72.2007.124
Truffa per fr. 55'200 ai danni di un'anziana utilizzando un documento falso. Sentenza contumaciale. Devoluzione della cauzione e assegnazione all'accusatore privato
7 aprile 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
72.2007.124
Data decisione, Autorità:
07.04.2011, PENAL
Titolo:
Truffa per fr. 55'200 ai danni di un'anziana utilizzando un documento falso. Sentenza contumaciale. Devoluzione della cauzione e assegnazione all'accusatore privato
CONTUMACIA DELL'ACCUSATO A PIEDE LIBERO
FALSITÀ IN DOCUMENTI
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
TRUFFA
art. 135 CPP-TI
art. 240 CPP-TI
art. 366 CPP-TI
art. 42 CPS
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2007.124
Lugano,
7 aprile 2011/rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di
Locarno
composta da:
Agnese Balestra-Bianchi, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’imputata, con l’annuenza del difensore e del Procuratore
pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato:
PC 1,
rappresentata da __________
contro
AC 1, detta "__________",
in carcerazione
preventiva dal 28 aprile 2007 al 18 maggio 2007 (21 giorni)
imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 121/2007 del 5 ottobre
2007, di
1. truffa
per avere,
a __________ e a __________,
nel periodo primavera/estate 2006-20.09.2006,
indotto PC 1, con inganno astuto, e segnatamente
mediante false allegazioni e falsi documenti intesi a far leva sui di lei
sentimenti, approfittando inoltre della sua veneranda età e della sua
conseguente debolezza, a consegnarle complessivi CHF 55’200/55'300.-,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ben sapendo di non essere in
misura di restituire detto denaro, né di volerlo fare;
in particolare, per avere indotto PC 1 a consegnarle:
1.1. a __________,
presso il suo domicilio, nel corso della primavera/estate 2006, CHF 200/300.-,
sostenendo, in urto con la verità, di necessitare di un aiuto finanziario per
curare la sorellina gravemente malata;
1.2. a __________,
in data 06.09.2006, CHF 30'000.-, affermando, contrariamente al vero,
che la sorella necessitava di un trapianto del midollo, mostrando, a sostegno
delle sue allegazioni, un falso certificato medico da lei confezionato, a nome
del “Centro Clinico
__________” (tradotto, in italiano, da tale Prof.
__________, il 17.03.2006), attestante, sempre in urto con la verità, che la
paziente (tale __________), necessitava di un innesto di midollo osseo e che le
spese di ospedalizzazione ammontavano a € 30'000.-;
1.3. a __________,
in data 20.09.2006, CHF 25'000.-, affermando, sempre in urto con la
verità, che, nel frattempo, la sorella era morta a seguito di un errore medico
e che, per procedere nei confronti dei medici responsabili, necessitava di
altro denaro per sostenere le relative spese giudiziarie;
2. ripetuta
falsità in documenti
per avere,
in due occasioni,
a __________ e ad __________,
in data 06.09.2006 e il 26.04.2007,
fatto uso, a scopo di inganno,
e segnatamente al fine di procacciarsi un
indebito vantaggio,
di due falsi documenti da lei confezionati;
in specie, per avere mostrato:
2.1. a __________,
in data 06.09.2006, a PC 1, un falso certificato medico da lei confezionato in
circostanze di luogo e tempo non meglio precisate, a nome del “Centro clinico __________”
(tradotto in italiano da tale Prof. __________ il 17.03.2006), al fine di
indurre quest’ultima a corrisponderle del denaro, nelle modalità descritte al
punto 1.2;
2.2. ad __________,
il 26.04.2007, a __________, direttore dell’albergo “__________”, un falso
certificato medico da lei confezionato in circostanze di luogo e di tempo non
meglio precisate, a nome del “Centro Clinico __________ /dott. __________” (tradotto
in italiano da tale Prof. __________ il 10.02.2007), al fine di indurlo a
fissarle un appuntamento con il titolare dell’albergo, con l’intento di
ottenere da quest’ultimo un aiuto finanziario;
3. contravvenzione
alla LF sul commercio ambulante
per avere,
a __________,
nel periodo 17.04.2007-28.04.2007,
venduto tovaglie e centrini ricamati incassando
complessivi CHF 300.-, senza essere in possesso della necessaria
autorizzazione per esercitare il commercio ambulante;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli artt. 146 CP, 251 CP e 14 LF sul commercio ambulante;
Presenti
§ il Ministero
pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
§ il difensore
d’ufficio DUF 1;
§ il signor
__________, in rappresentanza dell’accusatore privato PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30
alle ore 10:45.
Evase le seguenti
questioni: “La
Presidente constata che l’imputata non si è presentata all’odierno dibattimento
senza presentare giustificazioni di sorta, che peraltro nemmeno ha fatto
pervenire al suo difensore.
La Presidente richiama e dà qui come
integralmente riprodotto il verbale del dibattimento del 23.3.2011,
dibattimento al quale l’imputata pure non aveva partecipato, senza
giustificazione.
In quella sede l’imputata è stata nuovamente
citata a comparire in data odierna, con raccomandata del 24.3.2011, inviata al
suo domicilio di __________. La Presidente constata che la raccomandata è stata
ritirata dall’imputata il 1.4.2011 (come attesta il documento doc. TPC 15,
consegnato in copia alle parti).
In sintesi: in assenza di ogni
giustificazione, trattandosi della seconda citazione, avendo l’imputata durante
la procedura predibattimentale avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui
reati a lei contestati, preso atto della situazione probatoria che consente
quindi la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputata, sentite le
parti sulla questione della contumacia, laddove:
- il PP
postula che si faccia luogo oggi al dibattimento contumaciale, essendo date
tutte le condizioni;
- il
difensore, il quale dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in
contumacia e quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;
- il
rappresentante dell’accusatore privato, il quale pure postula che si proceda in
contumacia.
La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di
far luogo al dibattimento in contumacia”.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
- premette che l’imputazione di contravvenzione
alla LF sul commercio ambulante è prescritta, per cui l’imputata va da essa
prosciolta;
- per il resto, illustra i requisiti oggettivi e
soggettivi per i quali le rimanenti imputazioni hanno da essere confermate;
postula quindi la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 12 mesi e non
si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena, con un
periodo di prova di anni 5;
- propone altresì la condanna dell’imputata al pagamento
della tassa e spese giudiziarie;
- sostiene, a nome dell’accusatore privato, le
pretese formulate per iscritto nel doc. TPC 12;
- avuto riguardo alla cauzione, ne postula la
devoluzione con contestuale assegnazione all’accusatore privato a parziale
risarcimento delle sue pretese, e ciò in applicazione degli art. 240 CPP e 73
CP;
§ il
signor __________, rappresentante dell’accusatore privato PC 1, il quale
rinvia, per le pretese, all’istanza di risarcimento scritta (doc. TPC 12);
§ DUF 1, Difensore
dell’imputata AC 1, il quale formula le seguenti conclusioni:
- propone il proscioglimento della sua assistita
dalle seguenti imputazioni:
• la truffa non sarebbe
stata consumata per carenza del requisito dell’inganno astuto;
• la falsità in documenti
Fatti
di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa perchè vi è stato utilizzo del documento
solo nei confronti del signor __________, il quale non era la persona che
doveva essere ingannata e alla quale il documento era destinato;
• di contravvenzione alla
LF sul commercio ambulante, siccome prescritta;
- ritenuto soltanto a carico della sua
patrocinata il reato di falsità in documenti, la pena ha da essere ridotta,
anche a motivo dell’attenuante della grave minaccia di cui all’art. 48 lett. a
cifra 3; postula pertanto una massiccia riduzione della pena proposta dalla
Pubblica Accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale, con un
periodo di prova di anni 3;
- chiede lo svincolo della cauzione, che deve
essere restituita alla persona che a suo tempo l’ha prestata alla sua
patrocinata, dedotte la tassa e le spese giudiziarie;
- propone il rinvio al foro civile delle pretese
dell’accusatore privato;
§ il
Procuratore pubblico in replica, si riconferma nelle sue precedenti
conclusioni, osservando che l’imputata, quando è venuta in Ticino, utilizzava
l’aereo, il che è poco compatibile con l’addotta situazione di assenza di
mezzi. Contesta che, nel caso concreto di assenza ingiustificata, vi siano le
condizioni per la restituzione della cauzione alla AC 1, e tantomeno alla
persona terza che nulla risulta aver fatto per indurre AC 1 a presentarsi al dibattimento;
§ DUF 1,
Difensore dell’imputata AC 1, non duplica e si riconferma nelle sue allegazioni.
Preso
atto che le parti hanno rinunciato con nota a verbale alla motivazione scritta
della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 103 segg., 109, 146, 251 CP;
82, 135, 240, 366, 367, 368, 371, 422 segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
AC 1
1. è autrice
colpevole di:
1.1. truffa e
falsità in documenti
per avere,
a __________ e a __________,
in tre occasioni, nel periodo primavera/estate
2006 - 20.09.2006,
agendo a scopo di indebito profitto, ingannato
con astuzia, utilizzando anche un falso documento, PC 1 inducendola a
consegnarle complessivi fr. 55'200.-,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
AC 1 è
prosciolta dalle imputazioni di falsità in documenti di cui al punto 2.2
dell’atto d’accusa e di contravvenzione alla LF sul commercio ambulante.
3.
Di
conseguenza,
AC 1 è condannata:
3.1
alla pena
detentiva di 9 (nove) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
a versare
all’accusatore privato PC 1, rappr. da __________, l’importo di
fr. 55'200.- più interessi del 5% dal 5 ottobre 2007 a titolo di risarcimento danni;
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi, ad eccezione delle spese
per la difesa d’ufficio.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di
prova di anni 3 (tre).
5.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa.
6.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP.
La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
7.
Giusta
l’art. 240 CPP, è ordinata la devoluzione della cauzione di fr. 10'000.-.
La cauzione così devoluta è assegnata, in applicazione analogica dell’art. 73
CP, all’accusatore privato PC 1, rappr. da __________,
a parziale copertura della pretesa riconosciuta al dispositivo 3.2.
8.
La
condannata è resa attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della
presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo
giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1
CPP).
9.
Parallelamente
all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre
appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale.
In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle
assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci
giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va
inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla
notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte
delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri disborsi
(postali, tel., ecc.) fr. 265.--
fr. 965.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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