72.2006.5
Spaccio di oltre 800 grammi di eroina sull'arco di circa tre mesi da parte di cittadini albanesi in Svizzera con passaporto falso
31 gennaio 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2006.5
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PENAL
Titolo:
Spaccio di oltre 800 grammi di eroina sull'arco di circa tre mesi da parte di cittadini albanesi in Svizzera con passaporto falso
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
SOGGIORNO ILLEGALE
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
VIOLAZIONE DEL BANDO
art. 11 CPS
art. 41 CPS
art. 55 CPS
art. 67 CPS
art. 252 CPS
art. 291 CPS
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 23 cf. 1 LDDS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2006.5
Mendrisio,
31 gennaio 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
2. AC 2 (sedicente)
e domiciliato a
alias
_________, nato il _________, cittadino
italiano, residente a _____ (I),
_________, nato il _________, cittadino
albanese, residente a ______ (AL)
_________,
nato il _________,
cittadino albanese,
_________, nato il _________, cittadino
albanese,
detenuti dal 16 settembre 2005;
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1 e AC 2, in correità
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un
quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere
in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere
autorizzati,
1.1. nel periodo fine giugno/inizio
luglio 2005 – 15 settembre 2005,
a Breganzona, Lugano ed in
altre imprecisate località,
venduto, in più occasioni,
a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________, __________, __________,
__________ ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 600 grammi
di eroina, con grado di purezza indeterminato, in prevalenza sottoforma di
buste dosi da 1 a 5 grammi l’una, da loro confezionate, al prezzo di fr. 50.-
il grammo,
sostanza previamente
acquistata a Zurigo, sia a contanti che a credito, da uno spacciatore albanese
soprannominato “__________”, sottoforma di buste minigrip da ca. 5 grammi
l’una, al prezzo variante tra fr. 150.- e fr. 250.- l’una;
1.2. nel periodo fine
giugno/inizio luglio 2005 – 15 settembre 2005,
a Breganzona, Lugano ed in
altre imprecisate località,
offerto, sia in cambio di
imprecisati quantitativi di cocaina sia per fumate collettive, in più
occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri
non meglio identificati, complessivamente, circa 53 grammi di eroina, con grado
di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 1 grammo l’una, sostanza
previamente acquistata, come descritto al punto 1.1 del presente atto di
accusa,
nonché, almeno 5 grammi di
cocaina, con grado di purezza indeterminato, ad __________, in cambio della sua
ospitalità, sostanza previamente acquistata a Zurigo e Lugano, da spacciatori
non identificati;
1.3. il 15/16 settembre
2005,
da Zurigo a Bellinzona,
con il treno, per poi proseguire fino a Giubiasco a bordo dell’autovettura
marca VW 1300 targata __________, di proprietà di __________ e da lui condotta, trasportato e detenuto
193,93 grammi netti di eroina (grado di purezza medio del 19,27%) e 0,1 grammi
di cocaina, sostanze acquistate a Zurigo, il 15 settembre 2005, al prezzo di
fr. 50.-, rispettivamente fr. 100.- il grammo, dal
summenzionato spacciatore albanese e da uno spacciatore africano non
identificato,
sostanze destinate sia
alla vendita a terzi che al loro consumo personale, se non fossero state
sequestrate dalla Polizia, il giorno del loro arresto;
B. AC 1, singolarmente
2. falsità in certificati
per avere, a Giubiasco, il
16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento
del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta
d’identità italiana numero __________ intestata a __________, denunciata
smarrita il 18 ottobre 2004 ad __________ (CO) e sulla quale era stata
applicata la sua fotografia, documento procuratogli in Italia da persona non
identificata;
3. infrazione alla LF sulla
dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per essere entrato
illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel periodo fine giugno/inizio
luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso ed
aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona, Zurigo e Lugano, siccome
sprovvisto di documenti di legittimazione validi;
4. guida in stato di
inattitudine, ripetuta
per avere, sulle strade
del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 –
settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
5. guida senza licenza di
condurre, ripetuta
per avere condotto, sulle
strade del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio
2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
6. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, a Mendrisio,
Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine
giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina
(almeno 100 grammi) e metadone (almeno 10 flaconi), sostanze previamente
acquistate come descritto in precedenza, nonché dal connazionale __________ o
ricevute in cambio di altri stupefacenti;
C. AC 2 singolarmente
7. falsità in certificati
per avere, a Giubiasco, il
16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento
del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta
d’identità italiana numero __________ intestata a __________, denunciata
smarrita il 26 settembre 2004 alla Questura di __________ e sulla quale era
stata applicata la sua fotografia, documento procuratogli in Italia da persona
non identificata;
8. violazione del bando,
ripetuta
per avere, nel periodo
settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più occasioni, entrando su territorio
svizzero dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso, contravvenuto al
decreto di espulsione dal territorio della Confederazione Svizzera pronunciato
per un periodo di 5 (cinque) anni, con sentenza del Bezirksgericht Bremgarten
del 14 novembre 2002, di cui era a conoscenza;
9. guida in stato di
inattitudine, ripetuta
per avere, sulle strade
del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 –
settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
10. guida senza licenza di
condurre, ripetuta
per avere condotto, sulle
strade del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio
2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
11. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, a Mendrisio,
Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine
giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato
un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50
grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e ketalgine (almeno 100 pastiglie),
sostanze previamente acquistate come descritto in precedenza, nonché dal
connazionale __________ o ricevute in cambio di altri stupefacenti;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 252 e 291 CP, 91 cpv. 2 e 95 cifra 1 LCS, 23 cpv. 1
LDDS, 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2006 del 13 gennaio 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1
AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2
§ IE 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 16.40.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
rilevate la scaltrezza e la furbizia dei due accusati che hanno loro permesso
in poco di tempo di instaurare il proprio traffico di eroina; posta in evidenza
la gravità dei fatti, commessi in maniera reiterata a scopo di lucro e
riguardanti quantitativi importanti di eroina; confermato integralmente l'atto
di accusa conclude chiedendo che:
- AC 1 sia
condannato alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione da espiare e
all'espulsione dal territorio svizzero per 7 (sette) anni.
- AC 2 sia
condannato alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione; gli sia revocata la
sospensione condizionale concessa con DA 22.11.2004 del MP Lugano, sia
prolungato il periodo di espulsione per ulteriori 5 anni.
Chiede
inoltre la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore AC 1 DUF 1 il quale pone in evidenza la
collaborazione prestata dal suo assistito e, postulata l'applicazione
dell'attenuante della scemata responsabilità conclude chiedendo che il suo
assistito sia condannato ad una pena inferiore all'anno, in particolare da
compensarsi con il carcere preventivo sofferto, e da porsi al beneficio della
sospensione condizionale in ragione della prognosi favorevole (volontà di
disintossicarsi in breve tempo, dimostrazione di pentimento, intenzione di
tornare in Albania per rifarsi una nuova vita).
§ Il Difensore di AC 2 DUF 2, il quale posti in evidenza la
personalità, la figura e la vita anteriore del suo assistito e ripercorsi
brevemente i fatti conclude chiedendo che la pena richiesta dal PP, in ragione
della sostanziale collaborazione prestata, del ruolo minore avuto, dell'assenza
di lucro, dell'elevato consumo di eroina del suo assistito e senza contestare
la recidiva ex art. 67 CP, sia ridotta ad un massimo di 12 mesi. Non si oppone
all'espulsione dalla Svizzera. Si oppone alla revoca della sospensione condizionale
dell'esecuzione della pena di cui al DA 22.11.2004 del MP Lugano. Non si oppone
alla confisca di quanto in sequestro salvo per il telefono cellulare Motorola.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti:
A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. Infrazione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2
1.1.1. nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,
almeno 600 grammi di eroina;
1.1.2. nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente
circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;
1.1.3. il 15/16
settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di
eroina e 0,1 grammi di cocaina;
1.1.1.1. trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
1.2. falsità
in certificati
per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo
d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della
Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________
intestata a __________
1.3. infrazione
alla LDDS, ripetuta
per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel
periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di
Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona,
Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;
1.4. guida
in stato di inattitudine, ripetuta
per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e
ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida
dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
1.5. guida
senza licenza di condurre, ripetuta
per avere condotto, sulle
strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio
2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
1.6. contravvenzione
alla LStup
per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre
imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre
2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina
(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone (almeno 10
flaconi);
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà;
3.2
d’espulsione?
B. AC 2
sedicente
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
Infrazione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1
1.1.1
nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,
almeno 600 grammi di eroina;
1.1.2
nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente
circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;
1.1.3
il 15/16
settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di
eroina e 0,1 grammi di cocaina;
1.1.1.1
trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
1.2
falsità in
certificati
per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo
d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della
Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________
intestata a __________;
1.3
violazione del
bando, ripetuta
per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più
occasioni, entrando sul territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o
di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della
Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con
sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a
conoscenza;
1.4
guida in stato di
inattitudine, ripetuta
per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e
ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida
dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
1.5
guida senza licenza
di condurre, ripetuta
per avere condotto, sulle
strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio
2005.
– settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
1.6
contravvenzione alla LStup
per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre
imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre
2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina
(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e
ketalgine (almeno 100 pastiglie);
2.
E’
recidivo?
3.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
4.
Può
beneficiare dell’attenuante della giovane età?
5.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
5.1
privativa
della libertà;
5.2
d’espulsione?
6.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di
detenzione inflittagli il 22.11.2004 dal Ministero Pubblico di Lugano?
C. CONFISCA
1.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo A. per AC 1
affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 3.2;
B. per AC 2
affermativamente a tutti i quesiti tranne ai quesiti n. 5.1 e
5.
;
C. per la
confisca affermativamente al quesito;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 252, 291 CP;
19.
n. 1,
2.
e 19a LStup;
91.
cpv. 2
e 95 n. 1 LCS;
23.
n. 1
LDDS;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
Infrazione
aggravata alla LStup
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2,
1.1.1
nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,
almeno 600 grammi di eroina;
1.1.2
nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente
circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;
1.1.3
il 15/16
settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di
eroina e 0,1 grammi di cocaina;
1.2
falsità
in certificati
per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo
d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della
Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________
intestata a __________
1.3
infrazione
alla LDDS, ripetuta
per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel
periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di
Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona,
Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;
1.4
guida
in stato di inattitudine, ripetuta
per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e
ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida
dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
1.5
guida senza licenza di condurre, ripetuta
per avere condotto, sulle
strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio
2005.
– settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
1.6
contravvenzione
alla LStup
per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre
imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre
2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina
(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone (almeno 10
flaconi);
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
AC 2 (sedicente) è autore colpevole di
2.1
Infrazione
aggravata alla LStup
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1
2.1.1
nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali,
almeno 600 grammi di eroina;
2.1.2
nel periodo
fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre
imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente
circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;
2.1.3
il 15/16
settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di
eroina e 0,1 grammi di cocaina;
2.2
falsità in certificati
per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo
d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della
Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________
intestata a __________;
2.3
violazione del
bando, ripetuta
per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più
occasioni, entrando sul territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o
di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della
Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con
sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a
conoscenza;
2.4
guida in stato di
inattitudine, ripetuta
per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e
ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida
dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________,
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
2.5
guida senza licenza
di condurre, ripetuta
per avere condotto, sulle
strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio
2005.
– settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________,
di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
2.6
contravvenzione alla LStup
per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre
imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre
2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina
(almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e
ketalgine (almeno 100 pastiglie);
3.
Di
conseguenza:
3.1
AC 1, avendo
agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
3.1.1
alla pena di
18.
(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.1.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;
3.2
AC 2 essendo
recidivo, avendo agito in stato di scemata responsabilità e ritenuta la giovane
età, è condannato:
3.2.1
alla pena di
13.
(tredici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di ulteriori 5 (cinque) anni.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo
di prova di 5 (cinque) anni.
5.
Revocata
la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 20 giorni di
detenzione inflitta a AC 2 il 22.11.2004 dal Ministero Pubblico di Lugano.
6.
E'
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
7.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati
in solido in ragione di un mezzo ciascuno.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 3'469.30
Spese diverse fr. 2'154.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 5'973.55
===========
Distinta spese a carico di AC 2:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 1'734.65
Spese diverse fr. 2'154.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 4'063.90
===========
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 1'734.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 1'909.65
===========
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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