72.2006.94
Ripetuto furto ai danni di una banca ad opera di dipendenti (per complessivi fr 720'000.-), falsitâ in documenti, favoreggiamento consumato e tentato
27 marzo 2007Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2006.94
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, PENAL
Titolo:
Ripetuto furto ai danni di una banca ad opera di dipendenti (per complessivi fr 720'000.-), falsitâ in documenti, favoreggiamento consumato e tentato
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FAVOREGGIAMENTO
FURTO
art. 139 CPS
art. 251 CPS
art. 305 CPS
Incarto n.
72.2006.94
Mendrisio,
27 marzo 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e
domiciliato a
detenuto
dal 30 ottobre 2000 al 11 dicembre 2000;
2. AC
2
e
domiciliato a
detenuto dal 16 novembre
2000 al 1 dicembre 2000;
prevenuti colpevoli di:
Fatti
A.
AC 1 individualmente
1. Ripetuto furto,
per
avere,
a
__________,
presso
la banca __________,
sede
quartiere __________,
nel
periodo inizio inizio 1998 – fine ottobre 2000,
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente
sottratto al fine di appropriarsene denaro contante,
per
un importo complessivo pari a fr. 720'000.00,
segnatamente
per avere,
durante
lo svolgimento della sua attività di cassiere,
in
un numero imprecisato di occasioni,
ripetutamente
sottratto dalla cassa centrale del PC 1, al fine di appropriarsene,
varie
somme di denaro,
prelevandole
direttamente dalla cassa in contanti e
trattenendole
per sé in alcune occasioni, rispettivamente, in altre occasioni,
versandole a favore del proprio conto corrente presso PC 1, facendo
capo, per il versamento, alla cassa del collega,
approfittando di momentanee assenze,
provocando
in tal modo un ammanco di cassa complessivo pari a fr. 720'000.00,
denaro
utilizzato per rimediare a perdite accumulate nell’ambito di investimenti, per
spese personali, condurre una vita agiata e per il gioco d’azzardo;
Considerandi
2.
Ripetuta falsità in
documenti
per
avere,
a
__________,
presso
la banca PC 1,
sede
quartiere __________,
nel
periodo inizio inizio 1998 - fine ottobre 2000,
al
fine di procacciare a sé un indebito vantaggio,
ripetutamente
formato un documento falso, abusato dell’altrui firma autentica o segno a
mano autentico, per formare un documento suppositizio, nonché
attestato in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso
di tale documento,
e
meglio per avere,
durante
lo svolgimento della sua attività di cassiere,
ripetutamente
indicato, inserendoli nel libro cassa, importi in realtà non presenti in
cassa, al fine di occultare l’ammanco,
nonché
ripetutamente allestito fiches di prelevamento e di versamento
fittizie, al solo scopo di occultare, durante le revisioni di cassa,
l'ammanco via via creatosi ad opera sua in cassa, segnatamente:
2.1
nel periodo metà 1998
- dicembre 1998, allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento
fittizio per un ammontare non meglio precisato, ma contenuto fra i fr.
230'000.00 e i fr. 340'000.00, fiche sottoscritta dall’avente diritto di firma
della relazione __________ e consegnato tale fiche al suo collega di cassa, AC
2, affinché potesse utilizzarla in sua assenza, in caso di revisione contabile;
2.2
il 26.11.1998,
allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr.
337'000.00 dal proprio conto no. 706447-81, allo scopo di fare quadrare la
contabilità di cassa durante una revisione contabile e, il giorno successivo,
allestito una fiche di versamento di fr. 340'000.00 a favore del proprio conto,
fittizia per l'importo di fr. 337'000.00, mentre reale per l'Importo di fr.
3'000.00 (a fronte però di un prelevamento indebito di cassa),
2.3
il 17.10.2000,
allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr.
720'000.00 dalla relazione bancaria della mamma __________, attestando altresì
sulla medesima la necessaria autorizzazione all’operazione, in realtà mai
concessa, da parte di un funzionario dirigente, allo scopo di fare quadrare la
contabilità di cassa durante una revisione contabile ed allestito, il giorno
successivo, una fiche di versamento di fr. 722'500.00 a favore della relazione
della madre, fittizia per l’importo di fr. 720'000.00, mentre reale per
l’importo di fr. 2'500.00, prelevati dal suo conto;
B. AC
2.
individualmente
1.
Ripetuto favoreggiamento
per
avere,
a
__________,
presso
la banca PC 1,
sede
quartiere __________, nel periodo estate1999 – fine ottobre 2000, quale
cassiere e dipendente del PC 1, ripetutamente sottratto il collega AC 1 ad atti
di un procedimento penale, aiutandolo in caso di necessità ad occultare
l’ammanco via via creatosi ad opera dello stesso AC 1, come
meglio descritto sub. A.1 e pari, a fine ottobre 2000, a fr.
720'000.00,
segnatamente
per avere,
all’occasione
di controlli dei revisori effettuati sulle singole casse,
ripetutamente
permesso a AC 1 di prelevare direttamente dalla sua cassa,
oppure
operato travasi di cassa, consegnando a AC 1 del denaro contante,
corrispondente all’ammanco, affinché lo mettesse
in cassa,
inoltre,
nei periodi di assenza di AC 1 per ferie, utilizzato in almeno
un’occasione una fiche fittizia di prelevamento, allestita da AC 1 e
sottoscritta dall’avente diritto di firma della relazione __________, rispettivamente
all’occasione di un controllo dei revisori effettuato contemporaneamente
sulle due casse, operato trasferimenti di banconote e ristorni fra la
sua cassa e quella in uso a AC 1,
nonché operato un prelevamento
di fr. 480'000.00 dalla relazione __________, operazione immediatamente
stornata dopo essersi reso conto che non poteva consegnare l’importo in contanti
a AC 1, a causa della presenza dei revisori contabili;
il
tutto, al fine di far quadrare la contabilità di cassa, occultare in tal modo
l’ammanco esistente e dunque sottrarre il collega AC 1 all’apertura di un
procedimento penale;
2.
Ripetuta
falsità in documenti
per avere,
a
__________,
presso
la banca PC 1,
sede
quartiere __________,
nel
periodo inizio autunno 1998 - fine ottobre 2000,
al
fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio,
ripetutamente
formato un documento falso, abusato dell’altrui firma autentica o segno a
mano autentico per formare un documento suppositizio, nonché
attestato in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso
di tale documento,
e
meglio per avere,
durante
lo svolgimento della sua attività di cassiere,
in
più occasioni indicato nel libro cassa, importi in realtà non presenti
in cassa, al fine di occultare l’ammanco operato da AC 1, durante
l’assenza di quest’ultimo per ferie,
inoltre,
allestito in data 3.5.2000 una fiche di prelevamento attestante un
prelevamento di fr. 480'000.00 dalla relazione __________, operazione non
richiesta dal titolare della relazione, all’unico scopo di
fare quadrare la contabilità di cassa durante una
revisione contabile,
C. AC
1.
e AC 2 in correità
1.
Falsità in documenti
per avere,
a
__________,
presso
la banca PC 1,
sede
quartiere __________,
agendo in correità fra di
loro, in data 09.06.1999, al fine di procacciare a AC 1 un indebito
vantaggio,
formato
un documento falso, nonché attestato in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso di tale documento, e
meglio allestito ed utilizzato una fiche di prelevamento
attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.00,
facendola sottoscrivere dall’avente diritto di firma della
relazione __________, allo scopo di fare quadrare la contabilità di
cassa durante una revisione contabile ed allestito, il giorno successivo,
una fiche di versamento attestante un versamento fittizio
a favore della relazione __________ per lo stesso importo;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati
previsti art. 139 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 305 CP;
e meglio come descritto nell'atto
d'accusa 87/2006 del 7 agosto 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ § L'accusato
AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
§ L’accusato
AC 2 assistito dal difensore di fiducia
avv. DF 2.
§ Il
rappresentante della PC PC 1, __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 13:50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale ripercorre i fatti oggetto dell’atto d’accusa e ricorda
il modus operandi seguito dai due imputati. Sottolinea l’intensità criminale e
l’assenza di scrupoli messa in atto da AC 1 e le motivazioni, riprovevoli, che
hanno spinto lo stesso a delinquere coinvolgendo anche terze persone. L’importo
sottratto è importante; egli ha oltretutto tradito la fiducia della sua datrice
di lavoro. La colpa di AC 1 è grave. A suo favore il PP menziona la sua
incensuratezza, la buona collaborazione ed il lungo tempo trascorso; dai fatti
in esame inoltre AC 1 non ha più interessato la giustizia.
Per AC 2 il PP ricorda come questi invece di denunciare AC 1 ha
fornito un aiuto attivo. Se è vero che egli ha iniziato a delinquere su
richiesta di AC 1, egli l’ha però fatto coscientemente. L’accusa rileva come
parte del reato di favoreggiamento imputato al AC 2 nell’AA è prescritto; i
fatti a lui imputabili partono dal 3 maggio 2000. A suo favore il PP menziona
la collaborazione, l’incensuratezza, il lungo tempo trascorso ed il fatto che
egli non ha tratto beneficio dai reati.
Pertanto, confermato integralmente l’atto d’accusa con le
modifiche dovuta alla prescrizione dei reati indicati in precedenza, il PP
conclude chiedendo:
- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi, sospesa
per 3 anni;
- per AC 2 la condanna ad una pena pecuniaria di 180 aliquote da
fr. 30.- cadauna, sospesa per 2 anni, e ad una multa effettiva di fr. 1000.-.
§ La PC, la quale si associa alle richieste dell’accusa
e chiede la conferma della propria istanza.
§ Il Difensore di AC
2.
(avv. DF 2), il quale pone in risalto la personalità del suo assistito e
lo stato d’animo in cui questi si trovava al momento in cui è stato coinvolto
da AC 1 nelle sue malversazioni. Egli ha sì sbagliato nel coprire AC 1 ma
difficilmente avrebbe potuto agire diversamente. La difesa sottolinea anche le
mancanze organizzative all’interno della Banca. Il difensore lamenta delle
lacune in ambito istruttorio imputabili al ministero pubblico e la violazione
del principio di celerità. Dal punto di vista giuridico contesta l’imputazione
di cui al punto A 1 AA e osserva come AC 1, nella sua veste di cassiere, sia
responsabile di appropriazione indebita e non di furto. AC 2, non avendo
l’affidamento della cassa di AC 1, può se del caso essere accusato di
complicità in appropriazione indebita. Egli contesta altresì le altre
imputazioni a carico di AC 2. In relazione al punto B 1 osserva come il
favoreggiamento sia un reato contro l’amministrazione della giustizia;
l’intenzione del suo patrocinato era però quella di salvare se stesso, di
evitare il licenziamento di AC 1 ma non certo quello di sottrarre quest’ultimo
ad un’inchiesta penale. Non essendo neppure state formulate delle subordinate
al riguardo questo reato viene a cadere. Egli contesta altresì la falsità in
documenti e osserva come non vi siano agli atti i documenti attestanti la
chiusura di cassa e neppure le fiche presunte false.
La difesa chiede la liberazione quantomeno della metà del conto
cointestato alla moglie e al marito presso __________, come pure degli altri
conti intestati a AC 2 in quanto gli stessi non sono provento di reato.
Egli conclude chiedendo l’assoluzione del suo patrocinato ed, in
via subordinata, una riduzione della pena proposta dall’accusa.
§ Il Difensore di AC 1 (avv. DF 1), il quale pone in
risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Egli
è caduto in un vortice del vizio da cui è non è più riuscito ad uscire,
parallelamente egli ha perso parte dei risparmi della madre. Per tappare i
buchi così creati egli ha quindi attinto alla cassa della banca. AC 1 è stato
profondamente segnato dai fatti qui in esame; da ben 6 anni egli sta cercando
di trovare lavoro per ricostruirsi una vita, ma sinora senza successo. Fin
quando ha potuto egli ha rispettato i suoi impegni col PC 1. La difesa lamenta
anch’essa delle lacune istruttorie e la violazione del principio di celerità.
Parimenti menziona delle carenze organizzative all’interno della banca.
Dal punto di vista giudico contesta la qualifica giuria del furto
imputato a AC 1.
La difesa conclude chiedendo una riduzione della pena proposta
dell’accusa.
Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle
parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuto furto
per avere, a __________, nel
periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, al fine di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, in più occasioni, sottratto al fine di appropriarsene
denaro contante per un importo complessivo di fr 720'000.-?
1.2
ripetuta falsità in
documenti
per avere, a
__________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito
profitto,
1.2.1
in
più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato false
fiches di prelevamento e di versamento ?
1.2.2
in
un’occasione, in correità con AC 2, allestito e fatto uso di una fiche
attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________
facendola sottoscrivere all’avente diritto, ed una fiche attestante il
successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
E’ stato violato
il principio di celerità?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
4.
Deve un risarcimento alla
PC e se sì in che misura?
5.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC 2
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuto favoreggiamento
per avere, a __________, nel
periodo estate 1999 – fine ottobre 2000, ripetutamente sottratto AC 1 ad atti
di procedimento penale, aiutandolo ad occultare l’ammanco creato in cassa dallo
stesso ed ammontanti a fine ottobre 2000 a fr. 720'000.- ?
1.1.1
trattasi in parte di reato
tentato?
1.2
ripetuta falsità in
documenti
per avere, a
__________, nel periodo inizio autunno 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di
indebito profitto?
1.2.1
in
più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato una falsa
fiche di prelevamento ?
1.2.2
in
un’occasione, in correità con AC 1, allestito e fatto uso di una fiche
attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________
facendola sottoscrivere all’avente diritto, ed una fiche attestante il
successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
E’
stato violato il principio di celerità?
3.
Sussistono
circostanze attenuanti giusta l’art. 48 CP?
4.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
5.
Deve un risarcimento alla
PC e se sì in che misura?
6.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti
posti;
B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti;
visto gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49,
51, 69, 70, 71, 73, 139 cifra 1, 251
cifra 1, 305 CP;
9.
e segg. CPP e 39
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
ripetuto furto
per avere, a __________, nel
periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, al fine di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, in più occasioni, sottratto al fine di appropriarsene
denaro contante per un importo complessivo di fr 720'000.-;
1.2
ripetuta falsità in
documenti
per avere, a
__________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito
profitto, in più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché
formato e fatto uso di 6 false fiches di prelevamento e di versamento;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
2.
AC
2.
è autore colpevole di:
2.1
favoreggiamento, consumato
e tentato
2.1.1
per
avere, a __________, il 3 maggio 2000, tentato di sottrarre AC 1 ad atti di
procedimento penale operando un indebito prelevamento di fr. 480'000.- dalla
relazione __________, senza però riuscire a consegnare il denaro al AC 1, per
il che egli stornò l’operazione dopo qualche minuto;
2.1.2
nell’agosto
del 2000, accollato alla propria cassa l’ammanco esistente su quella del AC 1 a
seguito degli indebiti prelevamenti, durante l’assenza per ferie del AC 1;
2.2
ripetuta falsità in
documenti
per avere, a
__________, nel periodo inizio autunno 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di
indebito profitto;
2.2.1
in
più occasioni, nei periodi in cui l’ammanco creato dal AC 1 era addebitato alla
sua cassa, attestato con la propria firma, contrariamente al vero, l’esattezza
del saldo della propria cassa;
2.2.2
il 3
maggio 2000, allestito e fatto uso di una falsa fiche di prelevamento di fr.
480'000.- dal conto __________;
2.2.3
in correità con AC 1, il 9 giugno 1999, fatto uso di una fiche
attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________ e di
una fiche attestante il successivo versamento fittizio su quel conto dello
stesso importo;
3.
Di conseguenza,
3.1
AC 1,
ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:
3.1.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.1.2
l’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.2
AC
2, ritenuta la violazione del principio di celerità e in parte il lungo tempo
trascorso, è condannato:
3.2.1
alla pena pecuniaria di fr.
300.
-, corrispondenti a 60 aliquote giornaliere di fr. 5.- cadauna, da dedursi
il carcere preventivo sofferto;
3.2.2
l’esecuzione della pena pecuniaria
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
AC 1 è condannato a versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 720'000.-,
dedotti i rimborsi da lui nel frattempo effettuati.
5.
La PC PC 1 è
rinviata al foro civile per quanto attiene le pretese vantate nei confronti di AC
2.
6.
E’
ordinata la confisca del saldo attivo del conto c/o PC 1 intestato a AC 1 e la
sua assegnazione alla PC PC 1, previo soddisfacimento delle tasse e spese di
giustizia.
7.
E’ ordinato il
dissequestro in favore dei titolari AC 2 e/o __________ dei saldi dei conti
c/o PC 1 e e c/o __________
8.
La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati in ragione di 9/10 a carico di AC 1 e di 1/10 a carico di AC 2.
9.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.-- ============
Distinta spese a
carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 450.--
Inchiesta preliminare fr. 180.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 45.--
fr. 675.--
============
Distinta spese a carico di AC
2:
Tassa di giustizia fr. 50.--
Inchiesta preliminare fr. 20.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 5.--
fr. 75.--
============
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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