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Decisione

72.2006.157

Truffa - falsità in documenti (consegna di un assegno contraffatto a funzionari di banca)

14 dicembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente notifica all'imputato

l'accusa di falsità in documenti:

"per avere il 4 agosto 2005 al fine

di procacciarsi un vantaggio processuale, fatto uso di un documento falso e

meglio di una dichiarazione 2 agosto 2005 di tale __________, attestante la

consegna di 150'235 magliette, persona e ditta risultate inesistenti"

Richiamato l'art. 250 CPP, il Presidente

chiede alla difesa se rinuncia al rimando.

La difesa dichiara di non rinunciare al

rimando.

Il Presidente invita il procuratore

pubblico a verificare se in relazione alla produzione di tale scritto vi siano

state commissioni di eventuali reati di azione pubblica.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

conferma, sia in fatto sia in diritto, i due capi d'imputazione di cui all'atto

di accusa, evidenziando tra l'altro che i funzionari del PC 2 sono stati

ingannati, richiamando contestualmente due sentenze della Corte delle assise

correzionali e una sentenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 246). Circa la

commisurazione della pena evidenzia il comportamento assunto dall'accusato, la

sua colpa che è abbastanza grave considerato anche l'ammontare in gioco e

l'assenza di collaborazione da parte sua, non avendo prodotto alcun documento

veritiero per corroborare la sua tesi che del resto non trova alcun riscontro

oggettivo negli atti. Conclude, confermato integralmente l'atto di accusa,

chiedendo che l'accusato venga condannato ad una pena detentiva di 14 mesi da

porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di

due anni e al risarcimento almeno dell'importo prelevato, ossia Euro 122'353.72

a favore della PC 1. Per le ulteriori pretese civili rinvia a quanto verrà

esposto dai rispettivi patrocinatori. Postula la restituzione dell'importo di

cui alla relazione bancaria intestata all'accusato a favore di PC 1,

rimettendosi al giudizio del Presidente per le modalità di dissequestro.

§ L'avv. RC 1, rappresentante della PC PC 1, il quale

evidenzia in particolare che l'incasso di un assegno è un'operazione abituale e

quotidiana per le banche e di principio trattasi di una verifica di apparenza.

Ritiene che la versione dell'accusato poteva a prima vista apparire plausibile,

ma in un secondo tempo si è rivelata puramente fantasiosa. Illustra poi nel

dettaglio l'oggettiva falsità dell'assegno e i fatti accaduti, ritenendo che

entrambi i reati indicati nell'atto di accusa sono adempiuti. Conclude

chiedendo che venga accolta la sua istanza 14.12.2007 (doc. dib. 4), ossia

l'importo di CHF 533'888.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno

e CHF 17'866.30.-- oltre interessi per spese di patrocinio, postulando

parimenti che l'importo sequestrato, in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 ultima

frase CP, venga assegnato alla sua assistita; in via subordinata, previa

confisca e contro cessione allo Stato di una quota di credito equivalente

giusta l'art. 73 cpv. 1 CP.

§ __________, rappresentante della PC PC 2, il quale si

associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato,

evidenziando in particolare che la tesi del procuratore pubblico trova conferma

negli atti, mentre per quanto attiene alla versione fornita dall'accusato non

vi una benché minima prova oggettiva, rilevando altresì che non è dato a sapere

qual è stato il destino dell'importo prelevato e che il PC 2 era disposto a

liberare l'importo a favore di PC 1, ma l'imputato si è opposto. Conclude

chiedendo, a titolo di risarcimento danno, l'importo di CHF 24'750.-- per le

spese di patrocinio relative alla causa pendente in Italia (doc. TPC 6). Non si

oppone all'assegnazione dell'importo a favore della PC 1, dedotte le spese

indicate nella sua richiesta di risarcimento.

§ L'avv. RC 2, rappresentante della PC PC 3, il quale si

associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato

e a quanto esposto dall'avv. RC 1. Conclude chiedendo che l'importo venga

attribuito nella forma richiesta dall'avv. RC 1 a favore della PC 1, in

deduzione delle pretese nelle cause civili attualmente pendenti.

§ Il Difensore, che illustra il ruolo assunto dai tre

istituti bancari e dal suo assistito, contestando parimenti che l'assegno in

questione sia un documento falso e che il suo assistito abbia agito con inganno

astuto, il quale ha del resto incassato solo una parte dell'importo, ciò che

dimostra la sua totale trasparenza. Postula altresì la reiezione delle pretese

formulate dal PC 2 e dalla PC 1, non essendo giustificate, rilevando che il

terzo istituto bancario non ha formalmente presentato una richiesta di

risarcimento. Conclude chiedendo l'assoluzione dal reato di truffa e di falsità

in documenti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse

giungere ad un giudizio di condanna, che la pena venga stabilita in aliquote

giornaliere.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. truffa

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo e il

mese di maggio 2005, a __________, nonché in altre località all’estero,

per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose

false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli

del patrimonio proprio o altrui,

e meglio per avere

dopo aver aperto una relazione bancaria a lui

intestata presso il PC 2, ingannato con astuzia i funzionari della Banca,

consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di Euro

320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1, asserendo

contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________

a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________

di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in

realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente, inducendo in

tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente

della PC 1:

- incassando

il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria dell’accusato,

con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,

- consegnando

all’accusato l’importo di Euro 120'300.- in data 25.4.2005, denaro che a dire

dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta

risultata in realtà inesistente, nonché

- consegnando

all’accusato una carta di debito Maestro, di cui l’interessato ha fatto uso,

addebitando la propria relazione di complessivi Euro 2'053.72 nel periodo 29.4.2005-2.5.2005;

1.2. falsità

in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al

punto 1 dell'atto di accusa, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

fatto uso a scopo d’inganno di un documento

falso,

e meglio

per avere consegnato ai funzionari del PC 2,

affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di Euro 320'000.-,

apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può beneficiare

della sospensione condizionale e se sì, in quale misura?

3.

deve un

risarcimento, e se sì in quale misura, alle seguenti parti civili:

3.1

PC 1?

3.2

PC 2?

4.

4.1

deve essere

ordinata l'assegnazione alla parte civile PC 1, del saldo di Euro 198'354.--

(stato all'8.12.2006) della relazione no. intestata a AC 1 presso PC 2?

4.2

deve essere

ordinata la confisca con la relativa attribuzione alla PC 1 della relazione no.

intestata a AC 1 (saldo di Euro 198'354.-- all'8.12.2006) presso PC 2?

4.3

deve essere

dedotta la pretesa del PC 2, dal saldo di cui al punto 4.1, rispettivamente

4.

?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che parzialmente affermativamente al quesito no. 4.1,

negativamente ai quesiti no. 3.2., 4.2. e 4.3.,

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 51, 69, 70, 73, 146 e 251 CP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

truffa

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo e il

mese di maggio 2005, a __________, nonché in altre località all’estero,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose

false o sottacendo cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli

del patrimonio proprio o altrui,

e meglio per avere

dopo aver aperto una relazione bancaria a lui

intestata presso il PC 2, ingannato con astuzia i funzionari della Banca,

consegnando loro per la messa all’incasso un assegno contraffatto di Euro

320'000.-, apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1, asserendo

contrariamente al vero che lo stesso gli era stato consegnato dal sedicente __________

a pagamento di una partita di magliette che la sua ditta individuale __________

di AC 1 avrebbe fornito alla ditta dell’acquirente (__________), fornitura in

realtà mai avvenuta e acquirente risultato in realtà inesistente, inducendo in

tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di terzi, segnatamente

della PC 1:

- incassando

il controvalore dell’assegno e accreditandolo sulla relazione bancaria

dell’accusato, con contestuale addebito di un conto intestato alla PC 1 presso __________,

e ora PC 3;

- consegnando

all’accusato l’importo di Euro 120'300.- in data 25.4.2005, denaro che a dire

dell’interessato serviva al pagamento del proprio fornitore __________, ditta

risultata in realtà inesistente, nonché

- consegnando

all’accusato una carta di debito Maestro, di cui l’interessato ha fatto uso,

addebitando la propria relazione di complessivi Euro 2'053.72 nel periodo 29.4.2005-2.5.2005;

1.2

falsità

in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al

punto 1 dell'atto di accusa, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

fatto uso a scopo d’inganno di un documento

falso,

e meglio

per avere consegnato ai funzionari del PC 2,

affinché venisse posto all’incasso, un assegno contraffatto di Euro 320'000.-,

apparentemente emesso dalla PC 1 all’ordine di AC 1,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva

di 13 (tredici) mesi;

2.2

a

versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 533'888.-- oltre interessi al 5% dal

22.4.2005

oltre a CHF 5'000.-- (cinquemila) quale copertura delle spese legali;

2.3

al pagamento

delle tasse di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 2 (due) anni.

4.

Per ogni

ulteriore ragione creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

5.

È ordinata

l'assegnazione alla parte civile PC 1, del saldo di Euro 206'460.-- (stato

all'12.12.2007; doc. TPC 5) della relazione no. intestata a AC 1, presso PC 2,

dedotte la tassa di giustizia e le spese processuali che vengono attribuite

allo Stato.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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