72.2006.37
Infrazione aggravata alla LStup (trasporto, detenzione e vendita di eroina) - atti preparatori all'infrazione alla LStup (eroina) - contravvenzione alla LStup (sostanze stupefacenti) - aiuto al soggio
31 marzo 2006Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2006.37
Data decisione, Autorità:
31.03.2006, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup (trasporto, detenzione e vendita di eroina) - atti preparatori all'infrazione alla LStup (eroina) - contravvenzione alla LStup (sostanze stupefacenti) - aiuto al soggiorno illegale - soggiorno illegale - confisca (corpus sceleris)
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
SOGGIORNO ILLEGALE
TRASFORMAZIONE O PREPARAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 63 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 2 LDDS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2006.37
Lugano,
31 marzo 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Küng Nicole
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1 sedicente
e soggiornante a
2. AC 2 sedicente
e soggiornante a
detenuti dal 27 ottobre 2005;
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1 in
correità con AC 2
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di
stupefacente che sapevano o dovevano presumere tale da
potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:
per avere, senza essere autorizzati,
nel periodo dicembre 2004 sino al 27 ottobre
2005,
acquistato e trasportato, da __________,
almeno circa 1035 g di eroina,
quantitativo in gran parte destinato alla vendita
ed in parte destinato al consumo personale di AC 1 e meglio:
·
nel marzo 2005, viaggio effettuato da AC 2;
acquistati 50 gr. a credito;
·
nell’aprile 2005, viaggio effettuato da AC 2,
acquistati 100 gr. per CHF 2'500.-;
·
il 17 maggio 2005, viaggio effettuato da AC 2;
acquistati 100 gr per CHF 2'500.-;
·
tra il 4 ed il 5 luglio 2005, viaggio effettuato
da AC 2, acquistati gr. 50 per CHF 1'500.-;
·
tra il 25 ed il 26 luglio 2005, viaggio
effettuato da AC 1 e AC 2 insieme, acquistati gr. 150 per CHF 4'000.-;
·
tra l’11 ed il 12 agosto 2005, viaggio
effettuato da AC 1, acquistati gr. 100 per CHF 3'000.-;
·
nel settembre 2005, viaggio effettuato da AC 2;
acquistati gr. 50 per CHF 1'300.-,
·
tra settembre e ottobre 2005, viaggio effettuato
da AC 2, acquistati gr. 250 per CHF 6'000.- ;
1. venduto
per avere,
nel periodo compreso tra dicembre 2004 sino al 27
ottobre 2005, a __________
presso il proprio domicilio, senza essere autorizzati, venduto al dettaglio,
prevalentemente in sacchetti da grammi 5 al prezzo variante fra i CHF 300.- e
350.-,
un quantitativo di almeno circa 860 gr. di eroina
(quantitativo ammesso da ___ gr. 670);
1.1. vendite
effettuate direttamente da AC 1:
a __________, grammi 250, ammessi almeno gr. 240;
a __________, grammi 210, ammessi almeno gr. 100;
a __________, grammi 160, ammessi almeno gr. 140;
a __________, grammi 140,ammessi almeno gr. 140;
a __________, grammi 5, ammessi almeno gr. 40;
ad uno sconosciuto grammi 10;
1.2. vendite
effettuate direttamente da AC 2:
a __________, grammi 30;
a __________, grammi 20;
2. detenuto
per la vendita
per avere,
a __________, senza essere autorizzati, il 27 ottobre 2005,
detenuto per la vendita, all’interno della
propria abitazione,
un quantitativo di circa 95 grammi di eroina con un grado di purezza
tra 6.79% e 20.99%;
B. AC 1
singolarmente
1. atti
preparatori ad infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, tra l’8 ed il 9 luglio 2005,
fatto preparativi per l’acquisto di 50 gr. di
eroina,
avendo effettuato la trasferta ed avendo a
disposizione il denaro necessario, pari a fr. 1’600;
2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, ceduto gratuitamente,
tra il dicembre 2004 ed il 27 ottobre 2005,
a __________, in almeno 3 occasioni,
un quantitativo imprecisato di eroina,
a __________, pari a tre “tiri”;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo compreso tra aprile 2005 e fino al 27
ottobre 2005, consumato a __________,
un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno
grammi 80 ed un imprecisato quantitativo di ecstasy, metadone e marijuana;
4. aiuto
al soggiorno illegale
per avere,
nel periodo febbraio/marzo 2005 al 27 ottobre 2005, a __________, favorito il soggiorno
illegale del connazionale AC 2, persona priva di autorizzazione a rimanere su
territorio svizzero ospitandolo presso l’appartamento di via al __________;
C. AC 2
singolarmente
soggiorno
illegale
per avere,
nel periodo dal 14 novembre 2003 sino al momento
del suo arresto, a __________, ed in altre località,
soggiornato clandestinamente in Svizzera, senza
essere in possesso del necessario permesso di soggiorno;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 LS, art. 19a LS; art. 23
cpv. 1 LDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 33/2006 del 17 marzo 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (CP) lic.iur. DUF 1.
§ AC 2 assistito dal difensore
d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 2.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 18:20.
Le parti
danno atto che il periodo di cui all’imputazione A va corretta da
febbraio/marzo 2005 fino al 27 ottobre 2005.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria il quale,
ripercorsi gli avvenimenti che hanno condotto all’apertura dell’inchiesta e
spiegato che le dichiarazioni dei due accusati risultano essere poco credibili
per diversi motivi e sottolineato che il traffico di droga è avvenuto senza
dubbio in correità tra gli accusati conclude chiedendo:
-
la conferma integrale dell’atto d’accusa tranne
la precisazione fatta a verbale di cui al punto A .
-
per AC 1, avendo agito in scemata
responsabilità, la condanna alla pena di 21 mesi e l’espulsione dal territorio
svizzero per 7 anni;
-
per AC 2 tenuto conto delle precedenti condanne
probabilmente non ancora espiate, la condanna alla pena di 24 mesi di
detenzione e l’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni;
-
la confisca di quanto indicato nell’atto
d’accusa.
§ Il Difensore di AC 2, il quale, in considerazione del
fatto che AC 2 è stato indotto da AC 1 ad accettare la partecipazione al
traffico di droga in cambio di vitto e alloggio, essendo AC 2 da anni senza
fissa dimora e considerato la vita passata dell’accusato, conclude chiedendo il
proscioglimento dai punti A, A.1, A 1.1 e A.2, ammettendo le accuse di cui al
punto A.2 e postulando una pena di 18 mesi sospesi condizionalmente opponendosi
all’espulsione dalla Svizzera. Non si oppone invece al sequestro degli oggetti
indicati nell’atto d’accusa.
§ Il Difensore di AC 1, il quale, mette
in evidenza la giovane età del suo assistito e la dimostrazione di voler
collaborare. Bisogna inoltre tener conto di fatti compiuti in scemata
responsabilità per il motivo che AC 1 ha agito quasi unicamente a scopo di
soddisfare il proprio consumo e non quello di arricchirsi. La difesa chiede
quindi la pena di 18 mesi sospesi condizionalmente e si oppone all'espulsione
effettiva.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1, sedicente
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. venduto 860
grammi di eroina?
1.1.1.1. trattasi di
quantitativo inferiore?
1.1.2. detenuto 95
grammi di eroina?
1.1.3. ceduto
gratuitamente in 3 occasioni un quantitativo imprecisato di eroina pari a 3
tiri?
1.1.4. trattasi di infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti poiché riferita ad un
quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da potere
mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. atti
preparatori all'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
tra l'8 ed il 9 luglio 2005,
fatto preparativi per l'acquisto di 50 grammi di
eroina?
1.3. contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti
per avere
consumato un imprecisato quantitativo di eroina
ma almeno 80 grammi ed un imprecisato quantitativo
di ecstasy,
metadone e marijuana?
1.4. aiuto al
soggiorno illegale
per avere
favorito il soggiorno illegale del connazionale AC
2,
persona priva di autorizzazione a rimanere su
territorio svizzero ospitandolo presso l'appartamento di via al __________,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3. Può
beneficiare dell’attenuante della giovane età?
4. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
4.1. privativa
della libertà?
4.2. d’espulsione?
5. Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC 2,
sedicente
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. venduto 860
grammi di eroina?
1.1.1.1. trattasi di
quantitativo inferiore?
1.1.2. detenuto 95
grammi di eroina
1.1.3 trattasi di infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti poiché riferita ad un
quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da potere
mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. soggiorno
illegale
per avere
soggiornato clandestinamente in Svizzera senza essere in possesso del
necessario permesso di soggiorno,
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
2. È
recidivo?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. d’espulsione?
4. Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1. Premessa
AC 2 (in seguito AC 2) e AC 1 (in seguito AC 1)
sono stati processati assieme. AC 1 ha accettato la sentenza, rinunciando pure
alle motivazioni, di condanna a 21 mesi di detenzione da espiare in relazione
alle imputazioni contenute nell'atto d'accusa, in sostanza confermate, fatta
salva una leggera correzione verso il basso dei quantitativi oggetto di
infrazione aggravata alla LFStup che non hanno avuto alcuna incidenza sulla
commisurazione della pena. AC 2 ha invece presentato dichiarazione di ricorso
l'ultimo giorno utile. Ne discende che i fatti e le considerazioni alla base
del giudizio nei confronti di AC 1 verranno ripresi soltanto nella misura in
cui appaiono utili per la decisione avverso AC 2.
2. Curriculum
vitae
2.1. AC 1
Il passato di AC 1 è sostanzialmente irrilevante.
Basta al riguardo osservare che si tratta di un asilante, assegnato alle
autorità ticinesi, arrivato nel nostro Paese nel febbraio 2003, la cui domanda
d'asilo è stata respinta con decisione 29 aprile 2005 dall'UFR, ma al beneficio
di un'ammissione provvisoria pronunciata il 30 settembre 2005 dall'Ufficio
federale della migrazione. AC 1 aveva pure diritto ad un alloggio individuale
in un appartamento in via al __________, che divideva con un altro connazionale
risultato assolutamente estraneo ai fatti di cui in rassegna (AI 59).
AC 1 e AC 2 si sono conosciuti a __________ nel
febbraio 2005. Su questo punto, come su altri, AC 1 è sempre stato costante. AC
2 ha sempre sostenuto di aver conosciuto l'amico molto prima a __________,
salvo poi ammettere, in occasione del verbale di confronto 19 gennaio 2006
davanti al PP, la bontà di quanto riferito da AC 1 al riguardo.
2.2. AC 2
In occasione del suo interrogatorio di polizia il
6 dicembre 2005 ha dichiarato:
" Sono
nato in __ a __. Mio padre di mestiere faceva l'operaio edile mentre mia madre
la casalinga. Ho frequentato 3 anni di scuola elementare e poi all'età di 17
anni ho iniziato a lavorare come pastore di pecore. Ho lavorato come pastore
per 3 anni e quindi ho deciso di cambiare perché si guadagnava poco. Ho tentato
di fare anche il tassista in società con un altro ma senza successo. Per i
motivi legati al poco lavoro mi sono arruolato come miliziano per l'esercito di
Saddam. Restavo in servizio ogni mese per 15 giorni e altri 15 restavo libero.
Questo è durato fino al 1991 all'inizio della prima indipendenza curda. Fino al
1999 momento in cui ho deciso di partire per l'estero ho effettuato lavori
precari in qualità di operaio, pastore ecc. Per quanto concerne il mio arrivo
in Svizzera prima sono passato per la ___ con un TIR e quindi sono giunto in
Svizzera a Chiasso senza capire quali paesi avessi attraversato."
Al proposito le dichiarazioni di AC 2 appaiono
già contraddire quanto riferito alle autorità preposte alla sua domanda di asilo,
laddove, il 6 settembre 1999, a precisa domanda ha risposto di non aver mai
fatto il servizio militare di essersi iscritto volontariamente alla milizia
curda filogovernativa, prestando servizio in abiti civili curdi con il compito
di sorvegliare le postazioni militari sulle montagne con appostamenti negli
appositi bunker.
Nel 1991 si è trasferito illegalmente in _____,
lavorando in nero in hotel. Rientrato al suo Paese ha poi svolto lavori
saltuari e precari finchè, nel 1999, ha lasciato definitivamente l'Iraq per
venire in Europa. Ha asserito di essere passato per la Turchia e poi con un
camion di aver raggiunto la Svizzera senza essere in grado di descrivere
attraverso quali paesi. Fatto sta che ha varcato, a suo dire tramite passatori,
il confine elvetico il 3 luglio 1999.
Dal profilo famigliare si segnala che in
occasione dell'interrogatorio del 6 settembre 1999 (AI 60) in relazione alla
sua domanda di asilo AC 2 ha riferito che al suo Paese vivrebbero i genitori e
4 fratelli e sorelle nonché la moglie dalla quale non avrebbe avuto figli. Ha
pure dichiarato di non avere parenti in altri paesi all'infuori dell'Iraq. In
occasione del verbale 21 dicembre 2005 dinanzi al PP ha dal canto suo affermato
di avere un figlio, nato dal suo matrimonio, di 8/9 anni e che la moglie è nel
frattempo deceduta. Sia che sia non ha particolari rapporti con il figlio, di
cui nemmeno ricorda la data di nascita.
Il 4 luglio 1999 ha presentato domanda d'asilo.
Dagli atti richiamati presso l'ufficio dei
rifugiati (AI 60), emerge che tale domanda è stata respinta il 17 luglio 2000
con decisione di non entrata in materia. In sostanza l'autorità ha accertato
che nella regione del nord dell'Iraq all'epoca non vi era una situazione di
violenza generalizzata, al momento addirittura da ritenersi normalizzata, di
guisa che il richiedente non poteva ottenere asilo politico, le difficoltà
legate ad una situazione economica sfavorevole in quella zona, non potendo
manifestamente giustificare la domanda di asilo.
Il 24 luglio 2000 a AC 2 veniva fissato un primo
termine scadente il 31 luglio 2000 per lasciare il Paese. Il 21 agosto 2000 AC
2 si aggravava tardivamente presso la preposta commissione di ricorso in
materia d'asilo, la quale con decisione 5 settembre 2000 dichiarava il gravame
inammissibile e l'immediata esigibilità della decisione di rimpatrio,
provvedimento poi confermato dalla decisione formale 12 ottobre 2000 della
medesima commissione di ricorso. Il 30 ottobre 2000 la sezione dei permessi e
dell'immigrazione di __________ faceva ordine alla polizia cantonale di
allontanare immediatamente AC 2 dalla Svizzera. L'8 novembre 2000 l'ufficio stranieri
di __________comunicava alla sezione cantonale dei permessi che l'interessato
nulla aveva intrapreso per procurarsi i documenti di viaggio, condizione
indispensabile affinché le autorità federali potessero eseguire il rimpatrio.
Il 21 dicembre 2000 la sezione dei permessi comunicava all'UFR che
l'interessato non aveva nessuna intenzione di iscriversi al programma di aiuto
al ritorno in patria. Il 29 marzo 2001 il Dipartimento delle Istituzioni, vista
la reticenza a voler lasciare il Paese, intimava a AC 2 di non varcare il
territorio comunale di __________. Egli si dava poi alla macchia a partire
dall'aprile 2001. In aula ha precisato di aver vissuto clandestinamente in
Svizzera fino al momento del suo arresto svolgendo lavoretti in nero e trovando
ospitalità qua e là presso amici e dormendo a volte anche all'addiaccio. Da che
ha conosciuto AC 1 a __________, AC 2 ha abitualmente preso alloggio nel suo
appartamento di via al __________, fino al suo arresto.
Per quel che riguarda i documenti di
legittimazione risulta che agli inizi del 2000 l'accusato aveva fatto giungere
dall'Iraq la sua carta d'identità,
" L'originale
l'ho smarrito quando ero in Svizzera. Su richiesta della Polizia circa 7-8 mesi
dopo il mio arrivo, avevo fatto arrivare il documento originale dall'___. L'ho
poi mandato, sempre in originale a ___, poi me lo hanno rispedito e io l'ho
perso quando vivevo a __________, nel 2000 o 2001".
Compreso che il documento lo avrebbe ricondotto
al suo Paese, AC 2 lo ha quindi, per così dire, smarrito, senza poi più
preoccuparsi di farsi rilasciare un duplicato. Anzi, visto come sono andate le
sue pratiche per l'allontanamento a seguito della decisione di non entrata in
materia sulla sua domanda di asilo, vi è da ritenere che non abbia voluto sin
dall'inizio far rientro al suo Paese, circostanza poi confermata pure dal suo
legale con scritto 22 marzo 2006 a questo tribunale. Il tutto per affermare con
estrema chiarezza che l'imputato non ha a tutt'oggi nessuna intenzione di
lasciare la Svizzera.
A carico di AC 2 figurano vari precedenti (AI
24). La prima condanna è pronunciata il 7 luglio 2002 dal MP di __________ che
gli ha inflitto 60 giorni di detenzione con la condizionale per 2 anni e con
espulsione effettiva per tre anni pure sospesa per lesioni semplici aggravate,
vie di fatto, ingiuria e minaccia ai danni di un altro ospite del centro
asilanti. La seconda consiste in una pena di 30 giorni di detenzione con la
condizionale per tre anni inflittagli il 18 dicembre 2002 dal MP di __________per
entrata illegale. Con la terza decisione penale il 15 aprile 2004 il Bezirkamt
di __________ha condannato AC 2 ad una pena di 63 giorni da espiare con revoca
dei benefici della sospensione condizionale di cui al citato giudizio del MP di
__________per titolo di entrata illegale e contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico.
AC 2 in aula ha riferito di aver espiato pochi
giorni di prigione in Svizzera interna. Con il che egli è recidivo ai sensi
dell'art 67 CP. Non è noto se e quando AC 2 ha interamente espiato tali pene.
Le avesse espiate interamente egli si troverebbe in una situazione di
impedimento oggettivo alla concessione della sospensione condizionale (art. 41
CP), diversamente sarà chiamato, in corso di espiazione della presente
condanna, a scontare il saldo delle precedenti. La questione è comunque di
competenza del SEPEM poichè, sia che sia, come vedremo, per AC 2 non ricorrono
affatto nè i requisiti oggettivi nè quelli soggettivi per infliggergli oggi una
pena nuovamente sospesa condizionalmente. Ci mancherebbe!
3. Le
circostanze dell'arresto
Fatti
I due sono stati arrestati presso l'abitazione di
AC 1.
Dal rapporto di arresto si legge che il 27
ottobre 2005, nell'ambito dell'inchiesta denominata "__________",
" si è
dato mandato all'ordine d'arresto per infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, inerente il nominato AC 1.
Lo stesso era chiamato in causa da due
tossicomani, __________, per un traffico di almeno 45 grammi di eroina.
Al momento del suo fermo e nella susseguente
perquisizione del suo appartamento, si rinvenivano circa 80 grammi di eroina,
circa 30 grammi di sostanza da esaminare, pastiglie di ecstasy e marijuana.
All'interno dell'appartamento veniva pure fermato
il cittadino iracheno sedicente AC 2, già richiedente l'asilo, privo di
permessi validi onde risiedere sul territorio Elvetico, colpito pure da un
ordine di arresto emanato dal Canton __________.
Questa persona veniva già citata nei verbali
d'interrogatorio di __________ quale corriere nel traffico di eroina fra la
Svizzera Interna ed il Ticino."
Il GIAR ha poi confermato l'arresto e AC 2 è
stato associato alle carceri pretoriali di __________.
4. I fatti
dell'atto di accusa
4.1. AC 1
non ha ammesso sin dall'inizio tutte le sue responsabilità. E' però vero che
nei vari verbali di interrogatorio egli ha costantemente ammesso sempre più quantitativi
di droga trafficata. Se nel primo verbale di polizia si è ad esempio limitato
ad ammettere la vendita di circa 20 gr di eroina, è altrettanto vero che nei
successivi, posto di fronte alle sue responsabilità, ha ammesso di aver venduto
quantitativi sempre maggiori. Nel verbale 24 novembre 2005 dinanzi alla polizia
AC 1 ha dichiarato:
" facendo
i dovuti calcoli nella mia abitazione sono arrivati almeno
850 grammi di eroina, di questi ne ho consumati
almeno 80, di conseguenza ne ho rivenduti almeno 670 grammi di eroina, la
Polizia ne ha sequestrato 100 grammi.
A chi ha rivenduto questa eroina?
A ___, ___, ___, ___, ___ ed ad uno sconosciuto
che so che gli ho dato 10 grammi.
A ___ ho venduto almeno 240 grammi.
A ___ ho venduto almeno 100 grammi di eroina.
A ___ ho venduto almeno 140 grammi di eroina.
Ad ___ ho venduto almeno 40 grammi di eroina.
A ___ ho venduto almeno 140 grammi di eroina.
Allo sconosciuto 10 grammi di eroina".
Questi quantitativi sono poi sempre stati
fermamente mantenuti da AC 1 anche di fronte alle contestazioni del magistrato
al quale, in base alle dichiarazioni degli acquirenti, ne risultavano di più,
tant'è che li ha poi formalizzati nell'atto di rinvio a giudizio. Senonchè AC 1
è assolutamente credibile quando indica i quantitativi venduti in ca. 670 gr.
In effetti le sue dichiarazioni corrispondono in modo sostanziale, qualche
imprecisione essendo al riguardo irrilevante poichè dovuta proprio alla
tipologia dei traffici di eroina laddove acquirente e venditore non tengono
ovviamente una contabilità formale e precisa, a quelle fatte dagli acquirenti __________
(240 invece di 250); __________ (140 invece di 160); __________ (140 giusti) e __________
(al quale AC 1 dice addirittura di averne venduta di più: 40 e non 5 gr). La
differenza è data per contro dalle affermazioni di __________ il quale ha riferito
di aver acquistato, già a partire da dicembre 2004, 210 gr. di eroina, mentre AC
1 ne ammette solo 100 da marzo 2005. Su questo punto evidentemente AC 1 ha
ragione: accertato come vedremo che il traffico è iniziato a marzo 2005 con il
primo viaggio a __________, AC 1 non può aver venduto droga a ___ già a dicembre
2004. D'altro canto ___ ha riferito che quando andava ad acquistare eroina da AC
1, spesso era presente AC 2 (verbale PS 5 ottobre 2005): ora, visto che, come
stabilito in entrata, i due si sono conosciuti a __________ nel febbraio/marzo
2005, non è possibile che i due fossero già attivi assieme con __________ nel
dicembre 2004. Ne discende che la Corte ha ritenuto anche su questo punto
credibili le affermazioni fatte dal AC 1 agli inquirenti nel corso
dell'inchiesta.
4.2. AC 1 ha spiegato al Magistrato inquirente:
" Circa
8 mesi fa ho iniziato a consumare eroina. È __________, quello che mi ha dato
il telefono con il numero e la persona che mi ha fatto provare l'eroina per la
prima volta.
ADR che quando ho iniziato a consumare ho avuto l'esigenza di
procurarmi soldi per acquistare l'eroina per il mio consumo. Una volta ho visto
AC 2 che era venuto a __________ proveniente dalla Svizzera Interna e sul lungo
lago con altri connazionali.
(...)
Il Magistrato mi chiede di spiegare nei
dettagli come sono entrato in contatto con AC 2.
L'ho incontrato e gli ho parlato dei miei
problemi di eroina.
Non è certo usuale parlare con un connazionale
subito di problemi di eroina.
In realtà ho incontrato più volte AC 2 e lui mi
ha proposto di portarmi dell'eroina e che avremmo messo in piedi questo
traffico".
Nel corso del verbale di confronto del 19 gennaio
2006 davanti al PP AC 1 ha confermato in modo convincente quanto già detto al
magistrato in occasione del suo interrogatorio del 25 novembre 2005 e alla polizia
il 17 gennaio 2006 e meglio:
" Riassuntivamente
io e AC 2 abbiamo acquistato, nel periodo da marzo 2005 sino al mio arresto,
complessivamente 850 grammi di eroina, di questi ne ho consumati almeno 80 (i
miei consumi all'inizio erano saltuari e poi sono andati aumentando), le
vendita al dettaglio, effettuate perlopiù da me e meno da AC 2 (che si occupava
piuttosto dei rifornimenti dalla Svizzera interna), ammontano a gr. 670 di
eroina. In aggiunta vi sono i circa 95 gr. sequestrati presso la mia abitazione.
(...)
ADR che tutta l'eroina da me trafficata a __________ è stata
trattata con AC 2.",
ribadendo più sotto
" Abbiamo
fatto questo lavoro di spaccio insieme. AC 2 me la portava e io la vendevo
sulla piazza di __________, dal mio appartamento ed anche talvolta uscendo.
Abbiamo diviso i proventi a metà io e AC 2."
Sui motivi che lo avrebbero spinto a fare
affermazioni volte a coinvolgere maggiormente l'amico per rapporto a quanto
ammesso da quest'ultimo, lo stesso AC 1 ha precisato di non avere alcun motivo
di aggravare la posizione di AC 2:
" La
verità è quanto ho dichiarato. Non vorrei mai danneggiarlo di più di quello che
ha effettivamente fatto." (AI
78)
Del resto è lo stesso AC 1 ad ammettere di aver
venduto direttamente a clienti un quantitativo maggiore di eroina rispetto a AC
2: certo, era lui che aveva i contatti con gli acquirenti in Ticino dove
viveva, mentre AC 2 li aveva con i fornitori della Svizzera interna dove aveva
prevalentemente vissuto da che si era dato alla macchia, come attestano le
ultime due condanne avvenute proprio nella Svizzera tedesca. Tant'è che i
guadagni, sempre come riferito da AC 1, venivano suddivisi a metà:
" malgrado
abbia effettuato vendite più io, rispetto ad AC 2, i guadagni sono stati sempre
divisi a metà; anche gli acquisti sono stati finanziati al 50% da ciascuno, a
parte nel quinto viaggio."
(AI 78 p. 14)
Lo stesso AC 1 precisa, con dovizia, i viaggi
eseguiti a __________:
"
1° viaggio: marzo
2005 viaggio effettuato da AC 2;
acquistati gr. 50
a credito;
2° viaggio: circa
aprile 2005 viaggio effettuato da AC 2;
acquistati gr.
100, pagati fr. 2'500;
3° viaggio: maggio
2005 viaggio effettuato da AC 2;
acquistati gr. 100, pagati fr. 2'500.-;
4° viaggio: giugno
2005 viaggio effettuato da AC 2;
acquistati gr. 50, pagati fr. 1'500.-;
5° viaggio: inizio luglio 2005 viaggio
effettuato da me a vuoto
per acquistare gr.
50;
6° viaggio: dopo la metà di luglio 2005
viaggio effettuato da me
e AC 2; acquistati
gr. 150, pagati fr. 4'000;
7° viaggio: agosto 2005 viaggio
effettuato da me solo;
acquistati gr. 100,
pagati fr. 3'000.-;
8° viaggio: settembre 2005 viaggio
effettuato da AC 2;
acquistati gr. 50,
pagati fr. 1'300.-;
9° viaggio: metà settembre 2005 viaggio
effettuato da AC 2;
acquistati
gr. 250, pagati fr. 6'000.-." (AI 78 p. 13)
Da notare che il quinto viaggio non è imputato a AC
2, ma al solo AC 1 al punto B1 dell'atto d'accusa. Ciò che dimostra ancora una
volta l'attendibilità della chiamata di correo di questi nei confronti di AC 2,
poiché scevro da ogni intento di aggravare la posizione dell'amico,
diversamente gli avrebbe attribuito anche il quantitativo di eroina di questo quinto
viaggio.
4.3. Che tra i due è nato un vero e proprio sodalizio in punto allo
spaccio dei quantitativi di eroina qui riportati è provato in modo cristallino
sia dalle affermazioni credibili di AC 1 in corso di istruttoria, sia dalla
logica delle cose sia infine da diversi riscontri oggettivi.
Già si è detto come le affermazioni di AC 1
abbiano trovato sostanziale riscontro nelle affermazioni degli acquirenti nonché
dell'assenza oggettiva - nemmeno lo stesso AC 2 è stato capace in aula di dare
una spiegazione che renderebbe anche solo plausibile la tesi secondo la quale AC
1 avrebbe mentito - di motivi di astio o di rivalsa nei confronti dell'amico.
Il racconto della vita in Svizzera dei due
personaggi rende logico il dire di AC 1: egli viveva in Ticino, qui poteva
avere i contatti giusti per piazzare la droga. A __________ i contatti migliori
li poteva avere solo AC 2, visto che, come visto, da che si è dato alla
clandestinità, ha passato parecchio tempo in Svizzera tedesca dove si è pure
"distinto" per alcune violazioni di legge.
Quanto ai riscontri si evidenzia come __________
in particolare abbiano riferito il primo che AC 2 era spesso presente presso AC
1 dove si riforniva ed il secondo che, quando acquistò droga da AC 2, fu
nell'appartamento di AC 1. A ciò aggiungasi che lo stesso AC 2 ha dichiarato
che viveva, nel periodo oggetto delle vendite di eroina, circa 20 giorni su
trenta presso AC 1, che in tale appartamento, dove entrambi vivevano, sono
stati rinvenuti quasi 100 gr. di eroina con tanto di sostanza da taglio e che AC
Considerandi
2.
non aveva alcun mezzo per finanziarsi la sua vita da clandestino. Per tacere
del fatto che i viaggi dichiarati da AC 1 trovano riscontro, astrazion fatta
per gli ultimi due per i quali non si hanno informazioni verosimilmente poichè
non faceva uso dell'utenza telefonica oggetto dei CT retroattivi, nei tabulati
telefonici almeno per quanto riguarda gli standort (AI 83) da e per __________.
Lo stesso dicasi per quelli relativi all'utenza in uso a AC 2 almeno da maggio
a fine luglio 2005. Certo, questi tabulati non costituiscono da soli l'indizio
decisivo, anche perché, come si sa, la legge non permette di avere accesso ai
dati retroattivi oltre sei mesi, ma dimostrano i continui spostamenti di AC 2
nelle zone tipiche di __________ dove bazzicano notoriamente i fornitori di
eroina, come ad esempio attorno alla stazione principale e sono un elemento che
conferma, pur non essendo decisivo, la correttezza delle tesi accusatorie.
Sempre a proposito dei tabulati retroattivi erra il difensore allorquando
pretende che la circostanza secondo la quale dal 26 luglio 2005 non vi
sarebbero più stati contatti tra l'utenza in uso a AC 2 e __________
dimostrerebbe l'attendibilità del suo dire: quanto emerge dall'AI 83 è semmai
che da quell'utenza, dal 26 luglio 2005, non ci sono più stati contatti con __________,
ma questo ancora non scalfisce l'impianto accusatorio fondato sui chiari indizi
di cui sopra e sull'attendibile chiamata di correo di AC 1. Peraltro, dalla
disamina degli stessi emerge pure che nel maggio 2005, allorquando l'attività
di vendita di eroina era ormai in pieno svolgimento, AC 2 era prevalentemente
in Ticino.
Per quel che è del quantitativo sequestrato al
momento dell'arresto basta rilevare, oltre a quanto riferito da AC 1, che la
droga si trovava nell'appartamento dove AC 2 si era ormai stabilmente
trasferito, e meglio dal suo amico con cui traficava eroina, che la droga era
destinata allo spaccio e che egli era perfettamente a conoscenza di ciò perché,
come visto, aveva pure partecipato al suo trasporto.
4.4
Quanto alle ritrattazioni rese in aula da AC 1 sono apparse alla Corte
un goffo ed inconsistente tentativo di alleggerire la posizione di AC 2, senza
tuttavia avere alcun riscontro di attendibilità. Intanto va detto che fino al
momento del verbale di confronto davanti al PP AC 1 era ancora detenuto presso
le celle pretoriali di __________, mentre AC 2 era già stato trasferito da __________
al PCT. Fino al trasferimento al PCT di AC 1, avvenuto lo stesso 19 gennaio (AI
78.
p. 14 in fine) i due, dal loro arresto, non hanno mai avuto occasione di
parlarsi in privato.
AC 1 sapeva (AI 78 p. 13) che AC 2 aveva ammesso
di aver trafficato con lui 250 gr. oltre a 50 gr. (quantitativo peraltro
nemmeno ritenuto nell'AA) trafficati con tale __________ (personaggio rimasto
sconosciuto). AC 1 sapeva quindi che AC 2 aveva ammesso 300 gr. in tutto. In
aula AC 1 ha dichiarato che il traffico posto in essere con AC 2 sarebbe di
soli 300 gr di eroina, pari al corrispondente provento che sarebbe pertoccato
all'amico. Sennonché AC 1 ha omesso di considerare che AC 2 aveva ammesso in
realtà solo 250 gr di eroina siccome trafficati con lui, e non 300 perché i
rimanenti 50 li avrebbe venduti da solo. Già solo questa costatazione basta per
affermare con tutta tranquillità che AC 1 ha voluto, con la ritrattazione fatta
in aula, unicamente fare un favore all'amico, dando una versione che nemmeno
coincide con quella di AC 2.
A ciò aggiungasi come non trova spiegazione
plausibile la circostanza che, improvvisamente, al dibattimento AC 1 si
corregga verso il basso per rapporto ai quantitativi riferiti a AC 2, dopo che
aveva fatto chiare e "vestite" affermazioni in corso d'inchiesta. E'
vero, al momento dei fatti AC 1 era tossicodipendente e, già solo per questo
fatto, beneficia di una scemata responsabilità, ma da lì ad affermare che aveva
la mente così confusa da fare affermazioni così errate, per non dire false, ne
corre. A parte il fatto che la sola circostanza che uno è tossicodipendente,
non rende le sue affermazioni inattendibili o di gran lunga non credibili, diversamente
nelle inchieste per droga non si giungerebbe quasi mai ad un risultato
accettabile poichè i quantitativi sono spesso determinati proprio in base alle
affermazioni dei tossicodipendenti, AC 1, nella misura in cui ha riferito in
aula che:
" le ritrattazioni
di oggi sono dovute al fatto che al momento in cui era stato interrogato nel
corso dell’istruttoria era in astinenza, era in cura metadonica e quindi i suoi
ricordi erano labili" (verb.
dib. p. 3)
mente spudoratamente. In effetti già in occasione
dell'interrogatorio del 17 gennaio 2006 (AI74), ossia due giorni prima del
verbale di confronto del 19 gennaio, davanti al Magistrato ha dichiarato
esattamente il contrario e meglio che di salute stava bene e che non prendeva
più metadone:
" di
salute sto bene. (…) che il medico mi ha prescritto unicamente due pastiglie
per dormire",
circostanza precisata lo stesso giorno agli
agenti di polizia (all. 9 AI rapp. polizia 10.02.06), ai quali già il 7
dicembre 2005 aveva detto che da due giorni non prendeva più ketalgine (verbale
PS 07.12.05). Ora sostenere che, nel verbale di confronto del 19 gennaio 2006,
in occasione del quale confermava le affermazioni precedentemente rese in
istruttoria, aveva la mente offuscata dalla sua tossicodipendenza, allorquando
già da un mese e mezzo più non faceva uso nemmeno di metadone, è francamente
molto poco serio. Si tratta in realtà, come detto, di un goffo ed inconsistente
tentativo di alleggerire la posizione giudiziaria del AC 2 che, come tale, cade
nel vuoto.
Ne discende che è stato accertato, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che AC 2 è responsabile del medesimo traffico ammesso
da AC 1 con riferimento alla lett. A dell'atto di accusa.
Superando abbondantemente i quantitativi limite
posti dalla giurisprudenza in 12 gr di eroina pura, l'accusato deve essere
riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LFStup
4.5
Sull'imputazione di infrazione alla LDDS non occorre disquisire
oltre per ammettere che AC 2, dopo essersi dato alla macchia, ha risieduto
illegalmente nel nostro Paese.
5.
La
commisurazione della pena
5.1
Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della
comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La
gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A
tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze
esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza
di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto
riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.
Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice
fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore
di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e
diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una
comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una
certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio
dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in
re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della
colpa può nondimeno secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a
colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della
durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che il criterio decisivo nella
commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì
l’aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che la quantità e la
purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l’imputato intendesse trattare
droga particolarmente diluita (DTF 122 IV 299) o facesse dipendere la sua
attività delittuosa proprio dai quantitativi (CCRP 22 ottobre 2004 in re S.).
5.2
Non vi è dubbio che la colpa dell'accusato è grave già solo per il
fatto che ha spacciato droga pesante, atta seriamente a mettere in pericolo la
salute pubblica, il tutto a prescindere dai quantitativi ritenuto che, pur
essendo di una certa entità, non hanno pesato granché sulla commisurazione
della pena. Lo ha fatto per mero fine di lucro e meglio per garantirsi il
proprio sostentamento ed il proprio modo di vivere da clandestino, poichè non
ha voluto fornire assistenza al suo rimpatrio. In altri termini AC 2 non volendo
rientrare al suo Paese, per mantenersi nel nostro, ha spacciato droga. Egli non
è un tossicodipendente, per i quali le nostre Corti riconoscono una certa
attenuata responsabilità se hanno agito, tra l'altro, anche per garantirsi il
proprio consumo, ma uno che, non accettando la propria situazione personale che
ne impone il suo rimpatrio, ha trafficato droga per garantirsi i mezzi per
vivere da clandestino. Né va banalizzato il concorso con il soggiorno illegale,
durato anni, reato che l'imputato si ostina a commettere e vorrebbe perpetrare
anche in futuro. L'accusato ha dimostrato di avere una personalità pericolosa
che non merita ulteriori commenti. Per tacere poi della recidiva, dei
precedenti penali e della scarsissima collaborazione con gli inquirenti se solo
si pensi che ha ammesso per la prima volta di aver venduto eroina solo in
occasione del verbale di polizia del 22 novembre 2005, senza peraltro ammettere
completamente le sue responsabilità, così come non ha voluto (e non vuole
tuttora) rientrare al suo Paese, dove a suo avviso vivrebbe un figlio con il
quale non avrebbe quasi mai avuto contatto. Anche questo è segno di mancanza di
resipiscenza e di assunzione di responsabilità.
Aggiungasi infine che AC 2 ha interrotto la sua
attività solo e soltanto grazie all'intervento della polizia e, dove viveva, era
depositato poco meno di un etto di eroina pronta ad essere venduta, con tanto
di materiale atto alla preparazione delle dosi (cfr. materiale sequestrato AI
5).
5.3
AC 2 non ha attenuanti se non quella di aver vissuto una vita
economicamente difficile, peraltro tipica di buona parte delle persone che
provengono dal suo Paese. La Corte ha inoltre voluto tener conto pure dei
disagi che l'espiazione della pena comporterà per l'accusato che vive lontano
dai suoi cari, dal figlio in particolare, del quale peraltro non ha comunque
dimostrato di volersi occupare concretamente.
Tutto ciò ben ponderato, si giustifica la
condanna ad una pena di 24 mesi di detenzione.
Già solo per la lunghezza della pena detentiva,
la questione della sospensione condizionale non si pone. Aggiungasi al riguardo
che, sia che sia, la prognosi è comunque negativa, nella misura in cui AC 2 si
oppone al rimpatrio ciò che fa dire, con chilometrica giurisprudenza, che il
pronostico circa la futura condotta in Svizzera, Paese che già avrebbe dovuto
lasciare e con il quale non intrattiene il benchè minimo legame degno di
protezione, è del tutto negativo. Ma ciò sarà poi questione di competenza
dell'autorità di esecuzione qualora il condannato chieda la liberazione
condizionale ai sensi dell'art. 38 CP una volta trascorsi i due terzi della
pena.
5.4
Come detto AC 2 non ha legami con il nostro Paese. Da che è in
Svizzera egli altro non ha fatto che approfittare, meglio sarebbe dire abusare,
della nostra legislazione in materia di asilo: una volta respinta la sua
domanda, non solo si è dato alla macchia, ma ha violato più volte la legge fino
a vendere eroina sulla nostra piazza. Ne discende che dal profilo dell'ordine
pubblico, a prescindere dalla sua effettiva possibilità di essere eseguita, si
giustifica la sua espulsione per la durata di 10 anni.
La difesa ha chiesto la sospensione condizionale
dell'espulsione. A prescindere dagli obblighi di patrocinio, la richiesta
appare francamente poco seria. Ancora una volta l'accusato, opponendosi al suo
rimpatrio, non ha nessuna possibilità di essere risocializzato in Svizzera,
dove si darebbe nuovamente alla macchia, frequenterebbe i medesimi ambienti e,
privo di mezzi, cercherebbe di mantenersi così come si è mantenuto finora e
meglio violando il nostro ordinamento (CCRP 22 marzo 2006 in re S. e
riferimenti).
6.
Spese
e confische
La confisca di quanto in sequestro si giustifica
in quanto trattasi di corpus sceleris.
Le spese sono poste a carico di entrambi gli
accusati in solido in misura uguale, le loro responsabilità nel principale capo
d'imputazione essendo risultate sostanzialmente equivalenti.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 4.1 e 4.2;
B. per AC 2
affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3.1 e 3.2;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 CP;
19.
n. 1 e 2, 19a LS;
23.
cpv. 1 LDDS;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
A. AC 1,
sedicente, è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale
da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1
da
febbraio/marzo al 27 ottobre 2005
detenuto e venduto almeno 765 grammi di eroina;
1.1.2
ceduto
gratuitamente in 3 occasioni un quantitativo imprecisato di eroina pari a 3
tiri;
1.2
atti
preparatori all'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
senza essere autorizzato,
tra l'8 ed il 9 luglio 2005,
fatto preparativi per l'acquisto di 50 grammi di
eroina;
1.3
contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti
per avere
consumato un imprecisato quantitativo di eroina
ma almeno
80.
grammi ed un imprecisato quantitativo di
ecstasy, metadone e marijuana;
1.4
aiuto al
soggiorno illegale
per avere
favorito il soggiorno illegale del connazionale AC
2,
persona priva di autorizzazione a rimanere su
territorio svizzero ospitandolo presso l'appartamento di via al __________;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
AC 2,
sedicente, è autore colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale
da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato,
2.1.1
trasportato,
detenuto e venduto almeno 765 grammi di eroina;
2.2
soggiorno
illegale
per avere
soggiornato clandestinamente in Svizzera senza
essere in possesso del necessario permesso di soggiorno,
e meglio
come indicato nell'atto di accusa e precisato nei considerandi.
3.
Di
conseguenza:
3.1
AC
1, avendo agito in stato di scemata responsabilità e vista la giovane età, è
condannato:
3.1.1
alla pena di 21
(ventuno) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.1.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 7(sette) anni;
3.2
AC
2, essendo recidivo, è condannato:
3.2.1
alla pena di 24
(ventiquattro) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni.
4.
La tassa
di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono a carico dei condannati
in solido ed in parti uguali.
5.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'092.60
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'542.60
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'546.30
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 1'771.30
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'546.30
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 1'771.30
============
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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