72.2006.23
Commercio di fiori di canapa e altri reati connessi
27 novembre 2007Italiano72 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2006.23
Data decisione, Autorità:
27.11.2007, PENAL
Titolo:
Commercio di fiori di canapa e altri reati connessi
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
INGIURIA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
art. 42 CPS
art. 43 CPS
art. 177 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. c cf. 2 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2006.23
Lugano,
27 novembre 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'8 al 9 settembre 2003 e dal 2 settembre al
18 ottobre 2005;
2. AC 2
e domiciliata a
detenuta dall'8 al 9 settembre 2003 e dal 2 al 3 settembre 2005;
prevenuti colpevoli di:
AC 1 e AC 2, in parte in correità tra loro
1. infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome hanno realizzato, trafficando per
mestiere, una grossa cifra d’affari,
per avere,
senza essere autorizzati, in parte in correità
tra loro,
nelle sottoelencate occasioni e circostanze,
acquistato, preparato, venduto fiori di canapa, sapendo o dovendo presumere che
erano destinati ad uso stupefacente,
e meglio per avere;
a) AC 1
e AC 2 in correità tra loro:
- nel
periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a Locarno, facendo capo al negozio di
canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in
cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente
almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano
destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di
almeno fr. 190'218:-;
b) AC 1,
singolarmente:
- tra
il mese di agosto ed il mese di settembre 2005, a __________, dopo aver preso
accordi con un non meglio identificato “__________” in vista della vendita di
kg 100 di canapa al prezzo di fr. 50'000.-, quindi, contattato ed acquistato da
PC 5 kg. 121,7 di tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo
di fr. 25'000.-, fatto trasportare in Ticino, indi detenuto al proprio
domicilio ed in parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista
della successiva vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di
furto) della medesima canapa, considerando la possibilità che la medesima
finisse sul mercato degli stupefacenti, ovvero compiuto atti preparatori in
vista della vendita di sostanza stupefacente;
AC
1 singolarmente
2. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di
settembre 2005,
a __________ e altre località della Svizzera,
senza essere autorizzato consumato, quale
stupefacente,
100 grammi di canapa
(marijuana) e 3 grammi di
hascisch;
AC 2
e AC 1 singolarmente
3. ripetute
ingiurie
per
avere, il 27 gennaio 2004, a __________,
AC 2
rivolgendosi
a PC 1 con l’epiteto “vaffanculo testa di cazzo”;
AC 2 e AC 1
rivolgendosi
a PC 2 e PC 3 con l’epiteto “teste di cazzo, vaffanculo”,
rivolgendosi
agli agenti presenti, tra cui PC 4 con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di
puttana”,
offeso
con parole l’onore di una persona;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli
art. 19 n. 2 lett. c, 19a LFStup, art. 177 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 14/2006 del 24 febbraio 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ Gli accusati AC
1 e AC 2 assistiti dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:10.
Il signor PC 5 è presente in aula, in
rappresentanza della __________, e si costituisce PC. Chiede la restituzione
della canapa sequestrata poiché di proprietà della __________ ed esente da
effetti psicotropi. Il PP si oppone, già sin d'ora, alla costituzione di PC
della __________.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna di:
-
AC 1 alla pena detentiva di 20 mesi, di cui 6 mesi da espiare;
-
AC 2 alla pena detentiva di 13 mesi, non opponendosi alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale.
Contesta che la __________ rivesta, nel presente
procedimento, il ruolo di parte lesa o di parte civile, non essendo stata
direttamente danneggiata dai reati imputati a AC 1. Chiede, da ultimo, la
confisca di quanto in sequestro.
§ L'avv. PC 5, chiede, in nome e per conto della __________, che le venga
riconosciuto il ruolo di PC e chiede che vengano dissequestrati e restituiti
alla __________ kg 121,7 di canapa.
§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento del reato
di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, limitatamente
al punto 1 lett. b) dell'atto di accusa. Chiede che AC 1 venga esentato dalla
pena in punto al reato di contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti. Chiede, inoltre, che le pene vengano entrambe messe al beneficio
della sospensione condizionale in assenza di una prognosi negativa per entrambi
i suoi assistiti. Chiede, da ultimo, la restituzione del
telefono cellulare (senza scheda), della bilancia da cucina, della vacumatrice
e del fucile in quanto trattasi di oggetto che non sono serviti per la
commissione dei reati.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, informa la Corte che l'avv.
PC 5 è stato indagato ed è accusato per titolo di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti nel canton __________.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1 infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
senza essere autorizzato, acquistato, preparato,
venduto fiori di canapa, sapendo o dovendo presumere che erano destinati ad
uso stupefacente,
e meglio per avere,
1.1.1. in correità
con AC 2, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a __________, facendo capo al negozio
di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in
cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente
almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano
destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di
almeno fr. 190'218;
1.1.2. tra il mese
di agosto ed il mese di settembre 2005, a __________, dopo aver preso accordi
con un non meglio identificato “Sem” in vista della vendita di kg 100 di canapa
al prezzo di fr. 50'000.-, quindi, contattato ed acquistato da PC 5 kg. 121,7
di tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo di fr.
25'000.-, fatto trasportare in Ticino, indi detenuto al proprio domicilio ed in
parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista della successiva
vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di furto) della
medesima canapa, considerando la possibilità che la medesima finisse sul
mercato degli stupefacenti, ovvero compiuto atti preparatori in vista della
vendita di sostanza stupefacente;
1.1.3. trattasi di infrazione
aggravata avendo realizzato, trafficando per
mestiere, una grossa cifra d’affari?
1.2. contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di
settembre 2005,
a __________ e altre località della Svizzera,
senza essere autorizzato consumato, quale
stupefacente,
100 grammi di canapa
(marijuana) e 3 grammi di
hascisch;
1.2.1. trattasi di
reato in parte prescritto?
1.3. ripetute
ingiurie
per avere
offeso l'onore di:
1.3.1. PC 2 e PC 3
rivolgendosi a loro con l’epiteto “teste di cazzo, vaffanculo”,
1.3.2. PC 4 rivolgendosi anche a lui con epiteti tali “maiali, bastardi, figli
di puttana”
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve
essere ordinata la confisca di:
3.1. kg 121,7 di
canapa
3.2. gr. 119,73 + gr. 57,87 di canapa
3.2. gr. 45.7 +
61 semi di canapa;
3.4. oggetti di
cui al Rappol. 4.11.2005 verbali di sequestro all. 15 e 19 (tranne quelli
dissequestri con decisione 26.10.2005 AI 4.8)?
B. AC 2
1. è autrice
colpevole di:
1.1 infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
senza essere autorizzata, acquistato, preparato,
venduto fiori di canapa, sapendo o dovendo presumere che erano destinati ad uso
stupefacente,
e meglio per avere,
1.1.1. in correità
con AC 1, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a Locarno, facendo capo al negozio di
canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in cosiddetti
“sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente almeno kg
21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano destinati al
consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr.
190'218;
1.1.2. trattasi di infrazione
aggravata avendo realizzato, trafficando per
mestiere, una grossa cifra d’affari?
1.2. ripetute
ingiurie
per avere
offeso l'onore di:
1.2.1. PC 1, il 27 gennaio 2004, a __________, rivolgendosi a lui con l’epiteto “vaffanculo testa di
cazzo”;
1.2.2. PC 2 e PC 3 rivolgendosi a loro con l’epiteto “teste di cazzo,
vaffanculo”,
1.2.3. PC 4 rivolgendosi anche a lui con epiteti tali “maiali, bastardi, figli
di puttana”
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 75 di detenzione
inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino in data 10.5.1999?
4. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di:
4.1. kg 121,7 di
canapa
4.2. gr. 119,73 + gr. 57,87 di canapa
4.3. gr. 45.7 +
61 semi di canapa?
4.4. oggetti di
cui al Rappol. 4.11.2005 verbali di sequestro all. 15 e 19 (tranne quelli
dissequestri con decisione 26.10.2005 AI 4.8)?
Considerato, in fatto ed
A. Sulla
vita degli imputati
1. AC
1 è nato il 13 settembre 1972 a __________. Ha vissuto, nei primi anni della
sua vita, a __________ con i genitori.
Il padre
è, oggi, pensionato e la madre è casalinga. Ha un fratello che lavora come spazzacamino.
AC 1 ha
frequentato le scuole elementari a __________ e le medie a __________. Sempre a
__________ ha conseguito il diploma di commercio presso le scuole commerciali.
A 18 anni ha lasciato la casa paterna e si è trasferito a __________. È stato,
quindi, assunto dall'agenzia assicurativa __________, dove ha lavorato fino
all'età di 21 anni. In seguito, fino all'apertura del negozio __________,
avvenuta nel 2001, ha svolto dei lavori salutari.
AC 1 ha
cominciato a consumare sostanze stupefacenti all'età di 20 anni. All'iniziale
consumo di exstasy e di marijuana si è, ben presto, aggiunto quello di eroina. Dal
1999 AC 1 non ha più fatto uso di eroina, grazie all'aiuto della moglie e del dr.
__________ presso il quale ha iniziato una cura di disintossicazione, limitando
il suo consumo di sostanze stupefacenti alla marijuana. In aula l'imputato ha
affermato di avere, nel frattempo, smesso di consumare anche quest'ultima
sostanza stupefacente. AC 1 è tutt'oggi in cura presso il dr. __________, ma l'assunzione
di ketalgine è in progressiva riduzione. Nel 2005 AC 1 aveva dichiarato di
assumere dieci ketalgine al giorno, mentre in aula ha precisato che
l'assunzione giornaliera del medicinale si era, nel frattempo, ridotta a due.
AC 1 ha conosciuto
la sua attuale consorte nel 1998. Dopo avere convissuto per ca. due anni, i due
si sono sposati nel maggio del 2000. Nel maggio del 2001 i coniugi AC 1AC 2 si
sono trasferiti a __________ per uscire dal giro dei "soliti
conoscenti", ed hanno aperto il negozio __________.
Attualmente
l'imputato vive con la moglie a __________. Dal 2004 (anno delle chiusura del
negozio __________) ad oggi – stando a quel che ha dichiarato - AC 1 ha effettuato
delle traduzioni per la ditta __________, di proprietà della moglie.
2. AC 2
è nata il 30 novembre 1963 a __________. Suo padre, nel frattempo deceduto, era
impiegato e la madre è casalinga. È figlia unica.
AC 2 ha
frequentato le scuole dell'obbligo a __________ ed il ginnasio, con indirizzo
commerciale, all'Istituto __________. Terminati gli studi, si è trasferita ad __________,
dove ha lavorato come amministratrice per una fabbrica di cosmetici. Ha
costituito, poi, sempre in Italia, un’agenzia immobiliare con un socio che - a
detta dell'imputata - finì per approfittare della sua buona fede, truffandola.
Nel 1994/1995, AC 2 ha, quindi, fatto rientro in Svizzera, dove avrebbe voluto rilevare
un esercizio pubblico. Tale progetto, però, incontrò diverse difficoltà e venne
ben presto abbandonato. Prima di trasferirsi a __________ con il marito, AC 2
ha abitato a __________ ed ha fatto capo, per il suo sostentamento, prima, al
canone di locazione della casa di __________ che aveva, nel frattempo,
affittato, e poi, al provento della vendita di alcuni terreni, sempre a __________,
che aveva ereditato da una prozia.
AC 2,
contrariamente al marito, non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti.
Dalla
chiusura del negozio __________, AC 2 si è dedicata all'importazione ed alla
rivendita di capi di abbigliamento, articoli di pelletteria e di prodotti
dietetici, nonché all'attività di traduttrice.
B. I
precedenti penali
3. AC 1
è stato condannato, una prima volta, in data 22 novembre 1994 dal Ministero
pubblico a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un anno
(sospensione revocata in data 25.7.1995) per titolo, rispettivamente, di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e di conducenti malgrado
il rifiuto o la revoca della licenza di condurre.
Pochi
mesi dopo, il 25 luglio 1995, l'imputato è stato condannato, una seconda volta,
sempre dal Ministero pubblico, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per 2 anni (sospensione revocata in data 23.7.1997) per
titolo, rispettivamente, di infrazione e di contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti, di danneggiamento e di tentato furto.
Due anni
dopo, il 23 luglio 1997, AC 1 ha subito una terza condanna, questa volta da
parte della Corte delle Assise correzionali di Lugano, di 18 mesi di detenzione
sospesa condizionalmente per 3 anni (sospensione oggetto di un ammonimento il
5.10.1999) per titolo, rispettivamente, di infrazione aggravata e di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.
Il 25
giugno 1999, AC 1 è stato condannato, per la quarta volta, dal Ministero
pubblico, a 90 giorni di detenzione per titolo, rispettivamente, di infrazione
e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e di conducenti
malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre.
Il 20
marzo 2000 ha subito la sua quinta condanna – ancora inflittagli dal Ministero
pubblico - alla pena di 30 giorni di detenzione e ad una multa di fr. 500.--
per titolo, rispettivamente, di furto d'uso, di conducenti malgrado il rifiuto
o la revoca della licenza di condurre, di infrazione alle norme della
circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (AI6.2 e doc.
TPC 5).
In aula, AC
1 ha precisato di avere scontato le ultime due condanne nella forma degli
arresti domiciliari.
4. AC 2
è stata condannata, una prima volta, in data 30 giugno 1997, dal Ministero
pubblico, ad una pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di tre anni (poi revocata in data 15.5.1999) e ad una multa di fr.
500.-- per titolo, rispettivamente, di ebrietà al volante, di guida malgrado il
rifiuto o la revoca della licenza di condurre e di infrazione alle norme della
circolazione.
Due anni
dopo, in data 10 maggio 1999, è stata nuovamente condannata, sempre dal
Ministero pubblico, alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di tre anni, e ad una multa di fr. 1'200.--,
ancora una volta per ebrietà al volante.
A suo
carico emergono pure due condanne pronunciate, entrambe, dal Tribunale di __________
per titolo di infrazione all'ordinanza della legge straniera: la prima, di data
22 ottobre 1999, a quattro mesi e 15 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per cinque anni e ad una multa di 51.65 euro; la seconda, di
data 12 novembre 1999, ad 1 anno e 5 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per cinque anni e ad una multa di 516 euro.
In aula, AC
2, ha ricondotto queste due condanne alla sua attività di agente immobiliare svolta
ad __________ ed ha, in sostanza, attribuito la colpa di tutto alle azioni
dell'ex-socio di cui lei nulla avrebbe saputo.
L'imputata
ha, inoltre, precisato di non essere stata né informata né, tanto meno,
convocata ai processi celebrati in Italia.
C. Inchieste
a carico degli imputati
5. Nel
corso del 2003, AC 1 e AC 2 sono stati oggetto di una prima inchiesta che portò
al loro arresto in data 8 settembre 2003. Il carcere preventivo durò, per
entrambi, un giorno. Gli accertamenti della Corte sulle circostanze di questi
arresti sono i seguenti.
a) In
data 4 febbraio 2003, AC 2 venne denunciata dalla polizia cantonale al
Ministero pubblico per titolo di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti. L'inchiesta di polizia aveva avuto inizio da una segnalazione delle
autorità di perseguimento penale del canton __________, le quali informarono i
loro corrispondenti ticinesi che, nell'ambito di un loro procedimento penale
avviato nei confronti dei titolari della società __________, società attiva nel
commercio di canapa - dal tenore di THC variante tra il 3% ed il 9,5% - erano state
rinvenute diverse fatture attestanti la vendita regolare di ingenti
quantitativi di canapa al negozio __________ di proprietà della signora AC 2.
L'imputata
venne, quindi, sentita dalla polizia in data 22 gennaio 2003 e, sostanzialmente,si
avvalse del diritto di non rispondere. In data 17 marzo 2003, la PG, in forza
di un ordine di perquisizione e di sequestro del PP, si recò presso il negozio __________
e sequestrò la documentazione contabile e ca. 3 chili di canapa. Fece pure
delle fotografie al negozio e constatò che tra gli articoli in vendita vi erano
anche oggetti usualmente destinati al consumo di sostanza stupefacente, in
particolare cartine per fare spinelli e pipe.
Il tenore
di THC della canapa sequestrata si situava tra il 12.3% ed il 19.3 % (cfr.
rapporto di polizia scientifica 26.3.2003 AI 39).
b) Il 5
settembre 2003, la PG segnalò, nuovamente, al Ministero pubblico che AC 2,
coadiuvata dal marito AC 1, aveva continuato a vendere i “sacchetti odorosi”
anche dopo il mese di marzo 2003. L'8 settembre 2003, a mano di un ordine di
perquisizione e di sequestro, gli inquirenti si recarono nuovamente presso il
negozio __________ e, in questa occasione, rinvennero, all'interno dei cassetti
del bancone del negozio, unicamente dei rimasugli di canapa, che, insieme alla
documentazione contabile, furono posti sotto sequestro (cfr. verbale di
sequestro 8.9.2003).
In pari
data i coniugi AC 1AC 2 vennero arrestati.
Il 9
settembre 2003, il magistrato ordinò la loro scarcerazione.
Il
negozio non venne chiuso poiché AC 2 si era impegnata, davanti al magistrato, a
non vendere più sostanza stupefacente.
6. In
data 9 gennaio 2004, gli inquirenti ebbero notizia di una presunta vendita di semi
di canapa non autorizzati presso il negozio __________. Il 14 gennaio 2004 la
PG provvide, quindi, a perquisire il negozio - senza rinvenire sostanza
stupefacente - e l'abitazione dei coniugi AC 1, dove vennero trovati 45,7
grammi di marijuana, asseritamene destinati al consumo di AC 1, e dei semi di
canapa. In merito a questi semi, AC 1 ha ammesso che era sua intenzione
avviare, senza coinvolgere la consorte, un commercio di semi di canapa il cui
tenore di THC avrebbe superato il limite ammesso e che lui avrebbe importato
dall’__________ (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005).
7. Sempre
nel mese di gennaio 2004, e più precisamente il 27 gennaio 2004, i coniugi AC
1AC 2 vennero fermati dalla polizia cantonale e tradotti presso gli uffici del
pretorio locarnese poiché l’uomo era sospettato di avere aggredito (vie di
fatto) una tassista locarnese. AC 1 venne, poi, congedato la stessa sera del
fermo, poiché scagionato dalla tassista che non riconobbe in lui il suo
aggressore.
In
occasione del loro accompagnamento negli uffici della gendarmeria e durante la
permanenza, i coniugi AC 1AC 2 insultarono e minacciarono gli agenti di
polizia.
8. Nel
corso del 2005, AC 1 e AC 2 sono stati oggetto di un’ulteriore inchiesta che
portò all'arresto di AC 1. L'arresto di AC 2 durò solo un giorno poiché la
donna risultò estranea ai fatti.
Gli
accertamenti della Corte su queste circostanze sono i seguenti.
a) A
cavallo tra il 1. e il 2 settembre 2005 la PG venne informata dalle autorità di
perseguimento penale del canton __________ della segnalazione ricevuta da una
ditta di spedizioni, la __________, che era in procinto di consegnare in __________
a AC 1 tre pacchi dall'odore sospetto.
L'analisi
del contenuto dei pacchi confermò che si trattava di canapa.
Gli
inquirenti autorizzarono la consegna - sotto il loro controllo - della merce
che avvenne il 2 settembre 2005 alle 07.30 del mattino.
AC 1 -
ignaro di essere controllato dalla polizia - dopo avere ricevuto i pacchi,
sottoscrisse la ricevuta di consegna segnalando che ne mancava uno (un
impiegato della ditta di spedizione verrà, poi, accusato del furto del pacco
mancante).
b) Gli
agenti di polizia non intervennero prima delle 10.45, dopo aver constatato che
dal momento della consegna nessuno si era presentato al domicilio del AC 1 e
che lui non si era spostato di casa.
L'intervento
necessitò di un’irruzione poiché i coniugi AC 1, pur essendo in casa, non aprirono
la porta.
Dopo
l'irruzione, gli agenti poterono constatare che AC 1 stava confezionando delle
porzioni di circa 1 chilo dello stupefacente ricevuto. Ne aveva già preparati
dieci sacchi.
Il tenore
di THC dello stupefacente sequestrato si situava tra il 3.2% ed il 5.2%.
c) I coniugi
AC 1AC 2 vennero, quindi, arrestati.
Come
detto, AC 2 venne rilasciata il giorno successivo.
AC 1 venne
scarcerato il 18 ottobre 2005.
D. Sui
Fatti
9. In
data 24 febbraio 2006, il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________, AC 1, per titolo di
contravvenzione ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
e di ingiuria, e AC 2 per titolo di infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti e di ingiuria.
A AC 1 e a AC 2, congiuntamente, la pubblica accusa rimprovera di
avere venduto dal 14 novembre 2001 al 16 agosto 2003 almeno 21.1 chili di
canapa, avendo realizzato una cifra di affari di almeno fr. 190'218.-- e di
avere ripetutamente offeso l'onore di diversi agenti della polizia cantonale di
__________ la sera del 27 gennaio 2004.
A AC 1,
singolarmente, la pubblica accusa rimprovera - oltre al consumo di sostanze
stupefacenti - di avere acquistato e detenuto ai fini della vendita 121,7 chili
di canapa.
Le imputazioni sono state esaminate dalla Corte ripercorrendo in ordine
cronologico i fatti oggetto dell'accusa.
9.1. Secondo
l'ipotesi accusatoria AC 1 e AC 2, in
correità tra loro, avrebbero, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a __________, facendo capo al
negozio di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato
in cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi
complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno
presumevano destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra
d’affari di almeno fr. 190'218.
Gli
imputati hanno ammesso, in aula, le loro responsabilità.
Gli
accertamenti della Corte sono i seguenti.
a) AC 2
aprì nel mese di ottobre/novembre del 2001 il negozio __________. La donna era
titolare del negozio e si occupava, principalmente, degli aspetti
amministrativi e contabili. AC 1 fungeva da venditore e, più in generale,
aiutava la moglie nella gestione del negozio.
Gli
articoli più venduti erano, evidentemente, i "sacchetti odorosi"
contenenti canapa in-door ed out-door.
La canapa
grezza veniva loro fornita, inizialmente, dalla società __________, e, poi,
dalla società __________ e veniva, anche, coltivata, dai coniugi AC 1,
all'interno del negozio, dove era stato allestito un apposito spazio. Era AC 1
ad occuparsi della confezione dei sacchetti. Il
contenuto ed il prezzo di vendita dei sacchetti variava in funzione del tipo di
canapa. In media, la canapa in-door veniva venduta a fr. 10.- il grammo, mentre
la canapa out-door veniva venduta a fr. 6/7.- il grammo.
Tra gli
articoli in vendita presso il negozio __________ figuravano pure pipe, cartine
ed apparecchi per la triturazione della canapa, oggetti comunemente utilizzati
per il consumo di stupefacenti.
I
guadagni del negozio venivano destinati al pagamento delle spese ed al
sostentamento dei coniugi AC 1.
b) Come
già menzionato in precedenza, il negozio __________ fu oggetto di un primo
intervento della polizia mese di gennaio del 2003. I coniugi AC 1,
imperterriti, continuarono la loro attività fino al mese di agosto del 2003
quando finalmente, allarmati dai numerosi interventi della polizia e delle
chiusure dei canapai, decisero di interrompere la vendita dei sacchetti odorosi.
c) In
aula gli imputati hanno dichiarato di essere stati a conoscenza del fatto che i
loro clienti usavano il contenuto dei sacchetti odorosi come stupefacente
(verb. dib. pag. 2).
9.2. Secondo
l'ipotesi accusatoria, i coniugi AC 1, in data 27 gennaio 2004, avrebbero
offeso, con parole, l’onore, di PC 2 e PC 3 rivolgendosi loro con l’epiteto
“teste di cazzo, vaffanculo” e degli agenti presenti, tra cui PC 4 rivolgendosi
loro con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di puttana”. AC 2,
singolarmente, avrebbe leso l'onore di PC 1 rivolgendosi a lui con l’epiteto
“vaffanculo testa di cazzo”.
L'imputazione
è stata negata da entrambi gli accusati nel corso dell'inchiesta.
Premesso
che PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4 hanno, tutti, sporto tempestiva querela penale per
titolo, anche, di ingiuria, gli accertamenti della Corte sono i seguenti.
a) La
sera del 27 gennaio 2004 una tassista chiamò il centro operativo della polizia
cantonale di __________, denunciando all'agente PC 1 - che aveva risposto alla
chiamata - di essere stata aggredita.
Gli
agenti della polizia cantonale PC 3 e PC 2 si recarono, quindi, sul luogo
dell'aggressione, poco distante dal centro operativo. La tassista informò gli
agenti che quella sera aveva preso a bordo del suo taxi un uomo ed una donna
con un cane. I due ebbero una discussione e l'uomo fece scendere la donna dal
taxi "senza troppi complimenti". La tassista proseguì la sua
corsa fino a quando l'uomo le chiese di fermarsi in __________. Giunta a
destinazione, l'uomo le diede uno schiaffo e si diresse, scappando, verso la __________,
lasciando il proprio cane nel taxi. La donna fornì agli agenti una descrizione
della coppia.
Dopo aver
invitato la tassista a recarsi in centrale per sporgere denuncia, PC 3 e PC 2
si recarono in __________ alla ricerca delle due persone segnalate. Giunti a
destinazione videro una coppia - la cui descrizione parve loro corrispondere a
quella fornita dalla tassista - intenta a litigare.
Si
trattava dei coniugi AC 1.
I due
vennero fermati per i necessari accertamenti.
Richiesti
di esibire i documenti di identità, AC 1 e AC 2 manifestarono subito un
atteggiamento ostile:
" L'uomo,
il signor AC 1, ha immediatamente detto che non avrebbe dato i documenti,
affermando "che cazzo volete, non vi do niente" aggiungendo che
"se volete qualcosa dovete prenderlo" e si è messo in posizione di
attacco/difesa."
(PP PC 3 18
agosto 2005)
" La
signora AC 2 ha invece immediatamente iniziato a provocare, in modo ancora
blando, dicendomi "sei troppo grassa, non è meglio che fai un po' di
ginnastica".
(PP PC 3 18
agosto 2005)
" I
due, identificati in seguito come AC 1 e AC 2, si sono immediatamente aizzati
verbale contro di noi, indirizzandoci frasi quali "non avete il diritto,
teste di cazzo, vaffanculo".
(PP PC 2 18 agosto 2005)
AC 2, ha
negato di avere insultato gli agenti PC 2 e PC 3, nei termini da loro riferiti,
tacciandoli, a verbale, di bugiardi.
" D:
Secondo un altro agente (PC 2) al momento dell'identificazione rispettivamente
della richiesta di documenti sia lei che suo marito vi sareste rivolti ai
medesimi agenti dicendo "non avete il diritto, teste di cazzo,
vaffanculo": come prende posizione?
R: non é vero, questi poliziotti sono dei grandi
bugiardi."
(PP AC 2
3 ottobre 2005)
E’ evidente che questa negazione non regge di fronte alle concordi
dichiarazioni degli agenti.
PC 2,
visto il clima di tensione che si stava creando, sollecitò l'intervento di due
suoi colleghi della polizia comunale, PC 4 e __________, i quali, a verbale,
hanno confermato che i coniugi AC 1AC 2 tennero da subito un atteggiamento
aggressivo e provocatorio:
" Quando
sono arrivato con il mio collega il clima mi è sembrato abbastanza teso, nel
senso che i due fermati, i coniugi AC 1, si opponevano al fermo in modo
verbale, cercando d'attirare l'attenzione dei passanti per dare scandalo. Nel
frattempo i colleghi della cantonale erano tranquilli e cercavano di tenerli
sotto controllo."
(PP PC 4
11 agosto 2005)
Finalmente,
i coniugi AC 1AC 2 finirono per consegnare i loro documenti di identità.
Dai
controlli effettuati in centrale, emerse che i due già erano stati denunciati il 22 aprile 2003 per titolo di vie di fatto, lesioni
semplici e danneggiamento in relazione ad una discussione avvenuta proprio con
un tassista che, però, in un secondo tempo, decise di ritirare la querela. Questa circostanza, unita alla somiglianza dei due con le
descrizioni fornite dalla tassista ed all'umore alterato dei due prima del loro
fermo, indussero gli agenti ad invitare i coniugi AC 1AC 2 a seguirli in
gendarmeria.
Tale
richiesta venne accolta con ulteriori insulti ed atteggiamenti di
ostruzionismo:
" Loro
non erano d'accordo. Personalmente ho spiegato a AC 1 che sarebbe in ogni caso
dovuto venire con noi. Egli non era comunque d'accordo ed ha cominciato ad
insultare me e il mio collega frasi del tipo "bastardi",
"poliziotti di merda", "figli di puttana", "vi ammazzo
tutti" e nel contempo ci faceva segno di andare a prenderlo,
sfidandoci."
(PP PC 4 11
agosto 2005)
" ADR
Ricordo che prima di caricare in automobile il signor AC 1, entrambi i fermati
hanno minacciato e ingiuriato i presenti."
(PP __________ 11 agosto 2005)
" Ricordo
però che prima di salire in macchina AC 1 ha sputato nella mia direzione, più
precisamente su una gamba."
(PP PC 2
18 agosto 2005)
" Nel
frattempo si sentivano le stesse frasi provenire dal luogo dove vi erano la
signora AC 2 ed i nostri colleghi della polizia cantonale. In particolare, la
signora AC 2 incitava il marito a picchiarci e nel contempo sosteneva che le
erano state messe le mani addosso, mentre in realtà i colleghi volevano
semplicemente farla salire in macchina. ADR A quel punto AC 1 è diventato
ancora più aggressivo. Sembrava che lui fosse molto sottomesso alla signora AC
2, in quanto ogni volta che lei lo incitava ad aggredirci, lui diventava sempre
più nervoso e aggressivo. ADR In seguito probabilmente visto che io ero molto
calmo e mi ero messo comunque in posizione di difesa, prendendo in mano il
manganello, anche lui in seguito si è un po' calmato. A quel punto l'ho
convinto a salire in macchina. La signora AC 2 voleva a quel punto salire in
macchina con noi, ciò che non è stato possibile. ADR AC 1 non è stato
ammanettato, visto che si era calmato e tenuto conto che lui aveva accettato
venire in Gendarmeria con noi, ho preso la decisione di non ammanettarlo."
(PP PC 4 11
agosto 2005)
AC 1, nel
descrivere i fatti dal momento del fermo a quello del trasporto in gendarmeria
ha confermato di essersi opposto alla richiesta di seguire gli agenti in
Gendarmeria:
" si
sono avvicinati due agenti della polizia comunale, parcheggiando una macchina
in bella vista e lasciando le porte della medesima aperte. I due agenti ci
dissero che dovevamo seguirli perché eravamo sospettati di aver commesso un
aggressione. lo mi sono rifiutato perché sapevo di non aver fatto nulla e
quindi non avevo intenzione di seguirli. Mia moglie ha reagito allo stesso
modo. Qualche istante dopo, pochi secondi, é arrivata un altra pattuglia di
polizia. Non mi ricordo se si trattava di agenti della polizia cantonale o
comunale. Vedendo che erano intenzionati a portarci via comunque li abbiamo
seguiti, salendo ognuno di noi su un veicolo della polizia."
(PP AC 1
4 ottobre 2005)
Quello
che lo infastidì fu proprio il fatto di essere stato prelevato dalla polizia,
in centro città, alla presenza parecchie persone.
" Tutto
questo é accaduto in pieno centro a __________ con parecchia gente che
passeggiava. (…). La cosa che più mi ha dato fastidio é stato il fatto di
essere stati prelevati proprio sotto i portici. Me l'avessero chiesto mi ,sarei
recato senz'altro in gendarmeria senza problemi."
(PP AC 1
4 ottobre 2005)
AC 2, dal
canto suo, ha affermato di essere stata minacciata dalla polizia con una
bomboletta spray.
" (…)
siamo stati bloccati da diversi agenti di polizia che ci hanno piazzato una
bomboletta spray davanti alla faccia (senza però spruzzare) ordinandoci nel
contempo di seguirli al comando di polizia. Urlavano e non ci hanno fornito
alcuna spiegazione dei motivi per cui venivamo fermati. Questa mancanza di
spiegazione é una delle ragioni per cui poi mi sono arrabbiata. AI momento del
fermo non ci vennero chiesti i documenti, ma solo in un secondo momento quando
arrivammo alla stazione di polizia."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
Tale
fatto non è stato, però, confermato nemmeno dal marito, il quale, al contrario,
non ha mosso agli agenti alcun rimprovero per i modi adoperati dalla forze
dell'ordine per condurli in gendarmeria
" Tra
il momento in cui siamo stati fermati e il momento in cui siamo saliti in
macchina nessuno ha alzato le mani, nel senso che non vi sono stati schiaffi,
colpi o altri gesti maneschi. Siamo poi stati trasportati presso il posto di
gendarmeria della polizia cantonale a __________."
(PP AC 1
4 ottobre 2005)
AC 2 salì
in macchina con gli agenti della polizia cantonale e AC 1 con quelli della
polizia comunale. Durante il viaggio, AC 2 mantenne il suo atteggiamento ostile,
in particolare nei confronti dell'agente PC 3.
" Ricordo
che la signora, nei confronti della mia collega, ha continuato per tutto il
tempo a dirle che era grassa, ma non ricordo in particolare le parole da lei
dette."
(PP PC 2 18
agosto 2005)
Nemmeno AC
1 – pur essendo più tranquillo della moglie – risparmiò, durante il tragitto in
macchina, qualche insulto all'indirizzo degli agenti:
" ADR
Anche durante il tragitto tra il luogo in cui era stato fermato AC 1 e la
Gendarmeria, ricordo che egli ha ancora ingiuriato sia me che il mio collega,
pur restando comunque abbastanza calmo, anche se non felice della
situazione."
(PP __________,
11 agosto 2005; cfr, anche, PP PC 4 11 agosto 2005)
Giunti in
gendarmeria, AC 2 venne condotta dall'agente PC 3 nell'ufficio situato vicino
al capoposto.
AC 1
venne, invece, condotto dall'agente PC 2 e dagli agenti della polizia comunale,
in una sala adibita al confronto.
AC 1 era,
per sua stessa ammissione, arrabbiato ed irritato:
" Preciso
che una volta giunti al posto di polizia io e mia moglie siamo stati tenuti
separati. Un agente mi chiese che cosa avevo fatto quella sera e se avevo
commesso io un aggressione. lo sapevo di non aver fatto nulla e mi sono quindi
arrabbiato, e per la verità lo ero già da prima. E' vero che io non ero gentile
e che avrò detto all'agente di non rompere le scatole. "
(PP AC 1
4 ottobre 2005)
AC 2, dal
canto suo, ha dichiarato quanto segue:
" E'
probabile che durante il mio fermo presso la centrale io abbia insultato gli
agenti. Preciso tuttavia che non ho proferito insulti particolari ma al massimo
avrò inveito contro il "sistema". Mi ricordo che ho detto a una
poliziotta "cicciona, cerca di dimagrire prima di scocciare me".
(PP AC 2
3 ottobre 2005)
I
documenti di identità di AC 2 vennero consegnati all'agente PC 1 per i
necessari controlli.
Intanto, AC
Considerandi
2.
ha continuato ad insultare gli agenti della polizia, in particolar modo
l'agente PC 3 e l'agente PC 4, esprimendo considerazioni poco lusinghiere sul
loro aspetto fisico:
" Sia
io che la collega PC 3 inoltre, una volta giunti in Gendarmeria, siamo stati
oggetto delle "attenzioni" della signora AC 2, la quale faceva degli
sfottò sulla nostra costituzione fisica, dicendoci che "eravamo grassi come
maiali"
(PP PC 4
11.
agosto 2005)
Mentre AC
1.
veniva messo a confronto con la tassista, AC 2 aspettava nell'ufficio insieme
all'agente PC 3. Nei dieci minuti in cui dovette attendere l'esito del
confronto, la donna non cambiò atteggiamento.
" Già
da subito la signora ha continuato a provocarmi, dicendomi "sai che sei
propria una stronza", continuando a dirmi che sono una cicciona. La stessa
diceva poi che avrebbe chiamato il suo avvocato e che avrebbe chiamato il __________.
Ad un certo punto la stessa, probabilmente per farsi sentire anche all'esterno,
ha iniziato ad urlare senza motivo la frase "così io avrei dei
precedenti?". lo le ho semplicemente risposto di non aver mai affermato
che lei avesse dei precedenti, anche perché non potevo saperlo visto che era la
prima volta che la vedevo, a parte quanto mi era naturalmente stato riferito
dal capo gruppo in precedenza. In seguito la signora mi ha detto che
"sicuramente non vuoi nemmeno darmi il tuo nome". A quel punto le ho
risposto che per me non c'era alcun problema e le ho dato un mio biglietto da
visita, che la signora ha immediatamente gettato dicendo "non ho bisogno
di sapere il tuo nome da te, perché domani lo verrò a sapere, saprò dove abiti
e verrò a cercarli". La Signora AC 2, mentre eravamo sole nell'ufficio, ha
continuato per tutto il tempo a provocarmi, dicendomi che mi avrebbe fatto
licenziare perché l'avevo picchiata e trattata male, che avrebbe parlato con il
capo gruppo e così via. lo non ho reagito alle sue provocazioni, restando tranquilla
e sempre rispondendo in modo gentile. Dopo 10/15 minuti mi hanno chiamato dalla
centrale dicendomi che le persone fermate non erano quelle che avevano
aggredito la taxista. A quel punto ho comunicato alla signora che poteva
andarsene, in quanto tutto era stato regolato. L'ho accompagnata fuori
dall'ufficio fino al corridoio che conduce al portone d'uscita. Lì la signora
ha incontrato il marito e i due si stavano dirigendo verso l'uscita."
(PP PC 3,
18.
agosto 2005)
Gli
insulti che AC 2 rivolgeva all'agente PC 3 vennero sentiti anche dall'agente PC
1.
" ADR
Nel frattempo all'esterno del mio ufficio sentivo che i due fermati, i coniugi AC
1AC 2, insultavano i miei colleghi. Non ricordo cosa dicesse AC 1, ma ricordo
invece che AC 2 inveiva contro la mia collega PC 3, dicendole che era una
cicciona."
(PP PC 1
13.
settembre 2005)
Intanto AC
1, in attesa di essere posto a confronto con la vittima dell'aggressione, si
lasciò andare ad una scena pietosa:
" ADR
Con il mio collega __________ e con PC 2 abbiamo portato AC 1 nel locale del
confronto. Nel locale sono entrato solo io. Il primo momento AC 1 è rimasto
tranquillo, ma visto che il tutto andava per le lunghe e che nell'ufficio vi
era del materiale di ufficio, egli ha gettato a terra il telefono e del materiale
che vi era sulla scrivania. Inoltre continuava ad urlare che non aveva fatto
nulla e che eravamo dei "bastardi". L'ho quindi invitato a calmarsi e
a raccogliere quanto gettato per terra. A quel punto AC 1 si è calmato e ha
raccolto le cose."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
" AC 1
era entrato nel locale con un collega, mi sembra di ricordare PC 2, quando ad
un certo punto ho sentito che urlava e ho sentito il rumore di oggetti che
cadevano. Sono allora entrato nella stanza e ho visto AC 1 che aveva gettato un
telefono e degli oggetti per terra. Abbiamo quindi cercato di farlo calmare e
ci siamo più o meno riusciti."
(PP __________
11.
agosto 2005)
AC 1 ha negato di avere buttato per terra il materiale presente sulla
scrivania, ammettendo di essersi limitato a dare alcuni pugni al tavolo (PP AC
1.
4 ottobre 2005). Naturalmente, viste le dichiarazioni concordi succitate, la
Corte non gli ha creduto.
Eseguito
il confronto - che diede esito negativo - ed effettuati ulteriori accertamenti,
i coniugi AC 1AC 2 vennero congedati.
" Ritenuto
come lo stesso non era comunque stato riconosciuto dalla taxista quale autore
del fatto, lo abbiamo accompagnato dove si trovava la moglie e abbiamo detto ad
entrambi che erano liberi di andarsene in quanto estranei ai fatti."
(PP PC 2
18.
agosto 2005)
L'agente PC
3.
accompagnò, quindi, AC 2 fuori dall'ufficio. Nel corridoio che conduce al
portone d'uscita, la donna venne chiamata dall'agente PC 1, che voleva
consegnarle i suoi documenti di identità.
AC 2 si girò verso l'agente, e dirigendosi verso di lui con passo
sostenuto, gli disse "vaffanculo, testa di cazzo". Nel camminare con
foga in direzione dell'agente, la donna si ritrovò con il collo contro la carta
d'identità ancora nelle mani di PC 1. Al momento dell'impatto, PC 1 fece cadere
a terra il documento.
" In
tutta risposta la signora mi ha detto "vaffanculo, testa di cazzo".
Gli ho ripetuto di riprendere il documento e lei ha cominciato a venirmi
incontro con fare minaccioso, fermandosi unicamente al momento in cui il
documento era contro il suo collo. A quel punto ho mollato il documento, che è
caduto per terra."
(PP PC 1
13.
settembre 2005)
La
ricostruzione di quegli attimi dell'agente PC 1 è stata confermata dall'agente PC 3 e dall’agente PC 4:
" (…)
sul corridoio è uscito PC 1, il quale ha chiamato la signora AC 2 per
restituirle la carta d'identità. Quest'ultima, sentitasi chiamare, si è girata
e ha detto a PC 1 "vaffanculo, testa di cazzo" e si è diretta verso
di lui con passo sostenuto fino ad andare con il collo contro la carta
d'identità ancora nelle mani di PC 1. Quest'ultimo appena si è reso conto che
la carta d'identità era premuta contro il collo della signora ha fatto cadere a
terra il documento."
(cfr. PP PC 3 18 agosto 2005);
" Il
collega PC 1, che si trovava già negli uffici, è uscito ad un certo punto dagli
uffici per restituire i documenti ai coniugi AC 1AC 2, Quando PC 1 ha teso il
passaporto verso la signora AC 2 questa gli si è gettata contro, urlando che
l'aveva aggredita e che le aveva pure lasciato dei segni."
(PP PC 4
11.
agosto 2005)
AC 2 ha fornito un'altra versione dei fatti. Secondo la donna, l'agente PC 1 l'avrebbe afferrata per il collo al
momento della consegna dei suoi documenti.
" Uno
degli agenti aveva l'alito che puzzava di alcool. Ad un certo momento uno degli
agenti mi afferrò con una mano alla gola, lasciandomi anche dei segni lo avevo
chiesto che mi venisse restituita la patente e questo mi aveva risposto che me
l'avrebbe ridata quando voleva lui. Per finire egli mi gettò la patente in
faccia."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
Evidentemente,
la signora AC 2 ha mentito.
Tornando
a quella sera, AC 2 reagì accusando l'agente PC 1 di averla presa per il
collo. Ne nacque un'accesa discussione costellata da diversi insulti - proferiti
dagli accusati all'indirizzo degli agenti di polizia - tanto che fu necessario,
al fine di calmare gli animi, l'intervento del capo gruppo.
" In
seguito la signora AC 2 ha iniziato a dire che l'aveva presa per il collo. È
quindi intervenuto anche il marito e sono iniziati gli insulti all'indirizzo di
tutti i presenti."
(PP PC 1
13.
settembre 2005)
" A
questo momento la signora ha iniziato a chiedere aiuto dicendo che la stava
strozzando. È allora intervenuto anche il marito, anche se non ricordo se c'è
stata necessità di allontanarlo. A quel punto è uscito il capo gruppo per
calmare gli animi."
(cfr. PP PC 3 18 agosto 2005)
" ADR
Quando un mio collega ha comunicato ai AC 1 che potevano andare e ha cercato di
consegnare i documenti, la signora a questo momento ha iniziato ad ingiuriare
il mio collega PC 1 dicendogli inoltre che l'aveva picchiata ed ingiuriata, in
quanto sosteneva che i documenti gli erano stati riconsegnati in malo
modo."
(PP __________
11.
agosto 2005)
Secondo
il dire dell'agente PC 1, AC 1 si sarebbe rivolto a lui nei seguenti termini: "bastardo - stai attento che vengo a prenderti". Sempre PC 1 afferma
di avere sentito AC 2 dire "gianpirla o gianpicio,
vedrai che te la farò pagare"
" Ricordo
che il signor AC 1 mi ha detto "bastardo - stai attento che vengo a
prenderti". ADR A quel punto sono rientrato in centrale.Il capo gruppo mi
ha chiesto se potevo dare il mio nome ai coniugi AC 1AC 2, i quali avevano
richiesto di sapere i nomi di tutti i presenti. Gli ho risposto che non vi erano
problemi. In quel momento mi trovavo in centrale, ma le porte erano aperte. Ho
allora sentito la signora AC 2 dire "gianpirla o gianpicio, vedrai che te
la farò pagare" (il mio nome è PC 1). ADR Non sono più uscito dalla
centrale, in quanto volevo che la questione terminasse lì."
(PP PC 1
13.
settembre 2005)
L'agente PC
4.
ha affermato di avere udito AC 2 rivolgersi sia a lui, sia ai suoi colleghi
con i seguenti termini: "bastardo" "bastardi" "maiale" "figli
di puttana":
" (…)
la signora AC 2 si è avvicinata a me e dicendomi che era un
"bastardo" e un "maiale" mi ha sputato sulla giacca
all'altezza di un braccio. lo e i miei colleghi siamo rimasti calmi, perché
avevamo capito che loro volevano il confronto e che volevano che gli "mettessimo
le mani addosso". Per circa 10-15 minuti abbiamo invitato i AC 1AC 2 ad
andarsene, mentre loro hanno continuato ad insultarci. Gli stessi dicevano
inoltre che volevano sporgere denuncia ed il capo gruppo gli ha spiegato cosa
avrebbero dovuto fare. Gli insulti a noi indirizzati erano sempre quelli:
"maiali", "bastardi", "figli di puttana", e
venivano sia da lei che da lui, anche se lui faceva soprattutto minacce di
morte e fisiche."
(PP PC 4
11.
agosto 2005)
Secondo
il dire dell'agente PC 3, AC 1, parlando di lei al capo gruppo, si è espresso
in questi termini "quella trogia, troia non ha voluto darmi il suo nome"
" (…)
ha invitato i coniugi ad andarsene, ma la signora AC 2 ha detto che voleva
avere i nomi di tutti i presenti e, rivolgendosi al capo gruppo ma parlando di
me ha detto "quella trogia, troia non ha voluto darmi il suo nome". A
quel punto le ho risposto che certi titoli poteva tenerseli per sé e che
comunque il mio nome già glielo avevo dato ma era lei che non l'aveva voluto,
avendo gettato il mio biglietto da visita. Il capo gruppo le ha allora dato il
suo nome ed il mio, chiedendomi nel contempo di spostarmi in un altro ufficio,
anche perché ormai non sopportavo più il modo di fare della signora AC 2."
(PP PC 3
18.
agosto 2005)
Più in
generale, PC 2 ha affermato che nel corso di tutta l'operazione le frasi che i
coniugi rivolsero loro erano "testa di cazzo, vaffanculo, ti ammazzo"
" Ricordo
che ad un certo punto è intervenuto anche il mio collega PC 1, il quale voleva
restituire i documenti ai coniugi. Ricordo che ne era una discussione, in
quanto la signora AC 2 sostava che gli stessi gli erano stati buttati. Non
ricordo però se ci sono stati insulti nei confronti dei colleghi. Confermo che
sono stato insultato e ingiuriato da entrambi i coniugi durante tutto il corso
dell'operazione che sarà durata, mi sembra di ricordare, circa 45 minuti. Le
frasi da loro proferite erano prevalentemente "testa di cazzo, vaffanculo,
ti ammazzo" (…) entrambi hanno iniziato ad inveire contro di noi e non
volevano più lasciare l'ufficio. Ricordo che la mia collega PC 3 è stata insultata per la sua
costituzione fisica, mentre a me hanno detto frasi del tipo "ti ammazzo,
testa di cazzo". Ricordo che c'è stato ad un certo momento un attimo di
tensione, non ricordo però più i motivi che hanno portato a tale momento.
Ricordo però che ad un certo punto è arrivato il capo gruppo __________, il
quale ha cercato di calmare la situazione, dando il proprio nominativo ai AC
1AC 2 e dicendogli che se volevano reclamare contro l'operato mio e dei miei
colleghi avrebbero potuto tornare il giorno seguente."
(PP PC 2
18.
agosto 2005)
" ADR
Nel periodo dal momento in cui gli è stato comunicato che potevano andarsene al
momento in cui se ne sono andati, i coniugi AC 1AC 2 hanno continuato ad ingiuriare
(non ricordo le parole esatte) e hanno pure cercato lo scontro fisico con tutti
i presenti. Quando finalmente siamo riusciti a portarli fuori, ricordo che sono
stati ancora all'esterno del portone per alcuni minuti a urlare epiteti nei
nostri confronti."
(PP __________
11.
agosto 2005)
AC 1 ha
negato di avere insultato gli agenti.
" Il
Magistrato mi comunica che nell'ambito delle querele citate in ingresso i
querelanti hanno dichiarato che io avrei rivolto loro sia al momento del fermo,
che successivamente, presso il posto di polizia insulti come tali per esempio
"bastardi, poliziotti di merda, figli di puttana, maiali". L'agente PC
1.
ha riferito che la lui si sarebbe rivolto con la frase "ti ammazzo testa
di cazzo" mentre l'agente PC 2 sostiene che con sua moglie avrebbe detto
"non avete il diritto, teste di cazzo, vaffanculo". E' ben possibile
che io quella sera imprecassi dicendo qualche cosa del tipo "parca troia,
non avete il diritto", escludo però che mi sono rivolto agli agenti con
qualcuno degli epiteti di cui é stata fatta menzione prima."
(PP AC 1
4.
ottobre 2005)
Anche AC
2.
ha negato di avere insultato gli agenti di polizia, in particolare negando di
essersi rivolta all'agente PC 1 con i termini "vaffanculo
testa di cazzo" e di avere usato termini quali "bastardi, maiali, poliziotti
di merda, figli di puttana"
" D: PC
1.
(uno degli agenti) sostiene che lei gli avrebbe detto "vaffanculo testa
di cazzo": come prende posizione? R: Non é vero che io ho detto queste
cose, evidentemente lui ha fatto questa denuncia per pararsi il culo. D:
Secondo un altro agente (PC 3) l'avrebbe sentita rivolgersi a PC 1 dicendo
"vaffanculo testa di cazzo" e rivolgendosi al capogruppo ma parlando
di lei (PC 3) avrebbe detto "quella logia, troia non ha voluto darmi il
suo nome": come prende posizione? R: Non é assolutamente vero. Oltretutto
questa persona non era presente quando io parlavo con PC 1. lo e questo agente
eravamo all'interno di un ufficio e l'agente PC 3 non era presente."
(PP AC 2
3.
ottobre 2005)
" L'agente
PC 4 sostiene che lei e suo marito vi sareste rivolti ai colleghi della
cantonale con frasi tipo "bastardi, poliziotti di merda, figli di
puttana": cosa risponde?R: anche in questo caso si tratta di una cosa a
assolutamente non vera.
D: Ancora l'agente PC 4 ha sostenuto che presso
la stazione di polizia vi sareste ancora rivolti a loro con epiteti di:
"maiali, bastardi, figli di puttana" ed inoltre dichiara che ad un
certo momento lei si sarebbe avvicinata a questo agente dicendogli che era un bastardo
e un maiale e che gli avrebbe sputato sulla giacca: cosa risponde?
R: non é assolutamente vero. Questi agenti danno
i numeri."
(PP AC 2
3.
ottobre 2005)
La donna
ha altresì negato di essersi rivolta all'agente PC 1 con i termini di "Giampirla o Giampicio, vedrai che te la farò pagare":
" D:
L'agente PC 1 sostiene che lei l'avrebbe inoltre chiamato "Giampirla o
Giampicio, vedrai che te la farò pagare": come risponde?
R: non é vero. lo volevo solo in dietro la mia
patente."
(PP AC 2
3.
ottobre 2005)
In aula
entrambi gli accusati hanno finito per riconoscere, anche se con toni sfumati,
le loro responsabilità attribuendo il tutto alla tensione del momento.
9.3
Secondo
l'ipotesi accusatoria, AC 1, nel 2005, dopo aver preso accordi con un non
meglio identificato “__________” in vista della vendita di kg 100 di canapa al
prezzo di fr. 50'000.-, avrebbe contattato ed acquistato da PC 5 kg. 121,7 di
tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo di fr. 25'000.-.
Avrebbe poi fatto trasportare in __________, indi detenuto al proprio domicilio
ed in parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista della
successiva vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di furto)
della medesima canapa destinata alla vendita di sostanza stupefacente;
Come già
anticipato al consid. C8, il 2 settembre 2005, vennero sequestrati, presso il
domicilio di AC 1, poche ore dopo la consegna dei pacchi da parte della ditta
di spedizioni __________, 114,38 chili di canapa dal tenore di THC compreso tra
il 3.2 ed il 5.2.% (cfr. rapporto di arresto del 2.9.2005 AI 1.1.). Parte di
questo stupefacente, e comunque solo i fiori della pianta, erano già stati
sigillati sottovuoto in dieci sacchi di plastica da ca. un chilo ciascuno.
AC 1 ha
ammesso, solo in inchiesta, e solo nella forma del dolo eventuale le sue
responsabilità.
In aula
l'imputato ha modificato le sue dichiarazioni affermando che PC 5 -il
commerciante friborghese che gli vendette la canapa - lo aveva convinto che
l'acquisto e la successiva messa in commercio della canapa era assolutamente
legale.
Gli
accertamenti della Corte in punto a questo capo di accusa sono i seguenti:
a) Sulla
sostanza stupefacente ritrovata a casa sua la mattina del 2 settembre ed in
particolare sull'uso cui sarebbe stata destinata, AC 1, in occasione del primo
interrogatorio di polizia, ha affermato che intendeva "imballare
sottovuoto tutta la merce ricevuta oggi e di trovare una ditta nella svizzera
tedesca o francese per poter sviluppare insieme, dopo aver distillato la
canapa, un fertilizzante naturale da appendere nelle serre. La merce
sequestrata dalla polizia ha una percentuale di semi che arriva oltre il 60%.
Gli stessi dovevano essere separati per generare alimentari, il resto della pianta
doveva servire per la distillazione." (PS AC 1 2.9.2005)
L'inverosimile
spiegazione fu, poi, corretta, in occasione del secondo verbale di polizia
quando AC 1 ha ammesso che la canapa doveva essere venduta quale stupefacente ad
un certo Sem.
Davanti
al magistrato, poi, l'imputato ha affermato di non avere detto da subito la
verità perché voleva proteggere l'acquirente (cfr. PP AC 1 23.9.2005).
Questa
spiegazione è stata ben presto ritrattata.
Il 4
ottobre 2005, sempre davanti al Magistrato, AC 1 ha affermato di non avere
detto da subito la verità "perché sapevo che é legale produrre olio
essenziale" ed ha attribuito, la sua precedente dichiarazione ad una
sua incomprensione con il verbalizzante (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005) .
" In
occasione del mio ultimo verbale davanti a questo magistrato ho risposto che in
realtà volevo proteggere l'acquirente. Ora preciso che in questa circostanza
(verbale 23.9.2005) mi sono espresso in modo confuso e quindi probabilmente non
sono stato capito bene."
(PP AC 1
4.
ottobre 2005)
b) Sull'identità
di __________, l'imputato non ha fornito molte indicazioni. Ha precisato di
averlo conosciuto nel 2003 presso il negozio __________. L'uomo si era
presentato come fornitore di canapa ed era interessato ad ottenere delle
informazioni sul commercio di canapa in __________.
Sem
avrebbe confidato all'imputato di essere stato sino ad allora attivo nella
regione di __________ ma che, a causa di un intervento delle autorità
inquirenti nei suoi confronti, era alla ricerca di altre nicchie di mercato per
continuare la sua attività. Dopo questo primo incontro, AC 1 rivide l'uomo in altre
due occasioni alla fiera __________ e per le strade della
capitale. (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005)
c) Sulle
circostanze che portarono AC 1 ad entrare in affari con __________, l'imputato
ha riferito che, in occasione di un incontro avvenuto nel marzo del 2005, __________
gli chiese se poteva procurargli della canapa a basso costo.
AC 1 -
sprovvisto, a quel momento, di un fornitore di canapa - si attivò e prese
contatto con PC 5, titolare della ditta __________ con
sede nei __________ e con una filiale nel canton __________. L'imputato aveva
letto dei suoi articoli su riviste specializzate del settore (cfr. PS AC 1
2.9
).
Sem si
fece, nuovamente, vivo nell'estate del 2005 e chiese a AC 1 di procurargli 100
chili di canapa.
Va, qui,
precisato che i contatti tra __________ e AC 1 avvenivano sempre
telefonicamente, su chiamata del primo che si serviva solo di cabine
telefoniche.
AC 1 si
recò, quindi, di persona da PC 5.
In
occasione di un primo viaggio controllò la merce e trattò il prezzo. In un secondo
viaggio, avvenuto il 23 agosto 2005, preparò le scatole contenenti la merce
acquistata, che gli sarebbero stati spediti presso il suo domicilio, e pagò la
merce in contanti. PC 5 non gli rilasciò alcuna fattura (cfr. PS AC 1 5.9.2005).
AC 1
finanziò l'acquisto della canapa con i soldi (fr. 25'000.--) risparmiati
dall'attività del negozio __________. (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005)
d) Secondo
il dire dell'imputato, questi non informò PC 5 che il destinatario finale della
merce era __________.
Sulle
ragioni di tale silenzio AC 1 ha, in sostanza, ammesso che non era in grado di
garantire ad PC 5 che il destinatario finale della canapa ne avrebbe fatto un
uso legale.
" D4
per quale motivo lei ha fatto arrivare la canapa al suo domicilio, per poi,
come sostiene, rivenderla a "__________"?R4 Perché __________ la
voleva tutta imballata in sacchetti da 1 chilo ca. sottovuoto. Perché se avessi
chiesto ad PC 5 di compiere questa operazione da lui, si sarebbe chiesto il
motivo.."
(PS AC 1
13.9
)
" D:
mi viene fatto presente che in occasione del mio verbale di polizia 13.9.2005
pag. 2 avevo dichiarato "perché se avessi chiesto ad PC 5 di compiere
questa operazione da lui (confezione di sacchetti da 1 kg di canapa, ndr) si
sarebbe chiesto il motivo". Cosa voleva dire con questa sua risposta? R:
intendevo dire che mi avrebbe fatto delle domande circa la destinazione della
canapa ed io non avrei saputo rispondergli con chiarezza. PC 5 sapeva cioè a
chi la vendeva (cioè a me) ma io non ero in grado di giustificare la
destinazione finale e non volevo iniziare un discorso di questo tipo. PC 5
voleva cioè essere sicuro che le cose andassero a finire legalmente e per
questa ragione mi avrebbe chiesto conto della destinazione ultima della merce
fornita che io però non potevo dargli. Era chiaro che io non volevo far sorgere
dubbi a PC 5 sulla destinazione della canapa da me acquistata, come del resto se
lui mi avesse fatto sorgere dei dubbi sull'origine della medesima merce, io poi
avrei dovuto scavare per verificare di cosa esattamente si trattava. Se per
esempio avessi saputo che la merce arrivava dall'__________, allora non mi
sarebbe interessata."
(PP AC 1
14.
ottobre 2005)
e) Gli
accordi presi con __________ prevedevano la fornitura dei 100 kg di canapa, e
meglio dei fiori della canapa, imballati sottovuoto in sacchi da un chilo
ciascuno. La consegna sarebbe avvenuta a casa di AC 1
(cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005, PP AC 1 14 ottobre 2005).
AC 1 ha,
in un primo momento, dichiarato di non sapere cosa __________ avrebbe fatto
della canapa ed ha aggiunto, anche, di non avere pensato che egli avrebbe
potuto farne un uso illegale:
" D:
quale era la destinazione della canapa che lei ha comperato per conto di __________?
R: era a lui destinata. lo non sapevo cosa questo __________ poi ne avrebbe
fatto. (…) ADR io a __________ non ho chiesto garanzie riguardo l'uso lecito
della canapa che gli fornivo. (…) D: lei avrebbe potuto escludere in modo
assoluto che __________ avrebbe usato la canapa a fini stupefacenti? R: non ci
ho pensato."
(PP AC 1
4.
ottobre 2005)
In
seguito, AC 1 ha finito per riconoscere di avere, in realtà, considerato la
possibilità che Sem facesse un uso illegale della canapa.
" In
effetti malgrado il basso tenore di THC non avevo potuto escludere che la merce
da me acquistata da PC 5 e poi rivenduta a __________ avrebbe potuto finire sul
mercato degli stupefacenti. Si trattava di qualche cosa sulla quale io non
avevo certezze né un informazione chiara, ma é vero che ho considerato anche
questa possibilità."
(PP AC 1
14.
ottobre 2005)
In aula, AC
1.
è, nuovamente, ritornato sui suoi passi ed ha affermato di essere stato
all'oscuro dell'uso che __________ avrebbe fatto della sostanza stupefacente.
g) Per
quanto concerne il motivo a delinquere, AC 1 ha dichiarato di avere agito per
scopo di lucro.
Egli
avrebbe guadagnato dall'operazione con __________ fr. 25'000.-- (PP AC 1 14
ottobre 2005).
h) Al
momento dell'irruzione della polizia presso il domicilio dell'imputato, gli
inquirenti notarono la presenza di una telecamera installata fuori da una
finestra dell'appartamento e di un fucile carico.
AC 1 ha
spiegato che la presenza della telecamera, peraltro non funzionante, era legata
a non meglio specificati problemi di vicinato e che il fucile (che, l'imputato,
per sua stessa ammissione, caricava tutte le sere e scaricava tutte le mattine)
aveva mero scopo di difesa nel caso in cui qualcuno gli fosse entrato in casa.
i) AC 2
si è dichiarata estranea ai fatti imputati al marito ed ha aggiunto che alla
vista dei pacchi di canapa da questi ricevuti il 2 settembre 2005, si arrabbiò
"perché non mi era stato detto niente. In effetti ho chiesto a mio
marito che cos'era questa roba e che era scemo perché non mi aveva detto
niente. Ero inoltre arrabbiato perché l'appartamento era intestato a mio nome e
non volevo problemi. Quando dico che non volevo problemi, intendevo dire che
magari non aveva l'autorizzazione per tenerla o per lavorarla e quindi ci
poteva essere un problema con l'autorità." (PP AC 2 3 ottobre 2005).
l) PC
5.
ha presentato al Ministero pubblico la richiesta di restituzione della canapa
in quanto, a suo dire la signora AC 2 gli avrebbe comunicato l'intenzione di AC
1.
di restituirgli la merce a seguito dei problemi nati con le autorità
inquirenti. La domanda è stata respinta per difetto di legittimazione attiva.
La stessa
richiesta presentata durante il dibattimento non ha avuto sorte migliore.
Ciò
posto, PC 5, prima (AI4.5.), ed il difensore di AC 1, poi (doc. TPC 9), hanno
versato agli atti tutta una serie di sentenze per dimostrare la legittimità del
commercio della __________.
Le
sentenze, invero, riguardano dei coltivatori di canapa fornitori della __________.
In tutti
i casi in cui il tenore di THC risultava superiore allo 0.3% l'autorità giudicante
ha ritenuto la canapa quale stupefacente ed ha assolto gli imputati soltanto
nei casi in cui non vi erano accertamenti atti a dimostrare la loro volontà o
consapevolezza di coltivare della sostanza stupefacente, vuoi perché l'agricoltore
si era informato presso le autorità competenti, vuoi perché aveva ricevuto
conferme dalla __________ secondo cui il prodotto grezzo non sarebbe stato
utilizzato quale stupefacente.
Il PP,
nella sua requisitoria, ha informato la Corte del fatto che PC 5 è stato
indagato ed è, attualmente, accusato, dalle autorità inquirenti del Canton __________,
di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per il suo commercio di
canapa.
9.4
Secondo
l'ipotesi accusatoria, AC 1 avrebbe consumato, tra il mese di febbraio 2004 ed
il mese di settembre 2005, 100 grammi di canapa (marijuana) e 3 grammi di hascisch.
L'imputazione
è ammessa.
AC 1,
interrogato sul suo consumo di sostanze stupefacenti, ha dichiarato - in
occasione del suo secondo arresto - di avere consumato dal gennaio 2004 al
settembre 2005 il quantitativo per il quale è stato accusato.
" D:
lei in questo momento si sente bene? R: Non tanto perché sono stato preso con
la canapa e tutto lascia credere che sono colpevole perché sono stato
arrestato. D: Ha problemi fisici? R: No in generale sto bene, attualmente sono
in cura, da quasi 13 anni, metadonica, prendo 10 Ketalgine al giorno. Non
consumo più droghe "pesanti" dal 1999. Consumo unicamente canapa in
modo saltuario in diverse forme come tè, sigarette di marijuana, hashisch.
Tengo a dire che lunedì ho un appuntamento dal mio dentista per l'estrazione
del dente del giudizio. Preciso che il mese di febbraio 2004 sono stato
arrestato per 1 giorno ed inchiestato, avevo già chiarito i miei consumi fatti
fino ad allora. Stimo che da febbraio 2004 fino ad oggi ho consumato circa 100
grammi di canapa e 3 grammi al massimo di hashish. ADR: che queste droghe le ho
acquistate in un canapaio dì Bienne. ADR: che non ho consumato altre droghe.
ADR: che non ho mai venduto droga alcuna."
(PS AC 1
02.09
)
E. In
diritto
10.
Per l'art. 19 n. 1 LFStup sanziona, tra l’altro, chiunque, intenzionalmente
e senza essere autorizzato, coltiva, acquista, detiene e vende stupefacenti. Secondo
costante giurisprudenza, la coltivazione, l'acquisto e la vendita di canapa
(pianta e/o fiori) e di suoi derivati è punibile a norma dell'art. 19 cifra 1
LFStup se lo scopo è quello di estrarne stupefacenti. L’infrazione è realizzata
dal profilo oggettivo quando l’autore coltiva, acquista, detiene o vende della
canapa che può essere consumata come stupefacente, il che è il caso quando il suo
tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF 126 IV 198).
Dal punto
di vista soggettivo, l’infrazione è realizzata quando l’autore sa che la canapa
che coltiva, acquista, detiene o vende sarà usata come droga. E’ di conseguenza
punibile ai sensi della norma in discussione il fatto di coltivare, acquistare,
detenere o vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente (DTF
126.
IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ 2002 I
446).
Per
l'art. 19 n. 2 lett. c) LFStup è un caso grave, e quindi è punito con una pena
detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria, se l'autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno considerevole. Secondo la giurisprudenza è considerevole
ai sensi di questa disposizione un guadagno uguale o superiore a fr. 10'000.-
(DTF 129 IV 253) ed è da considerarsi grossa una cifra d'affari di fr.
100'000.- o più, realizzata trafficando stupefacenti per mestiere (DTF 129 IV
188).
11.
Ai
sensi dell'art. 19a n. 1 è autore di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti ed è punito con la multa, chiunque, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione
giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo.
12.
Giusta
l'art. 177 cpv. 1 CP è autore di ingiuria, ed è punito, a querela di parte, con
una pena pecuniaria sino a 190 aliquote giornaliere, chiunque offende con
parole, scritto, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona.
F. Valutazione
dei fatti
13.1
La Corte ha confermato integralmente l'AA ad eccezione
dell'imputazione a carico di AC 1 di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti, limitatamente al periodo febbraio 2004 - 27 novembre 2004, per
intervenuta prescrizione.
13.2
Per
quanto riguarda la messa in commercio, nel contesto
del negozio __________, di un quantitativo di
almeno 21,1 chili
di fiori di canapa, per una cifra di affari
realizzata di almeno
fr. 190'218.--, la Corte ha ritenuto AC 1 e AC 2 autori
colpevoli del reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. c LS.
I fatti,
dal profilo oggettivo, non sono stati contestati (cfr. AC 2: PS 8 settembre
2003; PP 9 settembre 2003; PP 3 ottobre 2005; AC 1: PS 8 settembre 2003; PP 9
settembre 2003; PP 4 ottobre 2005). AC 1 e AC 2 hanno ammesso di avere venduto
dal 14.11.2001 al 16.08.2003, canapa sotto forma di sacchetti odorosi per un
valore complessivo di fr. 190'218.--. Il quantitativo di canapa venduto di 21,1
chili a loro imputato - e da entrambi riconosciuto come corrispondente alla
realtà - è stato calcolato procedendo ad una media tra l'importo registrato a
contabilità sotto la voce "canapa" e il prezzo di vendita medio dei
sacchetti odorosi venduti presso il negozio __________.
Dal
profilo soggettivo il reato è stato contestato nelle fasi iniziali
dell'inchiesta. I coniugi AC 1AC 2 avevano tentato di giustificare il loro
agire affermando che loro vendevano sacchetti profumati e non sostanza
stupefacente. Poi, nelle fasi successive dell’inchiesta e in aula, gli imputati
hanno ammesso di essere stati, in realtà, perfettamente consci dell'uso illegale
che gli acquirenti dei sacchetti profumati avrebbero fatto della canapa ivi
contenuta (cfr. ver. dib. pag. 2). Consapevolezza, per altro, attestata dal
prezzo di vendita dei sacchetti in funzione del tenore di THC contenuto
(in-door, out-door), dalla vendita di oggetti abitualmente usati per il consumo
della marijuana come stupefacente (ad esempio, le cartine, il trituracanapa,
ecc), dalle dichiarazioni dei loro clienti circa la qualità del contenuto dei
sacchetti odorosi, ed anche dalle, tanto decantate, precauzioni prese per
evitare la vendita a minorenni che non si spiegherebbero se il commercio fosse
stato ritenuto legale.
13.3
Per
quanto attiene ai fatti del 27 gennaio 2004, la Corte ha ritenuto i coniugi AC
1AC 2 colpevoli di ingiurie ai danni degli agenti della polizia cantonale PC 2,
PC 3, PC 1 e PC 4. Le dichiarazioni convergenti degli agenti di polizia e le
contraddizioni rilevate dalle dichiarazioni degli accusati, in punto ai fatti
che hanno coinvolto AC 2 e l'agente di polizia cantonale PC 1, nonché le
ammissioni sfumate dell'ultima ora rese dagli accusati in aula, hanno portato
la Corte a ritenere AC 1 e AC 2 autori colpevoli di ingiurie così come esposto
nell'atto di accusa.
13.4
Per
quanto concerne il consumo di stupefacenti ascritto a AC 1, peraltro ammesso
dallo stesso imputato, la Corte ha confermato l'imputazione di contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti ad eccezione, come detto, dei reati nel
frattempo caduti in prescrizione.
13.5
Per
quanto attiene, da ultimo, all'acquisto di 121,7 chili di canapa, da parte di AC
1, la Corte ha confermato l'accusa di infrazione aggravata alla legge sugli
stupefacenti.
La canapa
acquistata da PC 5, recapitata al domicilio di AC 1 in data 2 settembre 2005
era, dal profilo oggettivo, della sostanza stupefacente.
Il suo tenore
di THC è infatti compreso tra il 3.2% ed il 5.2%.
A nulla
valgono le tesi, per altro suggerite dal signor PC 5 agli accusati
nell'imminenza del processo (cfr. allegato B al doc. TPC 9), secondo le quali
solo un tenore di THC superiore al 5% avrebbe effetti psicotropi.
Il
Tribunale federale è stato più che chiaro sull'argomento: la canapa che
presenta un tenore di THC superiore allo 0.3 % è da considerarsi dello
stupefacente.
Dal
profilo soggettivo, la Corte è giunta alla conclusione che AC 1 abbia
acquistato la canapa alfine di rivenderla per scopi illeciti. Il giudizio della
Corte si fonda, in parte, sull'ammissione, invero parziale, ma comunque
sufficiente ai fini del presente giudizio, di AC 1 che, in inchiesta, dopo
avere fornito dichiarazioni contrastanti sulla destinazione della canapa, ha
finito per ammettere di avere preso in considerazione l'eventualità che il suo
acquirente avrebbe fatto un uso illecito della canapa a lui destinata. Tale
dichiarazione è stata poi ritrattata in aula, ma senza esito, in quanto,
numerosi ed altri indizi portano a concludere che l'imputato era perfettamente
a conoscenza dell'uso stupefacente cui era destinata la canapa acquistata dal
signor PC 5
Le
dichiarazioni contraddittorie circa la destinazione della canapa, le reticenze
dell'accusato sull'identità del suo acquirente, la preoccupazione ammessa e poi
convenientemente ritrattata di doverlo proteggere, il fatto che questi lo
chiamasse solo da cabine telefoniche, il prezzo di vendita della canapa sono
tutti indizi univoci e convergenti di un uso illecito dello stupefacente in
esame.
Inoltre
l'accurata selezione dei fiori della pianta, operata dall'accusato al momento
del suo arresto, in sacchetti da 1 chilo ciascuno unita alle reticenze
dimostrate alla polizia al momento del loro intervento, senza dimenticare -
così come osservato dal procuratore - i rimproveri che AC 2 ha rivolto al
marito ("sei uno scemo") al momento della ricezione del quantitativo
di canapa, vanno ad aggiungersi ad un quadro di per sé già più che convincente
circa il reale intento dell'imputato di vendere consapevolmente dello
stupefacente ad un cliente desideroso di acquistarlo al punto di dichiarasi
disposto a spendere fino fr. 50'000.-- per 100 chili di canapa, ovvero disposto
a pagare il prezzo usuale della canapa out-door.
G. Commisurazione
della pena
14.
Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla
colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni
personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai
sensi del cpv. 2 del citato articolo, la colpa è determinata secondo il grado
di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Ai sensi
dell'art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
15.
La
colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva
dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto
volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in
cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in
narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz,
La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
16.
AC 1
deve rispondere (in parte in correità con AC 2) di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti, realizzando per mestiere una cifra di affari
complessiva di circa fr. 215'000.-- per avere trafficato circa 140 chili di
canapa. Egli deve inoltre rispondere per il reato di ingiurie e per quello di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (va precisato che
quest'ultima contravvenzione non ha, in pratica, influito sulla commisurazione
della pena).
16.1
Per la
valutazione della copa del condannato, è stato considerato il fatto che egli ha
agito per mero scopo di lucro e che ha trafficato in un periodo non certamente
breve un quantitativo non trascurabile di canapa.
Ma
soprattutto, quel che rende particolarmente grave la colpa di AC 1 è il fatto
che egli ha delinquito malgrado avesse al suo attivo ben cinque precedenti
condanne, di cui quattro legate agli stupefacenti ed il fatto che, dopo la
chiusura del negozio __________, ad inchiesta ancora in corso, egli ha
reiterato il suo agire illecito, trafficando, sempre per mero spirito di lucro,
un quantitativo di canapa superiore di ben cinque volte rispetto a quello
trafficato presso il negozio __________ con ciò dimostrando di essersi in
qualche modo stabilmente accomodato nel traffico illecito di canapa
stupefacente.
Infine,
nella valutazione della colpa dell’accusato, è poi stato considerato il fatto
che egli si è reso colpevole, in aggiunta a quanto sopra, anche del reato di
ingiurie nei modi – davvero pesanti – di cui s’è detto sopra dimostrando, con
il suo comportamento incivile, un preoccupante disprezzo per le regole e una
buona dose di arroganza e prepotenza.
A favore
dell’accusato, ed in particolare per il capo di accusa 1. lett. a ), la Corte
ha tenuto conto, in applicazione della nota giurisprudenza del TF, del
particolare clima che all’epoca ancora regnava in Ticino.
Non è
stato, invece, possibile ritenere, a beneficio del condannato, né un suo
pentimento né una sua presa di coscienza degli errori né una sua buona
collaborazione con gli inquirenti ritenuto come emerga da quanto sopra che
Buholzer non è mai stato né spontaneo né limpido nelle sue ammissioni che ha
sempre fatto a denti stretti negando tutto quanto era possibile negare e
ritrattando spesso e volentieri quanto faticosamente ammesso in precedenza,
anche al di là dei limiti della decenza.
Nemmeno
in aula AC 1 ha voluto mostrare di sé un’immagine migliore tanto è vero che ha
cercato sino all’ultimo di sminuire le sue responsabilità, tentando di
sdoganare la tesi secondo cui dei 100 kg di canapa egli intendeva fare un uso
del tutto lecito (confezionando con essi, uniti alla verbena , un te innocuo) e
tentando di far credere alla Corte che, in realtà, nemmeno dal profilo
oggettivo, nonostante il tenore di THC accertato, quella canapa poteva
considerarsi stupefacente.
Tutto
questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 la pena
detentiva di 18 mesi.
16.2
Ai
sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di un
pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Giusta
l'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una
pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente
conto della colpa dell'autore.
Nonostante tutto, in particolare nonostante i
suoi precedenti, nonostante le frottole raccontate e nonostante l’assenza di un
reale pentimento, la Corte ha voluto mostrarsi (forse troppo) generosa ed ha
ritenuto che la buona condotta tenuta da AC 1 negli ultimi due anni e le
dichiarazioni rese in aula secondo cui egli avrebbe definitivamente abbandonato
il consumo di stupefacenti impedissero di formulare quella prognosi sfavorevole
che, invece, era con forza suggerita da tutto il resto della sua storia
personale e dal suo comportamento durante l’inchiesta e durante il
dibattimento.
Così, come detto in uno sforzo di generosità, la
Corte ha ritenuto di non dover formulare una prognosi totalmente negativa, tale
da rifiutargli la concessione della sospensione della pena detentiva.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto particolarmente
grave la colpa di AC 1 che a due anni di distanza dall'ultima condanna per
traffico di stupefacenti ha nuovamente delinquito persistendo poi nell’illecito
ancora un anno dopo malgrado fosse ancora pendente una procedura penale a suo
carico dimostrando, con ciò, un’evidente mancanza di elaborazione delle
precedenti condanne, nonostante sia seguita, per almeno due di esse,
l'esecuzione nella forma degli arresti domiciliari.
Stanti queste premesse, ed essendo evidente come
le precedenti espiazioni di pena abbiano mancato il loro effetto rieducativo,
la Corte non ha potuto esimersi, per non rischiare di banalizzare le reali
responsabilità dell'accusato, dall’ordinare parziale esecuzione della pena sospendendola
solo parzialmente nella misura di 12 mesi.
17.
AC 2
deve rispondere (in correità con AC 1) di infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti, realizzando per mestiere una cifra di affari
complessiva di oltre fr. 190'218.--, per avere trafficato un quantitativo di
canapa di complessivi ca. 21 chili, cui si aggiunge il reato di ingiurie.
17.1
La
gravità oggettiva dei reati commessi risulta essenzialmente dall’infrazione
aggravata alla LFStup. Il limite inferiore di dodici mesi, posto dall'art.19 n.
1.
cpv. 9 LStup, è aumentato di 1 mese in considerazione del fatto che AC 2, non
è incensurata, e, come il marito, non ha esitato a persistere nella vendita di
sostanza stupefacenti anche dopo l'intervento della polizia avvenuto nei primi
mesi del 2003 e in considerazione dell’odioso comportamento tenuto nei
confronti degli agenti di polizia che potrebbe essere visto come un
preoccupante indizio ad una pericolosa tendenza alla prevaricazione.
Dal punto
di vista soggettivo la posizione di AC 2 è più favorevole di quella del marito.
I precedenti della condannata non sono specifici e dopo i fatti dell'__________
- eccezion fatto per le ingiurie proferite agli agenti di polizia- non ha più
interessato la giustizia.
Come per
il marito, anche a suo favore per i reati commessi con la messa in commercio
della canapa, la Corte ha ritenuto il particolare clima dell’epoca.
Infine, a
suo favore, la Corte ha considerato che, dal 2004, la donna ha tenuto buona
condotta.
Tutte
queste circostanze hanno quindi permesso di contenere la pena detentiva a suo
carico in 13 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
17.2
L'assenza
di una prognosi negativa ha, poi, permesso di concedere la sospensione
condizionale della pena con un periodo di prova di 2 anni e di rinunciare alla
revoca della sospensione della pena di 75gg di
detenzione inflitta dal MP in data 10.5.1999, pena per cui la condannata è
stata solo ammonita.
H. Parti
civili
18.
PC 5
si è presentato in aula ed ha chiesto di potersi costituire PC, chiedendo la
restituzione della canapa posta sotto sequestro.
A ragione
il Procuratore pubblico si è opposto all'ammissione stessa della sua
costituzione di PC.
Ai sensi
dell'art. 69 CPPT , puòm costituirsi parte civile soltanto chi è direttamente danneggiato
moralmente o materialmente da un reato.
Non è il
caso di PC 5 che, semmai, è danneggiato da una violazione contrattuale di AC 1.
E’ stato
sostenuto che AC 1, dopo il sequestro della sostanza stupefacente, abbia deciso
di retrocedere dal contratto, che questa retrocessione sia stata accettata da PC
5.
che avrebbe restituito a AC 1 quanto pagato per l’acquisto della canapa.
Di tutto
questo non c’è traccia in atti tanto che il tutto appare quanto meno pretestuoso.
Ma,
comunque, anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere che quanto sostenuto
sia davvero successo, ciò non basterebbe ancora ad attribuire ad PC 5 il ruolo
di persona danneggiata direttamente dal reato per cui AC 1 è stato condannato
La Corte
ha quindi respinto la sua richiesta di costituzione di PC e non è entrata nel
merito della richiesta di restituzione della canapa.
I. I
sequestri
19.
È
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono
cellulare (senza scheda); della bilancia da cucina, della vacuumatrice e del
fucile, in quanto non sono stati utilizzati per la commissione dei reati.
L. Spese
20.
AC 1 e AC 2 sono condannati, in solido, al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
Rispondendo A: affermativamente
ai quesiti posti, ad eccezione dei quesiti 2 e 3.4. cui viene risposto
affermativamente solo in parte;
B: affermativamente
ai quesiti posti, meno che al quesito 3 e parzialmente al questito 4.4.
visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 50, 51, 69, 97, 103 e segg, 177 CP;
19.
n. 1 e
n. 2 lett. c), 19a n.1 LS;
67.
e segg CPPT;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1
in correità
con AC 2, trafficato complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa ad uso
stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218.--;
1.1.2
acquistato
kg. 121,7 di canapa (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) destinati alla vendita
quale stupefacente;
1.2
contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra il 28.11.2004 ed il mese di settembre 2005,
senza essere autorizzato, consumato, quale
stupefacente, canapa e hascisch;
1.3
ripetute
ingiurie
per avere
il 27.1.2004,
offeso l'onore di PC 2, PC
3.
e PC 4.
2.
AC 2 è autrice colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
in correità con AC 1,
trafficato complessivamente almeno kg 21,1 di
fiori di canapa
ad uso stupefacente, realizzando una cifra
d’affari di almeno
fr. 190'218;
2.2
ripetute
ingiurie
per avere,
il 27.1.2004
offeso l'onore di PC 1, PC
2, PC 3 e PC 4;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
3.
AC 1 è
prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti
per il periodo mese di febbraio 2004 - 27 novembre
2004.
4.
Di
conseguenza,
4.1
AC 1 è
condannato alla pena detentiva di 18 mesi, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
4.2
AC 2 è
condannata alla pena detentiva di 13 mesi, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto.
5.
AC 1 e AC
2.
sono condannati, in solido, al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.--
e delle spese processuali.
6.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa nella misura di 12 mesi con un periodo
di prova di 3 anni; per il resto la pena è da scontare.
7.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa condizionalmente e alla
condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni.
8.
Non è revocata
la sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione inflitta dal
Ministero pubblico del Canton Ticino in data 10.5.1999 a AC 2 e la condannata è
ammonita.
9.
Non è
ammessa la costituzione di PC del signor PC 5 rispettivamente della __________.
10.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare
(senza scheda); della bilancia da cucina, della vacumatrice e del fucile;
11.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'488.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'738.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 744.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 869.--
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 744.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 869.--
============
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
PC 5
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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