72.2006.161
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2 febbraio 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
72.2006.161
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, PENAL
Titolo:
Nomadi slavi dopo furto con scasso in casa privata per scappare a forte velocità dalla polizia che li inseguiva commesso perturbamento della circolazione pubblica, grave infr. alla LCStr, impedimento di atti dell'autorità + altri reati. Concorso reati.
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
CONFISCA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DANNEGGIAMENTO
ENTRATA ILLEGALE
FURTO
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL'AUTORITÀ
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PERTURBAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE PUBBLICA O DELLA FERROVIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 49 CPS
art. 69 CPS
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 CPS
art. 186 CPS
art. 237 cpv. 1 cf. 1 CPS
art. 286 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 95 LCSTR
art. 23 LDDS
LSTUP
art. 19 let. a LSTUP
Incarto n.
72.2006.161
Lugano,
2 febbraio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con
l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e residente
a
2. AC 2
e residente
a
detenuti dal 26 ottobre 2006;
prevenuti colpevoli di:
A)
AC 1, singolarmente
1. esposizione a pericolo
della vita altrui
per avere,
il 26 ottobre 2006, a Locarno,
dopo aver compiuto un furto unitamente a AC 2 e N.N. (10.10.1991)
ed essere stati avvistati su via Brione (Minusio) da una pattuglia della
polizia cantonale, alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato benché
sprovvisto di licenza di condurre, dandosi alla fuga e quindi procedendo ad
elevata velocità senza rispettare diversi segnali di "dare
precedenza", "stop", "divieto generale di
circolazione", procedendo contromano ed infine perdendo il controllo del
veicolo, messo senza scrupoli in pericolo la vita altrui e meglio per avere:
- percorso
via Bacilieri ad una velocità di ca. 80 km/h dove vigeva un limite di velocità
massima di km/h 50 e, all'uscita della medesima, omesso di osservare un segnale
dare precedenza;
- percorso
via del Sole ad una velocità di almeno 100 km/h dove vigeva un limite di
velocità massima di km/h 50, transitato in contromano a sinistra di un'isola
spartitraffico ed in fondo alla via omesso di osservare un segnale "dare
precedenza";
- percorso
via Capuccini ad una velocità di almeno 100 km/h dove vigeva un limite di velocità massima di km/h 50 ed in fondo alla via omesso di
rispettare un segnale "stop";
- percorso
via Marcacci benché vigesse un "divieto generale di circolazione" ed
in seguito attraversato Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato
cittadino ad una velocità di almeno 60-80 km/h, obbligando persone presenti a
scansarsi per evitare di essere travolte,
- all'intersezione
tra Piazza Muraccio e via Luini omesso di rispettare il segnale
"stop" quindi immessosi su via Balestra, proseguito alla velocità di
ca. 100 km/h in parte in contromano;
- giunto
all'intersezione con via Ballerini tentato di piegare a sinistra, ma perdendo
il controllo del veicolo, uscito di strada ed andato a cozzare contro un muretto,
e quindi,
eseguendo tali spericolate manovre, messo in pericolo la vita dei propri due
passeggeri e di un numero imprecisato di persone che al suo passaggio da Piazza
Grande si trovavano nelle immediate vicinanze;
2. perturbamento
della circolazione pubblica
nelle circostanze di cui
sopra sub. 1,
intenzionalmente posto in pericolo la circolazione pubblica in
particolare quella di Minusio, Muralto e Locarno lungo via Bacilieri, via del
Sole, via Sempione, via Capuccini, via Marcacci, Piazza Grande, via Trevani e
Piazza Muraccio, via Luini, via Orelli e via Balestra e con ciò messo
scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone che si trovavano a
bordo con lui (AC 2 e N.N.), ma anche quella dei pedoni di Piazza Grande;
3. impedimento
di atti dell'autorità
per avere
nelle circostanze di cui sopra sub 1,
alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato, omettendo di fermarsi
come richiesto tramite segnalazione con luci da una pattuglia della Polizia
cantonale a bordo del veicolo di servizio Opel Vectra, dandosi invece alla fuga
e neppure fermandosi quando inseguito dalla medesima pattuglia a bordo del
proprio veicolo con inseriti i segnali prioritari completi (sirena e luce blu),
fino a perdere il controllo del proprio autoveicolo uscendo di carreggiata,
impedito ad un'autorità, rispettivamente ad un funzionario di procedere ad un
atto che entra nelle sue attribuzioni;
4. grave
infrazione alle norme della Legge sulla circolazione
stradale
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1 e 2,
alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato,
a) circolato lungo via Bacilieri, via del Sole, via Cappuccini, via
Marcacci, via della Posta, via Trevani, via Balestra ad una velocità compresa
tra gli 80 ed i 100 km/h quando quella massima consentita risultava essere di 50 km/h;
b) attraversato Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato
cittadino ad una velocità di almeno 60 km/h, palesemente non adatta alle
circostanze;
c) all'uscita di via Ballerini "bruciato" un segnale
"dare precedenza";
d) su via del Sole (Muralto) transitato in contromano a sinistra di
un'isola spartitraffico;
e) in fondo a via Cappuccini omesso di arrestarsi ad un segnale
"stop;
f) transitato lungo via Marcacci dove vige "divieto generale di
circolazione";
g) all'intersezione tra via Muraccio e via Luini omesso di arrestarsi
al segnale "stop";
h) circolato lungo via Balestra in contromano (segnale di divieto di
accesso);
5. guida
senza licenza di condurre
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1 e seguenti,
condotto un veicolo a motore senza essere titolare della
licenza di condurre;
6. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
nel mese di settembre 2006, a Winterthur,
senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di
cocaina;
B) AC
1 e AC 2 in correità tra loro
7. furto
aggravato
siccome hanno perpetrato il furto come associati ad una banda
intesa a commettere furti,
per avere,
il 26 ottobre 2006, a Locarno,
in correità con il minorenne N.N.,
dopo essere penetrati nell'abitazione di __________ forzando una
finestra, impadronendosi di gioielli e orologi oltre che di denaro contante per
un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 6'500.- circa, al fine
di appropriarsene sottratto cose mobili altrui;
8. violazione
di domicilio
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 7,
indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto fatto in
una casa;
9. ripetuto
danneggiamento
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1 e sub. 7.,
in via Ballerini,
solo AC
1
a) urtando
volontariamente in retromarcia il veicolo di servizio della Polizia cantonale
(di proprietà dello Stato) per tentare di sottrarsi al fermo,
AC 1
e AC 2 in correità tra loro
b) forzando
il telaio della finestra dell'abitazione di PC 1, deteriorato o reso
inservibile cose altrui;
10. infrazione
alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio
degli stranieri
per avere,
il 26 ottobre 2006, a Chiasso,
accedendo al territorio elvetico attraverso un valico di confine
non dichiarato aperto (bosco), fatto illegalmente ingresso in Svizzera;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti art. 129, 139 cifra 3, 144 cpv. 1, 186, 237
cifra 1 cpv. 1, 286 CP, art. 90 cifra 2, 95 LCStr., art. 23 LDDS, art. 19A
LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 156/2006 del 27 dicembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.
AC 2 assistito
dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:15.
È pervenuta alla Corte:
-lettera
1.02.2007 dell'avv. RC 1, la quale per conto della PC PC 1 dichiara di
costituirsi parte civile per fr. 850.- corrispondenti al valore di un orologio
digitale in titanio "Watch" oggetto del furto perpetrato dagli
accusati ma non ritrovato e restituito alla PC (cfr. doc. TPC 10).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale, confermato l'atto d'accusa e sottolineata la gravità
dei fatti, conclude chiedendo che gli accusati vengano condannati:
- AC 1, alla
pena detentiva di 2 anni, di cui 6 mesi da espiare;
- AC 2, alla
pena detentiva di 9 mesi, non opponendosi alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale,
e ciò perché i divieti d'entrata notificati ai due accusati
migliorano una prognosi altrimenti infausta.
Chiede altresì la confisca e la distruzione del veicolo Daewoo
Lanos nonché la confisca di tutti gli oggetti utilizzati per la perpetrazione
dei reati risp. provento di reato.
§ Il Difensore di AC
2, avv. DF 1, il quale con riguardo all'imputazione di cui al punto B.7
dell'atto d'accusa, richiamando varia giurisprudenza federale, contesta sia
adempiuta nella fattispecie l'aggravante dell'aver perpetrato il furto come
associato ad una banda giusta l'art. 139 cifra 3 CP e chiede pertanto la
derubrica del reato di furto aggravato in furto semplice. Non contesta invece
le imputazioni di violazione di domicilio (punto B.8 ada), di danneggiamento
(punto B.9 ada) e di infrazione alla LDDS (punto B.10 ada) a carico del suo
patrocinato. Sottolineando l'esistenza di una prognosi non sfavorevole e
considerate tra l'altro la situazione familiare, l'età giovane, la ridotta
scolarità e la mancanza di una formazione professionale del suo assistito,
conclude chiedendo in via principale che la Corte valuti la possibilità di
pronunciare una pena pecuniaria. In via subordinata chiede una riduzione della
pena detentiva proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale.
Chiede inoltre che il cellulare marca Samsung venga dissequestrato e restituito
al suo cliente;
§ Il Difensore di AC
1, avv. DUF 1, la quale pone in risalto la vita anteriore e la personalità
del suo patrocinato e come egli, una volta scarcerato, potrà lavorare con il
padre di formazione idraulico. Evidenzia altresì come il suo cliente possa
contare su una famiglia attenta e che gli starà vicino. Elementi tutti questi
che, unitamente al carcere preventivo sofferto, alla presa di coscienza dei
propri errori e all'emanazione del divieto d'entrata per tempo illimitato e
alla sua incensuratezza, assicurano una prognosi non negativa. Si associa al
collega di Difesa nel chiedere la derubrica del reato di furto aggravato al
punto B.7 dell'atto d'accusa in furto semplice, mentre non contesta gli altri
reati commessi in correità con AC 2 (punti B.8, B.9, B.10 ada). Illustrando
numerosa giurisprudenza federale contesta siano in concreto adempiuti i
presupposti del reato di esposizione a pericolo della vita altrui ex art. 129
CP, per cui ne chiede il proscioglimento. Pure chiede in via principale il
proscioglimento dal reato di perturbamento della circolazione pubblica ex art.
237 cifra 1 cpv. 1 CP ritenendo che la norma di cui all'art. 90 cifra 2 LCStr
da sola reprima il comportamento del suo assistito in relazione alla sua fuga
alla guida del veicolo Daewoo. In subordine qualora la Corte ritenesse
applicabile alla fattispecie il reato di perturbamento della circolazione
pubblica giusta l'art. 237 cifra 1 cpv. 1 CP postula il proscioglimento dal
reato di cui all'art. 90 cifra 2 LCStr. Non contesta invece gli altri reati di
cui ai punti A.3, A.5 e A.6 dell'atto d'accusa. Concludendo chiede
un'importante riduzione della pena detentiva proposta da porre al beneficio
della sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1:
1. è autore colpevole di:
1.1. esposizione a pericolo
della vita altrui
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.2. perturbamento della
circolazione pubblica
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.3. impedimento di atti
dell'autorità
commessa a Locarno, il 26
ottobre 2006?
1.4. infrazione alle norme
della LF sulla circolazione stradale
commessa a Locarno, il 26
ottobre 2006?
1.4.1. trattasi di infrazione
grave per avere violato gravemente le norme della circolazione cagionando
un serio pericolo per la sicurezza altrui?
1.5. guida senza licenza di
condurre
commessa a Locarno, il 26
ottobre 2006?
1.6. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
commessa a Winterthur, nel
mese di settembre 2006?
1.7. furto
commesso in correità con AC 2 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre
2006?
1.7.1. trattasi di furto aggravato
siccome commesso come associato ad una banda?
1.8. violazione di domicilio
commessa in correità con AC 2 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.9. ripetuto danneggiamento
commesso in parte in
correità con AC 2
(e N.N.), a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.10. infrazione alla LF sulla
dimora ed il domicilio degli stranieri
commessa a Chiasso, il 26
ottobre 2006,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. può beneficiare della
sospensione condizionale?
3. deve risarcire fr. 850.-
alla PC PC 1, __________?
Fatti
B. AC 2:
1. è autore colpevole di:
1.1. furto
commesso in correità con AC
1 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre
2006?
1.1.1. trattasi di furto aggravato
siccome commesso come associato ad una banda?
1.2. violazione di domicilio
commessa in correità con AC
1 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre
2006?
1.3. danneggiamento
commesso in correità con AC
1 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre
2006?
1.4. infrazione alla LF sulla
dimora ed il domicilio degli stranieri
commessa a Chiasso, il 26
ottobre 2006,
e meglio come descritto
nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
deve risarcire fr. 850.-
alla PC PC 1?
C. Dev'essere ordinata in tutto
o in parte la confisca di quanto ancora in sequestro (cfr. PS 19 allegato al rapporto
d'inchiesta
di polizia 12.12.2006) dopo la restituzione della refurtiva al
derubato?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo A. per AC 1, affermativamente ai quesiti
posti, meno che ai quesiti n. 1.1., 1.7.1, 3.;
B. per AC 2, affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.1., 3.,
C. affermativamente al quesito
sulla confisca;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51,
69, 129, 139 cifre 1 e 3, 144, 186, 237 cifra 1 cpv. 1, 286 CP;
90.
cifra 2, 95 LCStr;
19a LStup;
23.
LDDS;
9.
segg., 260,
264.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 e AC 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
furto
per avere,
agendo a scopo di indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto, mediante scasso, dall'abitazione di PC 1 cose mobili,
in particolare gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo
denunciato dell'ordine di fr. 6'500.- circa (refurtiva recuperata),
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
1.2
violazione di domicilio
per essersi introdotti
indebitamente nella proprietà altrui e contro la volontà dell'avente diritto
nell'intento di commettere il furto di cui sopra;
1.3
danneggiamento
per avere,
intenzionalmente deteriorato cose altrui,
segnatamente il telaio della finestra dell'abitazione di PC 1
nell'intento di commettere il furto di cui sopra,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
1.4
infrazione alla LF sulla
dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrati
illegalmente in Svizzera fuori valico,
in territorio di Chiasso,
il 26 ottobre 2006,
e meglio come descritto
nell’atto di accusa.
2.
AC 1 è inoltre autore
colpevole di:
2.1
perturbamento della
circolazione pubblica
per avere,
dopo aver commesso il furto di cui al dispositivo n. 1.1.,
essendo stato avvistato su via Brione (Minusio) da una pattuglia
della polizia cantonale, alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato (, dandosi
alla fuga, dopo aver circolato ad elevata velocità senza rispettare diversi
segnali di "dare precedenza", "stop", "divieto
generale di circolazione", procedendo contromano, intenzionalmente
perturbato la circolazione e, con ciò, messo in pericolo in Piazza Grande
la vita di tre pedoni, che dovettero repentinamente scansarsi
per non essere travolti,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.2
grave infrazione alle
norme della LF sulla circolazione stradale
per avere, alla guida del veicolo suddetto,
- circolando
lungo via Bacilieri, via del Sole, via Cappuccini, via Marcacci, via della
Posta, via Trevani, via Balestra ad una velocità compresa tra gli 80 ed i 100
km/h quando quella massima consentita risultava essere di 50 km/h;
- attraversando
Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato cittadino ad una velocità di
almeno 60 km/h, palesemente non adatta alle circostanze;
- all'uscita di
via Ballerini "bruciando" un segnale "dare precedenza";
- su via del
Sole (Muralto) transitando in contromano a sinistra di un'isola spartitraffico;
- in fondo a via
Cappuccini omettendo di arrestarsi ad un segnale "stop;
- transitando
lungo via Marcacci dove vige "divieto generale di circolazione";
- all'intersezione
tra via Muraccio e via Luini omettendo di arrestarsi al segnale
"stop";
- circolando
lungo via Balestra in contromano (segnale di divieto di accesso),
cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.3
danneggiamento
per avere intenzionalmente danneggiato il veicolo di servizio
della Polizia cantonale,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.4
impedimento di atti
dell'autorità
per avere, omettendo di fermarsi alle segnalazioni della Polizia e
dandosi alla fuga alla guida del veicolo Daewoo Lanos, impedito agli organi di
Polizia di procedere ad atti rientranti nelle loro attribuzioni,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.5
guida senza licenza di
condurre
per avere condotto il veicolo Daewoo Lanos senza essere titolare
della richiesta licenza di condurre,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.6
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato personalmente un quantitativo imprecisato
di cocaina,
a Winterthur, nel mese di settembre 2006,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
AC 1 è prosciolto dall'imputazione
di esposizione a pericolo della vita altrui giusta l'art. 129 CP.
4.
AC 1 e AC 2 sono prosciolti
dall'imputazione di furto aggravato, essendo stati ritenuti autori colpevoli di
furto semplice (dispositivo n. 1.1.).
5.
Di conseguenza:
5.1
AC 1 è condannato alla pena
detentiva di mesi 20 (venti), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.2
AC 2 è condannato alla pena
detentiva di mesi 8 (otto), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta ai condannati è sospesa e ad essi è impartito un periodo di
prova di anni cinque.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 210.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione
di 2/3 e per il rimanente 1/3 a carico dello Stato.
8.
È ordinato il dissequestro
con restituzione a AC 2 del cellulare marca Samsung.
9.
È ordinata la confisca
della vettura Daewoo Lanos, da distruggere, di un anello in oro con parte
superiore in metallo color giallo e in metallo color argento, di un anello in
metallo giallo con incastonata pietra di colore bianco, di cinque cacciaviti,
di uno scalpello in acciaio, di un martello multiuso,
del libretto di circolazione dell'autovettura Daewoo, del telefono
cellulare Motorola, delle due ricevute di cassa del __________, di tre paia di
guanti, di un guanto da giardiniere marca OBI, di due calzini neri.
10.
La PC PC 1, per la pretesa
fatta valere con lettera del 1.02.2007, è rinviata al competente foro civile.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 210.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 460.--
===========
Distinta spese a
carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 70.--
Inchiesta preliminare fr. 66.65
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 16.65
fr. 153.30
============
Distinta spese a carico di AC
2.
Tassa di giustizia fr. 70.--
Inchiesta preliminare fr. 66.65
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 16.65
fr. 153.30
============
Il rimanente a
carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PL 1
2.
PL 2
rappr. da: DF 1
3.
PC 1
rappr. da: RC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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