Lexipedia

Decisione

72.2006.8

PROSCIOGLIMENTO DI UN CURATORE RITENUTO COLPEVOLE DI ESSERSI APPROPRIATO DI AVERI DELLA SUA CURATELATA

28 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1999 - 5 maggio 2003,

agendo egli quale curatore

di PL 1,

impiegato, a profitto

proprio e di terzi, valori patrimoniali di spettanza della curatelata, che gli

erano stati affidatati nella sua qualità di curatore, per un importo

complessivo di almeno CHF 135'829.-,

e, meglio:

1.1. per avere destinato a scopi

personali parte dell'importo di cui al bonifico bancario di CHF 60'000.-

effettuato il 4 novembre 1999 sul suo conto n° presso __________, nel quadro

della soluzione del prezzo della compravendita del fondo n° RFD di __________,

venduto dalla curatelata,

e ciò in ragione di CHF

20'829.-,

impiegando segnatamente

tali valori patrimoniali per il pagamento di esposizioni di sua esclusiva

pertinenza,

destinando invece

l'importo residuo di CHF 39'171.- al pagamento di esposizioni di spettanza di PL

1;

1.2. per avere, con valuta

5 maggio 2003, disposto il bonifico di CHF 115'000.-,

addebitando il conto n°,

intestato a PL 1, presso __________, accreditando il proprio conto giallo n°,

utilizzando in seguito

tale importo per pagamenti di sua esclusiva pertinenza;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

dall'art. 138 cifra 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 5/2006 del 23 gennaio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio avv. DUF 1.

§ L'interprete

IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 16.40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale confermato l'atto di accusa e considerata la colpa grave

dell'accusato, anche in ragione delle sue precedenti cariche di inquirente e

tutore ufficiale, conclude chiedendo la condanna ad una pena di 19 mesi di

detenzione da espiare, pena interamente aggiuntiva a quella di cui al DA

8.11.2004 del MP di Lugano.

Chiede inoltre la confisca

del conto bancario menzionato nell'atto di accusa e un risarcimento

compensatorio allo Stato in ragione di fr. 20'000.-;

§ Il Difensore,

il quale, poste in evidenza la figura e la vita anteriore del suo assistito e

ripercorsi brevemente i fatti, a mano delle cifre agli atti illustra alla Corte

come la spesa complessiva per coprire il fabbisogno della defunta sig.ra PL 1

(ivi comprese le spese assunte post mortem e le indennità annue per la

curatela), integralmente pagata dall'accusato, sia superiore all'importo di fr.

135'829.- ritenuto nell'atto di accusa. Contestando che in concreto vi sia

stata appropriazione indebita, in mancanza dell'animus appropriandi, chiede,

dunque, il proscioglimento del suo assistito.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. ripetuta appropriazione

indebita

1.1.1. per avere, il 4 novembre 1999

impiegato a scopo personale l'importo di fr. 20'829.- invece destinato a PL 1;

1.1.2. per avere, con valuta 5 maggio

2003, disposto, per uso personale a favore del suo conto postale, il bonifico

di fr. 115'000.- addebitando il conto bancario presso __________ di PL 1;

1.1.1.1. trattasi di infrazione

aggravata siccome commessa in qualità di curatore;

e meglio come descritto

dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve subire la confisca del

conto n. presso la __________?

4.

Deve essere condannato ad

un risarcimento compensatorio allo Stato?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo negativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41, 59, 63, 68, 138 n.

1.

e 2 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è prosciolto

dall'accusa di ripetuta appropriazione indebita aggravata.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese processuali sono a carico dello Stato.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Spese a carico dello Stato

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster