72.2006.80
Rapina e furti in serie.
1 settembre 2006Italiano104 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2006.80
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, PENAL
Titolo:
Rapina e furti in serie.
DANNEGGIAMENTO
ENTRATA ILLEGALE
FURTO
FURTO D'USO
RAPINA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 139 cpv. 1 CPS
art. 140 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
art. 94 LCSTR
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto n.
72.2006.80
Lugano,
1 settembre 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e residente a
2. AC 2
e residente a
3. AC 3
e residente a
detenuti dal 16 marzo 2006;
prevenuti colpevoli di:
A. AC
1, AC 2 e AC 3, in correità
1. rapina
per avere, a Chiasso,
il 16 marzo 2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di servizio PC 2 di Via __________,
nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la
commessa __________, sia minacciandola di un pericolo imminente alla vita o
all’integrità corporale, sia rendendola incapace di opporre resistenza,
sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr. 740.-,
e meglio per avere:
dopo essersi incontrati a
Como alle ore 11.00 circa,
così come concordato il giorno precedente, dopo le verifiche
effettuate il 14 ed il 15 marzo 2006, deciso di entrare in Svizzera attraverso
il valico doganale di Ponte-Faloppia, dal quale AC 1 transitò a bordo
dell’autovettura marca Nissan Micra, targata (I) __________, mentre AC 2 e AC 3,
a piedi attraverso il confine verde;
in seguito, a bordo dell’autovettura condotta da AC 1, raggiunsero
Chiasso, fermandosi in prossimità della stazione di servizio PC 2 e dopo aver
verificato che vi fosse solo una commessa, AC 3 e AC 2 scesero dall’autovettura
e si avviarono verso il chiosco:
- il primo entrò nel locale, con
in testa un cappellino di colore nero e nelle tasche del giubbotto una
bomboletta spray antiaggressione ed un rotolo di nastro adesivo,
- mentre il secondo rimase
all’esterno, con in testa un cappellino di colore rosso e con dei guanti in
lattice di colore blu sulle mani;
all’interno, AC 3 chiese di poter acquistare un pacchetto di
sigarette, mettendo sul bancone un sacchettino di plastica contenente degli
spiccioli;
mentre
la commessa depositava i soldi nella cassa registratrice, improvvisamente, AC 3
si portava dietro il bancone, avvicinandosi a lei, spintonandola con un braccio
contro il muro, spruzzandole nel contempo il contenuto della bomboletta spray
sul viso ed intimandole di consegnargli i soldi e di stare tranquilla che non
le avrebbe fatto nulla;
sottrasse quindi le banconote contenute nel cassetto della cassa
registratrice, per un importo complessivo di fr. 740.- ed abbandonò il locale,
raggiungendo con AC 2 l’autovettura di AC 1, che sostava in attesa con il
motore acceso nell’adiacente Via __________, allontanandosi quindi in direzione
del summenzionato valico doganale, in prossimità del quale vennero arrestati;
B.
AC 1 e AC 2, in correità
2. ripetuto furto,
consumato e tentato
per avere,
a Chiasso, Stabio,
Mendrisio e Novazzano,
nel periodo 22/23 febbraio
– 10/11 marzo 2006,
in correità tra loro, per
procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, ripetutamente
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un
valore complessivo denunciato di almeno fr. 49'261.09,
e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
2.1 a Chiasso - Seseglio, la notte del 22/23 febbraio 2006,
previo scasso di una porta del __________,
sottratto, ai danni del PL 5, denaro contante, un televisore marca Sony mod. __________
e un paio di scarpe marca Nike, per un valore complessivo di fr. 4’280.-
(refurtiva non recuperata);
2.2 a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006,
previo scasso di una porta del __________, sottratto, ai danni
dell’PL 7 denaro contante e tre telecomandi, per un valore complessivo di fr.
1’270.- (refurtiva non recuperata);
2.3 a
Chiasso - Seseglio, la notte del 22/23 febbraio 2006,
previo scasso di una porta del __________ e del distributore
automatico di sigarette, sottratto, ai danni di PL 4 denaro contante e 110
pacchetti di sigarette, per un valore complessivo di fr. 948.- (refurtiva non
recuperata);
2.4 a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006,
previo scasso di una porta del __________, della gettoniera e
della serratura del gioco elettronico __________ sottratto, ai danni di PL 3,
denaro contante per un importo imprecisato;
2.5 a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006,
previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della
ditta __________ un monitor marca HP2025, un monitor marca Philips, un PC marca
Compaq Evo 510CMT, un apparecchio fotografico marca Kodak DC 240, un libretto
con francobolli, denaro contante e una chiave, per un valore complessivo di fr.
4’801.- (refurtiva non recuperata);
2.6
a Stabio, la notte
del 23/24 febbraio 2006,
previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PC 10,
denaro contante, una cassetta di sicurezza, un apparecchio fotografico marca Fuji
Fx40, un monitor marca Acer, un PC multimarca e un natel marca Nokia 1100, per
un valore complessivo di fr. 8'510.80 (refurtiva non recuperata);
2.7 a Stabio, la notte del 23/24 febbraio 2006, previo
scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della ditta __________
generi alimentari per un valore complessivo di circa fr. 20.- (refurtiva non
recuperata);
2.8 a Stabio,
nel periodo 25-27 febbraio 2006, previo scasso di sette porte, sottratto, ai danni
della ditta PC 6 denaro contante, un oscilloscopio marca Tektronmix TDS 1002,
un apparecchio fotografico marca Acer, un misuratore pressorico marca Orion e
una serie di cacciaviti di precisione, per un valore complessivo di fr.
3'141.19 (refurtiva recuperata limitatamente all’oscilloscopio);
2.9 a Stabio,
la notte del 26/27 febbraio 2006, previo taglio della recinzione metallica e
tentativo di scasso di una porta, tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai
danni della ditta PC 11;
2.10 a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, previo tentativo di scasso di due finestre e di una porta,
tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PL 8;
2.11 a Mendrisio, nel periodo 1.
– 5 marzo 2006, previo tentativo di scasso della serratura della porta
d’entrata, tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PL 5
2.12 a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PL 6 un
telefono cordless marca Siemens del valore di fr. 120.- (refurtiva non
recuperata);
2.13 a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, previo scasso di tre porte, tentato di sottrarre cose mobili
altrui, ai danni della ditta __________
2.14 a Novazzano, la notte del
10/11 marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni
del PC 4, denaro contante e due chiavi, per un valore complessivo di fr.
1’029.- (refurtiva non recuperata);
2.15 a Novazzano, la notte del
10/11 marzo 2006, previo scasso di una finestra, sottratto, ai danni della
ditta PC 8, due motoseghe marca Komatsu, due apparecchi per l’affilatura di
catene marca Oregon, una chiave dinamica marca Hazet, una serie di cacciaviti
marca PB, una serie di chiavi a cricchetto marca Hazet, una serie di punte da
trapano marca HSS, una serie di lime, una serie di chiavi a cricchetto marca Focom
ed un trapano a batteria marca Bosch, per un valore complessivo di fr. 5'454.-
(refurtiva non recuperata e totalmente contestata dagli accusati);
2.16 a Novazzano, la notte del
10/11 marzo 2006, previo scasso di tre porte, sottratto, ai danni della ditta PC
3, un PC marca Hawlett Packard, un apparecchio fotografico digitale marca HP Photosmart
C 635, un programma per PC marca MAP e denaro contante, per un valore
complessivo di fr. 10'496.50 (refurtiva non recuperata e parzialmente
contestata dagli accusati);
2.17 a Novazzano, la notte del
10/11 marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni
della ditta PC 7, denaro contante, un apparecchio fotografico digitale marca Konica-Minolta
Dimage Z6, una scheda di memoria marca Sandisk, un carica batterie marca Varta,
quattro HR6 Energ Accu, un Port Replicator Basic Hewlett-Packard, due PC Hewlett-Packard
Compaq, un monitor marca Philips, un CD Twixtel, la chiave della cassaforte e
una cassetta per contante, per un valore complessivo di fr. 9'190.60 (refurtiva
non recuperata e parzialmente contestata dagli accusati);
3. ripetuto
danneggiamento
per avere, in occasione
dei summenzionati furti e tentati furti, intenzionalmente deteriorato,
distrutto o reso inservibile cose altrui, per un valore complessivo di almeno fr.
44'642.46 e meglio;
3.1 a Chiasso - Seseglio, la
notte del 22/23 febbraio 2006,
due gettoniere/tariffari automatici per il
noleggio dei campi da tennis, ai danni del PC 12 (danno quantificato dalla
parte civile in fr. 3'415.20);
3.2 a Chiasso - Seseglio, la
notte del 22/23 febbraio 2006,
il cassetto della cassa registratrice e
deteriorato generi alimentari, ai danni PL 7 (danno quantificato dalla parte
civile in fr. 724.50);
3.3 a Chiasso - Seseglio, la
notte del 22/23 febbraio 2006,
il distributore automatico di sigarette, ai danni
di PL 4 (danno quantificato dalla parte lesa in fr. 1'500.-);
3.4 a Chiasso - Seseglio, la
notte del 22/23 febbraio 2006,
la gettoniera e la serratura del gioco
elettronico Photoplay,
ai danni diPALE3 (danno quantificato dalla parte
lesa in
fr. 480.-);
3.5 a Chiasso - Seseglio, la
notte del 22/23 febbraio 2006, una porta del __________, ai danni del PL 1
(danno quantificato dalla parte lesa in fr. 486.90);
3.6 a Stabio, la notte del
23/24 febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC 5 (danno
quantificato dalla parte civile in fr. 50.-);
3.7 a Stabio, la notte del 23/24 febbraio 2006, due
porte, ai danni della ditta PC 10 (danno quantificato dalla parte civile in
almeno fr. 3’910.-);
3.8 a Stabio, la notte del 23/24 febbraio 2006, una
porta secondaria, ai danni della ditta PC 11 (danno quantificato dalla parte
civile in circa fr. 1'425.-);
3.9 a Stabio, nel periodo 25-27 febbraio 2006, sette
porte, la cassaforte e alcuni mobili d’ufficio, ai danni della ditta PC 6
(danno quantificato dalla parte civile in fr. 21'596.80);
3.10 a Stabio, la notte del 26/27 febbraio 2006, la
recinzione metallica e una porta, ai danni della ditta PC 11 (danno non
quantificato dalla parte civile);
3.11 a Stabio, la notte del 26/27 febbraio 2006, due
finestre ed una porta, ai danni del PL 8 (danno quantificato dalla parte civile
in circa fr. 1'000.-);
3.12 a Mendrisio, nel periodo 1. – 5 marzo 2006, la
serratura della porta d’entrata, ai danni del PL 5 (danno quantificato dalla
parte lesa in fr. 299.15);
3.13 a Stabio, la notte del 6/7 marzo 2006, due porte,
ai danni della ditta PL 6 (danno quantificato dalla parte civile in circa fr.
1'000.-);
3.14 a Stabio, la notte del 6/7 marzo 2006, tre porte,
ai danni della ditta PC 9 (danno quantificato dalla parte civile in circa fr.
400.-);
3.15 a Novazzano, la notte del 10/11 marzo 2006, una
porta, ai danni del PC 4 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 860.80);
3.16 a Novazzano, la notte del 10/11 marzo 2006, due
finestre e una porta, ai danni della ditta PC 8 (danno quantificato dalla parte
civile in circa fr. 2'690.-);
3.17 a Novazzano, la notte del 10/11 marzo 2006, tre
porte, ai danni della ditta PC 3 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
1'474.10);
3.18 a Novazzano, la notte del 10/11 marzo 2006, una
porta, la rete informatica e la cassaforte, ai danni della ditta PC 7 (danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 3'100.-);
4. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi indebitamente introdotti,
contro la volontà degli aventi diritto, nei summenzionati esercizi
pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini, ecc.,
il tutto come descritto nei summenzionati furti,
ad eccezione di quelli indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11
e 2.15, per i quali non è stata sporta querela penale;
5.
ripetuto furto d'uso
5.1 per
avere, a Stabio, la mattina del 27 febbraio 2006,
in correità tra loro, dopo aver perpetrato il furto di cui al
punto 2.8 del presente atto di accusa, sottratto a scopo d’uso l’autovettura
marca VW Caddy targata TI __________, di proprietà della ditta PC 11,
spostandola sul piazzale della ditta in prossimità della recinzione metallica,
con l’intenzione di utilizzarla per trasportare la refurtiva e in particolare
la cassaforte sottratta presso la ditta PC 6 (autovettura abbandonata sul posto
e restituita alla parte civile);
5.2 per avere, a
Stabio, la notte del 2/3 marzo 2006,
in correità tra loro, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca Opel
Astra targata (I) __________, di proprietà di PC 13, utilizzandola per
raggiungere Mendrisio, dove perpetrarono il furto di cui al punto 2.11 del
presente atto di accusa, abbandonandola poi a Stabio, in zona St. Margherita,
prima di rientrare in Italia (autovettura restituita alla parte lesa);
C. AC 1, singolarmente
6. furto
per avere,
a Stabio, la notte del 21/22 febbraio 2006,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,
previo taglio della recinzione esterna e scasso di una finestra, sottratto, ai
danni della ditta PC 1, un computer marca Dell con schermo, un apparecchio
fotografico digitale marca EX-Z40, un natel marca Nokia e denaro contante, per
un valore complessivo di circa fr. 4’250.- (refurtiva non recuperata e
parzialmente contestata dall’accusato);
7. danneggiamento
per avere,
a Stabio, la notte del 21/22 febbraio 2006,
in occasione del summenzionato furto,
intenzionalmente danneggiato la recinzione esterna, una finestra
ed il sistema informatico, ai danni della ditta PC 1 (danno quantificato dalla
parte civile in fr. fr. 45'180.70);
8. violazione di domicilio
per essersi indebitamente introdotto,
a Stabio, la notte del 21/22 febbraio 2006,
negli uffici della ditta PC 1
contro la volontà degli aventi diritto;
9. ripetuta infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
9.1 per essere entrato
illegalmente in Svizzera,
in almeno sette occasioni,
nel periodo 21/22 febbraio – 10/11 marzo 2006,
nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre imprecisate località,
sia da solo che con AC 2, a piedi, attraverso valichi non autorizzati, per
commettere i reati di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente atto di
accusa;
9.2 per avere, nel periodo 14 –
16 marzo 2006,
a Ronago (I), Novazzano ed in altre imprecisate località,
facilitato l’entrare illegale in Svizzera e, successivamente
l’uscita illegale dalla Svizzera, di AC 3, in almeno tre occasioni e di AC 2,
in almeno un’occasione, accompagnandoli con l’autovettura marca Nissan Micra,
targata (I) __________, in prossimità del valico doganale di Ponte-Faloppia,
zona nella quale transitarono a piedi attraverso il bosco, per poi raggiungere
Chiasso e commettere la rapina di cui al punto 1 del presente atto di accusa;
D. AC 2, singolarmente
10. ripetuta infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
10.1 per essere entrato
illegalmente in Svizzera,
in almeno sei occasioni,
nel periodo 22/23 febbraio – 10/11 marzo 2006,
nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre imprecisate località,
con AC 1, a piedi, attraverso valichi non autorizzati, per commettere i reati
di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente atto di accusa;
10.2 per essere entrato
illegalmente in Svizzera, il 16 marzo 2006, nella zona di Novazzano, con AC 3 a
piedi, attraverso un valico non autorizzato, per poi raggiungere Chiasso e
commettere la rapina di cui al punto 1 del presente atto di accusa;
E. AC 3 singolarmente
11. ripetuta infrazione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
11.1 per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in almeno quattro o cinque occasioni, nel corso dell’anno 2005,
nella zona di Stabio ed in altre imprecisate località, a piedi, attraverso
valichi non autorizzati, per raggiungere in particolare Mendrisio e Lugano;
11.2 per essere entrato illegalmente in Svizzera,
il 16 marzo 2006, nella zona di Novazzano, con AC 2 a piedi, attraverso un
valico non autorizzato, per poi raggiungere Chiasso e commettere la rapina di
cui al punto 1 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 140 cifra 1, 144
cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 80/2006 del 27 giugno 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio
DUF 2
§ L'accusato AC 2
assistito dal difensore d'ufficio
DUF 3
AC 3 assistito dal difensore d'ufficio
DUF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:50.
È pervenuta alla Corte:
- lettera
30.8.2006 della ditta PC 10 di Stabio con
cui richiede il risarcimento in solido da parte
degli accusati di
fr. 12'420.60.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l'atto di accusa conclude
chiedendo:
-
per AC 3 la condanna a 18 mesi di detenzione da
espiare;
-
per AC 1 la condanna a 22 mesi di detenzione da espiare; nel caso in cui fosse
inflitta una pena sospesa condizionalmente, chiede che sia fissato un periodo
di prova di 4 anni;
-
per AC 2 la condanna a 22 mesi di detenzione da espiare; nel caso in cui fosse
inflitta una pena sospesa condizionalmente, chiede che sia fissato un periodo
di prova di 3 anni.
Per tutti gli accusati chiede inoltre
l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Chiede infine la confisca di tutto
quanto in sequestro ed elencato nell'atto di accusa.
§ DUF 1 difensore di AC 3, il quale non contesta i fatti e le
imputazioni dell'atto di accusa e, in applicazione delle attenuanti della
scemata responsabilità (abuso di cocaina e derivati della canapa) e del sincero
pentimento (subitanea e pronta confessione e restituzione del maltolto), chiede
una sensibile riduzione della pena proposta dal PP, da porsi al beneficio della
sospensione condizionale. Chiede inoltre il dissequestro del telefono cellulare
Panasonic.
§ DUF 3, difensore di AC 2, il quale, poste in risalto la vita, la
figura e la personalità del suo assistito e rilevato il ruolo minore avuto dal
medesimo nella vicenda e la collaborazione fattiva prestata in inchiesta,
contesta che il suo assistito sia l'autore dei furti di cui ai punti 2.13 e 2.6
dell'atto di accusa e del furto d'uso di cui al punto 5.1 e contesta, a parte
la sottrazione di un cacciavite, la refurtiva indicata al punto 2.15 dell'atto
di accusa.
Conclude dunque chiedendo che la pena detentiva
proposta dal PP sia ridotta e posta al beneficio della sospensione
condizionale, con un periodo di prova di 2 anni. Chiede inoltre la riduzione della
pena accessoria dell'espulsione a 3 anni e il rinvio delle parti civili al foro
civile.
Non ha nulla da obiettare in merito alla
richiesta di confisca. Chiede, infine, che si rinunci all'incasso delle tasse e
spese giudiziarie.
§ DUF 2 in difesa di AC 1, il quale non contesta nella sostanza
l'atto di accusa, salvo per quanto emerge dagli atti e, per il furto d'uso di
cui al punto 5.1 dell'atto di accusa, in virtù della sentenza BE 1965 ZBJV 1970
p. 158 (= JdT 1971 I 455 n. 78). Sostenuto, poi, che nella rapina il suo
assistito ha agito in qualità di complice e non di correo, conclude chiedendo
che la pena detentiva proposta dal PP sia ridotta a 18 mesi e sospesa
condizionalmente. Non si oppone all'espulsione dalla Svizzera né ai 4 anni di
periodo di prova per la sospensione condizionale. Neppure si oppone alle
confische.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. rapina
per avere, in correità con
AC2 e AC3,
a Chiasso, il 16 marzo
2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di
servizio PC2di ____,
nell’intento di commettere
un furto, usato violenza contro la commessa __________, sia minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace
di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.
740.-;
1.1.1. trattasi di
complicità;
1.2. ripetuto
furto, consumato e tentato
per avere, in correità con
AC 2 e una volta singolarmente, per procacciarsi un indebito profitto ed al
fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di
sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno fr.
49'261.09 risp. di fr. 4'250.-,
e meglio per avere,
1.2.1. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai
danni del PC 12, denaro contante, un televisore marca Sony mod. KEP-M1/B1 e un
paio di scarpe marca Nike, per un valore complessivo di fr. 4’280.-;
1.2.2. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai
danni PL 7 denaro contante e tre telecomandi, per un valore complessivo di fr.
1’270.-;
1.2.3. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______ e del
distributore automatico di sigarette, sottratto, ai danni di PL 4, denaro
contante e 110 pacchetti di sigarette, per un valore complessivo di fr. 948.-;
1.2.4. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, della
gettoniera e della serratura del gioco elettronico Photoplay, sottratto, ai
danni di PL 3 denaro contante per un importo imprecisato;
1.2.5. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della
ditta PC5, un monitor marca HP2025, un monitor marca Philips, un PC marca Compaq
Evo 510CMT, un apparecchio fotografico marca Kodak DC 240, un libretto con
francobolli, denaro contante e una chiave, per un valore complessivo di fr.
4’801.-;
1.2.6. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta
MOMOIDRAULICA SAGL, denaro contante, una cassetta di sicurezza, un apparecchio
fotografico marca Fuji Fx40, un monitor marca Acer, un PC multimarca e un natel
marca Nokia 1100, per un valore complessivo di fr. 8'510.80;
1.2.7. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della
ditta PC11 generi alimentari per un valore complessivo di circa fr. 20.-;
1.2.8. a Stabio, nel periodo 25-27
febbraio 2006, previo scasso di sette porte, sottratto, ai danni della ditta PC6,
denaro contante, un oscilloscopio marca Tektronmix TDS 1002, un apparecchio
fotografico marca Acer, un misuratore pressorico marca Orion e una serie di
cacciaviti di precisione, per un valore complessivo di fr. 3'141.19;
1.2.9. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, previo taglio della recinzione metallica e tentativo di scasso
di una porta, tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni della ditta PC11;
1.2.10. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, previo tentativo di scasso di due finestre e di una porta,
tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE8;
1.2.11. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5
marzo 2006, previo tentativo di scasso della serratura della porta d’entrata,
tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE5;
1.2.12. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PALE6,
un telefono cordless marca Siemens del valore di fr. 120.-;
1.2.13. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, previo scasso di tre porte, tentato di sottrarre cose mobili
altrui, ai danni della ditta PC9;
1.2.14. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni del PC4,
denaro contante e due chiavi, per un valore complessivo di fr. 1’029.-;
1.2.15. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di una finestra, sottratto, ai danni della ditta PC8,
due motoseghe marca Komatsu, due apparecchi per l’affilatura di catene marca
Oregon, una chiave dinamica marca Hazet, una serie di cacciaviti marca PB, una
serie di chiavi a cricchetto marca Hazet, una serie di punte da trapano marca
HSS, una serie di lime, una serie di chiavi a cricchetto marca Focom ed un
trapano a batteria marca Bosch, per un valore complessivo di fr. 5'454.-;
1.2.15.1. trattasi di refurtiva inferiore;
1.2.16. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di tre porte, sottratto, ai danni della ditta PC3, un
PC marca Hawlett Packard, un apparecchio fotografico digitale marca HP Photosmart
C 635, un programma per PC marca MAP e denaro contante, per un valore
complessivo di fr. 10'496.50;
1.2.17. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della
ditta ENGIMICS SA, denaro contante, un apparecchio fotografico digitale marca Konica-Minolta
Dimage Z6, una scheda di memoria marca Sandisk, un carica batterie marca Varta,
quattro HR6 Energ Accu, un Port Replicator Basic Hewlett-Packard, due PC Hewlett-Packard
Compaq, un monitor marca Philips, un CD Twixtel, la chiave della cassaforte e
una cassetta per contante, per un valore complessivo di fr. 9'190.60;
1.2.18. a Stabio, la notte del 21/22
febbraio 2006, previo taglio della recinzione esterna e scasso di una finestra,
sottratto, ai danni della ditta PC1, un computer marca Dell con schermo, un
apparecchio fotografico digitale marca EX-Z40, un natel marca Nokia e denaro
contante, per un valore complessivo di circa fr. 4’250.-;
1.3. ripetuto danneggiamento
per avere, in correità con
AC2 e una volta singolarmente, in occasione dei summenzionati furti e tentati
furti, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui,
per un valore complessivo di almeno fr. 44'642.46, risp. fr. 45'180.70 e
meglio;
1.3.1. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, due gettoniere/tariffari automatici per il noleggio
dei campi da tennis, ai danni del PC12 (danno quantificato dalla parte civile
in fr. 3'415.20);
1.3.2. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, il cassetto della cassa registratrice e deteriorato
generi alimentari, ai danni PALE7(danno quantificato dalla parte civile in fr.
724.50);
1.3.3. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, il distributore automatico di sigarette, ai danni di PALE4(danno
quantificato dalla parte lesa in fr. 1'500.-);
1.3.4. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, la gettoniera e la serratura del gioco elettronico Photoplay,
ai danni diPALE3 (danno quantificato dalla parte lesa in fr. 480.-);
1.3.5. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, una porta del _______, ai danni del PALE1 (danno
quantificato dalla parte lesa in fr. 486.90);
1.3.6. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC5 (danno
quantificato dalla parte civile in fr. 50.-);
1.3.7. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, due porte, ai danni della ditta PC10(danno quantificato dalla
parte civile in almeno fr. 3’910.-);
1.3.8. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC11(danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'425.-);
1.3.9. a Stabio, nel periodo 25-27
febbraio 2006, sette porte, la cassaforte e alcuni mobili d’ufficio, ai danni
della ditta PC6 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 21'596.80);
1.3.10. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, la recinzione metallica e una porta, ai danni della ditta PC11(danno
non quantificato dalla parte civile);
1.3.11. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, due finestre ed una porta, ai danni del PALE8 (danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'000.-);
1.3.12. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5
marzo 2006, la serratura della porta d’entrata, ai danni del PALE5(danno
quantificato dalla parte lesa in fr. 299.15);
1.3.13. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, due porte, ai danni della ditta PALE6(danno quantificato dalla
parte civile in circa fr. 1'000.-);
1.3.14. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC9 (danno quantificato dalla parte
civile in circa fr. 400.-);
1.3.15. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, una porta, ai danni del PC4 (danno quantificato dalla parte civile
in fr. 860.80);
1.3.16. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, due finestre e una porta, ai danni della ditta PC8 (danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 2'690.-);
1.3.17. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC3 (danno quantificato dalla parte
civile in fr. 1'474.10);
1.3.18. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, una porta, la rete informatica e la cassaforte, ai danni della
ditta PC7(danno quantificato dalla parte civile in circa fr. 3'100.-);
1.3.19. a Stabio, la notte del 21/22
febbraio 2006, intenzionalmente danneggiato la recinzione esterna, una finestra
ed il sistema informatico, ai danni della ditta PC1(danno quantificato dalla
parte civile in fr. fr. 45'180.70);
1.4. ripetuta violazione di
domicilio
1.4.1. in correità con AC2, per essersi
indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei
summenzionati esercizi pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini,
ecc., il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quelli
indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto di accusa;
1.4.2. per essersi indebitamente
introdotto, a Stabio, la notte del 21/22 febbraio 2006, negli uffici della
ditta PC1, contro la volontà degli aventi diritto;
1.5. ripetuto furto d'uso
per avere, in correità con
AC2
1.5.1. a Stabio, la mattina del 27
febbraio 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca VW Caddy targata ____,
di proprietà della ditta PC11
1.5.2. a Stabio, la notte del 2/3
marzo 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca Opel Astra targata (I) ____,
di proprietà di PC13;
1.6. ripetuta infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.6.1. per essere
entrato illegalmente in Svizzera, in almeno sette occasioni, nel periodo 21/22
febbraio – 10/11 marzo 2006, nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre
imprecisate località, sia da solo che con AC2, a piedi, attraverso valichi non
autorizzati;
1.6.2. per avere, nel
periodo 14 – 16 marzo 2006, a Ronago (I), Novazzano ed in altre imprecisate
località, facilitato l’entrata illegale in Svizzera e, successivamente,
l’uscita illegale dalla Svizzera, di AC3, in almeno tre occasioni e di AC2, in
almeno un’occasione;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa
della libertà?
2.2. d’espulsione?
3. Deve
subire la confisca di:
3.1. un
pezzo di cavo elettrico convertito in manganello;
3.2. due scontrini d’acquisto
datati 14 e 15.03.2006 Piccadilly SA;
3.3. un apparecchio fotografico
marca Fujifilm digital Finepix 2300 no. ____;
3.4. un apparecchio fotografico
marca Scott ATX200F, con astuccio di colore blu ed una scheda di memoria?
4. Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili:
4.1. PC,
Lugano?
4.2. PC 11?
B. AC2
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. rapina
per avere, in correità con
AC1 e AC3,
a Chiasso, il 16 marzo
2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di
servizio PC2di ____ ,
nell’intento di commettere
un furto, usato violenza contro la commessa ____, sia minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace
di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.
740.-;
1.2. ripetuto
furto, consumato e tentato
per avere, in correità con
AC1, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili
altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 49'261.09, e meglio
per avere,
1.2.1. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai
danni del PC12, denaro contante, un televisore marca Sony mod. KEP-M1/B1 e un
paio di scarpe marca Nike, per un valore complessivo di fr. 4’280.-;
1.2.2. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai
danni dell’PALE7, denaro contante e tre telecomandi, per un valore complessivo
di fr. 1’270.-;
1.2.3. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______ e del
distributore automatico di sigarette, sottratto, ai danni di PALE1, denaro
contante e 110 pacchetti di sigarette, per un valore complessivo di fr. 948.-;
1.2.4. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, della
gettoniera e della serratura del gioco elettronico Photoplay, sottratto, ai
danni di PALE3, denaro contante per un importo imprecisato;
1.2.5. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della
ditta PC5, un monitor marca HP2025, un monitor marca Philips, un PC marca Compaq
Evo 510CMT, un apparecchio fotografico marca Kodak DC 240, un libretto con
francobolli, denaro contante e una chiave, per un valore complessivo di fr.
4’801.-;
1.2.6. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PC10,
denaro contante, una cassetta di sicurezza, un apparecchio fotografico marca Fuji
Fx40, un monitor marca Acer, un PC multimarca e un natel marca Nokia 1100, per
un valore complessivo di fr. 8'510.80;
1.2.7. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della
ditta PC11 generi alimentari per un valore complessivo di circa fr. 20.-;
1.2.8. a Stabio, nel periodo 25-27
febbraio 2006, previo scasso di sette porte, sottratto, ai danni della ditta PC6,
denaro contante, un oscilloscopio marca Tektronmix TDS 1002, un apparecchio
fotografico marca Acer, un misuratore pressorico marca Orion e una serie di
cacciaviti di precisione, per un valore complessivo di fr. 3'141.19;
1.2.9. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, previo taglio della recinzione metallica e tentativo di scasso
di una porta, tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni della ditta PC11;
1.2.10. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, previo tentativo di scasso di due finestre e di una porta,
tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE8;
1.2.11. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5
marzo 2006, previo tentativo di scasso della serratura della porta d’entrata,
tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE5;
1.2.12. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PALE6,
un telefono cordless marca Siemens del valore di fr. 120.-;
1.2.13. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, previo scasso di tre porte, tentato di sottrarre cose mobili
altrui, ai danni della ditta PC9;
1.2.14. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni del PC4,
denaro contante e due chiavi, per un valore complessivo di fr. 1’029.-;
1.2.15. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di una finestra, sottratto, ai danni della ditta PC8,
due motoseghe marca Komatsu, due apparecchi per l’affilatura di catene marca
Oregon, una chiave dinamica marca Hazet, una serie di cacciaviti marca PB, una
serie di chiavi a cricchetto marca Hazet, una serie di punte da trapano marca
HSS, una serie di lime, una serie di chiavi a cricchetto marca Focom ed un
trapano a batteria marca Bosch, per un valore complessivo di fr. 5'454.-;
1.2.15.1. trattasi di refurtiva inferiore;
1.2.16. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di tre porte, sottratto, ai danni della ditta PC3, un
PC marca Hawlett Packard, un apparecchio fotografico digitale marca HP Photosmart
C 635, un programma per PC marca MAP e denaro contante, per un valore
complessivo di fr. 10'496.50;
1.2.17. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della ditta
PC7, denaro contante, un apparecchio fotografico digitale marca Konica-Minolta Dimage
Z6, una scheda di memoria marca Sandisk, un carica batterie marca Varta,
quattro HR6 Energ Accu, un Port Replicator Basic Hewlett-Packard, due PC Hewlett-Packard
Compaq, un monitor marca Philips, un CD Twixtel, la chiave della cassaforte e
una cassetta per contante, per un valore complessivo di fr. 9'190.60;
1.3. ripetuto danneggiamento
per avere, in correità con
AC1, in occasione dei summenzionati furti e tentati furti, intenzionalmente
deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui, per un valore
complessivo di almeno fr. 44'642.46, e meglio:
1.3.1. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, due gettoniere/tariffari automatici per il noleggio
dei campi da tennis, ai danni del PC12 (danno quantificato dalla parte civile
in fr. 3'415.20);
1.3.2. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, il cassetto della cassa registratrice e deteriorato
generi alimentari, ai danni PALE7 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
724.50);
1.3.3. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, il distributore automatico di sigarette, ai danni di PALE4
(danno quantificato dalla parte lesa in fr. 1'500.-);
1.3.4. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, la gettoniera e la serratura del gioco elettronico Photoplay,
ai danni diPALE3 (danno quantificato dalla parte lesa in fr. 480.-);
1.3.5. a Chiasso - Seseglio, la notte
del 22/23 febbraio 2006, una porta del _______, ai danni del PALE1 (danno
quantificato dalla parte lesa in fr. 486.90);
1.3.6. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC5 (danno
quantificato dalla parte civile in fr. 50.-);
1.3.7. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, due porte, ai danni della ditta PC10 (danno quantificato dalla
parte civile in almeno fr. 3’910.-);
1.3.8. a Stabio, la notte del 23/24
febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC11 (danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'425.-);
1.3.9. a Stabio, nel periodo 25-27
febbraio 2006, sette porte, la cassaforte e alcuni mobili d’ufficio, ai danni
della ditta PC6 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 21'596.80);
1.3.10. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, la recinzione metallica e una porta, ai danni della ditta PC11 (danno
non quantificato dalla parte civile);
1.3.11. a Stabio, la notte del 26/27
febbraio 2006, due finestre ed una porta, ai danni del PALE8 (danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'000.-);
1.3.12. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5
marzo 2006, la serratura della porta d’entrata, ai danni del PALE5 (danno
quantificato dalla parte lesa in fr. 299.15);
1.3.13. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, due porte, ai danni della ditta PALE6(danno quantificato dalla
parte civile in circa fr. 1'000.-);
1.3.14. a Stabio, la notte del 6/7
marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC9 (danno quantificato dalla parte
civile in circa fr. 400.-);
1.3.15. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, una porta, ai danni del PC4 (danno quantificato dalla parte civile
in fr. 860.80);
1.3.16. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, due finestre e una porta, ai danni della ditta PC8 (danno
quantificato dalla parte civile in circa fr. 2'690.-);
1.3.17. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC3 (danno quantificato dalla parte
civile in fr. 1'474.10);
1.3.18. a Novazzano, la notte del 10/11
marzo 2006, una porta, la rete informatica e la cassaforte, ai danni della
ditta PC7 (danno quantificato dalla parte civile in circa fr. 3'100.-);
1.4. ripetuta violazione di
domicilio
in correità con AC1, per
essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei
summenzionati esercizi pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini,
ecc., il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quelli
indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto di accusa;
1.5. ripetuto furto d'uso
per avere, in correità con
AC1
1.5.1. a Stabio, la mattina del 27
febbraio 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca VW Caddy targata ____,
di proprietà della ditta PC11
1.5.2. a Stabio, la notte del
2/3 marzo 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca Opel Astra targata
(I) ____, di proprietà di PC13;
1.6. ripetuta
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.6.1. per essere
entrato illegalmente in Svizzera, in almeno sei occasioni, nel periodo 22/23
febbraio – 10/11 marzo 2006, nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre
imprecisate località, con AC1, a piedi, attraverso valichi non autorizzati;
1.6.2. per essere
entrato illegalmente in Svizzera, il 16 marzo 2006, nella zona di Novazzano,
con AC3, a piedi, attraverso un valico non autorizzato, per poi raggiungere
Chiasso;
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa
della libertà?
2.2. d’espulsione?
3. Deve
subire la confisca di:
3.1. una
bomboletta spray antiaggressione marca Protection SLB Guardian;
3.2. quattro
guanti monouso in lattice di colore blu?
4. Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili:
4.1. La Basilese Assicurazioni,
Lugano?
4.2. Momoidraulica Sagl, Stabio?
C. AC3
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. rapina
per avere, in correità con
AC1 e AC2,
a Chiasso, il 16 marzo
2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di
servizio PC2di Via Comacini 6,
nell’intento di commettere
un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace
di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.
740.-;
1.2. ripetuta
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2.1. per essere
entrato illegalmente in Svizzera, in almeno quattro o cinque occasioni, nel
corso dell’anno 2005, nella zona di Stabio ed in altre imprecisate località, a
piedi, attraverso valichi non autorizzati, per raggiungere in particolare
Mendrisio e Lugano;
1.2.2. per essere
entrato illegalmente in Svizzera, il 16 marzo 2006, nella zona di Novazzano,
con AC2, a piedi, attraverso un valico non autorizzato, per poi raggiungere
Chiasso;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. E’ egli
recidivo?
3. Può
beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?
4. Ha egli
agito in stato di scemata responsabilità?
5. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
5.1. privativa
della libertà?
5.2. d’espulsione?
6. Deve
subire la confisca di:
6.1. un
paio di guanti in lana nera;
6.2. un
rotolo di nastro adesivo di colore marrone marca Super Dolly;
6.3. un
natel marca Panasonic modello EB-X701?
Considerato, in fatto
ed in diritto
I. Curriculum
vitae degli accusati
1. AC1
Interrogato sul suo trascorso ha dichiarato:
" Sono
nato a Lecce, dove allora vivevano i miei genitori. Ci siamo poi trasferiti a Cocquio
Trevisago dove ho frequentato le scuole elementari e successivamente a Como,
dove ho frequentato le suole medie e il liceo fino al quarto anno. Non ho
conseguito la licenza liceale perché sono partito a
militare, quale volontario.
AI termine del servizio ho poi conseguito il
brevetto di programmatore mentre lavoravo in una stamperia. Seguivo i corsi la
sera e il sabato. Successivamente ho lavorato nel settore per varie ditte fino
al momento in cui ho rilevato una ditta in proprio di nome More Informatica,
nel 1997, con sede a Como. Non ho dipendenti ma sono solo. Nei primi anni
l'attività andava bene, poi da qualche anno è andata sempre più peggiorando a
seguito della concorrenza e dei prezzi di vendita dei computer nei grandi
supermercati.
Sono figlio unico. Non sono sposato e non ho
figli. Mia madre è morta l'anno scorso nel mese di agosto, mentre mio padre
vive a Como. Mio padre lavorava per una ditta di investigazione privata, poi a
seguito del fallimento della stessa ha lavorato per circa 20 anni come autista
tessile.
Voglio premettere che fino alla morte di mia
madre, nel mese di agosto 2005, la mia situazione era abbastanza sotto
controllo, nel senso che sopravvivevo sia per quanto riguarda il lavoro che dal
punto di vista finanziario. Mia madre è morta a seguito di un tumore, che aveva
richiesto un' ospedalizzazione di cinque mesi e mezzo e diverse cure. Era
pensionata e riceveva 500 EU al mese, mentre mio padre, pure pensionato, circa
900 EU al mese. A seguito del decesso di mia madre abbiamo dovuto far fronte
alle spese per il funerale di circa 7000 EU. Sia io che mio padre abbiamo avuto
delle difficoltà finanziarie e per quanto mi riguarda avevo difficoltà a pagare
l'affitto mensile di 600 EU. Inizialmente sono riuscito a far fronte con
difficoltà a questa situazione, anche perché mi era stato promesso un lavoro a
partire dal mese di gennaio 2006. Si trattava di un posto di lavoro presso la
ditta Polti quale responsabile dello stampaggio del materiale plastico.
Purtroppo per l'assenza all' estero del datore di lavoro, l'inizio dell'
impiego è stato posticipato al mese di maggio 2006.
Voglio inoltre precisare che per il pagamento
dell' affitto del mio appartamento è garante mio padre. Questo fatto lo
assillava non poco perché era cosciente che se io non fossi più stato in grado
di pagare, il proprietario si sarebbe rivolto a lui creandogli a sua volta dei problemi." (Verbale
MP 13.04.06).
Non sposato, senza figli, intrattiene una
relazione sentimentale con una donna del suo paese che, a suo dire, gli rende
regolarmente visita in carcere, compatibilmente con i regolamenti dell'istituto
di pena.
Dal profilo giudiziario si segnalano tre
precedenti e meglio una prima sentenza di condanna il 27 aprile 1999 del GIP
del Tribunale di Como a un mese e dieci giorni di reclusione convertita in una
multa di 3 milioni di vecchie lire per violazione delle norme sul diritto di
autore, una seconda di data 3 dicembre 2001 sempre del GIP di Como a 10 giorni
di arresto convertiti in una multa di 750'000 di vecchie lire e una terza di
data 22 ottobre 2002 pure dello stesso GIP a un anno e quattro mesi di reclusione
con la condizionale per, in estrema sintesi, furto, violazione della
legislazione sulle armi e ricettazione.
Da segnalare che in quest'ultima occasione, AC1
fu arrestato il 3 maggio 2002 e scarcerato il giorno della pronuncia del
giudizio, e meglio il 22 ottobre dello stesso anno. In relazione alla sua
liberazione, va detto che è stato sottoposto a sorveglianza speciale (all. 38)
comportante l'obbligo di non lasciare il proprio paese fino a giugno 2006 e di non
lasciare la notte il suo domicilio. A questo obbligo AC1 non si è tuttavia
sempre assoggettato. Tecnicamente egli non è pertanto un recidivo ai sensi
dell'art. 67 CP così come a suo carico non esistono impedimenti oggettivi alla
pronuncia di una pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 41 CP. Su
questo punto si tornerà in seguito.
Quanto ai fatti che lo hanno portato alla
condanna del 22 ottobre 2002, AC1 ha raccontato che la compagna di un suo amico
poliziotto era comparsa quale attrice in alcuni film pornografici girati, per
così dire, a scopo privato. Queste pellicole erano, a suo dire, in possesso di
un terzo che minacciava la ragazza di pubblicarle o, quantomeno, di dar loro
pubblicità. Fu così che AC1 avrebbe aiutato questo amico ad impossessarsi delle
cassette che si trovavano presso questa terza persona. Il furto sarebbe
avvenuto senza scasso, la ragazza essendo al corrente di come entrare nel luogo
in cui erano custodite.
2. AC2
Interrogato dal PP sulla sua vita, AC2ha
dichiarato:
" Sono
nato Como il 06.07.1975 e lì ho
sempre vissuto e frequentato anche le scuole dell' obbligo. Ho poi conseguito
il diploma di termoidraulica presso l'istituto I.P.S.I.A. Ripamonti dopo un
ciclo di studi di tre anni.
I miei genitori sono separati da quando io avevo
circa 6 anni. Vivo con mia madre, che vive da sola. Sono figlio unico. Ho buoni
rapporti con entrambi i genitori.
Ho pure compiuto il servizio militare in fanteria
ed ho conseguito il grado di Caporalmaggiore.
Ho svolto diversi lavori, tra cui anche quello di
autista oltre alla professione imparata. Ho cambiato spesso datore di lavoro
per scelta mia andando a lavorare dove percepivo uno stipendio migliore.
L'ultimo posto occupato era alla A.C.S.M Ambiente quale operatore ecologico. Ho
dovuto lasciare perché sofferente di ernia del disco. Ho terminato nell'
ottobre 2004. Il mio ultimo stipendio era di EU 1'400 netti. Da allora
nonostante i miei tentativi non sono più riuscito a
trovare un posto di lavoro.
Non ho precedenti penali e non ho mai avuto
nessun genere di questioni con le autorità di Polizia, né del mio paese né di
quelle di altri.
Non ho debiti, a parte la vettura da pagare che
però mi sta pagando mio padre. Credo che il saldo rimanente si aggira su 2'000
o 3'000 Euro." (verbale MP 13.04.06).
In passato ha pure fatto uso sporadico di canapa
e di cocaina. Non si ritiene un tossicodipendente.
Dal profilo affettivo AC2ha spiegato di essere
legato ad una cittadina romena, peraltro male accettata dai suoi genitori, già
madre di una bambina nata da una precedente relazione. Questa donna, già
cameriera in Italia, attualmente vivrebbe in Romania in attesa di potersi
definitivamente trasferire nella vicina Penisola. L'accusato ha spiegato in
aula che questa relazione è sempre in essere e di mantenere con la donna
regolari contatti telefonici compatibilmente con le disposizioni carcerarie.
E' incensurato.
3. AC3
Al PP ha raccontato:
" Sono
nato a Saranno il 24 maggio 1976, dove ho frequentato l'asilo. In seguito la
mia famiglia si è spostata in provincia di Milano, dove ho frequentato le
scuole elementari e la scuola media. Ho conseguito il diploma di panettiere
-pasticcere, professione che ho svolto per circa 4 anni. Ho dovuto lasciare
questo professione per motivi di salute, e più precisamente perché ero
allergico alla farina. Ho in seguito iniziato l'attività di parrucchiere, che
ho svolto sempre in provincia di Milano quale dipendente.
All'età di 19 anni sono stato arrestato per la
prima volta per spaccio di stupefacenti e più precisamente di extasy. Ho fatto
15 giorni di carcere preventivo a Como ed in seguito alcuni mesi di arresti
domiciliari. AI termine degli arresti domiciliari ho iniziato l'attività
menzionata in precedenza di parrucchiere. Di giorno lavoravo e la sera
frequentavo la scuola. Sono figlio unico. Ho vissuto con i miei genitori fino
all'età di 19 anni, anche se in seguito sono ritornato da loro per periodi
alterni.
Nel 2001 sono stato nuovamente arrestato con
l'accusa di rapina. Assieme ad altre due persone avevo perpetrato una rapina ai
danni di un distributore di benzina a Giussano in provincia di Milano, il 22/23
marzo 2001. Preciso meglio che si è trattato di due episodi. Il 22 marzo 2001
avevamo aggredito il benzinaio per sottrargli l'incasso, mentre il giorno
successivo avevamo aggredito un'altra persona. Non eravamo armati ed abbiamo
usato solo la forza per sottrarre il denaro. Non ricordo esattamente quanto
avevamo sottratto, ma era un importo inferiore a EU 5'000. In relazione a
questi fatti sono stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento
di una multa di 2 milioni di lire. Sono stato in carcere dal giorno
dell'arresto, 23 marzo 2001 fino al mese di aprile 2004, se ben ricordo era
il14 o il15 aprile 2004.
Subito dopo la scarcerazione mi sono trasferito a
Como. Come risulta dal mio casellario giudiziale il 19 giugno 2002 sono stato
condannato a 2 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2
anni, provvedimento che è stato applicato dal giorno della mia scarcerazione.
Due volte al giorno dovevo presentarmi in questura a Como per depositare la mia firma, mentre la sera dovevo rientrare al
domicilio entro le 21.00 e non potevo uscire prima delle 07.00.
Prendo atto che dal mio casellario risulta
un'ulteriore condanna per furto continuato, sentenza del 3 marzo 2004, che mi
condanna ad un mese di reclusione. Si tratta di un furto commesso nello stesso
periodo dei due episodi di rapina indicati in precedenza. Prendo atto che il
casellario indica la data del 25 marzo 2001, quando io ero già stato arrestato.
Probabilmente si è trattato di un errore di trascrizione.
Se ben ricordo nel 1999 ero stato controllato da
una pattuglia al casello autostradale di Brescia perché avevo consegnato una
banconota da Lit. 100'000 risultata falsa. Non sapevo che era falsa. A seguito
di questo fatto sono stato denunciato ma il procedimento non è stato aperto
poiché era una sola banconota.
Nel mese di febbraio 2005 sono stato arrestato e
denunciato a piede libero per furto commesso in un negozio, reato commesso in
correità con altre due persone. Abbiamo sottratto mi
sembra tre macchinette cambia soldi. La sentenza di primo grado dovrebbe
avvenire nel mese di dicembre di quest'anno.
(…)
Da quando mi sono trasferito a Como, dopo la
scarcerazione, ho lavorato per un'agenzia , interinale e ho svolto diversi
lavori, che però erano purtroppo tutti in nero, l'ultimo dei quali in qualità
di giardiniere. In media guadagnavo da 1'300 a 1'500 Euro al mese.
A Como vivo con la mia ragazza. I miei genitori
vivono sempre in provincia di Milano." (verbale MP 6.04.06)
Dall'estratto del casellario giudiziale italiano
figurano due condanne, la prima a tre anni e sei mesi di reclusione pronunciata
il 13 febbraio 2002 dalla corte di Appello di Milano per rapina e la seconda
pronunciata il 3 marzo 2004 dal Tribunale di Monza a un mese di reclusione per
furto. Con provvedimento 19 giugno 2002 della Corte di Appello di Milano, AC3 è
stato sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di residenza, con effetto
dalla sua scarcerazione, per la durata di due anni in quanto persona
considerata pericolosa.
In carcere dal 29 maggio 2002, è stato rilasciato
il 14 aprile 2004 dopo aver espiato la pena di cui alla sentenza del 13
febbraio 2002. E' quindi recidivo specifico ai sensi dell'art. 67 CP.
Considerandi
II. I
furti commessi dal duo AC1/AC2
1.
AC1 e AC2si conoscono da almeno un anno prima dei fatti, secondo AC1
da almeno due. Poco importa. Fatto sta che AC1, nell'estate 2005 ha pure dato
ospitalità a AC2ed alla sua compagna romena almeno per la durata di un mese. AC1
ha raccontato che, dopo la morte della madre avvenuta nell'agosto 2005, ha
incontrato alcune difficoltà finanziarie in relazione alle spese del funerale,
a quelle di cura ed al fatto che non pagava l'affitto con regolarità ed il
padre si era portato garante. Per tale ragione ha commesso il primo furto la
notte tra il 21 ed il 22 febbraio 2006. Si tratta di quello indicato al n. 6
dell'atto di accusa che ha fruttato una refurtiva denunciata di oltre fr. 4000.-.
Dopo questo furto ne ha parlato a AC2, di cui racconta che sapeva delle
difficoltà economiche al punto da averlo ospitato a casa sua. Cosicché i due
decisero di eseguire assieme diversi furti nel Mendrisiotto.
a) Così AC2al PP:
" Per
quanto riguarda i furti da me commessi in correità con AC1 preciso che ho
deciso di associarmi con lui nella commissione dei furti perché avevo bisogno
di soldi. Come ho dichiarato in occasione del precedente verbale del 13 aprile
2006.
avevo lavorato regolarmente fino al mese di ottobre 2004. Da quel periodo
e fino a giugno / luglio 2005 ho lavorato
saltuariamente in nero quale autista per la ditta Bartolini ed altre. Da luglio
2005.
non ho più svolto nessuna attività lavorativa, malgrado avessi più volte inviato delle domande di assunzione.
A partire da luglio 2005 ho utilizzato i miei risparmi
per vivere e ho pure fatto capo all'aiuto di mia madre.
Cornelia COJUCARU è la mia fidanzata. E'
cittadina rumena. L'ho conosciuta a Milano nel mese di luglio 2005 e lavorava
come barista a Milano. Nel mese di novembre 2005 sono andato a trovarla in
Romania, dove sono rimasto fino al 22 o 23 dicembre 2005.
Se ben ricordo nel mese di gennaio o febbraio
2006.
sono stato nuovamente in Romania per circa 10 giorni a trovare la mia
fidanzata. Ho fatto ritorno in Italia dopo che mia madre mi aveva telefonato
informandomi che mio padre era stato ricoverato in ospedale. Sul mio passaporto
ci sono comunque i timbri delle entrate e uscite dalla Romania. La mia
fidanzata non è più venuta in Italia e si trova tuttora in Romania." (verbale MP 28.04.06)
Al riguardo può pertanto già essere tratta una
prima conclusione e meglio che AC2non si trovava in difficoltà finanziarie tali
da dover rubare per soddisfare i propri bisogni primari. Egli, nel periodo in
cui è rimasto senza lavoro, ha comunque trovato i mezzi per recarsi più volte
in Romania. Che poi, fosse in difficoltà perché non lavorava e non voleva
essere mantenuto dalla madre, può anche essere, certo è però che, invece di
rimanere in Italia e cercare lavoro, ha preferito recarsi in Romania, dove non
lavorava, con i propri mezzi provenienti da precedenti attività lavorative.
b) Che
l'idea di commettere dei furti sul nostro territorio sia venuta per primo a AC1
non ha ragione di essere posto in dubbio, bastando la constatazione che il
primo furto è stato commesso da quest'ultimo da solo. Ciò basta per ritenere
più plausibile la tesi di AC2secondo il quale fu l'amico a proporgli di venire
in Svizzera a rubare. A ciò aggiungasi che gli attrezzi per commettere gli
scassi sono sempre stati messi a disposizione da AC1. Detto questo, AC2ha
accettato senza remore di associarsi all'amico nella commissione dei furti,
sposando il piano in tutte le sue fasi. Al riguardo appare ben più credibile AC1
che ha affermato che, pur non essendovi un accordo preciso sin dall'inizio, era
chiaro, così come è avvenuto, che la refurtiva doveva essere divisa a metà.
Questi peraltro erano pure gli accordi intervenuti fra i due sin dall'inizio
così come ammesso dallo stesso AC2(MP 13.04.06), la cui versione diverge
unicamente in punto all'effettiva divisione, pretendendo di aver ricevuto solo
50.
Euro e un televisore. Questa versione si scontra tuttavia con la logica
delle cose: non si capisce infatti per quale ragione, dopo aver pattuito una
suddivisione a metà, AC2avrebbe accettato un così misero bottino senza nulla
reclamare all'amico, i furti essendo stati commessi assieme correndo entrambi
il medesimo rischio.
c) Il
piano era relativamente semplice ma ben organizzato. Il duo entrava nottetempo
da confini non autorizzati, attraverso la famigerata "ramina"
lasciando (AC1) il proprio veicolo in Italia, in prossimità della frontiera,
proseguendo a piedi. Individuato il luogo ritenuto propizio, commettevano
alcuni furti (2 o tre fino a 4 o 5 per volta), salvo rimpatriare attraverso la
medesima rete metallica (MP AC213.04.06). Una volta giunti a casa,
prevalentemente del AC1, si suddividevano la refurtiva all'incirca al 50%. AC1
ha dichiarato che dagli oggetti rubati, oltre al danaro sottratto per ca. fr.
3'000.-, non ha ricavato un granché grazie dalla loro rivendita a privati. In
aula AC1 ha spiegato che non si trattava di ricettatori ma di acquirenti in
buona fede, convinti della provenienza lecita della merce vuoi perché, per
quanto riguarda i PC, le sue conoscenze informatiche gli permettevano di
azzerare le memorie facendo apparire gli apparecchi come nuovi, vuoi perché era
conosciuto nella zona quale titolare di una ditta che vendeva materiale
informatico.
In un caso hanno pure sottratto un veicolo per
raggiungere il valico nei pressi di Santa Margherita di Stabio (tentato furto
AA 2.11): la vettura essendo parcheggiata nelle vicinanze con inserite le
chiavi di avviamento: al duo non è certo stato difficile sottrarla e poi
abbandonarla prima di attraversare la frontiera attraverso un valico non
autorizzato.
2.
Gli
imputati sono sostanzialmente rei confessi. Al dibattimento hanno mantenuto
essenzialmente due contestazioni e meglio di non aver commesso i furti di cui
ai punti 2.6 e 2.13 e l'entità della refurtiva di cui al N. 1.15 dell'atto di
accusa. Premesso che tali contestazioni, nella misura in cui sono state risolte
a sfavore degli imputati, non hanno avuto peso alcuno nella commisurazione
della pena a fronte dei numerosi reati commessi e di tutte le considerazioni
che verranno esposte nel considerando specifico, nella redazione della
sentenza, onde non tediare il lettore con inutili e noiosi ritagli di verbale
d'interrogatorio, non verranno riprese tutte le fattispecie ammesse, bastando
al riguardo il rinvio a quanto indicato nell'atto di accusa e riportato in
ingresso del presente giudizio. Va inoltre sottolineato che i reati in concorso
con i furti (danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla LDDS)
devono essere dati per accertati laddove sono stati commessi per venire in
Svizzera a perpetrare i furti stessi e, onde necessario, le parti lese hanno
sporto querela. I seguenti considerandi si riferiscono pertanto unicamente
alle, poche, contestazioni avanzate dalle difese.
a) Per
quanto concerne il furto di cui al N. 2.13 (MES-DEA) va detto innanzitutto che
è stato accertato che, fatto salvo il furto ai danni dell'PC2nel quale AC1 ha
agito da solo, i due hanno sempre operato assieme. AC2non ha mai agito da solo.
Nella fattispecie la polizia scientifica ha rilevato la traccia della scarpa di
AC1 sul luogo del furto: tale fatto, unito alle modalità di esecuzione analoghe
a quelle relative agli altri commessi dalla coppia, alla vicinanza del luogo in
cui, proprio quella notte, è stato commesso il furto ai danni della Momtanstahl
(AA 2.12) ammesso da entrambi nonché alla constatazione che in quei luoghi,
quella sera e in quella zona, non si sono registrate altre effrazioni ad opera
di terzi, deve valere che effettivamente AC1 e AC2sono gli autori materiali di
questo furto e, di conseguenza, pure del danneggiamento di cui al N. 3.12.
b) Analogamente
per il furto di cui al N. 1.6. dell'atto di accusa deve valere che si tratta di
un'effrazione in stretta relazione con i furti di cui ai N. 2.5. e 2.7.
commessi dagli imputati, con le stesse modalità e nella stessa notte, non
risultando per il resto altri furti analoghi commessi quella sera. Del resto
nemmeno gli imputati hanno avanzato precise contestazioni, limitandosi a dire
di non ricordarsi; ciò che peraltro può anche essere credibile visto il numero
comunque elevato di reati contro il patrimonio da loro commessi in quel
periodo.
Ne discende che anche questo furto, unito alle
imputazioni di cui ai N. 3.7 e 4 dell'atto di accusa, deve essere attribuito
agli accusati.
c) Nell'evenienza
di cui al N. 2.15 dell'atto di accusa gli imputati hanno contestato la
refurtiva, precisando di essersi limitati a sottrarre un cacciavite. La parte
lesa, di fronte a tali contestazioni, ha precisato:
" Da
parte mia confermo nuovamente che dalla mia officina è stata sottratta la
refurtiva elencata nella distinta oggetti. Voglio anche precisare che quella
notte, come riferitomi dalla Polizia intervenuta sul luogo per la
constatazione, in prossimità della mia officina era stata rubata una vettura, di
conseguenza se non sono stati BIFFA e AC2a commettere il furto non escludo che
possono essere stati altri." (PS M. Fontana 25.04.06).
Che quella notte sia stata rubata una vettura ne
dà atto pure la polizia nel suo rapporto in atti. Ciò basta per insinuare nella
corte il dubbio che dopo (gli accusati hanno ammesso lo scasso) la visita degli
accusati, il luogo sia stato visitato anche da terzi, peraltro autori del furto
della vettura. Tale dubbio deve essere posto a favore degli accusati, che vanno
pertanto riconosciuti colpevoli unicamente di aver sottratto un cacciavite. Cosicché
anche l'entità della refurtiva complessiva denunciata va ridotta a fr. 44'210.-.
La stessa cosa non vale ovviamente per i reati di
danneggiamento poiché gli accusati hanno ammesso lo scasso (N. 3.16. dell'AA) e
di violazione di domicilio poiché essi sono entrati nel luogo del furto contro
la volontà dell'avente diritto.
d) Per il resto sull'entità delle refurtive e dei danneggiamenti va
osservato che l'atto di accusa si è fondato sui valori denunciati, senza
prendere posizione su quello reale ed effettivo. La Corte ha seguito questo
ragionamento senza che per gli accusati sia derivato un aggravio della colpa
dalla sola differenza tra valore denunciato e valore effettivo degli oggetti
rubati o danneggiati. Ciò posto la Corte, al di là del luogo comune che la
gente sarebbe tentata di aumentare l'entità delle refurtive per ottenere un
maggiore risarcimento dalle proprie assicurazioni, non ha trovato elemento
alcuno per poter, in concreto, anche solo supporre una tesi del genere. D'altro
canto al riguardo non vi sono alternative: o le parti lese sono credibili o
sono disoneste, ma in tal caso occorre rendere perlomeno plausibile un simile
assunto, altrimenti si sconfina in capziose affermazioni del tutto gratuite che
non meritano ulteriori commenti. Aggiungasi che nella fattispecie le parti lese
hanno quasi tutto diligentemente presentato le pezze giustificative relative
agli oggetti di valore rubati ed ai costi di riparazione del danno patito.
e) Quo infine al furto d'uso di cui al N. 5.1. dell'atto di accusa deve
valere che l'automezzo, trovato aperto, è stato spinto, senza avviarlo, per
spostare una cassaforte che il duo ha poi inteso aprire invano: AC1 con il
cannello, AC2con la mazza. La legge punisce chi sottrae un veicolo allo scopo
di farne uso e farne uso significa circolare (BJP 1971 N. 21). Orbene, l'atto
commesso dagli imputati, quantunque riprovevole e sprezzante della proprietà
altrui, non rientra nel concetto di farne uso nella misura in cui non hanno
circolato. Da tale imputazione vanno pertanto assolti.
III. La
rapina
1.
Tornando ai rapporti fra AC1 e AC2va detto che, fatta astrazione per
le somme in denaro sottratte e poi divise a metà che, a dire del AC1, hanno
fruttato un guadagno illecito di 3'000.- CHF a testa (MP 28.04.06 p. 4), i
furti non hanno dato i frutti sperati dai loro autori in termini di denaro
contante, il riciclaggio della merce comportando un lavoro di assemblaggio dei
nuovi apparecchi e di ricerca di clientela disposta all'acquisto. Fatto sta che
nacque tra i due l'idea di compiere una rapina. Al riguardo non è determinante
stabilire chi dei due, per primo, abbia avuto tale idea, bastando la
constatazione che entrambi l'hanno assunta e sposata appieno. Sia che sia lo
stesso AC1 ha ammesso, al di là dell'assunzione di responsabilità da parte di AC2,
che "l'idea di commettere questa rapina è nata discutendo con AC2."
(MP 13.04.06). Del resto appare più che plausibile che la decisione sia
scaturita da entrambi visto l'esito dei furti da loro ritenuto scarso. Al
riguardo rilevasi che in aula AC2ha confermato che dalla rapina si sarebbe
aspettato un bottino di 100'000 Euro, mentre AC1 60/70'000.- CHF (verb. dib. p.
3).
2.
Per commettere la rapina il duo ha ritenuto necessaria la presenza
di un terzo. AC2, che conosceva da tempo e meglio di AC1, il AC3, del quale
sapeva pure del passato giudiziario, ha quindi pensato di coinvolgere proprio
il AC3, che gli era debitore di un prestito di almeno 6'500 Euro mai
restituiti. Così AC2:
" tutto
è nato dal fatto che AC3 ha dei debiti con diverse persone in Italia, motivo
per il quale circa un anno fa mi ha convinto a prestargli 7'000 Euro ma
nonostante le mie richieste di rimborso non mi ha mai dato niente." (PS 20.03.06)
e AC3:
" È
vero che AC2l'anno scorso mi ha prestato un importo pari a € 6'500.-. È pure
vero che io non sono mai riuscito a restituirglieli sebbene AC2 me l'abbia
chiesto diverse volte."
(PS 21.03.06)
Che dire: la rapina doveva servire a AC2 e a AC3
anche per saldare i reciproci rapporti di dare e avere.
3.
Precedentemente AC2 aveva acquistato pure uno spray al peperoncino
poi servito per commettere la rapina all'PC2di Chiasso:
" Ho
acquistato la bomboletta verso la metà di gennaio 2006 tramite un mio
conoscente in un negozio di Milano (….) L'unica volta che ho portato lo spray in Svizzera é stato ad ogni modo il 16.03.2006, e
questo su richiesta di AC1 e poi di AC3." (PS AC223.03.06)
Fatto sta che già il 14 marzo 2006 il terzetto
pose in essere l'intento di commettere la rapina. Circa la scelta
dell'obbiettivo, i tre non sono stati molto lineari nelle loro deposizioni. A
questo giudice appare molto più verosimile che sia stato il duo AC1/AC2a
scegliere la stazione PC2di Chiasso, il primo poiché vi si recava spesso in
passato a far benzina e ad acquistare le sigarette, il secondo era pure lui frequentatore
del chiosco la cui titolare è una buona conoscente della di lui madre. In
verità l'unico che non conosceva quel distributore era AC3, almeno su questo
punto le versioni dei tre combaciano. A fronte di ciò AC1 e AC2hanno giocato
allo scaricabarile l'uno addossando la responsabilità all'altro precisando però
che si tratta di loro deduzioni, come se fosse possibile che l'idea e
l'obbiettivo di rapinare possano vedere la luce così per caso. In realtà
entrambi hanno avuto questa idea ed entrambi conoscevano la stazione di benzina
nei pressi del confine che ben si prestava da obbiettivo.
4.
I tre erano soliti incontrarsi a Como. AC3, colpito dalla misura
dell'obbligo di soggiorno, non disponeva di documenti d'identità e non poteva
entrare in Svizzera attraverso un valico autorizzato, necessitava di varcare il
confine attraverso la surriferita ramina. Quanto alla vettura AC1 ne aveva una
a noleggio in quanto la sua era accidentata.
Il piano era relativamente semplice: prevedeva
che AC3 fosse accompagnato in zona di confine, che poi attraversasse la
frontiera dalla rete metallica salvo poi ricongiungersi tutti e tre in
territorio svizzero, che AC2e AC1 avrebbero raggiunto con l'auto di quest'ultimo.
Da qui si sarebbero in seguito spostati nei pressi dell'PC2di Chiasso: AC1
avrebbe atteso in macchina per scappare con il bottino, AC2sarebbe rimasto
all'esterno del distributore per sviare eventuali clienti mentre AC3 era
incaricato dell'esecuzione della rapina come tale, immobilizzando la vittima
con lo spray al pepe e, se necessario, legandola con del nastro adesivo da
pacco. Onde camuffare la propria identità (AC2peraltro era conosciuto dalla
titolare, cf: PS Pitton Olivia 17.03.06), AC2ha indossato un cappellino rosso e
AC3 uno nero. Una volta eseguita la rapina AC3 e AC2avrebbero dovuto
riguadagnare l'auto dove AC1 li attendeva e scappare in Italia dal punto dove
erano entrati. Così AC3 al PP:
" Da subito
è stato stabilito che AC1 avrebbe funto da autista, visto che l'automobile era
sua ed era lui al volante (…) che il ruolo più attivo nella rapina l'avevo
assunto io, sia perché avevo dell'esperienza, sia perché la responsabilità
dovevo assumermela io visto che dovevo e devo dei soldi a AC2." (MP 06.04.06).
a) Circa
i preparativi della rapina AC2è risultato il più preciso. La sua spiegazione,
tranne qualche particolare del tutto irrilevante, è stata confermata anche dai
due correi. Egli così ha spiegato:
" il
14.
marzo 2006 ci siamo trovati tutte e tre ossia io, AC1 e AC3 a Como e con la Nissan
di AC1 ci siamo recati in zona Valle dei Mulini li abbiamo lasciato AC3 ed io
con AC1 siamo entrati regolarmente in Svizzera dal valico di Ponte Faloppia.
Abbiamo poi recuperato AC3 nella campagna sotto Novazzano. Abbiamo poi
raggiunto Chiasso dove AC1 si é fermato nei pressi del distributore PC2ove da solo é entrato a comperare una stecca di sigarette. lo e AC3 lo
abbiamo aspettato in macchina. Siamo poi rientrati verso Novazzano. lo e AC1
siamo entrati regolarmente dal valico e poi abbiamo recuperato AC3 che é
passato dalla via fatta per entrare.
D: Il fatto di aver acquistato le sigarette il 14.03.2006 é da
considerarsi un primo sopralluogo?
R: In effetti si perché AC1 ci ha detto che all'interno del negozio
PC2di Via Comacini c'era una signora ed una ragazza."
(PS 20.03.06)
In effetti il sopralluogo del 14 marzo servì
proprio per preparare la rapina e meglio per assicurarsi dei luoghi ed
organizzare poi l'agire.
b) Il trio ha poi fatto ritorno sul posto il giorno dopo con l'intento
di eseguire materialmente la rapina, ma desistette per la presenza di due
commesse al bancone. Venne quindi stabilito di ritornare il giorno dopo, ma non
allo stesso orario bensì un po' dopo, affinchè vi fosse una sola persona
all'interno della stazione di benzina. Sempre AC2:
" il
15.
marzo 2006 siamo entrati nuovamente in Svizzera tutte e tre nelle stesse
modalità del giorno precedente. AC1 questa volta ha dapprima
parcheggiato in una via attigua vicino al distributore PC2che mi si dice essere
Via degli Agustoni. lo da solo sono sceso dalla Nissan sono andato al negozio
in questione ove ho acquistato un pacchetto di sigarette ed un cioccolatino.
Sono poi risalito in macchina comunicando agli altri due che all'interno vi
erano due donne. In tali circostanze o AC1 o AC3 mi dicevano: ..."va bene
allora torniamo domani"... Siamo quindi ripartiti ed abbiamo parcheggiato
in una strada parallela a Via Comacini che mi si dice essere Viale Volta. Tutti
e tre ci siamo recati a bere un caffè in un vicino Bar che dalla descrizione
che ho dato dovrebbe essere il Bar Faloppia. In tali circostanze non abbiamo
parlato in modo particolare del lavoro che volevamo fare. Anche questa seconda
nostra presenza presso il distributore PC2é da considerarsi un secondo
sopralluogo. Siamo rientrati in Italia come abbiamo fatto il giorno precedente." (PS 20.03.06)
c) Finalmente - si fa per dire - il 16 marzo la rapina venne posta in
atto. AC2ha raccontato :
" Il
giorno 16 marzo 2006 io e gli altri due ci siamo trovati a Como in Piazza S.
Rocco verso le ore 11.10. Come i giorni precedenti abbiamo raggiunto la valle
dei Mulini e questa volta AC1 mi ha detto di accompagnare il AC3 attraverso la
rete confinaria AC1 in tali circostanze mi comunicava che era meglio così
perché se fosse successa qualche cosa la Polizia avrebbe cercato una o due
persone al massimo. lo ho dato seguito alle indicazioni di AC1 e con AC3 siamo
entrati dalla rete. Quando ci siamo ricongiunti tutti e tre siamo poi andati a
Chiasso e AC1 si é fermato sul parcheggio sito a Iato di Via degli Agustoni Via Odescalchi. Il medesimo da solo é sceso dalla Nissan e si é
incamminato verso il distributore. lo e AC3 siamo rimasti all'esterno del veicolo.
AC1 deve essere per forza entrato nel negozio PC2dove ha acquistato una stecca
di sigarette. E' poi ritornato sui suoi passi e ci ha comunicato che
all'interno del negozio c'era una sola commessa. AC3 a questo punto disse che
si poteva fare il lavoro. Da parte mia chiedevo a quest'ultimo cosa dovevo fare
e AC3 mi diceva di stare all'esterno e cioè nelle immediate vicinanze delle
pompe di benzina, e in caso arrivasse qualche macchina io dovevo dire a queste
persone che il distributore era chiuso. AC3 mi disse che per il resto ci
avrebbe pensato lui.
Mentre io e AC3 a piedi stavamo raggiungendo il
distributore, AC1 faceva manovra posizionandosi con la Nissan su Via degli Agustoni
con il motore acceso e azionando le frecce intermittenti.
AC3 é rimasto all'interno del negozio al massimo
un paio di minuti ma io non ho visto quello che faceva. Nel frattempo é giunta
una macchina con una donna ed un uomo a bordo e forse anche un bambino. La
donna é scesa ha aperto il sportellino del serbatoio ma io mi sono bloccato e
non sono stato capace di dirle nulla. Dopo un attimo é uscito correndo il AC3
che mi ha dato una pacca sulla spalla dicendo ...andiamo... andiamo é a posto.
Percorsi pochi passi abbiamo raggiunto la Nissan con AC1 al volante e siamo
partiti in direzione di via Comacini"
(PS 20.03.06).
d) Come detto dell'esecuzione della rapina si è incaricato direttamente
il AC3 il quale, per così dire, aveva maggiore dimestichezza, dati i
precedenti, con questo genere di azione:
" lo e
AC2siamo scesi e a piedi ci siamo diretti verso la stazione di servizio. Non ci
siamo detti nulla di particolare. lo sono entrato,
mentre AC2ha atteso all'esterno. Ho chiesto alla cassiera un pacchetto di
sigarette e mentre pagavo controllavo il cassetto dei soldi. A quel momento sono
girato dietro il bancone dicendo nel contempo alla signora di consegnarmi i
soldi.
ADR che non ho gridato ma gliel'ho
detto in tono deciso. lei ha gridato e a quel punto le ho spruzzato lo spray.
E' indietreggiata mettendosi nell'angolo. Le ho detto di stare zitta e lei si è
zittita. Ho preso i soldi e sono uscito camminando a passo un po' spedito dal
negozio. Nel negozio non c'era evidentemente nessuno né ho incontrato persone
che entravano. Mi sono diretto in modo deciso verso l'auto.
ADR che AC2è sempre rimasto
all'esterno del negozio, anche se non so dove fosse. Quando mi ha visto uscire
mi ha anticipato e si è diretto verso la macchina. Mi precedeva di due o tre
metri. Siamo saliti in auto, AC2a fianco di AC1 mentre io mi sono sdraiato sul
sedile posteriore."
(MP AC3 06.04.06)
Tale versione corrisponde, salvo piccoli
irrilevanti dettagli, a quella fornita dalla vittima:
" Verso
le ore 12.38 ca. nel negozio, mentre ero sola, é entrato un ragazzo che si é
diretto verso il bancone dove mi trovavo io. Il medesimo mi ha chiesto un
pacchetto di Marlboro rosse. Mi sono girata, ho preso un pacchetto, e l'ho
depositato sul bancone. Il giovane a questo punto mi disse che doveva pagarmi con della moneta. Di fatto il medesimo teneva in una della mani, non
ricordo quale, un sacchettino di plastica trasparente con diversa moneta. Gli
dissi scherzosamente: "no, non te la prendo; ne ho presa tanta prima da un
altro cliente e non ho voglia di contarla" alché aggiunsi" scherzavo
dammi pure la moneta". Il tipo ha preso dal suo sacchetto una manciata di
monete mettendola sul banco che io ho poi contato trattenendo il costo del
pacchetto di sigarette ossia Fr. 6.-. Il rimanente della moneta l'ho ritornato.
Mentre io mi ero chinata a mettere la moneta nel
cassetto apposito, che é situato sotto la cassa registratrice, l'individuo ha
fatto il giro del bancone raggiungendomi senza che io avessi il tempo di
rendermene conto. Mi ha immobilizzata contro il muro appoggiandomi il suo
braccio sinistro all'altezza delle mie spalle e nel contempo mi ha spruzzato
con una bomboletta una sostanza irritante sulla faccia.
Ho cercato istintivamente di proteggermi per quel che potevo la faccia ed anche
di respingerlo. Nel contempo penso di aver gridato.
In questo frangente l'uomo mi ha detto:
"dammi i soldi". Gli risposi: "prendi quello che vuoi".
Il giovane, ha aperto il cassetto che é situato
sotto la cassa registratrice, prendendo tutte le banconote e quindi si é
allontanato di corsa." (PS
PALE2 17.03.06)
La donna ha riportato alcune escoriazioni al viso
ed alla mano senza lesioni particolari dal punto di vista fisico. E' apparsa
però visibilmente scossa sul piano psicologico e meglio "visibilmente
provata: ansiosa e spaventata" (certificato medico OBV 16.03.06).
e) Quanto
al bottino, si è visto che AC1 si attendeva 60/70'000 CHF, AC2100'000 EURO e AC3
50'000.- CHF. Tutti gli imputati hanno ammesso in aula che vi era una sorta di
tacito accordo secondo il quale il ricavato sarebbe stato equamente diviso in
tre parti uguali (verb. dib. p. 4). L'ammontare del maltolto si è rivelato
essere di molto inferiore alle aspettative e meglio 740.- CHF. AC3 ha preso
quello che c'era nella cassa, senza contare, valutando il tutto, sul momento,
in ca. 900/1'000.- franchi.
5.
Il
trio è poi stato fermato nei pressi della zona industriale di Novazzano, mentre
si apprestava ad accompagnare AC3 fuori confine per poi passare la frontiera in
modo irregolare. Nel rapporto di arresto si legge:
" In
data odierna alle ore 1245 i nostri servizi venivano informati dell'avvenuta
rapina in oggetto. La pattuglia RM2 immediatamente intervenuta raccoglieva,
dalla vittima, i primi connotati del rapinatore e di colui che, all'esterno del negozio, fungeva da "palo".
La segnalazione veniva diramata a livello cantonale.
In contemporanea una pattuglia delle Guardie di
confine si trovava in appostamento nelle vicinanze della masseria agricola del
signor Gabaglio a Prà Coltello in territorio di Novazzano, a ridosso della rete
confinaria nazionale.
Le guardie avevano infatti saputo che da due
giorni il conducente di una vettura di piccola cilindrata accompagnava vicino
alla rete una o due persone che entravano poi clandestinamente in Svizzera.
Alle ore 1315 i colleghi vedevano avvicinarsi
alla loro postazione una vettura di piccola cilindrata portante targhe
italiane. Pochi istanti prima anche loro avevano ricevuto segnalazione
dell'avvenuta rapina. Procedevano quindi immediatamente al fermo del veicolo e
degli occupanti, poi identificati nei precitati AC1, AC2e AC3.
Nelle tasche di AC2trovavano due paia di guanti
di lattice azzurro e una bomboletta spray di colore nero, marca SLB, al pepe.
Nelle tasche di AC3 la somma di CHF 730.00. AC3 era seduto sul sedile
posteriore destro (sotto il quale, successivamente, è pure stato trovato un
cavo elettrico modificato a foggia di manganello), mentre alla sua sinistra era
appoggiato uno zainetto verde contenente, in particolare, due capellini da
baseball -uno di colore nero e l'altro di colore rosso-."
6.
Interrogati
dalla polizia AC3 ha ammesso praticamente subito le sue responsabilità, AC2il
giorno dopo, limitatamente però alla rapina, mentre AC1 lo ha fatto solo dopo
qualche settimana. Relativamente ai furti AC2e AC1 hanno ammesso le loro colpe
soltanto una volta posti di fronte ai precisi riscontri rilevati dalla
scientifica (tracce di DNA, impronte digitali e della scarpa). Su questo punto
ci torneremo.
IV. La
qualifica giuridica
1.
Per quel che è dei furti, delle violazioni di domicilio, delle
infrazioni alla LDDS, del furto d'uso e dei danneggiamenti, fatte salve le
precisazioni esposte nei considerandi precedenti, non occorrono particolari
osservazioni per ammettere le imputazioni, peraltro nemmeno, e correttamente,
contestate dalle difese.
2.
Quo alla rapina va detto che non occorre spendere molte parole per
sostenere che quel che è stato fatto a Chiasso si qualifica giuridicamente come
rapina consumata, ai sensi dell’art 140 CP nella misura in cui l'autore ha
usato violenza e minaccia nei confronti della vittima allo scopo di sottrarle
del denaro. Anche su questo punto l'accusa merita pertanto conferma.
3.
La difesa di AC1 ha preteso che l'agire di lui sia da qualificare
piuttosto quale complice e non correo. L'argomentazione, oltre a cadere nel
vuoto, è francamente molto poco seria.
a) Ai sensi dell’art. 25 CP è complice colui che ha aiutato
intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La complicità è
una forma di partecipazione accessoria al reato. Presuppone oggettivamente che
il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla
realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero
realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento; non è necessario
che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione
del reato (DTF 121 IV 190 cons. 3a, p. 119, 120 IV 265, consid. 2c/aa, p. 272,
119.
IV 289, cons. 2c/aa p. 292, 109 IV 147, cons. 3, p. 149 e rif.)
Soggettivamente
è necessario che il complice sappia o si renda conto che contribuisce a un atto
delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti; a tal proposito è sufficiente che
egli conosca gli aspetti principali dell’attività delittuosa dell’autore, il
quale deve aver perso la decisione di compiere l’atto (DTF 117 IV 186 consid. 3
e rif). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 121 IV 109 cons. 3a p. 120 e rif.)
Non è indispensabile che il complice ne conosca ogni dettaglio è sufficiente
che sia al corrente dell'essenziale. Per contro un intenzione generale di
favorire un terzo nella commissione di un reato ancora incerto non è
sufficiente (DTF 113 IV 108).
Autore di
un reato è chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi
dell’illecito; complice è invece chi presta assistenza all’autore, contribuendo
in modo subalterno alla commissione del reato senza averne il controllo (DTF
111.
IV 53, Stratenwerth AT I, p. 308; Rep. 1982, 149). La complicità presuppone
in sintesi l’attività criminosa di un autore principale (DTF 113 IV 4).
Conformemente
all'art. 25 CP è infatti complice chi aiuta intenzionalmente altri a commettere
un reato: la sua volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del
reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep.
1982, 149 e riferimenti).
È complice
e non correo colui che si limita a prestare un'assistenza marginale agli
esecutori della rapina, ad esempio procurando loro un nascondiglio,
accompagnandoli sul luogo per commettere il furto di una vettura e assistendoli
nella loro fuga dopo la rapina. La partecipazione alle discussioni che
precedono l'esecuzione dell'evento criminoso non è sufficiente per concludere
ad una correità. Occorre dimostrare che il partecipante fu anche uno degli
ideatori o pianificatori della rapina concorrendo in particolare a definire
obiettivi e modalità esecutive. L'aver partecipato all'attività di una banda
non implica necessariamente che il grado di tale partecipazione sia quello
della correità, ad esclusione della complicità (Rep. 1986, 317)
L’assistenza
prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice
astensione (DTF 121 IV 109 cons. 3a, p. 119 ss, 118 IV 309, cons. 1a, p. 312 e
rif.) o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 118 IV 309).
L'aiuto
prestato dal complice può anche essere di natura psichica, intellettuale e
quindi consistere in consigli, informazioni, nel fornire indirizzi, nel
rafforzamento di già presa determinazione al reato, ecc. Fra l'azione (fisica o
intellettuale) del complice e il crimine o il delitto commesso dall'autore
principale deve intercorrere un nesso di causalità. Basta però che l'azione del
complice si inserisca in qualche modo nella serie causale che conduce al
crimine o al delitto Non è necessario che l'aiuto prestato dal complice sia
adeguato a produrre il risultato. La dottrina è unanime nell'escludere la
punibilità del tentativo di complicità. Non c'è complicità quando gli atti
incriminati non possono essere considerati come un aiuto fornito all'autore
dell'infrazione. (Rep.,1980, p. 362). E quindi rilevante accertare in concreto
se le informazioni fornite dal complice rientrino in qualche modo nella serie
causale che ha condotto alla commissione o al tentativo di commissione del
reato e se attraverso i colloqui da lui avuti con i rapinatori questi siano
stati in qualche modo determinati o consolidati nella loro determinazione a
compiere la rapina (Rep 1980 p. 362 e ss).
b) Nella
fattispecie è stato accertato che la rapina è stata ideata sia da AC1 sia da AC2assieme.
Il ruolo di AC1 non è stato solo quello dell'autista, ma ha partecipato
attivamente ai sopralluoghi preparatori, ha deciso lui che AC2doveva
accompagnare AC3 attraverso il confine non autorizzato in quanto questi non
conosceva molto bene la zona, ha attivamente partecipato al processo di
individuazione dell'obbiettivo, ha messo a disposizione il proprio veicolo ed
era lui il responsabile principale della fuga. Quanto al bottino è stato
accertato che gli spettava un terzo, ossia la medesima parte che sarebbe
spettata agli altri due. Egli era di poi a conoscenza di tutto il piano, sapeva
che sarebbe stata utilizzata una bomboletta spray e che occorreva che
all'interno del chiosco vi fosse una sola persona contro la quale usare
violenza per sottrarle denaro. Egli inoltre sapeva che AC2avrebbe funto da palo
e che poi bisognava scappare al più presto verso il confine, operazione da lui
stesso guidata. AC1 ha quindi partecipato in modo determinante alla
pianificazione ed alla perpetrazione del piano criminoso. In siffatte evenienze
parlare di semplice aiuto di carattere subalterno configurante una complicità
è francamente più che un azzardo. Ne discende che AC1 va giudicato quale
correo, al pari degli altri due imputati.
V.
La commisurazione delle pene
1.
Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della
comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
La colpa
dell'accusato va innanzi tutto valutata considerando la portata oggettiva del
reato intenzionalmente commesso: considerando cioè quel che ha fatto volendolo
fare, le motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e
il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbVJ, 1995 24).
Occorre, inoltre, considerare la situazione familiare e professionale
dell’autore, la sua educazione e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e, in generale, la sua reputazione. In linea di
conto entrano anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato, la
qualità della sua collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la sua
volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid.
1; 116 IV 289 consid. 2a). Per contro, criteri ispirati alla parità di
trattamento con casi analoghi hanno una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid.
2c) e le esigenze di prevenzione generale rivestono un ruolo secondario (DTF
118.
IV 350). L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più
pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della
pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di
pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della
pena.
2.
Per tutti deve valere che la rapina è un reato già di per sé grave
poiché chi, per soldi, è pronto ad attaccare e a porre la vittima
nell'impossibilità di difendersi mediante minaccia, percosse o altre forme di
aggressione, pur di sottrarle denaro, dimostra una mancanza di scrupoli che non
ha da essere banalizzata.
Se AC3 ha commesso, si fa per dire, solo la
rapina, sulla di lui colpa pesano i precedenti e la prontezza con cui è entrato
nel terzetto.
Quanto agli atri due va detto che le colpe sono sostanzialmente
equivalenti nell'esecuzione della rapina (ideata assieme, AC1 si è occupato del
trasporto e della fuga, AC2di reperire il materiale e l'esecutore, lui avendo
funto poi da palo) tant'è che il bottino sarebbe poi stato equamente diviso. AC1
dal canto ha avuto un ruolo maggiore nella commissione dei furti poiché ha
reperito lui i luoghi ed è stato lui a decidere il modus operandi. A ciò
aggiungasi che AC2è incensurato, mentre AC1, meno giovane, ha precedenti ed è
già stato in prigione.
3.
Nello specifico, per i tre imputati, singolarmente, deve valere
quanto segue:
a) AC3 è un pregiudicato e un recidivo specifico (art. 67 CP). Dagli
atti e dal suo racconto non emergono elementi che possano far ritenere
un'esistenza particolarmente difficile. Anzi, egli appare cresciuto in una
buona famiglia, economicamente senza problemi (padre direttore di un
supermercato), grazie alla quale ha pure potuto imparare un mestiere. Purtroppo
già a 19 anni ha cominciato a far uso di droghe. Quella della delinquenza
appare pertanto come una scelta di vita, AC3 non avendo, in questi anni,
palesato alcun segnale di volersi ravvedere. Ritenuto persona pericolosa dalle
autorità giudiziarie italiane, egli ha concretamente confermato tale giudizio,
dimostrando una disponibilità immediata a rispondere all'appello di AC2e non
solo per saldare il suo debito, ma aspettandosi pure un bel gruzzolo da
destinare al soddisfacimento del proprio volere. Aggiungasi che non ha esitato
un istante a farsi carico dell'esecuzione materiale della rapina, in quanto più
esperto degli altri due visti i suoi precedenti. Ed il suo agire è stato assai
professionale: senza fronzoli ha aggredito la vittima e si è impossessato di
tutto il denaro che c'era. La sua colpa ha quindi da essere ritenuta grave.
La difesa ha chiesto l'applicazione della scemata
responsabilità per effetto del consumo di droghe. A torto. A parte il fatto che
il consumo di hascisc non fonda una scemata responsabilità e che agli atti non
vi è un referto peritale al riguardo, forza è constatare come il prevenuto
abbia agito in modo lucido, sapendo quello che faceva: sapeva che non poteva
lasciare la sua residenza ed allora in Svizzera è sempre entrato da valichi non
autorizzati, sapeva di essere il più esperto nel commettere rapine ed allora si
è assunto lui l'incarico di eseguirla materialmente.
Si tratta di elementi fattuali che provano
lucidità e non diminuite capacità di discernimento. Certo, che possa anche
essere stato sotto l'influsso di stupefacenti si è tenuto conto nell'ambito
della commisurazione della pena quale fattore generico di attenuazione, al pari
della collaborazione con gli inquirenti che è stata, a differenza degli altri
due, praticamente immediata ma che ancora, da sola, non configura un sincero
pentimento in senso tecnico. Con il che si giustifica di condannare AC3 alla
pena di 18 mesi di detenzione.
b) AC2è incensurato. Cionondimeno egli ha dimostrato una prontezza a
delinquere fuori del comune. A fronte di difficoltà finanziarie peraltro non
particolarmente gravi, non ha esitato un attimo ad accettare di venire in
Svizzera a rubare e poi ad ideare la rapina assieme all'amico AC1. E nella
rapina il suo ruolo è stato di maggior rilievo per rapporto ai furti: se per la
commissione degli stessi si può dire che era un po' a rimorchio dell'amico,
nella rapina ha assunto un ruolo di primo piano, del pari degli altri,
reclutando il AC3, suo debitore, del quale conosceva i precedenti e quindi la
disponibilità a delinquere, mettendo a disposizione la bombola spray necessaria
a vincere la resistenza della vittima, fungendo da palo nonché accompagnando
l'amico attraverso il confine poiché questi conosceva meno bene la strada. A
ciò aggiungasi che nemmeno per AC2si può sostenere che abbia avuto un'esistenza
difficile; è al contrario risultato poco incline al lavoro ed al sacrificio: ha
smesso di lavorare per presunti problemi alla schiena, problemi che non gli
hanno tuttavia impedito di rubare una cassaforte, spostandola con tutto il suo
peso e darle mazzate per aprirla. Che dire: quando si vuole la forza la si
trova ed il dolore non lo sente! A ciò aggiungasi come tutta l'attività
delinquenziale si sia svolta in un periodo ristretto, ca. tre settimane,
durante le quali ha saputo commettere oltre una quindicina di furti ed una
rapina, venendo fermato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine, al
punto che, visto quanto si era prefisso di guadagnare, il magro bottino
conseguito che nemmeno copriva il suo credito con AC3, non è difficile
ipotizzare che avrebbe recidivato. Né va infine banalizzato il concorso di
reati, soprattutto con i furti: in sostanza AC2ha fatto il salto di qualità
passando, in modo preoccupante, dal furto alla rapina.
A suo favore è stata ritenuta l'incensuratezza e
una discreta, anche se non immediata collaborazione con gli inquirenti - ciò
che ancora non può fondare un sincero pentimento in senso tecnico (art. 64 CP)
- almeno per quanto riguarda la rapina.
Tutto ciò considerato si giustificherebbe per AC2una
pena situantesi tra i 19 ed i 20 mesi di detenzione.
c) Oggettivamente, anche per AC1, ha da essere ritenuta una colpa
particolarmente grave. Egli è già stato in carcere preventivo in Italia per
oltre 5 mesi nel 2002. Da questa esperienza non ha tratto i dovuti
insegnamenti. Pure dal profilo oggettivo va sottolineata una prontezza a
delinquere, in uno spazio di poco tempo, assolutamente fuori del comune. Una
volta commessa oltre una quindicina di furti da cui ha ricavato, in poco più
di due settimane, ben CHF 3'000.- di soli contanti, giudicato il bottino
insufficiente, AC1 ha fatto il salto di qualità, commettendo una rapina da cui
si aspettava almeno 60/70'000.- CHF. E nemmeno il suo ruolo nell'esecuzione
della rapina va considerato di second'ordine: ha messo a disposizione il suo
veicolo noleggiato in Italia, ha accompagnato i correi in Svizzera facendo
attraversare a AC3 il confine in modo che non rischiasse controlli in dogana,
ha effettuato sopralluoghi, conosceva il chiosco, si è piazzato con la vettura
in una posizione ideale per poi permettere la fuga una volta commessa la
rapina. Oltre all'aggravante del concorso in particolare con i furti
precedentemente commessi (art. 68 CP), va considerato che AC1 non è più
giovanissimo: ha oltre 40 anni ed è scioccante constatare come un uomo di
questa età con una buona scolarità si dedichi anima e corpo, in poche
settimane, a commettere reati patrimoniali in serie (accompagnato da un correo
senza che tale associazione, per usare termini da lui stesso impiegati davanti
al PP, il Magistrato abbia inteso trarre conclusioni giuridiche che aggravino
la sua situazione processuale), fino a partecipare, con un ruolo da prim'attore
del pari con gli altri due correi, ognuno con il suo ruolo, all'esecuzione di
una rapina.
Dal profilo personale non è emersa, nemmeno per
lui, un'esistenza particolarmente difficile. Non ha oneri finanziari legati al
mantenimento di una famiglia, ha una compagna che deve volergli bene dato che
gli fa regolarmente visita anche in carcere. Certo, ha qualche debito morale
nei confronti del padre ed intendeva far fronte a tutte le spese relative alle
esequie della madre unite a qualche difficoltà sul piano professionale, ma ciò
non basta a spiegare un numero così elevato di furti in così poco tempo ed il
salto di qualità con la commissione di una rapina da cui, di poi, si attendeva
di ricavare una cifra ben superiore a quanto era strettamente necessario per
coprire i suoi debiti morali nei confronti del padre, tanto più che, come
detto, già dai furti, aveva ricavato ben 3'000.- CHF. In realtà egli ha
ritenuto essere molto più agevole guadagnare soldi in modo illecito, facendo
una rapina piuttosto che andare a rubare in luoghi appartati, con il rischio,
come a volte è capitato, di non trovare granché.
A favore del AC1, oltre alla constatazione che
formalmente non è un recidivo ai sensi dell'art. 67 CP, questo Presidente ha
tenuto conto sia di un certo disagio personale dovuto al decesso della madre e
ad una situazione economica sia che sia non agiata, peraltro propria a gran
parte delle persone che vivono nella regione di confine e che devono campare
solo del loro lavoro, sia di una certa collaborazione con gli inquirenti. Al
riguardo va osservato che AC1 è stato l'ultimo ad ammettere di aver partecipato
alla rapina: ancora il 23 marzo 2006, posto di fronte alle ammissioni di AC3 e AC2,
AC1 ha preteso che i correi "raccontano un sacco di cazzate", salvo
poi, una volta compreso che non aveva senso negare l'evidenza e che gli sarebbe
stato di maggiore aiuto ammettere le proprie responsabilità, ha finito per
confessare il proprio ruolo nella rapina. Lo stesso dicasi per i furti:
soltanto una volta posto di fronte ai rilievi della scientifica, AC1 si è
assunto le proprie responsabilità, mentre in precedenza aveva sempre sostenuto
che in Svizzera, oltre alla rapina, non aveva commesso altri reati. Ciò detto,
visto come la giurisprudenza non pone esigenze particolarmente severe per
ammettere tale attenuante generica, anche per AC1 è stata considerata una
discreta collaborazione ritenuto che, dopo le reticenze iniziali, quando si è
deciso a parlare, lo ha fatto in modo tutto sommato completo, le divergenze
rimaste con i correi essendo infatti risultate di scarso rilievo.
Tutto ciò considerato e ben ponderato si
giustifica una pena di 22 mesi di detenzione.
VI. La
sospensione condizionale delle pene
Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere
l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a
18.
mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del
condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere
nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso,
egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi
per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
Occorre stabilire se in funzione se in funzione degli antecedenti
e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale misura lo dissuada dal
commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114 IV 95).
In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul
comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se
la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato
dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale
(DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le circostanze in
cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale
del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il
suo l'atteggiamento e mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). II pronostico deve
fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le
sue chance di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare
il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità
dell'autore. Vaghe speranze circa il suo comportamento futuro non sono
sufficienti per emettere un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel
formulare un pronostico sulla condotta futura del condannato, il giudice di
merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è
peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è
consentito in particolare attribuire a determinate circostanze da considerare
secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un rilievo capitale e sottovalutarne o
trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF 123 IV
107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Nella sua motivazione il
giudice deve esporre tutti gli elementi essenziali che egli prende in
considerazione nella sua valutazione (DTF 117 IV 112).
II tribunale federale ha stabilito che quando il danno non è
stabilito con una sentenza o con un accordo tra le parti prima della condanna
penale, l'assenza di un risarcimento non rappresenta un ostacolo alla
sospensione della pena (DTF 105 IV 234; 79 IV 105; 77 IV 140 ; 701V 104).
Ciononostante, secondo giurisprudenza, l'atteggiamento del
condannato, rispettivamente la reticenza nel risarcire un danno di per sé
certo, l'indifferenza o l'incuranza che dimostra per le conseguenze dei suoi
atti, possono rilevare la presenza di un difetto di carattere ed influire
quindi sulla prognosi del giudice relativa al comportamento futuro del
condannato (DTF 79 IV 105; 77 IV 140; 70 IV 104).
Secondo la giurisprudenza il silenzio o il diniego dell'autore non
evidenziano per forza un difetto di carattere tale da escludere una sospensione
della pena poiché un tale comportamento può essere dettato da diverse ragioni.
Colui che nega per vergogna, per paura della punizione, o di perdere il suo
lavoro può essere ancora posto al beneficio della sospensione condizionale. Per
contro l'accusato che si ostina coscientemente ad indurre le autorità penali in
errore o fa cadere le sue colpe su terzi per sottrarsi ad una condanna denota
una particolare assenza di scrupoli, ciò che di regola non permette di sperare
che un pena sospesa condizionalmente sia sufficiente a distoglierlo in modo
duraturo dal delinquere. Lo stesso vale per colui che persiste a negare
l'evidenza o che rifiuta di riconoscere un crasso errore e dunque l'illiceità
del suo atto (DTF 101 IV 257; 94 IV 51).
Se è vero che un difetto di carattere, la mancanza di scrupoli o
l'assenza di una presa di coscienza dell'illiceità degli atti commessi
giustificano una prognosi sfavorevole, il giudice non è per questo dispensato
dal procedere ad un apprezzamento di tutte le circostanze pertinenti per
giungere alla giudizio di adeguatezza di una sospensione condizionale. Pertanto
confronterà tutte le circostanze che gli permettono di giungere a conclusioni
circa il carattere dell'accusato con le informazioni raccolte sulla sua vita
anteriore la sua reputazione la sua situazione personale e il suo comportamento
dopo l'infrazione. Solo dopo un valutazione globale di tutti questi elementi il
giudice potrà validamente giungere a valutare la prognosi (STF 19.1.2000,
6S.762/1999; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).
Egli terrà conto di tutte le circostanze fino al giorno del suo
giudizio (STF 15.12.1997,6S.258/1997; Schneider, Basler Kommentar I, ad art.
41.
n. 73).
L'esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono
indizi sfavorevoli che , tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione
condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85).
Secondo la giurisprudenza allorquando appare
giustificata una pena di poco superiore ai 18 mesi di detenzione e ricorrono
gli estremi della sospensione condizionale, il giudice deve esaminare se,
tenuto conto della situazione personale dell’accusato, l’esecuzione della pena
non sia contraria allo scopo principale del diritto penale che è eminentemente
di natura preventiva, semprecchè la pena sia proporzionata alla colpa del reo
(DTF 118 IV 342). La stessa alta corte ha stabilito che il limite di tale
compressione si situa a 21 mesi, una pena di 22 mesi essendo non
sufficientemente vicina ai 18 mesi che costituiscono il limite massimo per
l’applicazione dell’art. 41 CP. Il TF ha altresì ribadito che non
necessariamente una pena vicina ai 18 mesi deve essere compressa, necessario
essendo che siano riunite tutte le condizioni dell’art. 41 CP (DTF 127 IV 97).
1.
Già solo per il fatto di aver espiato, negli ultimi 5 anni, una pena
detentiva ben superiore ai tre mesi per reati intenzionali, AC3 non può
beneficiare della sospensione condizionale. Tuttavia, a pochi mesi dall'entrata
in vigore della riforma della parte generale del CP che ha abolito tale
impedimento oggettivo, rinviando, per le pene detentive inferiori a 24 mesi,
alla sola questione della prognosi, questo Presidente si è comunque posto la
questione della sospensione condizionale anche per AC3, giungendo alla
conclusione che i pesanti precedenti, la sua prontezza e disponibilità ad
associarsi agli altri due per venire in Svizzera a commettere rapine, unita
alla sua età non più di ragazzino sbandato, escludono la possibilità di un
pronostico positivo. Conseguentemente la pena inflittagli deve essere da
espiare.
2.
AC2ha anch'egli un'età in cui è giunta l'ora di assumersi le proprie
responsabilità di fronte alla vita. Preoccupa che un uomo della sua età, che
dice di avere una solida relazione sentimentale con un ragazza romena con la
quale intende fondare una comunità domestica, già madre di una bambina nata da
una precedente relazione ma per la quale è sua intenzione assumere il ruolo di
padre almeno di fatto, altro non faccia che venire in Svizzera dapprima a
rubare o poi a rapinare una stazione di benzina, invece di cercarsi un lavoro
al suo paese, magari anche umile e faticoso (la sua schiena gli permette
infatti di sollevare e martellare casseforti), ma onesto. Ciò posto, pur con
tutte le riserve del caso, la sua incensuratezza unita al fatto che, in carcere
da oltre cinque mesi, dovrebbe aver avuto il tempo di riflettere sugli errori
passati, questo Presidente intravede ancora uno spiraglio di prognosi
favorevole che gli permettere di comprimere la pena, come indicato dalla citata
giurisprudenza, in 18 mesi di detenzione così da consentire la sospensione
condizionale per un periodo ritenuto adeguato di tre anni.
3.
Già solo per la durata superiore ai 18 mesi (ma anche ai 21 per i
quali il TF, come visto, ammette la possibilità della compressione), per AC1 è
esclusa la sospensione condizionale. Come per AC3, questo giudice, alla vigilia
dell'entrata in vigore della riforma della parte generale del CP mediante il
quale il legislatore ha inteso estendere a 24 mesi la durata massima della pena
onde poter pronunciarne l'integrale sospensione condizionale, ha comunque
voluto verificare se sono dati i presupposti di una prognosi favorevole. Al
riguardo va sottolineato, come illustrato più sopra, che AC1 ha oltre 40 anni,
ha manifestato un'impressionante disponibilità a delinquere, lo ha fatto solo
ed esclusivamente per soldi, passando dai furti alla rapina, dimostrando un
disprezzo, un'assenza di scrupoli, fuori del comune. Al riguardo cadono nel
vuoto le argomentazioni del difensore secondo il quale non avrebbe usato
violenza: certo non vi è stato impiego di armi da fuoco, ma la vittima,
conformemente al piano ben noto a AC1, è stata sì oggetto di violenza fisica e
di minaccia, anche se limitata allo stretto necessario per impossessarsi del
denaro.
Il difensore ha invano tentato di descrivere il
ruolo di AC1 come quello "dell'assistente sociale" (sono
parole dell'avv. Meier) dapprima del poliziotto italiano che voleva che la sua
ragazza s'impossessasse delle pellicole pornografiche dove ella appariva quale
attrice e poi del AC2che voleva finalmente ricuperare i soldi del prestito
fatto al AC3. Egli infatti dimentica che prima di decidere di rapinare l'PC2di
Chiasso, AC1 non aveva certo assistito il AC2nei furti, ma lo aveva coinvolto
lui, tant'è che il primo venne commesso dal solo AC1 e che nella rapina, pur
con ruoli diversi, i tre hanno avuto un grado di colpa analogo, tanto da
giustificare un tacito accordo di suddivisione alla pari del bottino. Altro che
"assistente", AC1 è stato, al pari degli altri, un protagonista
diretto, con responsabilità ben precise, sia nell'ideazione sia nello
svolgimento della rapina.
E AC1 ha già conosciuto la galera neanche quattro
anni fa e per oltre 5 mesi. Questo non lo ha tuttavia trattenuto dal commettere
sostanzialmente il medesimo tipo di reato. Da quell'esperienza egli ha
dimostrato di non aver tratto insegnamento: si è rimesso a rubare violando
pure, per venire in Svizzera a rubare, quelle norme di condotta impostegli con
la sospensione condizionale di non lasciare la residenza dalle 22'00 alle 06'00
(verb. dib. p. 5) dimostrando nel contempo la volontà di non voler sottostare
alle regole, nemmeno a quelle impostegli dall'autorità giudiziaria che gli
aveva dato fiducia concedendogli i benefici della sospensione condizionale.
Egli presenta tutte le caratteristiche tipiche della persona per la quale deve
essere formulata una prognosi negativa. I reati di cui si è macchiato in questa
sede sono per natura e per bene protetto identici o quantomeno analoghi a
quelli per cui è già stato condannato in Italia. A ciò aggiungasi che, a quarant'anni
suonati, AC1 ha fatto il cosiddetto salto di qualità, passando dal furto alla
rapina che, oltre al patrimonio, lede pure l'integrità corporale e la libertà
personale. Negli ultimi anni AC1 non ha affatto dimostrato di aver compreso la
portata degli errori passati ma, lo si ripete, a 40 anni suonati, si è
associato ad un amico per commettere dei furti e ad un altro per fare una
rapina, dalla quale si aspettava un bottino ben maggiore di quello che avrebbe
fruttato sen non fosse stato arrestato e altrettanto maggiore di quanto gli
avevano reso i furti commessi in precedenza. La sua attività delittuosa è stata
fermata solo grazie alla polizia altrimenti, viste le aspettative palesemente
non raggiunte da quel bottino, non è difficile immaginare che da solo non si
sarebbe fermato, tanto più che, come detto, nel periodo indicato nell'atto di
accusa, numerose sono state le incursioni nel nostro paese al solo scopo di
commettere dei reati. Certo, il suo difensore si è prodigato per produrre agli
atti un'attestazione che lasciasse intendere che, se immediatamente scarcerato,
AC1 avrebbe potuto cominciare a lavorare, ma questo non basta. Intanto il
documento prodotto non attesta una concreta assunzione ma soltanto un'ipotesi
e meglio (AI 18) una conferma della "possibilità" di essere assunto
quale operaio entro maggio 2006, posta però al condizionale
("avverrebbe"), rilasciata dal supposto titolare su carta intestata
però del Comune di cui è sindaco. Essa non definisce minimamente le condizioni
dell'eventuale assunzione. D'altro canto AC1 nei verbali di polizia ha spiegato
che da gennaio avrebbe dovuto essere assunto presso la Polti e che, proprio il
ritardo nel concretizzarsi di tale possibilità, l'ha spinto a (ri)cominciare a
rubare. Ora, è vero che al dibattimento, egli ha spiegato che tale possibilità
di assunzione è ancora aperta (verb. dib. p. 2), ma si tratta ancora una volta
di una vaga possibilità, tutt'altro che concreta e sulla quale, visto il tempo
passato invano, vi è da porsi più di un serio dubbio. Sia che sia è da ritenere
che tale eventualità, per nulla concreta, non offre alcuna garanzia che
tratterrà AC1 dal nuovamente commettere dei reati.
Ne discende che, tutto ciò considerato, la
valutazione oggettiva globale di tutti gli elementi emersi all'incarto non
consente di formulare una prognosi favorevole e pertanto deve essere inflitta a
AC1 una pena da espiare. Il tutto sommato ancora relativamente poco lungo,
tenuto conto delle facilitazioni di legge, periodo che ancora AC1 trascorrerà
in carcere, dovrà servirgli per prendere piena coscienza dei gravi atti
commessi affinchè, una volta liberato, si renda conto che la strada della
delinquenza che ha deciso di imboccare, alla sua età, non è minimamente
scusabile e comporta, in definitiva, quale unica logica conseguenza, la privazione
della sua libertà personale.
VII. L'espulsione
Per l’art. 55 cfr. 1 CPS “Il giudice può
espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo
straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di
recidiva, l’espulsione può essere pronunciata a vita.
a) L’espulsione
è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice
obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell’ordine pubblico
(DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella
sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell’accusato con il
nostro paese e con quello di origine: il solo fatto che uno straniero, sposato
ad una cittadina elvetica, ha commesso dei reati non è sufficiente per
considerare che non è assimilato e di conseguenza a giustificarne l’espulsione
(DTF 117 IV 112), tuttavia il fatto che egli sia al beneficio di un permesso di
domicilio non fa per principio ostacolo all’allontanamento giusta l’art. 55 CPS
(DTF 112 IV 70) così come il matrimonio con una svizzera non deve diventare, in
assenza d’altri legami con il nostro paese, un comodo artificio che imponga di
ammettere la presenza dell’individuo sul nostro territorio, altrimenti
intollerabile dal profilo dell’ordine pubblico (BJP 1987 n. 257 e Favre-Pellet-Stoudmann,
Code pénal annoté, n. 1.3. ad art. 55 CPS) cosicché uno straniero che ha messo
in pericolo la sicurezza pubblica deve essere espulso anche se sposato ad una
svizzera, se non intrattiene con il nostro paese altri legami professionali o
personali (Favre-Pellet-Stoudmann, op.cit., p. 135).
b) Nessuno
degli imputati intrattiene rapporti degni di protezione con il nostro paese.
Per tutti e tre il centro degli affetti è in Italia. Essi hanno usato il nostro
paese esclusivamente per delinquere, mettendo in pericolo in modo importante
l'ordine pubblico. Al riguardo non occorre spendere ulteriori parole per dire
che la rapina rappresenta un reato tra i più pericolosi che è causa spesso di
traumi irreparabili nelle vittime. Ne discende che dal profilo dell'ordine
pubblico l'espulsione si appalesa del tutto necessaria per tutti e tre.
c) Tutti
e tre gli imputati sono venuti in Svizzera esclusivamente per commettere i
reati di cui all'atto di accusa. In questo senso la loro risocializzazione, già
peraltro particolarmente compromessa almeno per AC3 al suo paese, ma anche
difficile per AC1 data l'età, ha senz'altro maggiori possibilità di avvenire in
Italia dove vivono tutti i famigliari. Del resto tutti e tre nel nostro paese,
senza possibilità di ottenere un permesso di lavoro, potrebbero essere indotti
a tornare ed a ricommettere reati contrari all'ordine pubblico. Con il che
l'espulsione va ordinata siccome effettiva, misura peraltro nemmeno contestata
dalle difese.
VIII. Pretese
di parte civile, spese e confische
1.
La decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile
presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza
di dati sufficienti (art. 267 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare
il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è
rinviato al foro civile, con la possibilità di accordargli un risarcimento
parziale (art. 267 CPP). Giusta il combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI
e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di reati che hanno leso
direttamente la salute fisica, sessuale o psichica, la corte può giudicare
dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie
nei confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un dispendio
sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi a
prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per
il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).
a) La Momoidraulica
ha chiesto la rifusione di CHF 12'420.60 quali risarcimento per gli oggetti
sottratti ed i danneggiamenti patiti. Stanti le contestazioni delle difese che
non hanno potuto essere meglio dipanate in aula, si giustifica di attribuire
alla parte civile un risarcimento parziale di CHF 3'000.- (sostituzione porta e
vetri come da doc TPC 13 e importo forfettario quale refurtiva) da porre a
carico in solido dei soli AC1 e AC2, con contestuale rinvio, per il rimanente,
al foro civile.
b) Per quel che della Basilese va osservato che una compagnia di
assicurazioni, non essendo direttamente danneggiata, non può costituirsi parte
civile in un processo penale contro autori di furti a seguito dei quali ha
dovuto versare dei risarcimenti a suoi assicurati direttamente vittime di
effrazioni (Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978 I
p. 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104; SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p. 149).
Ne discende il rinvio integrale al foro civile.
2.
Le spese sono a carico dei condannati (art. 9 CPP). Ritenuta una
sostanziale analoga corresponsabilità di tutti e tre, si giustifica una
ripartizione di un terzo ciascuno. Respinta è la richiesta della difesa di AC3
di esenzione dal pagamento dei costi processuali: con il peculio che guadagna
in espiazione di pena potrà senz'altro far fronte a tali spese.
3.
Per quanto è delle confische, peraltro nemmeno contestate dalle
difese, forza è constatare che si tratta per ognuno di corpus sceleris e quindi
tutti gli oggetti indicati nell'atto di accusa vanno confiscati.
Rispondendo A. per AC1 affermativamente
a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.2.15.1, 1.5.1, 2
(2.1 e 2.2) e 4.1;
B. per AC2
affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti n. 1.2.15.1, 1.5.1, 2.2 e 4.1;
C. per AC3
affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti n. 3, 4, 5 (5.1 e 5.2);
visti gli art. 18, 21, 25, 36,
41, 55, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 139 n. 1,
140.
n. 1, 144 n. 1, 186 CP;
94.
n. 1 LCS;
23.
cpv. 1 LDDS;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC1
è autore colpevole di:
1.1
rapina
per avere,
in correità con AC2 e AC3,
a Chiasso, il 16 marzo
2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di
servizio PC2di ____,
nell’intento di commettere
un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace
di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.
740.
-;
1.2
ripetuto
furto, consumato e tentato
per avere,
in correità con AC2 e una volta singolarmente,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene, in 18 occasioni di cui 4 tentate sottratto, rispettivamente
tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato
di fr. 44'210 risp. di fr. 4'250.-,
1.3
ripetuto
danneggiamento
per avere,
in correità con AC2 e una volta singolarmente,
in occasione dei summenzionati furti e tentati furti,
intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui, per un
valore complessivo denunciato di fr. 44'642.46,
risp. fr. 45'180.70;
1.4
ripetuta violazione di
domicilio
1.4.1
in correità con AC2 e una volta
singolarmente,
per essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli
aventi diritto, nei summenzionati esercizi pubblici, installazioni sportive,
uffici, magazzini, ecc., il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad
eccezione di quelli indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto
di accusa;
1.5
furto d'uso
per avere,
la notte del 2/3 marzo 2006, sottratto a scopo d'uso in correità
con AC2 l’autovettura marca Opel Astra targata (I) ____, di proprietà di PC13;
1.6
ripetuta infrazione alla
LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.6.1
per essere
entrato illegalmente in Svizzera,
in almeno sette occasioni,
nel periodo 21/22 febbraio – 10/11 marzo 2006,
nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre imprecisate località,
sia da solo che con AC2, a piedi, attraverso valichi non autorizzati;
1.6.2
per avere, nel
periodo 14 – 16 marzo 2006, a Ronago (I), Novazzano ed in altre imprecisate
località,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera e, successivamente,
l’uscita illegale dalla Svizzera, di AC3, in almeno tre occasioni
e di AC2 in almeno un’occasione;
2.
AC2
è autore colpevole di:
2.1
rapina
per avere,
in correità con AC1 e AC3,
a Chiasso, il 16 marzo
2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di
servizio PC2di ____,
nell’intento di commettere
un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace
di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.
740.
-;
2.2
ripetuto
furto, consumato e tentato
per avere,
in correità con AC1, per procacciarsi un indebito profitto ed al
fine di appropriarsene, in 17 occasioni di cui 4 tentate sottratto,
rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore
complessivo denunciato di fr. 44'210.-;
2.3
ripetuto
danneggiamento
per avere,
in correità con AC1, in occasione dei summenzionati furti e
tentati furti, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose
altrui, per un valore complessivo denunciato di fr. 44'642.46;
2.4
ripetuta violazione di
domicilio
in correità con AC1,
per essersi indebitamente introdotto,
contro la volontà degli aventi diritto, nei summenzionati esercizi
pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini, ecc., il tutto come
descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quelli indicati ai punti no.
2.
, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto di accusa;
2.5
furto d'uso
per avere,
la notte del 2/3 marzo 2006, sottratto a scopo d'uso in correità
con AC1 l’autovettura marca Opel Astra targata (I) ____, di proprietà di PC13;
2.6
ripetuta
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato
illegalmente in Svizzera,
in almeno 7 occasioni, nel periodo 22/23 febbraio – 10/11 marzo
2006.
e il 16 marzo 2006, nelle zone di Stabio, Novazzano ed in altre
imprecisate località, con AC1 risp. con AC3, a piedi, attraverso valichi non
autorizzati;
3.
AC3
è autore colpevole di:
3.1
rapina
per avere,
in correità con AC1 e AC2,
a Chiasso, il 16 marzo
2006, verso le ore 12.40,
presso la stazione di
servizio PC2di ____,
nell’intento di commettere
un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace
di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.
740.
-;
3.2
ripetuta
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato
illegalmente in Svizzera,
in almeno quattro o cinque occasioni nel corso dell’anno 2005,
nella zona di Stabio ed in altre imprecisate località e il 16 marzo 2006 nella
zona di Novazzano, con AC2, a piedi, attraverso valichi non autorizzati, per
raggiungere in particolare Mendrisio, Lugano e Chiasso;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
4.
AC1 e AC2
sono prosciolti dall'imputazione di furto d'uso di cui al punto 5.1 dell'atto
di accusa.
5.
Di
conseguenza:
5.1
AC1 è
condannato:
5.1.1
alla pena di 22
(ventidue) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
5.1.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni.
5.2
AC2 è
condannato:
5.2.1
alla pena di
18.
(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
5.2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni.
5.3
AC3,
essendo recidivo, è condannato:
5.3.1
alla pena di
18.
(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
5.3.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni.
6.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC2 è condizionalmente sospesa con un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
7.
E’
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
8.
AC1 e AC2
sono inoltre condannati a pagare in solido fr. 3'000.- alla ditta Momoidraulica
Sagl, Stabio, quale risarcimento parziale.
§
Per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile.
9.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dei condannati
in solido in ragione di un terzo ciascuno.
10.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.-
Inchiesta
preliminare fr. 1'264.-
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'814.-
============
Distinta
spese a carico di AC1
Tassa di
giustizia fr. 166.70
Inchiesta
preliminare fr. 421.30
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70
fr. 604.70
============
Distinta
spese a carico di AC2
Tassa di
giustizia fr. 166.65
Inchiesta
preliminare fr. 421.35
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 604.65
============
Distinta
spese a carico di AC3
Tassa di
giustizia fr. 166.65
Inchiesta
preliminare fr. 421.35
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 604.65
============
Intimazione a:
-
-
-
-
e alle Parti civili:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
terzi implicati
1.
PC 1 Av.
de Gratta-Paille 1,
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
PC 5
6.
PC 6
7.
PC 7
8.
PC 8
9.
PC 9
10.
PC 10
11.
PC 11
12.
PC 12
13.
PL 1
14.
PC 13
15.
PL 2
16.
PL 3
17.
PL 4
18.
PL 5
19.
PL 6
20.
PL 7
21.
PL 8
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster