Lexipedia

Decisione

72.2006.56

infrazione aggravata LFStup (venduto 170 gr cocaina, offerto 30 gr cocaina, detenuto 50 gr cocaina), contravvenzione LFStup

17 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone e nel Luganese,

nel periodo maggio 2005 / 11.01.2006,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma

almeno 115 grammi, nonché detenuto presso il suo domicilio 37,07 grammi netti di predetta sostanza, destinata al suo consumo e sequestrata dalla Polizia al

momento del suo arresto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 53/2006 del 26 aprile 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

procuratore pubblico __________.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio (GP) avv.dr. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale sottolinea come l’accusato abbia subito ammesso le

proprie responsabilità. Il contenuto dell’atto d’accusa non è quindi

contestato. Evidenzia il quantitativo spacciato, esso è da ritenersi importate

tenuto conto in particolare del breve lasso di tempo in cui è stato venduto.

Grave anche il fatto che l’accusato tagliasse la droga prima di rivenderla. AC

1 è un recidivo. A suo favore non vi sono attenuanti specifiche, il consumo di

droga deve essere tenuto in considerazione unicamente quale circostanza

personale.

Il PP conclude pertanto chiedendo, confermato integralmente l’atto

d’accusa, la condanna ad una pena di 13 mesi sospesi per 3 anni. Egli domanda

altresì la confisca degli oggetti sequestrati. In relazione ai soldi chiede, in

via principale, la devoluzione a favore dello Stato quale risarcimento

dell’illecito profitto tratto e, in via subordinata, la confisca conservativa a

garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.

§ Il Difensore,

il quale inizia spiegando le modifiche introdotte dal nuovo codice penale. La

difesa dà atto che i fatti imputati nell’atto accusa sono ammessi

dall’imputato. Si associa alla richiesta del PP di infliggere una pena sospesa,

eventualmente anche con un periodo di prova più lungo di quello proposto

dall’accusa. Chiede si tenga conto del forte consumo di droga ma rinuncia a

chiedere che la stessa sia considerata quale attenuante specifica. Il difensore

pone quindi in risalto la personalità e la vita anteriore dell’accusato,

osserva come questi abbia cercato negli ultimi tempi di riprendere in mano la

sua vita ed abbia sempre lavorato. Lo stesso può contare su un retroterra

famigliare solido.

Conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di un anno e

domanda che si prescinda dalla comminazione di una pena pecuniaria. Da ultimo

la difesa chiede il dissequestro dei natel e non si oppone alla confisca degli

importi in denaro, così come richiesto dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1 infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone ed in

altre località del Luganese, nel periodo luglio 2005 - 11 gennaio 2006,

1.1.1 venduto 170 grammi di

cocaina?

1.1.2 offerto 30 grammi di

cocaina?

1.1.3 detenuto

50 grammi di cocaina destinata alla vendita?

1.1.4 trasportato

ca. 60/80 grammi di cocaina?

1.1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone?

1.2 contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone e nel

Luganese,

nel periodo maggio 2005 – 11

gennaio 2006,

consumato personalmente almeno

115 grammi di cocaina, nonché detenuto presso il domicilio 37.07 grammi di

cocaina destinata al suo consumo personale?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

Deve essere ordinata la

confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49,

51, 69, 70, 71 CP;

19.

cfr. 2, 19a LFStup ;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere

autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone ed in

altre località del Luganese, nel periodo luglio 2005 - 11 gennaio 2006,

1.1.1

venduto 170 grammi di

cocaina;

1.1.2

offerto 30 grammi di

cocaina;

1.1.3

detenuto

50.

grammi di cocaina destinata alla vendita;

1.1.4

trasportato

ca. 60/80 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone e nel

Luganese,

nel periodo maggio 2005 – 11

gennaio 2006,

consumato personalmente almeno

115.

grammi di cocaina, nonché detenuto presso il domicilio 37.07 grammi di

cocaina destinata alla suo consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 13 mesi,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 anni.

4.

E’ ordinata la confisca

degli oggetti sequestri con distruzione dello stupefacente, menzionati

nell’atto d’accusa, eccezion fatta per gli importi in denaro, sui quali è

mantenuto il sequestro conservativo a garanzia di tasse e spese di giustizia.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster