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Decisione

72.2006.21

Tentativo di rapina a mano armata (mitraglietta); reato aggravato per la particolare pericolosità dell'autore. Indennità di fr. 1.- simbolico per la parte civile

5 aprile 2006Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I due aprirono lo zaino e AC 1 prese in mano

l'arma. Era una mitraglietta. L’imputato la trovò un po' ingombrante:

" __________

ha preso lo zaino che abbiamo poi aperto e solo in quell'occasione che io vidi

per la prima volta l'arma. A mio modo di vedere, la mitraglietta, che a vista

mi sembrava vecchia, era tropo grossa per essere usata durante la rapina. In

quell'occasione, presi in mano l'arma dandogli un'occhiata e dicendogli

"dove te la metti?"

(PS 29.8.2005 pag. 5)

Poi AC 1 prese il caricatore, vide che in esso

c’erano i proiettili e lo inserì nell'arma:

" Io

ho preso in mano la mitraglietta ed ho preso in mano il caricatore. Preciso che

io ho infilato le mani nello zaino e così ho preso in mano sia la mitraglietta

che il caricatore. Io ho chiesto a __________ , dopo che avevo inserito il

caricatore nella mitraglietta, se ci fossero o meno i proiettili. __________ mi

ha risposto che nel caricatore c'erano i proiettili. Io ho detto a __________

di non mettere il colpo in canna poiché poteva partire un colpo. Con il colpo

in canna può evidentemente partire un colpo facilmente. Io ho detto a __________

di non mettere il colpo in canna poiché la possibilità di ferire e di fare del

male a qualcuno è superiore. Con il colpo in canna se si preme il grilletto

evidentemente si può ferire. Voglio precisare che io ho fatto in fretta a

mettere il caricatore nella mitraglietta poiché avrebbero potuto vederci.

ADR: omissis… io non ho toccato i proiettili e non so quanti ce ne

fossero, so che ce n'erano nel caricatore"

(PP 30.8.2005 pag. 5)

"

ADR che, riconfermo che sapevo si trattava di

un’arma vera e non un’arma giocattolo.

ADR che, riconfermo che sapevo che nel caricatore dell’arma

c’erano i proiettili.

ADR che, per me l’arma che serviva alla rapina era un’arma

funzionante e che poteva sparare. Al proposito voglio aggiungere che io non ho

fatto prove di tiro su quell’arma che abbiamo utilizzato durante la rapina. Le

informazioni che io avevo sull’arma di natura “tecnica” me le aveva date mio

cugino __________, rispettivamente prima della rapina ho avuto modo di toccare

la mitraglietta nello zainetto come ho già descritto…" (PP 19.10.2005 pag. 1 e 2)

13. Secondo la versione dei fatti data dall'imputato, __________ si

occupò da solo dell'arma e non gli riferì nulla né riguardo la sua provenienza

né riguardo il modo in cui entrò in Svizzera:

"

ADR che, io non so dire come quest’arma sia

arrivata in Svizzera. Per quanto ne so io potrebbe averla portata da solo mio

cugino __________, potrebbe essere che tramite dei contatti lui dovesse

semplicemente recuperarla in territorio svizzero o altro. Di più non so dire.

Escludo che quando abbiamo varcato il confine italo-svizzero con __________,

nella Y 10 di mia moglie, __________ avesse con se l’arma. Alla guida della Y

10 c’era __________, in genere era lui che guidava quando andavamo avanti ed

indietro dall’Italia alla Svizzera." (PP 30.8.2005 pag. 5)

" Non

sono in grado di dire come mai mio cugino conoscesse quel nascondiglio. A me

nessuno ha indicato quel luogo come posto per nascondere l’arma, dato che

dell’arma se n’era occupato mio cugino. Non mi è dato a sapere se a __________

qualcuno disse o indicò quel posto per nascondere l’arma." (PP 12.9.2005 pag. 5)

In aula, l'imputato ha ribadito di non avere

saputo nulla né della provenienza dell’arma né del modo in cui questa arrivò in

Svizzera.

Le assicurazioni dell’imputato sulla sua completa

ignoranza di tali fatti non ha convinto la Corte.

L’arma è, in effetti, un elemento troppo

importante per la buona riuscita dell’impresa perché AC 1 – che fra i due era

il “più esperto” o, meglio, quello con maggior esperienza nel settore – lo

abbia lasciato completamente all’iniziativa del cugino senza nulla chiedere, in

particolare senza appurare, prima della partenza da __________, quando vide che

il cugino non aveva con sé l’arma, se questa fosse davvero disponibile.

Tuttavia, in assenza di accertamenti diversi e

concludenti, la Corte ha dovuto rimanere con le sue perplessità.

14. Di

quello che avrebbero dovuto fare durante la rapina, i due discussero anche nel

pomeriggio al lido:

" Devo

dire che dei differenti ruoli già al Lido si era accennato qualcosa, dovevamo

però fare attenzione perché c’era altra gente," (PP 30.8.2005 pag. 5)

Però il discorso si fece più preciso nel viaggio

di ritorno a __________ dopo avere recuperato l'arma:

" durante

il tragitto a piedi per recuperare la macchina abbiamo discusso con precisione

chi doveva fare che cosa. Devo dire che non avevamo molto coraggio, cercavamo

di farci coraggio reciprocamente. Eravamo un po’ impauriti. Nonostante questo

nostro stato d’animo né __________ né io abbiamo detto di lasciare perdere.

Nessuno dei due era veramente convinto di fare la rapina che comunque abbiamo

fatto." (PP 30.8.2005

pag. 5)

Così, nonostante queste paure, nel viaggio di

ritorno verso __________ i due si divisero con precisione i compiti per

l'esecuzione vera e propria della rapina.

__________ avrebbe impugnato l'arma con cui

doveva spaventare il gestore e gli eventuali clienti che fossero giunti nel

negozio.

" Intanto

che andavamo verso il Lido di __________ per recuperare la macchina abbiamo

stabilito che __________ doveva tenere l’arma, gli serviva per spaventare il

gestore del __________ gli serviva per immobilizzare eventuali persone che

potevano entrare al chiosco." (PP 30.8.2005 pag. 5)

L'imputato, invece, avrebbe dovuto rendere

inoffensivo il gestore:

" io e

__________ ci eravamo accordati nel senso che lui avrebbe tenuto l'arma mentre

io avrei dovuto immobilizzare la vittima. La mia idea era di andargli addosso,

prenderlo, metterlo a terra e quindi legargli piedi e mani." (verb. PS 29.8.2005 pag. 5)

Va detto che, in precedenza, AC 1 aveva preparato

i laccetti per la bisogna:

" io

avevo con me un sacchetto di questi lacci. Con questi ne avevo preparato uno

doppio, o meglio legandone assieme due. Lo scopo di questo doppio laccio era

quello di poter legare i piedi della vittima. Per legare le mani ne era

sufficiente uno singolo"

(PS 25.8.2005 pag. 3)

Poi, dopo avere immobilizzato il gestore, sempre AC

1 avrebbe dovuto prendere i soldi.

Prima di lasciare il negozietto, i due rapinatori

avrebbero chiuso porte e finestre così da dare l'impressione che il negozio

fosse chiuso e assicurarsi, perciò, un tempo sufficiente per riparare in

Italia:

" Io

avrei dovuto prendere i soldi e poi saremmo usciti dall'ufficio cambio

chiudendo porte e finestre. La nostra intenzione di chiudere porte e finestre

era dovuta al fatto che in questo modo eventuali clienti avrebbero pensato che

era chiuso. Così ci sarebbe stata data la possibilità di prendere la macchina e

scappare verso l'Italia, attraversando il confine regolarmente." (verb. PS 29.8.2005 pag. 5)

I rapinatori avevano, poi, l'intenzione di

disfarsi dell'arma buttandola prima di arrivare al confine:

" Evidentemente

avremmo buttato via l'arma prima di oltrepassare il confine" (verb. PS 29.8.2005 pag. 5)

15. I due avevano anche pianificato la fuga:

" Se

la rapina fosse andata come noi auspicavamo, il Marcacci Rossi lo avremmo

legato. Pertanto dal momento che prima di liberarsi lui ci avrebbe impiegato

almeno un 5 minuti (questo nel caso in cui fosse entrato qualcuno nel chiosco).

Se invece non fosse entrato nessuno nel chiosco, allora il Marcacci Rossi prima

di riuscire a liberarsi dai nostri lacci ci avrebbe impiegato almeno 20 minuti.

Pertanto solo dopo che lui si poteva liberare, avrebbe potuto dare l’allarme.

Dal momento che per arrivare al confine con la nostra macchina da dove

l’avevamo parcheggiata ci vogliono un 5 minuti, io e __________, ora che il

Marcacci Rossi potesse dare l’allarme e ora che scattavano i dispositivi di

controllo, avremmo potuto riparare in Italia. In altri termini se la rapina

andava come noi ci eravamo prefissati avremmo avuto il tempo sufficiente per

ritornare in territorio italiano in macchina.

Con mio cugino __________ avevamo discusso

ovviamente anche delle modalità di fuga. Avevamo detto che il Marcacci Rossi ci

avrebbe impiegato del tempo prima di liberarsi e prima potere chiedere

soccorso. Noi avevamo ritenuto che se le cose andavano come previsto, avevamo

il tempo per potere rientrare in Italia in macchina senza temere nessun blocco

alla dogana.

Evidentemente l’arma l’avremmo buttata da qualche

parte, certo non avremmo varcato il confine con la stessa." (PP 12.9.2005 pag. 3)

16. Giunti a __________, i due spostarono l'autovettura parcheggiandola

nei pressi del chiosco.

Poi attesero l'ora stabilita in un bar vicino.

Dopo avere bevuto una bibita (si trattava di un

Campari soda, un aperitivo poco alcolico, cfr. PS 29.8.2005 pag. 11), i due si

diressero verso il __________.

__________ aveva con sé lo zaino dove c'era la

mitraglietta.

AC 1 aveva con sé - in tasca - i laccetti per

legare il gestore.

I due entrarono dapprima nel locale adibito a

piccolo bar.

Il locale era deserto. C'era soltanto il gestore.

I due ordinarono due caffè.

Dopo averli bevuti, chiesero al gestore - che era

rimasto nel piccolo bar - di pagare e gli dissero che volevano acquistare delle

sigarette.

Il gestore disse loro che bisognava passare nel

locale adiacente, adibito a chiosco, dove c'era la cassa e la merce in vendita:

" mentre

noi bevevamo il caffè, l'uomo che ci aveva servito era seduto in una sedia

dietro di noi, più vicino all'uscita. Io e __________ ci siamo girati ed

abbiamo detto all'uomo che dovevamo pagare il caffè e comprare delle sigarette.

Lui ci ha preceduti e noi lo seguivamo."

(PS 29.8.2005 pag. 6)

" io

ho preceduto i due clienti e mi sono diretto verso il bancone bianco

raffigurato nella foto 4. Io dalla porta d’entrata del locale negozio sono

andato direttamente dietro il bancone, dove c’è anche la cassa."

(PP __________ pag.

3; cfr, anche, PS 8.8.2005 pag. 2)

Così, seguendo il gestore, i due entrarono

nell'ufficio cambio vero e proprio:

" Io

mi trovavo dietro l'uomo mentre __________ era dietro di me. Seguendo l'uomo

siamo entrati nell'ufficio cambio"

(PS 29.8.2005 pag. 7)

Appena il gestore stava per girare dietro il

bancone, AC 1 si avventò su di lui:

" mentre

l'uomo stava girando dietro il bancone per raggiungere la sua postazione di

lavoro, io mi sono avventato contro di lui. Gli ho messo le mani addosso, credo

sul petto e in faccia,. Il mio intento era quello di immobilizzarlo e quindi di

legarlo con le fascette in plastica precedentemente preparate e che avevo con

me"

(PS 29.8.2005 pag. 7)

Le cose, però, non andarono lisce.

Il gestore si difese e cominciò a gridare:

" L'uomo

reagiva alla mia aggressione, dimenandosi ed urlando come un pazzo" (PS 29.8.2005 pag. 7)

AC 1, per assicurarsi che nessuno all'esterno

fosse stato allarmato dalle grida del gestore, corse alla porta per dare

un'occhiata:

" io

sono tornato verso l'uscita anche per verificare se qualcuno avesse sentito le

urla della vittima e se stesse arrivando qualcuno in suo aiuto" (PS 29.8.2005 pag. 7)

" Come

il PC 1 ha cominciato ad urlare, io sono retrocesso in direzione del

pianerottolo per vedere se arrivava qualcuno in aiuto" (PP 30.8.2005 pag. 6)

Così, AC 1 si ritrovò alle spalle del cugino:

" di

fatto sono andato dietro mio cugino che si trovava dall'altra parte del

bancone, ossia dove di regola stanno i clienti che vogliono pagare" (PS 29.8.2005 pag. 7)

" Io

per andare verso il pianerottolo passo dietro a mio cugino che è posizionato

nella parte opposta del bancone rispetto al signor PC 1" (PP 30.8.2005 pag. 6)

Il gestore, sempre urlando, uscì da dietro il

bancone ed inseguì i due:

" la

vittima, urlando molto forte, si avvicinava a noi lasciando la sua postazione

di lavoro. In questa situazione, la vittima si trovava di fronte a mio cugino.

Io dalla mia posizione, vedevo mio cugino faccia a faccia con la vittima. Mio

cugino indietreggiava e la vittima avanzava verso di lui." (PS 29.8.2005 pag. 7)

" Il PC

1 a sua volta da dietro il bancone è venuto verso di me e mio cugino" (PP 30.8.2005 pag. 6)

Così, vedendo che le cose si mettevano male, AC 1

- che si trovava già sul piccolo pianerottolo all'esterno del chiosco - decise

di scappare e disse al cugino di andare via.

L'imputato vide il cugino retrocedere, faccia

faccia con il gestore che li inseguiva e, poi, si ritrovò con il cugino sul

pianerottolo:

" visto

che ci trovavamo nelle immediate vicinanze delle scale e quindi all'esterno del

negozio e la vittima continuava a gridare , ho deciso di andarmene. Ho quindi

detto anche a mio cugino di andare. In poche parole ho detto ad alta voce

"andiamo - andiamo via"

(PS 29.8.2005 pag. 7)

" Io

mi dirigo verso il pianerottolo e mio cugino retrocede con la faccia verso il PC

1. …omissis… Mio cugino retrocedeva, lo presumo, dal momento che mi sono

ritrovato (con) mio cugino sul pianerottolo (il pianerottolo coperto che

congiunge il locale bar con il locale cambio/negozietto). Subito dietro mio

cugino ho visto il signor PC 1 (urlava come un forsennato e diceva "aiuto,

aiuto)"

(PP 30.8.2005 pag. 6)

Poi, l'imputato, correndo, uscì dal chiosco,

dirigendosi verso l'autovettura.

Il cugino lo seguì, tant'è che lui vide che lo seguiva quando si voltò:

" Io

ho cominciato a correre in direzione di Locarno dove avevo posteggiato la

vettura. Percorsi alcuni metri (non sono in grado di indicare quanti) mi sono

voltato e ho visto __________ che correva nella mia stessa direzione" (PS 29.8.2005 pag. 7)

Secondo la versione dell'imputato, il cugino lo

seguì e fuggì praticamente pochi secondi dopo di lui:

"

ADR che il PC 1 e mio cugino da soli all'interno

del locale negozietto/cambio possono esserci stati un paio di secondi. E'

difficile per me essere preciso dal momento che tutto si è svolto molto in

fretta, è stata una cosa velocissima"

(PP 30.8.2005 pag. 6)

"

ADR che, tra quando siamo entrati io e mio

cugino nel locale cambio/negozietto e quando ho detto la frase "andiamo

via" saranno trascorsi 30 secondi" (PP 30.8.2005 pag. 7)

17. Il gestore del chiosco ha confermato la versione data dall’imputato:

" Come

detto io ho preceduto i due clienti e mi sono diretto verso il bancone bianco

raffigurato nella foto 4. Io dalla porta d’entrata del locale negozio sono

andato direttamente dietro il bancone, dove c’è anche la cassa. D’un tratto ho

visto davanti a me la persona raffigurata nel doc. 1 (che mi viene ricordato

essere __________) l’altro in quel momento lì, è stata una frazione di secondo,

non era davanti a me. Ho potuto immediatamente constatare che quello di cui al

doc. 2 (che mi viene ricordato essere AC 1) era alla mia sinistra. All’altezza

dell’angolo del bancone. In pratica io da dietro il bancone non potevo più

uscire.

…omissis…

L’AC 1 mi salta addosso e mi da pugni e calci, mi

spinge verso la finestra ma non troppo. Mi ha dato pugni in faccia e calci alle

gambe. Io mi sono difeso ed a mia volta gli ho dato qualche colpo. Con le mie

mani e con i miei piedi. In questa fase io non mi trovo ancora nell’angolo

contro il vetro. Ci siamo in pratica presi a botte con l’AC 1. Da questa

aggressione mi sono però potuto difendere, ho potuto replicare. Lui si è poi

ritirato

ADR che, io dopo questa piccola colluttazione ero integro, non

sono caduto a terra in nessun momento, e stavo discretamente bene. Ero ancora

padrone dei miei mezzi."

(PC 1 10.8.2005 pag. 3 e 4)

Di quel che successe dopo che l’imputato lasciò

il locale adibito a chiosco, si ha soltanto la versione del gestore:

" Non

posso però esprimermi per quanto sia successo tra mio cugino e la vittima

quando i due si trovavano da soli sul pianerottolo esterno tra l'entrata del

bar , rispettivamente quella dell'ufficio cambi"

(PS 29.8.2005 pag. 10)

Secondo quanto raccontato da PC 1, dopo che egli

riuscì a respingere l'attacco dell'imputato, subito, mentre lui si trovava

ancora dietro il bancone, entrò in scena __________ che imbracciò l'arma, lo

minacciò e gli chiese i soldi:

" Nel

contempo che l’AC 1 si è ritirato, quello dall’altra parte del bancone (cioè __________)

ha estratto un’arma dal sacco. Io ho visto con i miei occhi che lui prendeva

qualcosa da un sacco (sacco in precedenza non avevo notato). Lui ha estratto

velocissimo l’arma, e me l’ha puntata ad una distanza dal mio petto di circa 50

cm e mi ha detto “t’ammazzo” ed inoltre ha anche aggiunto “dammi i soldi”. Si

capiva che era una rapina.

…omissis…

Io mi trovavo, dietro il bancone, al centro."

(PC 1 10.8.2005 pag. 4)

A quel punto, __________ lo raggiunse dietro il

bancone e, sempre urlando una serie di minacce, lo colpì ripetutamente alla

testa con il calcio dell'arma:

" Velocissimamente

l’__________ munito di arma si è girato venendo nel vano dietro il bancone dove

io mi trovavo già. Urlava e mi diceva ti ammazzo e nel contempo mi ha colpito

con l’arma violentemente in testa. Penso pensasse di tramortirmi, ho notato la

sua aggressività ed ho notato che era deciso. Ho notato quanto precede poiché

si vedeva che lui era carico di aggressività. L’altro subito dopo la piccola

colluttazione è scomparso dalla mia vista e non l’ho più né visto né sentito.

Il __________ invece continuava.

Io “assorbo” questo primo colpo in testa, non

sono caduto. Capisco che mi sta uscendo del sangue dalla testa, io nonostante

il colpo forte non ho perso conoscenza. Ho cercato di oppormi con le mani,

senza successo. Sempre con l’arma il __________ mi ha dato più di un colpo

sulla spalla, e poi mi ha spinto con l’arma di piatto per farmi indietreggiare

o cadere e mi era addosso. Lui teneva l’arma di piatto con le due mani sul mio

petto spingendomi. Ripeteva ti ammazzo, era aggressivo, forse lo diceva per

farsi coraggio. Io finisco nell’angolo con le spalle contro i due ripiani (lato

finestra) e mi trovo con le gambe piegate." (PC 1 10.8.2005 pag. 4)

Appoggiandosi, per non cadere, sui ripiani dietro

di lui, il gestore trovò un coltellino da cucina che, nel pomeriggio, gli era

servito per aprire una confezione di piastrelle. Lo prese e, istintivamente, lo

portò davanti a lui impugnandolo per difendersi:

" Per

non cadere con gli avambracci mi appoggio sia sulla sinistra che sulla destra

sui ripiani. Sul ripiano sulla destra, io avevo lasciato intorno alle 18.00 e

come spiegherò più sotto: il coltello, le chiavi, il telefono e sigarette. Per

puro caso la mia mano è finita sul manico del coltello da cucina, che

normalmente lì non c’è mai. E’ il coltello che vedo nella foto allegato doc.

6 che riconosco. Io ho sentito, quando la mia mano è finita sul manico del

coltello, di cosa si trattava, ho riconosciuto subito che era un coltello dal

manico. Io istintivamente l’ho preso e lo porto davanti a me, era l’unica cosa

che avevo per difendermi." (PC

1 10.8.2005 pag. 4)

Infine, con il coltello colpì il rapinatore che,

secondo il suo dire, gli stava praticamente addosso:

" Io AC

1 ce l’avevo praticamente addosso e penso anche che mi stesse dando il colpo di

grazia con l’arma. Non so dire, è stata una frazione di secondo, com’è stato che

il coltello è entrato nel suo corpo. In quel momento io non è che abbia avuto

il tempo di pensare tanto. Io portando il coltello davanti a me e il __________

avanzando, ha fatto si che lui venisse trafitto."

(PC 1 10.8.2005 pag. 4)

Il colpo fu mortale:

" In relazione

alle cause di morte, tenuto conto dei dati dell'ispezione esterna e

dell'autopsia, si può affermare che si sia verificata una insufficienza

cardio-respiratoria acuta conseguente a rottura di cuore e lacerazione

polmonare bilaterale da ferita penetrante in torace provocata da strumento da

punta e taglio.

Ciò ha provocato una imponente emorragia nonché

un immediato deficit cardiaco di pompa, associato ad una condizione di

insufficienza respiratoria da pneumotorace bilaterale che, congiuntamente,

hanno determinato una rapida compromissione delle funzioni vitali.

… omissis …

Le caratteristiche e la morfologia della

soluzione di continuo cutanea consentono di affermare che si sia trattato di

uno strumento monotagliente con lama non liscia, penetrato con posizione della

parte tagliente rivolta verso l'alto, verosimilmente fino alla base di impianto

del manico (ne sarebbe prova l'alone laterale di escoriazione da contusione

provocata dal manico). Tali caratteristiche risultano pertanto del tutto compatibili

con l'uso del coltello da cucina in giudiziale sequestro.

Il coltello è giunto al bersaglio corporeo in

regione emitoracica sinistra, in prossimità del margine parasternale a livello

della parte cartilaginea della VI e VII costa che, nel passaggio della lama,

sono risultate sezionate completamente, con perforazione del pericardio

anteriormente, attraversa mento del cuore (parete anteriore del ventricolo

destro, setto interventricolare, parete posteriore ventri colo sinistro),

perforazione del pericardio posteriormente ed esaurimento del tramite sul

versante mediale del polmone destro in prossimità dell'ilo; è attendibile

ritenere che l'ulteriore lesione lacerativa del polmone sinistro, si sia

verificata nel movimento di estrazione della lama.

La traiettoria risulta pertanto dal davanti

all'indietro, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto ed appare di

conseguenza compatibile con quanto testimoniato dal gestore dell'esercizio

commerciale PC 1 circa la dinamica dei fatti. Infatti, se teniamo conto del

fatto che

• la lama utilizzata è lunga cm. 10 x cm. 1.8 (alla base di

impianto sul manico);

• che il diametro antero-posteriore del torace dell'AC 1 all'altezza

della penetrazione della lama è di soli 18 cm.;

• che si è verificato un incontro-scontro tra la mano armata che

progrediva in avanti ed il corpo dell'AC 1 che si gettava contro, con

inevitabile aumento delle forze di impatto;

• che nel punto di penetrazione la parte cartilaginea delle coste ha

offerto una diminuita protezione;

• che i tessuti in genere, se compressi violentemente, possono

mostrare notevole cedibilità;

ci si rende conto come un comune coltello da cui

abbia potuto provocare siffatte lesioni viscerali con importante

approfondimento nei tessuti." (AI58)

Pur colpito, il rapinatore - sempre secondo la

versione del gestore – “si tirò indietro” e fuggì.

Lui lo seguì, con ancora il coltello in pugno:

" Lui

non ha emesso nessun grido, non ho percepito e neppure visto del sangue per cui

non mi rendevo conto di averlo ferito. Io non so dove lui è stato trafitto, in

quel momento non me ne sono assolutamente reso conto. E’ stato in pratica lui

che poi si è “tirato indietro”. Pensavo che lui era ancora pericoloso, tanto è

che quando lui è scappato io l’ho rincorso con ancora il coltello in mano, mano

destra. " (PC 1

10.8.2005 pag. 4)

18. Il rapinatore, anche se colpito a morte, riuscì ancora a percorrere,

correndo, una cinquantina di metri all'esterno prima di cadere:

" …ho

visto __________ che correva nella mia stessa direzione. Mentre correva ed io

avevo lo sguardo verso di lui, ha alzato la sua maglietta o camicia e vedevo

che aveva una striscia di sangue sulla pancia. Ho quindi rallentato, pensando

che non aveva nulla di grave e che avrei potuto aiutarlo. Mentre ci trovavamo a

pochi metri, mi diceva "sto svenendo" e non appena terminate queste

parole cadeva pesantemente sull'asfalto" (PS 29.8.2005 pag. 7)

Così, il cugino, pensando di non poter fare nulla

per aiutarlo, riprese la sua fuga:

" in

quel momento, in una frazione di secondo, ho pensato che non potevo portarlo

via con me e che se non avesse subito nulla di grave, un'ambulanza avrebbe

potuto salvarlo. Ho corso fino all'auto" Sono salito sulla macchina e sono

fuggito in direzione di __________ "

(PS 29.8.2005 pag. 7)

19. La dott. __________, che visitò il gestore la sera della rapina,

riscontrò, fra l'altro, una ferita lacero-contusa profonda ca. 7 cm in zona

parietale sx (AI 18).

Il medico-legale, dott. __________, ha ritenuto

quanto segue:

" in

relazione ai mezzi impiegati per la produzione delle predette lesioni, si può

ritenere attendibile che queste siano - in generale considerate - il risultato

dell'applicazione di mezzi contundenti, per molti aspetti compatibili anche con

parti della citata mitraglietta. In particolare, la ferita lacera al capo di

cui al punto A e il vasto ematoma del braccio di cui ai punti C e E" (AI 22)

Inoltre, l'esame delle tracce biologiche ha

rilevato tracce di DNA maschile corrispondente a PC 1 sugli spigoli laterali

esterni della camera del caricatore e sulla parte centrale superiore della

canna della mitraglietta (prelievi L 02.11 e L 02.18 in allegato 2 a rapporto

e documentazione fotografica , AI 102A).

20. Secondo il medico-legale __________, infine:

" in

ordine alla ricostruzione degli eventi così come è stata effettuata in data

16.8.2005, appare compatibile la successione dei colpi ricevuti dal PC 1 in

relazione con le tracce ematiche rinvenute sul luogo.

Se infatti abbiamo riguardo per il fatto che la

ferita al capo deve aver prodotto per sua natura un notevole sanguinamento, se

ne deve agevolmente dedurre che laddove si trovi la gran parte delle macchie

ematiche sul pavimento è il posto dove si è svolta la colluttazione"

(AI 22)

La maggior parte delle tracce di sangue è stata

ritrovata dietro il bancone.

21. Nessuna traccia di sangue appartenente a __________ è stata

rinvenuta all'interno del chiosco.

Sono state rinvenute tracce del suo sangue

soltanto sul marciapiede di fronte allo stabile adiacente al chiosco (S 06 in

AI 102A) e sulla parete esterna dello stabile, accanto alla porta del bar (S

12 in AI 102A).

22. Sul pianerottolo di accesso ai locali del __________ è stata

ritrovata l’arma usata durante la tentata rapina (cfr foto 10 del capitolo 1.

“fissazione dello stato dei luoghi”, in AI 102A).

L’arma è stata esaminata dalla polizia

scientifica (AI 86) ed è stata identificata come una pistola mitragliatrice,

marca Brasilien, calibro 9mm Parabellum.

Nel rapporto della scientifica si legge, in

particolare, quanto segue:

" sul

posto l’arma è stata trovata disassicurata con il caricatore inserito

contenente 24 cartucce e nessuna cartuccia in canna” (AI 86 pag. 3)

A

proposito dell’arma disassicurata, la scientifica ha, poi, precisato quanto

segue:

" Come

da sua richiesta, precisiamo che la pistola mitragliatrice MP Brasilien numero

VF 7694 in calibro 9 mm Parabellum, oggetto del rapporto di accertamento

tecnico del 06.10.2005, è stata trovata disassicurata con il caricatore

inserito contenente 24 cartucce e nessuna cartuccia in canna. La leva della

sicura era girata verso la parte posteriore dell'arma (F) in posizione per il

tiro a raffica (come visibile alla foto 10 della documentazione fotografica).

Considerando la conformazione della leva della

sicura e il fatto che dalla posizione di arma assicurata (S) alla posizione per

il tiro a raffica (F) la stessa deve compiere una rotazione di 90°, non

riteniamo possibile che detta leva si sia potuta spostare conseguentemente alla

caduta dell'arma." (doc.

TPC 6)

Inoltre, la scientifica ha accertato che l’arma

era difettata e, a causa di ciò, particolarmente pericolosa:

" L’arma

in esame presenta inoltre la rottura di un perno di tenuta del meccanismo di

scatto. In queste condizioni, l’arma è estremamente pericolosa ed inaffidabile.

Infatti nel meccanismo di scatto vi è la leva che blocca il percussore quando

questo viene armato effettuando il movimento di carica. Detta leva dovrebbe,

poi, essere sbloccata unicamente al momento in cui viene azionato il grilletto,

causando così la partenza del colpo. Utilizzando l’arma in oggetto non è

possibile avere alcuna sicurezza di funzionamento.” (AI86 pag. 2)

Dopo avere effettuato numerose prove pratiche

(cfr AI 86 pag. 2 e 3), la scientifica ha dovuto concludere quanto segue:

" Alla

luce delle prove eseguite, possiamo costatare che sarebbe bastato il solo

movimento di carica per far partire una raffica incontrollata di tutta la

munizione caricata.

…omissis..

Senza addentrarci troppo in considerazioni di

balistica terminale

(l’arma è calibrata in 9 mm Parabellum e quindi

le sue potenzialità lesive sono caratteristiche di questo tipo di munizione),

possiamo concludere affermando che l’arma in oggetto, nelle condizioni in cui

si trovava al momento del nostro esame, è da considerare pericolosa ed inaffidabile

pure per il suo utilizzatore” (AI86)

La scientifica ha, infine, precisato che:

" non

è possibile dare alcuna indicazione temporale riguardante il momento preciso in

cui si verificava tale rottura. In pratica non è possibile stabilire se questa

risale a prima dei fatti avvenuti a __________ o se sia una conseguenza della

caduta a terra dell’arma avvenuta in tali circostanze di tempo e luogo”

(commento a foto 4 in

AI 86).

23. In data 22 febbraio 2006 , la PP ha emanato nei confronti di PC

1 un decreto di non luogo a procedere in cui, in particolare, si legge che:

" per

quanto occorso a fu __________ si deve ritenere che PC 1 abbia agito per

legittima difesa, con il che nei suoi confronti deve essere decretato il non

luogo a procedere. I fatti come accertati in inchiesta portano a ritenere che

la sera dell’8 agosto 2005 PC 1 abbia impugnato il coltello per difendersi, che

la sua reazione sia stata adeguata e proporzionale nelle circostanze concrete

in cui si è trovato" (DNL

consid. 6 pag. 13)

24. Tornando all’imputato, dopo avere visto il cugino cadere a terra,

egli, convinto di non poter fare nulla per aiutarlo, continuò la sua fuga.

Prese l’autovettura e si avviò in direzione di

Locarno.

Si fermò in una piazzola per cambiare la

maglietta, tanto per eliminare un elemento che avrebbe potuto eventualmente

farlo riconoscere.

Arrivò a __________ e posteggiò l’autovettura in __________

(dove venne reperita dalla polizia l’11 agosto successivo).

Poi, secondo le sue dichiarazioni, si incamminò a

piedi, prendendo la via delle montagne, in direzione di __________:

" Oltrepassato

il tunnel ero indeciso se immettermi nell’altro tunnel (di cui non conosco) il

nome oppure continuare verso __________. Istintivamente ho preso la direzione

di __________. Sono arrivato ad una grande rotonda mi sono infilato subito o la

prima o la seconda strada a destra. A questo punto mi sono infilato nelle

stradine e dove tentavo di cercare un posteggio non a pagamento. Quasi subito

ho trovato un posteggio su una strada. Ricordo che il posteggio era sulla

sinistra rispetto alla mia direzione di marca. Una volta sceso dalla vettura

raccoglievo tutto quello che potevo dalla vettura stessa e sempre li mi

cambiavo. Prestavo attenzione affinché i miei movimento dessero meno all’occhio

ad eventuali passanti. Ho cercato di prendere tutto quanto potevo all’interno

della vettura e l’ho messo nel mio zaino. Tra le cose che ho preso vi erano

alcuni effetti di __________. Devo dire che ho tolto i pantaloni che indossavo

durante la rapina ed ho indossato un paio di pantaloncini. Ho pure cambiato le

scarpe mettendone un altro paio di scarpe da tennis.

A piedi ho ripercorso all’inverso la strada

appena fatta. Ho percorso la strada in contromano fino ad arrivare ad una

deviazione che permetteva, dopo una curva a gomito, di entrare nella galleria.

Vista questa deviazione proseguivo diritto fino ad arrivare ad altre

deviazioni, fino a che ho visto dei cartelli con la scritta “__________”.

Ho lasciato la strada principale e mi sono

“nascosto” nel primo paese che ho incontrato. Ho atteso il buio e mi sono

diretto verso le montagne. Vicino all’entrata della galleria per __________ vi

è una strada in salita che ho preso. Sono arrivato poi ad un’altra rotonda e ho

visto che la stessa era in direzione delle montagne. Ho iniziato a camminare ed

ho raggiunto le montagne quella sera.

Come ho già detto nel corso del precedente

verbale ho trascorso alcuni giorni nel bosco. Dopo due giorni di cammino, di

notte, sono sceso verso un paese credendo di essere in Italia ma mi sono

ritrovato a __________. Io mi orientavo con il lago e, di notte, con le luci

dei paesi. Quando mi trovavo vicino a dei paesi mi spostavo al buio mentre in

montagna mi spostavo anche di giorno.

Sono in grado, anche se non per tutti gli

spostamenti, di portare gli agenti su alcuni punti che ho visto. Mi rendo conto

che la mia avventura è incredibile ma è la verità. Ricordo di aver pensato di

essere arrivato al confine perché ho visto “dei massi di guerra” e quindi

pensavo fosse un posto di confine.

Ricordo pure che durante il tragitto vi era una

chiesa e ho dormito su una panchina all’esterno di quel luogo." (PS 29.8.2005)

Infine, con i mezzi pubblici, raggiunse __________.

Nei pressi di casa sua, incontrò un conoscente

che gli disse che i carabinieri l’avevano cercato.

Così si diede alla latitanza.

Visse a __________ , da pretesi “amici” – di cui

non ha voluto fare il nome – e che, secondo quel che lui ha detto in aula, al

corrente del fatto che lui era ricercato dalla polizia, gli chiedevano 700/800.-

euro per 15 giorni di ospitalità.

Il 25 agosto AC 1 si costituì:

" Da

alcuni giorni ho deciso di costituirmi senza però trovare la forza per farlo.

Oggi mi sono presentato perché voglio pagare per questo reato e perché in

futuro vorrei poter essere una persona libera e poter stare tranquillamente con

la mia famiglia. Non ho neppure la possibilità di sostenere una latitanza"

(PS 25.8.2005 pag. 4)

25. Per l'art. 140 CP commette rapina ed è punito con la reclusione fino

a 10 anni o la detenzione non inferiore a sei mesi chiunque commette un furto

usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente

alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di resistenza (n. 1

cpv. 1), oppure commette uno dei predetti atti di coazione per conservare la

cosa rubata allorché sorpreso in flagrante reato di furto (n. 1 cpv. 2).

La

comminatoria di pena si estende però alla reclusione senza limite superiore e

prevede un minimo di un anno di detenzione se il colpevole si è munito di un'arma

da fuoco o di un'altra arma pericolosa (n. 2); di due anni di reclusione se ha

agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine oppure si è

comunque dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato

la rapina (n. 3); di cinque anni di reclusione se ha esposto la vittima a

pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata

con crudeltà (n. 4).

Ovviamente

la fattispecie più grave comprende, se del caso, e "consuma" le altre

(Trechsel, Kurzkommentar, all'art. 140 n. 19).

L'aggravante

di cui all'art. 140 n. 2 CP presuppone che l'autore si sia munito di un'arma da

fuoco funzionante e in grado di procurare la morte o ferite gravi, le munizioni

dovendo in ogni caso almeno essere a portata di mano (DTF 113 IV 61; 111

IV 51), oppure di un'altra arma (e non di un oggetto) pericolosa: va precisato

che quest'ultima aggravante implica che l'autore si sia "solo" munito

di un'arma da fuoco, senza poi realmente farne uso.

Come è già stato rilevato in numerose sentenze (cfr. ancora di recente la

sentenza delle Assise criminali del 6.11.97 in re C.S.), l'aggravante della

banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti

derivante dal fatto che, detto in parole povere, l’unione fa la forza o,

meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro

comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233). Occorre

quindi che più persone (almeno tre secondo la dottrina, due essendo però

sufficienti secondo la giurisprudenza attuale) si mettano assieme con la

volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più

di due, comunque) qualificate come furto oppure come rapina, anche se non

ancora ben definite e/o pianificate (DTF 100 IV 220; 102 IV 166; Schubarth,

Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n. 16

s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth,

Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll,

Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).

L'ulteriore aggravante della pericolosità speciale va ammessa quando

l’illiceità dell’atto appaia, tenuto conto delle circostanze nonché

dell’illiceità e del grado di colpa che esso implica, come specialmente grave

(STF 20.3.1997 in re P.; DTF 117 IV 135; 116 IV 312; Pra 80 990).

La pericolosità deve essere maggiore di quella

dimostrata dal rapinatore che si è munito di un'arma da fuoco (n. 2) ma anche

minore di quella dimostrata dal rapinatore che ha esposto la vittima a pericolo

di morte o le ha cagionato una grave lesione o l'ha trattata con crudeltà (n. 4

dell'art. 140 CP). Essa deve fondarsi sulle circostanze concrete dell'atto

criminoso quali l'arditezza, la temerarietà, la perfidia o l'assenza di

scrupoli. Altri criteri sono l'importanza del bottino preso di mira, la

pianificazione, gli accorgimenti tecnici, il superamento di ostacoli morali o

tecnici, la professionalità nella preparazione e l'ostinatezza nell'azione; non

necessariamente invece la sua brutalità. Un indizio di pericolosità speciale è

pure la partecipazione di più persone all’atto criminale (DTF 109 IV 161) Dal

punto di vista soggettivo occorre inoltre che l'autore prenda almeno in

considerazione la possibilità che la vittima sia sotto­posta a un pericolo

accentuato (DTF 116 IV 319, cons. 4).

Al riguardo il Tribunale federale nella sentenza

del 12.3.1997 in re D.P. ha sottolineato quanto segue:

" ...

a) Secondo la giurisprudenza - relativa al precedente art. 139 n. 2 cpv. 2 CP

ma senz'altro applicabile al nuovo art. 140 n. 3 cpv. 2 CP, in vigore dal 1.

gennaio 1995 - del Tribunale federale, per ammettere il carattere

particolarmente pericoloso è necessario che l'illiceità dell'atto manifesti un

grado di gravità considerevolmente maggiore di quello della rapina non

qualificata (DTF 116 IV 312 consid. 2d). Secondo un'altra formulazione, la

sussistenza di una particolare pericolosità va ammessa solo se l'atto appare,

tenuto conto delle circostanze nonché dell'illiceità e del grado di colpa che

esso implica, come specialmente grave. Tale pericolosità è stata ad esempio

negata, alla luce delle circostanze concrete (carattere improvviso della

determinazione, mediocrità del bottino preso di mira, assenza di rischio di

lesioni), in una fattispecie in cui il rapinatore aveva minacciato in due casi

una donna con un coltello da tasca aperto (DTF 117 IV 135 consid. 1b). Per

converso, giurisprudenza e dottrina ammettono l'esistenza di un caso di

particolare pericolosità quando l'agente agisce in modo particolarmente audace,

temerario, perfido o senza scrupoli (DTF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312

consid. 2e; 109 IV 161 consid. 3) oppure, ancora, quando l'agente opera in modo

caparbio, ostinato o subdolo (DTF 116 IV 312 consid. 2e; Günter Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, § 13 n. 131). Criteri determinanti sono

altresì ritenuti l'entità del bottino auspicato, il superamento di ostacoli

morali o tecnici nonché l'impegno profuso per la pianificazione o

l'organizzazione del reato (DTF 116 IV 312 consid. 2e; Stefan

Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, 1989, art. 139 n. 15 in collegamento

con art. 137 n. 23) ..."

Ancora più accentuato, concreto e imminente deve essere infine il

pericolo mortale cui è sottoposta la vittima per giustificare l’aggravante

maggiore dell'esposizione a pericolo di morte. Ne segue che quando il

rapinatore per minacciare la vittima usa un'arma da fuoco carica rea­lizza di

buona regola la fattispecie dell'art. 140 cifra 3 CP. Se, invece, l'arma ha il

colpo in canna e il percussore armato (cane alzato) ed è disassicurata, realizza

la fattispecie dell'art. 140 n. 4 CP (DTF 117 IV 419). Va qui rilevato

che il TF ha negato l’aggravante della cifra 4 nel caso di una rapina

effettuata con revolver spianato ad altezza d’uomo e a breve distanza, carico,

non assicurabile ma con il percussore disarmato rilevando che, siccome in

assenza di colluttazione o di altre circostanze analoghe un colpo non poteva

partire inopinatamente, la vittima si è trovata in pericolo di morte concreto

ma non imminente (DTF 117 IV 419; 121 IV 67)

26. In concreto, la rapina tentata dall’imputato è aggravata siccome

commessa con particolare pericolosità. Ciò emerge dal complesso di circostanze

descritte nei considerandi che precedono. La particolare pericolosità è infatti

data:

1) dall'utilizzo di un’arma da fuoco estremamente pericolosa poiché

carica e disassicurata: la giurisprudenza e la dottrina più autorevoli

ammettono, infatti, l'aggravante della speciale pericolosità in particolare già

quando l'autore minaccia la sua vittima con un'arma carica o anche solo quando

gli annuncia che sta per farlo (cfr. Corboz, Les principales infractions, 1997,

volume I, p. 123, nota 17 e giurisprudenza ivi citata).

Certo,

__________ ha dichiarato di non avere mai avuto l’intenzione di fare del male a

qualcuno: ma allora perché inserire nell’arma dei colpi micidiali visto che il

semplice scopo di minaccia sarebbe stato raggiunto con un’arma scarica?

2)

dal fatto che si è pianificato un colpo non

facile, poiché parecchi erano gli ostacoli da superare visto che la rapina

sarebbe avvenuta durante le ore di apertura dell’ufficio cambio, cioè in un

contesto in cui bisognava sapersi muovere senza tentennamenti poiché non poteva

escludersi la necessità di fronteggiare e neutralizzare parecchie persone

(eventualità effettivamente considerata dai due autori);

3) dalla tutto sommato meticolosa pianificazione, fatta prima a

tavolino in Italia e, poi, durante tre giorni di sopralluoghi volti, prima, a

reperire l’obiettivo ideale e, poi, a studiare i luoghi e i movimenti delle

persone (cfr., peraltro, le dichiarazioni dell'imputato in aula);

4)

dal bottino di una certa consistenza preso di

mira: i due erano convinti – e non senza qualche ragione - che nell’ufficio

avrebbero trovato circa 20/30.000 .- euro (il fatto che ci fosse una cifra

inferiore è irrilevante);

5)

dal fatto che gli autori abbiano agito in

gruppo: ancorché non sia data l’aggravante del reato in banda, il fatto che

più persone si sono unite per commettere un reato è suscettibile di costituire

un indizio di particolare pericolosità (DTF 109 IV 161 consid 4b; STF

20.3.1997 in re P consid 3b);

6) a livello di esecuzione, va rilevato che, se è vero che dopo l’inaspettata

reazione del gerente, l’imputato si diede subito alla fuga, è anche vero che sin lì egli non ha mostrato di avere particolari remore nel

mettere in esecuzione il piano e che, in particolare, non ha avuto esitazione

nell’utilizzare un’arma pericolosa e che non sono stati trascurati piccoli ma

significativi dettagli come quello di portare con sé dei laccetti formati allo

scopo per immobilizzare il gestore così da assicurarsi un margine di tempo

sufficiente a varcare il confine prima che venisse dato l’allarme;

7) l'arditezza dimostrata dall’imputato e dal suo correo che hanno

concepito ed attuato il disegno di rapinare un ufficio cambio sito in pieno

abitato, in un luogo molto frequentato, in particolare in quella stagione

La fuga precipitosa dopo la reazione del gestore

nulla toglie alla pericolosità dimostrata: semplicemente, di fronte

all’inaspettata reazione, l’imputato ha preferito fuggire piuttosto che

affrontare il rischio dell’arrivo di soccorsi.

Soggettivamente, l’ imputato ben sapeva, già per

il solo fatto di avere con sé un’arma carica, di creare per le vittime

situazioni di accentuato pericolo e __________ ne aveva pure cognizione

giuridica visto la sua precedente condanna per identico capo di imputazione.

Perciò, AC 1 è stato riconosciuto autore

colpevole di rapina aggravata ai sensi dell’art 140 cifra 3, tentata.

27. L’art 140 cifra 3 dispone che l’autore colpevole di rapina aggravata

ai sensi di tale cifra è punito con una pena minima di due anni di reclusione.

Per l'art. 63 CP,

il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla

colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore

e delle sue condizioni personali.

A tale riguardo,

entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze

esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi

d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la

recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di

emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di

prevenzione generale, ecc..

In relazione alla portata dell'art. 63 CP, la

Corte di cassazione e revisione penale ha stabilito quanto segue (cfr. sentenza

23.10.2000 __________):

" La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,

ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così

via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua

situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione

in genere (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116

IV 289 consid. 2a)."

La colpa dell’accusato

va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati

intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che egli ha fatto volendolo

fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito

e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

ll criterio essenziale è, dunque, quello della

gravità della colpa e, pertanto, il giudice

deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano

sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita,

sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del

dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende

altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe

stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione

di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze

citate)

Anche

il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF

124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid

2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno,

invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di

prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350

consid 2g).

Quando il risultato del reato non si è prodotto,

la pena va attenuata, ritenuto che il TF ha precisato che, tranne in caso di pentimento attivo, la distinzione tra

reato tentato e reato mancato non ha alcuna rilevanza pratica (in particolare,

non ne ha dal profilo della pena) al punto che non ha riconosciuto interesse a

ricorrere ad un autore condannato per reato mancato, benché si trattasse, in

realtà, di un reato tentato (DTF 127 IV 97).

Dopo

quanto detto nell'esposizione dei fatti e nella loro qualifica in diritto, non

occorre più spendere molte parole per sottolineare la gravità oggettiva e

soggettiva della colpa dell’accusato.

Va, tuttavia, rilevato che la colpa dell’imputato

non appare meno grave per il semplice fatto di non avere portato personalmente

un’arma: egli ha fatto quanto doveva fare ed ha, con piena cognizione di causa,

profittato e condiviso l’utilizzo dell'arma fatto dal correo. E, a questo

proposito, grave appare la sua colpa relativamente al rischio di gravi lesioni

messo in atto con l’utilizzo delle armi nelle modalità di cui s’è detto sopra.

Ciò ritenuto dal profilo oggettivo, la Corte ha

escluso che AC 1 possa beneficiare della pena minima già soltanto a causa dei

suoi precedenti penali pesanti, per cui ha già scontato – evidentemente senza

farne tesoro – 6 anni e mezzo di carcere.

Se egli non è un recidivo in senso tecnico, di

questi suoi precedenti specifici la Corte ha tenuto conto quale importante

fattore di aggravamento della pena.

AC 1 è alla terza condanna per reati violenti.

Questo fatto non può non essere valutato

severamente poiché

è sconsolante - ma soprattutto preoccupante -

constatare come AC 1 si sia deciso a compiere questa nuova rapina nonostante i

quasi 7 anni trascorsi in carcere.

Sempre nello stesso solco - cioè ad aggravamento

della colpa - la Corte ha tenuto conto del fatto che AC 1 ha dimostrato di

essersi in qualche modo installato nella delinquenza o, meglio, nelle sue

modalità d’azione, scappando dopo avere visto il cugino cadere a terra colpito,

adottando stratagemmi per eludere eventuali controlli (cambio di vestiti,

parcheggio dell’autovettura in un luogo affollato e, quindi, non facilmente

individuabile e successivo taglio di capelli) e riuscendo a vivere in latitanza per quasi una ventina di

giorni, appoggiandosi evidentemente ad ambienti che non possono che essere

definiti tipici della delinquenza.

Ad ulteriore aggravamento della sua colpa, la

Corte ha, poi, ritenuto le modalità con cui ha agito, modalità da cui emerge,

se non un vero e proprio disprezzo e disvalore della vita umana e

dell'integrità fisica altrui, perlomeno la disponibilità a creare per questi

beni un rischio di una certa rilevanza pur di raggiungere gli scopi che si

prefiggeva.

In quest’ottica, la Corte non ha ritenuto – come

postulato dalla Difesa – il fatto che AC 1 non avesse l’arma con sé.

Al contrario, la Corte ha ritenuto quale

circostanza aggravante la colpa del condannato il fatto che egli, dopo avere

inserito il caricatore con i proiettili nell’arma, l’abbia lasciata al cugino

perdendo così qualsiasi controllo sull’uso che di essa si sarebbe potuto fare.

A favore del condannato, la Corte ha considerato,

dapprima, che si è trattato solo di un tentativo e non di un reato consumato.

In quest'ambito, la Corte ha, poi, considerato che

egli ha desistito dal portare a termine la rapina subito dopo la reazione

inaspettata del gerente e che ha incitato il cugino a fare altrettanto.

Poi, ha considerato che egli si è deciso a

delinquere, non per desiderio di lusso o di agi, ma perché pressato da

impellenti oneri mensili: in sintesi, poiché non riusciva ad arrivare alla fine

del mese senza che ciò potesse venir addebitato all’avere scialacquato i suoi

soldi in spese pazze o voluttuarie.

La Corte ha, poi, considerato a suo favore il

fatto che AC 1 si è costituito anche se la Corte ha considerato che tale sua

costituzione è dovuta, più, all’impossibilità pratica di continuare la sua

latitanza che non ad un vero e proprio pentimento.

Sempre a favore del condannato la Corte ha considerato

che egli ha, almeno in una certa misura, collaborato con gli inquirenti.

Questa attenuante non ha, però, potuto avere un

grosso peso poiché la versione dei fatti da lui data agli inquirenti lascia

planare molte zone d’ombra e non chiarisce elementi importanti.

La Corte avrebbe voluto poter tenere conto, a

favore del condannato, di un vero pentimento.

Ma ciò non è stato possibile poiché AC 1, non

soltanto non ha dato prova di pentimento, ma nemmeno si è sforzato di esprimere

a parole durante il dibattimento un tale sentimento.

La Corte ha inutilmente atteso da lui parole che

esprimessero una pur embrionale forma di presa di coscienza per il male fatto.

Nulla.

AC 1 non ha mai neppure accennato una parola di

scusa o di rincrescimento nemmeno in relazione alle sofferenze causate alla

vittima della rapina.

Nulla se non il comprensibile – ma pur sempre

meramente egoistico – desiderio di tornare a vivere con la famiglia.

Nemmeno la Corte ha ritenuto dati i presupposti

per l'applicazione dell'art 66bis.

Per l'applicazione di tale articolo si deve poter

considerare che l'autore ha già talmente sofferto a causa delle conseguenze del

reato che il semplice sentimento di giustizia impone che si rinunci al

perseguimento penale o che si infligga una pena ridotta.

Niente indica in concreto che AC 1 abbia a tal

punto sofferto per la morte del cugino.

Tuttavia, la Corte ha comunque voluto

considerare, nell'ambito dell'art 63 CP, che il condannato ha certamente

sofferto a causa della perdita del cugino con cui aveva uno stretto legame ed

ha considerato questa sofferenza come una pena che si aggiunge alla pena che

oggi gli viene inflitta e che, quindi, deve essere considerata a suo favore.

Questo tanto più che, così come è emerso dalla

testimonianza della convivente del condannato, di questa perdita egli è stato

ritenuto responsabile da tutta la sua famiglia che, a causa di ciò, ha

abbandonato il condannato al suo destino, disinteressandosi completamente non

soltanto di lui ma anche dei suoi figli. Questo abbandono – di cui egli non può

non sentirsi responsabile – e le conseguenti sofferenze dei suoi cari si

aggiungono al dolore per la morte del cugino e certamente lo acuiscono così da

farlo diventare, davvero, una pena aggiuntiva di cui non si può non tenere

conto e senza la quale, pur considerando tutte le altre circostanze, la pena

non si sarebbe scostata di molto da quella proposta dalla pubblica accusa.

Perciò, tenuto poi conto della prassi dei nostri

tribunali per reati di questo genere (DTF 120 IV 144 cons. 3; DTF

123 IV 53; Assise criminali 20.2.1998 in re P; 3.3.1998 in re V; 11.5.1998 in

re B; 2.7.02 in re B; ), questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa del

condannato la pena di 3 anni di reclusione.

28. Come

previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una

condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una

pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano

supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o

delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha

scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un

crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).

Già per il fatto che la durata della pena inflitta supera i 18 mesi questo

beneficio non entra in linea di conto nel caso in esame.

29. Il condannato

non ha legami di sorta con il nostro Paese nel quale è venuto solo per

delinquere: in tal condizioni va pronunciata nei suoi confronti (a tutela di

preminenti esigenze di ordine pubblico) la pena accessoria dell'espulsione,

effettiva, per la durata di 7 anni.

30. Quanto

in sequestro deve essere, ex art. 58 CP, confiscato ad eccezione

dell’autovettura che va restituita alla proprietaria.

31. La richiesta di PC è accolta.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 2 (2.1 e 2.2), 3 (3.1 e 3.2) e

parzialmente affermativamente al quesito n. 4;

visti gli art. 18, 21, 35,

41, 55, 58, 60, 63, 65, 66bis, 69, 140 n. 1, 2 e 3 CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle

spese

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. tentata

rapina aggravata

siccome

commessa dimostrando particolare pericolosità

in correità col cugino __________ ai danni di PC 1 l'8.8.2005 a __________;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

3.

(tre) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

3.

E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione

dell'autovettura Lancia Y Elefantino di cui viene ordinata la restituzione a

favore di TE 1.

4.

AC 1 è

inoltre condannato a versare un’indennità

di fr. 1.- simbolico alla parte civile PC 1.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

GI 1

3.

GI 2

4.

AS 1

5.

AS 2

6.

AS 3

7.

AS 4

8.

AS 5

9.

AS 6

10.

AS 7

11.

TE 1

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 27'291.50

Spese diverse fr. 1'179.30

Testi fr. 141.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 29'711.80

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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