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Decisione

72.2007.156

Ripetuto furto ai danni del datore di lavoro. Riconosciuto il sincero pentimento

14 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore

9:25 alle ore 10:50.

Il Presidente, con il consenso delle

Parti, procede alla correzione redazionale dell'imputazione di ripetuto furto

il cui inizio e fine è da indicare nel periodo maggio 2003/8 maggio 2006.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

conclude chiedendo la conferma dell'atto di accusa con le precisazioni fatte

all'inizio del dibattimento e, tenuto conto dell'attenuante specifica del

sincero pentimento, la condanna dell'accusato ad una pena pecuniaria di 210

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna sospesa condizionalmente per due anni

e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

§ Il Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza la

figura e la personalità del suo assistito e ritenuta l'applicazione

dell'attenuante del sincero pentimento, conclude chiedendo una riduzione della

pena richiesta dal PP e l'esonero dal pagamento della multa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. furto

ripetuto

per avere,

a , nel periodo maggio

2003/8 maggio 2006, ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene a danno

del datore di lavoro , circa 1807 chilogrammi di salumi diversi con un indebito profitto di circa fr. 42'200.- ed un guadagno, a seguito di rivendita a terzi

di circa 1407 chilogrammi, di circa fr. 13'500.- / fr. 14'500.-;

1.1.1. trattasi di

un quantitativo di merce sottratta inferiore;

1.1.2. trattasi di

un indebito profitto minore;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le Parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1.1.1 e parzialmente al quesito 1;

visti gli art. 12, 34,

42, 44, 47, 48 lett. d, 48a, 51 e 139 n. 1 CP;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto

per

avere,

a , nel

periodo maggio 2003/8 maggio 2006, ripetutamente sottratto al fine di

appropriarsene a danno del datore di lavoro , circa 1807 chilogrammi di salumi diversi con un indebito profitto di circa fr. 21'000.- ed un guadagno, a

seguito di rivendita a terzi di circa 1407 chilogrammi, di circa fr. 13'500.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento),

corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese

processuali.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 208.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 458.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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