Lexipedia

Decisione

72.2006.81

Impiegato indebitamente averi affidatigli dalla sua amica depositati su conti su cui aveva procura generale + ingannato funzionari di banca a mano di falsa dichiarazione per effettuare "speciali" oper

16 aprile 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP e art. 148 cpv. 1 vCP, art. 251 cifra 1

CP in parte in relazione con l'art. 24 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 81/2006 del 6 luglio 2006, emanato dal Procuratore

pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

amministrazione infedele aggravata

siccome

commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

per avere,

a __________,

per il tramite della locale sede della __________, nel febbraio 1996,

nella sua

qualità di procuratore della relazione __________ n. intestata a PC 1,

obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali della

titolare del conto,

intenzionalmente

violato i suoi doveri,

segnatamente,

il 9 febbraio 1996 disposto la vendita delle obbligazioni con tasso 5,875%

della Comunità Europea del __________ con durata 1987 - 1997 (nel portafoglio

della relazione __________ presso __________) nella misura di DM 1'500'000.- al

conto __________, nella disponibilità di PC 1, e nella misura di DM 1'500'000.-

al conto __________, nella sua disponibilità, omettendo di riversare gli

interessi in scadenza al 13 febbraio 1996 accreditati su quest'ultima

relazione,

arrecando

un danno alla parte civile PC 1 di DM 86'362.-,

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto

dall'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo 117/2006 del 2

ottobre 2006, emanato dal Procuratore pubblico, il quale sostituisce il punto

3. dell'atto d'accusa 81/2006 del 6 luglio 2006 (decisione CRP del 14 agosto

2006).

B. AC 2

appropriazione indebita

per avere,

a __________,

nel periodo 3 settembre - 22

dicembre 1997,

allo

scopo di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2 e PC 3,

e meglio,

premesso

che PC 2 e PC 3 hanno trasferito in data 24 febbraio 1993 l'importo di CHF 240'000.-

sulla relazione n. __________ (ma di fatto aperta e gestita da __________), di

cui l'accusato risultava titolare e su cui PC 2 e PC 3 disponevano di procura

con diritto di firma individuale, a fronte dell'accordo del titolare che la

relazione sarebbe stata alimentata da parte sua e da parte del fratello __________

negli stessi termini e che gli eventuali utili della gestione a carattere

speculativo sarebbero stati suddivisi paritariamente,

per aver

indebitamente disposto a proprio indebito profitto e ad indebito profitto del

fratello __________ dei valori patrimoniali depositati sulla relazione __________,

revocando

in data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre 1997, le procure rilasciate a favore di

PC 2 e PC 3,

impedendo

l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL 984'918'500 a favore di un conto familiare

designato da PC 2, da lui impartito in data 8 ottobre 1997, che si riteneva ancora al

beneficio di una procura individuale, benché tale importo, corrispondente alla

metà del saldo attivo della relazione a tale data, fosse di pertinenza di PC 2

e PC 3 nella loro qualità di coaventi diritto economico e l'accusato non

vantasse alcun credito di compensazione nei loro confronti,

successivamente,

tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, dopo aver disposto a

proprio favore di CHF 30'881.- , liquidato tutti gli investimenti in essere,

così da ottenere in conto i seguenti saldi: CHF 230'817.-, DM 3'559.-, USD

400'062, ITL 837'628'396, CAD 210, JPY 24'100.-, che furono fatti da lui

trasferire (ad eccezione di CHF 5'000.-) in data 22 dicembre 1997 presso la __________ a

favore della relazione __________ di pertinenza della famiglia AC 2,

arrecando

alle parti civili PC 2 e PC 2 un danno pari alla metà del valore del patrimonio

della relazione __________ all' 8 ottobre 1997 di CHF 1'636'484.76, ovvero

un danno di almeno CHF 818'242.38,

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto

art. 138 cifra 1 CP,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

72/2007 del 27 giugno 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'avv. DUF 1,

difensore d’ufficio degli accusati AC 1 e AC 2, assenti.

§ L'avv. RC 1, in rappresentanza delle PC PC 2 e PC 3 e PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

lunedì 14 aprile 2008 dalle ore 9:10 alle ore 18:00

martedì 15 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 18:20

mercoledì 16 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 17:40

Incidente processuale

La Presidente

constata che gli accusati AC 1 e AC 2 non sono presenti. In primo luogo essa

procede a verificare la regolarità delle citazioni, constatando che le stesse

sono state regolarmente spiccate in data 18.12.2007 presso il domicilio legale

da loro indicato, ovvero presso il loro difensore che all’epoca era l’avv. __________.

In ogni caso, prima di decidere, essa, a norma dell’art. 312 CPP, invita il

Difensore, la Procuratrice pubblica e il patrono di Parte civile a volersi

esprimere sulla questione. La Presidente dà la parola:

- al difensore, avv. DUF 1, il quale

dichiara di volersi esprimere sulla questione postagli della contumacia

allargando il discorso ad altre questioni, in particolare dovendo egli,

nell’interesse dei suoi patrocinati, presentare a questo momento istanza di

rinvio del dibattimento e istanza di acquisizione di ulteriori prove. Al

riguardo egli ha preparato un memoriale di data 11.4.2008 che ha già prodotto e

che va ad illustrare. In esito alle sue ampie argomentazioni e rifacendosi a

detto memoriale, egli chiede il rinvio del dibattimento odierno, poiché i suoi

patrocinati non ritengono di poter essere difesi adeguatamente da un difensore

d’ufficio, avendo essi tutti i diritti di farsi difendere da un difensore di

fiducia. Inoltre egli chiede l’assunzione di ulteriori prove (in particolare di

una perizia finanziaria nonchè l’audizione del teste __________).

Egli sottolinea la sua posizione di grave

imbarazzo.

- alla Procuratrice pubblica, la quale

spiega i motivi per i quali non sono dati i motivi per un rinvio del

dibattimento. Essa sottolinea come invece, in casu, ricorrano gli estremi per

un giudizio contumaciale. Le citazioni sono infatti state intimate regolarmente

al domicilio legale degli accusati e i motivi da loro illustrati nel loro fax

dell’11.4.2008 non giustificano la loro odierna assenza. Nega che si rendano

oggi necessari ulteriori atti istruttori quali l’allestimento di una perizia e

la citazione del teste __________ per il quale gli accusati nemmeno hanno

provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa la sua identità e il suo

indirizzo.

- al patrono di Parte civile, avv. RC 1,

il quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della PP, rammenta

gli obblighi che impongono al difensore d’ufficio la difesa obbligatoria e

ribadisce il diritto dei suoi patrocinati a che oggi, a distanza di oltre dieci

anni, venga finalmente tenuto il processo richiamando l’imminente prescrizione.

- all’avv. DUF 1, in replica, il quale

spiega che egli ha fatto il possibile e l’immaginabile per garantire ai suoi

assistiti un’adeguata difesa. Poiché sono essi che non vogliono che egli

intervenga a loro favore, egli nega di trovarsi in un caso di difesa

obbligatoria. Comunque, anche all’attenzione delle Autorità che non l’hanno

liberato dalla difesa d’ufficio, egli tiene a sottolineare che dall’11 marzo

scorso ad oggi egli ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottemperare

agli obblighi che la legge impone a un difensore d’ufficio.

La Pubblica

Accusa e il patrono di Parte civile non duplicano.

La Presidente

pone a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: 1. deve essere accolta l’istanza di rinvio?

2. devono

essere assunte ulteriori prove oltre a quelle ammesse?

3. ricorrono

gli estremi per procedere al giudizio contumaciale?

La Presidente dichiara sospesi i pubblici

dibattimenti alle ore 10:46 e ne annuncia la

riapertura per la lettura del dispositivo entro

pochi minuti.

La Presidente

dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle 10:50.

Previo esame

del fatto e del diritto,

la

Presidente,

rispondendo

negativamente ai quesiti 1. e 2., affermativamente al quesito 3.,

richiamati

gli art. 47 e segg., 227, 228, 237, 308 e segg., in particolare 313 CPP; 8, 29,

30 Cost; 6 CEDU,

decide

1.

L’istanza di rinvio è respinta.

Considerandi

2.

L’istanza di assumere ulteriori prove

oltre a quelle ammesse è respinta.

3.

Nei confronti di AC 1 e di AC 2 si

procede nelle forme contumaciali.

4.

Spese con il merito.

Lunedì 14 aprile 2008

La Presidente dà lettura degli atti

d'accusa e le parti danno atto, al fine di correggere una manifesta svista, che

gli importi di cui all’ada 6.7.2006 sub imputazione 2., ultimi due punti, sono

di ITL 181'500'000.- e non di ITL 181'500.-, rispettivamente di ITL

151'500'000.- e non di ITL 151'000.-.

Martedì 15 aprile 2008

La Presidente prospetta alle parti, in

alternativa all’imputazione numero 5. dell’atto d’accusa concernente AC 1 del

6.7

, di ripetuta istigazione a falsità in documenti, quella di ripetuto

concorso in falsità in documenti, per avere, AC 1, nel periodo agosto 1993 -

aprile 1997, ripetutamente e intenzionalmente concorso con i funzionari della __________

nell’allestire fiches di cambio false, risp. false attestazioni sugli estratti

conto con le modalità e nelle circostanze per il resto descritte alla citata

imputazione 5.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

illustra il lungo iter di questa vicenda che ha preso inizio nel settembre 1997

con la prima denuncia della PC PC 1, segnala che dopo la “perizia” del signor PE

1, tanto il MP quanto la PC, sperarono a più riprese in una rapida soluzione

bonale della vicenda, speranze che andarono ogni volta deluse per la mancanza

di buona volontà degli accusati che non hanno mai perso occasione di adire le

superiori istanze contro ogni e qualsiasi provvedimento in modo da allungare i

tempi dell’inchiesta e impedire che si giungesse all’emanazione di atti

d’accusa. Passa in rassegna le singole imputazioni e le spiega sia in fatto sia

in diritto.

In conclusione chiede la conferma degli atti

d’accusa e, data la gravità della colpa oggettiva e soggettiva degli accusati,

chiede:

- per

AC 1, la condanna a una pena detentiva di anni tre da espiare;

- per

AC 2, la condanna a una pena detentiva di mesi diciotto, sospesi

condizionalmente per anni due;

- la

confisca del saldo attivo del conto “__________” con assegnazione alla Parte

civile PC 1 sino a concorrenza dell’importo totale di cui ai punti 1.1.1.,

1.1.2

e 1.1.3. dell’atto d’accusa del 6.7.2007, oltre a interessi del 5%, l’eventuale

eccedenza a valere quale risarcimento compensatorio. Chiede altresì la confisca

della dichiarazione “__________”.

§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, per la sua arringa, il

quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della rappresentante della

Pubblica Accusa. Illustra il sofferto travaglio subito dai suoi assistiti che

hanno dovuto attendere oltre dieci anni per avere “giustizia”. Deplora

l’atteggiamento ostruzionistico e dilatorio tenuto dagli accusati che hanno più

volte lasciato sperare in una soluzione bonale della vicenda, senza mai

arrivare a proporre e/o accettare accordi concreti.

Ripercorre i fatti che sono alla base degli atti

d’accusa e spiega i motivi per i quali essi configurano in diritto i reati ivi

imputati, per cui chiede che essi vengano confermati.

Venendo alle pretese da lui compendiate negli

scritti di data 8 e 11.4.2008, passa in rassegna, giustificandole, le singole

poste. Chiede quindi il pieno accoglimento delle pretese così come

quantificate.

§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale contesta le

argomentazioni e le conclusioni della Pubblica Accusa e del Patrono di Parte

civile. Preannuncia che egli chiederà il proscioglimento dei suoi assistiti da

ogni imputazione.

Spiega in particolare e nel dettaglio i motivi

per i quali non ricorrono per AC 1 né il reato di falsità in documenti di cui

al punto 4. dell’atto d’accusa 6.7.2006, né il reato di istigazione/concorso in

ripetuta falsità in documenti di cui al punto 5., né il reato di ripetuta

truffa di cui al punto 2. del medesimo atto d’accusa.

Conclude chiedendo l’assoluzione piena.

Dopodiché, per scrupolo di patrocinio e in via subordinata, chiede che nella

denegata ipotesi di una condanna, la Corte abbia, in considerazione

dell’attenuante del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di

celerità, a pronunciare per AC 1 una pena detentiva non superiore agli anni

due, sospesa condizionalmente.

Contesta le pretese di Parte civile e nega che

ricorrano nella fattispecie gli estremi per la confisca degli averi depositati

sul conto “__________” così come per la confisca della dichiarazione “__________”.

§ Il Procuratore pubblico, in replica, la quale, a sua volta

contesta le argomentazioni del Difensore e ribadisce i motivi per i quali la

dichiarazione “__________” è falsa e le fiches di cambio e gli estratti conti

relativi alle inesistenti operazioni di cambio sono pure falsi. Tornando

sull’imputazione di ripetuta truffa, spiega che nel concreto caso sussistono

gli elementi che configurano inganno astuto. Conclude confermandosi nelle

proposte già formulate in requisitoria.

§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, in replica, il quale

riprende e amplia talune argomentazioni già svolte in arringa, intese a

supportare la correttezza, in fatto e in diritto, delle imputazioni di cui

all’atto d’accusa.

§ Il Difensore, in duplica, il quale ripropone l’assoluzione

dei suoi assistiti da tutti i reati di cui agli atti d’accusa. Di nuovo

contesta le pretese presentate dalla Parte civile. Ribadisce che non è stato

provato che AC 1 abbia in qualche modo ingannato TE 2, rispettivamente i

funzionari dell’ufficio cambio della __________. Rileva quella che è, a suo

dire, una contraddizione nella formulazione dell’imputazione di truffa laddove

la Pubblica Accusa ha riconosciuto a TE 2 di aver agito per negligenza,

accusando invece -a torto- AC 1 di aver agito per dolo.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, a __________, nel periodo 1995 - 1997,

allo

scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

1.1.1

disponendo i

seguenti indebiti trasferimenti, abusando della sua

qualità

di procuratore, dalla relazione __________ n.

presso

__________, nella titolarità di PC 1, a

favore

della relazione __________ n. presso il medesimo istituto nella sua

disponibilità:

1.1.1.1

il 28 marzo 1995 la somma di ITL 354'000'000?

1.1.1.2

il

1.

luglio 1996 la somma di ITL 358'000'000?

1.1.1.3

il

3.

luglio 1997 la somma di ITL 44'000'000?

1.1.1.4

il

5.

settembre 1997 la somma di ITL 1'017'624'000 (poi

riaccreditati)?

1.1.2

il 28 giugno

1996.

disponendo indebitamente il trasferimento della somma di DM 158'000 dalla

relazione __________ n. presso __________, nella titolarità di PC 1, a favore

della relazione __________ n. presso il medesimo istituto di sua pertinenza?

1.1.3

prelevando

indebitamente a contanti dalla relazione __________ n. presso __________, con

successivo riaccredito sulla relazione __________ n. presso __________:

1.1.3.1

il

30.

agosto 1995 l'importo di ITL

97'000'000, il 17 gennaio 1996

l'importo

di ITL 19'000'000, il 7 febbraio 1996 l'importo di ITL

21'000'000,

per un ammontare complessivo di ITL 137'000'000?

1.1.3.2

il

26.

giugno 1996 l'importo di DM

35'035.--?

1.1.4

prelevando indebitamente, mediante illegittimo utilizzo della

procura,

le seguenti somme da conti di spettanza di

PC

1:

1.1.4.1

il

19.

settembre 1996 dal conto __________ n. presso

__________ l'importo di ITL 215'645'000.-?

1.1.4.2

il

23.

settembre 1996 dal conto __________ n. presso

__________

l'importo di ITL 300'000'000.-?

1.1.4.3

il

26.

febbraio 1997 dal conto __________ n. presso

__________

l'importo di ITL 17'288'271.-?

1.1.4.4

il

30.

giugno 1997 dal conto __________ n. presso __________ l'importo di CHF

150'000.-?

1.1.4.5

il

26.

febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________ mediante assegno a

suo favore di CHF 20'000.-?

1.1.4.6

il

25.

febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________ mediante assegno a

suo favore di DM 50'100.-?

1.1.4.7

il

26.

febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________

l'importo

di DM 172'898?

1.2

ripetuta

truffa

per avere, a __________,

per il

tramite della locale sede della __________,

tra agosto

1993.

ed aprile 1997,

allo scopo

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente

ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________,

tramite il funzionario TE 2 che aveva in gestione sia le proprie

relazioni bancarie sia quelle della parte lesa PC 1,

inducendoli

così a compiere i seguenti indebiti trasferimenti di fondi dalla relazione __________

alla relazione __________, rispettivamente __________:

1.2.1

il 4 agosto

1993, ordinato, tramite __________, il trasferimento di NLG 20'000.- dalla

relazione __________ alla relazione __________ presso __________,

mascherandolo

da operazione di cambio NLG/US$,

1.2.2

il

12.

ottobre 1993, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 75'000.-

dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da

operazione di cambio US$/DM,

1.2.3

il

2.

marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento

di

DM 165'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________,

mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,

1.2.4

il

7.

marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 34'900.-

dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da

operazione di cambio US$/DM,

1.2.5

il

20.

giugno 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di CHF 103'000.-

dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da

operazione di cambio DM/CHF,

1.2.6

il

28.

giugno 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 66'000.-

dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da

operazione di cambio CHF/DM,

1.2.7

il

10.

aprile 1995, ordinato, tramite __________, il trasferimento

di

DM 179'000.- dalla relazione __________

alla

relazione __________,

mascherandolo

da operazione di cambio US$/DM,

1.2.8

il

13.

aprile 1995, ordinato, tramite __________, il trasferimento

di

DM 353'000.- dalla relazione __________

alla

relazione __________,

mascherandolo

da operazione di cambio US$/DM,

1.2.9

il

20.

marzo 1997, ordinato, tramite __________, il trasferimento di ITL

181'500'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________,

mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,

1.2.10

il

10.

aprile 1997, ordinato, tramite __________, il trasferimento di ITL

151'500’000.- dalla relazione __________ alla relazione __________,

mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,

conseguendo un indebito profitto di NLG 20'000.-, DM 872'900.-, CHF

103'000.- e ITL 333'000'000.-, provocando alla PC PC 1 un danno equivalente?

1.3

amministrazione

infedele

per avere, a

__________, nel febbraio 1996,

nella sua

qualità di procuratore della relazione __________ presso __________

intestata alla PC PC 1,

intenzionalmente

violato i suoi doveri,

disponendo

il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ nella disponibilità

della PC PC 1 ed omettendo di riversarne gli interessi in scadenza al 13

febbraio 1996,

arrecando un

danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-?

1.3.1

trattasi

di reato qualificato, siccome commesso per procacciare

a

sé o ad altri un indebito profitto?

1.4

falsità

in documenti

commessa a __________

ed altrove in Italia,

in data

imprecisata,

in relazione all’allestimento della dichiarazione

datata “__________”, nei modi

descritti al punto 4. dell’atto d’accusa del 6.7.2006?

1.5

ripetuta

istigazione a falsità in documenti

per avere, a __________, presso la __________, ed

in altre località,

nel periodo

agosto 1993 - aprile 1997,

in dieci

occasioni,

intenzionalmente determinato funzionari della __________,

in particolare il funzionario TE 2,

a far

allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini effettivamente

impartiti ai valori di cambio ivi indicati,

nonché a far

eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni di

acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,

e meglio

come descritto al punto 5. dell’atto d'accusa del 6.7.2006?

1.5.1

oppure

trattasi di concorso in ripetuta falsità in documenti?

2.

può

beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 48 lettera e) n.CP?

3.

deve

essere ammessa una violazione del principio di celerità?

4.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5.

deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro con

assegnazione

degli averi confiscati alla PC PC 1?

6.

deve essere

condannato a risarcire la PC PC 1?

B. AC 2

1.

è autore colpevole di:

1.1

appropriazione

indebita

per avere,

a __________,

nel periodo 3 settembre - 22

dicembre 1997,

allo scopo

di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito

profitto,

impiegato

indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2 e PC 3,

revocando le

procure con diritto di firma individuale rilasciate a favore di PC 2 e PC 3

sulla relazione __________ presso __________, di cui l’accusato

risultava titolare,

liquidando

tutti gli investimenti in essere e facendo trasferire i rispettivi saldi

(tranne CHF 5'000.-) presso __________ a favore della relazione __________

di pertinenza della famiglia AC 2,

arrecando alle PC PC 2 e PC 3 un danno di almeno CHF

818'242.38,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa?

2.

può

beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 48 lettera e) n.CP?

3.

deve essere ammessa una violazione del principio di celerità?

4.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5.

deve

essere condannato a risarcire le PC PC 2 e

PC

3?

Considerando, in

fatto ed in diritto

A. In

ordine

Gli accusati non si sono presentati al

dibattimento apertosi a __________ il 14.4.2008, dopo che regolare citazione

era loro stata intimata il 18.12.2007 al domicilio legale da loro indicato

presso il loro patrocinatore di allora, avv. __________.

È noto alle parti che, dopo l'aggiornamento del

dibattimento, per motivi alla Corte sconosciuti, gli accusati hanno messo fine

al rapporto con il precedente Difensore che li assisteva sin dall'autunno 1997

e hanno affidato la loro difesa all'avv. __________, il quale ha chiesto il

rinvio del dibattimento.

La sua istanza non ha potuto essere accolta nella

buona sostanza perché, per talune imputazioni, era imminente la prescrizione.

Dopo che la CRP, in data 26.2.2008, ha dichiarato

irricevibile il ricorso dell'avv. __________, quest'ultimo ha declinato il

mandato.

Nel seguito gli accusati si sono rivolti ad altri

legali, in particolare all'avv. __________, il quale ha dichiarato di assumere

il mandato solo se il dibattimento fosse stato rinviato, il che era -per i già

indicati motivi- impossibile.

In data 11.3.2008, la sottoscritta Presidente,

nel timore che il processo non potesse aver luogo, ha presentato al GIAR

istanza per la nomina di un difensore d'ufficio.

Con decreto dell'11.3.2008, il GIAR ha nominato

l'avv. DUF 1.

Il decreto di nomina è stato impugnato dagli

accusati e il ricorso è stato respinto dalla CRP in data 3.4.2008. Essi si sono

pure aggravati davanti all'alto Tribunale federale. Il Presidente della I Corte

di diritto pubblico, con decreto del 10.4.2008, non ha conferito effetto sospensivo

al ricorso.

Nel frattempo anche il patrocinatore d'ufficio ha

chiesto, senza esito, il rinvio del dibattimento, col che di nuovo della

questione è stata investita la CRP, che ha dichiarato irricevibile il ricorso

con decisione del 2.4.2008.

Con fax dell'11.4.2008 gli accusati hanno di

nuovo chiesto alla sottoscritta Presidente il rinvio del dibattimento. Tale

istanza è stata respinta lo stesso giorno 11.4.2008.

Nel corpo del loro scritto 11.4.2008 gli accusati

hanno preannunciato la loro intenzione di non presentarsi al dibattimento e ciò

perché sarebbe loro "stato impedito di avere un difensore che abbia

avuto il tempo necessario per prepararsi".

Con scritto 11.4.2008, il Difensore avv. DUF 1 ha

inviato al Tribunale un "memoriale" (pure datato 11.4.2008) volto a

motivare:

- l’assenza dal processo degli accusati,

- la posizione del Difensore al dibattimento.

Il memoriale è pervenuto alla sottoscritta

Presidente la mattina del 14.4.2008, ovvero poco prima dell'apertura del

dibattimento.

Aperto, alle ore 9:00 di lunedì 14.4.2008, il

dibattimento, e constatata l'assenza degli accusati, la Presidente, previa

verifica della regolarità delle citazioni, ha -come risulta dal verbale del

dibattimento- chiesto alle parti di esprimersi sulla questione dell'assenza

degli accusati, così come prescrive l'art. 312 CPP.

Il Difensore ha illustrato il suo memoriale

11.4.2008

e, in esito alle sue argomentazioni, ha chiesto:

- il rinvio del dibattimento,

- l'assunzione

di ulteriori prove, in particolare di una perizia contabile giudiziaria e

l'audizione del teste __________.

La rappresentante della Pubblica Accusa ed il

Patrono di parte civile, nelle rispettive allegazioni, si sono opposti al

rinvio e all'assunzione di ulteriori prove, chiedendo di far luogo al giudizio

contumaciale.

La sottoscritta Presidente, per quel che ne è

della domanda di rinvio, l'ha respinta dopo aver constatato che nel concreto

caso non sono dati gli estremi di cui all'art. 237 CPP. In particolare non

ricorrono né malattia degli accusati e/o del loro difensore, né altro loro

"grave impedimento". L'avv. DUF 1 è stato nominato dal GIAR

l'11.3.2008, previo avviso telefonico. Mancavano cinque settimane al

dibattimento, tempo più che sufficiente per studiare il dossier e preparare il

processo. Cose che l'avv. DUF 1 -come risulta dal suo memoriale e come da lui

dichiarato in aula- ha fatto. Se poi gli accusati hanno rifiutato di discutere

con lui a voce le imputazioni loro mosse, non è questione che può configurare

"grave impedimento". Non si dimentichi che il GIAR ha nominato agli

accusati come loro difensore un penalista esperto e sperimentato, che da sempre

pratica il diritto penale. Negli anni settanta egli ha lavorato come giudice

istruttore, nei primi anni ottanta come procuratore pubblico presso l'allora

Procura Pubblica sottocenerina. Dalla seconda metà degli anni ottanta, egli

esercita la libera professione ed è specializzato in cause penali.

In tali condizioni, il non aver gli accusati

gradito la di lui nomina a loro difensore non può di certo costituire

"grave impedimento", tale cioè da giustificare il rinvio di un

dibattimento già aggiornato dal 18.12.2007 e per il quale, per talune

imputazioni, è imminente la prescrizione. Senza dimenticare che il giudizio in

contumacia consente agli accusati di chiedere -attraverso l'istituto della

revoca- il rifacimento del processo.

Respinta l'istanza di rinvio, constatata la

regolarità delle citazioni, sentite le Parti, la sottoscritta Presidente, non

ravvisando nel caso di specie altro motivo idoneo a giustificare l'assenza

degli accusati, ha deciso di far luogo al giudizio contumaciale.

Indi essa ha nuovamente respinto le istanze del

difensore di ufficio intese ad ottenere l'allestimento di una perizia

finanziaria (in atti vi è la ricostruzione eseguita dal perito signor PE 1,

scelto dai signori AC 2, ed anche -per alcuni conti- una ricostruzione

dell'Efin) così come l'audizione del testo __________, per il quale neppure è

stato fornito l'indirizzo.

B. Nel

merito

1.

In

sede dibattimentale gli atti d'accusa sono stati partitamente esaminati per

quel che ne è della materialità delle cifre attraverso la deposizione del

perito di parte, signor PE 1, col che le stesse sono risultate essere corrette.

Per quel che ne è del dolo di AC 2, si ha che,

nei suoi verbali, egli ha esplicitamente dichiarato di aver impedito alle PC PC

2.

e PC 3 di prendere in consegna la loro quotaparte di averi depositati sul

conto "__________" "per ripicca" e ciò benché egli sia

sempre stato in chiaro sin dall'apertura del conto "__________" che

ai predetti apparteneva almeno la metà del saldo attivo della relazione a lui

affidata siccome intestatario della stessa.

Per quel che ne è del dolo di AC 1, si ha che

egli non ha mai negato di essere l'autore (diretto e/o indiretto) degli atti di

disposizione effettuati a fronte dei conti (non economicamente suoi!) "__________",

"__________" e "__________", a favore di se stesso, risp.

di conti di cui era il beneficiario. Solo li ha giustificati allegando di

essere egli stato creditore di PC 1 e dei di lei figli per 2,5 miliardi di lire

(cfr., per tutti, l'allegato 1 al suo verbale A 17), per cui gli averi di cui

si è appropriato gli sarebbero stati legittimamente dovuti.

PC 1 e il figlio PC 2 in aula hanno negato di

avere avuto, risp. di avere a tutt'oggi, debiti nei confronti di AC 1, il quale

li avrebbe, profittando dell'ampia fiducia e autonomia di cui godeva,

depauperati.

Stante che, a fronte di cospicui prelievi e/o

trasferimenti, effettuati con modalità diverse, dai conti "__________",

"__________" e "__________", per importi di oltre 2

miliardi di lire e di circa fr. 1'100'000.- nel periodo 4.8.1993 - 3.7.1997 (il

miliardo sottratto da "__________" il 5.9.1997 è stato il 7.11.1997

restituito e non viene quindi qui conteggiato), AC 1 non ha provato ma nemmeno

reso plausibili le asserite sue pretese, se ne deve dedurre che egli ha

commesso i reati descritti negli atti d'accusa del 6.7.2006 e del 2.10.2006.

Data la gravità della colpa oggettiva e

soggettiva dei condannati, essendo mancata loro ogni volontà di risarcire i

danni causati, non facendo essi ancor oggi comparsa al dibattimento, ne deriva

che le proposte di pena della Pubblica Accusa meritano di essere integralmente

accolte, così pure come le pretese delle parti civili. Il saldo attivo del

conto "__________" essendo in gran parte costituito da provento di

reato deve essere confiscato.

Rispondendo A. per

AC 1, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.5., 2., 3., 4.;

B. per AC 2,

affermativamente ai quesiti posti, tranne che ai quesiti n. 2 e 3

visti gli art. 3 e 8, 12, 24

cpv. 1, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 110 cpv. 4, 138 cifra 1, 146,

158.

cifra 1 cpv. 3, 251 cifra 1 CP;

8, 29, 30 Cost.;

6.

CEDU;

9.

e ss., 229, 233, 237, 265 e ss. 308 e ss., 316

e ss. CPP;

39.

TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, a __________, nel periodo 1995-1997,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, indebitamente impiegato in più occasioni a profitto proprio

e di terzi, valori patrimoniali affidatigli da PC 1, tramite procura generale

con diritto di firma individuale su relazioni di cui essa era avente diritto economico

presso __________ (ma di fatto gestite tramite __________) e presso __________,

abusando

della sua qualità di procuratore,

in

parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di relazioni

bancarie di cui era beneficiario economico, ed in parte mediante

indebiti prelevamenti a contanti,

per

importi di ITL 2'443'557'271.- (di cui ITL 1'017'624'000.- già rimborsati), di

DM 416'033.- e di CHF 170'000.-,

e

meglio come descritto nell’atto d’accusa del 6.7.2006 e precisato

nei considerandi;

1.2

ripetuta

truffa

commessa a __________, nel periodo agosto

1993.

- aprile 1997,

a

scopo d’indebito profitto proprio e di terzi,

ripetutamente

ingannato con astuzia funzionari dell’ufficio cambi della __________, i quali

in dieci occasioni addebitando il conto __________ di PC 1 per NLG 20'000.-, DM

872'900.- CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, le cagionarono danni per tali

importi,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa del

6.7

;

1.3

amministrazione

infedele qualificata

siccome

commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________,

nel febbraio 1996,

nella sua

qualità di procuratore della relazione __________ presso __________

intestata alla PC PC 1,

intenzionalmente

violando i suoi doveri,

disponendo

il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ di proprietà di PC

1, omettendo di riversarle gli interessi in scadenza al 13 febbraio 1996,

arrecato un

danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa del 2.10.2006 e precisato nei

considerandi;

1.4

falsità

in documenti

commessa, a __________ e in Italia, in data imprecisata,

in relazione

all’allestimento della dichiarazione di data “__________”,

nei

modi descritti nell’atto d’accusa del 6.7.2006 e precisati nei

considerandi;

1.5

concorso

in ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________, presso la __________,

ed in altre località,

nel periodo

agosto 1993 - aprile 1997,

agendo

a scopo di indebito profitto, in dieci occasioni,

concorso con funzionari della __________, in

particolare con il funzionario TE 2 nel far allestire fiches di cambio false

perché non riportanti ordini effettivamente impartiti ai valori di cambio ivi

indicati, nonché a far eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni

di acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa, risp. nel verbale del dibattimento e

precisato nei considerandi.

2.

AC 2 è autore

colpevole di appropriazione indebita

per avere, a __________,

nel periodo 3 settembre - 22 dicembre 1997,

allo scopo di

procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto, revocando in

data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre

1997, le procure rilasciate a favore di PC 2 e PC 3 sul conto __________ di cui

egli era il titolare, impedito l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL

984'918'500 a favore di un

conto familiare designato da PC 2, coavente diritto economico sui fondi e

successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, liquidati tutti gli

investimenti in essere, trasferito il saldo attivo pari a CHF 1'636'484.76 al

proprio conto __________ presso __________,

cagionando a PC

2.

e PC 3 un danno di CHF 818'242.38,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nei

considerandi.

3.

Di conseguenza,

3.1

AC

1.

è condannato, in contumacia:

3.1.1

alla pena

detentiva di anni tre (3);

3.1.2

a versare alla PC PC 1, l’importo di euro 1'620'665.90

(pari a CHF 2'579'125.-) e di CHF 273'000.- più interessi al 5% dal 21.7.1998 a

titolo di risarcimento del danno causato, nonchè CHF 146'666.- per onorari e

spese legali (pari a 2/3 della nota complessiva prodotta dall’avv. RC 1).

3.2

AC

2.

è condannato, in contumacia:

3.2.1

alla pena

detentiva di mesi diciotto (18);

3.2.2

a versare alle PC PC 2 e PC 3, l’importo di CHF 818'242,38 più

interessi al 5% dal 18.12.1997, nonché CHF 73'333.- per onorari e spese legali

(pari a 1/3 della nota complessiva prodotta dall’avv. RC 1).

4.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato

è impartito un periodo di prova di anni due (2).

5.

La tassa

di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono

poste in

ragione di 2/3 a carico di AC 1 e in ragione di 1/3 a carico di AC 2.

6.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia, delle spese processuali, nonché dell’onorario

per la difesa d’ufficio dell’avv. DUF 1 se rimarrà impagata, è ordinata la

confisca del saldo attivo del conto n. __________ intestato a AC 1 c/o __________,

che viene assegnato per la rimanenza a parziale decurtazione del danno subito,

a PC 1.

È altresì

ordinata la confisca della dichiarazione “__________” a firma di PC 1.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo

per quanto attiente alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta

preliminare fr. 300.--

Traduzioni fr. 188.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'338.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 1'200.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 125.35

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 1'558.70

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 100.--

Traduzioni fr. 62.65

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 779.30

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster