72.2007.100
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12 ottobre 2007Italiano90 min
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Numero d'incarto:
72.2007.100
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata LFStup (venduto ca. 850 gr cocaina, fatto atti preparatori per l'acquisto di 2 chili di cocaina in Perù e di 3 chili in Venezuela, detenzione di cocaina) nozione di correità e complicità; contravvenzione LFStup, infrazione LDDS
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONSUMO DI STUPEFACENTI
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 25 CPS
art. 197 cf. 3 CPS
art. 305bis CPS
art. 23 LDDS
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2007.100
Lugano,
12 ottobre 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Claudio Zali
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 7
con la segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Conviene oggi giovedì 11 ottobre 2007 nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
1. AC 1 sedicente
e residente a
detenuto dal 5 dicembre 2006;
2. AC 2
e residente a
prevenuti colpevoli di:
1. infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in parte per complicità
siccome
sapevano o dovevano presumere che l'infrazione si riferiva ad un quantitativo
di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone
per
avere,
nelle sottoelencate occasioni e circostanze,
senza essere autorizzati,
acquistato o effettuato preparativi in vista
dell'acquisto,
venduto o effettuato preparativi in vista della
vendita, offerto, detenuto, trasportato cocaina, rispettivamente aiutato altri
a compiere questi atti e meglio per avere:
a) solo
AC 1
Fatti
i. nel
periodo tra metà 2005 e dicembre 2006, a __________,
venduto a consumatori diversi tra cui AC 2, __________
ed altri sconosciuti individui, almeno grammi 850 di cocaina per un guadagno
netto di almeno fr. 60'000.-;
Considerandi
ii. nel
periodo settembre-ottobre 2006, a __________,
convenuto con tale __________, residente in __________,
l'invio a __________ di almeno kg 2 di cocaina,
ritenuto che a tale scopo ha provveduto ad inviarle il 2.10.2006, tramite terze
persone, USD 3'223.- ed il 7.10.2006 USD 3'272.- e, pertanto, effettuato
preparativi in vista dell'acquisto, risp. della successiva vendita di tale
sostanza;
ritenuto che la sostanza non è poi stata inviata
dal __________;
iii. tra
il mese di agosto ed il mese di novembre 2006, a __________, offerto a AC 2 almeno
grammi 3 di cocaina;
iv. il
5.
dicembre 2006 a __________,
presso la propria abitazione, detenuto 7.71 grammi di cocaina;
v. nel
mese di settembre 2006, a __________,
aiutato tale __________, citt. nigeriano
residente ad __________, ad eseguire preparativi in vista dell'acquisto e successiva
vendita di almeno kg 3 di cocaina e, più in particolare per avere, su richiesta
di "__________",
reclutato AC 2 affinché provvedesse materialmente
al trasporto dal __________, per conto dello stesso "__________", di
almeno kg 3 di cocaina; in tale occasione egli ha consegnato a AC 2 fr. 4'000.-
da recapitare ad __________ allo stesso __________ e che in questa somma era
compreso il costo del biglietto del treno (fr. 250/300.-) fino ad __________;
ritenuto che, per finire, AC 2, si è recato in __________,
tuttavia visto che la situazione a __________ non si sbloccava, è rientrato in __________
senza lo stupefacente e che AC 1 gli ha inviato i soldi per comprarsi il
biglietto d'aereo;
vi. nel
periodo settembre-dicembre 2006, a __________,
messo a disposizione il proprio appartamento
situato in via __________ di __________ sapendo che questi
lo avrebbero utilizzato per la preparazione ed il
commercio di cocaina;
b) solo
AC 2
i. tra
il 21 settembre ed il 16 ottobre 2006,
a __________,
effettuato preparativi in vista dell'acquisto e
del successivo trasporto di cocaina, avendo accettato su richiesta di AC 1 di
fungere da corriere per conto di __________ per il trasporto di almeno 3 kg di cocaina dal __________, dietro
promesso compenso di almeno
fr. 10'000.-, quindi, a tale scopo, recatosi
dapprima ad __________ e qui preso in consegna da __________ USD 3'000.-,
in seguito portatosi a __________ dove ha
consegnato il denaro a tale non meglio identificato "__________" e,
successivamente, rimasto
in attesa in loco durante oltre 20 giorni, che
gli venisse consegnata la cocaina (almeno kg 3) che avrebbe dovuto trasportare
in __________;
ii. nel
periodo agosto-ottobre 2006, a __________,
in almeno 5 occasioni, effettuato per conto di AC
1.
consegne di bolas di cocaina a due diversi clienti non identificati al prezzo
di fr. 100.-/300.- la consegna per un totale di circa grammi 20, ricevendo per
questo da AC 1 un compenso complessivo di fr. 200.-;
iii. nei
mesi di marzo-aprile 2007, a __________
in almeno tre circostanze per conto di __________,
ricevendo la coca da quest'ultimo e consegnandola ai clienti da cui poi
incassava i soldi che rimetteva al venditore, per la vendita di almeno 10 bolas
di cocaina del peso di gr. 0.8, trasportato rispettivamente funto da tramite
per la compravendita di questa sostanza;
iv. nel
mese di marzo 2007 a __________,
per conto di tale __________ , risp. di tale
"__________" (o "__________") proceduto al
"lavaggio" di cocaina onde verificarne il grado di purezza in vista
della sua compravendita da parte loro, ossia compiuto atti preparatori a tale
scopo;
v. il
22.
aprile 2007 a __________,
su domanda di __________, chiesto a __________ di
mettersi a disposizione con il proprio autoveicolo Saab TI per portare lo
stesso __________ ad acquistare una partita
di 300 grammi di cocaina cosa che poi hanno
fatto insieme, riportando infine __________ che aveva su di sé la sostanza in
via __________, ossia aiutato __________ ad acquistare e trasportare lo
stupefacente;
vi. nel
periodo settembre-dicembre 2006, a __________,
preso in locazione l'appartamento di via __________,
poi messo a disposizione di AC 1
sapendo che questi l'avrebbe utilizzato anche per
la preparazione ed il commercio di cocaina;
2.
riciclaggio
di denaro, ripetuto
per avere, tra il mese di luglio ed il mese di
ottobre 2006,
a __________ AC 2 e AC 1 in correità tra loro, il
primo agendo su incarico del secondo, tramite la società __________ inviando in
dieci diverse occasioni denaro all'estero e meglio:
-
il 20 luglio 2006 fr. 3'270.- in __________;
-
il 26 luglio 2006 fr. 2'200.- in __________;
-
il 14 agosto 2006 fr. 1'620.- in __________;
-
il 16 agosto 2006 fr. 4'000.- in __________;
-
l'8 settembre 2006 fr. 3'830.- in __________;
-
il 14 settembre 2006 fr. 3'840.- in __________;
-
il 19 settembre 2006 fr. 1'130.- in __________;
-
il 16 ottobre 2006 fr. 835.- in __________;
-
il 17 ottobre 2006 fr. 2'642 in __________;
-
il 19 ottobre 2006 fr. 600.- in __________
per un totale di frs. 23'967.- che
sapevano o dovevano presumere essere provento della vendita di cocaina, a
diverse persone in __________, compiuto atti suscettibili di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali;
3.
infrazione
alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri;
per avere,
a) AC 2
nel periodo settembre-dicembre 2006 a __________,
mettendo a disposizione di AC 1,
che sapeva privo del necessario permesso di
residenza in Svizzera, l'appartamento di via __________ locato a proprio nome,
facilitato il soggiorno illegale di questa persona;
b) AC 1
nel
periodo giugno 2005-dicembre 2006 a __________,
sprovvisto del necessario permesso di soggiorno
(ricorso su domanda d'asilo respinta il 13 giugno 2005), soggiornato illegalmente
in Svizzera;
4.
contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, a __________, senza essere autorizzati
a) AC 2
per avere
tra il mese di ottobre 2005 ed il mese di maggio
2007, consumato almeno gr. 78 di cocaina;
b) AC 1
per avere
nel periodo maggio 2005-dicembre 2006,
consumato un quantitativo imprecisato di
marijuana;
5.
pornografia
solo
AC 1
per avere,
nel mese di ottobre 2006, a __________,
scaricando sul proprio PC un filmato
rappresentante scene di sesso tra un essere umano ed un cavallo, fabbricato
rappresentazioni di pornografia vietata;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
197.
n. 3, 305bis cifra 1 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 19 cifra 2 LS in parte
in rel. con art. 25 CP, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 98/2007 del 14 agosto 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP)
lic.iur. DUF 1.
§ AC 2 assistito
dal difensore d'ufficio dott.iur. DUF 2.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 11 ottobre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 17:00
- venerdì 12 ottobre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 16:35
Il presidente, con l’accordo delle parti,
formula una subordinata, ai sensi dell’art. 250 CPP, a carico di AC 1 in
relazione al punto 1a) v AA di infrazione aggravata alla LFStup. Anche a carico
di AC 2 il Presidente formula una subordinata per il punto 1 b) v AA di
infrazione aggravata alla LFStup.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
spiega come si è sviluppata l’inchiesta __________ che ha portato all’arresto
dei qui accusati e di altre persone di etnia africana. Mette in evidenza gli
agganci internazionali delle persone implicate nell’indagine e l’utilizzo da
parte degli stessi dei nuovi mezzi offerti dalla tecnologia.
Come è emerso in sede d’inchiesta, delle persone
fermate nell’appartamento di via __________, AC 1 era quello col giro d’affari
più importante. Lo stesso, malgrado la sua situazione precaria in Svizzera, è
riuscito a procurarsi un appartamento, a garantirsi una fornitura regolare, a
tessere legami con trafficanti internazionali ed a smerciare quantitativi di
droga importanti. Il PP ricorda che AC 2 è reo confesso mentre che AC 1 ha
ammesso solo in parte le sue colpe. Spiega quindi nel dettaglio come si è
arrivati al quantitativo di cocaina indicato nell’AA ed imputato al AC 1 al
punto 1a) i. Lo stesso è stato stabilito partendo dai soldi spesi dal AC 1 e da
quelli da lui inviati all’estero, cifra che il PP quantifica in ca. fr.
63'000.-, ma che è poi stata arrotondata per difetto nell’AA. Ammettendo un guadagno medio di fr. 70.- al grammo - importo il più
possibile favorevole all’accusato - si arriva agli 850 grammi di cocaina
venduti indicati nell’AA. Ricorda inoltre che inizialmente l’accusato ha
sostenuto di aver percepito un guadagno di (soli) fr. 40.- al grammo, ciò che
porterebbe ad un quantitativo di cocaina trafficata ben superiore. Il PP
sottolinea che nell’AA si è voluto fare una ”buona pesa” a favore
dell’imputato.
Analizza inoltre l’episodio dei soldi inviati in __________
e contesta punto su punto la versione fornita dall’accusato. La tesi
dell’accusato è del tutto inverosimile. Osserva come a carico del AC 1 ci si è
attenuti anche in questo caso all’ipotesi a lui più favorevole, partendo dai
soldi spediti a __________ e non dai quantitativi indicati negli sms. Rileva
come i soldi inviati alla stessa corrispondano, guarda caso, al costo di 2
chili di cocaina in __________.
Il PP ricostruisce la trasferta di AC 2 in __________
ed analizza la posizione dei due imputati. Chiara e lineare la versione di AC 2
che ha ammesso - anche se dopo qualche reticenza - i fatti, decisamente ambigua
quella di AC 1. Malgrado quanto sostenuto, non è credibile che quest’ultimo ignorasse
che AC 2 avrebbe dovuto trasportare diversi chili di cocaina. Ciò anche sulla
base del compenso pattuito e del costo dell’operazione (viaggio, alloggio,
ecc).
Per quanto attiene il punto 2 AA l’accusa ritiene
che la consapevolezza del reato sia data per entrambi gli accusati.
In relazione ai punti 1a) v e 1 b) v AA, il PP
mantiene l’imputazione di complicità. Per il punto 1b) i relativo all’episodio
del __________ non ritiene siano date le premesse della desistenza volontaria
per AC 2.
Per quanto attiene l’aspetto soggettivo, il PP
sottolinea, a favore del AC 2, la collaborazione fornita dallo stesso; si
rimette inoltre alla Corte per l’eventuale riconoscimento di una scemata
imputabilità. Rileva però che lo stesso ha ben due precedenti specifici ed ha
delinquito nuovamente dopo aver già espiato delle pene, ragion per cui la
prognosi a suo favore non può essere considerata totalmente positiva, anzi è
negativa.
La colpa di AC 1 è grave, a suo favore il PP
ravvisa unicamente la sua incensuratezza. AC 1 non si è fatto scrupoli nel
coinvolgere altre persone nei suoi traffici per non esporsi in prima persona.
Il PP sottolinea l’assenza di collaborazione dell’accusato, il quale ha fatto
delle ammissioni solo quando confrontato alle schiaccianti risultanze
istruttorie. Egli ha agito per mero scopo di lucro percependo un guadagno di
tutto rispetto.
Tutto questo considerato, il PP conclude
chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa:
per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di 22
mesi di cui almeno 8 da espiare;
per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 4
anni.
Domanda altresì la confisca di tutto quanto in
sequestro.
§ Il lic.iur. DUF 2, difensore di AC 2, il quale pone
l’accento sul carattere debole del suo assistito. Mette in evidenza il suo
ruolo marginale ed osserva come egli si sia limato a fare dei lavoretti per
conto di AC 1; ha funto unicamente da fattorino. AC 2 si è fatto manovrare dal
coimputato; il ruolo di AC 2 è quello di complice e non di correo. Sottolinea
inoltre l’importante collaborazione fornita dallo stesso ed i suoi problemi di
tossicodipendenza. Egli ha delinquito per finanziare il suo consumo e per
sostenersi, spinto dalle sue difficoltà economiche. A suo dire il suo assistito
non ha l’indole tipica del criminale, egli non ha mai spacciato cocaina
malgrado ne avesse la possibilità. Esclude che una pena da espiare sia adeguata
a AC 2, auspica quindi un trattamento terapeutico in relazione al punto 4 AA.
In relazione al punto 1b) i. il difensore
contesta la qualifica giuridica del reato ed afferma che si tratta di
complicità; discorso analogo per i punti ii e iii dove egli ha funto solo da
tramite, oltretutto di quantitativi di cocaina minimi. Anche per l’imputazione
iv. sottolinea il ruolo marginare di AC 2. Per l’imputazione di cui al punto 1b)
v. rileva come il quantitativo di cocaina sia verosimilmente di soli 100
grammi. Per il punto vi. ribadisce l’estraneità del suo cliente ai traffici di AC
1.
Il punto 2 AA non è contestato, anche il questo caso AC 2 ha agito quale
prestanome. Anche i punti 3 e 4 AA sono ammessi.
A favore del suo assistito invoca il sincero
pentimento, la grave angustia e una parziale scemata responsabilità.
Conclude chiedendo il riconoscimento del ruolo di
complice del suo assistito per i punti 1 e 2 AA, e che si prescinda da ogni
pena per il punto 4 AA. Tutto questo considerato ritiene adeguata alla colpa
del suo assistito una pena di 12 mesi, parzialmente sospesa, così che sia
espiata solo in ragione di 8 mesi come chiesto dal PP.
§ Il lic.iur. DUF 1, difensore di AC 1, il quale pone
l’accento sulla vita anteriore difficile, sulla figura e sulla personalità del
suo assistito. Analizza il calcolo fatto dal PP per stabilire il quantitativo
di cocaina spacciato dal suo assistito e contesta gli importi addebitatigli.
Non vi sono prove che i versamenti effettuati da AC 2 fossero tutti per AC 1,
se non le dichiarazioni dello stesso AC 2. A questo propositi invoca il
principio in dubbio pro reo. Il suo cliente ha effettuato unicamente versanti
per circa fr. 3'600.- . Discorso analogo per i costi di affitto presso l’Hotel __________
che devono essere dimezzati, come pure gli importi dati a AC 2 per fare le
spese ed i costi per l’appartamento. Il calcolo per il quantitativo della droga
deve pertanto essere basato su fr. 35'000.- e non su fr. 60'000.- Ammettendo un
margine di guadagno di fr. 90.- si arriva ad una quantitativo trafficato di 400
grammi, come ammesso dallo stesso AC 1.
Il difensore contesta le imputazioni di cui al
punto iv. Il punto 2 AA va ridotto come indicato dal AC 1 a circa fr. 3600.-. I
punti 3 e 4 AA non sono contestati mentre che lo è il punto 5 AA. In relazione
al punto 1a) v. sottolinea il ruolo marginale del suo cliente; egli non aveva
interesse nell’affare ma si è limitato a mettere in contatto __________ con AC
2.
Il difensore riconosce che il quantitativo trafficato avrebbe dovuto essere
importante e superiore a pochi etti, non vi è però certezza che AC 2 avrebbe
veramente ricevuto il compenso promessogli. Per il punto 1a) ii. il difensore
si rimette al giudizio della Corte e rileva unicamente che il quantitativo di 2
chili si basa su mere supposizioni.
Chiede l’assoluzione dai punti 1a) v e 5 AA e la
riduzione dei quantitativi imputatigli così come indicato. Domanda altresì la
riduzione dell’importo riciclato di cui al punto 2 AA.
Il difensore ricorda l’età del suo assistito e la
sua precaria situazione economica. Intenzione del AC 1 è quella di rientrare in
__________ al più presto. Il difensore conclude chiedendo una congrua riduzione
della pena proposta dall’accusa e che la stessa sia ridotta in modo tale da
poter essere posta al beneficio della sospensione parziale. Non si oppone alla
confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1, sedicente
1.
è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, tra metà 2005 e il 5 dicembre 2006,
agendo sia singolarmente che in correità con
terzi,
1.1.1
venduto
almeno 850 grammi di cocaina?
1.1.2
effettuato
atti preparatori in vista dell’acquisto in __________ di 2 chili
di cocaina?
1.1.3
offerto 3
grammi di cocaina?
1.1.4
detenuto 7,71
grammi di cocaina destinati alla vendita?
1.1.5
effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________
e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina?
1.1.5.1
trattasi
di complicità?
1.1.6
messo a disposizione di terzi il proprio appartamento di via
__________ sapendo che sarebbe stato utilizzato per la preparazione ed il
commercio di cocaina?
1.1.1.1
trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2
riciclaggio
di denaro, ripetuto
per avere, a __________,
tra il 20
luglio ed il 19 ottobre 2006,
agendo in
correità con AC 2, in 10 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr.
23'967.-, somma che sapeva essere provento del traffico di cocaina?
1.3
infrazione
alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere, a __________,
tra giugno 2005
e dicembre 2006,
soggiornato
illegalmente in Svizzera?
1.4
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
tra maggio 2005 e dicembre 2006
consumato un
imprecisato quantitativo di marijuana?
1.5
pornografia
per avere, a __________,
nel mese di
ottobre 2006,
scaricato sul
proprio PC rappresentazioni di pornografia vietata?
E meglio come
descritto nell'atto d'accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC
2.
1.
è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
tra agosto 2006
e marzo 2007,
agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
1.1.1
effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________
e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina?
1.1.2
venduto, per conto terzi, complessivi di 28 grammi di
cocaina?
1.1.3
effettuato atti preparatori (test della purezza) in vista
della compravendita di cocaina tra __________?
1.1.4
acquistato e trasportato, in correità con __________, 300
grammi di cocaina?
1.1.5
messo a disposizione di AC 1 l’appartamento di via __________
sapendo che lo avrebbe utilizzato per la preparazione ed il commercio di
cocaina?
1.1.1.1
trattasi di infrazione aggravata siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.1.1.2
trattasi di
complicità?
1.2
riciclaggio
di denaro, ripetuto
per avere, a __________,
tra il 20
luglio ed il 19 ottobre 2006,
agendo in
correità con AC 1, in 10 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr.
23'967.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento di traffico di
cocaina?
1.3
infrazione
alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere, a __________,
tra settembre e
dicembre 2006,
facilitato il
soggiorno illegale di AC 1,
che sapeva
privo del necessario permesso di residenza ?
1.4
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
tra ottobre 2005 e maggio 2007,
consumato almeno
78.
grammi di cocaina?
E meglio come
descritto nell'atto d'accusa.
2.
Sussistono
attenuanti specifiche?
3.
Ha egli
agito in stato di scemata imputabilità?
4.
Devono
essere ordinate misure terapeutiche?
5.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
6.
Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena
di 15 giorni di detenzione inflittagli in data 10.1.2005 e di quella di 15
giorni di detenzione inflittagli in data 26.9.2005 dal Ministero pubblico del
cantone Ticino?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1.
AC 1 (sedicente, vista l’assenza di documenti di legittimazione) afferma
di essere cittadino nigeriano e di essere nato il 14 febbraio 1983 ad __________,
località dove è cresciuto con i genitori ed i 4 fratelli. Egli avrebbe
frequentato le scuole per 6 anni, dopo di che avrebbe aiutato i genitori,
contadini. Il padre sarebbe morto nel 1991 mentre che la madre vivrebbe tuttora
in __________. Egli avrebbe lasciato il paese natio alla fine del 2004, alla
volta dell’Europa. Poco si sa sulle vere ragioni che l’hanno portato a lasciare
la __________. Interrogato al riguardo dal presidente della Corte, AC 1 ha
raccontato - come aveva fatto con le autorità d’asilo - di essere fuggito
nell’imminenza di una cerimonia di sacrificio umano a beneficio di un non
meglio specificato “Oracolo” in cui avrebbe dovuto avere lo scomodo
ruolo di vittima sacrificale. A suo dire, i saggi della regione avrebbero
deciso di sacrificarlo per scongiurare il rischio di una guerra civile (vedi
anche classeur 3, AI 9.3, sentenza UFM del 2 giugno 2005, pag. 3). L’accusato sarebbe
però riuscito a scappare grazie all’intervento di suoi confratelli anglicani,
che l’avrebbero aiutato a raggiungere __________. Qui si sarebbe imbarcato alla
volta dell’__________. Dopo pochi giorni, tuttavia, su consiglio di un
connazionale avrebbe deciso di proseguire alla volta della Svizzera.
Certo è che il 15 maggio del 2005 l’imputato si è
presentato al __________ per chiedere asilo politico. La domanda è però stata
respinta già solo per il motivo dell’assenza dei documenti di legittimazione
del richiedente (AI 9.3), ed il successivo ricorso contro questa decisione non
ha avuto miglior fortuna, per il che al prevenuto il 14 giugno 2005 è stato
fatto ordine di lasciare la Svizzera, ciò che egli si è ben guardato dal fare, dandosi
invece alla clandestinità. A suo dire, nei mesi successivi egli avrebbe
pernottato a __________ (si presume nella zona del piano della __________) in
autovetture destinate alla demolizione. Con l’approssimarsi dell’inverno del
2005.
(che è ricordato come freddo e caratterizzato da copiose nevicate), è
riuscito, forse in dicembre, a farsi ospitare da amici in appartamento per
qualche settimana, mentre che a partire dall’inizio di gennaio del 2006 ha
preso alloggio all’Hotel __________, rimanendovi sino a maggio. All’inizio di settembre
del 2006 si è invece trasferito nell’appartamento di via __________ preso in locazione
per suo conto da AC 2, rimanendovi sino al momento dell’arresto.
AC 1 ha dichiarato di non avere svolto attività
lavorativa in Svizzera, e di avere pertanto provveduto al proprio
sostentamento, dopo la rapida evasione della sua domanda di asilo, con il
provento delle vendite di cocaina. Il prevenuto non risulta avere precedenti
penali in Svizzera.
2.
AC 2, cittadino italiano, è nato a __________ il 23 gennaio 1974, ed è
cresciuto a __________. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito la maturità
presso il liceo scientifico di __________. Ha poi frequentato per 4 anni la
facoltà di ingegneria del __________ (sede di __________), senza però
concludere il ciclo di studi. Nel 1999 ha frequentato la scuola di croupier e
nel 2000 è stato assunto dal __________, dove ha lavorato sino al 17 novembre
2005, quando è stato licenziato, a suo dire per essersi finto malato al fine di
non fare sapere alla datrice di lavoro che egli doveva assentarsi per scontare
una breve pena detentiva, essendo stata revocata la sospensione condizionale di
una precedente condanna. Avendo comunque appreso la circostanza, la direzione
del __________ ha messo fine al rapporto d’impiego.
Dopo di ciò AC 2 non ha più trovato
un’occupazione stabile. Attualmente è disoccupato, in situazione di insolvenza
(che non ha saputo meglio quantificare) e al beneficio della pubblica
assistenza. (doc. dib. 7). In aula ha prodotto un contratto di lavoro a tempo
determinato con la ditta __________, della durata di 3 mesi a far tempo dal 15
ottobre 2007 (doc. dib. 1). Il contratto è per un posto di “venditore”, ciò che
il AC 2 manifestamente non è, ed infatti egli ha precisato che sarà verosimilmente
incaricato di svolgere lavori di pulizia.
L’accusato è separato dalla moglie con cui si era
sposato nel 2001. Dall’unione è nato __________ che ora ha 5 anni e mezzo. Il
prevenuto ha dichiarato di avere contatti regolari con il figlio e di esercitare
il suo diritto di visita presso la __________. Fino a che ha lavorato egli ha adempiuto
ai suoi obblighi di mantenimento, non riuscendovi più nel periodo successivo.
Stando al suo racconto, i suoi genitori si sarebbero offerti di aiutare
finanziariamente la moglie ed il bambino, ma lei avrebbe rifiutato. AC 2 ha tenuto
a sottolineare di essere in buoni rapporti sia con i genitori, che risiedono a __________,
che con la sorella, che abita a __________.
Il prevenuto ha ammesso di avere consumato occasionalmente
cocaina negli ultimi anni e di avere avuto anche in tempi recenti delle
“piccole ricadute”. Afferma però che la cocaina non sarebbe un problema per lui
(cfr. classificatore 3, AI 2.3, verbale 27 febbraio 2007 avanti al Procuratore
Pubblico, pag. 3). Di recente (prima che venisse chiuso ad opera della
magistratura), il AC 2 era in cura presso il __________ per un’affezione
ansiosa-depressiva e per sottoporsi a controlli tossicologici finalizzati alla
restituzione della licenza di condurre (doc. dib. 6).
Nel casellario giudiziale svizzero figurano a suo
carico 6 decreti d’accusa, mentre che non risultano
iscrizioni nel casellario italiano. A tre riprese, tra il 2001 ed il 2004, egli
è stato condannato per violazioni delle norme penali della LCS mentre che il 10
gennaio 2005 gli sono stati inflitti 15 giorni di detenzione, sospesi, per un
reato LEF e per contravvenzione alla LTP. Il 26 settembre 2005 è stato
condannato per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti a 15
giorni di detenzione, sospesi per 2 anni, ed il 17 luglio 2006 ad ulteriori 15
giorni di arresto, questa volta da espiare, sempre per violazione alla
LF sugli stupefacenti.
I fatti di cui all’atto di accusa in discussione
sono stati commessi durante il periodo di prova delle due predette ultime
condanne sospese, ragione per cui è qui in discussione anche la revoca di
quelle sospensioni condizionali.
3.
Nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________” agli inquirenti è
giunta notizia che in un appartamento di via __________ a __________ si
svolgeva una significativa attività di spaccio di cocaina. Il conduttore è
stato prontamente identificato in AC 2 (in quel momento detenuto per espiare la
pena di cui all’ultimo decreto d’accusa), ragione per cui si è proceduto al suo
interrogatorio. Egli ha ammesso di avere affittato l’appartamento a partire dal
settembre 2006 su richiesta di un cittadino africano da lui conosciuto col nome
“__________”, il quale avrebbe poi dato ospitalità a tale “__________”. AC 2 ha
dato atto di essere a conoscenza del fatto che i due trafficavano cocaina, sia
per avere assistito personalmente a transazioni che per avere ottenuto cocaina
da “__________”.
Il 5 dicembre 2006 gli inquirenti hanno proceduto
alla perquisizione dell’appartamento, rinvenendo, tra l’altro, 71.7 grammi di
cocaina, 3.4 grammi di marijuana, fr. 1'520.- ed Euro 75.-.
Nell’appartamento si trovavano 3 persone di etnia
africana, prive di permesso di soggiorno, che sono state arrestate e
successivamente identificate (per quanto possibile, in assenza di documenti di
legittimazione) in AC 1 __________.
In un successivo verbale di interrogatorio AC 2
ha riconosciuto nella fotografia di AC 1 che gli aveva chiesto di affittare
l’appartamento e in quella di __________ l’ospite di “AC 1”, mentre che non ha
riconosciuto il __________.
Interrogati, i tre hanno inizialmente negato ogni
responsabilità. L’esame dei tabulati retroattivi delle utenze telefoniche in
loro possesso ha nondimeno permesso di identificare vari acquirenti che,
interrogati, li hanno chiamati in causa. Contestate loro queste risultanze, i
tre hanno quantomeno ammesso di essere attivi, ognuno per suo conto, come
venditori di cocaina.
Le attenzioni degli inquirenti si sono in
particolare concentrate sul AC 1, pesantemente chiamato in causa dal AC 2. A
suo carico sono in specie emersi 10 trasferimenti di denaro effettuati per suo
conto dal AC 2 tramite agenzie __________, nonché contatti con tale “__________
”, alias “__________”, sospetto trafficante di origine nigeriana residente in __________,
e con tale __________ , persona apparentemente coinvolta in traffici di cocaina
tra il __________ , dove risiede, e l’Europa.
AC 1 è stato trattenuto in detenzione preventiva
sino al dibattimento mentre che il AC 2, dopo l’espiazione della breve pena di
cui si è detto, non è stato arrestato per i fatti oggi a giudizio, ragione per
cui non ha sofferto alcun carcere preventivo.
__________ e __________ , arrestati assieme al AC
1, sono già stati processati avanti alla Corte delle Assise correzionali di __________
per infrazione aggravata alla LFStup e condannati il primo alla pena detentiva
di 18 mesi, da espiare (inc. 72.2007.64, sentenza del 31 agosto 2007), ed il
secondo alla pena detentiva di 21 mesi (inc. 72.2007.99, sentenza del 18
settembre 2007), da espiare.
4.
Con atto d’accusa 14 agosto 2007 il procuratore pubblico ha imputato
a AC 1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la vendita di almeno
850.
grammi di cocaina, per atti preparatori (o complicità in atti preparatori),
finalizzati all’acquisto di ulteriori 5 chili di cocaina, nonché per la
detenzione di 7.71 grammi di cocaina, l’offerta di 3 grammi della medesima
sostanza e la messa a disposizione di terzi del suo appartamento per il
traffico di cocaina. Inoltre, è stato accusato di infrazione alla LDDS per aver
soggiornato in Svizzera malgrado che, con la reiezione della domanda d’asilo,
gli fosse stato fatto ordine di lasciare il paese, di contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti per i suoi consumi di marijuana, e di pornografia, per aver
duplicato sul proprio PC rappresentazioni di pornografia vietata.
Anche al AC 2 è stata
imputata l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per gli atti
preparatori compiuti in vista dell’acquisto di 3 chili di cocaina, per i quali
avrebbe fatto da corriere, e di un ulteriore quantitativo imprecisato, per il
quale ha effettuato il test del grado di purezza. Gli sono inoltre stati
addebitati la vendita per conto terzi di complessivi 28 grammi di cocaina,
l’acquisto ed il trasporto di 300 grammi di cocaina e la messa a disposizione
di AC 1 del proprio appartamento per lo spaccio di droga, oltre che
l’infrazione alla LDDS per averne facilitato il soggiorno illegale e la
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per aver consumato 78 grammi di
cocaina. Da ultimo, il procuratore ha imputato ad entrambi, in correità,
il reato di riciclaggio di denaro per aver inviato all’estero, in 10 occasioni,
complessivi fr. 23'967.- provento dello spaccio di droga.
5.
Sull’accusa
a carico di AC 1 di avere venduto 850 grammi di cocaina
Al dibattimento il prevenuto ha riconosciuto di
avere venduto circa 400 grammi di cocaina durante la sua permanenza in Svizzera
allo scopo di procacciarsi i mezzi per il proprio mantenimento (cfr. verbale dibattimentale,
pag. 3). L’imputazione a suo carico concerne però un quantitativo di almeno 850
grammi, dedotto in base agli importi di denaro di cui ha avuto disponibilità
l’accusato, che a mente dell’accusa non ha avuto altre entrate se non quelle
derivategli dalle vendite di cocaina (ciò che l’imputato ammette, con parziali
riserve di cui si dirà più avanti). Una volta stabilito l’ammontare complessivo
di cui egli ha disposto, l’entità delle vendite dovrebbe risultare dividendo
tale importo per il presumibile utile unitario, anch’esso stimato in base alle
affermazioni dell’accusato e alle regole del mercato della cocaina.
6.
La Corte ha perciò dapprima proceduto all’accertamento degli importi
di denaro di cui il prevenuto ha avuto disponibilità da quando non ha più
beneficiato del sostegno come richiedente l’asilo (cioè dalla metà di giugno
del 2005) sino al momento dell’arresto.
6.1
La Corte ha in primo luogo esaminato la questione dei trasferimenti
di denaro tramite agenzie __________ che il AC 2 afferma di avere effettuato
(ed in un caso ricevuto) per conto di AC 1, transazioni oggetto
dell’imputazione di riciclaggio di cui al punto 2 AA.
AC 2, infatti, fin dal suo primo verbale
d’interrogatorio ha chiamato in causa il AC 1, affermando di avere inviato per
lui del denaro in alcune occasioni, per un
ammontare stimato
in fr. 8/10'000.- (classificatore 1, AI 1.1, all.
18, verbale AC 2
5.
dicembre 2006, pag. 4).
Sulla scorta di questa indicazione -AC 2 ha anche
indicato l’agenzia presso la quale si recava ad inviare il denaro- è stato
possibile chiedere alla __________ la distinta delle operazioni da lui
compiute, accertando così la sua partecipazione a 11 transazioni, in cui 10
volte egli ha inviato complessivi fr. 23’967.- in __________, mentre che in un
caso egli, in __________, ha ricevuto fr. 795.- inviatigli da tale __________ (classificatore
2, AI 1.9, all. 9).
Sentito dagli inquirenti, egli ha confermato di
aver effettuato questi 10 versamenti per conto di AC 1, che gli aveva
consegnato il denaro, ciò che egli ha affermato anche a confronto con il
coimputato (classificatore 3, AI 2.14, verbale confronto AC 2/AC 1 4 luglio
2007, pag. 1 e 2):
“Confermo di aver eseguito
personalmente questi invii. Non si tratta di soldi miei, bensì di denaro
consegnatomi dal signor AC 1 che io chiamo AC 1. Lui mi aveva dato questi soldi
con il compito di inviarli all’estero. I dati dove e a chi inviarli mi erano
stati dati da AC 1 che me li aveva scritti su un biglietto. Al termine io
questo biglietto lo buttavo. E’ possibile che l’invio eseguito per __________ sia
quello indicato nell’elenco dei destinatari con il nome di __________. AC 1 mi
consegnava il denaro a contati ed io poi mi recavo in agenzia inizialmente a __________
ed in seguito presso __________ in centro a __________ dove eseguivo la
spedizione. AC 1 non mi ha mai chiesto ricevute per gli invii da me effettuati,
ma unicamente il codice che poi serviva alla persona destinataria dei soldi per
ritirare il denaro. AC 1 non mi ha mai detto di che soldi si trattava quelli
che lui mi chiedeva di spedire all’estero, né io gli ho fatto domande.”
Ancora al dibattimento il Presidente ha
ripetutamente chiesto al AC 2 di confermare che il denaro oggetto delle
spedizioni gli era stato consegnato dal AC 1, ciò che il AC 2 ha fatto senza
alcuna esitazione. Quanto alla possibilità che il denaro inviato a __________ provenisse
da __________ , AC 2 è stato propenso a scartarla, ricordando come questi fosse
uscito da poco dal carcere e avesse poco denaro in quel momento (14 agosto
2006).
Come che sia, la questione può rimanere
irrisolta, dovendosi quantomeno ritenere, sulla scorta della chiamata di
correo, che degli invii effettuati dal AC 2 fr. 22'347.- (ovvero i fr. 23'967.-
del punto 2 AA ./. i fr. 1'620.- forse di pertinenza di __________ )
provenissero dai traffici di cocaina del AC 1, come pure i fr. 795.- che AC 1
ha ammesso -come meglio si vedrà più avanti- di avere spedito in __________ al AC
2, per il che il provento di traffici di cocaina qui desumibile appare essere
di circa fr. 23'000.-.
Dalla chiamata di correo del AC 2 il AC 1 si è
difeso fornendo versioni discordanti.
Dapprima ha negato (o quanto meno non l’ha
ammesso) d’aver inviato all’estero dei soldi per il tramite di AC 2
(classificatore 2, AI 1.10, all. 1, verbale 5 dicembre 2006, pag. 4; all. 3,
verbale 15 dicembre 2006, pag. 5; all. 9, verbale 18 febbraio 2007, pag. 4), ma
in seguito ha riconosciuto la paternità di due degli invii in parola di cui, a
suo dire, solo uno sarebbe però stato effettuato da AC 2 (classificatore 3, AI
2.
, verbale AC 1 19 aprile 2007 avanti al PP, pag. 3):
“Rispondo che io con
questi invii non ho nulla a che fare. L’unico invio che mi concerne è il numero
10.
effettuato il 10.10.2006 a destinazione di __________. Tuttavia l’invio non
stato eseguito da AC 2 ma da un’altra persona che mi ha aiutato. AC 2 ha invece
eseguito per conto mio l’invio del 26.7.2006 a __________ residente in __________
è mia sorella.”
A confronto con il AC 2 egli ha poi ammesso
d’essere il mandante di 3 dei 10 invii addebitatigli: due a favore di tale __________
ed uno a favore di __________, per complessivi fr. 3'635.- (classificatore 3,
AI 2.14, verbale di confronto AC 2/AC 1 4 luglio 2007, pag. 2), versione questa
ribadita in aula.
La Corte non ha avuto dubbi nel credere al AC 2
piuttosto che al AC 1. Il primo ha fornito una versione costante dei fatti (sia
pure sbagliando all’inizio sull’ammontare inviato), mentre che il secondo si è
contraddetto, negando all’inizio per poi fare parziali ammissioni, ciò che
denota la disponibilità alla menzogna. AC 2 non aveva comunque motivo per
mentire. In primo luogo, ammettendo gli invii (ciò che difficilmente poteva
negare, siccome inchiodato dagli accertamenti oggettivi), ma soprattutto
riconoscendo che il denaro era del AC 1 e che si trattava a mente sua di
provento delle vendite di cocaina, egli ha riconosciuto il proprio reato di
riciclaggio di denaro, e quindi la dichiarazione non gli ha giovato in alcun
modo. Né si deve ritenere che egli avesse motivo di risentimento nei confronti
del AC 1, ciò che egli ha negato, o che abbia mentito per favorire un terzo,
laddove parrebbe ulteriormente strano che egli abbia detto il vero su parte
degli invii (quelli ammessi da AC 1) per invece mentire sugli altri. Vero è semmai
che il AC 1 aveva ogni interesse a distanziarsi da quel denaro, già solo per
ridimensionare genericamente la portata dei suoi utili (e quindi dei suoi
traffici) ma anche per il motivo che il destinatario di parte dei soldi era __________
, persona fortemente sospettata essere suo fornitore di cocaina, ragione per
cui l’ammissione degli invii di denaro in suo favore sarebbe stata
compromettente anche per il motivo che comportava l’ammissione di
corrispondenti acquisti di cocaina.
Ciò detto, la Corte ha ritenuto provato che nel
solo periodo luglio – ottobre 2006 AC 1 ha avuto disponibilità di almeno fr.
23'000.- da destinare ad invii all’estero.
Se si pone mente al fatto che AC 1 ha sicuramente
richiesto ad altre persone operazioni del genere, ciò che egli ha ammesso
(classificatore 3, AI 2.6, verbale AC 1 19 aprile 2007 avanti al PP, pag. 3:
“...in precedenza avevo chiesto ad altre persone di aiutarmi ad inviare i
soldi all’estero tramite __________ poiché per eseguire questa operazione
occorre presentare un documento di legittimazione che io non possedevo”),
si potrebbe lecitamente dedurre l’esistenza di importi analoghi anche per il
restante periodo di vendite dell’accusato, per il che l’importo così accertato
di fr. 23'000.- andrebbe quanto meno raddoppiato.
6.2
La successiva voce di computo nella piccola contabilità del AC 1 è
costituita dagli US 6'495.-, pari a circa fr. 7'794.-, che egli tramite un
ignoto terzo ha inviato a __________ in __________ , ciò che l’imputato
ammette (classificatore 3, AI 2.13, verbale AC 1 4 luglio 2007 avanti al PP,
pag. 3), mentre che egli (come si vedrà più avanti) nega la causale del
versamento.
Quanto alla provenienza del denaro, per 7 mesi AC
1.
nulla ha dichiarato in proposito, autorizzando così la lecita deduzione che
si sarebbe trattato del provento di vendite di cocaina, essendo la sua unica
regolare fonte di entrate.
Solo nel luglio 2007, quando egli ha
verosimilmente intuito la strategia degli inquirenti, interessati alle sue
disponibilità di denaro siccome mezzo indiretto per determinare la portata dei
suoi traffici, il AC 1 ha fornito una nuova ed improbabile versione, secondo
cui (verbale 4 luglio 2007 avanti al PP, citato, pag. 3) “...questi soldi
non sono il prodotto delle vendite di cocaina, ma si tratta di denaro che io mi
sono fatto prestare, nella misura di fr. 5000.-, da una persona che nel
frattempo ha lasciato la Svizzera e che si chiama __________. So che si tratta
di un cittadino nigeriano, ma non ne conosco il cognome”. Stanti le
perplessità degli inquirenti a fronte dell’affermazione di avere ottenuto un
prestito di importo elevatissimo per un NEM da una persona nelle medesime
condizioni di cui non sembrava sapere molto, AC 1 ha corretto il tiro
precisando che
“... per effettuare questa
operazione ho dovuto far intervenire un mio amico in __________ tale __________,
il quale ha versato una cauzione di 500'000 naira (valuta nigeriana) al
fratello di __________. E’ sulla scorta di questa garanzia che poi __________ mi
ha versato i fr. 5000.-. La differenza tra i fr. 5000.- prestatimi e gli USD
6'600.-/6'700.- che ho inviato a __________ sono effettivamente il prodotto
delle vendite di cocaina (...)...non ci sono documenti scritti del prestito di
fr. 5’000.- che mi ha fatto __________. Non so da dove __________ abbia preso
i soldi che poi mi ha prestato, forse dalla vendita di droga; non sono comunque
in grado di dirlo. Non so dove __________ viveva; non so se risiedeva a __________
o in altra località”.
Le successive spiegazioni, con cui ha addotto una
complicata trattativa intercontinentale per la fornitura di garanzie per il
mutuo, non rende la storia del AC 1 maggiormente credibile, ma semmai ancor più
inverosimile. E’ infatti del tutto incredibile, e difatti la Corte non ci
crede, che uno sconosciuto __________ , non più rintracciabile perché avrebbe
lasciato la Svizzera, del quale l’accusato nemmeno indica le circostanze della
conoscenza, sia disposto a prestare ad uno (per lui) sconosciuto AC 1 fr.
5'000.-. Non meno inverosimile la tesi della transazione di copertura in __________
tra l’amico __________ e “il fratello di __________ ”, operazione che, se fosse
esistita, l’accusato avrebbe potuto almeno tentare di sostanziare facendo
contattare l’amico __________ dagli inquirenti, ciò che egli si è però ben
guardato dal fare.
In definitiva, perciò, non si può certo
rimproverare alla Corte di non volere credere ad una versione, resa in zona __________,
assai più inverosimile di quella deducibile dal pregresso silenzio sul tema,
ovvero quella secondo cui l’intero importo è provento delle vendite di cocaina.
L’intero importo di circa fr. 7'800.- va quindi
computato nei proventi illeciti dell’accusato.
6.3
La Corte ha quindi computato anche i soldi che AC 2 ha dichiarato di
aver ricevuto da AC 1 in occasione del suo viaggio ad __________ (di cui si
dirà in dettaglio più avanti). AC 1 non contesta la consegna del denaro, ma
ammette un importo inferiore rispetto a quello indicato dal AC 2. Quanto alla
causale, a suo dire si sarebbe trattato del rimborso di un debito nei confronti
di “__________ ”(che AC 2 sostiene essere __________ , ossia il destinatario di
parte degli invii di denaro menzionati al considerando 6.1), sospetto
trafficante d’origine nigeriana, che gli avrebbe prestato denaro per pagare le
spese di cura della madre, in __________.
Ciò che però è qui determinante non è tanto la
causale della restituzione, ma l’accertamento dell’importo e del fatto che quel
denaro è stato guadagnato dal AC 1 con le vendite di cocaina effettuate a __________.
AC 2, dopo avere inizialmente sottaciuto l'intera
questione del viaggio in __________ (che è quella che maggiormente lo
compromette), ha reso ampia confessione, raccontando che prima della partenza AC
1.
gli aveva consegnato fr. 3'000.- o 4'000.- da dare a “__________”, per il cui
conto avrebbe poi dovuto recarsi a __________ (classificatore 2, AI 1.9, all.
3, verbale 20 febbraio 2007 di AC 2, pag. 7). Nuovamente interrogato su questo
episodio dal Procuratore Pubblico, AC 2 ha ribadito di aver ricevuto da AC 1
fr. 4'000.-, importo poi consegnato al __________ dopo deduzione del costo del
biglietto ferroviario __________ (classificatore 2, AI 1.9, all. 4, verbale 27
febbraio 2007 di AC 2, pag. 1):
“Suppongo, anche se non ne
ho la certezza, che __________ era un fornitore di AC 1 dal momento che
quest’ultimo mi aveva chiesto, in occasione del mio viaggio ad __________ ,
dove poi avrei dovuto prendere l’aereo per recarmi in __________ , di portare a
__________ Fr. 4000.- a saldo di suoi debiti per prestazioni a quest’ultimo.
Ricordo che io, dei soldi consegnatimi da AC 1, avevo dedotto circa Fr. 300.-
per il biglietto del treno __________ - __________ e per mangiare qualche
cosa.”
Secondo il AC 1 si sarebbe trattato solo di fr.
2'000.-, e nel verbale di confronto i due hanno mantenuto le rispettive
posizioni (classificatore 3, AI 2.14, pag. 2 e 3).
In aula AC 1 ha attribuito la divergenza di
versioni ad un errato ricordo del AC 2, che per sua parte ha nuovamente
spiegato i fatti alla Corte, dichiarandosi certo dell’importo di fr. 4'000.-.
Vi è pertanto, nuovamente, da decidere a quale
dei due attribuire maggiore credibilità, e nuovamente la Corte ha dato credito
al AC 2. Questi, pesantemente (molto più del AC 1) coinvolto nell’episodio di
quel viaggio, non ha motivo di sorta di mentire sull’importo, e del resto le
conseguenze per il AC 1 sono modeste per rapporto alle imputazioni a suo carico
(fr. 1'000.- guadagnati in più significano maggiori vendite di meno di 20
grammi di cocaina). Risolta l’iniziale incertezza tra fr. 3'000.- o fr.
4'000.-, AC 2 ha costantemente indicato l’importo più alto, anche a confronto
con il sodale e con le sue eventuali obiezioni. Si fosse trattato di un ricordo
sbagliato, AC 1 avrebbe potuto verosimilmente rammentare al AC 2 l’uno o
l’altro dettaglio dell’accaduto così da fargli riconoscere l’errore, ma così
non è stato, ragione per cui la Corte non vede motivo di non ritenere l’importo
di fr. 4'000.-.
6.4
AC 1 ha quindi speso complessivi fr. 6'150.- per la locazione
dell’appartamento procuratogli da AC 2 in via __________. Così ha dichiarato il
AC 2 in proposito (classificatore 2, AI 1.9, all. 1, verbale 5 dicembre 2006,
pag. 2 e 3):
“Nuovamente [AC 1] mi
chiedeva se potevo trovargli un appartamento (..). Io ho cominciato a guardarmi
in giro e a partire dal mese di agosto 2006 ho preso in affitto un appartamento
in via __________ al quarto piano. Si tratta di un 2.5 locali. Sul campanello
non vi è scritto nulla. Per questo appartamento pago un affitto mensile di frs
1050.
- Ho affittato l’appartamento dietro richiesta di AC 1, e questi ogni mese
mi corrisponde i soldi dell’affitto. (..) Sino ad oggi ho pagato gli affitti di
agosto, settembre e ottobre per un totale di fr. 3150.- più una cauzione di frs
3000.
- E’ quindi giusto dire che solo per l’affitto AC 1 mi ha dato frs 6150.-
I soldi me li ha sempre dati AC 1 in contanti.”
AC 2 in proposito ha costantemente confermato le
affermazioni iniziali, che trovano riscontro nelle parole del AC 1
(classificatore 3 AI 2.14, verbale di confronto AC 1/AC 2 4 luglio 2007, pag.
3: “E’ vero che io ho consegnato personalmente i circa fr. 6000.- a AC 2”).
Egli afferma però che vi sarebbe un’altra persona, non però uno dei coinquilini
fermati con lui il 5 dicembre 2006, che avrebbe contribuito, ciò che il AC 2
avrebbe saputo. Di questa persona non vi è però, di fatto, alcuna traccia
nell’incarto, nemmeno un nome di fantasia, essendo il AC 1 stato ancor più vago
del solito. AC 2 ha detto unicamente di aver visto in due occasioni un amico di
AC 1 che “sarebbe dovuto venire ad abitare con AC 1” (verbale citato,
pag. 3) e di non potere escludere che parte del denaro sia stata data da un
terzo. Decisamente troppo poco perché la Corte possa dar credito alla versione
del AC 1, dovendosi perciò anche in questo caso prestare fede all’evidenza del
fatto che i fr. 6'150.- spesi a tal titolo si trovavano nella disponibilità del
AC 1, per il che gli devono essere imputati come provento del suo traffico di
cocaina.
6.5
Sempre per la voce “spese per l’alloggio”, è emerso che il AC 1 per
un certo periodo ha alloggiato presso l’Hotel Besso di __________ . Nel proprio
verbale 1° febbraio 2007 egli aveva chiaramente ammesso di esserci stato dal 7
gennaio al 14 maggio 2006 (classificatore 2, AI 1.10, all. 7, pag. 1), ciò che
del resto era confermato dal gestore dell’albergo Vittorio Castro, che ha riconosciuto
in fotografia l’accusato, che egli conosceva con le false generalità di AC 1
con cui si era registrato (classificatore 2, AI 1.10, all. 36 verbale 18
dicembre 2006 di Vittorio Castro, pag. 1 e 2:
“Per AC 1 (Doc. A) posso
affermare con certezza che lui ha preso una camera la prima volta il 7.1.2006.
Da quel giorno posso affermare che questa persona è stato ospite presso il mio
hotel sino al 14.5.2006. Praticamente ha soggiornato tutti i giorni nella
camera 27. In questi mesi ha lasciato l’albergo al massimo 3-4 volte per 1 o 2
notti. Quindi al massimo può essersi assentato 8 giorni. E’ quindi giusto dire
che AC 1 mi ha pagato la stanza per circa 4 mesi di fila. Il prezzo della
stanza era saldato giornalmente da lui stesso a contanti al prezzo di frs 70.-
la notte. Stimo quindi che AC 1 ha pagato un totale di almeno frs 8400.- (120
giorni x 70.- frs). Questa persona mi pagava giornalmente la somma dovuta in
contanti, capitava che qualche giorno non avesse i soldi a disposizione e mi
saldava il giorno dopo. ADR: che AC 1 non mi deve più denaro. Aggiungo inoltre
che questa persona sembrava dovesse fermarsi una notte ma rimaneva sempre, non
ha mai avuto problemi nel pagare la stanza. (…) Preciso però che AC 1 riceveva
a volte visita da un’altra persona africana che è quella che vedo nel DOC B
(ndv trattasi di __________). (…) In merito ad __________ (DOC B) posso dire
che lui si è fermato la prima volta il 23.1.2006 ed ha soggiornato nella stanza
di AC 1. Di seguito __________ arrivava sporadicamente nel mio albergo,
arrivava a volte la mattina verso le 9:00. Sembrava che non avesse dormito
tutta la notte, andava in stanza e si “buttava giù” un attimo. Questo può
essere capitato 5 o 6 volte nel corso dei mesi di fine gennaio 2006 e febbraio
2006.
__________ è sempre stato ospite nella stanza di AC 1. Per queste volte __________
doveva pagare un supplemento, una differenza di circa 50.- frs in più, questi
soldi sono stati pagati ma non sono in grado di dire se da __________ stesso
oppure da AC 1. Stimo che possano aver pagato in totale un supplemento di frs.
200.
-.”
Allorché gli inquirenti hanno contestato
all’accusato di avere speso così fr. 8'400.- e gli hanno chiesto spiegazioni in
merito, AC 1 ha parzialmente ritrattato, sostenendo di avere alloggiato in
albergo per soli 2 mesi e pretendendo che egli non sarebbe stato l’unico
occupante della stanza, ma la stessa sarebbe stata locata in quel periodo anche
ad altre persone, anch’esse registratesi sotto le false generalità di AC 1
(classificatore 3, AI 2.13, verbale AC 1 4 luglio 2007 pag. 1 e 2). Questa
nuova versione, priva di riscontri oggettivi e contraddetta dalle precise
dichiarazioni del Castro, non ha convinto la Corte, che l’ha ritenuta
espressione dell’ennesimo tentativo di ridimensionare le proprie responsabilità
messo in atto dal prevenuto allorché ha intuito il significato dell’interesse
degli inquirenti per l’entità dei suoi disborsi.
La Corte in queste circostanze non ha motivo di
dubitare che il AC 1 abbia speso almeno fr. 8’400.- per alloggiare presso
l’Hotel Besso tra il 7 gennaio ed il 14 maggio 2006, importo che gli deve
perciò essere computato.
6.6
Vanno poi conteggiati anche i soldi sequestrati al AC 1 al momento
del fermo, circa fr. 1’640.-, denaro che per sua ammissione è provento delle
vendite di cocaina (classificatore 2, AI 1.10, all. 5, verbale 2 gennaio 2007,
pag. 1).
6.7
AC 1 risulta avere speso complessivi fr. 1’740.- per ricaricare il suo telefono
cellulare nei soli mesi compresi tra aprile e novembre 2006 (classificatore 2,
AI 10, all. 17), il che lascia spazio per ritenere che in verità i costi
telefonici dell’accusato per l’intero periodo siano stati ben superiori.
6.8
AC 2 ha dichiarato che nel periodo di locazione dell’appartamento di via
__________ egli si prestava a fare commissioni per il AC 1 e per i coinquilini,
e che a tal titolo, principalmente per gli acquisti di generi alimentari, il AC
1.
gli avrebbe consegnato fr. 100.- ogni due giorni (classificatore 3, AI 2.14,
verbale di confronto AC 1/AC 2, pag. 4).
In aula il AC 2, pur considerate le sue assenze
(trasferta di 3 settimane il __________, espiazione di una pena carceraria), ha
quantificato l’importo ricevuto a tal titolo in complessivi ca. fr. 3’000.-.
AC 1, dopo avere inizialmente negato di aver dato
soldi a AC 2, ha ammesso a confronto (AI 2.14, pag. 4) che “a AC 2 davamo
soldi a dipendenza di quello che avevamo bisogno per la nostra sussistenza. Gli
davamo soldi sia io che __________ ”.
Anche volendo ammettere che in alcune circostanze
isolate i soldi siano stati dati da __________ , la stima fatta dal AC 2 appare
verosimile ed in ogni caso non eccessiva. Non vi è dubbio infatti che gli
inquilini di via __________ abbiamo dovuto provvedere al proprio sostentamento
ed è pacifico, vista la capacità di provvedere al canone di locazione, che la
situazione economica era in quel momento favorevole (ovvero le vendite di
cocaina andavano bene). Non vi è quindi motivo di dubitare di una spesa
complessiva in quel periodo settembre-novembre 2006 di fr. 2'000.-/3'000.-.
6.9
AC 1
ha evidentemente dovuto sostentarsi anche prima di trasferirsi in via __________
, ovvero nel periodo compreso tra metà giugno 2005 e fine agosto 2006. In assenza
di dati oggettivi, e volendo effettuare un calcolo rigoroso, favorevole
all’imputato, la Corte ha ritenuto a suo carico un importo forfetario di fr.
20.
- al giorno per 400 giorni. Ne consegue un totale di fr. 8'000.-, anch’esso
da ascrivere all’accusato come provento del traffico di droga.
6.10
Tirando le somme, questa Corte ha accertato che nel periodo giugno
2005.
- novembre 2006 AC 1 risulta avere potuto disporre di un importo di
complessivi circa fr. 64'000.-.
Tenuto conto che per talune voci di computo
(invii di denaro, spese telefoniche) gli importi
esposti sono sicuramente parziali perché sono accertati dati solo per una parte
del periodo di latitanza del AC 1, e che altre voci (per tutte quella relativa
al sostentamento) sono computate in modo più che prudenziale, l’importo di fr.
60'000.- di cui all’atto di accusa trova sicuro riscontro anche nella remota
ipotesi che l’una o l’altra delle giustificazioni del AC 1 (in particolare
quella relativa alla partecipazione di un terzo alle spese per l’appartamento)
dovesse corrispondere a verità.
La Corte, ritiene pertanto accertato che AC 1 abbia
guadagnato almeno fr. 60'000.- con le proprie vendite di cocaina nel periodo
metà giugno 2005 – 5 dicembre 2006.
7.
Stabilito ciò, la quantificazione del volume delle vendite
dell’accusato dipende dalla determinazione del margine di guadagno unitario,
fissato dalla pubblica accusa in fr. 70.- per grammo.
Per verificare questo dato la Corte ha in primo
luogo considerato le affermazioni dell’accusato medesimo, non senza
disattendere come egli abbia progressivamente aumentato il proprio margine di
utile in corso d’inchiesta, coerente con le predette dichiarazioni con cui
tendeva a ridurre gli importi di denaro a sua disposizione.
Nei primi verbali, in effetti, AC 1 aveva
affermato che (classificatore 2, AI 1.10, all. 3, verbale 15 dicembre 2006,
pag. 2): “io vendevo bolas da 1 grammo o 0.5 grammi al prezzo di 80.- chf
per bolas da 1 grammo e 40.- chf per bolas da 1/2 grammo”.
Così anche a pag. 3: “Quando io non ero ancora
in appartamento, acquistavo da queste persone la cocaina che era 10 grammi per
volta e loro preparavano le bolas per me. Io pagavo 600.- fr. se i 10 grammi
erano in blocco mentre 650.- fr. (cioè 50 franchi in più) se i 10 grammi li
ricevevo già in bolas preconfezionate. Di seguito le rivendevo al prezzo di
80/100 fr. la bolas da 1 grammo e 40/50 quella di ½ grammo.”
Stessero queste indicazioni, AC 1 avrebbe
acquistato a fr. 60.-/65.- al grammo e rivenduto a fr. 80.-/100.- al grammo,
con un margine di profitto oscillante tra i fr. 15.- e i fr. 40.- al grammo. In
tale ipotesi, anche ammettendo il dato a lui più favorevole di fr. 40.- al grammo,
si avrebbe che per racimolare i fr. 60'000.- da lui guadagnati sarebbe stato
necessario vendere ben 1500 grammi di cocaina.
AC 1 ha però in seguito rivisto i propri
conteggi, in specie al riguardo del contenuto delle sue bolas. Infatti, fermo
restando il prezzo di acquisto, egli ha precisato che con 10 grammi di cocaina
avrebbe confezionato 14/15 bolas da 0.7/0.8 grammi, che poi avrebbe rivenduto
ad un prezzo variabile tra fr. 80.- e fr. 100.- (classificatore 3, AI 2.6,
verbale 19 aprile 2007, pag. 2), per il che con un investimento di fr.
600.
-/650.- egli avrebbe ricavato da fr. 1'120.- (fr. 80.- x 14), sino a fr.
1'500.- (fr. 100.- x 15), conseguendo perciò sino a fr. 90.- di utile per
grammo venduto.
Rilevato che, stranamente, in questa nuova
versione non sono più contemplate le bolas da 0.4/0.5 g, la Corte ritiene che
pur volendo effettuare calcoli favorevoli all’imputato, le leggi del mercato
(libera concorrenza, ridotta disponibilità di denaro per parte degli
acquirenti), valide anche in questo genere di traffici, impongano di computare
in suo favore solo un margine di guadagno medio (specie in considerazione delle
sue predette iniziali dichiarazioni di ben diverso tenore), ossia non più di
fr. 70.- al grammo, e non necessariamente il teorico utile massimo possibile.
Ammesso un comunque ragguardevole utile di fr.
70.
- per grammo di cocaina venduto, si ha che gli 850 grammi ritenuti
nell’ipotesi accusatoria comportano un profitto complessivo di fr. 59'500.-,
per il che è il caso di dire che i conti tornano.
La Corte, in base a quanto sin qui esposto,
accerta pertanto la correttezza dell’addebito al AC 1 di avere venduto almeno
850.
grammi di cocaina.
8.
Sull’accusa a carico di AC 1 di atti preparatori per
2.
kg di cocaina
AC 1, in due occasioni (il 2 e il 7 ottobre
2006), ha inviato a __________ a tale __________ complessivi USD 6’495.-, ciò
che egli ammette.
Inoltre, sul suo telefono cellulare sono stati
rinvenuti parecchi messaggi sms da o per l’utenza peruviana, che AC 1 ammette
essere riconducibile alla __________ , il cui testo si presta ad essere
collocato nel contesto di transazioni miranti al traffico di stupefacenti.
Tra i vari messaggi, spiccano, per eloquenza, i
seguenti (classificatore 2, AI 1.10, verbale 22 dicembre 2006, all. 4, allegato
D, sottolineature della Corte):
- 23.11.2006, n. 2, in entrata:
“hi AC 1, sorry again! i can imagine so worry u must be, it didn’t
work cuz i have the police behind me, this time they didn’t catch the items
but to much question to me, it’s a long story, my organization says it’s
better to be quiet without travelling at least till christmas, these party
times they are busy in other thing. i have all the stuff ready for next trip.
we can’t send another guy to europe cuz of the language, they only speak spanish, not good for dealing,
but if u want it now u can send somebody to carry it under our control and connection.
(...)”
- 05.12.2006, n.41, in entrata:
“Hi AC 1, I’ve had a meeting with the big boss of the organisation,
he has left clear up the next flight to europe the minimum stuff to carry is
going to be 8 kg, 6500eur kg and payment of the 30% before leaving Peru,
means 15600eur. I told him that u are going to pay all the rest in switzerland,
he is not agree, he said yes or yes all the 30% payment must be done before,
otherwise he said it doesn’t work. He only needs your connection for future
deals, cuz he said u are going to get more and much more of 6500eur for each
one, it’s a gift he wants to give u now to see how good are u going to be
paying all the rest in 48hrs over there, this morning at 11am we have another
meeting with all the people, he wants to ask u by sms when can u send the
rest.”
- 05.12.2006, n. 42, in entrata:
“so he wants to know when can u send the rest of the 30% to show
him if it works with u or not, those hollands had make him change his mind,
cuz they offer him more! I don’t know what to do, he make me nervous is a
fucking one, u know he is half from israel and half peruvian.”
- 05.12.2006, n. 44, in entrata:
“he told me, all is planed to leave the 20, I go with other 2 guys
each one has to carry 6kg, I’m carrying too”
Non è difficile, anche per un lettore non
smaliziato, comprendere come il AC 1 sembri essere in attesa dell’invio per via
aerea di una non precisata quantità di merce (“stuff”) del costo di
15'600.- Euro al kg, pagabili per il 30% in anticipo, merce per la quale AC 1
avrebbe già versato dei soldi, anche se non l’intero acconto, come si deduce
dal fatto che il “grande capo dell’organizzazione” sarebbe in attesa del “rest
of the 30%”. La merce, già pronta, dovrebbe arrivare, in ragione di 18 kg,
il giorno 20, trasportata dalla __________ e da due altre persone. La natura
illecita del traffico è esplicitamente segnalata, se ve ne fosse bisogno, dal
riferimento alla polizia, che sarebbe stata alle calcagna della __________ .
9.
Interrogato al riguardo, AC 1, in uno sprazzo di sincerità, ha
ammesso che in questi messaggi si parla di stupefacenti (classificatore 2, AI
1.
, verbale 22 dicembre 2006, all. 4, pag. 4, 7 e 8). Ciò nonostante, egli in
quel verbale ha nondimeno negato ogni responsabilità, pretendendo che inizialmente
egli avrebbe trattato con la __________ l’acquisto di non specificati
documenti spagnoli occorrenti per la stipula di un matrimonio combinato, e che
per questo motivo, e non per fatti di droga, egli le avrebbe inviato il denaro.
I documenti non sarebbero mai stati inviati, mentre che la __________ , una
volta ricevuti i soldi, avrebbe preso a parlare di droga, per il che egli
l’avrebbe assecondata nella speranza di potere riavere i propri soldi. La
medesima, inverosimile versione dei fatti il AC 1 l’ha raccontata anche al
Procuratore Pubblico (classificatore 3, AI 2.13, verbale 4 luglio 2007, pag. 2
e 3), ripetendola quindi al dibattimento.
La Corte non ha creduto nemmeno per un istante ad
una simile stravaganza. A non averne dubbi, mai, nei messaggi che si trovano in
atti, vi è menzione alcuna a documenti di sorta o a matrimoni, né vi sono
richieste di restituzione di denaro da parte dell’accusato. Egli non è comunque
così sprovveduto da spedire a sconosciuti in un altro continente un’ingente
somma, frutto delle sue fatiche di spacciatore, per ottenere non precisati
documenti matrimoniali che oltretutto mai avrebbe potuto utilizzare in Svizzera
in assenza dei suoi documenti personali, a suo dire non esistenti. Ancor più
inverosimile sarebbe la tesi secondo cui l’astuta truffatrice __________, una
volta ottenuto il denaro, invece di sparire nel nulla come farebbe un bravo
truffatore sarebbe stata così insensata da iniziare ad interloquire con lui,
falsamente e senza motivo apparente, su faccende di droga, ciò che non è privo
di pericoli, specie quando si discute nell’ordine di grandezza delle decine di
chili.
Vero è perciò che il AC 1 su questo tema mente
spudoratamente (lo stesso difensore in arringa ha preso distanza dalla tesi
dell’accusato, rimettendosi sul tema al giudizio della Corte), così come è vero
che egli ha inviato soldi in __________ per effettuare il pagamento anticipato
del 30% della cocaina (ovvero lo stupefacente usualmente venduto dal AC 1 e per
il quale il Sudamerica è una tipica fonte d’approvvigionamento) che gli doveva
essere inviata. Dai messaggi si capisce chiaramente che i 6'500.- U$ da lui
inviati non erano sufficienti a coprire il 30% del prezzo del quantitativo da
lui ordinato, visto che egli viene sollecitato due volte (sms n. 41, in fine e
n. 42) a spedire la rimanenza, ciò che non ha potuto fare già solo per essere
stato arrestato quello stesso 5 dicembre 2006.
Ma anche volendo computare solo il denaro da lui
inviato, si ha che, stante il prezzo di Euro 6'500.- al kg (cfr. sms n. 41), il
denaro inviato corrisponde a circa Euro 4'670.-, i quali sono il 30%
dell’importo di Euro 15'560.-, a loro volta corrispondenti a circa 2.4 kg di
cocaina.
Che l’imputato abbia compiuto atti preparatori in
vista dell’acquisizione di 2 kg di cocaina, come imputatogli nell’atto di
accusa, è pertanto sicuramente vero, così come è vero che egli ha in realtà
inteso acquistare un non determinato quantitativo superiore.
10.
Sulla partecipazione degli accusati all’invio di 3 kg di cocaina dal
__________
Come già anticipato (cfr. consid. 6.3), AC 2 ha
raccontato agli inquirenti di essersi recato, su richiesta di AC 1, ad __________
e poi a __________ per effettuare un trasporto di cocaina per conto del citato
“__________ ”. L’operazione non è però andata a buon fine perché il AC 2,
esasperato dai ritardi, dopo circa tre settimane ha deciso di rientrare in
Europa, chiedendo a tal scopo aiuto al AC 1, che, tramite terze persone, gli ha
inviato in __________ il denaro necessario per il viaggio di ritorno. Questo il
dettagliato racconto del AC 2 (classificatore 2, AI 1.9, all. 3, verbale 20
febbraio 2007, pag. 7 e segg.):
“Una settimana prima della
mia partenza per il __________ , erano gli inizi di ottobre, AC 1 mi diceva che
un suo amico in __________ stava cercando qualcuno per fare un viaggio di
cocaina dal __________ . Il viaggio doveva seguire il tragitto __________ / __________
. AC 1 mi diceva che si trattava di portare un quantitativo variante tra i 2 ed
i 3 kg di cocaina. Quale compenso a lavoro ultimato avrei avuto 10000.-- frs. o
10000.
Euro. Ora non ricordo con precisione di che valuta si parlava. In più io
sarei stato spesato per quanto concerneva il viaggio e la mia permanenza in __________
. La cocaina doveva essere portata fino ad __________ . lo come già detto nei
precedenti verbali in quel periodo ero a corto di denaro e pertanto accettavo
la proposta. Pertanto un bel giorno AC 1 mi diceva che il giorno seguente sarei
dovuto partire per __________ dove avrei incontrare colui che organizzava il
trasporto. Questa persona tra l'altro era anche uno a cui sempre per conto di AC
1.
avevo inviato varie volte denaro in __________ . Questa persona usa quale
nominativo __________ ma in verità so che si chiama __________ (non so se sia
il nome di battesimo o il cognome) o almeno AC 1 lo chiamava così al telefono.
Anche questa persona è un nigeriano. AC 1 mi dava un numero di telefono
olandese che io memorizzavo nel mio telefono e che avrei dovuto poi chiamare in
prossimità del mio arrivo. lo con me avevo un numero di telefono con tessera
non registrata che mi aveva dato AC 1 per il viaggio. Quando sono arrivato in __________
ho chiamato il numero olandese e in stazione mi sono trovato con __________ o __________
che dir si voglia (in seguito chiamerò questa persona __________ ) Confermo
che in __________ ero andato a mezzo treno, il biglietto l'avevo pagato con i
3000.
o 4000 frs che mi aveva dato AC 1. La rimanenza di questo importo l'ho
consegnata poi a __________ come da disposizioni ricevute da AC 1. __________ era
un fornitore di cocaina di AC 1, come facesse arrivare la cocaina a AC 1 io non
lo so. So solo che parecchi soldi me li faceva inviare a questo __________ alias
__________ . I soldi che ho consegnato a __________ da parte di AC 1 erano a
saldo di uno scoperto che AC 1 aveva nei suoi confronti. Ad __________ con __________
sono andato a casa sua che si trova in periferia. Ricordo che era un palazzone
pieno di persone di etnia africana. Non sono in grado di indicare la via. Lui
aveva un appartamento in alto poteva essere 4° /5°/6° piano. Vive da solo. A
casa sua __________ mi consegnava i biglietti aerei e 3000 $USA che mi
sarebbero dovuti servire quali argent de poche. lo nell'appartamento consegnavo
il denaro datomi da AC 1 che era l'importo datomi a __________ meno i 300 fr.
circa spesi per il viaggio sino ad __________ (pertanto ho dato circa 2700 o
3700.
frs). Mi diceva che in __________ avrei dovuto contattare un tale __________
ad un numero __________ no che mi consegnava su di un biglietto. Questo __________
mi avrebbe raggiunto nell'albergo dove io pernottavo. Il nome dell'albergo dove
dovevo andare mi era stato dato da __________ . Da __________ , su sua
richiesta, lasciavo la tessera SIM Card che mi era stata data da AC 1 (per
questo motivo successivamente comprerò la tessera __________ na). Il giorno
dopo il mio arrivo ad __________ partivo per __________. Andavo all'hotel indicatomi
ma era completo pertanto chiamai __________, al numero. precedentemente datomi,
e __________ mi mandò un suo amico a ritirare i 3000 $USA. Questa persona,
quando la incontrai, mi disse di andare in un altro albergo e aspettare il
giorno seguente. Il rientro per __________ , così come iscritto sui biglietti
in mio possesso, doveva avvenire dopo una settimana. lo trovavo una camera
all'hotel __________. Qui il giorno seguente arriva __________ che mi portava
della valuta __________ na che mi sarebbero dovuti servire per vivere. Faccio
presente che sia __________ che l'amico erano di etnia africana e meglio
nigeriana. Sta di fatto che il tutto si è protratto per 22 giorni. Ho anche
cambiato qualche hotel. Era sempre __________ che veniva ogni tanto e mi
portava del denaro dicendo che dovevo aspettare. __________ mi diceva pure che
si trattava di trasportare tra i 3 ed i 5 kg di cocaina e non i 2 o 3 come
dettami in precedenza da AC 1. __________ mi aveva pure confidato che sarebbe
andato a comperare una valigia per occultare lo stupefacente. Ritengo che sarebbe
stato utilizzato il sistema del doppio fondo. Il problema che era sorto doveva
essere correlato alla "strada" cioè loro dovevano avere un passaggio
garantito ma però in quel momento per motivi a me non noti vi era qualche
problema. Dopo due settimane io ho acquistato una tessera __________ na nuova e
poi ho preso contatto con AC 1 dicendogli che volevo tornare perché ero stufo
di aspettare. E' capitato che ho sentito anche __________ e lui mi invitava ad
avere pazienza, ma io non ne potevo più di stare li in albergo. Pertanto mi
facevo mandare ancora del denaro da AC 1 e acquistavo un biglietto di ritorno
fino a __________. AC 1 una volta che sono tornato a __________ ha avvisato __________
del mio ritorno. Chiaramente quando ho lasciato il __________ me ne sono
guardato dall'avvisare __________.”
AC 2 ha ripetuto il proprio racconto anche al
Procuratore Pubblico, precisando che l’importo consegnatogli da AC 1 e
destinato a “__________ ” era di fr. 4’000.-, e non di soli fr. 3'000.-.
In aula egli ha precisato di essere certo che “__________
“ e __________ (cioè il destinatario di parte dei trasferimenti di denaro che AC
1.
ha fatto fare dal AC 2 tramite __________) sono la stessa persona per avere
visto a casa di questi, appoggiati su di un tavolino, due suoi passaporti con
queste identità (cfr. anche AI 2.14, pag. 4).
Tolta la contestazione sull’ammontare
consegnato al AC 2 (si sarebbe trattato di soli fr. 2'000.-), AC 1 ha per sua
parte sostanzialmente confermato il racconto del coimputato. Egli ammette
pertanto di avere chiesto al AC 2, per conto di “__________ ”, se era disposto
ad eseguire il trasporto. A dire del AC 1, __________ sarebbe un suo
compaesano, residente in __________ , con il quale avrebbe saltuari contatti
telefonici. Egli non lo avrebbe però mai incontrato ed ignorerebbe pure la sua
vera identità. In relazione all’episodio in parola, AC 1 ha raccontato che nel
settembre 2006 “__________ ” l’ha contattato chiedendogli se conosceva qualcuno
disposto a fungere da corriere per la droga. Egli ha quindi proposto l’affare a
AC 2, che ha accettato classificatore 3, AI 2.6,
verbale AC 1 19 aprile 2007, pag. 4):
“ADR fu __________ ,
telefonandomi un giorno, a chiedermi se conoscevo qualcuno da mandare in __________
a comperare della cocaina da portare in Europa. Si trattava di un affare in cui
io non avrei avuto alcuna partecipazione. Ne parlai quindi con AC 2 dicendogli
che, come riferitomi da __________ , avrebbe ottenuto per questo suo servizio
fr. 10'000.- Il compenso gli sarebbe stato versata direttamente da __________ .”
Se gli accusati concordano sul ruolo di
reclutatore avuto dal AC 1, le loro versioni divergono invece sul quantitativo
di stupefacente che avrebbe dovuto trasportare AC 2.
AC 1 ha negato di aver saputo quanta droga avrebbe
dovuto essere trasportata (cfr. il suo verbale citato, pag. 4, “né io né lui
[AC 2] sapevamo quale quantitativo di cocaina avrebbe dovuto essere
preso in consegna”), mentre che AC 2 ha asserito che questi gli avrebbe
parlato di 2/3 chili. Giunto a __________ egli avrebbe però appreso da __________
che il quantitativo era superiore e si sarebbe aggirato sui 3/5 chili.
In aula AC 2 ha ribadito di aver chiesto a AC 1
quanta cocaina avrebbe dovuto trasportare. Egli gli avrebbe risposto di non
saperlo, ma che verosimilmente si sarebbe trattato di 2/3 chili. Quanto
all’indicazione di un quantitativo di 3/5 chili, AC 2 ha affermato essersi
trattato di una sua deduzione dopo aver visto la borsa (“un valigione”)
in cui sarebbe stata occultata la droga, e non di un’affermazione di __________.
A domanda del presidente della Corte, egli ha però dato atto che per lui
trasportare 2/3 chili o 5 non avrebbe fatto differenza.
Per sua parte, in aula AC 1 ha nuovamente negato
di aver parlato col AC 2 di un quantitativo di 2/3 chili di cocaina. Egli ha
però ammesso di sapere che per 1 chilo di stupefacenti i corrieri verrebbero
pagati fr. 5/6’000.- (cfr. anche verbale il verbale di confronto AI 2.14, pag.
3), per il che è chiaro alla Corte che dal compenso indicato dal __________ il
AC 1 può e deve avere dedotto che il viaggio del AC 2 poteva riguardare almeno
un paio di chili. D’altronde, anche senza necessità di far capo all’eventuale
tariffario, è logico ed evidente che gli elevati costi dell’invio dello
stupefacente (spese e compenso del corriere) possono essere ammortizzati solo
con l’invio di un quantitativo ragguardevole di stupefacente. A fronte di
queste contestazioni lo stesso AC 1 ha dovuto infine ammettere che non si viene
inviati in __________ dall’__________ per ritirare pochi etti di cocaina.
Quanto al compenso spettante al AC 2, AC 1 ha
confermato essersi trattato fr. 10'000.-, mentre che il AC 2 ha ammesso di non
ricordare se si era parlato di franchi o Euro.
11.
Così accertati i fatti la Corte ritiene provato che i due accusati
hanno partecipato, anche se con funzioni diverse, all’organizzazione di un
viaggio in __________ avente per fine l’acquisto ed il trasporto in Europa di
un importante ma imprecisato quantitativo di cocaina, che la Corte stima essere
stato, negli intenti e secondo le dichiarazioni delle parti, nell’ordine di
grandezza dei 3 chili.
Dal profilo giuridico, non vi è dubbio che per il
AC 2, volato in __________ e quivi rimasto per circa tre settimane in attesa
della cocaina da trasportare, si tratti di partecipazione a titolo principale
in atti preparatori ad infrazione aggravata alla LFStup, oltretutto (ciò che
diverrà tangibile in sede di commisurazione della pena) di notevole intensità.
La difesa ha invero addotto per lui un’ipotesi di complicità, ciò che la Corte
può spiegare unicamente con la malintesa percezione degli istituti dell’atto
preparatorio e/o della correità e complicità in tema di LFStup.
Quanto alla posizione del AC 1, risulta manifesto
che, a prescindere dalla distinzione tra partecipazione a titolo principale o
accessorio, il suo ruolo è sicuramente stato di assai minore rilievo rispetto a
quello del AC 2 (ciò che, analogamente, influisce sulla commisurazione della
pena, nel senso che non vi sarà soverchio aggravamento della sua posizione a
seguito dell’episodio).
Per quanto attiene la qualifica giuridica della
sua partecipazione, il Procuratore Pubblico nell’atto di accusa ha ritenuto di
addebitargli la sola complicità in atti preparatori ad infrazione aggravata
alla LFStup. Potendovi essere discussione in proposito, il Presidente della
Corte ha formulato per il AC 1 una subordinata giusta l’art 250 CPP,
prospettando che egli abbia agito come autore principale e non solo come
complice.
Nella valutazione, la Corte ha alfine optato per
quest’ultima qualifica giuridica, non potendo essere considerato semplicemente
complice colui che, come il AC 1, procede al reclutamento di un corriere,
mantenendo poi il contatto (telefonico) con l'organizzazione e anticipando al
corriere il denaro per il biglietto del treno. Reperire persone disponibili al
compimento di un atto criminoso è in genere da considerare un contributo
determinante al progetto illecito, a maggior ragione se si considera il ruolo
centrale ed indispensabile del corriere (anche se solitamente sottopagato e
privo di potere decisionale) nell’ambito di un traffico internazionale di
stupefacenti. Detto altrimenti, si ha che per giudicare del grado di
partecipazione del AC 1 va tenuto conto che egli ha reperito un correo, il
trasportatore senza il cui contributo il traffico internazionale di droga non
può essere concretizzato. Anche se non risulta che il AC 1 abbia altrimenti
partecipato alla pianificazione dell’operazione, che per quanto è dato di
sapere era gestita dal suo amico __________ /__________ , e che nemmeno si può
ritenere che egli ne abbia tratto un diretto beneficio economico, la rilevanza
del suo contributo non poteva non essere chiara al AC 1, e difatti, come lui
stesso ammette, il __________ gli aveva immediatamente offerto di prelevare un
proprio compenso facendo la cresta su quello del AC 2, ciò che egli afferma di
avere rifiutato (classificatore 3, AI 2.14, verbale di confronto AC 1/AC 2,
pag. 4), il che però nulla muta al grado della sua partecipazione.
Per la Corte, in definitiva, AC 1, individuando nel
AC 2 una persona disponibile a fungere da corriere, e nel chiedere ed ottenere
il suo consenso, ha frangente agito come correo, e non solo complice, negli
atti preparatori al traffico di almeno 3 kg di cocaina dal __________.
12.
Sull’imputazione
di ripetuto riciclaggio di denaro
L’atto d’accusa (punto 2) imputa ai prevenuti, in
correità, il ripetuto riciclaggio di denaro per fr. 23'967.- in relazione alle
spedizioni all’estero tramite agenzie Wesrtern Union dei proventi del traffico
di stupefacenti.
Già si è detto che il AC 2 ha ammesso la
correttezza dell’addebito, avendo riconosciuto di avere effettuato le
spedizioni e di essere stato consapevole della natura del denaro inviato.
AC 1 nega invece le proprie responsabilità,
riconoscendo unicamente di avere disposto 3 dei versamenti in questione.
Una volta di più, le sue professioni di innocenza
non hanno convinto la Corte. Come si è già detto diffusamente al consid. 6.1,
egli deve lasciarsi imputare la chiara chiamata in correità del AC 2, ed è
quindi accertato che AC 1 ha chiesto al AC 2 di trasferire alle persone
indicate al punto 2 AA (tra cui, a tre riprese, al già citato __________ )
complessivi fr. 23'967.- provento del traffico di cocaina, poco importa se del
suo traffico oppure (limitatamente ai fr. 1'620.- destinati a __________ )
quello di altro spacciatore, in concreto l’__________ . Giuridicamente si
tratta di un atto di riciclaggio di denaro, ed è pertanto corretta
l’imputazione a carico dei prevenuti, laddove al AC 1 avrebbero comunque potuto
essere addebitati anche i fr. 4'000.- dati al AC 2 affinché li portasse ad __________
e i fr. 795.- inviatigli in __________ per comperarsi il biglietto aereo di
ritorno.
13.
Sulle altre imputazioni a carico di AC 1
AC 1 ha riconosciuto di avere offerto a AC 2 di 3
grammi di cocaina, cosi come descritto al punto 1 a) iii AA (verbale
dibattimentale, pag. 4).
14.
Egli contesta di contro di essere il proprietario dei 7.71 grammi di
cocaina occultati in una ciotola nella propria abitazione e rinvenuti al
momento del fermo (punto 1a) iv AA).
La contestazione è al limite del puerile, visto
il modico quantitativo in discussione. Gli inquirenti nell’appartamento hanno
infatti rinvenuto complessivamente oltre 70 grammi di cocaina, di cui solo 7.71
grammi vengono attribuiti al AC 1. Questo perché i coinquilini __________,
molto più onestamente di lui, hanno riconosciuto di essere i proprietari della
quasi totalità della droga rinvenuta al momento del fermo (segnatamente quella
occultata in una giacca ed in una sedia), distanziandosi di contro da quella
non di loro pertinenza, e perciò necessariamente appartenente al qui imputato.
Egli è del resto dichiaratamente uno spacciatore
di quella sostanza, e al momento del fermo disponeva di ca. fr. 1'600.-
guadagnati in quel modo, ed è perciò del tutto normale (sarebbe strano il
contrario) che egli disponesse di un certo quantitativo del prodotto che vende.
In queste circostanze le dichiarazioni dei due coinquilini equivalgono ad una
(indiretta) chiamata di correità nei suoi confronti, la quale è rispondente ad
una chiara logica, comporta comunque l’ammissione di responsabilità personali
maggiori di quelle addossate al qui accusato, ed è pertanto in definitiva da
ritenere attendibile, ancorché formulata da soggetti le cui dichiarazioni sono di
regola limitatamente affidabili. L’imputazione merita perciò piena conferma.
15.
AC 1 deve inoltre lasciarsi imputare d’aver messo a disposizione di __________
il suo appartamento in via __________ a __________ sapendo che questi lo
avrebbero utilizzato per la preparazione ed il commercio di cocaina, così come
esposto al punto 1 a) v. AA. Anche se a denti stretti, in aula il prevenuto ha
di fatto ammesso l’addebito, dichiarando che “questo è un errore che ho
fatto” (verbale dib. pag. 4).
16.
Egli è dipoi reo confesso di infrazione alla LDDS per aver
soggiornato in Svizzera da giugno 2005 a dicembre 2006 pur sapendo che la sua
domanda d’asilo era stata respinta in via definitiva e che egli era tenuto a
lasciare la Svizzera (punto 3 b) AA; verbale dibattimentale, pag. 4).
17.
Al AC 1 va pure ascritta la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per aver consumato saltuariamente della marijuana (punto 4 b) AA;
ciò che egli ha ammesso (verbale dibattimentale, pag. 4).
18.
La Corte ha di contro prosciolto il AC 1 dal reato di pornografia
(punto 5 AA). Il solo rinvenimento sul suo PC di un filmato di pornografia
vietata, costitutivo dell’ascritto reato, non è stato ritenuto una prova
sufficiente a suo carico. Nella valutazione la Corte ha infatti considerato che
il computer era utilizzato anche da altri occupanti dell’appartamento, ed in
particolare dal __________. AC 2, che frequentava l’appartamento, ha inoltre
dichiarato al dibattimento di avere visto il __________ utilizzare il PC per
visionare filmati pornografici, ma non invece il AC 1. Dal che, stante il
dubbio sull’autore del reato, il proscioglimento del qui accusato.
19.
Sulle altre imputazioni a carico di AC 2
AC 2 è reo confesso dei fatti descritti ai punto
1.
b) ii e 1 b) iii AA, avendo ammesso d’aver venduto in più occasioni per conto
di AC 1 e di __________ complessivamente 28 grammi di cocaina sottoforma di
bolas in cambio di un modico compenso (verbale dibattimentale, pag. 4). Anche
in questo caso è del tutto pacifico che chi si presta ad effettuare consegne di
stupefacente e/o a incassare il relativo prezzo per conto terzi è autore
colpevole dell’infrazione alla LFStup, e non certo un semplice complice del
dominus del traffico.
20.
AC 2 ha poi riconosciuto la correttezza dell’addebito di atti
preparatori in vista della compravendita di un non precisato quantitativo di
cocaina tra __________. Egli ha infatti ammesso di aver effettuato per conto
del Kabah un test di purezza sulla cocaina che avrebbe dovuto essere venduta
(verbale dibattimentale, pag. 4). Il test ha poi avuto esito negativo e la
transazione di conseguenza non si è perfezionata. Appare comunque del tutto
corretta, anche dal profilo giuridico, l’ascritta imputazione di atti
preparatori.
21.
Quo al punto 1b) v AA, AC 2 ha ammesso di aver funto da
intermediario per Kabah e di averlo aiutato nel trasporto della cocaina da lui
acquistata chiedendo a __________ di mettere a disposizione se stesso come
autista e la propria vettura, e soprattutto accompagnando personalmente il __________,
non lontano dalla stazione FFS, a ritirare una partita di cocaina, e quindi
rientrando con loro e lo stupefacente sino in via Torricelli.
Interrogato dal presidente della Corte, AC 2 ha
dichiarato di ignorare la quantità di cocaina ritirata dal Kabah (verbale
dibattimentale, pag. 4) e l’indicazione di 300 grammi sarebbe da ricondurre ad
un gesto, forse mal interpretato, fatto con le mani da quest’ultimo. Arrestato
il giorno dopo, __________ è però stato trovato in possesso unicamente di 100
grammi di cocaina, per il che vi è motivo di credere che questo fosse il
quantitativo ritirato, essendoci stato ben poco tempo per vendere o
ulteriormente consegnare la maggior quantità di 200 grammi. Lo stesso Kabah,
del resto, ha dichiarato di avere acquistato e ritirato unicamente 100 grammi
di cocaina (mappetta inc. 98.2007, AI 1, verbale 9 maggio 2007 di __________,
pag. 6).
Il ruolo svolto dal AC 2 nella circostanza appare
tutto sommato secondario ed accessorio, ragione per cui è corretta
l’imputazione di complicità, e non correità, in infrazione alla LFStup ritenuta
a suo carico nell’atto di accusa. L’addebito trova pertanto conferma
limitatamente al quantitativo di 100 grammi di cocaina, come del resto
postulato dalla stessa difesa.
22.
AC 2 deve rispondere anche della messa a disposizione di AC 1 del suo
appartamento di via __________ a __________ , da lui locato appositamente ben
sapendo che sarebbe stato utilizzato per la preparazione ed il commercio di
cocaina, ciò che egli ha ammesso sia nei verbali predibattimentali che al
processo (verbale dibattimentale, pag. 4).
23.
Assodata, e ammessa dal AC 2, è anche l’infrazione alla LDDS per
aver facilitato, tra settembre e il 5 dicembre 2006, il soggiorno illegale di AC
1, che sapeva privo del diritto di soggiornare in territorio elvetico (verbale
dibattimentale, pag. 4).
24.
La Corte ha in fine addebitato al AC 2 la contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti per aver consumato tra ottobre 2005 e maggio 2007 circa 78
grammi di cocaina, così come indicato al punto 4 AA (verbale dibattimentale,
pag. 4). Visto il modesto quantitativo consumato per rapporto alla durata del
consumo, superiore ad un anno e mezzo, appare manifesto che si tratta di
consumo episodico (poco più di 4 grammi al mese) a fine ludico, ma non certo di
una situazione di tossicodipendenza tale da doversi prendere in considerazione
l’eventualità di attenuare la pena per scemata imputabilità. Ciò è del resto
stato riconosciuto dallo stesso AC 2 nella fase predibattimentale (verbale
avanti al PP del 27 febbraio 2007, classificatore 3, AI 2.3, pag. 3: “...In
questi anni ho consumato saltuariamente della cocaina (...) Non ritengo che la
cocaina sia per me un problema...”), ragione per cui appaiono di poca
consistenza le considerazioni di segno opposto formulate in sede di arringa dal
difensore.
25.
Secondo l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo,
tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore
nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di
reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata.
26.
AC 1 è sicuramente più pesantemente compromesso del coimputato. Nella
valutazione della sua pena la Corte ha dovuto innanzitutto considerare la
notevole gravità oggettiva delle imputazioni a suo carico. Egli deve
rispondere, in particolare, della vendita di 850 grammi di cocaina e di atti
preparatori per l’acquisto di ulteriori 2 chili di cocaina, oltre che di
fattispecie minori quali un ulteriore atto preparatorio (il “reclutamento” del AC
2), la detenzione finalizzata alla vendita di 7.71 grammi di cocaina, l’offerta
di ulteriori 3 grammi, la messa a disposizione di terzi del suo appartamento
per il traffico di cocaina, l’infrazione alla LDDS, la contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti e il riciclaggio del provento del proprio traffico di
stupefacente.
Già la sola vendita al dettaglio di 850 grammi di
cocaina, sull’arco di un considerevole periodo di tempo (oltre 17 mesi) e con
la difficoltà supplementare data dalla situazione di clandestinità (a cui ha
ovviato da ultimo procurandosi un appartamento), appare reato di notevole
gravità, denotante, nelle modalità date, un’accresciuta intensità del proposito
criminale, atteso oltretutto che non risulta che AC 1 non volesse continuare
nei propri traffici a tempo indeterminato. Si tratta di reato, in effetti, che
in assenza di particolari circostanze attenuanti (e, come si vedrà, il AC 1
poco può accampare a proprio favore) poteva da solo valere una condanna ad una
pena detentiva di almeno 2 anni e 6 mesi. Da questa scomoda base, AC 1 ha però
preso il volo verso più elevate vette criminose con l’episodio, a settembre –
ottobre 2006, del mancato acquisto in __________ di (almeno) 2 kg di cocaina.
Premesso che tale atto preparatorio è stato portato in una fase assai avanzata,
sino all’avvenuto pagamento di un congruo acconto, esso denota la volontà e la
disponibilità del AC 1 di elevarsi al rango di trafficante che manovra cocaina
nell’ordine di grandezza dei chili. Infatti, se per vendere al dettaglio i
primi 850 grammi gli sono occorsi 17 mesi, questo affare da 2 kg non poteva
costituire solo l’anticipato approvvigionamento delle proprie solite vendite
(ipotesi in cui avrebbe avuto cocaina da vendere per i 3 anni a venire), ma
significa che egli ha inteso apprestarsi ad attivarsi in traffici di altro
genere e livello, verosimilmente come fornitore degli spacciatori da strada. In
questo contesto, dal profilo oggettivo ben poco pesano tutti gli altri reati di
contorno.
Dal profilo soggettivo, gli unici rilievi
favorevoli all’imputato sono quelli dell’assenza di precedenti, di un’età che
non ha ancora raggiunto i 25 anni, oltre a quello di avere scontato circa 10
mesi di carcere preventivo. Per il resto, in senso negativo, a parte l’ovvia
considerazione di avere agito per fine di lucro, va segnalata la già menzionata
particolare intensità del proposito criminale. Dapprima ha continuato a
delinquere senza remore nella pur scomoda situazione di NEM, ovvero nella più
totale clandestinità, e questo per ben 17 mesi. Mai ha inteso arrestare i suoi
traffici, ma anzi egli ha inteso darvi ulteriore impulso tentando di acquistare
all’estero la cocaina a chili e a buon prezzo, affrancandosi in tal modo dagli
ordinari canali di approvvigionamento. Nel contempo, ha saputo anche risolvere
i problemi logistici (a tutto beneficio del buon funzionamento del suo
business) prendendo base in un appartamento messogli a disposizione dal AC 2,
in cui ha pure ospitato due altri spacciatori. Quasi pleonastico il rilievo
della sicura pericolosità di siffatto modo di trafficare, manifestamente
superiore a quella dei manovali dello spaccio da strada. AC 1 è fortunatamente
stato fermato allorché era in piena fase di escalation. Ancora il giorno
dell’arresto ha ricevuto vari sms dal __________ che annunciavano l’imminente
arrivo di una partita ingentissima di cocaina, un’imprecisata (ma non piccola)
parte della quale doveva essere a lui destinata. Una volta fermato dagli
inquirenti, non ha minimamente collaborato (ciò che è suo diritto), ed anche la
parziale confessione è da ritenere quasi del tutto priva di pregio, in quanto
resa non per la volontà di rendere atto delle proprie azioni, ma per arretrare
(stante la non credibilità di una negazione totale) su di una ipotetica seconda
linea costituita da parziali ammissioni, comunque ampiamente inferiori alle sue
reali responsabilità, che potessero essere credute dagli inquirenti, come ad
esempio per l’entità del suo spaccio al dettaglio, o al proposito dell’origine
e dell’entità dei denari da lui maneggiati nel periodo in esame. Egli non è un
consumatore di cocaina, e ha lucrato non meno di fr. 60'000.- con i propri traffici,
utile senz’altro considerevole e ben superiore a quanto necessario alla propria
sopravvivenza.
Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto
adeguata alla notevole colpa del reo la condanna ad una pena detentiva di 3
anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.
27.
Dal punto di vista delle responsabilità oggettive AC 2 si situa ad
un livello chiaramente inferiore a quello del coimputato. Egli, in particolare,
non ha venduto significativi quantitativi di cocaina, e non è perciò in questo
senso un vero e proprio spacciatore. Egli deve però rispondere in primo luogo
di atti preparatori in vista dell’acquisto in __________ e della successiva
importazione in __________ di complessivi 3 chili di cocaina, atti preparatori
anche nel suo caso di notevole intensità, basti dire che egli si è
effettivamente recato in __________ per ritirare un quantitativo notevolissimo
di stupefacente ed è rimasto in paziente attesa per più di due settimane,
reiterando costantemente la volontà di portare a termine il proprio compito.
Partecipare a simili operazioni, ciò che AC 2 ha fatto accettando senza
esitazione per un promesso compenso di fr. 10'000.-, significa aderire ad
organizzazioni criminali internazionali, in cui l’unità di misura dei traffici
di droga è il chilogrammo, e la cui pericolosità è pertanto manifesta. Oltre a
ciò, AC 2 deve rispondere di svariati episodi minori, quali la vendita di 28
grammi per conto di due diversi trafficanti, l’effettuazione di un test di
purezza della cocaina, la messa a disposizione del suo appartamento per lo
spaccio di droga, la complicità nel trasporto di 100 grammi di cocaina,
l’infrazione alla LDDS, il riciclaggio di denaro e la contravvenzione alla
LFStup, tutti reati che singolarmente non sono eccessivamente gravi, ma che
visti nel loro insieme dimostrano la sua disponibilità a delinquere
reiteratamente e in vari modi, sempre pronto a mettersi al servizio di qualche
spacciatore di droga in cambio di piccole somme di denaro o qualche grammetto
di cocaina. Ed in effetti, il AC 2, tolto il grave episodio del viaggio in __________
(che da solo gli varrebbe una pena di base posta nella competenza delle Assise
criminali), si presenta per i suoi atti come un delinquentello di mezza tacca,
la cui caratteristica è proprio quella di essere di buon comando, un gregario sempre
pronto a spalleggiare lo spacciatore di turno.
E’ proprio dal punto di vista soggettivo che l’agire
del AC 2 denota aspetti inquietanti. In primo luogo non vanno disattesi i ben 6
decreti di accusa a suo carico, che con ogni evidenza hanno mancato nella loro
teorica funzione di monito. Lo stesso si deve dire anche dell’esperienza
carceraria, visto come l’espiazione di parte delle pene ricevute non lo ha
minimamente trattenuto dal ricadere nei medesimi comportamenti. E ancora, è
assai significativo, in senso negativo, il fatto che il AC 2 non abbia saputo
trarre insegnamento nemmeno dall’arresto del AC 1 e degli altri occupanti
dell’appartamento da lui locato. Appreso della circostanza mentre già si trovava
in carcere, egli doveva aspettarsi che l’inchiesta avrebbe fatto luce anche sul
grave episodio del viaggio in __________ , per il che anche una persona solo
moderatamente accorta avrebbe al suo posto atteso l’esito dell’inchiesta
adottando un basso profilo. Niente di tutto ciò per il AC 2. Blindato il AC 1,
egli ha semplicemente cambiato padrone, mettendosi ben presto al servizio di
altra della schiuma che egli pare essere solito frequentare. Compaiono così, a
marzo – aprile 2007 __________, per il cui conto -in corso d’inchiesta- ritira
e consegna cocaina o effettua test di purezza. Gravissimo, sempre dal profilo
soggettivo, appare anche (ed ovviamente) l’episodio del mancato trasporto dei 3
kg di cocaina. AC 2 ha nel frangente dimostrato assoluta mancanza di scrupoli,
dichiarandosi disposto, a prima richiesta, ad un viaggio intercontinentale in
favore di per lui sconosciuti trafficanti esteri pur di guadagnarsi fr.
10'000.- trasportando un imprecisato, ma elevato quantitativo di cocaina. Avere
candidamente ammesso al dibattimento che egli sarebbe stato disposto anche a
trasportare 5 kg non gli giova, ma denota intensità del proposito criminale, la
quale si evince del resto anche dall’avere aspettato in loco di effettuare il
trasporto per più di due settimane, come pure dall’essere stato disposto ad
accettare il rischio di essere arrestato in __________ , e di subire condizioni
processuali, ma soprattutto di carcerazione per noi inimmaginabili.
A favore dell’accusato, che non ha subito carcere
preventivo, la Corte ha riconosciuto la collaborazione fornita agli inquirenti.
Essa non costituisce però sincero pentimento, essendo mancato quello sforzo
supplementare che la restrittiva giurisprudenza in materia richiede al reo, e
soprattutto essendo data una situazione in cui non si può certo ammettere che
il AC 2 si sia dissociato dalla propria attività delinquenziale.
Del tutto infondata è poi l’invocata attenuante
della grave angustia, né sussiste, come detto, una situazione di scemata
imputabilità a causa dei modici consumi di cocaina.
Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha
ritenuto di potere infliggere al AC 2 la mite pena detentiva di 22 mesi
proposta per lui dal Procuratore Pubblico.
28.
La Corte ritiene che questa pena non possa essere posta al beneficio
della sospensione condizionale, fosse anche parziale, stante una prognosi che
per il AC 2 è chiaramente negativa.
Un primo elemento di prognosi negativa è dato dai
suoi precedenti. Negli ultimi 6 anni egli è stato condannato in ben 6
occasioni, due delle quali per violazioni alla LF sugli stupefacenti. A
dispetto di queste condanne e delle 3 carcerazioni subite (due delle quali a
seguito della revoca della sospensione condizionale inizialmente concessa), AC
2.
è nuovamente ricaduto in nuovi e più pesanti reati ad elevata pericolosità
sociale.
La Corte ha poi
valutato in modo estremamente negativo il fatto che AC 2 sia stato nuovamente
invischiato in affari di droga poco dopo l’apertura dell’inchiesta che ha
portato all’arresto del AC 1 e poco dopo l’ultima carcerazione. Come detto,
egli è stato interrogato dagli inquirenti nel dicembre 2006 mentre già era in
carcere, ma la notizia dell’arresto del AC 1, e quindi di un nuovo e più grave
procedimento penale anche a suo carico, nulla gli ha insegnato. Già nel marzo
2007, e poi ancora in aprile, egli si è fatto coinvolgere in nuovi traffici di
cocaina con Kabah e Chilke. La sistematicità con cui AC 2 delinque e la sua
incapacità di trarre insegnamento dalle esperienze giudiziarie iniziano ad
essere endemiche, e inducono alla formulazione di una prognosi negativa,
apparendo la carcerazione di una certa durata come l’unica strada non ancora
percorsa con cui tentare di ottenere da lui il rispetto della legge. Non si
vede quindi il senso di una nuova sospensione condizionale,
avendo i fatti ampiamente dimostrato che la concessione del beneficio non
trattiene il Barriera dal delinquere, e non si capisce perché questa volta le
cose dovrebbero andare diversamente.
La progettualità del AC 2 eccede di poco lo
stadio delle buone intenzioni. Un recupero professionale non appare in vista,
atteso che il posto di lavoro reperito nell’imminenza del dibattimento, dopo
anni di disoccupazione, è comunque limitato a soli tre mesi. Nella professione
appresa di croupier egli è in effetti da ritenere privo di prospettive a
seguito dei precedenti penali, ragione per cui egli di dovrebbe contentare di
posti di lavoro per persone prive di qualifiche.
La situazione economica è difficile ed egli
rimarrà verosimilmente a carico della pubblica assistenza anche dopo la breve
parentesi lavorativa, cosa che in astratto non favorisce l’eventuale sforzo di
reinserimento. Il vero problema, ai fini della formulazione della prognosi, è
però quello sua debolezza di carattere, apparsa manifesta anche al
dibattimento, dove AC 2 è sembrato persona assai fragile, e rispecchiata sia
nelle continue ricadute nella piccola delinquenza (sperando, in una visione
delle cose a lui favorevole, che il grave episodio del mancato trasporto di 3
kg sia stato solo un episodio) che nel ripetersi del suo quasi simbiotico
avvicinarsi a personaggi decisamente negativi come il AC 1, o il Kabah dopo di
lui, mettendosi al loro servizio.
Tutti questi elementi fanno ritenere elevato alla
Corte il rischio di una ricaduta, ragion per cui essa, ritenendo negativa la
prognosi per il AC 2, non concede la sospensione condizionale della pena
privativa della libertà.
29.
Avendo AC 2 gravemente delinquito nel periodo di prova, e vista la
prognosi negativa, la Corte ha inoltre deciso la revoca della sospensione
condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli in data 10
gennaio 2005 e di quella di 15 giorni di detenzione inflittagli il 26 settembre
2005.
dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
30.
È inoltre ordinata la confisca di fr. 1’638,85, di un telefono
cellulare Siemens e di 7.71 grammi di cocaina, da distruggere, menzionati
nell’AA, mentre che gli altri oggetti sono dissequestrati a favore di AC 1.
31.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese processuali sono
messe a carico dei condannati in ragione di 1/4 a AC 2 e ¾ a AC 1.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai 1.1.5.1, 1.5, 2;
B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai 2, 3, 4, 5 mentre che
al n. 1.4 parzialmente affermativo;
visti gli art. 12,
19, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 197 n. 3, 305 bis CP;
19.
cifra 2, 19a LFStup;
23.
LDDS;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1, sedicente, è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ , tra metà 2005 e il 5 dicembre 2006,
agendo sia singolarmente che in correità con
terzi,
1.1.1
venduto
almeno 850 grammi di cocaina;
1.1.2
effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________
di 2 chili di cocaina;
1.1.3
offerto 3 grammi di cocaina;
1.1.4
detenuto 7,71
grammi di cocaina destinati alla vendita;
1.1.5
effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________
e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina;
1.1.6
messo a disposizione di terzi il proprio appartamento di via
__________ a __________ sapendo che sarebbe stato utilizzato per la
preparazione ed il commercio di cocaina;
1.2
riciclaggio
di denaro, ripetuto
per avere, a __________
,
tra il 20 luglio ed il 19 ottobre 2006,
agendo in correità con AC 2, in 10 occasioni,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 23'967.-,
somma che sapeva essere provento del traffico di
cocaina;
1.3
infrazione
alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere, a __________
,
tra giugno 2005 e dicembre 2006,
soggiornato illegalmente in Svizzera;
1.4
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ , tra maggio 2005 e dicembre 2006
consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana;
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC
2.
è autore colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, in parte per complicità
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ , __________
e __________,
tra agosto 2006
e marzo 2007,
agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
2.1.1
effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________
e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina;
2.1.2
venduto, per conto terzi, complessivi di 28 grammi di
cocaina;
2.1.3
effettuato atti preparatori (test di purezza) in vista della
compravendita di cocaina tra __________;
2.1.4
aiutato __________ a trasportare 100 grammi di cocaina;
2.1.5
messo a disposizione di AC 1 l’appartamento di via __________
a __________ sapendo che lo avrebbe utilizzato per la preparazione ed il
commercio di cocaina;
2.2
riciclaggio
di denaro, ripetuto
per avere, a __________
,
tra il 20
luglio ed il 19 ottobre 2006,
agendo in
correità con AC 1, in 10 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 23'967.-,
somma che sapeva o doveva presumere essere provento di traffico di cocaina;
2.3
infrazione
alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere, a __________
,
tra settembre e
dicembre 2006,
facilitato il
soggiorno illegale di AC 1,
che sapeva
privo del necessario permesso di residenza;
2.4
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ ,
tra ottobre 2005 e maggio 2007
consumato almeno
78.
grammi di cocaina;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
3.
AC 1, sedicente, è prosciolto dall’imputazione di pornografia.
4.
Di
conseguenza,
4.1
AC 1, sedicente, è condannato:
alla pena
detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
4.2
AC 2, è condannato:
alla pena
detentiva di 22 (ventidue) mesi;
5.
E’ revocata la sospensione condizionale della pena di 15 giorni
di detenzione inflitta in data 10.1.2005 e di quella di 15 giorni di detenzione
inflitta in data 26.9.2005 dal Ministero pubblico del cantone Ticino a AC 2.
6.
È ordinata la confisca di fr. 1’638,85, di un
telefono cellulare Siemens e di 7.71 grammi di cocaina da distruggere,
menzionati nell’AA, mentre che gli altri oggetti sono dissequestrati a favore
del condannato.
7.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese processuali sono
messe a carico dei condannati in ragione di 1/4 a AC 2 e ¾ a AC 1.
8.
Questo giudizio può essere impugnato mediante
ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere
presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la
motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 4'063.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 6'163.80
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'047.90
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 75.--
fr. 4'622.90
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'015.90
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 1'540.90
============
Intimazione a:
terzi implicati
1.
AS 1
2.
AS 2
3.
AS 3
4.
AS 4
5.
AS 5
6.
AS 6
7.
AS 7
8.
IE 1
9.
GI 1
10.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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