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Decisione

72.2007.102

Infrazione aggravata LFSTUP (venduto ca. 2kg e trasportato 725gr di cocaina, fatto atti preparatori per importazione di 1kg cocaina; venduto 1,7kg, importato 1kg e fatto atti preparatori per importazi

8 novembre 2007Italiano121 min

Source ti.ch

Fatti

i due una discussione poi sfociata in litigio,

recuperando in

cucina un coltello,

ritornando

quindi nella stanza da letto,

colpito PL 1

alla coscia posteriore sinistra, provocandogli le lesioni attestate dal

certificato medico di data 24 ottobre 2006 dell’Ospedale __________;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

123 cifra 2 cpv. 1 CP

5. infrazione

alla LF concernente alla dimora e il domicilio degli stranieri

per essere

nel

periodo agosto 2006 sino al 21 ottobre 2006,

ripetutamente

entrato illegalmente in Svizzera siccome privo di validi documenti di

legittimazione (passaporto), nonché, sino al 24 ottobre 2006, sebbene in modo

discontinuo, soggiornato illegalmente a __________, presso l’appartamento di AC

2;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

23 cpv. 1 LDDS

C) AC

2, singolarmente

6.

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per

avere

a

__________ e in altre imprecisate località,

nel periodo

agosto 2004 sino al 22 giugno 2007 (tranne il periodo di carcerazione

preventiva),

senza essere autorizzata

consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 500 grammi;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

19a LS

7. infrazione

alle norme della circolazione

per avere

in data 5 agosto 2006,

a __________ sull’autostrada A in direzione di __________,

alla guida del veicolo OPEL targata TI infranto le norme della circolazione stradale e segnatamente omesso di rispettare il divieto di

percorrere una superficie tratteggiata e bordata;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

90 cifra 1 LCStr

8.

guida in stato di inattitudine

per avere

in data 5 agosto 2006,

a __________, sull’autostrada A in direzione di __________,

condotto il veicolo OPEL targato TI in stato di spossatezza;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art.

91 cpv. 2 LCStr (art. 90 cifra 2 vLCStr)

9.

circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca

per avere

ripetutamente condotto un veicolo a motore senza essere titolare della

richiesta licenza di condurre, in particolare:

·

in data 5.08.2006, sulla tratta __________

condotto il veicolo OPEL targato TI

·

in data 23.10.2006, su diverse tratte nel __________

condotto il veicolo SMART targato TI;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di luogo e tempo

reato previsto art 95 cifra 1 LCStr

10.

circolazione alla guida di un veicolo difettoso

per avere

in data 5 agosto 2006,

a __________, sull’autostrada A in direzione di __________,

condotto il veicolo OPEL targato TI 1 sapendo che il parabrezza

dello stesso era danneggiato;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

93 cifra 2 LCStr

11.

esercizio illecito della prostituzione

per avere

a __________ e altre imprecisate località,

da agosto 2004 al 24 ottobre 2006,

adescando previamente il cliente sulla pubblica via e in esercizi

pubblici, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

199 CP

12. infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere

a __________,

nel periodo agosto 2004 – 24 ottobre 2006,

ospitando AC 1 presso il suo appartamento in via __________, pur

sapendolo privo di validi documenti, favorito il di lui soggiorno illegale

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di luogo e tempo

reato previsto art

23 cpv. 1 LDDS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 100/2007 del 20 agosto 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Inoltre

AC

3

è prevenuto colpevole di:

1. lesioni semplici aggravate

siccome

inferte utilizzando un oggetto pericoloso,

per avere

il 31 luglio 2006, verso le ore 02:00,

a __________, all’esterno della discoteca __________, nell’ambito di

un’aggressione alla quale stava prendendo parte con __________, con un coltello

ferito ad un ginocchio __________ procurandogli la lesione descritta nel

certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ del 31.07.2006;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto art. art.

123 cifra 2 cpv. 1 CP

Considerandi

2.

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che

sapeva o doveva sapere essere in grado di mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

per avere

dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006,

a __________, senza essere autorizzato,

in parte in correità con terze persone,

importato, acquistato, detenuto, trasportato, confezionato e

venduto, complessivamente almeno grammi 2'821 di cocaina, con grado di purezza

solo in parte conosciuto, nonché effettuato atti preparatori per l’importazione

in Svizzera e in Italia di 3-4 kg di cocaina,

e

meglio:

2.1

in data 5/6 ottobre 2005, in __________, in correità con __________

(organizzatore in __________), __________ (corriere fra la __________ e la Svizzera) e __________ (referente per il corriere e destinatario della sostanza), importato 1'008 grammi di cocaina con grado

di purezza pari all’80/82%, sostanza destinata ad essere venduta nella misura

di 50 grammi a AC 1 e il rimanente a tale non meglio identificato “__________”,

negozio non concretizzatosi ritenuto l’arresto in data 6 ottobre 2005 del

corriere all’aeroporto di __________,

2.2

fra marzo 2006 e agosto 2006 a __________, venduto a AC 1 e __________ 1'350 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sostanza da

questi ultimi poi trasportata in Ticino e immessa nel mercato locale dello

stupefacente,

2.3

nel corso dei mesi di agosto e settembre 2006, a __________, in 3 diverse circostanze, verosimilmente in un’occasione consegnandola a AC 2 e a

__________, venduto a AC 1 300 grammi di cocaina (grado di purezza

sconosciuto), sostanza poi immessa nel mercato locale dello stupefacente,

2.4

nel corso dell’agosto 2006, a __________, venduto a AC 2 45 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

2.5

in data 3 novembre 2006, a __________, venduto ad una donna italiana non meglio identificata 3 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

2.6

nel corso dei mesi settembre e ottobre 2006, a __________, venduto al minore __________ (21.12.1990) 65 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

2.7

nel corso dei mesi marzo 2006 e agosto 2006 a __________, venduto a diversi consumatori ca. 50 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

sostanza previamente acquistata a __________ da

non meglio identificato "__________" e a __________ da non meglio

identificato "__________";

2.8

fatto atti preparatori per

importare, nel corso del mese di settembre 2006, dal __________, agendo in

correità di __________ (corriere), con AC 1 (destinatario in Ticino della

sostanza) e con non meglio identificato "__________" residente a __________

(organizzatore), 1 kg di cocaina in Svizzera/Ticino e 2-3 kg di cocaina in Italia,

e meglio

anticipando la somma di 5'000 euro, denaro in parte ricevuto da AC 1,

contattando su indicazione di AC 1, il

corriere __________,

prospettando a quest’ultimo una ricompensa di euro 12'000 per il

trasporto,

presentandolo al correo __________ a __________ per il suo assenso,

prenotandogli e pagandogli il biglietto d’aereo,

fornendogli completo a giacca per il viaggio nonché euro 500 per le

spese,

impartendogli le direttive e dandogli le informazioni sul viaggio e

il trasporto,

pagandogli una stanza d’albergo a __________ la notte precedente la

partenza,

accompagnandolo dall’albergo all’aeroporto di __________, facendosi

consegnare il telefono cellulare sul quale farsi chiamare,

mantenendo i contatti con i fornitori venezuelani e con il corriere in

__________,

inviando tramite __________, nel mese di novembre 2006 ulteriori

1'000 USD a saldo del prezzo della merce, malgrado il negozio non si fosse in

precedenza concretizzato ritenuto il ritardo dei fornitori nel procedere alla

consegna dello stupefacente e la decisione del corriere di rientrare senza

droga,

preso

le concrete e sufficienti disposizioni e misure

organizzative

per importare in Italia 2-3 kg e in Svizzera 1 kg di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze

di tempo e luogo

reato previsto art. 19 cifra 1 e 2 LStup

3.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, dal 12 settembre 2005 al 3 novembre 2006, senza essere

autorizzato, a __________ e altre imprecisate località, giornalmente consumato

della marijuana per un quantitativo imprecisato rispettivamente in poche

occasioni, tramite fumata, un esiguo quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo

reato previsto art. 19a LStup

4.

riciclaggio di denaro

per avere

a __________,

il 6 marzo 2006,

compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere dalle circostanze

che provenivano da un crimine,

e meglio

per avere, per il tramite dell’ufficio __________, presso la stazione FFS, inviato la somma di euro 1'000 (pari a fr. 1'628.58) a __________, suo correo

nell’importazione in Svizzera di cocaina proveniente segnatamente dalla __________,

sapendo che si trattava di provento della vendita di sostanza stupefacente;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto art.

305bis CP

5.

soggiorno illegale

per avere

dal 12 settembre 2005 fino al mese di agosto 2006,

a __________,

soggiornato illegalmente in Svizzera siccome privo del necessario

permesso di dimora rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto art.

23.

cpv. 1 LDDS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 102/2007 del 27 agosto 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore

pubblico.

§ L'accusato AC 1 assistito

dal difensore di fiducia (GP) avv. AC 2 assistita dal difensore di

fiducia (GP) avv. DF 2.

§ L'accusato AC 3 assistito

dal difensore di fiducia (GP) avv. __________.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

- martedì 6 novembre 2007 dalle ore 9:35 alle ore 17:15

mercoledì 7 novembre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 16:50

giovedì 8 novembre 2007 dalle ore 9:30 alle ore 18:20

Martedì 6 novembre 2007

D’accordo la difesa l’imputazione di cui

al punto 5 AA AC 1/ AC 2 viene corretto nel senso che l’imputazione concerne il

periodo agosto 2004, e non l’agosto 2006, sino al 21 ottobre 2006.

Mercoledì 7 novembre 2007

Il PP rettifica l’accusa di cui al punto

2.2

AA AC 3 in 1'250 grammi.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

inizia preannunciando le sue richieste di pena per gli accusati oggi a

giudizio. Postula, confermati integralmente gli atti d’accusa in esame, la

condanna ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi per AC 3, di 6 anni per AC 1

e di 3 anni e 9 mesi per AC 2.

L’accusa ricorda come si è arrivati

all’identificazione dei qui accusati e le circostanze che hanno poi portato al

loro arresto. Sottolinea le importanti dimensioni del traffico gestito dagli

imputati e mette in risalto le diramazioni internazionali dello stesso.

Menziona l’intercettazione e l’arresto del corriere __________ proveniente

dalla __________ con ben un chilo di cocaina pura all’80%. Arresto poi seguito

da quello di un altro corriere in Italia.

Il PP inizia analizzando i due fatti di sangue

imputati a AC 3 e AC 1, entrambi sostanzialmente ammessi dagli accusati, e ne

sottolinea la gravità. A mente del procuratore essi non possono beneficare di

alcuna attenuante; AC 3 era per sua stessa ammissione lucido mentre che non vi

è prova dell’ebrietà di AC 1.

L’accusa ricostruisce l’imputazione di

importazione di 1008 grammi di cocaina a carico del AC 3, anch’essa ammessa.

Tratta quindi nel dettaglio le imputazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3 AA AC 3;

l’accusa mette in dubbio la credibilità del AC 3 e spiega perché su questi

punti ci si è attenuti alla versione fornita da AC 1; sottolinea poi

l’atteggiamento processuale non collaborativo di AC 3 e la sua tendenza ad

ammettere solo quanto contestatogli dagli inquirenti. Osserva come i punti 2.4,

2.5

e 2.6 AA AC 3 siano ammessi. Analizza nel dettaglio il punto 2.8 AA e

spiega perché AC 3 debba essere considerato autore di atti preparatori per

l’importazione di 3-4 chili di cocaina. In conclusione egli deve pertanto rispondere della vendite e dell’importazione di circa 2’721 grammi di cocaina oltre che dei

precitati atti preparatori. A suo carico pure le altre imputazioni dell’atto

d’accusa.

Il PP esamina le imputazioni di cui al punto 1 AA

a carico de AC 1. Osserva come il quantitativo offerto sia leggermente

superiore ai 60 grammi indicati al punto 1.2 AA AC 1/AC 2. In relazione al

punto 1.4 rinvia alle dichiarazioni del De la Cruz il quale afferma che lo

zainetto era portato dalla AC 2.

L’accusa analizza nel dettaglio la questione

della correità tra AC 2 e AC 1. A suo dire i due hanno agito quali correi per

tutto il periodo anche se AC 1 ha avuto un ruolo importante. Il PP elenca gli

elementi a supporto della correità: i due erano una coppia, AC 2 sapeva che AC

1.

vendeva cocaina, AC 1 viveva a casa di AC 2, come confermato da vari

acquirenti l’appartamento di AC 2 fungeva da deposito per la cocaina (vedi

anche dichiarazioni di __________), AC 2 invitava poi i suo amici a consumare a

casa sua. Le trasferte a __________ sono state fatte con l’auto di AC 2 e pure

lei ha partecipato a più trasferte. Molto clienti della coppia per la cocaina

erano anche stati clienti della prostituzione della AC 2, come ad esempio il __________.

Una parte dei clienti per la droga erano colleghe della AC 2, come ad esempio

la __________. L’accusa pone poi l’accento sull’alto numero di contatti coi

clienti della droga tramite l’utenza telefonica in uso alla AC 2. La droga era

in possesso di entrambi ed entrambi attingevano alla scorta nell’interesse

della coppia. A dire del procuratore i due condividevano lo stesso disegno

criminoso, quantomeno nel suo complesso, dal che la correità.

Spiega perché oltre all’aggravante del

quantitativo ritiene data per AC 2 e AC 1 anche l’aggravante del mestiere.

Analizza poi le altre imputazioni a carico degli imputati.

Sottolinea la gravità dei reati commessi, anche

se dà atto che si tratta in parte di reati d’ambiente. Tutti hanno agito per

mero scopo di lucro e in modo reiterato. Riconosce però che essi hanno venduto

ad un numero limitato di clienti.

Dal punto di vista soggettivo sottolinea a favore

del AC 1 la collaborazione da lui fornita. A favore del AC 3 menziona la sua

confessione, la sua incensuratezza e la sua minore età all’epoca dei primi

fatti; malgrado sussistano dubbi sulla sua identità e sulla sua età, il PP

ammette che non è stato possibile provare che egli fosse maggiorenne. Desolante

invece a dire dell’accusa la situazione della AC 2 che ha già dei precedenti,

uno dei quali specifico. Preoccupa poi l’alto rischio di recidiva accertato

anche dal perito. Dà atto della scemata imputabilità attestata nella perizia,

ciò che comporta una riduzione di 1/2 della pena base da infliggere alla AC 2,

pena base che il PP stima in circa 5 anni ma che tenuto conto delle circostanze

sfavorevoli andrebbe aggravata sino a 6 anni e 6 mesi. Ciò detto egli ritiene

equa una pena di 3 anni e 9 mesi.

La prognosi per la AC 2 è negativa, ragion per

cui si oppone alla concessione della sospensione condizionale. Ricorda inoltre

come una sua carcerazione non impedirà la sua presa a carico da parte dei

servizi preposti. Per i coimputati ribadisce le richieste di pena proposte in

ingresso di rispettivamente 6 anni e 6 mesi per AC 3 e di 6 anni per AC 1; postula

altresì la condanna ad una multa di fr. 200.- per AC 3 e AC 1 e di fr. 500.-

per la AC 2.

Da ultimo conclude chiedendo la confisca di tutto

quanto sequestrato ad eccezione di quanto indicato in giallo nell’elenco da lui

prodotto (doc. dib. 4).

§ L'avv. __________, difensore di AC 3, il quale pone in

risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato.

Ricorda le ragioni del suo arrivo in Svizzera e nega che egli sia un

personaggio pericoloso anzi, a suo dire, le circostanze dimostrano che è alle

prime armi. Ricorda che egli è reo confesso ed incensurato.

Analizza il punto 1 AA e ne chiede la derubrica

in lesioni colpose ex art. 125 CP, subordinatamente in tentate lesioni semplici

aggravate.

Passa poi ai punti 2.1 e 2.8 AA; riconosce che il

reato c’e stato, osserva però che lo stupefacente non è andato sul mercato.

Ricorda che al momento del primo episodio AC 3 era minorenne; egli ha agito

spinto da un terzo, non era lui il vero organizzatore. Relativizza il suo ruolo

nei due episodi citati e sottolinea l’imperizia del suo assistito.

Il relazione al punto 2.3 AA ribadisce la tesi

del suo cliente della vendita di 100 grammi oltre a 100 grammi di sostanza da

taglio. Non vi sono motivi per cui AC 3 dovrebbe mentire.

Il difensore analizza la colpa del suo cliente

che non reputa eccessivamente grave. Egli chiede che venga data un’altra chance

al suo assistito. La sua giovane età gli permette di emendarsi. Alla luce di

tutto quanto precede il difensore conclude chiedendo per il suo cliente una

pena massima di 3 anni.

§ L'avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale pone l’accento

sul fatto che il suo assistito è sostanzialmente reo confesso ed ha collaborato

in modo importante con gli inquirenti. Le correzioni effettuate dal suo cliente

in aula non vanno lette come ritrattazioni o come un tentativo di sminuire le

proprie colpe ma come imprecisioni dovute alla disorganizzazione del traffico

messo in atto. In relazione al punto 2.1 AA nega la volontà del suo assistito

di partecipare a questa importazione. AC 1 ha fornito unicamente dei soldi

senza sapere nulla della provenienza della droga. Ricorda poi che AC 3, per sua

stessa ammissione, non ha mai avuto l’intenzione di consegnare la sostanza al AC

1.

In relazione al reato di cui al punto 4 AA riconosce

che lo stesso è ammesso; sottolinea però lo stato gravemente alterato del suo

assistito in quel frangente, per cui chiede l’applicazione di una scemata

imputabilità di grado medio – grave.

Il difensore contesta i reati di cui al punto 2.1

AA e 2.2 AA sia per il ruolo marginale del AC 1 sia per la sua inconsapevolezza

di partecipare ad una operazione di tale entità. Nega poi vi fosse un progetto

criminoso comune; lo stesso AC 3 ha ammesso di non aver informato AC 1 del

piano.

Il difensore si china quindi sulla colpa, che

ridimensiona, del suo assistito. Osserva che egli non è uno spacciatore da

strada ed ha consegnato la droga ad un numero limitato di clienti, l’aggravante

dell’agire per mestiere va pertanto debitamente relativizzata. Sottolinea la

collaborazione fornita dal suo assistito e chiede quindi una riduzione da un

1/5 ad 1/3 della pena base. Ricorda poi la lunga carcerazione preventiva

scontata.

Tutto questo considerato conclude chiedendo

l’assoluzione dai punti 2.1 e 2.2 AA ed il riconoscimento di una scemata

imputabilità in relazione al punto 4 AA. Il difensore postula una massiccia

riduzione della pena proposta dall’accusa e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

§ L'avv. DF 2, difensore di AC 2, il quale pone in risalto

la personalità, la figura e la vita anteriore disordinata della sua

patrocinata. Menziona la perizia del perito PE 1 e pone l’accento sulla scemata

imputabilità riconosciuta alla AC 2 nella stessa.

Entra nel merito dell’atto d’accusa e contesta la

correità tra AC 1 e la sua cliente. AC 1 ha sempre negato questo fatto come

pure la AC 2. La AC 2 non aveva le capacità intellettive per poter gestire un

simile traffico e proprio per questa sua situazione non era difficile per il AC

1.

tenerla all’oscuro dei suoi affari. Egli non l’ha informata anche perché

sapeva che era inaffidabile. Non è stata la AC 2 ad acquistare la droga, a

pagarla e ad organizzare il traffico. Le modeste vendite effettuate dalla

stessa, 100 grammi al __________ e 50 grammi alla __________, comprovano il suo

ruolo secondario così come pure la droga da lei offerta, stimata in circa 40

grammi.

Il difensore pone l’accento sulle lacune che

hanno caratterizzato la misura terapeutiche ordinata nel 2000; queste

inadempienze non possono essere fatte ora ricadere sull’accusata. Una misura

meglio strutturata, come quella che potrebbe venir messa in atto oggi,

permetterebbe invece, come attestato dal perito, di recuperare la AC 2 e di

ridurre il rischio di recidiva.

Ribadisce inoltre che i soldi inviati all’estero

sono frutto della sua attività di prostituta e non del traffico di droga.

Conclude pertanto chiedendo una sensibile

riduzione della pena proposta, da porsi al beneficio della sospensione

condizionale. Chiede pure che venga ordinata una misura ambulatoriale ex art.

63.

CP. Nell’ipotesi della condanna ad una pena detentiva da espiare il

difensore chiede che venga ordinata una misura terapeutica e che la pena venga

contestualmente sospesa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

a __________ ed

in altre località imprecisate,

dal 2004 al 24

ottobre 2006,

agendo sia

singolarmente che in correità con terzi, realizzando una cifra d’affari

dichiarata di fr. 161'100.- ed un guadagno di fr. 60'000.-;

1.1.1

venduto almeno 2'148 grammi di cocaina?

1.1.2

offerto 60 grammi di cocaina?

1.1.3

acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di

cocaina?

1.1.4

detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da

26,60% a 53,20 %) destinati alla vendita?

1.1.5

fatto atti preparatori per il trasporto e l’importazione in

Svizzera dal __________ di ca. 1 chilo di cocaina?

1.1.6

fatto

atti preparatori per l’acquisto di 50 grammi di cocaina?

1.1.1.1

trattasi di infrazione aggravata siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.1.1.2

trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per

mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno

considerevole?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

a __________ ed

in altre località imprecisate,

tra il 6

novembre 2004 ed il 24 ottobre 2006,

consumato circa

15.

grammi di cocaina?

1.3

lesioni semplici

per avere,

a __________,

il 21 ottobre 2006,

usando un

coltello, ferito alla coscia PL 1?

1.3.1

trattasi di reato aggravato siccome commesso usando un oggetto

pericoloso?

1.3.2

ha agito in stato di scemata imputabilità?

1.4

infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli

stranieri

per essere,

tra agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

ripetutamente entrato illegalmente in

Svizzera e per aver soggiornato illegalmente a __________ presso AC 2?

E meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

B. AC

2.

1.

è

autrice colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzata,

a __________,

ed in altre località imprecisate,

dal 2004 al 24

ottobre 2006, agendo in correità con terzi, realizzando una cifra d’affari

dichiarata di fr. 161'100.- ed un guadagno di fr. 60'000.-;

1.1.1

venduto almeno 2'148 grammi di cocaina?

1.1.2

offerto 60 grammi di cocaina?

1.1.3

acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di

cocaina?

1.1.4

detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da

26,60% a 53,20 %) destinati alla vendita?

1.1.1.1

trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone

1.1.1.2

trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per

mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno

considerevole?

1.1.1.3

trattasi

invece di complicità?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzata,

a __________ ed

in altre località imprecisate,

tra il 6

novembre 2004 ed il 22 giugno 2007,

consumato

almeno 500 grammi di cocaina?

1.3

infrazione

alle norme sulla circolazione

per avere,

a __________,

il 5 agosto 2006,

infranto le norme della circolazione stradale omettendo di rispettare il divieto di percorrere una

superficie tratteggiata e bordata?

1.4

guida

in stato di inattitudine

per avere,

a __________ il

5.

agosto 2006,

condotto il

veicolo OPEL TI in stato di spossatezza?

1.5

circolazione

senza licenza di condurre o nonostante la revoca

per avere,

tra __________,

il 5 agosto ed

il 23 ottobre 2006,

condotto le

vetture Opel TI e Smart TI senza essere titolare della richiesta licenza di

condurre?

1.6

circolazione

alla guida di un veicolo difettoso

per avere,

a __________,

il 5 agosto 2006,

condotto il

veicolo Opel TI sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato?

1.7

esercizio

illecito della prostituzione

per avere,

a __________ e

in altre imprecisate località,

da agosto 2004

al 24 ottobre 2006, esercitato la prostituzione omettendo di annunciarsi alla

polizia cantonale?

1.8

infrazione

alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere,

a __________,

tra l’agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

favorito il

soggiorno illegale di AC 1?

E meglio come

descritto nell'atto d'accusa.

2.

Ha

agito in stato di scemata imputabilità?

3.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

4.

Deve essere sospesa la pena detentiva per consentire il

trattamento ambulatoriale?

5.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

6.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

C. AC

3.

1.

è

autore colpevole di:

1.1

lesioni

semplici

per avere,

a __________,

il 31 luglio 2006,

con un coltello

ferito ad un ginocchio __________?

1.1.1

trattasi

di lesioni colpose?

1.1.2

trattasi

di tentate lesioni?

1.1.3

trattasi di reato aggravato siccome commesso usando un

oggetto pericoloso?

1.2

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

a __________,

dal 12 settembre

2005.

al 3 novembre 2006,

agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

1.2.1

importato 1’008 grammi di cocaina (grado di purezza tra 80%

e 82%)?

1.2.2

venduto circa 1’713 grammi di cocaina?

1.2.3

fatto atti preparatori per l’importazione in Svizzera ed in

Italia dal __________ di ca. 3-4 chili di cocaina?

1.2.1.1

trattasi di infrazione aggravata siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

a __________ e

altre imprecisate località,

dal 12

settembre 2005 al 3 novembre 2006,

consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana ed un esiguo quantitativo di cocaina?

1.4

riciclaggio

di denaro

per avere, a __________,

il 6 marzo 2006, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 1000, somma che sapeva

essere provento del traffico di stupefacenti?

1.5

soggiorno

illegale

per avere,

a __________,

dal 12

settembre 2005 fino ad agosto 2006,

soggiornato

illegalmente in Svizzera?

E meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

2.

Sussistono

attenuanti specifiche?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

AC

1, cittadino domenicano, incensurato, è nato il 1 febbraio 1974 a __________,

dove è cresciuto. Terminate le scuole dell’obbligo, ha frequentato la facoltà

di giurisprudenza dell’università __________. Egli ha però abbandonato gli

studi un anno prima di conseguire il diploma, a suo dire perché la famiglia non

avrebbe avuto i mezzi per permettergli di portare a termine gli studi. Egli nel

2002.

è perciò partito alla volta dell’Europa, intenzionato a racimolare i soldi

necessari per concludere gli studi ed aprire poi uno studio legale in patria.

L’accusato

ha dichiaro di essersi stabilito a __________ con la moglie e la suocera. Il

matrimonio non sarebbe però durato a lungo e i coniugi sarebbero ora separati.

Per alcuni anni ha lavorato come saldatore per una ditta di __________, ma nel

2004.

egli è stato licenziato e da allora ha svolto solo lavoretti saltuari. In

quel periodo egli ha iniziato a frequentare assiduamente il Ticino, dove già

risiedevano alcuni suoi parenti. Stando alle sue parole, egli si sarebbe

innamorato della Svizzera ed in particolare dell’ambiente latino, che qui in

Ticino sarebbe particolarmente vivace e festaiolo. Proprio in occasione di una

festa, nell’agosto del 2004, egli ha conosciuto AC 2, della quale è dapprima

stato cliente delle di lei prestazioni di prostituta, e con la quale ha quindi

avviato una relazione sentimentale, sostenendo in aula di essersi “innamorato

come un pazzo”. Proprio la frequentazione della AC 2 l’avrebbe portato a

consumare occasionalmente cocaina.

Della sua

famiglia l’accusato non ha raccontato molto, essendosi egli limitato a

raccontare che i genitori sono ancora in vita e che egli ha due fratelli ed una

sorellastra.

2.

AC

2, nata __________, è nata il 9 marzo 1961 a __________, dove è cresciuta. Chiamata

ad esprimersi sulla sua vita anteriore, essa ha sostanzialmente confermato in

aula quanto già raccontato al dott. PE 1 e da lui riferito nelle perizie 26

novembre 1999 (AI 93) e 18 maggio 2007 (AI 173). Riassuntivamente, può essere

qui ritenuto che essa ha narrato di essere scappata di casa da giovane per aggiungersi

ad un gruppo di ballerine da night. Prima, a suo dire, aveva frequentato la

scuole fino alla prima o seconda liceo. In questo modo essa ha lavorato in svariati

paesi, tra cui __________. Per qualche tempo sarebbe stata mantenuta a __________

da un ricco uomo curdo. E’ poi tornata a fare vita da night, ovvero a esibirsi

e a fare la prostituta e in quel contesto, in __________, ha conosciuto tale __________,

facoltoso siciliano che l’ha mantenuta per un certo tempo. Finita la storia con

lui, ha ripreso la precedente attività. Nel 1985/1986, allorché lavorava in

Svizzera, ha conosciuto alla __________, locale notturno di __________, __________,

cittadino italiano e svizzero, che abitava a __________, di parecchi anni più

vecchio di lei. All’epoca egli lavorava presso la __________ quale uomo di

fatica, addetto al trasporto dei mobili. I due si sono sposati nel 1988, e con

il matrimonio la AC 2, secondo il diritto previgente, ha immediatamente acquisito

la cittadinanza svizzera. Nel 1990 è nata una bimba, Ileana, la quale ha sempre

vissuto col padre, che l’ha cresciuta, almeno sino a quando la sua salute

gliel’ha permesso. Nel 1992 la AC 2 si è legata a tale __________, di cui si è

innamorata pazzamente, lasciando per lui il __________ e la bambina. Nel 1993

il marito ha avviato anche le pratiche per il divorzio, a cui ha però poi

rinunciato per paura di perdere la bambina. L’accusata, infatti, lo avrebbe

minacciato di ripartire per __________ con __________. In quel periodo, essa ha

iniziato gli abusi di cocaina. Nel 1994 __________ è stato arrestato ed ha

trascorso un paio d'anni in carcere, mentre che essa, legata ai di lui

traffici, è stata condannata a tre mesi di detenzione sospesi per due anni.

Secondo il suo racconto, l’accusata in occasione di una visita al carcere sarebbe

rimasta incinta del suo amante. Nel 1996 è quindi nata __________, che comunque

porta il cognome __________. __________ dopo la scarcerazione si è trasferito a

__________ e non ha voluto proseguire nella relazione con l’accusata, che è

perciò tornata con il marito assieme alla bambina.

Nell’estate

del 1998 l’accusata ha intrattenuto una relazione con un cittadino cileno, tale

__________, che è diventato ben presto suo fornitore di cocaina e che l’ha poi

introdotta nei suoi traffici di droga. Con lui la AC 2 ha ripreso a vendere

stupefacenti, sino all’arresto del maggio 1999 nell’ambito dell’inchiesta denominata

“__________”. Per questi fatti essa è stata condannata il 15 novembre 2000 dalle

Assise criminali di Lugano a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre che a sottoporsi

a trattamento medico ambulatoriale ex art. 43 vCP (cfr. AI 164). Liberata

condizionalmente il 24 settembre 2001, l’accusata si è sottoposta per un certo

periodo alle misure di controllo previste a suo carico, sottraendosi però alle

stesse dopo poco tempo, senza in questo incontrare particolare resistenza, per

il che ben si può dire che il previsto trattamento ambulatoriale è di fatto

rimasto sulla carta, o poco più (cfr. AI 175, 178, 186).

Stando al

racconto dell’accusata, dopo il suo rilascio nel 2001, essa si sarebbe tenuta

lontano dalla droga per alcuni anni, sino all’incontro con qui coimputato AC 1,

detto “__________”, con cui ha poi avviato la predetta relazione sentimentale.

Approfittando della di lui disponibilità di cocaina, essa avrebbe ripreso a

consumare. Una volta ricominciato a “sniffare”, essa non sarebbe più stata in

grado di controllarsi e sarebbe rapidamente ricaduta in un consumo pesante.

Tolti

brevissimi periodi lavorativi, essa anche dopo la liberazione avrebbe

proseguito la propria attività di prostituta, e avrebbe inoltre profittato

(almeno sino alla nomina di un curatore in favore del coniuge) delle

prestazioni di invalidità spettanti al marito, nel frattempo colpito da due

ictus, a seguito dei quali è tuttora ricoverato presso la Casa anziani __________.

La figlia

maggiore dell’accusata convive attualmente con il proprio compagno, mentre che la

minore è collocata presso l’istituto __________. Ad entrambe è stato affiancato

un curatore.

L’accusata,

grazie alla prostituzione e alle rendite del marito, non sembra avere avuto particolari

problemi finanziari, almeno per quanto riguarda la soddisfazione dei propri

desideri, risultando in particolare che essa ha potuto inviare in patria circa

fr. 35'000.- nel periodo 2005-2006 (AI 49).

Oltre ai

due predetti precedenti penali, a carico dell’accusata risultano altre tre

condanne minori, una risalente al 1993 a 30 giorni di detenzione (sospesi) ed

una multa per violazioni della LCS, una del 1998 per contravvenzione alla

LFStup un’altra le è stata inflitta nel 1999 per circolazione senza licenza di

condurre (cfr. AI 4 e AI 164, pag. 44).

3.

Come

già detto, la AC 2, è stata sottoposta a due perizie psichiatriche (AI 93 e AI

173), che il dott. PE 1 ha confermato e spiegato in aula in occasione del

dibattimento.

Nell’opinione

dell’esperto, l’accusata, già gravata di un lieve ritardo mentale, avrebbe

riportato danni cerebrali irreversibili a seguito degli importanti abusi di

cocaina, situazione in conseguenza di cui il perito ha ritenuto per lei una

scemata imputabilità di grado medio.

Egli ha

inoltre pronosticato per lei un elevato rischio di recidiva ritenendola

scarsamente educabile, rischio che potrebbe essere limitato sensibilmente, ma

non eliminato, con un trattamento ambulatoriale particolarmente intenso,

auspicando cioè che esso “venga continuato "sine die" e che

consista in un controllo regolare, a frequenza elevata, della peritanda, che

dovrebbe essere inserita in una rete di sostegno comprendente diverse figure

(psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere/a psichiatrico/a)”

(AI 173, pag. 13).

4.

AC

3, afferma di essere nato il 14 dicembre 1987 a __________ da madre di origine

dominicana, divenuta cittadina francese per matrimonio, e da padre della __________.

Egli sostiene di essere cittadino francese ed ha presentato un passaporto ed

una carta di identità attestanti la sua nazionalità, documenti della cui

autenticità vi è però motivo di dubitare, come meglio si dirà più avanti. L’accusato,

che è incensurato, asserisce di avere vissuto sino all’età di 13/14 anni con la

madre a __________, dove ha frequentato le scuole primarie. Si sarebbe poi

trasferito con lei in __________, dove già abitava il padre. Egli avrebbe una sorella,

che abita in __________, e due fratelli, uno residente a __________ e l’altro a

__________. La sua famiglia non sarebbe benestante ma avrebbe di che vivere. La

madre lavorerebbe tuttora mentre che del padre, con cui non intrattiene alcun

rapporto, non ha saputo dire nulla.

Poco si

sa su come l’accusato abbia trascorso gli anni precedenti il suo arrivo in

Svizzera. In aula ha raccontato di aver svolto per un certo periodo l’attività

di meccanico. Nel giugno 2004 si sarebbe recato in __________ per rendere

visita al fratello, che si trovava in prigione, mentre che all’inizio del 2005 egli

sarebbe andato in __________, dove già si trovava un suo amico, tale __________,

dedito -per ammissione dell’accusato- allo spaccio di cocaina al dettaglio.

Sarebbe stato questo __________ ad iniziarlo a questa attività e ad insegnarli

a tagliare la sostanza. Dopo 3 mesi AC 3 avrebbe però fatto ritorno in __________,

abbandonando questa attività, ritenuta poco remunerativa.

Nella

seconda metà del 2005 un suo amico, tale “__________”, poi identificato in __________,

gli avrebbe proposto di recarsi in __________ per ritirare circa Euro 18'000.-

provento del traffico di droga, ciò che AC 3 ha accettato di fare. Arrivato a __________

e ritirato il denaro, non potendo -in ossequio alle istruzioni impartitegli da __________

- fare rientro in Patria prima di una settimana, egli ne ha approfittato per

rendere visita ad un suo ex compagno di scuola __________, che risiede in

Ticino. Giunto nel nostro cantone verso la fine di agosto del 2005, dove si è

trattenuto solo alcune settimane, è subito entrato in contatto con persone

dedite al traffico di cocaina, tra cui __________ (fermato in data 11 novembre

2005.

in arrivo all’aeroporto di __________ con ca. 600 grammi di cocaina) e il

qui coimputato AC 1.

L’accusato

si è poi trasferito a __________, dove ha conosciuto __________ con cui ha

iniziato una relazione amorosa. Nell’agosto del 2006 egli, con la compagna, ha

lasciato __________ per __________.

5.

Gli

accertamenti tecnici effettuati sui documenti francesi del AC 3 hanno fornito

concreti indizi di contraffazione. Già ad un primo esame il passaporto francese

Nr. del AC 3 è apparso danneggiato ed il foglio trasparente posto sulla

fotografia sollevato, segno questo di una manomissione o quantomeno di un tentativo di manomissione. Altro elemento a sostegno della tesi della

contraffazione è la durata di validità del documento. Il passaporto è stato

emesso il 6 maggio 2004 e riporta quale data di scadenza quella del 5 maggio 2009,

ciò che appare assai strano, visto che stando alle informazioni fornite dalle

autorità francesi tutti i passaporti emessi dopo il 2000 hanno validità di 10

anni.

Dubbia è anche

l’autenticità della carta di identità. Il numero di identificazione del

documento contiene infatti una lettera, ciò che di primo acchito ha portato

gli inquirenti francesi a dichiarare il documento come falso. In seguito essi

hanno specificato che potrebbe trattarsi di una particolarità legata al

rilascio del documento da parte di un dipartimento d’oltremare. Comunque sia,

l’ortografia del nome di battesimo del prevenuto diverge nei due documenti (RPG

pag. 48 e segg.).

Tuttavia,

a questi due documenti di dubbia autenticità si contrappone un atto di nascita,

prodotto dalla difesa, ritenuto autentico dalle autorità preposte, dal quale

risulta che AC 3 è nato a __________ il 14 dicembre 1987, con l’unica

particolarità che questo atto è stato notificato il 3 febbraio 1992, quindi

quasi 5 anni dopo la nascita dell’imputato.

Agli

inquirenti è poi parso ulteriormente sospetto il fatto che l’accusato fosse

conosciuto dai suoi amici e nell’ambiente dominicano col nome di “__________”,

ovvero proprio il nome con il quale, stando alle dichiarazioni del suo amico di

infanzia __________, egli sarebbe stato iscritto a scuola __________, ossia __________

(verbale __________ 15 febbraio 2007, all. 23 RPG, pag. 1).

E sempre

col nome “__________” l’accusato è stato indicato, dalle altre persone

presenti, come l’autore dell’aggressione avvenuta presso la discoteca __________

il 31 luglio 2006 (all. 2 RPG, vedi anche punto 1 AA AC 3).

In corso

di inchiesta sono sorti legittimi dubbi anche al riguardo della data di nascita

dichiarata dal prevenuto.

Gli inquirenti

il 28 settembre 2005 avevano infatti intercettato una telefonata in cui la

madre e la sorella, rivolgendosi a lui come “__________”, gli hanno fatto gli

auguri di buon compleanno, e la madre gli ha detto espressamente “stai

diventando grande”. L’accusato, interrogato in proposito, ha preteso che la sua

famiglia sarebbe devota a __________, santo festeggiato proprio il 29 settembre,

ragione per cui i familiari sarebbero soliti fargli gli auguri in quanto __________ sarebbe il suo santo protettore. Dal che anche il suo soprannome di __________.

In

aggiunta a ciò, il 12 dicembre 2006 la compagna __________ si è presentata al

penitenziario allo scopo di consegnare al AC 3 del cibo e due libretti concernenti

i segni zodiacali dell’acquario (quello della __________) e della bilancia. L’accusato

non ha saputo spiegare il motivo della scelta della fidanzata, visto come egli

sostenga di essere del sagittario, essendo nato il 14 dicembre 1987.

Significativo

il fatto che anche la sorella del AC 3, __________, sentita a verbale abbia spontaneamente

dichiarato che il fratello è del segno della bilancia, salvo poi correggersi in

seguito ed accreditare la versione del fratello (all. 22 RPG, pag. 4).

La

discrepanza sulla data di nascita non è priva di conseguenze pratiche, potendo

in specie l’accusato beneficiare dell’attenuante d’essere stato ancora

minorenne all’epoca del primo grave episodio di traffico di droga imputatogli

nell’atto d’accusa, avvenuto nell’ottobre del 2005 (vedi punto 2.1 AA AC 3).

La Corte,

pur mantenendo ampie riserve circa la reale identità dell’accusato, non ha

ritenuto di potere prescindere dall’ammettere le risultanze di un atto di

nascita apparentemente autentico, e si è pertanto attenuta al suo contenuto,

ritenendo che il prevenuto fosse minorenne all’epoca dell’episodio

dell’importazione in Svizzera di poco più di 1 kg di cocaina ad elevato grado

di purezza.

6.

Nel

2005.

ha preso avvio l’inchiesta denominata “__________” concernente la vendita

al dettaglio di cocaina sulla piazza di __________ ad opera di cittadini

domenicani. L’inchiesta ha ben presto fornito indicazioni di un probabile

coinvolgimento della AC 2 e del AC 1.

Le

indagini, assistite da controlli telefonici su di loro e su altri personaggi a loro collegati (tra questi __________, fratello della AC 2, condannato con la

sorella a seguito dell’inchiesta “__________”, cfr. AI 164), hanno permesso di

apprendere in tempo reale dell’arrivo in Ticino, il 12 settembre 2005, del AC 3.

Questi è a sua volta stato immediatamente posto sotto sorveglianza telefonica,

dopo che si era tosto munito di un telefono cellulare, ed è subito risultato

chiaro come questi si sia subito attivato per far giungere nel nostro cantone dalla __________ un’importante partita di stupefacente. Grazie a questi controlli

telefonici incrociati è stato possibile seguire, quasi in diretta, l’arrivo

all’aeroporto di __________, via __________, del corriere __________, arrestato

in possesso di 1008 grammi di cocaina pura all’80%, confezionati in ovuli da

lui ingeriti. AC 3 e __________, che attendevano il corriere, hanno assistito

al suo fermo e si sono perciò allontanati. Dalle telefonate intercorse dopo

l’arresto è emerso che anche AC 2 e AC 1 si trovavano a __________ in quella

circostanza.

Dopo

questo episodio il AC 3 si è sbarazzato del telefono cellulare e si è

trasferito a __________.

Da lì,

nonostante il fallimento di questa prima operazione, l’accusato nei mesi

successivi ha saputo comunque avviare un fiorente commercio di cocaina,

rifornendo in particolare proprio il AC 1, recatosi più volte a __________, in

compagnia della AC 2 e di terzi, per acquistare stupefacente da lui.

Nell’agosto

2006, come detto, il AC 3 e la __________ si sono trasferiti a __________, ed

anche in Ticino il prevenuto ha continuato a trafficare cocaina.

Il suo

arresto è avvenuto il 4 novembre 2006 in maniera quasi causale. Quella notte,

infatti, __________ ha chiamato la polizia affermando di aver riconosciuto tra

gli avventori della discoteca __________ la persona che lo aveva accoltellato il

31.

luglio precedente all’esterno dalla discoteca __________. Gli agenti intervenuti

hanno perciò proceduto al suo fermo, e il AC 3 è quindi rimasto in carcere

preventivo sino al dibattimento.

7.

Svolta

l’istruzione predibattimentale, con atto d’accusa 27 agosto 2007 il procuratore

pubblico ha imputato al AC 3 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per l’importazione di 1008 grammi di cocaina, per la vendita di compressivi

circa 1800 grammi di cocaina e per atti preparatori finalizzati

all’importazione di 3-4 chili di predetta sostanza. Egli è inoltre stato

accusato di lesioni semplici (aggravate) per il predetto episodio in danno del __________,

di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i suoi consumi di cocaina e

marijuana, di riciclaggio di denaro per aver inviato in __________ Euro 1000.-,

e di infrazione alla LDDS per aver soggiornato in Svizzera in urto ai disposti

di detta legge.

Posto che

il AC 1 e la AC 2 sono a loro volta stati rinviati a giudizio avanti ad

un’Assise criminale con atto d’accusa del 20 agosto 2007, e ritenuto che gli

addebiti mossi ai prevenuti si riferiscono parzialmente agli stessi fatti, i

due procedimenti sono stati congiunti in data 6 settembre 2007 (doc. TPC 7) ed

i 3 accusati deferiti avanti ad una medesima Corte.

8.

AC

3, sostanzialmente reo confesso (anche se non per questo particolarmente

collaborante), ha accettato il giudizio di questa Corte, che gli ha inflitto

una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi con computo del carcere preventivo

sofferto, ragione per cui la sua posizione può essere qui di seguito

sommariamente riassunta.

Egli ha

in primo luogo pacificamente ammesso di avere aggredito __________ per motivi di

gelosia. Il __________ avrebbe infatti baciato sul collo la __________ in un

altro locale pubblico che essi avevano visitato in precedenza quella sera. Appreso

della circostanza, l’accusato ha rintracciato il rivale al __________, l’ha

invitato ad uscire tramite una terza persona, e lo ha quindi affrontato, spalleggiato

dall’amico __________.

L’accusato

ha ammesso di aver estratto un coltellino, a suo dire per spaventare il

contendente.

Ne è seguita

una colluttazione ed in questo frangente il __________ è rimasto lievemente ferito

ad un ginocchio. Tanto basta per ammettere l’imputazione di lesioni semplici

aggravate di cui al punto 1 AA.

Per quanto attiene l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, è innanzitutto

incontrovertibile, stanti le risultanze dei controlli telefonici, l’avvenuta

importazione dei 1008 grammi di cocaina pura di cui al punto 2.1 dell’atto di

accusa, ciò che l’imputato ha difatti ammesso senza grandi resistenze. Quo alle

vendite di cocaina, quantificate dall’atto di accusa in complessivi 1813 grammi

(punti 2.2-2.7 AA), la Corte le ha accertate in ragione di circa 1'700 grammi,

e l’imputato ha altresì riconosciuto di avere compiuto (in correità con AC 1, __________

e tale non meglio identificato “__________”) atti preparatori volti

all’importazione in Svizzera ed in Italia dal __________ di almeno 3 chili di

cocaina.

Il

prevenuto ha pure ammesso gli addebiti minori a suo carico, dando perciò atto

della contravvenzione alla LFStup per i suoi consumi di marijuana e cocaina,

del riciclaggio di denaro per un invio di Euro 1'000.- provento del traffico di

droga e della violazione della LDDS commessa con il proprio prolungato

soggiorno in Svizzera.

L’atto di

accusa nei suoi confronti ha pertanto trovato sostanziale conferma.

9.

Come

per il AC 3, anche l’arresto della AC 2 e del AC 1 si è verificato a seguito

degli sviluppi di un fatto di sangue.

E’

infatti accaduto che il 21 ottobre 2006 il sedicente PL 1, poi identificato in PL

1, si è presentato di buon mattino all’ospedale __________ con una ferita da

coltello, raccontando agli inquirenti di essere stato aggredito e derubato da 3

giovani nel sottopassaggio della stazione di __________. La sua versione non è

però sembrata particolarmente convincente, e gli inquirenti hanno in

particolare notato (esaminando i tabulati) come dal telefono della sua camera

egli avesse parlato in quattro circostanze con il collegamento della AC 2, che

nondimeno egli, unitamente al AC 1, negava di conoscere.

Tanto è bastato per convincere gli inquirenti ad effettuare, il 24 ottobre 2006, una

perquisizione presso l’appartamento della prevenuta. Giunti sul posto gli

inquirenti hanno sorpreso sull’uscio di casa i prevenuti e il loro amico __________

in procinto di lasciare l’appartamento. Uno dei tre, nella confusione non è

stato chiarito chi, recava con se uno zainetto per bambini, appartenente alla

figlia della AC 2, raffigurante il personaggio “Pikachu” della serie “Pokemon”.

All’interno vi erano 3 pacchetti contenenti complessivi 484 grammi lordi di

cocaina e una bilancia digitale. Nell’appartamento sono invece stati trovati dei

coltelli simili a quello rinvenuto sporco del sangue del PL 1 non lontano

dall’abitazione dell’accusata.

Il AC 1 è

rimasto in detenzione preventiva sino al processo, la AC 2 è stata rilasciata dopo

3.

mesi, il 25 gennaio 2007.

10.

La

Corte, esaminando le risultanze dell’inchiesta, ha ritenuto di dovere segnalare

delle palesi disfunzioni concernenti le condizioni di carcerazione preventiva

presso il carcere giudiziario __________, essendo risultato come gli accusati,

ed altri personaggi coinvolti nell’inchiesta, abbiano potuto ripetutamente ed

indisturbatamente comunicare tra loro, alle volte al limite dell’irrisione,

rendendo così assai più arduo (se non addirittura vanificandolo) il lavoro

degli inquirenti.

Di questa

situazione avevano per primi fatto menzione gli stessi ispettori di polizia

incaricati delle inchieste. A pagina 78 del rapporto di polizia giudiziaria 18

giugno 2007 concernente la AC 2 e il AC 1, sottoscritto da ben 5 ispettori di

polizia giudiziaria, si legge che:

Non si esclude che questi cambiamenti di

versione possano essere stati originati da accordi, derivanti da scambi di

informazioni, avuti tra i due rubricati durante il periodo di detenzione presso

il carcere giudiziario “__________”, se si considera che anche __________, in

occasione del verbale a confronto con AC 1 assecondava le intenzioni di

quest’ultimo, ritrattando e diminuendo sia le quantità di stupefacente

consegnate a lei per il tramite della sola AC 2, come anche i quantitativi

complessi trasportati e forniti, sempre presso di lei a __________ e quindi a __________,

da entrambi i rubricati ma principalmente a favore di __________.”

Alla

pagina successiva gli inquirenti segnalavano inoltre che (pag. 79):

Si fa anche presente che __________ ha inoltre

spontaneamente ammesso di aver fatto da intermediario per uno scambio di

informazioni tra altri detenuti, e segnatamente che, durante il periodo di

incarcerazione presso “__________”, su richiesta di AC 3, e così come indicato

da questi, di aver comunicato ad AC 2 che l’altro interessato avrebbe

dichiarato, durante gli interrogatori d’inchiesta, di averle venduto unicamente

40.

grammi di cocaina e che avrebbe invece sottaciuto di aver fornito a lei ed a

AC 1, anche partite da 500 e da 1000 grammi di cocaina. Si precisa che __________

aveva fornito queste indicazioni prima ancora che AC 1 e AC 3 ammettessero di

intrattenere tra di loro dei legami relativi a cocaina.”

Ancora

più esplicito il tenore del precedente rapporto di polizia giudiziaria 14

maggio 2007 relativo al AC 3, sottoscritto da due ispettori di polizia

giudiziaria, e che a pagina 55 denuncia quanto segue:

In questo capitolo ci permettiamo di riportare

un fatto oggettivo.

Il nuovo carcere giudiziario “__________” ha

mostrato, nel corso di questa inchiesta, i suoi limiti. I detenuti incarcerati

in questa struttura sono riusciti, con una certa ed osiamo dire preoccupante

facilità, a comunicare tra loro.

Attraverso le finestre, direttamente o per

“passa-parola”, o scrivendosi dei messaggi sui muri dell’area di passeggio, si

sono scambiati informazioni ed in alcuni casi si sono accordati sulle versioni

da rendere a verbale di interrogatorio.

Totalmente vani sono stati i nostri sforzi di

tenere i detenuti separati ed evitarne i contatti, tutto ciò è confermato dalle

informazioni specifiche rese sui verbali di interrogatorio e le segnalazioni a

suo tempo fatte al Ministero Pubblico.

Di quanto appena riferito ne abbiamo assoluta

certezza.

Questo aspetto non ha per nulla facilitato il

compito degli inquirenti.”

Ed in

effetti, l’esame degli atti ha confermato appieno il fondamento delle doglianze

degli ispettori.

Questa la

per certi versi sconcertante deposizione del __________, da cui risulta come

egli abbia potuto lungamente e dettagliatamente conversare con il AC 3 al

riguardo del di lui connesso procedimento, connessione che era chiara ai due

per la comune conoscenza del AC 1, o anche solo per il motivo che al __________

era stata mostrata la foto del AC 3 (RPG, classificatore 2, sezione 11, verbale

12.

dicembre 2006, n. 11.05, pag. 7 e 8):

Per dimostrare piena collaborazione, intendo

precisare una situazione che è capitata in carcere qualche giorno il mio ultimo

interrogatorio di polizia del 14 novembre 2006. Mi trovavo al passeggio per

l’ora d’aria, e con me vi era anche il AC 3. Io lo conoscevo già di vista

poiché l’avevo incontrato, mentre era in compagnia della sua ragazza, nella

discoteca __________. Inoltre avevo avuto modo di vedere la sua fotografia

proprio in occasione del mio ultimo interrogatorio di polizia. In sostanza

discutevamo un po’ della nostra situazione. Lui mi raccontava che era stato

arrestato per un accoltellamento avvenuto in una discoteca ma che poi doveva

chiarire anche una situazione riguardante una persona che lui aveva fatto

arrivare dall’estero con un chilo di cocaina. Mi aveva detto che questa persona

era stata arrestata in un aeroporto, senza specificare il luogo, e che lui che

ne attendeva l’arrivo era dovuto fuggire di corsa. Mi ha inoltre detto che il

suo passaporto è falso e che la polizia ha capito qualche cosa, ma che non

riesce a dimostrare che si tratti effettivamente di un falso. Nel discorso mi

chiedeva se mi avevano domandato di lui, ed io gli rispondevo che mi era stata

sottoposta la sua fotografia e che avevo semplicemente detto che l’avevo già

visto in discoteca in Italia. Spiegavo che ero stato arrestato assieme a __________

e AC 2, cosa che comunque lui sapeva già. La mia impressione è che

probabilmente AC 3 pensava che io fossi a conoscenza di ciò che lui faceva con __________

e AC 2 riferito a cocaina. Io di fatto non sapevo nulla.

AC 3 mi ha confidato che lui riforniva di cocaina

__________ e AC 2 e che aveva cominciato a fare alcune ammissioni durante gli

interrogatori. AC 3 mi diceva di aver ammesso sue vendite a favore di AC 2 e __________

nell’ordine di poche decine di grammi, e meglio quantitativi da circa 15-20

grammi per volta, in due diverse occasioni, e questo per far credere alla

polizia che lui sta collaborando. In realtà lui mi ha detto di aver venduto, in

diverse occasioni, quantitativi ben superiori a __________ e AC 2, ed anche

nell’ordine di circa 500 grammi e di circa 1 kg per volta. Durante il discorso AC

3.

mi ha detto che __________ e AC 2 non gli pagavano subito la cocaina, ma

bensì, unicamente a loro vendite avvenute a favore di loro acquirenti. In

pratica ricevevano la cocaina a credito, la vendevano, e man mano pagavano il

dovuto a AC 3.

AC 3 mi ha raccontata questi particolari poiché

gli avevo detto che, tramite le finestre del carcere, riuscivo a comunicare con

AC 2. AC 3 mi ha chiesto di fare passare ad AC 2 il messaggio che se le

chiedevano qualcosa di lui, doveva ammettere solo quantitativi di circa 20

grammi. Io, infatti, mi ero già messo d’accordo con la __________ al riguardo

dei 2 grammi di cocaina trovati in mio possesso.

Ricordo che AC 3 mi ha anche detto che durante

gli interrogatori gli avete contestato delle conversazioni telefoniche, dove

lui discuteva sul prezzo della cocaina con il __________ e con un’altra

persona. Durante il discorso ha menzionato il nome dell’altra persona, ma

adesso non ricordo se era __________, non voglio aggiungere dettagli per non

fare confusione.”

L’episodio

è stato quindi stato contestato al AC 3, che ha ammesso l’incontro, negando

invece di avere voluto inquinare l’inchiesta (verbale 6 febbraio 2007 AC 3, all.

14.

RPG, pag. 5):

Gli interroganti mi chiedono se corrisponde al

vero che io, dall’interno del carcere dove mi trovo in detenzione, ho cercato

di mettermi in contatto con la mia acquirenteAC 2, tramite un altro detenuto,

alfine di fornire un’identica versione con riferimento ai quantitativi di

cocaina forniti che sarebbero invece, ed in realtà, nettamente superiori

rispetto a quanto da me dichiarato. Mi si chiede di prendere posizione in

merito.

R: Non è vero. Io non mi sono accordato con la AC

2.

per fare in modo che lei dicesse le stesse cose dette da me. Io non ho mai

fatto “passeggio” con persone (detenuti) rientranti nella mia inchiesta.

ADR che corrisponde al vero che io ho fatto il

“passeggio” con un cittadino domenicano. Questo è successo in una sola

occasione. Era un domenicano giovane, magro, con i capelli ricci, forse

“rasta”. Con lui non ho però parlato della mia inchiesta o del motivo che mi

vede in prigione. Abbiamo semplicemente fatto passeggio.

ADR che riconosco nella fotografia allegato Doc C

al presente verbale il ragazzo con il quale ho fatto “passeggio”. Questo è

successo diverso tempo fa, forse uno dei primi giorni che io ero in prigione.

Non l’ho più visto. Non so se sia ancora in prigione o se sia già andato a

casa.

Prendo atto che trattasi di __________ detto __________.”

Il sospetto

degli inquirenti di collusioni tra gli imputati era comunque preesistente alle

predette rivelazioni del __________. Già il 23 novembre 2006 essi avevano

formulato alla AC 2 la (data la situazione di detenzione preventiva) insolita

domanda volta a sapere se (RPG, classificatore 2, sezione 3, verbale citato, n.

3.

, pag. 1):

D: Durante la sua permanenza presso il carcere

giudiziario “__________” ha avuto modo di vedersi o di parlare, indirettamente

o direttamente, con altri detenuti? Ha ricevuto messaggi (verbali) per conto

del __________ o di altre persone coinvolte in questa inchiesta?

R: Ho sentito qualcuno che era al penitenziario,

nell’altro stabile. Questi mi ha domandato se io e __________ eravamo in

prigione ed ho detto di sì. Mi ha poi domandato del __________, se era stato

arrestato anche lui ed io ho detto di no. Mi ha chiesto se era stato preso in

Italia ed io ho risposto che __________ era in __________ in vacanza. Ho poi

parlato con altre signore in stato di arresto come me ma nulla di importante.”

Sempre la

AC 2, in una fase più avanzata dell’inchiesta, ha ammesso che (RPG,

classificatore 2, sezione 3, verbale 29 maggio 2007, n. 3.14, pag. 14):

E’ vero che quando eravamo in carcere __________

mi aveva chiesto quanta cocaina io avevo preso AC 3, ed io gli avevo risposto

40.

grammi, che in pratica è la verità.”

Anche in

questo caso, pertanto, vi è l’ammissione di colloqui indebiti tra detenuti di

un medesimo procedimento, mentre che si nega di avere concordato delle versioni

di comodo.

Anche il AC

1.

ha fatto la sua parte, il che è ovvio dato il suo pesante coinvolgimento nei

traffici di cocaina.

Già il 5

dicembre 2006 egli ammetteva che (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale

citato, n. 2.04, pag. 12):

E’ vero che conosco il AC 3, l’ho visto a __________,

in Ticino ma non ho assolutamente nulla a che vedere. So che abita a __________.

Ricordo pure di averlo visto al carcere e lui mi ha fatto segno che non c’era

niente fra noi. Non ho niente da dire su di lui.”

Il 1°

febbraio 2007 egli ha invece dichiarato che (RPG, classificatore 1, sezione 2,

verbale citato, n. 2.07, pag. 1):

Gli interroganti mi chiedono se intendo fornire

delle dichiarazioni spontanee in merito alle situazioni che hanno portato al

mio arresto.

R: Vorrei dire che in prigione ho visto altre

persone, altri dominicani. Un giorno mentre andavo ad una visita medica ho

incontrato nei corridoi __________ il quale mi ha detto che eravamo lì per

colpa del __________. Voglio poi ancora dire che dalle finestre ho parlato con

altre persone in carcere e coinvolte in questa storia”.

L’impressione

è quella di in un condominio, dove ci si incontra nei corridoi e ci si parla da

finestra a finestra. L’accusato ha pure aggiunto (pag. 3):

In precedenza ho dichiarato agli interroganti

che, in carcere negli scorsi giorni, ho letto sulle pareti dell’area passaggio

dei messaggi che ha scritto __________. Lui mi ha scritto che non ha niente

contro di me, mente io gli ho scritto che non sono stato io a denunciarlo, ma __________.

Devo dire che anche io, nelle scorse settimane, avevo scritto dei messaggi

destinati ad AC 2, volevo semplicemente darle dei consigli su come comportarsi

con sua figlia e la sua famiglia. Lei mi aveva scritto che mi ama ed io gli ho

scritto, sempre sul muro del carcere, che è colpa sua se sono in prigione”

Sembra

perciò esserci anche una sorta di albo per le affissioni, dove i detenuti in

regime di carcere preventivo possono impunemente lasciarsi messaggi scritti

qualora non riescano a comunicare diversamente

Ancora il

AC 1, che chiede spudoratamente (o ingenuamente) agli interroganti riscontro

dell’esito di un suo colloquio non autorizzato con la coimputata (RPG,

classificatore 1, sezione 2, verbale 7 febbraio 2007, n. 2.11, pag. 4):

Ho avuto la possibilità di pranzare.

Ho chiesto agli interroganti se hanno avuto

notizie del mio nuovo avvocato, visto che quando AC 2 è stata scarcerata le ho

chiesto di trovarmene un altro.

Quando è stata scarcerata ho potuto vederla dalla

finestra della mia cella, e mentre lei si allontanava a piedi, uscendo dalle

mura del carcere, le ho chiesto di trovarmi un avvocato. Mi viene detto che non

appena vi saranno conferme scritte per il tramite del magistrato verrò

informato.”

Da ultimo

-e con questo si è toccato il fondo- , ancora il AC 1, che giunge ad invocare

il contenuto delle comunicazioni scritte sulle mura del carcere per sostanziare

la credibilità delle sue tesi (RPG, classificatore 1, sezione 2, verbale 8

marzo 2007, n. 2.18, pag. 9 e 10):

Riconfermo nuovamente che da AC 3 a __________,

io e __________ abbiamo acquistato un totale di circa 1'250 grammi di cocaina

ed ulteriormente ricevuto in regalo circa 100 grammi di “taglio”. __________

dice la verità ma esagera. Anche __________ parlando delle trasferte a __________

esagera e mi ha chiesto scusa, lasciandomi una scritta in carcere.”

Se questo

è lo stato delle cose alla __________, la Corte non può esimersi dal

manifestare le proprie preoccupazioni e anzi rientra nei suoi compiti invitare

le autorità preposte a prendere i dovuti provvedimenti.

Una

simile situazione è inaccettabile non solo perché rallenta, quando non la vanifica,

l’attività degli inquirenti, ma anche perché pone alla Corte seri problemi nella

valutazione dell’attendibilità delle versioni fornite dagli accusati, e quindi

nella ricerca della verità.

11.

Con

atto d’accusa del 27 agosto 2007 il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 e alla

AC 2, in correità, infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la

vendita di almeno 2'148 grammi di cocaina, l’offerta di ulteriori 60 grammi,

per l’acquisto e il trasporto per conto terzi di 725 grammi e la detenzione di

498,26 grammi.

Il AC 1 è

inoltre stato accusato di infrazione aggravata a predetta legge per avere

commesso, in due distinti episodi, atti preparatori finalizzati all’acquisto di

1.

chilo e di 50 grammi di cocaina, di lesioni semplici (aggravate) per avere

accoltellato il PL 1, di infrazione alla LDDS e di contravvenzione alla LFStup.

Alla sola

AC 2 sono invece stati addebitati la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per il consumo di almeno 500 grammi di cocaina, varie infrazioni alla LCS,

l’esercizio illecito della prostituzione e l’infrazione alla LDDS per aver

favorito il soggiorno illegale del compagno.

12.

Il AC

1, dopo essere stato reticente per molto verbali (facilitato in ciò dalle

predette indebite comunicazioni con gli altri accusati), dopo circa 4 mesi di

carcere preventivo ha alfine rilasciato consistenti ammissioni, tanto che per quel che lo concerne l’atto d’accusa è stato stilato sostanzialmente sulla base

delle sue dichiarazioni.

Anche la sua

collaborazione con le forze dell’ordine, seppure migliori di quella offerta

dagli altri imputati, è però stata solo parziale. In particolare, sia pure (si

presume) per onorevoli motivi di cuore, egli ha mantenuto un atteggiamento di

totale chiusura allorquando si è cercato di definire il ruolo e la

partecipazione della AC 2 nei traffici. Inoltre, al dibattimento egli ha costantemente

tentato di rinegoziare l’entità delle sue ammissioni, destando perfino

l’impressione di volere ritrattare le precedenti ammissioni, ciò che il difensore

ha però precisato non essere assolutamente il caso.

La AC 2

ha per sua parte mantenuto durante tutta l’inchiesta un attitudine estremamente

reticente, eccezion fatta per sporadiche ammissioni, poi puntualmente

ritrattate. Nella sostanza, essa contesta di avere agito quale correa del compagno,

per il che il processo nei suoi confronti ha carattere parzialmente indiziario.

Qui di

seguito gli accertamenti della Corte al riguardo delle accuse a carico di

questi imputati

13.

Come

già riferito in precedenza, il AC 1 e la AC 2 hanno fatto conoscenza verso la

fine del 2004, presentati da tale __________, una zia acquisita di lui. I due

avrebbero avuto all’inizio dei rapporti mercenari, ed avrebbero poi però

iniziato una vera e propria relazione sentimentale. Il AC 1 ha così trasferito

il centro dei propri interessi da __________ (dove abitava sino a quel momento)

a __________, soggiornando spesso presso la AC 2, con cui faceva coppia fissa.

Il AC 1,

incensurato, e di cui si deve perciò presumere la pregressa condotta onesta, ha

sostenuto al dibattimento di avere -in sostanza- perso la testa, e di essersi

abbandonato ad un periodo di sbandamento, sia in conseguenza del proprio

rapporto con la AC 2, ma anche perché inebriato dall’ambiente ludico trovato in

seno alla comunità latina ticinese, a suo dire molto migliore di quello vissuto

in precedenza a __________. Secondo le sue affermazioni, avrebbe perso il

lavoro di saldatore nel 2004 ed avrebbe svolto in seguito solo lavori

interinali. Data la sua assidua presenza in Svizzera, e stanti il suo impegno

nelle questioni di droga (come si vedrà qui appresso) e la ricerca costante di

divertimento, è evidente che nel periodo in esame non vi è stata molta

possibilità di dedicarsi ad attività lecite, e il prevenuto riconosce del resto

di avere tratto profitto dai suoi traffici di droga, guadagnando circa fr.

60'000.-, da lui spesi “in divertimenti, donne e vestiti” (verbale

dibattimentale, pag. 8).

La AC 2,

che una volta di più si è legata all’uomo sbagliato, non avrebbe di certo di

sua iniziativa commesso quanto accertato dalla Corte. Essa si è in sostanza

lasciata coinvolgere nelle attività illecite del compagno, che le ha fornito la

per lei irresistibile opportunità di importanti consumi di cocaina, ai quali

essa si è abbandonata a corpo morto.

14.

Il AC

1.

è in primo luogo accusato (in correità con la AC 2, il cui ruolo sarà

esaminato più avanti) della vendita di complessivi 2148 grammi di cocaina a

vari acquirenti nel periodo 2004 – 24 ottobre 2006 (punto 1.1 AA).

Un

aspetto particolare delle vendite ascritte all’imputato è quello per cui 3 soli

clienti (__________) avrebbero, nell’ipotesi accusatoria, acquistato

complessivi 1'900 grammi di quanto venduto dal prevenuto, ovvero circa il 90%

del quantitativo complessivo, ciò che ha evidentemente facilitato le indagini,

potendo le stesse essere concentrate su questi pochi acquirenti di riferimento.

La Corte,

esaminate le dichiarazioni del prevenuto e le chiamate in causa dei suoi

clienti, ha accertato che egli ha venduto almeno 2 chilogrammi di cocaina.

14.1

__________

è stato sentito a più riprese dalla polizia, e quindi anche dal magistrato

inquirente. Egli ha spontaneamente riconosciuto, senza mai cambiare versione,

di essere caduto da qualche anno in una situazione di forti consumi di cocaina

a seguito di problemi familiari, e di avere acquistato importanti quantitativi

di cocaina dagli accusati, droga che gli veniva consegnata in prevalenza dalla AC

2.

Sin dal

primo verbale d’interrogatorio (RPG, classificatore 3, sezione 12, verbale 14

dicembre 2006, n. 12.01, pag. 3 e 4) egli ha dichiarato di avere acquistato

cocaina da “__________” e AC 2 fin dal 2004, e questo nei di lei appartamenti

di Mendrisio, per complessivi 900 grammi, di cui 700 consegnatigli dalla AC 2 e

200.

dal AC 1.

Siffatta

indicazione è stata confermata nel verbale di polizia del giorno successivo

(RPG, classificatore 3, sezione 12, verbale 15 dicembre 2006, n. 12.02, pag. 2)

ed anche avanti al Procuratore Pubblico (n. 12.03, pag. 2 e 3). Confrontato in

quello stesso verbale con la versione della AC 2 di vendite per soli 30 grammi,

__________ ha affermato senza mezzi termini “che alla stessa deve esserglisi

bruciato il cervello se riferisce dei quantitativi così ridicoli” (n.

12.

, pag. 4).

Solo in

un successivo verbale avanti al Procuratore Pubblico (verbale 11 aprile 2007,

n. 12.06, pag. 1 e 2) egli ha marginalmente modificato il quantitativo,

aderendo alla confessione del AC 1 che quantificava in 1000 grammi le vendite

in suo favore. Ha però recisamente respinto l’affermazione dell’accusato

secondo cui l’80% delle consegne sarebbe stato effettuato da lui, e solo il 20%

dalla AC 2, mantenendo su questo punto la propria versione.

Al

dibattimento il AC 1, che ha come detto costantemente tentato di rinegoziare le

precedenti ammissioni in nome di una più volte invocata “vera verdad”

che egli avrebbe alfine deciso di raccontare, “dopo lunga riflessione”

ha comunque riconosciuto che le forniture al __________ di cocaina di sua

pertinenza -è pacifico che quanto fornito dalla AC 2 proveniva da lui- potevano

essere stimate in 800/900 grammi (verbale dibattimentale, pag. 6).

La Corte,

rilevata la concordanza con le affidabili e costanti dichiarazioni del __________,

ha perciò quantificato in 900 grammi le vendite a questo cliente.

14.2

__________

gestiva all’epoca un piccolo bordello a __________. Dopo alcuni verbali contraddistinti

da scarsa volontà di collaborazione, essa ha alfine ammesso di avere fatto

consistenti acquisti di cocaina dai prevenuti a scadenze settimanali, nel

periodo agosto/settembre 2004 – marzo 2006 assieme al compagno dell’epoca __________,

e dall’aprile all’ottobre 2006 da sola, il tutto per complessivi 1200 grammi di

cocaina (RPG, classificatore 3, sezione 13, n. 13.04).

Stanti le

dichiarazioni dell’accusato, l’ipotesi di reato è stata limitata alla fornitura

di 900 grammi (650 alla coppia __________ e 250 alla sola __________), ciò che

egli, pur con qualche recriminazione, ha alfine confermato anche in aula

(verbale dibattimentale, pag. 5), per il che la Corte ha accertato la

correttezza dell’imputazione per tale quantitativo.

14.3

Al

dibattimento il Presidente ha brevemente passato in rassegna le vendite minori

dell’accusato, che ha ammesso di avere venduto circa 55 grammi __________, 40

grammi a tale “amica di __________”, 25 grammi a __________, 1 o 2 grammi al __________,

13.

grammi a tale “__________”, 11 grammi al __________, 10/12 grammi a __________,

10.

grammi a __________, 3/4 grammi o forse più a __________, 10 grammi a __________,

10.

grammi al minorenne __________ e 10 grammi a “__________” (cfr. verbale

dibattimentale, pag. 6).

Il tutto,

facendo le dovute somme, per circa 200 grammi di cocaina

E’ perciò

così accertata la vendita di complessivi 2000 grammi di cocaina di pertinenza

del AC 1, che, titolare economico della sostanza, è ovviamente da ritenere

correo anche nei casi in cui le consegne sono state fatte dalla AC 2.

15.

Ai

prevenuti sono imputate anche offerte di cocaina a clienti ed amici per

complessivi 60 grammi (punto 1.2 AA). AC 1 ha ammesso in aula di averne

effettuate per complessivi 32/34 grammi (verbale dibattimentale, pag. 6: 10 a __________,

10.

alla __________, 2 a __________, 5 alla __________, 3 a __________ e 2-4 al __________),

confermando così sostanzialmente le dichiarazioni predibattimentali (RPG,

classificatore 1, sezione 2, verbale 8 giugno 2007, n. 2.26, pag. 8-11).

La AC 2,

per sua parte, ha riconosciuto offerte per circa complessivi 40 grammi, come

confermato dalla sua difesa in sede di arringa (verbale dibattimentale, pag.

13).

Ne segue

che l’imputazione, del tutto subordinata rispetto alle altre, di avere offerto

complessivi 60 grammi di cocaina può essere senz’altro confermata.

16.

La

successiva imputazione concerne l’acquisto a __________, e il trasporto da __________,

in correità con terzi, di ulteriori complessivi 775 grammi di cocaina (punto 1.3

AA), quantitativo che la pubblica accusa ha ridotto a 725 grammi al

dibattimento.

Il AC 1,

da che ha preso a collaborare (circa da febbraio 2007), ha costantemente

raccontato di essersi approvvigionato di cocaina in prevalenza a __________,

principalmente dal AC 3, a suo dire in 7 diverse occasioni , ma anche da tali “__________“,

da una prostituta dominicana con la faccia butterata, come pure da tali “__________”

e “__________”, che ha poi ammesso essere personaggi di fantasia, o da “__________”,

che gli avrebbe però effettuato le consegne a __________ tramite certo “__________”,

situazione perciò estranea all’imputazione in rassegna, oppure ancora certo “__________”,

che gli avrebbe consegnato i circa 500 grammi di stupefacente rinvenuto al

momento dell’arresto (cfr. in particolare sul tema degli acquisti i verbali 12

febbraio 2007, n. 2.12 e 15 febbraio 2007, n. 2.14).

Il reato

ascritto concerne in particolare la circostanza per cui il prevenuto, oltre che

dalla AC 2, andava a __________ accompagnato da altri personaggi interessati ad

acquistare stupefacente, principalmente l’amico __________, non sentito durante

l’inchiesta perché latitante e solo di recente arrestato, ma anche __________.

Secondo un copione ricorrente, la trasferta a __________ veniva effettuata con

l’auto del marito della AC 2. Effettuato l’acquisto, la sostanza veniva

trasportata a __________, a casa del 16enne __________, dove si procedeva alla

divisione tra l’accusato e gli altri destinatari, in specie il “__________”

(verbale 15 febbraio 2007, n. 2.14, pag. 2):

Confermo di aver acquistato 1250 grammi di

cocaina da AC 3. (...) Sulle modalità dell’acquisto, ribadisco che mi recavo a

Zurigo accompagnato da __________ e questo sempre con la vettura di __________,

ogni tanto c’era anche __________, altre volte la stessa già si trovava là. AC

3.

mi consegnava la sostanza direttamente a casa sua a circa due chilometri di

distanza dalla __________. La sostanza la portavamo al rientro a __________ a

casa del __________, dove poi io e il __________ dividevamo la sostanza metà

ciascuno. Non la tagliavamo. (...) ...__________ è venuto con me a __________

in quattro occasioni. __________ guidava, andava a trovare una sua amica. Lui

sapeva che io andavo ad acquistare cocaina.”

__________,

dopo le iniziali reticenze, ha ammesso 5 trasferte di questo genere (RPG,

classificatore 3, sezione 18, verbale 2 febbraio 2007, n. 18.04, pag. 2):

Quando arrivavamo a __________, __________, AC 2

e __________ si allontanavano per andare ad acquistare la cocaina. (...) Il

quantitativo che loro acquistavano io lo vedevo unicamente una volta che si arrivava

a casa del __________. Posso dire (...) che in 3 occasioni __________, __________

e AC 2 avevano acquistato un quantitativo di quella dimensione che io stimo

essere tra 200/250 grammi. Si trattava di cocaina in polvere. In 1 occasione,

la prima volta che siamo andati a __________, avevano con loro un sacchetto da

ca. 50 grammi di cocaina, sempre in polvere. ADR la cocaina non veniva nascosta

in macchina ma so, benché non l’abbia visto, che __________ la nascondeva

nelle sue parti intime.”

Di

analogo tenore le affermazioni di __________, che a confronto con la AC 2 ha

dichiarato di avere partecipato a tre di queste trasferte, una delle quali con

la AC 2 medesima (RPG, classificatore 2, sezione 3, n. 3.07, verbale 20

dicembre 2006 cfr. AC 2/__________, 3):

...AC 2 ci ha accompagnato in un’unica

occasione. Riconfermo comunque che la stessa, in tale occasione, ha nascosto lo

stupefacente acquistato da __________ nelle sue parti intime. Riconfermo anche

che i quantitativi acquistati anche in tale occasione erano superiori ai 100

grammi. Preciso che le altre 2 volte in cui mi sono recato a __________ c’erano

__________. Ribadisco che ci siamo sempre recati dallo stesso acquirente,

ribadisco che i quantitativi si aggiravano sui 200/300 grammi.”

Da

ultimo, anche il giovane nel cui appartamento di __________ si procedeva alla

spartizione della cocaina così acquistata ha confermato l’esistenza e l’entità

di questi traffici (RPG, classificatore 3, sezione 17, n. 17.06, verbale 22

febbraio 2007 di __________, pag. 2 e 3):

__________ erano sempre accompagnati da qualcun

altro quando arrivavano a casa mia con la cocaina. AC 2 era sempre con loro.

Spesso era presente con loro anche __________ ed in un paio di circostanze

anche __________. Quando loro arrivavano a casa mia a __________, sapevo che

erano stati a __________ ad acquistare la cocaina in quanto, prima di arrivare

da me, __________ mi preavvisava telefonicamente. Mi diceva che stava per

arrivare con __________. (...) Di regola arrivavano a casa mia all’incirca una

volta al mese, ma nel corso di aprile 2006 erano arrivati a __________ in due

diverse circostanze. E’ possibile che siano arrivati da me qualche volta in

più, ma non ricordo bene, e quindi ritengo più corretto confermare un totale di

8-9 volte. Riconfermo anche il quantitativo da me dichiarato, e segnatamente

che passando da casa mia hanno portato un quantitativo complessivo di oltre

1'500 grammi di cocaina.”

A fronte

di queste chiare risultanze, attestanti di viaggi ripetuti e di acquisti

consistenti da dividere a metà a __________ tra il AC 1 e il __________, anche

lo stesso imputato aveva riconosciuto i fatti, e nel verbale conclusivo avanti

al Procuratore Pubblico aveva dato atto di avere acquistato con il __________ e

trasportato per lui complessivi 775 grammi di cocaina a lui destinati (verbale

8.

giugno 2007, n. 2.26, pag. 16):

Secondo quanto sopra complessivamente i miei

acquisti sono stati circa 2100 grammi per me e 775 grammi per __________. I

quantitativi acquistati a __________ da __________ e da AC 3 sono stati

suddivisi in parti uguali con __________.”

Il

Procuratore Pubblico ha poi ritenuto di ridurre l’imputazione a 725 grammi,

ossia la metà dei 1500 grammi che il __________ dice di avere visto transitare

da casa sua.

Come che

sia, in queste circostanze non appare credibile l’accusato laddove al

dibattimento ha quantificato in soli 300 grammi lo stupefacente da lui

acquistato e trasportato per conto terzi (verbale dibattimentale, pag. 6),

trattandosi di quantitativo troppo esiguo a fronte del numero di viaggi

effettuato e del conseguente volume degli acquisti.

Vero è

invece, secondo la Corte, che sulla base delle predette convergenti risultanze

egli deve rispondere per i 725 grammi ascrittigli dalla pubblica accusa

17.

L’ultima

delle imputazioni ascritte in correità ai prevenuti concerne la detenzione al

domicilio della AC 2 al momento dell’arresto di complessivi 498.26 grammi di cocaina,

di cui 471.37 grammi nello zainetto “Pikachu” e 26.89 grammi occultati in

cantina.

Il AC 1

ha pacificamente ammesso l’addebito (verbale 8 giugno 2007 citato, pag. 11 e

verbale dibattimentale, pag. 6), mentre che la partecipazione della AC 2, che

si professa innocente, sarà esaminata più avanti.

18.

Nel

settembre del 2006 AC 3 ha coinvolto il AC 1 in un suo disegno criminoso,

condiviso con tale “__________” di __________, tendente a fare giungere in

Italia, e da lì eventualmente anche in Svizzera, vari chilogrammi di cocaina

pura da acquistare in __________ e da fare trasportare in Europa da un corriere

appositamente inviato in __________ (cfr. il punto 2.8 dell’AA AC 3, che

ammette: verbale dibattimentale, pag. 5).

AC 3 ha

in specie prospettato al AC 1 la possibilità di acquistare in tal modo a buon

prezzo un quantitativo di circa 1 chilo di cocaina, e gli ha chiesto di

partecipare all’operazione finanziando l’acquisto dello stupefacente e

reperendo un corriere disposto ad effettuare il pericoloso trasporto, ciò che

l’imputato ha fatto.

La

vicenda è stata evocata nei dettagli dal AC 3 in occasione del confronto con il

AC 1 (RPG, classificatore 1, sezione 2, n. 2.21, verbale 14 marzo 2007, pag.

8):

Nel periodo settembre/ottobre 2006 avevo detto a

__________ che se voleva potevo fare arrivare in Ticino un chilo di cocaina.

Gli avevo spiegato che mi necessitava anticipare l’intera somma di denaro,

alfine di saldare chi forniva lo stupefacente e segnatamente una somma pari a

U$ 6'000. __________ mi diceva che era interessato ad acquistare questo chilo

di cocaina tramite me, ma che mi avrebbe richiamato entro un paio di giorni. Io

gli avevo fatto presente che mi serviva comunque anche una persona disposta ad

effettuare il viaggio, inteso un corriere. __________ mi diceva che sapeva già

a chi rivolgersi, e meglio mi ha dato il recapito telefonico di Ismael, un

portoghese che comunque già conoscevo e del quale avevo già il numero. (...)

Trascorsa all’incirca una settimana, incontravo casualmente __________, che si

trovava in compagnia di diverse persone tra cui forse AC 2, presso il bar di __________.

In questa circostanza lui mi consegnava il denaro, e meglio U$ 2'500.- e Euro

1'500.-.”

Il AC 3,

d’accordo con tale “__________”, un sudamericano residente nella zona di

periferia di __________ e con il quale si incontrava in un non precisato bar di

__________, intendeva in realtà importare dal __________ un quantitativo ben

superiore, che intendeva rivendere interamente in Italia, in dispregio

dell’accordo preso con il correo, ciò che ha esplicitamente confermato al

dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 5). Il AC 1, ignaro dei reali

intenti del AC 3, gli ha consegnato il denaro richiesto e gli ha pure

presentato il __________ (cfr. sul dettaglio della presentazione il suo verbale

18.

maggio 2007, RPG, classificatore 4, sezione 23, n. 23.03, pag. 2), noto

tossicodipendente della piazza di __________ con precedenti per spaccio. AC 3

ha avuto buon gioco nel convincerlo ad effettuare il viaggio prospettandogli un

compenso di Euro 12'000.-. Il corriere è quindi dapprima stato condotto in

Italia dal “__________” per approvazione, dopo di che il AC 3 gli ha acquistato

un abito elegante per il viaggio (dovendosi fingere un viaggio d’affari) e gli

ha consegnato il denaro per il biglietto aereo. Il __________ è partito dalla __________

in data 16 settembre 2006. Giunto a __________, ha atteso invano per 12 giorni

che gli venisse consegnato lo stupefacente, dopo di che è stato “autorizzato” a

ripartire dalle persone che lo avevano accolto, e che cautelativamente gli

avevano temporaneamente ritirato il passaporto.

Dopo il

rientro del corriere, AC 3 ha inviato in __________ ulteriori U$ 1'000.- per

tentare di salvare l’operazione, ma il suo arresto, avvenuto il giorno

successivo, ha vanificato (almeno per lui) ogni residua possibilità di buon

esito.

L’accusato

ha così sintetizzato l’accaduto (verbale 2 febbraio 2007, n. 2.09, pag. 3):

...il AC 3 nel settembre 2006 mi aveva

contattato per acquistare 1 kg di cocaina. Gli avevo già consegnato 5000 $

nonché presentato Ismael perché gli serviva qualcuno per il trasporto della

cocaina. Purtroppo mi ha fregato e non ho visto né droga né soldi.”

Al

dibattimento egli ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, ammettendo

perciò, entro questi limiti, la sua partecipazione all’operazione.

L’imputazione,

che non concerne la AC 2, deve pertanto essere confermata.

19.

La

Corte ha invece prosciolto il AC 1 dall’ulteriore imputazione di atti

preparatori, tendenti all’acquisto di 50 grammi di cocaina dal AC 3 (punto 2.2

AA), ritenendo insufficienti gli elementi comprovanti la sussistenza dell’ascritto

reato.

20.

Al AC

1.

deve quindi essere addebitata la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per aver consumato circa 15 grammi di cocaina, così come descritto al punto 3

AA (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7).

21.

Il AC

1.

è altresì reo confesso dei fatti descritti al punto 4 AA, avendo ammesso, sia

nei verbali predibattimentali che in aula, di aver avuto un alterco con PL 1 ed

in quel frangente di averlo aggredito e ferito alla coscia della gamba sinistra

con un coltello preso in cucina. La lite si è svolta al domicilio della AC 2, a

__________. Il AC 1, che quella sera si trovava in Italia, avrebbe appreso nel

corso di una telefonata della presenza in loco del PL 1, cosa che avrebbe

provocato le sue ire, mentre che non è chiaro se questo per motivi di gelosia

(concetto nondimeno da relativizzare alla luce della professione di prostituta

dell’amica) o, piuttosto, per il timore (giustificato) che la presenza

dell’ospite fosse motivo per un festino collettivo alimentato dalla sua

cocaina. L’ira del AC 1 sarebbe stata rivolta anche nei confronti dell’amico __________,

che pure si trovava nell’appartamento di __________ in quei giorni, il quale

avrebbe mancato al compito ricevuto di fare, in sostanza, da cane da guardia in

sua assenza, impedendo in specie che si facesse scempio della sua cocaina, al

quale, invece, anche il __________ ha ampiamente partecipato e al cui scopo si

era pure fabbricato una pipa artigianale per fumarsi lo stupefacente (cfr. il

suo verbale 12 dicembre 2006, RPG, classificatore 2, sezione 11, n. 11.05, pag.

5, in cui riferisce di un consumo di 15/20 grammi in quell’occasione). Come che

sia, il AC 1 sarebbe appositamente rientrato nottetempo (o piuttosto di primo

mattino) a __________, e avrebbe quindi litigato con l’amica e i due uomini.

Egli a suo dire sarebbe stato ubriaco (cfr. verbale dibattimentale, pag. 7),

ciò che la Corte ha creduto, trattandosi di dettaglio confermato dal __________

(verbale citato, pag. 5: “__________era visibilmente ubriaco”), ma

ammette di avere colpito con una coltellata alla coscia il PL 1 mentre che

questi giaceva su di un materasso posto sul pavimento (e difatti trovato sporco

del suo sangue) di uno dei locali dell’appartamento.

La Corte,

così accertati i fatti, ha ritenuto pacifica la sussistenza dell’ascritto

reato, ma ha riconosciuto al prevenuto una situazione di scemata imputabilità

per lo stato di ubriachezza, seppure solo in misura lieve. Infatti, in assenza

di migliori riscontri sul grado di alcolemia, il solo fatto che l’accusato sia

stato in grado di fare rientro a __________ proveniente dall’Italia (prima con

il passaggio in auto avuto da un amico, poi con i mezzi pubblici) depone per

una residua lucidità (specie quando in Svizzera rammenta di avere fatto il

biglietto con la moneta spicciola presso il distributore automatico), senza

contare il fatto che per il paio d’ore che può essere durato il viaggio egli

non ha più ingerito alcolici, ed ne ha invece smaltito nella fisiologica

ragione di 0.15 per mille all’ora. E’ quindi fuori questione un stato di

assoluta irresponsabilità, da ammettere in presenza di alcolemie superiori a 3

per mille, mentre che, come detto, può essere riconosciuta per il predetto

episodio di lesioni una situazione di lieve scemata imputabilità.

22.

In

relazione all’imputazione di cui al punto 5 AA, in aula il AC 1 ha ammesso di

non aver mai avuto permessi per la Svizzera, negando tuttavia di avere abitato

dalla AC 2, ciò che la Corte non ha creduto, stante l’aperta contraddizione con

le sue dichiarazioni iniziali, ben più logiche e compatibili con la relazione

sentimentale esistente tra i due e la reiterata attività di spacciatore svolta

sul nostro territorio.

E in

effetti, nel suo primo verbale d’interrogatorio l’accusato aveva dichiarato

(RPG, classificatore 1, sezione 2, n. 2.01, verbale 24 ottobre 2006, pag. 5):

Io abito da diverso tempo con AC 2, magari un

anno e mezzo. E’ vero che vado e vengo da casa sua. Mi è capitato di dormire

molto spesso, anzi spessissimo a casa sua.”

Questa

logica tesi era stata confermata dalle speculari dichiarazioni rese dalla

compagna il giorno medesimo dell’arresto (RPG, classificatore 2, sezione 3, n.

3.

, verbale 24 ottobre 2006, pag. 9):

Non lo so chi ha messo la cocaina nello zaino di

mia figlia __________. Dovete chiedere a __________ dato che lui vive

praticamente a casa mia. (…) Viene sempre da me a trovarmi. Si ferma spesso da

me a dormire.”

Poste

queste iniziali e concordanti ammissioni, fatte verosimilmente prima di potere

imbastire delle versioni di comodo, per la Corte è chiaro che le successive

ritrattazioni mirano a ridimensionare il ruolo di entrambi (ma soprattutto

della AC 2) nei traffici di stupefacenti, quale logica conseguenza di una

(pretesa) limitata presenza del AC 1 sul nostro territorio.

Stante

invece l’accertamento di una presenza di fatto ininterrotta sin dall’inizio

della loro relazione, si ha che il AC 1 ha contravvenuto alla LDDS, sia per

avere ecceduto il periodo in cui poteva soggiornare in Svizzera senza necessità

di un permesso, sia per esservi entrato senza il passaporto, avendo egli

spiegato in aula come egli (a furia di passare in continuazione) fosse oramai

conosciuto ai valichi di frontiera, e venisse lasciato transitare senza

formalità.

23.

Così

accertate le responsabilità oggettive del AC 1, ciò che è in pratica avvenuto

sulla sola scorta delle sue ammissioni, occorre determinare il ruolo avuto

dalla AC 2 in quelle imputazioni formulate in correità a carico di entrambi.

In questa

operazione il prevenuto si è mostrato assai meno collaborante, avendo egli

palesemente inteso proteggere la compagna addossandosene le colpe, o comunque

non dichiarandone la partecipazione ai suoi traffici.

Ancor

meno collaborante è stata la AC 2, i cui verbali -letti nel complesso- sono

costellati da dichiarazioni fortemente contraddittorie nel senso, ad esempio,

che una medesima circostanza viene dapprima negata, poi ammessa, e quindi

nuovamente negata (ciò di cui si fornirà esempio più avanti, al riguardo delle

consegne di cocaina da lei effettuate). In questo valzer di versioni, essa

indulge anche alla negazione di questioni non rilevanti, oppure desumibili

chiaramente in base alla logica delle cose, facendosi in entrambi i casi

smascherare come bugiarda. Inoltre, pur potendo contare sull’appoggio del

compagno, essa è impietosamente sbugiardata dalle deposizioni di disinteressati

terzi, siano essi acquirenti di cocaina o partecipanti a titolo accessorio o

incidentale ai loro traffici. Il quadro complessivo che ne emerge è quello di

una imputata del tutto priva di credibilità, che mente per mettere in pratica

una primordiale forma di difesa, non disponendo verosimilmente delle risorse

intellettive necessarie ad allestire una migliore difesa, o anche solo per

farle comprendere che in queste circostanze raccontare la verità avrebbe

condotto ad un risultato migliore rispetto a quello conseguibile mentendo ad

oltranza senza potere sperare di essere creduta.

24.

La

Corte, dovendo decidere della sua partecipazione all’infrazione aggravata alla

LFStup di cui al punto 1 dell’atto di accusa, ha in primo luogo accertato che

essa ben sapeva che il compagno era dedito al traffico di cocaina, non potendo

essere altrimenti dal momento che essa vi ha collaborato effettuando una

frazione significativa delle consegne.

Posta

questa consapevolezza, la Corte ha desunto elementi (punibili) di volontaria

adesione e partecipazione all’attività del compagno già solo dall’avergli messo

a disposizione i due appartamenti di Mendrisio in cui ha avuto domicilio nel

periodo in questione, e questo al duplice scopo da un lato anche solo di

fornire un alloggio al AC 1 finalizzato a facilitare i suoi traffici in

Svizzera (potendo così egli evitare di dovere cercare alloggio altrove, o di

rientrare continuamente in Italia, riducendo così in entrambi i casi il rischio

di controlli a suo carico), e dall’altro di permettergli un sicuro deposito per

lo stupefacente e di fornirgli un luogo discreto per l’effettuazione delle

vendite.

La AC 2,

puerilmente, nega che la cocaina sia mai stata depositata a casa sua. Posto che

la questione non ha di per sé valenza decisiva (l’unica imputazione di

detenzione di stupefacente riguarda la cocaina rinvenuta al momento

dell’arresto, di cui si dirà in un considerando seguente), la tesi contraria

risulta già dalla logica delle cose, oltre che (comunque) dalle dichiarazioni

concordi di varie persone che, anche se con riferimento a periodi diversi (il

che dimostra che la situazione era ricorrente), sostengono di avere visto

significativi quantità di cocaina a casa sua (cfr. il verbale 14 dicembre 2006

di __________, all. 12.01 RPG, pag. 8, riferito a più circostanze; verbale 22

febbraio 2007 di __________ all. 17.06 RPG, pag. 5; verbale 15 febbraio 2007 di

__________, all. 19.01 RPG, pag. 3 e 4; verbale 5 maggio 2006 di __________,

all. 14.02 RPG, pag. 2).

Ulteriore

collaborazione al AC 1 è stata fornita dalla AC 2 con la ricorrente messa a

disposizione della vettura intestata al marito affinché egli vi effettuasse

spostamenti finalizzati all’acquisto o alla vendita di cocaina, in specie per i

viaggi sino a __________.

Evidentemente,

la AC 2 ha prestato man forte al compagno anche accompagnandolo in questi

viaggi, ben consapevole che gli stessi erano finalizzati all’acquisto di

cocaina. Questo risulta con chiarezza dalle dichiarazioni degli occasionali

compagni di viaggio __________ e __________, come pure da quelle di __________,

che li attendeva a __________ al ritorno, dichiarazioni già evocate al

considerando n. 16, al quale si rinvia, e da cui risulta anche come la AC 2

abbia all’occorrenza assunto un ruolo attivo, celando su di sé lo stupefacente

acquistato.

25.

Significativo,

poi, il contributo direttamente fornito dalla AC 2 nelle vendite di cocaina.

__________,

come si è visto, afferma che la AC 2 fin dal 2004 gli avrebbe consegnato ben

700.

dei 900 grammi da lui acquistati (cfr. il consid. 14.1), e la AC 2, sia

pure per un solo istante, durante l’inchiesta ha ammesso l’addebito (verbale 20

dicembre 2006 avanti al Procuratore Pubblico, RPG, classificatore 2, all. 3.08,

pag. 2: “__________era un cliente abituale ...Motivo per cui i 700 grammi da

lui dichiarati glieli posso aver consegnati io ma erano del __________”),

salvo poi ritrattare e fornire altre due versioni differenti due pagine più

avanti (pag. 4: “Dichiaro che ho venduto a lui unicamente qualche grammo e

sempre dello stupefacente del __________ (...) Sentite queste contestazioni

posso dichiarare che io al massimo gli avrò venduto complessivi 200 grammi, era

comunque sempre cocaina del __________”). Inutile dire che la AC 2, in

simili circostanze, è del tutto priva di credibilità laddove ritratta senza

ragione l’ammissione di un fatto risultante da una limpida chiamata in causa.

In aula, se non altro, ha mantenuto la tesi, comunque menzognera, dei 200

grammi (verbale dibattimentale, pag. 8).

L’accusata

ha inoltre fornito una discreta parte della cocaina venduta al duo __________.

Di 900 grammi complessivi a loro forniti, essa ha per un istante riconosciuto

di averne consegnati 200 alla __________ (cfr. il predetto verbale 20 dicembre

2006.

della AC 2, all. 3.08 RPG, pag. 4: “La __________ era cliente di __________

però gliela portavo io la cocaina. Ultimamente gli ho consegnato quantitativi

da 10 grammi di volta in volta. In tutto gli avrò consegnato 200 grammi, era

sempre cocaina del __________”), ciò che corrisponde grosso modo alle

dichiarazioni della cliente, che stimava di avere ricevuto dalla AC 2 250

grammi di cocaina (verbale 24 aprile 2007, all. 13.04 RPG, pag. 2). Le

successive ritrattazioni di questa ammissione, da ultimo al dibattimento, dove

ha preteso di avere consegnato unicamente 50 grammi alla __________ (verbale

dibattimentale, pag. 8), confermano solo la totale mancanza di credibilità

dell’accusata.

Così

dimostrate consegne per 900 grammi, la Corte non ha ritenuto necessario di

doversi cimentare nella ricostruzione di ogni singolo grammetto venduto agli altri clienti del compagno, contentandosi delle di lei sporadiche ammissioni: 20 grammi venduti

a __________ (verbale dibattimentale, pag. 8), 10 al __________ (verbale

dibattimentale, pag. 9), 1 grammo a __________ (verbale dibattimentale, pag. 9)

e inoltre, con riferimento al verbale 20 dicembre 2006 in polizia (all. 3.09

RPG), 9 grammi a tale “__________” (pag. 2), 5 grammi (non pagati) al __________

(pag. 3) e 3 grammi a “__________” (pag. 3).

Il tutto

non tanto per aumentare il totale delle consegne della AC 2 da 900 a 948

grammi, ma per segnalare come essa fosse regolarmente attiva per e/o con il

compagno, in favore di parecchie persone del suo non grandissimo giro di

clienti.

Il

quantitativo, nel complesso, equivale a quasi la metà delle vendite

complessive, determinate dalla Corte in 2000 grammi.

26.

Le

offerte di cocaina la AC 2 le ha ammesse per circa 40 grammi, il che è

attendibile (viste anche le ammissioni del sodale), ed è più sufficiente a

confortare la tesi di accusatoria di offerte in correità per complessivi 60

grammi (punto 1.2 AA)

Della

partecipazione della AC 2 alle trasferte a __________ finalizzate agli acquisti

per il AC 1, ma anche per terzi, come indicato al punto 1.3 AA, già si è detto

(cfr. i consid. 24 e 16), e si ripete qui nuovamente che essa non può

seriamente sostenere di essere stata ignara della finalità di quei viaggi (in

senso contrario cfr. il suo predetto verbale 20 dicembre 2006, all. 3.09 RPG,

pag. 4: “Non so dire quante volte __________ e gli altri si siano recati ad

acquistare cocaina a __________ dal __________. Quello che so è che il __________

acquistava la sua cocaina dal __________ e dal __________, persona che noi

conosciamo anche con il nome di __________”), o pretendere di discolparsi

affermando (falsamente) di avere partecipato a una sola di queste trasferte.

Quanto all’accusa di avere detenuto quasi mezzo chilo di stupefacente al momento dell’arresto, la AC

2.

al dibattimento ha strenuamente negato la propria consapevolezza della

presenza del medesimo nell’appartamento, ciò che non può certo essere creduto,

stanti manifeste risultanze di segno contrario, tra cui la sua pregressa

ammissione della circostanza.

L’accusata,

sempre il 20 dicembre 2006 (l’unico suo giorno di parziale sincerità in tutta

l’inchiesta), aveva in effetti confessato al Procuratore Pubblico che (all.

3.08

RPG, pag. 2 e 3):

L’unica volta che è stato in possesso di un

grosso quantitativo di cocaina è stato quando è stato arrestato. Io l’avevo

avvertito di non portare tanta cocaina a casa.(...) La droga sequestrata era

già da almeno 3 settimane nel nostro appartamento. Io un grosso quantitativo a

casa non lo volevo, gli continuavo a dire di portarla via e lui mi diceva che

era responsabile della cocaina.”

La AC 2

ritratta ma evita (ovviamente) di confrontarsi con le proprie precedenti e

chiare ammissioni. Se ciò non bastasse ancora, l’argomento può essere chiuso

evocando il racconto fatto dal __________ degli attimi precedenti l’arresto

(all. 11.05 RPG, pag. 3 e 4):

...__________ e AC 2 stavano parlando in merito

a qualcosa che dovevano nascondere. Da parte mia immaginavo che si riferissero

alla cocaina che avevo visto in cucina il giorno prima. Di seguito, tra le ore

1200.

e le ore 1300, io avevo poi accompagnato AC 2 in cantina. Lei aveva con sé

due diversi sacchettini. Uno mi sembrava simile a quello che aveva già il

giorno prima quando eravamo andati dalla sua amica brasiliana, per intenderci a

me sembra contenere circa 30 grammi di cocaina, sottoforma di polvere, mentre il

secondo conteneva qualcosa in più e forse circa 50 grammi di cocaina,

sottoforma di sasso. (...) Di seguito AC 2 si era recata nella sua cantina dove

aveva nascosto i due sacchettini contenenti la polvere ed il sasso di cocaina.

(...) Dopo essere stati in cantina si tornava nell’appartamento e __________ si

arrabbiava con AC 2 per il fatto che aveva dimenticato di portare via anche

l’altra parte di cocaina. Sentendoli parlare intuivo che probabilmente

l’avevano nascosta nello zainetto Pikachu. (...) Ricordo che ad un certo punto,

mentre __________ si stava ancora vestendo in camera, AC 2 mi chiedeva se

potevo accompagnarla in cantina in quanto doveva portare lo zainetto Pikachu.

Era lei che teneva in mano lo zainetto. Da parte mia aprivo la porta dell’appartamento

e premevo il pulsante per chiamare l’ascensore. Di seguito decidevo di

rientrare nell’appartamento in quanto avevo intuito che nell’ascensore vi era

qualcuno ed io non volevo fare vedere che abitavo lì. Non facevo in tempo a

fare nulla, in quanto le porte dell’ascensore si aprivano ed in pratica

venivamo subito tutti immobilizzati dagli agenti di polizia.”

E’ pertanto accertato che la AC 2 ben sapeva dello stupefacente e che essa ha consentito a che lo

stesso fosse depositato nel suo appartamento.

27.

A

fronte di questi comportamenti ascrivibili alla AC 2, la loro valutazione dal

profilo giuridico non può che condurre ad ammettere che essa ha agito in

correità con il AC 1 nell’insieme delle singole infrazioni a loro contestate

nell’atto di accusa.

Rammentato

che in tema di stupefacenti la giurisprudenza è assai più severa nell’ammettere

la correità per rapporto alla complicità, che costituisce situazione quasi

eccezionale, da ammettere in presenza di contributi veramente marginali al

disegno dell’autore principale, appare qui chiaro che i due imputati, oltre che

il legame amoroso, abbiano condiviso, sia pure con ruoli diversi e grado di

partecipazione differenziato, anche gli affari di cocaina.

E’

infatti senz’altro correo, e non complice, chi, come la AC 2, fornisce alloggio

al compagno e alla cocaina, condivide molti dei suoi spostamenti, compresi

quelli (anche se non necessariamente tutti) finalizzati all’acquisto di

cocaina, gli presenta potenziali clienti dal suo giro di conoscenze, partecipa

alle sue vendite ed effettua così quasi la metà delle consegne complessive, e

profitta poi del risultato economico dei traffici, vuoi perché il compagno

l’avrà pur fatta partecipare, in qualche misura, alla “festa” che egli afferma

di avere fatto (per circa 2 anni) con i fr. 60'000.- così guadagnati (e un

sicuro indizio in tal senso sono i fr. 35'000.- che essa ha spedito a S.

Domingo a partire dal gennaio 2005, segno evidente che quel denaro, a suo dire,

proveniente dalla rendita AI del marito, non le occorreva per vivere), vuoi

invece perché -lui più o meno consapevole- si è prelevata in merce una parte

cospicua dei 500 grammi che afferma di avere consumato in quel periodo (cfr.

verbale dibattimentale, pag. 9).

Stabilito

il principio della correità, è chiaro alla Corte che non tutti i correi devono

necessariamente avere il medesimo ruolo, lo stesso grado di partecipazione o

uguale responsabilità, ed è in tal senso pacifico che la AC 2, limitata

intellettualmente com’è, non ha certo assunto funzione trainante all’interno

del sodalizio, non ha impartito direttive al AC 1 e non ha partecipato alle di

lui decisioni relative agli acquisti di stupefacente. Nondimeno, il di lei

grado di partecipazione è comunque di intensità tale da costituire correità a

pieno titolo, per il che essa si deve fare imputare l’insieme delle attività

dei due, e perciò anche quelle (come ad esempio l’uno o l’altro degli acquisti

e trasporti per conto terzi, o le vendite fatte dal compagno) a cui non ha

partecipato direttamente.

Pertanto, anche la AC 2, siccome correa del AC 1, è autrice colpevole di quanto descritto all’intero

punto 1 dell’atto di accusa (punti 1.1-1.4), nella misura in cui è stato

riconosciuto colpevole il compagno.

Per entrambi l'infrazione alla LFStup è aggravata

dal quantitativo trafficato. Non occorre pertanto esaminare se lo sia anche per

avere fatto mestiere dello spaccio, ciò che vale a prima vista per il AC 1, e

non invece per la AC 2, che non ha personalmente conseguito il notevole

profitto configurante l'aggravante.

28.

Anche alla AC 2, come al coimputato, sono ascritte ipotesi di reato

commesse singolarmente

Quattro di queste, in tema di LCS, sono relative

ad un unico episodio risalente al 5 agosto 2006 (punti 7-10 AA).

In quell’occasione un cittadino ha segnalato alla

polizia che la conducente della Opel Tigra targata TI guidava detto veicolo

lungo l’autostrada A14, in territorio del cantone di __________ e diretta a __________,

in maniera visibilmente incerta, cambiando di frequente corsia senza motivo, e

rallentando a volte sino a soli 50 km/h per poi accelerare nuovamente sino a

circa 160 km/h.

Secondo le risultanze del rapporto di polizia

(cubo 1, classificatore 4, sezione inc. 10364/2006, AI 1), la conducente, poi

identificata nella prevenuta, avrebbe nell’occasione condotto il veicolo su di

una zona del campo stradale demarcata dalla segnaletica orizzontale con

bordature (e quindi da non percorrere), tentando oltretutto con questa manovra

di sottrarsi al controllo. Agli agenti intervenuti, che sono alfine riusciti a

bloccarla poco prima della fine dell’autostrada a __________, essa è parsa

subito spossata (AI 1, pag. 5: “völlig übermüdet”), ciò che spiegava la

guida incerta, e come tale non in grado di condurre. Agli agenti ha dichiarato

di essere intenzionata a recarsi a __________ dalla sorella assieme alla

figlia, di essere stata in giro la sera precedente sino alle 3 del mattino (a

quel momento erano circa le 12.30) e di sentirsi stanca. Nel rapporto, gli

agenti hanno rilevato come essa durante l’interrogatorio si sia quasi

addormentata sul tavolo, e come essa non sia riuscita a concentrarsi sulle

domande a lei poste, fornendo risposte incongruenti (AI 1, pag. 5). Il veicolo,

inoltre, sarebbe stato difettoso, essendo in specie il parabrezza incrinato in

più punti (AI 1, pag. 5).

Al dibattimento la AC 2 ha ammesso gli addebiti

(verbale dibattimentale, pag. 9), e per l’unica volta nel contesto dell’intero

processo è sembrata anche consapevole dell’errore commesso, almeno quando il

Presidente, rammentata l’incoscienza di un simile comportamento, le ha fatto

notare che essa aveva così messo seriamente in pericolo in primo luogo la vita

della figlia, oltre che la sua e quella degli altri utenti della strada.

Essa è pertanto autrice colpevole di guida in

stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, circolazione

senza licenza di condurre o nonostante la revoca (pacificamente commessa anche

il 23 ottobre 2006 nel luganese e nel mendrisiotto con un veicolo Smart a

noleggio) e circolazione alla guida di un veicolo difettoso.

29.

La AC 2 riconosce poi di essersi prostituita in Ticino, tra l’agosto

2004.

e l’ottobre 2006, in violazione delle norme cantonali (verbale

dibattimentale, pag. 9), in specie omettendo di essere annunciata all’autorità

di polizia ed iscritta nell’apposito registro, ciò che configura il reato di

cui all’art. 199 CP.

Essa, poi, ammette di non essersi nemmeno posta

la questione della situazione amministrativa del compagno, da lei abitualmente

alloggiato, ai sensi della LDDS (verbale dibattimentale, pag. 9). Ciò

nondimeno, è incontrovertibile che essa ha così favorito il di lui soggiorno

illegale, violando perciò essa stessa l’art. 23 LDDS, per il che l’imputazione

di cui al punto 12 AA appare corretta.

Infine, per i suoi smodati consumi di cocaina,

pari ad almeno 500 grammi nel periodo in questione, risulta realizzata

l’imputazione di contravvenzione alla LFStup di cui al punto 6 AA, priva di

portata pratica ai fini della commisurazione della pena ma invece sintomatica nella

valutazione che ha portato a riconoscerle, per tutti i reati a lei ascritti,

una scemata imputabilità di grado medio.

30.

Secondo l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo,

tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore

nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di

reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata.

31.

AC 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LFStup per la

vendita di 2 chili di cocaina, atti preparatori per l’acquisto di un altro

chilo, la detenzione di circa 500 grammi destinati alla vendita, l’acquisto e

il trasporto per conto terzi di ulteriori 725 grammi, oltre che per modiche

offerte di stupefacente a terzi. Deve inoltre rispondere di un brutto episodio

di lesioni volontarie commesse con un coltello, oltre che di infrazione alla

LDDS e contravvenzione alla LFStup, che in queste circostanze non incidono sulla

pena.

L’accenno alla gravità oggettiva di questi fatti

può sembrare un luogo comune, in quanto rilievo ricorrente in questo genere di

sentenze, nondimeno esso è doveroso. Il AC 1 è, in questi termini, un

pericoloso spacciatore di droga, che ha delinquito con insistenza per più di

due anni, cominciando non appena è iniziata la sua parassitaria presenza in

Svizzera, ovvero contestualmente all’inizio della relazione con la AC 2. Anche

il rilievo delle finalità di lucro del prevenuto costituisce un’ovvietà in tema

di stupefacenti, ma va sottolineato come da un lato egli abbia cessato il

lavoro onesto per diventare uno spacciatore per mestiere, ovvero come lo

spaccio in questi due anni sia stata l’unica attività del prevenuto di cui vi è

prova certa, e d’altro lato la futilità del suo movente economico, avendo egli

spacciato per procurarsi la ragguardevole somma di fr. 60'000.- necessaria per

vivere ininterrottamente una festa fatta di locali, vestiti, donne facili, nel

contesto del (ai suoi occhi) rutilante “ambiente latino” ticinese. Di scrupoli,

ripensamenti o momenti di autocritica non vi è nemmeno l’ombra nel

comportamento dell’accusato. Egli è infatti stato fermato solo dall’intervento

della polizia, e va semmai sottolineato come l’accusato stesse a quel momento

compiendo un salto di qualità nei suoi traffici. Infatti, il quantitativo di

500.

grammi trovato in suo possesso al momento dell’arresto costituisce la

partita singola di cocaina più importante transitata in una sola volta nelle

sue mani (almeno stando alle risultanze del processo), e va anche rilevato come

in quelle settimane egli stesse trattando, con il AC 3, l’acquisto di un

ulteriore chilogrammo in una sola volta, oltretutto di presumibile elevato

grado di purezza. Chiara, pertanto, la tendenza all’escalation dell’intensità

dei suoi traffici negli ultimi tempi, ciò che è sicuramente reprensibile.

L’assenza di scrupoli del AC 1 è poi chiaramente visibile anche laddove risulta

avere coinvolto nei suoi traffici anche la compagna, persona visibilmente

debole e vulnerabile alla cocaina, oppure dove non ha esitato ad utilizzare

come appoggio logistico (e perciò a coinvolgerlo nei suoi traffici) un ragazzo

di nemmeno 16 anni, al quale ha oltretutto venduto e offerto cocaina. Il

prevenuto non è un consumatore abituale di cocaina, e aveva inoltre già 30 anni

al momento dell’inizio dei suoi traffici, per il che non può accampare

giustificazioni attinenti all’età o ad una sua inesistente situazione di

dipendenza.

Anche l’accoltellamento del PL 1 è un brutto episodio,

e seppure commesso in stato di lieve scemata imputabilità concorre per vari

mesi nel computo della pena complessiva.

Essa, sulla scorta di queste indicazioni,

potrebbe così attestarsi attorno ai 6 anni, senza con ciò volere essere

l’espressione di particolare severità.

A favore dell’accusato la Corte ha ritenuto

l’incensuratezza, il carcere preventivo sofferto di circa un anno e la

collaborazione prestata agli inquirenti. Essa non è comunque stata immediata e

nemmeno incondizionata, e non va pertanto sopravvalutata in favore

dell’accusato. Egli, infatti, pur confesso delle proprie colpe, ha apertamente

mentito per tutelare la compagna, il che è comprensibile, ma anche i propri

fornitori. A tratti, infatti, ha esplicitamente ammesso di avere indicato nomi

di fantasia, mentre che in altri casi non l’ha fatto ma la Corte lo ritiene

comunque, non potendo ad esempio essere creduto che i 500 grammi in suo possesso al momento del fermo provenissero da tale “________” o che fossero

destinati all’africano “_______”, oltretutto alla luce del fatto che l’accusato

aveva rammentato in un precedente verbale come i dominicani non facciano

affari con gli africani, e viceversa. La collaborazione dell’accusato, pur se

in ogni caso apprezzabile, non va pertanto enfatizzata oltre misura. A parte

ciò, la Corte ha tenuto conto in favore dell’accusato anche del fatto che il

suo giro di clienti non era troppo esteso (ciò che va però relativizzato alla

luce del fatto che gli era chiaro che _____________ e _______________ cedevano

a terzi almeno parte di ciò che comperavano da lui), e che inoltre questo giro

si localizza in un ambiente di prostitute e loro clienti, nel quale l’accusato

difficilmente può avere svolto funzione di corruttore, quanto semmai quella di

fornitore di un apprezzato servizio.

Tutto ciò considerato, e avuto anche riguardo

all’intento risocializzatore, al quale osterebbe una pena eccessivamente

severa, la Corte ha considerato come adeguata alla pesante colpa del prevenuto

una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo

sofferto.

32.

AC 2 è correa del compagno nell’infrazione aggravata alla LFStup,

reiterata per più di due anni, risultante dalla vendita di 2 chili di cocaina,

dalla detenzione di ulteriori circa 500 grammi destinati alla vendita,

dall’acquisto e il trasporto per conto terzi di 725 grammi e dalle offerte per

complessivi 60 grammi di cocaina. I reati riconosciuti a suo solo carico poco o

nulla aggiungono al quadro oggettivo delle sue responsabilità che, sebbene minori

di quelle dell’amico, sono anche in questo caso pesanti, valendo in proposito

quanto ritenuto al considerando precedente. La Corte non ha trascurato di

considerare il ruolo subordinato della AC 2 nel contesto dato di correità. Essa

ha perciò ritenuto come l’accusata non sia stata l’artefice dell’iniziativa

criminale, ma vi abbia solo aderito sull’onda del rapporto sentimentale con il

compagno e perché vulnerabile allorché vi è in gioco la cocaina. Non ha neppure

disatteso che essa non pare avere avuto particolare potere decisionale, e che

il suo ruolo è nel complesso stato secondario rispetto a quello del AC 1, così

come di secondo piano è stato il beneficio che essa ne ha tratto per rapporto

all’amico.

Vista nella sua giusta luce la situazione di

correità, è risultata chiara alla Corte la minore responsabilità della AC 2 per

rapporto al correo.

Tuttavia, dal profilo soggettivo la Corte ha

valutato in modo estremamente negativo la ricaduta dell’accusata nel medesimo

reato per il quale era già stata condannata da una Corte delle Assise criminali

meno di 4 anni prima della ripresa dei traffici, ed era stata condizionalmente

liberata, dopo espiazione della pena, da solo poco più di 3 anni. Infatti, pur

con tutta la comprensione per le ridotte capacità intellettive, la debolezza di

carattere e per la dignità patologica attribuita dal perito ai suoi consumi di

cocaina, La Corte ritiene che il chiaro messaggio costituito da una condanna a

3.

anni e 6 mesi di reclusione da parte di un’Assise Criminale, e la conseguente

espiazione della sanzione, avrebbero dovuto essere circostanze tali da

incidersi indelebilmente anche nella memoria di un soggetto limitato come la AC

2, o comunque tali da esplicare effetto preventivo molto più a lungo di quanto

non sia avvenuto. Pertanto, a mente della Corte la subitanea ricaduta della AC

2.

è solo parzialmente scusabile con i suoi deficit e con la debolezza di

carattere, ma è invece anche da intendere come espressione di egoismo,

disprezzo per le norme, incapacità di rispettare le leggi, ossia

irriducibilità, ciò che meglio si espliciterà discorrendo della prognosi per il

futuro. La dipendenza dalla cocaina, inoltre, va ulteriormente relativizzata

nella sua valenza di motivo a delinquere, essendo data la situazione in cui la AC

2.

non aveva particolari problemi economici, potendo contare sulle entrate date

dalla pensione del marito e dai proventi (vantati in aula come lauti) della

prostituzione, praticata in Ticino e a Zurigo. Pertanto, se la AC 2 ha potuto

spedire fr. 35'000.- a S. Domingo alla famiglia nel 2005 e nel 2006, significa

che essa avrebbe potuto disporre anche del denaro necessario a pagare i 500

grammi di cocaina che ha consumato, senza necessità di partecipare ai traffici

del compagno (al quale avrebbe semmai potuto rubare la cocaina per il proprio

consumo).

E sempre in tema dei motivi a delinquere della AC

2, la Corte ha altresì ritenuto di dovere rifiutare recisamente il teorema

difensivo in virtù del quale essa sarebbe ricaduta nella delinquenza per il

motivo della latitanza dello Stato nell’esecuzione della misura ambulatoriale

ordinata con la sentenza del 2000. Che siffatta misura sia stata eseguita poco

e male, e non per colpa di chi doveva sottostarvi, è un dato di fatto (cfr.

plico AI 178, 186, oltre che la perizia del dott. Calanchini, AI 173, pag. 10),

è però anche vero che siffatta misura era destinata a durare solamente periodo

di prova, e che durante periodo di prova la AC 2 non ha comunque delinquito.

Vero appare semmai, dovendo essere individuata

una causa scatenante, come la AC 2 una volta di più abbia voluto legarsi

all'uomo sbagliato, cosa che non può però essere addebitata ad altri che non a

sè stessa.

Tolta la scemata imputabilità di grado medio, che

comporta il dimezzamento della pena di base, la AC 2 non può vantare altre

circostanze attenuati. Essa non ha fornito alcuna collaborazione agli

inquirenti e non è nemmeno confessa. Non ha subito un carcere preventivo

particolarmente lungo, ed in aula ha tenuto un atteggiamento tra il reticente e

lo strafottente che non le è valso di certo le simpatie della Corte.

Nel complesso, pur riducendo anche sensibilmente

la pena di base rispetto agli oltre 6 anni comminati al correo (responsabile

peraltro anche di reati commessi singolarmente più pesanti di quelli della AC 2),

ma dovendo poi questa pena essere aumentata per effetto di circostanze

soggettive pesantemente negative, ben peggiori di quelle del correo

(incensurato e collaborante), la pena base per lei va ad attestarsi sui 5 anni,

dal che, tenuto debito conto della scemata imputabilità, una pena detentiva a

suo carico di 2 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.

33.

Una pena di questa entità può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 CP), ciò che impone alla

Corte di determinarsi in proposito, formulando in particolare una prognosi al

riguardo della futura condotta dell’accusata.

Il primo rilievo della Corte è quello del fatto

che la AC 2, in conseguenza del suo predetto grave precedente penale, deve

soggiacere ad una valutazione della prognosi più rigorosa, valendo per lei

l’art. 42 cpv. 2 CP, in forza del quale l’autore che negli ultimi 5 anni prima

del reato è già stato condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi,

sospesa o meno, può beneficiare della sospensione condizionale soltanto “in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli”. Si tratta, a non

averne dubbi, di un miglioramento rispetto al diritto previgente, sotto la cui

egida una sospensione condizionale non sarebbe per lei nemmeno entrata in linea

di conto, sia per la mancanza dei presupposti oggettivi, oltre che naturalmente

per la durata eccessiva della pena da sospendere.

In ogni caso, la Corte non ha avuto dubbi nel

ritenere che per la AC 2 siffatte circostanze particolarmente favorevoli non

sussistono in alcun modo.

La di lei debolezza di carattere (oppure la sua

irriducibilità, in un’accezione meno favorevole) è infatti tangibile, e

l’elevato rischio di ricadute in nuovi episodi di criminalità legati alla

cocaina è attestato dallo stesso perito giudiziario (cubo 1, classificatore

atti istruttori 3, AI 173), che in proposito ha testualmente dichiarato che

(pag. 12):

La probabilità di commettere nuovi reati, del

tipo di quelli già commessi, è da considerare elevata. La peritanda, infatti, a

causa delle descritte compromissioni del suo comportamento mentale, è

scarsamente educabile e presenta ridotte capacità di imparare dall’esperienza e

di sviluppare un adeguato autocontrollo. In assenza di un efficace sostegno

psico-sociale, che comporti una sorveglianza regolare e un sostegno

psicologico, il rischio di recidiva, a medio termine, appare alto.”

Il perito ha altresì indicato quali dovrebbero

essere i termini di una presa a carico ambulatoriale della AC 2 atta a “limitare

sensibilmente, ma mai eliminare” (AI 173, pag. 13), il rischio di recidiva

(AI 173, pag. 13):

A parer mio, la situazione attuale della

peritanda non impone un trattamento stazionario (art. 59 o 60 CPS) e un

trattamento ambulatoriale potrebbe essere altrettanto efficace, a condizione

che venga effettuato “sine die” e che consista in un controllo regolare, a

frequenza elevata, della peritanda, che dovrebbe essere inserita in una rete di

sostegno comprendente diverse figure (psichiatra, psicologo, assistente sociale,

infermiere/a psichiatrico/a). Un simile intervento può essere effettuato dal

Servizio Psico-sociale o eventualmente (ma questa possibilità andrebbe

accuratamente discussa con i responsabili) con un ospedale di giorno della zona

di residenza della peritanda).”

A questi elementi di valutazione va soggiunto

come la AC 2 sia priva di particolari competenze professionali, non avendo

appreso altro lavoro che quello di ballerina, e pertanto, anche alla luce

dell’età e delle limitate risorse intellettive, abbia poche possibilità di

inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Non è pertanto azzardato

ipotizzare per lei la continuazione dell’attività di prostituta (fino a che

essa, tuttavia, sarà praticabile in ragione della sua età, che è oggi di quasi

47.

anni), ed in alternativa una futura presa a carico da parte dell’assistenza

sociale.

Il contesto sociale in cui era sinora inserita

l’accusata -prostitute e loro clienti, nonché la frequentazione di un fatuo

“ambiente latino”, ludico, se non apertamente criminogeno- non sembra propizio

ai fini di una risocializzazione. Non risulta però che essa conosca altri

ambienti, o che abbia gli interessi e le risorse socioculturali per inserirsi

in un contesto differente, sfavorita anche da una evidente (a dispetto del passaporto)

solo parziale integrazione nel tessuto sociale, del quale ha in effetti sinora

vissuto ai margini.

Essa è oggi aiutata dal fratello, presso il quale

alloggia, ma non è ragionevole pensare, svolgendo il discorso sulla prognosi,

di potere basare il proprio futuro sul sostegno del fratello, che ha una

propria famiglia. Sarebbe in primo luogo il marito a dovere rappresentare un

punto fermo nel futuro della AC 2, ma la sua età avanzata e soprattutto le sue

difficili condizione di salute permettono di escludere ragionevolmente che essa

potrà trovare sostegno nel marito. Quanto alle figlie, nate nel 1990 e 1996,

sarebbe concettualmente errato attendersi che siano loro a sostenere la madre,

dovendo piuttosto valere il contrario, ciò che però sino ad oggi è avvenuto

solo parzialmente.

34.

In queste circostanze, la Corte ritiene che non sussistano in alcun

caso per la AC 2 le condizioni particolarmente favorevoli esatte dall’art. 42

cpv. 2 CP, e che a ben vedere nemmeno si possa parlare per lei semplicemente di

una prognosi positiva, e questo anche tenuto conto delle indicazioni del perito

relative ad un particolare trattamento ambulatoriale.

Quello poc’anzi descritto, infatti, neppure è a

ben vedere un semplice trattamento ambulatoriale mirato alla cura della

tossicodipendenza, ma una vera e propria presa a carico sociale a 360°, in cui

-se la Corte ha correttamente recepito lo spirito dell’indicazione- la AC 2

verrebbe teoricamente assistita a tempo indefinito in ogni aspetto della sua

esistenza, dalla cura della dipendenza, all’organizzazione della sua vita

pratica, magari anche con la consegna a lei del denaro occorrente per il

soddisfacimento dei propri bisogni.

Ora, siffatta presa a carico multidisciplinare ed

illimitata, espressione di una società ideale e utopica, è in astratto

manifestamente atta a trattenere chiunque dal delinquere. Allo stesso modo,

potrebbe essere così sostenuta una prognosi favorevole per ogni recidivo, anche

non tossicodipendente, laddove gli venisse attribuita, a tempo indefinito, una

scorta di polizia chiamata a sorvegliarlo 24 ore al giorno.

Questa teorica possibilità di assicurare

l’astensione di ognuno, nulla ha però a che vedere con il tema della prognosi,

che va determinata sulla scorta delle risorse e della situazione dell’accusato,

senza computo di una situazione ideale creata da un massiccio intervento

esterno, che comunque, per volontà del legislatore, non può protrarsi a tempo

indeterminato (art. 63 cpv. 4 CP).

La AC 2 non è più un giovane virgulto che in tal

modo potrebbe essere indirizzato ed aiutato in una propria duratura

maturazione, ma è invece persona che da tempo ha fatto le proprie insindacabili

scelte di vita, per cui il discorso sulla prognosi deve anche in questi termini

condurre al risultato che non sussistono per lei le condizioni particolarmente

favorevoli di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, ragione per cui la pena emessa a suo

carico non può essere condizionalmente sospesa.

35.

Stabilito che l’esecuzione della pena detentiva della AC 2 non può

essere sospesa in virtù dei combinati art. 42 e 43 CP, nemmeno sulla scorta dei

benefici per la prognosi derivanti da un ipotetico trattamento ambulatoriale,

la Corte si è quindi chiesta se vi fosse motivo per ordinare un simile

trattamento e se l’esecuzione della pena non sospesa inflitta alla AC 2 non

debba essere sospesa ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 CP per consentire il

trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento.

Le due questioni sono connesse in maniera

inscindibile, perché dal punto di vista della AC 2 ciò che conta è, nell’esito,

di non dovere in questo modo espiare la pena, e non tanto di potere o meno

ricevere un trattamento ambulatoriale.

La Corte ha espresso la chiara volontà di non

sospendere la pena per fare eseguire un trattamento ambulatoriale, ritenendo

che la AC 2 per la sua grave colpa abbia ampiamente meritato di scontare la

pena detentiva inflittale, e che nelle circostanze date una sospensione della

pena in favore di un trattamento ambulatoriale costituirebbe un ingiustificato

privilegio concesso ad una recidiva specifica, lesivo della parità di

trattamento nei confronti di tutti i consumatori di stupefacenti che in

condizioni analoghe, o anche più favorevoli, hanno regolarmente scontato la

loro pena.

Pertanto, laddove l’art. 63 cpv. 1 e 2 CP sembra

lasciare al giudice facoltà di apprezzamento e non invece imporgli un obbligo,

stabilendo che egli “può” ordinare il trattamento e sospendere l’esecuzione

della pena detentiva, la Corte ha inteso determinarsi a sfavore dell’imputata avuto

riguardo alla gravità della sua colpa, e ritenendo che la soluzione contraria

costituirebbe per lei un immeritato vantaggio, ovvero, da un certo punto di

vista, una scappatoia che le eviterebbe il carcere. Detto in termini giuridici,

si è ritenuto lesivo del principio della proporzionalità sospendere una pena

detentiva di lunga durata in favore di un provvedimento ambulatoriale assai

poco incisivo dal profilo della privazione della libertà, e quindi nell’ottica

sanzionatoria. Che detto principio debba valere in quest’ambito appare

indiscusso, atteso che esso è solitamente invocato, in segno opposto, allorché

un trattamento stazionario grava sul condannato per il motivo che esso risulta

più lungo della pena detentiva non sospesa inflitta a suo carico.

Ciò posto, la Corte ha comunque rilevato anche i

limiti del provvedimento auspicato dal profilo della

riduzione del rischio di recidiva. L’esperto ha infatti chiaramente indicato

che lo stesso è elevato nel caso della AC 2, e che vi si può porre

validamente un limite solo con una presa a carico a tempo indeterminato (AI

173, pag. 13: “sine die”), ciò che però non è auspicabile e nemmeno

possibile in caso di trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, avendo lo stesso

per legge una durata massima non prorogabile di 5 anni (art. 63 cpv. 4 e art.

63a cpv. 2 lett. c CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

ed. 2006, §10, n. 32, pag. 324). In definitiva, si avrebbe perciò che nel caso

dell’accusata il trattamento ambulatoriale potrebbe a ben vedere solo differire,

per la durata della sua esecuzione, ma non eliminare o ridurre il rischio di

recidiva, ciò che rende discutibile l’opportunità stessa della sua pronuncia.

36.

Stabilita la volontà della Corte di non privilegiare la AC 2 con una

sospensione della pena detentiva in favore dell’esecuzione di misure

ambulatoriali, essa nemmeno ha pronunciato siffatto trattamento, ciò che

comunque avviene senza pregiudizio per l’imputata.

Pur tralasciando di considerare come essa in

passato bene si sia adeguata alle carenze del trattamento pronunciato in suo

favore, non rivendicandone (come avrebbe potuto) la corretta esecuzione, la

Corte rileva che essa avrà in ogni caso la possibilità di chiedere siffatto

trattamento durante l’espiazione della pena, così come potrà in seguito instare

per essere messa al beneficio della rete di assistenza sociale di cui sembra

necessitare, anche senza necessità che il principio del suo bisogno

d’assistenza sociale sia contemplato dal dispositivo di questo giudizio.

37.

La Corte ha quindi disposto la confisca de la distruzione dello

stupefacente sequestrato, oltre che la confisca degli altri strumenti di reato,

indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrando gli altri oggetti sequestrati in

favore degli aventi diritto.

Sull’importo di Euro

3'500.- sequestrato alla AC 2 (che a ben vedere doveva essere confiscato, in

quanto con ogni probabilità provento della vendita di un Rolex appartenuto a __________

e da questi ceduto in pegno alla AC 2 per il pagamento di una partita di

stupefacente: cfr. i verbali 7 marzo 2007 __________, all. 13.03 RPG, pag. 1 e

2, 29 maggio 2007 della AC 2, all. 3.14 RPG, pag. 18, in cui nega di conoscere il __________ e 14 giugno 2007 della AC 2, all. 3.15 RPG, pag. 3 in

cui essa ammette che il denaro proviene dalla vendita di un Rolex, il cui

possesso da parte sua non è altrimenti spiegato o spiegabile) è mantenuto il

sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle tasse e spese di

giustizia.

38.

AC 3 è condannato al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 1'000.-

e delle spese relative al suo incarto.

La AC 2 e AC 1 sono condannati in solido al

pagamento di una tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese relative al

loro incarto, ritenuto che le spese della perizia giudiziaria sono a carico

della sola AC 2.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.6, 2 mentre che in modo parzialmente

affermativo al n. 1.1.1,

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1.2, 1.1.1.3,

3, 4, 5 mentre che in modo parzialmente affermativo al n. 1.1.1,

C. per AC 3 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1, 1.1.2, 2, 3

mentre che in modo parzialmente affermativo ai n. 1.2.2, 1.2.3,

visti gli art. 12,

19, 22, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 56, 63, 69, 70, 123 cifra 2

cpv. 1, 125, 199, 305bis cifra 1 CP;

19.

cifra 1 e 2, 19a LFStup;

23.

cpv. 1 LDDS;

90.

cifra 1, 91 cpv. 2, 95 cifra 1, 93

cifra 2 LCStr;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone, e siccome

commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un

guadagno considerevole,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ed

in altre località imprecisate, dal 2004 al 24 ottobre 2006,

agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

1.1.1

venduto circa 2 chili di cocaina;

1.1.2

offerto 60 grammi di cocaina;

1.1.3

acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di

cocaina;

1.1.4

detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da

26.

% a 53.2 %) destinati alla vendita;

1.1.5

fatto atti preparatori per il trasporto e l’importazione in

Svizzera dal __________ di ca. 1 chilo di cocaina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ed

in altre località imprecisate,

tra il 6

novembre 2004 ed il 24 ottobre 2006,

consumato circa

15.

grammi di cocaina;

1.3

lesioni semplici aggravate

siccome

commesse usando un oggetto pericoloso,

per avere, a

__________, il 21 ottobre 2006,

usando un

coltello, ferito alla coscia PL 1;

1.4

infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli

stranieri

per essere,

tra agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

ripetutamente entrato illegalmente in

Svizzera e per aver soggiornato illegalmente a __________ presso AC 2;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

è autrice colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, in

correità con terzi, senza essere autorizzata,

a __________,

ed in altre località imprecisate,

dal 2004 al 24

ottobre 2006,

2.1.1

venduto circa 2 chili di cocaina;

2.1.2

offerto 60 grammi di cocaina;

2.1.3

acquistato e trasportato per conto di terzi 725 grammi di

cocaina;

2.1.4

detenuto 498,26 grammi di cocaina (grado di purezza da

26.

% a 53.20%) destinati alla vendita;

2.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________ ed

in altre località imprecisate,

tra il 6

novembre 2004 ed il 22 giugno 2007,

consumato

almeno 500 grammi di cocaina;

2.3

infrazione

alle norme sulla circolazione

per avere,

a __________,

il 5 agosto 2006,

infranto le norme della circolazione stradale omettendo di rispettare il divieto di percorrere una

superficie tratteggiata e bordata;

2.4

guida

in stato di inattitudine

per avere, a __________

il 5 agosto 2006,

condotto il

veicolo OPEL TI in stato di spossatezza;

2.5

circolazione

senza licenza di condurre o nonostante la revoca

per avere,

tra __________

nonché nel __________,

il 5 agosto ed

il 23 ottobre 2006,

condotto le

vetture Opel TI e Smart TI

senza essere

titolare della richiesta licenza di condurre;

2.6

circolazione

alla guida di un veicolo difettoso

per avere, a __________,

il 5 agosto 2006,

condotto il

veicolo Opel TI sapendo che il parabrezza dello stesso era danneggiato;

2.7

esercizio

illecito della prostituzione

per avere,

a __________ e

in altre imprecisate località,

da agosto 2004

al 24 ottobre 2006,

esercitato la

prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale;

2.8

infrazione

alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere,

a __________,

tra l’agosto 2004 ed il 24 ottobre 2006,

favorito il

soggiorno illegale di AC 1;

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC

3.

è autore colpevole di:

3.1

lesioni

semplici aggravate

siccome commesse usando un oggetto pericoloso,

per avere, a __________,

il 31 luglio 2006,

con un coltello

ferito ad un ginocchio __________;

3.2

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

dal 12

settembre 2005 al 3 novembre 2006,

agendo sia

singolarmente che in correità con terzi,

3.2.1

importato 1’008 grammi di cocaina (grado di purezza tra 80%

e 82%);

3.2.2

venduto circa 1’700 grammi di cocaina;

3.2.3

fatto atti preparatori per l’importazione in Svizzera ed in

Italia dal Venezuela di almeno 3 chili di cocaina;

3.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e

altre imprecisate località,

dal 12

settembre 2005 al 3 novembre 2006,

consumato un

imprecisato quantitativo di marijuana ed un esiguo quantitativo di cocaina;

3.4

riciclaggio

di denaro

per avere, a __________,

il 6 marzo 2006,

compiuto atti

suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la

confisca di Euro 1000, somma che sapeva essere provento del traffico di

stupefacenti;

3.5

soggiorno

illegale

per avere, a __________,

dal 12

settembre 2005 fino ad agosto 2006,

soggiornato

illegalmente in Svizzera;

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

4.

Di

conseguenza,

4.1

AC 1, avendo agito in parte in stato di lieve scemata

imputabilità, è condannato:

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2

AC 2, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado

medio, è condannata:

alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

4.3

AC 3, avendo agito in parte da minorenne, è condannato:

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

5.

È ordinata la confisca e la

distruzione di un involucro con grammi 26.89 di cocaina e di 4 involucri con

grammi 471,37 di cocaina, nonché la confisca di 1 pesola elettronica, di 1

coltello da cucina marca Kaiserbach e di 3 coltelli prelevati per comparazione

di 1 sacco di immondizia in plastica nera

rotto, 1 rotolo di scotch marrone, di 1 rotolo di sacchi per l’immondizia di

colore nero, di1 sacco per l’immondizia di colore grigio, di 1

confezione/tubetto Supradyn avvolto con scotch marrone, di 1 telefono cellulare

Motorola con scheda Orange, di 1 telefono cellulare Siemens senza tessera, di 1

telefono cellulare Motorola Razr senza tessera, di 1 telefono cellulare

Motorola grigio senza tessera e batteria, di 1 telefono cellulare Sharp GX30

senza tessera, di 1 telefono cellulare Nokia N90 senza tessera ma con batteria

e custodia, di documentazione cartacea varia con annotazioni diverse, di

biglietti da visita/tessere, agenda telefonica 1995, 1999, 2000, 2003, 2005, di

un’agenda telefonica rossa con biglietti da visita e materiale cartaceo, di un

agenda telefonica/quadernetto blu, di un’agenda telefonica Pierrot, di un’agenda

a nome __________, di un’agenda

telefonica System nera/marrone, di una carta Smart Cart colore bianco senza

indicazioni, di una carta EthniCity (E-card) Western Union, di una custodia per

bilancino digitale, di uno zainetto Pikachu, di una cannuccia usata per il

consumo di cocaina, di una pipa ad acqua, di un cucchiaio con residui di

stupefacenti, di 1 telefono cellulare Motorola con scheda Orange, di 1 telefono

cellulare Samsung con scheda Vodafone e di materiale cartaceo, (menzionati

negli atti d’accusa AC 1/AC 2 e AC 3), mentre che gli altri oggetti sono

dissequestrati in favore degli aventi diritto.

6.

E’ mantenuto il sequestro

conservativo sull’importo di Euro 3500 sequestrato ad AC 2 a garanzia del

pagamento delle tasse e spese di giustizia.

7.

La tassa di giustizia e le spese processuali sono messe a carico

dei condannati nel seguente modo: a carico di AC 3 fr. 1000.- e le spese per il

suo incarto; a carico di AC 1 e di AC 2, in solido, fr. 2000.- oltre le spese

del loro incarto. I costi della perizia psichiatrica sono posti a carico della

sola AC 2.

8.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 11'652.50

Perizia fr. 5'341.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 20'093.50

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'000.-

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.30

fr. 5'033.30

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'826.25

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 4'859.60

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'826.25

Perizia fr. 5'341.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 10'200.60

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

AS 1

3.

AS 2

4.

AS 3

5.

AS 4

6.

AS 5

7.

AS 6

8.

AS 7

9.

GI 1

10.

GI 2

11.

IE 1

12.

PE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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