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Decisione

72.2007.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 ottobre 2007Italiano90 min

Source ti.ch

Fatti

i. nel

periodo tra metà 2005 e dicembre 2006, a __________,

venduto a consumatori diversi tra cui AC 2, __________

ed altri sconosciuti individui, almeno grammi 850 di cocaina per un guadagno

netto di almeno fr. 60'000.-;

Considerandi

ii. nel

periodo settembre-ottobre 2006, a __________,

convenuto con tale __________, residente in __________,

l'invio a __________ di almeno kg 2 di cocaina,

ritenuto che a tale scopo ha provveduto ad inviarle il 2.10.2006, tramite terze

persone, USD 3'223.- ed il 7.10.2006 USD 3'272.- e, pertanto, effettuato

preparativi in vista dell'acquisto, risp. della successiva vendita di tale

sostanza;

ritenuto che la sostanza non è poi stata inviata

dal __________;

iii. tra

il mese di agosto ed il mese di novembre 2006, a __________, offerto a AC 2 almeno

grammi 3 di cocaina;

iv. il

5.

dicembre 2006 a __________,

presso la propria abitazione, detenuto 7.71 grammi di cocaina;

v. nel

mese di settembre 2006, a __________,

aiutato tale __________, citt. nigeriano

residente ad __________, ad eseguire preparativi in vista dell'acquisto e successiva

vendita di almeno kg 3 di cocaina e, più in particolare per avere, su richiesta

di "__________",

reclutato AC 2 affinché provvedesse materialmente

al trasporto dal __________, per conto dello stesso "__________", di

almeno kg 3 di cocaina; in tale occasione egli ha consegnato a AC 2 fr. 4'000.-

da recapitare ad __________ allo stesso __________ e che in questa somma era

compreso il costo del biglietto del treno (fr. 250/300.-) fino ad __________;

ritenuto che, per finire, AC 2, si è recato in __________,

tuttavia visto che la situazione a __________ non si sbloccava, è rientrato in __________

senza lo stupefacente e che AC 1 gli ha inviato i soldi per comprarsi il

biglietto d'aereo;

vi. nel

periodo settembre-dicembre 2006, a __________,

messo a disposizione il proprio appartamento

situato in via __________ di __________ sapendo che questi

lo avrebbero utilizzato per la preparazione ed il

commercio di cocaina;

b) solo

AC 2

i. tra

il 21 settembre ed il 16 ottobre 2006,

a __________,

effettuato preparativi in vista dell'acquisto e

del successivo trasporto di cocaina, avendo accettato su richiesta di AC 1 di

fungere da corriere per conto di __________ per il trasporto di almeno 3 kg di cocaina dal __________, dietro

promesso compenso di almeno

fr. 10'000.-, quindi, a tale scopo, recatosi

dapprima ad __________ e qui preso in consegna da __________ USD 3'000.-,

in seguito portatosi a __________ dove ha

consegnato il denaro a tale non meglio identificato "__________" e,

successivamente, rimasto

in attesa in loco durante oltre 20 giorni, che

gli venisse consegnata la cocaina (almeno kg 3) che avrebbe dovuto trasportare

in __________;

ii. nel

periodo agosto-ottobre 2006, a __________,

in almeno 5 occasioni, effettuato per conto di AC

1.

consegne di bolas di cocaina a due diversi clienti non identificati al prezzo

di fr. 100.-/300.- la consegna per un totale di circa grammi 20, ricevendo per

questo da AC 1 un compenso complessivo di fr. 200.-;

iii. nei

mesi di marzo-aprile 2007, a __________

in almeno tre circostanze per conto di __________,

ricevendo la coca da quest'ultimo e consegnandola ai clienti da cui poi

incassava i soldi che rimetteva al venditore, per la vendita di almeno 10 bolas

di cocaina del peso di gr. 0.8, trasportato rispettivamente funto da tramite

per la compravendita di questa sostanza;

iv. nel

mese di marzo 2007 a __________,

per conto di tale __________ , risp. di tale

"__________" (o "__________") proceduto al

"lavaggio" di cocaina onde verificarne il grado di purezza in vista

della sua compravendita da parte loro, ossia compiuto atti preparatori a tale

scopo;

v. il

22.

aprile 2007 a __________,

su domanda di __________, chiesto a __________ di

mettersi a disposizione con il proprio autoveicolo Saab TI per portare lo

stesso __________ ad acquistare una partita

di 300 grammi di cocaina cosa che poi hanno

fatto insieme, riportando infine __________ che aveva su di sé la sostanza in

via __________, ossia aiutato __________ ad acquistare e trasportare lo

stupefacente;

vi. nel

periodo settembre-dicembre 2006, a __________,

preso in locazione l'appartamento di via __________,

poi messo a disposizione di AC 1

sapendo che questi l'avrebbe utilizzato anche per

la preparazione ed il commercio di cocaina;

2.

riciclaggio

di denaro, ripetuto

per avere, tra il mese di luglio ed il mese di

ottobre 2006,

a __________ AC 2 e AC 1 in correità tra loro, il

primo agendo su incarico del secondo, tramite la società __________ inviando in

dieci diverse occasioni denaro all'estero e meglio:

-

il 20 luglio 2006 fr. 3'270.- in __________;

-

il 26 luglio 2006 fr. 2'200.- in __________;

-

il 14 agosto 2006 fr. 1'620.- in __________;

-

il 16 agosto 2006 fr. 4'000.- in __________;

-

l'8 settembre 2006 fr. 3'830.- in __________;

-

il 14 settembre 2006 fr. 3'840.- in __________;

-

il 19 settembre 2006 fr. 1'130.- in __________;

-

il 16 ottobre 2006 fr. 835.- in __________;

-

il 17 ottobre 2006 fr. 2'642 in __________;

-

il 19 ottobre 2006 fr. 600.- in __________

per un totale di frs. 23'967.- che

sapevano o dovevano presumere essere provento della vendita di cocaina, a

diverse persone in __________, compiuto atti suscettibili di vanificare

l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali;

3.

infrazione

alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri;

per avere,

a) AC 2

nel periodo settembre-dicembre 2006 a __________,

mettendo a disposizione di AC 1,

che sapeva privo del necessario permesso di

residenza in Svizzera, l'appartamento di via __________ locato a proprio nome,

facilitato il soggiorno illegale di questa persona;

b) AC 1

nel

periodo giugno 2005-dicembre 2006 a __________,

sprovvisto del necessario permesso di soggiorno

(ricorso su domanda d'asilo respinta il 13 giugno 2005), soggiornato illegalmente

in Svizzera;

4.

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, a __________, senza essere autorizzati

a) AC 2

per avere

tra il mese di ottobre 2005 ed il mese di maggio

2007, consumato almeno gr. 78 di cocaina;

b) AC 1

per avere

nel periodo maggio 2005-dicembre 2006,

consumato un quantitativo imprecisato di

marijuana;

5.

pornografia

solo

AC 1

per avere,

nel mese di ottobre 2006, a __________,

scaricando sul proprio PC un filmato

rappresentante scene di sesso tra un essere umano ed un cavallo, fabbricato

rappresentazioni di pornografia vietata;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art.

197.

n. 3, 305bis cifra 1 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 19 cifra 2 LS in parte

in rel. con art. 25 CP, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 98/2007 del 14 agosto 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP)

lic.iur. DUF 1.

§ AC 2 assistito

dal difensore d'ufficio dott.iur. DUF 2.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

- giovedì 11 ottobre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 17:00

- venerdì 12 ottobre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 16:35

Il presidente, con l’accordo delle parti,

formula una subordinata, ai sensi dell’art. 250 CPP, a carico di AC 1 in

relazione al punto 1a) v AA di infrazione aggravata alla LFStup. Anche a carico

di AC 2 il Presidente formula una subordinata per il punto 1 b) v AA di

infrazione aggravata alla LFStup.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

spiega come si è sviluppata l’inchiesta __________ che ha portato all’arresto

dei qui accusati e di altre persone di etnia africana. Mette in evidenza gli

agganci internazionali delle persone implicate nell’indagine e l’utilizzo da

parte degli stessi dei nuovi mezzi offerti dalla tecnologia.

Come è emerso in sede d’inchiesta, delle persone

fermate nell’appartamento di via __________, AC 1 era quello col giro d’affari

più importante. Lo stesso, malgrado la sua situazione precaria in Svizzera, è

riuscito a procurarsi un appartamento, a garantirsi una fornitura regolare, a

tessere legami con trafficanti internazionali ed a smerciare quantitativi di

droga importanti. Il PP ricorda che AC 2 è reo confesso mentre che AC 1 ha

ammesso solo in parte le sue colpe. Spiega quindi nel dettaglio come si è

arrivati al quantitativo di cocaina indicato nell’AA ed imputato al AC 1 al

punto 1a) i. Lo stesso è stato stabilito partendo dai soldi spesi dal AC 1 e da

quelli da lui inviati all’estero, cifra che il PP quantifica in ca. fr.

63'000.-, ma che è poi stata arrotondata per difetto nell’AA. Ammettendo un guadagno medio di fr. 70.- al grammo - importo il più

possibile favorevole all’accusato - si arriva agli 850 grammi di cocaina

venduti indicati nell’AA. Ricorda inoltre che inizialmente l’accusato ha

sostenuto di aver percepito un guadagno di (soli) fr. 40.- al grammo, ciò che

porterebbe ad un quantitativo di cocaina trafficata ben superiore. Il PP

sottolinea che nell’AA si è voluto fare una ”buona pesa” a favore

dell’imputato.

Analizza inoltre l’episodio dei soldi inviati in __________

e contesta punto su punto la versione fornita dall’accusato. La tesi

dell’accusato è del tutto inverosimile. Osserva come a carico del AC 1 ci si è

attenuti anche in questo caso all’ipotesi a lui più favorevole, partendo dai

soldi spediti a __________ e non dai quantitativi indicati negli sms. Rileva

come i soldi inviati alla stessa corrispondano, guarda caso, al costo di 2

chili di cocaina in __________.

Il PP ricostruisce la trasferta di AC 2 in __________

ed analizza la posizione dei due imputati. Chiara e lineare la versione di AC 2

che ha ammesso - anche se dopo qualche reticenza - i fatti, decisamente ambigua

quella di AC 1. Malgrado quanto sostenuto, non è credibile che quest’ultimo ignorasse

che AC 2 avrebbe dovuto trasportare diversi chili di cocaina. Ciò anche sulla

base del compenso pattuito e del costo dell’operazione (viaggio, alloggio,

ecc).

Per quanto attiene il punto 2 AA l’accusa ritiene

che la consapevolezza del reato sia data per entrambi gli accusati.

In relazione ai punti 1a) v e 1 b) v AA, il PP

mantiene l’imputazione di complicità. Per il punto 1b) i relativo all’episodio

del __________ non ritiene siano date le premesse della desistenza volontaria

per AC 2.

Per quanto attiene l’aspetto soggettivo, il PP

sottolinea, a favore del AC 2, la collaborazione fornita dallo stesso; si

rimette inoltre alla Corte per l’eventuale riconoscimento di una scemata

imputabilità. Rileva però che lo stesso ha ben due precedenti specifici ed ha

delinquito nuovamente dopo aver già espiato delle pene, ragion per cui la

prognosi a suo favore non può essere considerata totalmente positiva, anzi è

negativa.

La colpa di AC 1 è grave, a suo favore il PP

ravvisa unicamente la sua incensuratezza. AC 1 non si è fatto scrupoli nel

coinvolgere altre persone nei suoi traffici per non esporsi in prima persona.

Il PP sottolinea l’assenza di collaborazione dell’accusato, il quale ha fatto

delle ammissioni solo quando confrontato alle schiaccianti risultanze

istruttorie. Egli ha agito per mero scopo di lucro percependo un guadagno di

tutto rispetto.

Tutto questo considerato, il PP conclude

chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa:

per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di 22

mesi di cui almeno 8 da espiare;

per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 4

anni.

Domanda altresì la confisca di tutto quanto in

sequestro.

§ Il lic.iur. DUF 2, difensore di AC 2, il quale pone

l’accento sul carattere debole del suo assistito. Mette in evidenza il suo

ruolo marginale ed osserva come egli si sia limato a fare dei lavoretti per

conto di AC 1; ha funto unicamente da fattorino. AC 2 si è fatto manovrare dal

coimputato; il ruolo di AC 2 è quello di complice e non di correo. Sottolinea

inoltre l’importante collaborazione fornita dallo stesso ed i suoi problemi di

tossicodipendenza. Egli ha delinquito per finanziare il suo consumo e per

sostenersi, spinto dalle sue difficoltà economiche. A suo dire il suo assistito

non ha l’indole tipica del criminale, egli non ha mai spacciato cocaina

malgrado ne avesse la possibilità. Esclude che una pena da espiare sia adeguata

a AC 2, auspica quindi un trattamento terapeutico in relazione al punto 4 AA.

In relazione al punto 1b) i. il difensore

contesta la qualifica giuridica del reato ed afferma che si tratta di

complicità; discorso analogo per i punti ii e iii dove egli ha funto solo da

tramite, oltretutto di quantitativi di cocaina minimi. Anche per l’imputazione

iv. sottolinea il ruolo marginare di AC 2. Per l’imputazione di cui al punto 1b)

v. rileva come il quantitativo di cocaina sia verosimilmente di soli 100

grammi. Per il punto vi. ribadisce l’estraneità del suo cliente ai traffici di AC

1.

Il punto 2 AA non è contestato, anche il questo caso AC 2 ha agito quale

prestanome. Anche i punti 3 e 4 AA sono ammessi.

A favore del suo assistito invoca il sincero

pentimento, la grave angustia e una parziale scemata responsabilità.

Conclude chiedendo il riconoscimento del ruolo di

complice del suo assistito per i punti 1 e 2 AA, e che si prescinda da ogni

pena per il punto 4 AA. Tutto questo considerato ritiene adeguata alla colpa

del suo assistito una pena di 12 mesi, parzialmente sospesa, così che sia

espiata solo in ragione di 8 mesi come chiesto dal PP.

§ Il lic.iur. DUF 1, difensore di AC 1, il quale pone

l’accento sulla vita anteriore difficile, sulla figura e sulla personalità del

suo assistito. Analizza il calcolo fatto dal PP per stabilire il quantitativo

di cocaina spacciato dal suo assistito e contesta gli importi addebitatigli.

Non vi sono prove che i versamenti effettuati da AC 2 fossero tutti per AC 1,

se non le dichiarazioni dello stesso AC 2. A questo propositi invoca il

principio in dubbio pro reo. Il suo cliente ha effettuato unicamente versanti

per circa fr. 3'600.- . Discorso analogo per i costi di affitto presso l’Hotel __________

che devono essere dimezzati, come pure gli importi dati a AC 2 per fare le

spese ed i costi per l’appartamento. Il calcolo per il quantitativo della droga

deve pertanto essere basato su fr. 35'000.- e non su fr. 60'000.- Ammettendo un

margine di guadagno di fr. 90.- si arriva ad una quantitativo trafficato di 400

grammi, come ammesso dallo stesso AC 1.

Il difensore contesta le imputazioni di cui al

punto iv. Il punto 2 AA va ridotto come indicato dal AC 1 a circa fr. 3600.-. I

punti 3 e 4 AA non sono contestati mentre che lo è il punto 5 AA. In relazione

al punto 1a) v. sottolinea il ruolo marginale del suo cliente; egli non aveva

interesse nell’affare ma si è limitato a mettere in contatto __________ con AC

2.

Il difensore riconosce che il quantitativo trafficato avrebbe dovuto essere

importante e superiore a pochi etti, non vi è però certezza che AC 2 avrebbe

veramente ricevuto il compenso promessogli. Per il punto 1a) ii. il difensore

si rimette al giudizio della Corte e rileva unicamente che il quantitativo di 2

chili si basa su mere supposizioni.

Chiede l’assoluzione dai punti 1a) v e 5 AA e la

riduzione dei quantitativi imputatigli così come indicato. Domanda altresì la

riduzione dell’importo riciclato di cui al punto 2 AA.

Il difensore ricorda l’età del suo assistito e la

sua precaria situazione economica. Intenzione del AC 1 è quella di rientrare in

__________ al più presto. Il difensore conclude chiedendo una congrua riduzione

della pena proposta dall’accusa e che la stessa sia ridotta in modo tale da

poter essere posta al beneficio della sospensione parziale. Non si oppone alla

confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1, sedicente

1.

è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, tra metà 2005 e il 5 dicembre 2006,

agendo sia singolarmente che in correità con

terzi,

1.1.1

venduto

almeno 850 grammi di cocaina?

1.1.2

effettuato

atti preparatori in vista dell’acquisto in __________ di 2 chili

di cocaina?

1.1.3

offerto 3

grammi di cocaina?

1.1.4

detenuto 7,71

grammi di cocaina destinati alla vendita?

1.1.5

effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________

e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina?

1.1.5.1

trattasi

di complicità?

1.1.6

messo a disposizione di terzi il proprio appartamento di via

__________ sapendo che sarebbe stato utilizzato per la preparazione ed il

commercio di cocaina?

1.1.1.1

trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2

riciclaggio

di denaro, ripetuto

per avere, a __________,

tra il 20

luglio ed il 19 ottobre 2006,

agendo in

correità con AC 2, in 10 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr.

23'967.-, somma che sapeva essere provento del traffico di cocaina?

1.3

infrazione

alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a __________,

tra giugno 2005

e dicembre 2006,

soggiornato

illegalmente in Svizzera?

1.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

tra maggio 2005 e dicembre 2006

consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana?

1.5

pornografia

per avere, a __________,

nel mese di

ottobre 2006,

scaricato sul

proprio PC rappresentazioni di pornografia vietata?

E meglio come

descritto nell'atto d'accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

B. AC

2.

1.

è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

tra agosto 2006

e marzo 2007,

agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

1.1.1

effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________

e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina?

1.1.2

venduto, per conto terzi, complessivi di 28 grammi di

cocaina?

1.1.3

effettuato atti preparatori (test della purezza) in vista

della compravendita di cocaina tra __________?

1.1.4

acquistato e trasportato, in correità con __________, 300

grammi di cocaina?

1.1.5

messo a disposizione di AC 1 l’appartamento di via __________

sapendo che lo avrebbe utilizzato per la preparazione ed il commercio di

cocaina?

1.1.1.1

trattasi di infrazione aggravata siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.1.1.2

trattasi di

complicità?

1.2

riciclaggio

di denaro, ripetuto

per avere, a __________,

tra il 20

luglio ed il 19 ottobre 2006,

agendo in

correità con AC 1, in 10 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr.

23'967.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento di traffico di

cocaina?

1.3

infrazione

alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a __________,

tra settembre e

dicembre 2006,

facilitato il

soggiorno illegale di AC 1,

che sapeva

privo del necessario permesso di residenza ?

1.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

tra ottobre 2005 e maggio 2007,

consumato almeno

78.

grammi di cocaina?

E meglio come

descritto nell'atto d'accusa.

2.

Sussistono

attenuanti specifiche?

3.

Ha egli

agito in stato di scemata imputabilità?

4.

Devono

essere ordinate misure terapeutiche?

5.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

6.

Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena

di 15 giorni di detenzione inflittagli in data 10.1.2005 e di quella di 15

giorni di detenzione inflittagli in data 26.9.2005 dal Ministero pubblico del

cantone Ticino?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

AC 1 (sedicente, vista l’assenza di documenti di legittimazione) afferma

di essere cittadino nigeriano e di essere nato il 14 febbraio 1983 ad __________,

località dove è cresciuto con i genitori ed i 4 fratelli. Egli avrebbe

frequentato le scuole per 6 anni, dopo di che avrebbe aiutato i genitori,

contadini. Il padre sarebbe morto nel 1991 mentre che la madre vivrebbe tuttora

in __________. Egli avrebbe lasciato il paese natio alla fine del 2004, alla

volta dell’Europa. Poco si sa sulle vere ragioni che l’hanno portato a lasciare

la __________. Interrogato al riguardo dal presidente della Corte, AC 1 ha

raccontato - come aveva fatto con le autorità d’asilo - di essere fuggito

nell’imminenza di una cerimonia di sacrificio umano a beneficio di un non

meglio specificato “Oracolo” in cui avrebbe dovuto avere lo scomodo

ruolo di vittima sacrificale. A suo dire, i saggi della regione avrebbero

deciso di sacrificarlo per scongiurare il rischio di una guerra civile (vedi

anche classeur 3, AI 9.3, sentenza UFM del 2 giugno 2005, pag. 3). L’accusato sarebbe

però riuscito a scappare grazie all’intervento di suoi confratelli anglicani,

che l’avrebbero aiutato a raggiungere __________. Qui si sarebbe imbarcato alla

volta dell’__________. Dopo pochi giorni, tuttavia, su consiglio di un

connazionale avrebbe deciso di proseguire alla volta della Svizzera.

Certo è che il 15 maggio del 2005 l’imputato si è

presentato al __________ per chiedere asilo politico. La domanda è però stata

respinta già solo per il motivo dell’assenza dei documenti di legittimazione

del richiedente (AI 9.3), ed il successivo ricorso contro questa decisione non

ha avuto miglior fortuna, per il che al prevenuto il 14 giugno 2005 è stato

fatto ordine di lasciare la Svizzera, ciò che egli si è ben guardato dal fare, dandosi

invece alla clandestinità. A suo dire, nei mesi successivi egli avrebbe

pernottato a __________ (si presume nella zona del piano della __________) in

autovetture destinate alla demolizione. Con l’approssimarsi dell’inverno del

2005.

(che è ricordato come freddo e caratterizzato da copiose nevicate), è

riuscito, forse in dicembre, a farsi ospitare da amici in appartamento per

qualche settimana, mentre che a partire dall’inizio di gennaio del 2006 ha

preso alloggio all’Hotel __________, rimanendovi sino a maggio. All’inizio di settembre

del 2006 si è invece trasferito nell’appartamento di via __________ preso in locazione

per suo conto da AC 2, rimanendovi sino al momento dell’arresto.

AC 1 ha dichiarato di non avere svolto attività

lavorativa in Svizzera, e di avere pertanto provveduto al proprio

sostentamento, dopo la rapida evasione della sua domanda di asilo, con il

provento delle vendite di cocaina. Il prevenuto non risulta avere precedenti

penali in Svizzera.

2.

AC 2, cittadino italiano, è nato a __________ il 23 gennaio 1974, ed è

cresciuto a __________. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito la maturità

presso il liceo scientifico di __________. Ha poi frequentato per 4 anni la

facoltà di ingegneria del __________ (sede di __________), senza però

concludere il ciclo di studi. Nel 1999 ha frequentato la scuola di croupier e

nel 2000 è stato assunto dal __________, dove ha lavorato sino al 17 novembre

2005, quando è stato licenziato, a suo dire per essersi finto malato al fine di

non fare sapere alla datrice di lavoro che egli doveva assentarsi per scontare

una breve pena detentiva, essendo stata revocata la sospensione condizionale di

una precedente condanna. Avendo comunque appreso la circostanza, la direzione

del __________ ha messo fine al rapporto d’impiego.

Dopo di ciò AC 2 non ha più trovato

un’occupazione stabile. Attualmente è disoccupato, in situazione di insolvenza

(che non ha saputo meglio quantificare) e al beneficio della pubblica

assistenza. (doc. dib. 7). In aula ha prodotto un contratto di lavoro a tempo

determinato con la ditta __________, della durata di 3 mesi a far tempo dal 15

ottobre 2007 (doc. dib. 1). Il contratto è per un posto di “venditore”, ciò che

il AC 2 manifestamente non è, ed infatti egli ha precisato che sarà verosimilmente

incaricato di svolgere lavori di pulizia.

L’accusato è separato dalla moglie con cui si era

sposato nel 2001. Dall’unione è nato __________ che ora ha 5 anni e mezzo. Il

prevenuto ha dichiarato di avere contatti regolari con il figlio e di esercitare

il suo diritto di visita presso la __________. Fino a che ha lavorato egli ha adempiuto

ai suoi obblighi di mantenimento, non riuscendovi più nel periodo successivo.

Stando al suo racconto, i suoi genitori si sarebbero offerti di aiutare

finanziariamente la moglie ed il bambino, ma lei avrebbe rifiutato. AC 2 ha tenuto

a sottolineare di essere in buoni rapporti sia con i genitori, che risiedono a __________,

che con la sorella, che abita a __________.

Il prevenuto ha ammesso di avere consumato occasionalmente

cocaina negli ultimi anni e di avere avuto anche in tempi recenti delle

“piccole ricadute”. Afferma però che la cocaina non sarebbe un problema per lui

(cfr. classificatore 3, AI 2.3, verbale 27 febbraio 2007 avanti al Procuratore

Pubblico, pag. 3). Di recente (prima che venisse chiuso ad opera della

magistratura), il AC 2 era in cura presso il __________ per un’affezione

ansiosa-depressiva e per sottoporsi a controlli tossicologici finalizzati alla

restituzione della licenza di condurre (doc. dib. 6).

Nel casellario giudiziale svizzero figurano a suo

carico 6 decreti d’accusa, mentre che non risultano

iscrizioni nel casellario italiano. A tre riprese, tra il 2001 ed il 2004, egli

è stato condannato per violazioni delle norme penali della LCS mentre che il 10

gennaio 2005 gli sono stati inflitti 15 giorni di detenzione, sospesi, per un

reato LEF e per contravvenzione alla LTP. Il 26 settembre 2005 è stato

condannato per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti a 15

giorni di detenzione, sospesi per 2 anni, ed il 17 luglio 2006 ad ulteriori 15

giorni di arresto, questa volta da espiare, sempre per violazione alla

LF sugli stupefacenti.

I fatti di cui all’atto di accusa in discussione

sono stati commessi durante il periodo di prova delle due predette ultime

condanne sospese, ragione per cui è qui in discussione anche la revoca di

quelle sospensioni condizionali.

3.

Nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________” agli inquirenti è

giunta notizia che in un appartamento di via __________ a __________ si

svolgeva una significativa attività di spaccio di cocaina. Il conduttore è

stato prontamente identificato in AC 2 (in quel momento detenuto per espiare la

pena di cui all’ultimo decreto d’accusa), ragione per cui si è proceduto al suo

interrogatorio. Egli ha ammesso di avere affittato l’appartamento a partire dal

settembre 2006 su richiesta di un cittadino africano da lui conosciuto col nome

“__________”, il quale avrebbe poi dato ospitalità a tale “__________”. AC 2 ha

dato atto di essere a conoscenza del fatto che i due trafficavano cocaina, sia

per avere assistito personalmente a transazioni che per avere ottenuto cocaina

da “__________”.

Il 5 dicembre 2006 gli inquirenti hanno proceduto

alla perquisizione dell’appartamento, rinvenendo, tra l’altro, 71.7 grammi di

cocaina, 3.4 grammi di marijuana, fr. 1'520.- ed Euro 75.-.

Nell’appartamento si trovavano 3 persone di etnia

africana, prive di permesso di soggiorno, che sono state arrestate e

successivamente identificate (per quanto possibile, in assenza di documenti di

legittimazione) in AC 1 __________.

In un successivo verbale di interrogatorio AC 2

ha riconosciuto nella fotografia di AC 1 che gli aveva chiesto di affittare

l’appartamento e in quella di __________ l’ospite di “AC 1”, mentre che non ha

riconosciuto il __________.

Interrogati, i tre hanno inizialmente negato ogni

responsabilità. L’esame dei tabulati retroattivi delle utenze telefoniche in

loro possesso ha nondimeno permesso di identificare vari acquirenti che,

interrogati, li hanno chiamati in causa. Contestate loro queste risultanze, i

tre hanno quantomeno ammesso di essere attivi, ognuno per suo conto, come

venditori di cocaina.

Le attenzioni degli inquirenti si sono in

particolare concentrate sul AC 1, pesantemente chiamato in causa dal AC 2. A

suo carico sono in specie emersi 10 trasferimenti di denaro effettuati per suo

conto dal AC 2 tramite agenzie __________, nonché contatti con tale “__________

”, alias “__________”, sospetto trafficante di origine nigeriana residente in __________,

e con tale __________ , persona apparentemente coinvolta in traffici di cocaina

tra il __________ , dove risiede, e l’Europa.

AC 1 è stato trattenuto in detenzione preventiva

sino al dibattimento mentre che il AC 2, dopo l’espiazione della breve pena di

cui si è detto, non è stato arrestato per i fatti oggi a giudizio, ragione per

cui non ha sofferto alcun carcere preventivo.

__________ e __________ , arrestati assieme al AC

1, sono già stati processati avanti alla Corte delle Assise correzionali di __________

per infrazione aggravata alla LFStup e condannati il primo alla pena detentiva

di 18 mesi, da espiare (inc. 72.2007.64, sentenza del 31 agosto 2007), ed il

secondo alla pena detentiva di 21 mesi (inc. 72.2007.99, sentenza del 18

settembre 2007), da espiare.

4.

Con atto d’accusa 14 agosto 2007 il procuratore pubblico ha imputato

a AC 1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la vendita di almeno

850.

grammi di cocaina, per atti preparatori (o complicità in atti preparatori),

finalizzati all’acquisto di ulteriori 5 chili di cocaina, nonché per la

detenzione di 7.71 grammi di cocaina, l’offerta di 3 grammi della medesima

sostanza e la messa a disposizione di terzi del suo appartamento per il

traffico di cocaina. Inoltre, è stato accusato di infrazione alla LDDS per aver

soggiornato in Svizzera malgrado che, con la reiezione della domanda d’asilo,

gli fosse stato fatto ordine di lasciare il paese, di contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti per i suoi consumi di marijuana, e di pornografia, per aver

duplicato sul proprio PC rappresentazioni di pornografia vietata.

Anche al AC 2 è stata

imputata l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per gli atti

preparatori compiuti in vista dell’acquisto di 3 chili di cocaina, per i quali

avrebbe fatto da corriere, e di un ulteriore quantitativo imprecisato, per il

quale ha effettuato il test del grado di purezza. Gli sono inoltre stati

addebitati la vendita per conto terzi di complessivi 28 grammi di cocaina,

l’acquisto ed il trasporto di 300 grammi di cocaina e la messa a disposizione

di AC 1 del proprio appartamento per lo spaccio di droga, oltre che

l’infrazione alla LDDS per averne facilitato il soggiorno illegale e la

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per aver consumato 78 grammi di

cocaina. Da ultimo, il procuratore ha imputato ad entrambi, in correità,

il reato di riciclaggio di denaro per aver inviato all’estero, in 10 occasioni,

complessivi fr. 23'967.- provento dello spaccio di droga.

5.

Sull’accusa

a carico di AC 1 di avere venduto 850 grammi di cocaina

Al dibattimento il prevenuto ha riconosciuto di

avere venduto circa 400 grammi di cocaina durante la sua permanenza in Svizzera

allo scopo di procacciarsi i mezzi per il proprio mantenimento (cfr. verbale dibattimentale,

pag. 3). L’imputazione a suo carico concerne però un quantitativo di almeno 850

grammi, dedotto in base agli importi di denaro di cui ha avuto disponibilità

l’accusato, che a mente dell’accusa non ha avuto altre entrate se non quelle

derivategli dalle vendite di cocaina (ciò che l’imputato ammette, con parziali

riserve di cui si dirà più avanti). Una volta stabilito l’ammontare complessivo

di cui egli ha disposto, l’entità delle vendite dovrebbe risultare dividendo

tale importo per il presumibile utile unitario, anch’esso stimato in base alle

affermazioni dell’accusato e alle regole del mercato della cocaina.

6.

La Corte ha perciò dapprima proceduto all’accertamento degli importi

di denaro di cui il prevenuto ha avuto disponibilità da quando non ha più

beneficiato del sostegno come richiedente l’asilo (cioè dalla metà di giugno

del 2005) sino al momento dell’arresto.

6.1

La Corte ha in primo luogo esaminato la questione dei trasferimenti

di denaro tramite agenzie __________ che il AC 2 afferma di avere effettuato

(ed in un caso ricevuto) per conto di AC 1, transazioni oggetto

dell’imputazione di riciclaggio di cui al punto 2 AA.

AC 2, infatti, fin dal suo primo verbale

d’interrogatorio ha chiamato in causa il AC 1, affermando di avere inviato per

lui del denaro in alcune occasioni, per un

ammontare stimato

in fr. 8/10'000.- (classificatore 1, AI 1.1, all.

18, verbale AC 2

5.

dicembre 2006, pag. 4).

Sulla scorta di questa indicazione -AC 2 ha anche

indicato l’agenzia presso la quale si recava ad inviare il denaro- è stato

possibile chiedere alla __________ la distinta delle operazioni da lui

compiute, accertando così la sua partecipazione a 11 transazioni, in cui 10

volte egli ha inviato complessivi fr. 23’967.- in __________, mentre che in un

caso egli, in __________, ha ricevuto fr. 795.- inviatigli da tale __________ (classificatore

2, AI 1.9, all. 9).

Sentito dagli inquirenti, egli ha confermato di

aver effettuato questi 10 versamenti per conto di AC 1, che gli aveva

consegnato il denaro, ciò che egli ha affermato anche a confronto con il

coimputato (classificatore 3, AI 2.14, verbale confronto AC 2/AC 1 4 luglio

2007, pag. 1 e 2):

“Confermo di aver eseguito

personalmente questi invii. Non si tratta di soldi miei, bensì di denaro

consegnatomi dal signor AC 1 che io chiamo AC 1. Lui mi aveva dato questi soldi

con il compito di inviarli all’estero. I dati dove e a chi inviarli mi erano

stati dati da AC 1 che me li aveva scritti su un biglietto. Al termine io

questo biglietto lo buttavo. E’ possibile che l’invio eseguito per __________ sia

quello indicato nell’elenco dei destinatari con il nome di __________. AC 1 mi

consegnava il denaro a contati ed io poi mi recavo in agenzia inizialmente a __________

ed in seguito presso __________ in centro a __________ dove eseguivo la

spedizione. AC 1 non mi ha mai chiesto ricevute per gli invii da me effettuati,

ma unicamente il codice che poi serviva alla persona destinataria dei soldi per

ritirare il denaro. AC 1 non mi ha mai detto di che soldi si trattava quelli

che lui mi chiedeva di spedire all’estero, né io gli ho fatto domande.”

Ancora al dibattimento il Presidente ha

ripetutamente chiesto al AC 2 di confermare che il denaro oggetto delle

spedizioni gli era stato consegnato dal AC 1, ciò che il AC 2 ha fatto senza

alcuna esitazione. Quanto alla possibilità che il denaro inviato a __________ provenisse

da __________ , AC 2 è stato propenso a scartarla, ricordando come questi fosse

uscito da poco dal carcere e avesse poco denaro in quel momento (14 agosto

2006).

Come che sia, la questione può rimanere

irrisolta, dovendosi quantomeno ritenere, sulla scorta della chiamata di

correo, che degli invii effettuati dal AC 2 fr. 22'347.- (ovvero i fr. 23'967.-

del punto 2 AA ./. i fr. 1'620.- forse di pertinenza di __________ )

provenissero dai traffici di cocaina del AC 1, come pure i fr. 795.- che AC 1

ha ammesso -come meglio si vedrà più avanti- di avere spedito in __________ al AC

2, per il che il provento di traffici di cocaina qui desumibile appare essere

di circa fr. 23'000.-.

Dalla chiamata di correo del AC 2 il AC 1 si è

difeso fornendo versioni discordanti.

Dapprima ha negato (o quanto meno non l’ha

ammesso) d’aver inviato all’estero dei soldi per il tramite di AC 2

(classificatore 2, AI 1.10, all. 1, verbale 5 dicembre 2006, pag. 4; all. 3,

verbale 15 dicembre 2006, pag. 5; all. 9, verbale 18 febbraio 2007, pag. 4), ma

in seguito ha riconosciuto la paternità di due degli invii in parola di cui, a

suo dire, solo uno sarebbe però stato effettuato da AC 2 (classificatore 3, AI

2.

, verbale AC 1 19 aprile 2007 avanti al PP, pag. 3):

“Rispondo che io con

questi invii non ho nulla a che fare. L’unico invio che mi concerne è il numero

10.

effettuato il 10.10.2006 a destinazione di __________. Tuttavia l’invio non

stato eseguito da AC 2 ma da un’altra persona che mi ha aiutato. AC 2 ha invece

eseguito per conto mio l’invio del 26.7.2006 a __________ residente in __________

è mia sorella.”

A confronto con il AC 2 egli ha poi ammesso

d’essere il mandante di 3 dei 10 invii addebitatigli: due a favore di tale __________

ed uno a favore di __________, per complessivi fr. 3'635.- (classificatore 3,

AI 2.14, verbale di confronto AC 2/AC 1 4 luglio 2007, pag. 2), versione questa

ribadita in aula.

La Corte non ha avuto dubbi nel credere al AC 2

piuttosto che al AC 1. Il primo ha fornito una versione costante dei fatti (sia

pure sbagliando all’inizio sull’ammontare inviato), mentre che il secondo si è

contraddetto, negando all’inizio per poi fare parziali ammissioni, ciò che

denota la disponibilità alla menzogna. AC 2 non aveva comunque motivo per

mentire. In primo luogo, ammettendo gli invii (ciò che difficilmente poteva

negare, siccome inchiodato dagli accertamenti oggettivi), ma soprattutto

riconoscendo che il denaro era del AC 1 e che si trattava a mente sua di

provento delle vendite di cocaina, egli ha riconosciuto il proprio reato di

riciclaggio di denaro, e quindi la dichiarazione non gli ha giovato in alcun

modo. Né si deve ritenere che egli avesse motivo di risentimento nei confronti

del AC 1, ciò che egli ha negato, o che abbia mentito per favorire un terzo,

laddove parrebbe ulteriormente strano che egli abbia detto il vero su parte

degli invii (quelli ammessi da AC 1) per invece mentire sugli altri. Vero è semmai

che il AC 1 aveva ogni interesse a distanziarsi da quel denaro, già solo per

ridimensionare genericamente la portata dei suoi utili (e quindi dei suoi

traffici) ma anche per il motivo che il destinatario di parte dei soldi era __________

, persona fortemente sospettata essere suo fornitore di cocaina, ragione per

cui l’ammissione degli invii di denaro in suo favore sarebbe stata

compromettente anche per il motivo che comportava l’ammissione di

corrispondenti acquisti di cocaina.

Ciò detto, la Corte ha ritenuto provato che nel

solo periodo luglio – ottobre 2006 AC 1 ha avuto disponibilità di almeno fr.

23'000.- da destinare ad invii all’estero.

Se si pone mente al fatto che AC 1 ha sicuramente

richiesto ad altre persone operazioni del genere, ciò che egli ha ammesso

(classificatore 3, AI 2.6, verbale AC 1 19 aprile 2007 avanti al PP, pag. 3:

“...in precedenza avevo chiesto ad altre persone di aiutarmi ad inviare i

soldi all’estero tramite __________ poiché per eseguire questa operazione

occorre presentare un documento di legittimazione che io non possedevo”),

si potrebbe lecitamente dedurre l’esistenza di importi analoghi anche per il

restante periodo di vendite dell’accusato, per il che l’importo così accertato

di fr. 23'000.- andrebbe quanto meno raddoppiato.

6.2

La successiva voce di computo nella piccola contabilità del AC 1 è

costituita dagli US 6'495.-, pari a circa fr. 7'794.-, che egli tramite un

ignoto terzo ha inviato a __________ in __________ , ciò che l’imputato

ammette (classificatore 3, AI 2.13, verbale AC 1 4 luglio 2007 avanti al PP,

pag. 3), mentre che egli (come si vedrà più avanti) nega la causale del

versamento.

Quanto alla provenienza del denaro, per 7 mesi AC

1.

nulla ha dichiarato in proposito, autorizzando così la lecita deduzione che

si sarebbe trattato del provento di vendite di cocaina, essendo la sua unica

regolare fonte di entrate.

Solo nel luglio 2007, quando egli ha

verosimilmente intuito la strategia degli inquirenti, interessati alle sue

disponibilità di denaro siccome mezzo indiretto per determinare la portata dei

suoi traffici, il AC 1 ha fornito una nuova ed improbabile versione, secondo

cui (verbale 4 luglio 2007 avanti al PP, citato, pag. 3) “...questi soldi

non sono il prodotto delle vendite di cocaina, ma si tratta di denaro che io mi

sono fatto prestare, nella misura di fr. 5000.-, da una persona che nel

frattempo ha lasciato la Svizzera e che si chiama __________. So che si tratta

di un cittadino nigeriano, ma non ne conosco il cognome”. Stanti le

perplessità degli inquirenti a fronte dell’affermazione di avere ottenuto un

prestito di importo elevatissimo per un NEM da una persona nelle medesime

condizioni di cui non sembrava sapere molto, AC 1 ha corretto il tiro

precisando che

“... per effettuare questa

operazione ho dovuto far intervenire un mio amico in __________ tale __________,

il quale ha versato una cauzione di 500'000 naira (valuta nigeriana) al

fratello di __________. E’ sulla scorta di questa garanzia che poi __________ mi

ha versato i fr. 5000.-. La differenza tra i fr. 5000.- prestatimi e gli USD

6'600.-/6'700.- che ho inviato a __________ sono effettivamente il prodotto

delle vendite di cocaina (...)...non ci sono documenti scritti del prestito di

fr. 5’000.- che mi ha fatto __________. Non so da dove __________ abbia preso

i soldi che poi mi ha prestato, forse dalla vendita di droga; non sono comunque

in grado di dirlo. Non so dove __________ viveva; non so se risiedeva a __________

o in altra località”.

Le successive spiegazioni, con cui ha addotto una

complicata trattativa intercontinentale per la fornitura di garanzie per il

mutuo, non rende la storia del AC 1 maggiormente credibile, ma semmai ancor più

inverosimile. E’ infatti del tutto incredibile, e difatti la Corte non ci

crede, che uno sconosciuto __________ , non più rintracciabile perché avrebbe

lasciato la Svizzera, del quale l’accusato nemmeno indica le circostanze della

conoscenza, sia disposto a prestare ad uno (per lui) sconosciuto AC 1 fr.

5'000.-. Non meno inverosimile la tesi della transazione di copertura in __________

tra l’amico __________ e “il fratello di __________ ”, operazione che, se fosse

esistita, l’accusato avrebbe potuto almeno tentare di sostanziare facendo

contattare l’amico __________ dagli inquirenti, ciò che egli si è però ben

guardato dal fare.

In definitiva, perciò, non si può certo

rimproverare alla Corte di non volere credere ad una versione, resa in zona __________,

assai più inverosimile di quella deducibile dal pregresso silenzio sul tema,

ovvero quella secondo cui l’intero importo è provento delle vendite di cocaina.

L’intero importo di circa fr. 7'800.- va quindi

computato nei proventi illeciti dell’accusato.

6.3

La Corte ha quindi computato anche i soldi che AC 2 ha dichiarato di

aver ricevuto da AC 1 in occasione del suo viaggio ad __________ (di cui si

dirà in dettaglio più avanti). AC 1 non contesta la consegna del denaro, ma

ammette un importo inferiore rispetto a quello indicato dal AC 2. Quanto alla

causale, a suo dire si sarebbe trattato del rimborso di un debito nei confronti

di “__________ ”(che AC 2 sostiene essere __________ , ossia il destinatario di

parte degli invii di denaro menzionati al considerando 6.1), sospetto

trafficante d’origine nigeriana, che gli avrebbe prestato denaro per pagare le

spese di cura della madre, in __________.

Ciò che però è qui determinante non è tanto la

causale della restituzione, ma l’accertamento dell’importo e del fatto che quel

denaro è stato guadagnato dal AC 1 con le vendite di cocaina effettuate a __________.

AC 2, dopo avere inizialmente sottaciuto l'intera

questione del viaggio in __________ (che è quella che maggiormente lo

compromette), ha reso ampia confessione, raccontando che prima della partenza AC

1.

gli aveva consegnato fr. 3'000.- o 4'000.- da dare a “__________”, per il cui

conto avrebbe poi dovuto recarsi a __________ (classificatore 2, AI 1.9, all.

3, verbale 20 febbraio 2007 di AC 2, pag. 7). Nuovamente interrogato su questo

episodio dal Procuratore Pubblico, AC 2 ha ribadito di aver ricevuto da AC 1

fr. 4'000.-, importo poi consegnato al __________ dopo deduzione del costo del

biglietto ferroviario __________ (classificatore 2, AI 1.9, all. 4, verbale 27

febbraio 2007 di AC 2, pag. 1):

“Suppongo, anche se non ne

ho la certezza, che __________ era un fornitore di AC 1 dal momento che

quest’ultimo mi aveva chiesto, in occasione del mio viaggio ad __________ ,

dove poi avrei dovuto prendere l’aereo per recarmi in __________ , di portare a

__________ Fr. 4000.- a saldo di suoi debiti per prestazioni a quest’ultimo.

Ricordo che io, dei soldi consegnatimi da AC 1, avevo dedotto circa Fr. 300.-

per il biglietto del treno __________ - __________ e per mangiare qualche

cosa.”

Secondo il AC 1 si sarebbe trattato solo di fr.

2'000.-, e nel verbale di confronto i due hanno mantenuto le rispettive

posizioni (classificatore 3, AI 2.14, pag. 2 e 3).

In aula AC 1 ha attribuito la divergenza di

versioni ad un errato ricordo del AC 2, che per sua parte ha nuovamente

spiegato i fatti alla Corte, dichiarandosi certo dell’importo di fr. 4'000.-.

Vi è pertanto, nuovamente, da decidere a quale

dei due attribuire maggiore credibilità, e nuovamente la Corte ha dato credito

al AC 2. Questi, pesantemente (molto più del AC 1) coinvolto nell’episodio di

quel viaggio, non ha motivo di sorta di mentire sull’importo, e del resto le

conseguenze per il AC 1 sono modeste per rapporto alle imputazioni a suo carico

(fr. 1'000.- guadagnati in più significano maggiori vendite di meno di 20

grammi di cocaina). Risolta l’iniziale incertezza tra fr. 3'000.- o fr.

4'000.-, AC 2 ha costantemente indicato l’importo più alto, anche a confronto

con il sodale e con le sue eventuali obiezioni. Si fosse trattato di un ricordo

sbagliato, AC 1 avrebbe potuto verosimilmente rammentare al AC 2 l’uno o

l’altro dettaglio dell’accaduto così da fargli riconoscere l’errore, ma così

non è stato, ragione per cui la Corte non vede motivo di non ritenere l’importo

di fr. 4'000.-.

6.4

AC 1 ha quindi speso complessivi fr. 6'150.- per la locazione

dell’appartamento procuratogli da AC 2 in via __________. Così ha dichiarato il

AC 2 in proposito (classificatore 2, AI 1.9, all. 1, verbale 5 dicembre 2006,

pag. 2 e 3):

“Nuovamente [AC 1] mi

chiedeva se potevo trovargli un appartamento (..). Io ho cominciato a guardarmi

in giro e a partire dal mese di agosto 2006 ho preso in affitto un appartamento

in via __________ al quarto piano. Si tratta di un 2.5 locali. Sul campanello

non vi è scritto nulla. Per questo appartamento pago un affitto mensile di frs

1050.

- Ho affittato l’appartamento dietro richiesta di AC 1, e questi ogni mese

mi corrisponde i soldi dell’affitto. (..) Sino ad oggi ho pagato gli affitti di

agosto, settembre e ottobre per un totale di fr. 3150.- più una cauzione di frs

3000.

- E’ quindi giusto dire che solo per l’affitto AC 1 mi ha dato frs 6150.-

I soldi me li ha sempre dati AC 1 in contanti.”

AC 2 in proposito ha costantemente confermato le

affermazioni iniziali, che trovano riscontro nelle parole del AC 1

(classificatore 3 AI 2.14, verbale di confronto AC 1/AC 2 4 luglio 2007, pag.

3: “E’ vero che io ho consegnato personalmente i circa fr. 6000.- a AC 2”).

Egli afferma però che vi sarebbe un’altra persona, non però uno dei coinquilini

fermati con lui il 5 dicembre 2006, che avrebbe contribuito, ciò che il AC 2

avrebbe saputo. Di questa persona non vi è però, di fatto, alcuna traccia

nell’incarto, nemmeno un nome di fantasia, essendo il AC 1 stato ancor più vago

del solito. AC 2 ha detto unicamente di aver visto in due occasioni un amico di

AC 1 che “sarebbe dovuto venire ad abitare con AC 1” (verbale citato,

pag. 3) e di non potere escludere che parte del denaro sia stata data da un

terzo. Decisamente troppo poco perché la Corte possa dar credito alla versione

del AC 1, dovendosi perciò anche in questo caso prestare fede all’evidenza del

fatto che i fr. 6'150.- spesi a tal titolo si trovavano nella disponibilità del

AC 1, per il che gli devono essere imputati come provento del suo traffico di

cocaina.

6.5

Sempre per la voce “spese per l’alloggio”, è emerso che il AC 1 per

un certo periodo ha alloggiato presso l’Hotel Besso di __________ . Nel proprio

verbale 1° febbraio 2007 egli aveva chiaramente ammesso di esserci stato dal 7

gennaio al 14 maggio 2006 (classificatore 2, AI 1.10, all. 7, pag. 1), ciò che

del resto era confermato dal gestore dell’albergo Vittorio Castro, che ha riconosciuto

in fotografia l’accusato, che egli conosceva con le false generalità di AC 1

con cui si era registrato (classificatore 2, AI 1.10, all. 36 verbale 18

dicembre 2006 di Vittorio Castro, pag. 1 e 2:

“Per AC 1 (Doc. A) posso

affermare con certezza che lui ha preso una camera la prima volta il 7.1.2006.

Da quel giorno posso affermare che questa persona è stato ospite presso il mio

hotel sino al 14.5.2006. Praticamente ha soggiornato tutti i giorni nella

camera 27. In questi mesi ha lasciato l’albergo al massimo 3-4 volte per 1 o 2

notti. Quindi al massimo può essersi assentato 8 giorni. E’ quindi giusto dire

che AC 1 mi ha pagato la stanza per circa 4 mesi di fila. Il prezzo della

stanza era saldato giornalmente da lui stesso a contanti al prezzo di frs 70.-

la notte. Stimo quindi che AC 1 ha pagato un totale di almeno frs 8400.- (120

giorni x 70.- frs). Questa persona mi pagava giornalmente la somma dovuta in

contanti, capitava che qualche giorno non avesse i soldi a disposizione e mi

saldava il giorno dopo. ADR: che AC 1 non mi deve più denaro. Aggiungo inoltre

che questa persona sembrava dovesse fermarsi una notte ma rimaneva sempre, non

ha mai avuto problemi nel pagare la stanza. (…) Preciso però che AC 1 riceveva

a volte visita da un’altra persona africana che è quella che vedo nel DOC B

(ndv trattasi di __________). (…) In merito ad __________ (DOC B) posso dire

che lui si è fermato la prima volta il 23.1.2006 ed ha soggiornato nella stanza

di AC 1. Di seguito __________ arrivava sporadicamente nel mio albergo,

arrivava a volte la mattina verso le 9:00. Sembrava che non avesse dormito

tutta la notte, andava in stanza e si “buttava giù” un attimo. Questo può

essere capitato 5 o 6 volte nel corso dei mesi di fine gennaio 2006 e febbraio

2006.

__________ è sempre stato ospite nella stanza di AC 1. Per queste volte __________

doveva pagare un supplemento, una differenza di circa 50.- frs in più, questi

soldi sono stati pagati ma non sono in grado di dire se da __________ stesso

oppure da AC 1. Stimo che possano aver pagato in totale un supplemento di frs.

200.

-.”

Allorché gli inquirenti hanno contestato

all’accusato di avere speso così fr. 8'400.- e gli hanno chiesto spiegazioni in

merito, AC 1 ha parzialmente ritrattato, sostenendo di avere alloggiato in

albergo per soli 2 mesi e pretendendo che egli non sarebbe stato l’unico

occupante della stanza, ma la stessa sarebbe stata locata in quel periodo anche

ad altre persone, anch’esse registratesi sotto le false generalità di AC 1

(classificatore 3, AI 2.13, verbale AC 1 4 luglio 2007 pag. 1 e 2). Questa

nuova versione, priva di riscontri oggettivi e contraddetta dalle precise

dichiarazioni del Castro, non ha convinto la Corte, che l’ha ritenuta

espressione dell’ennesimo tentativo di ridimensionare le proprie responsabilità

messo in atto dal prevenuto allorché ha intuito il significato dell’interesse

degli inquirenti per l’entità dei suoi disborsi.

La Corte in queste circostanze non ha motivo di

dubitare che il AC 1 abbia speso almeno fr. 8’400.- per alloggiare presso

l’Hotel Besso tra il 7 gennaio ed il 14 maggio 2006, importo che gli deve

perciò essere computato.

6.6

Vanno poi conteggiati anche i soldi sequestrati al AC 1 al momento

del fermo, circa fr. 1’640.-, denaro che per sua ammissione è provento delle

vendite di cocaina (classificatore 2, AI 1.10, all. 5, verbale 2 gennaio 2007,

pag. 1).

6.7

AC 1 risulta avere speso complessivi fr. 1’740.- per ricaricare il suo telefono

cellulare nei soli mesi compresi tra aprile e novembre 2006 (classificatore 2,

AI 10, all. 17), il che lascia spazio per ritenere che in verità i costi

telefonici dell’accusato per l’intero periodo siano stati ben superiori.

6.8

AC 2 ha dichiarato che nel periodo di locazione dell’appartamento di via

__________ egli si prestava a fare commissioni per il AC 1 e per i coinquilini,

e che a tal titolo, principalmente per gli acquisti di generi alimentari, il AC

1.

gli avrebbe consegnato fr. 100.- ogni due giorni (classificatore 3, AI 2.14,

verbale di confronto AC 1/AC 2, pag. 4).

In aula il AC 2, pur considerate le sue assenze

(trasferta di 3 settimane il __________, espiazione di una pena carceraria), ha

quantificato l’importo ricevuto a tal titolo in complessivi ca. fr. 3’000.-.

AC 1, dopo avere inizialmente negato di aver dato

soldi a AC 2, ha ammesso a confronto (AI 2.14, pag. 4) che “a AC 2 davamo

soldi a dipendenza di quello che avevamo bisogno per la nostra sussistenza. Gli

davamo soldi sia io che __________ ”.

Anche volendo ammettere che in alcune circostanze

isolate i soldi siano stati dati da __________ , la stima fatta dal AC 2 appare

verosimile ed in ogni caso non eccessiva. Non vi è dubbio infatti che gli

inquilini di via __________ abbiamo dovuto provvedere al proprio sostentamento

ed è pacifico, vista la capacità di provvedere al canone di locazione, che la

situazione economica era in quel momento favorevole (ovvero le vendite di

cocaina andavano bene). Non vi è quindi motivo di dubitare di una spesa

complessiva in quel periodo settembre-novembre 2006 di fr. 2'000.-/3'000.-.

6.9

AC 1

ha evidentemente dovuto sostentarsi anche prima di trasferirsi in via __________

, ovvero nel periodo compreso tra metà giugno 2005 e fine agosto 2006. In assenza

di dati oggettivi, e volendo effettuare un calcolo rigoroso, favorevole

all’imputato, la Corte ha ritenuto a suo carico un importo forfetario di fr.

20.

- al giorno per 400 giorni. Ne consegue un totale di fr. 8'000.-, anch’esso

da ascrivere all’accusato come provento del traffico di droga.

6.10

Tirando le somme, questa Corte ha accertato che nel periodo giugno

2005.

- novembre 2006 AC 1 risulta avere potuto disporre di un importo di

complessivi circa fr. 64'000.-.

Tenuto conto che per talune voci di computo

(invii di denaro, spese telefoniche) gli importi

esposti sono sicuramente parziali perché sono accertati dati solo per una parte

del periodo di latitanza del AC 1, e che altre voci (per tutte quella relativa

al sostentamento) sono computate in modo più che prudenziale, l’importo di fr.

60'000.- di cui all’atto di accusa trova sicuro riscontro anche nella remota

ipotesi che l’una o l’altra delle giustificazioni del AC 1 (in particolare

quella relativa alla partecipazione di un terzo alle spese per l’appartamento)

dovesse corrispondere a verità.

La Corte, ritiene pertanto accertato che AC 1 abbia

guadagnato almeno fr. 60'000.- con le proprie vendite di cocaina nel periodo

metà giugno 2005 – 5 dicembre 2006.

7.

Stabilito ciò, la quantificazione del volume delle vendite

dell’accusato dipende dalla determinazione del margine di guadagno unitario,

fissato dalla pubblica accusa in fr. 70.- per grammo.

Per verificare questo dato la Corte ha in primo

luogo considerato le affermazioni dell’accusato medesimo, non senza

disattendere come egli abbia progressivamente aumentato il proprio margine di

utile in corso d’inchiesta, coerente con le predette dichiarazioni con cui

tendeva a ridurre gli importi di denaro a sua disposizione.

Nei primi verbali, in effetti, AC 1 aveva

affermato che (classificatore 2, AI 1.10, all. 3, verbale 15 dicembre 2006,

pag. 2): “io vendevo bolas da 1 grammo o 0.5 grammi al prezzo di 80.- chf

per bolas da 1 grammo e 40.- chf per bolas da 1/2 grammo”.

Così anche a pag. 3: “Quando io non ero ancora

in appartamento, acquistavo da queste persone la cocaina che era 10 grammi per

volta e loro preparavano le bolas per me. Io pagavo 600.- fr. se i 10 grammi

erano in blocco mentre 650.- fr. (cioè 50 franchi in più) se i 10 grammi li

ricevevo già in bolas preconfezionate. Di seguito le rivendevo al prezzo di

80/100 fr. la bolas da 1 grammo e 40/50 quella di ½ grammo.”

Stessero queste indicazioni, AC 1 avrebbe

acquistato a fr. 60.-/65.- al grammo e rivenduto a fr. 80.-/100.- al grammo,

con un margine di profitto oscillante tra i fr. 15.- e i fr. 40.- al grammo. In

tale ipotesi, anche ammettendo il dato a lui più favorevole di fr. 40.- al grammo,

si avrebbe che per racimolare i fr. 60'000.- da lui guadagnati sarebbe stato

necessario vendere ben 1500 grammi di cocaina.

AC 1 ha però in seguito rivisto i propri

conteggi, in specie al riguardo del contenuto delle sue bolas. Infatti, fermo

restando il prezzo di acquisto, egli ha precisato che con 10 grammi di cocaina

avrebbe confezionato 14/15 bolas da 0.7/0.8 grammi, che poi avrebbe rivenduto

ad un prezzo variabile tra fr. 80.- e fr. 100.- (classificatore 3, AI 2.6,

verbale 19 aprile 2007, pag. 2), per il che con un investimento di fr.

600.

-/650.- egli avrebbe ricavato da fr. 1'120.- (fr. 80.- x 14), sino a fr.

1'500.- (fr. 100.- x 15), conseguendo perciò sino a fr. 90.- di utile per

grammo venduto.

Rilevato che, stranamente, in questa nuova

versione non sono più contemplate le bolas da 0.4/0.5 g, la Corte ritiene che

pur volendo effettuare calcoli favorevoli all’imputato, le leggi del mercato

(libera concorrenza, ridotta disponibilità di denaro per parte degli

acquirenti), valide anche in questo genere di traffici, impongano di computare

in suo favore solo un margine di guadagno medio (specie in considerazione delle

sue predette iniziali dichiarazioni di ben diverso tenore), ossia non più di

fr. 70.- al grammo, e non necessariamente il teorico utile massimo possibile.

Ammesso un comunque ragguardevole utile di fr.

70.

- per grammo di cocaina venduto, si ha che gli 850 grammi ritenuti

nell’ipotesi accusatoria comportano un profitto complessivo di fr. 59'500.-,

per il che è il caso di dire che i conti tornano.

La Corte, in base a quanto sin qui esposto,

accerta pertanto la correttezza dell’addebito al AC 1 di avere venduto almeno

850.

grammi di cocaina.

8.

Sull’accusa a carico di AC 1 di atti preparatori per

2.

kg di cocaina

AC 1, in due occasioni (il 2 e il 7 ottobre

2006), ha inviato a __________ a tale __________ complessivi USD 6’495.-, ciò

che egli ammette.

Inoltre, sul suo telefono cellulare sono stati

rinvenuti parecchi messaggi sms da o per l’utenza peruviana, che AC 1 ammette

essere riconducibile alla __________ , il cui testo si presta ad essere

collocato nel contesto di transazioni miranti al traffico di stupefacenti.

Tra i vari messaggi, spiccano, per eloquenza, i

seguenti (classificatore 2, AI 1.10, verbale 22 dicembre 2006, all. 4, allegato

D, sottolineature della Corte):

- 23.11.2006, n. 2, in entrata:

“hi AC 1, sorry again! i can imagine so worry u must be, it didn’t

work cuz i have the police behind me, this time they didn’t catch the items

but to much question to me, it’s a long story, my organization says it’s

better to be quiet without travelling at least till christmas, these party

times they are busy in other thing. i have all the stuff ready for next trip.

we can’t send another guy to europe cuz of the language, they only speak spanish, not good for dealing,

but if u want it now u can send somebody to carry it under our control and connection.

(...)”

- 05.12.2006, n.41, in entrata:

“Hi AC 1, I’ve had a meeting with the big boss of the organisation,

he has left clear up the next flight to europe the minimum stuff to carry is

going to be 8 kg, 6500eur kg and payment of the 30% before leaving Peru,

means 15600eur. I told him that u are going to pay all the rest in switzerland,

he is not agree, he said yes or yes all the 30% payment must be done before,

otherwise he said it doesn’t work. He only needs your connection for future

deals, cuz he said u are going to get more and much more of 6500eur for each

one, it’s a gift he wants to give u now to see how good are u going to be

paying all the rest in 48hrs over there, this morning at 11am we have another

meeting with all the people, he wants to ask u by sms when can u send the

rest.”

- 05.12.2006, n. 42, in entrata:

“so he wants to know when can u send the rest of the 30% to show

him if it works with u or not, those hollands had make him change his mind,

cuz they offer him more! I don’t know what to do, he make me nervous is a

fucking one, u know he is half from israel and half peruvian.”

- 05.12.2006, n. 44, in entrata:

“he told me, all is planed to leave the 20, I go with other 2 guys

each one has to carry 6kg, I’m carrying too”

Non è difficile, anche per un lettore non

smaliziato, comprendere come il AC 1 sembri essere in attesa dell’invio per via

aerea di una non precisata quantità di merce (“stuff”) del costo di

15'600.- Euro al kg, pagabili per il 30% in anticipo, merce per la quale AC 1

avrebbe già versato dei soldi, anche se non l’intero acconto, come si deduce

dal fatto che il “grande capo dell’organizzazione” sarebbe in attesa del “rest

of the 30%”. La merce, già pronta, dovrebbe arrivare, in ragione di 18 kg,

il giorno 20, trasportata dalla __________ e da due altre persone. La natura

illecita del traffico è esplicitamente segnalata, se ve ne fosse bisogno, dal

riferimento alla polizia, che sarebbe stata alle calcagna della __________ .

9.

Interrogato al riguardo, AC 1, in uno sprazzo di sincerità, ha

ammesso che in questi messaggi si parla di stupefacenti (classificatore 2, AI

1.

, verbale 22 dicembre 2006, all. 4, pag. 4, 7 e 8). Ciò nonostante, egli in

quel verbale ha nondimeno negato ogni responsabilità, pretendendo che inizialmente

egli avrebbe trattato con la __________ l’acquisto di non specificati

documenti spagnoli occorrenti per la stipula di un matrimonio combinato, e che

per questo motivo, e non per fatti di droga, egli le avrebbe inviato il denaro.

I documenti non sarebbero mai stati inviati, mentre che la __________ , una

volta ricevuti i soldi, avrebbe preso a parlare di droga, per il che egli

l’avrebbe assecondata nella speranza di potere riavere i propri soldi. La

medesima, inverosimile versione dei fatti il AC 1 l’ha raccontata anche al

Procuratore Pubblico (classificatore 3, AI 2.13, verbale 4 luglio 2007, pag. 2

e 3), ripetendola quindi al dibattimento.

La Corte non ha creduto nemmeno per un istante ad

una simile stravaganza. A non averne dubbi, mai, nei messaggi che si trovano in

atti, vi è menzione alcuna a documenti di sorta o a matrimoni, né vi sono

richieste di restituzione di denaro da parte dell’accusato. Egli non è comunque

così sprovveduto da spedire a sconosciuti in un altro continente un’ingente

somma, frutto delle sue fatiche di spacciatore, per ottenere non precisati

documenti matrimoniali che oltretutto mai avrebbe potuto utilizzare in Svizzera

in assenza dei suoi documenti personali, a suo dire non esistenti. Ancor più

inverosimile sarebbe la tesi secondo cui l’astuta truffatrice __________, una

volta ottenuto il denaro, invece di sparire nel nulla come farebbe un bravo

truffatore sarebbe stata così insensata da iniziare ad interloquire con lui,

falsamente e senza motivo apparente, su faccende di droga, ciò che non è privo

di pericoli, specie quando si discute nell’ordine di grandezza delle decine di

chili.

Vero è perciò che il AC 1 su questo tema mente

spudoratamente (lo stesso difensore in arringa ha preso distanza dalla tesi

dell’accusato, rimettendosi sul tema al giudizio della Corte), così come è vero

che egli ha inviato soldi in __________ per effettuare il pagamento anticipato

del 30% della cocaina (ovvero lo stupefacente usualmente venduto dal AC 1 e per

il quale il Sudamerica è una tipica fonte d’approvvigionamento) che gli doveva

essere inviata. Dai messaggi si capisce chiaramente che i 6'500.- U$ da lui

inviati non erano sufficienti a coprire il 30% del prezzo del quantitativo da

lui ordinato, visto che egli viene sollecitato due volte (sms n. 41, in fine e

n. 42) a spedire la rimanenza, ciò che non ha potuto fare già solo per essere

stato arrestato quello stesso 5 dicembre 2006.

Ma anche volendo computare solo il denaro da lui

inviato, si ha che, stante il prezzo di Euro 6'500.- al kg (cfr. sms n. 41), il

denaro inviato corrisponde a circa Euro 4'670.-, i quali sono il 30%

dell’importo di Euro 15'560.-, a loro volta corrispondenti a circa 2.4 kg di

cocaina.

Che l’imputato abbia compiuto atti preparatori in

vista dell’acquisizione di 2 kg di cocaina, come imputatogli nell’atto di

accusa, è pertanto sicuramente vero, così come è vero che egli ha in realtà

inteso acquistare un non determinato quantitativo superiore.

10.

Sulla partecipazione degli accusati all’invio di 3 kg di cocaina dal

__________

Come già anticipato (cfr. consid. 6.3), AC 2 ha

raccontato agli inquirenti di essersi recato, su richiesta di AC 1, ad __________

e poi a __________ per effettuare un trasporto di cocaina per conto del citato

“__________ ”. L’operazione non è però andata a buon fine perché il AC 2,

esasperato dai ritardi, dopo circa tre settimane ha deciso di rientrare in

Europa, chiedendo a tal scopo aiuto al AC 1, che, tramite terze persone, gli ha

inviato in __________ il denaro necessario per il viaggio di ritorno. Questo il

dettagliato racconto del AC 2 (classificatore 2, AI 1.9, all. 3, verbale 20

febbraio 2007, pag. 7 e segg.):

“Una settimana prima della

mia partenza per il __________ , erano gli inizi di ottobre, AC 1 mi diceva che

un suo amico in __________ stava cercando qualcuno per fare un viaggio di

cocaina dal __________ . Il viaggio doveva seguire il tragitto __________ / __________

. AC 1 mi diceva che si trattava di portare un quantitativo variante tra i 2 ed

i 3 kg di cocaina. Quale compenso a lavoro ultimato avrei avuto 10000.-- frs. o

10000.

Euro. Ora non ricordo con precisione di che valuta si parlava. In più io

sarei stato spesato per quanto concerneva il viaggio e la mia permanenza in __________

. La cocaina doveva essere portata fino ad __________ . lo come già detto nei

precedenti verbali in quel periodo ero a corto di denaro e pertanto accettavo

la proposta. Pertanto un bel giorno AC 1 mi diceva che il giorno seguente sarei

dovuto partire per __________ dove avrei incontrare colui che organizzava il

trasporto. Questa persona tra l'altro era anche uno a cui sempre per conto di AC

1.

avevo inviato varie volte denaro in __________ . Questa persona usa quale

nominativo __________ ma in verità so che si chiama __________ (non so se sia

il nome di battesimo o il cognome) o almeno AC 1 lo chiamava così al telefono.

Anche questa persona è un nigeriano. AC 1 mi dava un numero di telefono

olandese che io memorizzavo nel mio telefono e che avrei dovuto poi chiamare in

prossimità del mio arrivo. lo con me avevo un numero di telefono con tessera

non registrata che mi aveva dato AC 1 per il viaggio. Quando sono arrivato in __________

ho chiamato il numero olandese e in stazione mi sono trovato con __________ o __________

che dir si voglia (in seguito chiamerò questa persona __________ ) Confermo

che in __________ ero andato a mezzo treno, il biglietto l'avevo pagato con i

3000.

o 4000 frs che mi aveva dato AC 1. La rimanenza di questo importo l'ho

consegnata poi a __________ come da disposizioni ricevute da AC 1. __________ era

un fornitore di cocaina di AC 1, come facesse arrivare la cocaina a AC 1 io non

lo so. So solo che parecchi soldi me li faceva inviare a questo __________ alias

__________ . I soldi che ho consegnato a __________ da parte di AC 1 erano a

saldo di uno scoperto che AC 1 aveva nei suoi confronti. Ad __________ con __________

sono andato a casa sua che si trova in periferia. Ricordo che era un palazzone

pieno di persone di etnia africana. Non sono in grado di indicare la via. Lui

aveva un appartamento in alto poteva essere 4° /5°/6° piano. Vive da solo. A

casa sua __________ mi consegnava i biglietti aerei e 3000 $USA che mi

sarebbero dovuti servire quali argent de poche. lo nell'appartamento consegnavo

il denaro datomi da AC 1 che era l'importo datomi a __________ meno i 300 fr.

circa spesi per il viaggio sino ad __________ (pertanto ho dato circa 2700 o

3700.

frs). Mi diceva che in __________ avrei dovuto contattare un tale __________

ad un numero __________ no che mi consegnava su di un biglietto. Questo __________

mi avrebbe raggiunto nell'albergo dove io pernottavo. Il nome dell'albergo dove

dovevo andare mi era stato dato da __________ . Da __________ , su sua

richiesta, lasciavo la tessera SIM Card che mi era stata data da AC 1 (per

questo motivo successivamente comprerò la tessera __________ na). Il giorno

dopo il mio arrivo ad __________ partivo per __________. Andavo all'hotel indicatomi

ma era completo pertanto chiamai __________, al numero. precedentemente datomi,

e __________ mi mandò un suo amico a ritirare i 3000 $USA. Questa persona,

quando la incontrai, mi disse di andare in un altro albergo e aspettare il

giorno seguente. Il rientro per __________ , così come iscritto sui biglietti

in mio possesso, doveva avvenire dopo una settimana. lo trovavo una camera

all'hotel __________. Qui il giorno seguente arriva __________ che mi portava

della valuta __________ na che mi sarebbero dovuti servire per vivere. Faccio

presente che sia __________ che l'amico erano di etnia africana e meglio

nigeriana. Sta di fatto che il tutto si è protratto per 22 giorni. Ho anche

cambiato qualche hotel. Era sempre __________ che veniva ogni tanto e mi

portava del denaro dicendo che dovevo aspettare. __________ mi diceva pure che

si trattava di trasportare tra i 3 ed i 5 kg di cocaina e non i 2 o 3 come

dettami in precedenza da AC 1. __________ mi aveva pure confidato che sarebbe

andato a comperare una valigia per occultare lo stupefacente. Ritengo che sarebbe

stato utilizzato il sistema del doppio fondo. Il problema che era sorto doveva

essere correlato alla "strada" cioè loro dovevano avere un passaggio

garantito ma però in quel momento per motivi a me non noti vi era qualche

problema. Dopo due settimane io ho acquistato una tessera __________ na nuova e

poi ho preso contatto con AC 1 dicendogli che volevo tornare perché ero stufo

di aspettare. E' capitato che ho sentito anche __________ e lui mi invitava ad

avere pazienza, ma io non ne potevo più di stare li in albergo. Pertanto mi

facevo mandare ancora del denaro da AC 1 e acquistavo un biglietto di ritorno

fino a __________. AC 1 una volta che sono tornato a __________ ha avvisato __________

del mio ritorno. Chiaramente quando ho lasciato il __________ me ne sono

guardato dall'avvisare __________.”

AC 2 ha ripetuto il proprio racconto anche al

Procuratore Pubblico, precisando che l’importo consegnatogli da AC 1 e

destinato a “__________ ” era di fr. 4’000.-, e non di soli fr. 3'000.-.

In aula egli ha precisato di essere certo che “__________

“ e __________ (cioè il destinatario di parte dei trasferimenti di denaro che AC

1.

ha fatto fare dal AC 2 tramite __________) sono la stessa persona per avere

visto a casa di questi, appoggiati su di un tavolino, due suoi passaporti con

queste identità (cfr. anche AI 2.14, pag. 4).

Tolta la contestazione sull’ammontare

consegnato al AC 2 (si sarebbe trattato di soli fr. 2'000.-), AC 1 ha per sua

parte sostanzialmente confermato il racconto del coimputato. Egli ammette

pertanto di avere chiesto al AC 2, per conto di “__________ ”, se era disposto

ad eseguire il trasporto. A dire del AC 1, __________ sarebbe un suo

compaesano, residente in __________ , con il quale avrebbe saltuari contatti

telefonici. Egli non lo avrebbe però mai incontrato ed ignorerebbe pure la sua

vera identità. In relazione all’episodio in parola, AC 1 ha raccontato che nel

settembre 2006 “__________ ” l’ha contattato chiedendogli se conosceva qualcuno

disposto a fungere da corriere per la droga. Egli ha quindi proposto l’affare a

AC 2, che ha accettato classificatore 3, AI 2.6,

verbale AC 1 19 aprile 2007, pag. 4):

“ADR fu __________ ,

telefonandomi un giorno, a chiedermi se conoscevo qualcuno da mandare in __________

a comperare della cocaina da portare in Europa. Si trattava di un affare in cui

io non avrei avuto alcuna partecipazione. Ne parlai quindi con AC 2 dicendogli

che, come riferitomi da __________ , avrebbe ottenuto per questo suo servizio

fr. 10'000.- Il compenso gli sarebbe stato versata direttamente da __________ .”

Se gli accusati concordano sul ruolo di

reclutatore avuto dal AC 1, le loro versioni divergono invece sul quantitativo

di stupefacente che avrebbe dovuto trasportare AC 2.

AC 1 ha negato di aver saputo quanta droga avrebbe

dovuto essere trasportata (cfr. il suo verbale citato, pag. 4, “né io né lui

[AC 2] sapevamo quale quantitativo di cocaina avrebbe dovuto essere

preso in consegna”), mentre che AC 2 ha asserito che questi gli avrebbe

parlato di 2/3 chili. Giunto a __________ egli avrebbe però appreso da __________

che il quantitativo era superiore e si sarebbe aggirato sui 3/5 chili.

In aula AC 2 ha ribadito di aver chiesto a AC 1

quanta cocaina avrebbe dovuto trasportare. Egli gli avrebbe risposto di non

saperlo, ma che verosimilmente si sarebbe trattato di 2/3 chili. Quanto

all’indicazione di un quantitativo di 3/5 chili, AC 2 ha affermato essersi

trattato di una sua deduzione dopo aver visto la borsa (“un valigione”)

in cui sarebbe stata occultata la droga, e non di un’affermazione di __________.

A domanda del presidente della Corte, egli ha però dato atto che per lui

trasportare 2/3 chili o 5 non avrebbe fatto differenza.

Per sua parte, in aula AC 1 ha nuovamente negato

di aver parlato col AC 2 di un quantitativo di 2/3 chili di cocaina. Egli ha

però ammesso di sapere che per 1 chilo di stupefacenti i corrieri verrebbero

pagati fr. 5/6’000.- (cfr. anche verbale il verbale di confronto AI 2.14, pag.

3), per il che è chiaro alla Corte che dal compenso indicato dal __________ il

AC 1 può e deve avere dedotto che il viaggio del AC 2 poteva riguardare almeno

un paio di chili. D’altronde, anche senza necessità di far capo all’eventuale

tariffario, è logico ed evidente che gli elevati costi dell’invio dello

stupefacente (spese e compenso del corriere) possono essere ammortizzati solo

con l’invio di un quantitativo ragguardevole di stupefacente. A fronte di

queste contestazioni lo stesso AC 1 ha dovuto infine ammettere che non si viene

inviati in __________ dall’__________ per ritirare pochi etti di cocaina.

Quanto al compenso spettante al AC 2, AC 1 ha

confermato essersi trattato fr. 10'000.-, mentre che il AC 2 ha ammesso di non

ricordare se si era parlato di franchi o Euro.

11.

Così accertati i fatti la Corte ritiene provato che i due accusati

hanno partecipato, anche se con funzioni diverse, all’organizzazione di un

viaggio in __________ avente per fine l’acquisto ed il trasporto in Europa di

un importante ma imprecisato quantitativo di cocaina, che la Corte stima essere

stato, negli intenti e secondo le dichiarazioni delle parti, nell’ordine di

grandezza dei 3 chili.

Dal profilo giuridico, non vi è dubbio che per il

AC 2, volato in __________ e quivi rimasto per circa tre settimane in attesa

della cocaina da trasportare, si tratti di partecipazione a titolo principale

in atti preparatori ad infrazione aggravata alla LFStup, oltretutto (ciò che

diverrà tangibile in sede di commisurazione della pena) di notevole intensità.

La difesa ha invero addotto per lui un’ipotesi di complicità, ciò che la Corte

può spiegare unicamente con la malintesa percezione degli istituti dell’atto

preparatorio e/o della correità e complicità in tema di LFStup.

Quanto alla posizione del AC 1, risulta manifesto

che, a prescindere dalla distinzione tra partecipazione a titolo principale o

accessorio, il suo ruolo è sicuramente stato di assai minore rilievo rispetto a

quello del AC 2 (ciò che, analogamente, influisce sulla commisurazione della

pena, nel senso che non vi sarà soverchio aggravamento della sua posizione a

seguito dell’episodio).

Per quanto attiene la qualifica giuridica della

sua partecipazione, il Procuratore Pubblico nell’atto di accusa ha ritenuto di

addebitargli la sola complicità in atti preparatori ad infrazione aggravata

alla LFStup. Potendovi essere discussione in proposito, il Presidente della

Corte ha formulato per il AC 1 una subordinata giusta l’art 250 CPP,

prospettando che egli abbia agito come autore principale e non solo come

complice.

Nella valutazione, la Corte ha alfine optato per

quest’ultima qualifica giuridica, non potendo essere considerato semplicemente

complice colui che, come il AC 1, procede al reclutamento di un corriere,

mantenendo poi il contatto (telefonico) con l'organizzazione e anticipando al

corriere il denaro per il biglietto del treno. Reperire persone disponibili al

compimento di un atto criminoso è in genere da considerare un contributo

determinante al progetto illecito, a maggior ragione se si considera il ruolo

centrale ed indispensabile del corriere (anche se solitamente sottopagato e

privo di potere decisionale) nell’ambito di un traffico internazionale di

stupefacenti. Detto altrimenti, si ha che per giudicare del grado di

partecipazione del AC 1 va tenuto conto che egli ha reperito un correo, il

trasportatore senza il cui contributo il traffico internazionale di droga non

può essere concretizzato. Anche se non risulta che il AC 1 abbia altrimenti

partecipato alla pianificazione dell’operazione, che per quanto è dato di

sapere era gestita dal suo amico __________ /__________ , e che nemmeno si può

ritenere che egli ne abbia tratto un diretto beneficio economico, la rilevanza

del suo contributo non poteva non essere chiara al AC 1, e difatti, come lui

stesso ammette, il __________ gli aveva immediatamente offerto di prelevare un

proprio compenso facendo la cresta su quello del AC 2, ciò che egli afferma di

avere rifiutato (classificatore 3, AI 2.14, verbale di confronto AC 1/AC 2,

pag. 4), il che però nulla muta al grado della sua partecipazione.

Per la Corte, in definitiva, AC 1, individuando nel

AC 2 una persona disponibile a fungere da corriere, e nel chiedere ed ottenere

il suo consenso, ha frangente agito come correo, e non solo complice, negli

atti preparatori al traffico di almeno 3 kg di cocaina dal __________.

12.

Sull’imputazione

di ripetuto riciclaggio di denaro

L’atto d’accusa (punto 2) imputa ai prevenuti, in

correità, il ripetuto riciclaggio di denaro per fr. 23'967.- in relazione alle

spedizioni all’estero tramite agenzie Wesrtern Union dei proventi del traffico

di stupefacenti.

Già si è detto che il AC 2 ha ammesso la

correttezza dell’addebito, avendo riconosciuto di avere effettuato le

spedizioni e di essere stato consapevole della natura del denaro inviato.

AC 1 nega invece le proprie responsabilità,

riconoscendo unicamente di avere disposto 3 dei versamenti in questione.

Una volta di più, le sue professioni di innocenza

non hanno convinto la Corte. Come si è già detto diffusamente al consid. 6.1,

egli deve lasciarsi imputare la chiara chiamata in correità del AC 2, ed è

quindi accertato che AC 1 ha chiesto al AC 2 di trasferire alle persone

indicate al punto 2 AA (tra cui, a tre riprese, al già citato __________ )

complessivi fr. 23'967.- provento del traffico di cocaina, poco importa se del

suo traffico oppure (limitatamente ai fr. 1'620.- destinati a __________ )

quello di altro spacciatore, in concreto l’__________ . Giuridicamente si

tratta di un atto di riciclaggio di denaro, ed è pertanto corretta

l’imputazione a carico dei prevenuti, laddove al AC 1 avrebbero comunque potuto

essere addebitati anche i fr. 4'000.- dati al AC 2 affinché li portasse ad __________

e i fr. 795.- inviatigli in __________ per comperarsi il biglietto aereo di

ritorno.

13.

Sulle altre imputazioni a carico di AC 1

AC 1 ha riconosciuto di avere offerto a AC 2 di 3

grammi di cocaina, cosi come descritto al punto 1 a) iii AA (verbale

dibattimentale, pag. 4).

14.

Egli contesta di contro di essere il proprietario dei 7.71 grammi di

cocaina occultati in una ciotola nella propria abitazione e rinvenuti al

momento del fermo (punto 1a) iv AA).

La contestazione è al limite del puerile, visto

il modico quantitativo in discussione. Gli inquirenti nell’appartamento hanno

infatti rinvenuto complessivamente oltre 70 grammi di cocaina, di cui solo 7.71

grammi vengono attribuiti al AC 1. Questo perché i coinquilini __________,

molto più onestamente di lui, hanno riconosciuto di essere i proprietari della

quasi totalità della droga rinvenuta al momento del fermo (segnatamente quella

occultata in una giacca ed in una sedia), distanziandosi di contro da quella

non di loro pertinenza, e perciò necessariamente appartenente al qui imputato.

Egli è del resto dichiaratamente uno spacciatore

di quella sostanza, e al momento del fermo disponeva di ca. fr. 1'600.-

guadagnati in quel modo, ed è perciò del tutto normale (sarebbe strano il

contrario) che egli disponesse di un certo quantitativo del prodotto che vende.

In queste circostanze le dichiarazioni dei due coinquilini equivalgono ad una

(indiretta) chiamata di correità nei suoi confronti, la quale è rispondente ad

una chiara logica, comporta comunque l’ammissione di responsabilità personali

maggiori di quelle addossate al qui accusato, ed è pertanto in definitiva da

ritenere attendibile, ancorché formulata da soggetti le cui dichiarazioni sono di

regola limitatamente affidabili. L’imputazione merita perciò piena conferma.

15.

AC 1 deve inoltre lasciarsi imputare d’aver messo a disposizione di __________

il suo appartamento in via __________ a __________ sapendo che questi lo

avrebbero utilizzato per la preparazione ed il commercio di cocaina, così come

esposto al punto 1 a) v. AA. Anche se a denti stretti, in aula il prevenuto ha

di fatto ammesso l’addebito, dichiarando che “questo è un errore che ho

fatto” (verbale dib. pag. 4).

16.

Egli è dipoi reo confesso di infrazione alla LDDS per aver

soggiornato in Svizzera da giugno 2005 a dicembre 2006 pur sapendo che la sua

domanda d’asilo era stata respinta in via definitiva e che egli era tenuto a

lasciare la Svizzera (punto 3 b) AA; verbale dibattimentale, pag. 4).

17.

Al AC 1 va pure ascritta la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per aver consumato saltuariamente della marijuana (punto 4 b) AA;

ciò che egli ha ammesso (verbale dibattimentale, pag. 4).

18.

La Corte ha di contro prosciolto il AC 1 dal reato di pornografia

(punto 5 AA). Il solo rinvenimento sul suo PC di un filmato di pornografia

vietata, costitutivo dell’ascritto reato, non è stato ritenuto una prova

sufficiente a suo carico. Nella valutazione la Corte ha infatti considerato che

il computer era utilizzato anche da altri occupanti dell’appartamento, ed in

particolare dal __________. AC 2, che frequentava l’appartamento, ha inoltre

dichiarato al dibattimento di avere visto il __________ utilizzare il PC per

visionare filmati pornografici, ma non invece il AC 1. Dal che, stante il

dubbio sull’autore del reato, il proscioglimento del qui accusato.

19.

Sulle altre imputazioni a carico di AC 2

AC 2 è reo confesso dei fatti descritti ai punto

1.

b) ii e 1 b) iii AA, avendo ammesso d’aver venduto in più occasioni per conto

di AC 1 e di __________ complessivamente 28 grammi di cocaina sottoforma di

bolas in cambio di un modico compenso (verbale dibattimentale, pag. 4). Anche

in questo caso è del tutto pacifico che chi si presta ad effettuare consegne di

stupefacente e/o a incassare il relativo prezzo per conto terzi è autore

colpevole dell’infrazione alla LFStup, e non certo un semplice complice del

dominus del traffico.

20.

AC 2 ha poi riconosciuto la correttezza dell’addebito di atti

preparatori in vista della compravendita di un non precisato quantitativo di

cocaina tra __________. Egli ha infatti ammesso di aver effettuato per conto

del Kabah un test di purezza sulla cocaina che avrebbe dovuto essere venduta

(verbale dibattimentale, pag. 4). Il test ha poi avuto esito negativo e la

transazione di conseguenza non si è perfezionata. Appare comunque del tutto

corretta, anche dal profilo giuridico, l’ascritta imputazione di atti

preparatori.

21.

Quo al punto 1b) v AA, AC 2 ha ammesso di aver funto da

intermediario per Kabah e di averlo aiutato nel trasporto della cocaina da lui

acquistata chiedendo a __________ di mettere a disposizione se stesso come

autista e la propria vettura, e soprattutto accompagnando personalmente il __________,

non lontano dalla stazione FFS, a ritirare una partita di cocaina, e quindi

rientrando con loro e lo stupefacente sino in via Torricelli.

Interrogato dal presidente della Corte, AC 2 ha

dichiarato di ignorare la quantità di cocaina ritirata dal Kabah (verbale

dibattimentale, pag. 4) e l’indicazione di 300 grammi sarebbe da ricondurre ad

un gesto, forse mal interpretato, fatto con le mani da quest’ultimo. Arrestato

il giorno dopo, __________ è però stato trovato in possesso unicamente di 100

grammi di cocaina, per il che vi è motivo di credere che questo fosse il

quantitativo ritirato, essendoci stato ben poco tempo per vendere o

ulteriormente consegnare la maggior quantità di 200 grammi. Lo stesso Kabah,

del resto, ha dichiarato di avere acquistato e ritirato unicamente 100 grammi

di cocaina (mappetta inc. 98.2007, AI 1, verbale 9 maggio 2007 di __________,

pag. 6).

Il ruolo svolto dal AC 2 nella circostanza appare

tutto sommato secondario ed accessorio, ragione per cui è corretta

l’imputazione di complicità, e non correità, in infrazione alla LFStup ritenuta

a suo carico nell’atto di accusa. L’addebito trova pertanto conferma

limitatamente al quantitativo di 100 grammi di cocaina, come del resto

postulato dalla stessa difesa.

22.

AC 2 deve rispondere anche della messa a disposizione di AC 1 del suo

appartamento di via __________ a __________ , da lui locato appositamente ben

sapendo che sarebbe stato utilizzato per la preparazione ed il commercio di

cocaina, ciò che egli ha ammesso sia nei verbali predibattimentali che al

processo (verbale dibattimentale, pag. 4).

23.

Assodata, e ammessa dal AC 2, è anche l’infrazione alla LDDS per

aver facilitato, tra settembre e il 5 dicembre 2006, il soggiorno illegale di AC

1, che sapeva privo del diritto di soggiornare in territorio elvetico (verbale

dibattimentale, pag. 4).

24.

La Corte ha in fine addebitato al AC 2 la contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti per aver consumato tra ottobre 2005 e maggio 2007 circa 78

grammi di cocaina, così come indicato al punto 4 AA (verbale dibattimentale,

pag. 4). Visto il modesto quantitativo consumato per rapporto alla durata del

consumo, superiore ad un anno e mezzo, appare manifesto che si tratta di

consumo episodico (poco più di 4 grammi al mese) a fine ludico, ma non certo di

una situazione di tossicodipendenza tale da doversi prendere in considerazione

l’eventualità di attenuare la pena per scemata imputabilità. Ciò è del resto

stato riconosciuto dallo stesso AC 2 nella fase predibattimentale (verbale

avanti al PP del 27 febbraio 2007, classificatore 3, AI 2.3, pag. 3: “...In

questi anni ho consumato saltuariamente della cocaina (...) Non ritengo che la

cocaina sia per me un problema...”), ragione per cui appaiono di poca

consistenza le considerazioni di segno opposto formulate in sede di arringa dal

difensore.

25.

Secondo l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo,

tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore

nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di

reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata.

26.

AC 1 è sicuramente più pesantemente compromesso del coimputato. Nella

valutazione della sua pena la Corte ha dovuto innanzitutto considerare la

notevole gravità oggettiva delle imputazioni a suo carico. Egli deve

rispondere, in particolare, della vendita di 850 grammi di cocaina e di atti

preparatori per l’acquisto di ulteriori 2 chili di cocaina, oltre che di

fattispecie minori quali un ulteriore atto preparatorio (il “reclutamento” del AC

2), la detenzione finalizzata alla vendita di 7.71 grammi di cocaina, l’offerta

di ulteriori 3 grammi, la messa a disposizione di terzi del suo appartamento

per il traffico di cocaina, l’infrazione alla LDDS, la contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti e il riciclaggio del provento del proprio traffico di

stupefacente.

Già la sola vendita al dettaglio di 850 grammi di

cocaina, sull’arco di un considerevole periodo di tempo (oltre 17 mesi) e con

la difficoltà supplementare data dalla situazione di clandestinità (a cui ha

ovviato da ultimo procurandosi un appartamento), appare reato di notevole

gravità, denotante, nelle modalità date, un’accresciuta intensità del proposito

criminale, atteso oltretutto che non risulta che AC 1 non volesse continuare

nei propri traffici a tempo indeterminato. Si tratta di reato, in effetti, che

in assenza di particolari circostanze attenuanti (e, come si vedrà, il AC 1

poco può accampare a proprio favore) poteva da solo valere una condanna ad una

pena detentiva di almeno 2 anni e 6 mesi. Da questa scomoda base, AC 1 ha però

preso il volo verso più elevate vette criminose con l’episodio, a settembre –

ottobre 2006, del mancato acquisto in __________ di (almeno) 2 kg di cocaina.

Premesso che tale atto preparatorio è stato portato in una fase assai avanzata,

sino all’avvenuto pagamento di un congruo acconto, esso denota la volontà e la

disponibilità del AC 1 di elevarsi al rango di trafficante che manovra cocaina

nell’ordine di grandezza dei chili. Infatti, se per vendere al dettaglio i

primi 850 grammi gli sono occorsi 17 mesi, questo affare da 2 kg non poteva

costituire solo l’anticipato approvvigionamento delle proprie solite vendite

(ipotesi in cui avrebbe avuto cocaina da vendere per i 3 anni a venire), ma

significa che egli ha inteso apprestarsi ad attivarsi in traffici di altro

genere e livello, verosimilmente come fornitore degli spacciatori da strada. In

questo contesto, dal profilo oggettivo ben poco pesano tutti gli altri reati di

contorno.

Dal profilo soggettivo, gli unici rilievi

favorevoli all’imputato sono quelli dell’assenza di precedenti, di un’età che

non ha ancora raggiunto i 25 anni, oltre a quello di avere scontato circa 10

mesi di carcere preventivo. Per il resto, in senso negativo, a parte l’ovvia

considerazione di avere agito per fine di lucro, va segnalata la già menzionata

particolare intensità del proposito criminale. Dapprima ha continuato a

delinquere senza remore nella pur scomoda situazione di NEM, ovvero nella più

totale clandestinità, e questo per ben 17 mesi. Mai ha inteso arrestare i suoi

traffici, ma anzi egli ha inteso darvi ulteriore impulso tentando di acquistare

all’estero la cocaina a chili e a buon prezzo, affrancandosi in tal modo dagli

ordinari canali di approvvigionamento. Nel contempo, ha saputo anche risolvere

i problemi logistici (a tutto beneficio del buon funzionamento del suo

business) prendendo base in un appartamento messogli a disposizione dal AC 2,

in cui ha pure ospitato due altri spacciatori. Quasi pleonastico il rilievo

della sicura pericolosità di siffatto modo di trafficare, manifestamente

superiore a quella dei manovali dello spaccio da strada. AC 1 è fortunatamente

stato fermato allorché era in piena fase di escalation. Ancora il giorno

dell’arresto ha ricevuto vari sms dal __________ che annunciavano l’imminente

arrivo di una partita ingentissima di cocaina, un’imprecisata (ma non piccola)

parte della quale doveva essere a lui destinata. Una volta fermato dagli

inquirenti, non ha minimamente collaborato (ciò che è suo diritto), ed anche la

parziale confessione è da ritenere quasi del tutto priva di pregio, in quanto

resa non per la volontà di rendere atto delle proprie azioni, ma per arretrare

(stante la non credibilità di una negazione totale) su di una ipotetica seconda

linea costituita da parziali ammissioni, comunque ampiamente inferiori alle sue

reali responsabilità, che potessero essere credute dagli inquirenti, come ad

esempio per l’entità del suo spaccio al dettaglio, o al proposito dell’origine

e dell’entità dei denari da lui maneggiati nel periodo in esame. Egli non è un

consumatore di cocaina, e ha lucrato non meno di fr. 60'000.- con i propri traffici,

utile senz’altro considerevole e ben superiore a quanto necessario alla propria

sopravvivenza.

Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto

adeguata alla notevole colpa del reo la condanna ad una pena detentiva di 3

anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.

27.

Dal punto di vista delle responsabilità oggettive AC 2 si situa ad

un livello chiaramente inferiore a quello del coimputato. Egli, in particolare,

non ha venduto significativi quantitativi di cocaina, e non è perciò in questo

senso un vero e proprio spacciatore. Egli deve però rispondere in primo luogo

di atti preparatori in vista dell’acquisto in __________ e della successiva

importazione in __________ di complessivi 3 chili di cocaina, atti preparatori

anche nel suo caso di notevole intensità, basti dire che egli si è

effettivamente recato in __________ per ritirare un quantitativo notevolissimo

di stupefacente ed è rimasto in paziente attesa per più di due settimane,

reiterando costantemente la volontà di portare a termine il proprio compito.

Partecipare a simili operazioni, ciò che AC 2 ha fatto accettando senza

esitazione per un promesso compenso di fr. 10'000.-, significa aderire ad

organizzazioni criminali internazionali, in cui l’unità di misura dei traffici

di droga è il chilogrammo, e la cui pericolosità è pertanto manifesta. Oltre a

ciò, AC 2 deve rispondere di svariati episodi minori, quali la vendita di 28

grammi per conto di due diversi trafficanti, l’effettuazione di un test di

purezza della cocaina, la messa a disposizione del suo appartamento per lo

spaccio di droga, la complicità nel trasporto di 100 grammi di cocaina,

l’infrazione alla LDDS, il riciclaggio di denaro e la contravvenzione alla

LFStup, tutti reati che singolarmente non sono eccessivamente gravi, ma che

visti nel loro insieme dimostrano la sua disponibilità a delinquere

reiteratamente e in vari modi, sempre pronto a mettersi al servizio di qualche

spacciatore di droga in cambio di piccole somme di denaro o qualche grammetto

di cocaina. Ed in effetti, il AC 2, tolto il grave episodio del viaggio in __________

(che da solo gli varrebbe una pena di base posta nella competenza delle Assise

criminali), si presenta per i suoi atti come un delinquentello di mezza tacca,

la cui caratteristica è proprio quella di essere di buon comando, un gregario sempre

pronto a spalleggiare lo spacciatore di turno.

E’ proprio dal punto di vista soggettivo che l’agire

del AC 2 denota aspetti inquietanti. In primo luogo non vanno disattesi i ben 6

decreti di accusa a suo carico, che con ogni evidenza hanno mancato nella loro

teorica funzione di monito. Lo stesso si deve dire anche dell’esperienza

carceraria, visto come l’espiazione di parte delle pene ricevute non lo ha

minimamente trattenuto dal ricadere nei medesimi comportamenti. E ancora, è

assai significativo, in senso negativo, il fatto che il AC 2 non abbia saputo

trarre insegnamento nemmeno dall’arresto del AC 1 e degli altri occupanti

dell’appartamento da lui locato. Appreso della circostanza mentre già si trovava

in carcere, egli doveva aspettarsi che l’inchiesta avrebbe fatto luce anche sul

grave episodio del viaggio in __________ , per il che anche una persona solo

moderatamente accorta avrebbe al suo posto atteso l’esito dell’inchiesta

adottando un basso profilo. Niente di tutto ciò per il AC 2. Blindato il AC 1,

egli ha semplicemente cambiato padrone, mettendosi ben presto al servizio di

altra della schiuma che egli pare essere solito frequentare. Compaiono così, a

marzo – aprile 2007 __________, per il cui conto -in corso d’inchiesta- ritira

e consegna cocaina o effettua test di purezza. Gravissimo, sempre dal profilo

soggettivo, appare anche (ed ovviamente) l’episodio del mancato trasporto dei 3

kg di cocaina. AC 2 ha nel frangente dimostrato assoluta mancanza di scrupoli,

dichiarandosi disposto, a prima richiesta, ad un viaggio intercontinentale in

favore di per lui sconosciuti trafficanti esteri pur di guadagnarsi fr.

10'000.- trasportando un imprecisato, ma elevato quantitativo di cocaina. Avere

candidamente ammesso al dibattimento che egli sarebbe stato disposto anche a

trasportare 5 kg non gli giova, ma denota intensità del proposito criminale, la

quale si evince del resto anche dall’avere aspettato in loco di effettuare il

trasporto per più di due settimane, come pure dall’essere stato disposto ad

accettare il rischio di essere arrestato in __________ , e di subire condizioni

processuali, ma soprattutto di carcerazione per noi inimmaginabili.

A favore dell’accusato, che non ha subito carcere

preventivo, la Corte ha riconosciuto la collaborazione fornita agli inquirenti.

Essa non costituisce però sincero pentimento, essendo mancato quello sforzo

supplementare che la restrittiva giurisprudenza in materia richiede al reo, e

soprattutto essendo data una situazione in cui non si può certo ammettere che

il AC 2 si sia dissociato dalla propria attività delinquenziale.

Del tutto infondata è poi l’invocata attenuante

della grave angustia, né sussiste, come detto, una situazione di scemata

imputabilità a causa dei modici consumi di cocaina.

Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha

ritenuto di potere infliggere al AC 2 la mite pena detentiva di 22 mesi

proposta per lui dal Procuratore Pubblico.

28.

La Corte ritiene che questa pena non possa essere posta al beneficio

della sospensione condizionale, fosse anche parziale, stante una prognosi che

per il AC 2 è chiaramente negativa.

Un primo elemento di prognosi negativa è dato dai

suoi precedenti. Negli ultimi 6 anni egli è stato condannato in ben 6

occasioni, due delle quali per violazioni alla LF sugli stupefacenti. A

dispetto di queste condanne e delle 3 carcerazioni subite (due delle quali a

seguito della revoca della sospensione condizionale inizialmente concessa), AC

2.

è nuovamente ricaduto in nuovi e più pesanti reati ad elevata pericolosità

sociale.

La Corte ha poi

valutato in modo estremamente negativo il fatto che AC 2 sia stato nuovamente

invischiato in affari di droga poco dopo l’apertura dell’inchiesta che ha

portato all’arresto del AC 1 e poco dopo l’ultima carcerazione. Come detto,

egli è stato interrogato dagli inquirenti nel dicembre 2006 mentre già era in

carcere, ma la notizia dell’arresto del AC 1, e quindi di un nuovo e più grave

procedimento penale anche a suo carico, nulla gli ha insegnato. Già nel marzo

2007, e poi ancora in aprile, egli si è fatto coinvolgere in nuovi traffici di

cocaina con Kabah e Chilke. La sistematicità con cui AC 2 delinque e la sua

incapacità di trarre insegnamento dalle esperienze giudiziarie iniziano ad

essere endemiche, e inducono alla formulazione di una prognosi negativa,

apparendo la carcerazione di una certa durata come l’unica strada non ancora

percorsa con cui tentare di ottenere da lui il rispetto della legge. Non si

vede quindi il senso di una nuova sospensione condizionale,

avendo i fatti ampiamente dimostrato che la concessione del beneficio non

trattiene il Barriera dal delinquere, e non si capisce perché questa volta le

cose dovrebbero andare diversamente.

La progettualità del AC 2 eccede di poco lo

stadio delle buone intenzioni. Un recupero professionale non appare in vista,

atteso che il posto di lavoro reperito nell’imminenza del dibattimento, dopo

anni di disoccupazione, è comunque limitato a soli tre mesi. Nella professione

appresa di croupier egli è in effetti da ritenere privo di prospettive a

seguito dei precedenti penali, ragione per cui egli di dovrebbe contentare di

posti di lavoro per persone prive di qualifiche.

La situazione economica è difficile ed egli

rimarrà verosimilmente a carico della pubblica assistenza anche dopo la breve

parentesi lavorativa, cosa che in astratto non favorisce l’eventuale sforzo di

reinserimento. Il vero problema, ai fini della formulazione della prognosi, è

però quello sua debolezza di carattere, apparsa manifesta anche al

dibattimento, dove AC 2 è sembrato persona assai fragile, e rispecchiata sia

nelle continue ricadute nella piccola delinquenza (sperando, in una visione

delle cose a lui favorevole, che il grave episodio del mancato trasporto di 3

kg sia stato solo un episodio) che nel ripetersi del suo quasi simbiotico

avvicinarsi a personaggi decisamente negativi come il AC 1, o il Kabah dopo di

lui, mettendosi al loro servizio.

Tutti questi elementi fanno ritenere elevato alla

Corte il rischio di una ricaduta, ragion per cui essa, ritenendo negativa la

prognosi per il AC 2, non concede la sospensione condizionale della pena

privativa della libertà.

29.

Avendo AC 2 gravemente delinquito nel periodo di prova, e vista la

prognosi negativa, la Corte ha inoltre deciso la revoca della sospensione

condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli in data 10

gennaio 2005 e di quella di 15 giorni di detenzione inflittagli il 26 settembre

2005.

dal Ministero pubblico del cantone Ticino.

30.

È inoltre ordinata la confisca di fr. 1’638,85, di un telefono

cellulare Siemens e di 7.71 grammi di cocaina, da distruggere, menzionati

nell’AA, mentre che gli altri oggetti sono dissequestrati a favore di AC 1.

31.

La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese processuali sono

messe a carico dei condannati in ragione di 1/4 a AC 2 e ¾ a AC 1.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai 1.1.5.1, 1.5, 2;

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai 2, 3, 4, 5 mentre che

al n. 1.4 parzialmente affermativo;

visti gli art. 12,

19, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 197 n. 3, 305 bis CP;

19.

cifra 2, 19a LFStup;

23.

LDDS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1, sedicente, è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ , tra metà 2005 e il 5 dicembre 2006,

agendo sia singolarmente che in correità con

terzi,

1.1.1

venduto

almeno 850 grammi di cocaina;

1.1.2

effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________

di 2 chili di cocaina;

1.1.3

offerto 3 grammi di cocaina;

1.1.4

detenuto 7,71

grammi di cocaina destinati alla vendita;

1.1.5

effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________

e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina;

1.1.6

messo a disposizione di terzi il proprio appartamento di via

__________ a __________ sapendo che sarebbe stato utilizzato per la

preparazione ed il commercio di cocaina;

1.2

riciclaggio

di denaro, ripetuto

per avere, a __________

,

tra il 20 luglio ed il 19 ottobre 2006,

agendo in correità con AC 2, in 10 occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 23'967.-,

somma che sapeva essere provento del traffico di

cocaina;

1.3

infrazione

alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a __________

,

tra giugno 2005 e dicembre 2006,

soggiornato illegalmente in Svizzera;

1.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ , tra maggio 2005 e dicembre 2006

consumato un imprecisato quantitativo di

marijuana;

e

meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti, in parte per complicità

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ , __________

e __________,

tra agosto 2006

e marzo 2007,

agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

2.1.1

effettuato atti preparatori in vista dell’acquisto in __________

e del successivo trasporto in __________ di almeno 3 chili di cocaina;

2.1.2

venduto, per conto terzi, complessivi di 28 grammi di

cocaina;

2.1.3

effettuato atti preparatori (test di purezza) in vista della

compravendita di cocaina tra __________;

2.1.4

aiutato __________ a trasportare 100 grammi di cocaina;

2.1.5

messo a disposizione di AC 1 l’appartamento di via __________

a __________ sapendo che lo avrebbe utilizzato per la preparazione ed il

commercio di cocaina;

2.2

riciclaggio

di denaro, ripetuto

per avere, a __________

,

tra il 20

luglio ed il 19 ottobre 2006,

agendo in

correità con AC 1, in 10 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 23'967.-,

somma che sapeva o doveva presumere essere provento di traffico di cocaina;

2.3

infrazione

alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a __________

,

tra settembre e

dicembre 2006,

facilitato il

soggiorno illegale di AC 1,

che sapeva

privo del necessario permesso di residenza;

2.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ,

tra ottobre 2005 e maggio 2007

consumato almeno

78.

grammi di cocaina;

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC 1, sedicente, è prosciolto dall’imputazione di pornografia.

4.

Di

conseguenza,

4.1

AC 1, sedicente, è condannato:

alla pena

detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

4.2

AC 2, è condannato:

alla pena

detentiva di 22 (ventidue) mesi;

5.

E’ revocata la sospensione condizionale della pena di 15 giorni

di detenzione inflitta in data 10.1.2005 e di quella di 15 giorni di detenzione

inflitta in data 26.9.2005 dal Ministero pubblico del cantone Ticino a AC 2.

6.

È ordinata la confisca di fr. 1’638,85, di un

telefono cellulare Siemens e di 7.71 grammi di cocaina da distruggere,

menzionati nell’AA, mentre che gli altri oggetti sono dissequestrati a favore

del condannato.

7.

La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese processuali sono

messe a carico dei condannati in ragione di 1/4 a AC 2 e ¾ a AC 1.

8.

Questo giudizio può essere impugnato mediante

ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere

presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la

motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'063.80

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 6'163.80

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'047.90

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 75.--

fr. 4'622.90

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'015.90

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 1'540.90

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

AS 1

2.

AS 2

3.

AS 3

4.

AS 4

5.

AS 5

6.

AS 6

7.

AS 7

8.

IE 1

9.

GI 1

10.

GI 2

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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