72.2006.81
Impiegato indebitamente averi affidatigli dalla sua amica depositati su conti su cui aveva procura generale + ingannato funzionari di banca a mano di falsa dichiarazione per effettuare "speciali" oper
16 aprile 2008Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2006.81
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, PENAL
Titolo:
Impiegato indebitamente averi affidatigli dalla sua amica depositati su conti su cui aveva procura generale + ingannato funzionari di banca a mano di falsa dichiarazione per effettuare "speciali" operazioni di cambio. Contumacia. Pene detentive. Confisca. Risarcimento PC
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ASSEGNAZIONI ALLA PARTE LESA
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONFISCA
CONTUMACIA DELL'ACCUSATO A PIEDE LIBERO
FALSITÀ IN DOCUMENTI
ISTIGAZIONE
PENA DETENTIVA
RISARCIMENTO
TRUFFA
art. 265 CPP-TI
art. 308 CPP-TI
art. 312 CPP-TI
art. 24 cpv. 1 CPS
art. 69 CPS
art. 70 CPS
art. 71 CPS
art. 110 cpv. 4 CPS
art. 146 CPS
art. 158 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2006.81 + 121
72.2007.74
Lugano,
16 aprile 2008/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Frida Andreotti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e residente a
2. AC 2
e residente a
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1
1. ripetuta
appropriazione indebita
per avere,
a __________, dal 1995 al 1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
indebitamente impiegato in più occasioni a
profitto proprio e di terzi valori patrimoniali affidatigli da PC 1, tramite
procura generale con diritto di firma individuale su relazioni di cui era
avente diritto economico presso la __________ (ma di fatto gestite tramite la __________)
e presso la __________,
abusando della sua qualità di procuratore,
in parte impartendo indebitamente ordini di
bonifico a favore di relazioni bancarie di cui era beneficiario economico, ed
in parte mediante indebiti prelevamenti a contanti,
in particolare:
1.1. disponendo
i seguenti indebiti trasferimenti, abusando della sua qualità di procuratore,
dalla relazione __________ n. presso la __________, nella titolarità di PC 1, a
favore della relazione __________ n. presso il medesimo istituto nella sua
disponibilità:
1.1.1. il 28
marzo 1995 la somma di ITL 354'000'000,
1.1.2. il 1°
luglio 1996 la somma di ITL 358'000'000,
1.1.3. il 3
luglio 1997 la somma di ITL 44'000'000,
1.1.4. il 5
settembre 1997 la somma di ITL 1'017'624'000,
per un ammontare complessivo di ITL 1'773'624'000,
ritenuto
che, successivamente all'apertura del procedimento, l'indebito bonifico di cui
al punto n. 1.1.4 è stato riaccreditato sulla relazione accomodante,
1.2. il 28 giugno 1996 disponendo indebitamente il
trasferimento della somma di DM 158'000 dalla relazione __________ n. __________,
nella titolarità di PC 1, a favore della relazione __________ n. presso il
medesimo istituto di sua pertinenza;
1.3. prelevando
indebitamente a contanti dalla relazione __________ n. presso __________, con
successivo riaccredito sulla relazione __________ n. presso __________:
1.3.1. il 30
agosto 1995 l'importo di ITL
97'000'000, il 17 gennaio 1996 l'importo di ITL 19'000'000, il 7 febbraio 1996 l'importo di ITL 21'000'000, per un
ammontare complessivo di ITL 137'000'000,
1.3.2. il 26
giugno 1996 l'importo di DM
35'035.--,
1.4. prelevando
indebitamente, mediante illegittimo utilizzo della procura, le seguenti somme
da conti di spettanza di PC 1:
·
il 19 settembre 1996 dal conto __________ n. __________
l'importo di ITL 215'645'000.-,
·
il 23 settembre 1996 dal conto __________ n. __________
l'importo di ITL 300'000'000.-,
·
il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
l'importo di ITL 17'288'271.-,
·
il 30 giugno 1997 dal conto __________ n. __________
l'importo di CHF 150'000.-,
·
il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
mediante assegno a suo favore di CHF
20'000.-,
·
il 25 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
mediante assegno a suo favore di DM
50'100.-,
·
il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
l'importo di DM 172'898,
2. ripetuta
truffa
per avere,
a __________,
per il tramite della locale sede della __________, tra agosto 1993 ed aprile
1997,
allo scopo
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente
ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________,
affermando cose false e confermandone subdolamente l'errore, inducendoli in tal
modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio,
per avere,
in qualità di procuratore generale sulle
relazioni bancarie presso la __________ di PC 1,
ripetutamente
ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________, tramite
il funzionario TE 2 che aveva in gestione sia le proprie relazioni bancarie sia
quelle della parte lesa TE 1,
affermando,
contrariamente al vero, che, per esigenze fiscali, la titolare della relazione
nominativa __________ n. PC 1 desiderava fossero eseguite, in dieci occasioni,
delle false operazioni di cambio parallele ed inverse, entrambe con la __________
come controparte ed allestite a posteriori a quotazioni dei cambi già note alla
Banca, tali da generare delle perdite sulla relazione __________ corrispondenti
a utili da accreditare alle relazioni bancarie, nella propria disponibilità, __________
n., presso la __________, rispettivamente __________ n., presso la __________,
derivanti da operazioni di cambio inverse,
inducendoli
così a compiere i seguenti indebiti trasferimenti di fondi dalla relazione __________
alla relazione __________, rispettivamente __________:
·
il 4 agosto 1993, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di NLG 20'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio NLG/US$,
·
il 12 ottobre 1993, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 75'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
·
il 2 marzo 1994, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 165'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
·
il 7 marzo 1994, ordinato, tramite __________,
il trasferimento di DM 34'900.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
·
il 20 giugno 1994, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di CHF 103'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/CHF,
·
il 28 giugno 1994, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 66'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio CHF/DM,
·
il 10 aprile 1995, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 179'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
·
il 13 aprile 1995, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 353'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
·
il 20 marzo 1997, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di ITL 181'500.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
·
il 10 aprile 1997, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di ITL 151'500.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
conseguendo un indebito profitto di NLG 20'000.-,
DM 872'900.-, CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, provocando alla parte civile PC
1 un danno equivalente,
3. … omissis …
4. falsità
in documenti
per avere,
a __________
ed altrove in Italia, in data imprecisata,
al fine
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, rispettivamente di
migliorare la propria posizione e di mascherare precedenti irregolarità,
formato un documento suppositizio abusando dell'altrui firma autentica,
nonché
fatto uso del medesimo documento,
segnatamente
allestito la dichiarazione "__________" abusando della firma autentica di PC 1, apponendo,
successivamente alla firma, un testo all'insaputa della medesima, secondo cui
la stessa, contrariamente alla verità, confermava di aver dato incarico a AC 1
di eseguire operazioni non meglio specificate a debito del conto n. presso __________
e a favore del conto n. presso __________, allo scopo di comprovare che la
parte lesa PC 1 aveva acconsentito agli indebiti trasferimenti, mascherati da
false operazioni di cambio di cui sub. 2,
nonché
fatto uso della dichiarazione consegnandola al funzionario TE 2 che aveva in
gestione sia le proprie relazioni sia quelle della parte lesa PC 1,
5. ripetuta
istigazione a falsità in documenti
per avere,
a __________,
ed in altre località,
nel
periodo agosto 1993 - aprile 1997,
a scopo di
indebito profitto,
in dieci
occasioni riferite alle false operazioni di cambio di cui sub. 2,
a scopo
di indebito profitto proprio e di terzi,
intenzionalmente
determinato funzionari della __________, in particolare il funzionario TE 2 che
aveva in gestione le sue relazioni e quelle della parte lesa PC 1 (relazione __________
n. presso la __________, nella disponibilità di PC 1, conto __________ n.,
presso la __________, rispettivamente __________ n. presso la __________)
a far
allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini effettivamente
impartiti ai valori di cambio ivi indicati, nonché a far eseguire false
attestazioni sugli estratti conto di operazioni di acquisto e vendita di valuta
in realtà inesistenti, al fine di generare le perdite di cambio sulla relazione
__________ e giustificare corrispondenti indebiti utili sui conti __________ e __________,
operazioni descritte in dettaglio sub. 2.,
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP e art. 148 cpv. 1 vCP, art. 251 cifra 1
CP in parte in relazione con l'art. 24 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 81/2006 del 6 luglio 2006, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
amministrazione infedele aggravata
siccome
commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per avere,
a __________,
per il tramite della locale sede della __________, nel febbraio 1996,
nella sua
qualità di procuratore della relazione __________ n. intestata a PC 1,
obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali della
titolare del conto,
intenzionalmente
violato i suoi doveri,
segnatamente,
il 9 febbraio 1996 disposto la vendita delle obbligazioni con tasso 5,875%
della Comunità Europea del __________ con durata 1987 - 1997 (nel portafoglio
della relazione __________ presso __________) nella misura di DM 1'500'000.- al
conto __________, nella disponibilità di PC 1, e nella misura di DM 1'500'000.-
al conto __________, nella sua disponibilità, omettendo di riversare gli
interessi in scadenza al 13 febbraio 1996 accreditati su quest'ultima
relazione,
arrecando
un danno alla parte civile PC 1 di DM 86'362.-,
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto
dall'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo 117/2006 del 2
ottobre 2006, emanato dal Procuratore pubblico, il quale sostituisce il punto
3. dell'atto d'accusa 81/2006 del 6 luglio 2006 (decisione CRP del 14 agosto
2006).
B. AC 2
appropriazione indebita
per avere,
a __________,
nel periodo 3 settembre - 22
dicembre 1997,
allo
scopo di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2 e PC 3,
e meglio,
premesso
che PC 2 e PC 3 hanno trasferito in data 24 febbraio 1993 l'importo di CHF 240'000.-
sulla relazione n. __________ (ma di fatto aperta e gestita da __________), di
cui l'accusato risultava titolare e su cui PC 2 e PC 3 disponevano di procura
con diritto di firma individuale, a fronte dell'accordo del titolare che la
relazione sarebbe stata alimentata da parte sua e da parte del fratello __________
negli stessi termini e che gli eventuali utili della gestione a carattere
speculativo sarebbero stati suddivisi paritariamente,
per aver
indebitamente disposto a proprio indebito profitto e ad indebito profitto del
fratello __________ dei valori patrimoniali depositati sulla relazione __________,
revocando
in data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre 1997, le procure rilasciate a favore di
PC 2 e PC 3,
impedendo
l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL 984'918'500 a favore di un conto familiare
designato da PC 2, da lui impartito in data 8 ottobre 1997, che si riteneva ancora al
beneficio di una procura individuale, benché tale importo, corrispondente alla
metà del saldo attivo della relazione a tale data, fosse di pertinenza di PC 2
e PC 3 nella loro qualità di coaventi diritto economico e l'accusato non
vantasse alcun credito di compensazione nei loro confronti,
successivamente,
tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, dopo aver disposto a
proprio favore di CHF 30'881.- , liquidato tutti gli investimenti in essere,
così da ottenere in conto i seguenti saldi: CHF 230'817.-, DM 3'559.-, USD
400'062, ITL 837'628'396, CAD 210, JPY 24'100.-, che furono fatti da lui
trasferire (ad eccezione di CHF 5'000.-) in data 22 dicembre 1997 presso la __________ a
favore della relazione __________ di pertinenza della famiglia AC 2,
arrecando
alle parti civili PC 2 e PC 2 un danno pari alla metà del valore del patrimonio
della relazione __________ all' 8 ottobre 1997 di CHF 1'636'484.76, ovvero
un danno di almeno CHF 818'242.38,
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto
art. 138 cifra 1 CP,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
72/2007 del 27 giugno 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'avv. DUF 1,
difensore d’ufficio degli accusati AC 1 e AC 2, assenti.
§ L'avv. RC 1, in rappresentanza delle PC PC 2 e PC 3 e PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
lunedì 14 aprile 2008 dalle ore 9:10 alle ore 18:00
martedì 15 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 18:20
mercoledì 16 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 17:40
Incidente processuale
La Presidente
constata che gli accusati AC 1 e AC 2 non sono presenti. In primo luogo essa
procede a verificare la regolarità delle citazioni, constatando che le stesse
sono state regolarmente spiccate in data 18.12.2007 presso il domicilio legale
da loro indicato, ovvero presso il loro difensore che all’epoca era l’avv. __________.
In ogni caso, prima di decidere, essa, a norma dell’art. 312 CPP, invita il
Difensore, la Procuratrice pubblica e il patrono di Parte civile a volersi
esprimere sulla questione. La Presidente dà la parola:
- al difensore, avv. DUF 1, il quale
dichiara di volersi esprimere sulla questione postagli della contumacia
allargando il discorso ad altre questioni, in particolare dovendo egli,
nell’interesse dei suoi patrocinati, presentare a questo momento istanza di
rinvio del dibattimento e istanza di acquisizione di ulteriori prove. Al
riguardo egli ha preparato un memoriale di data 11.4.2008 che ha già prodotto e
che va ad illustrare. In esito alle sue ampie argomentazioni e rifacendosi a
detto memoriale, egli chiede il rinvio del dibattimento odierno, poiché i suoi
patrocinati non ritengono di poter essere difesi adeguatamente da un difensore
d’ufficio, avendo essi tutti i diritti di farsi difendere da un difensore di
fiducia. Inoltre egli chiede l’assunzione di ulteriori prove (in particolare di
una perizia finanziaria nonchè l’audizione del teste __________).
Egli sottolinea la sua posizione di grave
imbarazzo.
- alla Procuratrice pubblica, la quale
spiega i motivi per i quali non sono dati i motivi per un rinvio del
dibattimento. Essa sottolinea come invece, in casu, ricorrano gli estremi per
un giudizio contumaciale. Le citazioni sono infatti state intimate regolarmente
al domicilio legale degli accusati e i motivi da loro illustrati nel loro fax
dell’11.4.2008 non giustificano la loro odierna assenza. Nega che si rendano
oggi necessari ulteriori atti istruttori quali l’allestimento di una perizia e
la citazione del teste __________ per il quale gli accusati nemmeno hanno
provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa la sua identità e il suo
indirizzo.
- al patrono di Parte civile, avv. RC 1,
il quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della PP, rammenta
gli obblighi che impongono al difensore d’ufficio la difesa obbligatoria e
ribadisce il diritto dei suoi patrocinati a che oggi, a distanza di oltre dieci
anni, venga finalmente tenuto il processo richiamando l’imminente prescrizione.
- all’avv. DUF 1, in replica, il quale
spiega che egli ha fatto il possibile e l’immaginabile per garantire ai suoi
assistiti un’adeguata difesa. Poiché sono essi che non vogliono che egli
intervenga a loro favore, egli nega di trovarsi in un caso di difesa
obbligatoria. Comunque, anche all’attenzione delle Autorità che non l’hanno
liberato dalla difesa d’ufficio, egli tiene a sottolineare che dall’11 marzo
scorso ad oggi egli ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottemperare
agli obblighi che la legge impone a un difensore d’ufficio.
La Pubblica
Accusa e il patrono di Parte civile non duplicano.
La Presidente
pone a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: 1. deve essere accolta l’istanza di rinvio?
2. devono
essere assunte ulteriori prove oltre a quelle ammesse?
3. ricorrono
gli estremi per procedere al giudizio contumaciale?
La Presidente dichiara sospesi i pubblici
dibattimenti alle ore 10:46 e ne annuncia la
riapertura per la lettura del dispositivo entro
pochi minuti.
La Presidente
dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle 10:50.
Previo esame
del fatto e del diritto,
la
Presidente,
rispondendo
negativamente ai quesiti 1. e 2., affermativamente al quesito 3.,
richiamati
gli art. 47 e segg., 227, 228, 237, 308 e segg., in particolare 313 CPP; 8, 29,
30 Cost; 6 CEDU,
decide
1.
L’istanza di rinvio è respinta.
Considerandi
2.
L’istanza di assumere ulteriori prove
oltre a quelle ammesse è respinta.
3.
Nei confronti di AC 1 e di AC 2 si
procede nelle forme contumaciali.
4.
Spese con il merito.
Lunedì 14 aprile 2008
La Presidente dà lettura degli atti
d'accusa e le parti danno atto, al fine di correggere una manifesta svista, che
gli importi di cui all’ada 6.7.2006 sub imputazione 2., ultimi due punti, sono
di ITL 181'500'000.- e non di ITL 181'500.-, rispettivamente di ITL
151'500'000.- e non di ITL 151'000.-.
Martedì 15 aprile 2008
La Presidente prospetta alle parti, in
alternativa all’imputazione numero 5. dell’atto d’accusa concernente AC 1 del
6.7
, di ripetuta istigazione a falsità in documenti, quella di ripetuto
concorso in falsità in documenti, per avere, AC 1, nel periodo agosto 1993 -
aprile 1997, ripetutamente e intenzionalmente concorso con i funzionari della __________
nell’allestire fiches di cambio false, risp. false attestazioni sugli estratti
conto con le modalità e nelle circostanze per il resto descritte alla citata
imputazione 5.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
illustra il lungo iter di questa vicenda che ha preso inizio nel settembre 1997
con la prima denuncia della PC PC 1, segnala che dopo la “perizia” del signor PE
1, tanto il MP quanto la PC, sperarono a più riprese in una rapida soluzione
bonale della vicenda, speranze che andarono ogni volta deluse per la mancanza
di buona volontà degli accusati che non hanno mai perso occasione di adire le
superiori istanze contro ogni e qualsiasi provvedimento in modo da allungare i
tempi dell’inchiesta e impedire che si giungesse all’emanazione di atti
d’accusa. Passa in rassegna le singole imputazioni e le spiega sia in fatto sia
in diritto.
In conclusione chiede la conferma degli atti
d’accusa e, data la gravità della colpa oggettiva e soggettiva degli accusati,
chiede:
- per
AC 1, la condanna a una pena detentiva di anni tre da espiare;
- per
AC 2, la condanna a una pena detentiva di mesi diciotto, sospesi
condizionalmente per anni due;
- la
confisca del saldo attivo del conto “__________” con assegnazione alla Parte
civile PC 1 sino a concorrenza dell’importo totale di cui ai punti 1.1.1.,
1.1.2
e 1.1.3. dell’atto d’accusa del 6.7.2007, oltre a interessi del 5%, l’eventuale
eccedenza a valere quale risarcimento compensatorio. Chiede altresì la confisca
della dichiarazione “__________”.
§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, per la sua arringa, il
quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della rappresentante della
Pubblica Accusa. Illustra il sofferto travaglio subito dai suoi assistiti che
hanno dovuto attendere oltre dieci anni per avere “giustizia”. Deplora
l’atteggiamento ostruzionistico e dilatorio tenuto dagli accusati che hanno più
volte lasciato sperare in una soluzione bonale della vicenda, senza mai
arrivare a proporre e/o accettare accordi concreti.
Ripercorre i fatti che sono alla base degli atti
d’accusa e spiega i motivi per i quali essi configurano in diritto i reati ivi
imputati, per cui chiede che essi vengano confermati.
Venendo alle pretese da lui compendiate negli
scritti di data 8 e 11.4.2008, passa in rassegna, giustificandole, le singole
poste. Chiede quindi il pieno accoglimento delle pretese così come
quantificate.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale contesta le
argomentazioni e le conclusioni della Pubblica Accusa e del Patrono di Parte
civile. Preannuncia che egli chiederà il proscioglimento dei suoi assistiti da
ogni imputazione.
Spiega in particolare e nel dettaglio i motivi
per i quali non ricorrono per AC 1 né il reato di falsità in documenti di cui
al punto 4. dell’atto d’accusa 6.7.2006, né il reato di istigazione/concorso in
ripetuta falsità in documenti di cui al punto 5., né il reato di ripetuta
truffa di cui al punto 2. del medesimo atto d’accusa.
Conclude chiedendo l’assoluzione piena.
Dopodiché, per scrupolo di patrocinio e in via subordinata, chiede che nella
denegata ipotesi di una condanna, la Corte abbia, in considerazione
dell’attenuante del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di
celerità, a pronunciare per AC 1 una pena detentiva non superiore agli anni
due, sospesa condizionalmente.
Contesta le pretese di Parte civile e nega che
ricorrano nella fattispecie gli estremi per la confisca degli averi depositati
sul conto “__________” così come per la confisca della dichiarazione “__________”.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, la quale, a sua volta
contesta le argomentazioni del Difensore e ribadisce i motivi per i quali la
dichiarazione “__________” è falsa e le fiches di cambio e gli estratti conti
relativi alle inesistenti operazioni di cambio sono pure falsi. Tornando
sull’imputazione di ripetuta truffa, spiega che nel concreto caso sussistono
gli elementi che configurano inganno astuto. Conclude confermandosi nelle
proposte già formulate in requisitoria.
§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, in replica, il quale
riprende e amplia talune argomentazioni già svolte in arringa, intese a
supportare la correttezza, in fatto e in diritto, delle imputazioni di cui
all’atto d’accusa.
§ Il Difensore, in duplica, il quale ripropone l’assoluzione
dei suoi assistiti da tutti i reati di cui agli atti d’accusa. Di nuovo
contesta le pretese presentate dalla Parte civile. Ribadisce che non è stato
provato che AC 1 abbia in qualche modo ingannato TE 2, rispettivamente i
funzionari dell’ufficio cambio della __________. Rileva quella che è, a suo
dire, una contraddizione nella formulazione dell’imputazione di truffa laddove
la Pubblica Accusa ha riconosciuto a TE 2 di aver agito per negligenza,
accusando invece -a torto- AC 1 di aver agito per dolo.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, a __________, nel periodo 1995 - 1997,
allo
scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1.1.1
disponendo i
seguenti indebiti trasferimenti, abusando della sua
qualità
di procuratore, dalla relazione __________ n.
presso
__________, nella titolarità di PC 1, a
favore
della relazione __________ n. presso il medesimo istituto nella sua
disponibilità:
1.1.1.1
il 28 marzo 1995 la somma di ITL 354'000'000?
1.1.1.2
il
1.
luglio 1996 la somma di ITL 358'000'000?
1.1.1.3
il
3.
luglio 1997 la somma di ITL 44'000'000?
1.1.1.4
il
5.
settembre 1997 la somma di ITL 1'017'624'000 (poi
riaccreditati)?
1.1.2
il 28 giugno
1996.
disponendo indebitamente il trasferimento della somma di DM 158'000 dalla
relazione __________ n. presso __________, nella titolarità di PC 1, a favore
della relazione __________ n. presso il medesimo istituto di sua pertinenza?
1.1.3
prelevando
indebitamente a contanti dalla relazione __________ n. presso __________, con
successivo riaccredito sulla relazione __________ n. presso __________:
1.1.3.1
il
30.
agosto 1995 l'importo di ITL
97'000'000, il 17 gennaio 1996
l'importo
di ITL 19'000'000, il 7 febbraio 1996 l'importo di ITL
21'000'000,
per un ammontare complessivo di ITL 137'000'000?
1.1.3.2
il
26.
giugno 1996 l'importo di DM
35'035.--?
1.1.4
prelevando indebitamente, mediante illegittimo utilizzo della
procura,
le seguenti somme da conti di spettanza di
PC
1:
1.1.4.1
il
19.
settembre 1996 dal conto __________ n. presso
__________ l'importo di ITL 215'645'000.-?
1.1.4.2
il
23.
settembre 1996 dal conto __________ n. presso
__________
l'importo di ITL 300'000'000.-?
1.1.4.3
il
26.
febbraio 1997 dal conto __________ n. presso
__________
l'importo di ITL 17'288'271.-?
1.1.4.4
il
30.
giugno 1997 dal conto __________ n. presso __________ l'importo di CHF
150'000.-?
1.1.4.5
il
26.
febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________ mediante assegno a
suo favore di CHF 20'000.-?
1.1.4.6
il
25.
febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________ mediante assegno a
suo favore di DM 50'100.-?
1.1.4.7
il
26.
febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________
l'importo
di DM 172'898?
1.2
ripetuta
truffa
per avere, a __________,
per il
tramite della locale sede della __________,
tra agosto
1993.
ed aprile 1997,
allo scopo
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente
ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________,
tramite il funzionario TE 2 che aveva in gestione sia le proprie
relazioni bancarie sia quelle della parte lesa PC 1,
inducendoli
così a compiere i seguenti indebiti trasferimenti di fondi dalla relazione __________
alla relazione __________, rispettivamente __________:
1.2.1
il 4 agosto
1993, ordinato, tramite __________, il trasferimento di NLG 20'000.- dalla
relazione __________ alla relazione __________ presso __________,
mascherandolo
da operazione di cambio NLG/US$,
1.2.2
il
12.
ottobre 1993, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 75'000.-
dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da
operazione di cambio US$/DM,
1.2.3
il
2.
marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento
di
DM 165'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________,
mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
1.2.4
il
7.
marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 34'900.-
dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da
operazione di cambio US$/DM,
1.2.5
il
20.
giugno 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di CHF 103'000.-
dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da
operazione di cambio DM/CHF,
1.2.6
il
28.
giugno 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 66'000.-
dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da
operazione di cambio CHF/DM,
1.2.7
il
10.
aprile 1995, ordinato, tramite __________, il trasferimento
di
DM 179'000.- dalla relazione __________
alla
relazione __________,
mascherandolo
da operazione di cambio US$/DM,
1.2.8
il
13.
aprile 1995, ordinato, tramite __________, il trasferimento
di
DM 353'000.- dalla relazione __________
alla
relazione __________,
mascherandolo
da operazione di cambio US$/DM,
1.2.9
il
20.
marzo 1997, ordinato, tramite __________, il trasferimento di ITL
181'500'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________,
mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
1.2.10
il
10.
aprile 1997, ordinato, tramite __________, il trasferimento di ITL
151'500’000.- dalla relazione __________ alla relazione __________,
mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
conseguendo un indebito profitto di NLG 20'000.-, DM 872'900.-, CHF
103'000.- e ITL 333'000'000.-, provocando alla PC PC 1 un danno equivalente?
1.3
amministrazione
infedele
per avere, a
__________, nel febbraio 1996,
nella sua
qualità di procuratore della relazione __________ presso __________
intestata alla PC PC 1,
intenzionalmente
violato i suoi doveri,
disponendo
il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ nella disponibilità
della PC PC 1 ed omettendo di riversarne gli interessi in scadenza al 13
febbraio 1996,
arrecando un
danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-?
1.3.1
trattasi
di reato qualificato, siccome commesso per procacciare
a
sé o ad altri un indebito profitto?
1.4
falsità
in documenti
commessa a __________
ed altrove in Italia,
in data
imprecisata,
in relazione all’allestimento della dichiarazione
datata “__________”, nei modi
descritti al punto 4. dell’atto d’accusa del 6.7.2006?
1.5
ripetuta
istigazione a falsità in documenti
per avere, a __________, presso la __________, ed
in altre località,
nel periodo
agosto 1993 - aprile 1997,
in dieci
occasioni,
intenzionalmente determinato funzionari della __________,
in particolare il funzionario TE 2,
a far
allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini effettivamente
impartiti ai valori di cambio ivi indicati,
nonché a far
eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni di
acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,
e meglio
come descritto al punto 5. dell’atto d'accusa del 6.7.2006?
1.5.1
oppure
trattasi di concorso in ripetuta falsità in documenti?
2.
può
beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 48 lettera e) n.CP?
3.
deve
essere ammessa una violazione del principio di celerità?
4.
può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
5.
deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro con
assegnazione
degli averi confiscati alla PC PC 1?
6.
deve essere
condannato a risarcire la PC PC 1?
B. AC 2
1.
è autore colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita
per avere,
a __________,
nel periodo 3 settembre - 22
dicembre 1997,
allo scopo
di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito
profitto,
impiegato
indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2 e PC 3,
revocando le
procure con diritto di firma individuale rilasciate a favore di PC 2 e PC 3
sulla relazione __________ presso __________, di cui l’accusato
risultava titolare,
liquidando
tutti gli investimenti in essere e facendo trasferire i rispettivi saldi
(tranne CHF 5'000.-) presso __________ a favore della relazione __________
di pertinenza della famiglia AC 2,
arrecando alle PC PC 2 e PC 3 un danno di almeno CHF
818'242.38,
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa?
2.
può
beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 48 lettera e) n.CP?
3.
deve essere ammessa una violazione del principio di celerità?
4.
può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
5.
deve
essere condannato a risarcire le PC PC 2 e
PC
3?
Considerando, in
fatto ed in diritto
A. In
ordine
Gli accusati non si sono presentati al
dibattimento apertosi a __________ il 14.4.2008, dopo che regolare citazione
era loro stata intimata il 18.12.2007 al domicilio legale da loro indicato
presso il loro patrocinatore di allora, avv. __________.
È noto alle parti che, dopo l'aggiornamento del
dibattimento, per motivi alla Corte sconosciuti, gli accusati hanno messo fine
al rapporto con il precedente Difensore che li assisteva sin dall'autunno 1997
e hanno affidato la loro difesa all'avv. __________, il quale ha chiesto il
rinvio del dibattimento.
La sua istanza non ha potuto essere accolta nella
buona sostanza perché, per talune imputazioni, era imminente la prescrizione.
Dopo che la CRP, in data 26.2.2008, ha dichiarato
irricevibile il ricorso dell'avv. __________, quest'ultimo ha declinato il
mandato.
Nel seguito gli accusati si sono rivolti ad altri
legali, in particolare all'avv. __________, il quale ha dichiarato di assumere
il mandato solo se il dibattimento fosse stato rinviato, il che era -per i già
indicati motivi- impossibile.
In data 11.3.2008, la sottoscritta Presidente,
nel timore che il processo non potesse aver luogo, ha presentato al GIAR
istanza per la nomina di un difensore d'ufficio.
Con decreto dell'11.3.2008, il GIAR ha nominato
l'avv. DUF 1.
Il decreto di nomina è stato impugnato dagli
accusati e il ricorso è stato respinto dalla CRP in data 3.4.2008. Essi si sono
pure aggravati davanti all'alto Tribunale federale. Il Presidente della I Corte
di diritto pubblico, con decreto del 10.4.2008, non ha conferito effetto sospensivo
al ricorso.
Nel frattempo anche il patrocinatore d'ufficio ha
chiesto, senza esito, il rinvio del dibattimento, col che di nuovo della
questione è stata investita la CRP, che ha dichiarato irricevibile il ricorso
con decisione del 2.4.2008.
Con fax dell'11.4.2008 gli accusati hanno di
nuovo chiesto alla sottoscritta Presidente il rinvio del dibattimento. Tale
istanza è stata respinta lo stesso giorno 11.4.2008.
Nel corpo del loro scritto 11.4.2008 gli accusati
hanno preannunciato la loro intenzione di non presentarsi al dibattimento e ciò
perché sarebbe loro "stato impedito di avere un difensore che abbia
avuto il tempo necessario per prepararsi".
Con scritto 11.4.2008, il Difensore avv. DUF 1 ha
inviato al Tribunale un "memoriale" (pure datato 11.4.2008) volto a
motivare:
- l’assenza dal processo degli accusati,
- la posizione del Difensore al dibattimento.
Il memoriale è pervenuto alla sottoscritta
Presidente la mattina del 14.4.2008, ovvero poco prima dell'apertura del
dibattimento.
Aperto, alle ore 9:00 di lunedì 14.4.2008, il
dibattimento, e constatata l'assenza degli accusati, la Presidente, previa
verifica della regolarità delle citazioni, ha -come risulta dal verbale del
dibattimento- chiesto alle parti di esprimersi sulla questione dell'assenza
degli accusati, così come prescrive l'art. 312 CPP.
Il Difensore ha illustrato il suo memoriale
11.4.2008
e, in esito alle sue argomentazioni, ha chiesto:
- il rinvio del dibattimento,
- l'assunzione
di ulteriori prove, in particolare di una perizia contabile giudiziaria e
l'audizione del teste __________.
La rappresentante della Pubblica Accusa ed il
Patrono di parte civile, nelle rispettive allegazioni, si sono opposti al
rinvio e all'assunzione di ulteriori prove, chiedendo di far luogo al giudizio
contumaciale.
La sottoscritta Presidente, per quel che ne è
della domanda di rinvio, l'ha respinta dopo aver constatato che nel concreto
caso non sono dati gli estremi di cui all'art. 237 CPP. In particolare non
ricorrono né malattia degli accusati e/o del loro difensore, né altro loro
"grave impedimento". L'avv. DUF 1 è stato nominato dal GIAR
l'11.3.2008, previo avviso telefonico. Mancavano cinque settimane al
dibattimento, tempo più che sufficiente per studiare il dossier e preparare il
processo. Cose che l'avv. DUF 1 -come risulta dal suo memoriale e come da lui
dichiarato in aula- ha fatto. Se poi gli accusati hanno rifiutato di discutere
con lui a voce le imputazioni loro mosse, non è questione che può configurare
"grave impedimento". Non si dimentichi che il GIAR ha nominato agli
accusati come loro difensore un penalista esperto e sperimentato, che da sempre
pratica il diritto penale. Negli anni settanta egli ha lavorato come giudice
istruttore, nei primi anni ottanta come procuratore pubblico presso l'allora
Procura Pubblica sottocenerina. Dalla seconda metà degli anni ottanta, egli
esercita la libera professione ed è specializzato in cause penali.
In tali condizioni, il non aver gli accusati
gradito la di lui nomina a loro difensore non può di certo costituire
"grave impedimento", tale cioè da giustificare il rinvio di un
dibattimento già aggiornato dal 18.12.2007 e per il quale, per talune
imputazioni, è imminente la prescrizione. Senza dimenticare che il giudizio in
contumacia consente agli accusati di chiedere -attraverso l'istituto della
revoca- il rifacimento del processo.
Respinta l'istanza di rinvio, constatata la
regolarità delle citazioni, sentite le Parti, la sottoscritta Presidente, non
ravvisando nel caso di specie altro motivo idoneo a giustificare l'assenza
degli accusati, ha deciso di far luogo al giudizio contumaciale.
Indi essa ha nuovamente respinto le istanze del
difensore di ufficio intese ad ottenere l'allestimento di una perizia
finanziaria (in atti vi è la ricostruzione eseguita dal perito signor PE 1,
scelto dai signori AC 2, ed anche -per alcuni conti- una ricostruzione
dell'Efin) così come l'audizione del testo __________, per il quale neppure è
stato fornito l'indirizzo.
B. Nel
merito
1.
In
sede dibattimentale gli atti d'accusa sono stati partitamente esaminati per
quel che ne è della materialità delle cifre attraverso la deposizione del
perito di parte, signor PE 1, col che le stesse sono risultate essere corrette.
Per quel che ne è del dolo di AC 2, si ha che,
nei suoi verbali, egli ha esplicitamente dichiarato di aver impedito alle PC PC
2.
e PC 3 di prendere in consegna la loro quotaparte di averi depositati sul
conto "__________" "per ripicca" e ciò benché egli sia
sempre stato in chiaro sin dall'apertura del conto "__________" che
ai predetti apparteneva almeno la metà del saldo attivo della relazione a lui
affidata siccome intestatario della stessa.
Per quel che ne è del dolo di AC 1, si ha che
egli non ha mai negato di essere l'autore (diretto e/o indiretto) degli atti di
disposizione effettuati a fronte dei conti (non economicamente suoi!) "__________",
"__________" e "__________", a favore di se stesso, risp.
di conti di cui era il beneficiario. Solo li ha giustificati allegando di
essere egli stato creditore di PC 1 e dei di lei figli per 2,5 miliardi di lire
(cfr., per tutti, l'allegato 1 al suo verbale A 17), per cui gli averi di cui
si è appropriato gli sarebbero stati legittimamente dovuti.
PC 1 e il figlio PC 2 in aula hanno negato di
avere avuto, risp. di avere a tutt'oggi, debiti nei confronti di AC 1, il quale
li avrebbe, profittando dell'ampia fiducia e autonomia di cui godeva,
depauperati.
Stante che, a fronte di cospicui prelievi e/o
trasferimenti, effettuati con modalità diverse, dai conti "__________",
"__________" e "__________", per importi di oltre 2
miliardi di lire e di circa fr. 1'100'000.- nel periodo 4.8.1993 - 3.7.1997 (il
miliardo sottratto da "__________" il 5.9.1997 è stato il 7.11.1997
restituito e non viene quindi qui conteggiato), AC 1 non ha provato ma nemmeno
reso plausibili le asserite sue pretese, se ne deve dedurre che egli ha
commesso i reati descritti negli atti d'accusa del 6.7.2006 e del 2.10.2006.
Data la gravità della colpa oggettiva e
soggettiva dei condannati, essendo mancata loro ogni volontà di risarcire i
danni causati, non facendo essi ancor oggi comparsa al dibattimento, ne deriva
che le proposte di pena della Pubblica Accusa meritano di essere integralmente
accolte, così pure come le pretese delle parti civili. Il saldo attivo del
conto "__________" essendo in gran parte costituito da provento di
reato deve essere confiscato.
Rispondendo A. per
AC 1, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.5., 2., 3., 4.;
B. per AC 2,
affermativamente ai quesiti posti, tranne che ai quesiti n. 2 e 3
visti gli art. 3 e 8, 12, 24
cpv. 1, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 110 cpv. 4, 138 cifra 1, 146,
158.
cifra 1 cpv. 3, 251 cifra 1 CP;
8, 29, 30 Cost.;
6.
CEDU;
9.
e ss., 229, 233, 237, 265 e ss. 308 e ss., 316
e ss. CPP;
39.
TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, a __________, nel periodo 1995-1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, indebitamente impiegato in più occasioni a profitto proprio
e di terzi, valori patrimoniali affidatigli da PC 1, tramite procura generale
con diritto di firma individuale su relazioni di cui essa era avente diritto economico
presso __________ (ma di fatto gestite tramite __________) e presso __________,
abusando
della sua qualità di procuratore,
in
parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di relazioni
bancarie di cui era beneficiario economico, ed in parte mediante
indebiti prelevamenti a contanti,
per
importi di ITL 2'443'557'271.- (di cui ITL 1'017'624'000.- già rimborsati), di
DM 416'033.- e di CHF 170'000.-,
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa del 6.7.2006 e precisato
nei considerandi;
1.2
ripetuta
truffa
commessa a __________, nel periodo agosto
1993.
- aprile 1997,
a
scopo d’indebito profitto proprio e di terzi,
ripetutamente
ingannato con astuzia funzionari dell’ufficio cambi della __________, i quali
in dieci occasioni addebitando il conto __________ di PC 1 per NLG 20'000.-, DM
872'900.- CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, le cagionarono danni per tali
importi,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa del
6.7
;
1.3
amministrazione
infedele qualificata
siccome
commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________,
nel febbraio 1996,
nella sua
qualità di procuratore della relazione __________ presso __________
intestata alla PC PC 1,
intenzionalmente
violando i suoi doveri,
disponendo
il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ di proprietà di PC
1, omettendo di riversarle gli interessi in scadenza al 13 febbraio 1996,
arrecato un
danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-,
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa del 2.10.2006 e precisato nei
considerandi;
1.4
falsità
in documenti
commessa, a __________ e in Italia, in data imprecisata,
in relazione
all’allestimento della dichiarazione di data “__________”,
nei
modi descritti nell’atto d’accusa del 6.7.2006 e precisati nei
considerandi;
1.5
concorso
in ripetuta falsità in documenti
per avere, a __________, presso la __________,
ed in altre località,
nel periodo
agosto 1993 - aprile 1997,
agendo
a scopo di indebito profitto, in dieci occasioni,
concorso con funzionari della __________, in
particolare con il funzionario TE 2 nel far allestire fiches di cambio false
perché non riportanti ordini effettivamente impartiti ai valori di cambio ivi
indicati, nonché a far eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni
di acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa, risp. nel verbale del dibattimento e
precisato nei considerandi.
2.
AC 2 è autore
colpevole di appropriazione indebita
per avere, a __________,
nel periodo 3 settembre - 22 dicembre 1997,
allo scopo di
procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto, revocando in
data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre
1997, le procure rilasciate a favore di PC 2 e PC 3 sul conto __________ di cui
egli era il titolare, impedito l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL
984'918'500 a favore di un
conto familiare designato da PC 2, coavente diritto economico sui fondi e
successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, liquidati tutti gli
investimenti in essere, trasferito il saldo attivo pari a CHF 1'636'484.76 al
proprio conto __________ presso __________,
cagionando a PC
2.
e PC 3 un danno di CHF 818'242.38,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nei
considerandi.
3.
Di conseguenza,
3.1
AC
1.
è condannato, in contumacia:
3.1.1
alla pena
detentiva di anni tre (3);
3.1.2
a versare alla PC PC 1, l’importo di euro 1'620'665.90
(pari a CHF 2'579'125.-) e di CHF 273'000.- più interessi al 5% dal 21.7.1998 a
titolo di risarcimento del danno causato, nonchè CHF 146'666.- per onorari e
spese legali (pari a 2/3 della nota complessiva prodotta dall’avv. RC 1).
3.2
AC
2.
è condannato, in contumacia:
3.2.1
alla pena
detentiva di mesi diciotto (18);
3.2.2
a versare alle PC PC 2 e PC 3, l’importo di CHF 818'242,38 più
interessi al 5% dal 18.12.1997, nonché CHF 73'333.- per onorari e spese legali
(pari a 1/3 della nota complessiva prodotta dall’avv. RC 1).
4.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato
è impartito un periodo di prova di anni due (2).
5.
La tassa
di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono
poste in
ragione di 2/3 a carico di AC 1 e in ragione di 1/3 a carico di AC 2.
6.
Deduzion
fatta della tassa di giustizia, delle spese processuali, nonché dell’onorario
per la difesa d’ufficio dell’avv. DUF 1 se rimarrà impagata, è ordinata la
confisca del saldo attivo del conto n. __________ intestato a AC 1 c/o __________,
che viene assegnato per la rimanenza a parziale decurtazione del danno subito,
a PC 1.
È altresì
ordinata la confisca della dichiarazione “__________” a firma di PC 1.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo
per quanto attiente alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta
preliminare fr. 300.--
Traduzioni fr. 188.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'338.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 1'200.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 125.35
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 1'558.70
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 100.--
Traduzioni fr. 62.65
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 779.30
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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