72.2006.92
infrazione LFStup (venduto 160 gr cocaina e 110 marijuana), contravvenzione LFStup, violazione LCS
18 gennaio 2007Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
72.2006.92
Data decisione, Autorità:
18.01.2007, PENAL
Titolo:
infrazione LFStup (venduto 160 gr cocaina e 110 marijuana), contravvenzione LFStup, violazione LCS
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 90 LCSTR
art. 19 cpv. 1 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2006.92
Lugano,
18 gennaio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Riviera
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 7 al 25 luglio 2005;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
1.1 per avere
a Biasca, Bellinzona, Bodio e
altre località della regione Bellinzonese e Tre Valli,
dal 2003 al 7
luglio 2005,
senza essere
autorizzato,
in diverse
circostanze,
procurato, offerto, rispettivamente
venduto al prezzo di fr. 100.--/150.-- il grammo, a diversi consumatori locali
fra i quali __________ nonché altre tre persone non identificate, almeno grammi
160 di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
sostanza precedentemente
acquistata segnatamente da __________;
1.2 per avere
a Biasca,
nel corso del
2003,
senza essere
autorizzato,
venduto a tale non meglio
identificato “__________” ca. 100 grammi di marijuana, sostanza ottenuta dalla
coltivazione in proprio di 5 piante di canapa;
reato previsto
dall’art. 19 cifra 1 LS;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere
a Biasca,
Bodio, Bellinzona e altre località,
dal 2003 al 7
luglio 2005,
senza essere
autorizzato,
consumato personalmente ca.
550/600 grammi di cocaina, sostanza acquistata nelle circostanze di cui al p.to
1.1 del presente atto di accusa, nonché ca. 400 grammi di marijuana;
reato previsto dall’art.
19a LS;
3. infrazione alle norme della
circolazione
per avere,
ad Anzonico, l’8 agosto 2005,
nell’abbordare una curva per lui
piegante a destra, a causa dell’eccessiva velocità inadeguata al tipo di strada
(strada di montagna), perdendo la padronanza del suo motoveicolo marca
Husqvarna e andando a collidere contro la vettura Volvo V40 targata TI
condotta da PL 1, infranto le norme della circolazione stradale;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 v. LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1,
31 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr, art. 4 cpv. 1 ONC;
4.
circolazione senza licenza di condurre
per avere, ad
Anzonico, l’8 agosto 2005, condotto il motoveicolo Husqvarna SM 610, cc 125,
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;
5. conducenti senza
l'assicurazione di responsabilità civile
per aver,
ad Anzonico, l’8 agosto 2005,
condotto il motoveicolo Husqvarna, senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste sapendo che non
sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
reato
previsto dall'art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto
d'accusa 91/2006 del 4 agosto 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale osserva come le imputazioni dell’atto d’accusa non siano
in sostanza contestate. Da atto della volontà di redimersi dell’imputato e
sottolinea i progressi fatti dallo stesso dopo il suo rilascio.
Fatti
Il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto
d’accusa, la condanna ad una pena detentiva di 10 mesi sospesi per 3 anni e la
comminazione di una multa di fr. 1500.- Chiede altresì il sequestro della
canapa e si rimette al giudizio della Corte per l’eventuale sequestro del
telefono cellulare.
§ Il Difensore,
il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo
patrocinato. Sottolinea la collaborazione fornita dal suo assistito e gli
sforzi fatti dallo stesso per riprendere in mano la sua vita. Egli adesso è
uscito dal mondo della droga ed ha una vita stabile. Osserva inoltre come
l’accusato abbia delinquito per finanziare il proprio consumo. Tenuto conto del
consumo dell’accusato, il difensore chiede il riconoscimento dell’attenuante
della scemata imputabilità, di grado medio. Rinuncia invece ad invocare il
sincero pentimento, ma domanda si tenga nondimeno conto della disponibilità di AC
1 nei confronti degli inquirenti.
In relazione al punto 3 AA contesta l’eccessiva velocità dello
stesso e di conseguenza il reato ascrittogli. L’incidente deve essere imputato
alla concolpa del conducente dell’autoveicolo. Quo al punto 4 AA osserva come
l’ottenimento della licenza per motoveicoli non avrebbe richiesto un ulteriore
esame ma solo l’inoltro di una richiesta formale.
La difesa conclude pertanto chiedendo una sensibile riduzione
della pena proposta dall’accusa e che si rinunci alla comminazione di una
multa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
dal 2003 al 7
luglio 2005, a Biasca, Bellinzona, Bodio e altre località della regione
Bellinzona e Tre Valli,
1.1.1 procurato a terzi, offerto, e venduto almeno 160 grammi di
cocaina?
1.1.2 venduto 100 grami di
marijuana?
1.2 contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 18 gennaio 2004 al 7 luglio 2005, a Biasca, Bellinzona e altre
località, consumato ca. 300 grammi di cocaina, nonché 200 grammi di marijuana?
1.3 infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
l’8 agosto 2005, ad Anzonico,
a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza
del proprio motoveicolo e colliso con la vettura Volvo V40
TI?
1.4 circolazione senza licenza
di condurre
per avere,
l’8 agosto 2005, ad Anzonico,
condotto il motoveicolo Husqvarna SM SM 610, cc125,
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?
1.5 conducenti senza
l’assicurazione di responsabilità civile
per avere,
l’8 agosto 2005, ad Anzonico,
condotto il motoveicolo Husqvarna, senza licenza di circolazione e
la targa di controllo richiesta, sapendo che non sussisteva la prescritta
assicurazione RC?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
Considerandi
2.
Ha egli agito in stato di
scemata imputabilità?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
4.
Deve essere ordinata la
confisca di quanto in sequestro?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48,
48a, 49, 51, 69 CP;
19.
cifra1, 19a LFstup;
26, cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv, 1, 90 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra
2.
cpv. 1 LCS, art 4 cpv. 1 ONC;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
dal 2003 al 7
luglio 2005,
a Biasca,
Bellinzona, Bodio e altre località della regione Bellinzona e Tre Valli,
1.1.1
procurato a terzi, offerto, e venduto almeno 160 grammi di
cocaina;
1.1.2
venduto 100 grami di
marijuana;
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 18 gennaio 2004 al 7 luglio 2005,
a Biasca, Bellinzona e altre località,
consumato ca. 300 grammi di cocaina, nonché 200 grammi di
marijuana;
1.3
infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
l’8 agosto 2005, ad Anzonico,
a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza del proprio
motoveicolo e colliso con la vettura Volvo V40 TI;
1.4
circolazione senza licenza
di condurre
per avere,
l’8 agosto 2005, ad Anzonico,
condotto il motoveicolo Husqvarna SM SM 610, cc125,
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
1.5
conducenti senza
l’assicurazione di responsabilità civile
per avere,
l’8 agosto 2005, ad Anzonico,
condotto il motoveicolo Husqvarna,
senza licenza di circolazione e la targa di controllo richiesta,
sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione RC;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza, avendo
agito, in parte, in stato di scemata imputabilità, trattandosi di pena
parzialmente aggiuntiva a quella di 14 giorni di detenzione inflittagli dal
Bezirksanwaltschaft B1 __________ con sentenza del 21.1.2003 ed a quella di 30
giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del Ministero pubblico
del Cantone Ticino del 20.10.2003,
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 9
(nove) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento di una multa di fr. 200.-
2.3
al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3.
4.
E’ ordinata la confisca e
la distruzione di 3 grammi lordi di canapa, menzionati nell’atto d’accusa,
mentre che il telefono Siemens e la scheda SIM Sunrise sono dissequestrati in
favore del prevenuto.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PL 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 338.40
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 788.40
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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