72.2007.109
Trasporto di eroina da parte di tossicodipendente. Reato aggravato. Guida nonostante la revoca
3 novembre 2008Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2007.109
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, PENAL
Titolo:
Trasporto di eroina da parte di tossicodipendente. Reato aggravato. Guida nonostante la revoca
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2007.109
72.2007.150
Lugano,
3 novembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 21 luglio al 17 settembre
2004;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
in particolare per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo fine maggio-inizio giugno 2003 e fino
all’arresto,
trasportato,
da Zurigo a Lugano in occasione di un imprecisato
numero di viaggi, con la propria autovettura ed in seguito con la VW , un
imprecisato quantitativo ma almeno 450/500 grammi di eroina,
in particolare accompagnando per conto e su
richiesta di F. che lo ingaggiava, tale M. e tale L. non meglio identificati ed
in un’occasione lo spacciatore V., a Zurigo dove si recavano ad acquistare la
sostanza stupefacente da spacciatori sconosciuti e riaccompagnandoli poi a
Lugano presso il domicilio di F., dietro compenso di circa fr. 200/300.-- per
ciascun viaggio;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo estate 2004 e fino al 13 giugno 2007,
a __________, __________, __________ ed altre
imprecisate località,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina e
hascisc nonché
nel periodo fine dicembre 2006/inizio 2007 e fino
al 13.06.2007 consumato un imprecisato quantitativo ma almeno 15 grammi di cocaina nonché detenuto il 14.06.2007, 5 grammi della medesima sostanza destinata
al proprio consumo personale, sequestrata dalla polizia al momento del fermo;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 19 cifra 2 LS; art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 106/2007 del 31.08.2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre pervenuto colpevole:
1. guida
nonostante la revoca
per avere,
il 10 e l’11 settembre 2007,
circolato alla guida della motoleggera scooter
nonostante la revoca della licenza di condurre pronunciata il 23.08.2007 nei
suoi confronti dalla competente autorità amministrativa e valida a tempo
indeterminato;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto:
dall’ art. 95 cifra 2 LCS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
106/2007 del 31.08.2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico
§ L'accusato AC
1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:50.
Il Presidente, le parti consenzienti, in
relazione all'atto d'accusa 106/2007 indica quali corpi di sequestro 5 capsule
in plastica contenenti cocaina del peso lordo di 9,4 grammi ed una pesola di
colore nero di cui all'allegato 4 dell'AI 1 in MP 2007.5313.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato in fatto e in diritto l'atto di accusa, conclude chiedendo la
condanna dell'accusato alla pena detentiva di 18 mesi sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 4 anni.
Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo
assistito dall'infrazione alla LStup in mancanza di prove certe al riguardo. In
via subordinata chiede che sia ritenuta l'infrazione semplice. In
considerazione di una parziale scemata imputabilità, chiede quindi che sia
inflitta una pena minima in considerazione dei soli reati di infrazione alla
LCS e di contravvenzione alla LStup, non contestati. Relativamente a
quest'ultimo reato chiede comunque l'applicazione dell'art. 19a cpv. 2 ovvero
che si prescinda da ogni pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato,
tra fine
maggio/inizio giugno 2003 al 21 luglio 2004, trasportato da Zurigo a Lugano, in
un numero imprecisato di viaggi, un imprecisato quantitativo di eroina, ma
almeno 450/500 grammi;
1.1.1. trattasi di
un quantitativo inferiore;
1.1.2. trattasi di
reato aggravato a motivo del quantitativo;
1.2. contravvenzione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo estate 2004 - 13 giugno 2007, consumato un imprecisato quantitativo di
eroina, haschish e cocaina e il 14 giugno 2007 detenuto 5 grammi di cocaina;
1.3. guida
nonostante la revoca
per
avere, il 10 e l'11 settembre 2007 circolato alla guida di uno scooter
nonostante la revoca della licenza di condurre;
e meglio come descritto negli atti d'accusa?
2. Ha egli
agito in stato di scemata imputabilità?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve
essere ordinata la confisca di:
4.1. 9,4 grammi lordi di cocaina contenuti in 5 capsule di plastica;
4.2. 1 pesola di
colore nero?
Considerato, in fatto e
Considerandi
1.
AC 1, cittadino italiano, nato a __________ il __________, ha sempre
vissuto nel __________, frequentando le scuole elementari di __________ e le
medie di __________. Attualmente vive a __________ con la madre malata di
cancro, malattia che all’età di 17 anni lo ha reso orfano di padre. Ha un
fratello, dell’età di 45 anni, Concluse le scuole dell’obbligo non ha seguito
alcun apprendistato frequentando un corso di lingue della durata di sei mesi
ed aiutando saltuariamente il padre, prima del suo decesso, nella conduzione di
un pub .
Ragazzo obeso - e per ciò vittima in passato di
due infarti miocardici (AI 28 Inc. MP 2004.5771) senza però alcuna conseguenza
sul suo attuale stato di salute così come da lui stesso confermato in aula -
infelice, con problemi ad “instaurare rapporti con gli altri” (AI 14 Inc. MP 2004.5771) e quindi, sempre a causa della passata sua obesità, “emarginato
ed abbandonato” a sé stesso (AI 14 Inc MP 2004.5771), dopo la morte
del padre, preso dallo sconforto, inizia a fumare sigarette e marijuana anche
se grazie a “questi vizi e facendo molta ginnastica” (AI 14 Inc. MP
2004.
) riesce a dimagrire. Ritrovata così una certa autostima interrompe il
consumo di droghe leggere e prova, senza successo, a riprendere la gestione del
pub lasciatogli dal padre per poi cercare, ma invano, un posto d’impiego come
apprendista cuoco. Rispondendo ad un annuncio su un giornale partecipa con buon
esito ad un test attitudinale promosso dall'associazione odontotecnici ma
malgrado gli elogi ricevuti nei diversi laboratori in cui ha cercato lavoro,
non viene assunto. Grazie ad uno zio viene assunto a tempo parziale come
sorvegliante di museo ma dopo quattro anni lascia il posto non vedendovi "sbocchi di nessun genere" (AI 14
Inc. MP 2004.5771) e si impiega come posatore di pavimenti in legno. Per i
successivi quattro anni lavora "moltissimo e a
volte anche la notte, il sabato e la domenica a ritmi disumani" (AI 14 Inc. MP 2004.5771), percependo una "paga da fame"
(AI 14 Inc. MP 2004.5771) e rovinandosi le ginocchia tanto da doverle operare.
Dopo le operazioni cade in depressione anche a causa della madre, nel frattempo
ammalatasi pure lei di cancro, e così demoralizzato ricade nuovamente nel
consumo di droga, prima con gli spinelli e poi con l’eroina.
Nel periodo 11.06.2002 / 24.02.2004 è in
disoccupazione con un’indennità mensile variante tra fr. 2'337,40 e fr.
1'422,30 con sovrapposizione, nei mesi di luglio e agosto 2003, di un’indennità
giornaliera LAINF per complessivi fr. 4'690.- a seguito di un infortunio non
professionale datato 25.06.2003 (AI 15 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004
pag. 4 e AI 67 Inc. MP 2004.5771). Terminata la disoccupazione a partire dal
mese di maggio del 2004, quindi pochi mesi prima del suo arresto del
21.07
, beneficia dell’assistenza per un importo mensile di fr. 1'684.- (AI
67.
Inc. MP 2004.5771).
Dopo la scarcerazione del 17.09.2004 afferma di
aver lavorato come posatore di pavimenti per una ditta di __________ per poi
licenziarsi a fine giugno 2007 a seguito di un nuovo infortunio:
"
da fine giugno mi sono licenziato. Da quando sono stato
scarcerato nel 2004, ho lavorato per la __________ di __________ quale posatore
di pavimenti. Ho lavorato ininterrottamente. Percepivo uno stipendio mensile di
fr. 3'800.- netti. Mi sono licenziato perché ho avuto una rottura al piede e
non sono più in grado di svolgere lo stesso lavoro sempre all’impiedi. Il piede
mi fa male e non posso più piegarmi per posare pavimenti. Attualmente non
lavoro e questa settimana dovrei iscrivermi per la disoccupazione"
(AI 78 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 10.07.2007 pag. 3)
Così come confermato in aula è tuttora in
disoccupazione con delle indennità mensili di circa fr. 3'000.-. Nei suoi
progetti immediati, oltre che il riottenimento della licenza di condurre, vi è
anche quello di trovare un qualsiasi lavoro come custode di musei, giardiniere
o similare.
Attualmente è legato sentimentalmente ad una
ragazza - che non è la “donna meravigliosa di trentasei anni” di cui
all’AI 14 Inc. MP 2004.5771 né tanto meno quella fermata con lui a __________
il 14.06.2007 (AI 1 Inc. MP 2007.5313) - anche lei dedita al consumo di
stupefacenti. Anche l’accusato dopo l’ultimo suo verbale d’interrogatorio
dinanzi al PP del 10.07.2007 (AI 78 Inc. MP 2004.5771) non ha interrotto un suo
saltuario uso di eroina, per la qual cosa, volendo ora smettere definitivamente
per "pulirsi e trovare lavoro" così come dichiarato in aula è in cura metadonica (8 ketalgine al
giorno).
AC 1 è incensurato (doc. TPC 4 e 5).
In merito ai suoi pregressi consumi di
stupefacente sul territorio nazionale (per l’Italia vedasi l’AI 3 Inc. MP
2007.9677
PP AC 1 28.11.2007 pag. 2) si richiamano le seguenti sue
dichiarazioni nei suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al PP del 04.08.2004 e
del 10.07.2007:
"
Riguardo al mio consumo di sostanze stupefacenti dichiaro di far
uso saltuariamente di marijuana e di consumare eroina….Nel corso dell'ultimo
anno ritengo di aver consumato questi 4/5 grammi di eroina. La marijuana la
consumavo una volta a settimana, solitamente il sabato sera anche se non
sempre. La fumavo quanto (recte: quando) mi
venivano dolori alla schiena. Ho consumato solitamente a casa . La marijuana
era di mia produzione. Avevo piantato un paio di piante in giardino. Dalle due
piante ho prodotto circa 100/150 grammi di marijuana. Si tratta infatti di
piantine piccole in vaso e non in terra…ammetto di aver consumato anche cocaina
nella misura di 6/7 cinquantelli. Pagavo ogni cinquantello fr. 50.--. Non saprei
quanta cocaina contiene un cinquantello. L'acquistavo dai neri . Ho consumato
cocaina negli ultimi 2/3 mesi. Ho consumato a casa o per strada . Mi fermavo o
in una toilette o in una cabina del telefono dove la sniffavo"
(AI 15 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag. 4)
"
riguardo ai miei consumi devo dire che dopo l’inchiesta del 2004,
non ho più consumato nessun tipo di sostanza stupefacente. Verso la fine del
2006/inizio 2007 sono ricaduto nel consumo di cocaina. L’ultima volta che ho
consumato è stato la sera del 13 giugno 2007, a casa. Nel periodo dicembre 2006 e fino al 13 giugno 2007, ammetto di aver acquistato da sconosciuti spacciatori
di colore, in diverse occasioni, un quantitativo complessivo di 20 grammi di cocaina dei quali 15 consumati personalmente e 5 grammi sequestrati dalla polizia la momento del fermo. Ammetto inoltre di aver ad inizio giugno 2007, a Riazzino, presso il ristorante Vacilla (recte: Vanilla),
fumato uno spinello di marijuana, sostanza che mi è stata offerta da amici"
(AI 78 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 10.07.2007 pag. 2 e 3).
Con la precisazione detta in aula quo alla sua non interruzione di
assunzione di eroina, tali suoi consumi trovano conferma negli esiti delle
analisi tossicologiche a cui è stato sottoposto dopo il suo arresto del
21.07.2004
(AI 70 Inc. MP 2004.5771 allegato 18) ed il fermo di Polizia del
14.06.2007
(AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 7).
2.
L’arresto di AC 1 del 21.07.2004 (AI 4 Inc. MP 2004.5771) si iscrive
nel contesto dell’inchiesta __________, grazie alla
quale, nel corso del 2004, è stato debellato un importante traffico di eroina
nel __________. Principali anche se non unici attori sono stati, assieme a lui,
V. (condannato il 08.06.2005 da una Corte delle assise criminali a 4 anni di
reclusione e a 12 anni di espulsione effettiva dal territorio svizzero per
infrazione aggravata alla LStup ed altri reati, allegato B Inc. MP 2004.5771),
S. (condannato dalla medesima Corte alla stessa pena con espulsione effettiva
per 15 anni per infrazione aggravata alla LStup ed altri reati, allegato B Inc.
MP 2004.5771) e F. (condannato il 21.02.2006 da una Corte delle assise
correzionali ad una pena di 2 anni di detenzione sospesa per un collocamento ai
sensi dell’art. 44 vCP per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup,
allegato A Inc. MP 2004.5771).
Più specificatamente e per quel che è la
posizione del qui accusato l’inchiesta nei suoi confronti ha preso avvio a
seguito del suo fermo di Polizia a __________, il 12.07.2004, assieme ad S..
Quella stessa sera S. e V. furono arrestati mentre AC 1, dopo verbalizzazione
(AI 4 Inc. MP 2004.5771 allegato 6), ha potuto lasciare a piede libero gli
uffici della Polizia. Il giorno successivo venne arrestato F. ed a seguito
delle sue prime chiamate di correo a danno dell’accusato per i fatti di cui al
primo capo d’imputazione dell’ACC 106/2007 (AI 1 Inc. MP 2004.5771 PS F. 20.07.2004)
sono stati emessi il 20.07.2004 degli ordini di arresto e di perquisizione e
sequestro (AI 2 e 3 Inc. MP 2004.5771) concretizzatisi il 21.07.2004 (AI 4 Inc.
MP 2004.5771). AC 1 è stato in detenzione preventiva sino al 17.09.2004 (AI 63
Inc. MP 2004.5771), giorno dell’esecuzione di un confronto con F. (AI 61 Inc.
MP 2004.5771), dopo di che e così come deciso dalla CRP con decisione del
16.09.2004
(AI 60 Inc. MP 2004.5771) è stato messo in libertà provvisoria (AI
62.
Inc. MP 2004.5771).
Successivamente l’accusato è stato oggetto di un
fermo di Polizia a __________, il 14.06.2007, dal cui cappello del relativo
rapporto preliminare di PG del 21.06.2007 si evince quanto segue:
"
In data 14 giugno 2007, nel corso di un
controllo della circolazione, agli svincoli autostradali di __________, veniva
fermata la vettura marca Renault , di cui alla guida si trovava il rubricato e
come passeggero l’amica __________. Durante il controllo quest’ultimo gettava
fuori dal finestrino qualche cosa non meglio identificato. Notato questo gesto
si provvedeva a recuperare l’oggetto, costatando che trattasi di carta stagnola
ed all’interno si rinvenivano delle minigrip vuote con residui di una polvere
marrone. Alla precisa domanda __________ dichiarava che questi residui di
polvere marrone era eroina, sostanza da lei usata per consumo personale. Visti
questi elementi ed anche il fatto che i due erano conosciuti per il reato di
infrazione e contravvenzione alla LFstup, si provvedeva ad un controllo e
perquisizione più approfondita sia sul posto e poi in ufficio, dove i due sono
stati tradotti. Nel corso di queste perquisizioni si rinvenivano pure 5 capsule
di plastica contenenti una polvere bianca. All’inizio i due si scambiavano
ripetutamente l’appartenenza di queste capsule. Poi però in sede
d’interrogatorio AC 1 ammetteva che si trattava di cocaina ed era di sua
appartenenza. Ultimamente a queste capsule veniva pure rinvenuta una pesola
elettronica pure appartenente al rubricato. In buona sostanza AC 1 ha poi
ammesso quanto elencato in rubrica e cioè che negli ultimi 6 mesi ha acquistato
dai richiedenti d’asilo in diverse occasioni circa 20 grammi di cocaina di cui 15 grammi consumati personalmente mentre i rimanenti 5 grammi gli sono stati sequestrati"
(AI 1 Inc. MP 2007.5313)
AC 1, per finire, è stato nuovamente controllato
l’11.09.2007 a __________ mentre si trovava alla guida di uno scooter malgrado
che la sua licenza di condurre gli fosse stata revocata per tempo indeterminato
con effetto dal 07.09.2007 (AI 1 Inc. MP 2007.9677). L’accusato, sia nel suo
verbale di PS di medesima data (AI 1 Inc. MP 2007.9677) che dinanzi al PP il
28.11.2007
non ha contestato questa sua infrazione dichiarando quanto segue:
"
ammetto di aver circolato alla guida della
motoleggera …Il veicolo l’ho acquistato per fr. 1'000.- la settimana prima del
fermo da un garage di Minusio…Ho circolato con il suddetto veicolo il
10.09.2007
per recarmi al lavoro e la stavo utilizzando l’11.09.2007 per
tornare a casa, quando sono stato fermato e controllato a __________ dalla
Polizia. Ho quindi circolato da __________ a __________ per andare a lavorare
il 10.09.2007. Ho circolato poi l’11.09.2007 da __________ a __________…che so
di essere in revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a far tempo
dal 07.09.2007"
(AI 3 Inc. MP 2007.9677 PP AC 1 28.11.2007 pag. 1
e 2)
3.
Se nel suo verbale d’arresto del 21.07.2004 (AI 4 Inc. MP 2004.5771
allegato 3 pag. 4 e 5), in quello dinanzi al GIAR del 22.07.2004 (AI 6 Inc. MP
2004.
) e nel successivo suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 04.08.2004
AC 1 ha sostanzialmente dichiarato di:
"
aver cominciato ad andare a ZH per conto di F. circa un mese e
mezzo/due mesi dopo aver superato l'esame di guida, ciò che è avvenuto
all'inizio di aprile 2003. E' quindi esatto dire che ho iniziato ad andare a ZH
verso la fine di maggio/inizio giugno 2003. Inizialmente F. mi ha chiesto di
accompagnare un suo amico a ZH, uno straniero…In cambio di questo servizio F. oppure
talvolta la persona che accompagnavo, mi davano generalmente fr. 200.-- più fr.
50.
-- per la benzina…Confermo di essere andato con questa persona a ZH, per
conto di F., in 5/6 occasioni…Sapevo fin dall'inizio che questi viaggi erano
finalizzati all'acquisto di eroina. Io mi limitavo ad accompagnare queste
persone a ZH e da quanto ho potuto vedere i contatti con i fornitori li avevano
queste persone che accompagnavo e non F.. Preciso di non aver mai assistito
agli scambi di eroina a ZH. Non so quanta eroina acquistava l'amico di F. che
ho accompagnato a ZH. Immagino che fossero dai 50 ai 70 grammi per volta, ma si tratta di una mia supposizione. Nessuno infatti mi ha mai detto quanta
eroina andavano a comprare e nemmeno quanto la pagavano. I viaggi a ZH avevano
una frequenza mensile ma potevano anche essere solo 20/25 giorni. Durante
l'inverno 2003 ad un certo punto la persona che accompagnavo a ZH per conto di F.,
è sparita...A questo punto sempre F. mi incaricava di accompagnare un'altra
persona a ZH. Poteva essere, anche se non ne sono sicuro, il mese di novembre o
dicembre 2003. Questa persona è __________. Il suo vero nome doveva essere L. Con
L. le modalità dei viaggi a ZH erano le stesse che con la persona che
accompagnavo prima di lui…Con L. ho effettuato 4 o 5 viaggi. La frequenza era
mensile o poteva anche essere solo 20/25 giorni…Non sono in grado di dire con
precisione il numero dei viaggi che ho fatto con L. e con la persona prima di
lui. Stimo di aver fatto, tra il mese di maggio/giugno 2003 ed il mese di
maggio 2004, complessivamente 10/12 viaggi. Non sono in grado di dire quanta eroina
venisse trasportata in occasione di questi viaggi in quanto io mi limitavo ad
accompagnare questi amici di F…nel periodo maggio/giugno 2004, ho accompagnato
l’albanese che conosco con il nome di D. a __________ presso la stazione
ferroviaria…L’ho aspettato in un bar per più di un’ora e poi quando è ritornato
l’ho riaccompagnato a Lugano-centro nei pressi della fermata del bus
principale. Per questo viaggio D. mi ha dato fr. 200.-- e mi ha offerto una
cena. In merito a E. invece sono dovuto andare a prenderlo alla stazione
ferroviaria di ZH in quanto lui si trovava già lì e l’ho accompagnato a __________…Per
questo favore E. mi ha dato fr. 250.--."
(AI 15 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag.
1, 2, 3 e 4)
in quello del 03.09.2004 dinanzi al Magistrato
inquirente l’accusato, dopo esser stato trasferito al PCT il 30.08.2004 (AI 30
e 34 Inc. MP 2004.5771) ed aver potuto liberamente colloquiare con F. (AI 39
Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag. 11 nel passaggio in cui afferma "che io ed F. lavoriamo al PCT nella stessa sezione al mattino. E’
chiaro che ho detto a lui cosa vai a dire contro di me in Polizia e davanti al
Procuratore"), ha parzialmente ritrattato le
precedenti sue dichiarazioni sostenendo quanto segue:
" E’
mia intenzione ritrattare tutti i verbali che ho fatto sino ad ora in quanto non ero lucido ed in più la Polizia mi ha costretto a mettere dei viaggi in più che ho
fatto a ZH che io non ho fatto…Complessivamente avrò fatto con tutti al massimo 4 o 5 viaggi. Con tutti intendo V. , L. e M. …La PP mi chiede come giustifico
l’affermazione in base alla quale Sapevo fin dall’inizio che questi viaggi
erano finalizzati all’acquisto di eroina ed io rispondo che non lo sapevo ma lo immaginavo che erano finalizzati all’acquisto di eroina ma non mi interessava perché
io non vedevo niente, in particolare gli scambi di eroina…Probabilmente le
persone che mi chiedevano di andare a prenderli a ZH avevano acquistato eroina
ed avevano paura di entrare in Ticino in treno. Per questo motivo penso io mi
chiedevano di andare a prenderli con la mia macchina…mi sembra ovvio che queste
persone mi chiedevano di andare a prenderle a ZH perché avevano effettuato
acquisti di eroina"
(AI 39 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag.
2, 4, 5 e 6)
Sempre in relazione al primo capo d’imputazione
di cui all’ACC 106/2007, questa sua nuova presa di posizione in merito al
numero di viaggi fatti a Zurigo con i non meglio identificati M., L. e V. per
conto e su incarico di F. è stata mantenuta e così precisata nella successiva sua
audizione dinanzi al PP del 07.09.2004:
"
che neppure ho il numero del L. perché ripeto che sono andato una
sola volta a prenderlo a Zurigo in quanto mi aveva telefonato il F. chiedendomi
di andarlo a prendere. Come ho già detto, in questa occasione L. mi diede fr.
300.
- più fr. 50.- per la benzina…Corrisponde al vero che quando ero io che
accompagnavo M. a Zurigo, F. dava a M. più soldi per acquistare eroina. Il
quantitativo che M.acquistava ogni volta che c'ero io, poteva variare tra i 40
e 50 grammi oltre all'eroina che M. acquistava per sé che non so quantificare
perché non so quanti soldi aveva in tasca M. . Sapevo del quantitativo che
veniva acquistato per il F in base ai soldi che il F. dava al M. ma non so,
ripeto, i soldi che M. aveva per acquistare eroina per suo conto…io sono andato
per conto di F. a Zurigo con il M. solo due volte…Ho accompagnato D. a Zurigo
due volte in stazione….Forse una volta sono solo andato a prenderlo in quanto lui era già a Zurigo. In queste due occasioni sono andato a prendere rispettivamente ho
accompagnato D. a Zurigo sempre su richiesta di F. . Non so in queste occasioni
quanta eroina avesse acquistato D. . Io pensavo che si trattava sempre di
acquisti di 40 o 50 grammi come avveniva per il M. …Il Giudice che mi ha interrogato
dopo l'arresto mi ha detto che D. era stato preso con mezzo chilo di eroina. Io
non l'avrei mai immaginato. Ripeto che pensavo che si trattasse di acquisti di
40/50 grammi per volta...Io ho detto di aver fatto 4 o 5 viaggi a Zurigo così
suddivisi: - 2 volte con M. su richiesta di F. ...; - 1 volta quando sono
andato a prendere, sempre su richiesta di F. L. a Zurigo. In questo caso F. mi
ha dato fr. 50.- per la benzina e L. mi ha dato fr. 300.-; - 2 volte quando ho
accompagnato, rispettivamente sono andato a prendere il D. Una volta su
richiesta di F. e un'altra volta perché D. me lo aveva chiesto direttamente. F.
mi ha fr. 200.- quale compenso e per la benzina quando è stato lui a chiedermi
di andare a Zurigo. D. invece mi ha dato fr. 200.- e in più mi ha offerto la
cena alla sera…i soldi che F. dava in mia presenza a M. quando ero io ad
accompagnarlo non erano superiori a fr. 1'500.-…Facendo delle somme in base ai
viaggi che ho sopra descritto ed in base ai quantitativi di eroina che io
pensavo che queste persone acquistavano a Zurigo, stimo che ognuna delle
persone che ho trasportato rispettivamente che sono andato a prendere a Zurigo,
avesse con se un quantitativo di 40/50 grammi ciascuno per un totale di almeno
200/250 grammi. Ho pertanto trasportato con la mia macchina un quantitativo
complessivo di 200/250 grammi di eroina"
(AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag. 2, 4, 5 e 6)
Ciò posto può quindi essere ritenuto come per i
trasporti di eroina da lui eseguiti AC 1 sia, rispetto all’ACC 106/2007,
parzialmente reo confesso nei limiti sopra descritti (un massimo di 5 viaggi,
per un quantitativo di 40/50 grammi alla volta), posizione che l’accusato,
malgrado i successivi suoi confronti con V. (AI 59 Inc. MP 2004.5771 PP V./ AC
1.
16.09.2004) e F. (AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004) ha sempre
ribadito per tutto il prosieguo dell’inchiesta, rispettivamente in aula.
In sede dibattimentale AC 1 ha comunque apportato
una precisazione in merito ai soldi ricevuti da F. per i viaggi da lui fatti a
Zurigo, fissando la sua ricompensa in circa "fr.
1'250.- in totale" (verbale dibattimentale
pag. 2).
4.
Al di là della parziale confessione dell’accusato dagli atti
istruttori, da considerarsi quali risultanze dibattimentali, la Corte ha quindi potuto accertare quanto segue:
-- che
benché AC 1 ne ammetta solo 5, il numero di viaggi da lui effettuati sono stati
almeno 7 di cui 4 con M., 1 con L. e 2 con V.. Se quelli con L. e con V. non
sono contestati (AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 pag. 5), differente è la
questione per quelli con M. che AC 1 ammette ma solo per 2 occasioni (AI 46
Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 pag. 5). Al certo convincimento che siano stati
almeno 4 la Corte è invece giunta partendo dalle stesse dichiarazioni, seppur
possibiliste ma comunque mai negatorie, di F. nei suoi verbali dinanzi al PP:
"
Penso che AC 1 ha accompagnato M. a Zurigo, 4/5 volte per mio conto"
(classatore A Inc. MP 2004.5771 PP 06.09.2004 pag. 5)
e
"
Domanda : lei nel verbale 06.09.2004 pag. 5 ha dichiarato che “Mi è difficile dire quante volte sono andati insieme AC 1 e M. e quante volte è
andato solo M. a Zurigo. Penso che AC 1 ha accompagnato M. a Zurigo, 4/5 volte
per mio conto. Conferma queste dichiarazioni?...Risposta : sì, penso ma non
sono sicuro"
(AI 61 Inc. 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004 pag. 3)
ma soprattutto dal dichiarato guadagno di fr. 1'250.- per tutti i
viaggi fatti dall’accusato (verbale dibattimentale pag. 2), somma che oltre a
corrispondere a quanto ammesso dallo stesso F. per 5 viaggi (classatore A Inc.
MP 2004.5771 PP F. 06.09.2004 pag. 6 e AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004
pag. 2 e 3) non può che equivalere a 4 viaggi con M. ed a 1 con V. visto come i
restanti 2 sono stati direttamente pagati da L. e V. così come riconosciuto
dallo stesso accusato (AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag. 5);
-- che nel
computo dei quantitativi di eroina trasportati la Corte ha fatto completa astrazione del viaggio con L. laddove agli atti non vi è alcun
riscontro oggettivo atto a concretamente documentare quanto stupefacente possa
essere stato trasportato;
-- che
l’accusato sapeva il costo dell’eroina a Zurigo e meglio fr. 50.- il grammo (AI
46.
Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag 3), tanto da poter affermare come
in "base ai soldi che F. dava a M. io vedevo più o meno che poteva
comperare 40/50 grammi di eroina per volta" (AI 46 Inc. MP 2004.5771
PP AC 1 07.09.2004 pag. 3);
-- che F. in
relazione ai viaggi fatti da AC 1 e M. ha fissato in Fr. 1'750.- / Fr. 2'000.-
l’importo così consegnato per l’acquisto di eroina (classatore A Inc. MP
2004.5771
PP F. 06.09.2004 pag. 5 e AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004
pag. 2), somma del resto poco distante a quanto ammesso dallo stesso accusato e
meglio fr. 1'500.- a viaggio (AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag.
6);
-- che in uno dei
due viaggi fatti da AC 1 con V. sono stati trasportati almeno 250 grammi di eroina (AI 71 Inc. MP 2004.5771 PP V. 20.12.2004 pag. 4);
-- che l’accusato
sapeva benissimo, non solo oggettivamente ma anche soggettivamente e ciò anche
solo per dolo eventuale (AI 6, 15, 39 e 46 Inc. 2004.5771 GIAR / PP AC 1
22.07.2004
pag. 2, 04.08.2004 pag. 2, 03.09.2004 pag. 5 e 6, 07.09.2004 pag. 2,
3.
e 4) come in questi viaggi le persone da lui trasportate portassero
dell’eroina (AI 39 Inc 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag. 6: "mi sembra
ovvio che queste persone mi chiedevano di andare a prenderle a ZH perché
avevano effettuato acquisti di eroina") anche se, perlomeno in base al
suo stesso dire, non avendo mai direttamente partecipato alle relative
compravendite, non poteva sapere l’esatto quantitativo così trasportato;
-- che non
di meno AC 1, partendo anche solo dai soldi per l’acquisto consegnati da F. a M.
così come da lui visti, ha stimato di aver trasportato a seguito di questi suoi
viaggi un quantitativo complessivo di 200/250 grammi di eroina a 40/50 grammi
per volta (AI 46 Inc. 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag. 6).
Quest’ultima conclusione dell’accusato è, per il quantitativo a
lui più favorevole di circa 200 grammi, quella che per finire è stata ritenuta
dalla Corte e questo non solo in base alle sue stesse ammissioni ma anche
perché comprovata dalle risultanze agli atti. Difatti non si è assolutamente
lontani da questa sua ammissione per 200 grammi di eroina trasportati se si moltiplica il numero dei ritenuti 4 viaggi con M. per il quantitativo così acquistato
ogni volta (fr. 1'750.- : fr. 50.- al grammo = almeno 35 grammi) aggiungendovi in seguito il quantitativo del viaggio con V. che se oggettivamente era di
almeno 250 grammi per AC 1 era pur sempre di 40/50 grammi. Ma in modo ancor più
semplice basta moltiplicare per il numero di viaggi ritenuti dalla Corte, cioè
5, il quantitativo minimo ritenuto come trasportato dallo stesso accusato in ogni
singolo viaggio, cioè 40 grammi, per arrivare a 200 grammi.
5.
Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3 LStup chi,
tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, trasporta stupefacenti
è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena
detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria.
Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere
che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può
mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cfr. 2 lett. a
LStup), il che è oggettivamente dato per l’eroina per dei quantitativi, presi
nel loro complesso (DTF 112 IV 113 e 114 IV 165), di almeno 12 grammi puri (DTF 109 IV 145, 120 IV 334 e 119 IV 180) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come le nefaste conseguenze
dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (DTF
104.
IV 211 e106 IV 232).
6.
Il ritenuto complessivo trasporto di circa 200 grammi di eroina così come risultante dalle stesse ammissioni dell’accusato e dagli atti
all’incarto (si veda sopra ai considerandi 3 e 4) configura manifestamente
un’infrazione aggravata alla LStup in quanto applicando il criterio minimo
fissato dalla prassi del 10% al di sotto del quale l’effetto stupefacente
diventa trascurabile, si arriva a 20 grammi puri di eroina, superando quindi abbondantemente la soglia di 12 grammi sancita dal TF. Quanto al pericolo per la
salute di più persone si rinvia già solo ai quantitativi di eroina venduti da F.
(classsatore A Inc. MP 2004.5771) rispettivamente dal duo V. / S. (classatore B
Inc. MP 2004.5771) che fa ritenere come sicuramente dato anche questo secondo
presupposto essendo ben noto all’accusato come i tre fossero attivi nello
spaccio di eroina.
Nella sua arringa il difensore ha postulato, a
torto, il proscioglimento del suo assistito non essendoci prove certe (DTF
122.
IV 360) che durante questi viaggi fosse stata trasporta dell’eroina che
d’altronde, a suo dire, il suo tutelato mai vide. Secondariamente ed in via
subordinata è stato chiesto che l’infrazione alla LStup fosse tramutata in
semplice e solo per i due viaggi ammessi con M. per quindi un quantitativo
complessivo di 70/80 grammi.
Orbene ed in primo luogo appare perlomeno
incomprensibile sostenere un qualsivoglia proscioglimento già solo a fronte
delle stesse ammissioni dell’accusato di un trasporto complessivo di 200/250
grammi di eroina così come a più riprese da lui stesso dichiarato nei suoi
verbali di interrogatorio (AI 46, Inc. 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag.
6) rispettivamente in aula. Dall’altra parte non è neppure
vero che AC 1 non ebbe mai a vedere l’eroina acquistata visto come in uno degli
eseguiti viaggi con M. ebbe addirittura a provarla:
" Ricordo
che il M. una volta a Zurigo mi ha fatto provate l’eroina. Mi diceva infatti
che se a me, che non consumavo faceva tanto effetto, voleva dire che era buona.
Ne ho assaggiato un minimo quantitativo. In quell’occasione, per quello che ne
capivo io di eroina, era buona"
(AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag.
3.
e 4)
Di seguito il fatto che negli altri suoi trasporti l’accusato non abbia eventualmente visto l’eroina acquistata da M. e da V.
appare assolutamente ininfluente ai fini del giudizio laddove importante è solo
che oggettivamente questi trasporti ci siano stati, che il quantitativo
trasportato sia stato determinato e che AC 1 ben sapesse o perlomeno potesse
presumere che stesse trasportando dell’eroina non destinata al suo consumo.
In merito a ciò e quo all’aspetto oggettivo del
reato appare innegabile che vi siano stati dei trasporti di eroina durante le
trasferte con M. già solo perché lo stesso accusato ha visto i soldi che F. consegnò
a quest’ultimo. Secondariamente da nessun atto all’incarto né dalle
dichiarazioni di F. risulta che uno di questi viaggi sia andato a vuoto perché M.
non concluse l’acquisto restituendogli il denaro. Anche se per altro motivo lo
stesso discorso di comprova oggettiva di un trasporto di eroina vale per il
viaggio con V. visto il suo diretto riconoscimento, che se da lui stesso
ammesso non vi è motivo per non credere che non sia avvenuto, di un trasporto
di 250 grammi di eroina.
Per i quantitativi così trasportati con i viaggi
di M. che la difesa fissa limitatamente a solo 2 unità per un totale
complessivo di 70/80 grammi vale quanto sopra esposto al considerando 4 e
quindi il dover concludere - in forza al ricavo ottenuto e riconosciuto dallo
stesso accusato (fr. 1'250.- per 5 viaggi pagati fr. 200.- / fr. 300.- il
viaggio [AI 15 e 39 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag. 2 e 03.09.2004
pag. 3]) - per un numero minimo di 4 viaggi con M. e quindi, sempre in base a
quanto esposto nel considerando 4, ad un trasporto complessivo, a seguito di 5
viaggi, di circa 200 grammi di eroina.
Quo all’aspetto soggettivo del reato già si é
detto delle ripetute affermazioni in merito dello stesso accusato (AI 6,
15, 39 e 46 Inc. 2004.5771 GIAR / PP AC 1 22.07.2004 pag. 2, 04.08.2004 pag. 2,
03.09.2004
pag. 5 e 6, 07.09.2004 pag. 2, 3 e 4) che se non
per dolo diretto perlomeno per dolo eventuale (DTF 126 IV 198) ben
concretizzano l’infrazione qui in esame. AC 1 non solo sapeva quanto costava l’eroina a Zurigo, ma ebbe a vedere i soldi che F. consegnava di volta in volta a M.
così come ha pure saputo quanta eroina M. avrebbe acquistato (classatore
A Inc. MP 2004.5771 PP F. 06.09.2004 pag. 2 e AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 /
F. 17.09.2004 pag. 2: "Domanda : lei nel verbale 06.09.2004 pag. 2 ha dichiarato: ADR: è chiaro che io dicevo a AC 1 quando andava con M. a Zurigo, quanti grammi di
eroina che mi servivano. Glielo dicevo anche per evitare che M. mi fregasse. Lo
conferma? Risposta : sì") mentre che per la posizione
di V. appare pacifica la sua consapevolezza, anche se forse non sul
quantitativo, ma sì sul fatto che i viaggi di quest’ultimo erano finalizzati
all’acquisto di stupefacente poiché altrimenti mal si comprenderebbe la sua
affermazione di:
" Non
so in queste occasioni quanta eroina avesse acquistato D.. Io pensavo che si
trattava sempre di acquisti di 40 o 50 grammi come avveniva per il M."
(AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004, pag.
4).
Del resto e ad ulteriore comprova delle stesse
ammissioni dell’accusato moltiplicando per i 5 viaggi ritenuti dalla Corte il
quantitativo minimo soggettivo di 40 grammi di eroina (anche se in realtà oggettivamente erano di più visto che quello di V. fu di 250 grammi, da cui l’imputazione da parte della Pubblica Accusa di 450/500 grammi) si arriva a circa 200 grammi trasportati così come sancito dal presente giudizio.
7.
Conformemente all’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere
autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette
un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito
con la multa.
8.
Previo richiamo del termine di prescrizione triennale di cui
all’art. 109 CP, di quanto indicato alla fine del considerando 1 della presente
decisione per il consumo (AI 15 e 78 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag.
4.
e 10.07.2007 pag. 2 e 3) rispettivamente nel considerando 2 per la detenzione
(AI 1 Inc. MP 2007.5313) non può esservi dubbio alcuno sulla concretizzazione
oggettiva e soggettiva del reato di cui all’art. 19a cfr. 1 LStup così come
indicato nella seconda imputazione dell’ACC 106/2007 anche se limitatamente e
solo al periodo 03.11.2005/14.06.2007 e fermo restando comunque come anche in
sede dibattimentale AC 1 non è stato in grado di indicare con maggior
precisione il suo esatto consumo di eroina, cocaina ed hashish in questo così
ridotto lasso di tempo.
La difesa, che non contesta il reato, ha chiesto,
a torto, l’applicazione dell’art. 19a cfr. 2 LStup e quindi, trattandosi a suo
dire di un caso poco grave, di prescindere da ogni pena. A parte che trattasi
di norma potestativa e non imperativa è di meridiana evidenza come non si sia
assolutamente in presenza di un caso poco grave a fronte dei quantitativi
dichiarati per consumati dallo stesso accusato, del fatto che si tratti di tre
differenti sostanze e con una reiterazione del consumo (AI 70 Inc. MP 2004.5771
allegato 18 e AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 7) documentata del resto in due
incarti temporalmente separati.
9.
Ai sensi dell’art. 95 cfr. 2 LCStr chi conduce un veicolo a motore,
sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia
stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
10.
Le risultanze istruttorie (AI 1 e 3 Inc. MP 2007.9677) così come
sopra indicate alla fine del considerando 2 e ribadite in aula dallo stesso
accusato concretizzano manifestamente il reato di cui all’art. 95 cfr. 2 LCStr
e quindi il riconoscimento, non contestato neppure dal difensore, dell’unica
imputazione del ACC aggiuntivo 147/2007.
11.
Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47
cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,
tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la
colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente
della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati
fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,
l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione,
il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117
IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata
giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV
44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità
personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di
recidiva. (DTF 102 IV 231, sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,6P.152/2005
del 15 febbraio 2006 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 con rinvii nonché
STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 no. 53 segg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che
esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF
118.
IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di
trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa
portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.
Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).
12.
Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena
detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,
nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione
della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha
omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le
sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi
previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come
previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in
assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,
come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede
una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del
condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la
previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,
ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della
pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore
non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione
della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS,
op cit., art. 42 no. 9).
In forza all’art. 43 cpv. 1 CP
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte
da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di
sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e
la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla
concessione della liberazione condizionale (art. 86
CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3
CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il
giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una
prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
13.
Nel caso in specie la colpa di AC 1 è da considerarsi grave. In
ordine al reato principale di cui all’infrazione aggravata alla LStup lo è sia
per il numero di viaggi effettuati da cui la constatazione di come non si è
trattato di un agire occasionale, sia per la sua reiterazione in quanto eseguiti in un periodo relativamente lungo, sia per la disponibilità da lui sempre
dimostrata a F. tanto da accompagnare diverse persone indipendentemente da chi
fossero, sia perché illecita attività conclusasi solo a seguito del suo arresto
e di quelli di V. e del suo mandatario. Sicuramente è una colpa grave poiché si
è trattato di un quantitativo configurante un’infrazione aggravata per più di
una volta e mezza la soglia fissata dal TF e perché l’agire di AC 1 era
esclusivamente dettato da meri motivi di guadagno visto come in quel periodo la
sua assunzione di eroina era, a suo dire, irrisoria. Significativo altresì,
sempre nell’ottica della colpa, come in attesa di giudizio l’accusato abbia
commesso altri due reati che seppur di minor gravità dimostrano non di meno la
sua totale assenza di emendamento e di reale volontà di interrompere il suo
consumo di sostanze stupefacenti rispettivamente il suo non rispetto di una più
che giustificata decisione di revoca della licenza di condurre. In
contrapposizione all’oggettiva gravità della sua colpa vi è che AC 1 era, prima
del suo arresto, incensurato, che, sempre in ordine al reato principale di cui
all’ACC 106/2007, era consumatore di eroina, cocaina e di marijuana oltre che
di medicamenti (AI 39 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag. 1) - tanto da giustificare, visto i dichiarati quantitativi, il riconoscimento di uno stato di scemata
imputabilità di grado lieve - e che sempre rispetto al primo atto d’accusa i
fatti datano di più di 4/5 anni fa. Tenuto conto di ciò, della sua asserita
difficile infanzia, della sua parziale confessione seppur da compensare per i
suoi effetti benefici sulla pena dal suo atteggiamento in sede di inchiesta -
non di certo per la ritrattazione in quanto sua libera prerogativa ma per
alcune delle risposte date nel suo verbale d’interrogatorio del 03.09.2004 (AI
39.
Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.08.2004) in quanto sicuramente irrispettose nei
confronti dell’autorità inquirente - appare giustificata e si legittima una sua
condanna ad una pena detentiva di 15 mesi comprensiva del carcere preventivo
sofferto con un periodo di prova di 3 anni. Se infatti non sono di certo date,
già solo a fronte della sua incensuratezza, le condizioni di legge di cui
all’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, da cui la constatazione della mancanza di una
prognosi sfavorevole, è pur vero che in sede di pubblico dibattimento AC 1 si è
presentato senza lavoro né reali prospettive, ancora legato ad un consumo saltuario
di eroina e soprattutto, agli occhi di questo giudice, come persona che non ha
assolutamente capito la reale gravità del suo pregresso agire. Da ciò la
decisione, quale ulteriore monito, di prolungare di almeno un anno il minimo
legale del periodo di prova di cui all’art. 44 cpv. 1 CP.
14.
Gli oggetti indicati nel verbale dibattimentale a pag. 2 così come
risultanti dall’AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 4 e meglio una pesola di colore
nero nonché 9,4 grammi lordi di cocaina, oltre che essere di proprietà
dell’accusato (AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 1 pag. 2), sono corpi di reato
ai sensi dell’art. 69 CP, quindi da confiscare rispettivamente da distruggere.
15.
La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono poste
a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPPT).
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti e parzialmente ai quesiti 1.1. e 1.2.;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69 e 109 CP;
19.
n. 1 cpv. 5, 19 a n. 1 LStup;
95.
n. 2 LCS;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla LStup
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere in
grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato,
tra fine
maggio/inizio giugno 2003 e il 21 luglio 2004, trasportato da Zurigo a Lugano,
in un numero imprecisato di viaggi, un imprecisato quantitativo di eroina, ma
circa 200 grammi;
1.2
contravvenzione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo 3 novembre 2005/13 giugno 2007, consumato un imprecisato quantitativo
di eroina, haschish e cocaina e il 14 giugno 2007 detenuto 5 grammi di cocaina;
1.3
guida
nonostante la revoca
per avere,
il 10 e l'11 settembre 2007 circolato alla guida di uno scooter nonostante la
revoca della licenza di condurre;
e meglio
come descritto negli atti d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è
prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LStup per il periodo
estate 2004/2 novembre 2005.
3.
Di
conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado
lieve, è condannato:
3.1
alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa con un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
5.
E' ordinata la confisca della pesola e la distruzione di 9,4 grammi lordi di cocaina.
6.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per
cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al
Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro
venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 13.80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 563.80
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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