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Decisione

72.2007.108

Coazione sessuale, consumata e tentata; esibizionismo; contravvenzione alla LStup; condanna in contumacia

18 gennaio 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del reato di esibizionismo. Evidenzia la gravità oggettiva dei

fatti e della colpa, sottolineando come non si sia trattato di un impeto

momentaneo, l’accusato avendo agito con una certa insistenza, per puro egoismo.

Evoca il problema dell’actio libera in causa in relazione all’assunzione di

bevande alcoliche tra il secondo e il terzo episodio. Ritenuta la grave colpa,

la sottrazione alle cure consigliate dal medico e poste come condizione alla

scarcerazione, la sofferenza provocata nelle vittime e l’assenza di lettere di

scuse, l’assenza al dibattimento ottenuta mediante dichiarazioni menzognere

all’esercito, l’assenza di presa di coscienza della gravità del reato e di

pentimento, ritiene esclusa una prognosi positiva. A favore dell’accusato

considera la sua incensuratezza e una lievissima scemata imputabilità del 20%

per il consumo di alcool. Chiede la conferma dell’atto accusa e la condanna,

ritenuta già la riduzione per scemata imputabilità, alla pena detentiva di 2

anni, da espiare.

§ Il Difensore, il quale tiene, a nome dell’accusato, a

scusarsi nei confronti delle vittime. Fa valere che l’assenza al dibattimento è

giustificata. Spiega con il fatto che il suo patrocinato ha cominciato il

servizio militare subito dopo la scarcerazione il motivo per non essersi

sottoposto al trattamento medico imposto dalla PP. Non contesta i reati di

coazione sessuale, consumata e tentata, e di esibizionismo. Per la

contravvenzione alla LStup, chiede che si tengano in considerazione unicamente

i fatti degli ultimi tre anni. Rileva come occorra tener conto dell’enorme

quantità di bevande alcoliche assunta prima dei fatti e del fatto che, a causa

dei tardivi rilevamenti in merito, non è stato possibile accertare con

precisione il tasso alcolico dell’accusato, sottolineando come si imponga

quindi, in applicazione del principio in dubio pro reo, di credere alle sue

dichiarazioni. Spiega pertanto il suo comportamento con l’intossicazione da

bevande alcoliche, scintilla che ha fatto scattare la molla in un giovane non

abituato a bere. Rileva che, a fronte di un’alcolemia sicuramente superiore al

2 per mille, occorre riconoscere l’attenuante della scemata imputabilità di

grado medio. Considerate le circostanze, l’incensuratezza, la collaborazione

fin dai primi verbali, la scemata imputabilità, la prognosi positiva (nel

rapporto medico il pericolo di recidiva in stato di sobrietà è infatti

considerato basso), la giovane età (da tener presente anche se non più

considerata dal nuovo CP) e l’effetto che la pena avrà sull’accusato, avviato

ad una carriera militare che verrà presumibilmente interrotta dall’odierna

sentenza, ritiene che si debba evitare una pena troppo pesante e

pregiudizievole. Ammette che l’accusato non ha dato seguito ai trattamenti

medici, che non ha scritto le lettere di scuse, ma individua la spiegazione

nella sua paura e nella sua disperazione, evidenziando come egli sia

particolarmente colpito e pentito per quello che ha fatto. Chiede una massiccia

riduzione, di oltre la metà, della pena proposta dalla PP. Si oppone

all’espiazione di una pena che comprometterebbe in modo devastante la vita

dell’accusato. Chiede infine il rinvio al foro civile delle pretese di parte

civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è

autore colpevole di:

1.1. coazione

sessuale

per avere,

il 2 luglio 2006, ad __________, durante la

notte,

costretto PC 1

a subire un atto sessuale,

in particolare

per avere, afferrando da tergo la ragazza:

1.1.1. palpatole il

seno;

1.1.2. tentato di

baciarla;

1.1.3. infilando la

mano destra nei pantaloni sotto gli slip, palpeggiato la vagina tentando di

penetrarla;

1.1.4. infilando di

nuovo la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, toccato la vagina tentando

ancora di penetrarla, arrivando con la punta delle dita all’entrata della

vagina;

1.1.5. tappatole la

bocca con la mano sinistra ricevendo un morso che lo costrinse a lasciare

libera la ragazza che scappò mentre egli cercava ancora di slacciarsi la

cintura;

1.2. esibizionismo

per

avere,

il 2 luglio 2006, ad __________, durante la

notte,

dopo

essersi procurato un’erezione e mentre continuava a masturbarsi, mostrato a PL

1 il pene in erezione;

1.3. coazione

sessuale, tentata

per

avere,

il 2 luglio 2006, ad __________, durante la

notte,

tentato di costringere PC 2 (1988) a subire un

atto sessuale, in particolare, raggiungendo da tergo la ragazza dopo essersi

procurato un’erezione masturbandosi:

1.3.1. avvicinatola

a sé nell’intento di farsi toccare il pene in erezione;

1.3.2. avvicinatola

a sé e verso il basso con l’intento di ottenere un rapporto orale,

nelle due

occasioni non riuscendo nel suo intento;

1.4. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

nel periodo estate 2004 - luglio 2006,

a __________ ed altre imprecisate località,

consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2. Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

4. Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili, e se sì, in

quale misura?

Considerato, in fatto

ed in diritto

I. In

ordine

AC 1, benchè regolarmente citato, non è comparso

al dibattimento. Con scritto 17 gennaio 2008, ossia alla vigilia del processo,

il difensore ha chiesto il rinvio a motivo che l'accusato sarebbe impegnato in

servizio militare:

" come

ho già anticipato telefonicamente alla sua cancelleria, nella giornata di ieri

sono stato contattato dal signor __________, padre dell'accusato, il quale mi

ha riferito che il figlio si trova da svariati mesi in servizio militare. Il

signor __________ mi ha fatto pervenire tramite fax una dichiarazione del

figlio dalla quale risulta che egli non potrà comparire al processo di domani in

quanto trovandosi in servizio militare dovrà sostenere degli esami per i quali

non è stato congedato.

Pur rendendomi conto della tardività della

comunicazione che giunge alla vigilia del processo. ritengo certamente

auspicabile il rinvio del dibattimento a nuova data per dare la possibilità

all'accusato di presentarsi personalmente." (doc. TPC 4).

La domanda di rinvio è stata respinta sia perché

tardiva sia perché ingiustificata.

Innanzi tutto la citazione è stata staccata,

previo preavviso telefonico al difensore ed al PP da parte della cancelleria

del TPC, in data 17 dicembre 2007, ossia oltre un mese prima della data

prevista. Fino alla citata richiesta di rinvio, l'accusato non ha comunicato

alcunchè a questo tribunale circa la sua pretesa impossibilità a comparire, di

guisa che la domanda si appalesa del tutto tardiva.

Inoltre, così come formulata, la domanda appariva

già sin dall'inizio sprovvista dei necessari supporti probatori, nella misura

in cui non dimostrava che l'imputato era davvero nell'impossibilità di ottenere

un congedo per comparire in aula. Egli infatti ha presentato una semplice

fotocopia di un fax nel quale, su carta intestata dell'esercito,

autocertificava che il giorno del processo avrebbe dovuto effettuare degli

esami molto importanti, dichiarazione apparentemente controfirmata dal suo

comandante. Nulla invece ha prodotto in punto ai motivi alla base della domanda

di congedo come tale. In aula è poi emerso che in realtà AC 1 non ha chiesto il

congedo dal servizio militare perché convocato da un giudice per rispondere di

reati contro la sfera sessuale, bensì unicamente per potersi presentare ad un

colloquio di lavoro. Infatti il Comandante __________, con fax del 17 gennaio

2008 al MP (doc. dib. 1), confermando che l'imputato sta assolvendo la scuola

di sottoufficiale e che il 18 gennaio 2008 avrebbe dovuto sostenere degli esami

di avanzamento, ha dichiarato che il sabato prima AC 1 gli aveva formulato una

domanda di congedo a motivo di un colloquio di lavoro e non, come dice lo

stesso comandante, per comparire in aula come teste. Sia che sia la domanda è

stata rifiutata a motivo del fatto che tali esami si svolgono a __________ solo

a quella data.

Ora, AC 1 ha mentito crassamente al suo

comandante sui motivi della domanda di congedo. L'esercito è un'istituzione.

Già solo per questo fatto vi è seriamente da chiedersi se l'imputato sarebbe

stato ammesso non solo agli esami ma già alla scuola di sottoufficiali, qualora

i suoi superiori fossero stati al corrente dei fatti oggetto di questo

procedimento. La risposta è verosimilmente negativa, di guisa che una domanda

di congedo, motivata esponendo la verità, avrebbe verosimilmente comportato il

licenziamento del milite, con la conseguenza che non avrebbe avuto alcun

impedimento a comparire in aula.

Inoltre l'imputato, mentendo sui motivi alla base

del diniego del congedo da militare, ha cercato di ingannare questo giudice,

cercando di fargli credere che la sua assenza sarebbe stata giustificata.

Aggiungasi infine che, con tale menzogna al suo

comandante, AC 1 ha deliberatamente scelto di preferire non venire al

dibattimento, sottacendo i motivi veri della domanda di congedo al suo

comandante per il timore o di essere cacciato o che la domanda potesse essere

accolta e, in ogni caso, non avere più scuse per non presentarsi. In siffatte

evenienze la domanda di congedo presentata al suo comandante si appalesa del

tutto strumentale, fatta unicamente per trovare una giustificazione

apparentemente valida per non comparire. Del resto AC 1 sapeva di essere stato

rinviato a giudizio sin dal 31 agosto 2007 e, pertanto, che sarebbe stato

convocato ad un pubblico dibattimento, così come sapeva di essersi impegnato di

fronte al PP a restare a immediata disposizione della magistratura anche solo a

seguito di chiamata telefonica (AI 20), di guisa che avrebbe dovuto avvertire, sin

dal momento in cui ha ricevuto l'atto di accusa, sia il Tribunale che era in

servizio militare sia le autorità militari che era stato rinviato a giudizio e

che, pertanto, avrebbe potuto essere citato già durante il servizio.

Ne discende che la domanda di rinvio,

manifestamente infondata, va respinta e, nei confronti di AC 1, deve procedersi

nelle forme contumaciali.

Considerandi

II. Nel

merito

1.

AC 1 è un romando, incensurato, che, all'epoca dei fatti, era studente.

Il 2 luglio 2006 era in Ticino con la sua squadra di calcio che partecipava ad

un torneo amichevole. Era alloggiato presso privati ad __________. Quella sera

si tennero le feste campestri sull'area dove c'è il campo sportivo. Racconta

che quella sera avrebbe bevuto molto. L'accertamento tecnico non ha potuto

essere eseguito poiché il prelievo del sangue è stato effettuato troppo tardi.

L'apparecchio alcolmeter ha rivelato, a circa tre ore dai fatti, un tasso di

alcolemia indicativo dello 0,87 per mille. Pur riconoscendo i limiti scientifici

di una tale misurazione, tenuto conto di un tasso di eliminazione oraria dello

0,15 per mille e considerando, a favore dell'imputato, che non ha più bevuto

dopo l'ultima aggressione, si raggiungerebbe un tasso attorno all'1,3 per mille

che ancora non crea una presunzione di scemata imputabilità che la

giurisprudenza situa attorno al 2 per mille. Sia che sia a favore di AC 1 è

comunque stata ritenuta una scemata imputabilità di grado lieve.

2.

I fatti si sono svolti come indicato dalle parti lese ed esposto

nell'atto di accusa. L'ordine cronologico degli eventi pone dapprima i fatti

del punto N. 2, poi quelli del punto N. 3 ed infine quelli del punto N. 1. In

buona sostanza AC 1 quella sera si è dapprima recato nelle toilette delle

donne, ha atteso l'arrivo di una ragazza, una qualsiasi, si è nascosto, si è

calato i pantaloni, si è toccato fino a raggiungere l'erezione e, mentre PL 1

stava lavandosi le mani, ha attirato la sua attenzione con un "pssst"

e si è mostrato a lei con il pene in erezione facendo movimenti masturbatori.

La donna è subito scappata fuori. AC 1 non ha eiaculato.

Non contento di questa sua prima, si fa per dire,

"performance", l'accusato ha inseguito PC 2, una minorenne che

dall'area della festa campestre stava tornano a casa a prendere un golfino da

mettersi. Ella, prima di essere aggredita, ha avuto il sospetto di essere

inseguita ed ha rallentato fingendo di essere al telefono, nell'intento di

essere superata. Fatto sta che, dopo essersi calato i pantaloni ed essersi masturbato

fino a raggiungere l'erezione, una volta raggiunta la ragazza, AC 1 l'ha

aggredita sessualmente cercando dapprima di farsi toccare il pene in erezione

ed in seguito cercando di avvicinare il volto della giovane donna al suo pene

onde ottenere un rapporto orale. La ragazza è poi riuscita a scappare.

La furia di quella sera non si è placata nemmeno

di fronte a questo secondo episodio. Dopo un po' AC 1 ha infatti rincorso

un'altra giovane donna, PC 1, che aveva da poco lasciato il campo feste per

tornare a casa. L'ha raggiunta da dietro, in modo improvviso, le ha infilato la

mano sotto i pantaloni e le ha palpeggiato la vagina sulla pelle nuda cercando

di penetrarla con un dito. A fronte della reazione della vittima, AC 1 non si è

fermato, ma ha ripreso la donna, palpeggiandola sul petto e riuscendo a

metterle di nuovo la mano sotto le mutande arrivando con le dita fino

all'entrata della vagina. Per fare ciò l'accusato ha cercato di zittire la

vittima mettendole una mano sulla bocca. Fortunatamente la giovane donna è

riuscita a morderlo e, quindi, ad approfittare di un attimo in cui l'uomo aveva

mollato la presa, per fuggire. Ha infatti, sconvolta, trovato rifugio, ironia

della sorte, presso l'abitazione di PC 2, i cui famigliari già avevano iniziato

le ricerche dell'aggressore.

Fatto sta che AC 1 è stato arrestato alle 05.40

di quella notte presso l'alloggio in cui risiedeva ad __________. I fatti hanno

certamente scosso la piccola comunità di __________, data la presenza di

diverse persone all'arrivo della polizia: infatti già si era sparsa la voce,

meglio la preoccupazione, che in giro per il piccolo villaggio vi fosse un

violentatore pronto ad aggredire ogni ragazza che si trovasse sola per strada!

3.

AC 1 è sostanzialmente reo confesso. Pur con non poche reticenze ha, per

finire, ammesso di essersi mostrato nudo, con il pene in erezione, alla prima

ragazza e di aver poi aggredito le altre, tentando tuttavia di sminuire, qua e

là, le sue responsabilità a motivo del suo stato alterato dall'alcol che gli

impedirebbe di serbare ricordi precisi. Ha, per finire, tagliato corto

ammettendo che i fatti possono essere accaduti così come riferiscono le

vittime: "dichiaro di non escludere affatto che i fatti si siano

verificati così come raccontato dalle tre vittime" (AI 20).

Dato per accertato che i fatti si sono svolti

così come riportati nell'atto di accusa, la loro sussunzione in diritto non

pone problemi: si tratta infatti di esibizionismo, di mancata (al limite del

reato consumato) coazione sessuale e di coazione sessuale consumata.

Per quel che è del consumo di stupefacenti si

tratta di una contravvenzione e, pertanto, l'accusato va prosciolto per il

consumo precedente il gennaio 2005 per intervenuta prescrizione del reato.

4.

La pena deve essere commisurata ai sensi dell'art. 47 CP. Quanto ai

criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo

era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47

cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del

resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la

necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a

venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una

pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua

esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza

del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar,

n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP

la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/ Wohlers,

Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare

la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Nella fattispecie ha da essere ritenuta una colpa

assai grave. La coazione sessuale è, come lo stupro, un crimine per il quale la

legge commina una pena detentiva fino a 10 anni. Si tratta di un reato ignobile

poiché l'autore agisce nei confronti della vittima degradandola da persona a

cosa oggetto delle proprie pulsioni. Ad aggravare la colpa di AC 1 vi è il

fatto che quella sera ha agito in ben tre occasioni, nei confronti di tre

vittime diverse, sconosciute, con il solo scopo di soddisfare i suoi impulsi.

Due le ha aggredite mentre, di notte, se ne stavano tranquillamente tornando a

casa. Al riguardo va sottolineato come l'accusato, quella sera, ha avuto un

escalation di violenza davvero pericolosa: dapprima si è, si fa per dire,

limitato ad esibire il proprio membro in erezione ed a farsi vedere mentre si

masturbava nei bagni delle donne, poi ha aggredito la prima vittima non

riuscendo tuttavia a toccarla sulle parti intime, grazie alla pronta reazione

della donna, per infine aggredire una terza ragazza in modo ancora più violento

al punto che, non fosse stato morso, avrebbe molto probabilmente raggiunto il

suo scopo. E proprio quest'ultima aggressione è di una gravità inaudita, se

solo si pon mente al fatto che l'accusato si è avventato contro la donna

prendendola da dietro, in modo improvviso e vigliacco. Infine, ad ulteriore

aggravante della colpa, va ritenuto il fatto che l'accusato se l'è presa con

tre giovani donne che nemmeno conosceva: una valeva l'altra, bastava portare a

termine il suo scopo che era quello di ottenere una prestazione sessuale da una

donna.

In favore dell'imputato, oltre

all'incensuratezza, è stata ritenuta una scemata responsabilità lieve dovuta al

consumo di alcol, non però nelle esagerate quantità da lui pretese. Infatti AC

1.

ha agito sia che sia in modo lucido, dimostrando di sapere quello che voleva

e come fare per ottenerlo. Solo la pronta reazione delle vittime glielo ha per

finire impedito. Non è, per contro, stata ritenuta a suo favore alcuna

collaborazione, le ammissioni di AC 1 non essendo state né spontanee, né

immediate, né complete, mentre la scelta di disertare l'aula penale non può

certo valergli sconti di pena.

Tutto ciò considerato e ben ponderato si giustifica

di infliggere all'imputato una pena detentiva di 15 mesi.

5.

Per l'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una

pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di

sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli.

La concessione della sospensione condizionale può

essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno

contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il

giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa

ai sensi dell'articolo 106.

Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP)

richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel,

in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti

dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein

Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39). Al

riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad litteram, richiede, per finire, una

sorta di doppio pronostico: la previsione (“Vorhersage”) sul comportamento

futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena, come pure

la previsione sul comportamento (futuro) dello stesso condannato in caso di

espiazione della pena, ritenuto che a quest’ultimo riguardo, il giudice

ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in cui ci si deve

indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo

positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza CCRP 3 agosto

2007.

in re D.; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op. cit.,

n. 9 ad. art. 42 CP).

Il dott. __________ che ha visitato AC 1 in

detenzione preventiva il 10 luglio 2006 ha ritenuto che l'accusato presenta, in

stato di sobrietà, un basso rischio di recidiva, "mentre è possibile

che un reato del genere possa ripetersi se il paziente dovesse eccedere di

nuovo nel bere", ritenendo pertanto "importante che il

paziente, una volta tornato a domicilio, possa usufruire di una presa a carico

psicologica, sia per elaborare quello che è successo, ma anche per evitare

futuri stati di ebbrezza, l'unica condizione in cui credo possano ripetersi

fatti simili dei quali il paziente è accusato" (AI 19).

AC 1 è stato scarcerato il 13 luglio 2006, dopo

11.

giorni di carcere preventivo. Quel giorno ha riferito al PP, piangendo, di essere

enormemente dispiaciuto per l'accaduto e di aver già parlato ai genitori presso

i quali ancora vive impegnandosi, non appena scarcerato, a rivolgersi ad uno

psicologo per curare il suo problema nonché a scrivere, per il tramite del MP,

una lettera di scuse alle vittime:

" Voglio

dire che io non ero me stesso. Sono cose che io non ho mai fatto nella mia

vita. Se avessi la possibilità di guardare in uno specchio questi episodi, non

mi riconoscerei. Questo comportamento non corrisponde al mio tipo di vita.

Questo è dimostrato anche dal fatto che io ho una ragazza con la quale sono

insieme da due anni ed alla quale sono sempre rimasto fedele. Non ho mai avuto

problemi del genere.

La PP mi fa prendere atto e mi contesta che anche

questa 3.a vittima (come del resto la seconda), ha dichiarato che l'aggressione

da parte mia si è svolta in due fasi, interrotto da un tentativo di fuga.

A detta della 3.a vittima, io l'ho ripresa dopo

che si era divincolata e l'ho palpeggiata nuovamente al seno e le ho infilato la

mano nei pantaloni per toccarle la vagina. La stessa ha dichiarato: “Cercava di nuovo di penetrarmi arrivando

con la punta delle dita all'inizio dell'entrata della vagina”.

Rispondo alla PP che ho i ricordi confusi.

Confermo di averle infilato la mano nelle mutande e di averle toccato il pelo

pubico ma non so dire se l'ho penetrata o meno con le dita. In merito al fatto

che si tratta di due fasi distinte io posso solo dire che me ne ricordavo solo

una. Ho l'impressione che il tutto si era svolto in un'unica circostanza

dall'aggressione da tergo alla fuga della ragazza.

La PP mi fa prendere atto e mi contesta che la

3.

a vittima ha dichiarato che io dopo essere stato morso sulla mano con la

quale le tappavo la bocca, “cercava

di slacciarsi la cintura” dei pantaloni.

Rispondo alla PP che in questo caso ho dei

dubbi maggiori di quelli dove, a fronte della contestazione di quanto riferito

dalla vittima, non ricordando l'episodio che mi veniva contestato, ho

dichiarato di non poterlo escludere.

Visto che ero stato morso e che sanguinavo, se

avessi cercato di slacciarmi la cintura dei pantaloni, mi sarei sporcato di

sangue.

Capisco quanto mi contesta la PP e cioè che le

vittime non hanno alcun motivo di raccontare fatti distorti o inventarsi

addirittura episodi che non hanno subito o visto.

Ripeto alla PP che ad eccezione

dell'episodio della cintura dove ho dei dubbi maggiori, per il resto non posso

escludere che i fatti si siano verificati come da loro raccontati laddove ci

sono delle divergenze di versioni, perché io non ho ricordi precisi. Dico solo,

ed è la verità, che non ricordo alcuni particolari ma senza contestarli. Ripeto

che avevo bevuto parecchio e che non ero in me.

Dichiaro pertanto alla PP di non escludere

affatto che i fatti si siano verificati così, come raccontato dalle tre

vittime.

Confermo che quel giorno, dall'arrivo in Ticino

verso le ore 12.30 ho bevuto parecchi alcolici e nel corso delle serata

svariati bicchieri di birra.

Riconfermo i quantitativi riportati a pag. 8/9

del verbale di polizia del 4 luglio 2006 ad eccezione della sangria che erano

solo 2 tazzine.

Riassumendo confermo che dalle ore 12.30 alle ore

02.30

ho bevuto, in ordine cronologico:

2.

o 3 bicchieri di vino bianco - 4/5 bicchieri di

vino rosso durante il pranzo - 2 bicchierini di grappa - 3 o 4 birre -, 1 altra

birra -, 2 tazzine di sangria -, 2 gin-tonic, 3 birre -, 3 o 4 bicchieri di

vino con la raclette -, 2 o 3 birre -, 10 birre nei bicchieri di plastica e 2

cocktails.

Inoltre, dopo la seconda vittima, quando ero rientrato

al campo sportivo, mi era stata offerta un'altra birra.

Confermo di non avere l'abitudine di bere

alcolici. A bere come ho bevuto qua in Ticino, capita molto raramente. L'ultima

volta che ho bevuto così tanto è stato 1 o 2 anni fa. Se la sera esco con gli

amici non bevo più di 3 o 4 birre durante la serata e questo capita mediamente

1.

volta al mese. Altre volte bevo solo una birra. Ogni tanto bevo un bicchiere

di vino a pranzo con i miei genitori ma non è un'abitudine e capita magari una

volta al mese, la domenica.

In merito al consumo di stupefacenti confermo di

far uso di marijuana. Ne faccio uso nei fine settimana. Durante la settimana ho

i corso e non posso. Non fumo però tutti i fine settimana. Solitamente quando

mi capita mi fumo 1 o 2 joint di marijuana. Ho iniziato a consumare marijuana

da circa 4/5 anni.

Non sono in grado di quantificare quanta

marijuana ho consumato complessivamente negli ultimi 3 anni. Generalmente la

fumo la sera quando esco a __________.

Generalmente sono gli amici che me la offrono.

Quando l'acquisto io, la prendo a __________. In un paio di occasioni ho

acquistato la marijuana a __________ da sconosciuti spacciatori.

ADR: dall'arrivo in Ticino a mezzogiorno il 2 luglio 2006 non ho

fumato marijuana né altre sostanze stupefacenti di cui peraltro non ho mai

fatto suo. Non ho neppure assunto medicamenti e preciso che non ne faccio uso

nè per malattia nè per altri motivi medici.

Da piccolo, dai 13 ai 14 anni, su prescrizione medica, ho

assunto il Ritalin per via dell'iperattività di cui soffrivo.

ADR: ho già avuto problemi con la Giustizia. All'età di 14 anni ho

rubato delle bottiglie di bevande alcoliche da un capannone delle feste. Sempre

in __________ sono stato multato per consumo e possesso di marijuana.

ADR: in precedenza non ho mai avuto dei comportamenti simili a

quelli avuti sabato notte ad __________. Sono sempre stato un ragazzo

tranquillo e non ho mai avuto degli atteggiamenti violenti e non ho mai neppure

avuto l'idea di aggredire una donna per motivi sessuali.

ADR: ripeto che ho una relazione sentimentale fissa con una ragazza

di __________ da quasi due anni.. Le sono sempre stato fedele, è un valore al

quale io tengo molto. L'amo molto e non ho mai pensato di tradirla. Per tale motivo non riesco a spiegarmi

quello che ho commesso sabato notte.

Con la mia ragazza che si chiama __________, ho rapporti

sessuali regolari e completamente soddisfacenti. Non ho mai sentito il bisogno

di cercare altre esperienze. Aggiungo che __________ è stata la prima donna che

ho avuto a livello sessuale.

ADR: vivo in casa con i miei genitori. Ho due sorelle maggiori una

delle quali è già sposata mentre l'altra abita da noi soltanto nei fine

settimana.

Ho appena terminato la scuola di commercio a __________ e

nel mese di agosto inizierò uno stage a __________ presso un'impresa di pittura

e vetreria per ottenere la maturità commerciale.

AI momento quindi non ho alcun guadagno. AI mio

sostentamento provvedono i miei genitori.

La PP mi chiede se ho qualcosa da aggiungere e io

rispondo che sono enormemente dispiaciuto per quello che ho fatto e spero che

un fatto del genere non mi capiti più. Sono dispiaciuto per le vittime ed anche

per la mia famiglia e per la mia ragazza. Sono anche dispiaciuto per il panico

che ho provocato ad __________ la sera dei fatti,

La PP mi fa prendere atto del rapporto allestito

dal Dr. Med. M. __________ e dal Dr. Med. __________.

La PP mi fa prendere atto che il dr. __________

si è espresso nel senso di una mia presa ) a carico da parte di uno psicologo

sia per l'elaborazione dell'accaduto che per evitare in futuro stati di ebbrezza condizione che a giudizio del medico può

comportare la ripetizione di atti simili a quelli accaduti la sera.

ADR avv. DUF 1: voglio dire a

questo proposito che ho già parlato con i .miei genitori del fatto che io

voglio andare appena rientro a casa, da uno psicologo che mi aiuti ad elaborare

quanto ho commesso e ad evitare in futuro comportamenti simili. Con i miei

genitori e con la mia ragazza non avrò problemi a parlarne ma voglio chiedere

se posso scrivere una lettera alle vittime per dire loro quanto sono addolorato

di quanto ho commesso e per dire loro che avrei preferito incontrarle in

un'altra maniera.

La PP rileva che l'accusato piange mentre dice

queste cose ed è visibilmente provato da quanto successo." (AI 20).

Il Magistrato ha, quindi, ordinato la messa in

libertà provvisoria di AC 1 alle seguenti condizioni:

"

- obbligo di contattare uno psicologo - a mie

spese - per una mia presa a carico per l'elaborazione dell'accaduto e per un

trattamento terapeutico con invio di regolari rapporti alla scrivente;

(….)

- obbligo

di restare a immediata disposizione dell'autorità inquirente (Magistratura e

Polizia) anche solo a seguito di chiamata telefonica;

- divieto

assoluto di prendere contatto sia direttamente che indirettamente ed in

qualsiasi modo o maniera con qualsiasi persona interessata all'inchiesta. E'

autorizzato a scrivere delle lettere di scuse che la PP provvederà a far

pervenire alle vittime."

(verb. PP 13.07.2006, all. AI 22)

Più volte richiesto di presentare un rapporto

dello psicologo AC 1 è rimasto silente. Nemmeno al dibattimento la difesa ha

potuto provare alcunchè circa le cure che l'accusato si era impegnato a

seguire. Ne discende che, in realtà, a tutt'oggi non si è rivolto a nessuno

psicologo in dispregio della chiara norma di condotta impostagli dal PP al

momento della scarcerazione. Nemmeno risulta che si sia scusato con le vittime.

Per tacere del fatto che la sua assenza ingiustificata al dibattimento,

peraltro in ulteriore dispregio di una delle norme condotta impostegli dal PP,

è un'ulteriore dimostrazione della sua scarsa volontà di assumersi le

responsabilità, tanto più che, proprio sulla sua mancata comparsa, ha

addirittura cercato di truccare le carte dicendo che il suo superiore che non

gli ha concesso il congedo, pur sapendo che i motivi addotti nella richiesta

non erano veri.

In siffatte evenienze il mancato rispetto delle

norme di condotta, in particolare l'impegno a curarsi, ma anche il sottrarsi al

procedimento, fanno ritenere che l'imputato non è consapevole del suo problema

e, di conseguenza, rappresenta un concreto rischio di recidiva. Con il che la

pena deve essere espiata.

A ciò aggiungasi la scarsa prospettiva lavorativa

per il futuro. Non è infatti anche lontanamente immaginabile che egli possa

tenere all'oscuro di questi fatti i suoi superiori né che la PP non informi le

competenti autorità, l'esercito essendo, come detto, un'istituzione che deve

essere composta, soprattutto dopo la formazione di base e per quel che riguarda

i professionisti in essa attivi, da persone dalla reputazione ineccepibile.

In definitiva la scarsa assunzione di

responsabilità dell'accusato esclude una prognosi favorevole: non ha

compiutamente ammesso i fatti, ha mentito al suo comandante al fine di ottenere

una giustificazione per la sua mancata comparsa in aula, non ha seguito le cure

che si era impegnato a seguire, rappresenta un concreto rischio di recidiva, ha

scarse prospettive professionali e non è comparso in aula senza

giustificazione. Si tratta di chiari indicatori di una prognosi negativa.

La prognosi negativa esclude la possibilità di

una condizionale parziale ex art. 43 CP (CCRP 3 agosto 2007 in re D.).

6.

Le

pretese di diritto civile presuppongono, oltre alla condanna dell’accusato

(art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 CPP) che possano

essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in

difetto di che l’istante è rinviato al foro civile, con la possibilità di

accordargli un risarcimento parziale (art. 267 CPP). Giusta il combinato disposto

di cui agli art. 9 LAV e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di reati

che ne hanno leso direttamente la salute fisica, sessuale o psichica, la Corte

può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue

pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un

dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi

a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio

per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).

Nei confronti di PC 2 l'accusato ha agito con

violenza fino a toccarla nelle parti intime. La donna è apparsa, alla luce

anche delle osservazioni delle persone che l'hanno vista dopo i fatti,

particolarmente provata da questa orribile esperienza. Si pensi solo alla

paura, al fatto di essere stata violata nella sua intimità senza aver affatto

avuto comportamenti inadeguati o sconvenienti: stava semplicemente rientrando a

casa e AC 1 l'ha aggredita in modo violento e vile. Ne discende che si

giustifica di accordarle un'indennità per torto morale di CHF 1'000.-.

Per il resto le parti civili vanno rinviate al

foro civile non essendovi agli atti documentazione sufficiente a provare le

pretese avanzate.

Le spese processuali sono a carico dell'accusato

riconosciuto colpevole (art. 9 CPP).

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, in

modo parzialmente affermativo al quesito 1.4 e 4 e negativamente al quesito 3;

visti gli art. 12, 19, 22,

40, 42, 43, 44, 47, 51, 189 e 194 CP;

19.

lett.

a LStup;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

coazione

sessuale

per avere,

il 2 luglio 2006, ad __________, durante la

notte,

costretto PC 1

a subire un atto sessuale,

in particolare

per avere, afferrando da tergo la ragazza:

1.1.1

palpatole il

seno;

1.1.2

tentato di

baciarla;

1.1.3

infilando la

mano destra nei pantaloni sotto gli slip, palpeggiato la vagina tentando di

penetrarla;

1.1.4

infilando di

nuovo la mano destra nei pantaloni sotto gli slip, toccato la vagina tentando

ancora di penetrarla, arrivando con la punta delle dita all’entrata della vagina;

1.1.5

tappatole la

bocca con la mano sinistra ricevendo un morso che lo costrinse a lasciare

libera la ragazza che scappò mentre egli cercava ancora di slacciarsi la

cintura;

1.2

esibizionismo

per

avere,

il 2 luglio 2006, ad __________, durante la

notte,

dopo

essersi procurato un’erezione e mentre continuava a masturbarsi, mostrato a PL

1.

il pene in erezione;

1.3

coazione

sessuale, tentata

per

avere,

il 2 luglio 2006, ad __________, durante la

notte,

tentato di costringere PC 2 (1988) a subire un

atto sessuale, in particolare, raggiungendo da tergo la ragazza dopo essersi

procurato un’erezione masturbandosi:

1.3.1

avvicinatola

a sé nell’intento di farsi toccare il pene in erezione;

1.3.2

avvicinatola

a sé e verso il basso con l’intento di ottenere un rapporto orale,

nelle due

occasioni non riuscendo nel suo intento;

1.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

nel periodo gennaio 2005 - luglio 2006,

a __________ ed altre imprecisate località,

consumato un imprecisato quantitativo di

marijuana,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla Legge federale sugli

stupefacenti per il periodo fino al gennaio 2005.

3.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è

condannato in contumacia alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto.

4.

AC 1 è

inoltre condannato al pagamento di un’indennità di fr. 1'000.- alla parte

civile PC 2 a titolo di risarcimento del torto morale subito.

Per il resto le parti civili sono rinviate al

foro civile.

5.

La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali

sono poste a carico del condannato.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

IE 1

3.

PC 1

4.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse (traduzione) fr. 193.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 743.75

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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