:
Truffe e manipolazione di dati informatici in una casa da gioco
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI
ACQUISIZIONE ILLECITA DI DATI
REATO TENTATO
SOPPRESSIONI DI DOCUMENTO
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
TRUFFA
art. 22 CPS
art. 42 CPS
art. 143 cpv. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 147 cpv. 1 CPS
art. 254 cpv. 1 CPS
Incarto n.
72.2006.148
Lugano,
13 giugno 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Giovanna
Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 21 al 29 luglio 2005;
2. AC 2
e domiciliato a
detenuto dal 21 al 29 luglio 2005;
prevenuti colpevoli di:
1. abuso
di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto
per avere
a __________,
nel
periodo gennaio-febbraio 2005,
in
correità tra loro,
al fine di
procacciare a sé un indebito profitto,
servendosi ripetutamente in modo abusivo o
indebito di dati, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o
di trasmissione di dati e provocato, per mezzo dei risultati erronei così
ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri rispettivamente
dissimulato un trasferimento di attivi appena effettuato, e meglio per avere
influito AC 1 in tre diverse occasioni sul sistema
informatico del gioco “Slotto” in uso al __________, presso il quale era
corresponsabile del servizio informatico, facendo in modo che l’estrazione non
avvenisse casualmente ma pilotandola su una determinata “slot machine”
previamente indicata al correo AC 2, il quale si assicurava così la vincita
prevista, conseguendo un indebito profitto complessivo, suddiviso tra loro, di CHF
17'000.--,
nonché
dissimulato
AC 1, dopo ogni vincita, il trasferimento di attivi appena effettuato,
ripristinando il sistema informatico originale che prevedeva un’estrazione
aleatoria;
2. acquisizione
illecita di dati, ripetuta
per avere
a __________,
nel
periodo febbraio-giugno 2005,
in
correità tra loro,
al fine di
procacciare a sé un indebito profitto,
ripetutamente
procurato per sé dati a loro non destinati e specialmente protetti contro il
loro accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo
un modo simile, e meglio per avere
caricato AC 1, tramite il
programma informatico di gestione delle carte cashless in essere presso le
casse del __________, programma a lui non destinato o che comunque non era
autorizzato ad utilizzare per tale scopo, 13 (tredici) carte cashless (carte a
debito) sottratte presso le medesime casse, accreditandovi un importo
complessivo di CHF 356'715.80,
consegnando
poi 5 (cinque) di queste carte al correo AC 2, concordando con
quest’ultimo che il denaro incassato sarebbe stato spartito in proporzione del
60% a suo favore ed il restante 40% a favore di AC 2, tenendo le altre carte a
disposizione pronte per l’uso;
3. truffa,
ripetuta, in parte consumata ed in parte tentata
per avere
a __________,
nel
periodo febbraio-giugno 2005,
in
correità tra loro,
al fine di
procacciare a sé un indebito profitto,
ripetutamente ingannato, o tentato di ingannare, con astuzia
persone, affermando cose false o sottacendo cose vere oppure confermandone
subdolamente l’errore, inducendole, o tentando di indurle, in tal modo ad atti
pregiudizievoli del patrimonio altrui, e meglio per avere
3.1 presentandosi AC 2 in 14 (quattordici) occasioni alle casse del __________
e facendo uso delle 5 (cinque) carte cashless ricevute da AC 1,
sottacendo
le modalità illecite nelle quali le stesse erano state caricate e contando
sull’assenza rispettivamente sull’impossibilità di un controllo immediato in
merito alle modalità di accredito,
ingannato
con astuzia i dipendenti addetti alle casse del __________, inducendoli a
consegnare a AC 2 l’importo complessivo di CHF 122'416.-- e a pregiudicare per
il corrispettivo importo il patrimonio del __________,
conseguendo
in tal modo un indebito profitto complessivo di CHF 122'416.--, da dividere tra
AC 2 e AC 1 nelle proporzioni pattuite, di fatto suddiviso, riservato un successivo
conguaglio, in CHF 67'416 a
favore di AC 2 e CHF 55'000 a
favore di AC 1,
3.2 avendo cominciato AC 1 e AC 2 l’esecuzione del reato,
procurandosi
AC 1 altre 9 (nove) carte cashless oltre alle cinque di cui sub. 3.1, di cui 8
(otto) caricate per un importo complessivo di CHF 204'627.--, tenendole a
disposizione pronte per l’uso,
avendo inoltre AC 2 ancora a disposizione, su 3 (tre) delle 5
(cinque) carte rimaste in suo possesso, un credito residuo di complessivi CHF
29'138.80,
omesso di compiere tutti i passi necessari alla
consumazione di altre truffe in danno del __________,
ritenuto
che l’esecuzione delle ulteriori truffe non è stata portata a compimento,
asseritamente per desistenza spontanea, ma comunque a seguito della scoperta
del raggiro e dell’intervento dell’autorità inquirente;
4. soppressione
di documento, ripetuta
per avere
a __________,
nelle
circostante di tempo e di luogo di cui sub. 2,
in
correità tra loro,
al fine
di nuocere ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé un indebito
profitto,
distrutto
o soppresso un documento del quale non avevano diritto di disporre da soli, e
meglio per avere
allo
scopo di celare l’avvenuto caricamento illecito di carte cashless presso le
casse del __________, rispettivamente l’avvenuto incasso illecito di denaro a
mano delle medesime carte,
proceduto
AC 1 alla cancellazione delle tracce delle operazioni di carica delle carte
cashless, segnatamente eliminando parte dei “log-files” dai computers delle
casse, nonché delle tracce concernenti almeno due operazioni di incasso
effettuate da AC 2, eliminando i relativi dati dal “database” del controllo
riciclaggio;
la parte
civile __________, nel frattempo tacitata dagli accusati, ha dichiarato di
disinteressarsi del procedimento;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 143 cpv. 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art.
254 cpv. 1 CP; richiamati gli art. 21 CP, 41 Cifra 1 CP, 64 cpv. 8 CP e 68 CP;
e meglio come descritto nel atto d'accusa
145/2006 del 7.12.2006, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli
art. 316c cpv. 2 e 316d cpv. 2 CPPT, le seguenti
proposte 1. AC
1 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come
sopra.
Di
conseguenza AC 1 è condannato alla pena di 11 (undici) mesi di detenzione,
dedotto il carcere preventivo sofferto; l’esecuzione della pena è sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
AC 2 è
dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra.
Di
conseguenza AC 2 è condannato alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione, dedotto
il carcere preventivo sofferto; l’esecuzione della pena è sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.
AC 1 e AC
2.
sono condannati in solido al pagamento della tassa di giustizia (CHF 200.--)
e delle spese giudiziarie (CHF 200.--).
4.
È ordinata
la confisca a scopo di distruzione delle 13 carte cashless sequestrate.
Presenti
▪ Il
procuratore pubblico.
▪ L'accusato
AC 1 assistito dal difensore di fiducia
avv.
DF 1.
▪ L'accusato
AC 2 assistito dal difensore di fiducia
avv.
DF 2.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:45
alle ore 15:25.
Dopo discussione le parti concordano con
lo stralcio dell'imputazione di cui al punto 2 dell'atto di accusa. Le parti
concordano sul fatto che tale stralcio non ha alcuna conseguenza sulla
commisurazione della pena ritenuto come i fatti descritti al punto 2 sono un
presupposto necessario per la commissione della truffa.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentiti gli accusati e esaminati gli atti.
Posto dalla Presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte e le modifiche
concordate in aula?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
la Presidente risponde
affermativamente;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto d'accusa 145/2006 del 7.12.2006 contro
AC 1 e AC 2con le relative proposte e modifiche concordate al
dibattimento è approvato.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 100.- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 50.--
Inchiesta
preliminare fr. 100.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 175.--
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 50.--
Inchiesta
preliminare fr. 100.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 175.--
============
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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