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Decisione

72.2006.48

Direttore di una compagnia di assicurazioni che ha ingannato con astuzia mediante falsificazione di documenti impiegati e clienti della medesima compagnia inducendoli ad atti patrimoniali pregiudiziev

21 novembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

45/2006 del 6.4.2006, emanato dal 1 PP 1 e contemplante, con il richiamo

degli art. 18, 36, 41, 63, 68, 138 cfr. 1, 146 cpv. 1, 251 cfr. 1 CP, le

seguenti

proposte 1. AC

1 è dichiarato autore colpevole dei reati di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione

indebita, ripetuta falsità in documenti.

Considerandi

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena di 18

(diciotto) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di anni 2 (due).

3.

AC 1 è inoltre condannato a versare l’indennità di

fr. 557'058.45 alla parte civile PC 1, Società

svizzera di assicurazione sulla vita, Basilea a titolo di risarcimento.

4.

Per le ulteriori pretese di risarcimento si rinviano le

parti civili PC 1, Società svizzera di assicurazione sulla vita, Basilea e PC 2,

al foro civile competente.

5.

La tassa di giustizia è fissata in fr. 300.- e le spese

in fr. 150.-.

6.

E’ ordinato il sequestro conservativo a favore delle parti civili

della somma di CHF 22'680.- pervenuta al Ministero pubblico in data 09.12.2004

(e trasmessa al TPC).

Presenti

▪ Il

1.

PP 1.

▪ AC 1,

assistito dal difensore di fiducia DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05

alle ore 14:50.

Costatato il consenso delle parti alle

proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

D'accordo le parti, le proposte

formulate nell'atto di accusa vengono modificate come segue:

Punto 2:

"Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a

quelle emanate il 15.10.2002 dalla Pretura di Lugano e il 10.11.2003 dal Verhörrichter des Kantons Glarus."

Punto 3:

"L'esecuzione della pena di 18 mesi di

detenzione è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni."

Punto 4

(nuovo):

"Non è revocata la sospensione condizionale

dell'esecuzione della pena inflitta il 15.10.2002 dalla Pretura di Lugano, ma il condannato è ammonito."

I punti 4,

5.

e 6 dell'atto di accusa seguono immutati secondo la conseguente

numerazione.

Posto dal presidente, con l'accordo delle

parti, il seguente

quesito - Deve

essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto,

ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e

adeguate le proposte in esame,

il presidente risponde

affermativamente al quesito;

richiamati gli art. 9 segg., 316c cpv.

2, 316d cpv. 2 CPP e 39 TG sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto

d'accusa atto d'accusa 45/2006 del 6.4.2006

contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del

condannato.

3.

Questo

giudizio è definitivo.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC

1.

2.

PC

2.

3.

PL

1.

4.

PL

2.

5.

PL

3.

6.

PL

4.

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.-

Inchiesta preliminare fr. 200.-

Interpreti fr. 234.-

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-

fr. 684.-

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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