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Decisione

72.2007.166

Vendite di cocaina. Ingiuria

1 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i reati di ingiuria e contravvenzione sia pronunciato un ammonimento e che la

pena formulata dal PP sia drasticamente ridotta e posta al beneficio della

sospensione condizionale. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso

del 2006 e fino all’8 gennaio 2007, a __________ e __________:

1.1.1. previo

acquisto della sostanza da __________ a fr. 100.- il grammo, ripetutamente

venduto a vari clienti almeno 80 grammi di cocaina a fr. 110.-/fr. 130.- la

bolas da 0,8 grammi, conseguendo un illecito profitto di almeno Fr. 3'200.-;

1.2. ingiurie

per avere, il 29 ottobre 2006, a __________, rivolgendosi a PL 1 con l’espressione figlio di puttana, offeso con parole

l’onore di una persona;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso

del 2006, a __________, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di:

3.1

1 telefono

cellulare marca Motorola, di colore nero, con SIM Orange;

3.2

1 telefono

cellulare marca Sony Ericsson senza carta SIM?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti posti;

visti gli art. 12, 19,

34, 42, 44, 47, 49, 51, 69 e 177 cpv. 1 CP;

19.

cfr. 1 e 19a cfr. 1 LStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

luglio 2006/8 gennaio 2007, a __________ e __________, ripetutamente venduto a

vari clienti circa 80 grammi di cocaina, sottoforma di bolas da 0,8 grammi a

fr. 110.-/fr. 130.- l’una;

1.2

ingiurie

per avere, il 29 ottobre 2006, a __________, offeso l’onore di PL 1 con l’epiteto "figlio di puttana";

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

luglio 2006 / 8 gennaio 2007, a __________, consumato un imprecisato

quantitativo di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

pecuniaria di fr. 8’100.- (ottomilacento), corrispondenti a 270 aliquote

giornaliere di fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2

(due) anni.

4.

E’

ordinata la confisca di:

4.1

1 telefono

cellulare marca Motorola, di colore nero, con SIM Orange;

4.2

1 telefono

cellulare marca Sony Ericsson senza carta SIM.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 850.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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