72.2006.155
Truffa ad opera di un consulente finanziario di un istituto bancario
26 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
72.2006.155
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, PENAL
Titolo:
Truffa ad opera di un consulente finanziario di un istituto bancario
ATTENUAZIONE DELLA PENA
CONCORSO
FALSITÀ IN DOCUMENTI
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
TRUFFA
art. 42 CPS
art. 48 let. e CPS
art. 49 cpv. 2 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2006.155
Lugano,
26 luglio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna
Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 7 agosto al 16 settembre 1996;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta truffa
per
avere,
a __________,
in
diverse occasioni,
nel
periodo 9 febbraio 1995 – 2 agosto 1996,
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
in
qualità di consulente finanziario PC 1,
ripetutamente ingannato con astuzia funzionari
della PC 1, sede di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere,
inducendoli
in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti dell’istituto
bancario per un importo complessivo pari a fr. 245'807.30,
e meglio
per avere,
agendo
all’insaputa dei clienti titolari delle relazioni coinvolte,
nonché
sfruttando la conoscenza dei meccanismi interni alla banca e il rapporto di
fiducia instauratosi con gli altri funzionari di PC 1,
ripetutamente
simulato ordini telefonici inesistenti di bonifici, a debito delle relazioni n.
CQUE, CQUE no. e CQUE no.,
rispettivamente
in almeno due occasioni falsificato fiches di prelevamento, a debito
delle relazioni n. CQUE e CQUE, sottoscrivendole per conto dei clienti,
inducendo
in tal modo i funzionari addetti ad eseguire operazioni di prelevamento o
trasferimenti, a danno di conti di clienti ed a favore di relazioni di terzi
clienti o di relazioni a lui direttamente riconducibili, per un ammontare
complessivo pari a fr. 245'807.30;
in
particolare
1.1. in
data 08/09.02.1995 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di DM 2'981.50 (pari a fr.
2'522.35), a debito della relazione no. CQUE ed a favore del conto no. presso __________,
a lui intestato;
1.2. in
data 24.05.1995 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di Lit. 1'622'971.00 (pari a
fr. 1'149.00), a debito della relazione no. CQUE ed a favore di un conto
intestato ad un terzo cliente della banca;
1.3. in
data 02/06.06.1995 trasmesso per esecuzione a vari funzionari della PC 1, sede
di Lugano, un falso ordine telefonico di bonifico della somma di fr. 5'000.00,
a debito della relazione no. CQUE ed a favore del conto no. presso __________,
a lui intestato;
1.4. in
data 04/07.08.1995 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di fr. 4'500.00, a debito
della relazione no. CQUE ed a favore del conto no. presso __________, a lui
intestato;
1.5. in
data 30.11.1995 prelevato per contante, mediante falso ordine di prelevamento,
in debito alla relazione no. CQUE, l’importo di fr. 80'000.00, importo in
seguito versato su un conto intestato ad un terzo cliente della banca;
1.6. in
data 01.12.1995 prelevato per contante, mediante falso ordine di prelevamento,
in debito alla relazione no. CQUE, l’importo di fr. 60'000.00, importo in
seguito versato su un conto intestato ad un terzo cliente della banca;
1.7. in
data 15/19.12.1995 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di HFL 7'042.25 (pari a fr.
5'047.72), a debito della relazione no. CQUE ed a favore del conto no. presso __________,
a lui intestato;
1.8. in
data 26/27.03.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di fr. 5'000.00, a debito
della relazione no. CQUE ed a favore del conto no. presso __________, a lui
intestato;
1.9. in
data 24/25.04.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di FF 150'000.00 (pari a fr.
35'946.50), a debito della relazione no. CQUE ed a favore di un conto
intestato ad un terzo;
1.10. in
data 31.05/03.06.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di
__________, un falso ordine telefonico di bonifico della somma di fr. 4'000.00,
a debito della relazione no. CQUE ed a favore del conto no., presso __________,a
lui intestato;
1.11. in
data 19.06.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di Lit. 14'000'000.00 (pari
a fr. 11'414.80), a debito della relazione no. CQUE ed a favore di un conto
intestato ad un terzo cliente della banca;
1.12. in
data 16.07.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di Lit. 36'383'764.00 (pari
a fr. 29'235.20), a debito della relazione no. CQUE ed a favore di un conto
intestato ad un terzo;
1.13. in
data 23/24.07.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, un falso
ordine telefonico di bonifico a debito della relazione no. CQUE e a favore del
conto di un terzo cliente per la somma di fr. 1'000.00;
1.14. in
data 23/24.07.1996 consegnato o trasmesso a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di Lit. 200'498.00 (pari a
fr. 160.63), a debito della relazione no. CQUE ed a favore del conto di un
terzo cliente;
1.15 in
data 23/24.07.1996 trasmesso per esecuzione a funzionari della PC 1, sede di __________,
un falso ordine telefonico di bonifico della somma di DM 1'020.63 (pari a fr.
831.10), a debito della relazione no. CQUE ed a favore del conto di un terzo
cliente;
denaro
speso al __________, utilizzato per concedere prestiti a terzi, nonché per
ripristinare ammanchi creatisi su conti di clienti all’insaputa di
quest’ultimi;
2. ripetuta
falsità in documenti
per avere,
a __________,
in più occasioni,
allo scopo
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
in parte
nell'esecuzione del reato di cui al punto 1 del presente atto d'accusa,
formato
documenti falsi o abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppostizio, nonché fatto uso a scopo
di inganno di tali documenti,
e meglio
per avere,
2.1. in
data 30 novembre 1995,
formato
un ordine di prelevamento di fr. 80'000.- a debito della relazione no. CQUE,
falsificando la firma del cliente in calce allo stesso, nonché fatto uso di
tale documento, e meglio come descritto sub. 1.5 del presente atto d’accusa;
2.2 in
data 1 dicembre 1995,
formato un ordine di prelevamento di fr. 60'000.- a debito della
relazione no. CQUE, falsificando la firma del cliente in calce allo stesso,
nonché fatto uso di tale documento, e meglio come descritto sub. 1.6;
2.3. in
più occasioni, nel periodo 9 febbraio 1995 – 2 agosto 1996,
formato e
fatto uso del formulario “ordine di bonifico telefonico” sul quale,
contrariamente al vero, attestava di ordini telefonici di clienti in realtà
inesistenti, al fine di perfezionare l’inganno di cui al punto 1 del presente
atto d’accusa;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2006
del 14 dicembre 2006, emanato dal
e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36,
41, 59, 60, 63, 64 cpv. 8,
68 CP e gli art. 9 e ss. CPPT e 39 TG, le seguenti
proposte 1. AC
1 è dichiarato
autore colpevole dei reati di ripetuta truffa e ripetuta falsità in
documenti e meglio come descritto sopra.
Considerandi
2.
Di conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso, è condannato:
2.1
alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, dedotto il carcere
preventivo sofferto, a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella di
anni 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni, inflitta all’accusato il 01.09.2003 dal
Ministero Pubblico del cantone Ticino, Bellinzona;
2.2
al
versamento dell’indennità di fr. 219'737.20 alla parte civile PC 1, __________,
a titolo di risarcimento per il danno patito.
Per le ulteriori eventuali pretese di
risarcimento, la parte civile è rinviata al foro civile;
2.3
al
pagamento della tassa di giustizia fissata in fr. 200.- e delle spese in fr.
19'500.-.
3.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è
condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
È ordinata la confisca e l’assegnazione alla parte civile
dell’importo di CHF 26'070.10 (provento di reato) depositato sui conti no. e
no. quale risarcimento parziale (art. 59 e 60 CP).
5.
È ordinato il sequestro conservativo del restante importo depositato
sui conti no. e no..
Presenti
▪ Il
procuratore pubblico.
▪
L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia lic.iur. DF 2.
▪ L'avv. RC 1 in rappresentanza della
PC PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11:00
alle ore 11:45.
Con l'accordo delle parti, l'atto di
accusa viene corretto, in seguito all'entrata in vigore della nuova parte
generale del CP: i vecchi articoli del CP vengono sostituiti con quelli nuovi,
e meglio:
"richiamati gli artt. 18, 36, 41, 59, 60, 63, 64 cpv. 8, 68
CP" con "richiamati gli artt. 12, 40, 42, 47, 48 lett. e, 48a, 49, 73
CP".
Viene modificato inoltre il termine di
"detenzione" con la "pena detentiva".
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte e correzioni
redazionali apportate?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa atto d'accusa 142/2006 del 14 dicembre 2006
contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Spese processuali fr. 19'500.--
fr. 19'700.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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