Lexipedia

Decisione

72.2006.23

Commercio di fiori di canapa e altri reati connessi

27 novembre 2007Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

9. In

data 24 febbraio 2006, il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa

davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________, AC 1, per titolo di

contravvenzione ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

e di ingiuria, e AC 2 per titolo di infrazione aggravata alla legge federale

sugli stupefacenti e di ingiuria.

A AC 1 e a AC 2, congiuntamente, la pubblica accusa rimprovera di

avere venduto dal 14 novembre 2001 al 16 agosto 2003 almeno 21.1 chili di

canapa, avendo realizzato una cifra di affari di almeno fr. 190'218.-- e di

avere ripetutamente offeso l'onore di diversi agenti della polizia cantonale di

__________ la sera del 27 gennaio 2004.

A AC 1,

singolarmente, la pubblica accusa rimprovera - oltre al consumo di sostanze

stupefacenti - di avere acquistato e detenuto ai fini della vendita 121,7 chili

di canapa.

Le imputazioni sono state esaminate dalla Corte ripercorrendo in ordine

cronologico i fatti oggetto dell'accusa.

9.1. Secondo

l'ipotesi accusatoria AC 1 e AC 2, in

correità tra loro, avrebbero, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a __________, facendo capo al

negozio di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato

in cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi

complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno

presumevano destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra

d’affari di almeno fr. 190'218.

Gli

imputati hanno ammesso, in aula, le loro responsabilità.

Gli

accertamenti della Corte sono i seguenti.

a) AC 2

aprì nel mese di ottobre/novembre del 2001 il negozio __________. La donna era

titolare del negozio e si occupava, principalmente, degli aspetti

amministrativi e contabili. AC 1 fungeva da venditore e, più in generale,

aiutava la moglie nella gestione del negozio.

Gli

articoli più venduti erano, evidentemente, i "sacchetti odorosi"

contenenti canapa in-door ed out-door.

La canapa

grezza veniva loro fornita, inizialmente, dalla società __________, e, poi,

dalla società __________ e veniva, anche, coltivata, dai coniugi AC 1,

all'interno del negozio, dove era stato allestito un apposito spazio. Era AC 1

ad occuparsi della confezione dei sacchetti. Il

contenuto ed il prezzo di vendita dei sacchetti variava in funzione del tipo di

canapa. In media, la canapa in-door veniva venduta a fr. 10.- il grammo, mentre

la canapa out-door veniva venduta a fr. 6/7.- il grammo.

Tra gli

articoli in vendita presso il negozio __________ figuravano pure pipe, cartine

ed apparecchi per la triturazione della canapa, oggetti comunemente utilizzati

per il consumo di stupefacenti.

I

guadagni del negozio venivano destinati al pagamento delle spese ed al

sostentamento dei coniugi AC 1.

b) Come

già menzionato in precedenza, il negozio __________ fu oggetto di un primo

intervento della polizia mese di gennaio del 2003. I coniugi AC 1,

imperterriti, continuarono la loro attività fino al mese di agosto del 2003

quando finalmente, allarmati dai numerosi interventi della polizia e delle

chiusure dei canapai, decisero di interrompere la vendita dei sacchetti odorosi.

c) In

aula gli imputati hanno dichiarato di essere stati a conoscenza del fatto che i

loro clienti usavano il contenuto dei sacchetti odorosi come stupefacente

(verb. dib. pag. 2).

9.2. Secondo

l'ipotesi accusatoria, i coniugi AC 1, in data 27 gennaio 2004, avrebbero

offeso, con parole, l’onore, di PC 2 e PC 3 rivolgendosi loro con l’epiteto

“teste di cazzo, vaffanculo” e degli agenti presenti, tra cui PC 4 rivolgendosi

loro con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di puttana”. AC 2,

singolarmente, avrebbe leso l'onore di PC 1 rivolgendosi a lui con l’epiteto

“vaffanculo testa di cazzo”.

L'imputazione

è stata negata da entrambi gli accusati nel corso dell'inchiesta.

Premesso

che PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4 hanno, tutti, sporto tempestiva querela penale per

titolo, anche, di ingiuria, gli accertamenti della Corte sono i seguenti.

a) La

sera del 27 gennaio 2004 una tassista chiamò il centro operativo della polizia

cantonale di __________, denunciando all'agente PC 1 - che aveva risposto alla

chiamata - di essere stata aggredita.

Gli

agenti della polizia cantonale PC 3 e PC 2 si recarono, quindi, sul luogo

dell'aggressione, poco distante dal centro operativo. La tassista informò gli

agenti che quella sera aveva preso a bordo del suo taxi un uomo ed una donna

con un cane. I due ebbero una discussione e l'uomo fece scendere la donna dal

taxi "senza troppi complimenti". La tassista proseguì la sua

corsa fino a quando l'uomo le chiese di fermarsi in __________. Giunta a

destinazione, l'uomo le diede uno schiaffo e si diresse, scappando, verso la __________,

lasciando il proprio cane nel taxi. La donna fornì agli agenti una descrizione

della coppia.

Dopo aver

invitato la tassista a recarsi in centrale per sporgere denuncia, PC 3 e PC 2

si recarono in __________ alla ricerca delle due persone segnalate. Giunti a

destinazione videro una coppia - la cui descrizione parve loro corrispondere a

quella fornita dalla tassista - intenta a litigare.

Si

trattava dei coniugi AC 1.

I due

vennero fermati per i necessari accertamenti.

Richiesti

di esibire i documenti di identità, AC 1 e AC 2 manifestarono subito un

atteggiamento ostile:

" L'uomo,

il signor AC 1, ha immediatamente detto che non avrebbe dato i documenti,

affermando "che cazzo volete, non vi do niente" aggiungendo che

"se volete qualcosa dovete prenderlo" e si è messo in posizione di

attacco/difesa."

(PP PC 3 18

agosto 2005)

" La

signora AC 2 ha invece immediatamente iniziato a provocare, in modo ancora

blando, dicendomi "sei troppo grassa, non è meglio che fai un po' di

ginnastica".

(PP PC 3 18

agosto 2005)

" I

due, identificati in seguito come AC 1 e AC 2, si sono immediatamente aizzati

verbale contro di noi, indirizzandoci frasi quali "non avete il diritto,

teste di cazzo, vaffanculo".

(PP PC 2 18 agosto 2005)

AC 2, ha

negato di avere insultato gli agenti PC 2 e PC 3, nei termini da loro riferiti,

tacciandoli, a verbale, di bugiardi.

" D:

Secondo un altro agente (PC 2) al momento dell'identificazione rispettivamente

della richiesta di documenti sia lei che suo marito vi sareste rivolti ai

medesimi agenti dicendo "non avete il diritto, teste di cazzo,

vaffanculo": come prende posizione?

R: non é vero, questi poliziotti sono dei grandi

bugiardi."

(PP AC 2

3 ottobre 2005)

E’ evidente che questa negazione non regge di fronte alle concordi

dichiarazioni degli agenti.

PC 2,

visto il clima di tensione che si stava creando, sollecitò l'intervento di due

suoi colleghi della polizia comunale, PC 4 e __________, i quali, a verbale,

hanno confermato che i coniugi AC 1AC 2 tennero da subito un atteggiamento

aggressivo e provocatorio:

" Quando

sono arrivato con il mio collega il clima mi è sembrato abbastanza teso, nel

senso che i due fermati, i coniugi AC 1, si opponevano al fermo in modo

verbale, cercando d'attirare l'attenzione dei passanti per dare scandalo. Nel

frattempo i colleghi della cantonale erano tranquilli e cercavano di tenerli

sotto controllo."

(PP PC 4

11 agosto 2005)

Finalmente,

i coniugi AC 1AC 2 finirono per consegnare i loro documenti di identità.

Dai

controlli effettuati in centrale, emerse che i due già erano stati denunciati il 22 aprile 2003 per titolo di vie di fatto, lesioni

semplici e danneggiamento in relazione ad una discussione avvenuta proprio con

un tassista che, però, in un secondo tempo, decise di ritirare la querela. Questa circostanza, unita alla somiglianza dei due con le

descrizioni fornite dalla tassista ed all'umore alterato dei due prima del loro

fermo, indussero gli agenti ad invitare i coniugi AC 1AC 2 a seguirli in

gendarmeria.

Tale

richiesta venne accolta con ulteriori insulti ed atteggiamenti di

ostruzionismo:

" Loro

non erano d'accordo. Personalmente ho spiegato a AC 1 che sarebbe in ogni caso

dovuto venire con noi. Egli non era comunque d'accordo ed ha cominciato ad

insultare me e il mio collega frasi del tipo "bastardi",

"poliziotti di merda", "figli di puttana", "vi ammazzo

tutti" e nel contempo ci faceva segno di andare a prenderlo,

sfidandoci."

(PP PC 4 11

agosto 2005)

" ADR

Ricordo che prima di caricare in automobile il signor AC 1, entrambi i fermati

hanno minacciato e ingiuriato i presenti."

(PP __________ 11 agosto 2005)

" Ricordo

però che prima di salire in macchina AC 1 ha sputato nella mia direzione, più

precisamente su una gamba."

(PP PC 2

18 agosto 2005)

" Nel

frattempo si sentivano le stesse frasi provenire dal luogo dove vi erano la

signora AC 2 ed i nostri colleghi della polizia cantonale. In particolare, la

signora AC 2 incitava il marito a picchiarci e nel contempo sosteneva che le

erano state messe le mani addosso, mentre in realtà i colleghi volevano

semplicemente farla salire in macchina. ADR A quel punto AC 1 è diventato

ancora più aggressivo. Sembrava che lui fosse molto sottomesso alla signora AC

2, in quanto ogni volta che lei lo incitava ad aggredirci, lui diventava sempre

più nervoso e aggressivo. ADR In seguito probabilmente visto che io ero molto

calmo e mi ero messo comunque in posizione di difesa, prendendo in mano il

manganello, anche lui in seguito si è un po' calmato. A quel punto l'ho

convinto a salire in macchina. La signora AC 2 voleva a quel punto salire in

macchina con noi, ciò che non è stato possibile. ADR AC 1 non è stato

ammanettato, visto che si era calmato e tenuto conto che lui aveva accettato

venire in Gendarmeria con noi, ho preso la decisione di non ammanettarlo."

(PP PC 4 11

agosto 2005)

AC 1, nel

descrivere i fatti dal momento del fermo a quello del trasporto in gendarmeria

ha confermato di essersi opposto alla richiesta di seguire gli agenti in

Gendarmeria:

" si

sono avvicinati due agenti della polizia comunale, parcheggiando una macchina

in bella vista e lasciando le porte della medesima aperte. I due agenti ci

dissero che dovevamo seguirli perché eravamo sospettati di aver commesso un

aggressione. lo mi sono rifiutato perché sapevo di non aver fatto nulla e

quindi non avevo intenzione di seguirli. Mia moglie ha reagito allo stesso

modo. Qualche istante dopo, pochi secondi, é arrivata un altra pattuglia di

polizia. Non mi ricordo se si trattava di agenti della polizia cantonale o

comunale. Vedendo che erano intenzionati a portarci via comunque li abbiamo

seguiti, salendo ognuno di noi su un veicolo della polizia."

(PP AC 1

4 ottobre 2005)

Quello

che lo infastidì fu proprio il fatto di essere stato prelevato dalla polizia,

in centro città, alla presenza parecchie persone.

" Tutto

questo é accaduto in pieno centro a __________ con parecchia gente che

passeggiava. (…). La cosa che più mi ha dato fastidio é stato il fatto di

essere stati prelevati proprio sotto i portici. Me l'avessero chiesto mi ,sarei

recato senz'altro in gendarmeria senza problemi."

(PP AC 1

4 ottobre 2005)

AC 2, dal

canto suo, ha affermato di essere stata minacciata dalla polizia con una

bomboletta spray.

" (…)

siamo stati bloccati da diversi agenti di polizia che ci hanno piazzato una

bomboletta spray davanti alla faccia (senza però spruzzare) ordinandoci nel

contempo di seguirli al comando di polizia. Urlavano e non ci hanno fornito

alcuna spiegazione dei motivi per cui venivamo fermati. Questa mancanza di

spiegazione é una delle ragioni per cui poi mi sono arrabbiata. AI momento del

fermo non ci vennero chiesti i documenti, ma solo in un secondo momento quando

arrivammo alla stazione di polizia."

(PP AC 2 3 ottobre 2005)

Tale

fatto non è stato, però, confermato nemmeno dal marito, il quale, al contrario,

non ha mosso agli agenti alcun rimprovero per i modi adoperati dalla forze

dell'ordine per condurli in gendarmeria

" Tra

il momento in cui siamo stati fermati e il momento in cui siamo saliti in

macchina nessuno ha alzato le mani, nel senso che non vi sono stati schiaffi,

colpi o altri gesti maneschi. Siamo poi stati trasportati presso il posto di

gendarmeria della polizia cantonale a __________."

(PP AC 1

4 ottobre 2005)

AC 2 salì

in macchina con gli agenti della polizia cantonale e AC 1 con quelli della

polizia comunale. Durante il viaggio, AC 2 mantenne il suo atteggiamento ostile,

in particolare nei confronti dell'agente PC 3.

" Ricordo

che la signora, nei confronti della mia collega, ha continuato per tutto il

tempo a dirle che era grassa, ma non ricordo in particolare le parole da lei

dette."

(PP PC 2 18

agosto 2005)

Nemmeno AC

1 – pur essendo più tranquillo della moglie – risparmiò, durante il tragitto in

macchina, qualche insulto all'indirizzo degli agenti:

" ADR

Anche durante il tragitto tra il luogo in cui era stato fermato AC 1 e la

Gendarmeria, ricordo che egli ha ancora ingiuriato sia me che il mio collega,

pur restando comunque abbastanza calmo, anche se non felice della

situazione."

(PP __________,

11 agosto 2005; cfr, anche, PP PC 4 11 agosto 2005)

Giunti in

gendarmeria, AC 2 venne condotta dall'agente PC 3 nell'ufficio situato vicino

al capoposto.

AC 1

venne, invece, condotto dall'agente PC 2 e dagli agenti della polizia comunale,

in una sala adibita al confronto.

AC 1 era,

per sua stessa ammissione, arrabbiato ed irritato:

" Preciso

che una volta giunti al posto di polizia io e mia moglie siamo stati tenuti

separati. Un agente mi chiese che cosa avevo fatto quella sera e se avevo

commesso io un aggressione. lo sapevo di non aver fatto nulla e mi sono quindi

arrabbiato, e per la verità lo ero già da prima. E' vero che io non ero gentile

e che avrò detto all'agente di non rompere le scatole. "

(PP AC 1

4 ottobre 2005)

AC 2, dal

canto suo, ha dichiarato quanto segue:

" E'

probabile che durante il mio fermo presso la centrale io abbia insultato gli

agenti. Preciso tuttavia che non ho proferito insulti particolari ma al massimo

avrò inveito contro il "sistema". Mi ricordo che ho detto a una

poliziotta "cicciona, cerca di dimagrire prima di scocciare me".

(PP AC 2

3 ottobre 2005)

I

documenti di identità di AC 2 vennero consegnati all'agente PC 1 per i

necessari controlli.

Intanto, AC

Considerandi

2.

ha continuato ad insultare gli agenti della polizia, in particolar modo

l'agente PC 3 e l'agente PC 4, esprimendo considerazioni poco lusinghiere sul

loro aspetto fisico:

" Sia

io che la collega PC 3 inoltre, una volta giunti in Gendarmeria, siamo stati

oggetto delle "attenzioni" della signora AC 2, la quale faceva degli

sfottò sulla nostra costituzione fisica, dicendoci che "eravamo grassi come

maiali"

(PP PC 4

11.

agosto 2005)

Mentre AC

1.

veniva messo a confronto con la tassista, AC 2 aspettava nell'ufficio insieme

all'agente PC 3. Nei dieci minuti in cui dovette attendere l'esito del

confronto, la donna non cambiò atteggiamento.

" Già

da subito la signora ha continuato a provocarmi, dicendomi "sai che sei

propria una stronza", continuando a dirmi che sono una cicciona. La stessa

diceva poi che avrebbe chiamato il suo avvocato e che avrebbe chiamato il __________.

Ad un certo punto la stessa, probabilmente per farsi sentire anche all'esterno,

ha iniziato ad urlare senza motivo la frase "così io avrei dei

precedenti?". lo le ho semplicemente risposto di non aver mai affermato

che lei avesse dei precedenti, anche perché non potevo saperlo visto che era la

prima volta che la vedevo, a parte quanto mi era naturalmente stato riferito

dal capo gruppo in precedenza. In seguito la signora mi ha detto che

"sicuramente non vuoi nemmeno darmi il tuo nome". A quel punto le ho

risposto che per me non c'era alcun problema e le ho dato un mio biglietto da

visita, che la signora ha immediatamente gettato dicendo "non ho bisogno

di sapere il tuo nome da te, perché domani lo verrò a sapere, saprò dove abiti

e verrò a cercarli". La Signora AC 2, mentre eravamo sole nell'ufficio, ha

continuato per tutto il tempo a provocarmi, dicendomi che mi avrebbe fatto

licenziare perché l'avevo picchiata e trattata male, che avrebbe parlato con il

capo gruppo e così via. lo non ho reagito alle sue provocazioni, restando tranquilla

e sempre rispondendo in modo gentile. Dopo 10/15 minuti mi hanno chiamato dalla

centrale dicendomi che le persone fermate non erano quelle che avevano

aggredito la taxista. A quel punto ho comunicato alla signora che poteva

andarsene, in quanto tutto era stato regolato. L'ho accompagnata fuori

dall'ufficio fino al corridoio che conduce al portone d'uscita. Lì la signora

ha incontrato il marito e i due si stavano dirigendo verso l'uscita."

(PP PC 3,

18.

agosto 2005)

Gli

insulti che AC 2 rivolgeva all'agente PC 3 vennero sentiti anche dall'agente PC

1.

" ADR

Nel frattempo all'esterno del mio ufficio sentivo che i due fermati, i coniugi AC

1AC 2, insultavano i miei colleghi. Non ricordo cosa dicesse AC 1, ma ricordo

invece che AC 2 inveiva contro la mia collega PC 3, dicendole che era una

cicciona."

(PP PC 1

13.

settembre 2005)

Intanto AC

1, in attesa di essere posto a confronto con la vittima dell'aggressione, si

lasciò andare ad una scena pietosa:

" ADR

Con il mio collega __________ e con PC 2 abbiamo portato AC 1 nel locale del

confronto. Nel locale sono entrato solo io. Il primo momento AC 1 è rimasto

tranquillo, ma visto che il tutto andava per le lunghe e che nell'ufficio vi

era del materiale di ufficio, egli ha gettato a terra il telefono e del materiale

che vi era sulla scrivania. Inoltre continuava ad urlare che non aveva fatto

nulla e che eravamo dei "bastardi". L'ho quindi invitato a calmarsi e

a raccogliere quanto gettato per terra. A quel punto AC 1 si è calmato e ha

raccolto le cose."

(PP PC 4 11 agosto 2005)

" AC 1

era entrato nel locale con un collega, mi sembra di ricordare PC 2, quando ad

un certo punto ho sentito che urlava e ho sentito il rumore di oggetti che

cadevano. Sono allora entrato nella stanza e ho visto AC 1 che aveva gettato un

telefono e degli oggetti per terra. Abbiamo quindi cercato di farlo calmare e

ci siamo più o meno riusciti."

(PP __________

11.

agosto 2005)

AC 1 ha negato di avere buttato per terra il materiale presente sulla

scrivania, ammettendo di essersi limitato a dare alcuni pugni al tavolo (PP AC

1.

4 ottobre 2005). Naturalmente, viste le dichiarazioni concordi succitate, la

Corte non gli ha creduto.

Eseguito

il confronto - che diede esito negativo - ed effettuati ulteriori accertamenti,

i coniugi AC 1AC 2 vennero congedati.

" Ritenuto

come lo stesso non era comunque stato riconosciuto dalla taxista quale autore

del fatto, lo abbiamo accompagnato dove si trovava la moglie e abbiamo detto ad

entrambi che erano liberi di andarsene in quanto estranei ai fatti."

(PP PC 2

18.

agosto 2005)

L'agente PC

3.

accompagnò, quindi, AC 2 fuori dall'ufficio. Nel corridoio che conduce al

portone d'uscita, la donna venne chiamata dall'agente PC 1, che voleva

consegnarle i suoi documenti di identità.

AC 2 si girò verso l'agente, e dirigendosi verso di lui con passo

sostenuto, gli disse "vaffanculo, testa di cazzo". Nel camminare con

foga in direzione dell'agente, la donna si ritrovò con il collo contro la carta

d'identità ancora nelle mani di PC 1. Al momento dell'impatto, PC 1 fece cadere

a terra il documento.

" In

tutta risposta la signora mi ha detto "vaffanculo, testa di cazzo".

Gli ho ripetuto di riprendere il documento e lei ha cominciato a venirmi

incontro con fare minaccioso, fermandosi unicamente al momento in cui il

documento era contro il suo collo. A quel punto ho mollato il documento, che è

caduto per terra."

(PP PC 1

13.

settembre 2005)

La

ricostruzione di quegli attimi dell'agente PC 1 è stata confermata dall'agente PC 3 e dall’agente PC 4:

" (…)

sul corridoio è uscito PC 1, il quale ha chiamato la signora AC 2 per

restituirle la carta d'identità. Quest'ultima, sentitasi chiamare, si è girata

e ha detto a PC 1 "vaffanculo, testa di cazzo" e si è diretta verso

di lui con passo sostenuto fino ad andare con il collo contro la carta

d'identità ancora nelle mani di PC 1. Quest'ultimo appena si è reso conto che

la carta d'identità era premuta contro il collo della signora ha fatto cadere a

terra il documento."

(cfr. PP PC 3 18 agosto 2005);

" Il

collega PC 1, che si trovava già negli uffici, è uscito ad un certo punto dagli

uffici per restituire i documenti ai coniugi AC 1AC 2, Quando PC 1 ha teso il

passaporto verso la signora AC 2 questa gli si è gettata contro, urlando che

l'aveva aggredita e che le aveva pure lasciato dei segni."

(PP PC 4

11.

agosto 2005)

AC 2 ha fornito un'altra versione dei fatti. Secondo la donna, l'agente PC 1 l'avrebbe afferrata per il collo al

momento della consegna dei suoi documenti.

" Uno

degli agenti aveva l'alito che puzzava di alcool. Ad un certo momento uno degli

agenti mi afferrò con una mano alla gola, lasciandomi anche dei segni lo avevo

chiesto che mi venisse restituita la patente e questo mi aveva risposto che me

l'avrebbe ridata quando voleva lui. Per finire egli mi gettò la patente in

faccia."

(PP AC 2 3 ottobre 2005)

Evidentemente,

la signora AC 2 ha mentito.

Tornando

a quella sera, AC 2 reagì accusando l'agente PC 1 di averla presa per il

collo. Ne nacque un'accesa discussione costellata da diversi insulti - proferiti

dagli accusati all'indirizzo degli agenti di polizia - tanto che fu necessario,

al fine di calmare gli animi, l'intervento del capo gruppo.

" In

seguito la signora AC 2 ha iniziato a dire che l'aveva presa per il collo. È

quindi intervenuto anche il marito e sono iniziati gli insulti all'indirizzo di

tutti i presenti."

(PP PC 1

13.

settembre 2005)

" A

questo momento la signora ha iniziato a chiedere aiuto dicendo che la stava

strozzando. È allora intervenuto anche il marito, anche se non ricordo se c'è

stata necessità di allontanarlo. A quel punto è uscito il capo gruppo per

calmare gli animi."

(cfr. PP PC 3 18 agosto 2005)

" ADR

Quando un mio collega ha comunicato ai AC 1 che potevano andare e ha cercato di

consegnare i documenti, la signora a questo momento ha iniziato ad ingiuriare

il mio collega PC 1 dicendogli inoltre che l'aveva picchiata ed ingiuriata, in

quanto sosteneva che i documenti gli erano stati riconsegnati in malo

modo."

(PP __________

11.

agosto 2005)

Secondo

il dire dell'agente PC 1, AC 1 si sarebbe rivolto a lui nei seguenti termini: "bastardo - stai attento che vengo a prenderti". Sempre PC 1 afferma

di avere sentito AC 2 dire "gianpirla o gianpicio,

vedrai che te la farò pagare"

" Ricordo

che il signor AC 1 mi ha detto "bastardo - stai attento che vengo a

prenderti". ADR A quel punto sono rientrato in centrale.Il capo gruppo mi

ha chiesto se potevo dare il mio nome ai coniugi AC 1AC 2, i quali avevano

richiesto di sapere i nomi di tutti i presenti. Gli ho risposto che non vi erano

problemi. In quel momento mi trovavo in centrale, ma le porte erano aperte. Ho

allora sentito la signora AC 2 dire "gianpirla o gianpicio, vedrai che te

la farò pagare" (il mio nome è PC 1). ADR Non sono più uscito dalla

centrale, in quanto volevo che la questione terminasse lì."

(PP PC 1

13.

settembre 2005)

L'agente PC

4.

ha affermato di avere udito AC 2 rivolgersi sia a lui, sia ai suoi colleghi

con i seguenti termini: "bastardo" "bastardi" "maiale" "figli

di puttana":

" (…)

la signora AC 2 si è avvicinata a me e dicendomi che era un

"bastardo" e un "maiale" mi ha sputato sulla giacca

all'altezza di un braccio. lo e i miei colleghi siamo rimasti calmi, perché

avevamo capito che loro volevano il confronto e che volevano che gli "mettessimo

le mani addosso". Per circa 10-15 minuti abbiamo invitato i AC 1AC 2 ad

andarsene, mentre loro hanno continuato ad insultarci. Gli stessi dicevano

inoltre che volevano sporgere denuncia ed il capo gruppo gli ha spiegato cosa

avrebbero dovuto fare. Gli insulti a noi indirizzati erano sempre quelli:

"maiali", "bastardi", "figli di puttana", e

venivano sia da lei che da lui, anche se lui faceva soprattutto minacce di

morte e fisiche."

(PP PC 4

11.

agosto 2005)

Secondo

il dire dell'agente PC 3, AC 1, parlando di lei al capo gruppo, si è espresso

in questi termini "quella trogia, troia non ha voluto darmi il suo nome"

" (…)

ha invitato i coniugi ad andarsene, ma la signora AC 2 ha detto che voleva

avere i nomi di tutti i presenti e, rivolgendosi al capo gruppo ma parlando di

me ha detto "quella trogia, troia non ha voluto darmi il suo nome". A

quel punto le ho risposto che certi titoli poteva tenerseli per sé e che

comunque il mio nome già glielo avevo dato ma era lei che non l'aveva voluto,

avendo gettato il mio biglietto da visita. Il capo gruppo le ha allora dato il

suo nome ed il mio, chiedendomi nel contempo di spostarmi in un altro ufficio,

anche perché ormai non sopportavo più il modo di fare della signora AC 2."

(PP PC 3

18.

agosto 2005)

Più in

generale, PC 2 ha affermato che nel corso di tutta l'operazione le frasi che i

coniugi rivolsero loro erano "testa di cazzo, vaffanculo, ti ammazzo"

" Ricordo

che ad un certo punto è intervenuto anche il mio collega PC 1, il quale voleva

restituire i documenti ai coniugi. Ricordo che ne era una discussione, in

quanto la signora AC 2 sostava che gli stessi gli erano stati buttati. Non

ricordo però se ci sono stati insulti nei confronti dei colleghi. Confermo che

sono stato insultato e ingiuriato da entrambi i coniugi durante tutto il corso

dell'operazione che sarà durata, mi sembra di ricordare, circa 45 minuti. Le

frasi da loro proferite erano prevalentemente "testa di cazzo, vaffanculo,

ti ammazzo" (…) entrambi hanno iniziato ad inveire contro di noi e non

volevano più lasciare l'ufficio. Ricordo che la mia collega PC 3 è stata insultata per la sua

costituzione fisica, mentre a me hanno detto frasi del tipo "ti ammazzo,

testa di cazzo". Ricordo che c'è stato ad un certo momento un attimo di

tensione, non ricordo però più i motivi che hanno portato a tale momento.

Ricordo però che ad un certo punto è arrivato il capo gruppo __________, il

quale ha cercato di calmare la situazione, dando il proprio nominativo ai AC

1AC 2 e dicendogli che se volevano reclamare contro l'operato mio e dei miei

colleghi avrebbero potuto tornare il giorno seguente."

(PP PC 2

18.

agosto 2005)

" ADR

Nel periodo dal momento in cui gli è stato comunicato che potevano andarsene al

momento in cui se ne sono andati, i coniugi AC 1AC 2 hanno continuato ad ingiuriare

(non ricordo le parole esatte) e hanno pure cercato lo scontro fisico con tutti

i presenti. Quando finalmente siamo riusciti a portarli fuori, ricordo che sono

stati ancora all'esterno del portone per alcuni minuti a urlare epiteti nei

nostri confronti."

(PP __________

11.

agosto 2005)

AC 1 ha

negato di avere insultato gli agenti.

" Il

Magistrato mi comunica che nell'ambito delle querele citate in ingresso i

querelanti hanno dichiarato che io avrei rivolto loro sia al momento del fermo,

che successivamente, presso il posto di polizia insulti come tali per esempio

"bastardi, poliziotti di merda, figli di puttana, maiali". L'agente PC

1.

ha riferito che la lui si sarebbe rivolto con la frase "ti ammazzo testa

di cazzo" mentre l'agente PC 2 sostiene che con sua moglie avrebbe detto

"non avete il diritto, teste di cazzo, vaffanculo". E' ben possibile

che io quella sera imprecassi dicendo qualche cosa del tipo "parca troia,

non avete il diritto", escludo però che mi sono rivolto agli agenti con

qualcuno degli epiteti di cui é stata fatta menzione prima."

(PP AC 1

4.

ottobre 2005)

Anche AC

2.

ha negato di avere insultato gli agenti di polizia, in particolare negando di

essersi rivolta all'agente PC 1 con i termini "vaffanculo

testa di cazzo" e di avere usato termini quali "bastardi, maiali, poliziotti

di merda, figli di puttana"

" D: PC

1.

(uno degli agenti) sostiene che lei gli avrebbe detto "vaffanculo testa

di cazzo": come prende posizione? R: Non é vero che io ho detto queste

cose, evidentemente lui ha fatto questa denuncia per pararsi il culo. D:

Secondo un altro agente (PC 3) l'avrebbe sentita rivolgersi a PC 1 dicendo

"vaffanculo testa di cazzo" e rivolgendosi al capogruppo ma parlando

di lei (PC 3) avrebbe detto "quella logia, troia non ha voluto darmi il

suo nome": come prende posizione? R: Non é assolutamente vero. Oltretutto

questa persona non era presente quando io parlavo con PC 1. lo e questo agente

eravamo all'interno di un ufficio e l'agente PC 3 non era presente."

(PP AC 2

3.

ottobre 2005)

" L'agente

PC 4 sostiene che lei e suo marito vi sareste rivolti ai colleghi della

cantonale con frasi tipo "bastardi, poliziotti di merda, figli di

puttana": cosa risponde?R: anche in questo caso si tratta di una cosa a

assolutamente non vera.

D: Ancora l'agente PC 4 ha sostenuto che presso

la stazione di polizia vi sareste ancora rivolti a loro con epiteti di:

"maiali, bastardi, figli di puttana" ed inoltre dichiara che ad un

certo momento lei si sarebbe avvicinata a questo agente dicendogli che era un bastardo

e un maiale e che gli avrebbe sputato sulla giacca: cosa risponde?

R: non é assolutamente vero. Questi agenti danno

i numeri."

(PP AC 2

3.

ottobre 2005)

La donna

ha altresì negato di essersi rivolta all'agente PC 1 con i termini di "Giampirla o Giampicio, vedrai che te la farò pagare":

" D:

L'agente PC 1 sostiene che lei l'avrebbe inoltre chiamato "Giampirla o

Giampicio, vedrai che te la farò pagare": come risponde?

R: non é vero. lo volevo solo in dietro la mia

patente."

(PP AC 2

3.

ottobre 2005)

In aula

entrambi gli accusati hanno finito per riconoscere, anche se con toni sfumati,

le loro responsabilità attribuendo il tutto alla tensione del momento.

9.3

Secondo

l'ipotesi accusatoria, AC 1, nel 2005, dopo aver preso accordi con un non

meglio identificato “__________” in vista della vendita di kg 100 di canapa al

prezzo di fr. 50'000.-, avrebbe contattato ed acquistato da PC 5 kg. 121,7 di

tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo di fr. 25'000.-.

Avrebbe poi fatto trasportare in __________, indi detenuto al proprio domicilio

ed in parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista della

successiva vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di furto)

della medesima canapa destinata alla vendita di sostanza stupefacente;

Come già

anticipato al consid. C8, il 2 settembre 2005, vennero sequestrati, presso il

domicilio di AC 1, poche ore dopo la consegna dei pacchi da parte della ditta

di spedizioni __________, 114,38 chili di canapa dal tenore di THC compreso tra

il 3.2 ed il 5.2.% (cfr. rapporto di arresto del 2.9.2005 AI 1.1.). Parte di

questo stupefacente, e comunque solo i fiori della pianta, erano già stati

sigillati sottovuoto in dieci sacchi di plastica da ca. un chilo ciascuno.

AC 1 ha

ammesso, solo in inchiesta, e solo nella forma del dolo eventuale le sue

responsabilità.

In aula

l'imputato ha modificato le sue dichiarazioni affermando che PC 5 -il

commerciante friborghese che gli vendette la canapa - lo aveva convinto che

l'acquisto e la successiva messa in commercio della canapa era assolutamente

legale.

Gli

accertamenti della Corte in punto a questo capo di accusa sono i seguenti:

a) Sulla

sostanza stupefacente ritrovata a casa sua la mattina del 2 settembre ed in

particolare sull'uso cui sarebbe stata destinata, AC 1, in occasione del primo

interrogatorio di polizia, ha affermato che intendeva "imballare

sottovuoto tutta la merce ricevuta oggi e di trovare una ditta nella svizzera

tedesca o francese per poter sviluppare insieme, dopo aver distillato la

canapa, un fertilizzante naturale da appendere nelle serre. La merce

sequestrata dalla polizia ha una percentuale di semi che arriva oltre il 60%.

Gli stessi dovevano essere separati per generare alimentari, il resto della pianta

doveva servire per la distillazione." (PS AC 1 2.9.2005)

L'inverosimile

spiegazione fu, poi, corretta, in occasione del secondo verbale di polizia

quando AC 1 ha ammesso che la canapa doveva essere venduta quale stupefacente ad

un certo Sem.

Davanti

al magistrato, poi, l'imputato ha affermato di non avere detto da subito la

verità perché voleva proteggere l'acquirente (cfr. PP AC 1 23.9.2005).

Questa

spiegazione è stata ben presto ritrattata.

Il 4

ottobre 2005, sempre davanti al Magistrato, AC 1 ha affermato di non avere

detto da subito la verità "perché sapevo che é legale produrre olio

essenziale" ed ha attribuito, la sua precedente dichiarazione ad una

sua incomprensione con il verbalizzante (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005) .

" In

occasione del mio ultimo verbale davanti a questo magistrato ho risposto che in

realtà volevo proteggere l'acquirente. Ora preciso che in questa circostanza

(verbale 23.9.2005) mi sono espresso in modo confuso e quindi probabilmente non

sono stato capito bene."

(PP AC 1

4.

ottobre 2005)

b) Sull'identità

di __________, l'imputato non ha fornito molte indicazioni. Ha precisato di

averlo conosciuto nel 2003 presso il negozio __________. L'uomo si era

presentato come fornitore di canapa ed era interessato ad ottenere delle

informazioni sul commercio di canapa in __________.

Sem

avrebbe confidato all'imputato di essere stato sino ad allora attivo nella

regione di __________ ma che, a causa di un intervento delle autorità

inquirenti nei suoi confronti, era alla ricerca di altre nicchie di mercato per

continuare la sua attività. Dopo questo primo incontro, AC 1 rivide l'uomo in altre

due occasioni alla fiera __________ e per le strade della

capitale. (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005)

c) Sulle

circostanze che portarono AC 1 ad entrare in affari con __________, l'imputato

ha riferito che, in occasione di un incontro avvenuto nel marzo del 2005, __________

gli chiese se poteva procurargli della canapa a basso costo.

AC 1 -

sprovvisto, a quel momento, di un fornitore di canapa - si attivò e prese

contatto con PC 5, titolare della ditta __________ con

sede nei __________ e con una filiale nel canton __________. L'imputato aveva

letto dei suoi articoli su riviste specializzate del settore (cfr. PS AC 1

2.9

).

Sem si

fece, nuovamente, vivo nell'estate del 2005 e chiese a AC 1 di procurargli 100

chili di canapa.

Va, qui,

precisato che i contatti tra __________ e AC 1 avvenivano sempre

telefonicamente, su chiamata del primo che si serviva solo di cabine

telefoniche.

AC 1 si

recò, quindi, di persona da PC 5.

In

occasione di un primo viaggio controllò la merce e trattò il prezzo. In un secondo

viaggio, avvenuto il 23 agosto 2005, preparò le scatole contenenti la merce

acquistata, che gli sarebbero stati spediti presso il suo domicilio, e pagò la

merce in contanti. PC 5 non gli rilasciò alcuna fattura (cfr. PS AC 1 5.9.2005).

AC 1

finanziò l'acquisto della canapa con i soldi (fr. 25'000.--) risparmiati

dall'attività del negozio __________. (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005)

d) Secondo

il dire dell'imputato, questi non informò PC 5 che il destinatario finale della

merce era __________.

Sulle

ragioni di tale silenzio AC 1 ha, in sostanza, ammesso che non era in grado di

garantire ad PC 5 che il destinatario finale della canapa ne avrebbe fatto un

uso legale.

" D4

per quale motivo lei ha fatto arrivare la canapa al suo domicilio, per poi,

come sostiene, rivenderla a "__________"?R4 Perché __________ la

voleva tutta imballata in sacchetti da 1 chilo ca. sottovuoto. Perché se avessi

chiesto ad PC 5 di compiere questa operazione da lui, si sarebbe chiesto il

motivo.."

(PS AC 1

13.9

)

" D:

mi viene fatto presente che in occasione del mio verbale di polizia 13.9.2005

pag. 2 avevo dichiarato "perché se avessi chiesto ad PC 5 di compiere

questa operazione da lui (confezione di sacchetti da 1 kg di canapa, ndr) si

sarebbe chiesto il motivo". Cosa voleva dire con questa sua risposta? R:

intendevo dire che mi avrebbe fatto delle domande circa la destinazione della

canapa ed io non avrei saputo rispondergli con chiarezza. PC 5 sapeva cioè a

chi la vendeva (cioè a me) ma io non ero in grado di giustificare la

destinazione finale e non volevo iniziare un discorso di questo tipo. PC 5

voleva cioè essere sicuro che le cose andassero a finire legalmente e per

questa ragione mi avrebbe chiesto conto della destinazione ultima della merce

fornita che io però non potevo dargli. Era chiaro che io non volevo far sorgere

dubbi a PC 5 sulla destinazione della canapa da me acquistata, come del resto se

lui mi avesse fatto sorgere dei dubbi sull'origine della medesima merce, io poi

avrei dovuto scavare per verificare di cosa esattamente si trattava. Se per

esempio avessi saputo che la merce arrivava dall'__________, allora non mi

sarebbe interessata."

(PP AC 1

14.

ottobre 2005)

e) Gli

accordi presi con __________ prevedevano la fornitura dei 100 kg di canapa, e

meglio dei fiori della canapa, imballati sottovuoto in sacchi da un chilo

ciascuno. La consegna sarebbe avvenuta a casa di AC 1

(cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005, PP AC 1 14 ottobre 2005).

AC 1 ha,

in un primo momento, dichiarato di non sapere cosa __________ avrebbe fatto

della canapa ed ha aggiunto, anche, di non avere pensato che egli avrebbe

potuto farne un uso illegale:

" D:

quale era la destinazione della canapa che lei ha comperato per conto di __________?

R: era a lui destinata. lo non sapevo cosa questo __________ poi ne avrebbe

fatto. (…) ADR io a __________ non ho chiesto garanzie riguardo l'uso lecito

della canapa che gli fornivo. (…) D: lei avrebbe potuto escludere in modo

assoluto che __________ avrebbe usato la canapa a fini stupefacenti? R: non ci

ho pensato."

(PP AC 1

4.

ottobre 2005)

In

seguito, AC 1 ha finito per riconoscere di avere, in realtà, considerato la

possibilità che Sem facesse un uso illegale della canapa.

" In

effetti malgrado il basso tenore di THC non avevo potuto escludere che la merce

da me acquistata da PC 5 e poi rivenduta a __________ avrebbe potuto finire sul

mercato degli stupefacenti. Si trattava di qualche cosa sulla quale io non

avevo certezze né un informazione chiara, ma é vero che ho considerato anche

questa possibilità."

(PP AC 1

14.

ottobre 2005)

In aula, AC

1.

è, nuovamente, ritornato sui suoi passi ed ha affermato di essere stato

all'oscuro dell'uso che __________ avrebbe fatto della sostanza stupefacente.

g) Per

quanto concerne il motivo a delinquere, AC 1 ha dichiarato di avere agito per

scopo di lucro.

Egli

avrebbe guadagnato dall'operazione con __________ fr. 25'000.-- (PP AC 1 14

ottobre 2005).

h) Al

momento dell'irruzione della polizia presso il domicilio dell'imputato, gli

inquirenti notarono la presenza di una telecamera installata fuori da una

finestra dell'appartamento e di un fucile carico.

AC 1 ha

spiegato che la presenza della telecamera, peraltro non funzionante, era legata

a non meglio specificati problemi di vicinato e che il fucile (che, l'imputato,

per sua stessa ammissione, caricava tutte le sere e scaricava tutte le mattine)

aveva mero scopo di difesa nel caso in cui qualcuno gli fosse entrato in casa.

i) AC 2

si è dichiarata estranea ai fatti imputati al marito ed ha aggiunto che alla

vista dei pacchi di canapa da questi ricevuti il 2 settembre 2005, si arrabbiò

"perché non mi era stato detto niente. In effetti ho chiesto a mio

marito che cos'era questa roba e che era scemo perché non mi aveva detto

niente. Ero inoltre arrabbiato perché l'appartamento era intestato a mio nome e

non volevo problemi. Quando dico che non volevo problemi, intendevo dire che

magari non aveva l'autorizzazione per tenerla o per lavorarla e quindi ci

poteva essere un problema con l'autorità." (PP AC 2 3 ottobre 2005).

l) PC

5.

ha presentato al Ministero pubblico la richiesta di restituzione della canapa

in quanto, a suo dire la signora AC 2 gli avrebbe comunicato l'intenzione di AC

1.

di restituirgli la merce a seguito dei problemi nati con le autorità

inquirenti. La domanda è stata respinta per difetto di legittimazione attiva.

La stessa

richiesta presentata durante il dibattimento non ha avuto sorte migliore.

Ciò

posto, PC 5, prima (AI4.5.), ed il difensore di AC 1, poi (doc. TPC 9), hanno

versato agli atti tutta una serie di sentenze per dimostrare la legittimità del

commercio della __________.

Le

sentenze, invero, riguardano dei coltivatori di canapa fornitori della __________.

In tutti

i casi in cui il tenore di THC risultava superiore allo 0.3% l'autorità giudicante

ha ritenuto la canapa quale stupefacente ed ha assolto gli imputati soltanto

nei casi in cui non vi erano accertamenti atti a dimostrare la loro volontà o

consapevolezza di coltivare della sostanza stupefacente, vuoi perché l'agricoltore

si era informato presso le autorità competenti, vuoi perché aveva ricevuto

conferme dalla __________ secondo cui il prodotto grezzo non sarebbe stato

utilizzato quale stupefacente.

Il PP,

nella sua requisitoria, ha informato la Corte del fatto che PC 5 è stato

indagato ed è, attualmente, accusato, dalle autorità inquirenti del Canton __________,

di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per il suo commercio di

canapa.

9.4

Secondo

l'ipotesi accusatoria, AC 1 avrebbe consumato, tra il mese di febbraio 2004 ed

il mese di settembre 2005, 100 grammi di canapa (marijuana) e 3 grammi di hascisch.

L'imputazione

è ammessa.

AC 1,

interrogato sul suo consumo di sostanze stupefacenti, ha dichiarato - in

occasione del suo secondo arresto - di avere consumato dal gennaio 2004 al

settembre 2005 il quantitativo per il quale è stato accusato.

" D:

lei in questo momento si sente bene? R: Non tanto perché sono stato preso con

la canapa e tutto lascia credere che sono colpevole perché sono stato

arrestato. D: Ha problemi fisici? R: No in generale sto bene, attualmente sono

in cura, da quasi 13 anni, metadonica, prendo 10 Ketalgine al giorno. Non

consumo più droghe "pesanti" dal 1999. Consumo unicamente canapa in

modo saltuario in diverse forme come tè, sigarette di marijuana, hashisch.

Tengo a dire che lunedì ho un appuntamento dal mio dentista per l'estrazione

del dente del giudizio. Preciso che il mese di febbraio 2004 sono stato

arrestato per 1 giorno ed inchiestato, avevo già chiarito i miei consumi fatti

fino ad allora. Stimo che da febbraio 2004 fino ad oggi ho consumato circa 100

grammi di canapa e 3 grammi al massimo di hashish. ADR: che queste droghe le ho

acquistate in un canapaio dì Bienne. ADR: che non ho consumato altre droghe.

ADR: che non ho mai venduto droga alcuna."

(PS AC 1

02.09

)

E. In

diritto

10.

Per l'art. 19 n. 1 LFStup sanziona, tra l’altro, chiunque, intenzionalmente

e senza essere autorizzato, coltiva, acquista, detiene e vende stupefacenti. Secondo

costante giurisprudenza, la coltivazione, l'acquisto e la vendita di canapa

(pianta e/o fiori) e di suoi derivati è punibile a norma dell'art. 19 cifra 1

LFStup se lo scopo è quello di estrarne stupefacenti. L’infrazione è realizzata

dal profilo oggettivo quando l’autore coltiva, acquista, detiene o vende della

canapa che può essere consumata come stupefacente, il che è il caso quando il suo

tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF 126 IV 198).

Dal punto

di vista soggettivo, l’infrazione è realizzata quando l’autore sa che la canapa

che coltiva, acquista, detiene o vende sarà usata come droga. E’ di conseguenza

punibile ai sensi della norma in discussione il fatto di coltivare, acquistare,

detenere o vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente (DTF

126.

IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ 2002 I

446).

Per

l'art. 19 n. 2 lett. c) LFStup è un caso grave, e quindi è punito con una pena

detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria, se l'autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno considerevole. Secondo la giurisprudenza è considerevole

ai sensi di questa disposizione un guadagno uguale o superiore a fr. 10'000.-

(DTF 129 IV 253) ed è da considerarsi grossa una cifra d'affari di fr.

100'000.- o più, realizzata trafficando stupefacenti per mestiere (DTF 129 IV

188).

11.

Ai

sensi dell'art. 19a n. 1 è autore di contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti ed è punito con la multa, chiunque, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione

giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo.

12.

Giusta

l'art. 177 cpv. 1 CP è autore di ingiuria, ed è punito, a querela di parte, con

una pena pecuniaria sino a 190 aliquote giornaliere, chiunque offende con

parole, scritto, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona.

F. Valutazione

dei fatti

13.1

La Corte ha confermato integralmente l'AA ad eccezione

dell'imputazione a carico di AC 1 di contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti, limitatamente al periodo febbraio 2004 - 27 novembre 2004, per

intervenuta prescrizione.

13.2

Per

quanto riguarda la messa in commercio, nel contesto

del negozio __________, di un quantitativo di

almeno 21,1 chili

di fiori di canapa, per una cifra di affari

realizzata di almeno

fr. 190'218.--, la Corte ha ritenuto AC 1 e AC 2 autori

colpevoli del reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli

stupefacenti ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. c LS.

I fatti,

dal profilo oggettivo, non sono stati contestati (cfr. AC 2: PS 8 settembre

2003; PP 9 settembre 2003; PP 3 ottobre 2005; AC 1: PS 8 settembre 2003; PP 9

settembre 2003; PP 4 ottobre 2005). AC 1 e AC 2 hanno ammesso di avere venduto

dal 14.11.2001 al 16.08.2003, canapa sotto forma di sacchetti odorosi per un

valore complessivo di fr. 190'218.--. Il quantitativo di canapa venduto di 21,1

chili a loro imputato - e da entrambi riconosciuto come corrispondente alla

realtà - è stato calcolato procedendo ad una media tra l'importo registrato a

contabilità sotto la voce "canapa" e il prezzo di vendita medio dei

sacchetti odorosi venduti presso il negozio __________.

Dal

profilo soggettivo il reato è stato contestato nelle fasi iniziali

dell'inchiesta. I coniugi AC 1AC 2 avevano tentato di giustificare il loro

agire affermando che loro vendevano sacchetti profumati e non sostanza

stupefacente. Poi, nelle fasi successive dell’inchiesta e in aula, gli imputati

hanno ammesso di essere stati, in realtà, perfettamente consci dell'uso illegale

che gli acquirenti dei sacchetti profumati avrebbero fatto della canapa ivi

contenuta (cfr. ver. dib. pag. 2). Consapevolezza, per altro, attestata dal

prezzo di vendita dei sacchetti in funzione del tenore di THC contenuto

(in-door, out-door), dalla vendita di oggetti abitualmente usati per il consumo

della marijuana come stupefacente (ad esempio, le cartine, il trituracanapa,

ecc), dalle dichiarazioni dei loro clienti circa la qualità del contenuto dei

sacchetti odorosi, ed anche dalle, tanto decantate, precauzioni prese per

evitare la vendita a minorenni che non si spiegherebbero se il commercio fosse

stato ritenuto legale.

13.3

Per

quanto attiene ai fatti del 27 gennaio 2004, la Corte ha ritenuto i coniugi AC

1AC 2 colpevoli di ingiurie ai danni degli agenti della polizia cantonale PC 2,

PC 3, PC 1 e PC 4. Le dichiarazioni convergenti degli agenti di polizia e le

contraddizioni rilevate dalle dichiarazioni degli accusati, in punto ai fatti

che hanno coinvolto AC 2 e l'agente di polizia cantonale PC 1, nonché le

ammissioni sfumate dell'ultima ora rese dagli accusati in aula, hanno portato

la Corte a ritenere AC 1 e AC 2 autori colpevoli di ingiurie così come esposto

nell'atto di accusa.

13.4

Per

quanto concerne il consumo di stupefacenti ascritto a AC 1, peraltro ammesso

dallo stesso imputato, la Corte ha confermato l'imputazione di contravvenzione

alla legge federale sugli stupefacenti ad eccezione, come detto, dei reati nel

frattempo caduti in prescrizione.

13.5

Per

quanto attiene, da ultimo, all'acquisto di 121,7 chili di canapa, da parte di AC

1, la Corte ha confermato l'accusa di infrazione aggravata alla legge sugli

stupefacenti.

La canapa

acquistata da PC 5, recapitata al domicilio di AC 1 in data 2 settembre 2005

era, dal profilo oggettivo, della sostanza stupefacente.

Il suo tenore

di THC è infatti compreso tra il 3.2% ed il 5.2%.

A nulla

valgono le tesi, per altro suggerite dal signor PC 5 agli accusati

nell'imminenza del processo (cfr. allegato B al doc. TPC 9), secondo le quali

solo un tenore di THC superiore al 5% avrebbe effetti psicotropi.

Il

Tribunale federale è stato più che chiaro sull'argomento: la canapa che

presenta un tenore di THC superiore allo 0.3 % è da considerarsi dello

stupefacente.

Dal

profilo soggettivo, la Corte è giunta alla conclusione che AC 1 abbia

acquistato la canapa alfine di rivenderla per scopi illeciti. Il giudizio della

Corte si fonda, in parte, sull'ammissione, invero parziale, ma comunque

sufficiente ai fini del presente giudizio, di AC 1 che, in inchiesta, dopo

avere fornito dichiarazioni contrastanti sulla destinazione della canapa, ha

finito per ammettere di avere preso in considerazione l'eventualità che il suo

acquirente avrebbe fatto un uso illecito della canapa a lui destinata. Tale

dichiarazione è stata poi ritrattata in aula, ma senza esito, in quanto,

numerosi ed altri indizi portano a concludere che l'imputato era perfettamente

a conoscenza dell'uso stupefacente cui era destinata la canapa acquistata dal

signor PC 5

Le

dichiarazioni contraddittorie circa la destinazione della canapa, le reticenze

dell'accusato sull'identità del suo acquirente, la preoccupazione ammessa e poi

convenientemente ritrattata di doverlo proteggere, il fatto che questi lo

chiamasse solo da cabine telefoniche, il prezzo di vendita della canapa sono

tutti indizi univoci e convergenti di un uso illecito dello stupefacente in

esame.

Inoltre

l'accurata selezione dei fiori della pianta, operata dall'accusato al momento

del suo arresto, in sacchetti da 1 chilo ciascuno unita alle reticenze

dimostrate alla polizia al momento del loro intervento, senza dimenticare -

così come osservato dal procuratore - i rimproveri che AC 2 ha rivolto al

marito ("sei uno scemo") al momento della ricezione del quantitativo

di canapa, vanno ad aggiungersi ad un quadro di per sé già più che convincente

circa il reale intento dell'imputato di vendere consapevolmente dello

stupefacente ad un cliente desideroso di acquistarlo al punto di dichiarasi

disposto a spendere fino fr. 50'000.-- per 100 chili di canapa, ovvero disposto

a pagare il prezzo usuale della canapa out-door.

G. Commisurazione

della pena

14.

Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla

colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni

personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai

sensi del cpv. 2 del citato articolo, la colpa è determinata secondo il grado

di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Ai sensi

dell'art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

15.

La

colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva

dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto

volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in

cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in

narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz,

La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

16.

AC 1

deve rispondere (in parte in correità con AC 2) di infrazione aggravata alla

legge federale sugli stupefacenti, realizzando per mestiere una cifra di affari

complessiva di circa fr. 215'000.-- per avere trafficato circa 140 chili di

canapa. Egli deve inoltre rispondere per il reato di ingiurie e per quello di

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (va precisato che

quest'ultima contravvenzione non ha, in pratica, influito sulla commisurazione

della pena).

16.1

Per la

valutazione della copa del condannato, è stato considerato il fatto che egli ha

agito per mero scopo di lucro e che ha trafficato in un periodo non certamente

breve un quantitativo non trascurabile di canapa.

Ma

soprattutto, quel che rende particolarmente grave la colpa di AC 1 è il fatto

che egli ha delinquito malgrado avesse al suo attivo ben cinque precedenti

condanne, di cui quattro legate agli stupefacenti ed il fatto che, dopo la

chiusura del negozio __________, ad inchiesta ancora in corso, egli ha

reiterato il suo agire illecito, trafficando, sempre per mero spirito di lucro,

un quantitativo di canapa superiore di ben cinque volte rispetto a quello

trafficato presso il negozio __________ con ciò dimostrando di essersi in

qualche modo stabilmente accomodato nel traffico illecito di canapa

stupefacente.

Infine,

nella valutazione della colpa dell’accusato, è poi stato considerato il fatto

che egli si è reso colpevole, in aggiunta a quanto sopra, anche del reato di

ingiurie nei modi – davvero pesanti – di cui s’è detto sopra dimostrando, con

il suo comportamento incivile, un preoccupante disprezzo per le regole e una

buona dose di arroganza e prepotenza.

A favore

dell’accusato, ed in particolare per il capo di accusa 1. lett. a ), la Corte

ha tenuto conto, in applicazione della nota giurisprudenza del TF, del

particolare clima che all’epoca ancora regnava in Ticino.

Non è

stato, invece, possibile ritenere, a beneficio del condannato, né un suo

pentimento né una sua presa di coscienza degli errori né una sua buona

collaborazione con gli inquirenti ritenuto come emerga da quanto sopra che

Buholzer non è mai stato né spontaneo né limpido nelle sue ammissioni che ha

sempre fatto a denti stretti negando tutto quanto era possibile negare e

ritrattando spesso e volentieri quanto faticosamente ammesso in precedenza,

anche al di là dei limiti della decenza.

Nemmeno

in aula AC 1 ha voluto mostrare di sé un’immagine migliore tanto è vero che ha

cercato sino all’ultimo di sminuire le sue responsabilità, tentando di

sdoganare la tesi secondo cui dei 100 kg di canapa egli intendeva fare un uso

del tutto lecito (confezionando con essi, uniti alla verbena , un te innocuo) e

tentando di far credere alla Corte che, in realtà, nemmeno dal profilo

oggettivo, nonostante il tenore di THC accertato, quella canapa poteva

considerarsi stupefacente.

Tutto

questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 la pena

detentiva di 18 mesi.

16.2

Ai

sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di un

pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Giusta

l'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una

pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente

conto della colpa dell'autore.

Nonostante tutto, in particolare nonostante i

suoi precedenti, nonostante le frottole raccontate e nonostante l’assenza di un

reale pentimento, la Corte ha voluto mostrarsi (forse troppo) generosa ed ha

ritenuto che la buona condotta tenuta da AC 1 negli ultimi due anni e le

dichiarazioni rese in aula secondo cui egli avrebbe definitivamente abbandonato

il consumo di stupefacenti impedissero di formulare quella prognosi sfavorevole

che, invece, era con forza suggerita da tutto il resto della sua storia

personale e dal suo comportamento durante l’inchiesta e durante il

dibattimento.

Così, come detto in uno sforzo di generosità, la

Corte ha ritenuto di non dover formulare una prognosi totalmente negativa, tale

da rifiutargli la concessione della sospensione della pena detentiva.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto particolarmente

grave la colpa di AC 1 che a due anni di distanza dall'ultima condanna per

traffico di stupefacenti ha nuovamente delinquito persistendo poi nell’illecito

ancora un anno dopo malgrado fosse ancora pendente una procedura penale a suo

carico dimostrando, con ciò, un’evidente mancanza di elaborazione delle

precedenti condanne, nonostante sia seguita, per almeno due di esse,

l'esecuzione nella forma degli arresti domiciliari.

Stanti queste premesse, ed essendo evidente come

le precedenti espiazioni di pena abbiano mancato il loro effetto rieducativo,

la Corte non ha potuto esimersi, per non rischiare di banalizzare le reali

responsabilità dell'accusato, dall’ordinare parziale esecuzione della pena sospendendola

solo parzialmente nella misura di 12 mesi.

17.

AC 2

deve rispondere (in correità con AC 1) di infrazione aggravata alla legge

federale sugli stupefacenti, realizzando per mestiere una cifra di affari

complessiva di oltre fr. 190'218.--, per avere trafficato un quantitativo di

canapa di complessivi ca. 21 chili, cui si aggiunge il reato di ingiurie.

17.1

La

gravità oggettiva dei reati commessi risulta essenzialmente dall’infrazione

aggravata alla LFStup. Il limite inferiore di dodici mesi, posto dall'art.19 n.

1.

cpv. 9 LStup, è aumentato di 1 mese in considerazione del fatto che AC 2, non

è incensurata, e, come il marito, non ha esitato a persistere nella vendita di

sostanza stupefacenti anche dopo l'intervento della polizia avvenuto nei primi

mesi del 2003 e in considerazione dell’odioso comportamento tenuto nei

confronti degli agenti di polizia che potrebbe essere visto come un

preoccupante indizio ad una pericolosa tendenza alla prevaricazione.

Dal punto

di vista soggettivo la posizione di AC 2 è più favorevole di quella del marito.

I precedenti della condannata non sono specifici e dopo i fatti dell'__________

- eccezion fatto per le ingiurie proferite agli agenti di polizia- non ha più

interessato la giustizia.

Come per

il marito, anche a suo favore per i reati commessi con la messa in commercio

della canapa, la Corte ha ritenuto il particolare clima dell’epoca.

Infine, a

suo favore, la Corte ha considerato che, dal 2004, la donna ha tenuto buona

condotta.

Tutte

queste circostanze hanno quindi permesso di contenere la pena detentiva a suo

carico in 13 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

17.2

L'assenza

di una prognosi negativa ha, poi, permesso di concedere la sospensione

condizionale della pena con un periodo di prova di 2 anni e di rinunciare alla

revoca della sospensione della pena di 75gg di

detenzione inflitta dal MP in data 10.5.1999, pena per cui la condannata è

stata solo ammonita.

H. Parti

civili

18.

PC 5

si è presentato in aula ed ha chiesto di potersi costituire PC, chiedendo la

restituzione della canapa posta sotto sequestro.

A ragione

il Procuratore pubblico si è opposto all'ammissione stessa della sua

costituzione di PC.

Ai sensi

dell'art. 69 CPPT , puòm costituirsi parte civile soltanto chi è direttamente danneggiato

moralmente o materialmente da un reato.

Non è il

caso di PC 5 che, semmai, è danneggiato da una violazione contrattuale di AC 1.

E’ stato

sostenuto che AC 1, dopo il sequestro della sostanza stupefacente, abbia deciso

di retrocedere dal contratto, che questa retrocessione sia stata accettata da PC

5.

che avrebbe restituito a AC 1 quanto pagato per l’acquisto della canapa.

Di tutto

questo non c’è traccia in atti tanto che il tutto appare quanto meno pretestuoso.

Ma,

comunque, anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere che quanto sostenuto

sia davvero successo, ciò non basterebbe ancora ad attribuire ad PC 5 il ruolo

di persona danneggiata direttamente dal reato per cui AC 1 è stato condannato

La Corte

ha quindi respinto la sua richiesta di costituzione di PC e non è entrata nel

merito della richiesta di restituzione della canapa.

I. I

sequestri

19.

È

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono

cellulare (senza scheda); della bilancia da cucina, della vacuumatrice e del

fucile, in quanto non sono stati utilizzati per la commissione dei reati.

L. Spese

20.

AC 1 e AC 2 sono condannati, in solido, al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

Rispondendo A: affermativamente

ai quesiti posti, ad eccezione dei quesiti 2 e 3.4. cui viene risposto

affermativamente solo in parte;

B: affermativamente

ai quesiti posti, meno che al quesito 3 e parzialmente al questito 4.4.

visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 50, 51, 69, 97, 103 e segg, 177 CP;

19.

n. 1 e

n. 2 lett. c), 19a n.1 LS;

67.

e segg CPPT;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

in correità

con AC 2, trafficato complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa ad uso

stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218.--;

1.1.2

acquistato

kg. 121,7 di canapa (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) destinati alla vendita

quale stupefacente;

1.2

contravvenzione

alla legge federale sugli stupefacenti

per avere,

tra il 28.11.2004 ed il mese di settembre 2005,

senza essere autorizzato, consumato, quale

stupefacente, canapa e hascisch;

1.3

ripetute

ingiurie

per avere

il 27.1.2004,

offeso l'onore di PC 2, PC

3.

e PC 4.

2.

AC 2 è autrice colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

in correità con AC 1,

trafficato complessivamente almeno kg 21,1 di

fiori di canapa

ad uso stupefacente, realizzando una cifra

d’affari di almeno

fr. 190'218;

2.2

ripetute

ingiurie

per avere,

il 27.1.2004

offeso l'onore di PC 1, PC

2, PC 3 e PC 4;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

3.

AC 1 è

prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti

per il periodo mese di febbraio 2004 - 27 novembre

2004.

4.

Di

conseguenza,

4.1

AC 1 è

condannato alla pena detentiva di 18 mesi, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

4.2

AC 2 è

condannata alla pena detentiva di 13 mesi, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto.

5.

AC 1 e AC

2.

sono condannati, in solido, al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.--

e delle spese processuali.

6.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa nella misura di 12 mesi con un periodo

di prova di 3 anni; per il resto la pena è da scontare.

7.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa condizionalmente e alla

condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni.

8.

Non è revocata

la sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione inflitta dal

Ministero pubblico del Canton Ticino in data 10.5.1999 a AC 2 e la condannata è

ammonita.

9.

Non è

ammessa la costituzione di PC del signor PC 5 rispettivamente della __________.

10.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare

(senza scheda); della bilancia da cucina, della vacumatrice e del fucile;

11.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'488.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'738.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 744.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 869.--

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 744.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 869.--

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster