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Decisione

72.2006.5

Spaccio di oltre 800 grammi di eroina sull'arco di circa tre mesi da parte di cittadini albanesi in Svizzera con passaporto falso

31 gennaio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 252 e 291 CP, 91 cpv. 2 e 95 cifra 1 LCS, 23 cpv. 1

LDDS, 19 cifra 2 e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2006 del 13 gennaio 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1

AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2

§ IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 16.40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

rilevate la scaltrezza e la furbizia dei due accusati che hanno loro permesso

in poco di tempo di instaurare il proprio traffico di eroina; posta in evidenza

la gravità dei fatti, commessi in maniera reiterata a scopo di lucro e

riguardanti quantitativi importanti di eroina; confermato integralmente l'atto

di accusa conclude chiedendo che:

- AC 1 sia

condannato alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione da espiare e

all'espulsione dal territorio svizzero per 7 (sette) anni.

- AC 2 sia

condannato alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione; gli sia revocata la

sospensione condizionale concessa con DA 22.11.2004 del MP Lugano, sia

prolungato il periodo di espulsione per ulteriori 5 anni.

Chiede

inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore AC 1 DUF 1 il quale pone in evidenza la

collaborazione prestata dal suo assistito e, postulata l'applicazione

dell'attenuante della scemata responsabilità conclude chiedendo che il suo

assistito sia condannato ad una pena inferiore all'anno, in particolare da

compensarsi con il carcere preventivo sofferto, e da porsi al beneficio della

sospensione condizionale in ragione della prognosi favorevole (volontà di

disintossicarsi in breve tempo, dimostrazione di pentimento, intenzione di

tornare in Albania per rifarsi una nuova vita).

§ Il Difensore di AC 2 DUF 2, il quale posti in evidenza la

personalità, la figura e la vita anteriore del suo assistito e ripercorsi

brevemente i fatti conclude chiedendo che la pena richiesta dal PP, in ragione

della sostanziale collaborazione prestata, del ruolo minore avuto, dell'assenza

di lucro, dell'elevato consumo di eroina del suo assistito e senza contestare

la recidiva ex art. 67 CP, sia ridotta ad un massimo di 12 mesi. Non si oppone

all'espulsione dalla Svizzera. Si oppone alla revoca della sospensione condizionale

dell'esecuzione della pena di cui al DA 22.11.2004 del MP Lugano. Non si oppone

alla confisca di quanto in sequestro salvo per il telefono cellulare Motorola.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti:

A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. Infrazione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2

1.1.1. nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,

almeno 600 grammi di eroina;

1.1.2. nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente

circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

1.1.3. il 15/16

settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di

eroina e 0,1 grammi di cocaina;

1.1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da

mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2. falsità

in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo

d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della

Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________

intestata a __________

1.3. infrazione

alla LDDS, ripetuta

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel

periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di

Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona,

Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;

1.4. guida

in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e

ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida

dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

1.5. guida

senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle

strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio

2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,

di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta;

1.6. contravvenzione

alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre

imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre

2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina

(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone (almeno 10

flaconi);

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà;

3.2

d’espulsione?

B. AC 2

sedicente

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

Infrazione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1

1.1.1

nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,

almeno 600 grammi di eroina;

1.1.2

nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente

circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

1.1.3

il 15/16

settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di

eroina e 0,1 grammi di cocaina;

1.1.1.1

trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da

mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2

falsità in

certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo

d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della

Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________

intestata a __________;

1.3

violazione del

bando, ripetuta

per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più

occasioni, entrando sul territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o

di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della

Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con

sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a

conoscenza;

1.4

guida in stato di

inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e

ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida

dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

1.5

guida senza licenza

di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle

strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio

2005.

– settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,

di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta;

1.6

contravvenzione alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre

imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre

2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina

(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e

ketalgine (almeno 100 pastiglie);

2.

E’

recidivo?

3.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

4.

Può

beneficiare dell’attenuante della giovane età?

5.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

5.1

privativa

della libertà;

5.2

d’espulsione?

6.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di

detenzione inflittagli il 22.11.2004 dal Ministero Pubblico di Lugano?

C. CONFISCA

1.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1

affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 3.2;

B. per AC 2

affermativamente a tutti i quesiti tranne ai quesiti n. 5.1 e

5.

;

C. per la

confisca affermativamente al quesito;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 252, 291 CP;

19.

n. 1,

2.

e 19a LStup;

91.

cpv. 2

e 95 n. 1 LCS;

23.

n. 1

LDDS;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

Infrazione

aggravata alla LStup

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2,

1.1.1

nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,

almeno 600 grammi di eroina;

1.1.2

nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente

circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

1.1.3

il 15/16

settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di

eroina e 0,1 grammi di cocaina;

1.2

falsità

in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo

d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della

Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________

intestata a __________

1.3

infrazione

alla LDDS, ripetuta

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel

periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di

Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona,

Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;

1.4

guida

in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e

ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida

dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

1.5

guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle

strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio

2005.

– settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,

di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta;

1.6

contravvenzione

alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre

imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre

2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina

(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone (almeno 10

flaconi);

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

2.

AC 2 (sedicente) è autore colpevole di

2.1

Infrazione

aggravata alla LStup

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1

2.1.1

nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,

almeno 600 grammi di eroina;

2.1.2

nel periodo

fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre

imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente

circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

2.1.3

il 15/16

settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di

eroina e 0,1 grammi di cocaina;

2.2

falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo

d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della

Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________

intestata a __________;

2.3

violazione del

bando, ripetuta

per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più

occasioni, entrando sul territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o

di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della

Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con

sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a

conoscenza;

2.4

guida in stato di

inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e

ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida

dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

2.5

guida senza licenza

di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle

strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio

2005.

– settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,

di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta;

2.6

contravvenzione alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre

imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre

2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina

(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e

ketalgine (almeno 100 pastiglie);

3.

Di

conseguenza:

3.1

AC 1, avendo

agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

3.1.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;

3.2

AC 2 essendo

recidivo, avendo agito in stato di scemata responsabilità e ritenuta la giovane

età, è condannato:

3.2.1

alla pena di

13.

(tredici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di ulteriori 5 (cinque) anni.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di 5 (cinque) anni.

5.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 20 giorni di

detenzione inflitta a AC 2 il 22.11.2004 dal Ministero Pubblico di Lugano.

6.

E'

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

7.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati

in solido in ragione di un mezzo ciascuno.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 3'469.30

Spese diverse fr. 2'154.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 5'973.55

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 1'734.65

Spese diverse fr. 2'154.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 4'063.90

===========

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 1'734.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 1'909.65

===========

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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