72.2006.91
Violazioni alla circolazione stradale
22 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2006.91
Data decisione, Autorità:
22.02.2007, PENAL
Titolo:
Violazioni alla circolazione stradale
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 95 cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
72.2006.91
Lugano,
22 febbraio 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretario:
Alessandro Guidini, dott.iur.
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta guida in stato
di inattitudine
per avere,
l’8 agosto 2005,
rispettivamente il 19 ottobre 2005,
in territorio di __________,
condotto il veicolo a
motore marca Ford Escort targato
TI rispettivamente il veicolo a motore marca Mazda E 2200 targato TI in stato
di ebrietà
(test etanografico
positivo nella misura del 2.58 g/kg l’8 agosto 2005; alcolemia: min. 0.80 -
max. 1,28 g/kg il 19 ottobre 2005);
2. elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi,
l’8 agosto 2005,
in territorio di __________,
intenzionalmente opposto
alla prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall'autorità per la
determinazione dell'alcolemia, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
3. ripetuta guida
nonostante la revoca
per avere,
l’8 agosto 2005, il 19
ottobre 2005, il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,
in territorio di __________,
condotto i veicoli a
motore marca Ford Escort targato TI, marca Mazda E 2200 targato TI e marca
Ford Escort targato TI,
sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 7.02.2005 per tempo indeterminato;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
Fatti
91 cpv. 1 LCStr, art. 91a cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 90/2006 del 03 agosto 2006, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
sostituto procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore di fiducia avv. DF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:30.
Sentiti § Il Sostituto Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che in concreto una sanzione
pecuniaria non avrebbe alcun effetto deterrente, chiede, in considerazione
della gravità dei reati e dei trascorsi dell’imputato, la sua condanna a 10
mesi di pena detentiva.
In considerazione del buon comportamento tenuto dall’imputato
nell’anno appena trascorso e del buon esito delle terapie e dei controlli cui
egli si sta sottoponendo, postula che la pena detentiva venga sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.
Non chiede l’esecuzione del residuo della precedente pena ma il
prolungamento di un anno del relativo periodo di prova.
Chiede che l’imputato venga, poi, sottoposto al patronato penale.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la difficile
situazione patita dal suo assistito e sottolinea come i reati siano stati
commessi dal suo assistito in un periodo estremamente difficile e tormentato e
che ora sembra in procinto di risolversi ed auspica, pertanto, che la pena che
gli verrà inflitta sia di aiuto e stimolo per questa ripresa.
Si rimette pertanto alla decisione della Presidente della Corte
chiedendo una pena pecuniaria, alternativamente una pena detentiva inferiore a
10 mesi e, comunque, sospesa condizionalmente.
Non si oppone ad un lungo periodo di prova.
La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle
parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. guida in
stato di inattitudine, ripetuta
per avere
l’ 8 agosto 2005,
rispettivamente il 19 ottobre 2005,
in territorio __________,
condotto un veicolo
a motore in stato di ebrietà?
1.2. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi
l’8 agosto 2005
in territorio __________
intenzionalmente opposto alla
prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall’autorità per la
determinazione dell’alcolemia?
1.3. ripetuta guida nonostante
la revoca
per avere
l’8 agosto 2005, il 19 ottobre
2005 il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,
in territorio di __________
condotto veicoli a motore
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 07.02.2005 per
tempo indeterminato?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
deve essere ordinata l’esecuzione del residuo di pena?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4
CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente
sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito numero 3;
visti gli art. 12, 19, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 89 CP;
91.
e 91a
Lcstr.;
9.
e segg. (260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
guida in
stato di inattitudine, ripetuta
per avere
l’ 8 agosto 2005,
rispettivamente il 19 ottobre 2005,
in territorio __________,
condotto un veicolo
a motore in stato di ebrietà;
1.2
elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi
l’8 agosto 2005
in territorio __________
intenzionalmente
opposto alla prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall’autorità per la
determinazione dell’alcolemia;
1.3
ripetuta
guida nonostante la revoca
per avere
l’8 agosto 2005, il 19 ottobre
2005.
il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,
in territorio di __________
condotto veicoli a motore
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 07.02.2005 per
tempo indeterminato;
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 8 (otto) mesi;
2.2
al
pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di 5 (cinque) anni.
4.
Non è ordinata il
ripristino dell’esecuzione ma il relativo periodo di prova è prolungato di un
anno.
5.
Il condannato è sottoposto
al Patronato penale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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