Lexipedia

Decisione

72.2006.92

infrazione LFStup (venduto 160 gr cocaina e 110 marijuana), contravvenzione LFStup, violazione LCS

18 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto

d’accusa, la condanna ad una pena detentiva di 10 mesi sospesi per 3 anni e la

comminazione di una multa di fr. 1500.- Chiede altresì il sequestro della

canapa e si rimette al giudizio della Corte per l’eventuale sequestro del

telefono cellulare.

§ Il Difensore,

il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo

patrocinato. Sottolinea la collaborazione fornita dal suo assistito e gli

sforzi fatti dallo stesso per riprendere in mano la sua vita. Egli adesso è

uscito dal mondo della droga ed ha una vita stabile. Osserva inoltre come

l’accusato abbia delinquito per finanziare il proprio consumo. Tenuto conto del

consumo dell’accusato, il difensore chiede il riconoscimento dell’attenuante

della scemata imputabilità, di grado medio. Rinuncia invece ad invocare il

sincero pentimento, ma domanda si tenga nondimeno conto della disponibilità di AC

1 nei confronti degli inquirenti.

In relazione al punto 3 AA contesta l’eccessiva velocità dello

stesso e di conseguenza il reato ascrittogli. L’incidente deve essere imputato

alla concolpa del conducente dell’autoveicolo. Quo al punto 4 AA osserva come

l’ottenimento della licenza per motoveicoli non avrebbe richiesto un ulteriore

esame ma solo l’inoltro di una richiesta formale.

La difesa conclude pertanto chiedendo una sensibile riduzione

della pena proposta dall’accusa e che si rinunci alla comminazione di una

multa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1 infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

dal 2003 al 7

luglio 2005, a Biasca, Bellinzona, Bodio e altre località della regione

Bellinzona e Tre Valli,

1.1.1 procurato a terzi, offerto, e venduto almeno 160 grammi di

cocaina?

1.1.2 venduto 100 grami di

marijuana?

1.2 contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 18 gennaio 2004 al 7 luglio 2005, a Biasca, Bellinzona e altre

località, consumato ca. 300 grammi di cocaina, nonché 200 grammi di marijuana?

1.3 infrazione alle norme

della circolazione

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza

del proprio motoveicolo e colliso con la vettura Volvo V40

TI?

1.4 circolazione senza licenza

di condurre

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna SM SM 610, cc125,

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?

1.5 conducenti senza

l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna, senza licenza di circolazione e

la targa di controllo richiesta, sapendo che non sussisteva la prescritta

assicurazione RC?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Ha egli agito in stato di

scemata imputabilità?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

4.

Deve essere ordinata la

confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48,

48a, 49, 51, 69 CP;

19.

cifra1, 19a LFstup;

26, cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv, 1, 90 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra

2.

cpv. 1 LCS, art 4 cpv. 1 ONC;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

dal 2003 al 7

luglio 2005,

a Biasca,

Bellinzona, Bodio e altre località della regione Bellinzona e Tre Valli,

1.1.1

procurato a terzi, offerto, e venduto almeno 160 grammi di

cocaina;

1.1.2

venduto 100 grami di

marijuana;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 18 gennaio 2004 al 7 luglio 2005,

a Biasca, Bellinzona e altre località,

consumato ca. 300 grammi di cocaina, nonché 200 grammi di

marijuana;

1.3

infrazione alle norme

della circolazione

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza del proprio

motoveicolo e colliso con la vettura Volvo V40 TI;

1.4

circolazione senza licenza

di condurre

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna SM SM 610, cc125,

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.5

conducenti senza

l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna,

senza licenza di circolazione e la targa di controllo richiesta,

sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione RC;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, avendo

agito, in parte, in stato di scemata imputabilità, trattandosi di pena

parzialmente aggiuntiva a quella di 14 giorni di detenzione inflittagli dal

Bezirksanwaltschaft B1 __________ con sentenza del 21.1.2003 ed a quella di 30

giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del Ministero pubblico

del Cantone Ticino del 20.10.2003,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9

(nove) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento di una multa di fr. 200.-

2.3

al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3.

4.

E’ ordinata la confisca e

la distruzione di 3 grammi lordi di canapa, menzionati nell’atto d’accusa,

mentre che il telefono Siemens e la scheda SIM Sunrise sono dissequestrati in

favore del prevenuto.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 338.40

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 788.40

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster