Lexipedia

Decisione

72.2006.68

infrazione aggravata alla LStup (venduto, risp. offerto 300 g di eroina) - contravvenzione alla LStup (consumato 500 g di eroina) - recidivo - scemata responabilità

22 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 1 e 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 68/2006 del 24 maggio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio (GPDF 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.35 alle ore 12.05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame,

osserva che i numerosi precedenti, la cui serie ha inizio già nel 1991, sono in

gran parte legati agli stupefacenti e che le numerose condanne non hanno

cagionato nell'imputato, un cambiamento di condotta. Sottolinea inoltre come

l’assenza di progetti per il futuro, se non quello di sottomettersi ad una cura

di mantenimento metadonica, all’età di ormai 34 anni, lasci ben poche speranze

di cambiamento. Segnala infine la mancata collaborazione dell’accusato, non

avendo egli indicato i nominativi degli acquirenti a cui vendeva eroina. Per

questi motivi il magistrato conclude chiedendo che l’accusato venga condannato

a 15 mesi di detenzione da espiare, a valere parzialmente quale pena

addizionale a quella di 6 giorni di arresto inflittagli con DAP 24.08.2005 del

MP; si oppone alla sospensione condizionale della pena, per assenza di prognosi

positiva e chiede infine la confisca di tutto quanto sotto sequestro;

§ Il Difensore,

il quale deplora delle violazioni procedurali in fase di sequestro al domicilio

di Isone, osserva che l’accusato si è dimostrato responsabile davanti alla

gravità della situazione, ammettendo tutti i capi d’accusa da una parte e

dall’altra preoccupandosi di coinvolgere il meno possibile terze persone, per

via del fatto che tante hanno un lavoro, una famiglia e una vita sociale.

Sostiene infatti che ciascun acquirente debba personalmente assumere le proprie

responsabilità. Sottolinea che di furti non ne ha più commessi. Chiede che

all'accusato venga riconosciuto di aver agito in stato di scemata

responsabilità, visto il consumo considerevole di eroina negli ultimi tempi, e

che venga messo al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un

periodo di prova anche prolungato, lasciando al libero apprezzamento del

giudice la commisurazione della pena. Il tutto affinché AC 1 possa

sottomettersi ad un programma di mantenimento metadonico.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti AC 1

1. È autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere senza essere

autorizzato nel Luganese dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006

1.1.1. venduto rispettivamente

offerto 300 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo?

1.1.2. trattasi di infrazione

aggravata, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la vita di parecchie persone?

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere a Lugano e a

Isone, dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006 senza essere autorizzato

1.2.1. consumato 500 grammi di

eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo?

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

È` egli recidivo?

3.

Ha agito in stato di

scemata responsabilità?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Deve essere ordinata la

confisca di:

CHF 800.- (versati al TP)

1.

minigrip di eroina dal

peso di 4.6 grammi,

1.

cellulare Motorola V3

nr. IMEI __________,

1.

cellulare Nokia 6510 nr.

IMEI __________,

1.

cellulare Nokia 7250i

nr. IMEI __________,

1.

cellulare Sony Ericsson

nr. IMEI __________,

1.

agenda,

4.

schede sunrise,

2.

schede TIM,

ricariche telefono

italiane,

1.

DVD,

materiale cartaceo,

177.

minigrip vuoti con

tracce di eroina?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne al quesito no.4

visti gli art. 11, 41, 58, 59, 63, 67 e 69

CP;

19.

cpv. 1, 19 cpv. 2, 19a

cpv. 1 LF stup

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla

LF stupefacenti

siccome riferita ad un

quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la vita di parecchie persone,

per avere senza essere autorizzato

nel Luganese dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006:

1.1.1

venduto rispettivamente

offerto 300 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere a Lugano e a

Isone, dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006 senza essere autorizzato:

1.2.1

consumato 500 grammi di

eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo,

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1

essendo recidivo e avendo agito in stato di scemata responsabilità è

condannato:

2.1

alla pena di 13 mesi di

detenzione a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 6 giorni di

arresto inflittagli con DAP 24.08.2005 del MP, nella quale è computato il

carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

2.3

è ordinata la confisca di

tutto quanto posto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster