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Decisione

72.2006.94

Ripetuto furto ai danni di una banca ad opera di dipendenti (per complessivi fr 720'000.-), falsitâ in documenti, favoreggiamento consumato e tentato

27 marzo 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

AC 1 individualmente

1. Ripetuto furto,

per

avere,

a

__________,

presso

la banca __________,

sede

quartiere __________,

nel

periodo inizio inizio 1998 – fine ottobre 2000,

per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente

sottratto al fine di appropriarsene denaro contante,

per

un importo complessivo pari a fr. 720'000.00,

segnatamente

per avere,

durante

lo svolgimento della sua attività di cassiere,

in

un numero imprecisato di occasioni,

ripetutamente

sottratto dalla cassa centrale del PC 1, al fine di appropriarsene,

varie

somme di denaro,

prelevandole

direttamente dalla cassa in contanti e

trattenendole

per sé in alcune occasioni, rispettivamente, in altre occasioni,

versandole a favore del proprio conto corrente presso PC 1, facendo

capo, per il versamento, alla cassa del collega,

approfittando di momentanee assenze,

provocando

in tal modo un ammanco di cassa complessivo pari a fr. 720'000.00,

denaro

utilizzato per rimediare a perdite accumulate nell’ambito di investimenti, per

spese personali, condurre una vita agiata e per il gioco d’azzardo;

Considerandi

2.

Ripetuta falsità in

documenti

per

avere,

a

__________,

presso

la banca PC 1,

sede

quartiere __________,

nel

periodo inizio inizio 1998 - fine ottobre 2000,

al

fine di procacciare a sé un indebito vantaggio,

ripetutamente

formato un documento falso, abusato dell’altrui firma autentica o segno a

mano autentico, per formare un documento suppositizio, nonché

attestato in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso

di tale documento,

e

meglio per avere,

durante

lo svolgimento della sua attività di cassiere,

ripetutamente

indicato, inserendoli nel libro cassa, importi in realtà non presenti in

cassa, al fine di occultare l’ammanco,

nonché

ripetutamente allestito fiches di prelevamento e di versamento

fittizie, al solo scopo di occultare, durante le revisioni di cassa,

l'ammanco via via creatosi ad opera sua in cassa, segnatamente:

2.1

nel periodo metà 1998

- dicembre 1998, allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento

fittizio per un ammontare non meglio precisato, ma contenuto fra i fr.

230'000.00 e i fr. 340'000.00, fiche sottoscritta dall’avente diritto di firma

della relazione __________ e consegnato tale fiche al suo collega di cassa, AC

2, affinché potesse utilizzarla in sua assenza, in caso di revisione contabile;

2.2

il 26.11.1998,

allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr.

337'000.00 dal proprio conto no. 706447-81, allo scopo di fare quadrare la

contabilità di cassa durante una revisione contabile e, il giorno successivo,

allestito una fiche di versamento di fr. 340'000.00 a favore del proprio conto,

fittizia per l'importo di fr. 337'000.00, mentre reale per l'Importo di fr.

3'000.00 (a fronte però di un prelevamento indebito di cassa),

2.3

il 17.10.2000,

allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr.

720'000.00 dalla relazione bancaria della mamma __________, attestando altresì

sulla medesima la necessaria autorizzazione all’operazione, in realtà mai

concessa, da parte di un funzionario dirigente, allo scopo di fare quadrare la

contabilità di cassa durante una revisione contabile ed allestito, il giorno

successivo, una fiche di versamento di fr. 722'500.00 a favore della relazione

della madre, fittizia per l’importo di fr. 720'000.00, mentre reale per

l’importo di fr. 2'500.00, prelevati dal suo conto;

B. AC

2.

individualmente

1.

Ripetuto favoreggiamento

per

avere,

a

__________,

presso

la banca PC 1,

sede

quartiere __________, nel periodo estate1999 – fine ottobre 2000, quale

cassiere e dipendente del PC 1, ripetutamente sottratto il collega AC 1 ad atti

di un procedimento penale, aiutandolo in caso di necessità ad occultare

l’ammanco via via creatosi ad opera dello stesso AC 1, come

meglio descritto sub. A.1 e pari, a fine ottobre 2000, a fr.

720'000.00,

segnatamente

per avere,

all’occasione

di controlli dei revisori effettuati sulle singole casse,

ripetutamente

permesso a AC 1 di prelevare direttamente dalla sua cassa,

oppure

operato travasi di cassa, consegnando a AC 1 del denaro contante,

corrispondente all’ammanco, affinché lo mettesse

in cassa,

inoltre,

nei periodi di assenza di AC 1 per ferie, utilizzato in almeno

un’occasione una fiche fittizia di prelevamento, allestita da AC 1 e

sottoscritta dall’avente diritto di firma della relazione __________, rispettivamente

all’occasione di un controllo dei revisori effettuato contemporaneamente

sulle due casse, operato trasferimenti di banconote e ristorni fra la

sua cassa e quella in uso a AC 1,

nonché operato un prelevamento

di fr. 480'000.00 dalla relazione __________, operazione immediatamente

stornata dopo essersi reso conto che non poteva consegnare l’importo in contanti

a AC 1, a causa della presenza dei revisori contabili;

il

tutto, al fine di far quadrare la contabilità di cassa, occultare in tal modo

l’ammanco esistente e dunque sottrarre il collega AC 1 all’apertura di un

procedimento penale;

2.

Ripetuta

falsità in documenti

per avere,

a

__________,

presso

la banca PC 1,

sede

quartiere __________,

nel

periodo inizio autunno 1998 - fine ottobre 2000,

al

fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio,

ripetutamente

formato un documento falso, abusato dell’altrui firma autentica o segno a

mano autentico per formare un documento suppositizio, nonché

attestato in un documento, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso

di tale documento,

e

meglio per avere,

durante

lo svolgimento della sua attività di cassiere,

in

più occasioni indicato nel libro cassa, importi in realtà non presenti

in cassa, al fine di occultare l’ammanco operato da AC 1, durante

l’assenza di quest’ultimo per ferie,

inoltre,

allestito in data 3.5.2000 una fiche di prelevamento attestante un

prelevamento di fr. 480'000.00 dalla relazione __________, operazione non

richiesta dal titolare della relazione, all’unico scopo di

fare quadrare la contabilità di cassa durante una

revisione contabile,

C. AC

1.

e AC 2 in correità

1.

Falsità in documenti

per avere,

a

__________,

presso

la banca PC 1,

sede

quartiere __________,

agendo in correità fra di

loro, in data 09.06.1999, al fine di procacciare a AC 1 un indebito

vantaggio,

formato

un documento falso, nonché attestato in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso di tale documento, e

meglio allestito ed utilizzato una fiche di prelevamento

attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.00,

facendola sottoscrivere dall’avente diritto di firma della

relazione __________, allo scopo di fare quadrare la contabilità di

cassa durante una revisione contabile ed allestito, il giorno successivo,

una fiche di versamento attestante un versamento fittizio

a favore della relazione __________ per lo stesso importo;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati

previsti art. 139 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 305 CP;

e meglio come descritto nell'atto

d'accusa 87/2006 del 7 agosto 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

procuratore pubblico.

§ § L'accusato

AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§ L’accusato

AC 2 assistito dal difensore di fiducia

avv. DF 2.

§ Il

rappresentante della PC PC 1, __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 13:50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale ripercorre i fatti oggetto dell’atto d’accusa e ricorda

il modus operandi seguito dai due imputati. Sottolinea l’intensità criminale e

l’assenza di scrupoli messa in atto da AC 1 e le motivazioni, riprovevoli, che

hanno spinto lo stesso a delinquere coinvolgendo anche terze persone. L’importo

sottratto è importante; egli ha oltretutto tradito la fiducia della sua datrice

di lavoro. La colpa di AC 1 è grave. A suo favore il PP menziona la sua

incensuratezza, la buona collaborazione ed il lungo tempo trascorso; dai fatti

in esame inoltre AC 1 non ha più interessato la giustizia.

Per AC 2 il PP ricorda come questi invece di denunciare AC 1 ha

fornito un aiuto attivo. Se è vero che egli ha iniziato a delinquere su

richiesta di AC 1, egli l’ha però fatto coscientemente. L’accusa rileva come

parte del reato di favoreggiamento imputato al AC 2 nell’AA è prescritto; i

fatti a lui imputabili partono dal 3 maggio 2000. A suo favore il PP menziona

la collaborazione, l’incensuratezza, il lungo tempo trascorso ed il fatto che

egli non ha tratto beneficio dai reati.

Pertanto, confermato integralmente l’atto d’accusa con le

modifiche dovuta alla prescrizione dei reati indicati in precedenza, il PP

conclude chiedendo:

- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi, sospesa

per 3 anni;

- per AC 2 la condanna ad una pena pecuniaria di 180 aliquote da

fr. 30.- cadauna, sospesa per 2 anni, e ad una multa effettiva di fr. 1000.-.

§ La PC, la quale si associa alle richieste dell’accusa

e chiede la conferma della propria istanza.

§ Il Difensore di AC

2.

(avv. DF 2), il quale pone in risalto la personalità del suo assistito e

lo stato d’animo in cui questi si trovava al momento in cui è stato coinvolto

da AC 1 nelle sue malversazioni. Egli ha sì sbagliato nel coprire AC 1 ma

difficilmente avrebbe potuto agire diversamente. La difesa sottolinea anche le

mancanze organizzative all’interno della Banca. Il difensore lamenta delle

lacune in ambito istruttorio imputabili al ministero pubblico e la violazione

del principio di celerità. Dal punto di vista giuridico contesta l’imputazione

di cui al punto A 1 AA e osserva come AC 1, nella sua veste di cassiere, sia

responsabile di appropriazione indebita e non di furto. AC 2, non avendo

l’affidamento della cassa di AC 1, può se del caso essere accusato di

complicità in appropriazione indebita. Egli contesta altresì le altre

imputazioni a carico di AC 2. In relazione al punto B 1 osserva come il

favoreggiamento sia un reato contro l’amministrazione della giustizia;

l’intenzione del suo patrocinato era però quella di salvare se stesso, di

evitare il licenziamento di AC 1 ma non certo quello di sottrarre quest’ultimo

ad un’inchiesta penale. Non essendo neppure state formulate delle subordinate

al riguardo questo reato viene a cadere. Egli contesta altresì la falsità in

documenti e osserva come non vi siano agli atti i documenti attestanti la

chiusura di cassa e neppure le fiche presunte false.

La difesa chiede la liberazione quantomeno della metà del conto

cointestato alla moglie e al marito presso __________, come pure degli altri

conti intestati a AC 2 in quanto gli stessi non sono provento di reato.

Egli conclude chiedendo l’assoluzione del suo patrocinato ed, in

via subordinata, una riduzione della pena proposta dall’accusa.

§ Il Difensore di AC 1 (avv. DF 1), il quale pone in

risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Egli

è caduto in un vortice del vizio da cui è non è più riuscito ad uscire,

parallelamente egli ha perso parte dei risparmi della madre. Per tappare i

buchi così creati egli ha quindi attinto alla cassa della banca. AC 1 è stato

profondamente segnato dai fatti qui in esame; da ben 6 anni egli sta cercando

di trovare lavoro per ricostruirsi una vita, ma sinora senza successo. Fin

quando ha potuto egli ha rispettato i suoi impegni col PC 1. La difesa lamenta

anch’essa delle lacune istruttorie e la violazione del principio di celerità.

Parimenti menziona delle carenze organizzative all’interno della banca.

Dal punto di vista giudico contesta la qualifica giuria del furto

imputato a AC 1.

La difesa conclude chiedendo una riduzione della pena proposta

dell’accusa.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle

parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto

per avere, a __________, nel

periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, al fine di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, in più occasioni, sottratto al fine di appropriarsene

denaro contante per un importo complessivo di fr 720'000.-?

1.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere, a

__________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito

profitto,

1.2.1

in

più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato false

fiches di prelevamento e di versamento ?

1.2.2

in

un’occasione, in correità con AC 2, allestito e fatto uso di una fiche

attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________

facendola sottoscrivere all’avente diritto, ed una fiche attestante il

successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

E’ stato violato

il principio di celerità?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

4.

Deve un risarcimento alla

PC e se sì in che misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuto favoreggiamento

per avere, a __________, nel

periodo estate 1999 – fine ottobre 2000, ripetutamente sottratto AC 1 ad atti

di procedimento penale, aiutandolo ad occultare l’ammanco creato in cassa dallo

stesso ed ammontanti a fine ottobre 2000 a fr. 720'000.- ?

1.1.1

trattasi in parte di reato

tentato?

1.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere, a

__________, nel periodo inizio autunno 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di

indebito profitto?

1.2.1

in

più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato una falsa

fiche di prelevamento ?

1.2.2

in

un’occasione, in correità con AC 1, allestito e fatto uso di una fiche

attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________

facendola sottoscrivere all’avente diritto, ed una fiche attestante il

successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

E’

stato violato il principio di celerità?

3.

Sussistono

circostanze attenuanti giusta l’art. 48 CP?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

5.

Deve un risarcimento alla

PC e se sì in che misura?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti

posti;

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti;

visto gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49,

51, 69, 70, 71, 73, 139 cifra 1, 251

cifra 1, 305 CP;

9.

e segg. CPP e 39

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto

per avere, a __________, nel

periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, al fine di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, in più occasioni, sottratto al fine di appropriarsene

denaro contante per un importo complessivo di fr 720'000.-;

1.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere, a

__________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito

profitto, in più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché

formato e fatto uso di 6 false fiches di prelevamento e di versamento;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

favoreggiamento, consumato

e tentato

2.1.1

per

avere, a __________, il 3 maggio 2000, tentato di sottrarre AC 1 ad atti di

procedimento penale operando un indebito prelevamento di fr. 480'000.- dalla

relazione __________, senza però riuscire a consegnare il denaro al AC 1, per

il che egli stornò l’operazione dopo qualche minuto;

2.1.2

nell’agosto

del 2000, accollato alla propria cassa l’ammanco esistente su quella del AC 1 a

seguito degli indebiti prelevamenti, durante l’assenza per ferie del AC 1;

2.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere, a

__________, nel periodo inizio autunno 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di

indebito profitto;

2.2.1

in

più occasioni, nei periodi in cui l’ammanco creato dal AC 1 era addebitato alla

sua cassa, attestato con la propria firma, contrariamente al vero, l’esattezza

del saldo della propria cassa;

2.2.2

il 3

maggio 2000, allestito e fatto uso di una falsa fiche di prelevamento di fr.

480'000.- dal conto __________;

2.2.3

in correità con AC 1, il 9 giugno 1999, fatto uso di una fiche

attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________ e di

una fiche attestante il successivo versamento fittizio su quel conto dello

stesso importo;

3.

Di conseguenza,

3.1

AC 1,

ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:

3.1.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.1.2

l’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.2

AC

2, ritenuta la violazione del principio di celerità e in parte il lungo tempo

trascorso, è condannato:

3.2.1

alla pena pecuniaria di fr.

300.

-, corrispondenti a 60 aliquote giornaliere di fr. 5.- cadauna, da dedursi

il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

l’esecuzione della pena pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

AC 1 è condannato a versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 720'000.-,

dedotti i rimborsi da lui nel frattempo effettuati.

5.

La PC PC 1 è

rinviata al foro civile per quanto attiene le pretese vantate nei confronti di AC

2.

6.

E’

ordinata la confisca del saldo attivo del conto c/o PC 1 intestato a AC 1 e la

sua assegnazione alla PC PC 1, previo soddisfacimento delle tasse e spese di

giustizia.

7.

E’ ordinato il

dissequestro in favore dei titolari AC 2 e/o __________ dei saldi dei conti

c/o PC 1 e e c/o __________

8.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei

condannati in ragione di 9/10 a carico di AC 1 e di 1/10 a carico di AC 2.

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.-- ============

Distinta spese a

carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 450.--

Inchiesta preliminare fr. 180.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 45.--

fr. 675.--

============

Distinta spese a carico di AC

2:

Tassa di giustizia fr. 50.--

Inchiesta preliminare fr. 20.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 5.--

fr. 75.--

============

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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