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Decisione

72.2006.80

Rapina e furti in serie.

1 settembre 2006Italiano104 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. rapina

per avere, in correità con

AC2 e AC3,

a Chiasso, il 16 marzo

2006, verso le ore 12.40,

presso la stazione di

servizio PC2di ____,

nell’intento di commettere

un furto, usato violenza contro la commessa __________, sia minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace

di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.

740.-;

1.1.1. trattasi di

complicità;

1.2. ripetuto

furto, consumato e tentato

per avere, in correità con

AC 2 e una volta singolarmente, per procacciarsi un indebito profitto ed al

fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di

sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno fr.

49'261.09 risp. di fr. 4'250.-,

e meglio per avere,

1.2.1. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai

danni del PC 12, denaro contante, un televisore marca Sony mod. KEP-M1/B1 e un

paio di scarpe marca Nike, per un valore complessivo di fr. 4’280.-;

1.2.2. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai

danni PL 7 denaro contante e tre telecomandi, per un valore complessivo di fr.

1’270.-;

1.2.3. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______ e del

distributore automatico di sigarette, sottratto, ai danni di PL 4, denaro

contante e 110 pacchetti di sigarette, per un valore complessivo di fr. 948.-;

1.2.4. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, della

gettoniera e della serratura del gioco elettronico Photoplay, sottratto, ai

danni di PL 3 denaro contante per un importo imprecisato;

1.2.5. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della

ditta PC5, un monitor marca HP2025, un monitor marca Philips, un PC marca Compaq

Evo 510CMT, un apparecchio fotografico marca Kodak DC 240, un libretto con

francobolli, denaro contante e una chiave, per un valore complessivo di fr.

4’801.-;

1.2.6. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta

MOMOIDRAULICA SAGL, denaro contante, una cassetta di sicurezza, un apparecchio

fotografico marca Fuji Fx40, un monitor marca Acer, un PC multimarca e un natel

marca Nokia 1100, per un valore complessivo di fr. 8'510.80;

1.2.7. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della

ditta PC11 generi alimentari per un valore complessivo di circa fr. 20.-;

1.2.8. a Stabio, nel periodo 25-27

febbraio 2006, previo scasso di sette porte, sottratto, ai danni della ditta PC6,

denaro contante, un oscilloscopio marca Tektronmix TDS 1002, un apparecchio

fotografico marca Acer, un misuratore pressorico marca Orion e una serie di

cacciaviti di precisione, per un valore complessivo di fr. 3'141.19;

1.2.9. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, previo taglio della recinzione metallica e tentativo di scasso

di una porta, tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni della ditta PC11;

1.2.10. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, previo tentativo di scasso di due finestre e di una porta,

tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE8;

1.2.11. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5

marzo 2006, previo tentativo di scasso della serratura della porta d’entrata,

tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE5;

1.2.12. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PALE6,

un telefono cordless marca Siemens del valore di fr. 120.-;

1.2.13. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, previo scasso di tre porte, tentato di sottrarre cose mobili

altrui, ai danni della ditta PC9;

1.2.14. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni del PC4,

denaro contante e due chiavi, per un valore complessivo di fr. 1’029.-;

1.2.15. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di una finestra, sottratto, ai danni della ditta PC8,

due motoseghe marca Komatsu, due apparecchi per l’affilatura di catene marca

Oregon, una chiave dinamica marca Hazet, una serie di cacciaviti marca PB, una

serie di chiavi a cricchetto marca Hazet, una serie di punte da trapano marca

HSS, una serie di lime, una serie di chiavi a cricchetto marca Focom ed un

trapano a batteria marca Bosch, per un valore complessivo di fr. 5'454.-;

1.2.15.1. trattasi di refurtiva inferiore;

1.2.16. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di tre porte, sottratto, ai danni della ditta PC3, un

PC marca Hawlett Packard, un apparecchio fotografico digitale marca HP Photosmart

C 635, un programma per PC marca MAP e denaro contante, per un valore

complessivo di fr. 10'496.50;

1.2.17. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della

ditta ENGIMICS SA, denaro contante, un apparecchio fotografico digitale marca Konica-Minolta

Dimage Z6, una scheda di memoria marca Sandisk, un carica batterie marca Varta,

quattro HR6 Energ Accu, un Port Replicator Basic Hewlett-Packard, due PC Hewlett-Packard

Compaq, un monitor marca Philips, un CD Twixtel, la chiave della cassaforte e

una cassetta per contante, per un valore complessivo di fr. 9'190.60;

1.2.18. a Stabio, la notte del 21/22

febbraio 2006, previo taglio della recinzione esterna e scasso di una finestra,

sottratto, ai danni della ditta PC1, un computer marca Dell con schermo, un

apparecchio fotografico digitale marca EX-Z40, un natel marca Nokia e denaro

contante, per un valore complessivo di circa fr. 4’250.-;

1.3. ripetuto danneggiamento

per avere, in correità con

AC2 e una volta singolarmente, in occasione dei summenzionati furti e tentati

furti, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui,

per un valore complessivo di almeno fr. 44'642.46, risp. fr. 45'180.70 e

meglio;

1.3.1. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, due gettoniere/tariffari automatici per il noleggio

dei campi da tennis, ai danni del PC12 (danno quantificato dalla parte civile

in fr. 3'415.20);

1.3.2. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, il cassetto della cassa registratrice e deteriorato

generi alimentari, ai danni PALE7(danno quantificato dalla parte civile in fr.

724.50);

1.3.3. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, il distributore automatico di sigarette, ai danni di PALE4(danno

quantificato dalla parte lesa in fr. 1'500.-);

1.3.4. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, la gettoniera e la serratura del gioco elettronico Photoplay,

ai danni diPALE3 (danno quantificato dalla parte lesa in fr. 480.-);

1.3.5. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, una porta del _______, ai danni del PALE1 (danno

quantificato dalla parte lesa in fr. 486.90);

1.3.6. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC5 (danno

quantificato dalla parte civile in fr. 50.-);

1.3.7. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, due porte, ai danni della ditta PC10(danno quantificato dalla

parte civile in almeno fr. 3’910.-);

1.3.8. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC11(danno

quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'425.-);

1.3.9. a Stabio, nel periodo 25-27

febbraio 2006, sette porte, la cassaforte e alcuni mobili d’ufficio, ai danni

della ditta PC6 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 21'596.80);

1.3.10. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, la recinzione metallica e una porta, ai danni della ditta PC11(danno

non quantificato dalla parte civile);

1.3.11. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, due finestre ed una porta, ai danni del PALE8 (danno

quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'000.-);

1.3.12. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5

marzo 2006, la serratura della porta d’entrata, ai danni del PALE5(danno

quantificato dalla parte lesa in fr. 299.15);

1.3.13. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, due porte, ai danni della ditta PALE6(danno quantificato dalla

parte civile in circa fr. 1'000.-);

1.3.14. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC9 (danno quantificato dalla parte

civile in circa fr. 400.-);

1.3.15. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, una porta, ai danni del PC4 (danno quantificato dalla parte civile

in fr. 860.80);

1.3.16. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, due finestre e una porta, ai danni della ditta PC8 (danno

quantificato dalla parte civile in circa fr. 2'690.-);

1.3.17. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC3 (danno quantificato dalla parte

civile in fr. 1'474.10);

1.3.18. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, una porta, la rete informatica e la cassaforte, ai danni della

ditta PC7(danno quantificato dalla parte civile in circa fr. 3'100.-);

1.3.19. a Stabio, la notte del 21/22

febbraio 2006, intenzionalmente danneggiato la recinzione esterna, una finestra

ed il sistema informatico, ai danni della ditta PC1(danno quantificato dalla

parte civile in fr. fr. 45'180.70);

1.4. ripetuta violazione di

domicilio

1.4.1. in correità con AC2, per essersi

indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei

summenzionati esercizi pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini,

ecc., il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quelli

indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto di accusa;

1.4.2. per essersi indebitamente

introdotto, a Stabio, la notte del 21/22 febbraio 2006, negli uffici della

ditta PC1, contro la volontà degli aventi diritto;

1.5. ripetuto furto d'uso

per avere, in correità con

AC2

1.5.1. a Stabio, la mattina del 27

febbraio 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca VW Caddy targata ____,

di proprietà della ditta PC11

1.5.2. a Stabio, la notte del 2/3

marzo 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca Opel Astra targata (I) ____,

di proprietà di PC13;

1.6. ripetuta infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.6.1. per essere

entrato illegalmente in Svizzera, in almeno sette occasioni, nel periodo 21/22

febbraio – 10/11 marzo 2006, nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre

imprecisate località, sia da solo che con AC2, a piedi, attraverso valichi non

autorizzati;

1.6.2. per avere, nel

periodo 14 – 16 marzo 2006, a Ronago (I), Novazzano ed in altre imprecisate

località, facilitato l’entrata illegale in Svizzera e, successivamente,

l’uscita illegale dalla Svizzera, di AC3, in almeno tre occasioni e di AC2, in

almeno un’occasione;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa

della libertà?

2.2. d’espulsione?

3. Deve

subire la confisca di:

3.1. un

pezzo di cavo elettrico convertito in manganello;

3.2. due scontrini d’acquisto

datati 14 e 15.03.2006 Piccadilly SA;

3.3. un apparecchio fotografico

marca Fujifilm digital Finepix 2300 no. ____;

3.4. un apparecchio fotografico

marca Scott ATX200F, con astuccio di colore blu ed una scheda di memoria?

4. Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili:

4.1. PC,

Lugano?

4.2. PC 11?

B. AC2

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. rapina

per avere, in correità con

AC1 e AC3,

a Chiasso, il 16 marzo

2006, verso le ore 12.40,

presso la stazione di

servizio PC2di ____ ,

nell’intento di commettere

un furto, usato violenza contro la commessa ____, sia minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace

di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.

740.-;

1.2. ripetuto

furto, consumato e tentato

per avere, in correità con

AC1, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili

altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 49'261.09, e meglio

per avere,

1.2.1. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai

danni del PC12, denaro contante, un televisore marca Sony mod. KEP-M1/B1 e un

paio di scarpe marca Nike, per un valore complessivo di fr. 4’280.-;

1.2.2. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, sottratto, ai

danni dell’PALE7, denaro contante e tre telecomandi, per un valore complessivo

di fr. 1’270.-;

1.2.3. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______ e del

distributore automatico di sigarette, sottratto, ai danni di PALE1, denaro

contante e 110 pacchetti di sigarette, per un valore complessivo di fr. 948.-;

1.2.4. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, previo scasso di una porta del _______, della

gettoniera e della serratura del gioco elettronico Photoplay, sottratto, ai

danni di PALE3, denaro contante per un importo imprecisato;

1.2.5. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della

ditta PC5, un monitor marca HP2025, un monitor marca Philips, un PC marca Compaq

Evo 510CMT, un apparecchio fotografico marca Kodak DC 240, un libretto con

francobolli, denaro contante e una chiave, per un valore complessivo di fr.

4’801.-;

1.2.6. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PC10,

denaro contante, una cassetta di sicurezza, un apparecchio fotografico marca Fuji

Fx40, un monitor marca Acer, un PC multimarca e un natel marca Nokia 1100, per

un valore complessivo di fr. 8'510.80;

1.2.7. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della

ditta PC11 generi alimentari per un valore complessivo di circa fr. 20.-;

1.2.8. a Stabio, nel periodo 25-27

febbraio 2006, previo scasso di sette porte, sottratto, ai danni della ditta PC6,

denaro contante, un oscilloscopio marca Tektronmix TDS 1002, un apparecchio

fotografico marca Acer, un misuratore pressorico marca Orion e una serie di

cacciaviti di precisione, per un valore complessivo di fr. 3'141.19;

1.2.9. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, previo taglio della recinzione metallica e tentativo di scasso

di una porta, tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni della ditta PC11;

1.2.10. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, previo tentativo di scasso di due finestre e di una porta,

tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE8;

1.2.11. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5

marzo 2006, previo tentativo di scasso della serratura della porta d’entrata,

tentato di sottrarre cose mobili altrui, ai danni del PALE5;

1.2.12. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, previo scasso di due porte, sottratto, ai danni della ditta PALE6,

un telefono cordless marca Siemens del valore di fr. 120.-;

1.2.13. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, previo scasso di tre porte, tentato di sottrarre cose mobili

altrui, ai danni della ditta PC9;

1.2.14. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni del PC4,

denaro contante e due chiavi, per un valore complessivo di fr. 1’029.-;

1.2.15. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di una finestra, sottratto, ai danni della ditta PC8,

due motoseghe marca Komatsu, due apparecchi per l’affilatura di catene marca

Oregon, una chiave dinamica marca Hazet, una serie di cacciaviti marca PB, una

serie di chiavi a cricchetto marca Hazet, una serie di punte da trapano marca

HSS, una serie di lime, una serie di chiavi a cricchetto marca Focom ed un

trapano a batteria marca Bosch, per un valore complessivo di fr. 5'454.-;

1.2.15.1. trattasi di refurtiva inferiore;

1.2.16. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di tre porte, sottratto, ai danni della ditta PC3, un

PC marca Hawlett Packard, un apparecchio fotografico digitale marca HP Photosmart

C 635, un programma per PC marca MAP e denaro contante, per un valore

complessivo di fr. 10'496.50;

1.2.17. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, previo scasso di una porta secondaria, sottratto, ai danni della ditta

PC7, denaro contante, un apparecchio fotografico digitale marca Konica-Minolta Dimage

Z6, una scheda di memoria marca Sandisk, un carica batterie marca Varta,

quattro HR6 Energ Accu, un Port Replicator Basic Hewlett-Packard, due PC Hewlett-Packard

Compaq, un monitor marca Philips, un CD Twixtel, la chiave della cassaforte e

una cassetta per contante, per un valore complessivo di fr. 9'190.60;

1.3. ripetuto danneggiamento

per avere, in correità con

AC1, in occasione dei summenzionati furti e tentati furti, intenzionalmente

deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui, per un valore

complessivo di almeno fr. 44'642.46, e meglio:

1.3.1. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, due gettoniere/tariffari automatici per il noleggio

dei campi da tennis, ai danni del PC12 (danno quantificato dalla parte civile

in fr. 3'415.20);

1.3.2. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, il cassetto della cassa registratrice e deteriorato

generi alimentari, ai danni PALE7 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

724.50);

1.3.3. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, il distributore automatico di sigarette, ai danni di PALE4

(danno quantificato dalla parte lesa in fr. 1'500.-);

1.3.4. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, la gettoniera e la serratura del gioco elettronico Photoplay,

ai danni diPALE3 (danno quantificato dalla parte lesa in fr. 480.-);

1.3.5. a Chiasso - Seseglio, la notte

del 22/23 febbraio 2006, una porta del _______, ai danni del PALE1 (danno

quantificato dalla parte lesa in fr. 486.90);

1.3.6. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC5 (danno

quantificato dalla parte civile in fr. 50.-);

1.3.7. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, due porte, ai danni della ditta PC10 (danno quantificato dalla

parte civile in almeno fr. 3’910.-);

1.3.8. a Stabio, la notte del 23/24

febbraio 2006, una porta secondaria, ai danni della ditta PC11 (danno

quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'425.-);

1.3.9. a Stabio, nel periodo 25-27

febbraio 2006, sette porte, la cassaforte e alcuni mobili d’ufficio, ai danni

della ditta PC6 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 21'596.80);

1.3.10. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, la recinzione metallica e una porta, ai danni della ditta PC11 (danno

non quantificato dalla parte civile);

1.3.11. a Stabio, la notte del 26/27

febbraio 2006, due finestre ed una porta, ai danni del PALE8 (danno

quantificato dalla parte civile in circa fr. 1'000.-);

1.3.12. a Mendrisio, nel periodo 1. – 5

marzo 2006, la serratura della porta d’entrata, ai danni del PALE5 (danno

quantificato dalla parte lesa in fr. 299.15);

1.3.13. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, due porte, ai danni della ditta PALE6(danno quantificato dalla

parte civile in circa fr. 1'000.-);

1.3.14. a Stabio, la notte del 6/7

marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC9 (danno quantificato dalla parte

civile in circa fr. 400.-);

1.3.15. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, una porta, ai danni del PC4 (danno quantificato dalla parte civile

in fr. 860.80);

1.3.16. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, due finestre e una porta, ai danni della ditta PC8 (danno

quantificato dalla parte civile in circa fr. 2'690.-);

1.3.17. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, tre porte, ai danni della ditta PC3 (danno quantificato dalla parte

civile in fr. 1'474.10);

1.3.18. a Novazzano, la notte del 10/11

marzo 2006, una porta, la rete informatica e la cassaforte, ai danni della

ditta PC7 (danno quantificato dalla parte civile in circa fr. 3'100.-);

1.4. ripetuta violazione di

domicilio

in correità con AC1, per

essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei

summenzionati esercizi pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini,

ecc., il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quelli

indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto di accusa;

1.5. ripetuto furto d'uso

per avere, in correità con

AC1

1.5.1. a Stabio, la mattina del 27

febbraio 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca VW Caddy targata ____,

di proprietà della ditta PC11

1.5.2. a Stabio, la notte del

2/3 marzo 2006, sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca Opel Astra targata

(I) ____, di proprietà di PC13;

1.6. ripetuta

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.6.1. per essere

entrato illegalmente in Svizzera, in almeno sei occasioni, nel periodo 22/23

febbraio – 10/11 marzo 2006, nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre

imprecisate località, con AC1, a piedi, attraverso valichi non autorizzati;

1.6.2. per essere

entrato illegalmente in Svizzera, il 16 marzo 2006, nella zona di Novazzano,

con AC3, a piedi, attraverso un valico non autorizzato, per poi raggiungere

Chiasso;

2. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa

della libertà?

2.2. d’espulsione?

3. Deve

subire la confisca di:

3.1. una

bomboletta spray antiaggressione marca Protection SLB Guardian;

3.2. quattro

guanti monouso in lattice di colore blu?

4. Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili:

4.1. La Basilese Assicurazioni,

Lugano?

4.2. Momoidraulica Sagl, Stabio?

C. AC3

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. rapina

per avere, in correità con

AC1 e AC2,

a Chiasso, il 16 marzo

2006, verso le ore 12.40,

presso la stazione di

servizio PC2di Via Comacini 6,

nell’intento di commettere

un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace

di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.

740.-;

1.2. ripetuta

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2.1. per essere

entrato illegalmente in Svizzera, in almeno quattro o cinque occasioni, nel

corso dell’anno 2005, nella zona di Stabio ed in altre imprecisate località, a

piedi, attraverso valichi non autorizzati, per raggiungere in particolare

Mendrisio e Lugano;

1.2.2. per essere

entrato illegalmente in Svizzera, il 16 marzo 2006, nella zona di Novazzano,

con AC2, a piedi, attraverso un valico non autorizzato, per poi raggiungere

Chiasso;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. E’ egli

recidivo?

3. Può

beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

4. Ha egli

agito in stato di scemata responsabilità?

5. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

5.1. privativa

della libertà?

5.2. d’espulsione?

6. Deve

subire la confisca di:

6.1. un

paio di guanti in lana nera;

6.2. un

rotolo di nastro adesivo di colore marrone marca Super Dolly;

6.3. un

natel marca Panasonic modello EB-X701?

Considerato, in fatto

ed in diritto

I. Curriculum

vitae degli accusati

1. AC1

Interrogato sul suo trascorso ha dichiarato:

" Sono

nato a Lecce, dove allora vivevano i miei genitori. Ci siamo poi trasferiti a Cocquio

Trevisago dove ho frequentato le scuole elementari e successivamente a Como,

dove ho frequentato le suole medie e il liceo fino al quarto anno. Non ho

conseguito la licenza liceale perché sono partito a

militare, quale volontario.

AI termine del servizio ho poi conseguito il

brevetto di programmatore mentre lavoravo in una stamperia. Seguivo i corsi la

sera e il sabato. Successivamente ho lavorato nel settore per varie ditte fino

al momento in cui ho rilevato una ditta in proprio di nome More Informatica,

nel 1997, con sede a Como. Non ho dipendenti ma sono solo. Nei primi anni

l'attività andava bene, poi da qualche anno è andata sempre più peggiorando a

seguito della concorrenza e dei prezzi di vendita dei computer nei grandi

supermercati.

Sono figlio unico. Non sono sposato e non ho

figli. Mia madre è morta l'anno scorso nel mese di agosto, mentre mio padre

vive a Como. Mio padre lavorava per una ditta di investigazione privata, poi a

seguito del fallimento della stessa ha lavorato per circa 20 anni come autista

tessile.

Voglio premettere che fino alla morte di mia

madre, nel mese di agosto 2005, la mia situazione era abbastanza sotto

controllo, nel senso che sopravvivevo sia per quanto riguarda il lavoro che dal

punto di vista finanziario. Mia madre è morta a seguito di un tumore, che aveva

richiesto un' ospedalizzazione di cinque mesi e mezzo e diverse cure. Era

pensionata e riceveva 500 EU al mese, mentre mio padre, pure pensionato, circa

900 EU al mese. A seguito del decesso di mia madre abbiamo dovuto far fronte

alle spese per il funerale di circa 7000 EU. Sia io che mio padre abbiamo avuto

delle difficoltà finanziarie e per quanto mi riguarda avevo difficoltà a pagare

l'affitto mensile di 600 EU. Inizialmente sono riuscito a far fronte con

difficoltà a questa situazione, anche perché mi era stato promesso un lavoro a

partire dal mese di gennaio 2006. Si trattava di un posto di lavoro presso la

ditta Polti quale responsabile dello stampaggio del materiale plastico.

Purtroppo per l'assenza all' estero del datore di lavoro, l'inizio dell'

impiego è stato posticipato al mese di maggio 2006.

Voglio inoltre precisare che per il pagamento

dell' affitto del mio appartamento è garante mio padre. Questo fatto lo

assillava non poco perché era cosciente che se io non fossi più stato in grado

di pagare, il proprietario si sarebbe rivolto a lui creandogli a sua volta dei problemi." (Verbale

MP 13.04.06).

Non sposato, senza figli, intrattiene una

relazione sentimentale con una donna del suo paese che, a suo dire, gli rende

regolarmente visita in carcere, compatibilmente con i regolamenti dell'istituto

di pena.

Dal profilo giudiziario si segnalano tre

precedenti e meglio una prima sentenza di condanna il 27 aprile 1999 del GIP

del Tribunale di Como a un mese e dieci giorni di reclusione convertita in una

multa di 3 milioni di vecchie lire per violazione delle norme sul diritto di

autore, una seconda di data 3 dicembre 2001 sempre del GIP di Como a 10 giorni

di arresto convertiti in una multa di 750'000 di vecchie lire e una terza di

data 22 ottobre 2002 pure dello stesso GIP a un anno e quattro mesi di reclusione

con la condizionale per, in estrema sintesi, furto, violazione della

legislazione sulle armi e ricettazione.

Da segnalare che in quest'ultima occasione, AC1

fu arrestato il 3 maggio 2002 e scarcerato il giorno della pronuncia del

giudizio, e meglio il 22 ottobre dello stesso anno. In relazione alla sua

liberazione, va detto che è stato sottoposto a sorveglianza speciale (all. 38)

comportante l'obbligo di non lasciare il proprio paese fino a giugno 2006 e di non

lasciare la notte il suo domicilio. A questo obbligo AC1 non si è tuttavia

sempre assoggettato. Tecnicamente egli non è pertanto un recidivo ai sensi

dell'art. 67 CP così come a suo carico non esistono impedimenti oggettivi alla

pronuncia di una pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 41 CP. Su

questo punto si tornerà in seguito.

Quanto ai fatti che lo hanno portato alla

condanna del 22 ottobre 2002, AC1 ha raccontato che la compagna di un suo amico

poliziotto era comparsa quale attrice in alcuni film pornografici girati, per

così dire, a scopo privato. Queste pellicole erano, a suo dire, in possesso di

un terzo che minacciava la ragazza di pubblicarle o, quantomeno, di dar loro

pubblicità. Fu così che AC1 avrebbe aiutato questo amico ad impossessarsi delle

cassette che si trovavano presso questa terza persona. Il furto sarebbe

avvenuto senza scasso, la ragazza essendo al corrente di come entrare nel luogo

in cui erano custodite.

2. AC2

Interrogato dal PP sulla sua vita, AC2ha

dichiarato:

" Sono

nato Como il 06.07.1975 e lì ho

sempre vissuto e frequentato anche le scuole dell' obbligo. Ho poi conseguito

il diploma di termoidraulica presso l'istituto I.P.S.I.A. Ripamonti dopo un

ciclo di studi di tre anni.

I miei genitori sono separati da quando io avevo

circa 6 anni. Vivo con mia madre, che vive da sola. Sono figlio unico. Ho buoni

rapporti con entrambi i genitori.

Ho pure compiuto il servizio militare in fanteria

ed ho conseguito il grado di Caporalmaggiore.

Ho svolto diversi lavori, tra cui anche quello di

autista oltre alla professione imparata. Ho cambiato spesso datore di lavoro

per scelta mia andando a lavorare dove percepivo uno stipendio migliore.

L'ultimo posto occupato era alla A.C.S.M Ambiente quale operatore ecologico. Ho

dovuto lasciare perché sofferente di ernia del disco. Ho terminato nell'

ottobre 2004. Il mio ultimo stipendio era di EU 1'400 netti. Da allora

nonostante i miei tentativi non sono più riuscito a

trovare un posto di lavoro.

Non ho precedenti penali e non ho mai avuto

nessun genere di questioni con le autorità di Polizia, né del mio paese né di

quelle di altri.

Non ho debiti, a parte la vettura da pagare che

però mi sta pagando mio padre. Credo che il saldo rimanente si aggira su 2'000

o 3'000 Euro." (verbale MP 13.04.06).

In passato ha pure fatto uso sporadico di canapa

e di cocaina. Non si ritiene un tossicodipendente.

Dal profilo affettivo AC2ha spiegato di essere

legato ad una cittadina romena, peraltro male accettata dai suoi genitori, già

madre di una bambina nata da una precedente relazione. Questa donna, già

cameriera in Italia, attualmente vivrebbe in Romania in attesa di potersi

definitivamente trasferire nella vicina Penisola. L'accusato ha spiegato in

aula che questa relazione è sempre in essere e di mantenere con la donna

regolari contatti telefonici compatibilmente con le disposizioni carcerarie.

E' incensurato.

3. AC3

Al PP ha raccontato:

" Sono

nato a Saranno il 24 maggio 1976, dove ho frequentato l'asilo. In seguito la

mia famiglia si è spostata in provincia di Milano, dove ho frequentato le

scuole elementari e la scuola media. Ho conseguito il diploma di panettiere

-pasticcere, professione che ho svolto per circa 4 anni. Ho dovuto lasciare

questo professione per motivi di salute, e più precisamente perché ero

allergico alla farina. Ho in seguito iniziato l'attività di parrucchiere, che

ho svolto sempre in provincia di Milano quale dipendente.

All'età di 19 anni sono stato arrestato per la

prima volta per spaccio di stupefacenti e più precisamente di extasy. Ho fatto

15 giorni di carcere preventivo a Como ed in seguito alcuni mesi di arresti

domiciliari. AI termine degli arresti domiciliari ho iniziato l'attività

menzionata in precedenza di parrucchiere. Di giorno lavoravo e la sera

frequentavo la scuola. Sono figlio unico. Ho vissuto con i miei genitori fino

all'età di 19 anni, anche se in seguito sono ritornato da loro per periodi

alterni.

Nel 2001 sono stato nuovamente arrestato con

l'accusa di rapina. Assieme ad altre due persone avevo perpetrato una rapina ai

danni di un distributore di benzina a Giussano in provincia di Milano, il 22/23

marzo 2001. Preciso meglio che si è trattato di due episodi. Il 22 marzo 2001

avevamo aggredito il benzinaio per sottrargli l'incasso, mentre il giorno

successivo avevamo aggredito un'altra persona. Non eravamo armati ed abbiamo

usato solo la forza per sottrarre il denaro. Non ricordo esattamente quanto

avevamo sottratto, ma era un importo inferiore a EU 5'000. In relazione a

questi fatti sono stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento

di una multa di 2 milioni di lire. Sono stato in carcere dal giorno

dell'arresto, 23 marzo 2001 fino al mese di aprile 2004, se ben ricordo era

il14 o il15 aprile 2004.

Subito dopo la scarcerazione mi sono trasferito a

Como. Come risulta dal mio casellario giudiziale il 19 giugno 2002 sono stato

condannato a 2 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2

anni, provvedimento che è stato applicato dal giorno della mia scarcerazione.

Due volte al giorno dovevo presentarmi in questura a Como per depositare la mia firma, mentre la sera dovevo rientrare al

domicilio entro le 21.00 e non potevo uscire prima delle 07.00.

Prendo atto che dal mio casellario risulta

un'ulteriore condanna per furto continuato, sentenza del 3 marzo 2004, che mi

condanna ad un mese di reclusione. Si tratta di un furto commesso nello stesso

periodo dei due episodi di rapina indicati in precedenza. Prendo atto che il

casellario indica la data del 25 marzo 2001, quando io ero già stato arrestato.

Probabilmente si è trattato di un errore di trascrizione.

Se ben ricordo nel 1999 ero stato controllato da

una pattuglia al casello autostradale di Brescia perché avevo consegnato una

banconota da Lit. 100'000 risultata falsa. Non sapevo che era falsa. A seguito

di questo fatto sono stato denunciato ma il procedimento non è stato aperto

poiché era una sola banconota.

Nel mese di febbraio 2005 sono stato arrestato e

denunciato a piede libero per furto commesso in un negozio, reato commesso in

correità con altre due persone. Abbiamo sottratto mi

sembra tre macchinette cambia soldi. La sentenza di primo grado dovrebbe

avvenire nel mese di dicembre di quest'anno.

(…)

Da quando mi sono trasferito a Como, dopo la

scarcerazione, ho lavorato per un'agenzia , interinale e ho svolto diversi

lavori, che però erano purtroppo tutti in nero, l'ultimo dei quali in qualità

di giardiniere. In media guadagnavo da 1'300 a 1'500 Euro al mese.

A Como vivo con la mia ragazza. I miei genitori

vivono sempre in provincia di Milano." (verbale MP 6.04.06)

Dall'estratto del casellario giudiziale italiano

figurano due condanne, la prima a tre anni e sei mesi di reclusione pronunciata

il 13 febbraio 2002 dalla corte di Appello di Milano per rapina e la seconda

pronunciata il 3 marzo 2004 dal Tribunale di Monza a un mese di reclusione per

furto. Con provvedimento 19 giugno 2002 della Corte di Appello di Milano, AC3 è

stato sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di residenza, con effetto

dalla sua scarcerazione, per la durata di due anni in quanto persona

considerata pericolosa.

In carcere dal 29 maggio 2002, è stato rilasciato

il 14 aprile 2004 dopo aver espiato la pena di cui alla sentenza del 13

febbraio 2002. E' quindi recidivo specifico ai sensi dell'art. 67 CP.

Considerandi

II. I

furti commessi dal duo AC1/AC2

1.

AC1 e AC2si conoscono da almeno un anno prima dei fatti, secondo AC1

da almeno due. Poco importa. Fatto sta che AC1, nell'estate 2005 ha pure dato

ospitalità a AC2ed alla sua compagna romena almeno per la durata di un mese. AC1

ha raccontato che, dopo la morte della madre avvenuta nell'agosto 2005, ha

incontrato alcune difficoltà finanziarie in relazione alle spese del funerale,

a quelle di cura ed al fatto che non pagava l'affitto con regolarità ed il

padre si era portato garante. Per tale ragione ha commesso il primo furto la

notte tra il 21 ed il 22 febbraio 2006. Si tratta di quello indicato al n. 6

dell'atto di accusa che ha fruttato una refurtiva denunciata di oltre fr. 4000.-.

Dopo questo furto ne ha parlato a AC2, di cui racconta che sapeva delle

difficoltà economiche al punto da averlo ospitato a casa sua. Cosicché i due

decisero di eseguire assieme diversi furti nel Mendrisiotto.

a) Così AC2al PP:

" Per

quanto riguarda i furti da me commessi in correità con AC1 preciso che ho

deciso di associarmi con lui nella commissione dei furti perché avevo bisogno

di soldi. Come ho dichiarato in occasione del precedente verbale del 13 aprile

2006.

avevo lavorato regolarmente fino al mese di ottobre 2004. Da quel periodo

e fino a giugno / luglio 2005 ho lavorato

saltuariamente in nero quale autista per la ditta Bartolini ed altre. Da luglio

2005.

non ho più svolto nessuna attività lavorativa, malgrado avessi più volte inviato delle domande di assunzione.

A partire da luglio 2005 ho utilizzato i miei risparmi

per vivere e ho pure fatto capo all'aiuto di mia madre.

Cornelia COJUCARU è la mia fidanzata. E'

cittadina rumena. L'ho conosciuta a Milano nel mese di luglio 2005 e lavorava

come barista a Milano. Nel mese di novembre 2005 sono andato a trovarla in

Romania, dove sono rimasto fino al 22 o 23 dicembre 2005.

Se ben ricordo nel mese di gennaio o febbraio

2006.

sono stato nuovamente in Romania per circa 10 giorni a trovare la mia

fidanzata. Ho fatto ritorno in Italia dopo che mia madre mi aveva telefonato

informandomi che mio padre era stato ricoverato in ospedale. Sul mio passaporto

ci sono comunque i timbri delle entrate e uscite dalla Romania. La mia

fidanzata non è più venuta in Italia e si trova tuttora in Romania." (verbale MP 28.04.06)

Al riguardo può pertanto già essere tratta una

prima conclusione e meglio che AC2non si trovava in difficoltà finanziarie tali

da dover rubare per soddisfare i propri bisogni primari. Egli, nel periodo in

cui è rimasto senza lavoro, ha comunque trovato i mezzi per recarsi più volte

in Romania. Che poi, fosse in difficoltà perché non lavorava e non voleva

essere mantenuto dalla madre, può anche essere, certo è però che, invece di

rimanere in Italia e cercare lavoro, ha preferito recarsi in Romania, dove non

lavorava, con i propri mezzi provenienti da precedenti attività lavorative.

b) Che

l'idea di commettere dei furti sul nostro territorio sia venuta per primo a AC1

non ha ragione di essere posto in dubbio, bastando la constatazione che il

primo furto è stato commesso da quest'ultimo da solo. Ciò basta per ritenere

più plausibile la tesi di AC2secondo il quale fu l'amico a proporgli di venire

in Svizzera a rubare. A ciò aggiungasi che gli attrezzi per commettere gli

scassi sono sempre stati messi a disposizione da AC1. Detto questo, AC2ha

accettato senza remore di associarsi all'amico nella commissione dei furti,

sposando il piano in tutte le sue fasi. Al riguardo appare ben più credibile AC1

che ha affermato che, pur non essendovi un accordo preciso sin dall'inizio, era

chiaro, così come è avvenuto, che la refurtiva doveva essere divisa a metà.

Questi peraltro erano pure gli accordi intervenuti fra i due sin dall'inizio

così come ammesso dallo stesso AC2(MP 13.04.06), la cui versione diverge

unicamente in punto all'effettiva divisione, pretendendo di aver ricevuto solo

50.

Euro e un televisore. Questa versione si scontra tuttavia con la logica

delle cose: non si capisce infatti per quale ragione, dopo aver pattuito una

suddivisione a metà, AC2avrebbe accettato un così misero bottino senza nulla

reclamare all'amico, i furti essendo stati commessi assieme correndo entrambi

il medesimo rischio.

c) Il

piano era relativamente semplice ma ben organizzato. Il duo entrava nottetempo

da confini non autorizzati, attraverso la famigerata "ramina"

lasciando (AC1) il proprio veicolo in Italia, in prossimità della frontiera,

proseguendo a piedi. Individuato il luogo ritenuto propizio, commettevano

alcuni furti (2 o tre fino a 4 o 5 per volta), salvo rimpatriare attraverso la

medesima rete metallica (MP AC213.04.06). Una volta giunti a casa,

prevalentemente del AC1, si suddividevano la refurtiva all'incirca al 50%. AC1

ha dichiarato che dagli oggetti rubati, oltre al danaro sottratto per ca. fr.

3'000.-, non ha ricavato un granché grazie dalla loro rivendita a privati. In

aula AC1 ha spiegato che non si trattava di ricettatori ma di acquirenti in

buona fede, convinti della provenienza lecita della merce vuoi perché, per

quanto riguarda i PC, le sue conoscenze informatiche gli permettevano di

azzerare le memorie facendo apparire gli apparecchi come nuovi, vuoi perché era

conosciuto nella zona quale titolare di una ditta che vendeva materiale

informatico.

In un caso hanno pure sottratto un veicolo per

raggiungere il valico nei pressi di Santa Margherita di Stabio (tentato furto

AA 2.11): la vettura essendo parcheggiata nelle vicinanze con inserite le

chiavi di avviamento: al duo non è certo stato difficile sottrarla e poi

abbandonarla prima di attraversare la frontiera attraverso un valico non

autorizzato.

2.

Gli

imputati sono sostanzialmente rei confessi. Al dibattimento hanno mantenuto

essenzialmente due contestazioni e meglio di non aver commesso i furti di cui

ai punti 2.6 e 2.13 e l'entità della refurtiva di cui al N. 1.15 dell'atto di

accusa. Premesso che tali contestazioni, nella misura in cui sono state risolte

a sfavore degli imputati, non hanno avuto peso alcuno nella commisurazione

della pena a fronte dei numerosi reati commessi e di tutte le considerazioni

che verranno esposte nel considerando specifico, nella redazione della

sentenza, onde non tediare il lettore con inutili e noiosi ritagli di verbale

d'interrogatorio, non verranno riprese tutte le fattispecie ammesse, bastando

al riguardo il rinvio a quanto indicato nell'atto di accusa e riportato in

ingresso del presente giudizio. Va inoltre sottolineato che i reati in concorso

con i furti (danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla LDDS)

devono essere dati per accertati laddove sono stati commessi per venire in

Svizzera a perpetrare i furti stessi e, onde necessario, le parti lese hanno

sporto querela. I seguenti considerandi si riferiscono pertanto unicamente

alle, poche, contestazioni avanzate dalle difese.

a) Per

quanto concerne il furto di cui al N. 2.13 (MES-DEA) va detto innanzitutto che

è stato accertato che, fatto salvo il furto ai danni dell'PC2nel quale AC1 ha

agito da solo, i due hanno sempre operato assieme. AC2non ha mai agito da solo.

Nella fattispecie la polizia scientifica ha rilevato la traccia della scarpa di

AC1 sul luogo del furto: tale fatto, unito alle modalità di esecuzione analoghe

a quelle relative agli altri commessi dalla coppia, alla vicinanza del luogo in

cui, proprio quella notte, è stato commesso il furto ai danni della Momtanstahl

(AA 2.12) ammesso da entrambi nonché alla constatazione che in quei luoghi,

quella sera e in quella zona, non si sono registrate altre effrazioni ad opera

di terzi, deve valere che effettivamente AC1 e AC2sono gli autori materiali di

questo furto e, di conseguenza, pure del danneggiamento di cui al N. 3.12.

b) Analogamente

per il furto di cui al N. 1.6. dell'atto di accusa deve valere che si tratta di

un'effrazione in stretta relazione con i furti di cui ai N. 2.5. e 2.7.

commessi dagli imputati, con le stesse modalità e nella stessa notte, non

risultando per il resto altri furti analoghi commessi quella sera. Del resto

nemmeno gli imputati hanno avanzato precise contestazioni, limitandosi a dire

di non ricordarsi; ciò che peraltro può anche essere credibile visto il numero

comunque elevato di reati contro il patrimonio da loro commessi in quel

periodo.

Ne discende che anche questo furto, unito alle

imputazioni di cui ai N. 3.7 e 4 dell'atto di accusa, deve essere attribuito

agli accusati.

c) Nell'evenienza

di cui al N. 2.15 dell'atto di accusa gli imputati hanno contestato la

refurtiva, precisando di essersi limitati a sottrarre un cacciavite. La parte

lesa, di fronte a tali contestazioni, ha precisato:

" Da

parte mia confermo nuovamente che dalla mia officina è stata sottratta la

refurtiva elencata nella distinta oggetti. Voglio anche precisare che quella

notte, come riferitomi dalla Polizia intervenuta sul luogo per la

constatazione, in prossimità della mia officina era stata rubata una vettura, di

conseguenza se non sono stati BIFFA e AC2a commettere il furto non escludo che

possono essere stati altri." (PS M. Fontana 25.04.06).

Che quella notte sia stata rubata una vettura ne

dà atto pure la polizia nel suo rapporto in atti. Ciò basta per insinuare nella

corte il dubbio che dopo (gli accusati hanno ammesso lo scasso) la visita degli

accusati, il luogo sia stato visitato anche da terzi, peraltro autori del furto

della vettura. Tale dubbio deve essere posto a favore degli accusati, che vanno

pertanto riconosciuti colpevoli unicamente di aver sottratto un cacciavite. Cosicché

anche l'entità della refurtiva complessiva denunciata va ridotta a fr. 44'210.-.

La stessa cosa non vale ovviamente per i reati di

danneggiamento poiché gli accusati hanno ammesso lo scasso (N. 3.16. dell'AA) e

di violazione di domicilio poiché essi sono entrati nel luogo del furto contro

la volontà dell'avente diritto.

d) Per il resto sull'entità delle refurtive e dei danneggiamenti va

osservato che l'atto di accusa si è fondato sui valori denunciati, senza

prendere posizione su quello reale ed effettivo. La Corte ha seguito questo

ragionamento senza che per gli accusati sia derivato un aggravio della colpa

dalla sola differenza tra valore denunciato e valore effettivo degli oggetti

rubati o danneggiati. Ciò posto la Corte, al di là del luogo comune che la

gente sarebbe tentata di aumentare l'entità delle refurtive per ottenere un

maggiore risarcimento dalle proprie assicurazioni, non ha trovato elemento

alcuno per poter, in concreto, anche solo supporre una tesi del genere. D'altro

canto al riguardo non vi sono alternative: o le parti lese sono credibili o

sono disoneste, ma in tal caso occorre rendere perlomeno plausibile un simile

assunto, altrimenti si sconfina in capziose affermazioni del tutto gratuite che

non meritano ulteriori commenti. Aggiungasi che nella fattispecie le parti lese

hanno quasi tutto diligentemente presentato le pezze giustificative relative

agli oggetti di valore rubati ed ai costi di riparazione del danno patito.

e) Quo infine al furto d'uso di cui al N. 5.1. dell'atto di accusa deve

valere che l'automezzo, trovato aperto, è stato spinto, senza avviarlo, per

spostare una cassaforte che il duo ha poi inteso aprire invano: AC1 con il

cannello, AC2con la mazza. La legge punisce chi sottrae un veicolo allo scopo

di farne uso e farne uso significa circolare (BJP 1971 N. 21). Orbene, l'atto

commesso dagli imputati, quantunque riprovevole e sprezzante della proprietà

altrui, non rientra nel concetto di farne uso nella misura in cui non hanno

circolato. Da tale imputazione vanno pertanto assolti.

III. La

rapina

1.

Tornando ai rapporti fra AC1 e AC2va detto che, fatta astrazione per

le somme in denaro sottratte e poi divise a metà che, a dire del AC1, hanno

fruttato un guadagno illecito di 3'000.- CHF a testa (MP 28.04.06 p. 4), i

furti non hanno dato i frutti sperati dai loro autori in termini di denaro

contante, il riciclaggio della merce comportando un lavoro di assemblaggio dei

nuovi apparecchi e di ricerca di clientela disposta all'acquisto. Fatto sta che

nacque tra i due l'idea di compiere una rapina. Al riguardo non è determinante

stabilire chi dei due, per primo, abbia avuto tale idea, bastando la

constatazione che entrambi l'hanno assunta e sposata appieno. Sia che sia lo

stesso AC1 ha ammesso, al di là dell'assunzione di responsabilità da parte di AC2,

che "l'idea di commettere questa rapina è nata discutendo con AC2."

(MP 13.04.06). Del resto appare più che plausibile che la decisione sia

scaturita da entrambi visto l'esito dei furti da loro ritenuto scarso. Al

riguardo rilevasi che in aula AC2ha confermato che dalla rapina si sarebbe

aspettato un bottino di 100'000 Euro, mentre AC1 60/70'000.- CHF (verb. dib. p.

3).

2.

Per commettere la rapina il duo ha ritenuto necessaria la presenza

di un terzo. AC2, che conosceva da tempo e meglio di AC1, il AC3, del quale

sapeva pure del passato giudiziario, ha quindi pensato di coinvolgere proprio

il AC3, che gli era debitore di un prestito di almeno 6'500 Euro mai

restituiti. Così AC2:

" tutto

è nato dal fatto che AC3 ha dei debiti con diverse persone in Italia, motivo

per il quale circa un anno fa mi ha convinto a prestargli 7'000 Euro ma

nonostante le mie richieste di rimborso non mi ha mai dato niente." (PS 20.03.06)

e AC3:

" È

vero che AC2l'anno scorso mi ha prestato un importo pari a € 6'500.-. È pure

vero che io non sono mai riuscito a restituirglieli sebbene AC2 me l'abbia

chiesto diverse volte."

(PS 21.03.06)

Che dire: la rapina doveva servire a AC2 e a AC3

anche per saldare i reciproci rapporti di dare e avere.

3.

Precedentemente AC2 aveva acquistato pure uno spray al peperoncino

poi servito per commettere la rapina all'PC2di Chiasso:

" Ho

acquistato la bomboletta verso la metà di gennaio 2006 tramite un mio

conoscente in un negozio di Milano (….) L'unica volta che ho portato lo spray in Svizzera é stato ad ogni modo il 16.03.2006, e

questo su richiesta di AC1 e poi di AC3." (PS AC223.03.06)

Fatto sta che già il 14 marzo 2006 il terzetto

pose in essere l'intento di commettere la rapina. Circa la scelta

dell'obbiettivo, i tre non sono stati molto lineari nelle loro deposizioni. A

questo giudice appare molto più verosimile che sia stato il duo AC1/AC2a

scegliere la stazione PC2di Chiasso, il primo poiché vi si recava spesso in

passato a far benzina e ad acquistare le sigarette, il secondo era pure lui frequentatore

del chiosco la cui titolare è una buona conoscente della di lui madre. In

verità l'unico che non conosceva quel distributore era AC3, almeno su questo

punto le versioni dei tre combaciano. A fronte di ciò AC1 e AC2hanno giocato

allo scaricabarile l'uno addossando la responsabilità all'altro precisando però

che si tratta di loro deduzioni, come se fosse possibile che l'idea e

l'obbiettivo di rapinare possano vedere la luce così per caso. In realtà

entrambi hanno avuto questa idea ed entrambi conoscevano la stazione di benzina

nei pressi del confine che ben si prestava da obbiettivo.

4.

I tre erano soliti incontrarsi a Como. AC3, colpito dalla misura

dell'obbligo di soggiorno, non disponeva di documenti d'identità e non poteva

entrare in Svizzera attraverso un valico autorizzato, necessitava di varcare il

confine attraverso la surriferita ramina. Quanto alla vettura AC1 ne aveva una

a noleggio in quanto la sua era accidentata.

Il piano era relativamente semplice: prevedeva

che AC3 fosse accompagnato in zona di confine, che poi attraversasse la

frontiera dalla rete metallica salvo poi ricongiungersi tutti e tre in

territorio svizzero, che AC2e AC1 avrebbero raggiunto con l'auto di quest'ultimo.

Da qui si sarebbero in seguito spostati nei pressi dell'PC2di Chiasso: AC1

avrebbe atteso in macchina per scappare con il bottino, AC2sarebbe rimasto

all'esterno del distributore per sviare eventuali clienti mentre AC3 era

incaricato dell'esecuzione della rapina come tale, immobilizzando la vittima

con lo spray al pepe e, se necessario, legandola con del nastro adesivo da

pacco. Onde camuffare la propria identità (AC2peraltro era conosciuto dalla

titolare, cf: PS Pitton Olivia 17.03.06), AC2ha indossato un cappellino rosso e

AC3 uno nero. Una volta eseguita la rapina AC3 e AC2avrebbero dovuto

riguadagnare l'auto dove AC1 li attendeva e scappare in Italia dal punto dove

erano entrati. Così AC3 al PP:

" Da subito

è stato stabilito che AC1 avrebbe funto da autista, visto che l'automobile era

sua ed era lui al volante (…) che il ruolo più attivo nella rapina l'avevo

assunto io, sia perché avevo dell'esperienza, sia perché la responsabilità

dovevo assumermela io visto che dovevo e devo dei soldi a AC2." (MP 06.04.06).

a) Circa

i preparativi della rapina AC2è risultato il più preciso. La sua spiegazione,

tranne qualche particolare del tutto irrilevante, è stata confermata anche dai

due correi. Egli così ha spiegato:

" il

14.

marzo 2006 ci siamo trovati tutte e tre ossia io, AC1 e AC3 a Como e con la Nissan

di AC1 ci siamo recati in zona Valle dei Mulini li abbiamo lasciato AC3 ed io

con AC1 siamo entrati regolarmente in Svizzera dal valico di Ponte Faloppia.

Abbiamo poi recuperato AC3 nella campagna sotto Novazzano. Abbiamo poi

raggiunto Chiasso dove AC1 si é fermato nei pressi del distributore PC2ove da solo é entrato a comperare una stecca di sigarette. lo e AC3 lo

abbiamo aspettato in macchina. Siamo poi rientrati verso Novazzano. lo e AC1

siamo entrati regolarmente dal valico e poi abbiamo recuperato AC3 che é

passato dalla via fatta per entrare.

D: Il fatto di aver acquistato le sigarette il 14.03.2006 é da

considerarsi un primo sopralluogo?

R: In effetti si perché AC1 ci ha detto che all'interno del negozio

PC2di Via Comacini c'era una signora ed una ragazza."

(PS 20.03.06)

In effetti il sopralluogo del 14 marzo servì

proprio per preparare la rapina e meglio per assicurarsi dei luoghi ed

organizzare poi l'agire.

b) Il trio ha poi fatto ritorno sul posto il giorno dopo con l'intento

di eseguire materialmente la rapina, ma desistette per la presenza di due

commesse al bancone. Venne quindi stabilito di ritornare il giorno dopo, ma non

allo stesso orario bensì un po' dopo, affinchè vi fosse una sola persona

all'interno della stazione di benzina. Sempre AC2:

" il

15.

marzo 2006 siamo entrati nuovamente in Svizzera tutte e tre nelle stesse

modalità del giorno precedente. AC1 questa volta ha dapprima

parcheggiato in una via attigua vicino al distributore PC2che mi si dice essere

Via degli Agustoni. lo da solo sono sceso dalla Nissan sono andato al negozio

in questione ove ho acquistato un pacchetto di sigarette ed un cioccolatino.

Sono poi risalito in macchina comunicando agli altri due che all'interno vi

erano due donne. In tali circostanze o AC1 o AC3 mi dicevano: ..."va bene

allora torniamo domani"... Siamo quindi ripartiti ed abbiamo parcheggiato

in una strada parallela a Via Comacini che mi si dice essere Viale Volta. Tutti

e tre ci siamo recati a bere un caffè in un vicino Bar che dalla descrizione

che ho dato dovrebbe essere il Bar Faloppia. In tali circostanze non abbiamo

parlato in modo particolare del lavoro che volevamo fare. Anche questa seconda

nostra presenza presso il distributore PC2é da considerarsi un secondo

sopralluogo. Siamo rientrati in Italia come abbiamo fatto il giorno precedente." (PS 20.03.06)

c) Finalmente - si fa per dire - il 16 marzo la rapina venne posta in

atto. AC2ha raccontato :

" Il

giorno 16 marzo 2006 io e gli altri due ci siamo trovati a Como in Piazza S.

Rocco verso le ore 11.10. Come i giorni precedenti abbiamo raggiunto la valle

dei Mulini e questa volta AC1 mi ha detto di accompagnare il AC3 attraverso la

rete confinaria AC1 in tali circostanze mi comunicava che era meglio così

perché se fosse successa qualche cosa la Polizia avrebbe cercato una o due

persone al massimo. lo ho dato seguito alle indicazioni di AC1 e con AC3 siamo

entrati dalla rete. Quando ci siamo ricongiunti tutti e tre siamo poi andati a

Chiasso e AC1 si é fermato sul parcheggio sito a Iato di Via degli Agustoni Via Odescalchi. Il medesimo da solo é sceso dalla Nissan e si é

incamminato verso il distributore. lo e AC3 siamo rimasti all'esterno del veicolo.

AC1 deve essere per forza entrato nel negozio PC2dove ha acquistato una stecca

di sigarette. E' poi ritornato sui suoi passi e ci ha comunicato che

all'interno del negozio c'era una sola commessa. AC3 a questo punto disse che

si poteva fare il lavoro. Da parte mia chiedevo a quest'ultimo cosa dovevo fare

e AC3 mi diceva di stare all'esterno e cioè nelle immediate vicinanze delle

pompe di benzina, e in caso arrivasse qualche macchina io dovevo dire a queste

persone che il distributore era chiuso. AC3 mi disse che per il resto ci

avrebbe pensato lui.

Mentre io e AC3 a piedi stavamo raggiungendo il

distributore, AC1 faceva manovra posizionandosi con la Nissan su Via degli Agustoni

con il motore acceso e azionando le frecce intermittenti.

AC3 é rimasto all'interno del negozio al massimo

un paio di minuti ma io non ho visto quello che faceva. Nel frattempo é giunta

una macchina con una donna ed un uomo a bordo e forse anche un bambino. La

donna é scesa ha aperto il sportellino del serbatoio ma io mi sono bloccato e

non sono stato capace di dirle nulla. Dopo un attimo é uscito correndo il AC3

che mi ha dato una pacca sulla spalla dicendo ...andiamo... andiamo é a posto.

Percorsi pochi passi abbiamo raggiunto la Nissan con AC1 al volante e siamo

partiti in direzione di via Comacini"

(PS 20.03.06).

d) Come detto dell'esecuzione della rapina si è incaricato direttamente

il AC3 il quale, per così dire, aveva maggiore dimestichezza, dati i

precedenti, con questo genere di azione:

" lo e

AC2siamo scesi e a piedi ci siamo diretti verso la stazione di servizio. Non ci

siamo detti nulla di particolare. lo sono entrato,

mentre AC2ha atteso all'esterno. Ho chiesto alla cassiera un pacchetto di

sigarette e mentre pagavo controllavo il cassetto dei soldi. A quel momento sono

girato dietro il bancone dicendo nel contempo alla signora di consegnarmi i

soldi.

ADR che non ho gridato ma gliel'ho

detto in tono deciso. lei ha gridato e a quel punto le ho spruzzato lo spray.

E' indietreggiata mettendosi nell'angolo. Le ho detto di stare zitta e lei si è

zittita. Ho preso i soldi e sono uscito camminando a passo un po' spedito dal

negozio. Nel negozio non c'era evidentemente nessuno né ho incontrato persone

che entravano. Mi sono diretto in modo deciso verso l'auto.

ADR che AC2è sempre rimasto

all'esterno del negozio, anche se non so dove fosse. Quando mi ha visto uscire

mi ha anticipato e si è diretto verso la macchina. Mi precedeva di due o tre

metri. Siamo saliti in auto, AC2a fianco di AC1 mentre io mi sono sdraiato sul

sedile posteriore."

(MP AC3 06.04.06)

Tale versione corrisponde, salvo piccoli

irrilevanti dettagli, a quella fornita dalla vittima:

" Verso

le ore 12.38 ca. nel negozio, mentre ero sola, é entrato un ragazzo che si é

diretto verso il bancone dove mi trovavo io. Il medesimo mi ha chiesto un

pacchetto di Marlboro rosse. Mi sono girata, ho preso un pacchetto, e l'ho

depositato sul bancone. Il giovane a questo punto mi disse che doveva pagarmi con della moneta. Di fatto il medesimo teneva in una della mani, non

ricordo quale, un sacchettino di plastica trasparente con diversa moneta. Gli

dissi scherzosamente: "no, non te la prendo; ne ho presa tanta prima da un

altro cliente e non ho voglia di contarla" alché aggiunsi" scherzavo

dammi pure la moneta". Il tipo ha preso dal suo sacchetto una manciata di

monete mettendola sul banco che io ho poi contato trattenendo il costo del

pacchetto di sigarette ossia Fr. 6.-. Il rimanente della moneta l'ho ritornato.

Mentre io mi ero chinata a mettere la moneta nel

cassetto apposito, che é situato sotto la cassa registratrice, l'individuo ha

fatto il giro del bancone raggiungendomi senza che io avessi il tempo di

rendermene conto. Mi ha immobilizzata contro il muro appoggiandomi il suo

braccio sinistro all'altezza delle mie spalle e nel contempo mi ha spruzzato

con una bomboletta una sostanza irritante sulla faccia.

Ho cercato istintivamente di proteggermi per quel che potevo la faccia ed anche

di respingerlo. Nel contempo penso di aver gridato.

In questo frangente l'uomo mi ha detto:

"dammi i soldi". Gli risposi: "prendi quello che vuoi".

Il giovane, ha aperto il cassetto che é situato

sotto la cassa registratrice, prendendo tutte le banconote e quindi si é

allontanato di corsa." (PS

PALE2 17.03.06)

La donna ha riportato alcune escoriazioni al viso

ed alla mano senza lesioni particolari dal punto di vista fisico. E' apparsa

però visibilmente scossa sul piano psicologico e meglio "visibilmente

provata: ansiosa e spaventata" (certificato medico OBV 16.03.06).

e) Quanto

al bottino, si è visto che AC1 si attendeva 60/70'000 CHF, AC2100'000 EURO e AC3

50'000.- CHF. Tutti gli imputati hanno ammesso in aula che vi era una sorta di

tacito accordo secondo il quale il ricavato sarebbe stato equamente diviso in

tre parti uguali (verb. dib. p. 4). L'ammontare del maltolto si è rivelato

essere di molto inferiore alle aspettative e meglio 740.- CHF. AC3 ha preso

quello che c'era nella cassa, senza contare, valutando il tutto, sul momento,

in ca. 900/1'000.- franchi.

5.

Il

trio è poi stato fermato nei pressi della zona industriale di Novazzano, mentre

si apprestava ad accompagnare AC3 fuori confine per poi passare la frontiera in

modo irregolare. Nel rapporto di arresto si legge:

" In

data odierna alle ore 1245 i nostri servizi venivano informati dell'avvenuta

rapina in oggetto. La pattuglia RM2 immediatamente intervenuta raccoglieva,

dalla vittima, i primi connotati del rapinatore e di colui che, all'esterno del negozio, fungeva da "palo".

La segnalazione veniva diramata a livello cantonale.

In contemporanea una pattuglia delle Guardie di

confine si trovava in appostamento nelle vicinanze della masseria agricola del

signor Gabaglio a Prà Coltello in territorio di Novazzano, a ridosso della rete

confinaria nazionale.

Le guardie avevano infatti saputo che da due

giorni il conducente di una vettura di piccola cilindrata accompagnava vicino

alla rete una o due persone che entravano poi clandestinamente in Svizzera.

Alle ore 1315 i colleghi vedevano avvicinarsi

alla loro postazione una vettura di piccola cilindrata portante targhe

italiane. Pochi istanti prima anche loro avevano ricevuto segnalazione

dell'avvenuta rapina. Procedevano quindi immediatamente al fermo del veicolo e

degli occupanti, poi identificati nei precitati AC1, AC2e AC3.

Nelle tasche di AC2trovavano due paia di guanti

di lattice azzurro e una bomboletta spray di colore nero, marca SLB, al pepe.

Nelle tasche di AC3 la somma di CHF 730.00. AC3 era seduto sul sedile

posteriore destro (sotto il quale, successivamente, è pure stato trovato un

cavo elettrico modificato a foggia di manganello), mentre alla sua sinistra era

appoggiato uno zainetto verde contenente, in particolare, due capellini da

baseball -uno di colore nero e l'altro di colore rosso-."

6.

Interrogati

dalla polizia AC3 ha ammesso praticamente subito le sue responsabilità, AC2il

giorno dopo, limitatamente però alla rapina, mentre AC1 lo ha fatto solo dopo

qualche settimana. Relativamente ai furti AC2e AC1 hanno ammesso le loro colpe

soltanto una volta posti di fronte ai precisi riscontri rilevati dalla

scientifica (tracce di DNA, impronte digitali e della scarpa). Su questo punto

ci torneremo.

IV. La

qualifica giuridica

1.

Per quel che è dei furti, delle violazioni di domicilio, delle

infrazioni alla LDDS, del furto d'uso e dei danneggiamenti, fatte salve le

precisazioni esposte nei considerandi precedenti, non occorrono particolari

osservazioni per ammettere le imputazioni, peraltro nemmeno, e correttamente,

contestate dalle difese.

2.

Quo alla rapina va detto che non occorre spendere molte parole per

sostenere che quel che è stato fatto a Chiasso si qualifica giuridicamente come

rapina consumata, ai sensi dell’art 140 CP nella misura in cui l'autore ha

usato violenza e minaccia nei confronti della vittima allo scopo di sottrarle

del denaro. Anche su questo punto l'accusa merita pertanto conferma.

3.

La difesa di AC1 ha preteso che l'agire di lui sia da qualificare

piuttosto quale complice e non correo. L'argomentazione, oltre a cadere nel

vuoto, è francamente molto poco seria.

a) Ai sensi dell’art. 25 CP è complice colui che ha aiutato

intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La complicità è

una forma di partecipazione accessoria al reato. Presuppone oggettivamente che

il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero

realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento; non è necessario

che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione

del reato (DTF 121 IV 190 cons. 3a, p. 119, 120 IV 265, consid. 2c/aa, p. 272,

119.

IV 289, cons. 2c/aa p. 292, 109 IV 147, cons. 3, p. 149 e rif.)

Soggettivamente

è necessario che il complice sappia o si renda conto che contribuisce a un atto

delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti; a tal proposito è sufficiente che

egli conosca gli aspetti principali dell’attività delittuosa dell’autore, il

quale deve aver perso la decisione di compiere l’atto (DTF 117 IV 186 consid. 3

e rif). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 121 IV 109 cons. 3a p. 120 e rif.)

Non è indispensabile che il complice ne conosca ogni dettaglio è sufficiente

che sia al corrente dell'essenziale. Per contro un intenzione generale di

favorire un terzo nella commissione di un reato ancora incerto non è

sufficiente (DTF 113 IV 108).

Autore di

un reato è chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi

dell’illecito; complice è invece chi presta assistenza all’autore, contribuendo

in modo subalterno alla commissione del reato senza averne il controllo (DTF

111.

IV 53, Stratenwerth AT I, p. 308; Rep. 1982, 149). La complicità presuppone

in sintesi l’attività criminosa di un autore principale (DTF 113 IV 4).

Conformemente

all'art. 25 CP è infatti complice chi aiuta intenzionalmente altri a commettere

un reato: la sua volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del

reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep.

1982, 149 e riferimenti).

È complice

e non correo colui che si limita a prestare un'assistenza marginale agli

esecutori della rapina, ad esempio procurando loro un nascondiglio,

accompagnandoli sul luogo per commettere il furto di una vettura e assistendoli

nella loro fuga dopo la rapina. La partecipazione alle discussioni che

precedono l'esecuzione dell'evento criminoso non è sufficiente per concludere

ad una correità. Occorre dimostrare che il partecipante fu anche uno degli

ideatori o pianificatori della rapina concorrendo in particolare a definire

obiettivi e modalità esecutive. L'aver partecipato all'attività di una banda

non implica necessariamente che il grado di tale partecipazione sia quello

della correità, ad esclusione della complicità (Rep. 1986, 317)

L’assistenza

prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice

astensione (DTF 121 IV 109 cons. 3a, p. 119 ss, 118 IV 309, cons. 1a, p. 312 e

rif.) o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 118 IV 309).

L'aiuto

prestato dal complice può anche essere di natura psichica, intellettuale e

quindi consistere in consigli, informazioni, nel fornire indirizzi, nel

rafforzamento di già presa determinazione al reato, ecc. Fra l'azione (fisica o

intellettuale) del complice e il crimine o il delitto commesso dall'autore

principale deve intercorrere un nesso di causalità. Basta però che l'azione del

complice si inserisca in qualche modo nella serie causale che conduce al

crimine o al delitto Non è necessario che l'aiuto prestato dal complice sia

adeguato a produrre il risultato. La dottrina è unanime nell'escludere la

punibilità del tentativo di complicità. Non c'è complicità quando gli atti

incriminati non possono essere considerati come un aiuto fornito all'autore

dell'infrazione. (Rep.,1980, p. 362). E quindi rilevante accertare in concreto

se le informazioni fornite dal complice rientrino in qualche modo nella serie

causale che ha condotto alla commissione o al tentativo di commissione del

reato e se attraverso i colloqui da lui avuti con i rapinatori questi siano

stati in qualche modo determinati o consolidati nella loro determinazione a

compiere la rapina (Rep 1980 p. 362 e ss).

b) Nella

fattispecie è stato accertato che la rapina è stata ideata sia da AC1 sia da AC2assieme.

Il ruolo di AC1 non è stato solo quello dell'autista, ma ha partecipato

attivamente ai sopralluoghi preparatori, ha deciso lui che AC2doveva

accompagnare AC3 attraverso il confine non autorizzato in quanto questi non

conosceva molto bene la zona, ha attivamente partecipato al processo di

individuazione dell'obbiettivo, ha messo a disposizione il proprio veicolo ed

era lui il responsabile principale della fuga. Quanto al bottino è stato

accertato che gli spettava un terzo, ossia la medesima parte che sarebbe

spettata agli altri due. Egli era di poi a conoscenza di tutto il piano, sapeva

che sarebbe stata utilizzata una bomboletta spray e che occorreva che

all'interno del chiosco vi fosse una sola persona contro la quale usare

violenza per sottrarle denaro. Egli inoltre sapeva che AC2avrebbe funto da palo

e che poi bisognava scappare al più presto verso il confine, operazione da lui

stesso guidata. AC1 ha quindi partecipato in modo determinante alla

pianificazione ed alla perpetrazione del piano criminoso. In siffatte evenienze

parlare di semplice aiuto di carattere subalterno configurante una complicità

è francamente più che un azzardo. Ne discende che AC1 va giudicato quale

correo, al pari degli altri due imputati.

V.

La commisurazione delle pene

1.

Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della

comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a

delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La colpa

dell'accusato va innanzi tutto valutata considerando la portata oggettiva del

reato intenzionalmente commesso: considerando cioè quel che ha fatto volendolo

fare, le motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e

il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbVJ, 1995 24).

Occorre, inoltre, considerare la situazione familiare e professionale

dell’autore, la sua educazione e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e, in generale, la sua reputazione. In linea di

conto entrano anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato, la

qualità della sua collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la sua

volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid.

1; 116 IV 289 consid. 2a). Per contro, criteri ispirati alla parità di

trattamento con casi analoghi hanno una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid.

2c) e le esigenze di prevenzione generale rivestono un ruolo secondario (DTF

118.

IV 350). L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più

pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il

reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della

pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di

pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della

pena.

2.

Per tutti deve valere che la rapina è un reato già di per sé grave

poiché chi, per soldi, è pronto ad attaccare e a porre la vittima

nell'impossibilità di difendersi mediante minaccia, percosse o altre forme di

aggressione, pur di sottrarle denaro, dimostra una mancanza di scrupoli che non

ha da essere banalizzata.

Se AC3 ha commesso, si fa per dire, solo la

rapina, sulla di lui colpa pesano i precedenti e la prontezza con cui è entrato

nel terzetto.

Quanto agli atri due va detto che le colpe sono sostanzialmente

equivalenti nell'esecuzione della rapina (ideata assieme, AC1 si è occupato del

trasporto e della fuga, AC2di reperire il materiale e l'esecutore, lui avendo

funto poi da palo) tant'è che il bottino sarebbe poi stato equamente diviso. AC1

dal canto ha avuto un ruolo maggiore nella commissione dei furti poiché ha

reperito lui i luoghi ed è stato lui a decidere il modus operandi. A ciò

aggiungasi che AC2è incensurato, mentre AC1, meno giovane, ha precedenti ed è

già stato in prigione.

3.

Nello specifico, per i tre imputati, singolarmente, deve valere

quanto segue:

a) AC3 è un pregiudicato e un recidivo specifico (art. 67 CP). Dagli

atti e dal suo racconto non emergono elementi che possano far ritenere

un'esistenza particolarmente difficile. Anzi, egli appare cresciuto in una

buona famiglia, economicamente senza problemi (padre direttore di un

supermercato), grazie alla quale ha pure potuto imparare un mestiere. Purtroppo

già a 19 anni ha cominciato a far uso di droghe. Quella della delinquenza

appare pertanto come una scelta di vita, AC3 non avendo, in questi anni,

palesato alcun segnale di volersi ravvedere. Ritenuto persona pericolosa dalle

autorità giudiziarie italiane, egli ha concretamente confermato tale giudizio,

dimostrando una disponibilità immediata a rispondere all'appello di AC2e non

solo per saldare il suo debito, ma aspettandosi pure un bel gruzzolo da

destinare al soddisfacimento del proprio volere. Aggiungasi che non ha esitato

un istante a farsi carico dell'esecuzione materiale della rapina, in quanto più

esperto degli altri due visti i suoi precedenti. Ed il suo agire è stato assai

professionale: senza fronzoli ha aggredito la vittima e si è impossessato di

tutto il denaro che c'era. La sua colpa ha quindi da essere ritenuta grave.

La difesa ha chiesto l'applicazione della scemata

responsabilità per effetto del consumo di droghe. A torto. A parte il fatto che

il consumo di hascisc non fonda una scemata responsabilità e che agli atti non

vi è un referto peritale al riguardo, forza è constatare come il prevenuto

abbia agito in modo lucido, sapendo quello che faceva: sapeva che non poteva

lasciare la sua residenza ed allora in Svizzera è sempre entrato da valichi non

autorizzati, sapeva di essere il più esperto nel commettere rapine ed allora si

è assunto lui l'incarico di eseguirla materialmente.

Si tratta di elementi fattuali che provano

lucidità e non diminuite capacità di discernimento. Certo, che possa anche

essere stato sotto l'influsso di stupefacenti si è tenuto conto nell'ambito

della commisurazione della pena quale fattore generico di attenuazione, al pari

della collaborazione con gli inquirenti che è stata, a differenza degli altri

due, praticamente immediata ma che ancora, da sola, non configura un sincero

pentimento in senso tecnico. Con il che si giustifica di condannare AC3 alla

pena di 18 mesi di detenzione.

b) AC2è incensurato. Cionondimeno egli ha dimostrato una prontezza a

delinquere fuori del comune. A fronte di difficoltà finanziarie peraltro non

particolarmente gravi, non ha esitato un attimo ad accettare di venire in

Svizzera a rubare e poi ad ideare la rapina assieme all'amico AC1. E nella

rapina il suo ruolo è stato di maggior rilievo per rapporto ai furti: se per la

commissione degli stessi si può dire che era un po' a rimorchio dell'amico,

nella rapina ha assunto un ruolo di primo piano, del pari degli altri,

reclutando il AC3, suo debitore, del quale conosceva i precedenti e quindi la

disponibilità a delinquere, mettendo a disposizione la bombola spray necessaria

a vincere la resistenza della vittima, fungendo da palo nonché accompagnando

l'amico attraverso il confine poiché questi conosceva meno bene la strada. A

ciò aggiungasi che nemmeno per AC2si può sostenere che abbia avuto un'esistenza

difficile; è al contrario risultato poco incline al lavoro ed al sacrificio: ha

smesso di lavorare per presunti problemi alla schiena, problemi che non gli

hanno tuttavia impedito di rubare una cassaforte, spostandola con tutto il suo

peso e darle mazzate per aprirla. Che dire: quando si vuole la forza la si

trova ed il dolore non lo sente! A ciò aggiungasi come tutta l'attività

delinquenziale si sia svolta in un periodo ristretto, ca. tre settimane,

durante le quali ha saputo commettere oltre una quindicina di furti ed una

rapina, venendo fermato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine, al

punto che, visto quanto si era prefisso di guadagnare, il magro bottino

conseguito che nemmeno copriva il suo credito con AC3, non è difficile

ipotizzare che avrebbe recidivato. Né va infine banalizzato il concorso di

reati, soprattutto con i furti: in sostanza AC2ha fatto il salto di qualità

passando, in modo preoccupante, dal furto alla rapina.

A suo favore è stata ritenuta l'incensuratezza e

una discreta, anche se non immediata collaborazione con gli inquirenti - ciò

che ancora non può fondare un sincero pentimento in senso tecnico (art. 64 CP)

- almeno per quanto riguarda la rapina.

Tutto ciò considerato si giustificherebbe per AC2una

pena situantesi tra i 19 ed i 20 mesi di detenzione.

c) Oggettivamente, anche per AC1, ha da essere ritenuta una colpa

particolarmente grave. Egli è già stato in carcere preventivo in Italia per

oltre 5 mesi nel 2002. Da questa esperienza non ha tratto i dovuti

insegnamenti. Pure dal profilo oggettivo va sottolineata una prontezza a

delinquere, in uno spazio di poco tempo, assolutamente fuori del comune. Una

volta commessa oltre una quindicina di furti da cui ha ricavato, in poco più

di due settimane, ben CHF 3'000.- di soli contanti, giudicato il bottino

insufficiente, AC1 ha fatto il salto di qualità, commettendo una rapina da cui

si aspettava almeno 60/70'000.- CHF. E nemmeno il suo ruolo nell'esecuzione

della rapina va considerato di second'ordine: ha messo a disposizione il suo

veicolo noleggiato in Italia, ha accompagnato i correi in Svizzera facendo

attraversare a AC3 il confine in modo che non rischiasse controlli in dogana,

ha effettuato sopralluoghi, conosceva il chiosco, si è piazzato con la vettura

in una posizione ideale per poi permettere la fuga una volta commessa la

rapina. Oltre all'aggravante del concorso in particolare con i furti

precedentemente commessi (art. 68 CP), va considerato che AC1 non è più

giovanissimo: ha oltre 40 anni ed è scioccante constatare come un uomo di

questa età con una buona scolarità si dedichi anima e corpo, in poche

settimane, a commettere reati patrimoniali in serie (accompagnato da un correo

senza che tale associazione, per usare termini da lui stesso impiegati davanti

al PP, il Magistrato abbia inteso trarre conclusioni giuridiche che aggravino

la sua situazione processuale), fino a partecipare, con un ruolo da prim'attore

del pari con gli altri due correi, ognuno con il suo ruolo, all'esecuzione di

una rapina.

Dal profilo personale non è emersa, nemmeno per

lui, un'esistenza particolarmente difficile. Non ha oneri finanziari legati al

mantenimento di una famiglia, ha una compagna che deve volergli bene dato che

gli fa regolarmente visita anche in carcere. Certo, ha qualche debito morale

nei confronti del padre ed intendeva far fronte a tutte le spese relative alle

esequie della madre unite a qualche difficoltà sul piano professionale, ma ciò

non basta a spiegare un numero così elevato di furti in così poco tempo ed il

salto di qualità con la commissione di una rapina da cui, di poi, si attendeva

di ricavare una cifra ben superiore a quanto era strettamente necessario per

coprire i suoi debiti morali nei confronti del padre, tanto più che, come

detto, già dai furti, aveva ricavato ben 3'000.- CHF. In realtà egli ha

ritenuto essere molto più agevole guadagnare soldi in modo illecito, facendo

una rapina piuttosto che andare a rubare in luoghi appartati, con il rischio,

come a volte è capitato, di non trovare granché.

A favore del AC1, oltre alla constatazione che

formalmente non è un recidivo ai sensi dell'art. 67 CP, questo Presidente ha

tenuto conto sia di un certo disagio personale dovuto al decesso della madre e

ad una situazione economica sia che sia non agiata, peraltro propria a gran

parte delle persone che vivono nella regione di confine e che devono campare

solo del loro lavoro, sia di una certa collaborazione con gli inquirenti. Al

riguardo va osservato che AC1 è stato l'ultimo ad ammettere di aver partecipato

alla rapina: ancora il 23 marzo 2006, posto di fronte alle ammissioni di AC3 e AC2,

AC1 ha preteso che i correi "raccontano un sacco di cazzate", salvo

poi, una volta compreso che non aveva senso negare l'evidenza e che gli sarebbe

stato di maggiore aiuto ammettere le proprie responsabilità, ha finito per

confessare il proprio ruolo nella rapina. Lo stesso dicasi per i furti:

soltanto una volta posto di fronte ai rilievi della scientifica, AC1 si è

assunto le proprie responsabilità, mentre in precedenza aveva sempre sostenuto

che in Svizzera, oltre alla rapina, non aveva commesso altri reati. Ciò detto,

visto come la giurisprudenza non pone esigenze particolarmente severe per

ammettere tale attenuante generica, anche per AC1 è stata considerata una

discreta collaborazione ritenuto che, dopo le reticenze iniziali, quando si è

deciso a parlare, lo ha fatto in modo tutto sommato completo, le divergenze

rimaste con i correi essendo infatti risultate di scarso rilievo.

Tutto ciò considerato e ben ponderato si

giustifica una pena di 22 mesi di detenzione.

VI. La

sospensione condizionale delle pene

Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere

l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a

18.

mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del

condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere

nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso,

egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi

per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).

Occorre stabilire se in funzione se in funzione degli antecedenti

e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale misura lo dissuada dal

commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114 IV 95).

In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul

comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se

la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato

dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale

(DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le circostanze in

cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale

del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il

suo l'atteggiamento e mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). II pronostico deve

fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le

sue chance di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare

il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità

dell'autore. Vaghe speranze circa il suo comportamento futuro non sono

sufficienti per emettere un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel

formulare un pronostico sulla condotta futura del condannato, il giudice di

merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è

peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è

consentito in particolare attribuire a determinate circostanze da considerare

secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un rilievo capitale e sottovalutarne o

trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF 123 IV

107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Nella sua motivazione il

giudice deve esporre tutti gli elementi essenziali che egli prende in

considerazione nella sua valutazione (DTF 117 IV 112).

II tribunale federale ha stabilito che quando il danno non è

stabilito con una sentenza o con un accordo tra le parti prima della condanna

penale, l'assenza di un risarcimento non rappresenta un ostacolo alla

sospensione della pena (DTF 105 IV 234; 79 IV 105; 77 IV 140 ; 701V 104).

Ciononostante, secondo giurisprudenza, l'atteggiamento del

condannato, rispettivamente la reticenza nel risarcire un danno di per sé

certo, l'indifferenza o l'incuranza che dimostra per le conseguenze dei suoi

atti, possono rilevare la presenza di un difetto di carattere ed influire

quindi sulla prognosi del giudice relativa al comportamento futuro del

condannato (DTF 79 IV 105; 77 IV 140; 70 IV 104).

Secondo la giurisprudenza il silenzio o il diniego dell'autore non

evidenziano per forza un difetto di carattere tale da escludere una sospensione

della pena poiché un tale comportamento può essere dettato da diverse ragioni.

Colui che nega per vergogna, per paura della punizione, o di perdere il suo

lavoro può essere ancora posto al beneficio della sospensione condizionale. Per

contro l'accusato che si ostina coscientemente ad indurre le autorità penali in

errore o fa cadere le sue colpe su terzi per sottrarsi ad una condanna denota

una particolare assenza di scrupoli, ciò che di regola non permette di sperare

che un pena sospesa condizionalmente sia sufficiente a distoglierlo in modo

duraturo dal delinquere. Lo stesso vale per colui che persiste a negare

l'evidenza o che rifiuta di riconoscere un crasso errore e dunque l'illiceità

del suo atto (DTF 101 IV 257; 94 IV 51).

Se è vero che un difetto di carattere, la mancanza di scrupoli o

l'assenza di una presa di coscienza dell'illiceità degli atti commessi

giustificano una prognosi sfavorevole, il giudice non è per questo dispensato

dal procedere ad un apprezzamento di tutte le circostanze pertinenti per

giungere alla giudizio di adeguatezza di una sospensione condizionale. Pertanto

confronterà tutte le circostanze che gli permettono di giungere a conclusioni

circa il carattere dell'accusato con le informazioni raccolte sulla sua vita

anteriore la sua reputazione la sua situazione personale e il suo comportamento

dopo l'infrazione. Solo dopo un valutazione globale di tutti questi elementi il

giudice potrà validamente giungere a valutare la prognosi (STF 19.1.2000,

6S.762/1999; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).

Egli terrà conto di tutte le circostanze fino al giorno del suo

giudizio (STF 15.12.1997,6S.258/1997; Schneider, Basler Kommentar I, ad art.

41.

n. 73).

L'esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono

indizi sfavorevoli che , tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione

condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85).

Secondo la giurisprudenza allorquando appare

giustificata una pena di poco superiore ai 18 mesi di detenzione e ricorrono

gli estremi della sospensione condizionale, il giudice deve esaminare se,

tenuto conto della situazione personale dell’accusato, l’esecuzione della pena

non sia contraria allo scopo principale del diritto penale che è eminentemente

di natura preventiva, semprecchè la pena sia proporzionata alla colpa del reo

(DTF 118 IV 342). La stessa alta corte ha stabilito che il limite di tale

compressione si situa a 21 mesi, una pena di 22 mesi essendo non

sufficientemente vicina ai 18 mesi che costituiscono il limite massimo per

l’applicazione dell’art. 41 CP. Il TF ha altresì ribadito che non

necessariamente una pena vicina ai 18 mesi deve essere compressa, necessario

essendo che siano riunite tutte le condizioni dell’art. 41 CP (DTF 127 IV 97).

1.

Già solo per il fatto di aver espiato, negli ultimi 5 anni, una pena

detentiva ben superiore ai tre mesi per reati intenzionali, AC3 non può

beneficiare della sospensione condizionale. Tuttavia, a pochi mesi dall'entrata

in vigore della riforma della parte generale del CP che ha abolito tale

impedimento oggettivo, rinviando, per le pene detentive inferiori a 24 mesi,

alla sola questione della prognosi, questo Presidente si è comunque posto la

questione della sospensione condizionale anche per AC3, giungendo alla

conclusione che i pesanti precedenti, la sua prontezza e disponibilità ad

associarsi agli altri due per venire in Svizzera a commettere rapine, unita

alla sua età non più di ragazzino sbandato, escludono la possibilità di un

pronostico positivo. Conseguentemente la pena inflittagli deve essere da

espiare.

2.

AC2ha anch'egli un'età in cui è giunta l'ora di assumersi le proprie

responsabilità di fronte alla vita. Preoccupa che un uomo della sua età, che

dice di avere una solida relazione sentimentale con un ragazza romena con la

quale intende fondare una comunità domestica, già madre di una bambina nata da

una precedente relazione ma per la quale è sua intenzione assumere il ruolo di

padre almeno di fatto, altro non faccia che venire in Svizzera dapprima a

rubare o poi a rapinare una stazione di benzina, invece di cercarsi un lavoro

al suo paese, magari anche umile e faticoso (la sua schiena gli permette

infatti di sollevare e martellare casseforti), ma onesto. Ciò posto, pur con

tutte le riserve del caso, la sua incensuratezza unita al fatto che, in carcere

da oltre cinque mesi, dovrebbe aver avuto il tempo di riflettere sugli errori

passati, questo Presidente intravede ancora uno spiraglio di prognosi

favorevole che gli permettere di comprimere la pena, come indicato dalla citata

giurisprudenza, in 18 mesi di detenzione così da consentire la sospensione

condizionale per un periodo ritenuto adeguato di tre anni.

3.

Già solo per la durata superiore ai 18 mesi (ma anche ai 21 per i

quali il TF, come visto, ammette la possibilità della compressione), per AC1 è

esclusa la sospensione condizionale. Come per AC3, questo giudice, alla vigilia

dell'entrata in vigore della riforma della parte generale del CP mediante il

quale il legislatore ha inteso estendere a 24 mesi la durata massima della pena

onde poter pronunciarne l'integrale sospensione condizionale, ha comunque

voluto verificare se sono dati i presupposti di una prognosi favorevole. Al

riguardo va sottolineato, come illustrato più sopra, che AC1 ha oltre 40 anni,

ha manifestato un'impressionante disponibilità a delinquere, lo ha fatto solo

ed esclusivamente per soldi, passando dai furti alla rapina, dimostrando un

disprezzo, un'assenza di scrupoli, fuori del comune. Al riguardo cadono nel

vuoto le argomentazioni del difensore secondo il quale non avrebbe usato

violenza: certo non vi è stato impiego di armi da fuoco, ma la vittima,

conformemente al piano ben noto a AC1, è stata sì oggetto di violenza fisica e

di minaccia, anche se limitata allo stretto necessario per impossessarsi del

denaro.

Il difensore ha invano tentato di descrivere il

ruolo di AC1 come quello "dell'assistente sociale" (sono

parole dell'avv. Meier) dapprima del poliziotto italiano che voleva che la sua

ragazza s'impossessasse delle pellicole pornografiche dove ella appariva quale

attrice e poi del AC2che voleva finalmente ricuperare i soldi del prestito

fatto al AC3. Egli infatti dimentica che prima di decidere di rapinare l'PC2di

Chiasso, AC1 non aveva certo assistito il AC2nei furti, ma lo aveva coinvolto

lui, tant'è che il primo venne commesso dal solo AC1 e che nella rapina, pur

con ruoli diversi, i tre hanno avuto un grado di colpa analogo, tanto da

giustificare un tacito accordo di suddivisione alla pari del bottino. Altro che

"assistente", AC1 è stato, al pari degli altri, un protagonista

diretto, con responsabilità ben precise, sia nell'ideazione sia nello

svolgimento della rapina.

E AC1 ha già conosciuto la galera neanche quattro

anni fa e per oltre 5 mesi. Questo non lo ha tuttavia trattenuto dal commettere

sostanzialmente il medesimo tipo di reato. Da quell'esperienza egli ha

dimostrato di non aver tratto insegnamento: si è rimesso a rubare violando

pure, per venire in Svizzera a rubare, quelle norme di condotta impostegli con

la sospensione condizionale di non lasciare la residenza dalle 22'00 alle 06'00

(verb. dib. p. 5) dimostrando nel contempo la volontà di non voler sottostare

alle regole, nemmeno a quelle impostegli dall'autorità giudiziaria che gli

aveva dato fiducia concedendogli i benefici della sospensione condizionale.

Egli presenta tutte le caratteristiche tipiche della persona per la quale deve

essere formulata una prognosi negativa. I reati di cui si è macchiato in questa

sede sono per natura e per bene protetto identici o quantomeno analoghi a

quelli per cui è già stato condannato in Italia. A ciò aggiungasi che, a quarant'anni

suonati, AC1 ha fatto il cosiddetto salto di qualità, passando dal furto alla

rapina che, oltre al patrimonio, lede pure l'integrità corporale e la libertà

personale. Negli ultimi anni AC1 non ha affatto dimostrato di aver compreso la

portata degli errori passati ma, lo si ripete, a 40 anni suonati, si è

associato ad un amico per commettere dei furti e ad un altro per fare una

rapina, dalla quale si aspettava un bottino ben maggiore di quello che avrebbe

fruttato sen non fosse stato arrestato e altrettanto maggiore di quanto gli

avevano reso i furti commessi in precedenza. La sua attività delittuosa è stata

fermata solo grazie alla polizia altrimenti, viste le aspettative palesemente

non raggiunte da quel bottino, non è difficile immaginare che da solo non si

sarebbe fermato, tanto più che, come detto, nel periodo indicato nell'atto di

accusa, numerose sono state le incursioni nel nostro paese al solo scopo di

commettere dei reati. Certo, il suo difensore si è prodigato per produrre agli

atti un'attestazione che lasciasse intendere che, se immediatamente scarcerato,

AC1 avrebbe potuto cominciare a lavorare, ma questo non basta. Intanto il

documento prodotto non attesta una concreta assunzione ma soltanto un'ipotesi

e meglio (AI 18) una conferma della "possibilità" di essere assunto

quale operaio entro maggio 2006, posta però al condizionale

("avverrebbe"), rilasciata dal supposto titolare su carta intestata

però del Comune di cui è sindaco. Essa non definisce minimamente le condizioni

dell'eventuale assunzione. D'altro canto AC1 nei verbali di polizia ha spiegato

che da gennaio avrebbe dovuto essere assunto presso la Polti e che, proprio il

ritardo nel concretizzarsi di tale possibilità, l'ha spinto a (ri)cominciare a

rubare. Ora, è vero che al dibattimento, egli ha spiegato che tale possibilità

di assunzione è ancora aperta (verb. dib. p. 2), ma si tratta ancora una volta

di una vaga possibilità, tutt'altro che concreta e sulla quale, visto il tempo

passato invano, vi è da porsi più di un serio dubbio. Sia che sia è da ritenere

che tale eventualità, per nulla concreta, non offre alcuna garanzia che

tratterrà AC1 dal nuovamente commettere dei reati.

Ne discende che, tutto ciò considerato, la

valutazione oggettiva globale di tutti gli elementi emersi all'incarto non

consente di formulare una prognosi favorevole e pertanto deve essere inflitta a

AC1 una pena da espiare. Il tutto sommato ancora relativamente poco lungo,

tenuto conto delle facilitazioni di legge, periodo che ancora AC1 trascorrerà

in carcere, dovrà servirgli per prendere piena coscienza dei gravi atti

commessi affinchè, una volta liberato, si renda conto che la strada della

delinquenza che ha deciso di imboccare, alla sua età, non è minimamente

scusabile e comporta, in definitiva, quale unica logica conseguenza, la privazione

della sua libertà personale.

VII. L'espulsione

Per l’art. 55 cfr. 1 CPS “Il giudice può

espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo

straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di

recidiva, l’espulsione può essere pronunciata a vita.

a) L’espulsione

è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice

obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell’ordine pubblico

(DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella

sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell’accusato con il

nostro paese e con quello di origine: il solo fatto che uno straniero, sposato

ad una cittadina elvetica, ha commesso dei reati non è sufficiente per

considerare che non è assimilato e di conseguenza a giustificarne l’espulsione

(DTF 117 IV 112), tuttavia il fatto che egli sia al beneficio di un permesso di

domicilio non fa per principio ostacolo all’allontanamento giusta l’art. 55 CPS

(DTF 112 IV 70) così come il matrimonio con una svizzera non deve diventare, in

assenza d’altri legami con il nostro paese, un comodo artificio che imponga di

ammettere la presenza dell’individuo sul nostro territorio, altrimenti

intollerabile dal profilo dell’ordine pubblico (BJP 1987 n. 257 e Favre-Pellet-Stoudmann,

Code pénal annoté, n. 1.3. ad art. 55 CPS) cosicché uno straniero che ha messo

in pericolo la sicurezza pubblica deve essere espulso anche se sposato ad una

svizzera, se non intrattiene con il nostro paese altri legami professionali o

personali (Favre-Pellet-Stoudmann, op.cit., p. 135).

b) Nessuno

degli imputati intrattiene rapporti degni di protezione con il nostro paese.

Per tutti e tre il centro degli affetti è in Italia. Essi hanno usato il nostro

paese esclusivamente per delinquere, mettendo in pericolo in modo importante

l'ordine pubblico. Al riguardo non occorre spendere ulteriori parole per dire

che la rapina rappresenta un reato tra i più pericolosi che è causa spesso di

traumi irreparabili nelle vittime. Ne discende che dal profilo dell'ordine

pubblico l'espulsione si appalesa del tutto necessaria per tutti e tre.

c) Tutti

e tre gli imputati sono venuti in Svizzera esclusivamente per commettere i

reati di cui all'atto di accusa. In questo senso la loro risocializzazione, già

peraltro particolarmente compromessa almeno per AC3 al suo paese, ma anche

difficile per AC1 data l'età, ha senz'altro maggiori possibilità di avvenire in

Italia dove vivono tutti i famigliari. Del resto tutti e tre nel nostro paese,

senza possibilità di ottenere un permesso di lavoro, potrebbero essere indotti

a tornare ed a ricommettere reati contrari all'ordine pubblico. Con il che

l'espulsione va ordinata siccome effettiva, misura peraltro nemmeno contestata

dalle difese.

VIII. Pretese

di parte civile, spese e confische

1.

La decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile

presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza

di dati sufficienti (art. 267 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare

il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è

rinviato al foro civile, con la possibilità di accordargli un risarcimento

parziale (art. 267 CPP). Giusta il combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI

e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di reati che hanno leso

direttamente la salute fisica, sessuale o psichica, la corte può giudicare

dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie

nei confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un dispendio

sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi a

prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per

il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).

a) La Momoidraulica

ha chiesto la rifusione di CHF 12'420.60 quali risarcimento per gli oggetti

sottratti ed i danneggiamenti patiti. Stanti le contestazioni delle difese che

non hanno potuto essere meglio dipanate in aula, si giustifica di attribuire

alla parte civile un risarcimento parziale di CHF 3'000.- (sostituzione porta e

vetri come da doc TPC 13 e importo forfettario quale refurtiva) da porre a

carico in solido dei soli AC1 e AC2, con contestuale rinvio, per il rimanente,

al foro civile.

b) Per quel che della Basilese va osservato che una compagnia di

assicurazioni, non essendo direttamente danneggiata, non può costituirsi parte

civile in un processo penale contro autori di furti a seguito dei quali ha

dovuto versare dei risarcimenti a suoi assicurati direttamente vittime di

effrazioni (Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978 I

p. 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104; SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p. 149).

Ne discende il rinvio integrale al foro civile.

2.

Le spese sono a carico dei condannati (art. 9 CPP). Ritenuta una

sostanziale analoga corresponsabilità di tutti e tre, si giustifica una

ripartizione di un terzo ciascuno. Respinta è la richiesta della difesa di AC3

di esenzione dal pagamento dei costi processuali: con il peculio che guadagna

in espiazione di pena potrà senz'altro far fronte a tali spese.

3.

Per quanto è delle confische, peraltro nemmeno contestate dalle

difese, forza è constatare che si tratta per ognuno di corpus sceleris e quindi

tutti gli oggetti indicati nell'atto di accusa vanno confiscati.

Rispondendo A. per AC1 affermativamente

a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.2.15.1, 1.5.1, 2

(2.1 e 2.2) e 4.1;

B. per AC2

affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti n. 1.2.15.1, 1.5.1, 2.2 e 4.1;

C. per AC3

affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti n. 3, 4, 5 (5.1 e 5.2);

visti gli art. 18, 21, 25, 36,

41, 55, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 139 n. 1,

140.

n. 1, 144 n. 1, 186 CP;

94.

n. 1 LCS;

23.

cpv. 1 LDDS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC1

è autore colpevole di:

1.1

rapina

per avere,

in correità con AC2 e AC3,

a Chiasso, il 16 marzo

2006, verso le ore 12.40,

presso la stazione di

servizio PC2di ____,

nell’intento di commettere

un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace

di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.

740.

-;

1.2

ripetuto

furto, consumato e tentato

per avere,

in correità con AC2 e una volta singolarmente,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di

appropriarsene, in 18 occasioni di cui 4 tentate sottratto, rispettivamente

tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato

di fr. 44'210 risp. di fr. 4'250.-,

1.3

ripetuto

danneggiamento

per avere,

in correità con AC2 e una volta singolarmente,

in occasione dei summenzionati furti e tentati furti,

intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui, per un

valore complessivo denunciato di fr. 44'642.46,

risp. fr. 45'180.70;

1.4

ripetuta violazione di

domicilio

1.4.1

in correità con AC2 e una volta

singolarmente,

per essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli

aventi diritto, nei summenzionati esercizi pubblici, installazioni sportive,

uffici, magazzini, ecc., il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad

eccezione di quelli indicati ai punti no. 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto

di accusa;

1.5

furto d'uso

per avere,

la notte del 2/3 marzo 2006, sottratto a scopo d'uso in correità

con AC2 l’autovettura marca Opel Astra targata (I) ____, di proprietà di PC13;

1.6

ripetuta infrazione alla

LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.6.1

per essere

entrato illegalmente in Svizzera,

in almeno sette occasioni,

nel periodo 21/22 febbraio – 10/11 marzo 2006,

nella zona di Stabio, Novazzano ed in altre imprecisate località,

sia da solo che con AC2, a piedi, attraverso valichi non autorizzati;

1.6.2

per avere, nel

periodo 14 – 16 marzo 2006, a Ronago (I), Novazzano ed in altre imprecisate

località,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera e, successivamente,

l’uscita illegale dalla Svizzera, di AC3, in almeno tre occasioni

e di AC2 in almeno un’occasione;

2.

AC2

è autore colpevole di:

2.1

rapina

per avere,

in correità con AC1 e AC3,

a Chiasso, il 16 marzo

2006, verso le ore 12.40,

presso la stazione di

servizio PC2di ____,

nell’intento di commettere

un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace

di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.

740.

-;

2.2

ripetuto

furto, consumato e tentato

per avere,

in correità con AC1, per procacciarsi un indebito profitto ed al

fine di appropriarsene, in 17 occasioni di cui 4 tentate sottratto,

rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore

complessivo denunciato di fr. 44'210.-;

2.3

ripetuto

danneggiamento

per avere,

in correità con AC1, in occasione dei summenzionati furti e

tentati furti, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose

altrui, per un valore complessivo denunciato di fr. 44'642.46;

2.4

ripetuta violazione di

domicilio

in correità con AC1,

per essersi indebitamente introdotto,

contro la volontà degli aventi diritto, nei summenzionati esercizi

pubblici, installazioni sportive, uffici, magazzini, ecc., il tutto come

descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quelli indicati ai punti no.

2.

, 2.4, 2.10, 2.11 e 2.15 dell'atto di accusa;

2.5

furto d'uso

per avere,

la notte del 2/3 marzo 2006, sottratto a scopo d'uso in correità

con AC1 l’autovettura marca Opel Astra targata (I) ____, di proprietà di PC13;

2.6

ripetuta

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato

illegalmente in Svizzera,

in almeno 7 occasioni, nel periodo 22/23 febbraio – 10/11 marzo

2006.

e il 16 marzo 2006, nelle zone di Stabio, Novazzano ed in altre

imprecisate località, con AC1 risp. con AC3, a piedi, attraverso valichi non

autorizzati;

3.

AC3

è autore colpevole di:

3.1

rapina

per avere,

in correità con AC1 e AC2,

a Chiasso, il 16 marzo

2006, verso le ore 12.40,

presso la stazione di

servizio PC2di ____,

nell’intento di commettere

un furto, usato violenza contro la commessa PALE2, sia minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendola incapace

di opporre resistenza, sottraendole, alfine di appropriarsene, la somma di fr.

740.

-;

3.2

ripetuta

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato

illegalmente in Svizzera,

in almeno quattro o cinque occasioni nel corso dell’anno 2005,

nella zona di Stabio ed in altre imprecisate località e il 16 marzo 2006 nella

zona di Novazzano, con AC2, a piedi, attraverso valichi non autorizzati, per

raggiungere in particolare Mendrisio, Lugano e Chiasso;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

4.

AC1 e AC2

sono prosciolti dall'imputazione di furto d'uso di cui al punto 5.1 dell'atto

di accusa.

5.

Di

conseguenza:

5.1

AC1 è

condannato:

5.1.1

alla pena di 22

(ventidue) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

5.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni.

5.2

AC2 è

condannato:

5.2.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

5.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni.

5.3

AC3,

essendo recidivo, è condannato:

5.3.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

5.3.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni.

6.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC2 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

7.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

8.

AC1 e AC2

sono inoltre condannati a pagare in solido fr. 3'000.- alla ditta Momoidraulica

Sagl, Stabio, quale risarcimento parziale.

§

Per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile.

9.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dei condannati

in solido in ragione di un terzo ciascuno.

10.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.-

Inchiesta

preliminare fr. 1'264.-

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'814.-

============

Distinta

spese a carico di AC1

Tassa di

giustizia fr. 166.70

Inchiesta

preliminare fr. 421.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70

fr. 604.70

============

Distinta

spese a carico di AC2

Tassa di

giustizia fr. 166.65

Inchiesta

preliminare fr. 421.35

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 604.65

============

Distinta

spese a carico di AC3

Tassa di

giustizia fr. 166.65

Inchiesta

preliminare fr. 421.35

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 604.65

============

Intimazione a:

-

-

-

-

e alle Parti civili:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

terzi implicati

1.

PC 1 Av.

de Gratta-Paille 1,

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PC 12

13.

PL 1

14.

PC 13

15.

PL 2

16.

PL 3

17.

PL 4

18.

PL 5

19.

PL 6

20.

PL 7

21.

PL 8

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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