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Decisione

72.2006.37

Infrazione aggravata alla LStup (trasporto, detenzione e vendita di eroina) - atti preparatori all'infrazione alla LStup (eroina) - contravvenzione alla LStup (sostanze stupefacenti) - aiuto al soggio

31 marzo 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I due sono stati arrestati presso l'abitazione di

AC 1.

Dal rapporto di arresto si legge che il 27

ottobre 2005, nell'ambito dell'inchiesta denominata "__________",

" si è

dato mandato all'ordine d'arresto per infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, inerente il nominato AC 1.

Lo stesso era chiamato in causa da due

tossicomani, __________, per un traffico di almeno 45 grammi di eroina.

Al momento del suo fermo e nella susseguente

perquisizione del suo appartamento, si rinvenivano circa 80 grammi di eroina,

circa 30 grammi di sostanza da esaminare, pastiglie di ecstasy e marijuana.

All'interno dell'appartamento veniva pure fermato

il cittadino iracheno sedicente AC 2, già richiedente l'asilo, privo di

permessi validi onde risiedere sul territorio Elvetico, colpito pure da un

ordine di arresto emanato dal Canton __________.

Questa persona veniva già citata nei verbali

d'interrogatorio di __________ quale corriere nel traffico di eroina fra la

Svizzera Interna ed il Ticino."

Il GIAR ha poi confermato l'arresto e AC 2 è

stato associato alle carceri pretoriali di __________.

4. I fatti

dell'atto di accusa

4.1. AC 1

non ha ammesso sin dall'inizio tutte le sue responsabilità. E' però vero che

nei vari verbali di interrogatorio egli ha costantemente ammesso sempre più quantitativi

di droga trafficata. Se nel primo verbale di polizia si è ad esempio limitato

ad ammettere la vendita di circa 20 gr di eroina, è altrettanto vero che nei

successivi, posto di fronte alle sue responsabilità, ha ammesso di aver venduto

quantitativi sempre maggiori. Nel verbale 24 novembre 2005 dinanzi alla polizia

AC 1 ha dichiarato:

" facendo

i dovuti calcoli nella mia abitazione sono arrivati almeno

850 grammi di eroina, di questi ne ho consumati

almeno 80, di conseguenza ne ho rivenduti almeno 670 grammi di eroina, la

Polizia ne ha sequestrato 100 grammi.

A chi ha rivenduto questa eroina?

A ___, ___, ___, ___, ___ ed ad uno sconosciuto

che so che gli ho dato 10 grammi.

A ___ ho venduto almeno 240 grammi.

A ___ ho venduto almeno 100 grammi di eroina.

A ___ ho venduto almeno 140 grammi di eroina.

Ad ___ ho venduto almeno 40 grammi di eroina.

A ___ ho venduto almeno 140 grammi di eroina.

Allo sconosciuto 10 grammi di eroina".

Questi quantitativi sono poi sempre stati

fermamente mantenuti da AC 1 anche di fronte alle contestazioni del magistrato

al quale, in base alle dichiarazioni degli acquirenti, ne risultavano di più,

tant'è che li ha poi formalizzati nell'atto di rinvio a giudizio. Senonchè AC 1

è assolutamente credibile quando indica i quantitativi venduti in ca. 670 gr.

In effetti le sue dichiarazioni corrispondono in modo sostanziale, qualche

imprecisione essendo al riguardo irrilevante poichè dovuta proprio alla

tipologia dei traffici di eroina laddove acquirente e venditore non tengono

ovviamente una contabilità formale e precisa, a quelle fatte dagli acquirenti __________

(240 invece di 250); __________ (140 invece di 160); __________ (140 giusti) e __________

(al quale AC 1 dice addirittura di averne venduta di più: 40 e non 5 gr). La

differenza è data per contro dalle affermazioni di __________ il quale ha riferito

di aver acquistato, già a partire da dicembre 2004, 210 gr. di eroina, mentre AC

1 ne ammette solo 100 da marzo 2005. Su questo punto evidentemente AC 1 ha

ragione: accertato come vedremo che il traffico è iniziato a marzo 2005 con il

primo viaggio a __________, AC 1 non può aver venduto droga a ___ già a dicembre

2004. D'altro canto ___ ha riferito che quando andava ad acquistare eroina da AC

1, spesso era presente AC 2 (verbale PS 5 ottobre 2005): ora, visto che, come

stabilito in entrata, i due si sono conosciuti a __________ nel febbraio/marzo

2005, non è possibile che i due fossero già attivi assieme con __________ nel

dicembre 2004. Ne discende che la Corte ha ritenuto anche su questo punto

credibili le affermazioni fatte dal AC 1 agli inquirenti nel corso

dell'inchiesta.

4.2. AC 1 ha spiegato al Magistrato inquirente:

" Circa

8 mesi fa ho iniziato a consumare eroina. È __________, quello che mi ha dato

il telefono con il numero e la persona che mi ha fatto provare l'eroina per la

prima volta.

ADR che quando ho iniziato a consumare ho avuto l'esigenza di

procurarmi soldi per acquistare l'eroina per il mio consumo. Una volta ho visto

AC 2 che era venuto a __________ proveniente dalla Svizzera Interna e sul lungo

lago con altri connazionali.

(...)

Il Magistrato mi chiede di spiegare nei

dettagli come sono entrato in contatto con AC 2.

L'ho incontrato e gli ho parlato dei miei

problemi di eroina.

Non è certo usuale parlare con un connazionale

subito di problemi di eroina.

In realtà ho incontrato più volte AC 2 e lui mi

ha proposto di portarmi dell'eroina e che avremmo messo in piedi questo

traffico".

Nel corso del verbale di confronto del 19 gennaio

2006 davanti al PP AC 1 ha confermato in modo convincente quanto già detto al

magistrato in occasione del suo interrogatorio del 25 novembre 2005 e alla polizia

il 17 gennaio 2006 e meglio:

" Riassuntivamente

io e AC 2 abbiamo acquistato, nel periodo da marzo 2005 sino al mio arresto,

complessivamente 850 grammi di eroina, di questi ne ho consumati almeno 80 (i

miei consumi all'inizio erano saltuari e poi sono andati aumentando), le

vendita al dettaglio, effettuate perlopiù da me e meno da AC 2 (che si occupava

piuttosto dei rifornimenti dalla Svizzera interna), ammontano a gr. 670 di

eroina. In aggiunta vi sono i circa 95 gr. sequestrati presso la mia abitazione.

(...)

ADR che tutta l'eroina da me trafficata a __________ è stata

trattata con AC 2.",

ribadendo più sotto

" Abbiamo

fatto questo lavoro di spaccio insieme. AC 2 me la portava e io la vendevo

sulla piazza di __________, dal mio appartamento ed anche talvolta uscendo.

Abbiamo diviso i proventi a metà io e AC 2."

Sui motivi che lo avrebbero spinto a fare

affermazioni volte a coinvolgere maggiormente l'amico per rapporto a quanto

ammesso da quest'ultimo, lo stesso AC 1 ha precisato di non avere alcun motivo

di aggravare la posizione di AC 2:

" La

verità è quanto ho dichiarato. Non vorrei mai danneggiarlo di più di quello che

ha effettivamente fatto." (AI

78)

Del resto è lo stesso AC 1 ad ammettere di aver

venduto direttamente a clienti un quantitativo maggiore di eroina rispetto a AC

2: certo, era lui che aveva i contatti con gli acquirenti in Ticino dove

viveva, mentre AC 2 li aveva con i fornitori della Svizzera interna dove aveva

prevalentemente vissuto da che si era dato alla macchia, come attestano le

ultime due condanne avvenute proprio nella Svizzera tedesca. Tant'è che i

guadagni, sempre come riferito da AC 1, venivano suddivisi a metà:

" malgrado

abbia effettuato vendite più io, rispetto ad AC 2, i guadagni sono stati sempre

divisi a metà; anche gli acquisti sono stati finanziati al 50% da ciascuno, a

parte nel quinto viaggio."

(AI 78 p. 14)

Lo stesso AC 1 precisa, con dovizia, i viaggi

eseguiti a __________:

"

1° viaggio: marzo

2005 viaggio effettuato da AC 2;

acquistati gr. 50

a credito;

2° viaggio: circa

aprile 2005 viaggio effettuato da AC 2;

acquistati gr.

100, pagati fr. 2'500;

3° viaggio: maggio

2005 viaggio effettuato da AC 2;

acquistati gr. 100, pagati fr. 2'500.-;

4° viaggio: giugno

2005 viaggio effettuato da AC 2;

acquistati gr. 50, pagati fr. 1'500.-;

5° viaggio: inizio luglio 2005 viaggio

effettuato da me a vuoto

per acquistare gr.

50;

6° viaggio: dopo la metà di luglio 2005

viaggio effettuato da me

e AC 2; acquistati

gr. 150, pagati fr. 4'000;

7° viaggio: agosto 2005 viaggio

effettuato da me solo;

acquistati gr. 100,

pagati fr. 3'000.-;

8° viaggio: settembre 2005 viaggio

effettuato da AC 2;

acquistati gr. 50,

pagati fr. 1'300.-;

9° viaggio: metà settembre 2005 viaggio

effettuato da AC 2;

acquistati

gr. 250, pagati fr. 6'000.-." (AI 78 p. 13)

Da notare che il quinto viaggio non è imputato a AC

2, ma al solo AC 1 al punto B1 dell'atto d'accusa. Ciò che dimostra ancora una

volta l'attendibilità della chiamata di correo di questi nei confronti di AC 2,

poiché scevro da ogni intento di aggravare la posizione dell'amico,

diversamente gli avrebbe attribuito anche il quantitativo di eroina di questo quinto

viaggio.

4.3. Che tra i due è nato un vero e proprio sodalizio in punto allo

spaccio dei quantitativi di eroina qui riportati è provato in modo cristallino

sia dalle affermazioni credibili di AC 1 in corso di istruttoria, sia dalla

logica delle cose sia infine da diversi riscontri oggettivi.

Già si è detto come le affermazioni di AC 1

abbiano trovato sostanziale riscontro nelle affermazioni degli acquirenti nonché

dell'assenza oggettiva - nemmeno lo stesso AC 2 è stato capace in aula di dare

una spiegazione che renderebbe anche solo plausibile la tesi secondo la quale AC

1 avrebbe mentito - di motivi di astio o di rivalsa nei confronti dell'amico.

Il racconto della vita in Svizzera dei due

personaggi rende logico il dire di AC 1: egli viveva in Ticino, qui poteva

avere i contatti giusti per piazzare la droga. A __________ i contatti migliori

li poteva avere solo AC 2, visto che, come visto, da che si è dato alla

clandestinità, ha passato parecchio tempo in Svizzera tedesca dove si è pure

"distinto" per alcune violazioni di legge.

Quanto ai riscontri si evidenzia come __________

in particolare abbiano riferito il primo che AC 2 era spesso presente presso AC

1 dove si riforniva ed il secondo che, quando acquistò droga da AC 2, fu

nell'appartamento di AC 1. A ciò aggiungasi che lo stesso AC 2 ha dichiarato

che viveva, nel periodo oggetto delle vendite di eroina, circa 20 giorni su

trenta presso AC 1, che in tale appartamento, dove entrambi vivevano, sono

stati rinvenuti quasi 100 gr. di eroina con tanto di sostanza da taglio e che AC

Considerandi

2.

non aveva alcun mezzo per finanziarsi la sua vita da clandestino. Per tacere

del fatto che i viaggi dichiarati da AC 1 trovano riscontro, astrazion fatta

per gli ultimi due per i quali non si hanno informazioni verosimilmente poichè

non faceva uso dell'utenza telefonica oggetto dei CT retroattivi, nei tabulati

telefonici almeno per quanto riguarda gli standort (AI 83) da e per __________.

Lo stesso dicasi per quelli relativi all'utenza in uso a AC 2 almeno da maggio

a fine luglio 2005. Certo, questi tabulati non costituiscono da soli l'indizio

decisivo, anche perché, come si sa, la legge non permette di avere accesso ai

dati retroattivi oltre sei mesi, ma dimostrano i continui spostamenti di AC 2

nelle zone tipiche di __________ dove bazzicano notoriamente i fornitori di

eroina, come ad esempio attorno alla stazione principale e sono un elemento che

conferma, pur non essendo decisivo, la correttezza delle tesi accusatorie.

Sempre a proposito dei tabulati retroattivi erra il difensore allorquando

pretende che la circostanza secondo la quale dal 26 luglio 2005 non vi

sarebbero più stati contatti tra l'utenza in uso a AC 2 e __________

dimostrerebbe l'attendibilità del suo dire: quanto emerge dall'AI 83 è semmai

che da quell'utenza, dal 26 luglio 2005, non ci sono più stati contatti con __________,

ma questo ancora non scalfisce l'impianto accusatorio fondato sui chiari indizi

di cui sopra e sull'attendibile chiamata di correo di AC 1. Peraltro, dalla

disamina degli stessi emerge pure che nel maggio 2005, allorquando l'attività

di vendita di eroina era ormai in pieno svolgimento, AC 2 era prevalentemente

in Ticino.

Per quel che è del quantitativo sequestrato al

momento dell'arresto basta rilevare, oltre a quanto riferito da AC 1, che la

droga si trovava nell'appartamento dove AC 2 si era ormai stabilmente

trasferito, e meglio dal suo amico con cui traficava eroina, che la droga era

destinata allo spaccio e che egli era perfettamente a conoscenza di ciò perché,

come visto, aveva pure partecipato al suo trasporto.

4.4

Quanto alle ritrattazioni rese in aula da AC 1 sono apparse alla Corte

un goffo ed inconsistente tentativo di alleggerire la posizione di AC 2, senza

tuttavia avere alcun riscontro di attendibilità. Intanto va detto che fino al

momento del verbale di confronto davanti al PP AC 1 era ancora detenuto presso

le celle pretoriali di __________, mentre AC 2 era già stato trasferito da __________

al PCT. Fino al trasferimento al PCT di AC 1, avvenuto lo stesso 19 gennaio (AI

78.

p. 14 in fine) i due, dal loro arresto, non hanno mai avuto occasione di

parlarsi in privato.

AC 1 sapeva (AI 78 p. 13) che AC 2 aveva ammesso

di aver trafficato con lui 250 gr. oltre a 50 gr. (quantitativo peraltro

nemmeno ritenuto nell'AA) trafficati con tale __________ (personaggio rimasto

sconosciuto). AC 1 sapeva quindi che AC 2 aveva ammesso 300 gr. in tutto. In

aula AC 1 ha dichiarato che il traffico posto in essere con AC 2 sarebbe di

soli 300 gr di eroina, pari al corrispondente provento che sarebbe pertoccato

all'amico. Sennonché AC 1 ha omesso di considerare che AC 2 aveva ammesso in

realtà solo 250 gr di eroina siccome trafficati con lui, e non 300 perché i

rimanenti 50 li avrebbe venduti da solo. Già solo questa costatazione basta per

affermare con tutta tranquillità che AC 1 ha voluto, con la ritrattazione fatta

in aula, unicamente fare un favore all'amico, dando una versione che nemmeno

coincide con quella di AC 2.

A ciò aggiungasi come non trova spiegazione

plausibile la circostanza che, improvvisamente, al dibattimento AC 1 si

corregga verso il basso per rapporto ai quantitativi riferiti a AC 2, dopo che

aveva fatto chiare e "vestite" affermazioni in corso d'inchiesta. E'

vero, al momento dei fatti AC 1 era tossicodipendente e, già solo per questo

fatto, beneficia di una scemata responsabilità, ma da lì ad affermare che aveva

la mente così confusa da fare affermazioni così errate, per non dire false, ne

corre. A parte il fatto che la sola circostanza che uno è tossicodipendente,

non rende le sue affermazioni inattendibili o di gran lunga non credibili, diversamente

nelle inchieste per droga non si giungerebbe quasi mai ad un risultato

accettabile poichè i quantitativi sono spesso determinati proprio in base alle

affermazioni dei tossicodipendenti, AC 1, nella misura in cui ha riferito in

aula che:

" le ritrattazioni

di oggi sono dovute al fatto che al momento in cui era stato interrogato nel

corso dell’istruttoria era in astinenza, era in cura metadonica e quindi i suoi

ricordi erano labili" (verb.

dib. p. 3)

mente spudoratamente. In effetti già in occasione

dell'interrogatorio del 17 gennaio 2006 (AI74), ossia due giorni prima del

verbale di confronto del 19 gennaio, davanti al Magistrato ha dichiarato

esattamente il contrario e meglio che di salute stava bene e che non prendeva

più metadone:

" di

salute sto bene. (…) che il medico mi ha prescritto unicamente due pastiglie

per dormire",

circostanza precisata lo stesso giorno agli

agenti di polizia (all. 9 AI rapp. polizia 10.02.06), ai quali già il 7

dicembre 2005 aveva detto che da due giorni non prendeva più ketalgine (verbale

PS 07.12.05). Ora sostenere che, nel verbale di confronto del 19 gennaio 2006,

in occasione del quale confermava le affermazioni precedentemente rese in

istruttoria, aveva la mente offuscata dalla sua tossicodipendenza, allorquando

già da un mese e mezzo più non faceva uso nemmeno di metadone, è francamente

molto poco serio. Si tratta in realtà, come detto, di un goffo ed inconsistente

tentativo di alleggerire la posizione giudiziaria del AC 2 che, come tale, cade

nel vuoto.

Ne discende che è stato accertato, al di là di

ogni ragionevole dubbio, che AC 2 è responsabile del medesimo traffico ammesso

da AC 1 con riferimento alla lett. A dell'atto di accusa.

Superando abbondantemente i quantitativi limite

posti dalla giurisprudenza in 12 gr di eroina pura, l'accusato deve essere

riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LFStup

4.5

Sull'imputazione di infrazione alla LDDS non occorre disquisire

oltre per ammettere che AC 2, dopo essersi dato alla macchia, ha risieduto

illegalmente nel nostro Paese.

5.

La

commisurazione della pena

5.1

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della

comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a

delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza

di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto

riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione

familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,

l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di

emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice

fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore

di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e

diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una

comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una

certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della

colpa può nondimeno secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a

colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della

durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che il criterio decisivo nella

commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì

l’aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che la quantità e la

purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l’imputato intendesse trattare

droga particolarmente diluita (DTF 122 IV 299) o facesse dipendere la sua

attività delittuosa proprio dai quantitativi (CCRP 22 ottobre 2004 in re S.).

5.2

Non vi è dubbio che la colpa dell'accusato è grave già solo per il

fatto che ha spacciato droga pesante, atta seriamente a mettere in pericolo la

salute pubblica, il tutto a prescindere dai quantitativi ritenuto che, pur

essendo di una certa entità, non hanno pesato granché sulla commisurazione

della pena. Lo ha fatto per mero fine di lucro e meglio per garantirsi il

proprio sostentamento ed il proprio modo di vivere da clandestino, poichè non

ha voluto fornire assistenza al suo rimpatrio. In altri termini AC 2 non volendo

rientrare al suo Paese, per mantenersi nel nostro, ha spacciato droga. Egli non

è un tossicodipendente, per i quali le nostre Corti riconoscono una certa

attenuata responsabilità se hanno agito, tra l'altro, anche per garantirsi il

proprio consumo, ma uno che, non accettando la propria situazione personale che

ne impone il suo rimpatrio, ha trafficato droga per garantirsi i mezzi per

vivere da clandestino. Né va banalizzato il concorso con il soggiorno illegale,

durato anni, reato che l'imputato si ostina a commettere e vorrebbe perpetrare

anche in futuro. L'accusato ha dimostrato di avere una personalità pericolosa

che non merita ulteriori commenti. Per tacere poi della recidiva, dei

precedenti penali e della scarsissima collaborazione con gli inquirenti se solo

si pensi che ha ammesso per la prima volta di aver venduto eroina solo in

occasione del verbale di polizia del 22 novembre 2005, senza peraltro ammettere

completamente le sue responsabilità, così come non ha voluto (e non vuole

tuttora) rientrare al suo Paese, dove a suo avviso vivrebbe un figlio con il

quale non avrebbe quasi mai avuto contatto. Anche questo è segno di mancanza di

resipiscenza e di assunzione di responsabilità.

Aggiungasi infine che AC 2 ha interrotto la sua

attività solo e soltanto grazie all'intervento della polizia e, dove viveva, era

depositato poco meno di un etto di eroina pronta ad essere venduta, con tanto

di materiale atto alla preparazione delle dosi (cfr. materiale sequestrato AI

5).

5.3

AC 2 non ha attenuanti se non quella di aver vissuto una vita

economicamente difficile, peraltro tipica di buona parte delle persone che

provengono dal suo Paese. La Corte ha inoltre voluto tener conto pure dei

disagi che l'espiazione della pena comporterà per l'accusato che vive lontano

dai suoi cari, dal figlio in particolare, del quale peraltro non ha comunque

dimostrato di volersi occupare concretamente.

Tutto ciò ben ponderato, si giustifica la

condanna ad una pena di 24 mesi di detenzione.

Già solo per la lunghezza della pena detentiva,

la questione della sospensione condizionale non si pone. Aggiungasi al riguardo

che, sia che sia, la prognosi è comunque negativa, nella misura in cui AC 2 si

oppone al rimpatrio ciò che fa dire, con chilometrica giurisprudenza, che il

pronostico circa la futura condotta in Svizzera, Paese che già avrebbe dovuto

lasciare e con il quale non intrattiene il benchè minimo legame degno di

protezione, è del tutto negativo. Ma ciò sarà poi questione di competenza

dell'autorità di esecuzione qualora il condannato chieda la liberazione

condizionale ai sensi dell'art. 38 CP una volta trascorsi i due terzi della

pena.

5.4

Come detto AC 2 non ha legami con il nostro Paese. Da che è in

Svizzera egli altro non ha fatto che approfittare, meglio sarebbe dire abusare,

della nostra legislazione in materia di asilo: una volta respinta la sua

domanda, non solo si è dato alla macchia, ma ha violato più volte la legge fino

a vendere eroina sulla nostra piazza. Ne discende che dal profilo dell'ordine

pubblico, a prescindere dalla sua effettiva possibilità di essere eseguita, si

giustifica la sua espulsione per la durata di 10 anni.

La difesa ha chiesto la sospensione condizionale

dell'espulsione. A prescindere dagli obblighi di patrocinio, la richiesta

appare francamente poco seria. Ancora una volta l'accusato, opponendosi al suo

rimpatrio, non ha nessuna possibilità di essere risocializzato in Svizzera,

dove si darebbe nuovamente alla macchia, frequenterebbe i medesimi ambienti e,

privo di mezzi, cercherebbe di mantenersi così come si è mantenuto finora e

meglio violando il nostro ordinamento (CCRP 22 marzo 2006 in re S. e

riferimenti).

6.

Spese

e confische

La confisca di quanto in sequestro si giustifica

in quanto trattasi di corpus sceleris.

Le spese sono poste a carico di entrambi gli

accusati in solido in misura uguale, le loro responsabilità nel principale capo

d'imputazione essendo risultate sostanzialmente equivalenti.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 4.1 e 4.2;

B. per AC 2

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3.1 e 3.2;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 CP;

19.

n. 1 e 2, 19a LS;

23.

cpv. 1 LDDS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

A. AC 1,

sedicente, è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale

da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone

per

avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

da

febbraio/marzo al 27 ottobre 2005

detenuto e venduto almeno 765 grammi di eroina;

1.1.2

ceduto

gratuitamente in 3 occasioni un quantitativo imprecisato di eroina pari a 3

tiri;

1.2

atti

preparatori all'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

per

avere,

senza essere autorizzato,

tra l'8 ed il 9 luglio 2005,

fatto preparativi per l'acquisto di 50 grammi di

eroina;

1.3

contravvenzione

alla legge federale sugli stupefacenti

per avere

consumato un imprecisato quantitativo di eroina

ma almeno

80.

grammi ed un imprecisato quantitativo di

ecstasy, metadone e marijuana;

1.4

aiuto al

soggiorno illegale

per avere

favorito il soggiorno illegale del connazionale AC

2,

persona priva di autorizzazione a rimanere su

territorio svizzero ospitandolo presso l'appartamento di via al __________;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

2.

AC 2,

sedicente, è autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale

da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere, senza essere autorizzato,

2.1.1

trasportato,

detenuto e venduto almeno 765 grammi di eroina;

2.2

soggiorno

illegale

per avere

soggiornato clandestinamente in Svizzera senza

essere in possesso del necessario permesso di soggiorno,

e meglio

come indicato nell'atto di accusa e precisato nei considerandi.

3.

Di

conseguenza:

3.1

AC

1, avendo agito in stato di scemata responsabilità e vista la giovane età, è

condannato:

3.1.1

alla pena di 21

(ventuno) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 7(sette) anni;

3.2

AC

2, essendo recidivo, è condannato:

3.2.1

alla pena di 24

(ventiquattro) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni.

4.

La tassa

di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono a carico dei condannati

in solido ed in parti uguali.

5.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'092.60

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'542.60

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'546.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 1'771.30

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'546.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 1'771.30

============

Intimazione a:

terzi implicati

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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