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Decisione

72.2007.138

Commette un impiego illecito di valori patrimoniali chi, a seguito di un errore della banca, si vede accreditare il proprio conto bancario con averi non suoi e ne dispone come se ne fosse l'avente dir

18 marzo 2008Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. dib. 1 e 2, consegnati alle parti all'inizio del dibattimento, altro non

fanno che esporre nel dettaglio tutte queste operazioni, peraltro già note alle

difese con la conoscenza dei doc. E3 e F3 allegati alla querela, costitutive di

reato.

In siffatte evenienze, pretendere che le difese

non sarebbero state in grado di difendersi è francamente poco meno di un

azzardo.

2.3. Le difese hanno pure chiesto di constatare l'intervenuta

prescrizione dei primi due paragrafi dell'imputazione di impiego illecito di

valori patrimoniali. L'argomento è solo in parte pertinente. Come vedremo in

seguito ogni impiego illecito è costitutivo del reato e non solo la prima

operazione. Ne discende che la prescrizione deve essere constatata solo per le

operazione avvenute dopo il marzo 2002, in applicazione della previgente

normativa che prevedeva un termine di prescrizione relativo di 5 anni ed uno

assoluto di sette anni e mezzo, potendosi considerare l'ordine di perquisizione

e sequestro con contestuale blocco del RF del 12 marzo 2007 quale primo atto

interruttivo.

Per ragioni di praticità è stato considerato

prescritto pure il prelevamento del 26 marzo 2002 poiché, se da un lato il

surriferito termine quinquennale non è ancora trascorso il giorno del dibattimento,

dall'altro lo sarà già al momento della notificazione della sentenza.

2.4. Quanto all'ulteriore eccezione di intempestività della querela si

dirà al considerando N. 4.

3. Le

relazioni bancarie e le operazioni rilevanti

Per meglio comprendere la fattispecie occorre

innanzi tutto esporre, seppur riassuntivamente, in ordine cronologico le varie

operazioni bancarie che appaiono importanti e che trovano il loro supporto

nella documentazione in atti:

-

il 20 gennaio 1988 viene aperta, presso l'allora __________, la relazione n.

(in seguito) intestata a AC 1 e/o AC 3 (n.d.r. cognome acquisito con il precedente

matrimonio), con procura generale a favore di AC 2, su cui vi era un prestito

ipotecario;

-

il 2 maggio 1995 viene aperta, presso l'allora SBS, la relazione n. (in

seguito) intestata a AC 1, con procura individuale a moglie e figlia;

-

il 15 luglio 1999 AC 1 ordina di chiudere il conto n. e trasferire il saldo

attivo sulla relazione n. intestata a AC 1 e/o AC 3 (con procura generale a AC

2), con un saldo attivo di fr. 1'738.65;

-

anziché a debito della relazione, avviene un trasferimento a debito della

relazione n. (in seguito) intestata ad un cliente italiano di PC 1, a favore

della relazione n., deposito n., di titoli per un valore, al 31 dicembre 1999,

di fr. 379'394.-;

-

il 21 agosto 2000 la procuratrice AC 2 vende alcuni titoli depositando sul

conto il ricavato della vendita di fr. 95'601.30, con successivo reinvestimento

su un conto a termine con scadenza al 31.8.2001;

-

il 6 novembre 2000 viene aperta la relazione n. (in seguito) intestata a AC 1

e AC 2, con procura generale alla figlia, con contestuale trasferimento, a

debito del conto, dei titoli rimanenti e dell’investimento di cui al conto a

termine;

-

dalla relazione n., da novembre 2000 a fine 2005, gli imputati eseguono fare

prelevamenti per complessivi fr. 185'200.- (doc. dib. 1);

- il

27 dicembre 2005 viene aperta la relazione n. (in seguito) intestata a AC 1 e AC

2, con procura generale alla figlia. I coniugi AC 1 sottoscrivono

contestualmente il formulario A, indicando di essere gli aventi diritto

economico;

-

il 3 gennaio 2006 viene chiuso il conto n. con contestuale ordine di

pagamento del saldo di fr. 1'079.45 che viene accreditato a favore della

relazione n.. Contestualmente viene pure aperto un deposito titoli;

-

dalla relazione n., nel periodo gennaio 2006 - gennaio 2007, risultano

ulteriori prelevamenti per fr. 25'788.65 (doc. dib. 2);

-

il 1° marzo 2007 AC 3 ha sottoscritto l'ordine di vendita di tutti i titoli

relativi al deposito di cui sopra con contestuale trasferimento del saldo

attivo a favore di PC 1 quale parziale risarcimento del danno ammontante a fr.

202'745.05;

-

in data 15 marzo 2007 PC 1 ha quindi sottoscritto un accordo di risarcimento a

favore del cliente italiano oggetto dell'errore di trasferimento, per fr.

470'226.70 di guisa che lo scoperto attuale ammonta a fr. 267'481.65 (doc. dib.

11 e doc. TPC 7).

4. La

querela

Con memoria 7 marzo 2007 PC 1 ha querelato i qui

imputati per titolo di impiego illecito di valori patrimoniali (nonché

denunciato i coniugi AC 1 per falsità in documenti).

4.1. A mente della difesa la querela sarebbe tardiva. A torto. E' stato

infatti accertato che PC 1 ha preso conoscenza dell'errore di accredito a

favore dei AC 1 e contestuale errore di addebito a danno del cliente italiano

soltanto allorquando quest'ultimo, che era rimasto silente per ben 11 anni, ha

chiesto informazioni sul conto, e meglio il 23 febbraio 2007. In altri termini PC

1 non aveva consapevolezza, prima di quel giorno, né dell'errore né dei

beneficiari rispettivamente dei danneggiati e nemmeno della destinazione e

quindi dell'impiego dei fondi così indebitamente accreditati né l'identità

degli autori. Così si è espresso il teste Toscanelli:

" Sono

alle dipendenze di PC 1 dal 10 marzo 1970, da una ventina di anni sono

consulente alla clientela. Tra le relazioni che mi sonno attribuite vi è anche

la relazione, nella titolarità di un cliente italiano. Non mi sembra che fossi

stato io ad aprire questa relazione. Dico questo perché mi sembra di aver visto

per la prima volta il titolare il giorno 23 febbraio 2007. Ricordo che la

mattina del 23 febbraio 2007 mi ha telefonato il titolare della relazione, un

cittadino italiano, il quale mi chiedeva di verificare la consistenza del saldo

attivo della sua relazione. Dopo averlo identificato ho verificato nel sistema

che la relazione in questione risultava essere stata chiusa d'ufficio nel corso

dell'anno 2002 perché dal 1999, allorquando i titoli depositati in portafoglio

erano stati trasferiti, non vi era più stata movimentazione. Le spese annuali

di gestione del conto avevano mandato a zero il conto. La chiusura non è stata

notificata al domicilio del cliente in Italia perché nella documentazione di

apertura era prevista "corrispondenza a trattenere". Ho allora

comunicato al cliente che la relazione era stata chiusa. Lui mi ha risposto di

non aver mai ordinato né il trasferimento dei titoli né la chiusura del conto.

Di fronte alla mia osservazione che magari i titoli erano stati trasferiti dal

padre procuratore, mi ha risposto che il padre era presente e che escludeva di

aver fatto l'operazione. Gli ho allora detto che avrei verificato e gli avrei

fatto sapere telefonicamente. Lo stesso giorno verso le ore 14.00 il cliente si

é presentato in banca insieme al padre è ha chiesto di essere ricevuto da me.

Scusandomi, ho spiegato loro che vi era stato un disguido, assicurandogli che

nel giro di qualche giorno, la situazione sarebbe stata ripristinata. Gli ho

pure detto che nel corso della settimana successiva, vista la mia assenza per

vacanze sarebbe stato richiamato dal mio superiore il quale avrebbe loro

confermato che la relazione è stata riaperta con immissione dei titoli in

portafoglio. Per parte mia, avevo già potuto verificare che, sulla base

dell'ordine di trasferimento e chiusura, di cui al doc. B di querela vi era

stato un errore nell'esecuzione dell'operazione di chiusura."

(MP 12 marzo 2007).

Tali affermazioni sono state confermate in aula

dove, richiesto di dire come ha fatto ad essere così preciso sulla data del 23

febbraio 2007, ha riferito in modo convincente:

" Mi

viene chiesto di spiegare come mai ricordo così precisamente la data del

23.2.2007 e rispondo che quando fui sentito come teste dal Ministero pubblico

andai a verificare la data e poi assicuro che è una data che mi ricordo perché

in 38 anni è la prima volta che mi capita di dover constatare un errore di

questo genere." (verb.

dib. p. 5).

4.2. Cadono nel vuoto le argomentazioni delle difese secondo le quali il

teste TE 1 non sarebbe attendibile poiché potrebbe essere oggetto di regresso

da parte della banca (doc. TPC 5). Lo stesso TE 1 ha infatti in aula escluso

tale eventualità: "non ho nulla da temere da questo procedimento".

Del resto perché e a quale titolo PC 1 potrebbe rivalersi su di lui, che

nemmeno è l'autore dell'operazione che ha portato all'errato accredito che ha

poi ingenerato l'indebito impiego dei fondi, le difese nemmeno spiegano.

Infatti, sempre TE 1 ha spiegato:

" Sulla

base dell'ordine di chiusura della relazione dei signori AC 1 di cui al doc. B

annesso alla querela rilevo che l'ordine di chiusura sottoscritto dal signor AC

1 è stato compilato dal consulente Valturini Carlo, il quale lo ha compilato

erroneamente omettendo la sigla "". L'ordine è stato verosimilmente

eseguito dalla signora Sabrina Agustoni, attualmente non più alle dipendenze

della banca. Non si sa chi abbia inserito manualmente la dicitura ""

in alto all'ordine di chiusura che viene annesso al presente verbale quale doc.

A. Probabilmente è stato colui che ha eseguito l'operazione di chiusura della

relazione dei signori AC 1 che ha capito verificando la firma, che la relazione

indicata era indicata erroneamente. Non si sa chi abbia poi trasferito i titoli

dalla relazione del cliente italiano a favore del conto dei signori AC 1

(padre e figlia)." (MP

12.03.07).

Sia che sia la circostanza che fu proprio il 23

febbraio 2007 il giorno in cui la banca scoprì l'errore è confermata pure dal

teste TE 2 il quale, al dibattimento, così ha riferito:

" Sono

condirettore dell’PC 1 a __________. Sono dipendente dell’PC 1 dal 1985. Sono

responsabile di un team di consulenza finanziaria.

So che sono citato in relazione ad una errata

chiusura di un conto con accredito degli averi su un altro. Io ho potuto vedere

la documentazione cartacea relativa a questa operazione, ma non ho esperito

personalmente le relative indagini, nel senso che non ho parlato con i diretti

responsabili di questo errore, ma ho trasmesso l’informazione all’ufficio

competente. Io non ho quindi informazioni dirette dai responsabili di

quell’errore, ma l’analisi dei documenti mi ha convinto che l’errore è

intervenuto poiché esistevano dei conti __________ con l’indicazione “” e dei

conti PC 1, con lo stesso numero, ma senza il “”.

Ricordo che la settimana del 23.2.2007 io ero in

vacanza. Al mio rientro il mio sostituto mi ha informato che un cliente aveva

telefonato ed era passato in visita in banca per verificare lo stato del suo

conto ed era quindi stato scoperto l’errore. Ho poi ricevuto questo cliente il

15.3.2007 dove mi sono scusato dell’errore e la posizione è stata ripianata.

Preciso che io ho tenuto i contatti con il cliente e, prima ancora

dell’incontro, sono stati allestiti i conteggi. Ecco perché i soldi sono stati

accreditati con valuta 8.3.2007, ossia una volta calcolate tutte le posizioni

relative agli interessi ed ai dividendi. Poi questa posizione gli è stata

sottoposta il 15.3.2007 ed il cliente l’ha accettata.

Il mio sostituto di cui ho parlato prima è il

signor __________."

4.3. Secondo le difese il cliente italiano titolare della relazione

bancaria erroneamente oggetto dell'addebito doveva sapere dell'errore sin dalla

chiusura della relazione stessa, il deposito del relativo estratto nella

"posta a trattenere" dovendo valere quale regolare notifica

dell'informazione. L'argomentazione è speciosa. Detto che il sistema

"posta a trattenere" significa che al cliente non viene spedita

alcuna corrispondenza, fatto salvo il diritto di consultare in ogni momento il

suo dossier, presentarsi in banca, farsi stampare gli estratti ecc. e che oggi,

con il sistema informatico, la corrispondenza non viene nemmeno stampata ma

resta in memoria nel dossier informatico del cliente - e che all'epoca della

chiusura della relazione oggetto di questo procedimento, la corrispondenza

veniva depositata nel suo dossier, a disposizione in caso di richiesta (verb.

dib. p. 7, teste TE 2) - la questione di sapere quando il cliente avrebbe

potuto conoscere la chiusura del suo conto e, quindi, la "sparizione"

dei suoi averi è irrilevante. Infatti la banca ha un diritto di querela proprio

(DTF 121 IV 258) e, pertanto, è nei suoi confronti che deve essere verificata

la tempestività della querela ex art. 30 CP, indipendentemente dal fatto che

altri aventi diritto abbiano, dal canto loro, lasciato scadere infruttuoso il

termine di tre mesi per rivolgersi all'autorità. Sia che sia nemmeno si può

sostenere che la "posta a trattenere" in banca è assimilabile alla

notifica postale, nel senso che se il destinatario non la ritira, scaduti i

termini di giacenza, anche in caso di fermo posta, l'atto si ha per regolarmente

ritirato. Infatti il sistema posta a trattenere risponde esclusivamente ad

esigenze di discrezione (o, per essere più chiari, per limitare al massimo i

rischi di verifiche fiscali), il cliente, soprattutto se all'estero, non

volendo lasciare tracce dei suoi averi in caso ad esempio di ispezioni o

controlli doganali. Del resto non esistono né obblighi contrattuali né

tantomeno legali che impongano al titolare di consultare periodicamente la

posta a trattenere, così come la banca non potrebbe liberarsi dai suoi obblighi

derivanti dalla notifica della corrispondenza, semplicemente opponendo che il

cliente ha optato proprio per questo sistema di (non) comunicazione.

4.4. La

querela è stata presentata il 7 marzo 2007. La transazione di risarcimento con

il cliente italiano è stata concordata il 15 marzo successivo, mentre

l'accredito degli averi in conto a favore del cliente è stato registrato con

valuta 8 marzo 2007. Secondo le difese la querela non sarebbe valida poiché la

banca ha risarcito il danno al cliente solo dopo aver presentato la querela e,

in definitiva, solo prima di aver effettivamente subito il danno. Ancora una

volta l'argomento non è serio. Infatti determinante è che la banca ha subito un

danno, e non il momento in cui l'ha risarcito. Diversamente sarebbe come

sostenere che un danneggiato non può presentare querela fintanto che non ha

pagato l'artigiano che gli ha riparato l'oggetto del danneggiamento. Ogni

ulteriore considerazione si appalesa del tutto inutile.

5. La

disponibilità finanziaria degli accusati

5.1. E' stato accertato che il 15 luglio 1999 il titolare AC 1 ha

ordinato la chiusura della relazione bancaria, chiedendo il trasferimento del

saldo di CHF 7'180.- sulla relazione, aperta il 20 gennaio 1988,cointestata a

lui ed alla figlia e su cui la moglie disponeva di procura individuale, che a

quel momento aveva un saldo attivo di CHF 1'738.65. Per un disguido interno

alla banca, dovuto essenzialmente alla fusione tra PC 1 e __________, nel corso

del 1999 sul conto sono confluiti per errore titoli, per un valore di CHF

379'394.-, appartenenti alla relazione 414.

In origine i conti __________ portavano la sigla

"". L'errore è stato verosimilmente compiuto con l'aggiunta a mano

della sigla "Q5" sull'accredito, senza che l'operatore si avvedesse

che, così facendo, lo stesso sarebbe andato a favore di un altro conto di ugale

numero ma di un titolare diverso (i conti PC 1 non recavano infatti la sigla "").

Fatto sta che il titolare del conto PC 1, un cittadino italiano, dal 1996 in

avanti, fino al 23 febbraio 2007 non si è mai più interessato dei suoi averi in

PC 1 e nemmeno la banca gli ha mai notificato informazione alcuna al suo

domicilio, dato che la corrispondenza finiva nella "posta a

trattenere". Nel corso del 2002 detta relazione è stata chiusa per

mancanza di fondi.

AC 2 ha riferito che a fine 1999 ha ricevuto un

estratto dei suoi averi bancari e che, non comprendendo bene il significato

dello stesso, ha chiesto lumi all'allora suo consulente __________, conscia -

con lei anche il marito e la figlia - che non era possibile che la famiglia

possedesse tutti quei soldi. Incontrò __________ una prima volta con il marito.

Il consulente le avrebbe detto semplicemente che si sarebbe trattato di averi

riconducibili alla famiglia. Non convinta di tale spiegazione, ha poi riferito

la questione alla figlia. Fatto sta che vi fu un secondo incontro in banca,

presente pure AC 3, in occasione del quale __________, posto di fronte

all'ipotesi che potesse trattarsi di una confusione con l'importo dell'ipoteca,

avrebbe esperito ulteriori verifiche comunicando ai tre imputati che era

"tutto a posto". Su quanto effettivamente è stato loro detto dal

consulente, si tornerà nei considerandi che seguono. Fatto sta che i fondi

accreditati per errore sono rimasti sul conto "" e non sono stati

oggetto di operazioni fino al 21 agosto 2000 allorquando AC 2 ha venduto alcuni

titoli per oltre CHF 95'000.-. Quanto all'impiego successivo dei soldi in conto

si rinvia al dettaglio dei doc. dib. 1 e 2, bastando ricordare, per quanto qui

di rilievo, che dal 17 aprile 2002 (data di partenza dei reati non già

prescritti) sono stati eseguiti prelevamenti per CHF 135'788,65. In aula è

stato accertato che la maggior parte dei prelievi sono stati eseguiti da AC 2,

ma in parte anche da AC 3. Essi sono stati consumati sia dai coniugi AC 1 per

far fronte alle proprie spese, ma anche dalla figlia per il rifacimento dei

serramenti della casa che in definitiva era di sua proprietà. Ciò posto tutti e

tre erano al corrente dell'anomala situazione e che stavano impiegando, chi

come titolare della relazione, chi quale procuratore, fondi pervenuti loro per

errore. Ci torneremo.

5.2. Per l'art. 141bis CP chiunque, senza intenzione di appropriarsene,

sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio

considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Si tratta di un reato a sé stante, non in

alternativa a quello di cui all'art. 137 CP che è sussidiario ai reati di cui agli

art. 138-140 CP. L'art. 141bis CP punisce l'impiego di valori patrimoniali in

senso lato (denaro, ma anche titoli). Punibile è quindi l'impiego (e non

l'appropriazione): il reato non si esaurisce pertanto con il primo atto che può

essere costituito dal trasferimento di averi da un conto bancario all'altro, ma

si realizza ogniqualvolta l'autore impiega fondi, ossia reitera nell'illecito.

La norma è stata concepita proprio pensando al caso in

cui si opera un trasferimento erroneo di fondi da un conto ad un altro. Il reato ha per oggetto valori

patrimoniali, e più concretamente, somme di denaro depositate su un conto

bancario o postale, le quali giuridicamente costituiscono crediti verso la

banca o la posta. Presuppone che i valori patrimoniali entrino nella disponibilità dell’autore

indipendentemente dalla sua volontà. L'autore non deve quindi aver provocato, con un comportamento volontario da parte sua,

il trasferimento dei valori patrimoniali a suo favore.

Anche se l’art. 141bis CP non lo dice espressamente,

occorre che l’attribuzione abbia luogo senza la volontà del titolare dei fondi.

I valori devono pervenire all’autore

a seguito di un errore, poco importa che sia stato commesso dall’ordinante o

dal funzionario della banca o della posta; ciò che conta è che il trasferimento

operato non corrisponde alla reale volontà dell’ordinante. Il comportamento deve avere lo scopo di ostacolare il

recupero dei valori, ma non si esige alcun risultato. Non importa dunque che il

leso abbia potuto recuperare i suoi averi. Il comportamento

punibile consiste nel fatto che il beneficiario

utilizza indebitamente, a suo profitto o a profitto di un terzo, i valori

patrimoniali ottenuti involontariamente. Invece che restituire la somma o di

conservarla al fine di restituirla, l’autore la utilizza a suo profitto o a

profitto di un terzo; si comporta come se la somma gli fosse effettivamente

destinata e ne potesse liberamente disporre. Occorre dunque un atto di

utilizzazione e che questo sia sufficientemente significativo (DTF 126 IV 215).

5.3. Non vi è dubbio che gli imputati hanno, con i vari prelevamenti

rispettivamente con l'impiego dei beni pervenuti sul loro conto per errore,

ostacolato il recupero dei fondi, tanto che non disponevano, al momento della

scoperta dell'errore, di un substrato patrimoniale sufficiente per restituire

immediatamente quanto indebitamente impiegato. Né l'avente diritto, ossia il

cliente italiano, né tantomeno la banca (la stessa AC 2 ha ribadito in aula che

il consulente, a precisa domanda, le aveva detto che la banca non regala niente

a nessuno) hanno mai inteso far sì che gli imputati utilizzassero quegli averi

a loro profitto. Si è in realtà trattato di tutta una serie di atti di

disposizione a danno di un patrimonio che non era degli accusati. Tutti e tre,

seppure con ruoli diversi, hanno agito in correità. AC 2 in modo più diretto,

effettuando la maggior parte delle operazioni, ma anche il marito che, ad

esempio, in occasione dell'apertura della nuova relazione a seguito del furto

dei documenti, nel gennaio 2006, ha dichiarato falsamente di essere l'avente

diritto economico dei fondi (circostanza sulla quale si tornerà in seguito) e

la figlia, che su quelle relazioni è sempre stata o contitolare () o

procuratrice generale () ed ha spesso accompagnato i genitori in banca secondo

le necessità, come emerge dai rapporti di visita in atti dove, in particolare,

in occasione dell'incontro del 10 gennaio 2003 con riferimento agli

investimenti da operare, è detto:

" La

figlia avendo lavorato all’PC 1, e se ne intende dell’operazione ha valutato

per il SI in questa operazione."

Così come la stessa AC 2 ha riferito di aver

impiegato gli averi sia a favore della famiglia sia a favore della figlia:

" Ho

usato questi soldi per effettuare i pagamenti mensili correnti, così come è

riscontrabile dal libretto dei pagamenti postali. Mi ricordo anche di avere pagato

qualche debito di mia figlia dopo il suo matrimonio, per al massimo ca. fr.

23'000.-. Mi ricordo anche che ad un certo punto abbiamo utilizzato l'importo

di fr. 16'000.- per l'acquisto di due macchine di occasione." (MP 12.03.07).

Ne discende che tutti i presupposti oggettivi del

reato sono dati per tutti gli imputati, con la precisazione, già fatta, che

l'entità dei prelevamenti ritenuti ammonta a complessivi CHF 135'788,65.

6. La

consapevolezza degli accusati

6.1. Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale, basta il dolo

eventuale. L'esistenza di un disegno di indebito arricchimento non è

espressamente posta quale condizione per l’applicazione dell’art. 141bis CP, ma

l’esistenza di un tale disegno è sottintesa (DTF 126 IV 215).

Premesso che ciò che una persona sa o deve sapere

è una questione di fatto e che è nei fatti che deve essere ricercata la volontà

dell'autore, questo Presidente, ponderati tutti i fatti accertati, è giunto

all'intimo convincimento che gli imputati sapevano perfettamente che gli averi

impiegati non erano e non potevano essere di loro proprietà ed hanno agito

consapevolmente, passando, come rettamente osservato dalla rappresentante della

pubblica accusa, da una prima fase di incomprensione per essersi visti accreditare

un tesoro inatteso, ad una di incredulità per aver ricevuto dal consulente

bancario la conferma che si sarebbe trattato di averi di loro pertinenza per

finire in una fase di autogiustificazione volendo attribuire quegli averi ai

frutti di un versamento unico, fatto cinque anni prima, di CHF 38'000.-, soldi

che, nemmeno investiti tanto da non essere in un deposito titoli, avrebbero

fatto i piccoli, moltiplicandosi come pane e pesci nella nota parabola, fino

decuplicarsi in 5 anni. In realtà gli accusati si sono "seduti" sulle

errate informazioni del consulente, perché faceva loro comodo fingere di

crederci, tant'è che, per un certo periodo non hanno eseguito operazioni, salvo

poi iniziare con i primi prelievi, utilizzando i fondi per i propri bisogni e

per quelli della casa come il rifacimento dei serramenti. Ma andiamo con

ordine.

6.2. Tutti e tre gli imputati sapevano, sin dall'errato accredito, che

quegli averi non potevano essere di loro proprietà. Se ne sono resi conto sin

dall'inizio, tant'è che hanno subito interpellato il consulente. Vedasi il

rapporto di visita del 29 agosto 2000, in cui si legge:

" Passata

con la figlia per chiarimenti in merito a vendita Global e acquisto cto termine

fr. 100/, Stranamente, anche con la figlia, sembrava cadere dalle nuvole

sull'ammontare del suo (loro) patrimonio. Avendo anche l'ipoteca non erano in

chiaro sulla loro posizione."

Che abbiano quindi espresso più un dubbio alla

banca sul fatto che quei soldi pertoccassero loro, è pacifico. Del resto, come

ogni individuo, anche gli accusati sapevano, almeno all'incirca, l'entità del

proprio patrimonio. Tutti e tre sapevano bene di possedere solo qualche

migliaio di franchi, di non aver mai vinto al lotto, di non aver ricevuto

eredità paragonabili a quella consistenza e di avere debiti attestati in atti

di carenza di beni. In siffatte evenienze, già a prescindere dalla negligenza

del consulente, essi sapevano che l'impiego dei fondi sarebbe stato, sia che

sia, illecito, la banca non essendo infatti un istituto di beneficenza o di

benefattori che regala, senza motivi, somme così ingenti ai propri clienti.

6.3. Quo alle cosiddette "rassicurazioni" che il consulente

avrebbe fatto loro, va detto che lo stesso, sentito dal PP, ha riferito di non

aver ricordi precisi ma:

" Ho

vagamente in mente che in un incontro, non so più se presente solo la signora AC

Considerandi

2.

o anche altri membri della famiglia, è stato sollevato il quesito a sapere se

tutti i fondi depositati sul conto riconducibile alla famiglia erano di loro

proprietà. Mi ricordo che i signori AC 1, non so più con precisione chi, hanno

sollevato qualche dubbio sul fatto di avere ricevuto così tanti fondi in

accredito sul loro conto. (...) Non mi ricordo cosa ho

fatto in particolare per verificare i dubbi dei signori AC 1 e nemmeno ricordo

che tipo di risposta ho dato loro. Posso solo dire che in genere, quando

vengono sollevati quesiti simili, io do incarico alla mia assistente di cui non

ricordo il nome, di verificare da dove provengono i soldi in merito ai quali i

clienti sollevano dubbi. Non si tratta comunque di quesiti che vengono

sollevati spesso.

La PP mi dice che la signora AC 2 nel suo verbale

di data odierna ha dichiarato che a fronte dei dubbi sollevati da loro in

merito all'accredito sul loro conto io avrei in più di un'occasione confermato

che i fondi accreditati sul loro conto erano di loro proprietà e non vi era

alcun errore.

Come ho detto mi ricordo che i signori AC 1 hanno

sollevato qualche dubbio in merito alla provenienza dei fondi che si erano

trovati accreditati sul loro conto. Non mi ricordo ma è molto probabile che io

ho dato ordine di verificare visto che così è la prassi. Ritenuto come i fondi

siano rimasti sul conto dei signori AC 1, è probabile che io abbia detto loro

che non vi era stato nessun errore e che i soldi erano loro. Se mi fossi

accorto che vi era stato un errore senz'altro lo avrei comunicato ai signori AC

1.

(...) Oggi osservo che mi è venuto in mente che in

effetti qualche dubbio lo avevano genericamente sollevato ma purtroppo non so

più che tipo di risposta ho dato. Ribadisco che visto che i soldi sono rimasti

sul conto dei signori AC 1 è ipotizzabile che io abbia detto loro che non vi

era stato nessun errore."

(verbale __________ 12.03.07).

A mente degli accusati avrebbero ricevuto rassicurazioni

più precise, a seguito di ben 5 richieste. La questione è irrilevante poiché

reiterare, ben 5 volte, nell'esporre le proprie perplessità significa dar prova

di essere convinti di quanto si sostiene. Se, d'altra parte, le risposte

ottenute sono invece state il frutto di dubbi espressi dagli accusati solo in

modo generico, come sembra dire __________, significa che in realtà quelle

richieste di rassicurazioni erano del tutto strumentali, volte a crearsi

l'alibi nel caso, sperato, in cui venisse effettivamente detto loro che tutto

era a posto. In entrambi i casi gli accusati non possono sottrarsi alle loro

responsabilità.

6.4

AC 2

ha preteso di poter dedurre, una volta ricevute le rassicurazioni del

consulente, che l'accredito erroneamente ricevuto fosse in realtà il frutto di

un versamento effettuato 5 anni prima di CHF 38'000.- attraverso una filiale __________.

A parte il fatto che di quel versamento non vi è traccia agli atti,

l'argomento, che non manca certo di originalità, cade nel vuoto già solo con la

constatazione che è assolutamente impossibile che una somma di denaro, versata

su un conto fermo, senza deposito di titoli e senza investimenti, si decuplichi

in 5 anni. Secondariamente non è credibile che una persona, sensata ricevere le

periodiche ed usuali informazioni dalla banca sull'andamento delle sue

relazioni, improvvisamente si accorga di avere così tanti soldi sul conto e

reagisca con sorpresa ed incredulità solo al 5° anno, senza tuttavia pretendere

dalla banca di mostrarle la documentazione che avrebbe dimostrato la fondatezza

delle asserite rassicurazioni ricevute dal consulente. In realtà, ancora una

volta, agli accusati ha fatto comodo credere che le errate informazioni fornite

loro dal consulente, li mettesse al riparo da guai e li legittimasse ad

impiegare valori che, sia che sia, loro sapevano benissimo non appartenere

loro.

6.5

A rafforzare il convincimento che gli imputati erano coscienti di

agire con dolo vi è, per finire, l'accertamento che, al momento dell'apertura

della relazione il 4 gennaio 2006, posti di fronte alla compilazione del

formulario A, AC 1 e AC 2 hanno dichiarato di essere gli aventi diritto

economico degli averi in conto, precisando che "i fondi provengono da

una relazione ex-__________ anni fa detenuta dal padre della titolare. A

seguito del decesso del padre ha deciso di intestare il conto a lei e al marito"

(verbale teste __________ 21.06.07). Tale falsa dichiarazione non lascia dubbi

sulla consapevolezza degli imputati di dire il falso.

Entrambi sapevano di fare una dichiarazione non

veritiera, non avendo in realtà mai in passato ricevuto eredità di tale

consistenza e, soprattutto, dal padre di AC 2. Si tratta, a non averne dubbi,

di un ulteriore fatto che dimostra come gli accusati sapevano che gli averi non

potevano essere di loro proprietà.

Non tragga infine in inganno la circostanza che AC

1.

ha ereditato (doc. dib. 6 e 7) dallo zio __________ morto il 24 marzo 1999. A

parte il fatto che di tale eredità gli accusati non hanno mai parlato e nemmeno

mai hanno preteso che parte dei fondi sui conti in PC 1, già __________,

oggetto di questo procedimento sarebbe da ricondurre a tale successione, dagli

atti si ha che il 7 giugno 2000 rispettivamente 21 settembre 2000 sono state

accreditate sulla 347 in PC 1 le somme di CHF 26'587,20 e di CHF 343,95 con la

causale "__________", importi comunque insufficienti per far ritenere

che l'intero avere accreditato loro per errore potesse essere di loro

pertinenza. Ciò posto va pure detto che già il primo di questi due accrediti è

avvenuto dopo che, a fine 1999-inizio 2000, AC 2 si era accorta dall'estratto del

deposito titoli, che peraltro nemmeno mai avevano avuto poiché era stato aperto

d'ufficio dalla banca proprio a seguito del cennato errore, che vi doveva essere

stato un errore nel senso che non era possibile che sul conto vi fossero tutti

quegli averi, così come l'accredito principale relativo alla citata eredità è

avvenuto dopo che già era stata disposta, il 21 agosto 2000, la vendita di

diversi titoli da parte della stessa AC 2. Ne discende che, al momento in cui

gli accusati hanno avuto consapevolezza di aver ricevuto l'importante accredito

proveniente in realtà dal cliente italiano, non potevano ritenere che il denaro

potesse provenire dalla successione di __________, poiché la quasi totalità del

provento di quell'eredità è stata loro versata diversi mesi dopo. D'altra parte

nemmeno in un paio di mesi la cifra di CHF 26'587.20 avrebbe potuto

trasformarsi in un tesoro di quasi CHF 400'000.-.

7.

La

falsità in documenti

7.1

Come detto verso la fine del 2005 AC 2 è stata vittima di un furto

della propria borsetta, nella quale teneva pure i suoi documenti:

" Ho

quindi ritenuto opportuno chiudere il conto ed aprirne uno nuovo. Se non erro

ho chiuso anche il conto, che avevamo lasciato aperto

nella speranza che magari qualche debitore della carpenteria pagasse le fatture

con ritardo."

(AC 2, MP 12.03.07).

Il formulario A in cui gli accusati hanno

dichiarato di essere, contrariamente al vero, gli aventi diritto economici dei

fondi è stato sottoscritto sia da AC 2 sia da AC 1.

7.2

Per

l'art. 251 chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma

autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di

un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

Nei casi di esigua gravità, può essere

pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

La norma concerne un documento falso o la

falsificazione di un documento vero (falso materiale), così come un titolo

menzognero (falso intellettuale). Il falso materiale si realizza allorquando

l'autore reale non coincide con l'autore che vi figura, mentre il falso

intellettuale è relativo ad un documento che emana dal suo autore materiale, ma

è menzognero poiché il suo contenuto non corrisponde alla realtà. Detto che una

semplice menzogna scritta non basta, occorre che il documento abbia un valore

probatorio più elevato rispetto all'ipotesi del falso materiale. In altri

termini deve attestare il fatto di natura giuridica che vi figura affinché il

suo destinatario possa ragionevolmente fidarsi del contenuto. La giurisprudenza

ha già avuto modo di stabilire che il formulario A costituisce documento ai

sensi dell'art. 251 CP, con il che il falso contenuto costituisce una falsità

in documenti (DTF 126 IV 65 e 6S.193/2005).

Per il resto deve valere che per

"procacciare a sé o a terzi un indebito profitto" significa qualsiasi

vantaggio patrimoniale o di altra natura ("jede Besserstellung"; DTF

118.

IV 259). Nella fattispecie il vantaggio tratto dagli accusati dalla

sottoscrizione del formulario A con la falsa indicazione di essere gli aventi

diritto economico consiste nel poter proseguire ad impiegare, così come hanno

poi continuato a fare, a proprio profitto i fondi pervenuti loro per errore;

attività che, a seguito del furto della borsetta, dichiarando la verità, non

avrebbero più potuto proseguire.

Ne discende la conferma dell'atto di accusa.

8.

La

commisurazione delle pene

8.1

Quanto

ai criteri per commisurare la pena, come ancora recentemente ribadito dalla

CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è

essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio art. 63 CP. L'art. 47 CP determina

la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale

per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori:

le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità

del proposito (determinazione) o la gravità della

negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale

assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio

arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo

avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche,

il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la

citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid.

2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid.

2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione

della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005

del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n.

53.

seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF

118.

IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di

trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare

ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che

ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva

disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,

ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità

soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44

consid. 2c pag. 47).

8.2

Per

tutti e tre gli imputati è stata ritenuta una colpa lieve. Il primo pensiero va

infatti al comportamento del consulente e, quindi, alla concolpa della banca,

che avrebbe potuto facilmente verificare l'errore al più tardi al momento in

cui gli imputati hanno sollevato le loro perplessità sul fatto di essere

proprietari dei beni accreditati. In altre parole, avesse il consulente fatto

semplicemente il suo dovere, avrebbe potuto chiaramente scoprire l'errore ed

oggi gli imputati non sarebbero comparsi in aula. In effetti le operazioni

illecite sono iniziate solo dopo che il funzionario della banca ha comunicato

agli accusati che era tutto in regola. Certo, tutti e tre gli imputati, non

potevano fermarsi a quelle rassicurazioni, ma è altrettanto vero che, data la

loro precaria situazione finanziaria, si sono per finire lasciati tentare,

impiegando a loro profitto beni che sapevano, comunque, non appartenere loro.

A favore di tutti e tre gli imputati è stata

considerata l'incensuratezza ed una prognosi senz'altro favorevole. Sul

comportamento processuale deve valere che, in fondo, tutti e tre, hanno

sostanzialmente ammesso i fatti (tranne la menzogna riferita a proposito della

provenienza dei fondi nel gennaio 2006) ed hanno, a prescindere dalle

contestazioni in diritto, manifestato la disponibilità a risarcire il danno.

Nella graduatoria delle responsabilità AC 2

giunge in prima posizione in quanto è lei che gestiva gli averi di famiglia (il

governo, come l'ha definita il marito in aula) ed è lei che ha eseguito la

maggior parte delle operazioni illecite.

Padre e figlia giungono sul podio in seconda

posizione ex-aequo: se AC 1 ha maggiori responsabilità per il fatto del

concorso con il reato di falsità in documenti, a suo favore deve essere

ritenuta l'età avanzata, attenuante generica che non può essere considerata per

la figlia, che ha peraltro maggiori responsabilità del padre nella

perpetrazione del reato di cui all'art. 141bis CP.

8.3

Tutti

e tre gli imputati sono oggetto di attestati di carenza beni, di guisa che è da

ritenere che tutti non dispongono di eccedenze pignorabili, cosicché una pena

pecuniaria non avrebbe alcuna efficacia poiché l'incasso delle relative

aliquote si rivelerebbe del tutto impossibile.

Tutti, per una ragione o per l'altra, non sono in

grado di eseguire lavori di pubblica utilità e nemmeno al dibattimento hanno

espresso una disponibilità al riguardo. AC 1, scarsamente avvezzo alle

questioni amministrative, è troppo anziano e acciaccato così come per la

moglie, che ha denotato palesi difficoltà di deambulazione, non è immaginabile

che possa, oggi come oggi, espletare attività che vadano al di là di quelle di

una casalinga, mentre la figlia soffre di depressione e di stati d'ansia che le

renderebbero molto problematico lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

In definitiva la sanzione deve quindi essere espressa in termini di privazione

della libertà: se il nuovo codice impone l'espiazione di pene detentive

inferiori a sei mesi, il vecchio CP, applicabile su questo punto in virtù della

lex mitior dato che i fatti si sono svolti quasi tutti (tranne un'operazione)

prima del 31 dicembre 2006, prevedeva la possibilità di sospendere qualsiasi

pena detentiva inferiore ai 18 mesi.

Tutto ciò considerato e ben ponderato si

giustifica di condannare AC 2 alla pena di quattro mesi di detenzione e AC 1 e AC

3.

alla pena di tre mesi di detenzione, ben inteso con il beneficio della

sospensione condizionale per due anni.

9.

Le

pretese della PC

PC 1 ha chiesto che gli imputati vengano

condannati al risarcimento del danno integrale di CHF 267'481,65 con

conseguente attribuzione degli immobili sequestrati, subordinatamente il

mantenimento del provvedimento del sequestro.

Per l'art. 94 CPP per quanto l'accusato non sia

prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il Tribunale penale decide

anche in merito alle pretese civili della vittima.

Il Tribunale può dapprima giudicare la

fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

Se il giudizio completo delle pretese civili

esigesse un dispendio sproporzionato, il Tribunale penale può limitarsi a

prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente

rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare

integralmente le pretese di lieve entità.

Nella determinazione del danno l'art. 44 CO

impone di tener conto della concolpa della vittima. Nella fattispecie già si è

detto della grave negligenza della banca, non tanto nel commettere l'errore di

accreditare fondi del cliente italiano sul conto degli accusati, ma nel non

aver esperito, nonostante l'invito degli stessi imputati, le necessarie

verifiche onde scoprire l'errore; verifiche che non apparivano per nulla

complesse poiché sarebbe bastato controllare nel dossier la causale dei

movimenti sul conto e scoprire che vi era stato un importante accredito che

proveniva da un conto di un terzo, come poi è stato fatto il giorno del 23

febbraio 2007, allorquando si è fatto vivo il cliente. Queste semplici

verifiche avrebbero evitato sia il verificarsi del danno sia il procedimento

penale che ne è derivato. In siffatte evenienze questo Presidente non è in

grado di esprimere, in percentuale, un giudizio certo sull'incidenza di tale

grave concolpa, non potendosi escludere che l'importo immediatamente riversato

per ordine di AC 3 (oltre 200'000.- CHF) possa essere sufficiente a coprire

interamente le pretese della parte civile.

Di conseguenza viene qui accertato il principio

del diritto al risarcimento, rinviando per la determinazione del danno la PC al

foro civile. Con il che cade nel vuoto pure la richiesta di attribuzione degli

immobili alla PC.

Per finire, in applicazione del principio della

proporzionalità, nemmeno si giustifica il mantenimento del provvedimento di

garanzia sugli immobili sequestrati dato che la pretesa che potrà essere

accertata dal giudice civile potrebbe anche rivelarsi irrisoria.

10.

Le

spese

I costi processuali sono a carico degli accusati

in solido (art. 9 CPP). Visto il parziale proscioglimento, si giustifica di

caricare

le spese agli imputati nella misura di ¾ (un

quarto ciascuno) e di ¼ allo Stato.

Rispondendo in modo

parzialmente affermativo ai quesiti A.1.1., A.1.1.2., B.1.1., B.1.1.2., C.1.1.,

C.1.1.2. e D, in modo negativo ai quesiti A.1.1.1., A.1.1.4., B.1.1.1.,

B.1.1.4., C.1.1.1., C.1.1.4., E, E.1., E.2., E.3., E.4., E.5. e affermativamente

a tutti gli altri quesiti,

visti gli art. 12, 30, 31,

32, 34, 35, 36, 42, 44, 47, 49, 141bis e 251 CP;

94.

cpv. 3 CPP sul principio del risarcimento;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

impiego illecito di valori patrimoniali

per

avere,

in correità con AC 2 e AC 3, indebitamente

impiegato, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali che sapeva o doveva

sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro

volontà,

e meglio per avere:

1.1.1

dal 17.4.2002

al 18.1.2007, dopo aver aperto due nuove relazioni n. e n., entrambe intestate

a AC 1 e AC 2, con procura alla figlia, effettuato molteplici prelevamenti per

cassa e per bancomat per complessivi fr. 110'000.- dal 17.4.2002 al 22.12.2005

a debito della prima e per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007

a debito della seconda;

1.2

falsità

in documenti

per

avere,

il 27 dicembre 2005, in correità con AC 2,

in occasione dell’apertura della nuova relazione

n. 44 loro intestata, con procura alla figlia, asserendo che i valori

patrimoniali ivi depositati fossero di loro proprietà economica, dichiarato il

falso sul Formulario A e quindi attestato in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto da ogni altra accusa.

3.

AC 2 è

autrice colpevole di:

3.1

impiego

illecito di valori patrimoniali

per

avere,

in correità con AC 1 e AC 3,

indebitamente impiegato, a profitto proprio o

altrui, valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro

possesso in modo indipendente dalla loro volontà,

e meglio per avere:

3.1.1

dal 17.4.2002

al 18.1.2007, dopo aver aperto due nuove relazioni n. e n., entrambe intestate

a AC 1 e AC 2, con procura alla figlia, effettuato molteplici prelevamenti per

cassa e per bancomat per complessivi fr. 110'000.- dal 17.4.2002 al 22.12.2005

a debito della prima e per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007

a debito della seconda;

3.2

falsità

in documenti

per

avere,

il 27 dicembre 2005, in correità con AC 1,

in occasione dell’apertura della nuova relazione

n. loro intestata, con procura alla figlia, asserendo che i valori patrimoniali

ivi depositati fossero di loro proprietà economica, dichiarato il falso sul

Formulario A e quindi attestato in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

4.

AC 2 è

prosciolta da ogni altra accusa.

5.

AC 3 è

autrice colpevole di:

5.1

impiego

illecito di valori patrimoniali

per

avere,

in correità con AC 1 e AC 2,

indebitamente impiegato, a profitto proprio o

altrui, valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro

possesso in modo indipendente dalla loro volontà,

e meglio per avere:

5.1.1

dal 17.4.2002

al 18.1.2007, dopo che furono aperte due nuove relazioni n. e n., entrambe intestate

a AC 1 e AC 2, con procura a lei, effettuato molteplici prelevamenti per cassa

e per bancomat per complessivi fr. 110'000.- dal 17.4.2002 al 22.12.2005 a

debito della prima e per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007 a

debito della seconda;

meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

6.

AC 3 è

prosciolta da ogni altra accusa.

7.

Di conseguenza,

7.1

AC

1.

è condannato alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione;

7.2

AC

2.

è condannata alla pena di 4 (quattro) mesi di detenzione;

7.3

AC

3.

è condannata alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione.

8.

L’esecuzione

8.1

della pena detentiva

inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due);

8.2

della pena detentiva

inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due);

8.3

della pena

detentiva inflitta a AC 3 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di

anni 2 (due).

9.

È ammesso

il principio del risarcimento del danno degli accusati in solido alla parte

civile PC 1, per la cui quantificazione è rinviata al foro civile.

10.

È ordinato

il dissequestro:

10.1

della PPP,

fondo base;

10.2

della PPP,

fondo base;

10.3

della PPP,

fondo base;

10.4

della part.;

10.5

della

part..

11.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- (ottocento) e le spese processuali sono poste ¾ a carico

dei condannati in solido, ¼ a carico dello Stato.

12.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 800.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Testi fr. 90.60

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'140.60

============

Distinta spese a carico

di

AC 1, AC 2 e AC 3 in

solido

Tassa di

giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 150.--

Testi fr. 68.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 855.50

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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