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Decisione

72.2007.124

Truffa per fr. 55'200 ai danni di un'anziana utilizzando un documento falso. Sentenza contumaciale. Devoluzione della cauzione e assegnazione all'accusatore privato

7 aprile 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa perchè vi è stato utilizzo del documento

solo nei confronti del signor __________, il quale non era la persona che

doveva essere ingannata e alla quale il documento era destinato;

• di contravvenzione alla

LF sul commercio ambulante, siccome prescritta;

- ritenuto soltanto a carico della sua

patrocinata il reato di falsità in documenti, la pena ha da essere ridotta,

anche a motivo dell’attenuante della grave minaccia di cui all’art. 48 lett. a

cifra 3; postula pertanto una massiccia riduzione della pena proposta dalla

Pubblica Accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale, con un

periodo di prova di anni 3;

- chiede lo svincolo della cauzione, che deve

essere restituita alla persona che a suo tempo l’ha prestata alla sua

patrocinata, dedotte la tassa e le spese giudiziarie;

- propone il rinvio al foro civile delle pretese

dell’accusatore privato;

§ il

Procuratore pubblico in replica, si riconferma nelle sue precedenti

conclusioni, osservando che l’imputata, quando è venuta in Ticino, utilizzava

l’aereo, il che è poco compatibile con l’addotta situazione di assenza di

mezzi. Contesta che, nel caso concreto di assenza ingiustificata, vi siano le

condizioni per la restituzione della cauzione alla AC 1, e tantomeno alla

persona terza che nulla risulta aver fatto per indurre AC 1 a presentarsi al dibattimento;

§ DUF 1,

Difensore dell’imputata AC 1, non duplica e si riconferma nelle sue allegazioni.

Preso

atto che le parti hanno rinunciato con nota a verbale alla motivazione scritta

della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 103 segg., 109, 146, 251 CP;

82, 135, 240, 366, 367, 368, 371, 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC 1

1. è autrice

colpevole di:

1.1. truffa e

falsità in documenti

per avere,

a __________ e a __________,

in tre occasioni, nel periodo primavera/estate

2006 - 20.09.2006,

agendo a scopo di indebito profitto, ingannato

con astuzia, utilizzando anche un falso documento, PC 1 inducendola a

consegnarle complessivi fr. 55'200.-,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

AC 1 è

prosciolta dalle imputazioni di falsità in documenti di cui al punto 2.2

dell’atto d’accusa e di contravvenzione alla LF sul commercio ambulante.

3.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannata:

3.1

alla pena

detentiva di 9 (nove) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare

all’accusatore privato PC 1, rappr. da __________, l’importo di

fr. 55'200.- più interessi del 5% dal 5 ottobre 2007 a titolo di risarcimento danni;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi, ad eccezione delle spese

per la difesa d’ufficio.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di

prova di anni 3 (tre).

5.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa.

6.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP.

La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

7.

Giusta

l’art. 240 CPP, è ordinata la devoluzione della cauzione di fr. 10'000.-.

La cauzione così devoluta è assegnata, in applicazione analogica dell’art. 73

CP, all’accusatore privato PC 1, rappr. da __________,

a parziale copertura della pretesa riconosciuta al dispositivo 3.2.

8.

La

condannata è resa attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della

presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo

giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1

CPP).

9.

Parallelamente

all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre

appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale.

In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle

assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va

inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla

notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte

delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri disborsi

(postali, tel., ecc.) fr. 265.--

fr. 965.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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