Lexipedia

Decisione

72.2007.129

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 giugno 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1 assistito dal difensore di fiducia (GP), avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame, prendendo tuttavia in

considerazione il lungo tempo trascorso, la collaborazione durante

l’istruttoria e riconoscendo la volontà dell’accusato nel risarcire i corsisti

danneggiati dai suoi comportamenti, conclude che l’accusato venga condannato a:

- una

pena interamente aggiuntiva a quella del 13 settembre 2002 e a quella del 23

settembre 2002 di 270 aliquote giornaliere;

- risarcire

le parti civili nella misura del punto 1.1. dell’AA;

- alla

confisca dei falsi conteggi salariali (AI 116).

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la

figura e la vita anteriore del suo patrocinato, ripercorrendo in specie le

circostanze finanziarie che hanno portato all’indebitamento del sig. AC 1.

Il difensore contesta l’integralità dei capi

d’accusa di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2, ritenendo non adempiuti i presupposti

oggettivi e soggettivi del reato di truffa e di falsità in documenti. Chiedendo

pertanto il proscioglimento dai succitati capi d’imputazione.

Inoltre, dichiara di non volersi dilungare

ulteriormente sul reato di appropriazione indebita in quanto costituisce un

capo d’accusa marginale rispetto agli altri reati imputati al signor AC 1.

Il difensore postula infine una palese violazione

del principio di celerità e chiede l’applicazione delle attenuanti del sincero

pentimento e del lungo tempo trascorso, onde per cui, propone una pena

aggiuntiva a quella del 13 settembre 2002 e a quella del 23 settembre 2002 che

non superi le 60 aliquote giornaliere, da sospendere condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti:

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

per avere,

1.1.1. tra agosto

1999 e settembre 2000, a __________,

__________ e __________, a scopo di indebito profitto, agendo in veste di

gerente e direttore di __________, ingannato con astuzia 48 clienti/corsisti,

inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per

complessivi CHF 402'816.80 e ITL 4'680'000.-?

1.1.2. tra ottobre

2000 e ottobre 2002, a __________

e __________, a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia i

rappresentanti della PC 7 inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al

patrimonio di predetta PC 7 per complessivi fr. 128'615.20?

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere, tra ottobre 2000 e ottobre 2002, a __________ e __________, allo scopo

di procacciare a sé un indebito profitto, formato 6 falsi certificati di

salario nonché fatto uso degli stessi a scopo di inganno?

1.3. appropriazione

indebita

per avere, nell’estate 2000, a __________ e __________, agendo

nella sua veste di gerente di PL 13 prelevato dalla disponibilità della società

fr 10’000.- per far fronte ad esposizioni di pertinenza di __________?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Sussistono

attenuanti specifiche?

3.

È stato

violato il principio di celerità?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

5.

Deve un

risarcimento alle PC e se sì in che misura?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato,

[C1] - che l’imputato ha iniziato l’attività

di imprenditore fondando la ditta individuale __________ nel 1988 (operante nel

settore dei soggiorni all’estero per lo studio di lingue straniere) con cui ha

lavorato per una decina d’anni, sino al fallimento personale dell’accusato

decretato il 20 gennaio 1999 dalla Pretura di __________;

- che l’accusato,

seppure insolvente dopo il predetto fallimento, all’inizio del 1999 ha comunque

fondato (insieme ad altri soci)

e assunto la gerenza della __________, per continuare ad operare nel medesimo

settore di attività;

- che lo

stesso accusato ha ammesso che sin dalla costituzione la società ha avuto

carenza di liquidità, situazione acuitasi a seguito di vicissitudini, connesse

alla vendita a terzi di uffici operanti con il medesimo marchio __________,

sulle quali non occorre qui dilungarsi;

- che il

prevenuto ha riconosciuto che, come indicato nell’atto di accusa, a causa della

mancanza di liquidità si è venuta a creare la situazione in cui i soldi versati

dai corsisti della __________ sono stati utilizzati per coprire necessità

pregresse della società e non invece per pagare i costi derivanti dal contratto

per il quale sono stati conferiti i denari;

- che

l’accusato ha sostenuto di non avere utilizzato denaro per suoi fini personali

o comunque non inerenti la __________, ciò che il Procuratore in aula ha

dichiarato di credere;

- che tale

situazione ha fatto si che 48 clienti/corsisti abbiano sporto denuncia contro

il prevenuto per non avere ricevuto le prestazioni pattuite nei contratti

sottoscritti con la __________;

- che i

conferimenti di questi corsisti ammontano a fr. 402'816,80 e ITL 4'680'000;

- che in

relazione a questi fatti il Procuratore pubblico con atto di accusa del 15

ottobre 2007 ha imputato al prevenuto il reato di ripetuta truffa, laddove

l’inganno astuto risiederebbe nell’avere sottaciuto ai clienti la situazione

critica della società, ed il fatto che la controprestazione del cliente non

sarebbe stata utilizzata ai pagamenti attinenti al loro contratto, bensì per

coprire altre pregresse necessità della società;

- che

effettivamente l’accusato ha sottaciuto ai corsisti la grave situazione

economica in cui versava __________;

- che

dottrina e giurisprudenza subordinano l’obbligo di informare dell’autore alla

presenza di una disposizione legale, di un contratto o in base alla buona fede

e, in difetto di che non vi è un obbligo specifico di informare da parte

dell’autore sulla situazione finanziaria della società al momento della stipula

di un contratto (Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse vol 1, Berna, 2002 art. 146 CP, nota 11, pag.

302.

e segg.; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches

Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, art. 146 CP nota 4,

pag. 686 e segg.);

- che, dopo

esame della documentazione contrattuale, nella specie non risulta che vi fosse

siffatto obbligo a carico del prevenuto;

- che,

inoltre, non appare penalmente rilevante o necessariamente anticontrattuale

nemmeno la circostanza che si addebita al prevenuto di avere sottaciuto, ovvero

il fatto di non avere precipuamente utilizzato le controprestazioni pecuniarie

dei singoli corsisti per pagare i costi derivanti dai corrispondenti contratti,

dovendosi ammettere che con il pagamento __________ è divenuta proprietaria del

denaro, con facoltà per lei di disporne entro i limiti dell’ordinamento

giuridico, ciò che deve essere ammesso anche per il caso del pagamento di

pregressi debiti della società;

- che

infine il prevenuto non ha conseguito indebito profitto, né aveva l’intenzione

di conseguirlo;

- che egli

deve essere pertanto prosciolto

dall’imputazione di truffa di cui al punto 1 AA;

- che di

conseguenza non può esservi pronuncia sulle pretese delle parti civili,

ostandovi l’art. 272 CPP;

- che

all’imputato è ascritta un’ulteriore fattispecie di truffa in relazione alle

indennità di disoccupazione da lui percepite tra l’ottobre del 2000 e l’ottobre

del 2002 (punto 1.2 AA);

- che egli

in effetti in quel periodo ha percepito complessivi lordi fr. 128'615.20

(corrispondenti a fr. 119'840.85 netti) a titolo di indennità di disoccupazione;

- che le

suddette prestazioni sono state erogate sulla base di 6 falsi conteggi

salariali allestiti dall’accusato e attestanti salari da lui mai percepiti (AI

116);

- che

l’agire dell’accusato è costitutivo del reato di cui all’art. 105 LADI, ma la

relativa azione penale si è nel frattempo prescritta;

- che al

prevenuto non può invece essere ascritta la più grave imputazione di truffa ex

art. 146 CP, non risultando dato nella particolare fattispecie il qualificante

requisito dell’inganno astuto;

- che in

effetti, sebbene il prevenuto abbia fatto uso di documenti falsificati, ciò che

è indiziante di inganno astuto, risulta dalla deposizione 6 dicembre 2005 di __________,

responsabile della sezione PC 7, che la corretta trattazione della pratica

dell’accusato avrebbe dovuto (nonostante i falsi documenti) condurre alla

reiezione della domanda di prestazioni LADI, non avendo in particolare il

prevenuto mai pagato i premi sul salario per il quale ha chiesto e ottenuto di

essere indennizzato;

- che va

perciò ammesso che la PC 7 non ha agito con il minimo di prudenza che si poteva

da lei esigere, ciò che esclude il perfezionarsi del reato di truffa (DTF 128

IV 18 consid. 3; Bernard Corboz, opera

citata, art. 146 CP, nota 16, pag. 304 e segg.),

- che il

prevenuto in sede dibattimentale ha confermato di avere allestito sei falsi

conteggi salariali (AI 116), per il che è autore colpevole dell’ascritto reato

di ripetuta falsità in documenti (punto 2 AA);

- che egli

ha inoltre indebitamente prelevato fr. 10'000.- di pertinenza di PL 13, società

di cui era gerente con diritto di firma individuale, per far fronte alle

passività di __________, ciò che è costitutivo del reato di cui al punto 3 AA,

come da lui pacificamente ammesso;

- che il

prevenuto ha accettato la decisione della Corte di ritenerlo autore colpevole

di ripetuta falsità in documenti e di appropriazione indebita, e la conseguente

condanna, ritenuta la violazione del principio di celerità, alla pena

pecuniaria (aggiuntiva a quelle inflittegli il 13 settembre 2002 dal Tribunale

militare d’appello 3 in __________ e il 23 settembre 2002 dal Ministero

Pubblico del Canton Ticino) di

fr. 7'200.-, corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di fr. 80.- con computo

del carcere preventivo sofferto, pena sospesa per un periodo di prova di due

anni;

- che

la documentazione sequestrata è dissequestrata in favore dell’accusato, fatta eccezione

per i 6 falsi conteggi salariali (AI 116), corpo di reato e perciò oggetto di

confisca;

- che le

spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.-, sono ripartite

tenendo conto della preponderante soccombenza dello Stato.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai n. 1.1., 2, 5 e in modo parzialmente affermativo al

n. 6;

visti gli art. 12, 34, 40,

42, 44, 47, 49, 51, 69, 138, 146, 251 CP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

falsità in documenti

per avere, tra ottobre 2000 e ottobre 2002, a __________ e __________, allo scopo

di procacciare a sé un indebito profitto, formato 6 falsi certificati di

salario nonché fatto uso degli stessi a scopo di inganno;

1.2

appropriazione

indebita

per avere, nell’estate 2000, a __________ e __________, agendo

nella sua veste di gerente di PL 13 prelevato dalla disponibilità della società

fr 10’000.- per far fronte ad esposizioni di pertinenza di __________;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa, di cui ai punti 1.1. e

1.2

AA.

3.

Di

conseguenza,

AC

1,

trattandosi di pena aggiuntiva a quella del 13

settembre 2002 del Tribunale militare d’appello 3, __________ e a quella del 23

settembre 2002 del Ministero Pubblico del Canton Ticino, Lugano, e stante la

violazione del pricipio di celerità, è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 7'200.-

(settemiladuecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr

80.

-(ottanta) cadauna, con computo del carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di anni 2 (due).

5.

Non si dà

luogo e pronuncia sulle pretese delle parti civili.

6.

E’

ordinata la confisca di 6 falsi conteggi salariali (AI 116). La documentazione

sequestrata è dissequestrata in favore dell’accusato.

7.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico del

condannato per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dello Stato.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (1/4):

Tassa di giustizia fr. 125.--

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 187.50

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

[C1]

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster