72.2006.157
Truffa - falsità in documenti (consegna di un assegno contraffatto a funzionari di banca)
14 dicembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
72.2006.157
Data decisione, Autorità:
14.12.2007, PENAL
Titolo:
Truffa - falsità in documenti (consegna di un assegno contraffatto a funzionari di banca)
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2006.157
Lugano,
14 dicembre 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. truffa
per avere
a __________,
nonché in altre località all’estero,
nel
periodo marzo-maggio 2005
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato
con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere, inducendole
in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui,
e meglio per avere
dopo aver
aperto una relazione bancaria a lui intestata presso il PC 2,
ingannato
con astuzia i funzionari della Banca, consegnando loro per la messa all’incasso
un assegno contraffatto di EUR 320'000, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1,
asserendo
contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________
a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________
di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in
realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà
inesistente,
inducendo
in tal modo detti funzionari a pregiudicare il
patrimonio di terzi, segnatamente della PC 1:
- incassando
il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria
dell’accusato, con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,
- consegnando
all’accusato l’importo di EUR 120'300 in data 25.04.2005, denaro che a dire dell’interessato serviva al
pagamento del proprio fornitore __________, ditta risultata in realtà
inesistente, nonché
- consegnando
all’accusato una carta di debito ____, di cui l’interessato ha fatto uso,
addebitando la propria relazione di complessivi EUR 2'053.72 nel periodo
29.04.05-02.05.2005;
2. falsità
in documenti
per avere
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1,
al fine
di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto,
fatto uso
a scopo d’inganno di un documento falso,
e meglio per avere
consegnato
ai funzionari del PC 2, affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto
di EUR 320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1
all’ordine di AC 1;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l’art. 68 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 152/2006 del 18 dicembre 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia
avv. DF 1.
§ L'avv. RC 2, in
rappresentanza della parte civile PC 3.
§ L'avv. __________,
in rappresentanza della parte civile PC 1.
§ __________, in
rappresentanza della parte civile PC 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:25.
Fatti
Il Presidente notifica all'imputato
l'accusa di falsità in documenti:
"per avere il 4 agosto 2005 al fine
di procacciarsi un vantaggio processuale, fatto uso di un documento falso e
meglio di una dichiarazione 2 agosto 2005 di tale __________, attestante la
consegna di 150'235 magliette, persona e ditta risultate inesistenti"
Richiamato l'art. 250 CPP, il Presidente
chiede alla difesa se rinuncia al rimando.
La difesa dichiara di non rinunciare al
rimando.
Il Presidente invita il procuratore
pubblico a verificare se in relazione alla produzione di tale scritto vi siano
state commissioni di eventuali reati di azione pubblica.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
conferma, sia in fatto sia in diritto, i due capi d'imputazione di cui all'atto
di accusa, evidenziando tra l'altro che i funzionari del PC 2 sono stati
ingannati, richiamando contestualmente due sentenze della Corte delle assise
correzionali e una sentenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 246). Circa la
commisurazione della pena evidenzia il comportamento assunto dall'accusato, la
sua colpa che è abbastanza grave considerato anche l'ammontare in gioco e
l'assenza di collaborazione da parte sua, non avendo prodotto alcun documento
veritiero per corroborare la sua tesi che del resto non trova alcun riscontro
oggettivo negli atti. Conclude, confermato integralmente l'atto di accusa,
chiedendo che l'accusato venga condannato ad una pena detentiva di 14 mesi da
porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di
due anni e al risarcimento almeno dell'importo prelevato, ossia Euro 122'353.72
a favore della PC 1. Per le ulteriori pretese civili rinvia a quanto verrà
esposto dai rispettivi patrocinatori. Postula la restituzione dell'importo di
cui alla relazione bancaria intestata all'accusato a favore di PC 1,
rimettendosi al giudizio del Presidente per le modalità di dissequestro.
§ L'avv. RC 1, rappresentante della PC PC 1, il quale
evidenzia in particolare che l'incasso di un assegno è un'operazione abituale e
quotidiana per le banche e di principio trattasi di una verifica di apparenza.
Ritiene che la versione dell'accusato poteva a prima vista apparire plausibile,
ma in un secondo tempo si è rivelata puramente fantasiosa. Illustra poi nel
dettaglio l'oggettiva falsità dell'assegno e i fatti accaduti, ritenendo che
entrambi i reati indicati nell'atto di accusa sono adempiuti. Conclude
chiedendo che venga accolta la sua istanza 14.12.2007 (doc. dib. 4), ossia
l'importo di CHF 533'888.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
e CHF 17'866.30.-- oltre interessi per spese di patrocinio, postulando
parimenti che l'importo sequestrato, in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 ultima
frase CP, venga assegnato alla sua assistita; in via subordinata, previa
confisca e contro cessione allo Stato di una quota di credito equivalente
giusta l'art. 73 cpv. 1 CP.
§ __________, rappresentante della PC PC 2, il quale si
associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato,
evidenziando in particolare che la tesi del procuratore pubblico trova conferma
negli atti, mentre per quanto attiene alla versione fornita dall'accusato non
vi una benché minima prova oggettiva, rilevando altresì che non è dato a sapere
qual è stato il destino dell'importo prelevato e che il PC 2 era disposto a
liberare l'importo a favore di PC 1, ma l'imputato si è opposto. Conclude
chiedendo, a titolo di risarcimento danno, l'importo di CHF 24'750.-- per le
spese di patrocinio relative alla causa pendente in Italia (doc. TPC 6). Non si
oppone all'assegnazione dell'importo a favore della PC 1, dedotte le spese
indicate nella sua richiesta di risarcimento.
§ L'avv. RC 2, rappresentante della PC PC 3, il quale si
associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato
e a quanto esposto dall'avv. RC 1. Conclude chiedendo che l'importo venga
attribuito nella forma richiesta dall'avv. RC 1 a favore della PC 1, in
deduzione delle pretese nelle cause civili attualmente pendenti.
§ Il Difensore, che illustra il ruolo assunto dai tre
istituti bancari e dal suo assistito, contestando parimenti che l'assegno in
questione sia un documento falso e che il suo assistito abbia agito con inganno
astuto, il quale ha del resto incassato solo una parte dell'importo, ciò che
dimostra la sua totale trasparenza. Postula altresì la reiezione delle pretese
formulate dal PC 2 e dalla PC 1, non essendo giustificate, rilevando che il
terzo istituto bancario non ha formalmente presentato una richiesta di
risarcimento. Conclude chiedendo l'assoluzione dal reato di truffa e di falsità
in documenti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse
giungere ad un giudizio di condanna, che la pena venga stabilita in aliquote
giornaliere.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di marzo e il
mese di maggio 2005, a __________, nonché in altre località all’estero,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose
false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli
del patrimonio proprio o altrui,
e meglio per avere
dopo aver aperto una relazione bancaria a lui
intestata presso il PC 2, ingannato con astuzia i funzionari della Banca,
consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di Euro
320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1, asserendo
contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________
a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________
di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in
realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente, inducendo in
tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente
della PC 1:
- incassando
il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria dell’accusato,
con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,
- consegnando
all’accusato l’importo di Euro 120'300.- in data 25.4.2005, denaro che a dire
dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta
risultata in realtà inesistente, nonché
- consegnando
all’accusato una carta di debito Maestro, di cui l’interessato ha fatto uso,
addebitando la propria relazione di complessivi Euro 2'053.72 nel periodo 29.4.2005-2.5.2005;
1.2. falsità
in documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al
punto 1 dell'atto di accusa, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
fatto uso a scopo d’inganno di un documento
falso,
e meglio
per avere consegnato ai funzionari del PC 2,
affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di Euro 320'000.-,
apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
può beneficiare
della sospensione condizionale e se sì, in quale misura?
3.
deve un
risarcimento, e se sì in quale misura, alle seguenti parti civili:
3.1
PC 1?
3.2
PC 2?
4.
4.1
deve essere
ordinata l'assegnazione alla parte civile PC 1, del saldo di Euro 198'354.--
(stato all'8.12.2006) della relazione no. intestata a AC 1 presso PC 2?
4.2
deve essere
ordinata la confisca con la relativa attribuzione alla PC 1 della relazione no.
intestata a AC 1 (saldo di Euro 198'354.-- all'8.12.2006) presso PC 2?
4.3
deve essere
dedotta la pretesa del PC 2, dal saldo di cui al punto 4.1, rispettivamente
4.
?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che parzialmente affermativamente al quesito no. 4.1,
negativamente ai quesiti no. 3.2., 4.2. e 4.3.,
visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 51, 69, 70, 73, 146 e 251 CP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
truffa
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di marzo e il
mese di maggio 2005, a __________, nonché in altre località all’estero,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose
false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli
del patrimonio proprio o altrui,
e meglio per avere
dopo aver aperto una relazione bancaria a lui
intestata presso il PC 2, ingannato con astuzia i funzionari della Banca,
consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di Euro
320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1, asserendo
contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________
a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________
di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in
realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente, inducendo in
tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente
della PC 1:
- incassando
il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria
dell’accusato, con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,
e ora PC 3;
- consegnando
all’accusato l’importo di Euro 120'300.- in data 25.4.2005, denaro che a dire
dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta
risultata in realtà inesistente, nonché
- consegnando
all’accusato una carta di debito Maestro, di cui l’interessato ha fatto uso,
addebitando la propria relazione di complessivi Euro 2'053.72 nel periodo 29.4.2005-2.5.2005;
1.2
falsità
in documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al
punto 1 dell'atto di accusa, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
fatto uso a scopo d’inganno di un documento
falso,
e meglio
per avere consegnato ai funzionari del PC 2,
affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di Euro 320'000.-,
apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1,
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva
di 13 (tredici) mesi;
2.2
a
versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 533'888.-- oltre interessi al 5% dal
22.4.2005
oltre a CHF 5'000.-- (cinquemila) quale copertura delle spese legali;
2.3
al pagamento
delle tasse di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di 2 (due) anni.
4.
Per ogni
ulteriore ragione creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.
5.
È ordinata
l'assegnazione alla parte civile PC 1, del saldo di Euro 206'460.-- (stato
all'12.12.2007; doc. TPC 5) della relazione no. intestata a AC 1, presso PC 2,
dedotte la tassa di giustizia e le spese processuali che vengono attribuite
allo Stato.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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