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Decisione

72.2006.51

spaccio di eroina da parte di tossicodipendente

14 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 2 e 19a cifra 1 LS;

e meglio come descritto

nell'atto d'accusa 49/2006 del 20 aprile 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il

procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio

lic.iur.DUF

1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale

- riconosce

il rispetto dei buoni propositi espressi nel verbale d’interrogatorio del

2005;

- riconosce la

piena collaborazione dell’accusato;

- rileva

come la sussistenza dell’infrazione aggravata risulti pacificamente

dal quantitativo messo in circolazione;

- ammette

che l’imputato ha agito in stato di scemata imputabilità;

- sottolinea

la sua incensuratezza;

- conclude

chiedendo una pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per un periodo

di tre anni, CHF 200.-- di multa e la confisca della busta dose sequestrata.

§ Il Difensore, il quale

sottolinea come il suo assistito, nonostante la lunga tossicodipendenza, abbia

sempre condotto una vita laboriosa.

Rileva il valore e il

significato dell’incensuratezza di una persona di 40 anni.

Contesta la realizzazione

dell’aggravante di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a, ritenendo che il suo

assistito ha procurato stupefacente soltanto a cinque persone che conosceva, e

sapendo che esso era destinato al loro esclusivo consumo. Cita a questo

proposito le DTF120 IV 334 e 104 IV 210.

Dopo aver sottolineato la

pronta e completa collaborazione offerta agli inquirenti, chiede una sensibile

riduzione della pena proposta dal PP anche in considerazione dell’esistente

stato di scemata imputabilità. Da ultimo chiede il dissequestro del telefono

cellulare e della relativa scheda SIM.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle

parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere

nel periodo ottobre 2003/ inizio novembre 2005

nel bellinzonese

procurato a diversi consumatori locali almeno 210 grammi di

eroina;

1.1.1. trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone;

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, ripetuta

per avere

nel

periodo novembre 2003/dicembre 2005

nel bellinzonese

consumato

almeno 295 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

ha agito in stato di

scemata imputabilità?

3.

può beneficiare della

sospensione condizionale?

4.

deve essere ordinata la

confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv.4

CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente

sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 19, 34, 37,

40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, CP;

19.

cfr.

2.

e 19a LF Stup;

9.

e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzato

nel periodo ottobre 2003/inizio novembre 2005, nel bellinzonese

procurato a consumatori locali, almeno 210 grammi di eroina;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato

nel periodo novembre 2003/dicembre 2005, nel bellinzonese,

consumato almeno 295 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, considerata

la scemata imputabilità, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9

(nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)

anni.

4.

E’ ordinata la confisca di

quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare e della carta SIM che

vanno riconsegnati al condannato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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