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Decisione

72.2006.89

Ripetuto furto - sequestro di persona e rapimento - ripetuto abuso di autorità - ripetute vie di fatto - discriminazione razziale (reati commessi da parte di due agenti di polizia ai danni di alcuni a

19 giugno 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi. Così come non era casuale fingere di essere chiamati dalla centrale,

non appena si erano impossessati del denaro.

Grave,

per finire, per il profondo disprezzo che hanno avuto nei con fronti delle

vittime, trattate se non proprio come oggetto, quantomeno come persone di rango

inferiore.

c)

Nella graduatoria delle responsabilità AC 1 giunge

senz'altro in prima posizione. E' infatti lui ad essere il motore principale

dell'agire illecito. Non che AC 2 vada considerato, ben inteso, a rimorchio del

AC 1, ma è comunque quest'ultimo a rassicurarlo allorquando AC 2 si è spaventato

alla prospettiva di un'inchiesta, è comunque AC 1 che ha deciso ed ha dettato i

tempi del rapimento di PC 1 ed è, per finire AC 1 che ha tentato di coinvolgere

pure il collega __________ nelle sue malsane iniziative, sondando il terreno

circa la disponibilità di quest'ultimo, vantandosi di aver già picchiato in

modo gratuito e immotivato una persona di colore (verbale MP 17.10.05). Occorre

pure considerare i precedenti ed il fatto che già ha goduto in passato di

un'opportunità supplementare e meglio di essere assunto in polizia nonostante i

suoi precedenti. A ciò aggiungasi che AC 1 deve rispondere pure di

discriminazione razziale. Il concorso in questo caso non ha da essere

banalizzato poiché tale reato, pur essendo un delitto e non un crimine, è

comunque rivelatore di una persona che disprezza il diverso, che si atteggia a

rango superiore, con l'aggravante, in casu, ancora una volta che l'imputato ha

delinquito in servizio.

d)

A favore degli imputati è stata riconosciuta una certa collaborazione. AC

2, pur essendo stato il secondo a parlare, è apparso più lineare. AC 1 è stato

più reticente, cercando tutto sommato di sempre minimizzare le sue

responsabilità. Certo, da agenti della polizia che per professione devono stare

dalla parte della legge, fa specie che non si assumano immediatamente la

responsabilità delle loro azioni e che, anzi, per finire si avvalgano in alcuni

frangenti pure della facoltà di non rispondere. Ma il diritto di tacere e di

mentire è garantito dalla costituzione e l'esercizio di tale diritto non può

essere utilizzato per aggravare la colpa degli imputati, nemmeno quando si

tratta di tutori della legge. Per tale ragione la loro collaborazione va

giudicata discreta, a prescindere dalla funzione che rivestivano al momento del

loro arresto e durante le fasi istruttorie.

e)

A favore di AC 2 è stata considerata pure la sua

incensuratezza ed una carriera in polizia priva di provate violazioni dei suoi

doveri.

Egli,

riavuta la libertà, si è pure sottoposto ad un trattamento psicologico presso

uno psichiatra, con lo scopo di meglio elaborare l'accaduto e di capirne le

ragioni interiori. Tale fatto ha senz'altro inciso favorevolmente nella

commisurazione della pena poiché, più di ogni parola, è la prova concreta della

presa a carico delle proprie responsabilità.

Ulteriore

circostanza favorevole è stato considerato che ambedue, fatta eccezione per le

spese legali, hanno risarcito il danno alle parti civili.

Per

entrambi vi è, di poi, da considerare che la risocializzazione è già

intervenuta. Al di là delle scuse formali espresse da entrambi al termine del

dibattimento sia nei confronti delle parti lese sia nei confronti del corpo di

polizia e degli inquirenti, deve valere che AC 2 si è rimesso immediatamente al

lavoro nel ristorante gestito dai genitori mentre AC 1 svolge l'attività di

rappresentante di una ditta che vende software per la progettazione di cucine.

Aggiungasi

infine che i due imputati hanno già subito una certa condanna sociale per la

mediatizzazione dell'evento così come, in concreto AC 2, ha ricevuto subito

dopo il suo arresto, un SMS di profonda delusione da parte di un conoscente che

lo riteneva un esempio e che, per i fatti che ha saputo, ha perso la voglia di

postulare per entrare in polizia.

f)

Non è stata invece considerata una scusante il

fatto che i due, giovani, con scarsa esperienza, siano stati messi spesso in

pattuglia assieme. E' ben vero, come peraltro riconosciuto dal magistrato di

accusa nella sua pacata ed equilibrata requisitoria, che sarebbe auspicabile

che le pattuglie fossero sempre composte da almeno un agente con provata esperienza.

Tuttavia le contingenze legate alla carenza di personale fanno sì che le

pattuglie siano anche composte da soli giovani gendarmi, ma ciò non può di

tutta evidenza costituire una circostanza che limita la colpa di chi delinque

come hanno delinquito gli accusati. Il rispetto delle persone prima ancora di

quello delle istituzioni prescinde sia dall'età sia dall'esperienza. Certo, ci limitassimo

a dire che giustizia è fatta, pensando di aver punito due "mele

marce", senza fermarci a riflettere anche sulle modalità di assunzione

degli agenti e sulle verifiche, già al momento dell'entrata in funzione, non

solo delle loro attitudini tecniche ma anche e soprattutto di quelle morali,

non renderemmo un grande servizio alle istituzioni. In questo senso va pure un

invito agli inquirenti a mai - e non solo in questi casi - confondere, per

usare i termini del Comandante della polizia cantonale nella citata circolare,

collegialità - che significa semplicemente correttezza, nel bene ma anche nel

male, nei confronti dei colleghi - con omertà. Questo significa anche non più

dover leggere decisioni di NLP come quella del PGA Villa del 13 ottobre 2004,

che non solo non convincono nemmeno chi le deve emanare e suscitano amarezza,

ma che finiscono poi per dar forza a chi crede che la divisa è simbolo di impunità

e quindi indebolire la posizione di chi, ingiustamente accusato, viene

scagionato, mettendo sullo stesso piano l'innocente puro e la persona nei

confronti della quale, nonostante gravi indizi, non è stato possibile provare

la colpevolezza.

g)

Tutto ciò considerato e ben ponderato si

giustifica di condannare AC 1 ad una pena detentiva di venti mesi e AC 2 ad una

pena detentiva di quindici mesi. Per entrambi, stante la prognosi non

sfavorevole, le pene sono interamente sospese con un periodo di prova di quattro

anni per AC 1 e di tre anni per AC 2.

8. Per quanto concerne le pretese di parte civile, questo Presidente ha

condiviso l'obiezione dei difensori nel senso che la fattispecie non era di una

complessità tale da giustificare un collegio di patrocinatori che, quantunque

nel caso specifico non si sia in presenza di una doppia fatturazione, comporta

sia che sia sempre un maggiore dispendio di tempo, di guisa che ha disposto la

condanna dei prevenuti al pagamento di CHF 5'000.-, rinviando per il resto le

parti civili al competente foro civile.

Le spese sono poste a carico degli accusati in

solido (art. 9 CPP).

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti A. 2.,

B. 1.1.1.,

B. 1.1.2. e B. 2,

visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lit. d, 49, 51, 126, 139, 183 e

261bis

CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. ripetuto

furto

commesso

in almeno 8 occasioni, nel __________,

nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il

9.10.2005,

agendo in correità con AC 2,

per un importo complessivo di almeno CHF 520.--;

1.2. sequestro

di persona e rapimento

per

avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto

di accusa,

in correità con AC 2,

nell’ambito della loro funzione di agenti di

polizia cantonale,

a __________,

fingendo un regolare fermo per controllo di

polizia,

caricato sulla vettura di servizio PC 1

conducendolo in luogo più appartato, per

intimidirlo e derubarlo, privato lo stesso indebitamente della sua libertà di

movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari;

1.3. ripetuto

abuso di autorità

per

avere,

nelle circostanze di tempo e luogo di cui al

punto 1, rispettivamente di cui al punto 2 dell'atto di accusa,

agendo in correità con AC 2,

nella loro veste di agenti di polizia ______,

abusato dei poteri della loro carica alfine di

procurare a sé stessi un indebito profitto, rispettivamente per recar danno ad

altri, segnatamente:

1.3.1. nel __________,

nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005, in almeno 8 occasioni,

nell’espletamento dei loro normali compiti di

servizio,

finto dei regolari fermi e controlli di

richiedenti l’asilo,

per i quali non veniva effettuata alcuna verifica

delle generalità tramite la centrale operativa,

rispettivamente non veniva iscritto il relativo

intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e veniva

effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto,

quantificato complessivamente in un importo di

CHF 520.--;

1.3.2. a __________,

il 10.8.2005, verso le ore 22.00,

nell’espletamento dei loro normali compiti di

servizio,

privato senza motivo alcuno della libertà di movimento

del fermato PC 1,

inducendolo a salire sull’auto di servizio

per condurlo in luogo più appartato,

alfine di commettere nei suoi confronti azioni di

violenza;

1.4. ripetute

vie di fatto

per

avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto

di accusa,

in particolare dopo avere fermato PC 1,

e averlo condotto con l’auto, unitamente a AC 2,

in un luogo più appartato, commesso vie di fatto

contro di lui, colpendolo prima con una sberla al volto,

e in seguito con almeno tre spintoni sul petto,

una sberla dietro alla testa e un paio di calci

sul sedere,

come in parte figura dal certificato medico

12.8.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione

coscia bilaterale e temporale sinistro”;

1.5. abuso di

autorità

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto

di accusa,

nella sua veste di agente di polizia ______,

abusato della propria carica a scopo di recar

danno ad altri,

in particolare nell’espletamento dei suoi normali

compiti di servizio, colpito PC 1 con una sberla al volto,

tre spintoni sul petto, una sberla dietro alla

testa e un paio

di calci sul sedere,

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

1.6. discriminazione

razziale

per

avere, il 9.10.2005, a __________,

pubblicamente, in modo lesivo della dignità

umana,

discreditato e discriminato tramite fatti e

parole PC 2,

per la sua etnia, insultandolo di “negro di

merda” ed incitandolo a tornare nel suo paese,

e meglio

come descritto nel decreto non motivato emanato il 19 settembre 2006 dalla

Camera dei ricorsi penali.

Considerandi

2.

AC 2 è

autore colpevole di:

2.1

ripetuto furto

commesso

in almeno 8 occasioni, nel __________,

nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il

9.10

,

agendo in correità con AC 1,

per un importo complessivo di almeno CHF 520.--;

2.2

sequestro

di persona e rapimento

per

avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto

di accusa,

in correità con AC 1,

nell’ambito della loro funzione di agenti di

polizia ______,

a __________,

fingendo un regolare fermo per controllo di

polizia,

caricato sulla vettura di servizio PC 1

conducendolo in luogo più appartato, per

intimidirlo e derubarlo, privato lo stesso indebitamente della sua libertà di

movimento per un tragitto di circa 1'400 metri lineari;

2.3

ripetuto

abuso di autorità

per

avere,

nelle circostanze di tempo e luogo di cui al

punto 1, rispettivamente di cui al punto 2 dell'atto di accusa,

agendo in correità con AC 1,

nella loro veste di agenti di polizia cantonale,

abusato dei poteri della loro carica

alfine di procurare a sé stessi un indebito

profitto, rispettivamente per recar danno ad altri,

segnatamente:

2.3.1

nel __________,

nel periodo compreso tra il 10.8.2005 e il 9.10.2005, in almeno 8 occasioni,

nell’espletamento dei loro normali compiti di

servizio,

finto dei regolari fermi e controlli di

richiedenti l’asilo, per i quali non veniva effettuata alcuna verifica delle

generalità tramite la centrale operativa, rispettivamente non veniva iscritto

il relativo intervento nel giornale cantonale della polizia “Jour” e

veniva effettuata una perquisizione personale ai fini esclusivamente di furto,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto, quantificato complessivamente in

un importo di CHF 520.--;

2.3.2

a __________,

il 10.8.2005, verso le ore 22.00,

nell’espletamento dei loro normali compiti di

servizio,

privato

senza motivo alcuno della libertà di movimento del fermato PC 1, inducendolo a

salire sull’auto di servizio per condurlo in luogo più appartato,

alfine di commettere nei suoi confronti azioni di

violenza;

2.4

vie di

fatto

per

avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto

di accusa,

in particolare dopo avere fermato PC 1,

e averlo condotto con l’auto, unitamente a AC 1,

in un luogo più appartato, commesso vie di fatto

contro di lui, colpendolo con almeno un calcio, come in parte risulta dal

certificato medico 12.8.2005 rilasciato dall‘Ospedale __________ e attestante “contusione

coscia bilaterale e temporale sinistro”;

2.5

abuso di

autorità

per

avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. dell'atto

di accusa,

nella sua veste di agente di polizia cantonale,

abusato della propria carica a scopo di recar

danno ad altri,

in particolare nell’espletamento dei suoi normali

compiti di servizio, colpito PC 1 con almeno un calcio,

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

Di conseguenza,

3.1

AC 1 è condannato:

3.1.1

alla pena detentiva

di 20 (venti) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

AC 2 è condannato:

3.2.1

alla pena detentiva

di 15 (quindici) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L'esecuzione

della pena detentiva inflitta a:

4.1

AC 1 è

interamente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro);

4.2

AC 2 è

interamente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.

AC 1 e AC

2.

sono condannati, in solido a versare alle parti civili l'importo di CHF

5'000.-- (cinquemila).

Per il

resto le parti civili sono rinviate al foro civile.

6.

La tassa

di giustizia di CHF 600.-- (seicento) e le spese processuali sono poste, in

solido, a carico dei condannati in ragione di metà ciascuno.

7.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'400.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 50.--

fr. 2'050.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 700.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 1'025.--

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 700.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 1'025.--

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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