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Decisione

72.2007.16

Ripetuta amministrazione infedele aggravata, Ripetuta appropriazione indebita aggravata, Ripetuta truffa aggravata

16 marzo 2011Italiano117 min

Source ti.ch

Fatti

I due (non è chiaro chi abbia avuto l’iniziativa di contattare

l’altro) hanno iniziato un rapporto di collaborazione (i cui termini sono

contenziosi) in virtù del quale essi in una prima fase, tra l’ottobre del 1997

e il gennaio del 1998, privi dell’autorizzazione ad agire in tal senso, hanno

raccolto da 19 clienti / investitori l’equivalente di 1 milione di dollari per

effettuarvi, tramite terzi, un investimento ad alto rendimento a __________.

L’operazione si è rivelata essere un’articolata truffa, commessa

in danno dei qui accusati (e di altri, per importi di molto superiori), ed ha

causato la parziale perdita del capitale così “investito”.

Per questa prima fattispecie il Procuratore pubblico ha mosso agli

imputati l’accusa di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa a

scopo di lucro (punto 1 AA).

Quindi, secondo il Procuratore pubblico, i prevenuti avrebbero

utilizzato senza diritto a proprio profitto parte del denaro rientrato dalla

prima sciagurata operazione e spettante ai predetti clienti / investitori, dal

che l’imputazione di appropriazione indebita, aggravata siccome commessa in

quanto gestori di patrimoni e nell’esercizio di professione soggiacente ad

autorizzazione (punto 2 AA).

In un secondo momento, a partire dal maggio del 1998, gli accusati

(i cui ruoli nella vicenda, nuovamente, sono contenziosi) hanno raccolto nuovo

denaro sia presso i precedenti clienti (punto 3.2 AA), indotti inoltre a non

chiedere il rimborso del primo investimento e invece a rinnovarlo (punto 3.1

AA), che presso 22 nuovi clienti (punto 3.3 AA), il tutto, secondo l’accusa con

modalità truffaldine, ossia commettendo il reato di truffa, aggravata siccome

commessa per mestiere (punto 3 AA), arrecando grave danno al patrimonio dei

clienti con una gestione dissennata del denaro così raccolto, oppure avendolo

trattenuto a loro profitto.

5. Il primo nodo fondamentale

da sciogliere è quello relativo al ruolo avuto nella vicenda dal AC 2.

AC 1, che si assume la propria responsabilità per l’accaduto,

ammette infatti la propria partecipazione a pieno titolo nelle attività oggetto

di imputazione e attribuisce al AC 2 un ruolo identico al suo, ovvero quello di

persona partecipe di tutti i processi decisionali, al beneficio delle medesime

informazioni, dotata stessa medesima facoltà di disporre delle operazioni

incriminate e beneficiaria in uguale modo dei proventi ipotizzati.

Detto più semplicemente, AC 1 afferma che AC 2 sarebbe stato per

lui un socio nell’intera operazione e quindi, nell’ottica penale, un correo.

AC 2, per sua parte, declina ogni responsabilità penale,

riconoscendo unicamente di avere agito con leggerezza e di avere commesso

l’errore di fidarsi del suo ex superiore.

Egli non sarebbe stato in alcun modo socio di AC 1, ma si sarebbe

invece sin dall’inizio limitato ad agire come procacciatore di clienti per suo

conto in cambio di una provvigione sui denari raccolti.

La Corte, esaminate le rispettive versioni e le altre emergenze

processuali, non ha avuto dubbi nell’ammettere per vera la versione di AC 1,

mentre che AC 2 ha mentito a salvaguardia della propria posizione processuale.

6. Sentito per la prima volta

il 21 luglio 2004 (AI 32), AC 2 ha affermato “di aver frequentato

occasionalmente AC 1 sino ad inizio 2003” (pag. 3),

ma dal contesto della deposizione era comunque evidente un rapporto più

stretto, sicché egli ha ammesso che “a ca. 8/9 clienti ho proposto degli

investimenti finanziari, per conto terzi” (pag. 2), mentre che a pag. 5 del

medesimo verbale ha limitato la propria attività ad “aver procacciato

all’incirca 6/7 clienti”.

In merito al proprio ruolo, egli ha sostenuto quanto segue:

"

Ribadisco che ho sempre fatto soltanto il procacciatore.”

(pag. 5);

"

Preciso di aver conosciuto AC 1 all’__________ in quanto era mio

direttore. Ho sempre ritenuto che fosse una persona di fiducia. Non ho raccolto

nulla di negativo a suo carico. Fu AC 1 a contattarmi dopo che mi ero messo

indipendente. Mi sono fidato di lui perché conoscevo la persona.”

(pag. 6);

"

…ai potenziali clienti dicevo di conoscere una persona di nome AC

1, il quale effettuava degli investimenti mediante la società __________ che

aveva sede __________ e che operava in Svizzera. Ai clienti dicevo di conoscere

AC 1 come persona affidabile e di fiducia.”

(pag. 6 e 7).

Nel successivo verbale del 26 luglio 2004 (AI 52), AC 2, chiamato

questa volta ad esprimersi sulla prima raccolta di fondi (mentre che il

predetto riferimento alla società __________ riguardava, come si vedrà, la

seconda raccolta di denaro), ha spiegato che (pag. 2) “AC 1 mi propose una

tipologia di investimento: a suo dire si trattava di investimenti in titoli

obbligazionari tramite una società __________ rappresentata da un signor TE 2,

con uffici a __________”.

AC 2 ha quindi ammesso di avere reperito 11 (elencati a pag. 3 di

quel verbale) dei 19 clienti che hanno partecipato a questo primo investimento:

"

…visto che l’operazione mi sembrava seria, ho contattato i miei

clienti (circa una quarantina di cui ho parlato prima) e ho proposto questo

tipo di investimento. Io ho proposto loro di fare un investimento con il signor

AC 1 il quale avrebbe operato tramite la società __________. Io ho detto ai

clienti di aver personalmente visitato sia gli uffici della __________ a __________

che gli uffici della __________ a __________ e che l’operazione mi sembrava

affidabile e seria.”

(pag. 3);

"

..ora mi viene in mente che facevo sottoscrivere delle scritture

private. Non mi ricordo la società investitrice; ricordo che figurava il capitale

ovviamente, la scadenza dell’investimento e il tasso di profitto che era

dell’ordine variante fra il 14 e il 18% a dipendenza dell’importo. Fu AC 1 ad

assicurarmi, previo contatto con TE 2, che i tassi in questione sarebbero stati

rispettati.”

(pag. 4);

"

…non ho discusso con i clienti di una commissione a mio favore.

Di ciò ho parlato con AC 1. Quest’ultimo mi riconobbe una percentuale del 2-5%

rispetto al capitale portato dai clienti. Ricordo che AC 1 mi versò in almeno

due occasioni un importo complessivo variante tra i $ 20'000.- ed i $ 30'000.-.”

(pag. 4).

In sede di confronto, stante l’evidenza costituita dalle ricevute

rinvenute dagli inquirenti (all. D ad AI 205), AC 2 ha dovuto riconoscere “di

avere ricevuto l’importo di CHF 29'500.- e $ 5'000.-, oltre ai bonifici sul

conto __________ di circa $ 56'000.- per un ammontare complessivo di circa CHF

127'000.- al cambio di 1,60.” (AI 205, pag. 9).

I due verbali resi il 29 luglio 2004, giorno dell’arresto di AC 2,

nulla hanno aggiunto sul tema (AI 68 e 69), mentre che in quello del 3 agosto

2004 (AI 98) egli ha ripetuto che era stato AC 1 a contattarlo allorché egli

svolgeva consulenza assicurativa in proprio per proporgli l’investimento

tramite la __________ (pag. 1). Anche nel verbale del 5 agosto 2004 (AI 119) AC

2 ha ribadito di essersi presentato “come procacciatore che propone degli

investimenti tramite una società terza”, mentre che all’atto dei rinnovi

degli investimenti “mi limitavo a sottoporre al cliente il contratto del

rinnovo, facendolo siglare dal cliente. Poi prendevo il contratto e lo

riconsegnavo al signor AC 1” (pag. 4):

I due verbali di confronto con il coimputato non sono riusciti a

smuovere AC 2 da questa posizione (AI 205 e 211) e anche al dibattimento,

nonostante il vivace battibecco con AC 1 e le reciproche accuse di essere un

bugiardo, AC 2 ha persistito (a 14 anni dai primi fatti) nel pretendere di

essere stato, per conto di AC 1, un procacciatore di clienti prima e un

passacarte poi.

7. Di segno diametralmente

opposto le altrettanto costanti dichiarazioni del coimputato AC 1.

Sin dal verbale del 22 luglio 2004 (AI 38) egli ha infatti

sostenuto che (pag. 7):

"

In merito a AC 2 affermo che all’inizio abbiamo portato avanti

insieme l’attività. Lui ha partecipato anche alla raccolta dei clienti di cui

al certificato __________, quindi egli sapeva e ha condiviso tutte le

operazioni, tant’è che lui ha firma individuale sui conti della società. AC 2

ha anche partecipato alla raccolta fondi dei clienti confluiti sulla relazione

della __________”.

Il giorno seguente AC 1, con riferimento alla seconda fase

dell’attività, ha fornito le seguenti precisazioni (AI 48, verbale PP 23 luglio

2004, pag. 2):

"

Tengo a sottolineare, che anche se AC 2 non ha operato

direttamente sui conti della __________, discutevo con lui di tutte le

operazioni principali, in particolare discutevo con lui sia gli investimenti

interni alla __________, sia i trasferimenti su banche esterne per l’evidenza

fondi in vista di possibili investimenti redditizi. AC 2 era informato anche in

merito ai profitti che giungevano dalla società __________: insieme

concordavamo per il pagamento dei profitti ai clienti (ognuno consegnava ai

propri clienti, ritenuto che i versamenti bancari li effettuavo personalmente

tramite i conti della società mentre nel caso di pagamenti a contanti, il 95%

dei casi, prelevavo il capitale necessario che consegnavo poi a AC 2).

Informavo AC 2 in merito ai versamenti che servivano per il pagamento di

fatture sia della __________ che per la __________, sia per la __________. AC 2

era informato del fatto che prelevavo degli importi per vivere. Ricordo di aver

prelevato dei compensi per lui, non ricordo né l’ammontare né la frequenza. Può

essere che anche lui abbuia prelevato circa fr. 40'000.- all’anno.”

Nel verbale del 28 luglio 2004 AC 1 si è espresso al riguardo del

denaro da lui consegnato a AC 2 (AI 57, pag. 2):

"

…le prime volte mi aveva chiesto di bonificargli la sua parte di

compenso su un conto personale presso la __________ di __________. Penso di

aver eseguito due / tre bonifici in uscita dai conti della __________. Per il

resto ho consegnato a AC 2 denaro contante. Non ricordo il numero di volte né

l’importo complessivo. AC 2 mi chiedeva se potevo consegnargli tra CHF 3'000.-

e CHF 5'000.- (in alcuni casi mi ha chiesto anche solo CHF

1'000.-), non mi specificava la destinazione. Verificavo la consistenza dei

profitti versati dalla __________ e gli consegnavo quanto mi aveva richiesto”.

Nel primo verbale di confronto (AI 205 del 24 agosto 2004) AC 1 ha

ribadito in contraddittorio la chiamata in causa, sottolineando il ruolo attivo

e pienamente consapevole avuto da AC 2 in tutte le operazioni incriminate, sia

la prima raccolta di fondi per l’investimento con __________ che la successiva

raccolta dei fondi conferiti alla __________, società a loro riconducibile (AI

205):

"

…dopo che avevamo lasciato la __________, ci siamo incontrati

perché avevamo mantenuto dei contatti regolari. Ricordo che una persona di cui

non ricordo il nome ha presentato a me e a AC 2 il signor TE 2 della __________.

Parlando con lui è nato il discorso della raccolta fondi in quanto sarebbe

stato possibile effettuare degli investimenti redditizi tramite deposito dei

capitali presso la società __________ e contratto di investimento privato con

la società __________.”

(pag. 1);

"

A __________ siamo andati una sola volta. Giunti negli uffici

della __________ abbiamo incontrato TE 2 (AC 2 dice che quest’ultimo ha fatto

il viaggio con loro), TE 1, __________ (AC 2 dice di averlo conosciuto dopo), __________

(direttore della società __________) ed altre persone di cui non ci ricordiamo

il dettaglio. Abbiamo visitato la struttura, prima gli uffici e poi il

deposito, circa cinque o sei locali blindati dove vi erano depositati oggetti

di valore.”

(pag. 2);

"

Nel corso del pomeriggio del medesimo giorno ci siamo recati con AC

2, TE 2 e TE 1, presso gli uffici della __________ a __________. In

quell’occasione ci è stato sottoposto il contratto di cui all’allegato A del

mio verbale 6 agosto 2004, insieme a AC 2 l’abbiamo letto, gli ho tradotto le

parti che non capiva, lui l’ha approvato, ragione per la quale poi l’ho

sottoscritto a lato di TE 1, rappresentante della __________. Avevo chiesto a AC

2 se voleva sottoscriverlo insieme a me, ma lui rifiutò dicendomi che ero io il

rappresentante della società __________. AC 2 sapeva esattamente che il

contratto con la __________ prevedeva dei profitti del 10% mensile.”

(pag. 2 e 3);

"

AC 2 ha svolto lo stesso mio ruolo, nel senso che si è occupato

attivamente nella raccolta di fondi presso i suoi clienti, ha sottoposto alla

sua clientela la documentazione necessaria per l’apertura del conto, ha pure

sottoposto loro l’ordine di bonifico per la firma nonché gli accordi con i

clienti. AC 2 ha pure consegnato ai clienti i profitti. AC 2 si è preoccupato

di reperire i suoi clienti, non gli ho mai dato indicazioni su clienti da

contattare. Ribadisco di aver allestito personalmente i contratti, di averne

discusso il contenuto con AC 2 e che lui l’ha approvato. Riconfermo (…) che mi

sono assunto l’incarico di redigere i contratti in quanto dal profilo

amministrativo AC 2 è piuttosto disordinato. Per la stessa ragione abbiamo

deciso di comune accordo che avrei tenuto tutta la documentazione presso il mio

domicilio. Ho quindi tenuto una contabilità degli investimenti a casa mia.

Ricordo di avere autorizzato AC 2 ad estrarre fotocopie, non so se l’abbia

fatto.”

(pag. 5);

"

Ricordo di aver parlato con AC 2 sul fatto se continuare nella

raccolta di fondi oppure finire lì. Entrambi siamo stati d’accordo che valeva

la pena di continuare visto che arrivavano dei profitti e che quindi anche noi

avevamo il nostro tornaconto. (…) AC 2 ha avuto un ruolo attivo nella raccolta

dei fondi. Era informato di tutto ed ha condiviso l’intera operazione. AC 2 ha

condiviso i contratti di base con la clientela, da me allestiti. AC 2 ha

gestito autonomamente il rapporto con i propri clienti. Per quanto a mia

conoscenza, AC 2 si è presentato alla clientela quale interlocutore diretto

dell’operazione di investimento. Ho discusso con AC 2 le modalità di gestione

dei fondi raccolti, l’ho informato di ogni trasferimento ed anche dei

principali prelevamenti: i principali prelevamenti consistevano nei pagamenti

ai clianti. (…) In buona sostanza ribadisco che AC 2 era informato di tutto,

sia della provenienza dei capitali, sia della gestione che ne abbiamo fatto.”

(pag. 6);

Quanto al personale beneficio conseguito da AC 2, AC 1 durante il

primo confronto ha sostenuto che oltre ai fr. 127'000.- documentati e ammessi

dal coimputato (cfr. consid. 6), egli più volte gli avrebbe consegnato importi

a contanti senza farsi rilasciare ricevuta:

"

Ricordo che AC 2 mi formulava delle richieste di versamento per

le sue necessità di sostentamento, io prelevavo i fondi necessari e gli

consegnavo a contanti il denaro. Soltanto in una prima fase sono state emesse

delle ricevute, poi abbiamo abbandonato questo sistema in quanto inutile stante

il rapporto di fiducia fra noi esistente.”

(pag. 9);

Il secondo verbale di confronto, dedicato in prevalenza

all’utilizzo del denaro di cui alla seconda raccolta di fondi, non contiene

ulteriori chiamate in causa di AC 1 nei confronti del sodale (mentre che

contiene numerose ammissioni da parte di AC 2, di cui si dirà più avanti, di

avere svolto attività di gestione assolutamente incompatibili con l’asserito

ruolo di semplice procacciatore).

Al dibattimento, AC 1 è stato nuovamente sollecitato dal

Presidente sul tema della consapevolezza e del grado di partecipazione di AC 2

ed egli è stato chiaro nell’indicare che AC 2 ben sapeva che “l’investimento” a

__________ avrebbe dovuto fruttare il 10% al mese quando invece ai clienti /

investitori veniva promesso un rendimento del 15-20% all’anno e che tra loro

esisteva un accordo in base al quale la (teorica) consistente differenza tra il

rendimento dell’operazione così come pattuita a __________ e la remunerazione

promessa ai clienti sarebbe stata divisa tra loro in parti uguali (verbale

dibattimentale d’interrogatorio degli accusati, pag. 2).

8. La chiamata di correità di AC

1 non è l’unico indizio che depone nel senso della correità di AC 2, essendovi

sostanziale convergenza sul tema anche nelle deposizioni di TE 2.

La Corte, va subito detto, non ha mancato di essere critica

nell’approccio alle dichiarazioni di TE 2. Questi, sentito come persona

informata dei fatti e non come teste, non è infatti un qualunque terzo per

rapporto alla vicenda, ma ne è al contrario una figura centrale, essendo colui

che ha esposto e proposto agli accusati la possibilità di “investimento” a __________,

che ha condotto gli accusati nel __________ a fare la conoscenza del partner

contrattuale e ad assistere alla stipula, che ha funto da collettore ed

intermediario nell’investimento, secondo le stesse modalità degli accusati, di

ulteriori U$ 12 milioni, che si è fatto promettere dagli accusati il 10% del

loro (teorico) profitto per fare da tramite con la società che concretamente

effettuava il miracoloso “investimento”, e che quindi, essendo “l’investimento”

di __________ (come si spiegherà più avanti) nient’altro che una colossale

truffa, è a sua volta nel mirino degli inquirenti, essendo tuttora pendente a

suo carico un procedimento penale avanti al Ministero pubblico ticinese

(richiamato ed acquisito agli atti su richiesta della difesa di AC 2).

Nondimeno, la Corte ha considerato che la posizione processuale di

TE 2 (quale che sia, ritenuta comunque la presunzione di innocenza) non dipende

in alcun modo da quella del AC 2, il cui ruolo è quindi per il TE 2 irrilevante.

TE 2 non aveva e non ha pertanto alcun interesse a mentire su AC 2, non avendo

egli nulla da guadagnare per sé dichiarando il falso e non avendo d’altronde

alcun motivo personale -i due non si conoscevano prima e non si sono rivisti

dopo questa vicenda- per volere incolpare il AC 2.

9. Ciò detto, TE 2, nel

verbale reso il 25 febbraio 2005 dinanzi al Magistrato inquirente (AI 246) ha

dichiarato:

"

Devo qui aprire una parentesi. A gennaio 1998 si presentò infatti

nel mio ufficio AC 1, accompagnato da tale AC 2. Doveva aver verosimilmente

avuto notizia degli investimenti che stavo facendo con il citato gruppo dei

clienti, perché mi chiese esplicitamente di cosa si trattava e se potevo

presentarlo a __________. Mi disse di avere a disposizione un importo di USD 1

milione. Io lo accompagnai da __________; era presente anche AC 2. Fatto sta

che fece anche lui un contratto. (…) ADR che non so quale fosse il ruolo

preciso di AC 2. AC 1 e AC 2 si presentavano come soci, o comunque sembravano

tali.”

(pag. 6).

Nel verbale del 12 maggio 2005, presenti i difensori degli

accusati (AI 261), TE 2, con maggiori dettagli, è tornato sull’episodio:

"

…verso la fine del 1997, ma verosimilmente più probabilmente agli

inizi del 1998, qualcuno del gruppo, di cui non ricordo il nome, mi presentò AC

2, il quale era venuto a conoscenza della possibilità di investimento tramite __________

/__________. AC 2 non si è presentato con qualifiche particolari. Egli mi ha

detto di conoscere una persona la quale disponeva di un capitale di 1 milione

di USD che desiderava investire in un progetto finanziario simile a quello che

stavamo seguendo. Mi sono poi incontrato con AC 1 e AC 2 qualche volta presso

gli uffici della __________ in via __________ a __________. Nel corso di questi

incontri AC 1 era il mio principale interlocutore, il quale mi disse di aver a

disposizione il capitale di cui ho parlato e mi chiese dettagli sul tipo di

investimento. Per quanto riguarda AC 2 devo dire che il suo ruolo era limitato

a quello di accompagnatore. Io mi ero immaginato che, secondo logica, se

l’investimento fosse andato a buon fine lui avrebbe percepito la sua

commissione quale intermediario, ma di questo non abbiamo parlato, anche perché

non era lo scopo dell’incontro. Durante l’incontro con i due, ho telefonato a __________

per fissare un appuntamento a __________. Ricordo che ci recammo a __________

verso fine gennaio/inizio febbraio 1998, insieme a AC 1 e AC 2. Salvo errore,

non abbiamo effettuato il viaggio insieme. Ci siamo incontrati con __________

presso gli uffici della __________, costui ci ha accompagnato nella visita

della __________. Anche AC 2 e AC 1 sono rimasti molto impressionati dalla

struttura. AC 1, che parla la lingua tedesca, ha discusso direttamente con __________

i termini del contratto di investimento. In quell’occasione si è discusso in

dettaglio delle clausole del contratto, redatto in lingua inglese. Anche AC 2

ha presenziato all’incontro e presumo abbia preso conoscenza dei termini del

contratto di investimento.

ADR nessuno in quell’occasione ha chiesto specificatamente quale

fosse il ruolo di AC 2. Io presumevo che, essendosi presentati insieme, secondo

logica, avessero fra di loro un accordo, ma in merito non posso dire nulla di

più preciso.”

(pag. 2).

Sentito in aula, a 5 anni e mezzo dal precedente verbale e a 13

anni dai fatti, TE 2 ha confermato le proprie dichiarazioni circa la sensazione

dell’esistenza di un rapporto paritario tra gli accusati e ha espressamente

rievocato di avere esposto ad entrambi le (mirabolanti) prospettive di guadagno

-10% mensile, poi ridottosi a “solo” il 5% mensile - realizzabili mediante

quegli investimenti.

10. Le dichiarazioni di TE 2

meritano di essere immediatamente valutate.

Già si è detto che egli, ancorché indagato per ipotesi di reato

simili (ma per importi ben maggiori) a quelle addebitate agli accusati, non

aveva alcun interesse a dichiarare il falso sui ruoli di AC 1 e AC 2, essendo

la questione per lui irrilevante e che non può dunque essergli negata

credibilità a priori, anche alla luce del fatto che egli (contrariamente ad TE

1) non si è sottratto al procedimento avviato nei suoi confronti ed ha compiuto

un gesto apprezzabile, non scontato, prestandosi con breve preavviso alla

deposizione chiestagli da questa Corte.

La Corte non ha disatteso che le versioni non sono del tutto

univoche al riguardo del ruolo di AC 2. In un caso egli è colui che per primo

ha preso contatto (AI 261) mentre che in un’altra versione gli imputati si

presentarono da lui assieme (AI 246) -questione che è comunque di dettaglio-;

in una versione AC 2 sembrava essere un socio di AC 1 (AI 246, verbale

dibattimentale), in un’altra un semplice accompagnatore, che riteneva comunque

legato al AC 1 da un loro accordo interno (AI 261). Non era però in definitiva

compito del TE 2 quello di sindacare sulla natura ultima del sodalizio tra gli

accusati, è comunque palese che egli non si è espresso chiaramente per

l’esistenza tra i due di un rapporto di subordinazione, ma ciò che è oggettivo

è che TE 2 ha attestato della partecipazione di AC 2 a tutte le fasi

dell’operazione finanziaria. In una versione (che corrisponde al ricordo di AC

1, cfr. verbale dibattimentale) sarebbe stato AC 2 a giungere per primo da lui,

ma a prescindere da ciò, è certo che AC 2 ha assistito in prima persona alle

spiegazioni fornite da TE 2 a __________ negli uffici di __________

sull’operazione finanziaria di __________, apprendendo così delle enormi

possibilità di profitto, così come risulta (ciò che AC 2 peraltro ammette) che

egli ha poi partecipato alla trasferta a __________ finalizzata alla conoscenza

del partner contrattuale che avrebbe concretamente effettuato l’investimento, e

che quindi era presente alla stipula contrattuale così come in seguito (o in

parte anche prima, nulla cambia) essi hanno raccolto assieme, in misura quasi

paritaria, il milione di U$ oggetto dell’investimento

In queste circostanze, prima ancora delle parole di TE 2 e AC 1, è

la semplice logica ad indicare una partecipazione societaria dei coimputati

all’operazione.

Stabilito come AC 2 abbia partecipato a tutte le fasi

dell’operazione di investimento a __________ con uno statuto apparentemente

paritario (non avrebbe del resto avuto alcun senso logico siffatto grado di

coinvolgimento per un solo procacciatore di clienti), statuto a cui nulla muta

il fatto che fosse AC 1, __________ e __________, e non AC 2, __________, a

prendere la parola negli incontri tecnici, e stabilito così che AC 2 conosceva

i dettagli dell’operazione e in specie l’elevatissimo rendimento prospettato,

appare assai difficile credere che dinanzi alla prospettiva di guadagno del

100% annuo (pari, come meglio si dirà, alla differenza tra il 10% mensile

prospettato dai truffatori e il 20% annuo promesso dagli accusati ai loro

clienti), AC 2 si sarebbe contentato di una provvigione una tantum di pochi

punti percentuali.

11. Sono inoltre stati sentiti a

verbali alcuni dei clienti (sia della prima che della seconda raccolta di

fondi) “procacciati” da AC 2, il cui racconto contraddice la tesi dell’accusato

di essere stato unicamente un intermediario, agente per conto terzi, ovvero per

il coimputato AC 1.

Dice PC 17 di AC 2 (AI 118, verbale 5 agosto 2004) che “era

sempre lui il mio referente e agiva sempre in prima persona” (pag. 3),

mentre che PC 1 (AI 195, verbale 19 agosto 2004) ricorda che “AC 2 si

occupava di investimenti finanziari operando con titoli americani” (pag.

1), “lui mi disse che era una persona affidabile, che io potevo stare

tranquillo perché lui abitava nel __________ ed era una persona affidabile e

solvibile, essendo anche coniugato con una nota dentista di __________”

(pag. 2), laddove fornire rassicurazioni al riguardo della propria persona

appare significativo di chi agisce in proprio nome e per proprio conto, mentre

che, secondo logica, chi afferma di agire per conto terzi fornirebbe semmai

siffatte rassicurazioni al riguardo della persona che egli sostiene di

rappresentare. __________ (AI 200, verbale 23 agosto 2004) dichiara per sua

parte che AC 2 sarebbe stato “un caro amico” (pag. 2) e soprattutto che

“AC 2 non mi ha mai parlato di AC 1. Sono sicuro che AC 2 non mi ha mai

detto che dietro l’investimento ci fosse la persona di AC 1” (pag. 2), per

il che, nuovamente, sui deve ritenere che AC 2 abbia agito in proprio nome,

senza pretendere di essere stato il rappresentante o il procacciatore d’affari

di un terzo. Secondo PC 14 (AI 280, verbale 10 novembre 2005) “AC 2 mi ha

proposto di effettuare un investimento per il suo tramite. Lui si occupava di

raccogliere almeno 1'000'000.-, non ricordo se di franchi o dollari, che

avrebbe permesso di investire il capitale in termini molto redditizi rispetto

ai tassi corrisposti dal mercato in quel momento” (pag. 2). Nulla nella

deposizione evoca la consapevolezza del cliente circa un supposto ruolo del AC

Considerandi

2.

di semplice procacciatore d’affari per conto di terzi, il nominativo del

coimputato emerge solo in una fase successiva del rapporto, allorché esso è

divenuto problematico per la mancata restituzione degli investimenti alla loro

scadenza.

12.

E ancora, anche volendo fare

astrazione da questa soggettiva, pur se chiarissima percezione di questi

clienti, è un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile quello secondo cui AC

2.

in entrambe le operazioni di cui alle due raccolte di fondi ha avuto un

coinvolgimento nelle attività incriminate di portata incompatibile con

l’asserito ruolo di semplice procacciatore di clienti per conto di terzi.

Già si è detto di come egli abbia partecipato alle varie fasi

della prima operazione di investimento a __________, a ciò si aggiunge - per le

successive operazioni di cui all’atto di accusa- il rilievo di come egli si sia

fatto conferire procura con diritto di firma individuale sul conto bancario

della __________, il soggetto giuridico con cui i malcapitati clienti degli

accusati stipulavano formalmente un contratto per incaricarlo dell’esecuzione

degli investimenti, e questo, secondo le parole dello stesso AC 2, “a tutela

dei miei clienti” (AI 32, verbale 21 luglio 2004, pag. 5), laddove, per

definizione, un procacciatore di clienti non definisce “propri” i clienti

medesimi, e non si fa certo conferire procure bancarie con firma individuale da

terzi soggetti giuridici per sorvegliare l’andamento dei loro investimenti.

Inoltre, anche il documento contrattuale che AC 2 sottoponeva ai propri clienti

della seconda raccolta di fondi indicava alle volte che parte del contratto era

(sottolineatura della Corte) “__________(in seguito Società) rappresentata

dal signor AC 2” (cfr. p. es. AI 118, all. C; AI 37, all. N, Q, R, X,

Z, AA, DD),fornendo così di sé l’immagine di un rappresentante della società

investitrice, e non certo di un semplice intermediario. Quanto ai documenti

contrattuali della prima raccolta di fondi, denominati semplicemente

“Agreement”, vi si legge che il cliente “conferisce incarico al sig. AC 2

(di seguito chiamato “Consulente”) di fornire e coordinare un programma (…)

per l’impiego in un investimento a rendimento sopra la media e bancariamente

garantito” (cfr. p. es AI 37, all. O, BB), laddove è manifesto che agli

occhi del cliente AC 2 ha inteso presentarsi come consulente, responsabile

dell’investimento.

Sempre AC 2 ha inoltre spiegato come “mi recavo dai clienti per

consegnare loro i profitti, chiedevo loro se erano intenzionati a rinnovare

l’investimento” (AI 52, verbale 26 luglio 2004, pag. 6), ciò che,

nuovamente, esula con ogni evidenza dai compiti del procacciatore d’affari e

rientra invece nella sfera d’interesse del dominus dell’operazione.

Il ruolo di AC 2 di dominus delle operazioni, con dignità almeno

pari a quella del AC 1, risulta poi persino manifesto e clamoroso nella seconda

parte delle operazioni finanziarie incriminate, così che la negazione a questo

punto dell’evidenza da parte dell’accusato trascende nel puerile.

Risulta infatti accertato, per sua stessa ammissione, che AC 2 era

il proprietario della __________ (in seguito: __________) (AI 52, verbale 26

luglio 2004 di AC 2, pag. 2: “la società __________, __________, è di mia

proprietà. Me la procurò il signor TE 2, il quale mi fece arrivare lo statuto

ed il __________ a mio nome. (…) questa società è stata operativa.”),

sui conti della quale è confluito parte del denaro della seconda raccolta di

fondi presso i clienti, in specie l’importo di U$ 1 milione in data 30 giugno

2000.

(AI 52, verbale citato, pag. 7) e risulta quindi, sempre per ammissione

del prevenuto, come AC 2 si sia recato a due riprese __________, dapprima ad

aprire un ulteriore conto bancario in nome e per conto della __________, ed in

seguito a chiuderlo (AI 52, verbale citato, pag. 7). Se ciò non bastasse,

risulta ancora, per sua bocca, che AC 2 si è poi recato anche a __________ per

discutere con altri imbroglioni di un ulteriore mirabolante “investimento” da

effettuare con i denari degli sventurati clienti, questa volta all’iperbolico

tasso del 15% mensile (sui tassi di fantasia non si lesina) gettando così al

vento altri 250'000 U$ dei clienti (AI 52, verbale citato, pag. 7 e 8):

"

Una signora __________, che vive nella zona di __________,

propose un investimento di $ 250'000.- tramite il signor __________, titolare

della società __________. (…) In sostanza veniva concello alla società __________

un prestito di $ 250'000.- con un interesse del 15% mensile a decorrere dal

terzo mese. Sono andato a __________ con un testimone nella persona di __________,

residente a __________. A __________ ho sottoscritto il contratto a nome della __________,

malgrado non fossero previste garanzie. Rientrato sottoposi il contratto a AC 1

il quale, avallò a posteriori il contratto”.

Non sorprende il fatto che nulla, né capitale, né interessi, venne

restituito (sarebbe semmai stato strano il contrario), sicché l’asserito

procacciatore di clienti AC 2, dopo l’investimento risulta avere curato anche

il successivo contenzioso, incaricando due legali dell’infruttuoso tentativo di

recuperare della somma, come da lui ammesso nel seguito del predetto verbale AI

52.

(pag. 8).

E ancora, il semplice procacciatore di clienti AC 2 risulta avere

effettuato in prima persona ulteriori investimenti, sia in borsa (del che

addebita la responsabilità al AC 1, che nega), che in un “progetto

industriale” in __________ (in realtà in un’azienda che riempie bombole di

gas propano, AI 69, pag. 4) (verbale citato, pag. 8):

"

AC 1 mi fece acquistare azioni sui titoli del Nasdaq per circa $

300'000.-. All’inizio l’investimento andava bene. Dopo il crollo del 2001, le

azioni si svalutarono a tal punto che il valore residuo si assestò sui circa $

10'000.-. Io ho chiuso la relazione nel 2002, a quel momento il valore si era praticamente azzerato.

Per l’importo di circa $ 40'000.- ho investito in un progetto

industriale in __________, tramite un signor __________ domiciliato a __________,

investimento andato male perché non ho più recuperato nulla.”

AC 2 è tornato sul tema della pretesa responsabilità di PC 3 per

le perdite in borsa nel successivo verbale del 29 luglio 2004 (AI 69, pag. 3):

"

Ribadisco che ho acquistato i titoli azionari su istruzioni di AC

1.

Non vi era alcun contratto scritto, ho seguito le istruzioni verbali di AC 1,

di cui mi sono fidato. AC 1 mi aveva detto di investire e che mi avrebbe rifuso

la quota di investimento. (…) AC 1 non è mai venuto in banca con me. Lui mi

indicava i titoli da acquistare e mi incaricava di verificare con un consulente

l’affidabilità dei titoli scelti. ADR presso la __________ di __________ sono

stato seguito dal consulente __________. Non ho parlato con questo consulente

del fatto che stessi effettuando un acquisto per conto di un terzo. ADR ho

tenuto confidenziale questa informazione, in quanto non ritenevo necessario informarlo.

(…) ADR non ho consegnato a AC 1 alcuna copia dell’acquisto delle azioni. Ogni

tanto AC 1 mi chiedeva degli estratti patrimoniali relativi al trasferimento di

$ un milione”.

L’apparenza è pertanto quella di un AC 2 che agisce formalmente in

nome di una sua società (la __________), senza comunicare a nessuno l’esistenza

del preteso rapporto di rappresentanza e senza, per sua ammissione, documentare

all’asserito mandante le modalità di esecuzione del mandato.

In simili circostanze, o il dire di AC 2 è una bugia (per inciso, AC

1.

sul tema ha dichiarato, AI 57, pag. 7: “…qualche mese dopo AC 2 mi disse

di aver fatto degli investimenti in borsa su azioni di mercato, non ricordo il

tipo di mercato. Ho chiesto a AC 2 più volte degli estratti sugli investimenti

sul mercato azionario, ma lui non mi ha mai mostrato nulla” e al

dibattimento ha pertinentemente soggiunto che se del caso avrebbe potuto

operare direttamente lui in borsa, senza chiedere al AC 2 di farlo per lui),

oppure è una verità non dimostrabile, contraddetta dalle apparenze e minata

dalla scarsa credibilità di chi la afferma, il che a questo punto è però

processualmente la stessa cosa.

Infine, ma non è cosa da poco, risulta che AC 2 alla fine dell’avventura

ha prelevato i soldi rimasti sul conto della __________ e ne ha disposto a

piacimento (ad esclusione cioè anche di AC 1, sull’utilizzo cfr. AI 68, verbale

29.

luglio 2004 di AC 2, pag. 2 e 3), ed è pleonastico affermare che siffatto

comportamento eccede le competenze normalmente spettanti al procacciatore di

clienti.

AC 2 con tali soldi ha anche proceduto ad un nuovo “investimento”,

ovvero l’incauta dazione di circa fr. 100'000.- a tale __________ contro

consegna di assegni rimasti impagati (AI 68, verbale 29 luglio 2004, pag. 2),

laddove la misura della diligenza del AC 2 nella cura degli affari finanziari

da lui prescelti si ha dall’attenzione prestata al tentativo di recuperare il

denaro, come lui stesso ha insistito per puntualizzare (AI 68, verbale citato,

pag. 3): “Tengo a precisare di avere incaricato RC 3, di cui non ricordo il

nome, ma chiederò al mio amico __________ di nome __________ il suo cognome e

farò sapere al più presto, di occuparsi della questione degli assegni impagati

consegnatimi da __________. Non se ne fece nulla perché risultò nullatenente,

le proprietà essendo intestate a sua moglie e al suocero.”

13.

Da ultimo, anche

considerazioni di ordine economico consentono di escludere che il ruolo di AC 2

sia stato solamente quello di un procacciatore di clienti pagato a provvigione.

La prima riflessione, concernente la prima raccolta di fondi, è

semplicemente quella secondo cui a quel momento per partecipare

all’investimento di __________ occorrevano U$ 1 milione ed in effetti l’importo

raccolto è stato di U$ 1 milione (U$ 999'983.- secondo la tabella allegato 7 ad

AI 290, rapporto __________), di modo che non vi era alcuna disponibilità di

denaro per pagare le provvigioni spettanti al (preteso) procacciatore al

momento della scadenza di siffatta pretesa, cioè al momento del conferimento

del denaro da parte del cliente. Difficile pensare che un procacciatore accetti

di differire nel tempo il pagamento della propria pretesa, e ancora di più (non

essendoci altro denaro e avendo AC 2 quanto meno saputo che AC 1 non disponeva

di alcuna struttura societaria, e perciò di risorse per anticipargli le

provvigioni) che egli accetti di essere pagato al momento (e quindi a

dipendenza) dell’arrivo dei profitti dell’operazione, il che è atipico per l’intermediario,

che per definizione non intende farsi carico del rischio commerciale

dell’affare mediato.

Quanto all’entità delle asserite provvigioni, AC 2, parlando della

prima raccolta di fondi, ha sostenuto che AC 1 gli avrebbe corrisposto “una

percentuale del 2-5% rispetto al capitale portato dai clienti” (AI 52,

verbale 26 luglio 2004, pag. 4), soggiungendo che “AC 1 mi versò in almeno

due occasioni un importo complessivo variante tra i $ 20'000.- ed i $ 30'000.-

che mi venne bonificato sul mio conto personale presso __________, __________”

(ibidem), ciò che egli ha ripetuto in occasione del verbale del 3 agosto 2004

(AI 98, pag. 4: “in relazione all’investimento effettuato dai miei clienti

presso la __________ / __________ ho percepito a titolo di provvigione circa $

20.

– 30'000.-“) ed anche il 17 agosto 2004 (AI 191, pag. 3: “AC 1 mi ha

versato commissioni per circa 30'000 USD sulla mia relazione __________”).

Il ricordo di AC 2 era tuttavia inesatto, risultando che sulla relazione __________

di AC 2 sono stati accreditati da AC 1 con la causale “CD 1213” (sicuramente legata, come si vedrà, all’operazione di __________), complessivi circa U$

56'000.- in 3 tranches (24 marzo 1998, 11 maggio 1998, 28 luglio 1998), per un

controvalore di fr. 83'827.- (AI 290, punto 4.2.7, pag. 20).

Considerato che AC 2 risulta avere reperito presso suoi clienti

complessivi fr. 735'900.- del milione di dollari (pari a fr. 1'466'280.- )

raccolto per l’affare di __________ (cfr. la tabella all. 9.1 ad AI 290), si ha

che egli, percependo provvigioni per fr. 83'827.-, si è visto riconoscere una

percentuale dell’11.39% su quanto raccolto.

Si tratta di una percentuale astronomica, incompatibile con la

remunerazione spettante ad un procacciatore d’affari (ma anche con qualsiasi lecita

gestione di affari altrui, specie se si pone mente al fatto che i contratti

sottoposti al cliente non prevedevano alcuna remunerazione per il mandatario),

essendo veramente inconcepibile che si possa promettere al cliente un reddito

nell’ordine del 20% su di un’operazione della durata di un anno pur scremando

per sé l’11% e nella consapevolezza che altri soggetti (quanto meno

l’intermediario TE 2 e coloro che effettuavano l’operazione a __________; cfr.

verbale dibattimentale d’interrogatorio degli accusati, pag. 2) dovevano a loro

volta conseguire un utile dall’operazione.

14.

Sulla scorta di tutte queste

considerazioni, la Corte ha accreditato la credibile chiamata in correità di AC

1, ritenendo AC 2, che ha chiaramente mentito e che è privo di credibilità, un

suo socio nelle operazioni di cui all’atto di accusa, e quindi un correo nelle

ipotesi di reato, pur ammettendo all’interno del sodalizio un ruolo maggiore a

carico di AC 1.

15.

Per quella che è stata

definita l’operazione di investimento di __________, il Procuratore pubblico

(punto 1 AA) ha imputato agli accusati l’addebito di amministrazione infedele,

aggravata siccome commessa per procacciarsi indebito profitto.

16.

La concreta natura (nelle

intenzioni, beninteso, in realtà l’operazione non esisteva) di detta operazione

finanziaria ad elevatissimo rendimento non è mai stata chiarita, per il che la

Corte ne ha dedotto che essa deve essere stata descritta dagli ideatori della

truffa in modo fumoso e complicato.

AC 1, seppure economista, dell’operazione ha capito poco o nulla,

ciò di cui ha quanto meno dato atto (AI 97, verbale 3 agosto 2004):

"

Devo dire che io non conoscevo bene i meccanismi dell’operazione.

Non sono pertanto in grado di spiegare come è possibile procedere ad

investimenti con fondi che sarebbero bloccati su un conto oppure come è

possibile che una banca rilasci una linea di credito senza disporre di una

garanzia. Mi rendo conto che non disponevo di informazioni importanti circa le

modalità di investimento dei capitali da me raccolti presso miei clienti.”

(pag. 2);

"

… non ho alcuna idea su cosa dovesse succedere dopo che i fondi

investiti dai clienti erano stati versati sulla relazione della __________

presso il __________. In particolare non mi è mai stato detto se l’investimento

avveniva in __________ o all’estero. Quello che è certo è che, per quanto mi

era stato assicurato, il denaro restava su un conto della __________. Devo dire

che io non ho mai chiesto a TE 2 dei dettagli sugli investimenti. Ciò che mi

interessava era il pagamento degli interessi pattuiti…”

(pag. 4).

Verbale di interrogatorio al dibattimento:

"

A domanda del Presidente AC 1 dichiara di non avere capito ancora

oggi come avrebbe dovuto funzionare l’investimento con l’asserito rendimento

del 10% al mese.”

(pag. 2).

Secondo AC 2, si sarebbe invece trattato (AI 52, verbale 26 luglio

2004):

"

di investimenti in titoli obbligazionari tramite una società __________

rappresentata da un signor TE 2 con uffici a __________.”

(pag. 2);

"

Ai clienti dicevo che l’investimento sarebbe avvenuto in

obbligazioni e che quindi si trattava di un investimento sicuro.”

(pag. 4);

"

Ribadisco di essermi fidato e di aver a mia volta assicurato i

clienti sulla validità della garanzia, malgrado non avessi assunto nessuna

informazione in merito e malgrado non sapessi qual era la società che avrebbe

poi effettuato gli investimenti.”

(pag. 5);

AC 2 ha fornito analoga spiegazione nel verbale 3 agosto 2004 (AI

98):

"

…mi venne detto che la società finanziaria che effettuava

l’investimento aveva i contatti con le banche, in base ai quali vi era la

possibilità di acquistare dei pacchetti di obbligazioni a prezzi interessanti.”

(pag. 3).

E in quello del 5 agosto 2004 (AI 119):

"

Ribadisco che si trattava di investimenti da effettuare nel settore

obbligazionario. TE 2 mi confermò più volte che si trattava di un investimento

sicuro e che, tramite banche, acquistavano grossi volumi di obbligazioni senza

specificare il tipo.

La verbalizzante mi chiede se io conosco la resa media di

un’obbligazione, sia svizzera che europea, e mi chiede come fosse possibile

garantire ai clienti un profitto variante tra il 10 ed il 20%.

TE 2, e AC 1, il quale riferiva le informazioni che gli venivano

date dal primo, mi dissero che queste operazioni su obbligazioni garantivano

una resa tale sufficiente a corrispondere ai clienti i profitti pattuiti nei

contratti. Ribadisco che loro parlavano di obbligazioni, non so se intendessero

fondi obbligazionari.”

(pag. 1);

"

Ribadisco di non essere stato informato in merito agli

investimenti che venivano effettuati dalla finanziaria e che non mi competevano.”

(pag. 2);

TE 2, che ha introdotto gli accusati alle persone che

materialmente effettuavano l’investimento, ha narrato le gesta di tutta una

serie di luminari germanici della finanza, soloni nel campo degli “investimenti

particolari”, cioè a rendimento superiore a quello bancario.

Apprendiamo così che gli antecedenti dell’operazione di __________

erano tutt’altro che tranquillizzanti (AI 246, verbale 25 febbraio 2005):

"

Entrai in particolare in contatto con tale __________. (…) Quest’ultimo

propose un investimento presso il __________ di __________ ed un altro presso

una __________ di __________. (…) Concretamente il denaro è stato accreditato

su relazioni personali dei clienti investitori, sulle quali operava tale __________

di __________. (…) …__________ si accorse subito che qualche cosa non andava,

malgrado che venissero versati dei piccoli interessi; per questo motivo __________

decise di ritirare il suo denaro (…) Una mattina __________ mi telefonò

dicendomi che vi erano dei problemi perché la banca tedesca era sotto inchiesta

(…) …più o meno contemporaneamente era scoppiato il caso __________. Al

riguardo mi risulta che la banca avesse licenziato il direttore che lavorava

con questo __________. (…) .. l’importo investito dai miei amici, dedotte le

perdite di USD 300 mila, venne ritirato e fu mandato presso la __________ (…) i

4.

milioni dei clienti di TE 1 vennero trasferiti a __________ dietro

suggerimento del __________. (…) __________ per non farsi denunciare ci diede

un riconoscimento di debito (…) …contestualmente ruppi i rapporti con il __________,

in quanto quest’ultimo aveva in un primo tempo disposto di parte degli averi a __________

a titolo di anticipo sui suoi onorari (…) Nel frattempo avevo conosciuto un

tale __________, cittadino __________; era lui che ci aveva aiutato quando vi

era stato il problema a __________ dove ci era stato presentato da __________.

Tramite __________ ho conosciuto tale __________, il quale era direttore della __________,

società facente parte del gruppo __________. __________ mi presentò il suo

superiore __________. Quest’ultimo mi impressionò notevolmente, sia per il suo

curriculum che per le conoscenze che dimostrava. Devo dire che anche la sede

della __________ a __________ mi impressionò, per il numero dei dipendenti e

per i valori che apparentemente deteneva nei sotterranei per conto di svariate

banche. __________ ci parlò – eravamo presenti io e __________ – della

possibilità di fare investimenti a __________ con un capitale minimo di USD 10

milioni.”

(pag. 2 e 3).

All’impressionante curriculum di __________ deve senz’altro essere

aggiunta la condanna a 6 anni e 3 mesi di prigione inflittagli il 14 novembre

2001.

dal __________ per truffa (22 casi), appropriazione indebita, falsità in

documenti e cartevalori e corruzione (AI 227).

Nel successivo verbale 12 maggio 2005 (AI 261) TE 2

sull’operazione ha spiegato che:

"

__________, come detto esperto in strumenti finanziari, mi disse

che la società __________ (nel seguito __________) avrebbe investito i capitali

raccolti nell’acquisto e vendita di strumenti finanziari __________ sulla

piazza di __________ e su banche __________. Lui si è limitato a dirci che

acquistava delle obbligazioni __________ con un certo sconto che permetteva

nella rivendita a breve di conseguire margini di profitto interessanti. In

particolare i margini di profitto derivavano dal fatto che l’operazione veniva

ripetuta 3 o 4 volte alla settimana.”

(pag. 2).

Al dibattimento TE 2 ha invece dichiarato che:

"

L’operazione doveva consistere nell’acquisto e vendita di

garanzie bancarie. Questo acquisto e vendita di garanzie avveniva con un

piccolo margine di guadagno, ma questa operazione veniva eseguita più volte

alla settimana. Si trattava in ogni transazione di garanzie diverse”.

Secondo la Corte, comunque, non esisteva alcun tipo di

investimento, e il tutto era solamente una colossale catena di S. Antonio, in

cui con parte dei soldi dei nuovi investitori venivano pagati interessi a

quelli precedenti, mantenendo il raggiro in essere il più a lungo possibile per

poi rendersi irreperibili alla scadenza prevista degli “investimenti”, che

ovviamente non potevano essere rimborsati.

17.

Così stabilito che gli

accusati non erano affatto in chiaro sull’oggetto dell’investimento, il suo

svolgimento, come inizialmente prospettato, appariva invece chiarissimo e aveva

un’apparenza tranquillizzante, dato che l’esistenza di garanzie bancarie a sua

tutela fornite dalla __________ di __________ per conto degli operatori di __________

sembrava azzerare la possibilità di rischio per gli investitori. Secondo TE 2,

quindi, (AI 246, verbale 27 febbraio 2005, pag. 3):

"

L’investimento, così come previsto in origine, prevedeva che una

volta ricevuta la garanzia bancaria rilasciata i capitali sarebbero andati

presso la __________ di __________ per procedere all’investimento. In sostanza

si trattava di un investimento a capitale garantito”.

Questo è quello che devono avere capito anche gli accusati, o

quanto meno questo è ciò che gli accusati hanno prospettato ai loro clienti.

18.

Sebbene la documentazione

contrattuale nei rapporti tra gli accusati e i loro clienti / investitori sia

lacunosa, nel senso che per questa prima operazione finanziaria non esistono

veri e propri contratti scritti di mandato del tipo di quelli normalmente usati

in ambito fiduciario, è stato accertato che a tutti i clienti / investitori è

stato chiesto, nel gennaio del 1998, di depositare temporaneamente il denaro dell’investimento

su di un conto appositamente aperto a loro nome presso la __________ di __________.

In seguito, al raggiungimento dell’obiettivo di raccogliere la somma necessaria

a partecipare all’investimento di U$ 1 milione, ai clienti è stato chiesto di autorizzare

il trasferimento del denaro su di un conto del __________ di __________ (in

realtà i soldi sono andati al __________ di __________: AI 290, pag. 4)

intestato alla società __________, ciò che è avvenuto il 13 febbraio 1998 (AI

290.

Rapporto __________, all. 6).

In assenza di migliore documentazione contrattuale, significativo

per la definizione del contenuto degli accordi intercorsi tra gli accusati e i

clienti / investitori è il testo della “Lettera d’autorizzazione” che gli

accusati hanno fatto firmare ai clienti per consentire il trasferimento dei

loro soldi dalla __________ al __________.

Vi si legge, in particolare, che (per PL 6: AI 92, all. A; per gli

altri clienti: cubo 4, plico n. 61):

"

Autorizzo sin d’ora la __________ a trasferire detto importo

unicamente dopo che sul conto sia pervenuta da primaria __________ una __________

o __________ della stessa verificata e convalidata della durata di 1 anno,

inclusiva degli interessi annui del [saggio

degli interessi come pattuito con il singolo cliente] %...”.

Si vede così che ai clienti / investitori veniva prospettata la

totale sicurezza dell’investimento, siccome garantito da una garanzia bancaria

rilasciata da un primario istituto, concetto, quello del “capitale garantito”,

che ha fatto sicura presa sui clienti e che essi, sebbene imprecisi su altre

circostanze, bene hanno evidenziato in sede di interrogatorio (cfr. p. es. AI

92, pag. 3: “…mi aveva assicurato che il capitale era garantito, nel senso

che i fondi non si sarebbero spostati dalla banca”; AI 106, pag. 2: .”…AC 2

mi propose di investire del denaro con capitale garantito..”; AI 200, pag.

2: “…soprattutto si trattava di investimenti garantiti…AC 2 non mi ha

parlato di rischi..”; AI 206, pag. 1: “AC 1 ha messo l’accento sul fatto

che il capitale era garantito…”).

19.

Ciò corrispondeva del resto a

quanto promesso agli accusati medesimi. Ancora al dibattimento, AC 1 ha

spiegato che il denaro di cui all’investimento avrebbe nelle intenzioni (e

secondo gli accordi) dovuto permanere su di un conto bancario, e per ciò

nemmeno sarebbe stato materialmente utilizzato per l’investimento, svolgendo in

pratica solo funzione di evidenza fondi per la società che procedeva alla

moltiplicazione dei denari.

Invero, già sarebbe sembrato assai strano se nel contesto di un

investimento al reddito del 10% mensile il promotore avesse fornito garanzia

bancaria per il capitale investito, ma appare addirittura miracolosa la

prospettiva di moltiplicare i denari senza nemmeno utilizzare i soldi

dell’investimento.

Di fronte ad una simile assurdità, il Presidente in aula ha

contestato agli accusati che a quel punto si sarebbe anche potuto chiedere ai

geni della finanza di __________ di trasferire direttamente gli utili

dell’operazione senza nemmeno mettere a disposizione il capitale investito,

dato che lo stesso non veniva toccato. AC 1 ha dovuto dare atto della teorica

correttezza del ragionamento.

20.

Contestualmente al

trasferimento del denaro al conto del __________ della società __________, AC 1,

in rappresentanza della __________ (società offshore gentilmente messagli a

disposizione per l’operazione da TE 1), quale momento culminante della predetta

trasferta a __________ ha sottoscritto con la __________ di __________,

rappresentata alla firma da __________ e __________, un documento in lingua

inglese denominato “__________”, il cui testo (AI 133, all. A) è tutto sommato

innocuo e generico, limitandosi a stabilire il principio della collaborazione

delle due società “for the purpose of participating in International trading

programs involving top world bank instruments”. Ben più significativo era

il documento denominato “__________” firmato unitamente all’altro e costituente

parte integrante degli accordi, con il quale __________ prometteva al partner

12.

pagamenti mensili, ognuno pari al 10% del capitale investito, durante il

periodo di un anno, gravando questo impegno di un diritto dell’investitore al

recesso dal contratto, con restituzione del denaro investito, nel caso di

ritardo di più di 20 giorni bancari nel pagamento di una quota di profitti. Per

effettuare l’investimento, il capitale di U$ 1 milione doveva essere trasferito

sul conto bancario della __________ presso il __________ di __________ mentre

che la “garanzia” per l’importo investito era costituita da un certificato di

deposito emesso dalla “__________”.

AC 1 ha così descritto le circostanze della stipula del contratto

(AI 97, verbale 3 agosto 2004, pag. 2):

"

Qualche giorno dopo il bonifico a favore della __________ mi sono

recato con TE 2, AC 2 e TE 1 presso la __________ a __________. Scopo della

visita era quello di conoscere la società, firmare il contratto con la __________

in merito all’investimento e ricevere il certificato di deposito per il

capitale di $ 1 milione investito. A __________ abbiamo dapprima incontrato __________,

il quale ci ha fatto visitare gli uffici della __________ siti in uno stabile

di due o tre piani e comprendenti pure una centrale di sicurezza ed un piano

interrato con delle casseforti. Oltre a __________ vi era __________, che ci è

stato presentato come socio della __________. Nel corso del pomeriggio ci siamo

poi recati presso la __________, dove __________ portandoci il certificato di

deposito. Qui abbiamo anche firmato il contratto tra la __________ e la __________

(di seguito __________), società che mi è stata messa a disposizione per

l’occasione da TE 1 e questo perché non era possibile, secondo __________ e TE

2, ottenere il rilascio di un certificato di deposito per ogni singolo

investitore o anche collettivamente per tutti e diciannove i miei clienti

investitori”.

Sul ruolo di AC 2 in quell’occasione (AI 133, verbale 6 agosto

2004, pag. 3):

"

Egli conosceva i termini dell’operazione, era venuto con me a __________

a vedere gli uffici __________. In quell’occasione ha assistito alla firma del

contratto allegato al presente verbale quale doc. A. Ricordo che l’abbiamo

letto assieme. Lui ha approvato il contratto dopodiché ha approvato il testo,

ed io ho siglato il contratto in rappresentanza della __________. Ciò è avvenuto

negli uffici della __________. Erano presenti, oltre a noi due, TE 1, TE 2, __________,

__________ e __________. In quell’occasione ci è pure stato consegnato, credo

da TE 2, il certificato originale nr. 1213”.

21.

Da qualche parte ci doveva

essere l’inghippo, e così è puntualmente stato.

Una prima difformità tra quanto raccontato da AC 1 al dibattimento

risiede nel fatto che il contratto prevede per la società che si occupa

dell’investimento la possibilità di mettere mano al denaro investito, ciò che

pare comunque logico, mentre che assurda è la pretesa di AC 1 di potere

ammettere il contrario.

La seconda differenza tra quanto inizialmente prospettato agli

accusati (e soprattutto tra quanto da loro promesso per iscritto ai clienti /

investitori) è invece fondamentale ed è stata bene raccontata da TE 2 parlando

dell’investimento da U$ 10 milioni da lui intermediato per altri investitori ma

identico nelle modalità a quello degli accusati (AI 246, verbale 25 febbraio

2005, pag. 3):

"

…ne parlai in banca…per studiare l’emissione di un documento

attestante la disponibilità di un importo di almeno U$ 10 milioni…questo

importo…sarebbe stato raggruppato su una relazione intestata ad una costituenda

società offshore…solo al momento in cui la banca avesse ricevuto il preavviso

concernente una garanzia bancaria rilasciata dalla __________ di __________”.

Ovviamente i truffatori di stanza a __________ non avevano alcuna

intenzione di fornire garanzia per il denaro che intendevano incamerare, e

quindi (verbale citato, pag. 3):

"

…__________ propose dunque di fare la medesima operazione ma

utilizzando dei certificati di deposito emessi dalla __________.

L’investimento, così come previsto in origine, precedeva che una volta ricevuta

la garanzia bancaria i capitali sarebbero andati presso la __________ di __________

per procedere all’investimento. In sostanza si trattava di un investimento a

capitale garantito. Quando è caduta la variante __________, in pratica alla

banca sono subentrate la __________ e la __________: la prima emetteva dei

certificati di deposito che dovevano garantire l’investimento e in tal senso

facevano le veci della garanzia bancaria, la seconda doveva effettuare gli

investimenti con i capitali che le sarebbero stati messi a disposizione. Ovviamente

spettava ai clienti accettare questa nuova situazione e meglio i certificati di

deposito come garanzia. La banca __________ non volle avere a che fare con

questa operazione”.

All’atto pratico, quindi, gli accusati invece di pretendere - come

inizialmente prospettato loro e soprattutto come pattuito con i loro clienti -

una garanzia bancaria a tutela dell’importo investito, si sono contentati di

accettare in surrogato un documento emesso dalla __________, il certificato di

deposito n. 1213 del 4 febbraio 1998 (AI 290, allegato 4) che, ancorché recante

l’emblema di un __________ (forse mutuato dalla locale __________ o dalle

medagliette per __________ in uso nel __________), altro non è che una semplice

ricevuta dei soldi recante la promessa di restituzione dell’importo a distanza

di un anno, l’impegno di un soggetto sconosciuto (o appena conosciuto), della

cui solvibilità nulla era dato di sapere se non che essa non poteva nemmeno

lontanamente essere paragonata a quella della primaria banca di cui si era sino

a quel punto discusso.

22.

Il seguito dell’operazione è

stato ricostruito contabilmente (AI 290) e a posteriori - specie se si pone

mente al fatto che si è consegnato più di un milione di dollari a dei

truffatori – si può dire le cose non sono poi andate così male.

Infatti, ancorché senza rispettare le scadenze mensili di cui

all’addendum A del predetto contratto __________ / __________, da __________

sono comunque rientrati dei soldi a titolo di utile sulle mirabolanti, quanto

misteriose operazioni di investimento. La Corte, lo si ripete, è dell’opinione

che in realtà non esisteva alcun investimento e che da __________ è stata

inviata parte degli stessi soldi dei truffati luganesi (o di altre vittime,

poco importa) e questo al duplice scopo da un lato di non destare sospetti

durante il periodo contrattualmente previsto di durata dell’investimento (un

anno), e dall’altro di allettare le vittime dimostrando così il buon

funzionamento dell’operazione e invogliandole ad “investire” altro denaro, cosa

che gli accusati hanno in effetti fatto, visto che, come vedremo, a maggio del

1998.

hanno iniziato una seconda raccolta di denaro con l’iniziale intento di

investire a __________ anche questi soldi, cambiando poi idea, non senza avere

però inviato a __________ ulteriori U$ 222'424.- in data 8 maggio 1998 (AI 290,

pag. 7), in ordine ai quali non vi è però imputazione di amministrazione

infedele aggravata.

La Corte, sulla scorta delle indicazioni dell’__________, ha

pertanto ritenuto che gli accusati hanno inviato a __________ complessivi U$

1'222'407.- (AI 290, pag. 7) e che da __________ tra maggio 1998 sono

effettivamente rientrati complessivi U$ 984'812.- (AI 290, pag. 8), per il che

la perdita dell’operazione __________ è stata di complessivi U$ 237'595.- (calcolo

della Corte), pari a circa il 20%, essendo rientrato l’80.56% del capitale

investito (calcolo della Corte).

La Corte ai fini del computo dell’entità dell’amministrazione

infedele ha tuttavia dovuto stralciare la posizione di PL 6, siccome all’epoca

convivente del AC 2, non figurando in atti la necessaria querela del

danneggiato (art. 158 cifra 3 CP).

Per questo motivo, ai fini del computo sono stati ritenuti 18

clienti / investitori danneggiati in luogo di 19. L’importo raccolto (in

franchi) è stato ridotto dai fr. 1'466'280.- di cui all’atto di accusa dei fr.

101’620.- investiti da PL 6, attestandosi a fr. 1'364'660.-. Essendo rientrato

l’80.56% del capitale conferito, la Corte ha ritenuto di computare come denaro

rientrato fr. 1'099'370.- (pari all’80.56% di fr. 1'364'660.-), per il che il

danno per i 18 clienti investitori è stato in definitiva di fr. 265'290.-.

La Corte, va subito precisato, ha rettificato (per tutti i reati,

non solo per l’amministrazione infedele di cui al punto 1) gli importi di cui

all’atto di accusa. Il Procuratore pubblico ha infatti formulato le proprie

ipotesi accusatorie senza tenere conto, nel senso di dedurli dal danno patito

dai clienti / investitori, dei pagamenti fatti ai clienti a titolo di

“interessi”, ciò che secondo la Corte va invece fatto, dovendo il danno essere

computato semplicemente come la differenza tra i denari affidati agli accusati

e quelli che essi hanno restituito.

23.

A questo punto della

ricostruzione della vicenda può già essere discussa l’imputazione di

amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 cifra 1 CP, reato che la

Corte ha ritenuto a carico dei prevenuti.

Essi hanno infatti sicuramente disatteso la norma quando hanno

accettato di mettere a disposizione dei truffatori di __________ il denaro

raccolto presso i loro clienti nonostante l’assenza della garanzia bancaria di

primario istituto inizialmente concordata con queste persone, benché ai clienti

avessero promesso - ciò che è dimostrato dal testo della “lettera

d’autorizzazione” da loro redatta e fatta firmare dai clienti – che il denaro

non sarebbe stato trasferito a terzi in difetto di una simile garanzia. E’

infatti indubbio che tale comportamento abbia causato la predetta perdita

finanziaria di fr. 265'290.- e abbia inoltre creato il rischio di perdere

l’intero capitale conferito.

Gli accusati hanno poi commesso amministrazione infedele anche

laddove hanno promesso ai propri clienti dei tassi annui di interesse del 10% (__________),

16% (PC 6, PC 8, PC 9, __________, PC 14, __________, __________, PC 17, __________,

__________) o 20% (__________) (cfr. il testo delle lettere d’autorizzazione

in: cubo 4, doc. 61), sottacendo loro che l’investimento che si ripromettevano

di fare con il loro denaro avrebbe avuto un rendimento del 120% all’anno (in

realtà di più, considerato che il pagamento dei profitti sarebbe avvenuto su

base mensile nel corso dell’anno di durata dell’investimento).

Siffatto silenzio è due volte infedele: da un lato perché gli

accusati ottenevano per loro (ipoteticamente) un profitto sproporzionato

utilizzando il denaro dei clienti, d’altro lato (molto più realisticamente)

perché i clienti, avessero saputo, avrebbero potuto decidere di non effettuare

l’investimento, potendo ritenere rischioso o comunque sospetto un simile

iperbolico rendimento dei loro soldi. Pacifico, infine, che gli accusati hanno

agito in forma aggravata, ovvero per procurarsi un vantaggio patrimoniale.

24.

La seconda imputazione di cui

all’atto di accusa, quella di appropriazione indebita aggravata, è connessa

alla prima siccome agli accusati viene rimproverato di essersi appropriati

indebitamente di parte del denaro ritornato da __________, ovvero di averlo

trattenuto per sé invece di restituirlo ai clienti / investitori a cui sarebbe

spettato.

Il rimprovero è fondato: atteso che l’accordo contrattuale con i

clienti / investitori non prevedeva alcuna rimunerazione per gli accusati, ciò

che AC 1 ha confermato ancora al dibattimento (cfr. verbale di interrogatorio,

pag. 2; cfr. anche AI 97, verbale 3 agosto 2004, pag. 3). Ne discende che

tutto il denaro ritornato da __________ avrebbe dovuto essere riversato ai

clienti sino a concorrenza del capitale e dell’interesse contrattualmente

pattuito. Ciò non è tuttavia avvenuto, e questo senza lecita giustificazione,

per il che l’importo trattenuto è costitutivo dell’ascritto reato di

appropriazione indebita, qualificata siccome commessa in qualità di gestori di

patrimoni.

25.

Per la determinazione

dell’entità del reato si deve tornare sul già acquisito accertamento del fatto

che da __________ sono rientrati complessivi U$ 984'812.- su U$ 1'222'407.-,

pari all’80.56%.

Anche in questo caso occorre tenere presente che l’ipotesi di

reato riguarda solamente parte di quanto rientrato dell’originario importo di

U$ 1 milione e nuovamente deve essere stralciata la posizione di PL 6,

trattandosi anche in questo caso di reato perseguibile a querela di parte (art.

138.

cifra 1 cpv. 4 CP) che nella specie non è stata presentata.

Pertanto, convertendo in franchi svizzeri, si ha che l’originario

milione di dollari corrisponde a fr. 1'466'280.-, che scendono a fr.

1'364'660.- deducendo l’investimento di PL 6. L’80.56% di questo importo è

perciò di fr. 1'099’370.-, somma che gli accusati erano tenuti a restituire ai

clienti per evitare l’accusa di appropriazione indebita.

Dagli accertamenti dell’__________ risulta che in favore dei

clienti dell’operazione “__________” sono stati effettuati rimborsi per

complessivi fr. 352'280.- nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 7

settembre 1999 (AI 290, pag. 6) e che successivamente sono stati effettuati

ulteriori rimborsi per complessivi fr. 220'020.- a quei clienti che (come si

vedrà) avevano deciso di rinnovare l’investimento sottoscrivendo accordi con la

società __________ facente capo agli accusati (AI 290, pag. 6), per il che il

totale dei rimborsi ammonta a fr. 572'300.- (fr. 352'280.- + fr. 220'020.-).

A questo importo devono essere ancora aggiunti gli importi

distribuiti dai prevenuti ai clienti della prima operazione a titolo di

interessi, distribuzione che costituisce anch’essa il ritorno del denaro ai

legittimi aventi diritto. Tale distribuzione di interessi ammonta a fr.

229'736.- (AI 290, all. 9.1), che sommati ai predetti rimborsi in capitale di

fr. 572'300.- conducono ad un totale di fr. 802'036.- sino a concorrenza del

quale si deve ammettere l’utilizzo lecito da parte dei prevenuti del denaro

rientrato dall’investimento di __________. Deducendo dai suddetti fr.

1'099'370.- i fr. 802'036.- effettivamente rimborsati, rimane un importo di fr.

297'334.- del quale gli accusati si sono pertanto indebitamente appropriati.

L’entità del reato non sorprende se si pone mente al fatto che AC

2.

ha ammesso di avere ricevuto almeno fr. 83'000.- a titolo di (indebite)

provvigioni (cfr. consid. 13), che AC 1 gli addebita di avere ricevuto in molte

altre occasioni denaro contante per le sue necessità, e che anche AC 1

riconosce di avere regolarmente prelevato denaro di spettanza dei clienti, in

ragione di circa fr. 5'000.- mensili durante gli anni di svolgimento di questa

vicenda, per provvedere al proprio sostentamento (AI 133, verbale 6 agosto 2004

AC 1, pag. 3: “…una parte l’abbiamo tenuta per noi. Nel corso dei due anni

abbiamo prelevato circa CHF 100'000.- a testa per i nostri bisogni”).

26.

La terza imputazione di cui

all’atto di accusa riguarda il reato di truffa, aggravata siccome commessa per

mestiere, e concerne la fase delle operazioni successiva a quella già vista di __________,

ovvero la seconda raccolta di fondi effettuata dagli accusati a partire dal

maggio 1998.

Agli accusati viene dapprima rimproverato di avere indotto con

l’inganno 13 dei 19 clienti della nuova operazione a rinnovare il primo

investimento mediante la stipula di un nuovo mandato di gestione in favore della

__________ (punto 3.1 AA). 6 di questi 13 clienti oltre a rinnovare

l’investimento hanno anche consegnato agli accusati nuove somme di denaro al

fine di investimento per complessivi fr. 569'202.- (punto 3.2 AA), mentre che

22.

nuovi clienti sarebbero stati indotti con inganno astuto a conferire

complessivi fr. 1'837'221.- per investimenti da effettuarsi tramite la predetta

__________ (punto 3.3 AA).

27.

Per comprendere la portata

del rimprovero concernente l’inganno in danno di coloro che erano già clienti

degli accusati (punti 3.1 e 3.2 AA) occorre chiarire quanto accaduto nel

seguito dell’operazione di __________ dopo la firma del contratto e la consegna

del denaro, nel febbraio 1998.

A norma del contratto, come detto, l’investimento mirabolante avrebbe

dovuto essere immediatamente produttivo, perché già dopo solo un mese l’albero

degli zecchini - la metafora collodiana è d’obbligo - avrebbe dovuto

germogliare e produrre un bel 10%, del milione investito, ovvero U$ 100'000.-

(cfr. AI 133, all. A, addendum A, ancorché la data esatta del primo pagamento

non sia stata inserita nel testo è comunque esplicito l’impegno a “12

monthly payments, each 10% of the invested amount”).

In realtà così non è stato.

Chiamato a spiegare l’esito dell’operazione, AC 1 in prima battuta

aveva dichiarato che (AI 34, verbale 21 luglio 2004, pag. 2):

"

…TE 2 giustificava i ritardi nel pagamento dei profitti, che

dovevano essere pagati con scadenza mensile, dicendomi che vi erano delle

dilazioni operative da parte della società operatrice. Ho ricevuto profitti per

5.

o 6 volte, poi non ho più ricevuto nulla. (…) Alla scadenza del certificato

di deposito ho chiesto il rimborso del capitale … TE 2 mi diceva che vi erano

problemi per disinvestire in quanto a suo dire il programma era bloccato. Ho

poi scoperto che si trattava di scuse”.

AC 1 ha tentato di fornire spiegazioni più precise in occasione

del verbale 6 agosto 2004, ed è sconcertante il pressapochismo che traspare

dalle parole di chi si è fatto affidare milioni di franchi da gestire ma

nemmeno ricorda se il capitale fu rimborsato o no (AI 133, pag. 3):

"

__________ ha versato sulle relazioni della __________ $

350/400'000.-. Con questo capitale abbiamo versato profitti ai clienti (circa

CHF 110'000.-), mentre la parte restante è stata da noi utilizzata come riserva

per eventuali rimborsi anticipati ai clienti che ne facevano richiesta, una

parte l’abbiamo tenuta noi. (…)

Il PP mi chiede se __________ abbia rimborsato parzialmente il

capitale.

Non sono sicuro. Ricordo che sulla relazione __________ è arrivato

un accredito di circa $ 400'000.- in provenienza da __________. TE 2 mi aveva

preavvisato di questo versamento, ma non mi ha specificato se si trattava di

profitti residui o di un rimborso di capitale. Sono sicuro che non si tratta

dei profitti di cui ho parlato prima (circa $ 350/400'000.-), dato che il

pagamento è avvenuto in più tranches”.

AC 1, i cui ricordi sono tutt’altro che precisi, è tornato sul

tema nel primo verbale di confronto (AI 205 del 24 agosto 2004, pag. 5 e 6),

senza che AC 2 avesse nulla da aggiungere od obiettare sull’argomento:

"

Ricordo che __________ ha pagato una parte dei profitti, circa $

350/400'000.-, nel corso del primo anno, con cui abbiamo corrisposto i profitti

ai clienti. Alla scadenza del certificato di deposito, non è avvenuto alcun

rimborso del capitale versato, neppure a titolo parziale. (…) Facendo mente

locale, mi ricordo di un accredito su una relazione __________ di circa $

400'000.- in provenienza dalla società __________, mi sembra nel corso

dell’anno 2002. Può darsi che parte di questo capitale costituisca un rimborso,

ma non posso essere certo. Quello che so è che al momento dell’accredito non ho

ricevuto indicazioni espresse nel senso che si trattava di un rimborso, ragione

per la quale ne ho dedotto essersi trattato del versamento di profitti. Sono

rimasto sorpreso dal fatto che il versamento arrivava dalla società __________.

ADR nel corso del 1999, io sapevo non essere intervenuto alcun rimborso

parziale del capitale __________”.

28.

La verità oggettiva,

accertata ricostruendo i flussi bancari, è che sino all’11 maggio 1998 da __________

non è tornato nemmeno un centesimo (benché già a marzo e aprile 1998 fossero

già scadute 2 quote di interessi da U$ 100'000.- cadauna), e che se è vero che

finalmente l’11 maggio 1998 __________ ha finalmente versato sul conto di AC 1

U$ 100'000.- (AI 290, all. 12, pag. 1), importo corrispondente ad una quota di

utili, è altrettanto vero che questo fausto avvenimento rischia di avere

qualche correlazione col fatto che appena 3 giorni prima, l’8 maggio 1998, gli

accusati avevano spedito a __________ per essere investiti ulteriori U$

222'424.- (AI 290, all. 12, pag. 11), già menzionati al consid. 22.

Ulteriori restituzioni di denaro sono avvenute il 17 giugno 1998

per U$ 190'000.-, il 20 luglio 1998 per U$ 22'383.-, il 22 luglio 1998 per U$

27'000.-, il 6 agosto 1998 per U$ 10'000.-, il 24 agosto 1998 per U$ 63'000.-,

il 21 dicembre 1998 per U$ 51'429.-, l’8 marzo 1999 per U$ 400'000.-, il 30 giugno

1999.

per U$ 21'000.- e il 2 settembre 1999 per U$ 100'000.-, , il tutto per

complessivi U$ 984'812.-, come risulta dalla tabella di cui all’allegato 7 ad

AI 290.

E’ perciò un dato di fatto che allorché gli accusato nel maggio

1998.

avviano una nuova raccolta di fondi con l’iniziale intento (in parte

realizzato, per i predetti U$ 222'424.-) di investire nuovamente nella __________,

vi era già ritardo nella corresponsione dei siderali interessi contrattuali,

così come è un dato di fatto che ai primi giorni del febbraio 1999, data di

scadenza dell’investimento di __________, gli accusati avevano ricevuto di

ritorno solo U$ 463'812.- invece di U$ 2'200'000.- (1 milione di capitale e 1.2

milioni di interessi).

29.

Come detto poc’anzi, nel

maggio del 1998 gli accusati nuovamente iniziato a raccogliere denaro presso

clienti intenzionati ad effettuare investimenti ad elevato rendimento.

Illuminante la dichiarazione resa in proposito da AC 1 in sede di

confronto (AI 205, verbale 24 agosto 2004, pag. 6):

"

Ricordo di aver parlato con AC 2 sul fatto se continuare nella

raccolta di fondi oppure finire lì. Entrambi siamo stati d’accordo che valeva

la pena continuare visto che arrivavano dei profitti e che quindi avevamo il

nostro tornaconto. A questo momento avevamo ancora fiducia nella __________ e

per essa nella __________, visto che in una prima fase i profitti erano

arrivati. Durante la raccolta dei fondi, vi sono stati ritardi importanti nel

pagamento dei profitti, ritardi operativi addotti quali scuse. A quel punto

avevamo già raccolto $ 1 milione, ma la fiducia nella __________ si era

affievolita, ragione per la quale abbiamo esplorato altre vie di investimento.

In una prima fase abbiamo fatto dei fiduciari call sulla Banca __________ che

evidentemente non remuneravano gli investimenti in termini sufficienti per

poter corrispondere gli interessi concordati. Dopodiché abbiamo trasferito il

capitale su banche primarie (una volta sulla banca __________ di __________ e

una volta sulla banca __________ di __________), quale evidenza fondi. Di

questo ho già parlato nei miei precedenti verbali”.

Già si può anticipare che il denaro oggetto del secondo raccolto è

stato gestito dagli accusati in maniera scellerata, basti dire che di fatto non

sono stati eseguiti investimenti degni di questo nome e che con il tempo gli

accusati con il loro agire, tolte le parziali restituzioni a taluni clienti,

hanno creato un danno di fr. 909'513.-, visto che a fronte di un raccolto di

complessivi fr. 2'406'430.- (AI 290, all. 9.3; cfr. punti 3.2 + 3.3 AA), ai

clienti sono stati restituiti complessivi fr. 1'496'917.- (fr. 1'016'577.- per

rimborsi e fr. 480'340.- per -teorici- interessi, cfr. AI 290, all. 9.3).

30.

Procedendo in ordine

cronologico, la prima fattispecie da esaminare al riguardo dell’imputazione di

truffa è quella riguardante i nuovi clienti (punto 3.3 AA), ciò che è logico a

fronte di una raccolta di fondi iniziata nel maggio del 1998 dal momento che i

vecchi clienti, quelli del febbraio 1998, erano vincolati al loro investimento

per un anno, e che pertanto il problema dell’eventuale rinnovo ha iniziato a

porsi solo all’inizio del 1999.

31.

Come ben si vede dall’atto di

accusa, i primi 5 clienti della seconda raccolta di fondi hanno conferito il

denaro tra il 5 e il 7 maggio 1998 (__________, punto 3.3.4 AA; __________,

punto 3.3.5 AA; PC 4, punto 3.3.10 AA; PC 16, punto 3.3.22 AA; PC 2 e PC 3,

punto 3.2.1 AA, i cui versamenti del 5 e 7 maggio sono visibili sulla scheda

clienti all. 8 ad AI 290) per un importo complessivo di fr. 454'807.-. Ben si

può ammettere (gli accusati non avevano altra disponibilità di denaro) che da

questo denaro provengono gli U$ 222'424.- inviati a __________ l’8 maggio 1998

(in tal senso: AI 290, pag. 12).

__________ e __________ sono per loro fortuna stati rimborsati,

per il che non si sono interessati al procedimento penale. Ciò non toglie che

anch’essi siano stati danneggiati dall’agire degli accusati quanto meno nella

forma della messa in pericolo dei loro averi, innegabile a fronte di quanto capitato

alla maggior parte degli altri clienti.

PC 4 non ha potuto deporre a causa di problemi di salute (cfr. AI

22), mentre che PC 16 è stata sentita il 24 agosto 2004 (AI 206). Essa ha

spiegato come AC 1 le abbia proposto un investimento con capitale garantito,

privo perciò di rischi, inducendola a versare fr. 80'000.- su di un conto

appositamente aperto presso la Banca __________ di __________ (medesima

modalità di cui alla prima raccolta di fondi), importo successivamente

trasferito su di un conto presso Banca __________ a __________ (cfr. gli all.

ad AI 206). Per regolare i termini dell’investimento AC 1 ha fatto

sottoscrivere alla cliente un documento denominato “Agreement” secondo il quale

l’accusato, definito dal contratto come “consulente”, veniva incaricato “di

fornire e coordinare un Programma … per l’impiego in un investimento a

rendimento sopra la media e bancariamente garantito”. La signora PC 16 ha

inoltre sottoscritto nella stessa data un documento denominato “Dichiarazione

di accordo” con riferimento alla “partecipazione ad investimento privato con

garanzia al 100% per il capitale e un minimo di 6% garantito per l’interesse

annuale” con cui acconsentiva a che il denaro lasciasse il conto presso

Banca __________ “per venire quindi trasferito da parte del coordinatore

principale sul conto No. __________ corrispondente al Certificato di deposito

N. [non indicato] presso la __________, __________, __________, __________”

e inoltre si precisava il predetto rendimento minimo del 6% nel senso che “vengono

definiti per questo investimento profitti garantiti del 16% annuo”.

32.

Siffatte indicazioni, così

come l’intero contesto contrattuale, sono ingannevoli.

AC 1 (oppure AC 2 quando ha stipulato con i propri clienti, ma

poco conta chi abbia agito in concreto, stante in rapporto di correità) si

presentava in primo luogo come consulente e gestore patrimoniale sottacendo di

non possedere le necessarie qualifiche ed autorizzazioni per procedere alla

raccolta di capitali e al loro investimento, e che perciò la situazione era fin

dall’inizio irregolare, confidando evidentemente nel fatto che i clienti nulla

avrebbero eccepito in proposito dato che gli avevano visto fare la medesima

cosa (ma in quel caso sotto la responsabilità di un fiduciario autorizzato) quando

egli lavorava per __________ (esplicita proprio la signora PC 16: “per me

lui era sempre ancora un consulente di __________, quindi affidabile e

competente” AI 206, pag. 1). Veniva inoltre sottaciuto che l’intento del

“consulente” era quello di effettuare il medesimo tipo di investimento che già

stava dando problemi, essendoci a quel momento un ritardo di quasi 3 mesi nel

pagamento degli interessi e non essendo sino a quel momento arrivato nessun

pagamento. Si sottaceva dipoi che il “consulente” intendeva investire il denaro

al 120% di interesse all’anno tenendo per sé la cospicua differenza tra

siffatto profitto e il reddito del 10-20% promesso al cliente, silenzio

sicuramente rilevante ai fini della decisione del cliente di effettuare o meno

l’investimento.

Oltre a questi rilevanti silenzi, vi sono le plateali menzogne,

prima di tutte quella più volte ripetuta sulla natura “bancariamente garantita”

dell’investimento, definito “con garanzia al 100% per il capitale” e per il

quale sarebbe stato emesso un certificato di deposito presso la banca __________.

Quest’ultima menzogna (in realtà c’era solo la garanzia fornita dal __________

stampigliato sul certificato “__________”) è rivelatrice di come gli accusati,

a dispetto delle loro professioni del contrario, bene avessero capito che con

la __________ il capitale non era affatto garantito e che pertanto ai clienti

occorreva fare credere che vi fosse una garanzia di tipo bancario.

A questo si aggiunga ancora che i clienti degli accusati erano in

genere dei privati risparmiatori, persone poco avvezze agli affari finanziari

(per PC 16: AI 206, pag. 3), ciò che impone di adeguare (al ribasso) la soglia

dell’inganno astuto che in concreto la Corte ha ritenuto data, non potendosi

pretendere dai clienti la verifica delle menzogne e delle omissioni

d’informazione orchestrate in loro danni dai prevenuti.

33.

__________, PC 4, PC 2 hanno

sottoscritto la medesima documentazione contrattuale (cubo 4, plico doc. 61), e

lo stesso dovrebbe secondo avere fatto anche __________, la cui documentazione

non è stata rinvenuta, avendo AC 1 spiegato che egli era solito distruggere,

siccome a quel punto inutile, quella dei clienti rimborsati.

Vale perciò anche per loro quanto qui sopra esposto esaminando la

fattispecie relativa a PC 16.

34.

Nel corso del 1998 gli

accusati hanno continuato a raccogliere fondi da altri clienti facendo

sottoscrivere la medesima contrattualistica di cui si è appena detto

(“Agreement” e “Dichiarazione

di accordo”) e che esplicitava l’intento di effettuare un

investimento a __________ , e questo benché essi (cfr. lo stralcio della

deposizione di AC 1 AI 205, pag. 6 trascritto al consid. 29) non avessero più

l’intenzione di effettuare investimenti con la __________ dato che “la

fiducia nella __________ si era affievolita”.

Ciò, evidentemente, non contribuisce a rendere meno ingannevole

l’attitudine degli accusati nei confronti dei clienti a cui sono stati

nondimeno sottoposti i medesimi documenti contrattuali.

Vero è infatti -semplicemente- che in questo modo, ferme restando

le altre predette menzogne ed omissioni di informazione- a questi clienti

veniva prospettato il medesimo investimento bancariamente sicuro con capitale

garantito al 100% quando invece essi sapevano che non l’avrebbero effettuato,

non avevano la minima idea di cosa fare per conseguire i rendimenti annui del

10, 15, 16% promessi ai clienti e utilizzavano invece il denaro per effettuare

rimborsi e pagamenti di interessi fittizi ai clienti.

35.

Dall’esame degli atti risulta

come questa situazione si sia sicuramente verificata per i clienti PC 7 (punto

3.3.11

AA), PC 10 (punto 3.3.12 AA), PC 13 (punto 3.3.16 AA), PC 15 (per i

primi conferimenti del settembre 1998, punto 3.3.18 AA), PC 17 (per i

conferimenti del 26 maggio 1998, punto 3.2.6 AA), nominativi per cui la

documentazione contrattuale figura in cubo 4, plico doc. 61), oltre che per i

clienti __________ (punto 3.3.1 AA), __________ (punto 3.3.20 AA), __________

(punto 3.3.9 AA), __________ (punto 3.3.19 AA), __________ (per il conferimento

del 26 maggio 1998, punto 3.3.17 AA), __________ (punto 3.2.4 AA), PC 14 (punto

3.2.5

AA), PC 11 (punto 3.3.13 AA), clienti i cui contratti sono annessi al

verbale 22 luglio 2004 di AC 1 (AI 37, all. E, G, H, I, L, O, BB, FF), come

pure per PC 12 (punto 3.3.15 AA, AI 104) e PC 1 (punto 3.3.7 AA), la cui

denuncia nei confronti di AC 2 ha dato avvio al procedimento (AI 1).

36.

Come si vede, questa modalità

operativa (firma di “Agreement” e “Dichiarazione di accordo” facenti

riferimento ad inesistenti investimenti a __________) è stata utilizzata per

tutto il 1998.

Anche in tutti questi casi è per la Corte pacificamente dato il

requisito dell’inganno commesso con astuzia e anche per questi clienti va

ammesso che hanno subito danno a seguito della disposizione patrimoniale

effettuata, ciò che è palese per chi non ha riavuto i soldi, mentre che per gli

altri si è quanto meno verificata la messa in pericolo del denaro conferito.

37.

All’inizio del 1999,

avvicinandosi il momento della scadenza (infruttuosa) dell’investimento a __________,

gli accusati si sono adoperati, oltre che per continuare ad acquisire denaro

fresco, per evitare di dovere rimborsare i loro primi 19 clienti, proponendo

loro di rinnovare l’investimento mediante stipula con la __________.

Il documento contrattuale utilizzato è denominato “Accordo e

mandato limitato”, quali parti figurano la __________ medesima, rappresentata

da l’uno o l’altro degli accusati, e il cliente in qualità di mandante. La

premessa sostanziale al contratto è che (punto 1.2) “Tramite la società mi è

offerta la possibilità di partecipare ad un programma d’investimento con

capitale garantito e rendimento superiore alla media. Sono stato informato che

la somma minima richiesta è di 10 milioni di dollari USA. Non disponendo di

tale somma mi dichiaro d’accordo di aderire ad un conto di accumulo,

all’interno del quale viene aperta una rubrica a mio favore.”

Veniva quindi pattuita una remunerazione netta annua compresa, a

seconda dei clienti, tra il 10 e il 15%, mentre che oggetto del “mandato

limitato” era unicamente la conversione della valuta in quella richiesta per

l’investimento, operazione da effettuarsi all’interno della banca (punto

3.1

), la messa a disposizione della banca operatrice dei capitali necessari

per l’investimento (punto 3.1.2), laddove “la società [__________] non

è autorizzata ad eseguire a debito del conto nessun altro genere di operazione

senza le necessarie garanzie di capitale” (punto 3.1.3).

38.

Nuovamente, pertanto, gli

accusati si sono valsi di documentazione contrattuale tesa ad ingannare i

clienti. Oltre alle predette menzogne e/o omissioni (assenza di titolo per

raccogliere capitali, omessa informazione sul cattivo andamento dei precedenti

investimenti oppure esplicita menzogna all’indirizzo dei clienti di detto

investimento, affermando contrariamente al vero che essi andavano bene e che il

loro capitale era tuttora disponibile, assenza di prospettive di nuovi

investimenti capaci di garantire il reddito promesso al cliente) veniva sottaciuto

che i fondi raccolti sarebbero in realtà serviti (anche) per pagare interessi e

rimborsi di capitale ad altri clienti (prassi iniziata l’11 febbraio 1999; cfr.

AI 290, pag. 13), oltre che a coprire le spese personali degli accusati. Il

documento contrattuale è poi esplicitamente menzognero laddove fa riferimento a

un in realtà inesistente programma d’investimento con capitale garantito da

almeno U$ 10 milioni, così da millantare inesistenti entrature in non

specificate operazioni finanziarie d’alto bordo.

In questo modo, i nuovi clienti sono stati indotti a versare

denaro fresco, mentre che i vecchi clienti, oltre ad eventualmente versare

anch’essi denaro fresco (punto 3.2 AA), credevano con la stipula del nuovo

documento contrattuale che il capitale esistesse ancora, per il che essi

(grazie anche all’ingannevole versamento in loro favore di quote di utili in

realtà inesistenti) venivano indotti alla disposizione patrimoniale consistente

nel non chiedere alla scadenza il rimborso del capitale del primo investimento,

ciò che poneva quanto meno a (ulteriore) rischio il loro denaro.

Il tutto, nuovamente, concorre nel fare ammettere una situazione

complessiva di truffa in danno dei clienti, così come indicato nell’atto di

accusa.

39.

Risulta dagli atti che in

questo modo sono stati ingannati i clienti __________ (punto 3.1.8 AA), __________

(punto 3.1.7 AA), PC 8 (punto 3.1.5 AA), PL 5 (punto 3.1.12 AA), PC 6 (punto

3.1.4

AA), PC 4 (rinnovo del 9 giugno 1999, non menzionato nell’atto di

accusa), PC 3 (punto 3.1.2 AA), PC 17 (punti 3.1.10 e 3.2.6 AA), PC 12

(rinnovo del gennaio 2001, non menzionato nell’atto di accusa), PC 13 (rinnovo

del 7 luglio 1999, non menzionato nell’atto di accusa), PC 1 (rinnovo del

settembre 1999, non menzionato nell’atto di accusa), PC 14 (punto 3.1.9 AA), __________

(punto 3.1.11 AA), __________ (punto 3.3.3 AA), PC 7 (rinnovo del 21 dicembre

1999, non menzionato nell’atto di accusa), PC 15 (punto 3.3.18 AA), PC 5 (punti

3.1.3

e 3.2.2 AA), PC 9 (punti 3.1.6 e 3.2.3 AA), PL 4 (punto 3.3.21 AA), PL 3

(punto 3.3.14 AA), così come risulta dagli allegati F, N, O, P, R, S, V, W, X,

Y, Z, AA, BB, DD, EE, GG, HH, II, LL al verbale 22 luglio 2004 di AC 1 (AI 37).

Per i clienti PL 2 (punto 3.3.6 AA), __________ (3.3.8 AA), PL 1

(punto 3.3.2 AA), __________ (punto 3.1.1 AA) non è stata rinvenuta analoga

documentazione contrattuale, ma è comunque incontestato, per ammissione di AC 1

(cfr. gli all. B e C ad AI 37), che si tratta di clienti per i quali si è

proceduto con le medesime modalità, i cui versamenti sono attestati dagli

accertamenti dell’__________ (AI 290, schede clienti all. 8), per il che va

anche in questi casi ritenuto ammesso l’ascritto reato di truffa.

Il reato è aggravato, avendo i prevenuti nel periodo in questione

fatto manifestamente mestiere della truffa (art. 146 cpv. 2 CP), durante il

periodo dei fatti la loro unica attività e unica fonte di sostentamento.

40.

Dovendosi anche in questo

caso depennare la posizione di PL 6 (fr. 101'620.-) per la mancanza della

necessaria querela (art. 146 cpv. 3 CP), si ha, riassumendo, che 12 clienti /

investitori sono stati indotti con inganno astuto a non chiedere il rimborso di

complessivi fr. 1'002'380.- (punto 3.1 AA), che 6 degli originari 19 clienti

sono stati indotti con inganno astuto a investire ulteriori fr. 569'209.-

(punto 3.2 AA) e che 22 nuovi clienti sono stati indotti con inganno astuto a

investire complessivi fr. 1'837'221.- (punto 3.3 AA).

L’ammontare totale conferito agli accusati nel contesto

dell’imputazione di truffa aggravata è perciò di fr. 2'406'430.- (fr. 569'209.-

+ fr. 1'837'221.-).

Di questo importo, fr. 1'016'577.- sono stati utilizzati per

rimborsi in capitale (AI 290, pag. 8) e fr. 480'340.- per il pagamento ai

clienti di interessi (fittizi) sui loro investimenti (AI 290, pag. 9), per il

che il totale delle restituzioni ammonta a fr. 1'496'917.-.

L’ammanco, ossia la perdita dei clienti, ammonta perciò a fr.

909'513.- (fr. 2'406'430.- ./. fr. 1'496'917.-).

41.

Parte della perdita è

derivata dallo scriteriato utilizzo dei fondi da parte dei prevenuti.

Privi di qualsiasi prospettiva concreta volta a fare loro

conseguire gli elevati (e sicuri) redditi promessi ai clienti, essi si sono

lanciati nelle più azzardate operazioni, spaziando dalle speculazioni in borsa

(perdita circa fr. 200'000.-: AI 290, pag. 19), ai prestiti a sconosciuti (__________)

al 15% al mese (perdita U$ 250'000.- più spese legali), sino agli investimenti

in __________ (perdita circa U$ 40'000.-). Oltre a ciò risulta come i prevenuti

abbiano spostato l’ultimo milione di dollari di conto in conto per esibirlo

come evidenza fondi in vista di chissà quale altra operazione, poi non

concretizzata. Questo denaro è alla fine rimasto nella disponibilità di AC 2,

che ne l’ha utilizzato a proprio piacimento, in particolare per rimborsare con

circa fr. 350'000.- PL 6 e __________ di denari (non oggetto dell’atto di

accusa) che le donne gli avevano incautamente messo a disposizione (AI 290,

pag. 21).

E’ inoltre da ritenere che gli accusati, come già avevano fatto

nella prima fase, abbiano continuato ad attingere ai fondi dei clienti per

provvedere al loro sostentamento.

Certo è solo che alla fine dell’operatività non è rimasto nulla, e

nemmeno in corso d’inchiesta è stato possibile recuperare altro se non poche

migliaia di franchi sequestrate su di un conto bancario del AC 2.

L’utilizzo del denaro di questa seconda raccolta non è comunque di

per sé oggetto di imputazione, essendo (a giusta ragione) stata piuttosto

imputata agli accusati come truffa la raccolta stessa di tali fondi.

42.

Riepilogando, la Corte ha in

definitiva accertato che i prevenuti, che hanno agito in correità, sono autori

colpevole di amministrazione infedele aggravata, di appropriazione indebita

aggravata e di truffa aggravata, il tutto, rettificate le indicazioni di cui

all’atto di accusa, per gli importi indicati ai considerandi precedenti.

43.

La difesa di AC 1 ha

sostenuto l’intervenuta prescrizione dell’azione penale per tutti i reati in

rassegna in applicazione della lex mitior, tesi che la Corte non ha condiviso.

Il reato più vecchio imputato agli accusati è infatti quello di

amministrazione infedele aggravata verificatasi al più presto a far tempo

dall’ottobre 1997 (punto 1 AA).

Secondo l’attuale art. 97 cpv. 1 lett. b CP il termine di

prescrizione dell’azione penale per questo reato è di 15 anni, ragione per cui

la prescrizione non può compiersi prima dell’ottobre 2012.

Secondo il diritto previgente il termine di prescrizione relativo

di 10 anni di cui all’art. 70 v.CP si è interrotto giusta l’art. 72 cifra 2

v.CP per effetto degli atti procedurali compiuti a far tempo dal settembre

2003, data dell’apertura del procedimento penale, riprendendo a decorrere,

senza mai essersi compiuto per intero, all’effettuazione di ogni atto procedurale,

senza che nemmeno si sia compiuto il termine assoluto di 15 anni deducibile dal

medesimo art. 72 cifra 2 v.CP (pari ai 10 anni del termine di prescrizione

dell’art. 70 v.CP aumentati della metà di tale termine (sul computo del termine

secondo il diritto previgente, proprio in un caso di amministrazione infedele

aggravata, cfr. la Sentenza del Tribunale federale 6S 419/2003 dell’8 gennaio

2004).

Non essendosi compiuta la prescrizione per il primo reato, essa a

maggior ragione non si è compiuta per quelli successivi, per i quali vale il

medesimo termine di prescrizione di 15 anni secondo il diritto attuale e di 10

+ 5 anni secondo il diritto previgente.

44.

Secondo l’art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di

reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,

aumentandola in misura adeguata.

45.

L’oggettiva gravità dei reati

commessi è tratto comune ad entrambi gli accusati. Si tratta infatti di

malversazioni milionarie (amministrazione infedele per oltre fr. 1.4 milioni,

appropriazione indebita di quasi fr. 300'000.- e truffa per ulteriori 2.4

milioni) che hanno provocato danno ingente a buona parte dei circa 40 clienti

coinvolti. La perdita per i clienti ammonta in definitiva a poco meno di fr.

1.5

milioni. Grave è anche la reiterazione dell’agire dei prevenuti, che hanno

delinquito per circa tre anni, iniziando addirittura a fare mestiere della

truffa, e che dopo una prima operazione andata male non hanno avuto remore

nell’avviarne una seconda, altrettanto sconclusionata, perché “avevamo il

nostro tornaconto“ (AI 205, pag. 6). Ed in effetti, se per la prima

operazione, quella di __________, l’oggettiva gravità dei fatti può ancora

essere mitigata dalla considerazione che in definitiva gli accusati si sono

fatti imbrogliare da gente più furba di loro e che in qualche modo buona parte

del denaro era stata recuperata, risulta di contro grave agli occhi della Corte

che da quell’esperienza negativa nulla sia stato imparato, e che gli accusati

abbiano invece messo in opera una raccolta di fondi ancor più ingente.

Soggettivamente il comune denominatore tra gli accusati, che

connota assai negativamente il loro agire, va ricercato da una parte nella

spregiudicatezza con cui si sono improvvisati fiduciari e promotori finanziari,

raccogliendo senza remore denaro presso privati risparmiatori, in sprezzo di

tutte le norme che disciplinano la materia e senza alcuna coscienza critica al

riguardo degli invero assai modesti limiti delle loro capacità, e d’altra parte

nella smisurata avidità che ha fatto loro ritenere possibile arricchirsi

facilmente con il denaro altrui, promettendo 10 ai clienti con l’intento di

ricavare 100 per sé.

46.

AC 1 è indubbiamente gravato

dalle maggiori responsabilità individuali. Egli -poco importa se il

suggerimento iniziale sia o meno venuto tramite AC 2- è stato l’elemento

trainante, l’uomo d’ordine incaricato alla cura dei contratti, alla contabilità

delle operazioni, alla gestione degli affari, ruolo che internamente al

sodalizio gli spettava per età e formazione. Spinto ad agire dalla brama di

denaro facile, gli va rimproverato, dato il suo ruolo, di non avere avuto alcun

accenno di autocritica nella la seconda fase delle operazioni, dopo il periodo

in cui si investì in fiduciari, quando doveva ben presto divenirgli chiaro che

non vi era alcuna prospettiva di investire il denaro nei termini promessi ai

clienti. Invece di fermare tutto e limitare i danni per i clienti, ha spesso

lasciato il timone delle operazioni ad un AC 2 che egli doveva sapere

assolutamente incapace di effettuare gestione patrimoniale. La sua grave colpa

è mitigata dal tempo trascorso, con violazione del principio di celerità,

dall’incensuratezza e anche dalla collaborazione che ha prestato agli

inquirenti, oltre che al dibattimento, ciò che ha permesso alla Corte di

ritenere che egli si sia infine dissociato dai reati commessi. Nonostante il

profitto personale conseguito, la Corte ha considerato come egli sia oggi

caduto nell’indigenza, estromesso dal mondo del lavoro e dipendente

finanziariamente dalla madre e dalla ex moglie, ciò che fa ritenere che egli

sia in tal modo in parte già stato punito per le proprie azioni. Ritenuta

comunque la gravità dei reati, commessi in piena consapevolezza e con basso

fine di lucro, la sanzione a suo carico è stata fissata partendo da una pena di

base di almeno 4 anni, che tenuto conto delle circostanze attenuanti ha potuto

essere contenuta in 22 mesi di pena detentiva con computo del carcere

preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di

due anni, non ponendosi problemi di prognosi.

47.

AC 2 ha invece responsabilità

minori rispetto al coimputato. Egli è stato attivo soprattutto nell’ambito

della raccolta del denaro, dove ha conseguito risultati equivalenti a quelli di

AC 1, ma, come si è già lungamente spiegato in ingresso, la sua partecipazione

non si è limitata a questo. Vero è piuttosto che tra gli accusati, nei

rispettivi ruoli, è comunque nato un vero e proprio sodalizio fondato sulla

condivisione delle informazioni, delle decisioni, ed anche degli utili, ragione

per cui AC 2 va ritenuto correo di AC 1 nella commissione dei reati di cui

all’atto di accusa.

Egli è stato mosso dal medesimo movente del conseguimento di un

ingentissimo guadagno, lucrato sui soldi degli ignari clienti. Non risulta

essersi opposto in alcun modo alle iniziative del correo ed anzi nella seconda

fase delle operazioni è stato lui ad essere maggiormente attivo nella ricerca e

nella concretizzazione dei pochi (e sballati) affari effettuati con i soldi dei

clienti. Anche AC 2, come AC 1, ha conseguito un notevole profitto personale,

provvedendo indebitamente per anni al proprio sostentamento con i fondi dei

clienti.

Così come il correo, nemmeno AC 2 ha mostrato segni di autocritica

nel corso delle operazioni, ed anzi con gli ultimi denari, rimasti nella sua disponibilità,

si è premurato di aggiustare la situazione delle persone a lui vicine alle

quali aveva arrecato danno, e questo a discapito degli altri clienti. Nel suo

caso, purtroppo, la totale mancanza di autocritica perdura a tutt’oggi, a quasi

14.

anni dai primi fatti e va sottolineato, in senso negativo, che forse mai

questa Corte ha incontrato un soggetto tanto irriducibile nel persistere a

negare a dispetto dell’evidenza ogni propria responsabilità a lustri di

distanza. In suo favore, pertanto, non ha potuto essere riconosciuto nulla a

titolo di collaborazione prestata agli inquirenti, ma anche di presa di

coscienza degli errori commessi, dai quali non si è distanziato, attribuendo ad

altri le proprie colpe.

Ritenuto come anche la colpa di AC 2 sia grave, tale da far

ritenere una pena di base nell’ordine di almeno 3 anni e 6 mesi, si deve

considerare come egli, avendo fatto difetto la collaborazione, possa

beneficiare di minori attenuanti rispetto al correo. Pertanto, pur ritenute

anche per lui l’incensuratezza e la violazione del principio di celerità, la

sua pena rimane comunque di 24 mesi, anche in questo caso sospesi

condizionalmente.

Pur valutando negativamente l’attitudine negatoria dell’accusato,

la Corte ha ritenuto preminente, impartendo un periodo di prova di soli due

anni, il fatto che egli durante lunghi anni non ha più delinquito.

48.

L’accusatore privato PC 14 ha

instato per il risarcimento di fr. 200'000.- oltre interessi (doc. dib. 4),

importo pari a quello da lui affidato per investimento agli accusati.

La richiesta disattende tuttavia l’intervenuta restituzione, a

titolo di (fittizi) interessi, di complessivi fr. 60'000.- (cfr. in AI 290,

all.8, la relativa scheda cliente) per il che essa va ammessa, nei confronti

degli accusati in solido, limitatamente a fr. 140'000.- oltre interessi al 5%

dal 5 febbraio 1998, data della dazione del denaro.

49.

L’accusatore privato PC 1 ha

chiesto la condanna dei prevenuti al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi

e a fr. 8'416.15 per spese legali (doc. dib. 5).

La richiesta corrisponde a quanto dato da questo cliente /

investitore, ma l’istante ha anche in questo caso omesso di computare le

restituzioni a titolo di (fittizi) interessi fatte in suo favore dagli accusati

per complessivi fr. 29'000.- (cfr. in AI 290, all.8, la relativa scheda

cliente), per il che la pretesa va ammessa limitatamente a fr. 71'000.- oltre

ad interessi al 5% dall’11 settembre 1999, data del conferimento, e a fr.

8'416.15 per spese legali.

50.

L’accusatore privato PC 8 ha

chiesto la condanna dei prevenuti in solido in via principale al pagamento in

suo favore della somma di fr. 40'950.- oltre interessi, e in subordine al

pagamento di fr. 28'440.- o fr. 22’280.- più interessi, oltre alle spese di

patrocinio (doc. dib 7; verbale dibattimentale, pag. 6).

Le differenze nelle richieste sono determinate dal computo o meno

sulla pretesa di quanto ricevuto dall’accusatore privato a titolo di

“interessi”. La Corte ha già stabilito nell’ambito del computo dell’entità

complessiva del pregiudizio causato dai reati che il pagamento degli interessi

era fittizio e che il pregiudizio subito dai clienti va determinato deducendo

dai denari affidati quelli eventualmente riavuti, non importa a quale titolo.

PC 8 ha investito fr. 56'000.- e ha ricevuto restituzioni, per

capitale e/o interessi, per complessivi fr. 33'720.- (cfr. in AI 290, all.8, la

relativa scheda cliente), ragione per cui il suo credito ammonta a fr.

22'280.-, così come alla sua domanda subordinata, oltre ad interessi al 5% dal

1° settembre 1999 e a fr. 3'000.- per ripetibili.

51.

Al dibattimento l’accusatore

privato PC 6 ha fatto mettere a verbale la propria richiesta risarcitoria di

fr. 100'000.- (verbale dibattimentale, pag. 4). L’importo corrisponde a quanto

affidato agli accusati, ma occorre tenere conto delle restituzioni per

complessivi fr. 31'000.- (cfr. in AI 290, all.8, la relativa scheda cliente),

ragione per cui il credito residuo ammonta a fr. 69'000.-.

52.

Al dibattimento l’accusatore

privato PC 12 PC 6 ha fatto mettere a verbale la propria richiesta risarcitoria

di fr. 30'000.-. (verbale dibattimentale, pag. 4). Anche in questo caso

l’importo corrisponde a quanto affidato agli accusati, tenuto conto delle

restituzioni per complessivi fr. 6’600.- (cfr. in AI 290, all.8, la relativa

scheda cliente) il credito residuo ammonta a fr. 23’400.-.

53.

L’accusatore privato PC 5 ha

chiesto un risarcimento di fr. 250'000 (AI 194). Dalla sua scheda cliente (AI

290, all. 8) risulta che egli ha investito complessivi fr. 234'380.- e che ha

ricevuto rimborsi per fr. 65'034.-. Il suo credito è pertanto di fr. 169'346.-.

54.

L’accusatore privato PC 16 ha

instato per il risarcimento di fr. 80'000.- oltre interessi all’11%, quelli

pattuiti contrattualmente (AI 206). Di tali interessi non si può tenere conto,

non avendo il risarcimento pronunciato dalla Corte natura di azione di

adempimento contrattuale. Dovendosi computare le restituzioni intervenute per

complessivi fr. 22'400.- (cfr. in AI 290, all.8, la relativa scheda cliente),

si ha che il credito residuo ammonta a fr. 57'600.-.

55.

PC 17 è stato sentito come

teste il 4 (AI 106) e il 5 agosto 2004 (AI 118), occasione in cui si è

costituito parte civile, senza tuttavia - pur avendo conferito complessivi fr.

245'000.- -formulare una chiara richiesta risarcitoria (AI 118, pag. 7: “Era

mia intenzione attivarmi sporgendo denuncia nei confronti di AC 2, ma non so se

poi l’avrei fatto, in ogni caso limitatamente al mio investimento di fr.

50'000.- in relazione all’investimento propostomi da AC 2 nel mese di

aprile/maggio 2000 … per quanto riguarda gli altri investimenti da me

effettuati, gli stessi erano stati da me sottoscritti accettandone i rischi.”).

Dopo di allora PC 17 non risulta essersi più interessato al

procedimento, avendo declinato l’invito a partecipare o farsi rappresentare sia

all’udienza preliminare tenutasi il 17 febbraio 2011 (doc. TPC 19) che al

dibattimento (doc. TPC 40).

In assenza di esplicita richiesta in tal senso, la Corte non ha

pertanto pronunciato alcun giudizio risarcitorio in suo favore.

56.

La Corte ha proceduto alla

confisca del saldo del conto bancario di AC 2 presso __________, attribuendolo

agli accusatori privati in proporzione del loro credito dopo soddisfacimento di

tasse e spese di giustizia.

57.

Le spese processuali, con una

tassa di giustizia di fr. 2'000.-, sono poste a carico dei condannati in

solido, con ripartizione interna in ragione di metà ciascuno.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti

posti, meno che al n. 3, e in modo parzialmente affermativo al n. 1.1 e 1.3;

B. per

AC 2 affermativamente ai quesiti posti,

e in modo

parzialmente affermativo al n. 1.1 e 1.3;

visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 158 cifra 1 cpv. 3, 138 cifra 2, art. 146 cpv. 2 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

amministrazione infedele

aggravata, ripetuta

siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito

profitto,

per avere, nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________, a __________ e in altre località, in correità con AC 2, ripetutamente mancato al

proprio dovere di amministrare il patrimonio di 18 clienti investitori,

arrecando un pregiudizio al patrimonio di 9 clienti per complessivi fr.

265'290.–;

1.2

appropriazione indebita

aggravata, ripetuta

siccome commessa in qualità di

gerente di patrimoni e nell'esercizio di un’attività sottoposta a

autorizzazione da un’autorità,

per avere, nel periodo marzo 1999 - novembre 2000, a __________,

in correità con AC 2, in più occasioni, impiegato a scopo di

indebito profitto complessivi fr. 297’334.–, affidati dai suddetti 18 clienti

investitori;

1.3

truffa aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi indebito

profitto, ingannato con astuzia 34 clienti investitori, inducendoli ad atti

pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 2'406'430.–, con danno

finale per questi clienti di fr. 909'513.–;

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

amministrazione infedele

aggravata, ripetuta

siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito

profitto,

per avere, nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________, a __________ e in altre località, in correità con AC 1, ripetutamente mancato al

proprio dovere di amministrare il patrimonio di 18 clienti investitori,

arrecando un pregiudizio al patrimonio di 9 clienti per complessivi fr.

265'290.–;

2.2

appropriazione indebita

aggravata

siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e

nell'esercizio di un’attività sottoposta a autorizzazione da un’autorità,

per avere, nel periodo marzo 1999 - novembre 2000, a __________,

in correità con AC 1, in più occasioni, impiegato a scopo di

indebito profitto complessivi fr. 297’334.–, affidati dai suddetti 18 clienti

investitori;

2.3

truffa aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AC 1, al fine di procacciarsi indebito

profitto, ingannato con astuzia 34 clienti investitori, inducendoli ad atti

pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 2'406'430.–, con danno

finale per questi clienti di fr. 909'513.–;

3.

Di conseguenza,

3.1

AC 1, ritenuta la

violazione del principio di celerità, è condannato:

3.1.1

alla pena detentiva di 22

(ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.1.2

L’esecuzione della pena detentiva

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3.2

AC 2, ritenuta la violazione

del principio di celerità, è condannato:

3.2.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

L’esecuzione della pena detentiva

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

AC 1 e AC 2 sono inoltre

condannati a pagare, in solido:

4.1

fr. 140'000.– oltre interessi

al 5% dal 12 febbraio 1998 all’accusatore privato PC 14;

4.2

fr. 71'000.– oltre interessi

al 5% dall’11 settembre 1999, oltre a fr. 8'416.15 per spese legali,

all’accusatore privato PC 1;

4.3

fr. 22'280.–, oltre intressi

al 5% al 1° settembre 1999, oltre a fr. 3'000.– per ripetibili all’accusatore

privato PC 8;

4.4

fr. 69'000.– all’accusatore

privato PC 6;

4.5

fr. 23'400.– all’accusatore

privato PC 12;

4.6

fr. 169'346.– all’accusatore

privato PC 5;

4.7

fr. 57'600.– all’accusatore

privato PC 16;

5.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.– e i disborsi sono a carico dei condannati in solido con

ripartizione interna in ragione di ½ ciascuno.

6.

È ordinata la confisca del

saldo del conto __________ di AC 2 c/o __________, con contestuale attribuzione

proporzionale agli accusatori privati, previo soddisfacimento di tasse e spese

di giustizia.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

criminali/correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va

inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla

notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 415.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 372.10

fr. 2'787.10

============

Distinta spese a

carico di AC 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 207.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 186.05

fr. 1'393.55

============

Distinta spese a

carico di AC 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 207.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 186.05

fr. 1'393.55

============

Intimazione a:

accusatori privati:

-

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera