72.2007.102
Infrazione aggravata LFSTUP (venduto ca. 2kg e trasportato 725gr di cocaina, fatto atti preparatori per importazione di 1kg cocaina; venduto 1,7kg, importato 1kg e fatto atti preparatori per importazi
8 novembre 2007Italiano121 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2007.102
Data decisione, Autorità:
08.11.2007, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata LFSTUP (venduto ca. 2kg e trasportato 725gr di cocaina, fatto atti preparatori per importazione di 1kg cocaina; venduto 1,7kg, importato 1kg e fatto atti preparatori per importazione di 3kg di cocaina); correità - complicità; violazione LDDS e LCSTR; lesioni semplici; perizia
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
LESIONE SEMPLICE AGGRAVATA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 CPS
art. 25 CPS
art. 90 LCSTR
art. 19 cpv. 2 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2007.102 + 104
Lugano,
8 novembre 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Claudio Zali
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 7
con la segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia
per giudicare
1. AC 1
e residente a
detenuto dal 24 ottobre 2006;
2. AC 2
e domiciliato a
detenuta dal 24 ottobre 2006 al 25 gennaio 2007;
3. AC 3
e residente a
detenuto dal 4 novembre 2006;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1 e AC 2, congiuntamente
1.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere
mettere in pericolo la salute di parecchie persone, nonché, avendo trafficato
per mestiere, realizzato una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole,
in specie
per avere
nel corso del 2004 ed fino al 24 ottobre 2006,
a __________
ed altre località imprecisate, senza essere
autorizzati,
agendo in correità fra loro e in parte anche con terze persone, in
particolare con __________,
venduto,
offerto, trasportato, confezionato, detenuto e acquistato complessivi 3'481.5 grammi di cocaina con grado di purezza solo in parte conosciuto,
e
meglio
conosciutisi
nel corso del 2004, intrecciando dapprima un rapporto cliente/prostituta con
vendita/acquisto di cocaina, intensificando poi la loro relazione,
di seguito
AC 2 introducendo
AC 1 nell’ambiente da lei frequentato, presentandogli i suoi clienti,
rispettivamente fungendo da intermediaria tra lui e loro per la vendita di
cocaina,
organizzandosi
quindi AC 1 per l’acquisto di stupefacente, allacciando contatti sia a Cantù
(Italia) con tali __________ che a __________ con AC 3 e non meglio identificato
__________ nonché con non meglio identificati altri spacciatori,
indi recandosi
da suddetti fornitori con la vettura OPEL Tigra targata TI messagli a disposizione da AC 2 la quale in talune occasioni lo ha anche accompagnato, financo
nascondendo lo stupefacente, in almeno una circostanza, nelle sue parti intime,
trasportando
poi lo stupefacente, in parte a __________ e la rimanenza sino all’appartamento
di AC 2, a Mendrisio, dove veniva depositato, in attesa di essere venduto,
rispettivamente consegnato ai diversi consumatori e acquirenti,
e in
particolare
1.1 venduto a diversi acquirenti fra i
quali __________ (1'000 grammi), __________ (650 grammi), a __________ (250 grammi), __________ (55 grammi), non meglio identificata amica di tale
“__________” (40 grammi), __________ (25 grammi), __________ (20 grammi), __________ (13 grammi), non meglio identificata “__________” (13 grammi), __________ (11 grammi), __________ (10/12 grammi), __________ (10 grammi), __________ (10 grammi), __________ (10 grammi), __________ (20.12.1990) (10 grammi), non meglio identificata coppia di __________ (10 grammi), a non meglio identificato “__________” (9 grammi), a non meglio identificata “__________”
di __________ (2/3 grammi), complessivi 2'148 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
realizzando in tal modo una cifra d’affari dichiarata di fr. 161'100.-,
ed un guadagno massimo dichiarato di fr. 60'000.-,
1.2
offerto a
diversi consumatori fra i quali __________ (15 grammi), __________ (10 grammi), __________ (9 grammi), __________ (7 grammi), __________ (5-10 grammi), __________ (5-10 grammi), __________ (5-6 grammi), non meglio identificata “__________” di __________
(5 grammi), __________ (5 grammi), __________ (3 grammi), __________ (20.12.1990) (2-4 grammi), __________ (2-3 grammi), non meglio identificata "__________" (2-3 grammi), complessivamente 60 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
sostanza previamente acquistata a __________ e altre località da
sconosciuti spacciatori (ca. 600 grammi), a __________ da non meglio
identificato “__________” (ca. 100 grammi) e da AC 3 (ca. 975 grammi), a Cantù (Italia) e altre località italiane da non meglio identificati “__________” e
“__________” (ca. 500 grammi), da non meglio identificato “__________” (40 grammi), per complessivi 2215 grammi,
1.3
acquistato e trasportato a Zurigo e Bellinzona, agendo in correità fra loro e con __________ e in parte con __________, ca. 775 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), stupefacente preso in consegna, una
volta in Ticino, da __________ per essere da lui
venduto, sostanza acquistata a __________ da AC 3 (ca. 675 grammi) e da non meglio identificato “__________” (ca. 100 grammi),
1.4
confezionato e detenuto a __________, presso l’appartamento di AC 2, agendo in correità fra
loro e con __________, 498.26 grammi netti di cocaina, con grado
di purezza da 26.60% a 53.20%, sostanza stupefacente acquistata ed ottenuta
tramite non meglio identificato "__________" e destinata alla vendita
a non meglio identificato cittadino africano "__________";
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
19 cifra 1 e 2 LS
B) AC 1, singolarmente
2. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva
o doveva sapere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
2.1
per avere
nel corso del mese di settembre 2006,
a __________, senza essere autorizzato,
agendo in correità con AC 3 e __________, fatto
atti preparatori per il trasporto, dal __________ alla Svizzera, e
l’importazione in Svizzera di ca. 1'000 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere immessa nel mercato svizzero dello stupefacente,
e meglio
anticipando la somma di fr. 2'500.-- e euro 1'500 a AC 3 per l’acquisto di cocaina in __________ e fornendogli il numero telefonico del corriere __________,
preso concrete disposizioni tecniche e organizzative per il trasporto e
l’importazione di suddetta sostanza stupefacente, operazione non concretizzatasi
a causa della mancata consegna a __________ dello stupefacente al corriere nei
tempi pattuiti e il conseguente rientro in Svizzera di quest’ultimo,
2.2 per avere,
nel corso del settembre-ottobre 2005,
a __________, senza essere autorizzato,
agendo in correità con AC 3, fatto atti preparatori per l’acquisto
di 50 grammi di cocaina,
e meglio
concordato con AC 3 il prezzo di fr. 65.-- al grammo, negozio non
concretizzatosi a causa dell’intercettazione da parte della polizia,
all’aeroporto di __________, del corriere __________., con occultati in corpo
grammi 1'008 (grado di purezza 80/82%), destinati a AC 3 e __________;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
19 cifra 1 e 2 LS
3.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere
a __________ e
in altre imprecisate località,
nel periodo
estate 2004 sino al 24 ottobre 2006,
senza essere autorizzato, personalmente consumato ca. 15 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
19a LS
4. lesioni
semplici aggravate
per avere
in data 21
ottobre 2006,
a __________,
cagionato
mediante un oggetto pericoloso un danno al corpo di PL 1,
e
meglio,
sopraggiungendo
nottetempo all’interno dell’appartamento di AC 2 (sua compagna) e qui
sorprendendo PL 1 (persona a lui non gradita),
nascendone fra
Fatti
i due una discussione poi sfociata in litigio,
recuperando in
cucina un coltello,
ritornando
quindi nella stanza da letto,
colpito PL 1
alla coscia posteriore sinistra, provocandogli le lesioni attestate dal
certificato medico di data 24 ottobre 2006 dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
123 cifra 2 cpv. 1 CP
5. infrazione
alla LF concernente alla dimora e il domicilio degli stranieri
per essere
nel
periodo agosto 2006 sino al 21 ottobre 2006,
ripetutamente
entrato illegalmente in Svizzera siccome privo di validi documenti di
legittimazione (passaporto), nonché, sino al 24 ottobre 2006, sebbene in modo
discontinuo, soggiornato illegalmente a __________, presso l’appartamento di AC
2;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
23 cpv. 1 LDDS
C) AC
2, singolarmente
6.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere
a
__________ e in altre imprecisate località,
nel periodo
agosto 2004 sino al 22 giugno 2007 (tranne il periodo di carcerazione
preventiva),
senza essere autorizzata
consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 500 grammi;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
19a LS
7. infrazione
alle norme della circolazione
per avere
in data 5 agosto 2006,
a __________ sull’autostrada A in direzione di __________,
alla guida del veicolo OPEL targata TI infranto le norme della circolazione stradale e segnatamente omesso di rispettare il divieto di
percorrere una superficie tratteggiata e bordata;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
90 cifra 1 LCStr
8.
guida in stato di inattitudine
per avere
in data 5 agosto 2006,
a __________, sull’autostrada A in direzione di __________,
condotto il veicolo OPEL targato TI in stato di spossatezza;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art.
91 cpv. 2 LCStr (art. 90 cifra 2 vLCStr)
9.
circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca
per avere
ripetutamente condotto un veicolo a motore senza essere titolare della
richiesta licenza di condurre, in particolare:
·
in data 5.08.2006, sulla tratta __________
condotto il veicolo OPEL targato TI
·
in data 23.10.2006, su diverse tratte nel __________
condotto il veicolo SMART targato TI;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di luogo e tempo
reato previsto art 95 cifra 1 LCStr
10.
circolazione alla guida di un veicolo difettoso
per avere
in data 5 agosto 2006,
a __________, sull’autostrada A in direzione di __________,
condotto il veicolo OPEL targato TI 1 sapendo che il parabrezza
dello stesso era danneggiato;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
93 cifra 2 LCStr
11.
esercizio illecito della prostituzione
per avere
a __________ e altre imprecisate località,
da agosto 2004 al 24 ottobre 2006,
adescando previamente il cliente sulla pubblica via e in esercizi
pubblici, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
199 CP
12. infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere
a __________,
nel periodo agosto 2004 – 24 ottobre 2006,
ospitando AC 1 presso il suo appartamento in via __________, pur
sapendolo privo di validi documenti, favorito il di lui soggiorno illegale
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e tempo
reato previsto art
23 cpv. 1 LDDS
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 100/2007 del 20 agosto 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre
AC
3
è prevenuto colpevole di:
1. lesioni semplici aggravate
siccome
inferte utilizzando un oggetto pericoloso,
per avere
il 31 luglio 2006, verso le ore 02:00,
a __________, all’esterno della discoteca __________, nell’ambito di
un’aggressione alla quale stava prendendo parte con __________, con un coltello
ferito ad un ginocchio __________ procurandogli la lesione descritta nel
certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ del 31.07.2006;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate
reato previsto art. art.
123 cifra 2 cpv. 1 CP
Considerandi
2.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che
sapeva o doveva sapere essere in grado di mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere
dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,
a __________, senza essere autorizzato,
in parte in correità con terze persone,
importato, acquistato, detenuto, trasportato, confezionato e
venduto, complessivamente almeno grammi 2'821 di cocaina, con grado di purezza
solo in parte conosciuto, nonché effettuato atti preparatori per l’importazione
in Svizzera e in Italia di 3-4 kg di cocaina,
e
meglio:
2.1
in data 5/6 ottobre 2005, in __________, in correità con __________
(organizzatore in __________), __________ (corriere fra la __________ e la Svizzera) e __________ (referente per il corriere e destinatario della sostanza), importato 1'008 grammi di cocaina con grado
di purezza pari all’80/82%, sostanza destinata ad essere venduta nella misura
di 50 grammi a AC 1 e il rimanente a tale non meglio identificato “__________”,
negozio non concretizzatosi ritenuto l’arresto in data 6 ottobre 2005 del
corriere all’aeroporto di __________,
2.2
fra marzo 2006 e agosto 2006 a __________, venduto a AC 1 e __________ 1'350 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sostanza da
questi ultimi poi trasportata in Ticino e immessa nel mercato locale dello
stupefacente,
2.3
nel corso dei mesi di agosto e settembre 2006, a __________, in 3 diverse circostanze, verosimilmente in un’occasione consegnandola a AC 2 e a
__________, venduto a AC 1 300 grammi di cocaina (grado di purezza
sconosciuto), sostanza poi immessa nel mercato locale dello stupefacente,
2.4
nel corso dell’agosto 2006, a __________, venduto a AC 2 45 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
2.5
in data 3 novembre 2006, a __________, venduto ad una donna italiana non meglio identificata 3 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
2.6
nel corso dei mesi settembre e ottobre 2006, a __________, venduto al minore __________ (21.12.1990) 65 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
2.7
nel corso dei mesi marzo 2006 e agosto 2006 a __________, venduto a diversi consumatori ca. 50 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
sostanza previamente acquistata a __________ da
non meglio identificato "__________" e a __________ da non meglio
identificato "__________";
2.8
fatto atti preparatori per
importare, nel corso del mese di settembre 2006, dal __________, agendo in
correità di __________ (corriere), con AC 1 (destinatario in Ticino della
sostanza) e con non meglio identificato "__________" residente a __________
(organizzatore), 1 kg di cocaina in Svizzera/Ticino e 2-3 kg di cocaina in Italia,
e meglio
anticipando la somma di 5'000 euro, denaro in parte ricevuto da AC 1,
contattando su indicazione di AC 1, il
corriere __________,
prospettando a quest’ultimo una ricompensa di euro 12'000 per il
trasporto,
presentandolo al correo __________ a __________ per il suo assenso,
prenotandogli e pagandogli il biglietto d’aereo,
fornendogli completo a giacca per il viaggio nonché euro 500 per le
spese,
impartendogli le direttive e dandogli le informazioni sul viaggio e
il trasporto,
pagandogli una stanza d’albergo a __________ la notte precedente la
partenza,
accompagnandolo dall’albergo all’aeroporto di __________, facendosi
consegnare il telefono cellulare sul quale farsi chiamare,
mantenendo i contatti con i fornitori venezuelani e con il corriere in
__________,
inviando tramite __________, nel mese di novembre 2006 ulteriori
1'000 USD a saldo del prezzo della merce, malgrado il negozio non si fosse in
precedenza concretizzato ritenuto il ritardo dei fornitori nel procedere alla
consegna dello stupefacente e la decisione del corriere di rientrare senza
droga,
preso
le concrete e sufficienti disposizioni e misure
organizzative
per importare in Italia 2-3 kg e in Svizzera 1 kg di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze
di tempo e luogo
reato previsto art. 19 cifra 1 e 2 LStup
3.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006, senza essere
autorizzato, a __________ e altre imprecisate località, giornalmente consumato
della marijuana per un quantitativo imprecisato rispettivamente in poche
occasioni, tramite fumata, un esiguo quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo
reato previsto art. 19a LStup
4.
riciclaggio di denaro
per avere
a __________,
il 6 marzo 2006,
compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere dalle circostanze
che provenivano da un crimine,
e meglio
per avere, per il tramite dell’ufficio __________, presso la stazione FFS, inviato la somma di euro 1'000 (pari a fr. 1'628.58) a __________, suo correo
nell’importazione in Svizzera di cocaina proveniente segnatamente dalla __________,
sapendo che si trattava di provento della vendita di sostanza stupefacente;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate
reato previsto art.
305bis CP
5.
soggiorno illegale
per avere
dal 12 settembre 2005 fino al mese di agosto 2006,
a __________,
soggiornato illegalmente in Svizzera siccome privo del necessario
permesso di dimora rilasciato dalla competente autorità amministrativa;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate
reato previsto art.
23.
cpv. 1 LDDS
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 102/2007 del 27 agosto 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore
pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito
dal difensore di fiducia (GP) avv. AC 2 assistita dal difensore di
fiducia (GP) avv. DF 2.
§ L'accusato AC 3 assistito
dal difensore di fiducia (GP) avv. __________.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- martedì 6 novembre 2007 dalle ore 9:35 alle ore 17:15
mercoledì 7 novembre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 16:50
giovedì 8 novembre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 18:20
Martedì 6 novembre 2007
D’accordo la difesa l’imputazione di cui
al punto 5 AA AC 1/ AC 2 viene corretto nel senso che l’imputazione concerne il
periodo agosto 2004, e non l’agosto 2006, sino al 21 ottobre 2006.
Mercoledì 7 novembre 2007
Il PP rettifica l’accusa di cui al punto
2.2
AA AC 3 in 1'250 grammi.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
inizia preannunciando le sue richieste di pena per gli accusati oggi a
giudizio. Postula, confermati integralmente gli atti d’accusa in esame, la
condanna ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi per AC 3, di 6 anni per AC 1
e di 3 anni e 9 mesi per AC 2.
L’accusa ricorda come si è arrivati
all’identificazione dei qui accusati e le circostanze che hanno poi portato al
loro arresto. Sottolinea le importanti dimensioni del traffico gestito dagli
imputati e mette in risalto le diramazioni internazionali dello stesso.
Menziona l’intercettazione e l’arresto del corriere __________ proveniente
dalla __________ con ben un chilo di cocaina pura all’80%. Arresto poi seguito
da quello di un altro corriere in Italia.
Il PP inizia analizzando i due fatti di sangue
imputati a AC 3 e AC 1, entrambi sostanzialmente ammessi dagli accusati, e ne
sottolinea la gravità. A mente del procuratore essi non possono beneficare di
alcuna attenuante; AC 3 era per sua stessa ammissione lucido mentre che non vi
è prova dell’ebrietà di AC 1.
L’accusa ricostruisce l’imputazione di
importazione di 1008 grammi di cocaina a carico del AC 3, anch’essa ammessa.
Tratta quindi nel dettaglio le imputazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3 AA AC 3;
l’accusa mette in dubbio la credibilità del AC 3 e spiega perché su questi
punti ci si è attenuti alla versione fornita da AC 1; sottolinea poi
l’atteggiamento processuale non collaborativo di AC 3 e la sua tendenza ad
ammettere solo quanto contestatogli dagli inquirenti. Osserva come i punti 2.4,
2.5
e 2.6 AA AC 3 siano ammessi. Analizza nel dettaglio il punto 2.8 AA e
spiega perché AC 3 debba essere considerato autore di atti preparatori per
l’importazione di 3-4 chili di cocaina. In conclusione egli deve pertanto rispondere della vendite e dell’importazione di circa 2’721 grammi di cocaina oltre che dei
precitati atti preparatori. A suo carico pure le altre imputazioni dell’atto
d’accusa.
Il PP esamina le imputazioni di cui al punto 1 AA
a carico de AC 1. Osserva come il quantitativo offerto sia leggermente
superiore ai 60 grammi indicati al punto 1.2 AA AC 1/AC 2. In relazione al
punto 1.4 rinvia alle dichiarazioni del De la Cruz il quale afferma che lo
zainetto era portato dalla AC 2.
L’accusa analizza nel dettaglio la questione
della correità tra AC 2 e AC 1. A suo dire i due hanno agito quali correi per
tutto il periodo anche se AC 1 ha avuto un ruolo importante. Il PP elenca gli
elementi a supporto della correità: i due erano una coppia, AC 2 sapeva che AC
1.
vendeva cocaina, AC 1 viveva a casa di AC 2, come confermato da vari
acquirenti l’appartamento di AC 2 fungeva da deposito per la cocaina (vedi
anche dichiarazioni di __________), AC 2 invitava poi i suo amici a consumare a
casa sua. Le trasferte a __________ sono state fatte con l’auto di AC 2 e pure
lei ha partecipato a più trasferte. Molto clienti della coppia per la cocaina
erano anche stati clienti della prostituzione della AC 2, come ad esempio il __________.
Una parte dei clienti per la droga erano colleghe della AC 2, come ad esempio
la __________. L’accusa pone poi l’accento sull’alto numero di contatti coi
clienti della droga tramite l’utenza telefonica in uso alla AC 2. La droga era
in possesso di entrambi ed entrambi attingevano alla scorta nell’interesse
della coppia. A dire del procuratore i due condividevano lo stesso disegno
criminoso, quantomeno nel suo complesso, dal che la correità.
Spiega perché oltre all’aggravante del
quantitativo ritiene data per AC 2 e AC 1 anche l’aggravante del mestiere.
Analizza poi le altre imputazioni a carico degli imputati.
Sottolinea la gravità dei reati commessi, anche
se dà atto che si tratta in parte di reati d’ambiente. Tutti hanno agito per
mero scopo di lucro e in modo reiterato. Riconosce però che essi hanno venduto
ad un numero limitato di clienti.
Dal punto di vista soggettivo sottolinea a favore
del AC 1 la collaborazione da lui fornita. A favore del AC 3 menziona la sua
confessione, la sua incensuratezza e la sua minore età all’epoca dei primi
fatti; malgrado sussistano dubbi sulla sua identità e sulla sua età, il PP
ammette che non è stato possibile provare che egli fosse maggiorenne. Desolante
invece a dire dell’accusa la situazione della AC 2 che ha già dei precedenti,
uno dei quali specifico. Preoccupa poi l’alto rischio di recidiva accertato
anche dal perito. Dà atto della scemata imputabilità attestata nella perizia,
ciò che comporta una riduzione di 1/2 della pena base da infliggere alla AC 2,
pena base che il PP stima in circa 5 anni ma che tenuto conto delle circostanze
sfavorevoli andrebbe aggravata sino a 6 anni e 6 mesi. Ciò detto egli ritiene
equa una pena di 3 anni e 9 mesi.
La prognosi per la AC 2 è negativa, ragion per
cui si oppone alla concessione della sospensione condizionale. Ricorda inoltre
come una sua carcerazione non impedirà la sua presa a carico da parte dei
servizi preposti. Per i coimputati ribadisce le richieste di pena proposte in
ingresso di rispettivamente 6 anni e 6 mesi per AC 3 e di 6 anni per AC 1; postula
altresì la condanna ad una multa di fr. 200.- per AC 3 e AC 1 e di fr. 500.-
per la AC 2.
Da ultimo conclude chiedendo la confisca di tutto
quanto sequestrato ad eccezione di quanto indicato in giallo nell’elenco da lui
prodotto (doc. dib. 4).
§ L'avv. __________, difensore di AC 3, il quale pone in
risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato.
Ricorda le ragioni del suo arrivo in Svizzera e nega che egli sia un
personaggio pericoloso anzi, a suo dire, le circostanze dimostrano che è alle
prime armi. Ricorda che egli è reo confesso ed incensurato.
Analizza il punto 1 AA e ne chiede la derubrica
in lesioni colpose ex art. 125 CP, subordinatamente in tentate lesioni semplici
aggravate.
Passa poi ai punti 2.1 e 2.8 AA; riconosce che il
reato c’e stato, osserva però che lo stupefacente non è andato sul mercato.
Ricorda che al momento del primo episodio AC 3 era minorenne; egli ha agito
spinto da un terzo, non era lui il vero organizzatore. Relativizza il suo ruolo
nei due episodi citati e sottolinea l’imperizia del suo assistito.
Il relazione al punto 2.3 AA ribadisce la tesi
del suo cliente della vendita di 100 grammi oltre a 100 grammi di sostanza da
taglio. Non vi sono motivi per cui AC 3 dovrebbe mentire.
Il difensore analizza la colpa del suo cliente
che non reputa eccessivamente grave. Egli chiede che venga data un’altra chance
al suo assistito. La sua giovane età gli permette di emendarsi. Alla luce di
tutto quanto precede il difensore conclude chiedendo per il suo cliente una
pena massima di 3 anni.
§ L'avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale pone l’accento
sul fatto che il suo assistito è sostanzialmente reo confesso ed ha collaborato
in modo importante con gli inquirenti. Le correzioni effettuate dal suo cliente
in aula non vanno lette come ritrattazioni o come un tentativo di sminuire le
proprie colpe ma come imprecisioni dovute alla disorganizzazione del traffico
messo in atto. In relazione al punto 2.1 AA nega la volontà del suo assistito
di partecipare a questa importazione. AC 1 ha fornito unicamente dei soldi
senza sapere nulla della provenienza della droga. Ricorda poi che AC 3, per sua
stessa ammissione, non ha mai avuto l’intenzione di consegnare la sostanza al AC
1.
In relazione al reato di cui al punto 4 AA riconosce
che lo stesso è ammesso; sottolinea però lo stato gravemente alterato del suo
assistito in quel frangente, per cui chiede l’applicazione di una scemata
imputabilità di grado medio – grave.
Il difensore contesta i reati di cui al punto 2.1
AA e 2.2 AA sia per il ruolo marginale del AC 1 sia per la sua inconsapevolezza
di partecipare ad una operazione di tale entità. Nega poi vi fosse un progetto
criminoso comune; lo stesso AC 3 ha ammesso di non aver informato AC 1 del
piano.
Il difensore si china quindi sulla colpa, che
ridimensiona, del suo assistito. Osserva che egli non è uno spacciatore da
strada ed ha consegnato la droga ad un numero limitato di clienti, l’aggravante
dell’agire per mestiere va pertanto debitamente relativizzata. Sottolinea la
collaborazione fornita dal suo assistito e chiede quindi una riduzione da un
1/5 ad 1/3 della pena base. Ricorda poi la lunga carcerazione preventiva
scontata.
Tutto questo considerato conclude chiedendo
l’assoluzione dai punti 2.1 e 2.2 AA ed il riconoscimento di una scemata
imputabilità in relazione al punto 4 AA. Il difensore postula una massiccia
riduzione della pena proposta dall’accusa e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
§ L'avv. DF 2, difensore di AC 2, il quale pone in risalto
la personalità, la figura e la vita anteriore disordinata della sua
patrocinata. Menziona la perizia del perito PE 1 e pone l’accento sulla scemata
imputabilità riconosciuta alla AC 2 nella stessa.
Entra nel merito dell’atto d’accusa e contesta la
correità tra AC 1 e la sua cliente. AC 1 ha sempre negato questo fatto come
pure la AC 2. La AC 2 non aveva le capacità intellettive per poter gestire un
simile traffico e proprio per questa sua situazione non era difficile per il AC
1.
tenerla all’oscuro dei suoi affari. Egli non l’ha informata anche perché
sapeva che era inaffidabile. Non è stata la AC 2 ad acquistare la droga, a
pagarla e ad organizzare il traffico. Le modeste vendite effettuate dalla
stessa, 100 grammi al __________ e 50 grammi alla __________, comprovano il suo
ruolo secondario così come pure la droga da lei offerta, stimata in circa 40
grammi.
Il difensore pone l’accento sulle lacune che
hanno caratterizzato la misura terapeutiche ordinata nel 2000; queste
inadempienze non possono essere fatte ora ricadere sull’accusata. Una misura
meglio strutturata, come quella che potrebbe venir messa in atto oggi,
permetterebbe invece, come attestato dal perito, di recuperare la AC 2 e di
ridurre il rischio di recidiva.
Ribadisce inoltre che i soldi inviati all’estero
sono frutto della sua attività di prostituta e non del traffico di droga.
Conclude pertanto chiedendo una sensibile
riduzione della pena proposta, da porsi al beneficio della sospensione
condizionale. Chiede pure che venga ordinata una misura ambulatoriale ex art.
63.
CP. Nell’ipotesi della condanna ad una pena detentiva da espiare il
difensore chiede che venga ordinata una misura terapeutica e che la pena venga
contestualmente sospesa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
a __________ ed
in altre località imprecisate,
dal 2004 al 24
ottobre 2006,
agendo sia
singolarmente che in correità con terzi, realizzando una cifra d’affari
dichiarata di fr. 161'100.- ed un guadagno di fr. 60'000.-;
1.1.1
venduto almeno 2'148 grammi di cocaina?
1.1.2
offerto 60 grammi di cocaina?
1.1.3
acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di
cocaina?
1.1.4
detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da
26,60% a 53,20 %) destinati alla vendita?
1.1.5
fatto atti preparatori per il trasporto e l’importazione in
Svizzera dal __________ di ca. 1 chilo di cocaina?
1.1.6
fatto
atti preparatori per l’acquisto di 50 grammi di cocaina?
1.1.1.1
trattasi di infrazione aggravata siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.1.1.2
trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per
mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno
considerevole?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
a __________ ed
in altre località imprecisate,
tra il 6
novembre 2004 ed il 24 ottobre 2006,
consumato circa
15.
grammi di cocaina?
1.3
lesioni semplici
per avere,
a __________,
il 21 ottobre 2006,
usando un
coltello, ferito alla coscia PL 1?
1.3.1
trattasi di reato aggravato siccome commesso usando un oggetto
pericoloso?
1.3.2
ha agito in stato di scemata imputabilità?
1.4
infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli
stranieri
per essere,
tra agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,
ripetutamente entrato illegalmente in
Svizzera e per aver soggiornato illegalmente a __________ presso AC 2?
E meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC
2.
1.
è
autrice colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzata,
a __________,
ed in altre località imprecisate,
dal 2004 al 24
ottobre 2006, agendo in correità con terzi, realizzando una cifra d’affari
dichiarata di fr. 161'100.- ed un guadagno di fr. 60'000.-;
1.1.1
venduto almeno 2'148 grammi di cocaina?
1.1.2
offerto 60 grammi di cocaina?
1.1.3
acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di
cocaina?
1.1.4
detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da
26,60% a 53,20 %) destinati alla vendita?
1.1.1.1
trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone
1.1.1.2
trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per
mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno
considerevole?
1.1.1.3
trattasi
invece di complicità?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzata,
a __________ ed
in altre località imprecisate,
tra il 6
novembre 2004 ed il 22 giugno 2007,
consumato
almeno 500 grammi di cocaina?
1.3
infrazione
alle norme sulla circolazione
per avere,
a __________,
il 5 agosto 2006,
infranto le norme della circolazione stradale omettendo di rispettare il divieto di percorrere una
superficie tratteggiata e bordata?
1.4
guida
in stato di inattitudine
per avere,
a __________ il
5.
agosto 2006,
condotto il
veicolo OPEL TI in stato di spossatezza?
1.5
circolazione
senza licenza di condurre o nonostante la revoca
per avere,
tra __________,
il 5 agosto ed
il 23 ottobre 2006,
condotto le
vetture Opel TI e Smart TI senza essere titolare della richiesta licenza di
condurre?
1.6
circolazione
alla guida di un veicolo difettoso
per avere,
a __________,
il 5 agosto 2006,
condotto il
veicolo Opel TI sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato?
1.7
esercizio
illecito della prostituzione
per avere,
a __________ e
in altre imprecisate località,
da agosto 2004
al 24 ottobre 2006, esercitato la prostituzione omettendo di annunciarsi alla
polizia cantonale?
1.8
infrazione
alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere,
a __________,
tra l’agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,
favorito il
soggiorno illegale di AC 1?
E meglio come
descritto nell'atto d'accusa.
2.
Ha
agito in stato di scemata imputabilità?
3.
Deve
essere ordinato un trattamento ambulatoriale?
4.
Deve essere sospesa la pena detentiva per consentire il
trattamento ambulatoriale?
5.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
6.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
C. AC
3.
1.
è
autore colpevole di:
1.1
lesioni
semplici
per avere,
a __________,
il 31 luglio 2006,
con un coltello
ferito ad un ginocchio __________?
1.1.1
trattasi
di lesioni colpose?
1.1.2
trattasi
di tentate lesioni?
1.1.3
trattasi di reato aggravato siccome commesso usando un
oggetto pericoloso?
1.2
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
a __________,
dal 12 settembre
2005.
al 3 novembre 2006,
agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
1.2.1
importato 1’008 grammi di cocaina (grado di purezza tra 80%
e 82%)?
1.2.2
venduto circa 1’713 grammi di cocaina?
1.2.3
fatto atti preparatori per l’importazione in Svizzera ed in
Italia dal __________ di ca. 3-4 chili di cocaina?
1.2.1.1
trattasi di infrazione aggravata siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato,
a __________ e
altre imprecisate località,
dal 12
settembre 2005 al 3 novembre 2006,
consumato un
imprecisato quantitativo di marijuana ed un esiguo quantitativo di cocaina?
1.4
riciclaggio
di denaro
per avere, a __________,
il 6 marzo 2006, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 1000, somma che sapeva
essere provento del traffico di stupefacenti?
1.5
soggiorno
illegale
per avere,
a __________,
dal 12
settembre 2005 fino ad agosto 2006,
soggiornato
illegalmente in Svizzera?
E meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
2.
Sussistono
attenuanti specifiche?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1.
AC
1, cittadino domenicano, incensurato, è nato il 1 febbraio 1974 a __________,
dove è cresciuto. Terminate le scuole dell’obbligo, ha frequentato la facoltà
di giurisprudenza dell’università __________. Egli ha però abbandonato gli
studi un anno prima di conseguire il diploma, a suo dire perché la famiglia non
avrebbe avuto i mezzi per permettergli di portare a termine gli studi. Egli nel
2002.
è perciò partito alla volta dell’Europa, intenzionato a racimolare i soldi
necessari per concludere gli studi ed aprire poi uno studio legale in patria.
L’accusato
ha dichiaro di essersi stabilito a __________ con la moglie e la suocera. Il
matrimonio non sarebbe però durato a lungo e i coniugi sarebbero ora separati.
Per alcuni anni ha lavorato come saldatore per una ditta di __________, ma nel
2004.
egli è stato licenziato e da allora ha svolto solo lavoretti saltuari. In
quel periodo egli ha iniziato a frequentare assiduamente il Ticino, dove già
risiedevano alcuni suoi parenti. Stando alle sue parole, egli si sarebbe
innamorato della Svizzera ed in particolare dell’ambiente latino, che qui in
Ticino sarebbe particolarmente vivace e festaiolo. Proprio in occasione di una
festa, nell’agosto del 2004, egli ha conosciuto AC 2, della quale è dapprima
stato cliente delle di lei prestazioni di prostituta, e con la quale ha quindi
avviato una relazione sentimentale, sostenendo in aula di essersi “innamorato
come un pazzo”. Proprio la frequentazione della AC 2 l’avrebbe portato a
consumare occasionalmente cocaina.
Della sua
famiglia l’accusato non ha raccontato molto, essendosi egli limitato a
raccontare che i genitori sono ancora in vita e che egli ha due fratelli ed una
sorellastra.
2.
AC
2, nata __________, è nata il 9 marzo 1961 a __________, dove è cresciuta. Chiamata
ad esprimersi sulla sua vita anteriore, essa ha sostanzialmente confermato in
aula quanto già raccontato al dott. PE 1 e da lui riferito nelle perizie 26
novembre 1999 (AI 93) e 18 maggio 2007 (AI 173). Riassuntivamente, può essere
qui ritenuto che essa ha narrato di essere scappata di casa da giovane per aggiungersi
ad un gruppo di ballerine da night. Prima, a suo dire, aveva frequentato la
scuole fino alla prima o seconda liceo. In questo modo essa ha lavorato in svariati
paesi, tra cui __________. Per qualche tempo sarebbe stata mantenuta a __________
da un ricco uomo curdo. E’ poi tornata a fare vita da night, ovvero a esibirsi
e a fare la prostituta e in quel contesto, in __________, ha conosciuto tale __________,
facoltoso siciliano che l’ha mantenuta per un certo tempo. Finita la storia con
lui, ha ripreso la precedente attività. Nel 1985/1986, allorché lavorava in
Svizzera, ha conosciuto alla __________, locale notturno di __________, __________,
cittadino italiano e svizzero, che abitava a __________, di parecchi anni più
vecchio di lei. All’epoca egli lavorava presso la __________ quale uomo di
fatica, addetto al trasporto dei mobili. I due si sono sposati nel 1988, e con
il matrimonio la AC 2, secondo il diritto previgente, ha immediatamente acquisito
la cittadinanza svizzera. Nel 1990 è nata una bimba, Ileana, la quale ha sempre
vissuto col padre, che l’ha cresciuta, almeno sino a quando la sua salute
gliel’ha permesso. Nel 1992 la AC 2 si è legata a tale __________, di cui si è
innamorata pazzamente, lasciando per lui il __________ e la bambina. Nel 1993
il marito ha avviato anche le pratiche per il divorzio, a cui ha però poi
rinunciato per paura di perdere la bambina. L’accusata, infatti, lo avrebbe
minacciato di ripartire per __________ con __________. In quel periodo, essa ha
iniziato gli abusi di cocaina. Nel 1994 __________ è stato arrestato ed ha
trascorso un paio d'anni in carcere, mentre che essa, legata ai di lui
traffici, è stata condannata a tre mesi di detenzione sospesi per due anni.
Secondo il suo racconto, l’accusata in occasione di una visita al carcere sarebbe
rimasta incinta del suo amante. Nel 1996 è quindi nata __________, che comunque
porta il cognome __________. __________ dopo la scarcerazione si è trasferito a
__________ e non ha voluto proseguire nella relazione con l’accusata, che è
perciò tornata con il marito assieme alla bambina.
Nell’estate
del 1998 l’accusata ha intrattenuto una relazione con un cittadino cileno, tale
__________, che è diventato ben presto suo fornitore di cocaina e che l’ha poi
introdotta nei suoi traffici di droga. Con lui la AC 2 ha ripreso a vendere
stupefacenti, sino all’arresto del maggio 1999 nell’ambito dell’inchiesta denominata
“__________”. Per questi fatti essa è stata condannata il 15 novembre 2000 dalle
Assise criminali di Lugano a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre che a sottoporsi
a trattamento medico ambulatoriale ex art. 43 vCP (cfr. AI 164). Liberata
condizionalmente il 24 settembre 2001, l’accusata si è sottoposta per un certo
periodo alle misure di controllo previste a suo carico, sottraendosi però alle
stesse dopo poco tempo, senza in questo incontrare particolare resistenza, per
il che ben si può dire che il previsto trattamento ambulatoriale è di fatto
rimasto sulla carta, o poco più (cfr. AI 175, 178, 186).
Stando al
racconto dell’accusata, dopo il suo rilascio nel 2001, essa si sarebbe tenuta
lontano dalla droga per alcuni anni, sino all’incontro con qui coimputato AC 1,
detto “__________”, con cui ha poi avviato la predetta relazione sentimentale.
Approfittando della di lui disponibilità di cocaina, essa avrebbe ripreso a
consumare. Una volta ricominciato a “sniffare”, essa non sarebbe più stata in
grado di controllarsi e sarebbe rapidamente ricaduta in un consumo pesante.
Tolti
brevissimi periodi lavorativi, essa anche dopo la liberazione avrebbe
proseguito la propria attività di prostituta, e avrebbe inoltre profittato
(almeno sino alla nomina di un curatore in favore del coniuge) delle
prestazioni di invalidità spettanti al marito, nel frattempo colpito da due
ictus, a seguito dei quali è tuttora ricoverato presso la Casa anziani __________.
La figlia
maggiore dell’accusata convive attualmente con il proprio compagno, mentre che la
minore è collocata presso l’istituto __________. Ad entrambe è stato affiancato
un curatore.
L’accusata,
grazie alla prostituzione e alle rendite del marito, non sembra avere avuto particolari
problemi finanziari, almeno per quanto riguarda la soddisfazione dei propri
desideri, risultando in particolare che essa ha potuto inviare in patria circa
fr. 35'000.- nel periodo 2005-2006 (AI 49).
Oltre ai
due predetti precedenti penali, a carico dell’accusata risultano altre tre
condanne minori, una risalente al 1993 a 30 giorni di detenzione (sospesi) ed
una multa per violazioni della LCS, una del 1998 per contravvenzione alla
LFStup un’altra le è stata inflitta nel 1999 per circolazione senza licenza di
condurre (cfr. AI 4 e AI 164, pag. 44).
3.
Come
già detto, la AC 2, è stata sottoposta a due perizie psichiatriche (AI 93 e AI
173), che il dott. PE 1 ha confermato e spiegato in aula in occasione del
dibattimento.
Nell’opinione
dell’esperto, l’accusata, già gravata di un lieve ritardo mentale, avrebbe
riportato danni cerebrali irreversibili a seguito degli importanti abusi di
cocaina, situazione in conseguenza di cui il perito ha ritenuto per lei una
scemata imputabilità di grado medio.
Egli ha
inoltre pronosticato per lei un elevato rischio di recidiva ritenendola
scarsamente educabile, rischio che potrebbe essere limitato sensibilmente, ma
non eliminato, con un trattamento ambulatoriale particolarmente intenso,
auspicando cioè che esso “venga continuato "sine die" e che
consista in un controllo regolare, a frequenza elevata, della peritanda, che
dovrebbe essere inserita in una rete di sostegno comprendente diverse figure
(psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere/a psichiatrico/a)”
(AI 173, pag. 13).
4.
AC
3, afferma di essere nato il 14 dicembre 1987 a __________ da madre di origine
dominicana, divenuta cittadina francese per matrimonio, e da padre della __________.
Egli sostiene di essere cittadino francese ed ha presentato un passaporto ed
una carta di identità attestanti la sua nazionalità, documenti della cui
autenticità vi è però motivo di dubitare, come meglio si dirà più avanti. L’accusato,
che è incensurato, asserisce di avere vissuto sino all’età di 13/14 anni con la
madre a __________, dove ha frequentato le scuole primarie. Si sarebbe poi
trasferito con lei in __________, dove già abitava il padre. Egli avrebbe una sorella,
che abita in __________, e due fratelli, uno residente a __________ e l’altro a
__________. La sua famiglia non sarebbe benestante ma avrebbe di che vivere. La
madre lavorerebbe tuttora mentre che del padre, con cui non intrattiene alcun
rapporto, non ha saputo dire nulla.
Poco si
sa su come l’accusato abbia trascorso gli anni precedenti il suo arrivo in
Svizzera. In aula ha raccontato di aver svolto per un certo periodo l’attività
di meccanico. Nel giugno 2004 si sarebbe recato in __________ per rendere
visita al fratello, che si trovava in prigione, mentre che all’inizio del 2005 egli
sarebbe andato in __________, dove già si trovava un suo amico, tale __________,
dedito -per ammissione dell’accusato- allo spaccio di cocaina al dettaglio.
Sarebbe stato questo __________ ad iniziarlo a questa attività e ad insegnarli
a tagliare la sostanza. Dopo 3 mesi AC 3 avrebbe però fatto ritorno in __________,
abbandonando questa attività, ritenuta poco remunerativa.
Nella
seconda metà del 2005 un suo amico, tale “__________”, poi identificato in __________,
gli avrebbe proposto di recarsi in __________ per ritirare circa Euro 18'000.-
provento del traffico di droga, ciò che AC 3 ha accettato di fare. Arrivato a __________
e ritirato il denaro, non potendo -in ossequio alle istruzioni impartitegli da __________
- fare rientro in Patria prima di una settimana, egli ne ha approfittato per
rendere visita ad un suo ex compagno di scuola __________, che risiede in
Ticino. Giunto nel nostro cantone verso la fine di agosto del 2005, dove si è
trattenuto solo alcune settimane, è subito entrato in contatto con persone
dedite al traffico di cocaina, tra cui __________ (fermato in data 11 novembre
2005.
in arrivo all’aeroporto di __________ con ca. 600 grammi di cocaina) e il
qui coimputato AC 1.
L’accusato
si è poi trasferito a __________, dove ha conosciuto __________ con cui ha
iniziato una relazione amorosa. Nell’agosto del 2006 egli, con la compagna, ha
lasciato __________ per __________.
5.
Gli
accertamenti tecnici effettuati sui documenti francesi del AC 3 hanno fornito
concreti indizi di contraffazione. Già ad un primo esame il passaporto francese
Nr. del AC 3 è apparso danneggiato ed il foglio trasparente posto sulla
fotografia sollevato, segno questo di una manomissione o quantomeno di un tentativo di manomissione. Altro elemento a sostegno della tesi della
contraffazione è la durata di validità del documento. Il passaporto è stato
emesso il 6 maggio 2004 e riporta quale data di scadenza quella del 5 maggio 2009,
ciò che appare assai strano, visto che stando alle informazioni fornite dalle
autorità francesi tutti i passaporti emessi dopo il 2000 hanno validità di 10
anni.
Dubbia è anche
l’autenticità della carta di identità. Il numero di identificazione del
documento contiene infatti una lettera, ciò che di primo acchito ha portato
gli inquirenti francesi a dichiarare il documento come falso. In seguito essi
hanno specificato che potrebbe trattarsi di una particolarità legata al
rilascio del documento da parte di un dipartimento d’oltremare. Comunque sia,
l’ortografia del nome di battesimo del prevenuto diverge nei due documenti (RPG
pag. 48 e segg.).
Tuttavia,
a questi due documenti di dubbia autenticità si contrappone un atto di nascita,
prodotto dalla difesa, ritenuto autentico dalle autorità preposte, dal quale
risulta che AC 3 è nato a __________ il 14 dicembre 1987, con l’unica
particolarità che questo atto è stato notificato il 3 febbraio 1992, quindi
quasi 5 anni dopo la nascita dell’imputato.
Agli
inquirenti è poi parso ulteriormente sospetto il fatto che l’accusato fosse
conosciuto dai suoi amici e nell’ambiente dominicano col nome di “__________”,
ovvero proprio il nome con il quale, stando alle dichiarazioni del suo amico di
infanzia __________, egli sarebbe stato iscritto a scuola __________, ossia __________
(verbale __________ 15 febbraio 2007, all. 23 RPG, pag. 1).
E sempre
col nome “__________” l’accusato è stato indicato, dalle altre persone
presenti, come l’autore dell’aggressione avvenuta presso la discoteca __________
il 31 luglio 2006 (all. 2 RPG, vedi anche punto 1 AA AC 3).
In corso
di inchiesta sono sorti legittimi dubbi anche al riguardo della data di nascita
dichiarata dal prevenuto.
Gli inquirenti
il 28 settembre 2005 avevano infatti intercettato una telefonata in cui la
madre e la sorella, rivolgendosi a lui come “__________”, gli hanno fatto gli
auguri di buon compleanno, e la madre gli ha detto espressamente “stai
diventando grande”. L’accusato, interrogato in proposito, ha preteso che la sua
famiglia sarebbe devota a __________, santo festeggiato proprio il 29 settembre,
ragione per cui i familiari sarebbero soliti fargli gli auguri in quanto __________ sarebbe il suo santo protettore. Dal che anche il suo soprannome di __________.
In
aggiunta a ciò, il 12 dicembre 2006 la compagna __________ si è presentata al
penitenziario allo scopo di consegnare al AC 3 del cibo e due libretti concernenti
i segni zodiacali dell’acquario (quello della __________) e della bilancia. L’accusato
non ha saputo spiegare il motivo della scelta della fidanzata, visto come egli
sostenga di essere del sagittario, essendo nato il 14 dicembre 1987.
Significativo
il fatto che anche la sorella del AC 3, __________, sentita a verbale abbia spontaneamente
dichiarato che il fratello è del segno della bilancia, salvo poi correggersi in
seguito ed accreditare la versione del fratello (all. 22 RPG, pag. 4).
La
discrepanza sulla data di nascita non è priva di conseguenze pratiche, potendo
in specie l’accusato beneficiare dell’attenuante d’essere stato ancora
minorenne all’epoca del primo grave episodio di traffico di droga imputatogli
nell’atto d’accusa, avvenuto nell’ottobre del 2005 (vedi punto 2.1 AA AC 3).
La Corte,
pur mantenendo ampie riserve circa la reale identità dell’accusato, non ha
ritenuto di potere prescindere dall’ammettere le risultanze di un atto di
nascita apparentemente autentico, e si è pertanto attenuta al suo contenuto,
ritenendo che il prevenuto fosse minorenne all’epoca dell’episodio
dell’importazione in Svizzera di poco più di 1 kg di cocaina ad elevato grado
di purezza.
6.
Nel
2005.
ha preso avvio l’inchiesta denominata “__________” concernente la vendita
al dettaglio di cocaina sulla piazza di __________ ad opera di cittadini
domenicani. L’inchiesta ha ben presto fornito indicazioni di un probabile
coinvolgimento della AC 2 e del AC 1.
Le
indagini, assistite da controlli telefonici su di loro e su altri personaggi a loro collegati (tra questi __________, fratello della AC 2, condannato con la
sorella a seguito dell’inchiesta “__________”, cfr. AI 164), hanno permesso di
apprendere in tempo reale dell’arrivo in Ticino, il 12 settembre 2005, del AC 3.
Questi è a sua volta stato immediatamente posto sotto sorveglianza telefonica,
dopo che si era tosto munito di un telefono cellulare, ed è subito risultato
chiaro come questi si sia subito attivato per far giungere nel nostro cantone dalla __________ un’importante partita di stupefacente. Grazie a questi controlli
telefonici incrociati è stato possibile seguire, quasi in diretta, l’arrivo
all’aeroporto di __________, via __________, del corriere __________, arrestato
in possesso di 1008 grammi di cocaina pura all’80%, confezionati in ovuli da
lui ingeriti. AC 3 e __________, che attendevano il corriere, hanno assistito
al suo fermo e si sono perciò allontanati. Dalle telefonate intercorse dopo
l’arresto è emerso che anche AC 2 e AC 1 si trovavano a __________ in quella
circostanza.
Dopo
questo episodio il AC 3 si è sbarazzato del telefono cellulare e si è
trasferito a __________.
Da lì,
nonostante il fallimento di questa prima operazione, l’accusato nei mesi
successivi ha saputo comunque avviare un fiorente commercio di cocaina,
rifornendo in particolare proprio il AC 1, recatosi più volte a __________, in
compagnia della AC 2 e di terzi, per acquistare stupefacente da lui.
Nell’agosto
2006, come detto, il AC 3 e la __________ si sono trasferiti a __________, ed
anche in Ticino il prevenuto ha continuato a trafficare cocaina.
Il suo
arresto è avvenuto il 4 novembre 2006 in maniera quasi causale. Quella notte,
infatti, __________ ha chiamato la polizia affermando di aver riconosciuto tra
gli avventori della discoteca __________ la persona che lo aveva accoltellato il
31.
luglio precedente all’esterno dalla discoteca __________. Gli agenti intervenuti
hanno perciò proceduto al suo fermo, e il AC 3 è quindi rimasto in carcere
preventivo sino al dibattimento.
7.
Svolta
l’istruzione predibattimentale, con atto d’accusa 27 agosto 2007 il procuratore
pubblico ha imputato al AC 3 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per l’importazione di 1008 grammi di cocaina, per la vendita di compressivi
circa 1800 grammi di cocaina e per atti preparatori finalizzati
all’importazione di 3-4 chili di predetta sostanza. Egli è inoltre stato
accusato di lesioni semplici (aggravate) per il predetto episodio in danno del __________,
di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i suoi consumi di cocaina e
marijuana, di riciclaggio di denaro per aver inviato in __________ Euro 1000.-,
e di infrazione alla LDDS per aver soggiornato in Svizzera in urto ai disposti
di detta legge.
Posto che
il AC 1 e la AC 2 sono a loro volta stati rinviati a giudizio avanti ad
un’Assise criminale con atto d’accusa del 20 agosto 2007, e ritenuto che gli
addebiti mossi ai prevenuti si riferiscono parzialmente agli stessi fatti, i
due procedimenti sono stati congiunti in data 6 settembre 2007 (doc. TPC 7) ed
i 3 accusati deferiti avanti ad una medesima Corte.
8.
AC
3, sostanzialmente reo confesso (anche se non per questo particolarmente
collaborante), ha accettato il giudizio di questa Corte, che gli ha inflitto
una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi con computo del carcere preventivo
sofferto, ragione per cui la sua posizione può essere qui di seguito
sommariamente riassunta.
Egli ha
in primo luogo pacificamente ammesso di avere aggredito __________ per motivi di
gelosia. Il __________ avrebbe infatti baciato sul collo la __________ in un
altro locale pubblico che essi avevano visitato in precedenza quella sera. Appreso
della circostanza, l’accusato ha rintracciato il rivale al __________, l’ha
invitato ad uscire tramite una terza persona, e lo ha quindi affrontato, spalleggiato
dall’amico __________.
L’accusato
ha ammesso di aver estratto un coltellino, a suo dire per spaventare il
contendente.
Ne è seguita
una colluttazione ed in questo frangente il __________ è rimasto lievemente ferito
ad un ginocchio. Tanto basta per ammettere l’imputazione di lesioni semplici
aggravate di cui al punto 1 AA.
Per quanto attiene l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, è innanzitutto
incontrovertibile, stanti le risultanze dei controlli telefonici, l’avvenuta
importazione dei 1008 grammi di cocaina pura di cui al punto 2.1 dell’atto di
accusa, ciò che l’imputato ha difatti ammesso senza grandi resistenze. Quo alle
vendite di cocaina, quantificate dall’atto di accusa in complessivi 1813 grammi
(punti 2.2-2.7 AA), la Corte le ha accertate in ragione di circa 1'700 grammi,
e l’imputato ha altresì riconosciuto di avere compiuto (in correità con AC 1, __________
e tale non meglio identificato “__________”) atti preparatori volti
all’importazione in Svizzera ed in Italia dal __________ di almeno 3 chili di
cocaina.
Il
prevenuto ha pure ammesso gli addebiti minori a suo carico, dando perciò atto
della contravvenzione alla LFStup per i suoi consumi di marijuana e cocaina,
del riciclaggio di denaro per un invio di Euro 1'000.- provento del traffico di
droga e della violazione della LDDS commessa con il proprio prolungato
soggiorno in Svizzera.
L’atto di
accusa nei suoi confronti ha pertanto trovato sostanziale conferma.
9.
Come
per il AC 3, anche l’arresto della AC 2 e del AC 1 si è verificato a seguito
degli sviluppi di un fatto di sangue.
E’
infatti accaduto che il 21 ottobre 2006 il sedicente PL 1, poi identificato in PL
1, si è presentato di buon mattino all’ospedale __________ con una ferita da
coltello, raccontando agli inquirenti di essere stato aggredito e derubato da 3
giovani nel sottopassaggio della stazione di __________. La sua versione non è
però sembrata particolarmente convincente, e gli inquirenti hanno in
particolare notato (esaminando i tabulati) come dal telefono della sua camera
egli avesse parlato in quattro circostanze con il collegamento della AC 2, che
nondimeno egli, unitamente al AC 1, negava di conoscere.
Tanto è bastato per convincere gli inquirenti ad effettuare, il 24 ottobre 2006, una
perquisizione presso l’appartamento della prevenuta. Giunti sul posto gli
inquirenti hanno sorpreso sull’uscio di casa i prevenuti e il loro amico __________
in procinto di lasciare l’appartamento. Uno dei tre, nella confusione non è
stato chiarito chi, recava con se uno zainetto per bambini, appartenente alla
figlia della AC 2, raffigurante il personaggio “Pikachu” della serie “Pokemon”.
All’interno vi erano 3 pacchetti contenenti complessivi 484 grammi lordi di
cocaina e una bilancia digitale. Nell’appartamento sono invece stati trovati dei
coltelli simili a quello rinvenuto sporco del sangue del PL 1 non lontano
dall’abitazione dell’accusata.
Il AC 1 è
rimasto in detenzione preventiva sino al processo, la AC 2 è stata rilasciata dopo
3.
mesi, il 25 gennaio 2007.
10.
La
Corte, esaminando le risultanze dell’inchiesta, ha ritenuto di dovere segnalare
delle palesi disfunzioni concernenti le condizioni di carcerazione preventiva
presso il carcere giudiziario __________, essendo risultato come gli accusati,
ed altri personaggi coinvolti nell’inchiesta, abbiano potuto ripetutamente ed
indisturbatamente comunicare tra loro, alle volte al limite dell’irrisione,
rendendo così assai più arduo (se non addirittura vanificandolo) il lavoro
degli inquirenti.
Di questa
situazione avevano per primi fatto menzione gli stessi ispettori di polizia
incaricati delle inchieste. A pagina 78 del rapporto di polizia giudiziaria 18
giugno 2007 concernente la AC 2 e il AC 1, sottoscritto da ben 5 ispettori di
polizia giudiziaria, si legge che:
“
Non si esclude che questi cambiamenti di
versione possano essere stati originati da accordi, derivanti da scambi di
informazioni, avuti tra i due rubricati durante il periodo di detenzione presso
il carcere giudiziario “__________”, se si considera che anche __________, in
occasione del verbale a confronto con AC 1 assecondava le intenzioni di
quest’ultimo, ritrattando e diminuendo sia le quantità di stupefacente
consegnate a lei per il tramite della sola AC 2, come anche i quantitativi
complessi trasportati e forniti, sempre presso di lei a __________ e quindi a __________,
da entrambi i rubricati ma principalmente a favore di __________.”
Alla
pagina successiva gli inquirenti segnalavano inoltre che (pag. 79):
“
Si fa anche presente che __________ ha inoltre
spontaneamente ammesso di aver fatto da intermediario per uno scambio di
informazioni tra altri detenuti, e segnatamente che, durante il periodo di
incarcerazione presso “__________”, su richiesta di AC 3, e così come indicato
da questi, di aver comunicato ad AC 2 che l’altro interessato avrebbe
dichiarato, durante gli interrogatori d’inchiesta, di averle venduto unicamente
40.
grammi di cocaina e che avrebbe invece sottaciuto di aver fornito a lei ed a
AC 1, anche partite da 500 e da 1000 grammi di cocaina. Si precisa che __________
aveva fornito queste indicazioni prima ancora che AC 1 e AC 3 ammettessero di
intrattenere tra di loro dei legami relativi a cocaina.”
Ancora
più esplicito il tenore del precedente rapporto di polizia giudiziaria 14
maggio 2007 relativo al AC 3, sottoscritto da due ispettori di polizia
giudiziaria, e che a pagina 55 denuncia quanto segue:
“
In questo capitolo ci permettiamo di riportare
un fatto oggettivo.
Il nuovo carcere giudiziario “__________” ha
mostrato, nel corso di questa inchiesta, i suoi limiti. I detenuti incarcerati
in questa struttura sono riusciti, con una certa ed osiamo dire preoccupante
facilità, a comunicare tra loro.
Attraverso le finestre, direttamente o per
“passa-parola”, o scrivendosi dei messaggi sui muri dell’area di passeggio, si
sono scambiati informazioni ed in alcuni casi si sono accordati sulle versioni
da rendere a verbale di interrogatorio.
Totalmente vani sono stati i nostri sforzi di
tenere i detenuti separati ed evitarne i contatti, tutto ciò è confermato dalle
informazioni specifiche rese sui verbali di interrogatorio e le segnalazioni a
suo tempo fatte al Ministero Pubblico.
Di quanto appena riferito ne abbiamo assoluta
certezza.
Questo aspetto non ha per nulla facilitato il
compito degli inquirenti.”
Ed in
effetti, l’esame degli atti ha confermato appieno il fondamento delle doglianze
degli ispettori.
Questa la
per certi versi sconcertante deposizione del __________, da cui risulta come
egli abbia potuto lungamente e dettagliatamente conversare con il AC 3 al
riguardo del di lui connesso procedimento, connessione che era chiara ai due
per la comune conoscenza del AC 1, o anche solo per il motivo che al __________
era stata mostrata la foto del AC 3 (RPG, classificatore 2, sezione 11, verbale
12.
dicembre 2006, n. 11.05, pag. 7 e 8):
“
Per dimostrare piena collaborazione, intendo
precisare una situazione che è capitata in carcere qualche giorno il mio ultimo
interrogatorio di polizia del 14 novembre 2006. Mi trovavo al passeggio per
l’ora d’aria, e con me vi era anche il AC 3. Io lo conoscevo già di vista
poiché l’avevo incontrato, mentre era in compagnia della sua ragazza, nella
discoteca __________. Inoltre avevo avuto modo di vedere la sua fotografia
proprio in occasione del mio ultimo interrogatorio di polizia. In sostanza
discutevamo un po’ della nostra situazione. Lui mi raccontava che era stato
arrestato per un accoltellamento avvenuto in una discoteca ma che poi doveva
chiarire anche una situazione riguardante una persona che lui aveva fatto
arrivare dall’estero con un chilo di cocaina. Mi aveva detto che questa persona
era stata arrestata in un aeroporto, senza specificare il luogo, e che lui che
ne attendeva l’arrivo era dovuto fuggire di corsa. Mi ha inoltre detto che il
suo passaporto è falso e che la polizia ha capito qualche cosa, ma che non
riesce a dimostrare che si tratti effettivamente di un falso. Nel discorso mi
chiedeva se mi avevano domandato di lui, ed io gli rispondevo che mi era stata
sottoposta la sua fotografia e che avevo semplicemente detto che l’avevo già
visto in discoteca in Italia. Spiegavo che ero stato arrestato assieme a __________
e AC 2, cosa che comunque lui sapeva già. La mia impressione è che
probabilmente AC 3 pensava che io fossi a conoscenza di ciò che lui faceva con __________
e AC 2 riferito a cocaina. Io di fatto non sapevo nulla.
AC 3 mi ha confidato che lui riforniva di cocaina
__________ e AC 2 e che aveva cominciato a fare alcune ammissioni durante gli
interrogatori. AC 3 mi diceva di aver ammesso sue vendite a favore di AC 2 e __________
nell’ordine di poche decine di grammi, e meglio quantitativi da circa 15-20
grammi per volta, in due diverse occasioni, e questo per far credere alla
polizia che lui sta collaborando. In realtà lui mi ha detto di aver venduto, in
diverse occasioni, quantitativi ben superiori a __________ e AC 2, ed anche
nell’ordine di circa 500 grammi e di circa 1 kg per volta. Durante il discorso AC
3.
mi ha detto che __________ e AC 2 non gli pagavano subito la cocaina, ma
bensì, unicamente a loro vendite avvenute a favore di loro acquirenti. In
pratica ricevevano la cocaina a credito, la vendevano, e man mano pagavano il
dovuto a AC 3.
AC 3 mi ha raccontata questi particolari poiché
gli avevo detto che, tramite le finestre del carcere, riuscivo a comunicare con
AC 2. AC 3 mi ha chiesto di fare passare ad AC 2 il messaggio che se le
chiedevano qualcosa di lui, doveva ammettere solo quantitativi di circa 20
grammi. Io, infatti, mi ero già messo d’accordo con la __________ al riguardo
dei 2 grammi di cocaina trovati in mio possesso.
Ricordo che AC 3 mi ha anche detto che durante
gli interrogatori gli avete contestato delle conversazioni telefoniche, dove
lui discuteva sul prezzo della cocaina con il __________ e con un’altra
persona. Durante il discorso ha menzionato il nome dell’altra persona, ma
adesso non ricordo se era __________, non voglio aggiungere dettagli per non
fare confusione.”
L’episodio
è stato quindi stato contestato al AC 3, che ha ammesso l’incontro, negando
invece di avere voluto inquinare l’inchiesta (verbale 6 febbraio 2007 AC 3, all.
14.
RPG, pag. 5):
“
Gli interroganti mi chiedono se corrisponde al
vero che io, dall’interno del carcere dove mi trovo in detenzione, ho cercato
di mettermi in contatto con la mia acquirenteAC 2, tramite un altro detenuto,
alfine di fornire un’identica versione con riferimento ai quantitativi di
cocaina forniti che sarebbero invece, ed in realtà, nettamente superiori
rispetto a quanto da me dichiarato. Mi si chiede di prendere posizione in
merito.
R: Non è vero. Io non mi sono accordato con la AC
2.
per fare in modo che lei dicesse le stesse cose dette da me. Io non ho mai
fatto “passeggio” con persone (detenuti) rientranti nella mia inchiesta.
ADR che corrisponde al vero che io ho fatto il
“passeggio” con un cittadino domenicano. Questo è successo in una sola
occasione. Era un domenicano giovane, magro, con i capelli ricci, forse
“rasta”. Con lui non ho però parlato della mia inchiesta o del motivo che mi
vede in prigione. Abbiamo semplicemente fatto passeggio.
ADR che riconosco nella fotografia allegato Doc C
al presente verbale il ragazzo con il quale ho fatto “passeggio”. Questo è
successo diverso tempo fa, forse uno dei primi giorni che io ero in prigione.
Non l’ho più visto. Non so se sia ancora in prigione o se sia già andato a
casa.
Prendo atto che trattasi di __________ detto __________.”
Il sospetto
degli inquirenti di collusioni tra gli imputati era comunque preesistente alle
predette rivelazioni del __________. Già il 23 novembre 2006 essi avevano
formulato alla AC 2 la (data la situazione di detenzione preventiva) insolita
domanda volta a sapere se (RPG, classificatore 2, sezione 3, verbale citato, n.
3.
, pag. 1):
“
D: Durante la sua permanenza presso il carcere
giudiziario “__________” ha avuto modo di vedersi o di parlare, indirettamente
o direttamente, con altri detenuti? Ha ricevuto messaggi (verbali) per conto
del __________ o di altre persone coinvolte in questa inchiesta?
R: Ho sentito qualcuno che era al penitenziario,
nell’altro stabile. Questi mi ha domandato se io e __________ eravamo in
prigione ed ho detto di sì. Mi ha poi domandato del __________, se era stato
arrestato anche lui ed io ho detto di no. Mi ha chiesto se era stato preso in
Italia ed io ho risposto che __________ era in __________ in vacanza. Ho poi
parlato con altre signore in stato di arresto come me ma nulla di importante.”
Sempre la
AC 2, in una fase più avanzata dell’inchiesta, ha ammesso che (RPG,
classificatore 2, sezione 3, verbale 29 maggio 2007, n. 3.14, pag. 14):
“
E’ vero che quando eravamo in carcere __________
mi aveva chiesto quanta cocaina io avevo preso AC 3, ed io gli avevo risposto
40.
grammi, che in pratica è la verità.”
Anche in
questo caso, pertanto, vi è l’ammissione di colloqui indebiti tra detenuti di
un medesimo procedimento, mentre che si nega di avere concordato delle versioni
di comodo.
Anche il AC
1.
ha fatto la sua parte, il che è ovvio dato il suo pesante coinvolgimento nei
traffici di cocaina.
Già il 5
dicembre 2006 egli ammetteva che (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale
citato, n. 2.04, pag. 12):
“
E’ vero che conosco il AC 3, l’ho visto a __________,
in Ticino ma non ho assolutamente nulla a che vedere. So che abita a __________.
Ricordo pure di averlo visto al carcere e lui mi ha fatto segno che non c’era
niente fra noi. Non ho niente da dire su di lui.”
Il 1°
febbraio 2007 egli ha invece dichiarato che (RPG, classificatore 1, sezione 2,
verbale citato, n. 2.07, pag. 1):
“
Gli interroganti mi chiedono se intendo fornire
delle dichiarazioni spontanee in merito alle situazioni che hanno portato al
mio arresto.
R: Vorrei dire che in prigione ho visto altre
persone, altri dominicani. Un giorno mentre andavo ad una visita medica ho
incontrato nei corridoi __________ il quale mi ha detto che eravamo lì per
colpa del __________. Voglio poi ancora dire che dalle finestre ho parlato con
altre persone in carcere e coinvolte in questa storia”.
L’impressione
è quella di in un condominio, dove ci si incontra nei corridoi e ci si parla da
finestra a finestra. L’accusato ha pure aggiunto (pag. 3):
“
In precedenza ho dichiarato agli interroganti
che, in carcere negli scorsi giorni, ho letto sulle pareti dell’area passaggio
dei messaggi che ha scritto __________. Lui mi ha scritto che non ha niente
contro di me, mente io gli ho scritto che non sono stato io a denunciarlo, ma __________.
Devo dire che anche io, nelle scorse settimane, avevo scritto dei messaggi
destinati ad AC 2, volevo semplicemente darle dei consigli su come comportarsi
con sua figlia e la sua famiglia. Lei mi aveva scritto che mi ama ed io gli ho
scritto, sempre sul muro del carcere, che è colpa sua se sono in prigione”
Sembra
perciò esserci anche una sorta di albo per le affissioni, dove i detenuti in
regime di carcere preventivo possono impunemente lasciarsi messaggi scritti
qualora non riescano a comunicare diversamente
Ancora il
AC 1, che chiede spudoratamente (o ingenuamente) agli interroganti riscontro
dell’esito di un suo colloquio non autorizzato con la coimputata (RPG,
classificatore 1, sezione 2, verbale 7 febbraio 2007, n. 2.11, pag. 4):
“
Ho avuto la possibilità di pranzare.
Ho chiesto agli interroganti se hanno avuto
notizie del mio nuovo avvocato, visto che quando AC 2 è stata scarcerata le ho
chiesto di trovarmene un altro.
Quando è stata scarcerata ho potuto vederla dalla
finestra della mia cella, e mentre lei si allontanava a piedi, uscendo dalle
mura del carcere, le ho chiesto di trovarmi un avvocato. Mi viene detto che non
appena vi saranno conferme scritte per il tramite del magistrato verrò
informato.”
Da ultimo
-e con questo si è toccato il fondo- , ancora il AC 1, che giunge ad invocare
il contenuto delle comunicazioni scritte sulle mura del carcere per sostanziare
la credibilità delle sue tesi (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale 8
marzo 2007, n. 2.18, pag. 9 e 10):
“
Riconfermo nuovamente che da AC 3 a __________,
io e __________ abbiamo acquistato un totale di circa 1'250 grammi di cocaina
ed ulteriormente ricevuto in regalo circa 100 grammi di “taglio”. __________
dice la verità ma esagera. Anche __________ parlando delle trasferte a __________
esagera e mi ha chiesto scusa, lasciandomi una scritta in carcere.”
Se questo
è lo stato delle cose alla __________, la Corte non può esimersi dal
manifestare le proprie preoccupazioni e anzi rientra nei suoi compiti invitare
le autorità preposte a prendere i dovuti provvedimenti.
Una
simile situazione è inaccettabile non solo perché rallenta, quando non la vanifica,
l’attività degli inquirenti, ma anche perché pone alla Corte seri problemi nella
valutazione dell’attendibilità delle versioni fornite dagli accusati, e quindi
nella ricerca della verità.
11.
Con
atto d’accusa del 27 agosto 2007 il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 e alla
AC 2, in correità, infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la
vendita di almeno 2'148 grammi di cocaina, l’offerta di ulteriori 60 grammi,
per l’acquisto e il trasporto per conto terzi di 725 grammi e la detenzione di
498,26 grammi.
Il AC 1 è
inoltre stato accusato di infrazione aggravata a predetta legge per avere
commesso, in due distinti episodi, atti preparatori finalizzati all’acquisto di
1.
chilo e di 50 grammi di cocaina, di lesioni semplici (aggravate) per avere
accoltellato il PL 1, di infrazione alla LDDS e di contravvenzione alla LFStup.
Alla sola
AC 2 sono invece stati addebitati la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per il consumo di almeno 500 grammi di cocaina, varie infrazioni alla LCS,
l’esercizio illecito della prostituzione e l’infrazione alla LDDS per aver
favorito il soggiorno illegale del compagno.
12.
Il AC
1, dopo essere stato reticente per molto verbali (facilitato in ciò dalle
predette indebite comunicazioni con gli altri accusati), dopo circa 4 mesi di
carcere preventivo ha alfine rilasciato consistenti ammissioni, tanto che per quel che lo concerne l’atto d’accusa è stato stilato sostanzialmente sulla base
delle sue dichiarazioni.
Anche la sua
collaborazione con le forze dell’ordine, seppure migliori di quella offerta
dagli altri imputati, è però stata solo parziale. In particolare, sia pure (si
presume) per onorevoli motivi di cuore, egli ha mantenuto un atteggiamento di
totale chiusura allorquando si è cercato di definire il ruolo e la
partecipazione della AC 2 nei traffici. Inoltre, al dibattimento egli ha costantemente
tentato di rinegoziare l’entità delle sue ammissioni, destando perfino
l’impressione di volere ritrattare le precedenti ammissioni, ciò che il difensore
ha però precisato non essere assolutamente il caso.
La AC 2
ha per sua parte mantenuto durante tutta l’inchiesta un attitudine estremamente
reticente, eccezion fatta per sporadiche ammissioni, poi puntualmente
ritrattate. Nella sostanza, essa contesta di avere agito quale correa del compagno,
per il che il processo nei suoi confronti ha carattere parzialmente indiziario.
Qui di
seguito gli accertamenti della Corte al riguardo delle accuse a carico di
questi imputati
13.
Come
già riferito in precedenza, il AC 1 e la AC 2 hanno fatto conoscenza verso la
fine del 2004, presentati da tale __________, una zia acquisita di lui. I due
avrebbero avuto all’inizio dei rapporti mercenari, ed avrebbero poi però
iniziato una vera e propria relazione sentimentale. Il AC 1 ha così trasferito
il centro dei propri interessi da __________ (dove abitava sino a quel momento)
a __________, soggiornando spesso presso la AC 2, con cui faceva coppia fissa.
Il AC 1,
incensurato, e di cui si deve perciò presumere la pregressa condotta onesta, ha
sostenuto al dibattimento di avere -in sostanza- perso la testa, e di essersi
abbandonato ad un periodo di sbandamento, sia in conseguenza del proprio
rapporto con la AC 2, ma anche perché inebriato dall’ambiente ludico trovato in
seno alla comunità latina ticinese, a suo dire molto migliore di quello vissuto
in precedenza a __________. Secondo le sue affermazioni, avrebbe perso il
lavoro di saldatore nel 2004 ed avrebbe svolto in seguito solo lavori
interinali. Data la sua assidua presenza in Svizzera, e stanti il suo impegno
nelle questioni di droga (come si vedrà qui appresso) e la ricerca costante di
divertimento, è evidente che nel periodo in esame non vi è stata molta
possibilità di dedicarsi ad attività lecite, e il prevenuto riconosce del resto
di avere tratto profitto dai suoi traffici di droga, guadagnando circa fr.
60'000.-, da lui spesi “in divertimenti, donne e vestiti” (verbale
dibattimentale, pag. 8).
La AC 2,
che una volta di più si è legata all’uomo sbagliato, non avrebbe di certo di
sua iniziativa commesso quanto accertato dalla Corte. Essa si è in sostanza
lasciata coinvolgere nelle attività illecite del compagno, che le ha fornito la
per lei irresistibile opportunità di importanti consumi di cocaina, ai quali
essa si è abbandonata a corpo morto.
14.
Il AC
1.
è in primo luogo accusato (in correità con la AC 2, il cui ruolo sarà
esaminato più avanti) della vendita di complessivi 2148 grammi di cocaina a
vari acquirenti nel periodo 2004 – 24 ottobre 2006 (punto 1.1 AA).
Un
aspetto particolare delle vendite ascritte all’imputato è quello per cui 3 soli
clienti (__________) avrebbero, nell’ipotesi accusatoria, acquistato
complessivi 1'900 grammi di quanto venduto dal prevenuto, ovvero circa il 90%
del quantitativo complessivo, ciò che ha evidentemente facilitato le indagini,
potendo le stesse essere concentrate su questi pochi acquirenti di riferimento.
La Corte,
esaminate le dichiarazioni del prevenuto e le chiamate in causa dei suoi
clienti, ha accertato che egli ha venduto almeno 2 chilogrammi di cocaina.
14.1
__________
è stato sentito a più riprese dalla polizia, e quindi anche dal magistrato
inquirente. Egli ha spontaneamente riconosciuto, senza mai cambiare versione,
di essere caduto da qualche anno in una situazione di forti consumi di cocaina
a seguito di problemi familiari, e di avere acquistato importanti quantitativi
di cocaina dagli accusati, droga che gli veniva consegnata in prevalenza dalla AC
2.
Sin dal
primo verbale d’interrogatorio (RPG, classificatore 3, sezione 12, verbale 14
dicembre 2006, n. 12.01, pag. 3 e 4) egli ha dichiarato di avere acquistato
cocaina da “__________” e AC 2 fin dal 2004, e questo nei di lei appartamenti
di Mendrisio, per complessivi 900 grammi, di cui 700 consegnatigli dalla AC 2 e
200.
dal AC 1.
Siffatta
indicazione è stata confermata nel verbale di polizia del giorno successivo
(RPG, classificatore 3, sezione 12, verbale 15 dicembre 2006, n. 12.02, pag. 2)
ed anche avanti al Procuratore Pubblico (n. 12.03, pag. 2 e 3). Confrontato in
quello stesso verbale con la versione della AC 2 di vendite per soli 30 grammi,
__________ ha affermato senza mezzi termini “che alla stessa deve esserglisi
bruciato il cervello se riferisce dei quantitativi così ridicoli” (n.
12.
, pag. 4).
Solo in
un successivo verbale avanti al Procuratore Pubblico (verbale 11 aprile 2007,
n. 12.06, pag. 1 e 2) egli ha marginalmente modificato il quantitativo,
aderendo alla confessione del AC 1 che quantificava in 1000 grammi le vendite
in suo favore. Ha però recisamente respinto l’affermazione dell’accusato
secondo cui l’80% delle consegne sarebbe stato effettuato da lui, e solo il 20%
dalla AC 2, mantenendo su questo punto la propria versione.
Al
dibattimento il AC 1, che ha come detto costantemente tentato di rinegoziare le
precedenti ammissioni in nome di una più volte invocata “vera verdad”
che egli avrebbe alfine deciso di raccontare, “dopo lunga riflessione”
ha comunque riconosciuto che le forniture al __________ di cocaina di sua
pertinenza -è pacifico che quanto fornito dalla AC 2 proveniva da lui- potevano
essere stimate in 800/900 grammi (verbale dibattimentale, pag. 6).
La Corte,
rilevata la concordanza con le affidabili e costanti dichiarazioni del __________,
ha perciò quantificato in 900 grammi le vendite a questo cliente.
14.2
__________
gestiva all’epoca un piccolo bordello a __________. Dopo alcuni verbali contraddistinti
da scarsa volontà di collaborazione, essa ha alfine ammesso di avere fatto
consistenti acquisti di cocaina dai prevenuti a scadenze settimanali, nel
periodo agosto/settembre 2004 – marzo 2006 assieme al compagno dell’epoca __________,
e dall’aprile all’ottobre 2006 da sola, il tutto per complessivi 1200 grammi di
cocaina (RPG, classificatore 3, sezione 13, n. 13.04).
Stanti le
dichiarazioni dell’accusato, l’ipotesi di reato è stata limitata alla fornitura
di 900 grammi (650 alla coppia __________ e 250 alla sola __________), ciò che
egli, pur con qualche recriminazione, ha alfine confermato anche in aula
(verbale dibattimentale, pag. 5), per il che la Corte ha accertato la
correttezza dell’imputazione per tale quantitativo.
14.3
Al
dibattimento il Presidente ha brevemente passato in rassegna le vendite minori
dell’accusato, che ha ammesso di avere venduto circa 55 grammi __________, 40
grammi a tale “amica di __________”, 25 grammi a __________, 1 o 2 grammi al __________,
13.
grammi a tale “__________”, 11 grammi al __________, 10/12 grammi a __________,
10.
grammi a __________, 3/4 grammi o forse più a __________, 10 grammi a __________,
10.
grammi al minorenne __________ e 10 grammi a “__________” (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 6).
Il tutto,
facendo le dovute somme, per circa 200 grammi di cocaina
E’ perciò
così accertata la vendita di complessivi 2000 grammi di cocaina di pertinenza
del AC 1, che, titolare economico della sostanza, è ovviamente da ritenere
correo anche nei casi in cui le consegne sono state fatte dalla AC 2.
15.
Ai
prevenuti sono imputate anche offerte di cocaina a clienti ed amici per
complessivi 60 grammi (punto 1.2 AA). AC 1 ha ammesso in aula di averne
effettuate per complessivi 32/34 grammi (verbale dibattimentale, pag. 6: 10 a __________,
10.
alla __________, 2 a __________, 5 alla __________, 3 a __________ e 2-4 al __________),
confermando così sostanzialmente le dichiarazioni predibattimentali (RPG,
classificatore 1, sezione 2, verbale 8 giugno 2007, n. 2.26, pag. 8-11).
La AC 2,
per sua parte, ha riconosciuto offerte per circa complessivi 40 grammi, come
confermato dalla sua difesa in sede di arringa (verbale dibattimentale, pag.
13).
Ne segue
che l’imputazione, del tutto subordinata rispetto alle altre, di avere offerto
complessivi 60 grammi di cocaina può essere senz’altro confermata.
16.
La
successiva imputazione concerne l’acquisto a __________, e il trasporto da __________,
in correità con terzi, di ulteriori complessivi 775 grammi di cocaina (punto 1.3
AA), quantitativo che la pubblica accusa ha ridotto a 725 grammi al
dibattimento.
Il AC 1,
da che ha preso a collaborare (circa da febbraio 2007), ha costantemente
raccontato di essersi approvvigionato di cocaina in prevalenza a __________,
principalmente dal AC 3, a suo dire in 7 diverse occasioni , ma anche da tali “__________“,
da una prostituta dominicana con la faccia butterata, come pure da tali “__________”
e “__________”, che ha poi ammesso essere personaggi di fantasia, o da “__________”,
che gli avrebbe però effettuato le consegne a __________ tramite certo “__________”,
situazione perciò estranea all’imputazione in rassegna, oppure ancora certo “__________”,
che gli avrebbe consegnato i circa 500 grammi di stupefacente rinvenuto al
momento dell’arresto (cfr. in particolare sul tema degli acquisti i verbali 12
febbraio 2007, n. 2.12 e 15 febbraio 2007, n. 2.14).
Il reato
ascritto concerne in particolare la circostanza per cui il prevenuto, oltre che
dalla AC 2, andava a __________ accompagnato da altri personaggi interessati ad
acquistare stupefacente, principalmente l’amico __________, non sentito durante
l’inchiesta perché latitante e solo di recente arrestato, ma anche __________.
Secondo un copione ricorrente, la trasferta a __________ veniva effettuata con
l’auto del marito della AC 2. Effettuato l’acquisto, la sostanza veniva
trasportata a __________, a casa del 16enne __________, dove si procedeva alla
divisione tra l’accusato e gli altri destinatari, in specie il “__________”
(verbale 15 febbraio 2007, n. 2.14, pag. 2):
“
Confermo di aver acquistato 1250 grammi di
cocaina da AC 3. (...) Sulle modalità dell’acquisto, ribadisco che mi recavo a
Zurigo accompagnato da __________ e questo sempre con la vettura di __________,
ogni tanto c’era anche __________, altre volte la stessa già si trovava là. AC
3.
mi consegnava la sostanza direttamente a casa sua a circa due chilometri di
distanza dalla __________. La sostanza la portavamo al rientro a __________ a
casa del __________, dove poi io e il __________ dividevamo la sostanza metà
ciascuno. Non la tagliavamo. (...) ...__________ è venuto con me a __________
in quattro occasioni. __________ guidava, andava a trovare una sua amica. Lui
sapeva che io andavo ad acquistare cocaina.”
__________,
dopo le iniziali reticenze, ha ammesso 5 trasferte di questo genere (RPG,
classificatore 3, sezione 18, verbale 2 febbraio 2007, n. 18.04, pag. 2):
“
Quando arrivavamo a __________, __________, AC 2
e __________ si allontanavano per andare ad acquistare la cocaina. (...) Il
quantitativo che loro acquistavano io lo vedevo unicamente una volta che si arrivava
a casa del __________. Posso dire (...) che in 3 occasioni __________, __________
e AC 2 avevano acquistato un quantitativo di quella dimensione che io stimo
essere tra 200/250 grammi. Si trattava di cocaina in polvere. In 1 occasione,
la prima volta che siamo andati a __________, avevano con loro un sacchetto da
ca. 50 grammi di cocaina, sempre in polvere. ADR la cocaina non veniva nascosta
in macchina ma so, benché non l’abbia visto, che __________ la nascondeva
nelle sue parti intime.”
Di
analogo tenore le affermazioni di __________, che a confronto con la AC 2 ha
dichiarato di avere partecipato a tre di queste trasferte, una delle quali con
la AC 2 medesima (RPG, classificatore 2, sezione 3, n. 3.07, verbale 20
dicembre 2006 cfr. AC 2/__________, 3):
“
...AC 2 ci ha accompagnato in un’unica
occasione. Riconfermo comunque che la stessa, in tale occasione, ha nascosto lo
stupefacente acquistato da __________ nelle sue parti intime. Riconfermo anche
che i quantitativi acquistati anche in tale occasione erano superiori ai 100
grammi. Preciso che le altre 2 volte in cui mi sono recato a __________ c’erano
__________. Ribadisco che ci siamo sempre recati dallo stesso acquirente,
ribadisco che i quantitativi si aggiravano sui 200/300 grammi.”
Da
ultimo, anche il giovane nel cui appartamento di __________ si procedeva alla
spartizione della cocaina così acquistata ha confermato l’esistenza e l’entità
di questi traffici (RPG, classificatore 3, sezione 17, n. 17.06, verbale 22
febbraio 2007 di __________, pag. 2 e 3):
“
__________ erano sempre accompagnati da qualcun
altro quando arrivavano a casa mia con la cocaina. AC 2 era sempre con loro.
Spesso era presente con loro anche __________ ed in un paio di circostanze
anche __________. Quando loro arrivavano a casa mia a __________, sapevo che
erano stati a __________ ad acquistare la cocaina in quanto, prima di arrivare
da me, __________ mi preavvisava telefonicamente. Mi diceva che stava per
arrivare con __________. (...) Di regola arrivavano a casa mia all’incirca una
volta al mese, ma nel corso di aprile 2006 erano arrivati a __________ in due
diverse circostanze. E’ possibile che siano arrivati da me qualche volta in
più, ma non ricordo bene, e quindi ritengo più corretto confermare un totale di
8-9 volte. Riconfermo anche il quantitativo da me dichiarato, e segnatamente
che passando da casa mia hanno portato un quantitativo complessivo di oltre
1'500 grammi di cocaina.”
A fronte
di queste chiare risultanze, attestanti di viaggi ripetuti e di acquisti
consistenti da dividere a metà a __________ tra il AC 1 e il __________, anche
lo stesso imputato aveva riconosciuto i fatti, e nel verbale conclusivo avanti
al Procuratore Pubblico aveva dato atto di avere acquistato con il __________ e
trasportato per lui complessivi 775 grammi di cocaina a lui destinati (verbale
8.
giugno 2007, n. 2.26, pag. 16):
“
Secondo quanto sopra complessivamente i miei
acquisti sono stati circa 2100 grammi per me e 775 grammi per __________. I
quantitativi acquistati a __________ da __________ e da AC 3 sono stati
suddivisi in parti uguali con __________.”
Il
Procuratore Pubblico ha poi ritenuto di ridurre l’imputazione a 725 grammi,
ossia la metà dei 1500 grammi che il __________ dice di avere visto transitare
da casa sua.
Come che
sia, in queste circostanze non appare credibile l’accusato laddove al
dibattimento ha quantificato in soli 300 grammi lo stupefacente da lui
acquistato e trasportato per conto terzi (verbale dibattimentale, pag. 6),
trattandosi di quantitativo troppo esiguo a fronte del numero di viaggi
effettuato e del conseguente volume degli acquisti.
Vero è
invece, secondo la Corte, che sulla base delle predette convergenti risultanze
egli deve rispondere per i 725 grammi ascrittigli dalla pubblica accusa
17.
L’ultima
delle imputazioni ascritte in correità ai prevenuti concerne la detenzione al
domicilio della AC 2 al momento dell’arresto di complessivi 498.26 grammi di cocaina,
di cui 471.37 grammi nello zainetto “Pikachu” e 26.89 grammi occultati in
cantina.
Il AC 1
ha pacificamente ammesso l’addebito (verbale 8 giugno 2007 citato, pag. 11 e
verbale dibattimentale, pag. 6), mentre che la partecipazione della AC 2, che
si professa innocente, sarà esaminata più avanti.
18.
Nel
settembre del 2006 AC 3 ha coinvolto il AC 1 in un suo disegno criminoso,
condiviso con tale “__________” di __________, tendente a fare giungere in
Italia, e da lì eventualmente anche in Svizzera, vari chilogrammi di cocaina
pura da acquistare in __________ e da fare trasportare in Europa da un corriere
appositamente inviato in __________ (cfr. il punto 2.8 dell’AA AC 3, che
ammette: verbale dibattimentale, pag. 5).
AC 3 ha
in specie prospettato al AC 1 la possibilità di acquistare in tal modo a buon
prezzo un quantitativo di circa 1 chilo di cocaina, e gli ha chiesto di
partecipare all’operazione finanziando l’acquisto dello stupefacente e
reperendo un corriere disposto ad effettuare il pericoloso trasporto, ciò che
l’imputato ha fatto.
La
vicenda è stata evocata nei dettagli dal AC 3 in occasione del confronto con il
AC 1 (RPG, classificatore 1, sezione 2, n. 2.21, verbale 14 marzo 2007, pag.
8):
“
Nel periodo settembre/ottobre 2006 avevo detto a
__________ che se voleva potevo fare arrivare in Ticino un chilo di cocaina.
Gli avevo spiegato che mi necessitava anticipare l’intera somma di denaro,
alfine di saldare chi forniva lo stupefacente e segnatamente una somma pari a
U$ 6'000. __________ mi diceva che era interessato ad acquistare questo chilo
di cocaina tramite me, ma che mi avrebbe richiamato entro un paio di giorni. Io
gli avevo fatto presente che mi serviva comunque anche una persona disposta ad
effettuare il viaggio, inteso un corriere. __________ mi diceva che sapeva già
a chi rivolgersi, e meglio mi ha dato il recapito telefonico di Ismael, un
portoghese che comunque già conoscevo e del quale avevo già il numero. (...)
Trascorsa all’incirca una settimana, incontravo casualmente __________, che si
trovava in compagnia di diverse persone tra cui forse AC 2, presso il bar di __________.
In questa circostanza lui mi consegnava il denaro, e meglio U$ 2'500.- e Euro
1'500.-.”
Il AC 3,
d’accordo con tale “__________”, un sudamericano residente nella zona di
periferia di __________ e con il quale si incontrava in un non precisato bar di
__________, intendeva in realtà importare dal __________ un quantitativo ben
superiore, che intendeva rivendere interamente in Italia, in dispregio
dell’accordo preso con il correo, ciò che ha esplicitamente confermato al
dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 5). Il AC 1, ignaro dei reali
intenti del AC 3, gli ha consegnato il denaro richiesto e gli ha pure
presentato il __________ (cfr. sul dettaglio della presentazione il suo verbale
18.
maggio 2007, RPG, classificatore 4, sezione 23, n. 23.03, pag. 2), noto
tossicodipendente della piazza di __________ con precedenti per spaccio. AC 3
ha avuto buon gioco nel convincerlo ad effettuare il viaggio prospettandogli un
compenso di Euro 12'000.-. Il corriere è quindi dapprima stato condotto in
Italia dal “__________” per approvazione, dopo di che il AC 3 gli ha acquistato
un abito elegante per il viaggio (dovendosi fingere un viaggio d’affari) e gli
ha consegnato il denaro per il biglietto aereo. Il __________ è partito dalla __________
in data 16 settembre 2006. Giunto a __________, ha atteso invano per 12 giorni
che gli venisse consegnato lo stupefacente, dopo di che è stato “autorizzato” a
ripartire dalle persone che lo avevano accolto, e che cautelativamente gli
avevano temporaneamente ritirato il passaporto.
Dopo il
rientro del corriere, AC 3 ha inviato in __________ ulteriori U$ 1'000.- per
tentare di salvare l’operazione, ma il suo arresto, avvenuto il giorno
successivo, ha vanificato (almeno per lui) ogni residua possibilità di buon
esito.
L’accusato
ha così sintetizzato l’accaduto (verbale 2 febbraio 2007, n. 2.09, pag. 3):
“
...il AC 3 nel settembre 2006 mi aveva
contattato per acquistare 1 kg di cocaina. Gli avevo già consegnato 5000 $
nonché presentato Ismael perché gli serviva qualcuno per il trasporto della
cocaina. Purtroppo mi ha fregato e non ho visto né droga né soldi.”
Al
dibattimento egli ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, ammettendo
perciò, entro questi limiti, la sua partecipazione all’operazione.
L’imputazione,
che non concerne la AC 2, deve pertanto essere confermata.
19.
La
Corte ha invece prosciolto il AC 1 dall’ulteriore imputazione di atti
preparatori, tendenti all’acquisto di 50 grammi di cocaina dal AC 3 (punto 2.2
AA), ritenendo insufficienti gli elementi comprovanti la sussistenza dell’ascritto
reato.
20.
Al AC
1.
deve quindi essere addebitata la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per aver consumato circa 15 grammi di cocaina, così come descritto al punto 3
AA (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7).
21.
Il AC
1.
è altresì reo confesso dei fatti descritti al punto 4 AA, avendo ammesso, sia
nei verbali predibattimentali che in aula, di aver avuto un alterco con PL 1 ed
in quel frangente di averlo aggredito e ferito alla coscia della gamba sinistra
con un coltello preso in cucina. La lite si è svolta al domicilio della AC 2, a
__________. Il AC 1, che quella sera si trovava in Italia, avrebbe appreso nel
corso di una telefonata della presenza in loco del PL 1, cosa che avrebbe
provocato le sue ire, mentre che non è chiaro se questo per motivi di gelosia
(concetto nondimeno da relativizzare alla luce della professione di prostituta
dell’amica) o, piuttosto, per il timore (giustificato) che la presenza
dell’ospite fosse motivo per un festino collettivo alimentato dalla sua
cocaina. L’ira del AC 1 sarebbe stata rivolta anche nei confronti dell’amico __________,
che pure si trovava nell’appartamento di __________ in quei giorni, il quale
avrebbe mancato al compito ricevuto di fare, in sostanza, da cane da guardia in
sua assenza, impedendo in specie che si facesse scempio della sua cocaina, al
quale, invece, anche il __________ ha ampiamente partecipato e al cui scopo si
era pure fabbricato una pipa artigianale per fumarsi lo stupefacente (cfr. il
suo verbale 12 dicembre 2006, RPG, classificatore 2, sezione 11, n. 11.05, pag.
5, in cui riferisce di un consumo di 15/20 grammi in quell’occasione). Come che
sia, il AC 1 sarebbe appositamente rientrato nottetempo (o piuttosto di primo
mattino) a __________, e avrebbe quindi litigato con l’amica e i due uomini.
Egli a suo dire sarebbe stato ubriaco (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7),
ciò che la Corte ha creduto, trattandosi di dettaglio confermato dal __________
(verbale citato, pag. 5: “__________era visibilmente ubriaco”), ma
ammette di avere colpito con una coltellata alla coscia il PL 1 mentre che
questi giaceva su di un materasso posto sul pavimento (e difatti trovato sporco
del suo sangue) di uno dei locali dell’appartamento.
La Corte,
così accertati i fatti, ha ritenuto pacifica la sussistenza dell’ascritto
reato, ma ha riconosciuto al prevenuto una situazione di scemata imputabilità
per lo stato di ubriachezza, seppure solo in misura lieve. Infatti, in assenza
di migliori riscontri sul grado di alcolemia, il solo fatto che l’accusato sia
stato in grado di fare rientro a __________ proveniente dall’Italia (prima con
il passaggio in auto avuto da un amico, poi con i mezzi pubblici) depone per
una residua lucidità (specie quando in Svizzera rammenta di avere fatto il
biglietto con la moneta spicciola presso il distributore automatico), senza
contare il fatto che per il paio d’ore che può essere durato il viaggio egli
non ha più ingerito alcolici, ed ne ha invece smaltito nella fisiologica
ragione di 0.15 per mille all’ora. E’ quindi fuori questione un stato di
assoluta irresponsabilità, da ammettere in presenza di alcolemie superiori a 3
per mille, mentre che, come detto, può essere riconosciuta per il predetto
episodio di lesioni una situazione di lieve scemata imputabilità.
22.
In
relazione all’imputazione di cui al punto 5 AA, in aula il AC 1 ha ammesso di
non aver mai avuto permessi per la Svizzera, negando tuttavia di avere abitato
dalla AC 2, ciò che la Corte non ha creduto, stante l’aperta contraddizione con
le sue dichiarazioni iniziali, ben più logiche e compatibili con la relazione
sentimentale esistente tra i due e la reiterata attività di spacciatore svolta
sul nostro territorio.
E in
effetti, nel suo primo verbale d’interrogatorio l’accusato aveva dichiarato
(RPG, classificatore 1, sezione 2, n. 2.01, verbale 24 ottobre 2006, pag. 5):
“
Io abito da diverso tempo con AC 2, magari un
anno e mezzo. E’ vero che vado e vengo da casa sua. Mi è capitato di dormire
molto spesso, anzi spessissimo a casa sua.”
Questa
logica tesi era stata confermata dalle speculari dichiarazioni rese dalla
compagna il giorno medesimo dell’arresto (RPG, classificatore 2, sezione 3, n.
3.
, verbale 24 ottobre 2006, pag. 9):
“
Non lo so chi ha messo la cocaina nello zaino di
mia figlia __________. Dovete chiedere a __________ dato che lui vive
praticamente a casa mia. (…) Viene sempre da me a trovarmi. Si ferma spesso da
me a dormire.”
Poste
queste iniziali e concordanti ammissioni, fatte verosimilmente prima di potere
imbastire delle versioni di comodo, per la Corte è chiaro che le successive
ritrattazioni mirano a ridimensionare il ruolo di entrambi (ma soprattutto
della AC 2) nei traffici di stupefacenti, quale logica conseguenza di una
(pretesa) limitata presenza del AC 1 sul nostro territorio.
Stante
invece l’accertamento di una presenza di fatto ininterrotta sin dall’inizio
della loro relazione, si ha che il AC 1 ha contravvenuto alla LDDS, sia per
avere ecceduto il periodo in cui poteva soggiornare in Svizzera senza necessità
di un permesso, sia per esservi entrato senza il passaporto, avendo egli
spiegato in aula come egli (a furia di passare in continuazione) fosse oramai
conosciuto ai valichi di frontiera, e venisse lasciato transitare senza
formalità.
23.
Così
accertate le responsabilità oggettive del AC 1, ciò che è in pratica avvenuto
sulla sola scorta delle sue ammissioni, occorre determinare il ruolo avuto
dalla AC 2 in quelle imputazioni formulate in correità a carico di entrambi.
In questa
operazione il prevenuto si è mostrato assai meno collaborante, avendo egli
palesemente inteso proteggere la compagna addossandosene le colpe, o comunque
non dichiarandone la partecipazione ai suoi traffici.
Ancor
meno collaborante è stata la AC 2, i cui verbali -letti nel complesso- sono
costellati da dichiarazioni fortemente contraddittorie nel senso, ad esempio,
che una medesima circostanza viene dapprima negata, poi ammessa, e quindi
nuovamente negata (ciò di cui si fornirà esempio più avanti, al riguardo delle
consegne di cocaina da lei effettuate). In questo valzer di versioni, essa
indulge anche alla negazione di questioni non rilevanti, oppure desumibili
chiaramente in base alla logica delle cose, facendosi in entrambi i casi
smascherare come bugiarda. Inoltre, pur potendo contare sull’appoggio del
compagno, essa è impietosamente sbugiardata dalle deposizioni di disinteressati
terzi, siano essi acquirenti di cocaina o partecipanti a titolo accessorio o
incidentale ai loro traffici. Il quadro complessivo che ne emerge è quello di
una imputata del tutto priva di credibilità, che mente per mettere in pratica
una primordiale forma di difesa, non disponendo verosimilmente delle risorse
intellettive necessarie ad allestire una migliore difesa, o anche solo per
farle comprendere che in queste circostanze raccontare la verità avrebbe
condotto ad un risultato migliore rispetto a quello conseguibile mentendo ad
oltranza senza potere sperare di essere creduta.
24.
La
Corte, dovendo decidere della sua partecipazione all’infrazione aggravata alla
LFStup di cui al punto 1 dell’atto di accusa, ha in primo luogo accertato che
essa ben sapeva che il compagno era dedito al traffico di cocaina, non potendo
essere altrimenti dal momento che essa vi ha collaborato effettuando una
frazione significativa delle consegne.
Posta
questa consapevolezza, la Corte ha desunto elementi (punibili) di volontaria
adesione e partecipazione all’attività del compagno già solo dall’avergli messo
a disposizione i due appartamenti di Mendrisio in cui ha avuto domicilio nel
periodo in questione, e questo al duplice scopo da un lato anche solo di
fornire un alloggio al AC 1 finalizzato a facilitare i suoi traffici in
Svizzera (potendo così egli evitare di dovere cercare alloggio altrove, o di
rientrare continuamente in Italia, riducendo così in entrambi i casi il rischio
di controlli a suo carico), e dall’altro di permettergli un sicuro deposito per
lo stupefacente e di fornirgli un luogo discreto per l’effettuazione delle
vendite.
La AC 2,
puerilmente, nega che la cocaina sia mai stata depositata a casa sua. Posto che
la questione non ha di per sé valenza decisiva (l’unica imputazione di
detenzione di stupefacente riguarda la cocaina rinvenuta al momento
dell’arresto, di cui si dirà in un considerando seguente), la tesi contraria
risulta già dalla logica delle cose, oltre che (comunque) dalle dichiarazioni
concordi di varie persone che, anche se con riferimento a periodi diversi (il
che dimostra che la situazione era ricorrente), sostengono di avere visto
significativi quantità di cocaina a casa sua (cfr. il verbale 14 dicembre 2006
di __________, all. 12.01 RPG, pag. 8, riferito a più circostanze; verbale 22
febbraio 2007 di __________ all. 17.06 RPG, pag. 5; verbale 15 febbraio 2007 di
__________, all. 19.01 RPG, pag. 3 e 4; verbale 5 maggio 2006 di __________,
all. 14.02 RPG, pag. 2).
Ulteriore
collaborazione al AC 1 è stata fornita dalla AC 2 con la ricorrente messa a
disposizione della vettura intestata al marito affinché egli vi effettuasse
spostamenti finalizzati all’acquisto o alla vendita di cocaina, in specie per i
viaggi sino a __________.
Evidentemente,
la AC 2 ha prestato man forte al compagno anche accompagnandolo in questi
viaggi, ben consapevole che gli stessi erano finalizzati all’acquisto di
cocaina. Questo risulta con chiarezza dalle dichiarazioni degli occasionali
compagni di viaggio __________ e __________, come pure da quelle di __________,
che li attendeva a __________ al ritorno, dichiarazioni già evocate al
considerando n. 16, al quale si rinvia, e da cui risulta anche come la AC 2
abbia all’occorrenza assunto un ruolo attivo, celando su di sé lo stupefacente
acquistato.
25.
Significativo,
poi, il contributo direttamente fornito dalla AC 2 nelle vendite di cocaina.
__________,
come si è visto, afferma che la AC 2 fin dal 2004 gli avrebbe consegnato ben
700.
dei 900 grammi da lui acquistati (cfr. il consid. 14.1), e la AC 2, sia
pure per un solo istante, durante l’inchiesta ha ammesso l’addebito (verbale 20
dicembre 2006 avanti al Procuratore Pubblico, RPG, classificatore 2, all. 3.08,
pag. 2: “__________era un cliente abituale ...Motivo per cui i 700 grammi da
lui dichiarati glieli posso aver consegnati io ma erano del __________”),
salvo poi ritrattare e fornire altre due versioni differenti due pagine più
avanti (pag. 4: “Dichiaro che ho venduto a lui unicamente qualche grammo e
sempre dello stupefacente del __________ (...) Sentite queste contestazioni
posso dichiarare che io al massimo gli avrò venduto complessivi 200 grammi, era
comunque sempre cocaina del __________”). Inutile dire che la AC 2, in
simili circostanze, è del tutto priva di credibilità laddove ritratta senza
ragione l’ammissione di un fatto risultante da una limpida chiamata in causa.
In aula, se non altro, ha mantenuto la tesi, comunque menzognera, dei 200
grammi (verbale dibattimentale, pag. 8).
L’accusata
ha inoltre fornito una discreta parte della cocaina venduta al duo __________.
Di 900 grammi complessivi a loro forniti, essa ha per un istante riconosciuto
di averne consegnati 200 alla __________ (cfr. il predetto verbale 20 dicembre
2006.
della AC 2, all. 3.08 RPG, pag. 4: “La __________ era cliente di __________
però gliela portavo io la cocaina. Ultimamente gli ho consegnato quantitativi
da 10 grammi di volta in volta. In tutto gli avrò consegnato 200 grammi, era
sempre cocaina del __________”), ciò che corrisponde grosso modo alle
dichiarazioni della cliente, che stimava di avere ricevuto dalla AC 2 250
grammi di cocaina (verbale 24 aprile 2007, all. 13.04 RPG, pag. 2). Le
successive ritrattazioni di questa ammissione, da ultimo al dibattimento, dove
ha preteso di avere consegnato unicamente 50 grammi alla __________ (verbale
dibattimentale, pag. 8), confermano solo la totale mancanza di credibilità
dell’accusata.
Così
dimostrate consegne per 900 grammi, la Corte non ha ritenuto necessario di
doversi cimentare nella ricostruzione di ogni singolo grammetto venduto agli altri clienti del compagno, contentandosi delle di lei sporadiche ammissioni: 20 grammi venduti
a __________ (verbale dibattimentale, pag. 8), 10 al __________ (verbale
dibattimentale, pag. 9), 1 grammo a __________ (verbale dibattimentale, pag. 9)
e inoltre, con riferimento al verbale 20 dicembre 2006 in polizia (all. 3.09
RPG), 9 grammi a tale “__________” (pag. 2), 5 grammi (non pagati) al __________
(pag. 3) e 3 grammi a “__________” (pag. 3).
Il tutto
non tanto per aumentare il totale delle consegne della AC 2 da 900 a 948
grammi, ma per segnalare come essa fosse regolarmente attiva per e/o con il
compagno, in favore di parecchie persone del suo non grandissimo giro di
clienti.
Il
quantitativo, nel complesso, equivale a quasi la metà delle vendite
complessive, determinate dalla Corte in 2000 grammi.
26.
Le
offerte di cocaina la AC 2 le ha ammesse per circa 40 grammi, il che è
attendibile (viste anche le ammissioni del sodale), ed è più sufficiente a
confortare la tesi di accusatoria di offerte in correità per complessivi 60
grammi (punto 1.2 AA)
Della
partecipazione della AC 2 alle trasferte a __________ finalizzate agli acquisti
per il AC 1, ma anche per terzi, come indicato al punto 1.3 AA, già si è detto
(cfr. i consid. 24 e 16), e si ripete qui nuovamente che essa non può
seriamente sostenere di essere stata ignara della finalità di quei viaggi (in
senso contrario cfr. il suo predetto verbale 20 dicembre 2006, all. 3.09 RPG,
pag. 4: “Non so dire quante volte __________ e gli altri si siano recati ad
acquistare cocaina a __________ dal __________. Quello che so è che il __________
acquistava la sua cocaina dal __________ e dal __________, persona che noi
conosciamo anche con il nome di __________”), o pretendere di discolparsi
affermando (falsamente) di avere partecipato a una sola di queste trasferte.
Quanto all’accusa di avere detenuto quasi mezzo chilo di stupefacente al momento dell’arresto, la AC
2.
al dibattimento ha strenuamente negato la propria consapevolezza della
presenza del medesimo nell’appartamento, ciò che non può certo essere creduto,
stanti manifeste risultanze di segno contrario, tra cui la sua pregressa
ammissione della circostanza.
L’accusata,
sempre il 20 dicembre 2006 (l’unico suo giorno di parziale sincerità in tutta
l’inchiesta), aveva in effetti confessato al Procuratore Pubblico che (all.
3.08
RPG, pag. 2 e 3):
“
L’unica volta che è stato in possesso di un
grosso quantitativo di cocaina è stato quando è stato arrestato. Io l’avevo
avvertito di non portare tanta cocaina a casa.(...) La droga sequestrata era
già da almeno 3 settimane nel nostro appartamento. Io un grosso quantitativo a
casa non lo volevo, gli continuavo a dire di portarla via e lui mi diceva che
era responsabile della cocaina.”
La AC 2
ritratta ma evita (ovviamente) di confrontarsi con le proprie precedenti e
chiare ammissioni. Se ciò non bastasse ancora, l’argomento può essere chiuso
evocando il racconto fatto dal __________ degli attimi precedenti l’arresto
(all. 11.05 RPG, pag. 3 e 4):
“
...__________ e AC 2 stavano parlando in merito
a qualcosa che dovevano nascondere. Da parte mia immaginavo che si riferissero
alla cocaina che avevo visto in cucina il giorno prima. Di seguito, tra le ore
1200.
e le ore 1300, io avevo poi accompagnato AC 2 in cantina. Lei aveva con sé
due diversi sacchettini. Uno mi sembrava simile a quello che aveva già il
giorno prima quando eravamo andati dalla sua amica brasiliana, per intenderci a
me sembra contenere circa 30 grammi di cocaina, sottoforma di polvere, mentre il
secondo conteneva qualcosa in più e forse circa 50 grammi di cocaina,
sottoforma di sasso. (...) Di seguito AC 2 si era recata nella sua cantina dove
aveva nascosto i due sacchettini contenenti la polvere ed il sasso di cocaina.
(...) Dopo essere stati in cantina si tornava nell’appartamento e __________ si
arrabbiava con AC 2 per il fatto che aveva dimenticato di portare via anche
l’altra parte di cocaina. Sentendoli parlare intuivo che probabilmente
l’avevano nascosta nello zainetto Pikachu. (...) Ricordo che ad un certo punto,
mentre __________ si stava ancora vestendo in camera, AC 2 mi chiedeva se
potevo accompagnarla in cantina in quanto doveva portare lo zainetto Pikachu.
Era lei che teneva in mano lo zainetto. Da parte mia aprivo la porta dell’appartamento
e premevo il pulsante per chiamare l’ascensore. Di seguito decidevo di
rientrare nell’appartamento in quanto avevo intuito che nell’ascensore vi era
qualcuno ed io non volevo fare vedere che abitavo lì. Non facevo in tempo a
fare nulla, in quanto le porte dell’ascensore si aprivano ed in pratica
venivamo subito tutti immobilizzati dagli agenti di polizia.”
E’ pertanto accertato che la AC 2 ben sapeva dello stupefacente e che essa ha consentito a che lo
stesso fosse depositato nel suo appartamento.
27.
A
fronte di questi comportamenti ascrivibili alla AC 2, la loro valutazione dal
profilo giuridico non può che condurre ad ammettere che essa ha agito in
correità con il AC 1 nell’insieme delle singole infrazioni a loro contestate
nell’atto di accusa.
Rammentato
che in tema di stupefacenti la giurisprudenza è assai più severa nell’ammettere
la correità per rapporto alla complicità, che costituisce situazione quasi
eccezionale, da ammettere in presenza di contributi veramente marginali al
disegno dell’autore principale, appare qui chiaro che i due imputati, oltre che
il legame amoroso, abbiano condiviso, sia pure con ruoli diversi e grado di
partecipazione differenziato, anche gli affari di cocaina.
E’
infatti senz’altro correo, e non complice, chi, come la AC 2, fornisce alloggio
al compagno e alla cocaina, condivide molti dei suoi spostamenti, compresi
quelli (anche se non necessariamente tutti) finalizzati all’acquisto di
cocaina, gli presenta potenziali clienti dal suo giro di conoscenze, partecipa
alle sue vendite ed effettua così quasi la metà delle consegne complessive, e
profitta poi del risultato economico dei traffici, vuoi perché il compagno
l’avrà pur fatta partecipare, in qualche misura, alla “festa” che egli afferma
di avere fatto (per circa 2 anni) con i fr. 60'000.- così guadagnati (e un
sicuro indizio in tal senso sono i fr. 35'000.- che essa ha spedito a S.
Domingo a partire dal gennaio 2005, segno evidente che quel denaro, a suo dire,
proveniente dalla rendita AI del marito, non le occorreva per vivere), vuoi
invece perché -lui più o meno consapevole- si è prelevata in merce una parte
cospicua dei 500 grammi che afferma di avere consumato in quel periodo (cfr.
verbale dibattimentale, pag. 9).
Stabilito
il principio della correità, è chiaro alla Corte che non tutti i correi devono
necessariamente avere il medesimo ruolo, lo stesso grado di partecipazione o
uguale responsabilità, ed è in tal senso pacifico che la AC 2, limitata
intellettualmente com’è, non ha certo assunto funzione trainante all’interno
del sodalizio, non ha impartito direttive al AC 1 e non ha partecipato alle di
lui decisioni relative agli acquisti di stupefacente. Nondimeno, il di lei
grado di partecipazione è comunque di intensità tale da costituire correità a
pieno titolo, per il che essa si deve fare imputare l’insieme delle attività
dei due, e perciò anche quelle (come ad esempio l’uno o l’altro degli acquisti
e trasporti per conto terzi, o le vendite fatte dal compagno) a cui non ha
partecipato direttamente.
Pertanto, anche la AC 2, siccome correa del AC 1, è autrice colpevole di quanto descritto all’intero
punto 1 dell’atto di accusa (punti 1.1-1.4), nella misura in cui è stato
riconosciuto colpevole il compagno.
Per entrambi l'infrazione alla LFStup è aggravata
dal quantitativo trafficato. Non occorre pertanto esaminare se lo sia anche per
avere fatto mestiere dello spaccio, ciò che vale a prima vista per il AC 1, e
non invece per la AC 2, che non ha personalmente conseguito il notevole
profitto configurante l'aggravante.
28.
Anche alla AC 2, come al coimputato, sono ascritte ipotesi di reato
commesse singolarmente
Quattro di queste, in tema di LCS, sono relative
ad un unico episodio risalente al 5 agosto 2006 (punti 7-10 AA).
In quell’occasione un cittadino ha segnalato alla
polizia che la conducente della Opel Tigra targata TI guidava detto veicolo
lungo l’autostrada A14, in territorio del cantone di __________ e diretta a __________,
in maniera visibilmente incerta, cambiando di frequente corsia senza motivo, e
rallentando a volte sino a soli 50 km/h per poi accelerare nuovamente sino a
circa 160 km/h.
Secondo le risultanze del rapporto di polizia
(cubo 1, classificatore 4, sezione inc. 10364/2006, AI 1), la conducente, poi
identificata nella prevenuta, avrebbe nell’occasione condotto il veicolo su di
una zona del campo stradale demarcata dalla segnaletica orizzontale con
bordature (e quindi da non percorrere), tentando oltretutto con questa manovra
di sottrarsi al controllo. Agli agenti intervenuti, che sono alfine riusciti a
bloccarla poco prima della fine dell’autostrada a __________, essa è parsa
subito spossata (AI 1, pag. 5: “völlig übermüdet”), ciò che spiegava la
guida incerta, e come tale non in grado di condurre. Agli agenti ha dichiarato
di essere intenzionata a recarsi a __________ dalla sorella assieme alla
figlia, di essere stata in giro la sera precedente sino alle 3 del mattino (a
quel momento erano circa le 12.30) e di sentirsi stanca. Nel rapporto, gli
agenti hanno rilevato come essa durante l’interrogatorio si sia quasi
addormentata sul tavolo, e come essa non sia riuscita a concentrarsi sulle
domande a lei poste, fornendo risposte incongruenti (AI 1, pag. 5). Il veicolo,
inoltre, sarebbe stato difettoso, essendo in specie il parabrezza incrinato in
più punti (AI 1, pag. 5).
Al dibattimento la AC 2 ha ammesso gli addebiti
(verbale dibattimentale, pag. 9), e per l’unica volta nel contesto dell’intero
processo è sembrata anche consapevole dell’errore commesso, almeno quando il
Presidente, rammentata l’incoscienza di un simile comportamento, le ha fatto
notare che essa aveva così messo seriamente in pericolo in primo luogo la vita
della figlia, oltre che la sua e quella degli altri utenti della strada.
Essa è pertanto autrice colpevole di guida in
stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, circolazione
senza licenza di condurre o nonostante la revoca (pacificamente commessa anche
il 23 ottobre 2006 nel luganese e nel mendrisiotto con un veicolo Smart a
noleggio) e circolazione alla guida di un veicolo difettoso.
29.
La AC 2 riconosce poi di essersi prostituita in Ticino, tra l’agosto
2004.
e l’ottobre 2006, in violazione delle norme cantonali (verbale
dibattimentale, pag. 9), in specie omettendo di essere annunciata all’autorità
di polizia ed iscritta nell’apposito registro, ciò che configura il reato di
cui all’art. 199 CP.
Essa, poi, ammette di non essersi nemmeno posta
la questione della situazione amministrativa del compagno, da lei abitualmente
alloggiato, ai sensi della LDDS (verbale dibattimentale, pag. 9). Ciò
nondimeno, è incontrovertibile che essa ha così favorito il di lui soggiorno
illegale, violando perciò essa stessa l’art. 23 LDDS, per il che l’imputazione
di cui al punto 12 AA appare corretta.
Infine, per i suoi smodati consumi di cocaina,
pari ad almeno 500 grammi nel periodo in questione, risulta realizzata
l’imputazione di contravvenzione alla LFStup di cui al punto 6 AA, priva di
portata pratica ai fini della commisurazione della pena ma invece sintomatica nella
valutazione che ha portato a riconoscerle, per tutti i reati a lei ascritti,
una scemata imputabilità di grado medio.
30.
Secondo l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo,
tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore
nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di
reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata.
31.
AC 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LFStup per la
vendita di 2 chili di cocaina, atti preparatori per l’acquisto di un altro
chilo, la detenzione di circa 500 grammi destinati alla vendita, l’acquisto e
il trasporto per conto terzi di ulteriori 725 grammi, oltre che per modiche
offerte di stupefacente a terzi. Deve inoltre rispondere di un brutto episodio
di lesioni volontarie commesse con un coltello, oltre che di infrazione alla
LDDS e contravvenzione alla LFStup, che in queste circostanze non incidono sulla
pena.
L’accenno alla gravità oggettiva di questi fatti
può sembrare un luogo comune, in quanto rilievo ricorrente in questo genere di
sentenze, nondimeno esso è doveroso. Il AC 1 è, in questi termini, un
pericoloso spacciatore di droga, che ha delinquito con insistenza per più di
due anni, cominciando non appena è iniziata la sua parassitaria presenza in
Svizzera, ovvero contestualmente all’inizio della relazione con la AC 2. Anche
il rilievo delle finalità di lucro del prevenuto costituisce un’ovvietà in tema
di stupefacenti, ma va sottolineato come da un lato egli abbia cessato il
lavoro onesto per diventare uno spacciatore per mestiere, ovvero come lo
spaccio in questi due anni sia stata l’unica attività del prevenuto di cui vi è
prova certa, e d’altro lato la futilità del suo movente economico, avendo egli
spacciato per procurarsi la ragguardevole somma di fr. 60'000.- necessaria per
vivere ininterrottamente una festa fatta di locali, vestiti, donne facili, nel
contesto del (ai suoi occhi) rutilante “ambiente latino” ticinese. Di scrupoli,
ripensamenti o momenti di autocritica non vi è nemmeno l’ombra nel
comportamento dell’accusato. Egli è infatti stato fermato solo dall’intervento
della polizia, e va semmai sottolineato come l’accusato stesse a quel momento
compiendo un salto di qualità nei suoi traffici. Infatti, il quantitativo di
500.
grammi trovato in suo possesso al momento dell’arresto costituisce la
partita singola di cocaina più importante transitata in una sola volta nelle
sue mani (almeno stando alle risultanze del processo), e va anche rilevato come
in quelle settimane egli stesse trattando, con il AC 3, l’acquisto di un
ulteriore chilogrammo in una sola volta, oltretutto di presumibile elevato
grado di purezza. Chiara, pertanto, la tendenza all’escalation dell’intensità
dei suoi traffici negli ultimi tempi, ciò che è sicuramente reprensibile.
L’assenza di scrupoli del AC 1 è poi chiaramente visibile anche laddove risulta
avere coinvolto nei suoi traffici anche la compagna, persona visibilmente
debole e vulnerabile alla cocaina, oppure dove non ha esitato ad utilizzare
come appoggio logistico (e perciò a coinvolgerlo nei suoi traffici) un ragazzo
di nemmeno 16 anni, al quale ha oltretutto venduto e offerto cocaina. Il
prevenuto non è un consumatore abituale di cocaina, e aveva inoltre già 30 anni
al momento dell’inizio dei suoi traffici, per il che non può accampare
giustificazioni attinenti all’età o ad una sua inesistente situazione di
dipendenza.
Anche l’accoltellamento del PL 1 è un brutto episodio,
e seppure commesso in stato di lieve scemata imputabilità concorre per vari
mesi nel computo della pena complessiva.
Essa, sulla scorta di queste indicazioni,
potrebbe così attestarsi attorno ai 6 anni, senza con ciò volere essere
l’espressione di particolare severità.
A favore dell’accusato la Corte ha ritenuto
l’incensuratezza, il carcere preventivo sofferto di circa un anno e la
collaborazione prestata agli inquirenti. Essa non è comunque stata immediata e
nemmeno incondizionata, e non va pertanto sopravvalutata in favore
dell’accusato. Egli, infatti, pur confesso delle proprie colpe, ha apertamente
mentito per tutelare la compagna, il che è comprensibile, ma anche i propri
fornitori. A tratti, infatti, ha esplicitamente ammesso di avere indicato nomi
di fantasia, mentre che in altri casi non l’ha fatto ma la Corte lo ritiene
comunque, non potendo ad esempio essere creduto che i 500 grammi in suo possesso al momento del fermo provenissero da tale “________” o che fossero
destinati all’africano “_______”, oltretutto alla luce del fatto che l’accusato
aveva rammentato in un precedente verbale come i dominicani non facciano
affari con gli africani, e viceversa. La collaborazione dell’accusato, pur se
in ogni caso apprezzabile, non va pertanto enfatizzata oltre misura. A parte
ciò, la Corte ha tenuto conto in favore dell’accusato anche del fatto che il
suo giro di clienti non era troppo esteso (ciò che va però relativizzato alla
luce del fatto che gli era chiaro che _____________ e _______________ cedevano
a terzi almeno parte di ciò che comperavano da lui), e che inoltre questo giro
si localizza in un ambiente di prostitute e loro clienti, nel quale l’accusato
difficilmente può avere svolto funzione di corruttore, quanto semmai quella di
fornitore di un apprezzato servizio.
Tutto ciò considerato, e avuto anche riguardo
all’intento risocializzatore, al quale osterebbe una pena eccessivamente
severa, la Corte ha considerato come adeguata alla pesante colpa del prevenuto
una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo
sofferto.
32.
AC 2 è correa del compagno nell’infrazione aggravata alla LFStup,
reiterata per più di due anni, risultante dalla vendita di 2 chili di cocaina,
dalla detenzione di ulteriori circa 500 grammi destinati alla vendita,
dall’acquisto e il trasporto per conto terzi di 725 grammi e dalle offerte per
complessivi 60 grammi di cocaina. I reati riconosciuti a suo solo carico poco o
nulla aggiungono al quadro oggettivo delle sue responsabilità che, sebbene minori
di quelle dell’amico, sono anche in questo caso pesanti, valendo in proposito
quanto ritenuto al considerando precedente. La Corte non ha trascurato di
considerare il ruolo subordinato della AC 2 nel contesto dato di correità. Essa
ha perciò ritenuto come l’accusata non sia stata l’artefice dell’iniziativa
criminale, ma vi abbia solo aderito sull’onda del rapporto sentimentale con il
compagno e perché vulnerabile allorché vi è in gioco la cocaina. Non ha neppure
disatteso che essa non pare avere avuto particolare potere decisionale, e che
il suo ruolo è nel complesso stato secondario rispetto a quello del AC 1, così
come di secondo piano è stato il beneficio che essa ne ha tratto per rapporto
all’amico.
Vista nella sua giusta luce la situazione di
correità, è risultata chiara alla Corte la minore responsabilità della AC 2 per
rapporto al correo.
Tuttavia, dal profilo soggettivo la Corte ha
valutato in modo estremamente negativo la ricaduta dell’accusata nel medesimo
reato per il quale era già stata condannata da una Corte delle Assise criminali
meno di 4 anni prima della ripresa dei traffici, ed era stata condizionalmente
liberata, dopo espiazione della pena, da solo poco più di 3 anni. Infatti, pur
con tutta la comprensione per le ridotte capacità intellettive, la debolezza di
carattere e per la dignità patologica attribuita dal perito ai suoi consumi di
cocaina, La Corte ritiene che il chiaro messaggio costituito da una condanna a
3.
anni e 6 mesi di reclusione da parte di un’Assise Criminale, e la conseguente
espiazione della sanzione, avrebbero dovuto essere circostanze tali da
incidersi indelebilmente anche nella memoria di un soggetto limitato come la AC
2, o comunque tali da esplicare effetto preventivo molto più a lungo di quanto
non sia avvenuto. Pertanto, a mente della Corte la subitanea ricaduta della AC
2.
è solo parzialmente scusabile con i suoi deficit e con la debolezza di
carattere, ma è invece anche da intendere come espressione di egoismo,
disprezzo per le norme, incapacità di rispettare le leggi, ossia
irriducibilità, ciò che meglio si espliciterà discorrendo della prognosi per il
futuro. La dipendenza dalla cocaina, inoltre, va ulteriormente relativizzata
nella sua valenza di motivo a delinquere, essendo data la situazione in cui la AC
2.
non aveva particolari problemi economici, potendo contare sulle entrate date
dalla pensione del marito e dai proventi (vantati in aula come lauti) della
prostituzione, praticata in Ticino e a Zurigo. Pertanto, se la AC 2 ha potuto
spedire fr. 35'000.- a S. Domingo alla famiglia nel 2005 e nel 2006, significa
che essa avrebbe potuto disporre anche del denaro necessario a pagare i 500
grammi di cocaina che ha consumato, senza necessità di partecipare ai traffici
del compagno (al quale avrebbe semmai potuto rubare la cocaina per il proprio
consumo).
E sempre in tema dei motivi a delinquere della AC
2, la Corte ha altresì ritenuto di dovere rifiutare recisamente il teorema
difensivo in virtù del quale essa sarebbe ricaduta nella delinquenza per il
motivo della latitanza dello Stato nell’esecuzione della misura ambulatoriale
ordinata con la sentenza del 2000. Che siffatta misura sia stata eseguita poco
e male, e non per colpa di chi doveva sottostarvi, è un dato di fatto (cfr.
plico AI 178, 186, oltre che la perizia del dott. Calanchini, AI 173, pag. 10),
è però anche vero che siffatta misura era destinata a durare solamente periodo
di prova, e che durante periodo di prova la AC 2 non ha comunque delinquito.
Vero appare semmai, dovendo essere individuata
una causa scatenante, come la AC 2 una volta di più abbia voluto legarsi
all'uomo sbagliato, cosa che non può però essere addebitata ad altri che non a
sè stessa.
Tolta la scemata imputabilità di grado medio, che
comporta il dimezzamento della pena di base, la AC 2 non può vantare altre
circostanze attenuati. Essa non ha fornito alcuna collaborazione agli
inquirenti e non è nemmeno confessa. Non ha subito un carcere preventivo
particolarmente lungo, ed in aula ha tenuto un atteggiamento tra il reticente e
lo strafottente che non le è valso di certo le simpatie della Corte.
Nel complesso, pur riducendo anche sensibilmente
la pena di base rispetto agli oltre 6 anni comminati al correo (responsabile
peraltro anche di reati commessi singolarmente più pesanti di quelli della AC 2),
ma dovendo poi questa pena essere aumentata per effetto di circostanze
soggettive pesantemente negative, ben peggiori di quelle del correo
(incensurato e collaborante), la pena base per lei va ad attestarsi sui 5 anni,
dal che, tenuto debito conto della scemata imputabilità, una pena detentiva a
suo carico di 2 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.
33.
Una pena di questa entità può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 CP), ciò che impone alla
Corte di determinarsi in proposito, formulando in particolare una prognosi al
riguardo della futura condotta dell’accusata.
Il primo rilievo della Corte è quello del fatto
che la AC 2, in conseguenza del suo predetto grave precedente penale, deve
soggiacere ad una valutazione della prognosi più rigorosa, valendo per lei
l’art. 42 cpv. 2 CP, in forza del quale l’autore che negli ultimi 5 anni prima
del reato è già stato condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi,
sospesa o meno, può beneficiare della sospensione condizionale soltanto “in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli”. Si tratta, a non
averne dubbi, di un miglioramento rispetto al diritto previgente, sotto la cui
egida una sospensione condizionale non sarebbe per lei nemmeno entrata in linea
di conto, sia per la mancanza dei presupposti oggettivi, oltre che naturalmente
per la durata eccessiva della pena da sospendere.
In ogni caso, la Corte non ha avuto dubbi nel
ritenere che per la AC 2 siffatte circostanze particolarmente favorevoli non
sussistono in alcun modo.
La di lei debolezza di carattere (oppure la sua
irriducibilità, in un’accezione meno favorevole) è infatti tangibile, e
l’elevato rischio di ricadute in nuovi episodi di criminalità legati alla
cocaina è attestato dallo stesso perito giudiziario (cubo 1, classificatore
atti istruttori 3, AI 173), che in proposito ha testualmente dichiarato che
(pag. 12):
“
La probabilità di commettere nuovi reati, del
tipo di quelli già commessi, è da considerare elevata. La peritanda, infatti, a
causa delle descritte compromissioni del suo comportamento mentale, è
scarsamente educabile e presenta ridotte capacità di imparare dall’esperienza e
di sviluppare un adeguato autocontrollo. In assenza di un efficace sostegno
psico-sociale, che comporti una sorveglianza regolare e un sostegno
psicologico, il rischio di recidiva, a medio termine, appare alto.”
Il perito ha altresì indicato quali dovrebbero
essere i termini di una presa a carico ambulatoriale della AC 2 atta a “limitare
sensibilmente, ma mai eliminare” (AI 173, pag. 13), il rischio di recidiva
(AI 173, pag. 13):
“
A parer mio, la situazione attuale della
peritanda non impone un trattamento stazionario (art. 59 o 60 CPS) e un
trattamento ambulatoriale potrebbe essere altrettanto efficace, a condizione
che venga effettuato “sine die” e che consista in un controllo regolare, a
frequenza elevata, della peritanda, che dovrebbe essere inserita in una rete di
sostegno comprendente diverse figure (psichiatra, psicologo, assistente sociale,
infermiere/a psichiatrico/a). Un simile intervento può essere effettuato dal
Servizio Psico-sociale o eventualmente (ma questa possibilità andrebbe
accuratamente discussa con i responsabili) con un ospedale di giorno della zona
di residenza della peritanda).”
A questi elementi di valutazione va soggiunto
come la AC 2 sia priva di particolari competenze professionali, non avendo
appreso altro lavoro che quello di ballerina, e pertanto, anche alla luce
dell’età e delle limitate risorse intellettive, abbia poche possibilità di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Non è pertanto azzardato
ipotizzare per lei la continuazione dell’attività di prostituta (fino a che
essa, tuttavia, sarà praticabile in ragione della sua età, che è oggi di quasi
47.
anni), ed in alternativa una futura presa a carico da parte dell’assistenza
sociale.
Il contesto sociale in cui era sinora inserita
l’accusata -prostitute e loro clienti, nonché la frequentazione di un fatuo
“ambiente latino”, ludico, se non apertamente criminogeno- non sembra propizio
ai fini di una risocializzazione. Non risulta però che essa conosca altri
ambienti, o che abbia gli interessi e le risorse socioculturali per inserirsi
in un contesto differente, sfavorita anche da una evidente (a dispetto del passaporto)
solo parziale integrazione nel tessuto sociale, del quale ha in effetti sinora
vissuto ai margini.
Essa è oggi aiutata dal fratello, presso il quale
alloggia, ma non è ragionevole pensare, svolgendo il discorso sulla prognosi,
di potere basare il proprio futuro sul sostegno del fratello, che ha una
propria famiglia. Sarebbe in primo luogo il marito a dovere rappresentare un
punto fermo nel futuro della AC 2, ma la sua età avanzata e soprattutto le sue
difficili condizione di salute permettono di escludere ragionevolmente che essa
potrà trovare sostegno nel marito. Quanto alle figlie, nate nel 1990 e 1996,
sarebbe concettualmente errato attendersi che siano loro a sostenere la madre,
dovendo piuttosto valere il contrario, ciò che però sino ad oggi è avvenuto
solo parzialmente.
34.
In queste circostanze, la Corte ritiene che non sussistano in alcun
caso per la AC 2 le condizioni particolarmente favorevoli esatte dall’art. 42
cpv. 2 CP, e che a ben vedere nemmeno si possa parlare per lei semplicemente di
una prognosi positiva, e questo anche tenuto conto delle indicazioni del perito
relative ad un particolare trattamento ambulatoriale.
Quello poc’anzi descritto, infatti, neppure è a
ben vedere un semplice trattamento ambulatoriale mirato alla cura della
tossicodipendenza, ma una vera e propria presa a carico sociale a 360°, in cui
-se la Corte ha correttamente recepito lo spirito dell’indicazione- la AC 2
verrebbe teoricamente assistita a tempo indefinito in ogni aspetto della sua
esistenza, dalla cura della dipendenza, all’organizzazione della sua vita
pratica, magari anche con la consegna a lei del denaro occorrente per il
soddisfacimento dei propri bisogni.
Ora, siffatta presa a carico multidisciplinare ed
illimitata, espressione di una società ideale e utopica, è in astratto
manifestamente atta a trattenere chiunque dal delinquere. Allo stesso modo,
potrebbe essere così sostenuta una prognosi favorevole per ogni recidivo, anche
non tossicodipendente, laddove gli venisse attribuita, a tempo indefinito, una
scorta di polizia chiamata a sorvegliarlo 24 ore al giorno.
Questa teorica possibilità di assicurare
l’astensione di ognuno, nulla ha però a che vedere con il tema della prognosi,
che va determinata sulla scorta delle risorse e della situazione dell’accusato,
senza computo di una situazione ideale creata da un massiccio intervento
esterno, che comunque, per volontà del legislatore, non può protrarsi a tempo
indeterminato (art. 63 cpv. 4 CP).
La AC 2 non è più un giovane virgulto che in tal
modo potrebbe essere indirizzato ed aiutato in una propria duratura
maturazione, ma è invece persona che da tempo ha fatto le proprie insindacabili
scelte di vita, per cui il discorso sulla prognosi deve anche in questi termini
condurre al risultato che non sussistono per lei le condizioni particolarmente
favorevoli di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, ragione per cui la pena emessa a suo
carico non può essere condizionalmente sospesa.
35.
Stabilito che l’esecuzione della pena detentiva della AC 2 non può
essere sospesa in virtù dei combinati art. 42 e 43 CP, nemmeno sulla scorta dei
benefici per la prognosi derivanti da un ipotetico trattamento ambulatoriale,
la Corte si è quindi chiesta se vi fosse motivo per ordinare un simile
trattamento e se l’esecuzione della pena non sospesa inflitta alla AC 2 non
debba essere sospesa ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 CP per consentire il
trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento.
Le due questioni sono connesse in maniera
inscindibile, perché dal punto di vista della AC 2 ciò che conta è, nell’esito,
di non dovere in questo modo espiare la pena, e non tanto di potere o meno
ricevere un trattamento ambulatoriale.
La Corte ha espresso la chiara volontà di non
sospendere la pena per fare eseguire un trattamento ambulatoriale, ritenendo
che la AC 2 per la sua grave colpa abbia ampiamente meritato di scontare la
pena detentiva inflittale, e che nelle circostanze date una sospensione della
pena in favore di un trattamento ambulatoriale costituirebbe un ingiustificato
privilegio concesso ad una recidiva specifica, lesivo della parità di
trattamento nei confronti di tutti i consumatori di stupefacenti che in
condizioni analoghe, o anche più favorevoli, hanno regolarmente scontato la
loro pena.
Pertanto, laddove l’art. 63 cpv. 1 e 2 CP sembra
lasciare al giudice facoltà di apprezzamento e non invece imporgli un obbligo,
stabilendo che egli “può” ordinare il trattamento e sospendere l’esecuzione
della pena detentiva, la Corte ha inteso determinarsi a sfavore dell’imputata avuto
riguardo alla gravità della sua colpa, e ritenendo che la soluzione contraria
costituirebbe per lei un immeritato vantaggio, ovvero, da un certo punto di
vista, una scappatoia che le eviterebbe il carcere. Detto in termini giuridici,
si è ritenuto lesivo del principio della proporzionalità sospendere una pena
detentiva di lunga durata in favore di un provvedimento ambulatoriale assai
poco incisivo dal profilo della privazione della libertà, e quindi nell’ottica
sanzionatoria. Che detto principio debba valere in quest’ambito appare
indiscusso, atteso che esso è solitamente invocato, in segno opposto, allorché
un trattamento stazionario grava sul condannato per il motivo che esso risulta
più lungo della pena detentiva non sospesa inflitta a suo carico.
Ciò posto, la Corte ha comunque rilevato anche i
limiti del provvedimento auspicato dal profilo della
riduzione del rischio di recidiva. L’esperto ha infatti chiaramente indicato
che lo stesso è elevato nel caso della AC 2, e che vi si può porre
validamente un limite solo con una presa a carico a tempo indeterminato (AI
173, pag. 13: “sine die”), ciò che però non è auspicabile e nemmeno
possibile in caso di trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, avendo lo stesso
per legge una durata massima non prorogabile di 5 anni (art. 63 cpv. 4 e art.
63a cpv. 2 lett. c CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,
ed. 2006, §10, n. 32, pag. 324). In definitiva, si avrebbe perciò che nel caso
dell’accusata il trattamento ambulatoriale potrebbe a ben vedere solo differire,
per la durata della sua esecuzione, ma non eliminare o ridurre il rischio di
recidiva, ciò che rende discutibile l’opportunità stessa della sua pronuncia.
36.
Stabilita la volontà della Corte di non privilegiare la AC 2 con una
sospensione della pena detentiva in favore dell’esecuzione di misure
ambulatoriali, essa nemmeno ha pronunciato siffatto trattamento, ciò che
comunque avviene senza pregiudizio per l’imputata.
Pur tralasciando di considerare come essa in
passato bene si sia adeguata alle carenze del trattamento pronunciato in suo
favore, non rivendicandone (come avrebbe potuto) la corretta esecuzione, la
Corte rileva che essa avrà in ogni caso la possibilità di chiedere siffatto
trattamento durante l’espiazione della pena, così come potrà in seguito instare
per essere messa al beneficio della rete di assistenza sociale di cui sembra
necessitare, anche senza necessità che il principio del suo bisogno
d’assistenza sociale sia contemplato dal dispositivo di questo giudizio.
37.
La Corte ha quindi disposto la confisca de la distruzione dello
stupefacente sequestrato, oltre che la confisca degli altri strumenti di reato,
indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrando gli altri oggetti sequestrati in
favore degli aventi diritto.
Sull’importo di Euro
3'500.- sequestrato alla AC 2 (che a ben vedere doveva essere confiscato, in
quanto con ogni probabilità provento della vendita di un Rolex appartenuto a __________
e da questi ceduto in pegno alla AC 2 per il pagamento di una partita di
stupefacente: cfr. i verbali 7 marzo 2007 __________, all. 13.03 RPG, pag. 1 e
2, 29 maggio 2007 della AC 2, all. 3.14 RPG, pag. 18, in cui nega di conoscere il __________ e 14 giugno 2007 della AC 2, all. 3.15 RPG, pag. 3 in
cui essa ammette che il denaro proviene dalla vendita di un Rolex, il cui
possesso da parte sua non è altrimenti spiegato o spiegabile) è mantenuto il
sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle tasse e spese di
giustizia.
38.
AC 3 è condannato al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 1'000.-
e delle spese relative al suo incarto.
La AC 2 e AC 1 sono condannati in solido al
pagamento di una tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese relative al
loro incarto, ritenuto che le spese della perizia giudiziaria sono a carico
della sola AC 2.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente
ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.6, 2 mentre che in modo parzialmente
affermativo al n. 1.1.1,
B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1.2, 1.1.1.3,
3, 4, 5 mentre che in modo parzialmente affermativo al n. 1.1.1,
C. per AC 3 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1, 1.1.2, 2, 3
mentre che in modo parzialmente affermativo ai n. 1.2.2, 1.2.3,
visti gli art. 12,
19, 22, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 56, 63, 69, 70, 123 cifra 2
cpv. 1, 125, 199, 305bis cifra 1 CP;
19.
cifra 1 e 2, 19a LFStup;
23.
cpv. 1 LDDS;
90.
cifra 1, 91 cpv. 2, 95 cifra 1, 93
cifra 2 LCStr;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone, e siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un
guadagno considerevole,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ ed
in altre località imprecisate, dal 2004 al 24 ottobre 2006,
agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
1.1.1
venduto circa 2 chili di cocaina;
1.1.2
offerto 60 grammi di cocaina;
1.1.3
acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di
cocaina;
1.1.4
detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da
26.
% a 53.2 %) destinati alla vendita;
1.1.5
fatto atti preparatori per il trasporto e l’importazione in
Svizzera dal __________ di ca. 1 chilo di cocaina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ ed
in altre località imprecisate,
tra il 6
novembre 2004 ed il 24 ottobre 2006,
consumato circa
15.
grammi di cocaina;
1.3
lesioni semplici aggravate
siccome
commesse usando un oggetto pericoloso,
per avere, a
__________, il 21 ottobre 2006,
usando un
coltello, ferito alla coscia PL 1;
1.4
infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli
stranieri
per essere,
tra agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,
ripetutamente entrato illegalmente in
Svizzera e per aver soggiornato illegalmente a __________ presso AC 2;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC
2.
è autrice colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, in
correità con terzi, senza essere autorizzata,
a __________,
ed in altre località imprecisate,
dal 2004 al 24
ottobre 2006,
2.1.1
venduto circa 2 chili di cocaina;
2.1.2
offerto 60 grammi di cocaina;
2.1.3
acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di
cocaina;
2.1.4
detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da
26.
% a 53.20%) destinati alla vendita;
2.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________ ed
in altre località imprecisate,
tra il 6
novembre 2004 ed il 22 giugno 2007,
consumato
almeno 500 grammi di cocaina;
2.3
infrazione
alle norme sulla circolazione
per avere,
a __________,
il 5 agosto 2006,
infranto le norme della circolazione stradale omettendo di rispettare il divieto di percorrere una
superficie tratteggiata e bordata;
2.4
guida
in stato di inattitudine
per avere, a __________
il 5 agosto 2006,
condotto il
veicolo OPEL TI in stato di spossatezza;
2.5
circolazione
senza licenza di condurre o nonostante la revoca
per avere,
tra __________
nonché nel __________,
il 5 agosto ed
il 23 ottobre 2006,
condotto le
vetture Opel TI e Smart TI
senza essere
titolare della richiesta licenza di condurre;
2.6
circolazione
alla guida di un veicolo difettoso
per avere, a __________,
il 5 agosto 2006,
condotto il
veicolo Opel TI sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato;
2.7
esercizio
illecito della prostituzione
per avere,
a __________ e
in altre imprecisate località,
da agosto 2004
al 24 ottobre 2006,
esercitato la
prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale;
2.8
infrazione
alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere,
a __________,
tra l’agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,
favorito il
soggiorno illegale di AC 1;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
3.
AC
3.
è autore colpevole di:
3.1
lesioni
semplici aggravate
siccome commesse usando un oggetto pericoloso,
per avere, a __________,
il 31 luglio 2006,
con un coltello
ferito ad un ginocchio __________;
3.2
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
dal 12
settembre 2005 al 3 novembre 2006,
agendo sia
singolarmente che in correità con terzi,
3.2.1
importato 1’008 grammi di cocaina (grado di purezza tra 80%
e 82%);
3.2.2
venduto circa 1’700 grammi di cocaina;
3.2.3
fatto atti preparatori per l’importazione in Svizzera ed in
Italia dal Venezuela di almeno 3 chili di cocaina;
3.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e
altre imprecisate località,
dal 12
settembre 2005 al 3 novembre 2006,
consumato un
imprecisato quantitativo di marijuana ed un esiguo quantitativo di cocaina;
3.4
riciclaggio
di denaro
per avere, a __________,
il 6 marzo 2006,
compiuto atti
suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la
confisca di Euro 1000, somma che sapeva essere provento del traffico di
stupefacenti;
3.5
soggiorno
illegale
per avere, a __________,
dal 12
settembre 2005 fino ad agosto 2006,
soggiornato
illegalmente in Svizzera;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
4.
Di
conseguenza,
4.1
AC 1, avendo agito in parte in stato di lieve scemata
imputabilità, è condannato:
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2
AC 2, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado
medio, è condannata:
alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
4.3
AC 3, avendo agito in parte da minorenne, è condannato:
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
5.
È ordinata la confisca e la
distruzione di un involucro con grammi 26.89 di cocaina e di 4 involucri con
grammi 471,37 di cocaina, nonché la confisca di 1 pesola elettronica, di 1
coltello da cucina marca Kaiserbach e di 3 coltelli prelevati per comparazione
di 1 sacco di immondizia in plastica nera
rotto, 1 rotolo di scotch marrone, di 1 rotolo di sacchi per l’immondizia di
colore nero, di1 sacco per l’immondizia di colore grigio, di 1
confezione/tubetto Supradyn avvolto con scotch marrone, di 1 telefono cellulare
Motorola con scheda Orange, di 1 telefono cellulare Siemens senza tessera, di 1
telefono cellulare Motorola Razr senza tessera, di 1 telefono cellulare
Motorola grigio senza tessera e batteria, di 1 telefono cellulare Sharp GX30
senza tessera, di 1 telefono cellulare Nokia N90 senza tessera ma con batteria
e custodia, di documentazione cartacea varia con annotazioni diverse, di
biglietti da visita/tessere, agenda telefonica 1995, 1999, 2000, 2003, 2005, di
un’agenda telefonica rossa con biglietti da visita e materiale cartaceo, di un
agenda telefonica/quadernetto blu, di un’agenda telefonica Pierrot, di un’agenda
a nome __________, di un’agenda
telefonica System nera/marrone, di una carta Smart Cart colore bianco senza
indicazioni, di una carta EthniCity (E-card) Western Union, di una custodia per
bilancino digitale, di uno zainetto Pikachu, di una cannuccia usata per il
consumo di cocaina, di una pipa ad acqua, di un cucchiaio con residui di
stupefacenti, di 1 telefono cellulare Motorola con scheda Orange, di 1 telefono
cellulare Samsung con scheda Vodafone e di materiale cartaceo, (menzionati
negli atti d’accusa AC 1/AC 2 e AC 3), mentre che gli altri oggetti sono
dissequestrati in favore degli aventi diritto.
6.
E’ mantenuto il sequestro
conservativo sull’importo di Euro 3500 sequestrato ad AC 2 a garanzia del
pagamento delle tasse e spese di giustizia.
7.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono messe a carico
dei condannati nel seguente modo: a carico di AC 3 fr. 1000.- e le spese per il
suo incarto; a carico di AC 1 e di AC 2, in solido, fr. 2000.- oltre le spese
del loro incarto. I costi della perizia psichiatrica sono posti a carico della
sola AC 2.
8.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per
cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al
Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro
venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 11'652.50
Perizia fr. 5'341.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 20'093.50
============
Distinta
spese a carico di AC 3
Tassa di
giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 4'000.-
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.30
fr. 5'033.30
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'826.25
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 4'859.60
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'826.25
Perizia fr. 5'341.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 10'200.60
============
Intimazione a:
“
terzi implicati
1.
PL 1
2.
AS 1
3.
AS 2
4.
AS 3
5.
AS 4
6.
AS 5
7.
AS 6
8.
AS 7
9.
GI 1
10.
GI 2
11.
IE 1
12.
PE 1
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster