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Decisione

72.2006.91

Violazioni alla circolazione stradale

22 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

91 cpv. 1 LCStr, art. 91a cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 90/2006 del 03 agosto 2006, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

sostituto procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore di fiducia avv. DF 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:30.

Sentiti § Il Sostituto Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che in concreto una sanzione

pecuniaria non avrebbe alcun effetto deterrente, chiede, in considerazione

della gravità dei reati e dei trascorsi dell’imputato, la sua condanna a 10

mesi di pena detentiva.

In considerazione del buon comportamento tenuto dall’imputato

nell’anno appena trascorso e del buon esito delle terapie e dei controlli cui

egli si sta sottoponendo, postula che la pena detentiva venga sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.

Non chiede l’esecuzione del residuo della precedente pena ma il

prolungamento di un anno del relativo periodo di prova.

Chiede che l’imputato venga, poi, sottoposto al patronato penale.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la difficile

situazione patita dal suo assistito e sottolinea come i reati siano stati

commessi dal suo assistito in un periodo estremamente difficile e tormentato e

che ora sembra in procinto di risolversi ed auspica, pertanto, che la pena che

gli verrà inflitta sia di aiuto e stimolo per questa ripresa.

Si rimette pertanto alla decisione della Presidente della Corte

chiedendo una pena pecuniaria, alternativamente una pena detentiva inferiore a

10 mesi e, comunque, sospesa condizionalmente.

Non si oppone ad un lungo periodo di prova.

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle

parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. guida in

stato di inattitudine, ripetuta

per avere

l’ 8 agosto 2005,

rispettivamente il 19 ottobre 2005,

in territorio __________,

condotto un veicolo

a motore in stato di ebrietà?

1.2. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi

l’8 agosto 2005

in territorio __________

intenzionalmente opposto alla

prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall’autorità per la

determinazione dell’alcolemia?

1.3. ripetuta guida nonostante

la revoca

per avere

l’8 agosto 2005, il 19 ottobre

2005 il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,

in territorio di __________

condotto veicoli a motore

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 07.02.2005 per

tempo indeterminato?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

deve essere ordinata l’esecuzione del residuo di pena?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4

CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente

sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito numero 3;

visti gli art. 12, 19, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 89 CP;

91.

e 91a

Lcstr.;

9.

e segg. (260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

guida in

stato di inattitudine, ripetuta

per avere

l’ 8 agosto 2005,

rispettivamente il 19 ottobre 2005,

in territorio __________,

condotto un veicolo

a motore in stato di ebrietà;

1.2

elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi

l’8 agosto 2005

in territorio __________

intenzionalmente

opposto alla prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall’autorità per la

determinazione dell’alcolemia;

1.3

ripetuta

guida nonostante la revoca

per avere

l’8 agosto 2005, il 19 ottobre

2005.

il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,

in territorio di __________

condotto veicoli a motore

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 07.02.2005 per

tempo indeterminato;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 8 (otto) mesi;

2.2

al

pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 5 (cinque) anni.

4.

Non è ordinata il

ripristino dell’esecuzione ma il relativo periodo di prova è prolungato di un

anno.

5.

Il condannato è sottoposto

al Patronato penale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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