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Decisione

72.2007.109

Trasporto di eroina da parte di tossicodipendente. Reato aggravato. Guida nonostante la revoca

3 novembre 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato,

tra fine

maggio/inizio giugno 2003 al 21 luglio 2004, trasportato da Zurigo a Lugano, in

un numero imprecisato di viaggi, un imprecisato quantitativo di eroina, ma

almeno 450/500 grammi;

1.1.1. trattasi di

un quantitativo inferiore;

1.1.2. trattasi di

reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. contravvenzione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato,

nel

periodo estate 2004 - 13 giugno 2007, consumato un imprecisato quantitativo di

eroina, haschish e cocaina e il 14 giugno 2007 detenuto 5 grammi di cocaina;

1.3. guida

nonostante la revoca

per

avere, il 10 e l'11 settembre 2007 circolato alla guida di uno scooter

nonostante la revoca della licenza di condurre;

e meglio come descritto negli atti d'accusa?

2. Ha egli

agito in stato di scemata imputabilità?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4. Deve

essere ordinata la confisca di:

4.1. 9,4 grammi lordi di cocaina contenuti in 5 capsule di plastica;

4.2. 1 pesola di

colore nero?

Considerato, in fatto e

Considerandi

1.

AC 1, cittadino italiano, nato a __________ il __________, ha sempre

vissuto nel __________, frequentando le scuole elementari di __________ e le

medie di __________. Attualmente vive a __________ con la madre malata di

cancro, malattia che all’età di 17 anni lo ha reso orfano di padre. Ha un

fratello, dell’età di 45 anni, Concluse le scuole dell’obbligo non ha seguito

alcun apprendistato frequentando un corso di lingue della durata di sei mesi

ed aiutando saltuariamente il padre, prima del suo decesso, nella conduzione di

un pub .

Ragazzo obeso - e per ciò vittima in passato di

due infarti miocardici (AI 28 Inc. MP 2004.5771) senza però alcuna conseguenza

sul suo attuale stato di salute così come da lui stesso confermato in aula -

infelice, con problemi ad “instaurare rapporti con gli altri” (AI 14 Inc. MP 2004.5771) e quindi, sempre a causa della passata sua obesità, “emarginato

ed abbandonato” a sé stesso (AI 14 Inc MP 2004.5771), dopo la morte

del padre, preso dallo sconforto, inizia a fumare sigarette e marijuana anche

se grazie a “questi vizi e facendo molta ginnastica” (AI 14 Inc. MP

2004.

) riesce a dimagrire. Ritrovata così una certa autostima interrompe il

consumo di droghe leggere e prova, senza successo, a riprendere la gestione del

pub lasciatogli dal padre per poi cercare, ma invano, un posto d’impiego come

apprendista cuoco. Rispondendo ad un annuncio su un giornale partecipa con buon

esito ad un test attitudinale promosso dall'associazione odontotecnici ma

malgrado gli elogi ricevuti nei diversi laboratori in cui ha cercato lavoro,

non viene assunto. Grazie ad uno zio viene assunto a tempo parziale come

sorvegliante di museo ma dopo quattro anni lascia il posto non vedendovi "sbocchi di nessun genere" (AI 14

Inc. MP 2004.5771) e si impiega come posatore di pavimenti in legno. Per i

successivi quattro anni lavora "moltissimo e a

volte anche la notte, il sabato e la domenica a ritmi disumani" (AI 14 Inc. MP 2004.5771), percependo una "paga da fame"

(AI 14 Inc. MP 2004.5771) e rovinandosi le ginocchia tanto da doverle operare.

Dopo le operazioni cade in depressione anche a causa della madre, nel frattempo

ammalatasi pure lei di cancro, e così demoralizzato ricade nuovamente nel

consumo di droga, prima con gli spinelli e poi con l’eroina.

Nel periodo 11.06.2002 / 24.02.2004 è in

disoccupazione con un’indennità mensile variante tra fr. 2'337,40 e fr.

1'422,30 con sovrapposizione, nei mesi di luglio e agosto 2003, di un’indennità

giornaliera LAINF per complessivi fr. 4'690.- a seguito di un infortunio non

professionale datato 25.06.2003 (AI 15 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004

pag. 4 e AI 67 Inc. MP 2004.5771). Terminata la disoccupazione a partire dal

mese di maggio del 2004, quindi pochi mesi prima del suo arresto del

21.07

, beneficia dell’assistenza per un importo mensile di fr. 1'684.- (AI

67.

Inc. MP 2004.5771).

Dopo la scarcerazione del 17.09.2004 afferma di

aver lavorato come posatore di pavimenti per una ditta di __________ per poi

licenziarsi a fine giugno 2007 a seguito di un nuovo infortunio:

"

da fine giugno mi sono licenziato. Da quando sono stato

scarcerato nel 2004, ho lavorato per la __________ di __________ quale posatore

di pavimenti. Ho lavorato ininterrottamente. Percepivo uno stipendio mensile di

fr. 3'800.- netti. Mi sono licenziato perché ho avuto una rottura al piede e

non sono più in grado di svolgere lo stesso lavoro sempre all’impiedi. Il piede

mi fa male e non posso più piegarmi per posare pavimenti. Attualmente non

lavoro e questa settimana dovrei iscrivermi per la disoccupazione"

(AI 78 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 10.07.2007 pag. 3)

Così come confermato in aula è tuttora in

disoccupazione con delle indennità mensili di circa fr. 3'000.-. Nei suoi

progetti immediati, oltre che il riottenimento della licenza di condurre, vi è

anche quello di trovare un qualsiasi lavoro come custode di musei, giardiniere

o similare.

Attualmente è legato sentimentalmente ad una

ragazza - che non è la “donna meravigliosa di trentasei anni” di cui

all’AI 14 Inc. MP 2004.5771 né tanto meno quella fermata con lui a __________

il 14.06.2007 (AI 1 Inc. MP 2007.5313) - anche lei dedita al consumo di

stupefacenti. Anche l’accusato dopo l’ultimo suo verbale d’interrogatorio

dinanzi al PP del 10.07.2007 (AI 78 Inc. MP 2004.5771) non ha interrotto un suo

saltuario uso di eroina, per la qual cosa, volendo ora smettere definitivamente

per "pulirsi e trovare lavoro" così come dichiarato in aula è in cura metadonica (8 ketalgine al

giorno).

AC 1 è incensurato (doc. TPC 4 e 5).

In merito ai suoi pregressi consumi di

stupefacente sul territorio nazionale (per l’Italia vedasi l’AI 3 Inc. MP

2007.9677

PP AC 1 28.11.2007 pag. 2) si richiamano le seguenti sue

dichiarazioni nei suoi verbali d’interrogatorio dinanzi al PP del 04.08.2004 e

del 10.07.2007:

"

Riguardo al mio consumo di sostanze stupefacenti dichiaro di far

uso saltuariamente di marijuana e di consumare eroina….Nel corso dell'ultimo

anno ritengo di aver consumato questi 4/5 grammi di eroina. La marijuana la

consumavo una volta a settimana, solitamente il sabato sera anche se non

sempre. La fumavo quanto (recte: quando) mi

venivano dolori alla schiena. Ho consumato solitamente a casa . La marijuana

era di mia produzione. Avevo piantato un paio di piante in giardino. Dalle due

piante ho prodotto circa 100/150 grammi di marijuana. Si tratta infatti di

piantine piccole in vaso e non in terra…ammetto di aver consumato anche cocaina

nella misura di 6/7 cinquantelli. Pagavo ogni cinquantello fr. 50.--. Non saprei

quanta cocaina contiene un cinquantello. L'acquistavo dai neri . Ho consumato

cocaina negli ultimi 2/3 mesi. Ho consumato a casa o per strada . Mi fermavo o

in una toilette o in una cabina del telefono dove la sniffavo"

(AI 15 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag. 4)

"

riguardo ai miei consumi devo dire che dopo l’inchiesta del 2004,

non ho più consumato nessun tipo di sostanza stupefacente. Verso la fine del

2006/inizio 2007 sono ricaduto nel consumo di cocaina. L’ultima volta che ho

consumato è stato la sera del 13 giugno 2007, a casa. Nel periodo dicembre 2006 e fino al 13 giugno 2007, ammetto di aver acquistato da sconosciuti spacciatori

di colore, in diverse occasioni, un quantitativo complessivo di 20 grammi di cocaina dei quali 15 consumati personalmente e 5 grammi sequestrati dalla polizia la momento del fermo. Ammetto inoltre di aver ad inizio giugno 2007, a Riazzino, presso il ristorante Vacilla (recte: Vanilla),

fumato uno spinello di marijuana, sostanza che mi è stata offerta da amici"

(AI 78 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 10.07.2007 pag. 2 e 3).

Con la precisazione detta in aula quo alla sua non interruzione di

assunzione di eroina, tali suoi consumi trovano conferma negli esiti delle

analisi tossicologiche a cui è stato sottoposto dopo il suo arresto del

21.07.2004

(AI 70 Inc. MP 2004.5771 allegato 18) ed il fermo di Polizia del

14.06.2007

(AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 7).

2.

L’arresto di AC 1 del 21.07.2004 (AI 4 Inc. MP 2004.5771) si iscrive

nel contesto dell’inchiesta __________, grazie alla

quale, nel corso del 2004, è stato debellato un importante traffico di eroina

nel __________. Principali anche se non unici attori sono stati, assieme a lui,

V. (condannato il 08.06.2005 da una Corte delle assise criminali a 4 anni di

reclusione e a 12 anni di espulsione effettiva dal territorio svizzero per

infrazione aggravata alla LStup ed altri reati, allegato B Inc. MP 2004.5771),

S. (condannato dalla medesima Corte alla stessa pena con espulsione effettiva

per 15 anni per infrazione aggravata alla LStup ed altri reati, allegato B Inc.

MP 2004.5771) e F. (condannato il 21.02.2006 da una Corte delle assise

correzionali ad una pena di 2 anni di detenzione sospesa per un collocamento ai

sensi dell’art. 44 vCP per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup,

allegato A Inc. MP 2004.5771).

Più specificatamente e per quel che è la

posizione del qui accusato l’inchiesta nei suoi confronti ha preso avvio a

seguito del suo fermo di Polizia a __________, il 12.07.2004, assieme ad S..

Quella stessa sera S. e V. furono arrestati mentre AC 1, dopo verbalizzazione

(AI 4 Inc. MP 2004.5771 allegato 6), ha potuto lasciare a piede libero gli

uffici della Polizia. Il giorno successivo venne arrestato F. ed a seguito

delle sue prime chiamate di correo a danno dell’accusato per i fatti di cui al

primo capo d’imputazione dell’ACC 106/2007 (AI 1 Inc. MP 2004.5771 PS F. 20.07.2004)

sono stati emessi il 20.07.2004 degli ordini di arresto e di perquisizione e

sequestro (AI 2 e 3 Inc. MP 2004.5771) concretizzatisi il 21.07.2004 (AI 4 Inc.

MP 2004.5771). AC 1 è stato in detenzione preventiva sino al 17.09.2004 (AI 63

Inc. MP 2004.5771), giorno dell’esecuzione di un confronto con F. (AI 61 Inc.

MP 2004.5771), dopo di che e così come deciso dalla CRP con decisione del

16.09.2004

(AI 60 Inc. MP 2004.5771) è stato messo in libertà provvisoria (AI

62.

Inc. MP 2004.5771).

Successivamente l’accusato è stato oggetto di un

fermo di Polizia a __________, il 14.06.2007, dal cui cappello del relativo

rapporto preliminare di PG del 21.06.2007 si evince quanto segue:

"

In data 14 giugno 2007, nel corso di un

controllo della circolazione, agli svincoli autostradali di __________, veniva

fermata la vettura marca Renault , di cui alla guida si trovava il rubricato e

come passeggero l’amica __________. Durante il controllo quest’ultimo gettava

fuori dal finestrino qualche cosa non meglio identificato. Notato questo gesto

si provvedeva a recuperare l’oggetto, costatando che trattasi di carta stagnola

ed all’interno si rinvenivano delle minigrip vuote con residui di una polvere

marrone. Alla precisa domanda __________ dichiarava che questi residui di

polvere marrone era eroina, sostanza da lei usata per consumo personale. Visti

questi elementi ed anche il fatto che i due erano conosciuti per il reato di

infrazione e contravvenzione alla LFstup, si provvedeva ad un controllo e

perquisizione più approfondita sia sul posto e poi in ufficio, dove i due sono

stati tradotti. Nel corso di queste perquisizioni si rinvenivano pure 5 capsule

di plastica contenenti una polvere bianca. All’inizio i due si scambiavano

ripetutamente l’appartenenza di queste capsule. Poi però in sede

d’interrogatorio AC 1 ammetteva che si trattava di cocaina ed era di sua

appartenenza. Ultimamente a queste capsule veniva pure rinvenuta una pesola

elettronica pure appartenente al rubricato. In buona sostanza AC 1 ha poi

ammesso quanto elencato in rubrica e cioè che negli ultimi 6 mesi ha acquistato

dai richiedenti d’asilo in diverse occasioni circa 20 grammi di cocaina di cui 15 grammi consumati personalmente mentre i rimanenti 5 grammi gli sono stati sequestrati"

(AI 1 Inc. MP 2007.5313)

AC 1, per finire, è stato nuovamente controllato

l’11.09.2007 a __________ mentre si trovava alla guida di uno scooter malgrado

che la sua licenza di condurre gli fosse stata revocata per tempo indeterminato

con effetto dal 07.09.2007 (AI 1 Inc. MP 2007.9677). L’accusato, sia nel suo

verbale di PS di medesima data (AI 1 Inc. MP 2007.9677) che dinanzi al PP il

28.11.2007

non ha contestato questa sua infrazione dichiarando quanto segue:

"

ammetto di aver circolato alla guida della

motoleggera …Il veicolo l’ho acquistato per fr. 1'000.- la settimana prima del

fermo da un garage di Minusio…Ho circolato con il suddetto veicolo il

10.09.2007

per recarmi al lavoro e la stavo utilizzando l’11.09.2007 per

tornare a casa, quando sono stato fermato e controllato a __________ dalla

Polizia. Ho quindi circolato da __________ a __________ per andare a lavorare

il 10.09.2007. Ho circolato poi l’11.09.2007 da __________ a __________…che so

di essere in revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a far tempo

dal 07.09.2007"

(AI 3 Inc. MP 2007.9677 PP AC 1 28.11.2007 pag. 1

e 2)

3.

Se nel suo verbale d’arresto del 21.07.2004 (AI 4 Inc. MP 2004.5771

allegato 3 pag. 4 e 5), in quello dinanzi al GIAR del 22.07.2004 (AI 6 Inc. MP

2004.

) e nel successivo suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 04.08.2004

AC 1 ha sostanzialmente dichiarato di:

"

aver cominciato ad andare a ZH per conto di F. circa un mese e

mezzo/due mesi dopo aver superato l'esame di guida, ciò che è avvenuto

all'inizio di aprile 2003. E' quindi esatto dire che ho iniziato ad andare a ZH

verso la fine di maggio/inizio giugno 2003. Inizialmente F. mi ha chiesto di

accompagnare un suo amico a ZH, uno straniero…In cambio di questo servizio F. oppure

talvolta la persona che accompagnavo, mi davano generalmente fr. 200.-- più fr.

50.

-- per la benzina…Confermo di essere andato con questa persona a ZH, per

conto di F., in 5/6 occasioni…Sapevo fin dall'inizio che questi viaggi erano

finalizzati all'acquisto di eroina. Io mi limitavo ad accompagnare queste

persone a ZH e da quanto ho potuto vedere i contatti con i fornitori li avevano

queste persone che accompagnavo e non F.. Preciso di non aver mai assistito

agli scambi di eroina a ZH. Non so quanta eroina acquistava l'amico di F. che

ho accompagnato a ZH. Immagino che fossero dai 50 ai 70 grammi per volta, ma si tratta di una mia supposizione. Nessuno infatti mi ha mai detto quanta

eroina andavano a comprare e nemmeno quanto la pagavano. I viaggi a ZH avevano

una frequenza mensile ma potevano anche essere solo 20/25 giorni. Durante

l'inverno 2003 ad un certo punto la persona che accompagnavo a ZH per conto di F.,

è sparita...A questo punto sempre F. mi incaricava di accompagnare un'altra

persona a ZH. Poteva essere, anche se non ne sono sicuro, il mese di novembre o

dicembre 2003. Questa persona è __________. Il suo vero nome doveva essere L. Con

L. le modalità dei viaggi a ZH erano le stesse che con la persona che

accompagnavo prima di lui…Con L. ho effettuato 4 o 5 viaggi. La frequenza era

mensile o poteva anche essere solo 20/25 giorni…Non sono in grado di dire con

precisione il numero dei viaggi che ho fatto con L. e con la persona prima di

lui. Stimo di aver fatto, tra il mese di maggio/giugno 2003 ed il mese di

maggio 2004, complessivamente 10/12 viaggi. Non sono in grado di dire quanta eroina

venisse trasportata in occasione di questi viaggi in quanto io mi limitavo ad

accompagnare questi amici di F…nel periodo maggio/giugno 2004, ho accompagnato

l’albanese che conosco con il nome di D. a __________ presso la stazione

ferroviaria…L’ho aspettato in un bar per più di un’ora e poi quando è ritornato

l’ho riaccompagnato a Lugano-centro nei pressi della fermata del bus

principale. Per questo viaggio D. mi ha dato fr. 200.-- e mi ha offerto una

cena. In merito a E. invece sono dovuto andare a prenderlo alla stazione

ferroviaria di ZH in quanto lui si trovava già lì e l’ho accompagnato a __________…Per

questo favore E. mi ha dato fr. 250.--."

(AI 15 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag.

1, 2, 3 e 4)

in quello del 03.09.2004 dinanzi al Magistrato

inquirente l’accusato, dopo esser stato trasferito al PCT il 30.08.2004 (AI 30

e 34 Inc. MP 2004.5771) ed aver potuto liberamente colloquiare con F. (AI 39

Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag. 11 nel passaggio in cui afferma "che io ed F. lavoriamo al PCT nella stessa sezione al mattino. E’

chiaro che ho detto a lui cosa vai a dire contro di me in Polizia e davanti al

Procuratore"), ha parzialmente ritrattato le

precedenti sue dichiarazioni sostenendo quanto segue:

" E’

mia intenzione ritrattare tutti i verbali che ho fatto sino ad ora in quanto non ero lucido ed in più la Polizia mi ha costretto a mettere dei viaggi in più che ho

fatto a ZH che io non ho fatto…Complessivamente avrò fatto con tutti al massimo 4 o 5 viaggi. Con tutti intendo V. , L. e M. …La PP mi chiede come giustifico

l’affermazione in base alla quale Sapevo fin dall’inizio che questi viaggi

erano finalizzati all’acquisto di eroina ed io rispondo che non lo sapevo ma lo immaginavo che erano finalizzati all’acquisto di eroina ma non mi interessava perché

io non vedevo niente, in particolare gli scambi di eroina…Probabilmente le

persone che mi chiedevano di andare a prenderli a ZH avevano acquistato eroina

ed avevano paura di entrare in Ticino in treno. Per questo motivo penso io mi

chiedevano di andare a prenderli con la mia macchina…mi sembra ovvio che queste

persone mi chiedevano di andare a prenderle a ZH perché avevano effettuato

acquisti di eroina"

(AI 39 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag.

2, 4, 5 e 6)

Sempre in relazione al primo capo d’imputazione

di cui all’ACC 106/2007, questa sua nuova presa di posizione in merito al

numero di viaggi fatti a Zurigo con i non meglio identificati M., L. e V. per

conto e su incarico di F. è stata mantenuta e così precisata nella successiva sua

audizione dinanzi al PP del 07.09.2004:

"

che neppure ho il numero del L. perché ripeto che sono andato una

sola volta a prenderlo a Zurigo in quanto mi aveva telefonato il F. chiedendomi

di andarlo a prendere. Come ho già detto, in questa occasione L. mi diede fr.

300.

- più fr. 50.- per la benzina…Corrisponde al vero che quando ero io che

accompagnavo M. a Zurigo, F. dava a M. più soldi per acquistare eroina. Il

quantitativo che M.acquistava ogni volta che c'ero io, poteva variare tra i 40

e 50 grammi oltre all'eroina che M. acquistava per sé che non so quantificare

perché non so quanti soldi aveva in tasca M. . Sapevo del quantitativo che

veniva acquistato per il F in base ai soldi che il F. dava al M. ma non so,

ripeto, i soldi che M. aveva per acquistare eroina per suo conto…io sono andato

per conto di F. a Zurigo con il M. solo due volte…Ho accompagnato D. a Zurigo

due volte in stazione….Forse una volta sono solo andato a prenderlo in quanto lui era già a Zurigo. In queste due occasioni sono andato a prendere rispettivamente ho

accompagnato D. a Zurigo sempre su richiesta di F. . Non so in queste occasioni

quanta eroina avesse acquistato D. . Io pensavo che si trattava sempre di

acquisti di 40 o 50 grammi come avveniva per il M. …Il Giudice che mi ha interrogato

dopo l'arresto mi ha detto che D. era stato preso con mezzo chilo di eroina. Io

non l'avrei mai immaginato. Ripeto che pensavo che si trattasse di acquisti di

40/50 grammi per volta...Io ho detto di aver fatto 4 o 5 viaggi a Zurigo così

suddivisi: - 2 volte con M. su richiesta di F. ...; - 1 volta quando sono

andato a prendere, sempre su richiesta di F. L. a Zurigo. In questo caso F. mi

ha dato fr. 50.- per la benzina e L. mi ha dato fr. 300.-; - 2 volte quando ho

accompagnato, rispettivamente sono andato a prendere il D. Una volta su

richiesta di F. e un'altra volta perché D. me lo aveva chiesto direttamente. F.

mi ha fr. 200.- quale compenso e per la benzina quando è stato lui a chiedermi

di andare a Zurigo. D. invece mi ha dato fr. 200.- e in più mi ha offerto la

cena alla sera…i soldi che F. dava in mia presenza a M. quando ero io ad

accompagnarlo non erano superiori a fr. 1'500.-…Facendo delle somme in base ai

viaggi che ho sopra descritto ed in base ai quantitativi di eroina che io

pensavo che queste persone acquistavano a Zurigo, stimo che ognuna delle

persone che ho trasportato rispettivamente che sono andato a prendere a Zurigo,

avesse con se un quantitativo di 40/50 grammi ciascuno per un totale di almeno

200/250 grammi. Ho pertanto trasportato con la mia macchina un quantitativo

complessivo di 200/250 grammi di eroina"

(AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag. 2, 4, 5 e 6)

Ciò posto può quindi essere ritenuto come per i

trasporti di eroina da lui eseguiti AC 1 sia, rispetto all’ACC 106/2007,

parzialmente reo confesso nei limiti sopra descritti (un massimo di 5 viaggi,

per un quantitativo di 40/50 grammi alla volta), posizione che l’accusato,

malgrado i successivi suoi confronti con V. (AI 59 Inc. MP 2004.5771 PP V./ AC

1.

16.09.2004) e F. (AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004) ha sempre

ribadito per tutto il prosieguo dell’inchiesta, rispettivamente in aula.

In sede dibattimentale AC 1 ha comunque apportato

una precisazione in merito ai soldi ricevuti da F. per i viaggi da lui fatti a

Zurigo, fissando la sua ricompensa in circa "fr.

1'250.- in totale" (verbale dibattimentale

pag. 2).

4.

Al di là della parziale confessione dell’accusato dagli atti

istruttori, da considerarsi quali risultanze dibattimentali, la Corte ha quindi potuto accertare quanto segue:

-- che

benché AC 1 ne ammetta solo 5, il numero di viaggi da lui effettuati sono stati

almeno 7 di cui 4 con M., 1 con L. e 2 con V.. Se quelli con L. e con V. non

sono contestati (AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 pag. 5), differente è la

questione per quelli con M. che AC 1 ammette ma solo per 2 occasioni (AI 46

Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 pag. 5). Al certo convincimento che siano stati

almeno 4 la Corte è invece giunta partendo dalle stesse dichiarazioni, seppur

possibiliste ma comunque mai negatorie, di F. nei suoi verbali dinanzi al PP:

"

Penso che AC 1 ha accompagnato M. a Zurigo, 4/5 volte per mio conto"

(classatore A Inc. MP 2004.5771 PP 06.09.2004 pag. 5)

e

"

Domanda : lei nel verbale 06.09.2004 pag. 5 ha dichiarato che “Mi è difficile dire quante volte sono andati insieme AC 1 e M. e quante volte è

andato solo M. a Zurigo. Penso che AC 1 ha accompagnato M. a Zurigo, 4/5 volte

per mio conto. Conferma queste dichiarazioni?...Risposta : sì, penso ma non

sono sicuro"

(AI 61 Inc. 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004 pag. 3)

ma soprattutto dal dichiarato guadagno di fr. 1'250.- per tutti i

viaggi fatti dall’accusato (verbale dibattimentale pag. 2), somma che oltre a

corrispondere a quanto ammesso dallo stesso F. per 5 viaggi (classatore A Inc.

MP 2004.5771 PP F. 06.09.2004 pag. 6 e AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004

pag. 2 e 3) non può che equivalere a 4 viaggi con M. ed a 1 con V. visto come i

restanti 2 sono stati direttamente pagati da L. e V. così come riconosciuto

dallo stesso accusato (AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag. 5);

-- che nel

computo dei quantitativi di eroina trasportati la Corte ha fatto completa astrazione del viaggio con L. laddove agli atti non vi è alcun

riscontro oggettivo atto a concretamente documentare quanto stupefacente possa

essere stato trasportato;

-- che

l’accusato sapeva il costo dell’eroina a Zurigo e meglio fr. 50.- il grammo (AI

46.

Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag 3), tanto da poter affermare come

in "base ai soldi che F. dava a M. io vedevo più o meno che poteva

comperare 40/50 grammi di eroina per volta" (AI 46 Inc. MP 2004.5771

PP AC 1 07.09.2004 pag. 3);

-- che F. in

relazione ai viaggi fatti da AC 1 e M. ha fissato in Fr. 1'750.- / Fr. 2'000.-

l’importo così consegnato per l’acquisto di eroina (classatore A Inc. MP

2004.5771

PP F. 06.09.2004 pag. 5 e AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 / F. 17.09.2004

pag. 2), somma del resto poco distante a quanto ammesso dallo stesso accusato e

meglio fr. 1'500.- a viaggio (AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag.

6);

-- che in uno dei

due viaggi fatti da AC 1 con V. sono stati trasportati almeno 250 grammi di eroina (AI 71 Inc. MP 2004.5771 PP V. 20.12.2004 pag. 4);

-- che l’accusato

sapeva benissimo, non solo oggettivamente ma anche soggettivamente e ciò anche

solo per dolo eventuale (AI 6, 15, 39 e 46 Inc. 2004.5771 GIAR / PP AC 1

22.07.2004

pag. 2, 04.08.2004 pag. 2, 03.09.2004 pag. 5 e 6, 07.09.2004 pag. 2,

3.

e 4) come in questi viaggi le persone da lui trasportate portassero

dell’eroina (AI 39 Inc 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag. 6: "mi sembra

ovvio che queste persone mi chiedevano di andare a prenderle a ZH perché

avevano effettuato acquisti di eroina") anche se, perlomeno in base al

suo stesso dire, non avendo mai direttamente partecipato alle relative

compravendite, non poteva sapere l’esatto quantitativo così trasportato;

-- che non

di meno AC 1, partendo anche solo dai soldi per l’acquisto consegnati da F. a M.

così come da lui visti, ha stimato di aver trasportato a seguito di questi suoi

viaggi un quantitativo complessivo di 200/250 grammi di eroina a 40/50 grammi

per volta (AI 46 Inc. 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag. 6).

Quest’ultima conclusione dell’accusato è, per il quantitativo a

lui più favorevole di circa 200 grammi, quella che per finire è stata ritenuta

dalla Corte e questo non solo in base alle sue stesse ammissioni ma anche

perché comprovata dalle risultanze agli atti. Difatti non si è assolutamente

lontani da questa sua ammissione per 200 grammi di eroina trasportati se si moltiplica il numero dei ritenuti 4 viaggi con M. per il quantitativo così acquistato

ogni volta (fr. 1'750.- : fr. 50.- al grammo = almeno 35 grammi) aggiungendovi in seguito il quantitativo del viaggio con V. che se oggettivamente era di

almeno 250 grammi per AC 1 era pur sempre di 40/50 grammi. Ma in modo ancor più

semplice basta moltiplicare per il numero di viaggi ritenuti dalla Corte, cioè

5, il quantitativo minimo ritenuto come trasportato dallo stesso accusato in ogni

singolo viaggio, cioè 40 grammi, per arrivare a 200 grammi.

5.

Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3 LStup chi,

tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, trasporta stupefacenti

è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena

detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria.

Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere

che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può

mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cfr. 2 lett. a

LStup), il che è oggettivamente dato per l’eroina per dei quantitativi, presi

nel loro complesso (DTF 112 IV 113 e 114 IV 165), di almeno 12 grammi puri (DTF 109 IV 145, 120 IV 334 e 119 IV 180) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come le nefaste conseguenze

dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (DTF

104.

IV 211 e106 IV 232).

6.

Il ritenuto complessivo trasporto di circa 200 grammi di eroina così come risultante dalle stesse ammissioni dell’accusato e dagli atti

all’incarto (si veda sopra ai considerandi 3 e 4) configura manifestamente

un’infrazione aggravata alla LStup in quanto applicando il criterio minimo

fissato dalla prassi del 10% al di sotto del quale l’effetto stupefacente

diventa trascurabile, si arriva a 20 grammi puri di eroina, superando quindi abbondantemente la soglia di 12 grammi sancita dal TF. Quanto al pericolo per la

salute di più persone si rinvia già solo ai quantitativi di eroina venduti da F.

(classsatore A Inc. MP 2004.5771) rispettivamente dal duo V. / S. (classatore B

Inc. MP 2004.5771) che fa ritenere come sicuramente dato anche questo secondo

presupposto essendo ben noto all’accusato come i tre fossero attivi nello

spaccio di eroina.

Nella sua arringa il difensore ha postulato, a

torto, il proscioglimento del suo assistito non essendoci prove certe (DTF

122.

IV 360) che durante questi viaggi fosse stata trasporta dell’eroina che

d’altronde, a suo dire, il suo tutelato mai vide. Secondariamente ed in via

subordinata è stato chiesto che l’infrazione alla LStup fosse tramutata in

semplice e solo per i due viaggi ammessi con M. per quindi un quantitativo

complessivo di 70/80 grammi.

Orbene ed in primo luogo appare perlomeno

incomprensibile sostenere un qualsivoglia proscioglimento già solo a fronte

delle stesse ammissioni dell’accusato di un trasporto complessivo di 200/250

grammi di eroina così come a più riprese da lui stesso dichiarato nei suoi

verbali di interrogatorio (AI 46, Inc. 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag.

6) rispettivamente in aula. Dall’altra parte non è neppure

vero che AC 1 non ebbe mai a vedere l’eroina acquistata visto come in uno degli

eseguiti viaggi con M. ebbe addirittura a provarla:

" Ricordo

che il M. una volta a Zurigo mi ha fatto provate l’eroina. Mi diceva infatti

che se a me, che non consumavo faceva tanto effetto, voleva dire che era buona.

Ne ho assaggiato un minimo quantitativo. In quell’occasione, per quello che ne

capivo io di eroina, era buona"

(AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004 pag.

3.

e 4)

Di seguito il fatto che negli altri suoi trasporti l’accusato non abbia eventualmente visto l’eroina acquistata da M. e da V.

appare assolutamente ininfluente ai fini del giudizio laddove importante è solo

che oggettivamente questi trasporti ci siano stati, che il quantitativo

trasportato sia stato determinato e che AC 1 ben sapesse o perlomeno potesse

presumere che stesse trasportando dell’eroina non destinata al suo consumo.

In merito a ciò e quo all’aspetto oggettivo del

reato appare innegabile che vi siano stati dei trasporti di eroina durante le

trasferte con M. già solo perché lo stesso accusato ha visto i soldi che F. consegnò

a quest’ultimo. Secondariamente da nessun atto all’incarto né dalle

dichiarazioni di F. risulta che uno di questi viaggi sia andato a vuoto perché M.

non concluse l’acquisto restituendogli il denaro. Anche se per altro motivo lo

stesso discorso di comprova oggettiva di un trasporto di eroina vale per il

viaggio con V. visto il suo diretto riconoscimento, che se da lui stesso

ammesso non vi è motivo per non credere che non sia avvenuto, di un trasporto

di 250 grammi di eroina.

Per i quantitativi così trasportati con i viaggi

di M. che la difesa fissa limitatamente a solo 2 unità per un totale

complessivo di 70/80 grammi vale quanto sopra esposto al considerando 4 e

quindi il dover concludere - in forza al ricavo ottenuto e riconosciuto dallo

stesso accusato (fr. 1'250.- per 5 viaggi pagati fr. 200.- / fr. 300.- il

viaggio [AI 15 e 39 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag. 2 e 03.09.2004

pag. 3]) - per un numero minimo di 4 viaggi con M. e quindi, sempre in base a

quanto esposto nel considerando 4, ad un trasporto complessivo, a seguito di 5

viaggi, di circa 200 grammi di eroina.

Quo all’aspetto soggettivo del reato già si é

detto delle ripetute affermazioni in merito dello stesso accusato (AI 6,

15, 39 e 46 Inc. 2004.5771 GIAR / PP AC 1 22.07.2004 pag. 2, 04.08.2004 pag. 2,

03.09.2004

pag. 5 e 6, 07.09.2004 pag. 2, 3 e 4) che se non

per dolo diretto perlomeno per dolo eventuale (DTF 126 IV 198) ben

concretizzano l’infrazione qui in esame. AC 1 non solo sapeva quanto costava l’eroina a Zurigo, ma ebbe a vedere i soldi che F. consegnava di volta in volta a M.

così come ha pure saputo quanta eroina M. avrebbe acquistato (classatore

A Inc. MP 2004.5771 PP F. 06.09.2004 pag. 2 e AI 61 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 /

F. 17.09.2004 pag. 2: "Domanda : lei nel verbale 06.09.2004 pag. 2 ha dichiarato: ADR: è chiaro che io dicevo a AC 1 quando andava con M. a Zurigo, quanti grammi di

eroina che mi servivano. Glielo dicevo anche per evitare che M. mi fregasse. Lo

conferma? Risposta : sì") mentre che per la posizione

di V. appare pacifica la sua consapevolezza, anche se forse non sul

quantitativo, ma sì sul fatto che i viaggi di quest’ultimo erano finalizzati

all’acquisto di stupefacente poiché altrimenti mal si comprenderebbe la sua

affermazione di:

" Non

so in queste occasioni quanta eroina avesse acquistato D.. Io pensavo che si

trattava sempre di acquisti di 40 o 50 grammi come avveniva per il M."

(AI 46 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 07.09.2004, pag.

4).

Del resto e ad ulteriore comprova delle stesse

ammissioni dell’accusato moltiplicando per i 5 viaggi ritenuti dalla Corte il

quantitativo minimo soggettivo di 40 grammi di eroina (anche se in realtà oggettivamente erano di più visto che quello di V. fu di 250 grammi, da cui l’imputazione da parte della Pubblica Accusa di 450/500 grammi) si arriva a circa 200 grammi trasportati così come sancito dal presente giudizio.

7.

Conformemente all’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere

autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette

un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito

con la multa.

8.

Previo richiamo del termine di prescrizione triennale di cui

all’art. 109 CP, di quanto indicato alla fine del considerando 1 della presente

decisione per il consumo (AI 15 e 78 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 04.08.2004 pag.

4.

e 10.07.2007 pag. 2 e 3) rispettivamente nel considerando 2 per la detenzione

(AI 1 Inc. MP 2007.5313) non può esservi dubbio alcuno sulla concretizzazione

oggettiva e soggettiva del reato di cui all’art. 19a cfr. 1 LStup così come

indicato nella seconda imputazione dell’ACC 106/2007 anche se limitatamente e

solo al periodo 03.11.2005/14.06.2007 e fermo restando comunque come anche in

sede dibattimentale AC 1 non è stato in grado di indicare con maggior

precisione il suo esatto consumo di eroina, cocaina ed hashish in questo così

ridotto lasso di tempo.

La difesa, che non contesta il reato, ha chiesto,

a torto, l’applicazione dell’art. 19a cfr. 2 LStup e quindi, trattandosi a suo

dire di un caso poco grave, di prescindere da ogni pena. A parte che trattasi

di norma potestativa e non imperativa è di meridiana evidenza come non si sia

assolutamente in presenza di un caso poco grave a fronte dei quantitativi

dichiarati per consumati dallo stesso accusato, del fatto che si tratti di tre

differenti sostanze e con una reiterazione del consumo (AI 70 Inc. MP 2004.5771

allegato 18 e AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 7) documentata del resto in due

incarti temporalmente separati.

9.

Ai sensi dell’art. 95 cfr. 2 LCStr chi conduce un veicolo a motore,

sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia

stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

10.

Le risultanze istruttorie (AI 1 e 3 Inc. MP 2007.9677) così come

sopra indicate alla fine del considerando 2 e ribadite in aula dallo stesso

accusato concretizzano manifestamente il reato di cui all’art. 95 cfr. 2 LCStr

e quindi il riconoscimento, non contestato neppure dal difensore, dell’unica

imputazione del ACC aggiuntivo 147/2007.

11.

Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47

cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la

colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi

perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente

della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati

fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,

l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione,

il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117

IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata

giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV

44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità

personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di

recidiva. (DTF 102 IV 231, sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,6P.152/2005

del 15 febbraio 2006 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 con rinvii nonché

STRATENWERTH, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 no. 53 segg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF

118.

IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di

trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa

portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.

Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

12.

Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,

nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione

della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha

omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le

sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi

previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede

una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del

condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la

previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,

ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della

pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore

non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione

della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS,

op cit., art. 42 no. 9).

In forza all’art. 43 cpv. 1 CP

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte

da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di

sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e

la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla

concessione della liberazione condizionale (art. 86

CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3

CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il

giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una

prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

13.

Nel caso in specie la colpa di AC 1 è da considerarsi grave. In

ordine al reato principale di cui all’infrazione aggravata alla LStup lo è sia

per il numero di viaggi effettuati da cui la constatazione di come non si è

trattato di un agire occasionale, sia per la sua reiterazione in quanto eseguiti in un periodo relativamente lungo, sia per la disponibilità da lui sempre

dimostrata a F. tanto da accompagnare diverse persone indipendentemente da chi

fossero, sia perché illecita attività conclusasi solo a seguito del suo arresto

e di quelli di V. e del suo mandatario. Sicuramente è una colpa grave poiché si

è trattato di un quantitativo configurante un’infrazione aggravata per più di

una volta e mezza la soglia fissata dal TF e perché l’agire di AC 1 era

esclusivamente dettato da meri motivi di guadagno visto come in quel periodo la

sua assunzione di eroina era, a suo dire, irrisoria. Significativo altresì,

sempre nell’ottica della colpa, come in attesa di giudizio l’accusato abbia

commesso altri due reati che seppur di minor gravità dimostrano non di meno la

sua totale assenza di emendamento e di reale volontà di interrompere il suo

consumo di sostanze stupefacenti rispettivamente il suo non rispetto di una più

che giustificata decisione di revoca della licenza di condurre. In

contrapposizione all’oggettiva gravità della sua colpa vi è che AC 1 era, prima

del suo arresto, incensurato, che, sempre in ordine al reato principale di cui

all’ACC 106/2007, era consumatore di eroina, cocaina e di marijuana oltre che

di medicamenti (AI 39 Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.09.2004 pag. 1) - tanto da giustificare, visto i dichiarati quantitativi, il riconoscimento di uno stato di scemata

imputabilità di grado lieve - e che sempre rispetto al primo atto d’accusa i

fatti datano di più di 4/5 anni fa. Tenuto conto di ciò, della sua asserita

difficile infanzia, della sua parziale confessione seppur da compensare per i

suoi effetti benefici sulla pena dal suo atteggiamento in sede di inchiesta -

non di certo per la ritrattazione in quanto sua libera prerogativa ma per

alcune delle risposte date nel suo verbale d’interrogatorio del 03.09.2004 (AI

39.

Inc. MP 2004.5771 PP AC 1 03.08.2004) in quanto sicuramente irrispettose nei

confronti dell’autorità inquirente - appare giustificata e si legittima una sua

condanna ad una pena detentiva di 15 mesi comprensiva del carcere preventivo

sofferto con un periodo di prova di 3 anni. Se infatti non sono di certo date,

già solo a fronte della sua incensuratezza, le condizioni di legge di cui

all’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, da cui la constatazione della mancanza di una

prognosi sfavorevole, è pur vero che in sede di pubblico dibattimento AC 1 si è

presentato senza lavoro né reali prospettive, ancora legato ad un consumo saltuario

di eroina e soprattutto, agli occhi di questo giudice, come persona che non ha

assolutamente capito la reale gravità del suo pregresso agire. Da ciò la

decisione, quale ulteriore monito, di prolungare di almeno un anno il minimo

legale del periodo di prova di cui all’art. 44 cpv. 1 CP.

14.

Gli oggetti indicati nel verbale dibattimentale a pag. 2 così come

risultanti dall’AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 4 e meglio una pesola di colore

nero nonché 9,4 grammi lordi di cocaina, oltre che essere di proprietà

dell’accusato (AI 1 Inc. MP 2007.5313 allegato 1 pag. 2), sono corpi di reato

ai sensi dell’art. 69 CP, quindi da confiscare rispettivamente da distruggere.

15.

La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono poste

a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPPT).

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti e parzialmente ai quesiti 1.1. e 1.2.;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69 e 109 CP;

19.

n. 1 cpv. 5, 19 a n. 1 LStup;

95.

n. 2 LCS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LStup

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere in

grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere, senza essere autorizzato,

tra fine

maggio/inizio giugno 2003 e il 21 luglio 2004, trasportato da Zurigo a Lugano,

in un numero imprecisato di viaggi, un imprecisato quantitativo di eroina, ma

circa 200 grammi;

1.2

contravvenzione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato,

nel

periodo 3 novembre 2005/13 giugno 2007, consumato un imprecisato quantitativo

di eroina, haschish e cocaina e il 14 giugno 2007 detenuto 5 grammi di cocaina;

1.3

guida

nonostante la revoca

per avere,

il 10 e l'11 settembre 2007 circolato alla guida di uno scooter nonostante la

revoca della licenza di condurre;

e meglio

come descritto negli atti d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LStup per il periodo

estate 2004/2 novembre 2005.

3.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado

lieve, è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa con un periodo di

prova di 3 (tre) anni.

5.

E' ordinata la confisca della pesola e la distruzione di 9,4 grammi lordi di cocaina.

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 13.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 563.80

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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