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Decisione

72.2006.155

Truffa ad opera di un consulente finanziario di un istituto bancario

26 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2006

del 14 dicembre 2006, emanato dal

e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36,

41, 59, 60, 63, 64 cpv. 8,

68 CP e gli art. 9 e ss. CPPT e 39 TG, le seguenti

proposte 1. AC

1 è dichiarato

autore colpevole dei reati di ripetuta truffa e ripetuta falsità in

documenti e meglio come descritto sopra.

Considerandi

2.

Di conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso, è condannato:

2.1

alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, dedotto il carcere

preventivo sofferto, a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella di

anni 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni, inflitta all’accusato il 01.09.2003 dal

Ministero Pubblico del cantone Ticino, Bellinzona;

2.2

al

versamento dell’indennità di fr. 219'737.20 alla parte civile PC 1, __________,

a titolo di risarcimento per il danno patito.

Per le ulteriori eventuali pretese di

risarcimento, la parte civile è rinviata al foro civile;

2.3

al

pagamento della tassa di giustizia fissata in fr. 200.- e delle spese in fr.

19'500.-.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è

condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca e l’assegnazione alla parte civile

dell’importo di CHF 26'070.10 (provento di reato) depositato sui conti no. e

no. quale risarcimento parziale (art. 59 e 60 CP).

5.

È ordinato il sequestro conservativo del restante importo depositato

sui conti no. e no..

Presenti

▪ Il

procuratore pubblico.

L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia lic.iur. DF 2.

▪ L'avv. RC 1 in rappresentanza della

PC PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11:00

alle ore 11:45.

Con l'accordo delle parti, l'atto di

accusa viene corretto, in seguito all'entrata in vigore della nuova parte

generale del CP: i vecchi articoli del CP vengono sostituiti con quelli nuovi,

e meglio:

"richiamati gli artt. 18, 36, 41, 59, 60, 63, 64 cpv. 8, 68

CP" con "richiamati gli artt. 12, 40, 42, 47, 48 lett. e, 48a, 49, 73

CP".

Viene modificato inoltre il termine di

"detenzione" con la "pena detentiva".

Costatato il consenso delle parti alle

proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle

parti, il seguente

quesito - Deve

essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte e correzioni

redazionali apportate?

Previo esame del fatto e del diritto,

ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e

adeguate le proposte in esame,

il presidente risponde

affermativamente;

richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto

d'accusa atto d'accusa 142/2006 del 14 dicembre 2006

contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del

condannato.

3.

Questo

giudizio è definitivo.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Spese processuali fr. 19'500.--

fr. 19'700.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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