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Decisione

72.2006.161

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. AC 2:

1. è autore colpevole di:

1.1. furto

commesso in correità con AC

1 (e N.N.),

a Locarno, il 26 ottobre

2006?

1.1.1. trattasi di furto aggravato

siccome commesso come associato ad una banda?

1.2. violazione di domicilio

commessa in correità con AC

1 (e N.N.),

a Locarno, il 26 ottobre

2006?

1.3. danneggiamento

commesso in correità con AC

1 (e N.N.),

a Locarno, il 26 ottobre

2006?

1.4. infrazione alla LF sulla

dimora ed il domicilio degli stranieri

commessa a Chiasso, il 26

ottobre 2006,

e meglio come descritto

nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

deve risarcire fr. 850.-

alla PC PC 1?

C. Dev'essere ordinata in tutto

o in parte la confisca di quanto ancora in sequestro (cfr. PS 19 allegato al rapporto

d'inchiesta

di polizia 12.12.2006) dopo la restituzione della refurtiva al

derubato?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1, affermativamente ai quesiti

posti, meno che ai quesiti n. 1.1., 1.7.1, 3.;

B. per AC 2, affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.1., 3.,

C. affermativamente al quesito

sulla confisca;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51,

69, 129, 139 cifre 1 e 3, 144, 186, 237 cifra 1 cpv. 1, 286 CP;

90.

cifra 2, 95 LCStr;

19a LStup;

23.

LDDS;

9.

segg., 260,

264.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 e AC 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1

furto

per avere,

agendo a scopo di indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto, mediante scasso, dall'abitazione di PC 1 cose mobili,

in particolare gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo

denunciato dell'ordine di fr. 6'500.- circa (refurtiva recuperata),

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

1.2

violazione di domicilio

per essersi introdotti

indebitamente nella proprietà altrui e contro la volontà dell'avente diritto

nell'intento di commettere il furto di cui sopra;

1.3

danneggiamento

per avere,

intenzionalmente deteriorato cose altrui,

segnatamente il telaio della finestra dell'abitazione di PC 1

nell'intento di commettere il furto di cui sopra,

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

1.4

infrazione alla LF sulla

dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere entrati

illegalmente in Svizzera fuori valico,

in territorio di Chiasso,

il 26 ottobre 2006,

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è inoltre autore

colpevole di:

2.1

perturbamento della

circolazione pubblica

per avere,

dopo aver commesso il furto di cui al dispositivo n. 1.1.,

essendo stato avvistato su via Brione (Minusio) da una pattuglia

della polizia cantonale, alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato (, dandosi

alla fuga, dopo aver circolato ad elevata velocità senza rispettare diversi

segnali di "dare precedenza", "stop", "divieto

generale di circolazione", procedendo contromano, intenzionalmente

perturbato la circolazione e, con ciò, messo in pericolo in Piazza Grande

la vita di tre pedoni, che dovettero repentinamente scansarsi

per non essere travolti,

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

2.2

grave infrazione alle

norme della LF sulla circolazione stradale

per avere, alla guida del veicolo suddetto,

- circolando

lungo via Bacilieri, via del Sole, via Cappuccini, via Marcacci, via della

Posta, via Trevani, via Balestra ad una velocità compresa tra gli 80 ed i 100

km/h quando quella massima consentita risultava essere di 50 km/h;

- attraversando

Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato cittadino ad una velocità di

almeno 60 km/h, palesemente non adatta alle circostanze;

- all'uscita di

via Ballerini "bruciando" un segnale "dare precedenza";

- su via del

Sole (Muralto) transitando in contromano a sinistra di un'isola spartitraffico;

- in fondo a via

Cappuccini omettendo di arrestarsi ad un segnale "stop;

- transitando

lungo via Marcacci dove vige "divieto generale di circolazione";

- all'intersezione

tra via Muraccio e via Luini omettendo di arrestarsi al segnale

"stop";

- circolando

lungo via Balestra in contromano (segnale di divieto di accesso),

cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui,

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

2.3

danneggiamento

per avere intenzionalmente danneggiato il veicolo di servizio

della Polizia cantonale,

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

2.4

impedimento di atti

dell'autorità

per avere, omettendo di fermarsi alle segnalazioni della Polizia e

dandosi alla fuga alla guida del veicolo Daewoo Lanos, impedito agli organi di

Polizia di procedere ad atti rientranti nelle loro attribuzioni,

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

2.5

guida senza licenza di

condurre

per avere condotto il veicolo Daewoo Lanos senza essere titolare

della richiesta licenza di condurre,

a Locarno, il 26 ottobre 2006;

2.6

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato personalmente un quantitativo imprecisato

di cocaina,

a Winterthur, nel mese di settembre 2006,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

AC 1 è prosciolto dall'imputazione

di esposizione a pericolo della vita altrui giusta l'art. 129 CP.

4.

AC 1 e AC 2 sono prosciolti

dall'imputazione di furto aggravato, essendo stati ritenuti autori colpevoli di

furto semplice (dispositivo n. 1.1.).

5.

Di conseguenza:

5.1

AC 1 è condannato alla pena

detentiva di mesi 20 (venti), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.2

AC 2 è condannato alla pena

detentiva di mesi 8 (otto), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

6.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta ai condannati è sospesa e ad essi è impartito un periodo di

prova di anni cinque.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 210.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione

di 2/3 e per il rimanente 1/3 a carico dello Stato.

8.

È ordinato il dissequestro

con restituzione a AC 2 del cellulare marca Samsung.

9.

È ordinata la confisca

della vettura Daewoo Lanos, da distruggere, di un anello in oro con parte

superiore in metallo color giallo e in metallo color argento, di un anello in

metallo giallo con incastonata pietra di colore bianco, di cinque cacciaviti,

di uno scalpello in acciaio, di un martello multiuso,

del libretto di circolazione dell'autovettura Daewoo, del telefono

cellulare Motorola, delle due ricevute di cassa del __________, di tre paia di

guanti, di un guanto da giardiniere marca OBI, di due calzini neri.

10.

La PC PC 1, per la pretesa

fatta valere con lettera del 1.02.2007, è rinviata al competente foro civile.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 210.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 460.--

===========

Distinta spese a

carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 70.--

Inchiesta preliminare fr. 66.65

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 16.65

fr. 153.30

============

Distinta spese a carico di AC

2.

Tassa di giustizia fr. 70.--

Inchiesta preliminare fr. 66.65

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 16.65

fr. 153.30

============

Il rimanente a

carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

PL 2

rappr. da: DF 1

3.

PC 1

rappr. da: RC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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