72.2006.56
infrazione aggravata LFStup (venduto 170 gr cocaina, offerto 30 gr cocaina, detenuto 50 gr cocaina), contravvenzione LFStup
17 gennaio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2006.56
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, PENAL
Titolo:
infrazione aggravata LFStup (venduto 170 gr cocaina, offerto 30 gr cocaina, detenuto 50 gr cocaina), contravvenzione LFStup
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DEPOSITO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
LSTUP
art. 19 cpv. 2 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2006.56
Lugano,
17 gennaio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 11 gennaio al 2 febbraio 2006;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1 Lugano, Massagno, Lamone ed in altre
località del Luganese non meglio precisate,
nel periodo luglio 2005 / 11.01.2006,
agendo a titolo personale che per conto di __________,
ripetutamente venduto a vari suoi clienti tra cui __________ nonché ad altri
non meglio identificati
170 grammi di cocaina parzialmente tagliata a Fr. 100.- il
grammo, sostanza previamente acquistata a Lugano, Massagno, Lucerna ed in
Serbia Montenegro da __________, __________, da ignoti cittadini serbi e di
etnia africana nonché da spacciatori occasionali a Fr. 75.- / Fr. 100.- e Euro
35.- il grammo, rispettivamente a credito;
1.2
a Lugano, Massagno, Lamone ed
in altre località del Luganese non meglio precisate,
nel periodo luglio 2005 / 11.01.2006
ripetutamente offerto a vari suoi conoscenti tra cui quelli di cui
al punto precedente e ad altri rimasti sconosciuti 30 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e luogo di
cui al punto 1.1;
1.3 a Lamone, nel periodo dicembre 2005 /
11.01.2006,
detenuto presso il suo domicilio almeno 50 grammi netti di cocaina, sostanza previamente acquistata a credito nelle circostanze di tempo e
luogo di cui al punto 1.1,
destinata alla vendita a terzi dopo aggiunta di sostanza da taglio
e sequestrata dalla Polizia al momento dell’arresto;
1.4
in tre o quattro occasioni,
nel periodo agosto 2005 / novembre 2005,
accompagnando __________ con la sua autovettura, trasportato da
Lamone a Massagno un imprecisato quantitativo di cocaina da lui stimato in 60 /
80 grammi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 19 cfr. 2 LS;
Fatti
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano, Massagno, Lamone e nel Luganese,
nel periodo maggio 2005 / 11.01.2006,
consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma
almeno 115 grammi, nonché detenuto presso il suo domicilio 37,07 grammi netti di predetta sostanza, destinata al suo consumo e sequestrata dalla Polizia al
momento del suo arresto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 53/2006 del 26 aprile 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) avv.dr. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale sottolinea come l’accusato abbia subito ammesso le
proprie responsabilità. Il contenuto dell’atto d’accusa non è quindi
contestato. Evidenzia il quantitativo spacciato, esso è da ritenersi importate
tenuto conto in particolare del breve lasso di tempo in cui è stato venduto.
Grave anche il fatto che l’accusato tagliasse la droga prima di rivenderla. AC
1 è un recidivo. A suo favore non vi sono attenuanti specifiche, il consumo di
droga deve essere tenuto in considerazione unicamente quale circostanza
personale.
Il PP conclude pertanto chiedendo, confermato integralmente l’atto
d’accusa, la condanna ad una pena di 13 mesi sospesi per 3 anni. Egli domanda
altresì la confisca degli oggetti sequestrati. In relazione ai soldi chiede, in
via principale, la devoluzione a favore dello Stato quale risarcimento
dell’illecito profitto tratto e, in via subordinata, la confisca conservativa a
garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.
§ Il Difensore,
il quale inizia spiegando le modifiche introdotte dal nuovo codice penale. La
difesa dà atto che i fatti imputati nell’atto accusa sono ammessi
dall’imputato. Si associa alla richiesta del PP di infliggere una pena sospesa,
eventualmente anche con un periodo di prova più lungo di quello proposto
dall’accusa. Chiede si tenga conto del forte consumo di droga ma rinuncia a
chiedere che la stessa sia considerata quale attenuante specifica. Il difensore
pone quindi in risalto la personalità e la vita anteriore dell’accusato,
osserva come questi abbia cercato negli ultimi tempi di riprendere in mano la
sua vita ed abbia sempre lavorato. Lo stesso può contare su un retroterra
famigliare solido.
Conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di un anno e
domanda che si prescinda dalla comminazione di una pena pecuniaria. Da ultimo
la difesa chiede il dissequestro dei natel e non si oppone alla confisca degli
importi in denaro, così come richiesto dal PP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
a Lugano, Massagno, Lamone ed in
altre località del Luganese, nel periodo luglio 2005 - 11 gennaio 2006,
1.1.1 venduto 170 grammi di
cocaina?
1.1.2 offerto 30 grammi di
cocaina?
1.1.3 detenuto
50 grammi di cocaina destinata alla vendita?
1.1.4 trasportato
ca. 60/80 grammi di cocaina?
1.1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone?
1.2 contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
a Lugano, Massagno, Lamone e nel
Luganese,
nel periodo maggio 2005 – 11
gennaio 2006,
consumato personalmente almeno
115 grammi di cocaina, nonché detenuto presso il domicilio 37.07 grammi di
cocaina destinata al suo consumo personale?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
Considerandi
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
Deve essere ordinata la
confisca di quanto in sequestro?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49,
51, 69, 70, 71 CP;
19.
cfr. 2, 19a LFStup ;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere
autorizzato,
a Lugano, Massagno, Lamone ed in
altre località del Luganese, nel periodo luglio 2005 - 11 gennaio 2006,
1.1.1
venduto 170 grammi di
cocaina;
1.1.2
offerto 30 grammi di
cocaina;
1.1.3
detenuto
50.
grammi di cocaina destinata alla vendita;
1.1.4
trasportato
ca. 60/80 grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
a Lugano, Massagno, Lamone e nel
Luganese,
nel periodo maggio 2005 – 11
gennaio 2006,
consumato personalmente almeno
115.
grammi di cocaina, nonché detenuto presso il domicilio 37.07 grammi di
cocaina destinata alla suo consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 13 mesi,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 anni.
4.
E’ ordinata la confisca
degli oggetti sequestri con distruzione dello stupefacente, menzionati
nell’atto d’accusa, eccezion fatta per gli importi in denaro, sui quali è
mantenuto il sequestro conservativo a garanzia di tasse e spese di giustizia.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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